Nota alla sentenza n. 20449 del 18/05/05
della Suprema Corte di Cassazione
Premessa
L’anatocismo
viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui mutui
ordinari.
Solitamente le banche usano calcolare gli interessi di
mora non sulla quota capitale impagata ma sull’intero importo
della rata, generando una produzione di interessi su interessi. La
Cassazione si era pronunciata anche su questa forma di anatocismo,
stabilendo che la pattuizione intervenuta preventivamente all’atto
della stipula del mutuo con la quale si prevede la corresponsione
di interessi di mora sulle rate scadute e non pagate già
comprensive degli interessi corrispettivi, costituisce violazione
del divieto di anatocismo, secondo la disciplina dettata dall’art.
1283 c.c..
Più recentemente,
con sentenza N. 2593 del 20/2/03 la Cassazione ha ribadito che “in
ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di
restituzione differito nel tempo, mediante pagamento di rate
costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi,
questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano
invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la
convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale
stabilisca che sulle rate scadute decorrano gli interessi
sull’intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato
dall’art. 1283 c.c.”.
Risulterebbe
invece legittimo l’anatocismo applicato ai mutui fondiari posti in
essere prima del T.U. bancario D. Lgs 393/93, risultando
questo previsto dalla legge[1]
(Cassazione N. 2593/03). Infatti il menzionato T.U. bancario,
all’art. 161, lascia invariata, per i contratti in essere alla
data di entrata in vigore (1/1/94), la precedente normativa;
mentre, non prevedendolo più esplicitamente, per i mutui fondiari
- come per quelli ordinari - l’anatocismo risulterebbe escluso a
partire dall’1/1/94[2].
La disciplina ha
subito successivamente un’ulteriore modifica con la Delibera CICR
9/2/00. In forza dei poteri attribuiti dall’art. 120 del D. Lgs
385/93, come modificato dall’art. 25 del D.L. 342/99, il CICR ha
stabilito, con la menzionata Delibera, le modalità per la
produzione di interessi sugli interessi sulle operazioni bancarie:
in particolare, nelle operazioni di finanziamento rimborsate
mediante rate temporali predefinite, in caso di inadempimento, se
contrattualmente stabilito, è consentito l’anatocismo, cioè la
mora sull’intera rata scaduta (compresa la quota interessi),
seppur senza alcuna capitalizzazione.
Pertanto, a
partire dal 20/4/00 (data di entrata in vigore della Delibera),
l’anatocismo è stato nuovamente reintrodotto, questa volta su ogni
forma di finanziamento con piano di rimborso rateale.
La novità
interpretativa introdotta dalla nuova sentenza della Corte di
Cassazione (N. 20449/05) disciplina l’anatocismo dopo la
risoluzione per inadempimento dei contratti di finanziamento: la
sentenza riguarda un caso di mutuo fondiario ma il principio
addotto dalla Suprema Corte è estensibile ad ogni operazione di
finanziamento rimborsabile tramite rate periodiche.
Il divieto
dell’anatocismo sulle rate a scadere
Le banche, di
norma, successivamente alla risoluzione dei mutui fondiari,
determinano l’ammontare oggetto di precetto sull’importo delle
rate a scadere, ricomprendono anche la quota interessi, alle
quali poi vengono applicati gli interessi di mora.
La sentenza in
parola stabilisce che, quando la banca mutuante, a seguito
dell’inadempimento del mutuatario, intima il precetto per ogni suo
credito, comprensivo del capitale residuo, attiva la clausola
risolutiva. Con la risoluzione del contratto, afferma la Corte, si
anticipa la scadenza dell’obbligazione di rimborso del capitale a
cui segue, nel caso di ulteriore ritardo nel rimborso,
l’applicazione degli interessi di mora al tasso convenuto in
contratto. Tali interessi vanno calcolati, oltre che sulle rate
scadute, sul capitale residuo e non già sulle rate a scadere, che,
comprendendo sia la quota capitale che la quota interessi,
configurerebbero una forma di anatocismo non più giustificato
dall’eliminazione del beneficio della dilazione per il debitore.
Pertanto la
sentenza in parola, nel ribadire l’anatocismo legale per le rate
scadute (consentito dall’art. 14, secondo comma, D.P.R. N. 7/1976
e, in precedenza, dall’art. 38, secondo comma, T.U. del 1905), ne
esclude, nel caso di risoluzione del contratto di mutuo,
l’applicazione alla rate a scadere; dopo la risoluzione del
contratto occorre, invece, far riferimento al capitale residuo sul
quale però viene applicato il tasso convenzionale (mora) e non già
il tasso legale.
Si osservi che il
beneficio che ne consegue al mutuatario dal venir meno
dell’anatocismo risulta, di norma, ben inferiore al maggior carico
di interessi di mora che vengono a gravare, sin dal momento della
risoluzione, sul capitale residuo a fronte di quelli che
attualmente applicano le banche sulle rate future alle relative
scadenze.
Un esempio può
essere di chiarimento.
Si prenda il caso
di un mutuo decennale, con rate semestrali al tasso fisso annuo
del 7,34% e tasso di mora 10%. Nella tavola che segue è riportato
il piano di ammortamento, nelle due ipotesi alternative, a rata
costante e a quota capitale costante.

Si supponga che
vengano regolarmente pagate soltanto le prime 8 rate e che la
banca all’1/1/95 risolve il contratto reclamando l’intero credito,
rate scadute e capitale residuo.
Al 1/7/99, dopo
precetto e pignoramento, si perviene a saldare l’intero debito.
Nella prassi
attualmente impiegata dalle banche, con il calcolo degli interessi
di mora applicati alle rate alle singole scadenze (che
ricomprendono gli interessi al 7,34%), si perviene ad un importo
di €. 91.800 e €. 74.414, rispettivamente nell’ammortamento
francese (rata costante) e in quello italiano (quota capitale
costante); impiegando i criteri stabiliti nella sentenza in esame
si ottiene invece un valore a saldo rispettivamente di €. 98.685
e €. 92.221.

Il divario fra
gli importi ottenuti con la metodologia impiegata dalle banche e
quelli ottenuti con la metodologia indicata dalla sentenza, tende
ad essere tanto maggiore quanto più ampio è lo scarto del tasso di
mora rispetto al tasso del mutuo e quanto più ampio è l’intervallo
di tempo fra la risoluzione e la scadenza del mutuo.
[1] L’art. 38 del R.D. N. 646/05 (T.U. del
credito fondiario), diversamente da quanto accade nel credito
ordinario, attesta l’esistenza di normativa anteriore al
codice civile del ’42 che legittima la deroga al divieto di
anatocismo ex art. 1283 c.c. (“…il pagamento di interessi,
annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali
dovuti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le
somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto
interessi dal giorno della scadenza”).
[2] La diversa posizione assunta dalla
giurisprudenza di legittimità, nei confronti dell’anatocismo
dei mutui ordinari e di quelli fondiari è stata fatta propria
dalla prassi giudiziaria del Tribunale di Roma che, nelle
istruzioni relative alle CTU contabili, nel distinguere i
mutui bancari da quelli fondiari riconosce la distinzione
sopra riportata. Infatti con riferimento ai mutui fondiari si
precisa che: “…….. si deve distinguere tra contratti
stipulati anteriormente al 1° gennaio 94 e contratti stipulati
successivamente. Per i primi la norma a cui far riferimento è
quella dell’art. 38 del Regio Decreto 1905, n. 646: deve
pertanto considerarsi ammissibile la richiesta di interessi
anatocistici per tale tipologia di contratti. Per i secondi
invece, giacché la norma citata non è stata riprodotta nel D.
lgs n. 385/93 deve ritenersi applicabile la medesima
disciplina prevista per i contratti di mutuo ordinario.”
(scomputando, dall’eventuale somma richiesta gli interessi
moratori computati sulla quota parte della rata scaduta
relative agli interessi convenzionali).
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