Laurea in Giurisprudenza (Tesi in Diritto
degli Intermediari finanziari)
Corso di perfezionamento in Diritto penale
d’impresa e dei mercati finanziari.
Università di Bari, , A/A 2005/2006
Premessa
Dall’esame della concreta distribuzione
dell’informazione e delle conoscenze sui mercati emerge la
necessità di un sistema di valori per un efficace funzionamento di
un’autentica economia di mercato (codice etico).
Difatti un’informazione completa e simmetrica
presenta tutte le caratteristiche di un bene pubblico: tutti la
domandano, ma può esserci qualche difficoltà nella sua offerta,
visto che al contrario l’informazione imperfetta ed asimmetrica
può rendere convenienti i comportamenti sleali ed opportunistici.
Se la realizzazione d’atti illeciti, resa
possibile da fallimenti del mercato nella distribuzione
dell’informazione, viola il sistema delle regole e/o intacca l’asset
fiducia, è minacciato il buon funzionamento del mercato stesso.
La difesa della legalità diviene un percorso
attraverso cui esaltare il ruolo di un minimo etico.
Se la fiducia è il carburante che consente un
migliore funzionamento dei mercati, la fonte di tale propellente
va ricercata nella condivisione di valori comuni.
Dall’intreccio tra globalizzazione e
“internet” nasce lo sviluppo della nuova economia via rete e
presuppone che a ciascun utente, siano soddisfatti i principi
d’efficienza, sicurezza, riservatezza, e vi è perfetta
informazione per ogni operazione.
L’informazione, quindi, in un mercato
sviluppato è un bene economico importante, cui corrisponde un
diritto di proprietà.
E’ naturale allora che si ponga un problema
di tutela di questo diritto.
La presenza d’individui disinformati dà
luogo al massimo grado d’asimmetria informativa. Nei mercati è opportuno fronteggiare il cd.
monopolio dell’informazione.
La CONSOB deve acquisire elementi informativi
utili per verificare le eventuali violazioni, e prevenire ogni
abuso d’informazioni.
In relazione alla materia dell’informazione
al pubblico su eventi rilevanti la Consob, nel corso degli anni,
ha formulato, su sollecitazione degli operatori, numerose
comunicazioni contenenti chiarimenti sull’applicazione delle
disposizioni di legge e di regolamento e ha adottato diverse
raccomandazioni volte a garantire la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti dei soggetti vigilati.
Ma a promuovere, specificamente, la
diffusione di modelli di responsabilità d’enti, concorre per un
verso la considerazione dell’impresa come luogo nel quale,
attraverso il quale, e dal quale può prodursi un fenomeno di
criminalità economica.
Si consideri, che il decreto legislativo
231/01 introduce una tecnica di controllo della criminalità
d’impresa o nuova per la nostra esperienza giuridica ed economica.
Infatti consente al giudice di intervenire non soltanto applicando
sanzioni - idonee ad incidere sia sul patrimonio dell’ente, sia
sulla sua capacità a stare sul mercato - ma anche verificando
l’adeguatezza della sua struttura organizzativa, sotto il profilo
della capacità dell’ente a sviluppare correttamente momenti di
controllo interno, idonei ad eliminare il rischio della
commissione di reati per i quali è prevista la relativa
responsabilità.
INFORMAZIONE PRIVILEGIATA
Con il recepimento della Direttiva 2003/6/CE,
il Titolo I-bis ha sostituito l’originario Capo IV (“Abuso di
informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari”)
del D.Lgs. 58/1998 per effetto di quanto previsto all’art. 9.2,
lett. a, L. 18 aprile 2005, n. 62.
La definizione d’informazione privilegiata
posta in sede comunitaria dall’art. 1 della direttiva n.
89/592/CEE, ed ora riprodotta nella direttiva 2003/6/CE sugli
abusi di mercato, direttiva, quest’ultima, che, secondo quanto si
legge nel «considerando» n. 44, «rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi riconosciuti ... dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea», la quale, all’art. 49, sancisce
a sua volta i principi della legalità e proporzionalità dei reati
e delle pene.
L’Informazione privilegiata
è ….qualsiasi …informazione che ha un ….carattere preciso, che…..non
è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno
o più strumenti finanziari.
Un’informazione che se resa pubblica potrebbe
….influire in modo sensibile sull’evoluzione e la formazione dei
prezzi di un mercato regolamentato.
In quanto tale potrebbe essere considerata
un’informazione che concerne indirettamente uno o più emittenti di
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari derivati
connessi.
In relazione agli strumenti derivati su
merci, s’intende per “informazione privilegiata” un’informazione
che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che
concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti
derivati siffatti, e che gli utenti dei mercati su cui tali
strumenti derivati sono negoziati si aspetterebbero conformemente
a prassi sia messa comunemente a disposizione, o, è soggetta
all’obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e
regolamentari, nonché delle regole, dei contratti e degli usi
vigenti sul mercato delle merci sottostanti o sul mercato dei
derivati su merci degli utenti di tali mercati.
Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione
d’ordini relativi a strumenti finanziari, per
“informazione
privilegiata”
s’intende anche l’informazione
trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in
attesa d’evasione, che ha un carattere preciso e che concerne,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti
finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari
derivati connessi.
Rientrano nel novero delle informazioni
privilegiate non più solo i fatti accaduti nella sola sfera
d’attività degli emittenti, ma bensì qualsiasi, cioè tutte le
informazioni di carattere preciso concernenti sia gli stessi
emittenti, che gli strumenti finanziari capaci di influenzare il
prezzo di tali strumenti.
L’art. 114 del TUF indica in astratto i
caratteri che qualificano un fatto come rilevante affidando in
concreto ai soggetti interessati il compito di individuare i
possibili eventi prices-sensitive.
In particolare, si ritiene che quando
sussistano ragionevoli dubbi circa l’effettiva idoneità delle
notizie ad influenzare sensibilmente l’andamento delle quotazioni
gli emittenti ed i soggetti che li controllano debbano provvedere
senza indugio ad informare il pubblico con le modalità previste
dall’art. 66 del regolamento emittenti.
Il nuovo testo dell’art. 114 del D.Lgs.
58/1998 disciplina , le modalità con le quali le informazioni
privilegiate (e cioè quelle in linea di principio individuate
all’art. 181 del D.Lgs. 58/1998) debbano essere comunicate al
pubblico; al primo comma, è previsto un preciso obbligo per gli
emittenti quotati e per i soggetti che li controllano di
comunicare (prima era informare) al pubblico le informazioni
privilegiate che concernono emittenti e società controllate,
“senza indugio”.
Il “ fatto rilevante” è previsto dall’art.
114 del Testo Unico sulla Finanza e dall’art. 66 della Delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
Per quanto l’art. 114 TUF e l’art. 180, comma
3, non siano sistemi perfettamente sovrapponibili le clausole
definitorie dell’informazione privilegiata impiegano elementi
descrittivi del tutto analoghi, tali per cui si può certamente
affermare che parte - se non tutte - le informazioni privilegiate
tipizzate dall’art. 180, comma 3, siano anche oggetto dell’obbligo
di comunicazione ai sensi dell’art. 114 TUF.
La comunicazione al pubblico - secondo le
modalità previste - fa perdere alla notizia il requisito
tipizzante dell’essere privilegiata ai sensi dell’art. 180, comma
3.
È considerata “informazione riservata” la
conoscenza di: un progetto, una proposta, un’iniziativa, una
trattativa, un’intesa, un impegno, un accordo, un fatto o un
evento, anche se futuro e incerto, attinenti la sfera d’attività
del Gruppo e delle società ad esso collegate, che non sia di
dominio pubblico e che, se resa pubblica, potrebbe recare
pregiudizio al Gruppo o costituire “fatto rilevante” ai sensi
dell’art. 114 del Testo Unico sulla Finanza e dell’art. 66 della
Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni.
Sono altresì considerati “riservati” i dati
contabili previsionali e quelli consuntivi, anche consolidati,
della Società e delle società controllate, fino a che non siano
oggetto di diffusione al pubblico a seguito di comunicazione
effettuata secondo le norme , nel rispetto della procedura
prevista dalla citata Delibera Consob.
È considerata “notizia price–sensitive”
l’informazione su di un “fatto rilevante” o su dati contabili
previsionali o consuntivi che possa influenzare sensibilmente la
quotazione delle azioni degli azionisti di “strumenti finanziari
collegati alle azioni”;gli strumenti finanziari che permettono di
sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;gli strumenti
finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con
esse; gli strumenti finanziari derivati sulle azioni ; gli altri
strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali
azioni; le azioni quotate emesse da società controllate
dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari ad esse
collegate; le azioni non quotate emesse da società controllate
dall’emittente quotato, quando il valore contabile della
partecipazione nella società controllata rappresenta più del
cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente
quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli
strumenti finanziari ad esse collegate.
L’informazione deve riferirsi ad uno o più
emittenti,o strumenti finanziari ([1])e
tale riferimento può essere diretto o indiretto.
Esempio del secondo tipo è offerto dai «
reports, ricerche, raccomandazioni e consigli delle agenzie di
rating relativi al valore degli strumenti finanziari quotati».
In merito alla fonte, l’informazione può
giungere dalla sfera d’attività della società (per es. un aumento
del dividendo) o dal mercato (per es. un’imminente scalata della
società).
Le informazioni privilegiate possono
riguardare eventi politici, economici o ambientali che influenzano
le attività e passività dell’emittente, la sua struttura
finanziaria, organizzazione od operatività, o il suo settore
d’attività.
L’inerenza dell’informazione agli strumenti
finanziari o ai loro emittenti comporta la rilevanza di tutte le
informazioni che si mostrino ad essi attinenti, a prescindere dal
fatto che si tratti di corporate o di market information, ben
potendo l’informazione concernere anche un intero comparto
finanziario o industriale, o addirittura un fenomeno di carattere
macroeconomico.
Le corporate information, generate
all’interno della stessa emittente, possono concernere la sua
situazione gestionale-patrimoniale, le prospettive di sviluppo e
le strategie finanziarie.
Le
market information, invece, riguardano fatti totalmente estranei
all’emittente e possono avere ad oggetto la situazione di una
classe di titoli o del mercato mobiliare nel complesso.
Gli eventi e
circostanze rilevanti([2])che
gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, sono:
a) delle
proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel
bilancio d’esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione
semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili
destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando
tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i
predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la
comunicazione sia effettuata in applicazione d’obblighi normativi,
ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di
certezza;b)
delle deliberazioni con le quali l’organo competente approva il
progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo,
il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni
trimestrali.
Oltre a quanto specificamente previsto dal
Regolamento Consob in materia d’emittenti in relazione a dati
contabili o previsionali, di seguito si riporta, a titolo
esemplificativo, un elenco non esaustivo di eventi che
-normalmente, in funzione della loro natura e dimensione - più
frequentemente potrebbero configurarsi come rilevanti[3]:
-
ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
-
dimissioni o nomina di consiglieri d’amministrazione o di
sindaci;
-
acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività
o di rami d’azienda;
-
rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
-
operazioni sul capitale o emissione di warrant;
-
emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
-
modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
-
perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il
patrimonio netto;
-
operazioni di fusione o scissione;
-
conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
-
conclusione di processi relativi a beni immateriali quali
invenzioni, brevetti o licenze;
-
controversie legali;
-
cambiamenti nel personale strategico della società;
-
operazioni sulle azioni proprie;
-
presentazione d’istanze o emanazione di provvedimenti
d’assoggettamento a procedure concorsuali;
-
richiesta d’ammissione a procedure di un concorso;
-
operazioni con parti correlate.
In ogni caso sono da considerare eventi
rilevanti il rilascio da parte della società di revisione di un
giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la
dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio.
Inoltre[4]
nei regolamenti borsa italiana ritroviamo obblighi di
comunicazione degli emittenti di informazioni price-sensitive
rilevanti che di seguito elenchiamo:
·
Notizie
rilevanti diffuse a mercato aperto;
·
Preannuncio al mercato di notizie riguardanti accordi non
definiti;
·
Commento
ai rumor
·
Operazioni
propedeutiche alla fusione
·
Situazioni
contabili
·
Rapporti
con i consulenti
·
Incontri
con Organizzazioni Sindacali
·
Studi e
statistiche (art. 69 Regolamento Emittenti)
Gli emittenti quotati e i soggetti che li
controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella
loro sfera d’attività e in quella delle società controllate, non
di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari”.
Sono notizie rilevanti anche la“raccomandazione”: ricerche o altre
informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o
implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più
strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera
a), del Testo
unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi
pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali
strumenti; b)
“ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre
una strategia di investimento”: (i)informazioni elaborate da un
analista finanziario indipendente, da un’impresa di investimento,
da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività
consiste nell’elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro
dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o
indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di
investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un
emittente strumenti finanziari; (ii)informazioni elaborate da
soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a
raccomandare direttamente una particolare decisione di
investimento in uno strumento finanziario;
c)
“valutazioni del merito di credito”: giudizi sul merito di credito
degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1,
lettera a),
del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari,
destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti
utilizzando un sistema di classificazione predefinito.
Più in particolare, al fine di adempiere a
quanto stabilito dalla disciplina regolamentare, occorre valutare
le seguenti situazioni, prendendo a riferimento sia il soggetto
che diffonde lo studio (e i soggetti legati da rapporti di
controllo con esso), che l’emittente (e i soggetti legati da
rapporti di controllo con esso):a)la presenza di legami di
controllo o di partecipazione rilevante, sia diretti sia
indiretti;b)la partecipazione agli organi sociali;c)la prestazione
di servizi di finanza aziendale (ad esempio consulenza,
partecipazione a consorzi per il collocamento di titoli o per
altre operazioni straordinarie, specialist, sponsor, ecc.) resi
all’emittente;c)L’esistenza di obblighi di diffusione dello studio
derivanti da disposizioni contrattuali (ad esempio previsti dal
ruolo di sponsor);d)l’emissione di strumenti finanziari collegati
ai titoli dell’emittente.
Dovranno peraltro essere valutate tutte le
altre eventuali situazioni che, nel caso specifico, sono
potenzialmente in grado di condizionare l’indipendenza e
l’imparzialità dello studio.
La Consob inoltre, al fine di fornire ai
soggetti interessati criteri utili perché sia assicurata la
completezza, l’indipendenza e la chiarezza degli studi, ritiene
utile raccomandare i seguenti criteri: a)trasparenza sulle
fonti;b)indipendenza e correttezza degli analisti
finanziari;c)trasparenza su modalità e tempistica di diffusione
degli studi: d)trasparenza sulla continuità della copertura e
sulla serie di giudizi espressi.
Sono…..informazioni rilevanti quelle
specifiche e a contenuto determinato, relative ad eventi accaduti
nella sfera d’attività degli emittenti, dei soggetti che li
controllano o delle relative società controllate, non di dominio
pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente
il prezzo degli strumenti finanziari quotati. Esse riguardano sia
l’attività di tali soggetti sia gli strumenti finanziari quotati.
Anche la disciplina dell’informazione su
operazioni straordinarie - contenuta negli art. 70 e ss. Reg. n.
11971/1999 - può costituire un’indicazione di fatti che, oggetto
di specifici obblighi di comunicazione al pubblico in quanto
capaci di creare un vantaggio informativo in capo al detentore
dell’informazione, possono essere considerati rilevanti.
Mentre non si considerano raccomandazioni i
consigli d’investimento per mezzo di raccomandazioni
personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche,
fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più
operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Non può aversi,
dunque, informazione rilevante se il grado di specificità e
determinatezza è così basso da non potersene valutare l’impatto
sul prezzo degli strumenti finanziari. L’accesso ad informazioni
privilegiate relative ad un’altra società e l’utilizzazione di
queste nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto, ai fini di
ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione
con essa, non dovrebbe essere considerato in sé un abuso di
informazioni privilegiate.
Non si dovrebbero
considerare informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni
elaborate a partire da dati di dominio pubblico e, pertanto,
qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di ricerca o
valutazione non dovrebbe essere considerata di per sé
utilizzazione di informazioni privilegiate ai sensi della presente
direttiva.
Non si dovrebbero
considerare informazioni privilegiate le operazioni effettuate per
garantire l’esecuzione di un obbligo d’acquisizione o di cessione
di strumenti finanziari diventato esigibile quando quest’obbligo
risulta da un accordo concluso prima che la persona interessata
fosse in possesso di un’informazione privilegiata. Poiché
l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica
necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere
da parte della persona che procede ad una di queste operazioni,
non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare
quest’acquisto o cessione costituisca di per sé un’utilizzazione
di un’informazione privilegiata.
L’accesso ad informazioni privilegiate
relative ad un’altra società e l’utilizzazione di queste nel
contesto di un’offerta pubblica d’acquisto, ai fini di ottenere il
controllo di detta società o di proporre una fusione con essa, non
dovrebbe essere considerato in sé un abuso d’informazioni
privilegiate.
Poiché l’acquisizione o la cessione di
strumenti finanziari implica necessariamente una decisione
preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che
procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare
che il fatto di fare quest’acquisto o cessione costituisca di per
sé un’utilizzazione di un’informazione privilegiata.
In particolari circostanze, la
stabilizzazione degli strumenti finanziari o il commercio in
azioni proprie o in programmi di riacquisto possono ritenersi
legittimi sotto il profilo economico e non dovrebbero pertanto
essere considerati di per se stessi come abusi di mercato.
Dall’ art. 183 t.u.f.(Esenzioni),
ricaviamo che: le disposizioni sull’insider trading non si
applicano: a)alle
operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano, da uno Stato membro dell’Unione europea, dal Sistema
europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato
membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente
ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto
degli stessi; b)alle
negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari
propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto
da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, ed
alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che
rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.
Il carattere preciso dell’informazione
privilegiata.
L’informazione specifica di contenuto
determinato a)si riferisce ad un complesso di circostanze
esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad
esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa
ragionevolmente prevedere che si verificherà;b)è sufficientemente
specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile
effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla
lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari o di strumenti
derivati connessi.
La situazione o l’evento a cui l’informazione
si riferisce sono veri o esiste una ragionevole aspettativa che
diventino veri in futuro . I rumours, quindi, non sono compresi in
quanto rappresentano discorsi generici di dubbia accuratezza.
Inoltre, l’informazione dovrebbe essere “
abbastanza specifica da permettere di trarre una conclusione circa
il suo impatto sui prezzi” . Un’offerta pubblica d’acquisto, ad
esempio, può costituire un’informazione privilegiata anche se
l’offerente non ha ancora deciso il prezzo dell’offerta.
È irrilevante che il dato non si riferisca
ad un unico evento, d’imminente realizzazione, ma ad un complesso
e articolato progetto, di futura e incerta attuazione non
essendovi nella fattispecie normativa una presunta esigenza di
contiguità temporale tra lo sfruttamento borsistico e la
diffusione della stessa.
Dall’esperienza applicativa statunitense si
ricava che frequentemente già durante la fase di formazione di
una notizia, cioè quando ancora essa non si è cristallizzata in
un’informazione specifica dal contenuto determinato anche una
notizia solo vagamente determinata può avere infatti un potenziale
impatto sul mercato, il quale è di per sé molto reattivo anche
alle indiscrezioni, prive di riscontri oggettivi e razionali.
Infatti si attribuisce all’espressione soft
information le indiscrezioni, le congetture e tutti quei dati che
alimentano il mercato finanziario, nonostante non abbiano assunto
la valenza di un’informazione dai contorni compiuti, precisi e
consolidati.
L’ informazione privilegiata di cui il
pubblico non dispone.
L’informazione che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti
finanziari, è quella che presumibilmente un investitore
ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare
le proprie decisioni d’investimento. L’informazione non deve
essere stata resa pubblica, il che può significare che non è stata
comunicata al pubblico o che non è ancora pubblica.
Gli amministratori e gli azionisti di
controllo hanno ovviamente accesso ad un numero maggiore
d’informazioni sulla società rispetto al pubblico, e la
pubblicazione di queste informazioni, comunque, spesso non,
avrebbe un impatto sui prezzi.
Se fosse sempre proibito agli amministratori
ed agli azionisti di controllo di fare affidamento su tali
informazioni, le operazioni su titoli della società sarebbero loro
praticamente precluse.
Gli operatori professionali del mercato, poi,
elaborano nuove informazioni analizzando ed interpretando i dati
disponibili al pubblico, ed è necessario che queste informazioni
possano essere liberamente utilizzate, andando distrutti, in caso
contrario, gli incentivi alla ricerca finanziaria.
La definizione d’informazioni privilegiate
va, pertanto, letta alla luce di tali considerazioni.
E’ invero però che proprio la conoscenza da
parte dell’insider di notizie privilegiate è il presupposto che
conferisce alla fattispecie quell’impronta penalistica la cui
carenza così sovente si riscontra nella legislazione speciale di
settore.
La notizia inside diventa così il tema
centrale della tipologia penale: elemento elastico della
fattispecie nel quale la riservatezza («informazione di cui il
pubblico non dispone», e, «non accessibile a tutti» ) si unisce
all’idoneità della notizia ad influire nel corso dei titoli
(«informazione ...che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sul corso di tale o tali valori mobiliari»; «che se resa
pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo»;
nella forma francese, ove si menziona solo «informations
privilegiées... avant que le public en ait connaissance»)assume
carattere rilevante.
L’informazione inside è quella «not generally
available» e «price-sensitive».
Il riferimento in ogni legislazione all’idoneità della notizia ad
influenzare «sensibilmente» il corso dei titoli qualifica il fatto
in termini di reato di pericolo.
Pericolo da identificare volta per volta, con
una valutazione ex ante, secondo il modello classico della c.d.
prognosi postuma: tenendo conto, cioè, delle circostanze
conoscibili nel momento in cui si riporta il giudizio di
pericolosità, oltre che di quelle conosciute dall’agente.
Inteso, invece come pericolo con una
valutazione ex post, è l’alterazione nel corso del titolo trattato
dall’insider, che delinea la traiettoria tra condotta ed evento
(di pericolo), con una ricerca della causalità materiale
sull’identica scala dell’evento di danno .
Il bene giuridico da tutelare è ovviamente la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei
soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori
e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del
sistema finanziario.
La locuzione “di cui il pubblico non dispone”
sembra poi assumere come fattore qualificante l’informazione
privilegiata non tanto le formali modi di diffusione volte a
divulgare i fatti oggetto di essa, ma la sua effettiva
conoscibilità da parte del pubblico, ammettendosi così che una
cosa è la divulgazione secondo i mezzi previsti dalla legge, altra
cosa è l’oggettiva fruibilità delle notizie divulgate.
Il criterio del reasonable man sembra
condurre ad un giudizio, non infrequente nel diritto penale,
basato sui parametri della ragionevolezza; giudizio che presuppone
il bilanciamento di due fattori: la rilevanza del fatto e la
verosimiglianza dell’evento.
Le maggior incertezza di questo criterio si
pone indubbiamente sull’individuazione del soggetto a cui riferire
la valutazione.
L’esistenza di diversi tipi d’investitore,
mosso da scopi d’investimento e interessato a conoscenze
differenti, rende assai diffìcile, sebbene non impossibile, il
processo di spersonalizzazione e oggettivizzazione della figura di
un investitore ragionevole o mediamente prudente.
A favore di questo criterio, tuttavia, si può
affermare che esso consente al giudice di ristabilire proprio
quella situazione di disuguaglianza d’accesso alle informazioni,
connaturata alle diverse tipologie d’investitori.
In estrema sintesi, la tendenza tradizionale
della giurisprudenza era sempre stata di valutare la qualità
dell’informazione in funzione del soggetto che la deteneva.
Secondo quest’indirizzo, un’informazione
poteva essere considerata privilegiata, o non privilegiata, in
relazione alla specificità delle conoscenze del beneficiario.
Vi sono poi una serie di dati che, sebbene
conosciuti ex post, possono essere utilizzati, come
precedentemente osservato, quali indizi per valutare la rilevanza
della notizia ex ante, scontato il fatto che, sul piano
giudiziario, questo tipo d’accertamento comporterà l’utilizzo
della conoscenza specialistica di consulenti tecnici.
La registrazione delle operazioni in valori
mobiliari mediante procedure elettroniche agevola l’acquisizione
di questi dati, consentendo di conoscere l’andamento dei prezzi
delle singole operazioni e l’esatta determinazione cronologica
delle stesse. E’ sempre possibile, per esempio, determinare
quantitativamente l’oscillazione media del valore mobiliare in un
determinato arco temporale (tenendo conto delle variazioni
dipendenti da fattori fisiologici) e rapportarlo a quello stimato
come dipendente dall’informazione riservata o verificare le
oscillazioni più evidenti in un certa entità di tempo.
Quindi il giudice penale ha a disposizione
punti di riferimento interpretativi per giudicare in concreto,
attraverso criteri verificabili, l’elemento quantitativo contenuto
nell’art. 180, comma 3, TUF.
Esula dalla fattispecie in esame l’elemento
del conseguimento di un profitto e che il requisito dell’idoneità
della norma in esame, secondo lo schema tipico dei reati di
pericolo, è un’idoneità seria ma potenziale da valutarsi ex ante,
prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e
tenendo, invece, conto solo di quelle conoscibili nel momento in
cui l’operazione viene posta in essere.
L’informazione il cui sfruttamento è vietato
risulta pertanto quella che, mantenendo costanti tutti gli altri
elementi, presenta in concreto una natura tale da modificare
sensibilmente con la sua diffusione (non la percezione soggettiva
dell’investitore medio) la quotazione del titolo.
Lo schema tipico dei reati di pericolo, e del
connesso “giudizio di prognosi postuma”, comporta che ci si debba
riportare con la mente al momento della realizzazione della
condotta e verificare se, secondo le circostanze contingenti e le
conoscenze disponibili all’agente, la diffusione dell’informazione
avrebbe potuto comportare una sensibile modificazione del prezzo
del titolo.valutarsi ex ante, prescindendo da tutte le circostanze
conosciute a posteriori e tenendo, invece, conto solo di quelle
conoscibili nel momento in cui l’operazione viene posta in essere
ciò fa sì che non sia esclusa la sua responsabilità per il solo
fatto che l’influenza “sensibile” sul mercato non si sia
verificata una volta resa pubblica l’informazione originariamente
riservata (o privilegiata nel senso indicato).
L’esperienza giurisprudenziale americana
ricorre qui al c.d. criterio della probability-magnitudo
test(consistente nel raffronto tra la verosimiglianza o
probability del fatto ed il riflesso “o magnitudo” che la notizia
avrà sull’andamento del titolo: maggiore è l’impatto
dell’informazione sul mercato (valutato anche alla stregua
dell’importanza dei soggetti coinvolti), minore può essere il
livello di probabilità che l’evento si verifichi. Dunque, la
conoscenza anticipata di un dato, ancorché sostanzialmente
improbabile (o addirittura totalmente incerto), la cui diffusione
tuttavia avrebbe una sensibile ripercussione sul corso azionario,
basta a far scattare il divieto, a fronte di una reazione
presumibilmente molto forte del mercato.
Il discrimen viene così tracciato alla luce
non della possibilità oggettiva e concreta del fatto in sé
sebbene, per definizione, l’informazione deve essere dotata di un
nucleo conoscitivo minimo razionale, tale da escludere ogni
rilevanza a fatti totalmente inverosimili, ma della valutazione
composita del livello di probabilità dell’evento e dell’impatto
che la diffusione del fatto avrebbe sul prezzo del titolo.
Una volta ravvisata nel caso concreto
l’idoneità dell’informazione a modificare sensibilmente
l’andamento del titolo, non è peraltro necessario verificare
l’effettiva alterazione del prezzo dello strumento finanziario,
non essendo tale elemento richiesto dal dettato legislativo: la
responsabilità dell’agente non è dunque esclusa qualora non vi sia
stata, in seguito alla diffusione dell’informazione, una
variazione sul prezzo, o essa si sia addirittura realizzata in
senso opposto a quello ipotizzatoti un’”informazione
privilegiata”, comunicata indebitamente e poi sfruttata in borsa.
Un investitore medio ragionevole basa le
proprie decisioni d’investimento sulle informazioni già in suo
possesso, ossia su informazioni disponibili ex ante.
Pertanto, per rispondere alla domanda se al
momento di prendere una decisione d’investimento un investitore
ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata
informazione, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex
ante.
Le informazioni ex post possono essere
utilizzate per confermare l’ipotesi dell’idoneità delle
informazioni ex ante ad influire in modo sensibile sui prezzi.
La posizione di vantaggio del trader,
infatti, consiste nella conoscenza anticipata di notizie ancora
sconosciute al mercato.
Il precetto normativo vigente dunque dispone
che, per perdere rilevanza ai fini dell’incriminabilità, è
necessario che l’informazione sia resa “disponibile al pubblico”.
L’informazione Prìce-sensìtive.
Il concetto di «sensibilità»
dell’alterazione, è, nel caso dell’insaider trading, doppiamente
complicata: non solo si tratta di un concetto elastico, sganciato
da parametri quantitativi, ma l’alterazione del prezzo sul mercato
mobiliare può dipendere da più variabili, tutte o da sole idonee a
provocare un’alterazione sensibile del prezzo dello strumento
finanziario.
La questione tocca quindi due piani
differenti: la possibilità di riconoscere allo sfruttamento
dell’informazione privilegiata la capacità di provocare
un’alterazione sensibile e la quantificazione del concetto di
sensibilità, in assenza di criteri legali specifici.
Come sopra delineato, il giudice dovrà
procedere individuando, prima, le specie e le categorie dei
fattori condizionanti la misurazione della quantità significativa
e poi procedere alla quantificazione in concreto della grandezza
rilevante.
Se una valutazione ex post consente, forse,
di raggiungere risultati maggiormente certi, la stessa non sembra
aderire alle finalità e alla ratio della norma incriminatrice.
La responsabilità dell’insider sussiste,
infatti, anche se la variazione non vi è stata o si vi è stata in
senso opposto a quella ipotizzata o ipotizzabile, posto che la
fattispecie non richiede la realizzazione di un profitto da parte
dell’agente.
Si tratta d’ipotesi non rare, perché, da un
lato, l’insider può aver male interpretato l’informazione inside,
dall’altro, il mercato può non aver recepito la notizia. In tali
situazioni, il criterio di valutazione ex post non è
soddisfacente, conducendo ad un’esclusione della price-sensivity
dell’informazione, anche laddove la condotta integrava tutti i
requisiti normativi.
In conclusione, un giudizio ex post potrebbe
condurre ad esiti insoddisfacenti: l’affermazione dell’irrilevanza
del fatto per ragioni del tutto casuali, oppure l’affermazione
della rilevanza del fatto per l’operare di fattori estranei alla
condotta dell’agente.
L’effettiva variazione del prezzo dello
strumento finanziario poi alla diffusione della notizia potrà
allora essere solamente uno degli indizi utilizzabili dal giudice
nel processo d’accertamento del price- sensitive dell’informazione
privilegiata.
Nelle rarissime pronunce giurisprudenziali
italiane, la price-sensitive è stata valutata secondo criteri
misti, basati, a volte, sul reosonsble investor, altre volte sul
tipo d’informazione, altre volte ancora su di un’attenta analisi
dell’andamento dello strumento finanziario, oggetto della notizia
in relazione ai tempi e alle modalità di realizzazione della
condotta dell’insider.
Nella sentenza di non luogo a procedere
emessa il 10 aprile 1997, sotto il vigore della L. n. 157/ 1991,
il convincimento espresso dalla Consob era che la divulgazione
delle conoscenze detenute dagli imputati, al momento in cui essi
procedettero alla vendita dei diritti d’opzione, fosse idonea ad
innescare meccanismi reattivi sul mercato, a loro volta produttivi
di un mutamento del prezzo dello strumento finanziario.
Il gup di Siracusa concluse in senso
contrario, rilevando la non idoneità dell’informazione «a
determinare certezze sulla condona degli azionisti non soci e
quindi sulla convenienza, d’eventuali alterazioni borsistiche»;
posto che gli imputati ignoravano l’altrui decisione di vendere i
diritti d’opzione, la loro informazione, secondo il Gup, non
concerneva tratti di sicura verificazione e non risultava pertanto
qualificabile come riservata.
In quella vicenda, la conclusione della
Consob si poggiava correttamente su basi quantitative, volta a
stabilire quanto vantaggio gli imputati avessero avuto rispetto
alla generalità degli investitori, mentre quella del tribunale si
fondava su basi qualitative.
Nella sentenza di condanna del 1 5-23 maggio
1996, il Tribunale di Roma affermava che: “La notizia
dell’esistenza di un progetto di fusione fra due società deve
ritenersi informazione riservata ove, in conseguenza della sua
diffusione fra il pubblico, le contrattazioni sui valori mobiliari
di uno degli emittenti interessati evidenzino, nello spazio di due
sedute borsistiche, un calo delle quotazioni superiori al 6% ed
una contrazione del volume dei titoli trattati di circa l’85%».
Dall’analisi condotta dalla Consob emergeva,
ex post, un’indubbia influenza della diffusione presso il pubblico
dell’informazione riservata. Il Collegio ritenne che
l’informazione sul progetto di fusione costituiva un fatto davvero
importante per il mercato azionario, essenzialmente sulla base
della constatazione che, in seguito alla diffusione della notizia,
si realizzò un effettiva alterazione sensibile del prezzo dello
strumento finanziario, seppur in senso opposto a come la
conoscenza anticipata della stessa aveva influenzato le operazioni
dell’imputato.
Nella sentenza d’assoluzione del 20 ottobre
1999, il Tribunale di Milano concludeva, sotto questo profilo,
affermando che: «appare del tutto evidente come la notizia
dell’incorporazione di una società in un’altra sia un momento
nodale della vita di entrambe con evidenti possibili effetti sul
valore delle rispettive azioni ... », salvo poi assolvere
l’imputato per non essersi «avvalso» della informazione
privilegiata in suo possesso.
Certamente, questo sintetico panorama della
giurisprudenza italiana non consente di affermare che esiste,
almeno ad oggi, un criterio univoco di valutazione della price
sensivity dell’informazione privilegiata.
Per il resto non è necessario che
l’informazione si qualifichi come hard information, ma
l’importante è che abbia un minimo di rilevanza fattuale, che non
sia il frutto di una mera elaborazione .
Questa è, forse, la tecnica più accurata per
descrivere la notizia inside: notizia alla quale «i partecipanti
al mercato o i consulenti finanziari attribuirebbero rilevanza
autonoma».
Con quest’ultimo elemento si definisce l’altro polo della notizia
inside, in una variegata gamma di espressioni («not generally
known» del Companies Act inglese; «non accessibile al pubblico»
nel progetto tedesco occidentale; «prima che il pubblico ne abbia
conoscenza» nella norma francese; «che non è stata resa pubblica»
nella direttiva CEE che spaziano dal momento della ricezione da
parte del pubblico, alla non disponibilità dell’informazione.
LA DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA.
Il regime della diffusione al pubblico
Il regime della diffusione al pubblico delle
Informazioni privilegiate è disciplinata, come accadeva in
passato, dall’art. 114 del Testo Unico della Finanza.
Nella sua nuova formulazione l’art. 114 TUF
richiama, per l’individuazione delle informazioni oggetto di
comunicazione, quelle di cui all’art. 181 TUF .
Rispetto alla precedente formulazione, il
nuovo testo dell’art. 114 TUF presenta le innovazioni di seguito
descritte.
La nuova formulazione del comma 1 dell’art.
114 TUF prevede uno specifico obbligo per gli emittenti quotati ed
i soggetti che li controllano di comunicare senza indugio al
pubblico le Informazioni privilegiate che riguardano direttamente
gli emittenti e le società controllate.
In precedenza si faceva riferimento ad un
generico obbligo di informazione.
Rispetto alla precedente formulazione è stata
anche introdotta una previsione relativa alla tempistica
dell’informazione, che deve essere effettuata “senza indugio”.
La norma, come in precedenza, demanda alla
Consob di stabilire, con proprio regolamento, le modalità di
comunicazione, indicando altresì che tale organo deve stabilire i
termini della comunicazione delle informazioni.
La Consob, in esecuzione della delega che le
era stata conferita ai sensi della precedente versione dell’art.
114 del TUF, ha disciplinato, nel Regolamento recante norme di
attuazione del TUF in materia di emittenti (“Regolamento
Emittenti”), le modalità di diffusione di alcune informazioni tra
il pubblico, distinguendo: (i) le informazioni su fatti rilevanti
(articoli 66-69); (ii) le informazioni su operazioni straordinarie
(articoli 70-76); (iii) l’informazione periodica (articoli 77-83)
e (iv) le altre informazioni (articoli 84-89).
L’individuazione delle informazioni
privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue
controllate è rimessa al prudente apprezzamento
dell’amministratore, con il supporto della direzione affari legali
e societari.
A tal fine, le persone iscritte nel registro
riportano qualsiasi informazione che sia o possa ragionevolmente
essere ritenuta privilegiata all’investor relation manager, il
quale ne riferisce all’amministratore delegato per i provvedimenti
del caso.
L’amministratore, qualora ritenga
ragionevolmente che un’informazione sia o possa divenire
privilegiata, attiva tempestivamente la procedura per l’emissione
del relativo comunicato, riferendone contestualmente al presidente
del consiglio di amministrazione ovvero consultandosi
preventivamente con quest’ultimo, qualora lo ritenga opportuno.
Qualsiasi informazione privilegiata è resa
pubblica mediante invio di un comunicato.
Il comunicato contiene gli elementi idonei a
consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e
delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti
con il contenuto dei comunicati precedenti.
A titolo esemplificativo, qualsiasi
comunicato relativo a compravendite di beni,comprese
partecipazioni, aziende o rami di azienda, comprende, di
regola:l’individuazione compiuta del bene compravenduto; il prezzo
pattuito (salvo non vi siano formali vincoli di riservatezza
assunti con la controparte) con l’indicazione della posizione
finanziaria netta della società o ramo d’azienda
acquisito/ceduto;i termini di pagamento/incasso quando difformi
dalla prassi;le garanzie ricevute/rilasciate;l’esistenza di
diritti di put and call e le loro caratteristiche;le condizioni
cui è subordinata l’efficacia del contratto (autorizzazioni delle
Autorità competenti, due diligence, etc.).
La comunicazione al pubblico di dati
previsionali ed obiettivi quantitativi inerenti la Società è
facoltativa. Peraltro, ai sensi dell’art. 68 Regolamento, la
Società informa senza indugio il pubblico, mediante apposito
comunicato, di ogni rilevante scostamento dell’andamento effettivo
della gestione rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi
quantitativi già diffusi.
In particolare, in conformità
all’orientamento di Consob si segnala che, in relazione alla
prassi diffusa presso gli emittenti strumenti finanziari quotati
di prendere in esame, in occasione di incontri con i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, dati relativi alle
prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle predette
organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza,
la Società è tenuta ad osservare l’art. 68 Regolamento, mettendo a
disposizione del pubblico ogni dato previsionale ed obiettivo
quantitativo concernente l’andamento della gestione nonché ogni
dato contabile di periodo eventualmente comunicato ai citati
rappresentanti.
Nel caso in cui la Società organizzi, o
partecipi a, incontri ristretti con analisti finanziari,
investitori istituzionali o altri operatori del mercato, essa
informa in anticipo la Consob e la società di gestione del mercato
su data, luogo, ora e principali argomenti dell’incontro,
trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei
partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento degli
incontri.
La Società e la società di gestione del
mercato rendono disponibile al pubblico la documentazione con
mezzi idonei allo scopo.
Se gli incontri sono aperti indistintamente a
tutti gli operatori del mercato, la Società estende la
partecipazione all’incontro anche ad esponenti dei mezzi di
informazione specializzata.
Ove ciò non sia possibile, la Società
emette,inviandone copia alla Consob ed alla società di gestione
del mercato, un comunicato che illustri i principali argomenti
trattati.
La Società, qualora intenda comunicare
informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti
nell’ambito degli incontri con gli operatori del mercato, comunica
preventivamente al mercato tali informazioni.
Quando, nell’ambito di tali incontri, siano
comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre
informazioni privilegiate, la Società comunica tempestivamente al
mercato tali informazioni.
Si comunica con congruo anticipo alla
direzione affari legali e societari la data e il luogo degli
incontri, nonché gli argomenti che saranno trattati unitamente
alla relativa documentazione.
La direzione affari legali e societari
provvede ad effettuare la relativa informativa preventiva a Consob
e alla società di gestione al più tardi contestualmente allo
svolgimento degli incontri, nonché alla direzione marketing per
l’inserimento di tali dati e documenti sul sito internet della
Società.
La divulgazione
in assemblea di informazioni privilegiate è consentita soltanto se
esse sono preventivamente comunicate al pubblico. In caso di
diffusione involontaria in assemblea di informazioni privilegiate,
queste vengono tempestivamente comunicate al pubblico.
Qualora i soggetti intervenuti in assemblea
pongano domande concernenti eventi per i quali non ricorrano le
condizioni sopra indicate, gli amministratori possono utilizzare
l’espressione “nessun commento” o equivalente.
Qualora in presenza di notizie non diffuse
dalla Società concernenti la sua situazione patrimoniale,
economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ad
esso relative ovvero l’andamento dei suoi affari (così detti
rumours), il prezzo degli strumenti finanziari quotati della
Società varia in misura rilevante rispetto all’ultimo prezzo del
giorno precedente, la Società pubblica (qualora non vi provvedano
soggetti che la controllano) senza indugio un comunicato con il
quale informa il mercato sulla veridicità delle notizie
integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine
di ripristinare condizioni di parità informativa.
A tal fine, l’investor relation manager
monitora quotidianamente il prezzo degli strumenti finanziari
quotati dalla Società nonché le notizie diffuse dalla stampa e
segnala qualsiasi variazione rilevante nella quotazione dei
suddetti strumenti finanziari nonché le suddette notizie
all’Amministratore delegato, il quale attiva la procedura per
l’emissione del relativo comunicato.
Qualora la Società, i soggetti che la
controllano e quelli che agiscono in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio informazioni privilegiate ad un
terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale,
regolamentare, statutario o contrattuale, la Società ne dà
integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione
non intenzionale.
A tal fine, la direzione affari legali e
societari mantiene ed aggiorna un elenco delle persone (o delle
categorie) di persone soggette ad un obbligo di riservatezza
legale, regolamentare, statutario o contrattuale e, in caso di
obblighi di riservatezza contrattuali, conserva copia del relativo
contratto.
La Società è tenuta a comunicare ogni
modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese
note al pubblico.
A tal fine, l’investor relation manager, con
il supporto della direzione affari legali e societari mantiene un
archivio di tutti i comunicati emessi dalla Società.
L’archivio è accessibile a tutti i soggetti
iscritti nel registro .
La regolamentazione non tipizza un elevato
numero di eventi price sensitive in tal modo limitando la rigidità
di una disciplina analitica e rendendo la materia più flessibile
ed aderente all'esperienza ed alla casistica concreta.
La Borsa Italiana ha pubblicato, nel corso
del mese di giugno 2002, la Guida per l'informazione al mercato
predisposta dal Forum sull'Informativa Societaria, con la finalità
di definire alcuni principi per migliorare l'informazione sulle
società quotate.
Un ulteriore obbligo di comunicazione è
quello disciplinato dall’art. 115 TUF, ai sensi del quale “La
Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni
fornite al pubblico può, anche in via generale; a) richiedere agli
emittenti quotati(…) la comunicazione di notizie e documenti,
fissandone le relative modalità (…)”.
La predetta disposizione si inquadra
nell’ambito dei poteri della Consob in materia di vigilanza sulla
correttezza delle informazioni fornite al pubblico.
Tale vigilanza è esercitata dalla Consob alla
quale sono attribuiti i seguenti poteri (art. 115 del T.U.F.): a)
richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano
e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di
notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b) assumere
notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli
organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai
soggetti indicati nella lettera a); c) eseguire ispezioni presso i
soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i
documenti aziendali e di acquisirne copia; d) esercitare gli
ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies del T.U.F..
I poteri indicati alle lettere a), b) e c)
possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che
possiedono una partecipazione superiore al 2% in un emittente o
che partecipano a un patto parasociale avente a oggetto
l’esercizio del diritto di voto in un Emittente e nelle società
che lo controllano.
La Consob può altresì chiedere alle società o
agli enti che hanno partecipazioni dirette o indirette in un
emittente l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di società
fiduciarie, dei fiducianti.
In caso di inosservanza delle disposizioni di
legge e regolamentari relative all’informativa al mercato “nei
confronti di società, enti o associazioni è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila
euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi
o delle relative disposizioni applicative.
Se le comunicazioni sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima.” (art.193, comma 1 del T.U.F.).
Inoltre, l’abuso di informazioni privilegiate
e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di
sanzione penale (artt. 184-187 del T.U.F.) e amministrativa (artt.
187-bis-187-quater del T.U.F.) nei confronti di coloro che lo
hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la
responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies
del T.U.F. e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).
Il responsabile della direzione affari legali
e societari nonché l’investor relation manager, disgiuntamente tra
loro, in qualità di Referenti Informativi di cui all’art.2.6.1,
Titolo 2.6, del Regolamento della Borsa Italiana sono preposti ai
rapporti con la la Consob.
In caso di richieste di notizie o documenti
da parte della Consob, i Referenti Informativi informano
preventivamente l’Amministratore delegato e, con il supporto della
direzione affari legali e societari, provvedono ad evadere tali
richieste.
In caso di audizioni o ispezioni da parte
della Consob, i Referenti Informativi, con il supporto della
direzione affari legali e societari, forniscono la necessaria
assistenza agli organi sociali nonché alle ulteriori funzioni
interessate.
Quando comunicare.
Per “comunicazione al mercato” si intende la
diffusione delle informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 1,
T.U.F. e delle relative disposizioni di attuazione.
Gli emittenti devono comunicare senza indugio
le « informazioni privilegiate», definite dall’ari. 181 T.U.F..
Cosi facendo il legislatore italiano ha
deciso di non seguire pedissequamente nel recepimento delle
disposizioni comunitarie la disposizione tra livello 1 (da
recepire nella legge) e livello 2 (da recepire con
regolamentazione secondaria a cura della Consob).
Alla luce dell’ampia definizione di «
informazione privilegiala », che può anche riferirsi a circostanze
od eventi non ancora verificatisi, ancorché sia ragionevole
prevederne il verificarsi (art. 181, co. 3, lett. a, T.U.F.) viene
notevolmente ampliata la portata dell’obbligo di comunicazione.
In forza delle previsioni dell’art. 114 del
TUF, gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano, al
verificarsi di un evento idoneo ad influenzare le quotazioni
riguardante la loro sfera di attività e quella delle società
controllate, devono provvedere ad informare il pubblico.
Al fine di adempiere a tali obblighi, le
società controllate devono trasmettere tempestivamente agli
emittenti quotati tutte le notizie necessarie secondo le
disposizioni da queste impartite.
Le date delle adunanze consiliari della
Società, programmate per l’approvazione delle situazioni contabili
infra annuali, del bilancio, della distribuzione dei dividendi e
degli acconti su dividendi, nonché la data dell’adunanza
assembleare di approvazione del bilancio sono oggetto di
comunicato da emettersi entro trenta giorni dalla chiusura
dell’esercizio precedente a quello di detti eventi.
Qualsiasi comunicato è emesso in maniera il
più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di
investitori e in tutti gli Stati membri in cui la Società abbia di
volta in volta eventualmente richiesto o approvato l’ammissione
alla negoziazione dei suoi strumenti finanziari in un mercato
regolamentato, nel rispetto del principio della simmetria
informativa e del divieto di informazione selettiva.
La simmetria informativa assume specifica
rilevanza quando:
· nel
corso di incontri con giornalisti, analisti e investitori
istituzionali sono divulgate informazioni non rese pubbliche in
precedenza;
· le
società controllate effettuano operazioni che possono avere
riflessi sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla
Società;
· possa
presumersi che le persone in possesso di informazioni privilegiate
non rispetteranno gli obblighi di riservatezza e sussistano
fondati motivi sulla ragionevole prevedibilità di conclusione
delle operazioni cui esse si riferiscono;
· la
Società, i soggetti che la controllano e quelli che agiscono in
loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della
loro attività informazioni privilegiate ad un terzo non soggetto
ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale.
· L’informativa
al mercato è diffusa senza indugio in connessione al verificarsi
di specifici eventi o complessi di circostanze correlati.
In particolare, i comunicati sono emessi:
· nel
giorno della riunione del consiglio di amministrazione
relativamente alle delibere aventi all’ordine del giorno
operazioni o altre materie costituenti informazioni privilegiate,
sulle situazioni trimestrali, semestrale e annuali, sulle materie
oggetto di approvazione dell’assemblea e sull’esecuzione di fasi
rilevanti di operazioni o materie già approvate;
· nel
giorno dell’assemblea che delibera sulle materie all’ordine del
giorno;
· nel
giorno di stipula degli accordi e delle transazioni con terzi e
con società del gruppo;
· nel
giorno in cui si tengono incontri tra la Società e giornalisti,
analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui
siano fornite informazioni privilegiate non diffuse in precedenza
al mercato;
· nel
giorno in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo
delle azioni della Società in controtendenza rispetto al mercato,
se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti
non appartenenti al gruppo informazioni, non rese pubbliche in
precedenza dalla Società, sull’attività o sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi
oggetto di comunicazione;
·
simultaneamente al momento in cui la Società e i soggetti
che li controllano o una persona che agisca in loro nome o per
loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività
informazioni privilegiate ad un terzo che non sia soggetto a
obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutari o
contrattuali ovvero senza indugio se la divulgazione non è
avvenuta in maniera intenzionale;
·
nel giorno in cui durante la fase di pre-apertura dei
mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non
appartenenti al gruppo notizie non di pubblico dominio
qualificabili privilegiate.
Nel caso di un
contratto, il riferimento alla data dell’accordo non sempre è
sufficiente. Il caso statunitense Basic v. Levinson(
[5]) può essere di guida anche per il diritto
europeo.
La controversia riguardava una domanda di
risarcimento danni promossa da soci di Basic Inc. contro la
società ed i suoi amministratori con una class action.
Gli attori
sostenevano che i convenuti avevano pubblicato tre comunicazioni
false o fuorvianti, negando che Basic fosse impegnata in
trattative per la fusione con Combustion Engineering Inc.,
trattative che successivamente portarono alla fusione tra le due
società..
La Corte
distrettuale, ad esito di un giudizio sommario, si pronunciò a
favore dei convenuti, sostenendo l’irrilevanza delle comunicazioni
false e/o fuorvianti; sebbene, trattative fossero in corso al
momento della pubblicazione del secondo e terzo comunicato, le
stesse «non erano destinate, a portare in via di principio ad un
accordo di fusione »([6])
La Corte
d’Appello del Sesto Circuito annullò questa decisione, stabilendo
che i comunicati di Basic erano «talmente incompleti da indurre in
errore«.
La Corte rigettò l’argomento secondo cui
discussioni preliminari sulla fusione non sono rilevanti in punto
di diritto.
In particolare, la Corte rifiutò di applicare
il test del« accordo in via di principio » adottato da altre corti
di appello, secondo cui discussioni preliminari sulla fusione non
sono rilevanti fino al raggiungimento di un accordo sul prezzo e
sulla struttura dell’operazione tra le due parti intenzionate a
fondersi .
Anche la Corte suprema rigettò questo test,
sulla base, però, di argomentazioni differenti da quelle avanzate
dalla Corte d’Appello nella medesima causa.
La Corte Suprema
concordò con l’approccio indicato dal giudice Friendly nel caso
SEC v. Geon Industries: « Poiché una fusione per incorporazione è
il fatto più importante nella vita di una piccola società,
rappresentandone la morte noi riteniamo che le informazioni
privilegiate, relative a questo tipo di fusioni, possano essere
rilevanti in un momento anteriore a quello in cui lo sarebbero in
operazioni di minore importanza - e questo anche se il tasso di
mortalità delle fusioni in queste fasi preparatorie è senza dubbio
molto alto» .
Conseguentemente,
la decisione della Corte suprema fu nel senso che «se le
trattative sulla fusione siano rilevanti o meno in un caso
particolare ... dipende dai fatti » e che « nessun particolare
evento o fattore diverso dal closing dell’operazione è di per sé
necessario o sufficiente a rendere rilevanti le trattative sulla
fusione ».
La trasmissione delle informazioni.
La Borsa Italiana ha predisposto un circuito
telematico denominato Network Information System (di seguito,
«Circuito NIS») per la trasmissione delle informazioni che ai
sensi della normativa vigente devono essere comunicate al
pubblico, alla Consob e alla Borsa Italiana.
“In data 20 dicembre1999, è approvata dalla
Consob con delibera n. 12324 del 19 gennaio 2000, modifiche al
Regolamento, che ha fra l’altro stabilito, ai sensi del citato
art. 67 della Delibera 11971, che gli emittenti di diritto
italiano con azioni quotate in uno dei Mercati adempiono agli
obblighi di comunicazione, da assolversi secondo le modalità di
cui all’articolo 66 del regolamento approvato con Delibera Consob
n. 11971, nonché agli obblighi di comunicazione al mercato
stabiliti dal Titolo II, Parte II del medesimo regolamento
mediante l’invio di comunicati alla Borsa Italiana tramite
ilCircuito NIS e che la Borsa Italiana provvede alla diffusione di
tali comunicati mediante invio degli stessi alle agenzie di stampa
collegate al Circuito NIS nonché mediante pubblicazione negli
Avvisi di Borsa, che verranno diffusi attraverso Internet.”
Il Circuito NIS dev’essere inoltre utilizzato
dagli emittenti indicati alla lettera anche per l’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 2.6.2, comma 1, del Regolamento.
Il Circuito NIS dev’essere altresì utilizzato
dagli emittenti diversi da quelli indicati alla lettera G), i
quali scelgano di assolvere ai propri obblighi informativi con
tali modalità.
L’usufruitore è:
· emittente
di diritto italiano con azioni quotate in uno dei Mercati;
· emittente
di diritto italiano con strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in uno dei Mercati e intende utilizzare il
Circuito NIS per l’assolvimento degli obblighi informativi ai
sensi dell’art. 2.7.2 del Regolamento;
· emittente
di diritto estero con strumenti finanziari quotati in uno dei
Mercati e intende utilizzare il Circuito NIS per l’assolvimento
degli obblighi informativi ai sensi dell’art. 2.7.2 del
Regolamento;
In particolare, attraverso il Circuito NIS
sono rese disponibili le seguenti funzioni:
(i) immissione nel Circuito NIS dei
comunicati (di seguito, i «Comunicati») da inviarsi ai sensi
dell’art. 2.7.1, commi 1 e 5 del Regolamento (funzione «Nuovo»);
(ii) consultazione dei Comunicati immessi nel
Circuito NIS dal Contraente (funzione «Elenco»);
(iii) casella di posta elettronica (funzione
«Mail»).
Nel caso in cui il comunicato sia inviato
attraverso il Network Information System (NIS), il titolo verrà
anche inserito nella sezione“oggetto” del NIS.
I comunicati possono essere inseriti nel sito
internet dalla Società a cura della direzione marketing entro
l’orario di apertura del mercato del giorno successivo a quello
della loro diffusione.
Fermo il rispetto degli obblighi di
diffusione delle informazioni privilegiate, le Società
predispongono un sito Internet al fine di rendere disponibile al
pubblico informazioni utili per compiere consapevoli scelte
d’investimento.
In particolare, le Società rendono
disponibili in un’apposita sezione del proprio sito,
preferibilmente anche in lingua inglese, lo statuto, il bilancio
di esercizio e l’eventuale consolidato, la relazione semestrale,
la relazione trimestrale, le informazioni comunicate al mercato
nonché, al più tardi al termine degli incontri con operatori del
mercato, la documentazione distribuita in occasione di tali
incontri.
La direzione marketing, con il supporto della
direzione affari legali e societari e dell’investor relation
manager per gli aspetti contenutistici, cura la predisposizione e
manutenzione del sito internet delle Società in conformità alle
raccomandazioni di Consob, con particolare riferimento
all’opportunità d’improntare anche l’utilizzo di questo canale di
comunicazione al principio di correttezza, evitando il
perseguimento di finalità meramente promozionali.
Inoltre:
· curare
la precisione, la completezza e l’aggiornamento del sito, con
particolare riguardo ai suoi contenuti finanziari;
· organizzare
i contenuti del sito in modo coerente e semplice, privilegiando
l’aspetto della fruibilità e della facilità di accesso da parte
dell’utente, prevedendo in particolare l’indicazione della data e,
ove necessario, dell’ora degli aggiornamenti e, in caso di siti
particolarmente complessi, una mappa del sito, un motore di
ricerca, ecc.;
· citare
la fonte dell’informazione e indicare anche l’ora della
rilevazione nel caso di dati sulle quotazioni e sui volumi
scambiati;
· seguire
il principio di continuità, salvo giustificato motivo.
L’inserimento in modo puramente episodico (non sistematico) di
determinati documenti e informazioni renderebbe di fatto
scarsamente utile lo strumento;
· pubblicare
i rendiconti obbligatori.
Le informazioni da diffondere mediante
strumenti multimediali o campagne pubblicitarie di supporto a
procedimenti di quotazione e di offerte pubbliche di acquisto e di
vendita di strumenti finanziari della società sono trasmesse alle
direzione affari legali e societari per il preventivo invio alla
Consob.
Lo sviluppo della rete Internet come
strumento per la comunicazione e l’informazione finanziaria ha
contribuito in modo rilevante al miglioramento del processo di
diffusione al pubblico delle notizie relative agli strumenti
finanziari quotati utilizzabili ai fini delle scelte di
investimento.
Negli ultimi tempi si è registrata, infatti,
una rapida crescita sia del numero di emittenti strumenti
finanziari quotati che utilizzano il proprio sito web come mezzo
di diffusione delle informazioni finanziarie, sia di siti dedicati
all’informazione finanziaria, che spesso presentano anche aree di
discussione riservate allo scambio di opinioni ed informazioni da
parte degli utenti.
L’impiego della rete telematica, tuttavia,
genera effetti positivi in relazione allo sviluppo dell’efficienza
del mercato a condizione che venga garantito il rispetto dei
medesimi principi di veridicità, chiarezza e completezza che
regolano l’utilizzo dei canali tradizionali, al fine di non
indurre il pubblico in errore su circostanze e fatti essenziali in
ordine ai quali si formano le aspettative di mercato e le
correlate decisioni di investimento da parte degli investitori.
Pertanto, al fine di garantire una corretta
informazione degli investitori, si raccomanda agli emittenti che
utilizzano propri siti Internet di attenersi ai seguenti criteri:
1. riportare i dati e le notizie nelle
pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto
della funzione di informazione della comunicazione finanziaria
agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità
promozionali;
2. indicare in chiaro, in ciascuna pagina
web, la data e l’ora di aggiornamento dei dati;
3. assicurare, nel caso di utilizzo di una
seconda lingua oltre a quella italiana che il contenuto sia il
medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le
eventuali differenze;
4. diffondere, nel più breve tempo
possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le
correzioni apportate, nel caso di errori contenuti
nell’informazione pubblicata sul sito;
5. citare sempre la fonte dell’informazione
in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da
terzi;
6. dare notizia, nei comunicati previsti
dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui
siti web dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei
predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del
pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
7. indicare, riguardo ai documenti
pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero
di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le
modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
8. effettuare eventuali rinvii ad altri siti
sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale
da consentire all’utente di rendersi conto agevolmente in quale
altro sito si è posizionato;
9. indicare la fonte nonché l’ora effettiva
della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati
degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
10. consentire una libera consultazione del
sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia
effettuata da terzi, di condizionarne l’accesso alla preventiva
comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori.
Nell’evidenziare che gli emittenti possono
divulgare le informazioni rilevanti per l’art. 114 del TUF
mediante Internet, solo a condizione che siano preventivamente
adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente
normativa, si raccomanda agli emittenti che utilizzino siti web
di:
a) mettere a
disposizione del pubblico tramite Internet i documenti
preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che
l’eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del
documento originale;
b) pubblicare,
attraverso gli stessi siti, la documentazione relativa al bilancio
di esercizio, alla relazione sull’andamento della gestione del
primo semestre e alla relazione trimestrale;
c) osservare la
massima prudenza negli interventi nei siti di informazione
finanziaria, ovvero nei forum di discussione, al fine di non
alterare la parità informativa tra gli investitori.
Inoltre sarà possibile diffondere
informazioni attraverso comunicati o avvisi stampa a pagamento.

Dal 1 febbraio 2005 è in vigore la nuova
disciplina relativa agli Schemi di Comunicato price sensitive,
frutto di un confronto che ha visto coinvolte, insieme a Borsa
Italiana e Assonime, le Autorità e le Associazioni di Categoria.
Le previsioni di nuova introduzione, che si
applicano a tutti gli emittenti quotati nei mercati gestiti da
Borsa Italiana e ai soggetti che li controllano, mirano a
soddisfare l’esigenza di una maggiore standardizzazione dei
comunicati price sensitive per una maggiore chiarezza, completezza
ed efficienza dell’informativa societaria al mercato.
Sono state elaborate modalità di
rappresentazione, applicabili a tutti i comunicati price
sensitive, ed è stato definito il contenuto minimo dei comunicati
relativi a determinate tipologie di eventi rilevanti.
Nel dettaglio:
a.Titolo
b.Sommario
c.Testo
d.Contatti societari
a) Il titolo
contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto. Nel caso
in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, il
titolo fa menzione di ciascun evento.
Qualora poi il comunicato venisse inviato
attraverso il Network Information System (NIS), il titolo viene
anche inserito nella sezione “oggetto” del NIS.
b) Il sommario
riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma
di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non
fuorviante.
Potrà essere omesso nel caso in cui il titolo
del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli
elementi essenziali del fatto.
c) Il testo
riporta, in forma articolata, il contenuto della notizia secondo
un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da
assicurare coerenza logica all’esposizione.
Se necessario per assicurare una maggiore
chiarezza di contenuto, il testo dovrà essere organizzato in
sezioni accompagnate da un titolo.
d) I contatti
societari contengono i nominativi delle persone e/o strutture da
contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di
posta elettronica, nonché l’eventuale sito internet della società.
E’ stato definito il CONTENUTO MINIMO delle
comunicazioni concernenti le più comuni tipologie di fatti
rilevanti:
·
Approvazione dei dati contabili di periodo;
·
Approvazione dei rendiconti di gestione e delle relazioni
semestrali da parte degli OICR quotati;
·
Rilascio di giudizi della società di revisione;
·
Diffusione di dati previsionali o obiettivi quantitativi;
·
Dimissione e la nomina dei componenti gli organi di
amministrazione e controllo e di altri responsabili chiave;
·
Operazioni di acquisizione o cessione;
·
Aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni
convertibili;
·
Emissione di obbligazioni;
·
Operazioni su azioni proprie;
·
Operazioni di fusione/scissione.
La sezione IA.2.17 introducendo gli schemi di
comunicato price-sensitive (previsti all’art. 2.6.5 del
Regolamento) intende introdurre standard di best practice per le
società quotate nella predisposizione dell’informativa da fornire
al mercato ai sensi degli artt. 114 Tuf (d.lgs. 58/98) e 66 e ss.
del Regolamento Emittenti della Consob (delibera 11971/99).
Resta rimessa agli emittenti la valutazione
caso per caso dell’idoneità degli schemi stessi a soddisfare gli
obblighi informativi di cui agli artt. 114 Tuf e 66 e ss. del
Regolamento Emittenti della Consob (cfr. Sez. IA.2.17, art. 1, co.
2 delle Istruzioni).
I comunicati devono inoltre essere integrati
con le ulteriori informazioni previste dalla legge, da Consob e
da altre autorità, nonché dal Regolamento e dalle Istruzioni di
Borsa Italiana.
Ai fini di una tempestiva comunicazione al
mercato, è infine previsto, nel contenuto di singoli schemi, che
nel caso in cui alcune delle informazioni richieste non siano
ancora disponibili al momento della comunicazione al mercato, le
stesse saranno diffuse al momento della loro determinazione.
Il comunicato contiene gli elementi idonei a
consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e
delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti
con il contenuto dei comunicati precedenti.
Ritardo della comunicazione
L'articolo 114,
comma 3, del T.u.f. prescrive i casi in cui è possibile ritardare
la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al
fine di non pregiudicare legittimi interessi della società.
Indica come circostanze rilevanti ai sensi
del comma 1 quelle in cui la comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di
un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni
inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle
circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del
pubblico.
Tra tali
circostanze rientrano almeno le seguenti:
a) le
negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la
comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il
normale andamento.
In particolare,
nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia
minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non
rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia
di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può
essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa
rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti
esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione
delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario
a lungo termine dell'emittente;
b) le decisioni
adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un
emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un
altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la
struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi,
a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione
prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che
l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta
valutazione dell'informazione da parte del pubblico.
I soggetti che
ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi
dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare
l'accesso alle informazioni, affinchè venga assicurata la
riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che
consentano:
a) di impedire
l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne
hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito
dell'emittente;
b) di garantire
che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i
doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a
conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di
diffusione non autorizzata delle informazioni;
c)l'immediata
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora
i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la
riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma
4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi
sottoposti a obblighi di riservatezza.
I soggetti che
ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi
dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio
notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.
La Consob, avuta notizia ai sensi del comma 4
ovvero in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti
interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate,
di procedere senza indugio a tale comunicazione.
In caso di inottemperanza la Consob può
provvedere direttamente a spese degli interessati.
L’art. 114, comma 3, del TUF consente ai
soggetti obbligati di ritardare, sotto la propria responsabilità,
la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate,
nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con
regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il
pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza.
L’art. 66-bis, comma 1, del RE stabilisce che
i citati soggetti possono ritardare la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate quando ciò si renda necessario al
fine di non pregiudicare i propri legittimi interessi.
Il comma 2 dello stesso articolo indica un
criterio guida volto a delineare l’ambito delle circostanze
potenzialmente causa di pregiudizio dei legittimi interessi e due
ipotesi non esaustive in cui tale facoltà è ammessa.
Al riguardo, si ritiene comunque che
l’esercizio di tale facoltà, al di fuori dei casi esemplificativi
indicati nell’ art. 66-bis, comma 2, del RE, dovrà essere oggetto
di attenta valutazione da parte dell’emittente al fine di
limitarne l’impiego ai casi in cui siano dimostrabili i
presupposti.
L’art. 66-bis, comma 4, del RE prevede la
comunicazione alla Consob, da parte dei soggetti interessati,
della volontà di avvalersi della facoltà di ritardare
l’informazione nonché di tutte le circostanze connesse.
Al riguardo si sottolinea che la citata
comunicazione dovrà essere limitata ai casi in cui si verifichi un
effettivo ritardo.
Tenendo conto di quanto sopra rilevato in
merito alle circostanze da considerare per l’individuazione delle
informazioni da pubblicare, il ritardo potrà maturare soltanto a
partire dal momento in cui si sia verificato un complesso di
circostanze o un evento rilevanti ai sensi dell’art. 114, comma 1,
del TUF e dell’art. 66, comma 1, del RE.
Prima di questo momento non sussistendo un
obbligo di comunicazione non trova applicazione neppure la
disciplina del ritardo.
Si evidenzia, che in relazione ai fatti
aziendali esiste una delicata fase preparatoria di durata non ben
definita, in cui è necessario che l’informazione, in relazione
alla quale non sussiste ancora l’obbligo di comunicazione al
pubblico, sia oggetto di un regime classificato di confidenzialità
all’interno dell’organizzazione d’impresa.
Il mancato rispetto di tale regime comporta
l’obbligo di pubblicazione (immediata o senza indugio, secondo
quanto previsto dall’art. 114, comma 4, TUF) non già per il venir
meno delle condizioni del ritardo, ma in via autonoma, trattandosi
comunque di ripristinare una situazione di parità informativa nel
mercato.
In relazione al contenuto della comunicazione
alla Consob della volontà di avvalersi della facoltà di ritardare
la pubblicazione dell’informazione privilegiata, si rileva che le
circostanze connesse da segnalare sono da riferire in modo stretto
alle informazioni oggetto del ritardo e, in particolare, alle
motivazioni e ad ogni altra circostanza che l’emittente ritenga
debba essere comunicata alla Consob ai fini di una compiuta
valutazione della condotta segnalata.
Sul punto si chiarisce che il ritardo può
trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle
circostanze delle controllate degli emittenti quotati.
In relazione alla comunicazione alla Consob
della decisione del ritardo della comunicazione (art. 66-bis,
comma 4) e alla conseguente possibilità per la stessa Consob di
richiedere comunque la diffusione dell’informazione (art. 66-bis,
comma 5), si precisa che la valutazione di tutti gli interessi
coinvolti costituisce principio guida dell’attività istituzionale
della Consob in tutte le ipotesi e quindi anche nell’ipotesi,
opposta a quella considerata nell’osservazione, di mancata
comunicazione dell’intenzione di ritardare la diffusione
dell’informazione.
L’esigenza rappresentata trova inoltre già
risposta nei doveri di imparzialità ed efficacia dell’attività
amministrativa della Consob fissati dai principi generali.
Quanto al contenuto della comunicazione, la
previsione relativa alla comunicazione della notizia del ritardo e
delle "connesse circostanze" appare sufficientemente chiara ai
fini della indicazione del contenuto della notifica.
Le circostanze
non possono che riferirsi alle informazioni oggetto del ritardo,
alle motivazioni e ad ogni altra circostanza che l’emittente
ritenga debba essere comunicata alla Consob ai fini di una
compiuta valutazione della condotta segnalata.
Operazioni
effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate
ad essi
L’art 114, comma 7, del TUF disciplina le
operazioni di compravendita - effettuate dai manager di un
emittente quotato, anche per interposta persona - di azioni emesse
dall’emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse
collegati, prevedendo una apposita comunicazione da rendere alla
Consob e al mercato.
La stessa comunicazione è dovuta anche da
chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale
sociale e da ogni altro soggetto che controlla l’emittente
quotato.
Sono soggette a obblighi di trasparenza anche
le operazioni compiute da persone strettamente legate ai predetti
soggetti rilevanti.
Nell’art. 152-sexier
viene definito l’"emittente quotato"come le società
indicate nell'articolo 152-septies,
comma 1.
La definizione "strumenti finanziari
collegati alle azioni"è la seguente:
b.1) gli
strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o
cedere le azioni;
b.2) gli
strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o
scambiabili con esse;
b.3) gli
strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo
1, comma 3, del Testo unico;
b.4) gli altri
strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali
azioni;
b.5) le azioni
quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli
strumenti finanziari di cui alle lettere da
b.1) a
b.4) ad
esse collegate;
b.6) le azioni
non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato,
quando il valore contabile della partecipazione nella società
controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo
patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo
bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere
da b.1) a
b.4) ad
esse collegate.
I"soggetti
rilevanti ( Amministratori;Sindaci effettivi;Vice Direttori
Generali;il Responsabile della Direzione Planning, Finance &
Administration)"sono invece:
c.1) i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un
emittente quotato;
c.2) i soggetti
che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate
e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che
possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future
dell'emittente quotato;
c.3) i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che
svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare
accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che possono incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società
controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente
quotato, se il valore contabile della partecipazione nella
predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per
cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come
risultante dall'ultimo bilancio approvato;
c.4) chiunque
altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo
118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale
dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di
voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente
quotato.
La definizione di "dirigenti", contenuta
nelle lettere c.2 ) e c.3), si premette che devono essere
verificate congiuntamente le due condizioni indicate nelle
medesime lettere, riguardanti il regolare accesso a informazioni
privilegiate e la detenzione del potere di adottare decisioni di
gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive
future dell’emittente quotato.
Pertanto, i soggetti che rientrano in tale
definizione possono non coincidere con i soggetti che devono
essere inclusi nel registro di cui all’art. 152-bis del RE, per i
quali è previsto esclusivamente il possesso del primo requisito e
per i quali non è richiesto che rivestano il ruolo di dirigente.
L’individuazione dei dirigenti rilevanti per
la definizione di cui alle lettere c.2) e c.3) dovrà pertanto
essere effettuata dall’emittente quotato sulla base di un’analisi
condotta caso per caso, che tenga conto della propria struttura
organizzativa e decisionale, non essendo possibile identificare a
priori "posizioni" standard che rispettino i due requisiti.
In via generale, si ritiene che debbano
essere inclusi i dirigenti che, oltre ad avere accesso a
informazioni privilegiate, possono prendere, per effetto di un
conferimento anche implicito di poteri, decisioni strategiche che
abbiano effetto sull’intera società e non solo su singole linee di
attività, a meno che queste non rappresentino la parte
preponderante dell’attività complessiva dell’emittente quotato.
Inoltre sono inclusi i dirigenti che hanno un
potere decisionale autonomo, cioè non soggetto ad approvazione di
altri organismi decisionali dell’emittente quotato, mentre non è
necessario che tale potere sia solitario, essendo sufficiente che
il dirigente sia membro dell’organismo che ha il potere
decisionale.
Per le società controllate indirettamente
dall’emittente quotato, e comunque per tutte quelle nelle quali la
partecipazione dell’emittente quotato avviene anche in via
indiretta, la condizione di "rilevanza" viene calcolata in
riferimento al peso effettivo che la partecipazione in tali
società riveste sull’attivo dell’emittente quotato.
In particolare, per ogni società controllata
indirettamente, si calcola in primo luogo il valore "effettivo"
della partecipazione detenuta dall’emittente quotato prendendo il
valore contabile delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente in tale società dall’emittente quotato, "diluito"
nel caso di partecipazioni indirette, per le quote di
partecipazione nelle società interposte.
Si rapporta poi tale valore al valore
dell’attivo risultante dal bilancio civilistico dell’emittente
quotato, al fine di verificare se tale rapporto supera o meno il
50%.
In maniera analoga a quanto previsto per la
lettera d.3, gli interessi economici equivalenti in una società
di persone sono presenti quando il soggetto rilevante detiene, da
solo o congiuntamente a persone strettamente legate, una quota
superiore al 50% dei diritti agli utili.
Per quanto riguarda l’individuazione delle
persone rilevanti nelle società controllate dall’emittente
quotato, indicate nella lettera c.3), si applicano le indicazioni
fornite al punto precedente in merito alla definizione di funzioni
di direzione e di dirigenti che abbiano il regolare accesso a
informazioni privilegiate e che detengano il potere di adottare
decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle
prospettive future della società controllata.
Le società controllate dall’emittente quotato
sono sia quelle controllate direttamente che indirettamente per le
quali si realizza la condizione di "rilevanza" indicata nella
lettera c.3).
Per quanto riguarda la definizione di società
controllate da un soggetto rilevante o da una persona strettamente
legata, vengono considerate le società nelle quali il soggetto
rilevante o una persona a lui strettamente legata detenga una
quota significativa della proprietà, in quanto solo in questo caso
gli effetti economici di transazioni concluse dalla società
possono essere riconducibili al soggetto stesso.
In particolare si considera esserci una quota
significativa quando al soggetto sia riconducibile una quota di
diritti agli utili superiore al 50%.
La quota di diritti agli utili nel caso di
una catena di società controllate è calcolata "ponderando" le
quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli: ad es.
se il soggetto rilevante X controlla tre società A, B e C e
detiene direttamente una quota di diritti agli utili nella società
A pari al 100%, mentre A ha una quota di diritti agli utili di B
pari al 51% e B ha una quota di diritti agli utili di C pari al
51%, la quota di diritti agli utili del soggetto X in A è pari al
100%, in B è pari al 51% (100%*51%) e in C pari la 26%
(100%*51%*51%).
Di conseguenza solo A e B saranno tenute a
comunicare le operazioni sulle società rispetto alle quali X è
soggetto rilevante o soggetto strettamente legato a un soggetto
rilevante.
Per l’identificazione dei soggetti che
detengano una partecipazione pari almeno al 10% del capitale
sociale dell’emittente quotato, di cui alla lettera c.4), si
applicano i criteri di cui all’art. 118 del RE.
Pertanto si tiene conto delle azioni delle
quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o
è attribuito a terzi, delle azioni di cui non è titolare, ma
rispetto alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto,
delle azioni di cui sono titolari o su cui spetta il diritto di
voto interposte persone, fiduciari e società controllate.
Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi
di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali
obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia
garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i
soggetti interessati.
Per l’identificazione dei soggetti che
controllano l’emittente quotato si applica la definizione di
controllo dell’art. 93 del TUF.
Sono soggetti controllanti tutti coloro che
controllano direttamente o indirettamente l’emittente quotato.
Qualora più soggetti, tra loro legati da
rapporti di controllo, siano tenuti ad obblighi di comunicazione
relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere
assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza
delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.
Agli obblighi di comunicazione da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze si applica il comma 6
dell’art. 120 del TUF.
Pertanto tale Ministero comunica solo le
operazioni compiute nelle società in cui partecipa direttamente in
misura superiore al 10% o che sono da esso controllate
direttamente, mentre le operazioni compiute dalle controllate del
Ministero medesimo, qualora siano controllanti o detengano una
partecipazione superiore al 10%, sono comunicate dalle controllate
stesse.
Le "persone
strettamente legate ai soggetti rilevanti"sono :
d.1) il coniuge
non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e,
se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli
affini dei soggetti rilevanti;
d.2) le
persone giuridiche, le società di persone e i
trust in
cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla
lettera d.1)
sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di
gestione;
d.3) le persone
giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un
soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera
d.1);
d.4) le società
di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente
equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle
persone indicate alla lettera
d.1);
d.5) i
trust
costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle
persone indicate alla lettera
d.1).
In relazione a tale argomento si premette che
l’inclusione, accanto alle persone fisiche legate al soggetto da
determinati rapporti di parentela, di alcune tipologie di persone
giuridiche nell’ambito di applicazione della disciplina è
finalizzata ad evitare forme di elusione della trasparenza.
In tale ottica appare opportuno limitare
l’ambito di applicazione in modo coerente con tale finalità,
definendo criteri di identificazione delle persone giuridiche da
considerare basati sull’effettiva possibilità che l’operatività di
tali soggetti sia in grado di procurare concreti benefici
economici al soggetto rilevante.
Per
l’identificazione, quali persone strettamente legate ai soggetti
rilevanti, delle persone giuridiche, e ove compatibile delle
società di persone e trust di cui alla lettera d.2), si precisa
che la funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o
dall’organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore
unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione).
Si considera titolare, da solo, della
funzione di gestione il soggetto rilevante che rivesta la carica
di amministratore unico.
Nel caso di più amministratori, il soggetto
rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui
più della metà del consiglio sia composto dal soggetto rilevante
e/o da persone a lui strettamente legate indicate alla lettera d.1).
L’art.152-septies
stabilisce che l'articolo 114, comma 7, del Testo unico si
applica:
a) alle società
italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati
italiani o comunitari;
b) alle società
che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a
depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni
ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.
Gli obblighi
previsti dall'articolo 114, comma 7, si applicano alle operazioni
di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di
strumenti finanziari collegati alle azioni.
Mentre non sono
comunicate:
a) le operazioni
il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro
la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati
l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni
effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso
strettamente legate;
c) le operazioni
effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso
controllate.
L'importo
indicato al comma 3, lettera
a) dell’art 152
septies , è calcolato sommando le operazioni, relative alle
azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate
per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per
conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.
L’art. 152-septies del RE disciplina l’ambito
di applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 114 TUF
comma 7.
Al riguardo, in tema di tipologia delle
operazioni, si precisa che: sono escluse dall’obbligo di
dichiarazione le transazioni che non hanno corrispettivo economico
quali le donazioni e le eredità, mentre sono incluse le permute.
In tale ultimo caso andrà considerato come prezzo della
transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto
della permuta;sono altresì escluse le assegnazioni a titolo
gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e
l’esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi
previsti dall’art. 114 bis;sono invece comunicate le vendite di
azioni rivenienti dall’esercizio di tali diritti o
dall’assegnazione gratuita; per le operazioni effettuate
nell’ambito di un rapporto di gestione su base individuale di
portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da
un’istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono
dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte
dell’intermediario delle operazioni stesse.
La soglia di 5.000 euro è calcolata
nell’ambito di un anno solare.
L’art. 152-octies
descrive le modalità e i tempi delle comunicazione alla
Consob e al pubblico.
I soggetti
rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies,
comma 1, lettere
c.1), c.2)
e c.3)
comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli
strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle
persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto
a partire dalla data della loro effettuazione.
L'emittente
quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi
2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la
fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro
ricevimento.
I soggetti
rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies,
comma 1, lettera
c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità
previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al
comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
La comunicazione al pubblico prevista dal
comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti
ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo
accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate
al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4.
In tal caso
l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste
dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del
giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le
informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
La comunicazione
alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per
conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro
i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.
Gli emittenti
quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo
152-sexies,
comma 1, lettera
c.3), devono:
a) istituire una
procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti
obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo
114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso
articolo e nel presente Titolo;
b) dare
informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera
precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi
connessi.
I soggetti
rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la
sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime
persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.
L’art. 152-octies del RE disciplinando le
modalità e i tempi della comunicazione da rendere alla Consob e al
pubblico precisa che:
-
il termine di 5 giorni per la comunicazione
a Consob e all’emittente ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.
152-octies si calcola escludendo il giorno dell’operazione;
-
la pubblicazione da parte dell’emittente
quotato ai sensi del comma 3 delle comunicazioni ricevute è
effettuata entro il giorno successivo al suo ricevimento, anche
qualora la comunicazione sia stata inviata all’emittente prima
del 5° giorno;
-
la comunicazione alla Consob per conto dei
soggetti rilevanti effettuata dall’emittente quotato ai sensi
del comma 6 si ritiene automaticamente assolta se la
pubblicazione è effettuata tramite i sistemi telematici di
trasmissione delle informazioni attuati dalla società di
gestione dei mercati entro i termini stabiliti ai commi 1 e 4.
Per quanto riguarda la comunicazione al
pubblico da parte degli emittenti quotati di cui ai commi 3 e 5,
la Consob raccomanda che l’emittente quotato diffonda tutte le
comunicazioni pubblicate ai sensi dell’art. 152-octies sul proprio
sito internet, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato
articolo.
A tal fine si raccomanda di creare nel sito
internet una apposita sezione denominata "internal dealing"
accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli
investitori.
Si sottolinea infine che, pur venendo meno
l’obbligo per gli emittenti di dotarsi di codici di comportamento
atti a disciplinare l’attività di internal dealing, già richiesti
dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A. le stesse società, successivamente all’abrogazione
di tali previsioni, hanno facoltà di adottare comunque strumenti
equivalenti per disciplinare aspetti attinenti a tale materia,
regolati o meno dalla legge e dal RE.
A tale riguardo si può citare, ad esempio,
l’adozione di procedure dirette a regolare eventuali accordi con
soggetti esterni, a fissare i tempi per l’acquisizione dei dati,
ovvero ad individuare i c.d. "black period".
Nel caso in cui gli emittenti dovessero
prevedere, nelle forma di autodisciplina, ulteriori obblighi di
comunicazione in relazione a operazioni di compravendita
effettuate da persone diverse da quelle indicate nell’art.
152-sexies del RE, tali informazioni non devono essere trasmesse
attraverso le modalità previste dall’art. 152-octies ma costituire
oggetto di invio al pubblico con le modalità previste dall’art. 66
del RE.
Gli emittenti quotati devono individuare il
soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione
al mercato delle informazioni previste.
Registro delle
persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.
In attuazione del disposto della direttiva
2004/72/ce (articolo 5) è stato introdotto nel Testo Unico della
Finanza il nuovo art. 115-bis relativo ai Registri delle persone
che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, che prescrive agli
emittenti quotati e ai soggetti in rapporto di controllo con essi,
o alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di
istituire (e mantenere regolarmente aggiornato), un registro delle
persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale
ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle
informazioni privilegiate di cui all’articolo 114, comma 1.
Considerato che la funzione del registro è
strettamente connessa all'evidenziazione del collegamento tra
informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente
che la necessità della registrazione si presenta nel momento in
cui detto accesso si determina
Il legislatore comunitario, nel dichiarare le
finalità sottese all’istituzione del registro degli insiders
sottolinea che, oltre a rappresentare un valido strumento di
indagine e di vigilanza per le autorità, rappresenta
un’opportunità organizzativa per i soggetti cui è imposta la
creazione dello stesso.
“Un siffatto registro” si legge nella
direttiva “può servire agli emittenti e ai soggetti citati per
controllare il flusso delle informazioni privilegiate e per
gestire in tal modo i loro obblighi di riservatezza”, consentendo
loro di “determinare quali informazioni privilegiate siano in
possesso delle persone aventi accesso alle informazioni
privilegiate e la data a partire dalla quale vi hanno avuto
accesso”.
La Consob, al Punto 137 del documento
“Revisione Regolamenti Emittenti e Mercati - Recepimento della
Direttiva Europea sugli abusi di mercato - ha osservato che “I
registri per essere significativi devono riflettere le politiche
poste in essere dal soggetto obbligato in tema di circolazione e
monitoraggio delle informazioni privilegiate”.
Una opportunità che si potrebbe trarre dagli
adempimenti che gli emittenti e gli altri soggetti destinatari
delle norme dettate dal T.U.F. sono chiamati ad assolvere risiede
nel coordinamento tra detti obblighi organizzativi con le
discipline dettate dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e dall’articolo
187-quinquies del D.Lgs. 58 del 1998.
Da un lato, infatti, la realizzazione
all’interno della struttura degli enti di sistemi finalizzati alla
gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate, nonché
alla individuazione delle operazioni sospette presuppone di per sé
un’analisi assimilabile a quella richiesta dal legislatore per
l’individuazione delle attività cosiddette “a rischio di
illecito”.
Dall’altro, le medesime procedure realizzate
o implementate per assolvere agli obblighi di cui agli articoli
114, 115-bis e 187-nonies, consistendo nella razionalizzazione
della gestione interna ed esterna delle informazioni privilegiate
e nella individuazione e segnalazione di sospetti abusi di
mercato, integrano esse stesse meccanismi idonei a prevenire tali
illeciti.
A riprova di ciò, è sufficiente citare il
legislatore comunitario.
Appare utile, innanzitutto, richiamare il
punto n. 27 dei “considerando” della Direttiva 2003/6/CE, ove si
legge chiaramente che “Gli operatori del mercato dovrebbero
contribuire alla prevenzione degli abusi di mercato e adottare
disposizioni strutturali intese a prevenire e identificare
pratiche di manipolazione del mercato. Tali disposizioni possono
includere la trasparenza delle operazioni effettuate, […]
l’introduzione di un efficace sistema relativo all’individuazione
di ordini atipici”.
Trattasi proprio di quegli adempimenti
imposti dagli articoli 114 e 187-nonies del D.Lgs. 58 del 1998 in
materia di segnalazione delle operazioni sospette e di
comunicazione al pubblico.
In secondo luogo, dal momento che, sempre ai
sensi della Direttiva 2003/6/CE, “Una maggiore trasparenza quanto
alle operazioni effettuate da persone che esercitano
responsabilità di direzione all’interno di un emittente e, se del
caso, da persone che sono loro strettamente legate costituisce una
misura preventiva contro gli abusi di mercato”, gli adempimenti in
materia di internal dealing potranno certamente reputarsi tra i
meccanismi organizzativi che l’ente deve realizzare ai fini dei
modelli di prevenzione degli illeciti.
L’istituzione di un registro degli insiders,
non solo è definita dalla Direttiva 2004/72/Ce come “una misura
valida per la tutela dell’integrità del mercato”, ma rappresenta
un meccanismo idoneo a creare un effetto deterrente contro gli
illeciti che può reputarsi senz’altro parte integrante dei modelli
organizzativi richiesti sia dal D.Lgs. n. 231 del 2001 sia
dall’art. 187-quinquies del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Gli enti, nell’assolvere agli obblighi
organizzativi imposti dagli articoli 114, 115-bis e 187-nonies
T.U.F., potranno trasformare una necessità in una duplice utilità:
a)l’adempimento agli obblighi di legge
fornirà l’occasione per razionalizzare ed implementare le proprie
regole interne e la propria struttura, con tutti i benefici che
possono agevolmente immaginarsi;
b) attraverso un corretto coordinamento con
la disciplina della responsabilità amministrativa dei soggetti per
gli illeciti delle persone fisiche, gli enti non solo potranno
essere compliant con le regole dettate dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e
dalla Consob, ma potranno anche beneficiare delle esimenti di cui
agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-quinquies
T.U.F.
La finalità della disciplina è quella di
sviluppare una maggiore attenzione degli operatori sul valore
delle informazioni e, quindi, di stimolare la costituzione di
adeguate procedure interne.
Secondo la Consob lo strumento del registro
dovrebbe comportare una significativa riduzione del fenomeno dei
rumour di mercato.
Si consideri inoltre che lo stesso agevolerà
le autorità competenti nello svolgimento delle indagini di insider
trading, costituendo uno degli strumenti che i soggetti obbligati
alla nuova normativa dovranno adottare a presidio della
riservatezza delle informazioni privilegiate.
L’approccio regolamentare previsto dalla
direttiva sugli abusi di mercato è quello di limitare gli
interventi prescrittivi sull’organizzazione interna di emittenti e
intermediari.
La direttiva indica obblighi di risultato e
non di mezzo.
Così è anche per la disciplina dei registri
delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.
I registri per essere significativi devono
riflettere le politiche poste in essere dal soggetto obbligato in
tema di circolazione e monitoraggio delle informazioni
privilegiate.
Ciò chiarito, l’emittente è libero di gestire
e organizzare il registro secondo le proprie esigenze.
All’interno del gruppo la politica sulla
circolazione e sul monitoraggio delle informazioni privilegiate è
di gruppo.
Se infatti la controllata fosse indipendente
dalla controllante, quest’ultima non sarebbe in grado di
monitorare le informazioni privilegiate che circolano presso la
controllata e quindi la controllante non sarebbe in grado di
gestire il registro della controllata.
Il Testo unico non consente alla Consob di
escludere dall’obbligo le società in rapporto di controllo con
l’emittente e, in particolare, le società da esso controllate.
Si evidenzia, al riguardo, che le società
controllate sono soggette all’obbligo di predisporre un registro
solo nei limiti delle informazioni privilegiate che riguardano
l’emittente.
Per altro verso si osserva che l’emittente
potrebbe essere – al limite – una semplice società di
partecipazioni e non gestire alcuna delle informazioni
privilegiate che lo riguardano.
Pertanto, si ritiene che la possibilità –
sopra prevista – di istituire registri di gruppo consenta di
ridurre i costi di gestione dei registri.
Le agenzie di rating sono costrette a
predisporre le procedure relative alla circolazione e al
monitoraggio delle informazioni privilegiate in tutti i Paesi nei
quali sono attive.
Il CESR nel documento di consultazione degli
advice per la Commissione europea (“Market Abuse Additional Level
2 Implementing Measures” CESR/03-102b) aveva incluso in un elenco
esemplificativo dei soggetti che agiscono in nome o per conto
degli emittenti anche le società di rating.
L’elenco illustrativo non venne poi inserito
negli advice finali per la Commissione europea in quanto era stato
ritenuto più adeguato per il livello 3 (cfr. Feedback Statement
CESR/03-213b).
Si osserva, infine, che il tema
dell’applicabilità della disciplina alle società di rating è
prossimo a quello che si pone per le società di revisione e per
gli sponsor, cioè per società che devono essere considerate
indipendenti ma che vengono remunerate dall’emittente stesso.
Si ritiene al riguardo che società di
revisione e gli sponsor siano soggetti all’obbligo in esame.
In relazione all’ambito di applicazione della
disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e
mantenere un registro, ai sensi dell’art. 115-bis, in via primaria
gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con
essi.
In relazione a questi ultimi si evidenzia che
sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i
controllanti sia le società controllate.
Gli emittenti
quotati sono le società come definite dall’art. 1, comma 1, lett.
w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti italiani o esteri che
emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati
italiani.
Atteso che l’estensione degli obblighi di
informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, è
stabilita dal comma 12 dell’art. 114 del TUF, soltanto con
riferimento agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, la
disciplina di legge non prevede un obbligo di tenuta dei registri
per la fase precedente l’ammissione.
Al riguardo tenuto conto dell’importanza che
anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della
regolare gestione dell’informazione, da parte dei soggetti
interessati, è raccomandato agli emittenti per i quali sia stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro
controllanti e controllati nonché ai soggetti che agiscono in loro
nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta
dei registri a partire dalla data di formulazione della richiesta
di ammissione.
I citati adempimenti si applicano anche alle
società di gestione e alle Sicav, con riferimento alle quote o
azioni quotate in borsa di ciascun fondo chiuso o OICR aperto
indicizzato di pertinenza.
Con riferimento ai controllanti le
informazioni rilevanti sono quelle relative ad eventi o complessi
di circostanze, riguardanti operazioni decise dagli stessi
soggetti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze
concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della
controllata.
Parimenti, in relazione alle società
controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere
considerate di carattere privilegiato per la controllante quotate,
alla luce della significatività delle attività delle predette
società controllate.
Nel caso in cui una società controllata abbia
strumenti finanziari quotati in un paese comunitario diverso
dall’Italia si ritiene sufficiente ai fini del rispetto
dell’obbligo in esame che siano effettuati i relativi adempimenti
previsti nel paese estero di quotazione.
L’art. 152-bis, comma 4, del RE, consente,
sia alle società in rapporto di controllo con l’emittente sia allo
stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo
l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le
politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio
delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata
un puntuale adempimento degli obblighi connessi.
Al riguardo si precisa che per utilizzare
tale facoltà è necessario che la gestione del registro,
nell’interesse del soggetto tenuto all’adempimento, avvenga nel
rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle
informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato,
restando pertanto applicabile l’art. 114, comma 4, del TUF in caso
di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni
al pubblico.
La disciplina si applica anche al
controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà
mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome
o per suo conto.
L’art. 115-bis del T.U.F., tale norma
sancisce l’obbligo per gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro
nome o per loro conto, di “istituire, e mantenere regolarmente
aggiornato, un registro delle persone che, in ragione
dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle
funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate
all’articolo 114, comma 1”.
In relazione ai soggetti che agiscono in nome
o per conto dell’emittente o dei soggetti in rapporto di controllo
con esso si rileva che i primi hanno la piena responsabilità dei
registri da essi predisposti.
L’emittente o il soggetto in rapporto di
controllo sono tenuti ad indicare nei propri registri il nome del
consulente, se persona fisica, ovvero della società di consulenza
unendo, in tale caso, il nominativo di un diretto responsabile
dell’attività prestata dalla stessa società di consulenza.
I soggetti che agiscono nel loro nome o per
il loro conto devono predisporre un registro contenente tutte le
informazioni richieste dall’art. 152-bis del RE.
Tali soggetti devono istituire i registri nel
momento in cui abbiano possibilità di accesso all’informazione
privilegiata.
Tale adempimento è agevolato dagli emittenti
attraverso la formulazione di avvisi a coloro che espletano una
funzione per loro conto quando vengano ad essi trasmesse
informazioni privilegiate.
Gli emittenti, infatti, al momento della
comunicazione delle citate informazioni devono iscrivere nel
proprio registro i predetti soggetti e darne loro notizia,
attivando di conseguenza l’adempimento da parte dei terzi.
Quanto sopra non esclude la possibilità che,
ad esempio, i consulenti che prestino la loro attività in via
continuativa per un emittente quotato istituiscano un registro
relativo a tale cliente avendo accesso a singole o a gruppi di
informazioni privilegiate attinenti il medesimo cliente.
In merito all’individuazione dei soggetti da
includere tra quelli che agiscono in nome o per conto
dell’emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso,
si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della
disciplina in esame, è opportuno attenersi ad un’interpretazione
non meramente formale delle caratteristiche che qualificano i
predetti rapporti.
E’ da ritenere, pertanto, che rientrino tra
tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti figure:
a) i consulenti vari dell’emittente o dei
soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad
operazioni riguardanti l’emittente (in materia legale, fiscale,
economico aziendale ecc.);
b) le banche che organizzano e attuano
programmi di finanziamento dell’emittente la cui esistenza è da
ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell’emittente
ovvero che comportano anche la prestazione di attività di
consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i
finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli
collegati ad altre operazioni straordinarie;
c) i soggetti abilitati che detengano
informazioni privilegiate relative all’emittente, in qualità di
aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l’emissione di
strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di
trading nell’ambito dello svolgimento dei servizi di
intermediazione;
d) le società di revisione;
e) i soggetti abilitati che svolgono la
funzione di sponsor a favore di un emittente.
I soggetti che agiscono in nome o per conto
degli emittenti quotati in Italia o dei soggetti in rapporto di
controllo con essi sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
istituzione e mantenimento dei registri secondo le modalità
previste dalla disciplina italiana anche se detti soggetti sono
quotati in altri paesi comunitari.
Da un punto di vista generale si osserva che
l’universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide
con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di
compravendita di azioni emesse dall’emittente medesimo o altri
strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell’art. 114,
comma 7, del TUF.
In particolare, per quanto riguarda i
soggetti interni all’emittente è da ritenere che il numero di
quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e
abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento.
I soggetti da includere nei registri sono
infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni
privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto
nell’ambito dell’organizzazione aziendale dell’emittente e dei
soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi
rilevanti.
Le persone soggette agli obblighi di
informazione inerenti al c.d. internal dealing sono individuati,
invece, in funzione dell’appartenenza a livelli apicali
dell’emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché
sulla base della concorrente capacità di incidere sull’evoluzione
e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per
altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi
soggetti.
L’art. 115-bis del TUF prevede che devono
essere iscritte nei registri le persone che "in ragione
dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle
funzioni svolte" hanno accesso alle informazioni privilegiate.
La direttiva
europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono
essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano "per"
il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro.
Appare pertanto evidente che è fatto obbligo
di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per
conto, vale a dire nell’interesse di soggetti tenuti alla loro
tenuta.
Non dovranno
quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in
un’operazione di fusione o di acquisizione.
Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi
delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che,
comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative
all’emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte
della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi
di mercato.
L’art. 115-bis del TUF stabilisce che i
soggetti iscritti nei registri sono quelli che "hanno accesso alle
informazioni privilegiate".
Tale accesso non implica necessariamente il
possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece
requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali
informazioni previsti dal TUF.
Per altro verso, l’accesso a informazioni
privilegiate non deve essere inteso come mera "eventualità" di
avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri
verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società
quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore.
Per una corretta applicazione delle
disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del
soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle
informazioni privilegiate.
Nei registri devono essere indicati quindi le
persone che in base a tali procedure hanno effettivamente
possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i
soggetti che possono entrare in possesso di informazioni
privilegiate in modo lecito e autorizzato.
Nei registri, inoltre, andranno indicati
anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso
delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale.
E’ necessario provvedere alla registrazione
delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate
relative sia ad eventi o complessi di circostanze già
verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l’obbligo della
diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze
di probabile realizzazione.
Ai sensi dell’articolo 152-bis del
Regolamento Emittenti (nel quale Consob ha dettato disposizioni
attuative della norma contenuta nel Testo Unico della Finanza),
tale registro deve contenere:
a)
l’identità di ogni persona che, in ragione dell’attività
lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte
per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha
accesso su base regolare o occasionale a informazioni
privilegiate;
b)
qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una
associazione di professionisti dovrà essere indicata anche
l’identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado
di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni
privilegiate; Si ritiene che il nome e il cognome possano essere
sufficienti ma è evidente che in casi di omonimia occorrano anche
altri elementi;
c)
la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
d)
la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
e)
la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite
alla persona.
Le modalità di tenuta dei registri devono
tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di
qualità in ordine alla: i) certezza della data di ogni
annotazione; ii) immodificabilità del contenuto.
E’ da ritenere comunque che per gli emittenti
quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle
esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di
apposita verifica disposta dalla Consob.
Per quanto concerne le modalità di iscrizione
e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile
predisporre registri sia "permanenti" o "funzionali" sia
"occasionali" relativamente alle persone che hanno accesso a
informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni
svolti.
E’ pertanto possibile che un soggetto venga
iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora
presso una specificata unità organizzativa che, in base alle
procedure interne dell’emittente sulla circolazione delle
informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie,
tipi o gruppi di informazioni privilegiate.
Non si ritiene
invece ammissibile l’iscrizione di soggetti nel registro senza
l’indicazione delle motivazioni.
La costituzione di "registri permanenti" non
esonera i soggetti obbligati dall’iscrivere nel registro le
persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate.
Queste ultime persone potranno essere, ad
esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni
privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato
progetto di fusione) o quei dipendenti che sono entrati in
possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle
procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate
sottostanti a "registri permanenti".
I registri possono anche essere suddivisi per
"categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per
singole specifiche informazioni.
In particolare si potrebbero individuare
liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate
che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità
organizzative che presso una merchant bank si occupano della
ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate),
medio (ad esempio, le unità organizzative che si occupano
specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni
privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di
amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative
che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni
privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto,
anche in funzione delle diverse attività dell’emittente o della
distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti.
Potrebbe inoltre risultare opportuno
predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno
accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato
iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.
La costituzione di tali registri "permanenti"
o "funzionali" non esonera i soggetti obbligati dall’iscrivere nel
registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni
privilegiate.
Il Registro forma cartacea, è istituito in
modo tale che ciascuna pagina sia numerata in ordine progressivo e
sottoscritta dal Tenutario.
Se in forma elettronica, il Registro è
registrato su supporto informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi della normativa vigente.
Il Registro è istituito, gestito e tenuto
dalla Società anche in nome e per conto delle sue controllate.
I soggetti controllanti la Società provvedono
in via autonoma all’assolvimento degli obblighi a loro carico ai
sensi dell’art. 115-bis del TUF e 152-bis del Regolamento.
Il Registro è diviso in due sezioni:(i) nella
prima sezione sono indicati i dati delle persone che, in ragione
dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle
funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso ad
informazioni privilegiate, su base regolare o occasionale
(“Sezione Emittente”) (ii) nella seconda sezione sono indicati i
dati delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto
delle controllate della Società, hanno accesso ad informazioni
privilegiate, su base regolare o occasionale (“Sezione
Controllate”).
Ciascuna sezione del registro è divisa un due
sottosezioni: (i) nella prima sottosezione sono indicati i dati
delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o
per conto della Società o le sue controllate (a seconda della
sezione) hanno accesso ad informazioni su base regolare
(“Sottosezione A”); (ii) nella seconda sottosezione sono indicati
i dati delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome o
per conto della Società o le sue controllate (a seconda della
sezione) hanno accesso ad informazioni su base occasionale
(“Sottosezione B”).
In ciascuna sottosezione le persone sono
raggruppate in categorie omogenee, a seconda che si tratti di
lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi ovvero consulenti.
Ciascuna
Sottosezione A contiene i dati delle seguenti persone: (i)
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato,Consiglieri, Presidente del Collegio Sindacale e Sindaci
nonché Segretariodel Consiglio di Amministrazione (se diverso dai
predetti soggetti); (ii) Assistenti del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato;(iii) dirigenti
alle dirette dipendenze del Presidente e dell’Amministratore
Delegato; (iv) società di revisione incaricata della revisione
contabile (di seguito “Società di revisione”);(v) lavoratori
autonomi o consulenti che prestano la loro attività professionale
sulla base di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione
d’opera retribuita di durata superiore a un anno ed hanno accesso
ad informazioni privilegiate.
Ciascuna
Sottosezione B contiene i dati delle seguenti persone:(i)
Lavoratori dipendenti o autonomi che, in relazione a specifiche
attività svolte, abbiano accesso a informazioni privilegiate su
base occasionale; (ii) consulenti che prestano la loro attività
professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita di durata inferiore a un anno ed
hanno accesso ad informazioni privilegiate.
Il Registro è tenuto a cura della direzione
affari legali e societari in persona del relativo responsabile,
che stabilisce i criteri e le modalità da adottare per la tenuta,
la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel
Registro, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la
gestione, la consultazione, l’estrazione e, se istituito in forma
elettronica, la stampa.
L’Amministratore
Delegato individua, sentito responsabile del direzione affari
legali e societari, il soggetto responsabile della tenuta e
dell’aggiornamento del Registro (di seguito “Tenutario”).
Il Tenutario provvede all’aggiornamento del
Registro senza indugio rispetto al giorno della comunicazione di
una variazione del suo contenuto.
Il Registro contiene i seguenti dati in
relazione a ciascuna persona:a) numero di registrazione;b) data di
registrazione;c) dati anagrafici (cognome, nome e codice fiscale
ovvero denominazione sociale,d)sede legale, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese e codice fiscale).
Relativamente a persone giuridiche, enti o
associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati
anagrafici delle persone fisiche che:
(i) con riferimento alle controllate della
Società, hanno accesso ad informazioni privilegiate che riguardano
direttamente la società e le sue controllate in ragione
dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle
funzioni svolte presso di esse o ;
(ii) con riferimento alla società di
revisione o altri soggetti che agiscono in nome o per conto della
Società o delle sue controllate, l’identità di almeno un soggetto
di riferimento che sia in grado di individuare le persone che
hanno accesso a informazioni privilegiate, la ragione
dell’iscrizione nel Registro;la data di invio della comunicazione
alla persona di avvenuta registrazione;la data di aggiornamento
delle informazioni già inserite nel Registro;la data di invio
della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni
contenute nel Registro;la data di cancellazione della persona dal
Registro;ragione della cancellazione della persona dal Registro;la
data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal
Registro.
Qualsiasi modifica o cancellazione di dati è
effettuata in modo tale da lasciare leggibili i dati modificati o
cancellati.
I dati sono conservati per cinque anni dal
venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione
o l’aggiornamento.
Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento del
Registro:
con riferimento alla Società:
· La direzione
affari legali e societari della Società comunica per scritto senza
indugio al Tenutario i dati riguardanti i componenti gli organi
sociali e la società di revisione della Società;
· La
direzione organizzazione, qualità e risorse umane della Società
comunica per scritto senza indugio al Tenutario i dati riguardanti
le persone indicate
· Le
persone indicate nelle lettere da (i) a (iii) comunicano per
scritto senza indugio al Tenutario i dati riguardanti i lavoratori
autonomi ovvero consulenti di cui alla lett. (v) ovvero i soggetti
da iscrivere nella Sottosezione B;(b) con riferimento a ciascuna
controllata della Società;
· L’amministratore
delegato della controllata comunica al Tenutario i dati
riguardanti le persone indicate, lett. (ii) e (iii) nonché i dati
riguardanti i lavoratori autonomi ovvero consulenti ovvero i
soggetti da iscrivere nella Sottosezione B;
· La
direzione affari legali e societari della Società, con il supporto
dell’amministratore delegato della controllata, comunica per
scritto senza indugio al Tenutario i dati riguardanti i componenti
gli organi sociali e la eventuale società di revisione della
controllata.
L’amministratore delegato della Società,
sentita la direzione affari legali e societari, valuta la
esclusione di una o più società controllate dagli obblighi di cui
alla presente sezione, qualora risulti che nessun persona che, in
ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione
delle funzioni svolte per conto di tale controllata, abbia accesso
ad informazioni privilegiate, su base regolare o occasionale.
L’art. 152-quinquie
descrive gli obblighi di informazione verso le persone iscritte
nel registro.
I soggetti tenuti all'obbligo previsto
dall'articolo 115-bis
del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel
registro:
a) della loro
iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
b) degli obblighi
che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e
delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis
della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non
autorizzata delle informazioni privilegiate.
Il Tenutario invia senza indugio alla persona
interessata comunicazione dell’iscrizione nel Registro, della
cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle
informazioni in esso contenute secondo gli schemi .
Il tenutario consegna alle persone che ne
fanno richiesta copia dei dati che le riguardano contenute nel
Registro.
Le persone adottano misure idonee ad impedire
l'accesso alle informazioni rivilegiate a persone diverse da
quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro
assegnate.
In particolare, al fine di assicurarne la
riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare
le informazioni privilegiate:
(i)
solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai
compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente
necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non
appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha
acquisito dette Informazioni;
(ii)
secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza
professionale nonché con la massima riservatezza;
(iii)
con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati
prendano conoscenza delle Informazioni nonché ad impedire
l’accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per
l’esercizio delle loro funzioni e attività.
Sembra appropriato che il soggetto obbligato
preveda sempre una disposizione interna, che richieda al
dipendente già iscritto nel registro, che dovesse comunicare
un’informazione privilegiata a soggetti che, in base alle
procedure interne, non hanno accesso a tale informazione
privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si
occupa della gestione del registro.
Si potrebbe inoltre adottare un criterio
misto, anche in funzione delle diverse attività dell’emittente o
della distribuzione territoriale degli uffici o degli
stabilimenti.
L’art. 152-ter prevede l’aggiornamento
del registro
Il registro viene aggiornato senza indugio
quando:
a) cambia la
ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
b) una persona
deve essere iscritta nel registro;
c) occorre
annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso
a informazioni privilegiate e a partire da quando.
L’art. 152-quater prevede la
conservazione del registro stabilendo che i dati relativi alle
persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque
anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno
determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
I soggetti obbligati a istituire e mantenere
i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro
che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione
dei soggetti interessati e di verifica dell’effettivo
funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità
delle informazioni privilegiate.
L’art. 152-quater del RE prevede che i dati
relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per
almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che
hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
Sulla base di tale disposizione si fa
osservare che l’eventuale cessazione di un particolare incarico
(ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno
l’accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio,
elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch’esso un
evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del
citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro
a far data dall’ultima registrazione coincidente con la predetta
cessazione dell’incarico.
Il soggetto preposto all’informativa al
mercato
Il Responsabile
della Direzione Planning, Finance & Administration è di solito il
soggetto preposto (il “Soggetto Preposto”) alla ricezione ed alla
diffusione al pubblico ovvero – ove richiesto – alla trasmissione
delle comunicazioni inviate dai Soggetti Rilevanti nei termini
previsti.
Nello svolgimento del proprio compito il
Soggetto Preposto potrà avvalersi delle risorse appartenenti alla
propria Direzione.
Le comunicazioni del Soggetto Rilevante
devono se destinate alla società ed a Consob, essere redatte
secondo lo schema di cui all’Allegato 6 del Regolamento Consob
(contenuto nell’Allegato B della Procedura);
Le comunicazioni dovranno pervenire al
Soggetto Preposto mediante:
a) consegna a mani dietro rilascio di
apposita ricevuta;
b) trasmissione via fax ;
c) trasmissione via mail.
Il Soggetto Rilevante, ovvero altro soggetto
che si presumerà dallo stesso autorizzato, è tenuto a
preannunciare telefonicamente la comunicazione.
Il Soggetto Preposto provvede a dare
informativa: alla Consob ed al pubblico ed alle Autorità di
Vigilanza del contenuto delle comunicazioni ricevute dai Soggetti
Rilevanti nei seguenti termini:
a) al pubblico entro la fine del giorno di
mercato aperto successivo a quello di ricevimento della
comunicazione ;
b) ove richiesto, alla Consob entro 5 giorni
di mercato aperto a partire dalla data dell’effettuazione
dell’operazione,
Il Soggetto Preposto adempie ai compiti
usando “Network Information System”(NIS) organizzato e gestito
dalla Borsa Italiana.
Il Soggetto Preposto cura che le
comunicazioni ricevute dal Soggetto Rilevante siano pubblicate sul
sito web (ove presente), nell’apposita sezione dedicata,
tempestivamente e comunque nel rispetto di eventuali prescrizioni
normative o regolamentari.
INTERNAL DEALING
In seguito al recepimento nell'ordinamento
italiano della normativa comunitaria in materia di Market Abuse
(L. 62/2005), la materia è ora disciplinata dal Testo Unico
dell'intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998 e successive
modifiche), dal Regolamento Emittenti emanato da Consob (Delibera
11971/1999 e successive modifiche) in applicazione del TUF e dalle
raccomandazioni e chiarimenti contenute nella Comunicazione
Consob.
La Società aventi azioni quotate deve
adottare una procedura (internal dealing):
-
per la comunicazione all’esterno di
documenti e informazioni riguardanti la Società;
-
una procedura relativa alle operazioni su
titoli dell’emittente effettuate da soggetti rilevanti;
-
istituire il Registro delle persone che
hanno accesso alle informazioni privilegiate;
-
identificare i soggetti obbligati ad
effettuare le comunicazioni in oggetto;
-
dare informazione ai soggetti così
identificati dell'avvenuta identificazione e degli obblighi
connessi;
-
individuare il soggetto preposto al
ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle
informazioni;
-
prevedere dei blocking period;
La Procedura
viene emanata in osservanza di quanto disposto dell’art. 114 co. 7
del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 152 sexies – 152 octies del
Regolamento adottato con la Delibera Consob 11971/1999, come
successivamente modificato e integrato dall’art. 152 octies comma
8 e 9 del Regolamento Emittenti.
La comunicazione all’esterno di informazioni
riguardanti la Società è di norma effettuata dall’Amministratore
Delegato e dal responsabile delle relazioni con gli investitori.
L’ente deve segure specifiche procedure per
garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali e
privilegiate destinate agli amministratori, ai sindaci, all’alta
direzione ed ai dipendenti o collaboratori che possono disporre
di:
- informazioni aventi carattere confidenziale
;
- informazioni privilegiate, cioè
informazioni – non rese pubbliche e che riguardano uno o più
emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari
– che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile
sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di
strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette
price sensitive).
Tali disposizioni vietano ai soggetti di cui
sopra la comunicazione ad altri soggetti delle citate informazioni
se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della
loro professione o delle loro funzioni.
Le procedure hanno come finalità quella di
fornire ai Soggetti rilevanti ed alle Persone strettamente legate
ai Soggetti rilevanti una descrizione chiara e precisa della
procedura da osservare in caso di compimento di Operazioni
rilevanti.
Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo
improprio di informazioni privilegiate e di conseguente
pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti, l’ente può
prevedere dei blocking period durante i quali alle persone
rilevanti è fatto divieto di compiere operazioni sugli strumenti
finanziari quotati emessi dalla Società nonchè su strumenti
finanziari derivati o covered warrant.
Solitamente i blocking period sono i
seguenti:
- 60 giorni precedenti la riunione del
Consiglio di Amministrazione che rende pubblici il progetto di
bilancio o la relazione semestrale ;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei
Consigli di Amministrazione che rendono pubblici i risultati delle
Relazioni trimestrali.
I suddetti blocking period terminano con la
diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese
pubbliche le informazioni sopra descritte.
Considerato che il Testo unico pone obblighi
di comunicazione non solo in capo ai soggetti rilevanti ma anche
ai soggetti ad essi strettamente legati, la disciplina proposta
prevede che siano i primi a dover informare i secondi del loro
status e, quindi, dei loro obblighi (art. 152-octies, comma 9).
I soggetti
rilevanti provvederanno all’invio delle comunicazioni alla Consob
e alla loro pubblicazione dopo averne ricevuto notifica da parte
degli interessati.
I soggetti
capigruppo sono responsabili per la comunicazione alla Consob e
al pubblico delle operazioni compiute in proprio e dalle società
da loro controllate.
L’occasione è stata, infine, apportata la
modifica all’art. 103, comma 2, relativamente alle operazioni di
compravendita aventi ad oggetto le quote di partecipazione ai
fondi chiusi quotati di pertinenza delle società di gestione del
risparmio.
E’ stato previsto, inoltre, che la disciplina
dell’internal dealing prevista dall’articolo 114, comma 7, del
Testo si applichi anche alle società di gestione.
L’informativa agli investitori, al mercato e
alla stampa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri
periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità.
finanziaria e con la stampa, nonche dall’ampia documentazione resa
disponibile e costantemente aggiornata sul sito internet
dell’ente.
I rapporti con gli investitori e gli analisti
finanziari sono intrattenuti dall’ Investor Relations.
I rapporti con gli organi di informazione
sono intrattenuti dal responsabile dell’unità Rapporti con gli
Organi di Informazione.
I rapporti con gli azionisti sono
intrattenuti dal responsabile della Segreteria Societaria.
Le informazioni riguardanti i rendiconti
periodici e gli eventi/operazioni rilevanti sono diffuse
tempestivamente al pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito
internet dell’ente.
La trasparenza delle operazioni effettuate
dai soggetti che con maggiore probabilità dispongono di
informazioni privilegiate (tipicamente: i manager e i principali
azionisti della società) si rivela senz’altro utile ai fini sia
dell’efficienza informativa del mercato sia della prevenzione
degli abusi di informazioni privilegiate.
Operazioni soggette all’obbligo di
comunicazione
I Soggetti Rilevanti devono provvedere alla
comunicazione e/o pubblicazione, secondo le modalità e nel
rispetto dei termini, delle operazioni di (i) acquisto, (ii)
vendita, (iii) sottoscrizione o (iv) scambio da essi compiute e
dalle persone legate, aventi ad oggetto azioni della Società
ovvero strumenti finanziari collegati alle azioni della Società (
rispettivamente le “Operazioni” e le “Azioni”). il cui ammontare,
anche cumulato con altre operazioni compiute nello stesso Periodo
di riferimento e non precedentemente comunicate, sia pari o
superiore ad Euro 5.000,00.
Ai fini predetti. si tiene conto:
1.
degli Strumenti finanziari oggetto di contratti di
compravendita, permuta, prestito titoli e riporto;
2.
della cessione di Azioni acquisite a fronte di piani di
stock option e di stock grant;
3.
delle Azioni rivenienti dall’esercizio degli strumenti
finanziari collegati alle Azioni;
4.
delle Azioni rivenienti dall’esercizio di diritti di
opzione, anche acquistati da terzi, in relazione ad aumenti di
capitale della Società e delle società liberati in denaro o con
conferimenti in natura;
5.
della negoziazione di obbligazioni convertibili in Azioni;
6.
degli Strumenti finanziari trasferiti tra Persone rilevanti
nonché tra Soggetti rilevanti e Persone strettamente legate ai
Soggetti rilevanti non riconducibili al Soggetto rilevante
controparte;
7.
delle Operazioni sugli Strumenti finanziari oggetto di
patti parasociali.
Non si tiene conto:
-
dell’assegnazione di diritti di opzione a
fronte di piani di stock option;
-
dell’esercizio del diritto di opzione a
fronte di piani di stock option;
-
dell’acquisizione delle Azioni offerte a
fronte di piani di stock grant;
-
delle operazioni di prestito titoli,
nell’ipotesi in cui la Persona rilevante assume la posizione di
prestatore;
-
delle operazioni di accorpamento e
frazionamento di Strumenti finanziari;
-
dell’assegnazione di Azioni conseguente
all’esecuzione di aumenti di capitale a titolo gratuito. Qualora
l’assegnazione sia subordinata all’esercizio di diritti di
opzione negoziabili, le azioni sono valorizzate considerando il
prezzo ufficiale o il prezzo a esso assimilabile, rilevato alla
data di esecuzione dell’Operazione;
-
dell’assegnazione di Azioni conseguente
all’esecuzione di operazioni di fusione e scissione;
-
della costituzione, modifica ed estinzione
di diritti di pegno o di usufrutto sulle Azioni;
-
di contratti di girata per procura aventi a
oggetto le Azioni;
-
del recesso dalla società. o dalle società
di cui alla lettera b.6);
-
della cancellazione di Azioni in seguito
all’esecuzione di delibere assembleari di riduzione del capitale
esuberante ex art. 2445 del codice civile;
-
del mancato esercizio dei diritti di
opzione disponibili;
-
della costituzione ed estinzione di
rapporti di deposito;
-
di atti di notifica, esecuzione e perdita
di efficacia di procedimenti di esecuzione forzata nonché di
esecuzione di provvedimenti di sequestro e dissequestro;
-
delle Operazioni effettuate da un trust o
da un fondo pensione;
-
degli atti di donazione e di liberalità;
-
dei trasferimenti di Strumenti finanziari
mortis causa;
-
delle Operazioni effettuate dalla società e
dalle sue controllate;
-
il controvalore nozionale degli strumenti
finanziari derivati e dei covered warrant, è calcolato come il
prodotto tra il numero di attività sottostanti allo strumento
finanziario e il relativo prezzo ufficiale rilevato il giorno di
esecuzione delle Operazioni;
-
la data di esecuzione è il giorno in cui è
stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio,
anche a titolo gratuito, di prestito titoli o riporto.
Relativamente alle Operazioni effettuate nell’ambito di un
rapporto di gestione su base individuale di portafogli di
investimento, nel caso in cui esse non derivino da un’istruzione
del cliente, la data di esecuzione è il giorno in cui il cliente
riceve la comunicazione da parte dell’intermediario delle
Operazioni stesse.
-
ha acquisito efficacia un patto parasociale
o lo stesso è sciolto o dichiarato inesistente;
-
è stata eseguita l’assegnazione degli
Strumenti finanziari spettanti a seguito dell’esercizio di
quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di
sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché
dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a
obbligazioni convertibili, anche con warrants;
-
è stata eseguita l’assegnazione di
Strumenti finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul
capitale;
-
è stato eseguito il pagamento del
corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di
acquisto, vendita o scambio di Azioni;
Soggetto preposto al ricevimento, alla
gestione e alla diffusione al mercato delle Informazioni.
Il soggetto preposto al ricevimento, alla
gestione e alla diffusione al mercato dei dati relativi alle
operazioni compiute da persone rilevanti è il cd. Preposto.
Il Preposto, predispone un elenco nominativo
delle Persone rilevanti, del quale cura il costante aggiornamento
e fornisce, altresì, alle stesse le opportune informazioni, anche
mediante il rilascio di specifiche istruzioni.
Il Preposto, avvalendosi della collaborazione
di altri Responsabile del Gruppo, rende note le Operazioni
rilevanti alla Consob ed al mercato, attraverso il sistema
telematico NIS (Network Information System), con le modalità ed i
termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
La comunicazione al mercato è messa a
disposizione del pubblico anche presso il sito internet della
Società.
Prima della diffusione della comunicazione al
mercato è fatto divieto ai Soggetti rilevanti di divulgare
all’esterno dell’ambito aziendale informazioni o elementi di sorta
che possano in qualsiasi modo concernere, direttamente e/o
indirettamente, gli argomenti trattati nella comunicazione.
Il Soggetto Preposto vigila in ordine
all’evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in
tema di internal dealing al fine di un tempestivo adeguamento
delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al
Presidente della Società eventuali modifiche del Codice da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione qualora si rendessero
necessarie o anche solo opportune.
Modalità e termini di comunicazione.
Il Soggetto Preposto, ricevuta la
comunicazione da uno dei Soggetti Rilevanti provvede a pubblicare
la medesima - mediante l’invio di un comunicato alla società di
gestione del mercato, ad almeno due agenzie di stampa ed alla
Consob (ai sensi dell’art. 66 commi 2 e 3 del Regolamento
Emittenti) - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo
a quello in cui è avvenuto il ricevimento.
I Soggetti
Rilevanti (ad eccezione degli Azionisti Rilevanti) comunicano alla
Consob ed alla Società le Operazioni compiute da essi stessi o
dalle Persone Strettamente Legate entro 5 giorni di mercato
aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
Il termine di 5 giorni deve essere calcolato
escludendo il giorno in cui l’operazione è stata effettuata.
Gli Azionisti
Rilevanti devono comunicare alla Consob le Operazioni compiute da
essi stessi o dalle Persone Strettamente Legate (qualora
quest’ultime non vi provvedano direttamente) entro la fine del 15°
(quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata
effettuata l’operazione.
Entro il medesimo termine, gli Azionisti
Rilevanti pubblicano con le modalità previste dall’art. 66, comma
2, del Regolamento Emittenti le informazioni di cui alle
Operazioni compiute da essi stessi o dalle Persone Strettamente
Legate.
La Società effettuerà la pubblicazione delle
anzidette informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto
successivo a quello di ricevimento.
Periodi di divieto di compimento di
Operazioni rilevanti
E’ vietato ai Soggetti rilevanti ed alle
Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti il compimento di
Operazioni rilevanti nei 30 giorni antecedenti le date delle
adunanze consiliari nelle quali:
- è esaminato il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato della Società ovvero la situazione
semestrale;
- è formulata la proposta di distribuzione
del dividendo.
E’ altresì
vietato ai Soggetti rilevanti ed alle Persone strettamente legate
ai Soggetti rilevanti il compimento di Operazioni rilevanti nei 15
giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali è
esaminata la situazione trimestrale di ogni anno.
A divieti precedenti non fanno eccezione gli
atti di esercizio di stock option o di diritti di opzione, da
parte dei Soggetti rilevanti.
Procedura ( tipica ) per la comunicazione al
mercato di informazioni privilegiate.
A. EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE
ACCADONO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
1A) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
a) Prima di ciascuna riunione del Consiglio
di Amministrazione, si provvede ad elaborare uno schema di
sintesi degli argomenti sottoposti, che trasmette a Investor
Relations.
Tale unità sottopone il documento ai
responsabili della Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations, della Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione e della Direzione Legale al fine di
valutare la rilevanza degli eventi/circostanze in esso contenute
ai sensi della procedura.
b) Investor Relations quindi, ricevuta la
conferma della presenza di informazioni privilegiate, elabora una
bozza di comunicato stampa in grado di soddisfare le esigenze di
investitori e comunità finanziaria e la sottopone per le verifiche
di competenza, alla Direzione Rapporti Istituzionali e
Comunicazione, alla Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations ed alla Direzione Legale.
In particolare la Direzione Amministrazione,
Pianificazione, Finanza e Investor Relations, verifica la coerenza
dei dati economico/finanziari presentati, la Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione verifica la coerenza delle
informazioni con quanto già rappresentato dalla Società nei propri
rapporti istituzionali, la Direzione Legale valuta se le
informazioni riportate nella bozza soddisfano quanto richiesto
dalla normativa in materia di informazione societaria e se
contattare al riguardo Consob e/o Borsa Italiana.
c) Investor Relations provvede all'inoltro
della bozza di comunicato stampa, come risultante a seguito delle
verifiche effettuate, al Vertice per eventuali osservazioni o
modifiche delle quali cura il recepimento.
d) La bozza di comunicato stampa è sottoposta
dall’Amministratore Delegato all'esame del Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione.
Investor Relations, recepite le eventuali
modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione, sottopone il
testo definitivo all’Amministratore Delegato per l'autorizzazione
alla diffusione al pubblico.
e) Investor Relations procede alla diffusione
al pubblico del comunicato stampa secondo la normativa
applicabile, e ne dà immediata comunicazione alla Direzione
Rapporti Istituzionali e Comunicazione per consentire lo
svolgimento delle attività di propria competenza.
f) Cura la messa a disposizione del
comunicato stampa sul sito Internet della Società e sulla rete
intranet aziendale. Investor Relations provvede all’aggiornamento
della sezione Investor Relations del sito Internet della Società.
g) Nell’eventualità che nel corso della
riunione del Consiglio di Amministrazione vengano assunte
determinazioni in merito ad eventi o circostanze che comportino
obbligo di comunicazione di informazioni privilegiate,
l’Amministratore avrà mandato a procedere alla predisposizione di
un apposito comunicato secondo le modalità riportate ai precedenti
lettere b), c), autorizzando Investor Relations a procederne alla
diffusione secondo le lettere e), f).
2A) EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI DIVERSI O
CONSEGUENTI AD ESAME CONSILIARE.
a) Le Strutture aziendali interessate ad
eventi o circostanze rilevanti diversi o conseguenti ad esame
consiliare predispongono, in vista del perfezionarsi dell'evento
stesso, uno schema di sintesi e lo trasmettono a Investor
Relations.
Tale unità sottopone il documento ai
responsabili della Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations, della Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione e della Direzione Legale al fine di
valutare la rilevanza degli eventi/circostanze in esso contenute
ai sensi della presente procedura.
b) Investor Relations quindi, ricevuta la
conferma della presenza di informazioni privilegiate, elabora una
bozza di comunicato stampa in grado di soddisfare le esigenze di
investitori e comunità finanziaria e la sottopone per le verifiche
di competenza, alla Direzione Rapporti Istituzionali e
Comunicazione, alla Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations ed alla Direzione Legale.
In particolare la Direzione Amministrazione,
Pianificazione, Finanza e Investor Relations, verifica la coerenza
dei dati economico/finanziari presentati, la Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione verifica la coerenza delle
informazioni con quanto già rappresentato dalla Società nei propri
rapporti istituzionali, la Direzione Legale valuta se le
informazioni riportate nella bozza soddisfano quanto richiesto
dalla normativa in materia di informazione societaria e se
contattare al riguardo Consob e/o Borsa Italiana.
c) Al perfezionarsi dell’evento, Investor
Relations provvede all'inoltro della bozza di comunicato stampa al
Vertice societario per eventuali osservazioni o modifiche delle
quali cura il recepimento e riceve dall’Amministratore Delegato
l’autorizzazione per la diffusione al mercato.
d) Acquisita l’autorizzazione di cui alla
lettera precedente si applica per le successive fasi la procedura
descritta al Capitolo II.A paragrafo 1 lettere e) ed f).
B. EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI CHE
ACCADONO NELLA SFERA DI ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
1B) EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI
CONCERNENTI SOCIETÀ CONTROLLATE
Nel caso in cui le informazioni privilegiate
si riferiscano ad eventi o circostanze rilevanti che accadono o si
presume possano accadere nella sfera di attività delle Società del
Gruppo:
a) Le Società Controllate forniscono, senza
indugio, tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e
corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato
predisponendo, in vista del perfezionarsi di eventi o circostanze
rilevanti, uno schema di sintesi trasmettendolo (curandone
l'eventuale aggiornamento) a Investor Relations .
b) Tale unità sottopone il documento ai
responsabili della Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations, della Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione e della Direzione Legale al fine di
valutare la rilevanza degli eventi/circostanze in esso contenute
ai sensi della presente procedura.
c) In caso di presenza di informazioni
privilegiate si procede secondo le modalità descritte
precedentemente.
Al fine di assicurare la corretta
divulgazione delle informazioni privilegiate da parte delle
società controllate emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati ("Società controllate quotate"), le competenti Unità delle
Società controllate quotate si coordinano con le corrispondenti
Unità della Società .
All'atto della diffusione al mercato di
informazioni privilegiate, le Società controllate quotate avranno
cura di consultare e condividere i tempi, i contenuti e le
modalità della diffusione delle informazioni con Investor
Relations di , il quale procederà agli opportuni riscontri
interni.
C ALTRE SITUAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO A
DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
1C)RUMORS
In presenza di notizie di dominio pubblico
(per tali intendendosi quelle pubblicate da organi di informazione
di rilievo nazionale - stampa, agenzie, altri mass media - ovvero
anche su siti Internet specializzati e dotati di credibilità per
gli operatori di mercato) non diffuse in conformità alla presente
procedura e concernenti la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del Gruppo che comportino o si presume possano
comportare una sensibile variazione del prezzo degli strumenti
finanziari quotati, ed anche in presenza di una segnalazione da
parte di Borsa Italiana o Consob:
a) Investor Relations, sottopone il caso ai
responsabili della Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations, della Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione e della Direzione Legale per
verificare la necessità o l'opportunità di informare il mercato
sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e
correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di
ripristinare condizioni di correttezza informativa.
b) Ravvisata l’opportunità Investor Relations
provvede alla redazione della bozza del comunicato stampa.
c) La bozza del comunicato stampa viene
sottoposta alle verifiche di competenza della Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione, della Direzione Amministrazione,
Pianificazione, Finanza e Investor Relations e della Direzione
Legale.
d) Investor Relations sottopone il testo
della bozza di comunicato stampa all’approvazione del Vertice
societario, recepisce le eventuali osservazioni o modifiche e
riceve dall’Amministratore l'autorizzazione per la diffusione al
mercato.
2C) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O DI
COMUNICAZIONI AL MERCATO FORMULATE DA PARTE DI BORSA ITALIANA O
CONSOB
In presenza di richieste di informazioni o di
comunicazioni al mercato, formulate da parte di Borsa Italiana o
Consob, Investor Relations e/o Affari Societari provvedono alla
disamina della situazione applicando la procedura descritta al
precedente paragrafo (RUMORS) nelle lettere b), c), d), e).
3C) INTERVISTE ED INCONTRI CON LA STAMPA
I rapporti con gli organi di stampa sono di
responsabilità della Direzione Rapporti Istituzionali e
Comunicazione.
a) Tutte le richieste di interviste o
dichiarazioni da parte di organi di stampa sono sottoposte alla
Direzione Rapporti Istituzionali e Comunicazione.
b) La Direzione Rapporti Istituzionali e
Comunicazione, qualora ravvisi nei contenuti dell’intervista o
delle dichiarazioni che verranno rilasciate informazioni
disciplinate dalla presente procedura, provvede ad informare
tempestivamente la Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations e la Direzione Legale.
c) La Direzione Amministrazione,
Pianificazione, Finanza e Investor Relations verifica che i
contenuti dell’intervista siano coerenti con quanto già
rappresentato dalla società nei propri rapporti con il mercato.
d) Nel caso di interviste che abbiano ad
oggetto informazioni privilegiate, Investor Relations predispone
il comunicato stampa seguendo la procedura di cui al Capitolo II.A
paragrafo 2 lett. b), c), d).
e) Nell'eventualità in cui nell'ambito di
interviste o conferenze stampa si verifichi l'involontaria
diffusione al pubblico di informazioni privilegiate senza il
rispetto della presente procedura, la Società provvede
tempestivamente a informare il pubblico, mediante apposito
comunicato stampa, seguendo la procedura di cui al Capitolo II.A
paragrafo 2 lett. b), c), d).
4C) INCONTRI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA
In occasione di incontri con la comunità
finanziaria (quali, ad esempio, road-shows, conference calls,
convegni, etc.):
a) Investor Relations predispone un documento
contenente luogo, data ed oggetto dell’incontro nonché uno schema
di sintesi della documentazione che si intende
presentare/distribuire ai partecipanti.
b) Il documento predisposto è sottoposto ai
responsabili della Direzione Amministrazione, Pianificazione,
Finanza e Investor Relations, della Direzione Rapporti
Istituzionali e Comunicazione e della Direzione Legale al fine di
valutare se la documentazione che si intende
presentare/distribuire abbia per oggetto informazioni
privilegiate.
c) In tal caso Investor Relations procede
come descritto al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d).
d) Nell'eventualità in cui nell'ambito di
incontri con analisti, investitori od operatori di gestione del
risparmio si verifichi l'involontaria diffusione di informazioni
privilegiate senza il rispetto della presente procedura, la
Società provvede tempestivamente a informare il pubblico, mediante
apposito comunicato stampa, seguendo la procedura di cui al
Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d).
5C) INTERVENTI DA PARTE DEL MANAGEMENT A
CONFERENZE, CONVEGNI, CORSI E CONVENTIONS
In caso di interventi, autorizzati da parte
delle competenti strutture aziendali, a conferenze, convegni,
corsi e conventions:
a) il rappresentante della società che
interviene informa la Direzione Rapporti Istituzionali e
Comunicazione in merito a luogo, data ed oggetto dello stesso.
Tale Direzione verifica la coerenza delle
informazioni con quanto già rappresentato dalla Società nei propri
rapporti istituzionali.
b) Qualora l’intervento abbia per oggetto
aspetti economico-finanziari, la Direzione Rapporti Istituzionali
e Comunicazione invia uno schema di sintesi dell’intervento ad
Investor Relations, al fine di valutare se lo stesso abbia per
oggetto informazioni privilegiate.
c) In tal caso Investor Relations procede
come descritto al Capitolo II. A paragrafo 2 lett. b), c), d).
d) Nell'eventualità in cui nell'ambito di
tali incontri si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico
di informazioni privilegiate senza il rispetto della presente
procedura, la Società provvede tempestivamente a informare il
pubblico, mediante apposito comunicato stampa, seguendo la
procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d).
6C) INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA
In caso di diffusione in assemblea di
informazioni privilegiate, queste vengono tempestivamente
comunicate al mercato.
In tale caso l’Amministratore Delegato attiva
la procedura di cui al Capitolo II.A paragrafo 2 lett. b), c), d).
D. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET E/O SULLA
RETE INTRANET AZIENDALE DI INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE, ELABORATI
DI VARIA NATURA
Nel sito Internet della Società - in apposite
sezioni rivolte agli azionisti e agli analisti/investitori
istituzionali - sono raccolte informazioni economico-finanziarie,
documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria,
documenti informativi, ecc. concernenti informazioni privilegiate.
La citata documentazione è pubblicata sul
sito Internet, nonché sulla rete intranet aziendale, con le
seguenti modalità:
a) la pubblicazione non può avvenire prima
che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione
previsti dalla normativa vigente;
b) la pubblicazione è curata dalle strutture
della Società preposte all’aggiornamento del sito internet e della
rete intranet aziendale
Inosservanza delle regole di comportamento
Le regole contenute nel Codice di
comportamento sono vincolanti per i destinatari.
L’inosservanza degli obblighi informativi
prescritti dal codice di comportamento da parte degli
Amministratori o dei Sindaci che siano Soggetti Rilevanti potrà
comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di
volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione, valutando
l’importanza e le circostanze dell’azione o dell’omissione.
Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio di
Amministrazione può deliberare una pubblica informativa della
violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa.
Per i dipendenti dell’ente o di società
controllate si applicheranno le sanzioni di responsabilità
previste dalle disposizioni dei contratti che regolano i rapporti
di lavoro.
Per tutti i Soggetti Rilevanti restano ferme
le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e
regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato
descritte nella presente Procedura è applicabile “nei confronti di
società, enti o associazioni - Omissis - la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per
l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle
relative disposizioni applicative. - Omissis –
Se le comunicazioni sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima.” (art. 193, comma 1 del T.U.F.).
Inoltre, l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione
del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale
(artt. 184-187 del T.U.F.) e amministrativa (artt.
187-bis-187-quater del T.U.F.) nei confronti di coloro che lo
hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la
responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies
del T.U.F. e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).
Istituzione e gestione del registro.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
58/98, viene istituito dalla società un registro delle persone
che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in
ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni
privilegiate o suscettibili di diventare tali, così come prima
definite.
Il registro contiene le seguenti
informazioni:
a) identità di ogni persona, dipendente o
collaboratore esterno, che ha accesso su base regolare od
occasionale ad informazioni privilegiate; qualora la persona sia
una persona giuridica, deve indicare l’identità di almeno un
soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone
che hanno avuto accesso ad informazioni privilegiate o
suscettibili di diventare tali;
b) la ragione per cui la persona è iscritta
nel registro;
c) la data in cui la persona è stata
iscritta;
d) la data di ogni aggiornamento delle
informazioni riferite alla persona.
Nel registro vengono iscritti di diritto
tutti i soggetti rilevanti, come individuati nella procedura
“Internal Dealing” unitamente agli altri soggetti che hanno
accesso regolare o occasionale alle informazioni privilegiate o
suscettibili di diventare tali, indicati dai responsabili delle
Direzioni o dalle strutture aziendali coinvolte.
Ai fini dell’iscrizione al registro delle
persone che hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate
o suscettibili di diventare tali, i responsabili delle Direzioni
aziendali devono:
a) indicare all’unità preposta i soggetti
della propria struttura che normalmente, per il ruolo ricoperto,
hanno accesso a tale tipologia di informazioni;
b) indicare all’unità preposta i relativi
aggiornamenti in base all’evoluzione organizzativa.
Ai fini dell’iscrizione al registro delle
persone che hanno occasionale accesso alle informazioni
privilegiate o suscettibili di diventare tali:
a) i responsabili delle strutture aziendali
coinvolte in progetti, trattative, manifestazioni di intenti tali
da configurare eventi o circostanze potenzialmente rilevanti ai
fini della presente procedura, devono informare senza indugio
Investor Relations inviando un’informativa sull’argomento;
b) Investor Relations, sottopone il caso alla
disamina dei responsabili della Direzione Amministrazione,
Pianificazione, Finanza e Investor Relations, della Direzione
Rapporti Istituzionali e Comunicazione e della Direzione Legale
per verificarne la rilevanza ai fini dell’iscrizione nel registro;
c) in caso affermativo i responsabili delle
strutture aziendali coinvolte comunicano ad Affari Societari le
informazioni relative alle persone che devono essere iscritte nel
registro.
Per le comunicazioni di cui sopra deve essere
utilizzato l’apposito modulo.
Un organo cura la tenuta del registro delle
persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate o
suscettibili di diventare tali e verifica periodicamente con le
strutture competenti la correttezza delle informazioni riportate
nel registro.
Un organo, all’atto
dell’iscrizione/cancellazione al registro, provvede a comunicare
al soggetto interessato l’avvenuta iscrizione/cancellazione ed a
richiamare le responsabilità connesse all’accesso o alla corretta
gestione delle informazioni di cui viene in possesso ed ai vincoli
di confidenzialità delle stesse, secondo procedura.
L’organo cura, secondo la normativa, il
mantenimento dei dati relativi alle persone iscritte nel registro
per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze
che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
Il Registro è unico ed è tenuto dalla
Direzione Personale e Organizzazione, che stabilisce i criteri e
le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca
delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne
agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione
e la stampa.
Il Direttore del Personale e Organizzazione
individua il Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del
Registro (di seguito “Responsabile”).
Il Responsabile provvede all’aggiornamento
del Registro senza indugio rispetto al giorno della comunicazione
di una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle norme di
Gruppo riguardanti la tutela dei dati personali trattati.
I Consulenti provvedono a sottoscrivere
specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l’acquisizione,
la gestione e la conservazione delle Informazioni.
Le Persone comunicano le Informazioni con le
modalità indicate nella “Procedura di comunicazione al mercato
delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti le
società emittenti del Gruppo e gli strumenti finanziari da esse
emessi”.
BIBLIOGRAFIA (riferimenti normativi)
1.
Aiaf, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana, GUIDA PER
LINFORMAZIONE aL MERCATO;
2.
Antoniana Veneta Popolare Vita SpA, MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ;
3.
ARENA Maurizio, Il regime sanzionatorio della normativa
sugli abusi di mercato;
4.
ARENA Maurizio,Il "Decalogo 231" del Tribunale di Milano;
5.
ARENA Maurizio,Commento al Regolamento di esecuzione del
d.lg. 231;
6.
ARENA Maurizio, L'ampliamento della "moralità" d'impresa:
D.lg. 231 e qualifica del General Contractor;
7.
ARENA Maurizio,Manipolazione del mercato e prassi di
mercato ammesse;
8.
ARENA Maurizio, Sistema di controllo interno e prevenzione
dell'illecito dell'ente;
9.
ARENA Maurizio, Sistemi di gestione della qualità e Modelli
anticrimine;
10.
ARENA MAURIZIO,La prevenzione dei reati da parte delle
società di gestione del risparmio;
11.
ASSOCIAZIONE INVESTOR RELATORS (AIR), La nuova Legge sul
Market Abuse – principali problematiche per le società emittenti;
12.
ASSOCIAZIONE ITALEANA INTERNAL AUDITOR,LA NUOVA ESTENSIONE
DEL“CONFLITTO DI INTERESSI” NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO;
13.
ASSONIME, CIRCOLARE N 12 Roma 12 aprile 2006 Le nuove
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercatifinanziari;
14.
ASSONIME,Associazione fra le società italiane per azioni
Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate
Governance;
15.
ASSONIME, Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema
delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio;
16.
ATELLI Massimiliano ,Commento al TUF;
17.
Aurora Assicurazioni SpA, Modello di organizzazione,
Gestione e Controllo – D.Lgs.231 36/52;
18.
Autostrade S.p.A., Codice di comportamento. Internal
Dealing;
19.
BANCA CENTRALE EUROPEA, PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 novembre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione
europea riguardante una proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
20.
BANCA POPOLARE DI MILANO, CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL
DEALING;
21.
Bartolomucci Sandro, Market abuse e le responsabilità
Amministrativa degli emittenti;
22.
BARTULLI Armando, Insider trading nel diritto penale;
23.
BERNALDA Enzo, INFORMAZIONE SOCIETARIA E TRASPARENZA DEL
MERCATO FINANZIARIO Impresa & Stato N°32 - Rivista della Camera di
Commercio di Milano;
24.
Biofutura Pharma SpA, Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
25.
BNL , INTERNAL DEALING: CODICE DI COMPORTAMENTO ;
26.
BORSA ITALIANA,GUIDA PER L'INFORMAZIONE AL MERCATO;
27.
BORSA ITALIANA, Presentazione degli aspetti operativi
della Guida per l’Informazione al Mercato;
28.
BORSA ITALIANA S.P.A.,ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
ORGANIZZATI E GESTITI;
29.
CAMFIN S.p.A.,Relazione annuale sulla Corporate Governanc;
30.
CHIAPPETTA Francesco,La nuova Legge sul Market Abuse –
principali problematiche per le società emittenti;
31.
CHIARAVIGLIO Gianmaria Market abuse: brevi note
illustrative delle modifiche al D.lgs. n. 58/1998 ( TUF) apportate
dalla recente legge di recepimento delle direttive comunitarie
2003/6/CE;
32.
CIOCCA Pierluigi (BANCA CENTRALE) Memoria sulla legge per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
33.
CIR SpA, RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DI “CORPORATE
GOVERNANCE” E SULL’ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE
SOCIETÀ QUOTATE;
34.
CODIN S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001;
35.
COLONNA Fabrizio, IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MARKET
ABUSE E L’ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE
DEI REATI;
36.
Comitato per la Corporate Governance Borsa Italiana S.p.A.,
CODICE DI AUTODISCIPLINA;
37.
Comitato per la Corporate Governance Borsa Italiana S.p.A,
CODICEDIAUTODISCIPLINA2006;
38.
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE,
CODICE DI AUTODISCIPLINA EDIZIONE RIVISITATA: LUGLIO 2002;
39.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sulla prevenzione
e la lotta alle pratiche societarie e finanziare scorrette;
40.
COMPORTI Carlo La nuova disciplina sugli abusi di mercato:
una prima ricognizione;
41.
CONCIATORE Fabio, Persone giuridiche, responsabilità ed
oneri di diligente organizzazione;
42.
CONFINDUSTRIA, LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 ;
43.
CONFINDUSTRIA, Appendice integrativa alle Linee Guida per
la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.
Lgs. n. 61/2002;
44.
CONSOB,Comunicazione n. DME/6027054 del 28-3-2006 Oggetto:
Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e
adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato -
Raccomandazioni e chiarimenti;
45.
CONSOB, Comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005
Oggetto: Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni
sospette indicati dal Committee of European Securities Regulators
(CESR) nel documento "Market Abuse Directive. Level 3 - First set
of Cesr guidance and information on the common operation of the
Directive". Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette;
46.
CONSOB, Comunicazione n. DME/5015175 del 10-3-2005
Oggetto: Richiesta di pubblicazione di informazioni, ai sensi
dell'art. 114, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alle
società con strumenti finanziari negoziati nei mercati
regolamentati, in merito allo stato di attuazione dei sistemi e
delle procedure contabili per l'applicazione dei principi
contabili IAS/IFRS, in occasione dell'approvazione, da parte del
consiglio di amministrazione delle predette società, del bilancio
o situazioni di pre-consuntivo relativi all'esercizio;
47.
CONSOB,Oggetto Informazione al pubblico su fatti rilevanti
- Raccomandazioni e chiarimenti Comunicazione n DME/3019271 del
26-3-2003;
48.
Corte Costituzionale 06 luglio 2000n. 257;
49.
Corte costituzionale 14 dicembre 2004 n. 382;
50.
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 16 marzo-2 maggio
2006, n. 15199 – Pres. G. De Roberto, Rel. G. Fidelbo;
51.
CREMONIN SOCIETA’, INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DELLA;
52.
DATALOGIC SpA, Codice di Comportamento in materia di
Internal Dealing;
53.
DE NICOLA Alessandro,La disciplinadel market abuse tra
responsabilità dell’ente e linee guida CESR;
54.
DECRETO 3 febbraio 2006, n.142 , Regolamento in materia di
obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni
per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante
attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite. ;
55.
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206. Codice del
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
22;
56.
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000,
n. 300";
57.
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 "Disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa'
commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001,
n. 366";
58.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n.52. ;
59.
DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 2003 n. 201 REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DELLE PERSONE
GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI
PERSONALITA' GIURIDICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 85 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231;
60.
DI NOIA Carmine, Gli aspetti operativi legati
all’introduzione della Guida per l’Informazione al Mercato;
61.
Digital Multimedia Technologies SpA,Modello di
organizzazione e di gestione, ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;;
62.
Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
63.
Direttiva 2003 125 CE della Commissione del 22 dicembre
2003 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003 6 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta
presentazione delle raccomandazioni di investimento e la
comunicazione al pubblico di conflitti di interesse Testo
rilevante ai fini del SEE Gazzetta ufficiale n. L 339 del
24/12/2003 pag. 0073 - 0077) ;
64.
Direttiva 2003 124 CE della Commissione del 22 dicembre
2003 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003 6 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato Testo
rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta ufficiale n. L 339 del
24/12/2003 pag. 0070 - 0072) ;
65.
Direttiva 2004 72 CE della Commissione del 29 aprile 2004
recante modalità di esecuzione della direttiva 2003 6 CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi
di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in
relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un
registro delle persone aventi accesso ad informazioni
privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone
che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di
operazioni sospette (Testo rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta
ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0070 - 0075);
66.
Dl gs n 37/2004;
67.
Edipower,Codice Etico;
68.
FACCINCANI Lorenzo,La legge sugli abusi di mercato un punto
di partenza, non di arrivo;
69.
FALLICA Francesco, La tutela dell'informazione privilegiata
in ambito societario IL REATO DI INSIDER TRADING: la nozione di
informazione privilegiata. L'ELEMENTO PSICOLOGICO;
70.
FERRARINI Guido, La nuova disciplina europea dell’abuso di
mercato;
71.
FERROVIE DELLO STATO, CODICE ETICO ;
72.
FUSCO Eugenio I reati presupposto che determinano la
responsabilità dell’ente.;
73.
GEREMIA GUIDO MARIO, AGGIOTAGGIO SU STRUMENTI FINANZIARI;
74.
GIOVAZZI Stefania, Insider trading: profili di
incostituzionalità;
75.
Gruppo Editoriale l’Espresso,Relazione sul sistema di
Corporate Governance | ;
76.
Gruppo Enel, Disciplina dell’internal dealing;
77.
Gruppo RCS ,CODICE ETICO;
78.
GUERINI Umberto,La responsabilità amministrativa degli
enti;
79.
IELO Paolo,MARKET ABUSE E COMPLIANCE PROGRAMS EX D. LGS.
231/01: SPUNTI DI RIFLESSIONE - ;
80.
IELO Paolo,COMPLIANCE PROGRAMS: NATURA E FUNZIONE NEL
SISTEMA DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI. MODELLI ORGANIZZATIVI E
D.LGS. 231/2001 ;
81.
Immsi S.p.A.,Relazione annuale in materia di Corporate
Governance di ;
82.
La fiorita SpA, Codice etico;
83.
Lundbeck Italia S.p.A. -Codice Etico;
84.
MASTRONIANI Luigi,Le nuove frontiere della responsabilità
amministrativa:operatori pubblici e danno erariale;
85.
MONTONESE ALESSIA, Le Comunicazioni della Consob sul market
abuse;
86.
MONTONESE Alessia, Nuovo comunicato per le ”notizie price
sensitive;
87.
Nedcommunity, Il sistema dei controlli;
88.
ONADO Marco,La Direttiva Market Abuse e il suo significato
per gli operatori italiani;
89.
PARMEGGIANI Federico,La disciplina dell'insider trading;
90.
PERRINI Andrea,LA LEGGE SUL RISPARMIO: PRIMA LETTURA DELLE
MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI
ENTI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001 ;
91.
Pininfarina S.p.A. RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE
2005;
92.
Pirelli spa, Codice etico;
93.
POSTE ITALIANE, Codice etico;
94.
Roberti Mariella, L'applicazione cautelare delle sanzioni
interdittive. Il sequestro;
95.
ROMOLOTTI Tommaso, IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MARKET
ABUSE E L’ADEGUAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE
DEI REATI;
96.
ROMOLOTTI Tommaso , recepimento della direttiva “ Market
Abuse” e nuove Linee guida del CESR;
97.
ROSSI Alessandra,MARKET ABUSE E INSIDER TRADING: L'APPARATO
SANZIONATORIO;
98.
ROSSI GUIDO , La legge sulla tutela del risparmio e il
degrado della tecnica legislativa* ;
99.
ROSSINI Lorenza, La comunicazione economico-finanziaria;
100.
RUSSO PORZIO,Compliance Function nel settore finanziario
Stato dell’Arte;
101.
RUSSO Roberto, Mercato finanziario più trasparente;
102.
RUTIGLIANO Michele,La legge sugli abusi di mercato un punto
di partenza, non di arrivo;
103.
SALEERNO Sergio, I fenomeni di market Abuse: La disciplina
dell’aggiotaggio su strumenti finanziari in italia e la recente
normativa comunitaria;
104.
SANCILIO MARIA RAFFAELLA ,Un primo commento alla “Guida per
l’informazione al Mercato;
105.
SANDRELLI Giacomo,I REATI DI MARKET ABUSE;
106.
SAPONARO Angelo Market abuse: disciplina a tutela
dei mercati finanziari su le società n. 6/2004;
107.
SILANO Marta , Profili di diritto comparato del corporate
crime;
108.
SMA TORINO S.p.A.CODICE ETICO PER LE ATTIVITÀ AZIENDALI;
109.
SNAM RETE GAS,RELAZIONE ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE
2005;
110.
SOLFERINI Marco,La Direttiva Europea contro gli Abusi di
Mercato: informazioni privilegiate e manipolazione ;
111.
STUDIO CARTESIO, Corporate governance - Responsabilità
amministrativa dell'azienda. Modello Organizzativo art. 6 D.Lgs
231/01;
112.
TELECOM ITALIA, codice etico;
113.
TORTORIELLO Daniele, Manipolazioni del mercato;
114. TOSCANO
Fabrizio,Il principio Societas delinquere non potest nella
configurazione dei reati societari;
115.
UniCredito Italiano SpA,Procedura in tema di Internal
Dealing;
116.
Value Partners, Il Codice Etico l ;
117.
VITTORIA ASSICURAZIONI, corporate governance;
118.
www.I Reati Societari, La normativa U.E. sugli abusi di
mercato.
[1] Art. 180 (Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si
intendono per:
a) “strumenti
finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione
europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il
quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell’Unione europea;
b) “derivati
su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i
quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro
Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento
derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;
[2]
(Art.
66 regolamento emittenti Comunicazione n DME/3019271 del
26-3-2003)
[3] Principio 2 GUIDA PER LINFORMAZIONE aL
MERCATO
giugno 2002 Aiaf, Assogestioni, Assonime,
Borsa Italiana
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