BANCA DATI TIDONA GIURIDICA

Prima pagina
Gli aggiornamenti via e-mail per imprese e banche
 
Collaborazioni

Banche cooperative. Adeguamenti statutari


Fonte riservata (Note obbligatorie di citazione)

 

 

Bollettino di vigilanza della Banca d'Italia Numero 4 - Aprile 2005

Fonte: Tidona Giuridica - Banca e Finanza

 

 

[Testo originale]

 

Con comunicazione del marzo 2005 (1), la Banca d'Italia ha fornito indicazioni in ordine agli adeguamenti statutari delle banche cooperative conseguenti al d.lgs. n. 310 del 2004 di coordinamento della relativa disciplina con la riforma del diritto societario, nonché definite le procedure da seguire ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB.
 

In relazione a taluni quesiti pervenuti in merito agli adempimenti di vigilanza, si precisa
che le indicazioni contenute nella richiamata comunicazione, riguardando specificamente gli interventi connessi con la riforma del diritto societario, integrano la normativa secondaria già vigente in materia di modificazioni statutarie.
 

Ne consegue che eventuali variazioni ulteriori rispetto a quelle rese necessarie dall'adeguamento alla nuova disciplina civilistica andranno esaminate alla luce delle vigenti istruzioni di vigilanza, in base alle quali sono oggetto di specifica valutazione da parte della Banca d'Italia le previsioni concernenti talune materie (cfr. Titolo III, cap. 1, sez. II). L'informativa preventiva non sarà, pertanto, dovuta non solo nei casi in cui il testo statutario proposto contenga esclusivamente interventi conformi alle norme inderogabili indicate nell'allegato alla citata comunicazione del marzo 2005 e, per le BCC, alle clausole del relativo "statuto tipo", ma anche qualora le ulteriori modifiche proposte attengano ad argomenti che, ai sensi delle vigenti istruzioni, non formano oggetto di specifica valutazione a fini di sana e prudente gestione.
 

Si conferma, inoltre, che la predetta procedura agevolata potrà essere utilizzata anche
nei casi in cui una BCC si adegui solo parzialmente al relativo "statuto tipo" (pure nelle
formulazioni c.d. "alternative"), mantenendo per il resto il proprio previgente testo statutario, purché non contenga clausole in contrasto con le nuove disposizioni civilistiche inderogabili.
 

Sono state, altresì, sollevate alcune questioni interpretative, emerse anche nei contatti intercorsi con i notai chiamati a ricevere le modificazioni statutarie. In argomento, si fa presente quanto segue:
– si conferma che appaiono inammissibili le clausole statutarie che prevedono il voto segreto nelle deliberazioni dell'organo amministrativo. Per quanto riguarda l'assemblea – organo nel quale lo "statuto tipo" delle BCC consente lo scrutinio segreto esclusivamente per la nomina alle cariche sociali – si precisa che la procedura agevolata ai fini dell'accertamento ex art. 56 TUB potrà essere utilizzata anche per l'introduzione di clausole statutarie volte a precisare che, in caso di voto segreto, i soci che lo desiderino possono far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione;
– in merito alla questione della legittimità delle clausole concernenti le competenze dei probiviri, in particolare sotto il profilo della compatibilità con la nuova disciplina delle clausole compromissorie introdotta dalla riforma del processo societario (art. 34 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), si osserva preliminarmente che le clausole statutarie riguardanti la composizione e il funzionamento del collegio dei probiviri non appaiono clausole compromissorie ai sensi e per gli effetti della citata disposizione del d.lgs. n. 5 del 2003. Si osserva, altresì, che, in conformità a quanto previsto dal Testo unico bancario (art. 30, comma 5), al collegio dei probiviri, quale organo interno alla società, è attribuita una funzione di riesame che non preclude il ricorso all'Autorità giudiziaria o eventualmente ad altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dall'ordinamento. In ogni caso, la procedura agevolata di accertamento potrà essere utilizzata anche nei casi in cui le banche adottino formulazioni volte a indicare espressamente che le decisioni assunte dal collegio dei probiviri non hanno natura di lodo arbitrale ovvero volte a circoscrivere la competenza dei probiviri alle sole questioni indicate dal citato quinto comma dell'art. 30 TUB (riesame delle delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio).

 

Come citare questo articolo

 

 

 

stampa questa pagina
 

 

Vai alla Pagina PrecedenteTorna Su

 

© copyright studio legale Tidona | Tidona.com |.
 
Settimanale online di diritto bancario e finanziario.
 
Al fine della pubblicazione in altro sito web od anche in forma cartacea sarà sempre necessario indicare la fonte con la seguente obbligatoria dicitura: "articolo tratto da Tidona.com". Ogni contravvenzione a tale obbligo sarà perseguita a norma di legge.

 

Disclaimer legale.

Vai alla Pagina PrecedenteTorna Su