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Collaborazioni

Prevenzione dei reati da abuso di
informazioni privilegiate nei mercati finanziari: Market Abuse. I
modelli organizzativi L. 231/01.
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
22
settembre 2006
Laurea in Giurisprudenza (Tesi in Diritto
degli Intermediari finanziari)
Corso di perfezionamento in Diritto penale
d’impresa e dei mercati finanziari.
Università di Bari, , A/A 2005/2006
Premessa
Dall’esame della concreta distribuzione
dell’informazione e delle conoscenze sui mercati emerge la
necessità di un sistema di valori per un efficace funzionamento di
un’autentica economia di mercato.( codice etico)
Difatti un’informazione completa e simmetrica
presenta tutte le caratteristiche di un bene pubblico: tutti la
domandano, ma può esserci qualche difficoltà nella sua offerta,
visto che al contrario l’informazione imperfetta ed asimmetrica
può rendere convenienti i comportamenti sleali ed opportunistici.
Se la realizzazione d’atti illeciti, resa
possibile da fallimenti del mercato nella distribuzione
dell’informazione, viola il sistema delle regole e/o intacca l’asset
fiducia, è minacciato il buon funzionamento del mercato stesso.
La difesa della legalità diviene un percorso
attraverso cui esaltare il ruolo di un minimo etico.
Se la fiducia è il carburante che consente un
migliore funzionamento dei mercati, la fonte di tale propellente
va ricercata nella condivisione di valori comuni.
Dall’intreccio tra globalizzazione e
“internet” nasce lo sviluppo della nuova economia via rete e
presuppone che a ciascun utente, siano soddisfatti i principi
d’efficienza, sicurezza, riservatezza, e vi è perfetta
informazione per ogni operazione.
L’informazione, quindi, in un mercato
sviluppato è un bene economico importante, cui corrisponde un
diritto di proprietà.
E’ naturale allora che si ponga un problema
di tutela di questo diritto.
La presenza d’individui disinformati - dà
luogo al massimo grado d’asimmetria informativa -.
Nei mercati è opportuno fronteggiare il cd.
monopolio dell’informazione.
La CONSOB deve acquisire elementi informativi
utili per verificare le eventuali violazioni, e prevenire ogni
abuso d’informazioni.
In relazione alla materia dell’informazione
al pubblico su eventi rilevanti la Consob, nel corso degli anni,
ha formulato, su sollecitazione degli operatori, numerose
comunicazioni contenenti chiarimenti sull’applicazione delle
disposizioni di legge e di regolamento e ha adottato diverse
raccomandazioni volte a garantire la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti dei soggetti vigilati.
Ma a promuovere, specificamente, la
diffusione di modelli di responsabilità d’enti, concorre per un
verso la considerazione dell’impresa come luogo nel quale,
attraverso il quale, e dal quale può prodursi un fenomeno di
criminalità economica.
Si consideri, che il decreto legislativo
231/01 introduce una tecnica di controllo della criminalità
d’impresa o nuova per la nostra esperienza giuridica ed economica.
Infatti consente al giudice di intervenire non soltanto applicando
sanzioni - idonee ad incidere sia sul patrimonio dell’ente, sia
sulla sua capacità a stare sul mercato - ma anche verificando
l’adeguatezza della sua struttura organizzativa, sotto il profilo
della capacità dell’ente a sviluppare correttamente momenti di
controllo interno, idonei ad eliminare il rischio della
commissione di reati per i quali è prevista la relativa
responsabilità.
INFORMAZIONE PRIVILEGIATA
Con il recepimento della Direttiva 2003/6/CE,
il Titolo I-bis ha sostituito l’originario Capo IV (“Abuso di
informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari”)
del D.Lgs. 58/1998 per effetto di quanto previsto all’art. 9.2,
lett. a, L. 18 aprile 2005, n. 62.
La definizione d’informazione privilegiata
posta in sede comunitaria dall’art. 1 della direttiva n.
89/592/CEE, ed ora riprodotta nella direttiva 2003/6/CE sugli
abusi di mercato, direttiva, quest’ultima, che, secondo quanto si
legge nel «considerando» n. 44, «rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi riconosciuti ... dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea», la quale, all’art. 49, sancisce
a sua volta i principi della legalità e proporzionalità dei reati
e delle pene.
L’Informazione privilegiata
è ….qualsiasi …informazione che ha un ….carattere preciso, che…..non
è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno
o più strumenti finanziari.
Un’informazione che se resa pubblica potrebbe
….influire in modo sensibile sull’evoluzione e la formazione dei
prezzi di un mercato regolamentato.
In quanto tale potrebbe essere considerata
un’informazione che concerne indirettamente uno o più emittenti di
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari derivati
connessi.
In relazione agli strumenti derivati su
merci, s’intende per “informazione privilegiata” un’informazione
che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che
concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti
derivati siffatti, e che gli utenti dei mercati su cui tali
strumenti derivati sono negoziati si aspetterebbero conformemente
a prassi sia messa comunemente a disposizione, o, è soggetta
all’obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e
regolamentari, nonché delle regole, dei contratti e degli usi
vigenti sul mercato delle merci sottostanti o sul mercato dei
derivati su merci degli utenti di tali mercati.
Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione
d’ordini relativi a strumenti finanziari, per
“informazione
privilegiata”
s’intende anche l’informazione
trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in
attesa d’evasione, che ha un carattere preciso e che concerne,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti
finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari
derivati connessi.
Rientrano nel novero delle informazioni
privilegiate non più solo i fatti accaduti nella sola sfera
d’attività degli emittenti, ma bensì qualsiasi, cioè tutte le
informazioni di carattere preciso concernenti sia gli stessi
emittenti, che gli strumenti finanziari capaci di influenzare il
prezzo di tali strumenti.
L’art. 114 del TUF indica in astratto i
caratteri che qualificano un fatto come rilevante affidando in
concreto ai soggetti interessati il compito di individuare i
possibili eventi prices-sensitive.
In particolare, si ritiene che quando
sussistano ragionevoli dubbi circa l’effettiva idoneità delle
notizie ad influenzare sensibilmente l’andamento delle quotazioni
gli emittenti ed i soggetti che li controllano debbano provvedere
senza indugio ad informare il pubblico con le modalità previste
dall’art. 66 del regolamento emittenti.
Il nuovo testo dell’art. 114 del D.Lgs.
58/1998 disciplina , le modalità con le quali le informazioni
privilegiate (e cioè quelle in linea di principio individuate
all’art. 181 del D.Lgs. 58/1998) debbano essere comunicate al
pubblico; al primo comma, è previsto un preciso obbligo per gli
emittenti quotati e per i soggetti che li controllano di
comunicare (prima era informare) al pubblico le informazioni
privilegiate che concernono emittenti e società controllate,
“senza indugio”.
Il “ fatto rilevante” è previsto dall’art.
114 del Testo Unico sulla Finanza e dall’art. 66 della Delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
Per quanto l’art. 114 TUF e l’art. 180, comma
3, non siano sistemi perfettamente sovrapponibili le clausole
definitorie dell’informazione privilegiata impiegano elementi
descrittivi del tutto analoghi, tali per cui si può certamente
affermare che parte - se non tutte - le informazioni privilegiate
tipizzate dall’art. 180, comma 3, siano anche oggetto dell’obbligo
di comunicazione ai sensi dell’art. 114 TUF.
La comunicazione al pubblico - secondo le
modalità previste - fa perdere alla notizia il requisito
tipizzante dell’essere privilegiata ai sensi dell’art. 180, comma
3.
È considerata “informazione riservata” la
conoscenza di: un progetto, una proposta, un’iniziativa, una
trattativa, un’intesa, un impegno, un accordo, un fatto o un
evento, anche se futuro e incerto, attinenti la sfera d’attività
del Gruppo e delle società ad esso collegate, che non sia di
dominio pubblico e che, se resa pubblica, potrebbe recare
pregiudizio al Gruppo o costituire “fatto rilevante” ai sensi
dell’art. 114 del Testo Unico sulla Finanza e dell’art. 66 della
Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni.
Sono altresì considerati “riservati” i dati
contabili previsionali e quelli consuntivi, anche consolidati,
della Società e delle società controllate, fino a che non siano
oggetto di diffusione al pubblico a seguito di comunicazione
effettuata secondo le norme , nel rispetto della procedura
prevista dalla citata Delibera Consob.
È considerata “notizia price–sensitive”
l’informazione su di un “fatto rilevante” o su dati contabili
previsionali o consuntivi che possa influenzare sensibilmente la
quotazione delle azioni degli azionisti di “strumenti finanziari
collegati alle azioni”;gli strumenti finanziari che permettono di
sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;gli strumenti
finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con
esse; gli strumenti finanziari derivati sulle azioni ; gli altri
strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali
azioni; le azioni quotate emesse da società controllate
dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari ad esse
collegate; le azioni non quotate emesse da società controllate
dall’emittente quotato, quando il valore contabile della
partecipazione nella società controllata rappresenta più del
cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente
quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli
strumenti finanziari ad esse collegate.
L’informazione deve riferirsi ad uno o più
emittenti,o strumenti finanziari ([1])e
tale riferimento può essere diretto o indiretto.
Esempio del secondo tipo è offerto dai «
reports, ricerche, raccomandazioni e consigli delle agenzie di
rating relativi al valore degli strumenti finanziari quotati».
In merito alla fonte, l’informazione può
giungere dalla sfera d’attività della società (per es. un aumento
del dividendo) o dal mercato (per es. un’imminente scalata della
società).
Le informazioni privilegiate possono
riguardare eventi politici, economici o ambientali che influenzano
le attività e passività dell’emittente, la sua struttura
finanziaria, organizzazione od operatività, o il suo settore
d’attività.
L’inerenza dell’informazione agli strumenti
finanziari o ai loro emittenti comporta la rilevanza di tutte le
informazioni che si mostrino ad essi attinenti, a prescindere dal
fatto che si tratti di corporate o di market information, ben
potendo l’informazione concernere anche un intero comparto
finanziario o industriale, o addirittura un fenomeno di carattere
macroeconomico.
Le corporate information, generate
all’interno della stessa emittente, possono concernere la sua
situazione gestionale-patrimoniale, le prospettive di sviluppo e
le strategie finanziarie.
Le
market information, invece, riguardano fatti totalmente estranei
all’emittente e possono avere ad oggetto la situazione di una
classe di titoli o del mercato mobiliare nel complesso.
Gli eventi e
circostanze rilevanti([2])che
gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, sono:
a) delle
proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel
bilancio d’esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione
semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili
destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando
tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i
predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la
comunicazione sia effettuata in applicazione d’obblighi normativi,
ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di
certezza;b)
delle deliberazioni con le quali l’organo competente approva il
progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo,
il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni
trimestrali.
Oltre a quanto specificamente previsto dal
Regolamento Consob in materia d’emittenti in relazione a dati
contabili o previsionali, di seguito si riporta, a titolo
esemplificativo, un elenco non esaustivo di eventi che
-normalmente, in funzione della loro natura e dimensione - più
frequentemente potrebbero configurarsi come rilevanti[3]:
-
ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
-
dimissioni o nomina di consiglieri d’amministrazione o di
sindaci;
-
acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività
o di rami d’azienda;
-
rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
-
operazioni sul capitale o emissione di warrant;
-
emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
-
modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
-
perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il
patrimonio netto;
-
operazioni di fusione o scissione;
-
conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
-
conclusione di processi relativi a beni immateriali quali
invenzioni, brevetti o licenze;
-
controversie legali;
-
cambiamenti nel personale strategico della società;
-
operazioni sulle azioni proprie;
-
presentazione d’istanze o emanazione di provvedimenti
d’assoggettamento a procedure concorsuali;
-
richiesta d’ammissione a procedure di un concorso;
-
operazioni con parti correlate.
In ogni caso sono da considerare eventi
rilevanti il rilascio da parte della società di revisione di un
giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la
dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio.
Inoltre[4]
nei regolamenti borsa italiana ritroviamo obblighi di
comunicazione degli emittenti di informazioni price-sensitive
rilevanti che di seguito elenchiamo:
·
Notizie
rilevanti diffuse a mercato aperto;
·
Preannuncio al mercato di notizie riguardanti accordi non
definiti;
·
Commento
ai rumor
·
Operazioni
propedeutiche alla fusione
·
Situazioni
contabili
·
Rapporti
con i consulenti
·
Incontri
con Organizzazioni Sindacali
·
Studi e
statistiche (art. 69 Regolamento Emittenti)
Gli emittenti quotati e i soggetti che li
controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella
loro sfera d’attività e in quella delle società controllate, non
di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari”.
Sono notizie rilevanti anche la“raccomandazione”: ricerche o altre
informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o
implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più
strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera
a), del Testo
unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi
pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali
strumenti; b)
“ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre
una strategia di investimento”: (i)informazioni elaborate da un
analista finanziario indipendente, da un’impresa di investimento,
da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività
consiste nell’elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro
dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o
indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di
investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un
emittente strumenti finanziari; (ii)informazioni elaborate da
soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a
raccomandare direttamente una particolare decisione di
investimento in uno strumento finanziario;
c)
“valutazioni del merito di credito”: giudizi sul merito di credito
degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1,
lettera a),
del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari,
destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti
utilizzando un sistema di classificazione predefinito.
Più in particolare, al fine di adempiere a
quanto stabilito dalla disciplina regolamentare, occorre valutare
le seguenti situazioni, prendendo a riferimento sia il soggetto
che diffonde lo studio (e i soggetti legati da rapporti di
controllo con esso), che l’emittente (e i soggetti legati da
rapporti di controllo con esso):a)la presenza di legami di
controllo o di partecipazione rilevante, sia diretti sia
indiretti;b)la partecipazione agli organi sociali;c)la prestazione
di servizi di finanza aziendale (ad esempio consulenza,
partecipazione a consorzi per il collocamento di titoli o per
altre operazioni straordinarie, specialist, sponsor, ecc.) resi
all’emittente;c)L’esistenza di obblighi di diffusione dello studio
derivanti da disposizioni contrattuali (ad esempio previsti dal
ruolo di sponsor);d)l’emissione di strumenti finanziari collegati
ai titoli dell’emittente.
Dovranno peraltro essere valutate tutte le
altre eventuali situazioni che, nel caso specifico, sono
potenzialmente in grado di condizionare l’indipendenza e
l’imparzialità dello studio.
La Consob inoltre, al fine di fornire ai
soggetti interessati criteri utili perché sia assicurata la
completezza, l’indipendenza e la chiarezza degli studi, ritiene
utile raccomandare i seguenti criteri: a)trasparenza sulle
fonti;b)indipendenza e correttezza degli analisti
finanziari;c)trasparenza su modalità e tempistica di diffusione
degli studi: d)trasparenza sulla continuità della copertura e
sulla serie di giudizi espressi.
Sono…..informazioni rilevanti quelle
specifiche e a contenuto determinato, relative ad eventi accaduti
nella sfera d’attività degli emittenti, dei soggetti che li
controllano o delle relative società controllate, non di dominio
pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente
il prezzo degli strumenti finanziari quotati. Esse riguardano sia
l’attività di tali soggetti sia gli strumenti finanziari quotati.
Anche la disciplina dell’informazione su
operazioni straordinarie - contenuta negli art. 70 e ss. Reg. n.
11971/1999 - può costituire un’indicazione di fatti che, oggetto
di specifici obblighi di comunicazione al pubblico in quanto
capaci di creare un vantaggio informativo in capo al detentore
dell’informazione, possono essere considerati rilevanti.
Mentre non si considerano raccomandazioni i
consigli d’investimento per mezzo di raccomandazioni
personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche,
fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Non può aversi,
dunque, informazione rilevante se il grado di specificità e
determinatezza è così basso da non potersene valutare l’impatto
sul prezzo degli strumenti finanziari. L’accesso ad informazioni
privilegiate relative ad un’altra società e l’utilizzazione di
queste nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto, ai fini di
ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione
con essa, non dovrebbe essere considerato in sé un abuso di
informazioni privilegiate.
Non si dovrebbero
considerare informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni
elaborate a partire da dati di dominio pubblico e, pertanto,
qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di ricerca o
valutazione non dovrebbe essere considerata di per sé
utilizzazione di informazioni privilegiate ai sensi della presente
direttiva.
Non si dovrebbero
considerare informazioni privilegiate le operazioni effettuate per
garantire l’esecuzione di un obbligo d’acquisizione o di cessione
di strumenti finanziari diventato esigibile quando quest’obbligo
risulta da un accordo concluso prima che la persona interessata
fosse in possesso di un’informazione privilegiata. Poiché
l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica
necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere
da parte della persona che procede ad una di queste operazioni,
non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare
quest’acquisto o cessione costituisca di per sé un’utilizzazione
di un’informazione privilegiata.
L’accesso ad informazioni privilegiate
relative ad un’altra società e l’utilizzazione di queste nel
contesto di un’offerta pubblica d’acquisto, ai fini di ottenere il
controllo di detta società o di proporre una fusione con essa, non
dovrebbe essere considerato in sé un abuso d’informazioni
privilegiate.
Poiché l’acquisizione o la cessione di
strumenti finanziari implica necessariamente una decisione
preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che
procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare
che il fatto di fare quest’acquisto o cessione costituisca di per
sé un’utilizzazione di un’informazione privilegiata.
In particolari circostanze, la
stabilizzazione degli strumenti finanziari o il commercio in
azioni proprie o in programmi di riacquisto possono ritenersi
legittimi sotto il profilo economico e non dovrebbero pertanto
essere considerati di per se stessi come abusi di mercato.
Dall’ art. 183 t.u.f.(Esenzioni),
ricaviamo che: le disposizioni sull’insider trading non si
applicano: a)alle
operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema
europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato
membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente
ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto
degli stessi; b)alle
negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari
propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto
da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, ed
alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che
rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.
Il carattere preciso dell’informazione
privilegiata.
L’informazione specifica di contenuto
determinato a)si riferisce ad un complesso di circostanze
esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad
esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa
ragionevolmente prevedere che si verificherà;b)è sufficientemente
specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile
effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla
lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari o di strumenti
derivati connessi.
La situazione o l’evento a cui l’informazione
si riferisce sono veri o esiste una ragionevole aspettativa che
diventino veri in futuro . I rumours, quindi, non sono compresi in
quanto rappresentano discorsi generici di dubbia accuratezza.
Inoltre, l’informazione dovrebbe essere “
abbastanza specifica da permettere di trarre una conclusione circa
il suo impatto sui prezzi” . Un’offerta pubblica d’acquisto, ad
esempio, può costituire un’informazione privilegiata anche se
l’offerente non ha ancora deciso il prezzo dell’offerta.
È irrilevante che il dato non si riferisca
ad un unico evento, d’imminente realizzazione, ma ad un complesso
e articolato progetto, di futura e incerta attuazione non
essendovi nella fattispecie normativa una presunta esigenza di
contiguità temporale tra lo sfruttamento borsistico e la
diffusione della stessa.
Dall’esperienza applicativa statunitense si
ricava che frequentemente già durante la fase di formazione di
una notizia, cioè quando ancora essa non si è cristallizzata in
un’informazione specifica dal contenuto determinato anche una
notizia solo vagamente determinata può avere infatti un potenziale
impatto sul mercato, il quale è di per sé molto reattivo anche
alle indiscrezioni, prive di riscontri oggettivi e razionali.
Infatti si attribuisce all’espressione soft
information le indiscrezioni, le congetture e tutti quei dati che
alimentano il mercato finanziario, nonostante non abbiano assunto
la valenza di un’informazione dai contorni compiuti, precisi e
consolidati.
L’ informazione privilegiata di cui il
pubblico non dispone.
L’informazione che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti
finanziari, è quella che presumibilmente un investitore
ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare
le proprie decisioni d’investimento. L’informazione non deve
essere stata resa pubblica, il che può significare che non è stata
comunicata al pubblico o che non è ancora pubblica.
Gli amministratori e gli azionisti di
controllo hanno ovviamente accesso ad un numero maggiore
d’informazioni sulla società rispetto al pubblico, e la
pubblicazione di queste informazioni, comunque, spesso non,
avrebbe un impatto sui prezzi.
Se fosse sempre proibito agli amministratori
ed agli azionisti di controllo di fare affidamento su tali
informazioni, le operazioni su titoli della società sarebbero loro
praticamente precluse.
Gli operatori professionali del mercato, poi,
elaborano nuove informazioni analizzando ed interpretando i dati
disponibili al pubblico, ed è necessario che queste informazioni
possano essere liberamente utilizzate, andando distrutti, in caso
contrario, gli incentivi alla ricerca finanziaria.
La definizione d’informazioni privilegiate
va, pertanto, letta alla luce di tali considerazioni.
E’ invero però che proprio la conoscenza da
parte dell’insider di notizie privilegiate è il presupposto che
conferisce alla fattispecie quell’impronta penalistica la cui
carenza così sovente si riscontra nella legislazione speciale di
settore.
La notizia inside diventa così il tema
centrale della tipologia penale: elemento elastico della
fattispecie nel quale la riservatezza («informazione di cui il
pubblico non dispone», e, «non accessibile a tutti» ) si unisce
all’idoneità della notizia ad influire nel corso dei titoli
(«informazione ...che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sul corso di tale o tali valori mobiliari»; «che se resa
pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo»;
nella forma francese, ove si menziona solo «informations
privilegiées... avant que le public en ait connaissance»)assume
carattere rilevante.
L’informazione inside è quella «not generally
available» e «price-sensitive».
Il riferimento in ogni legislazione all’idoneità della notizia ad
influenzare «sensibilmente» il corso dei titoli qualifica il fatto
in termini di reato di pericolo.
Pericolo da identificare volta per volta, con
una valutazione ex ante, secondo il modello classico della c.d.
prognosi postuma: tenendo conto, cioè, delle circostanze
conoscibili nel momento in cui si riporta il giudizio di
pericolosità, oltre che di quelle conosciute dall’agente.
Inteso, invece come pericolo con una
valutazione ex post, è l’alterazione nel corso del titolo trattato
dall’insider, che delinea la traiettoria tra condotta ed evento
(di pericolo), con una ricerca della causalità materiale
sull’identica scala dell’evento di danno .
Il bene giuridico da tutelare è ovviamente la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei
soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori
e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del
sistema finanziario.
La locuzione “di cui il pubblico non dispone”
sembra poi assumere come fattore qualificante l’informazione
privilegiata non tanto le formali modi di diffusione volte a
divulgare i fatti oggetto di essa, ma la sua effettiva
conoscibilità da parte del pubblico, ammettendosi così che una
cosa è la divulgazione secondo i mezzi previsti dalla legge, altra
cosa è l’oggettiva fruibilità delle notizie divulgate.
Il criterio del reasonable man sembra
condurre ad un giudizio, non infrequente nel diritto penale,
basato sui parametri della ragionevolezza; giudizio che presuppone
il bilanciamento di due fattori: la rilevanza del fatto e la
verosimiglianza dell’evento.
Le maggior incertezza di questo criterio si
pone indubbiamente sull’individuazione del soggetto a cui riferire
la valutazione.
L’esistenza di diversi tipi d’investitore,
mosso da scopi d’investimento e interessato a conoscenze
differenti, rende assai diffìcile, sebbene non impossibile, il
processo di spersonalizzazione e oggettivizzazione della figura di
un investitore ragionevole o mediamente prudente.
A favore di questo criterio, tuttavia, si può
affermare che esso consente al giudice di ristabilire proprio
quella situazione di disuguaglianza d’accesso alle informazioni,
connaturata alle diverse tipologie d’investitori.
In estrema sintesi, la tendenza tradizionale
della giurisprudenza era sempre stata di valutare la qualità
dell’informazione in funzione del soggetto che la deteneva.
Secondo quest’indirizzo, un’informazione
poteva essere considerata privilegiata, o non privilegiata, in
relazione alla specificità delle conoscenze del beneficiario.
Vi sono poi una serie di dati che, sebbene
conosciuti ex post, possono essere utilizzati, come
precedentemente osservato, quali indizi per valutare la rilevanza
della notizia ex ante, scontato il fatto che, sul piano
giudiziario, questo tipo d’accertamento comporterà l’utilizzo
della conoscenza specialistica di consulenti tecnici.
La registrazione delle operazioni in valori
mobiliari mediante procedure elettroniche agevola l’acquisizione
di questi dati, consentendo di conoscere l’andamento dei prezzi
delle singole operazioni e l’esatta determinazione cronologica
delle stesse. E’ sempre possibile, per esempio, determinare
quantitativamente l’oscillazione media del valore mobiliare in un
determinato arco temporale (tenendo conto delle variazioni
dipendenti da fattori fisiologici) e rapportarlo a quello stimato
come dipendente dall’informazione riservata o verificare le
oscillazioni più evidenti in un certa entità di tempo.
Quindi il giudice penale ha a disposizione
punti di riferimento interpretativi per giudicare in concreto,
attraverso criteri verificabili, l’elemento quantitativo contenuto
nell’art. 180, comma 3, TUF.
Esula dalla fattispecie in esame l’elemento
del conseguimento di un profitto e che il requisito dell’idoneità
della norma in esame, secondo lo schema tipico dei reati di
pericolo, è un’idoneità seria ma potenziale da valutarsi ex ante,
prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e
tenendo, invece, conto solo di quelle conoscibili nel momento in
cui l’operazione viene posta in essere.
L’informazione il cui sfruttamento è vietato
risulta pertanto quella che, mantenendo costanti tutti gli altri
elementi, presenta in concreto una natura tale da modificare
sensibilmente con la sua diffusione (non la percezione soggettiva
dell’investitore medio) la quotazione del titolo.
Lo schema tipico dei reati di pericolo, e del
connesso “giudizio di prognosi postuma”, comporta che ci si debba
riportare con la mente al momento della realizzazione della
condotta e verificare se, secondo le circostanze contingenti e le
conoscenze disponibili all’agente, la diffusione dell’informazione
avrebbe potuto comportare una sensibile modificazione del prezzo
del titolo.valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze
conosciute a posteriori e tenendo, invece, conto solo di quelle
conoscibili nel momento in cui l’operazione viene posta in essere
ciò fa sì che non sia esclusa la sua responsabilità per il solo
fatto che l’influenza “sensibile” sul mercato non si sia
verificata una volta resa pubblica l’informazione originariamente
riservata (o privilegiata nel senso indicato).
L’esperienza giurisprudenziale americana
ricorre qui al c.d. criterio della probability-magnitudo
test(consistente nel raffronto tra la verosimiglianza o
probability del fatto ed il riflesso “o magnitudo” che la notizia
avrà sull’andamento del titolo: maggiore è l’impatto
dell’informazione sul mercato (valutato anche alla stregua
dell’importanza dei soggetti coinvolti), minore può essere il
livello di probabilità che l’evento si verifichi. Dunque, la
conoscenza anticipata di un dato, ancorché sostanzialmente
improbabile (o addirittura totalmente incerto), la cui diffusione
tuttavia avrebbe una sensibile ripercussione sul corso azionario,
basta a far scattare il divieto, a fronte di una reazione
presumibilmente molto forte del mercato.
Il discrimen viene così tracciato alla luce
non della possibilità oggettiva e concreta del fatto in sé
sebbene, per definizione, l’informazione deve essere dotata di un
nucleo conoscitivo minimo razionale, tale da escludere ogni
rilevanza a fatti totalmente inverosimili, ma della valutazione
composita del livello di probabilità dell’evento e dell’impatto
che la diffusione del fatto avrebbe sul prezzo del titolo.
Una volta ravvisata nel caso concreto
l’idoneità dell’informazione a modificare sensibilmente
l’andamento del titolo, non è peraltro necessario verificare
l’effettiva alterazione del prezzo dello strumento finanziario,
non essendo tale elemento richiesto dal dettato legislativo: la
responsabilità dell’agente non è dunque esclusa qualora non vi sia
stata, in seguito alla diffusione dell’informazione, una
variazione sul prezzo, o essa si sia addirittura realizzata in
senso opposto a quello ipotizzatoti un’”informazione
privilegiata”, comunicata indebitamente e poi sfruttata in borsa.
Un investitore medio ragionevole basa le
proprie decisioni d’investimento sulle informazioni già in suo
possesso, ossia su informazioni disponibili ex ante.
Pertanto, per rispondere alla domanda se al
momento di prendere una decisione d’investimento un investitore
ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata
informazione, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex
ante.
Le informazioni ex post possono essere
utilizzate per confermare l’ipotesi dell’idoneità delle
informazioni ex ante ad influire in modo sensibile sui prezzi.
La posizione di vantaggio del trader,
infatti, consiste nella conoscenza anticipata di notizie ancora
sconosciute al mercato.
Il precetto normativo vigente dunque dispone
che, per perdere rilevanza ai fini dell’incriminabilità, è
necessario che l’informazione sia resa “disponibile al pubblico”.
L’informazione Prìce-sensìtive.
Il concetto di «sensibilità»
dell’alterazione, è, nel caso dell’insaider trading, doppiamente
complicata: non solo si tratta di un concetto elastico, sganciato
da parametri quantitativi, ma l’alterazione del prezzo sul mercato
mobiliare può dipendere da più variabili, tutte o da sole idonee a
provocare un’alterazione sensibile del prezzo dello strumento
finanziario.
La questione tocca quindi due piani
differenti: la possibilità di riconoscere allo sfruttamento
dell’informazione privilegiata la capacità di provocare
un’alterazione sensibile e la quantificazione del concetto di
sensibilità, in assenza di criteri legali specifici.
Come sopra delineato, il giudice dovrà
procedere individuando, prima, le specie e le categorie dei
fattori condizionanti la misurazione della quantità significativa
e poi procedere alla quantificazione in concreto della grandezza
rilevante.
Se una valutazione ex post consente, forse,
di raggiungere risultati maggiormente certi, la stessa non sembra
aderire alle finalità e alla ratio della norma incriminatrice.
La responsabilità dell’insider sussiste,
infatti, anche se la variazione non vi è stata o si vi è stata in
senso opposto a quella ipotizzata o ipotizzabile, posto che la
fattispecie non richiede la realizzazione di un profitto da parte
dell’agente.
Si tratta d’ipotesi non rare, perché, da un
lato, l’insider può aver male interpretato l’informazione inside,
dall’altro, il mercato può non aver recepito la notizia. In tali
situazioni, il criterio di valutazione ex post non è
soddisfacente, conducendo ad un’esclusione della price-sensivity
dell’informazione, anche laddove la condotta integrava tutti i
requisiti normativi.
In conclusione, un giudizio ex post potrebbe
condurre ad esiti insoddisfacenti: l’affermazione dell’irrilevanza
del fatto per ragioni del tutto casuali, oppure l’affermazione
della rilevanza del fatto per l’operare di fattori estranei alla
condotta dell’agente.
L’effettiva variazione del prezzo dello
strumento finanziario poi alla diffusione della notizia potrà
allora essere solamente uno degli indizi utilizzabili dal giudice
nel processo d’accertamento del price- sensitive dell’informazione
privilegiata.
Nelle rarissime pronunce giurisprudenziali
italiane, la price-sensitive è stata valutata secondo criteri
misti, basati, a volte, sul reosonsble investor, altre volte sul
tipo d’informazione, altre volte ancora su di un’attenta analisi
dell’andamento dello strumento finanziario, oggetto della notizia
in relazione ai tempi e alle modalità di realizzazione della
condotta dell’insider.
Nella sentenza di non luogo a procedere
emessa il 10 aprile 1997, sotto il vigore della L. n. 157/ 1991,
il convincimento espresso dalla Consob era che la divulgazione
delle conoscenze detenute dagli imputati, al momento in cui essi
procedettero alla vendita dei diritti d’opzione, fosse idonea ad
innescare meccanismi reattivi sul mercato, a loro volta produttivi
di un mutamento del prezzo dello strumento finanziario.
Il gup di Siracusa concluse in senso
contrario, rilevando la non idoneità dell’informazione «a
determinare certezze sulla condona degli azionisti non soci e
quindi sulla convenienza, d’eventuali alterazioni borsistiche»;
posto che gli imputati ignoravano l’altrui decisione di vendere i
diritti d’opzione, la loro informazione, secondo il Gup, non
concerneva tratti di sicura verificazione e non risultava pertanto
qualificabile come riservata.
In quella vicenda, la conclusione della
Consob si poggiava correttamente su basi quantitative, volta a
stabilire quanto vantaggio gli imputati avessero avuto rispetto
alla generalità degli investitori, mentre quella del tribunale si
fondava su basi qualitative.
Nella sentenza di condanna del 1 5-23 maggio
1996, il Tribunale di Roma affermava che: “La notizia
dell’esistenza di un progetto di fusione fra due società deve
ritenersi informazione riservata ove, in conseguenza della sua
diffusione fra il pubblico, le contrattazioni sui valori mobiliari
di uno degli emittenti interessati evidenzino, nello spazio di due
sedute borsistiche, un calo delle quotazioni superiori al 6% ed
una contrazione del volume dei titoli trattati di circa l’85%».
Dall’analisi condotta dalla Consob emergeva,
ex post, un’indubbia influenza della diffusione presso il pubblico
dell’informazione riservata. Il Collegio ritenne che
l’informazione sul progetto di fusione costituiva un fatto davvero
importante per il mercato azionario, essenzialmente sulla base
della constatazione che, in seguito alla diffusione della notizia,
si realizzò un effettiva alterazione sensibile del prezzo dello
strumento finanziario, seppur in senso opposto a come la
conoscenza anticipata della stessa aveva influenzato le operazioni
dell’imputato.
Nella sentenza d’assoluzione del 20 ottobre
1999, il Tribunale di Milano concludeva, sotto questo profilo,
affermando che: «appare del tutto evidente come la notizia
dell’incorporazione di una società in un’altra sia un momento
nodale della vita di entrambe con evidenti possibili effetti sul
valore delle rispettive azioni ... », salvo poi assolvere
l’imputato per non essersi «avvalso» della informazione
privilegiata in suo possesso.
Certamente, questo sintetico panorama della
giurisprudenza italiana non consente di affermare che esiste,
almeno ad oggi, un criterio univoco di valutazione della price
sensivity dell’informazione privilegiata.
Per il resto non è necessario che
l’informazione si qualifichi come hard information, ma
l’importante è che abbia un minimo di rilevanza fattuale, che non
sia il frutto di una mera elaborazione .
Questa è, forse, la tecnica più accurata per
descrivere la notizia inside: notizia alla quale «i partecipanti
al mercato o i consulenti finanziari attribuirebbero rilevanza
autonoma».
Con quest’ultimo elemento si definisce l’altro polo della notizia
inside, in una variegata gamma di espressioni («not generally
known» del Companies Act inglese; «non accessibile al pubblico»
nel progetto tedesco occidentale; «prima che il pubblico ne abbia
conoscenza» nella norma francese; «che non è stata resa pubblica»
nella direttiva CEE che spaziano dal momento della ricezione da
parte del pubblico, alla non disponibilità dell’informazione.
LA DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA.
Il regime della diffusione al pubblico
Il regime della diffusione al pubblico delle
Informazioni privilegiate è disciplinata, come accadeva in
passato, dall’art. 114 del Testo Unico della Finanza.
Nella sua nuova formulazione l’art. 114 TUF
richiama, per l’individuazione delle informazioni oggetto di
comunicazione, quelle di cui all’art. 181 TUF .
Rispetto alla precedente formulazione, il
nuovo testo dell’art. 114 TUF presenta le innovazioni di seguito
descritte.
La nuova formulazione del comma 1 dell’art.
114 TUF prevede uno specifico obbligo per gli emittenti quotati ed
i soggetti che li controllano di comunicare senza indugio al
pubblico le Informazioni privilegiate che riguardano direttamente
gli emittenti e le società controllate.
In precedenza si faceva riferimento ad un
generico obbligo di informazione.
Rispetto alla precedente formulazione è stata
anche introdotta una previsione relativa alla tempistica
dell’informazione, che deve essere effettuata “senza indugio”.
La norma, come in precedenza, demanda alla
Consob di stabilire, con proprio regolamento, le modalità di
comunicazione, indicando altresì che tale organo deve stabilire i
termini della comunicazione delle informazioni.
La Consob, in esecuzione della delega che le
era stata conferita ai sensi della precedente versione dell’art.
114 del TUF, ha disciplinato, nel Regolamento recante norme di
attuazione del TUF in materia di emittenti (“Regolamento
Emittenti”), le modalità di diffusione di alcune informazioni tra
il pubblico, distinguendo: (i) le informazioni su fatti rilevanti
(articoli 66-69); (ii) le informazioni su operazioni straordinarie
(articoli 70-76); (iii) l’informazione periodica (articoli 77-83)
e (iv) le altre informazioni (articoli 84-89).
L’individuazione delle informazioni
privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue
controllate è rimessa al prudente apprezzamento
dell’amministratore, con il supporto della direzione affari legali
e societari.
A tal fine, le persone iscritte nel registro
riportano qualsiasi informazione che sia o possa ragionevolmente
essere ritenuta privilegiata all’investor relation manager, il
quale ne riferisce all’amministratore delegato per i provvedimenti
del caso.
L’amministratore, qualora ritenga
ragionevolmente che un’informazione sia o possa divenire
privilegiata, attiva tempestivamente la procedura per l’emissione
del relativo comunicato, riferendone contestualmente al presidente
del consiglio di amministrazione ovvero consultandosi
preventivamente con quest’ultimo, qualora lo ritenga opportuno.
Qualsiasi informazione privilegiata è resa
pubblica mediante invio di un comunicato.
Il comunicato contiene gli elementi idonei a
consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e
delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti
con il contenuto dei comunicati precedenti.
A titolo esemplificativo, qualsiasi
comunicato relativo a compravendite di beni,comprese
partecipazioni, aziende o rami di azienda, comprende, di
regola:l’individuazione compiuta del bene compravenduto; il prezzo
pattuito (salvo non vi siano formali vincoli di riservatezza
assunti con la controparte) con l’indicazione della posizione
finanziaria netta della società o ramo d’azienda
acquisito/ceduto;i termini di pagamento/incasso quando difformi
dalla prassi;le garanzie ricevute/rilasciate;l’esistenza di
diritti di put and call e le loro caratteristiche;le condizioni
cui è subordinata l’efficacia del contratto (autorizzazioni delle
Autorità competenti, due diligence, etc.).
La comunicazione al pubblico di dati
previsionali ed obiettivi quantitativi inerenti la Società è
facoltativa. Peraltro, ai sensi dell’art. 68 Regolamento, la
Società informa senza indugio il pubblico, mediante apposito
comunicato, di ogni rilevante scostamento dell’andamento effettivo
della gestione rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi
quantitativi già diffusi.
In particolare, in conformità
all’orientamento di Consob si segnala che, in relazione alla
prassi diffusa presso gli emittenti strumenti finanziari quotati
di prendere in esame, in occasione di incontri con i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, dati relativi alle
prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle predette
organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza,
la Società è tenuta ad osservare l’art. 68 Regolamento, mettendo a
disposizione del pubblico ogni dato previsionale ed obiettivo
quantitativo concernente l’andamento della gestione nonché ogni
dato contabile di periodo eventualmente comunicato ai citati
rappresentanti.
Nel caso in cui la Società organizzi, o
partecipi a, incontri ristretti con analisti finanziari,
investitori istituzionali o altri operatori del mercato, essa
informa in anticipo la Consob e la società di gestione del mercato
su data, luogo, ora e principali argomenti dell’incontro,
trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei
partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento degli
incontri.
La Società e la società di gestione del
mercato rendono disponibile al pubblico la documentazione con
mezzi idonei allo scopo.
Se gli incontri sono aperti indistintamente a
tutti gli operatori del mercato, la Società estende la
partecipazione all’incontro anche ad esponenti dei mezzi di
informazione specializzata.
Ove ciò non sia possibile, la Società
emette,inviandone copia alla Consob ed alla società di gestione
del mercato, un comunicato che illustri i principali argomenti
trattati.
La Società, qualora intenda comunicare
informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti
nell’ambito degli incontri con gli operatori del mercato, comunica
preventivamente al mercato tali informazioni.
Quando, nell’ambito di tali incontri, siano
comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre
informazioni privilegiate, la Società comunica tempestivamente al
mercato tali informazioni.
Si comunica con congruo anticipo alla
direzione affari legali e societari la data e il luogo degli
incontri, nonché gli argomenti che saranno trattati unitamente
alla relativa documentazione.
La direzione affari legali e societari
provvede ad effettuare la relativa informativa preventiva a Consob
e alla società di gestione al più tardi contestualmente allo
svolgimento degli incontri, nonché alla direzione marketing per
l’inserimento di tali dati e documenti sul sito internet della
Società.
La divulgazione
in assemblea di informazioni privilegiate è consentita soltanto se
esse sono preventivamente comunicate al pubblico. In caso di
diffusione involontaria in assemblea di informazioni privilegiate,
queste vengono tempestivamente comunicate al pubblico.
Qualora i soggetti intervenuti in assemblea
pongano domande concernenti eventi per i quali non ricorrano le
condizioni sopra indicate, gli amministratori possono utilizzare
l’espressione “nessun commento” o equivalente.
Qualora in presenza di notizie non diffuse
dalla Società concernenti la sua situazione patrimoniale,
economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ad
esso relative ovvero l’andamento dei suoi affari (così detti
rumours), il prezzo degli strumenti finanziari quotati della
Società varia in misura rilevante rispetto all’ultimo prezzo del
giorno precedente, la Società pubblica (qualora non vi provvedano
soggetti che la controllano) senza indugio un comunicato con il
quale informa il mercato sulla veridicità delle notizie
integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine
di ripristinare condizioni di parità informativa.
A tal fine, l’investor relation manager
monitora quotidianamente il prezzo degli strumenti finanziari
quotati dalla Società nonché le notizie diffuse dalla stampa e
segnala qualsiasi variazione rilevante nella quotazione dei
suddetti strumenti finanziari nonché le suddette notizie
all’Amministratore delegato, il quale attiva la procedura per
l’emissione del relativo comunicato.
Qualora la Società, i soggetti che la
controllano e quelli che agiscono in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio informazioni privilegiate ad un
terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale,
regolamentare, statutario o contrattuale, la Società ne dà
integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione
non intenzionale.
A tal fine, la direzione affari legali e
societari mantiene ed aggiorna un elenco delle persone (o delle
categorie) di persone soggette ad un obbligo di riservatezza
legale, regolamentare, statutario o contrattuale e, in caso di
obblighi di riservatezza contrattuali, conserva copia del relativo
contratto.
La Società è tenuta a comunicare ogni
modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese
note al pubblico.
A tal fine, l’investor relation manager, con
il supporto della direzione affari legali e societari mantiene un
archivio di tutti i comunicati emessi dalla Società.
L’archivio è accessibile a tutti i soggetti
iscritti nel registro .
La regolamentazione non tipizza un elevato
numero di eventi price sensitive in tal modo limitando la rigidità
di una disciplina analitica e rendendo la materia più flessibile
ed aderente all'esperienza ed alla casistica concreta.
La Borsa Italiana ha pubblicato, nel corso
del mese di giugno 2002, la Guida per l'informazione al mercato
predisposta dal Forum sull'Informativa Societaria, con la finalità
di definire alcuni principi per migliorare l'informazione sulle
società quotate.
Un ulteriore obbligo di comunicazione è
quello disciplinato dall’art. 115 TUF, ai sensi del quale “La
Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico può, anche in via generale; a) richiedere agli
emittenti quotati(…) la comunicazione di notizie e documenti,
fissandone le relative modalità (…)”.
La predetta disposizione si inquadra
nell’ambito dei poteri della Consob in materia di vigilanza sulla
correttezza delle informazioni fornite al pubblico.
Tale vigilanza è esercitata dalla Consob alla
quale sono attribuiti i seguenti poteri (art. 115 del T.U.F.): a)
richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano
e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di
notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b) assumere
notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli
organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai
soggetti indicati nella lettera a); c) eseguire ispezioni presso i
soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i
documenti aziendali e di acquisirne copia; d) esercitare gli
ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies del T.U.F..
I poteri indicati alle lettere a), b) e c)
possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che
possiedono una partecipazione superiore al 2% in un emittente o
che partecipano a un patto parasociale avente a oggetto
l’esercizio del diritto di voto in un Emittente e nelle società
che lo controllano.
La Consob può altresì chiedere alle società o
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