Strategie per l’aumento della produzione
attraverso la partecipazione azionaria al capitale dell’impresa e
l’incentivazione del management, unitamente a tecniche di fund
raising per la promozione dell’etica e dei valori dell’impresa
17 luglio 2006
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“Nel
formulare giudizi, gli antichi Re erano perfetti, perchè facevano
dei principi morali il punto di partenza di tutti i loro impegni e
la radice di ogni cosa che era utile. Questo principio, però, è
qualcosa che le persone di intelletto mediocre non afferrano mai.
Non afferrandolo, mancano di consapevolezza, e mancando di
consapevolezza, inseguono il profitto. Ma mentre inseguono il
profitto, è assolutamente impossibile per loro essere certi di
raggiungerlo”
Lu Bu-Wei, Primo Ministro Cinese nel 246 a.C. -
Capitolo II
Il piano di incentivazione per la partecipazione azionaria
dell’impresa rivolto ai dipendenti
Alla base di un piano per l’incentivazione della produzione,
tramite una partecipazione azionaria od opzionaria, c’è la
missione aziendale. E’ pertanto una scelta strategica aziendale.
In rapporto alle finalità si definiscono i destinatari,
generalmente suddivisi in due grandi categorie:
-
diffusa – rivolta a tutti i dipendenti
-
particolare – rivolta ad una particolare categoria di
destinatari
Identificata la missione aziendale e il target di destinatari, è
necessario verificare l’allocazione ottimale del piano, in
rapporto ad ulteriori due variabili:
-
la situazione legislativa di riferimento
-
la situazione tributaria
In ciascuno dei due elementi tracciati sarà determinante la
chiarezza e la certezza nell’interpretazione delle norme. Orbene
il decentramento di una tecnica di partecipazione azionaria od
opzionaria vuole massimizzare le opportunità che il mercato
mondiale offre. Infatti, i costi ed i benefici degli strumenti
finanziari, variano. Il medesimo piano di partecipazione azionaria
rivolto al management, in due determinate aree, potrebbe tradursi
in risultati sulla produttività, diversi e distinti, pur con la
medesima articolazione. Di qui l’esigenza di procedere con un
allocazione ottimale degli incentivi. L’Unione Europea,
consapevole dell’importanza della materia in oggetto, fin dai
primi anni novanta ha avviato un piano per il monitoraggio delle
partecipazioni finanziarie denominato “Pepper” che ha evidenziato
come i Paesi europei stiano migliorando nella gestione delle norme
per favorire gli incentivi, anche se seguendo metodologie
differenti.
La formula diffusa coinvolge genericamente tutti i dipendenti con
il distinguo fra il full time ed il part time, avuto riguardo al
contratto di impiego, quest’ultima tipologia è stata oggetto di un
recente studio nel segmento angloamericano che ha testimoniato la
bontà di una simile partecipazione in termini di aumento della
produttività e ritiene lo scrivente sia applicabile al mercato
italiano in virtù della legge Biagi. Solitamente il beneficio
elargito può essere espresso in termini monetari, con una
gratificazione nella distribuzione di utili, oppure finanziari,
attraverso l’emissione di nuove azioni, gratuitamente distribuite
agli interessati. La prima ipotesi identifica un profit sharing,
mentre nella seconda si tratta di una formula di partecipazione
azionaria.
E’ facile intuire la differenza laddove nel primo caso siamo in
presenza di una gratificazione, nel secondo di una partecipazione,
la struttura utilitaristica non può prescindere da una valutazione
approfondita della componente del capitale umano. La domanda base
che inevitabilmente l’imprenditore o il management si deve porre
è: “in che misura i miei dipendenti percepiranno la bontà della
mia iniziativa e la tradurranno in benessere per l’azienda?”
Il benessere dell’azienda è un aumento di produttività e quindi di
profitto. Orbene in questo senso molto possono aggiungere le
analisi comportamentali del personale dipendente, la periodicità
delle stesse può essere assai utile nel valutare alcuni aspetti
del piano di incentivazione, per graduarlo al meglio, introducendo
una formula di know your worker.
L’articolo interessato dal nostro codice civile è il 2349[1];
la norma in questione prevede un aumento di capitale gratuito e
contestualmente l’assegnazione straordinaria di azioni ai
dipendenti. E’ possibile che queste azioni abbiano caratteristiche
speciali, con particolare riguardo alla forma, ai modi di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Pare
evidente un duplice ordine di considerazioni preliminari:
1)
Il legislatore ha tratto spunto dall’esperienza anglo
americana e in particolare da alcuni celebri casi quali General
Electric, Pepsi, Merck Sharpe & Dohme e Starbucks Coffee Company
nonché alcune recenti esperienze italiane fra cui quella della
Banca di Roma che tuttavia essendo riferibile al segmento bancario
e in aggiunta ad una società privatizzata, non rappresenta un vero
e proprio parametro di riferimento.
2)
La norma deroga ampiamente ai contenuti dell’art. 2442,
comma 2°[2].
Circa il modus operandi il legislatore ha subordinato l’operazione
ad una previsione esplicita dello statuto e ne ha demandato la
competenza all’assemblea straordinaria.
La norma fa anche un esplicito riferimento allo stock options che
tuttavia nel nostro ordinamento trova la propria disciplina dal
coordinamento degli art. 2358[3]
e 2441[4]
(si rimanda alla parte specifica in cui verrà trattato
l’argomento).
Va notato che il concetto costituzionale espresso dagli art. 46 e
47 della costituzione, di collaborazione alla gestione da parte
dei lavoratori, si presta in quest’ottica a una reinterpretazione
particolarmente attuale circa i fenomeni più atipici e di
importazione oltreoceanica di incentivi alla partecipazione, quali
ad esempio le pianificazioni a “cascata”, tali per cui il top
management decide l’incentivo per il senior management, il quale a
sua volta lo decide per il middle management e via proseguendo.
Meccanismo questo che si presta in particolare proprio al concetto
di allocazione ottimale delle politiche di incentivo e forse trova
nel concetto di collaborazione alla produttività dell’azienda, un
espressione più tipica che ne consente l’importazione e l’utilizzo
anche sul territorio italiano.
Le potenzialità sono molto ampie e anche in questo caso non posso
esimermi dal sottolineare come una forma di partecipazione possa
abbracciare anche una politica di fund raising per la
comunicazione dell’etica dell’azienda. Si pensi per esempio
all’incentivo legato al realizzo di opere di promozione sociale
per il tramite di una parte del ritorno finanziario strutturato
nell’azione o nello strumento finanziario, rilasciato al
dipendente (si noti fra l’altro che la norma in esame, l’art.
2349, non precisa cosa debba intendersi per strumento finanziario
con ciò potendosi ritenere che lo stesso sia qualificato in base
al D. Lgs 58/1998 c.d. Legge Draghi). In questo caso l’azienda
potrebbe pianificare una politica di incentivo e di etica
comunicativa dei valori facendo promozione al marchio della
società come segue:
-
decentramento di un attività produttiva in un area favorevole,
per incentivi fiscali e costo della manodopera.
-
applicazione di una politica di incentivazione alla produzione
in favore del management e dei dipendenti, con metodo a cascata,
per la differenziazione dei contenuti a seconda del target dei
destinatari.
-
applicazione, nei contenuti della partecipazione, anche
considerando lo strumento finanziario, di una politica di
promozione sociale tesa a sponsorizzare il marchio dell’azienda
con la comunicazione, che nel fund raising si esprime attraverso
la corporate e product sponsorship.
Anche in questo caso c’è una visione globale dell’azienda.
Un
ringraziamento speciale al Professor Renzo Costi per essere stato
il mio relatore durante la tesi di laurea in Diritto dei Mercati
Finanziari con titolo: L’attività di collocamento dei prodotti
finanziari.
[1]
Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di
lavoro
- [1] Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può
deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti delle società o di società controllate mediante
l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili
stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari
riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere
aumentato in misura corrispondente.
- [2] L'assemblea straordinaria può altresì deliberare
l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della
società o di società controllate di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche
di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea
generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste
norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei
diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle
eventuali cause di decadenza o riscatto.
[2]
Passaggio di riserve a capitale
- [1] L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a
capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in
quanto disponibili.
- [2] In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono
essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione
di quelle da essi già possedute.
- [3] L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante
aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
[3]
Altre operazioni sulle proprie azioni
- [1] La società non può accordare prestiti, né fornire
garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni
proprie.
- [2] La società non può, neppure per tramite di società
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie
in garanzia.
- [3] Le disposizioni dei due commi precedenti non si
applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto
di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di
società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le
somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere
contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente
accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato.
[4]
Diritto di opzione
- [1] Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla
base del rapporto di cambio.
- [2] L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione
deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni
dalla pubblicazione dell'offerta.
- [3] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili
in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono
quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non
esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato
dagli amministratori, per conto della società, per almeno
cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma.
- [4] Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle società con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di
opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato in apposita relazione dalla società incaricata
della revisione contabile.
- [5] Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di
opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di
aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino
oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione
è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.
- [6] Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del
primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente
articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con
apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni
dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora
l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni
di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve
essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o
al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del
controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio
sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio
sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal
tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono
restare depositati nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione
determina il prezzo di emissione delle azioni in base al
valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni
quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle
quotazioni nell'ultimo semestre.
- [7] Non si considera escluso né limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da
banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo
della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero
da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di
collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle
agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi
tipo, in conformità con i primi tre commi del presente
articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli
azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il
diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare
il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico
della società e la deliberazione di aumento del capitale deve
indicarne l'ammontare.
- [8] Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può
essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto
delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la
controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione
dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere
approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
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Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza -
www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno
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Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in
Italia, in Magistra Banca e Finanza - Tidona.com
- ISSN: 2039-7410, 2010
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