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Banche
cooperative. Adeguamenti statutari
aprile 2005
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Bollettino di vigilanza della Banca d'Italia Numero 4 - Aprile
2005
Con comunicazione del marzo 2005, la Banca d'Italia ha fornito
indicazioni in ordine agli adeguamenti statutari delle banche
cooperative conseguenti al d.lgs. n. 310 del 2004 di
coordinamento della relativa disciplina con la riforma del
diritto societario, nonché definite le procedure da seguire ai
fini del rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi
dell'art. 56 TUB.
In relazione a taluni quesiti pervenuti in merito agli
adempimenti di vigilanza, si precisa che le indicazioni
contenute nella richiamata comunicazione, riguardando
specificamente gli interventi connessi con la riforma del
diritto societario, integrano la normativa secondaria già
vigente in materia di modificazioni statutarie.
Ne consegue che eventuali variazioni ulteriori rispetto a quelle
rese necessarie dall'adeguamento alla nuova disciplina
civilistica andranno esaminate alla luce delle vigenti
istruzioni di vigilanza, in base alle quali sono oggetto di
specifica valutazione da parte della Banca d'Italia le
previsioni concernenti talune materie (cfr. Titolo III, cap. 1,
sez. II).
L'informativa preventiva non sarà, pertanto, dovuta non solo nei
casi in cui il testo statutario proposto contenga esclusivamente
interventi conformi alle norme inderogabili indicate
nell'allegato alla citata comunicazione del marzo 2005 e, per le
BCC, alle clausole del relativo "statuto tipo", ma anche qualora
le ulteriori modifiche proposte attengano ad argomenti che, ai
sensi delle vigenti istruzioni, non formano oggetto di specifica
valutazione a fini di sana e prudente gestione.
Si conferma, inoltre, che la predetta procedura agevolata potrà
essere utilizzata anche nei casi in cui una BCC si adegui solo
parzialmente al relativo "statuto tipo" (pure nelle formulazioni
c.d. "alternative"), mantenendo per il resto il proprio
previgente testo statutario, purché non contenga clausole in
contrasto con le nuove disposizioni civilistiche inderogabili.
Sono state, altresì, sollevate alcune questioni interpretative,
emerse anche nei contatti intercorsi con i notai chiamati a
ricevere le modificazioni statutarie. In argomento, si fa
presente quanto segue:
– si conferma che appaiono inammissibili le clausole statutarie
che prevedono il voto segreto nelle deliberazioni dell'organo
amministrativo. Per quanto riguarda l'assemblea – organo nel
quale lo "statuto tipo" delle BCC consente lo scrutinio segreto
esclusivamente per la nomina alle cariche sociali – si precisa
che la procedura agevolata ai fini dell'accertamento ex art. 56
TUB potrà essere utilizzata anche per l'introduzione di clausole
statutarie volte a precisare che, in caso di voto segreto, i
soci che lo desiderino possono far constare dal verbale il
proprio voto o la propria astensione;
– in merito alla questione della legittimità delle clausole
concernenti le competenze dei probiviri, in particolare sotto il
profilo della compatibilità con la nuova disciplina delle
clausole compromissorie introdotta dalla riforma del processo
societario (art. 34 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), si osserva
preliminarmente che le clausole statutarie riguardanti la
composizione e il funzionamento del collegio dei probiviri non
appaiono clausole compromissorie ai sensi e per gli effetti
della citata disposizione del d.lgs. n. 5 del 2003.
Si osserva, altresì, che, in conformità a quanto previsto dal
Testo unico bancario (art. 30, comma 5), al collegio dei
probiviri, quale organo interno alla società, è attribuita una
funzione di riesame che non preclude il ricorso all'Autorità
giudiziaria o eventualmente ad altri strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie previsti dall'ordinamento. In
ogni caso, la procedura agevolata di accertamento potrà essere
utilizzata anche nei casi in cui le banche adottino formulazioni
volte a indicare espressamente che le decisioni assunte dal
collegio dei probiviri non hanno natura di lodo arbitrale ovvero
volte a circoscrivere la competenza dei probiviri alle sole
questioni indicate dal citato quinto comma dell'art. 30 TUB
(riesame delle delibere di rigetto delle domande di ammissione a
socio).
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