Indice
Il
presente articolo è composto da due parti e una breve appendice di
riferimento:
Parte prima: Il tipo di società per svolgere un attività
produttiva in Cina tramite Hong Kong.
Parte seconda: La struttura di Governance e l’attività di
controllo.
Appendice:
Parte prima: Il controllo da parte di una So.Par.fi (Holding di
diritto Lussemburghese) sulle partecipazioni famigliari.
Parte seconda: L’utilizzo del Trust off shore alle Isole Cayman
per il controllo delle partecipazioni nella So.Par.fi.
Premessa
Lo
scopo del presente lavoro non è quello di relazionare in modo
esaustivo una pratica di carattere societario, bensì tracciare una
linea di demarcazione fra il considerabile e il realizzabile. Ogni
imprenditore ha piena consapevolezza che le molteplici tecniche di
allocazione e reperimento delle risorse non possono e non devono
sostituirsi all’attività che è propria di colui che vuole
ardentemente essere. Il concetto stesso di stile, di proprietà, di
razionalità e anche di diritto è del tutto inutile se la persona
non sente su di sé l’onere della prova che deriva dall’assorbire
il bisogno di responsabilità, trasformandolo in certezza. Nessuno
può coniare un gigante dal nulla, senza che questi desideri
diventare grande e per farlo egli deve ardentemente sentire il
bisogno di essere più grande. Roma era poco più di una sterpaglia,
legno e fango, ma divenne una delle più grandi potenze che la
Terra abbia mai concepito, oggi gli imperi sono fatti di cifre,
carta e rappresentazioni grafiche, ma lo spirito che vide i nostri
antenati come colonizzatori di tutto ciò che era, non può
smarrirsi nel vuoto nulla facente, esso sopravvive e procrea una
nuova influente forza dominante. Il legislatore, i giuristi, i
contabili e molti, moltissimi altri soggetti, possono mettere a
disposizione delle imprese ogni strumento necessario, armi da
battaglia per coniare un esercito, ma senza la motivazione, la
forza di volersi affermare per ciò che si è, e non per quel che
meramente si possiede, ognuna di queste risorse sarà destinata a
giacere nella polvere. Noi oggi siamo il risultato di tutto ciò
che nel passato sono stati i nostri predecessori: riso, rabbia,
speranza, delusione, la sintesi di tutto, per metterci in gioco,
combattere con superbia e penitenza.
Il
passato che si fonde nel presente, trasmutando la volontà nella
forza per plasmare il futuro.
L’economia è forza, l’imprenditoria è energia.
Parte Prima: Il tipo di società per svolgere un attività
produttiva in Cina tramite Hong Kong.
Gran parte dell’attività economica che si svolge in Cina da parte
dei soggetti non residenti è orientata allo sfruttamento delle
risorse locali, una delle quali, certamente, è la manodopera
lavorativa a basso costo. Inevitabile fin dal principio è
razionalizzare il concetto di etica nella struttura dei gruppi. Il
mercato è un entità complessa all’interno della quale si
verificano spesso dei fattori endogeni in grado di influenzare la
crescita o meno di alcuni settori. Il costo delle materie prime e
della manodopera è certamente fra questi. Il fatto che il Governo
Cinese non abbia ancora aperto a certuni consolidati canoni di
stampo occidentale, fra cui il ruolo dei sindacati dei lavoratori,
rappresenta un fatto, logica conseguenza del quale è che una parte
di imprese estere si mobiliti per sfruttare una situazione
favorevole, dal punto di vista del bilancio, per contenere i
costi. Orbene non è possibile e sarebbe del tutto irragionevole
categorizzare la competitività come “cattiva o buona” a seconda
che produca o meno sfruttamento. Non è compito di questo scrittore
indagare il modus con il quale si applicano determinate condotte,
certamente tuttavia l’apertura al dialogo è democraticamente la
forma più geniale per ipotizzare in futuro una struttura
differente, per il momento però occorre focalizzarsi sul presente,
altrimenti vivremmo di sola aria.
La
struttura di base che consente di avvalersi della manodopera a
basso costo cinese è centralizzata sul ruolo “ponte” che svolge
Hong Kong per la strutturazione del sistema all’interno delle aree
cinesi. Hong Kong è naturalmente la più occidentale delle città
cinesi in quanto per lungo tempo è stata sotto il controllo
coloniale dell’Inghilterra.
L’immediata conseguenza di questo fatto è che il sistema bancario
di Hong Kong è più evoluto rispetto a quello del restante
territorio cinese (con qualche eccezione nei principali centri di
interesse politico ed economico come, a titolo di esempio, Shangai),
la lingua comunemente usata nelle transazioni è l’inglese, il
sistema legale e contabile è molto simile a quello standard dei
paesi di common law. Una presenza quindi stabile e favorevole. A
suo “contro” và precisato che Hong Kong è inclusa nella c.d. black
list.
Il
meccanismo di base prevede che le “fattorie” intese come i luoghi
di produttività siano aperte nelle regioni interne, mentre il
centro amministrativo locale è espressione del già citato know how
originatosi e sussistente in Hong Kong. Il termine corretto
dovrebbe essere non “fattorie” (c.d. farm) bensì business branch,
tuttavia una parte del gergo locale sembra avere impostato il
termine come “farm”, ma non vi è differenza se non il fatto che
stilisticamente appare un po’ più sterile.
Tecnicamente in Hong Kong le società più utilizzate per questo
genere di operazioni sono denominate Private Limited Company (di
seguito P.L.C.), esse sono obbligatoriamente formate da almeno 2
amministratori, 2 soci e 1 segretario. Questa è praticamente la
struttura di governance base in cui sono organizzate, con
l’ulteriore importante precisazione che il segretario dev’essere
residente in Hong. Kong. Mentre i soci e gli amministratori
possono non esserlo. Tutti hanno la possibilità di essere persone
fisiche o persone giuridiche. Ovviamente nel caso in cui il
segretario lo fosse, la stabile organizzazione della persona
giuridica dovrà essere in Hong Kong. L’attività sociale delle
P.L.C. si potrà svolgere ovunque al di fuori di Hong Kong, in
Cina, attraverso la costituzione dei branch o fattorie.
La
principale normativa di riferimento è il companies ordinance.
La
P.L.C. redige il bilancio, periodicamente depositato presso il
registro delle imposte locali di Hong Kong; non è tuttavia
necessario depositarlo per la pubblicità presso il registro delle
imprese.
La
forma della P.L.C. garantisce la responsabilità limitata e
necessita, tempo un mese da inizio di attività, di presentare le
domande per ogni branch business che dev’essere aperto. Il
certificato ottenuto dev’essere rinnovato ogni anno.
Orbene alcune considerazioni di carattere esplicativo si impongono
come doverose, in primo luogo appare evidente che l’acquisto di
una P.L.C. on the shelf, letteralmente “sullo scaffale”, è una
pratica assolutamente semplicistica e poco onerosa (lo è ancora di
meno, in verità, praticare tutte le necessarie istanze
burocratiche per la creazione di una P.L.C. ex novo tuttavia ciò è
sconsigliabile e di seguito sarà spiegato il motivo), ciò che
risulta importante è creare una struttura a ragnatela intorno alla
P.L.C. tale per cui ella controlla le fattorie per la produzione.
Orbene il tempo di un mese dall’avvio dell’attività è
relativamente breve, ciò che è importante infatti è muoversi
d’anticipo creando una landing zone in loco al fine di avere la
piena disposizione di coloro che possono muoversi sul territorio,
allacciando rapporti di affari prima della costituzione delle
fattorie. In sintesi la struttura operativa necessita di un
factotum di fiducia che visitati i luoghi, parli correttamente la
lingua del posto, sia in grado di interloquire con la manodopera
per le assunzioni e le contrattualizzazioni salariali. Solo una
volta conclusa l’opera di pianificazione si avvierà la fase
organizzativo amministrativa.
Step:
-
Destinazione patrimonio dedicato ad avviamento di iniziativa
economica fuori sede.
-
Contatti locali e pianificazione del project work.
-
Struttura di corporate governance e patti parasociali.
-
Avviamento dell’attività amministrativo, contabile della P.L.C.
L’attività può essere direttamente filtrata attraverso una
partecipazione holding che si suggerisce sia di diritto
lussemburghese, c.d. So.par.fi., le più adatte per agire su due
fronti:
-
Tutela della struttura di corporate famigliare dell’impresa
italiana.
-
Possibilità di detenere le partecipazioni di controllo della
holding attraverso un Trust off shore, che si suggerisce dalle
Isole Cayman.
L’aspetto fiscale più rilevante è ovviamente fare in modo che
attraverso il meccanismo del controllo societario sia la holding
di famiglia a contabilizzare gli utili dell’impresa la cui
produttività nasce in territorio cinese per consentire di
ammortizzare i costi della manodopera.
Accanto alla struttura del decentramento produttivo societario in
seno alle partecipazioni degli asset di controllo, si suggerisce
un preventivo scorporo (c.d. spin off aziendale) delle proprietà
immobiliari con successiva intestazione ad un Trust fiduciario
presso le isole Cayman.
Al
termine dell’operazione occorre che risulti:
-
Il patrimonio specificamente destinato è utilizzato per la
creazione e l’avviamento della P.L.C.
-
I beni immobili della società vengono conferiti direttamente o
per il tramite di uno spin off a società apposita, in ogni caso
filtrati attraverso un Trust off shore.
-
Le quote di detenzione della holding che controlla l’impresa
famigliare sul territorio italiano sono attribuite ai soci
attraverso l’intestazione fiduciaria del Trust.
Per un ampio chiarimento degli aspetti fiscali è necessaria una
due diligence fiscale e un approvvigionamento della normativa
inerente ai trattati contro la doppia imposizione e le norme tese
a contrastare la pratica del theatry shopping, tuttavia per ciò
che attiene alla materia in loco è altresì necessario valutare
l’ipotesi di utilizzare l’interpello e se del caso il ruling
internazionale in seno al regime di partecipazioni esperibili (il
rischio dell’interpello è sempre quello di portare il fisco a
conoscenza di eventuali atipicità sulla base delle quali avviare
un indagine, tuttavia ritengo che dopo l’11 settembre con la
creazione delle c.d. black list l’attività che viene svolta off
shore sia ormai ampiamente conosciuta e conoscibile, pur prendendo
atto delle difficoltà istruttorie in alcuni paesi, vero è che in
larga parte si è ottenuto l’effetto di orientare l’attenzione
della maggior parte degli interessati su queste tematiche).
Ovviamente un processo del genere necessita di un elaborazione
produttiva molto diligente che deve svolgersi in modo
assolutamente condiviso da parte del management, pertanto il
suggerimento è quello di organizzare una riunione in o fuori sede,
con un esperto nominato che sia relatore della miglior specie,
inerente ai vantaggi che si producono per una simile operazione.
In sintesi i soggetti più abilitati sono le Law Firm che possono
organizzare materiale didattico esplicativo, fornire chiarimenti e
mettere a disposizione un pool di esperti, in materia legale,
contabile e fiscale. Ciascuno dei quali relaziona il management e
rimette alla sua volontà decisionale l’ipotesi di realizzo. E’
possibile inoltre organizzare delle simulazioni grafiche e
animate.
Per quanto riguarda la tassazione dei profitti l’imposta sui
redditi colpisce ogni società che svolge un attività di commercio,
esercita una professione o svolge affari a Hong Kong e si applica
nella misura del 17, 5% sui redditi generati o derivati da Hong
Kong. L’interpretazione generalmente accettata affinché un reddito
possa essere tassato a Hong Kong richiede che siano soddisfatte le
seguenti tre condizioni:
-
Il contribuente deve svolgere un attività di commercio,
esercitare una professione o svolgere affari a Hong Kong.
-
Il reddito deve derivare da quel commercio, professione o
impresa esercitato o svolto dal contribuente a Hong Kong.
-
Il reddito deve essere generato a o derivato da Hong Kong.
A
tal fine i fattori presi in considerazione sono:
-
Il luogo in cui le trattative relative alla conclusione di una
data operazione si sono svolte.
-
Il luogo in cui i documenti relativi a una data operazione sono
stati stipulati
-
Il luogo in cui la società ha i propri conti bancari
-
Il luogo di residenza di chi ha condotto le trattative e
stipulato i documenti per conto della società
-
Se la società ha concluso una data operazione con altra persona
fisica o giuridica di H.K.
-
Il luogo in cui ha sede il management della società e il luogo
dove si è svolto il relativo processo decisionale[1].
Parte Seconda: La struttura di Governance e l’attività di
controllo.
Oltre alla presenza di un sistema bancario più prossimo ai canoni
conosciuti dei sistemi bancari europei sono altresì presenti in
Hong Kong alcune delle più note società di revisione contabile, il
che garantisce la possibilità di instaurare sul luogo, pratiche di
project management formativo, project work applicativi per la
strutturazione di un business plan di medio periodo e business
game per l’orientamento delle strategie evoluzionistiche dei
mercati locali, soprattutto di quello lavorativo.
La
struttura della P.L.C. potrebbe contemplare l’ingresso di venture
capital, anch’essi presenti in Hong Kong, con la possibilità per
quest’ultimo di nominare un amministratore all’interno della
società. E’ da ritenersi infatti che le strutture di venture
capital avranno un ottimo svolgimento nel mercato emergente
cinese, come tale potrebbero essere i primi ad integrare alcune
prassi di tipo aziendale e creare know how, che attraverso le
partecipazioni in realtà locali entrerebbero immediatamente a far
parte della compagine di controllo societario. E’ inoltre
possibile ragionare in forza di una possibile diversificazione
delle attività.
La
struttura avrebbe così una composizione tripartita:
-
Amm.re e soci nominati dalla società italiana.
-
Amm.re nominato dal v.c.
-
Segretario in loco, nominato congiuntamente.
Sulla figura del segretario si ritiene che lo stesso debba essere
persona possidente una cultura manageriale assai completa in
termini pratici e non squisitamente teorici, inoltre è bene che
abbia “ampi e variegati contatti” sul territorio, se un
amministratore aggiunto può e forse deve possedere una cultura di
carattere umanistico e non unicamente finanziaria, il segretario è
soggetto chiamato a lavorare a stretto contatto con una variante
della propria organizzazione culturale e inevitabilmente dovrà
mediare fra il suo passato formativo e un presente in rapida
evoluzione. Naturalmente necessità di una notevole padronanza
della lingua inglese.
Appendice:
Prima Parte: Il controllo da parte di una So.Par.fi (Holding di
diritto Lussemburghese) sulle partecipazioni famigliari.
So.par.fi.
La
definizione giuridica di holding in Lussemburgo è la seguente:
“sarà considerata come società holding, ogni società del
Lussemburgo che avrà per oggetto esclusivo la detenzione di
partecipazione, sotto qualsiasi forma, in altre imprese del
Lussemburgo o straniere e la gestione, così come la cessione di
queste partecipazioni, purché non abbia attività industriale e non
tenga uno stabilimento aperto al pubblico”.
La
So.par.fi. è soggetta a una fiscalità prevista per tutte le altre
società pienamente imponibili (tale disciplina è contenuta
nell’art. 159 dell’imposta sui redditi, c.d. Lir)
Beneficia del privilegio delle società madri e figlie per i
dividendi.
I
dividendi non sono soggetti a imposte sui redditi qualora:
-
La società holding lussemburghese possiede almeno il 10% del
capitale sociale della partecipata estera, ovvero il costo della
partecipazione è almeno pari a 1.200.000 euro.
-
La partecipazione estera è normalmente assoggettata nel proprio
stato di residenza a un imposta sul reddito equivalente a quella
lussemburghese con aliquota non inferiore al 15%.
-
La suddetta partecipazione è stata detenuta per un periodo non
inferiore a 12 mesi anteriormente alla chiusura dell’esercizio
in cui sono erogati i dividendi.
Il
capital gains realizzato dalla So.Par.Fi con la cessione di
partecipazioni di una società residente in un paese dell’U.E. o di
una società residente in un paese con il quale il Lussemburgo ha
stipulato una convenzione contro la doppia imposizione non sono
assoggettati ad alcun prelievo fiscale qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
-
Le partecipazioni cedute rappresentano almeno il 10% del
capitale sociale della partecipata ovvero sono state acquisite a
un prezzo pari ad almeno 6.000.000 di euro.
-
La società partecipata è soggetta nello stato estero di
residenza a un imposta sui redditi con aliquota non inferiore al
15%, se lo stato non appartiene all’U.E., se invece la società è
residente in un paese dell’u.e. essa deve rivestire una delle
forme di cui alla direttiva u.e. sulle madri e figlie del 23
luglio 1990
-
La partecipazione dev’essere stata detenuta direttamente e
ininterrottamente durante i 12 mesi antecedenti la cessione[2].
Thin cap.
E’
prassi amministrativa non accettare un rapporto debiti/capitale
superiore a 6 volte pena la riqualificazione degli interessi come
dividendi tuttavia tale rapporto può subire delle variazione
attraverso una trattativa con l’amministrazione locale[3].
Residenza e controllo.
La
delocalizzazione della holding si opera nel momento in cui la
stesa è ubicata presso un paese a fiscalità privilegiata, la sede
legale è in questo caso di mera facciata e come tale il recapito è
presso un professionista o una società fiduciaria locale disgiunta
dalla sede effettiva localizzata nella sede in cui risiede il
beneficiario effettivo.
I
soci di una holding estera sono spesso rappresentati da un'altra
holding oppure da persone fisiche spesso non individuate
nominativamente che rappresentano i beneficiari effettivi. Per
l’amministrazione finanziaria italiana il beneficiario effettivo è
colui al quale il reddito è fiscalmente imputabile;
l’individuazione del beneficiario effettivo assume un importanza
decisiva al fine di attenuare la doppia imposizione. L’art. 2
della direttiva 2003/48/Ce definisce il beneficiario effettivo
come “qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di
interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è
attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa non possa
dimostrare di non aver percepito il pagamento a proprio vantaggio.
In ogni caso non è beneficiario effettivo colui il quale partecipa
come agente pagatore per un'altra società o se agisce per conto di
una persona giuridica, di un Oicvm o equiparato”. A parte i casi
in cui venga specificamente citato, l’individuazione del
beneficiario effettivo può avvenire soltanto riferendosi alle
definizioni contenute nelle singole convenzioni stipulate fra i
diversi Stati e, in mancanza, alle definizioni interne di ciascuno
Stato.
I
mezzi di controllo.
Il
controllo può essere effettuato attraverso una modalità palese,
con azioni al portatore oppure attraverso un meccanismo di
copertura che prevede l’intestazione direttamente in capo a un
soggetto definito nominee shareholding che detiene le azioni come
prestanome (in sostanza un intestazione fiduciaria) per conto
altrui e attraverso le “side letters” sono identificati i
beneficiari cui è richiesta la sottoscrizione di quelle possono
definirsi come dichiarazioni riservate, anche al fine di tutelare
la proprietà effettiva della holding. Questa operazione è
realizzabile tramite una Trust company off shore. Il principio
base del concetto di off shore è che il beneficio fiscale
particolarmente favorevole, è riferito alla circostanza che i
beneficiari siano non residenti e non esercitino alcuna attività
commerciale in loco (fattispecie questa utilizzata per attrarre
capitali dall’estero). Un distinguo da operare nell’ambito delle
Trust company è quello fra società trading o non trading, le prime
si limitano ad operare come gestori dei beni intestati su
indicazione del beneficiario e nell’interesse di questi, le
seconde invece operano spesso come società finanziarie offrendo ai
propri clienti anche dei servizi che sono tipicamente di carattere
bancario.
Parte Seconda: L’utilizzo del Trust off shore alle Isole Cayman
per il controllo delle partecipazioni nella So.Par.fi., principali
riferimenti normativi.
Il
sistema della isole Cayman si basa sul common law e principalmente
distingue fra public company e private company, il riferimento
normativo è disciplinato in parte dalla normativa britannica e in
parte da quella locale (le Isole Cayman posseggono autonomia
legiferativa)
I
principali riferimenti sono:
-
Company Act del 1998
-
English Statute Law (nonché la common law),
-
La companies law del 1990 e la company control law del 1970.
Le
isole cayman sono prive di fiscalità diretta e non ci sono imposte
sul reddito per i non residenti.
Le
principali forme di entrate fiscali sono date:
-
Tasse e imposte presenti sulle società per il rilascio di
licenze commerciali e registrazione.
-
Imposte di bollo sui trasferimenti di proprietà delle locazioni
immobiliari
-
Dazi doganali all’importazione riferita mediamente nella misura
del 20% con l’unica eccezione dei beni di prima necessità.
Un
ringraziamento particolare al Professor Avvocato Renzo Costi per
essere stato il mio relatore nella Tesi di Laurea in Diritto dei
Mercati Finanziari
[1]
Cito “Le Holding”, autore: Roberto Moro Visconti, ed. Il Sole
24 ore, anno 2004.
[2]
Cit. Roberto Moro Visconti, op. ult. cit.
[3]
Cit. Roberto Moro Visconti, op. ult. cit.
L’economia ricorda il peso degli oggetti, flessibili, ma eterni,
sulla scrivania e negli studi di chi ha fatto grande la finanza,
dai salotti romani alle stanze dei bottoni, sospiri e immagini, le
stesse perpetrate da una generazione che si è affacciata alla
finestra del progresso, ma sempre da quelle stanze, così pregne di
respiri, voci e immagini.
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