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Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: fattispecie
penale ed amministrativa
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
16
ottobre 2006
Università di Bari Fac. Giurisprudenza
Corso di perfezionamento in Diritto Penale dell’Impresa
Indice
PARTE I
Introduzione: L’Informazione ed il
Mercato Finanziario
1 La direttiva
2003/6/CE
1.1 Principi ispiratori della Direttiva
1.2 La
manipolazione di mercato
PARTE II
La Legge 62/2005
1 La nuova disciplina degli abusi di mercato
2 La Manipolazione del mercato
2.1 L’illecito penale
2.2 L’illecito amministrativo:le condotte manipolative e le
pratiche ammesse
2.3 La manipolazione del mercato ed i giornalisti
3 Conclusioni
GLI ABUSI DI MERCATO
PARTE I
Introduzione: L’Informazione ed il Mercato Finanziario
Il presente lavoro vuole affrontare lo studio pur non esaustivo,
delle condotte che integrano il reato di abuso di informazioni
privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato
(aggiotaggio) alla luce del recepimento, attraverso l’art. 9
della legge n. 62/2005, della direttiva 2003/6/CE nonché delle
direttive di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Ciò
detto, non ci si può esimere tuttavia dal soffermarsi dal porre in
evidenza aspetti metagiuridici che gravitano intorno al concetto
di informazione e mercato finanziario.
Il mercato finanziario ha subito in questo ultimo decennio una
evoluzione; è il testimone dei mutamenti della società e del
sistema produttivo che hanno caratterizzato e tuttora
caratterizzano l'Italia: da mercato come relazione spaziale, a
mercato come insieme di relazioni tra persone che desiderano
scambiare a determinate condizioni, ulteriormente evolvendosi a
seguito dell'applicazione delle tecnologie informatiche
all'attività di negoziazione (borsa telematica), consentendo agli
operatori di negoziare titoli in regime di indifferenza delle
contropartite: è bene, possiamo senz’altro affermare che il
mercato finanziario è importante non solo perché “maneggia denaro,
ma anche e soprattutto perché maneggia informazioni”[1].
Il mercato finanziario infatti prima di essere un luogo di
scambio di valori economici è innanzi tutto un luogo ove si
scambiano informazioni poiché gli operatori finanziari basano le
proprie scelte di mercato sulle informazioni in proprio possesso[2];
e condizioni necessarie in grado di garantire l'efficienza del
mercato, ovvero la capacità dell'ambiente operativo di riflettere
rapidamente i prezzi e le informazioni riguardanti i titoli
quotati in esso sono, dalla dottrina economica, individuati nella
concorrenza perfetta tra gli operatori, nella diffusione immediata
e gratuita delle informazioni, nel rapido adeguamento dei prezzi
in occasione di nuove informazioni
[3]. L'informazione è il presupposto necessario di
ogni attività dell'uomo, della sua partecipazione alla vita
politica, economica e sociale: "l'informazione è potere e quindi
la libertà della sua acquisizione, da parte dei cittadini,
significa libertà di apprensione e di partecipazione al potere"[4]
anche economico. Essere informati significa non solo acquisire una
serie di dati e notizie, ma soprattutto conoscere e gestire il
patrimonio informativo acquisito operando delle scelte.
L'interesse all'informazione inerisce, in generale, all'ambito di
tutta la sfera decisionale alla quale è chiamata la persona intesa
quale centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive
attive e passive; ponendosi in rapporto di mezzo-fine rispetto
alle molteplici possibilità operative che l'ordinamento conferisce
ad ogni soggetto, la libertà d'informazione e di essere informati,
in quest'ampia estensione, assume altresì una funzione di
vigilanza ponendosi in rapporto strumentale rispetto a queste
molteplici possibilità, al punto che la sua garanzia, anche
costituzionale, può essere configurata come tutela di ognuno, in
tutti i settori dell'ordinamento: una vera concorrenza richiede ed
impone la conoscenza di dati e notizie. In conseguenza di ciò è
stata individuata nella stessa trasparenza una delle
caratteristiche tipiche del mercato efficiente giungendo a
ritenere l'informazione una precondizione del corretto
funzionamento del mercato stesso, una sua connotazione: la
concorrenza può svolgersi correttamente solo ove gli operatori
possano compiere le proprie scelte comportamentali in base a dati
oggettivi e comparabili. Orbene uno dei motivi che rendono
l’informazione più importante di quanto non sia in altri mercati,
è la tipicità dei beni scambiati: i prodotti finanziari, sono
prodotti la cui definizione ed il cui contenuto si esauriscono in
una serie di situazioni giuridiche. "Chi acquista o vende un
prodotto finanziario non negozia un bene dotato di un'utilità
finale, di un valore d'uso e la cui definizione sia garantita
sulla base di altre fonti di conoscenza. Le caratteristiche del
bene sono interamente determinate dal contratto e non dalla realtà
merceologica del bene stesso"[5].
Considerato il mercato finanziario come l'insieme di "tutte le
negoziazioni aventi ad oggetto attività e passività finanziarie,
indipendentemente dalle caratteristiche di queste ultime, e
riconducendo nell'ambito delle operazioni dello stesso tutte le
operazioni che sono poste in essere per trasferire e trasformare
mezzi finanziari dai settori in avanzo ai settori in disavanzo"[6],
rileva immediatamente il ruolo di protagonista rivestito
dall'informazione, e l'esigenza di informazione per la
competitività.
“La razionalità dell'operatore economico richiamata come postulato
in molte teorie economiche e che presuppone il possesso di un
bagaglio informativo idoneo a consentire scelte consapevoli, trova
la sua necessaria valorizzazione in questo ambito: se è vero che
la conoscenza dei beni che vengono trattati su di un mercato è
indispensabile per consentire comportamenti razionali e quindi per
garantire l'allocazione ottimale delle risorse, nell'ambito del
mercato finanziario la necessità di garantire la conoscenza degli
oggetti negoziati impone un grado di trasparenza che risulta
superfluo nei mercati nei quali i beni hanno una loro definizione
fisica percepibile indipendentemente dalle informazioni fornite
dal produttore o dal negoziatore del bene stesso”[7]
. "In un mercato nel quale i prodotti in vendita non si pesano,
non si toccano, non si assaggiano, non si apprezzano con lo
sguardo, ma il cui valore è in larga misura dipendente da vicende
e prospettive sottostanti, è chiaro che solo chi è correttamente
informato è in condizione di perseguire e tutelare razionalmente i
propri interessi"
[8].
Ed allora le ragioni dell’intervento pubblico nel mercato
finanziario non è ricercare nella garanzia della base legale
minima, questa è costituita dal riconoscimento dell’autonomia
privata e dalla sua naturale espressione: il contratto, e dalla
stessa nostra costituzione, ma di eliminare le asimmetrie
informative che caratterizzano la sua struttura[9]
e far sì che possa esistere un efficiente e stabile mercato del
risparmio diffuso che attraverso i flussi dai settori in avanzo
(risparmiatori) a quelli in disavanzo (imprese) consenta il
finanziamento dell’intero sistema economico[10].
“Si tratta di un intervento che è rivolto in via principale ad
eliminare o quantomeno ad attenuare le asimmetrie informative e
dunque quelle condizioni di disuguaglianza tra gli attori che
caratterizzano il suddetto mercato ( le imprese, i risparmiatori,
gli investitori istituzionali e gli intermediari);… onde
permettere agli investitori scelte consapevoli e razionali; di un
intervento che non modifica la logica del mercato mobiliare,
ponendosi, anzi, come strumento del suo ottimale funzionamento”[11]
.
La presenza dell’intervento pubblico nel mercato finanziario
rientra nel più generale dibattito dell’intervento dello Stato
nell’economia e nei mercati: “la dottrina è giunta a definire il
diritto penale dell’economia come l’insieme di quelle figure
criminose che attengono oggettivamente e soggettivamente, a fatti
ed interessi economici, distinguendo tuttavia tra un concetto
ristretto di diritto penale dell’economia, ricomprendente solo le
condotte lesive dell’ordinamento economico statale e
dell’andamento dell’economia nazionale, ed un concetto più ampio,
esteso a tutte quelle condotte che ledono la regolarità della
produzione, fabbricazione, distribuzione dei beni economici, anche
quando da tali attività possano derivare nocumento al singolo
individuo, consumatore o concorrente”[12].
Ebbene come qualche autore ha sottolineato, "alcuni snodi della
dinamica "risparmiatore - offerta - investimento" appaiono luoghi
ideali per le < imboscate > alla disponibilità dei risparmiatori"[13],
ed allora le regole che disciplinano un’impresa, i rapporti con
pari soggetti , con gli investitori, con il mercato tutto, non può
essere “affare” dei soli soci, della proprietà e dei creditori,
non può esserci un generale laissez faire. Il legislatore
nazionale sembra aver intrapreso per alcuni aspetti della
“corporate governance” la strada che vede l’impresa al centro del
sistema impresa- mercato- investitori , cedendo qualcosa sul
fronte penale: ma la previsione della norma penale, almeno per
quel che riguarda le fattispecie esaminate in questo lavoro, deve
essere intesa come tutela di quel bene complesso, costituito sia
dal capitale finanziario, sia dalla fiducia che l’impresa riceve
nel mercato, essa è garanzia per la regolare funzionalità di
quest’ultimo, inteso nella specificazione della più ampia nozione
di economia pubblica[14]
.
“Il buon funzionamento del mercato richiede che il
sistema tenda a recuperare nuove condizioni di serenità e fiducia,
sulla base di principi stabili e condivisi, in grado di orientare
i comportamenti degli operatori e delle stesse Autorità di
vigilanza.
Questa esigenza si avverte con particolare intensità con riguardo
alla nuova disciplina degli abusi di mercato. Nell’evoluzione
normativa che ha coinvolto il complesso delle misure di
repressione dei comportamenti lesivi del mercato, essa è giunta ad
assumere una centralità assoluta, a fronte di una minore
incisività della disciplina sui reati societari, tra i quali il
falso in bilancio.
Appare opportuno che la concreta attuazione della disciplina sugli
abusi di mercato si realizzi con determinazione, ma anche con la
necessaria selettività e misura, tenendo adeguatamente conto
dell’esigenza di salvaguardare le fisiologiche dinamiche di
mercato e di preservare l’effettivo potere deterrente della
disciplina. Occorre pertanto che, attraverso l’azione
amministrativa, siano valorizzate le specifiche competenze delle
Autorità di vigilanza nella concreta identificazione delle
fattispecie di abuso, in una logica di complementarietà
dell’azione penale e di quella amministrativa[15].
1 La direttiva 2003/6/CE
1.1 Principi ispiratori della Direttiva
L’esigenza di una nuova regolamentazione comunitaria atta a
contrastare la manipolazione dei mercati è stata auspicata dal
Piano d’Azione per i servizi finanziari sin dal 1999[16]
e dal Rapporto Lamfalussy sulla regolamentazione dei mercati
europei dei valori mobiliari, che prevedeva l’introduzione di una
nuova tecnica legislativa fondata su un approccio a quattro
livelli : principi generali, applicabili alla materia, misure di
attuazione, cooperazione ed enforcement ovverosia la vigilanza sul
rispetto delle norme.
La Direttiva sull’abuso di mercato sotto il profilo
giuridico-operativo riflette infatti questo orientamento, abbiamo
infatti uno scheletro normativo nuovo (il cui nome prende il nome
dal suo propugnatore Lamfalussy), composto da una Direttiva
principale la n° 2003/6/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione dl mercato – abusi di mercato” integrata dalla
direttiva 2003/72/CE (per quanto riguarda le prassi di mercato
ammesse) che detta i principi generali ed i criteri ispiratori,
nella quale viene prevista:
1) un’articolata definizione dell’abuso di informazioni
privilegiate e della manipolazione del mercato basata
sull’individuazione della condotte vietate;
2) l’introduzione di sanzioni di tipo amministrativo dissuasive,
efficaci e proporzionate alla gravità della violazione e agli
utili realizzati;
3) l’individuazione per ciascun Stato membro di un’unica autorità
amministrativa competente dotata di incisivi poteri di intervento,
cui spetti la responsabilità di controllare il rispetto delle
disposizioni adottate dalla stessa Direttiva
4) una maggiore collaborazione tra le autorità di vigilanza degli
Stati membri attraverso la costituzione di una rete europea di
autorità competenti.
La definizione inoltre di un sistema sanzionatorio
adeguato rappresenta un punto centrale della Direttiva: precisando
che ogni violazione degli obblighi previsti dalla direttiva
comunitaria dovrà essere immediatamente scoperta e sanzionata,
viene prevista l’istituzione di un regime sanzionatorio di tipo
ammnistrativo , eventualmente complementare a quello penale e che
siano dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni e
agli utili realizzati[17].
Altri provvedimenti comunitari che regolamentano più nel
dettaglio alcuni degli aspetti particolari della materia adottate
dalla Commissione con l’assistenza del Comitato europeo dei valori
mobiliari (European Securitie Commitee, ESC) nonché con un parere
tecnico del Comitato delle autorità europee di regolamentazione
dei valori mobiliari (Committe of European Securities Regulators,
CESR), sono le tre Direttive 2003/124/CE 2003/125/CE 2004/72/CE
ed il Regolamento CE 2273/2003[18]
.
La continua e costante ricerca di integrazione economica avvenuta
nell’ambito dei paesi della Comunità europea, così come il voler
contribuire alla creazione di un unico mercato finanziario
europeo, basato sul principio di parità delle condizioni di
accesso e operatività, nonché il crescente fenomeno della
globalizzazione dei mercati finanziari, hanno reso necessario una
regolamentazione degli stessi più dettagliata, tale da garantire
una maggiore correttezza e trasparenza delle transazioni, anche
attraverso un’opera di armonizzazione[19]
delle legislazioni interne degli Stati membri (la disciplina della
manipolazione dei mercato non è ancora omogenea negli Stati membri
, alcuni dei quali non possiedono alcuna normativa in materia di
manipolazione dei prezzi e di diffusione di informazioni
ingannevoli[20]).
La stessa Direttiva 6/2003/CE nei considerata ha precisato che “
il vigente quadro giuridico comunitario a tutela dell’integrità
del mercato è incompleto, i requisiti giuridici variano da uno
Stato membro all’altro, creando incertezza per gli operatori
economici per quanto attiene ai concetti, alle definizioni,
all’applicazione. In alcuni Stati membri non esiste alcuna
normativa in materia di manipolazione dei prezzi e di diffusione
di informazioni ingannevoli… .Una nuova direttiva si rende altresì
necessaria per evitare le lacune della normativa comunitaria che
potrebbero essere utilizzate per scopi illeciti e
comprometterebbero la fiducia del pubblico, pregiudicando quindi
il regolare funzionamento dei mercati”.
La normativa ha dato tra l’altro riscontro anche alle
“preoccupazioni espresse dagli Stati membri[21]”
in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 per
quanto concerne la lotta ai finanziamenti alle operazioni
terroristiche[22]
E così lo stesso legislatore comunitario fornisce una definizione
generale di abuso di mercato, in modo tale da lasciare quel grado
di flessibilità necessario a garantire che eventuali pratiche
scorrette che insorgessero in futuro possano essere ricompresse.
Il principio ispiratore della Direttiva sembra pertanto essere
cristallizzato nelle considerazioni preliminari ove vi è
espressamente detto che “ un mercato finanziario integrato ed
efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il
regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del
pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita
e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità
dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei
valori mobiliari e negli strumenti derivati”.
1.2 La manipolazione di mercato
Passando ad analizzare la definizione elaborata dalla Direttiva
sulla manipolazione del mercato all’art. 1, n. 2 bisogna in primo
luogo riconoscere che questa condotta da un punto di vista
economico pregiudica la funzione allocativa del mercato degli
strumenti finanziari con ripercussioni sul regolare formazione
dei prezzi ,cioè si altera quella naturale funzione dei prezzi che
è, in un mercato efficiente e dove le asimmetrie informative sono
ridotte, quella di incorporare tutte le informazioni concernenti
lo strumento finanziario; un vero e proprio segnale che orienta
sia le scelte di investimento che di allocazione delle risorse e
dei rischi degli operatori economici.
“Non vi è dubbio che l’alterazione dei prezzi dei titoli produce
una distorsione dell’insieme dell’informazioni che va a sua volta,
ad incidere sullo stesso processo di formazione dei prezzi e così
sarà meno probabile che essi riflettono il reale valore”[23].
La stessa teoria dell’Efficient Capital Markets Hypothesis
distingue a tal proposito il livello di efficienza del mercato dei
capitali in forte, se i prezzi esprimono tutta l’informazione
esistente, (anche quella privata non ancora resa pubblica),
semiforte se i prezzi esprimono solo l’informazione pubblica, e
debole se l’informazione riguarda i precedenti prezzi di mercato.[24]Non
tutte le potenziali alterazioni delle funzioni del mercato sono
illecite: lo saranno quelle condotte che volutamente sono tese a
produrre una modificazione dei prezzi degli strumenti finanziari
ed a distorcere il regolare sistema di scambi, da ciò ne deriva
che la manipolazione dovrà essere oggettivamente idonea a
inficiare il corretto funzionamento del mercato .
La direttiva fornisce una definizione piuttosto dettagliata di
cosa deve intendersi per manipolazione di mercato, indicando non
solo quali condotte integrino gi estremi del reato ma anche quali
sono gli obiettivi che devono essere perseguiti dagli operatori
del mercato; ricadrà sulla persona che ha compiuto le operazioni
o che ha immesso ordini di compravendita di dimostrare che le sue
motivazioni ad operare siano legittime o conformi alla prassi di
mercato. Una clausola residuale è prevista poi all’ultimo
capoverso dell’art.1 co.2 con cui la definizione di manipolazione
di mercato potrà essere adattata nel tempo al fine di garantire
l’inclusione di nuovi tipi di attività considerate illecite[25].
La classificazione che il legislatore europeo individua può
ricondursi alla proposta della teoria economica[26]:
infatti ci si riferisce in prima ipotesi alla Information Based
Manipulation (la diffusione, con qualsiasi mezzo, di notizie false
ma apparentemente degne di credito e quindi idonee ad influenzare
i prezzi degli strumenti finanziari[27]),
poi all’Action Based Manipulation (una tecnica che è
caratterizzata da una serie di operazioni che simulano un
comportamento di effettivo trasferimento di strumenti finanziari
per alterarne il prezzo o di creare l’apparenza di un mercato
attivo[28]),
e a seguire al Trade Based Manipulation (una tecnica manipolativa
che si realizza quando i prezzi vengono manipolati attraverso una
serie di operazioni effettivamente realizzate ma poste con fini
ingannatori: altri investitori sono indotti ad agire secondo le
aspettative del manipolatore)[29].
In tutte le condotte descritte dalla direttiva 2003/6/CE, ed ancor
meglio specificate dalle misure di attuazione non vi è alcun
riferimento esplicito al dolo, considerato invece spesso un
elemento essenziale della manipolazione e la ragione potrebbe
rinvenirsi nella difficoltà a provare il dolo in giudizio,
soprattutto in sede penale, mentre la direttiva prevede
l’applicazione di sanzioni amministrative per gli abusi di mercato
con la conseguenza che non vi deve essere necessariamente
l’intenzionalità anche se ciascuna legge nazionale può richiedere
la colpevolezza.
In realtà è difficile non concepire nell’intento manipolatorio, in
riferimento per esempio a manovre dirette a creare un ‘apparente
attività con operazioni fittizie senza un reale trasferimento di
titolarità degli strumenti finanziari, la presenza del dolo, anzi
nelle operazioni fittizie la manipolazione in ambito di common law
viene riconosciuta come una particolare condotta fraudolenta[30].
Se ancora una volta proviamo a comparare la definizione di
manipolazione del mercato presente nella Direttiva con il diritto
statunitense (per alcuni il benchmark per quanto riguarda i
mercati finanziari) ci accorgiamo che ci sono diverse analogie ma
anche una profonda differenza: in primo luogo, in termini di
elemento probatorio, entrambi, le sentenze statunitense e la
norma comunitaria fanno riferimento alla esistenza di un prezzo
artificiale o livello anomalo di prezzo dello strumento
finanziario, inoltre un secondo elemento comune riguarda il nesso
di causalità e cioè l’operatore deve aver causato il prezzo
artificiale (la norma europea parla di “assicurarsi” il prezzo di
uno strumento finanziario) infine (ed è questa la differenza) il
medesimo operatore deve aver intenzionalmente causato il prezzo
artificiale. A conferma di quanto appena detto il CFTC (Commodity
Future Trading Commission ) statuisce che “il dolo è necessario
per distinguere una condotta manipolativa da una legittima
attività di mercato”[31].
La Direttiva europea non menziona invece il requisito
del dolo ma ha introdotto una tipizzazione delle fattispecie
rilevanti, distinguendo per macro categorie le condotte vietate,
fornendo anche delle esemplificazioni al cui verificarsi non è
richiesto la prova dell’intento manipolativo, in quanto lo stesso
costituisce oggetto di presunzione legale[32].
PARTE II
La Legge 62/2005:
1. La nuova disciplina degli abusi di mercato
Con l’art 9 della legge 18.04.2005, n° 62 (legge comunitaria
2004) sono state recepite in Italia la direttiva n° 2003/6/CE
sugli abusi di mercato e le relative disposizioni di attuazione
comunitarie; bisogna subito precisare che le disposizioni
esaminano oltre che la disciplina degli abusi di mercato in modo
significativo, anche una serie di modificazioni del Testo unico
della finanza prevalentemente funzionali .
Volendo pertanto brevemente illustrare le disposizioni non
direttamente attinenti l’abuso di mercato, citiamo la previsione
del nuovo art.114 che disciplina gli obblighi informativi nei
confronti del pubblico, degli emittenti e degli altri emittenti
ivi indicati nei confronti delle informazioni privilegiate.
Infatti se nel primo comma sostanzialmente le novità sono
marginali, l’oggetto dell’ obbligo informativo ora individuato
tout court nelle informazioni privilegiate di cui all’art. 181 del
T.u.f., ben più rilevanti sono le modificazioni apportate nei
commi successivi.
Si stabilisce che gli emittenti ed i soggetti che li controllano
possono ritardare la comunicazione al pubblico dell’informazione
privilegiata alla condizioni ed in ipotesi che Consob indicherà in
apposito regolamento sempre che ciò non induca in errore gli
investitori e gli emittenti possano garantirne la riservatezza
(art 114 co.3).
Il comma successivo dell’art.114 ricalca l’art 6 co.3 della
direttiva europea statuendo che qualora i soggetti di cui all’art.1
(emittenti quotati o i soggetti che li controllano) “forniscano
nel normale esercizio del lavoro, della professione o
dell’ufficio” informazioni privilegiate “ad un terzo che non sia
soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare,
statutario o contrattuale” essi sono tenuti a darne “integrale
divulgazione al pubblico, simultaneamente in caso di divulgazione
intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale”.
Merita un cenno poi il comma 7 dell’art.114 del T.u.f. (insider
dealing) che recependo la disciplina prevista dall’art 6 co. 4
della Direttiva 2003/6/CE, stabilisce i doveri dei soggetti che
abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate o detenga
azioni in misura pari almeno al 10% del capitale sociale o che
comunque controlli l’emittente quotato (soggetti rilevanti).
Costoro sono obbligati a comunicare alla Consob ed al pubblico
le “operazioni aventi ad oggetto azioni emessi dall’emittente o
altri strumenti finanziaria ad esse collegati., da loro effettuate
anche per interposta persona. Obblighi che coinvolgono anche
persone a loro strettamente legate quali ad esempio il coniuge
non separato legalmente o i figli[33].
Un ulteriore segno della direzione in cui si muove la novella:
ampliamento della portata della disciplina rispetto alla
previgente e rappresenta altresì il consolidarsi in disposizioni
legislative di regole in precedenza affidate all’autodisciplina di
mercato (vedi Regolamento di Borsa)[34].
A completare il quadro vi è la previsione dell’art 115 bis,
innovativa per certi versi ed ignota nella legislazione europea,
in quanto al massimo, sistemi come quello previsto dal suddetto
articolo, li ritroviamo nella tradizione della best practice degli
intermediari: in pratica ora vi è una disposizione che stabilisce
un obbligo funzionale al controllo della circolazione
dell’informazione privilegiata prima che essa circoli
pubblicamente: un obbligo di tenuta di appositi registri indicanti
i nomi delle persone che dispongano, in ragione delle loro
funzioni, di informazioni privilegiate[35].
Sembrerà ovvio ma rientra tra i soggetti ritenuti insiders anche
colui a cui verrà affidata la tenuta del “registro”, così come
l’esatta osservanza della disposizione prescritta dall’art 115-bis
sarà un parametro per la valutazione di responsabilità dell’ente
così come stabilisce l’art 187 del T.u.f. quinquies.
Infine non si può non considerare il ruolo della Consob: “il
legislatore nazionale si è sostanzialmente adeguato al dettato del
legislatore comunitario, attribuendo all’autorità amministrativa
non soltanto poteri d’inchiesta meglio adeguati alle effettive
esigenze investigative necessarie per indagare appropriatamente
sugli illeciti in materia di abusi di mercato, ma anche ampliando
le attribuzioni della Consob, ora chiamata a svolgere funzioni di
regolamentazioni di mercato (con annessi poteri
“paragiurisdizionali” o “quasi giustiziali” di risoluzione delle
controversie) di accertamento degli illeciti e di inflizione delle
sanzioni, scelta quest’ultima che comporta per quanto attiene ai
profili sanzionatori, l’esigenza di un quadro normativo in grado
di assicurare sufficienti garanzie ai soggetti coinvolti”[36].
E così, ora accanto ai poteri stabiliti dall’art 115 (ante
riforma) che sostanzialmente sono rimasti intatti (vi è sta in
realtà una modifica della lett. b dell’art 115 prevista dall’art
14 della legge n. 262/2005), sono ora attribuiti dall’art 115, co.
1 lett. c) –bis i poteri previsti dall’art 187 octies “ Poteri
della Consob”[37].
L’analisi del ruolo della Consob meriterebbe un approfondimento
che in questo lavoro non può che trovare solo alcuni cenni.
Tuttavia spunti di riflessioni meriterebbero per esempio i limiti
temporali del procedimento[38],
così come il ruolo del Presidente della Consob chiamato ad
intervenire sia in fase istruttoria che in quella decisoria, il
tenere all’oscuro i mercati dal momento della fine
dell’istruttoria per quanto concerne le procedure intraprese dalla
Commissione depotenziando il ruolo di moral suasion che l’Autorità
dovrebbe avere. Gli iter procedimentali amministrativi e penali si
snodano paralleli ed autonomi, il legislatore si interessa di
garantire una efficace collaborazione tra la Consob-inquirente e
l’autorità giudiziaria-inquirente durante la fase delle indagini.
Nel giudizio, l’autonomia è assoluta l’art. 187-duodecies esclude
l’obbligo di sospensione del procedimento amministrativo o quello
civile di opposizione a sanzione amministrativa in pendenza del
procedimento penale, precludendo in radice ogni possibile
applicazione dell’art 24 della L. 689/81 che devolve al giudice
penale la cognizione delle infrazioni amministrative dal cui
accertamento dipenda l’accertamento del reato. E così non si può
escludere di trovarsi di fronte a giudicati contrastanti che
darebbero adito all’impugnazione per revocazione ex art 395, n. 5
c.p.c.. Novità non ultima concernente sempre il ruolo ed i poteri
della Consob, è poi la disposizione dell’art 187 undecies, co.2,
che attribuisce alla Consob la possibilità di costituirsi parte
civile, acquisendo un ruolo molto più attivo e di rilievo
nell’economia del processo, al fine di richiedere utilità
patrimoniali per la lesione che il reato ha cagionato
all’integrità del mercato (una previsione originale di ristoro
patrimoniale per un fatto sì lesivo ma non certo del suo specifico
patrimonio, qualche autore rileva il riecheggiare dei “danni
punitivi” del diritto nordamericano).[39]
2 La Manipolazione del mercato
2.1. L’illecito penale
Per recepire la nuova direttiva il legislatore italiano ha
introdotto come abbiamo visto diverse modifiche al T.u.f. ed in
particolare ha abrogato le norme contenute negli artt. da
180 a 187 bis e la corrispondente introduzione nella Parte V del
T.u.f., del Titolo I bis rubricato “Abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato”.
E’ qui che viene disciplinato, ciò che oggi costituisce per
l’ordinamento italiano il reato di manipolazione di mercato.
Un delitto che solo fino a qualche tempo fa era pressoché
sconosciuto alle Procure ed ai Tribunali nostrani come è
confermato dall’assenza di precedenti giurisprudenziali di più
rilevante significato[40]
e che solo a causa delle recenti vicende giudiziarie e crisi
finanziarie ha assunto un ruolo centrale nel novero dei reati
economici.
Come esamineremo più in avanti, alle ipotesi di aggiotaggio c.d.
informativo, connesse alla diffusioni di notizie tese ad
evidenziare una realtà societaria non rispondente al vero (si
rassicura il mercato sulle condizioni di una impresa che in realtà
è in crisi), si sono aggiunte ipotesi di aggiotaggio c.d.
“manipolativo”, con le quali la stabilità dei prezzi degli
strumenti finanziari è stata viene messa in discussione da
complesse operazioni conosciute solo dai protagonisti, mi
riferisco specificatamente “all’opzione legislativa del ricorso
all’elemento descrittivo elastico < artifici > al qual è
potenzialmente riconducibile una vasta pluralità di operazioni
tecnico giuridiche”[41].
Previsto dal codice Zanardelli, e riformato per fronteggiare la
scarsa applicazione dal legislatore del 1930, il reato di
aggiotaggio così come in genere la disciplina penale delle frodi
mobiliare è stata nel corso del tempo più volte sottoposta a
revisione senza tuttavia riuscire a dissolvere definitivamente le
questioni di maggiore complessità.
A ciò probabilmente voleva porre rimedio il legislatore nel 2002
con il d.lgs. n. 61/2002, così come specificato dalla Commissione
c.d. Mirone che con il precipuo scopo di semplificazione ha
eliminato tra l’altro il riferimento alle notizie “esagerate e
tendenziose” espressione sovrabbondante rispetto al requisito
della falsità risolvendo le altre modalità della condotta con le
“operazioni simulate o artifici”.
La riforma del diritto societario infatti, introdotta dal d.lgs.
11 aprile del 2002, n. 61 aveva riscritto la fattispecie di
aggiotaggio, prevedendo all’art 2637 c.c. la pena da uno a cinque
anni per “ chiunque diffondendo notizie false, ovvero pone in
essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo
significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella
stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari”.[42]
La norma in sostanza affiancandosi all’art 501 c.p., riuniva tre
ipostesi di reato già contemplate rispettivamente all’art 2628
c.c. (manovre fraudolente sui titoli di società), dall’art 181
d.lgs. n. 58/98 (aggiotaggio su strumenti finanziari) e dall’art
138 del d.lgs 385/93, apparendo agli occhi di molti come un
tentativo di razionalizzazione del sistema, diretta ad evitare
sovrapposizioni tra fattispecie, con conseguenze di applicazione
di concorso formale delle stesse[43]
.
La norma inoltre configurava un reato di pericolo concreto
evidenziando in tal modo la rilevanza del bene giuridico tutelato,
con un’anticipazione di tutela alla situazione di potenziale
offensività..
L’art. 2637 c.c. per effetto del recepimento della direttiva
europea attraverso la c.d. Legge comunitaria 2004, continuerà ad
essere in vigore ma trovando applicazione esclusivamente alle
condotte di aggiotaggio idonee a provocare una sensibile
alterazione del prezzo degli strumenti finanziari “non quotati”
rimanendo inalterato la possibilità anche di aggiotaggio bancario.
L’articolo del codice civile invece non potrà essere applicato
con riguardo all’aggiotaggio su strumenti finanziari quotati o per
i quali è stata presentata richiesta di ammissione, alla
negoziazione in un mercato regolamentato, in quanto la legge n.
62/05 ha previsto appositamente il nuovo art 185 del T.u.f.
(manipolazione del mercato). Tuttavia resta identico il soggetto
attivo (“chiunque”); identica è anche la condotta tipica: la
diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate
o di altri artifici; così come siamo in presenza della stessa
caratteristica che connota la condotta “la idoneità” a produrre
una “sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari”,
risultando per altro identico anche la produzione dell’evento ( si
tratta comunque di reato di pericolo concreto). Elemento
discriminante tra la norma prevista ora dall’art 185 del T.u.f. e
quella codicistica ex art 2637 c.c. è dunque la solo natura degli
strumenti finanziari ( ammessi alla negoziazione o con relativa
richiesta già presentata per i primi, non quotati per la norma del
codice civile), da una norma omnicomprensiva si è passati a due
disposizioni uguali e complementari[44].
La maggiore genericità della definizione riportata nel nuovo art.
185 del T.u.f. rispetto a quella introdotta in sede comunitaria,
mette in risalto la differente strada percorsa dal legislatore
interno rispetto a quella intrapresa per l’abuso di informazioni
privilegiate: rispettivamente sintetica ed identica alla
previsione già adottata nel 2002 per la prima, una riproduzione
fedele del contenuto della normativa comunitaria per la seconda;
la disposizione comunitaria viene introdotta sostanzialmente
invariata invece per la disciplina delle sanzioni amministrative.
Ed allora visto ciò che si è appena detto, una prima riflessione
si può fare: la legge n. 62/05 ha determinato una mera successione
di leggi penali nel tempo e così tra le due norme, continuerà ad
essere applicata, in ambito di manipolazione di mercato su
strumenti finanziari quotati, la legge più favorevole al reo ex
art. 2, co.3 c.p. ravvisata nella previgente disposizione di cui
all’art 2637 c.c. limitata però a tutte le condotte di
aggiotaggio compiute prima dell’entrata in vigore della nuova
fattispecie, il 12 maggio 2005. Inoltre tra la previsione penale
configurata dall’art. 185 del T.u.f. e l’illecito amministrativo
ex 187-ter del T.u.f. sussisterebbe un rapporto di specialità, e
norma speciale sarebbe quella amministrativa operando in tal modo
il principio di prevalenza della norma speciale su quella
generale, ex art. 9 L. n. 689/81. Tuttavia la clausola di riserva
“salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”, deve
esser letta nel senso di derogare espressamente al principio di
specialità di cui all’art 9 L. n. 689/81[45].
L’opzione presa in considerazione da parte della dottrina del c.d.
“doppio binario” e cioè la doppia punizione della condotta già
descritta per la previsione in campo di illecito penale e
amministrativo dell’abuso di informazione privilegiata, malgrado
le perplessità, non viene certamente esclusa neanche per le
fattispecie penali ed amministrative di manipolazione di mercato
.
L’oggetto di tutela, come in tutte le disposizioni fin qui
esaminate è sempre individuabile nella trasparenza e regolarità
dei mercati, nella sua dimensione di tutela di natura pubblica
così come la relazione al testo di legge precedente riconosceva
che la fattispecie: “mira a tutelare l’economia pubblica ed in
particolare il regolare funzionamento del mercato”[46],
mentre l’innalzamento della pena nel massimo di sei anni può al
più coinvolgere tematiche processual-penalistiche in ordine alla
prescrizione, intercettazioni, e arresto; è introdotto poi così
come abbiamo già visto nell’art 184 del T.u.f. una pena pecuniaria
da euro ventimila a cinque milioni anch’essa suscettibile di
essere aumentata dalla previsione di circostanza aggravante ex
art. 185, co. 2 del T.u.f. (disposizione identica all’art 184, co.2
del T.u.f.), .
Rileva notare come già detto i dubbi e le critiche per la tecnica
legislativa adoperata per quanto concerne la previsione di norme
incriminatrici penali identiche ad illeciti amministrativi che
rendono difficile l’interpretazione applicativa. La Suprema Corte,
seppur ai fini dell’accertamento della doppia incriminazione per
una richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, ha
analizzato la nuova norma ex art. 185 del T.u.f., ed ha rilevato
che la norma penale e l’illecito amministrativo presentano
“elementi differenziali che agevolano la risoluzione dei problemi
applicativi. In particolare, tra tali elementi di
differenziazione, oltre ad una più dettagliata previsione delle
condotte punibili, vi è il riferimento al dato quantitativo
dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato
dalle operazioni poste in essere sul mercato, presente solo nella
disposizione penale. L’art. 185 del T.u.f., infatti punisce
chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi che
siano concretamente idonei a provocare una “sensibile alterazione
del prezzo degli strumenti finanziari”, mentre nella previsione di
cui all’art 187-ter T.u.f. manca ogni riferimento al dato
quantitativo ed alla stessa idoneità della condotta….peraltro,
rispetto alle corrette valutazioni dei giudici di merito, deve
aggiungersi che l’intera condotta di CAIO, e dei suoi complici
così come risultante dalla documentazione prodotta, si
caratterizza per la messa in opera di una serie di artifizi e
trucchi, che risultano adattarsi alla fattispecie penale prevista
dal richiamato art. 185 T.u.f., piuttosto che all’ipotesi
descritta dalla disposizione di natura amministrativa di cui
all’art 187 –ter T.u.f. Quest’ultima norma, infatti non è
riferibile a condotte qualificabili latu sensu come “truffaldine”
o “artificiose”, in quanto realizza una tutela anticipata,
attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono
singole condotte astrattamente in grado di produrre un “disturbo”
dei mercati finanziari. Una linea distintiva ai fini
dell’applicazione delle due disposizioni può individuarsi proprio
nella presenza di condotte dirette a realizzare operazioni
simulate o altri artifici, nonché in quei casi in cui tali azioni
siano idonee a concretizzare una sensibile modifica del prezzo
degli strumenti finanziari. Soltanto quando non vi siano condotte
così tipizzate e manchi siffatta idoneità alterativa potrà trovare
applicazione l’illecito amministrativo di cui all’art 187-ter del
T.u.f. che si caratterizza appunto come fattispecie di pericolo
astratto” (Cassazione Sez. VI n. 15199/2006 del 03/05/06).
Ancora la Giurisprudenza in tema di aggiotaggio con riferimento
all’uso di “altri artifizi[47]”
ricorda, contestando l’assunto della difesa che voleva tale
locuzione come species del genus “operazioni simulate”, “che sul
piano lessicale l’assunto (della difesa N.d.A) è smentito dalla
lettera della norma; il legislatore utilizza la particella
disgiuntiva “o” tra le “operazioni simulate” e l’espressione
“altri artifizi”; le due endiadi con la particella disgiuntiva
sono presenti nell’art. 5 legge n. 157/91….nell’ art. 181 del d.lgs
n. 58/98 (ante riforma), ed infine nella formulazione dell’art
2637 c.c. così come modificato dal d.lgs. n. 61/2002; inoltre
sempre da un punto di vista logico, appare ovvio che la formula
“altri artifizi” sul piano meramente lessicale sarebbe del tutto
pleonastica se fosse mera specificazione del termine “operazioni
simulate”. In ordine alla ratio della disposizione, la Corte di
Appello ritiene che sia “conforme del tutto a logica ritenere che
se oggetto della repressione penale fossero solo le attività
simulate, sarebbero sempre fuori dalla tutela penale le operazioni
comunque idonee ad operare quelle alterazioni che la norma
punisce”. Rifacendosi poi alla Relazione al codice penale dove è
presente la spiegazione della ragione dell’utilizzo più ampio di
“altri artifizi” rispetto alla previsione del Codice Zanardelli
che contemplava l’uso “dei mezzi fraudolenti”, la Corte conviene
con il giudice di primo grado che scrive in sentenza < l’inganno
può essere realizzato attraverso condotte lecite, ma che combinate
tra loro, ovvero realizzate in determinate circostanze di tempo e
di luogo, intenzionalmente realizzino una distorsione del gioco
della domanda e dell’offerta in modo tale che il pubblico degli
investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto
processo di formazione dei prezzi; ed influenzare ingannevolmente
la formazione del prezzo lede l’integrità del mercato perché
influisce sulla rappresentazione del reale valore del titolo
trattato >. Se questo è il reale significato della disposizione,
non vi è dubbio che l’operazione debba essere letta…nella sua
realtà complessiva; al contrario il frazionamento degli atti e
delle singole attività si risolve in un espediente della difesa
per evitare una complessiva lettura degli stessi e riportare
ciascuna operazione nell’alveo di una sostanziale liceità. Invero
osserva la Corte come il prezzo degli strumenti finanziari
rappresenti il valore di equilibrio determinato dall’incrocio
della domanda e dell’offerta, con l’avvertenza che esso viene
determinato anche in funzione dell’informazione disponibile;….in
sostanza la speculazione è attività di per sé legittima, ma non ad
ogni tipo di essa può riconoscersi carattere di legittimità,
trovando un limite nell’ art. 41 Cost., che fissa in termini
precisi il principio di utilità sociale come spartiacque fra la
liceità e la illiceità di speculazioni economiche; pertanto la
condotta di chi intenzionalmente influenza il prezzo di chiusura
dei titoli si risolve non già nell’esercizio del diritto al
compiere operazioni di mercato, ma nella fraudolenta alterazione
della normale dinamica della domanda e dell’offerta”[48].
La norma incriminatrice è stata costruita sempre come norma a più
fattispecie rappresentate dall’aver diffuso notizie false (o come
nella previgente disciplina, “esagerate” o “tendenziose”) c.d.
information based manipulation, ovvero dall’aver posto in essere
operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ( o come
recitava l’abrogato art .181 del T.u.f. l’apparenza di un mercato
attivo ), c.d. trade/action based manipulation.[49]
Il delitto è chiaramente un reato di pericolo concreto, segnalato
dalla presenza inequivocabile dell’espressione “artifici
concretamente idonei”, dubbi interpretativi invece sono costituiti
dalla condotta e precisamente dalla individuazione e
qualificazione delle “operazioni simulate ed altri artifici”.
Continuando il breve excursus giurisprudenziale in tema di
aggiotaggio onde permettere di risolvere tali problematiche
ermeneutiche, il Tribunale di Milano[50]
afferma “che occorre interpretare correttamente la locuzione sin
dal primo livello problematico, ossia quello linguistico: <
operazioni simulate o altri artifici > letteralmente in lingua
italiana non può voler dire altro che “l’artificio” è la categoria
descrittiva generale a cui appartiene, tra gli altri, la
simulazione. Questa va poi interpretata nel suo significato
tecnico-giuridico di operazione che le parti non hanno voluto in
nessun modo o hanno voluto secondo una apparenza difforme. In
termini generali, invece, gli artifici, sono stati descritti come
atti in se leciti, ma per il contesto in cui si svolgono o per le
modalità con cui sono effettuati, coordinati o comunque collegati,
si presentano carichi di attitudine ingannatoria. Inoltre, ancora
in termini generali, occorre precisare che tale condotta è
qualificata da note di fraudolenza in termini oggettivi ossia di
valenza ingannatoria del mezzo utilizzato per determinare
/alterare i prezzi di mercato, da non confondere con il profilo
soggettivo dell’intento fraudolento di turbativa del mercato…In
altre parole è importante precisare che l’artificiosità attiene ai
mezzi e alla loro idoneità a influenzare l’andamento dei prezzi e
non ai risultati, che come tali non possono concorrere a
qualificare intermini di fraudolenza la condotta che sta a monte.
Tipico segnale dell’artificiosità di una operazione è individuato
nell’attitudine a determinare rialzi o ribassi di valori privi di
base reale, e destinati a “sgonfiarsi” repentinamente una volta
esaurita la manovra. Infine, appartiene ancora al profilo
oggettivo dell’artificiosità o fraudolenza, l’osservazione secondo
la quale tale carattere può non inerire esclusivamente la
condotta, ma derivare anche dal contesto in cui si è svolta e
dalle sue modalità espressive (N.d.A. c.d. trade based
manipulation)”.
Il Tribunale di Milano nella sentenza del G.u.p. di assoluzione
del 14 novembre 2005, si sofferma anche sull’analisi del profilo
soggettivo individuando chiaramente nel dolo generico il grado di
colpevolezza e delle problematiche che scaturirebbero dalla
configurabilità del dolo eventuale in una fattispecie ideata
mediante elementi “descrittivi elastici” caratterizzate da
condotte connaturate da forte tecnicismo; evidenziando il rischio
di “di rendere l’incriminazione aleatoria e pericolosa, atteso che
certe tendenze eticizzanti potrebbero far leva su forme attenuate
del dolo per allargare ingiustificatamente la tutela in un
contesto di mercato significativamente qualificato dall’iniziativa
privata”.[51]
Pertanto onde evitare un ampliamento eccessivo dell’area di
punibilità si ritiene possibile operare contemporaneamente su due
livelli della fattispecie: oggettivo, individuando de iure
condendo, in una maggiore tipizzazione delle condotte, de iure
condito, in una interpretazione siffatta del termine “artifici”,
cioè con una valorizzazione massima della condotta tout court e
del suo valore decettivo; soggettivo, nel “senso di una
consapevolezza non solo del fatto materiale, ma anche e
soprattutto della sua natura di artificio, della sua connotazione
fraudolenta o simulata,……o se si vuole più dettagliatamente
occorrerebbe dimostrare non solo la consapevolezza del carattere
anomalo sospetto dell’operazione ordinata, ma anche la sua sicura
natura delittuosa”.[52]
La sentenza di condanna del Tribunale di Milano dell’11 novembre
2002, così come la sentenza della la Corte di Appello in secondo
grado, e la stessa sentenza di proscioglimento, che assolve il
coimputato malgrado il suo status di operatore qualificato[53]
– quale dipendente di una SIM - che dovrebbe provare la sua solo
conoscenza tecnica della singola operazione posta in essere,[54]concordano
sull’interpretazione della norma penale sia sul piano della
tipicità che deve condurre ad una verifica dell’oggettivo senso
economico dell’operazione complessivamente considerata, che il
concetto di artificio non richiede la realizzazione di condotte
oggettivamente ed intrinsecamente fraudolente, intendendo con ciò
puntualizzare che può accadere di descrivere condotte di per sé
lecite, ma che traggono il loro carattere ingannatorio dal
contesto dal quale si collocano o dalle modalità con cui sono
realizzate, sia su quello della colpevolezza dove la tipicità del
fatto deve essere oggetto di rappresentazione e volizione, ed a
nulla rileva, qualora l’intera operazione risponda ad una
effettiva motivazione di senso economico, accertare se il soggetto
si fosse o meno rappresentato la possibile turbativa del mercato
in ogni suo aspetto[55]entrando
a “far parte dell’oggetto del dolo tutti i fattori in base ai
quali ex post si sono definite artificiose determinate operazioni”[56]
.
D’altra parte autorevole dottrina concorda con quanto appena
detto, ritenendo che l’accostamento delle “operazioni simulate”
con “altri artifici” induce a precisare che la condotta
fraudolenta può essere sia qualità intrinseca propria, che
desumersi dal contesto con cui si è svolta o dalle sue modalità[57].
La diffusione di notizie false così come il porre in essere
operazioni simulate o altri artifici devono essere concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari. Ecco dunque che rileva anche qui la nozione
di price sensitivity già incontrata per quanto concerne la
informazione privilegiata la cui nozione può essere ripresa,
unitamente ad altri connotati strutturali, nel contesto del
delitto di manipolazione del mercato e contribuendo a delineare il
reato di pericolo concreto e meglio connotare il fatto in termini
di offensività.
La diffusione di notizie false, il compimento di operazioni
simulate e altri artifici in tanto possono essere considerati
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli
strumenti finanziari, in quanto incidono almeno su “uno degli
elementi che presumibilmente un investitore ragionevole
utilizzerebbe”[58]
nella costruzione del processo motivazionale di investimento.
L’idoneità deve essere accertata analizzando la condotta
nell’ambito del complesso di circostanze di tempo e luogo entro la
quale viene realizzata così come deve essere valutata, ai fini
dell’operatività della fattispecie penale, la fonte dalla quale
promana la notizia falsa[59]
; inoltre tale requisito, indicativo del reato di pericolo
concreto, permette di ravvisare nella fattispecie in argomento,
la possibilità che sussista il reato anche qualora la diffusione
di notizia falsa, o la realizzazione di operazioni simulate o
altri artifici, non abbiano provocato una alterazione del prezzo
degli strumenti finanziari, ma ne esista la potenziale capacità a
provocare concretamente siffatto evento. Tale valutazione va
compiuto con un giudizio di prognosi: valutare ex post se quella
notizia o artificio è stata determinante per quegli effetti, ma
tutto va proiettato ex ante, utilizzando le concrete circostanze
della situazione di mercato all’interno del quale si sviluppa la
condotta.
Non manca chi attraverso l’analisi dell’illecito amministrativo ex
art. 187- ter co.4, con una costruzione forse discutibile ma a
parere dell’Autore ragionevole, estende alla previsione penale la
maggior determinatezza della fattispecie amministrativa sia dal
punto di vista della tipicità del fatto, sia dal punto di vista
soggettivo e mi riferisco all’elemento del dolo
[60], e ciò escluderebbe che risulti integrato il
reato nel caso in cui vengano impiegati mezzi leciti per una
motivazione a monte che non sia illecita. Un equilibrio insomma,
tra il considerare frammentariamente le operazioni di per sé
lecite isolandole dal contesto, ed il valutare l’operazione “tout
court” senza considerare se il soggetto che l’ha posta in essere,
avesse in mente di compiere una operazione lecita o perseguire
invece una manipolazione del mercato, avere cioè la consapevolezza
di usufruire di circostanze tali da provocare un effetto
fraudolento attraverso mezzi autonomamente leciti.
Il rischio che paventano alcuni autori è che il dolo possa
degradare ad eventuale integrato così da ogni previsione di
possibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari: “la
variabilità e l’imprevedibilità dei mercati impone infatti di
escludere la necessità di preoccuparsi di tutele possibili
conseguenze della propria condotta quando questa sia conforme alle
regole del gioco[61]”.
Tuttavia non ci si può esimere dal considerare il periodo che
l’intero sistema dei mercati finanziari sta attraversando (ogni
paese con mercati finanziari c.d. “evoluti” dal Giappone agli
Stati uniti ed all’Europa ha conosciuto il fenomeno di crack
finanziari giganteschi) e pertanto fermo restando, come
giustamente detto, che non si possa mai prescindere da una attenta
analisi delle situazioni e delle singole posizioni soggettive che
contribuiscono a porre in essere la condotta, non si può lasciare
il mercato finanziario agli “animal spirits” di keynesiana memoria
e concepire il sistema finanziario - economico attraverso l’idea
della “moral hazard”: consideriamo il caso di chi inserisce
notizie false all’interno di un sito seppur limitato ad operatori
qualificati; ebbene l’accettazione che essa giunga ad un numero
illimitato di persone deve essere ampiamente previsto e
considerato; allora la previsione del dolo generico rileva, “in
funzione della potenziale lesività, nella possibilità di
considerare la fattispecie compatibile con il dolo eventuale
[62]; così come d’altra parte l’azione di “concerto”
di alcuni azionisti, legati da patti parasociali ancorché non
dichiarati, che a fronte di un soggetto che agisce nel rispetto
della legge e quindi “lanci un’ Opa/Ops”, continuino a rastrellare
azioni come soggetti liberi da qualsivoglia obbligo; è indubbio
l’intento fraudolento, l’uso di artifici e l’elemento soggettivo
del reato verrebbe sempre in essere malgrado la possibile
obiezione di assenza in quanto il “concerto” era inteso a
rastrellare azioni e non ad incidere sul loro prezzo[63].
Ed allora forse, da qui l’esigenza di una rigorosa analisi delle
circostanze del caso, onde evitare un ampliamento pericoloso ed
indiscriminato della punibilità, senza forse la necessità di
riesumare un dolo specifico ma cercare comunque una connotazione
fraudolenta della condotta complessiva in re ipsa onde mantenere
il disvalore dei fatti tipici .
2.2 L’illecito amministrativo : le condotte manipolative e le
pratiche ammesse
La formula adottata dal legislatore nostrano in materia di
informazioni privilegiate è stata ripetuta anche nel caso della
manipolazioni di mercato consistente cioè nell’abbinamento tra le
sanzioni penali e sanzioni amministrative, ma con la differenza
che a dispetto di ciò che è avvenuto per la discipline dell’insider
trading, il legislatore nazionale ha ritenuto, in tema di
manipolazione di mercato di recepire fedelmente le disposizioni
comunitarie solo con riferimento al precetto amministrativo (art
187 –ter del T.u.f.) e ciò rispettando quanto la Direttiva europea
obbligava: il legislatore dello Stato membro doveva adottare le
sanzioni amministrative relativamente alle manipolazioni di
mercato come dalla stessa norma comunitaria indicata, mentre per i
profili penali riconosceva l’autonomia degli Stati nazionali.
Tuttavia va messo in evidenza, e ciò è confortato dai primi
commentatori della norma, che il legislatore, a fronte di ipotesi
in parola oggettivamente diverse nella fattispecie penale e nella
fattispecie amministrativa, la seconda più articolata e quindi
rispettose del principio di specialità intersettoriale tra
illecito penale ed illecito amministrativo ex art 9 L. n. 689/81,
ancorché non identici nel rispettivo testo normativo, non sia
riuscito a porre in essere la giusta attenzione ed adozione della
migliore tecnica di redazione delle due fattispecie: si rileva la
difficoltà di discernere le modalità comportamentali i contenuti
operativi con la conseguente difficoltà anche in punto di elemento
soggettivo.
L’ingresso nel T.u.f. dei due illeciti amministrativi comunque
non è l’unico esempio nel panorama europeo, vedi per esempio il
sistema normativo francese (accanto alla sanzione penale, la
Autorité des Marchés financiers ha il potere di gestire un sistema
di sanctions administratives) o quello della Gran Bretagna (dove
la Financial Services Authority ha il potere di irrogare le civil
fines di imporre la confisca di profitti nonché di promuovere
l’azione penale ) dove è costante il ricorso alla sanzione penale
relegata a volte in un ambito relativamente ristretto (Regno
Unito) e all’esperibilità della sanzione amministrativa; lo
stesso ordinamento italiano aveva conosciuto qualche deroga al
principio espresso dall’art. 9 della L. n. 689/81: fino al 2000 la
più significativa eccezione al principio di specialità era
contenuta nell’art . 9 della cd. “legge Visentini (D.L. n.
429/82), a cui si è aggiunto successivamente il d.lgs. n. 74/2000
in ambito penal-tributario.
Così anche nel contesto della manipolazione di mercato quella
“clausola di consunzione”, che fa da incipit all’art 187-ter, ha
diviso la dottrina che ha espresso numerosi rilievi: tuttavia
sembra essersi orientata (almeno in parte) verso un sistema
sanzionatorio parallelo[64].
Ciò sembra essere avvalorato sia dalla interpretazione letterale
della formula iniziale adoperata dal legislatore “Salvo le
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” e non “Salvo
che il fatto costituisca reato”, formula di non univoca ed
immediata interpretazione, sia dall’art 187- duodecies del T.u.f.,
dove espressamente viene fatto riferimento al procedimento
amministrativo di accertamento e quello di opposizione di cui
all’art 187- septies che non deve essere sospeso in pendenza di un
processo penale per i medesimi fatti, sia all’art 187-terdecies
del T.u.f. laddove è prevista l’applicazione della pena pecuniaria
e della sanzione amministrativa pecuniaria per uno stesso fatto
sia pure la prima nella parte residuale eccedente quella
amministrativa al fine evidente di prevenire la violazione del
principio del ne bis in idem.
Il primo comma dell’art 187- ter del T.u.f. amplia il novero delle
condotte rilevanti già previste nella norma penale (art 185 del
T.u.f.) sanzionabili a livello amministrativo, prevedendo
l’applicazione della sanzione amministrativa (da ventimila a
cinque milioni di euro[65])
a chiunque “tramite mezzi di informazione compreso internet o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”, a prescindere
dalla loro concreta idoneità a provocare sensibili alterazioni nei
prezzi ed integrando in tal modo un pericolo astratto[66],
prevedendo al co. 5 la possibilità di incrementarle sino “al
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali
del colpevole, per l’entità del prodotto (ipotesi che non è
presente nella fattispecie penale) o del profitto conseguito
dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse
appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo il prodotto o
il profitto conseguito dall’illecito”. Va poi aggiunto che ai
sensi del comma 8 dell’art. 187 septies, “sanzioni
amministrative”, il pagamento in misura ridotta previsto nelle
regole generali dall’art 16 L. n. 689/81 non è applicabile alle
sanzioni amministrative irrogate.
Sul concetto di diffusione, la disposizione non sembra annoverare
ambiti diversi rispetto alla norma penale: essa sottende il
propagare in qualsiasi modo una o più notizie ad un numero esteso
di destinatari (determinati o spesso indeterminati); è chiaro
che essa appare più precisa e descrive più dettagliatamente i
mezzi di diffusione: siamo i presenza di una comunicazione aperta
che si rivolge, seppur attraverso un effetto secondario indiretto,
verso una platea indeterminata di persone.
L’oggetto della diffusione invece appare più ampio rispetto alla
fattispecie penale che prevedeva la diffusione di notizie false
(oggetto della notizia falsa è comunque il fatto), dato che
integrano l’illecito in argomento, anche le voci, i c.d. rumors;
tuttavia questi ultimi devono avere carattere comunque
manipolativo, in quanto devono essere suscettibili di fornire
elementi, indicazioni false o fuorvianti; ma si ritiene che solo
le comunicazioni che si riferiscono a fatti possono “fornire” una
indicazione false o fuorvianti: pertanto si segnala come
l’ampliamento dell’oggetto della diffusione in realtà è limitata
dall’interpretazione appena data al concetto di “fornire
indicazioni false o fuorvianti”[67]:
il giudizio di apprezzamento o di previsione fornito attraverso un
c.d. “rumor” non è avulso da un dato storico, “può essere
portatore di una dato informativo nella parte in cui estrapoli
dal dato fattuale infedelmente riportato un evento futuro del
tutto improponibile[68]
”.
Interpretare le “indicazioni fuorvianti” come inclusive di quelle
tendenziose ed esagerate (già previste nell’art. 181 del T.u.f.
ante riforma), sembra essere corretto, in considerazione che il
legislatore mira a tutelare i mercati dall’uso distorto della
informazione. D’altra parte si rileva come in tema aggiotaggio
(dove la notizia può essere solo falsa) autorevole dottrina giunga
alla medesima conclusione alla fine di un processo interpretativo
che valuti il concetto di notizia “alla luce del quadro
rappresentativo da essa offerta[69]”.
Alla luce di quanto appena detto la norma in esame, quindi, non
sembra ampliare l’area di illiceità, il confine interpretativo del
primo comma dell’art 187-ter si pone all’interno di quell’alveo
tracciato dalla dottrina riguardo alla fattispecie penale e da qui
il senso della critica sollevata sia dalla dottrina che dalla
prima giurisprudenza che al più segnala il precetto amministrativo
meritevole di precisare e descrivere l’oggetto della fattispecie e
migliorare un problema interpretativo onde evitare che si
ritengano irrilevanti comunicazioni oggettivamente manipolative.
L’analisi delle condotte tipiche previste dall’art 187-ter, co.1
si conclude con la previsione che la notizia “…fornisca o sia
suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
agli strumenti finanziari”.
Una interpretazione strettamente letterale indurrebbe a leggere
questo segmento di fattispecie nella necessaria pertinenza “delle
informazioni false o fuorvianti” agli strumenti finanziari,
tuttavia una lettura più articolata e che prevede una descrizione
qualitativa del termine “fuorviante” può essere quella che il
soggetto deve mettere a disposizione di quegli investitori che
effettueranno degli investimenti/disinvestimento quelle “notizie
false o fuorvianti” che incidano, sul piano motivazionale, nelle
decisioni dei destinatari: si badi bene, l’indicazione “…o siano
suscettibili di fornire” vale ad anticipare la soglia di rilevanza
allo stadio di pericolo ed irrilevante risulta essere se le
informazioni siano o meno utilizzate da altri soggetti; le
indicazioni reputate in merito agli strumenti finanziari sono
pertanto “price sensitive”. E’ un accertamento che ha come
oggetto l’incidenza della notizia falsa o fuorviante nell’aver
deformato o essere idonea a deformare il flusso informativo
ricevuto dall’investitore ed utilizzato dallo stesso per basare le
proprie decisioni in merito agli strumenti finanziari[70].
Ho appena fatto riferimento al tipo di illecito che si configura
nella fattispecie amministrativa, quale ipotesi di pericolo la cui
punibilità è ravvisabile per alcuni autori sia a titolo di colpa
che di dolo[71]:
è tuttavia difficile non ipotizzare una condotta manipolativa a
titolo di dolo per le manovre intese a creare l’apparenza di
attività, come “ le operazioni che non comportano un reale
trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari (il c.d.
wash sales)” .
La dottrina sembra non essere concorde anche sul tipo di
costruzione della fattispecie, ed infatti ci si divide tra una
forma di offesa a pericolo astratto o concreto[72].
Ebbene a far pensare alla norma quale fattispecie di pericolo
concreto, vi è in effetti la disposizione comunitaria (art 4 e 5
direttiva n. 2003/124/CE) che in ogni sua parte richiama
l’attenzione del lettore che le ipotesi descritte quali
esemplificazioni di manipolazione “non devono essere considerate
come costituenti di per sé una manipolazione di mercato”, ciò non
di meno la ricostruzione dell’illecito quale forma di pericolo
astratto così come appare dai primi commenti giurisprudenziali
(Corte di Cassazione sez. VI sent. n. 15199 del 03/05/2006) sembra
essere la più consona alla prevenzione di condotte, così costruite
quali quelli in esame, senza tuttavia voler dire “in termini di
misura dell’offesa” cedere posizioni sul piano dell’offensività,
“ma in sostanza va interpretato come una misura di offesa ( e
tutela ) diversa[73].
Analizzando l’art 187 – ter, co. 3 risulta evidente la maggiore
puntualità nella descrizione delle condotte ingannatorie ed
artificiose integranti l’illecito amministrativo di manipolazione
di mercato, rispetto alla norma penale. L’oggetto di previsione
delle transazioni previste dalla lett. a), lett. b) e lett. c)
sono rispettivame |