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Indice – Sommario:
Capitolo primo
L’attualità del
contratto di leasing.
1.
Alla ricerca di
una definizione introduttiva dell’istituto: excursus tra i
formanti.
2.
Il significato del
termine leasing: origini anglosassoni e diffusione nel vocabolario
giuridico globale. Brevi considerazioni sull’importanza della
traduzione giuridica. La legislazione francese: un emblematico
caso di traduzione legislativa raffrontato all’esperienza
giuridica italiana. Argomenti a favore della scelta del termine
anglosassone in luogo delle altre opzioni terminologiche proposte
da dottrina e giurisprudenza.
3.
Il leasing tra
passato e presente. Strumenti contrattuali affini utilizzati dagli
antichi. La nascita della moderna operazione nell’esperienza
giuridico-economica statunitense e il suo recepimento negli
ordinamenti europei. L’affermazione in Italia.
4.
Il leasing come
fenomeno dell’economia. Il ruolo dell’istituto nel mercato dei
servizi finanziari. Aspetti quantitativi del fenomeno.
5.
Il momento fiscale
del contratto quale aspetto inscindibile dai suoi profili
civilistici: l’opportunità rappresentata dal leasing e l’esempio
significativo del leasing di azioni.
6.
Premesse
metodologiche. Una prospettiva sovranazionale resa necessaria
dalla globalizzazione dei mercati e dal conseguente spazio
giuridico globale, tra il sogno di un diritto privato uniforme e
la cruda realtà della regulatory competition. La comparazione
quale metodo scientifico e il diritto comparato latu sensu quale
approccio prescelto.
Capitolo secondo
Premesse
comparatistiche. Esperienze straniere in materia di leasing.
1.
Il “mondo
giuridico occidentale” quale unico campo di osservazione utile;
fenomeni circolatori e condivisione di regole comuni: graduale
convergenza dei sistemi di civil e di common law e conseguente
riconsiderazione delle tradizionali classificazioni degli
ordinamenti in grandi “famiglie”.
2.
Cenni
introduttivi: la disciplina del leasing quale risultato di diverse
cooperazioni tra formanti. Definizione legislativa: riferimenti
alla natura dei contraenti e dei beni; essenzialità o accessorietà
dell’opzione d’acquisto e durata del rapporto. Le molteplici
strade percorse per giungere alla qualificazione del contratto; I
profili essenziali della disciplina convenzionale.
3.
Il leasing in
Francia: accorgimenti linguistici e ricognizione degli interventi
legislativi. I profili soggettivi (in particolare art. 2 della
legge 455-66) e la definizione legislativa del crédit-bail ex art.
1: inammissibilità di operazioni fuori legge. Elementi essenziali
della fattispecie e lacune rilevate da giurisprudenza e dottrina.
4. segue. La
prospettazione bi-negoziale della complessiva operazione: un
angolo visuale più efficace per un’indagine consapevole sui
problemi dell’istituto; traslazione convenzionale dei rischi e
necessità di estendere all’utilizzatore le garanzie proprie del
concedente-acquirente nei confronti del fornitore.
5. segue. Il
collegamento tra i rapporti contrattuali di crédit-bail e vendita.
La risoluzione del rapporto di vendita e le sue ripercussioni sul
crédit-bail. L’inadempimento dell’utilizzatore e le sue
conseguenze latu sensu sanzionatorie. In particolare, la vicenda
francese riguardante la clausola penale: dalla crisi, determinata
dal principio napoleonico dell’intangibilità delle clausole penali
(art. 1152 c.c.), alla sospirata riforma del codice civile, che
pure attribuisce ai giudici un potere da esercitare con cautela.
Alcune riflessioni conclusive.
6. segue: Il
regime disciplinare relativo alla pubblicità del contratto di
leasing: tutela dei terzi creditori ed aventi causa
dell’utilizzatore. Permanenza della proprietà in capo al
crédit-bailleur: funzione di garanzia e protezione giuridica, in
particolare nel caso di fallimento dell’utilizzatore.
7.
Il leasing in
Germania. L’assenza di una disciplina legislativa organica: il
problema fiscale e le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali
tese a colmare le lacune attraverso molteplici tentativi di
qualificazione del contratto. La tesi prevalente del leasing come
Miete. La disciplina applicabile al contratto relativamente a
condizioni generali, traslazione convenzionale dei rischi, mancata
o ritardata consegna, inadempimento e il fallimento
dell’utilizzatore.
8.
Il leasing nel
diritto svizzero. Delimitazione del tipo sociale leasing
finanziario e principali problemi di qualificazione: le parziali
risposte giurisprudenziali e le soluzioni proposte dalla dottrina
per l’inquadramento giuridico del contratto. Il problema centrale
della garanzia di credito; riflessioni conclusive.
9.
Il leasing nel
diritto statunitense. L’originaria disciplina dello Uniform
Commercial Code: lease intended as security e ruolo del security
interest; il contributo della giurisprudenza nella ricostruzione
di una fattispecie legale completa e rispondente alle esigenze di
tutela dei contraenti. La rilevanza dell’opzione di acquisto per
una nominal consideration e la restante disciplina applicabile. La
nuova disciplina dell’equipment leasing giunta nel 1985:
convergenze (molte) e divergenze (poche) con la Convenzione
Unidroit. Il lessor da mero creditore, sebbene privilegiato, a
“reale” proprietario del bene concesso in leasing.
10.
Il financial lease
inglese: fisionomia e distinzione dai contratti di hire purchase
e conditional sale. La disciplina rinvenibile in un Lending and
Security Act: ulteriore esempio di convergenza nel modello
statunitense.
11. Riflessioni
conclusive.
Capitolo terzo
La fisionomia del
contratto di leasing nell’esperienza giuridica italiana. Problemi
e soluzioni alla luce della prospettiva comparatistica.
1.
Premesse
metodologiche: l’analisi delle clausole tipiche quale necessario
punto di partenza per individuare le regole operative del
contratto. L’opportunità di considerare la complessiva operazione
trilaterale, facendo riferimento, in primis, alla tradizionale
species del leasing finanziario mobiliare.
2.
Breve ricognizione
dei formanti del leasing nel diritto italiano. L’assenza di una
disciplina organica dell’istituto nonostante le molteplici norme
di legge. L’integrazione necessaria con gli usi raccolti dalle
Camere di Commercio, senza tralasciare il crescente contributo
della giurisprudenza, il codice deontologico Assilea e la prassi
contrattuale.
3.
Profili
soggettivi. Le parti del contratto di leasing: a)Il soggetto che
svolge l’attività finanziaria: concedente o lessor.
4.
(segue): b)
l’utilizzatore o lessee: imprenditore, lavoratore autonomo, ente
pubblico, consumatore, e cos’altro?
5.
Formazione del
contratto e realizzazione dell’operazione: i comportamenti che
normalmente portano alla stipulazione dei contratti di fornitura e
di leasing.
6.
Il leasing quale
contratto di adesione: requisiti di forma e condizioni generali:
l’applicabilità delle norme codicistiche ex artt. 1341 e 1342 c.c.
7.
Il contenuto
minimo del negozio socialmente tipico nella prassi
italiana. Validità del regolamento di interessi. Il vaglio di
meritevolezza previsto dall’art. 1322, 2° comma del c.c. ed il suo
esito positivo riguardo al leasing, nonostante la scarsa
considerazione dei giudici di merito.
8.
Alla ricerca di
una qualificazione del contratto di leasing finanziario:sunto
delle prime soluzioni dottrinali proposte dalla dottrina italiana.
9.
Il farsi delle
regole operative attraverso il percorso giurisprudenziale. Dalla
prima sentenza del Tribunale di Vigevano (sent.14 dicembre 1972)
al caso Mammoletto (sent. del 28 ottobre 1983, n. 6390) : il primo
vaglio della Cassazione.
10.
(segue): ...tre
interventi del Sommo Giudice tra il 1986 e il 1988 fanno da
prologo alle sentenze del 1989: in particolare Cass., Sez I, 6
maggio 1986, e Sez. I, 26 novembre 1987, n. 8766.
11.
(segue): ...La
formazione della fisionomia giurisprudenziale del leasing,
scolpita nelle sei sentenze contestuali emanate il 16 dicembre
1989: l’originaria fattispecie viene scissa in due tipologie di
contratto.
12.
(segue): ...i
principali argomenti critici della dottrina alla bipartizione
giurisprudenziale e la prosecuzione del giudice di legittimità nel
solco tracciato. La situazione attuale: assenza di regole
operative certe in materia di risoluzione per inadempimento
dell’utilizzatore: un confronto emblematico tra sentenze.
13.
(segue):
...l’inadempimento dell’utilizzatore e la manutenzione del
contratto: una soluzione interessante affidata all’autonomia
contrattuale.
14.
Inadempimento
dell’utilizzatore: qualche riflessione comparatistica. La completa
disciplina americana trova nella prassi tedesca soluzioni
pressoché analoghe. La vicenda francese legata alla clausola
penale: dalla crisi all’accoglimento legislativo delle istanze di
giudici di merito ed imprese utilizzatrici.
15. Obbligazioni a
carico delle parti: il concedente quale medio finanziario.
Assenza di un obbligo di consegna a suo carico.
16.
(segue): ...le
molteplici obbligazioni dell’utilizzatore: una disciplina
convenzionale più analitica che non lascia dubbi insoluti.
17.
(segue): ...Note
comparatistiche sull’opzione d’acquisto. La prassi svizzera quale
eccezione negli ordinamenti di civil law. La legge americana prima
e dopo la “compromissoria” riforma dello U.C.C. L’istituto
inglese: l’opzione muta la natura del contratto in hire-purchase.
18.
Le clausole
sull’inversione del rischio, vero punctum dolens del regolamento
di interessi: l’accoglimento pacifico di dottrina e
giurisprudenza, pur con rilevanti limiti di liceità ed importanti
ripercussioni sulla qualificazione del contratto.
19.
I contrappesi
necessari alla descritta traslazione convenzionale dei rischi. In
particolare, la tutela dell’utilizzatore nei confronti del
fornitore: la posizione della giurisprudenza francese e la
soluzione prevista dalla riforma dello U.C.C. americano: regole
operative pressoché identiche, a fronte di un paradossale “scambio
di ruoli” tra civil e common law.
20.
(segue):…nell’ambito della traslazione convenzionale dei rischi,
in particolare, le regole operative relative alla mancata o
ritardata consegna del bene da parte del fornitore. Gli interventi
della Cassazione, la rilevanza del collegamento negoziale, e le
critiche della dottrina.
21.
(segue): ...Spunti
comparatistici in tema di mancata consegna del bene da parte del
fornitore: la significativa interazione tra giurisprudenza e
prassi francesi per un più equilibrato assetto di interessi.
22.
Il rispetto delle
norme relative all’impiego del bene, in particolare la
responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche.
L’intervento risolutivo del legislatore italiano.
23.
Altre vicende del
rapporto di leasing: riguardo al concedente: la cessione del bene,
del contratto, e quella dei crediti derivanti dal contratto;
riguardo all’utilizzatore: la cessione del complesso aziendale e
l’operatività della successione ope legis (art. 2558 c.c.).
24.
Sintesi degli
orientamenti riguardo alla struttura della complessiva operazione:
contratto trilaterale, costruzione binegoziale ed eventuale
collegamento tra negozi.
25.
(segue):il profilo
funzionale. La causa di finanziamento: un problema antico da
risolvere con le acquisite consapevolezze.
26. Il leasing
nelle procedure concorsuali: la legge fallimentare e il nuovo
equilibrio tra continuazione e scioglimento del contratto di
leasing. In particolare, la collocazione del bene da parte
dell’utilizzatore in caso di soluzione del rapporto.
Capitolo quarto
Il leasing tra
diritto uniforme e diritto privato internazionale
1.
Circolazione dei
modelli e configurabilità di una nuova lex mercatoria.
2.
Il leasing
internazionale, un genus che cattura le diverse pratiche
negoziali. La diversità dei sistemi cui appartengono i contraenti
e i tentativi di unificazione, tra i quali la Convenzione Unidroit,
testo normativo dall’ambito applicativo ristretto, che impone una
serie di regole ispirate all’equilibrio degli interessi delle
parti.
3.
Questioni di
diritto internazionale privato in tema di leasing finanziario
internazionale. La responsabilità della società di leasing
importatrice.
4.
In particolare:
l’azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del fornitore nel
leasing finanziario internazionale.
Capitolo quinto
Il leasing tra
presente e futuro: forme speciali e specifiche applicazioni
1.
Le molteplici
species del complesso ed articolato genus del leasing classificate
mediante i fondamentali criteri ordinanti.
2.
A) Qualità dei
contraenti. Leasing pubblico e leasing agevolato.
3.
(segue): …il
leasing di consumo.
4.
(segue): …Note
comparatistiche sul leasing di consumo. Diversi criteri
individuativi e differenti tutele.
5.
C) Oggetto del
contratto. Leasing immobiliare.
6.
(segue): …il
leasing di autoveicoli di navi e di aeromobili.
7.
(segue): …leasing
di beni immateriali quale interessante tendenza evolutiva del
contratto. In particolare: leasing del software e del marchio.
8.
(segue): … il
leasing azionario. Il fenomeno dell’alterità subbiettiva tra il
socio-concedente e l’utilizzatore-titolare dei diritti
amministrativi e patrimoniali. La locazione finanziaria di azioni
da parte della stessa società emittente e il venture leasing: i
vincoli di legge relativi alle operazioni su azioni proprie e la
loro interpretazione.
9.
B) Schema
dell’operazione. Leasing convenzionato.
10.
(segue): …il
leasing operativo.
11.
(segue): …il sale
and lease back o leasing di ritorno. L’immotivata ostilità di
parte della dottrina e giurisprudenza italiana e la liceità
dell’operazione alla luce della causa di finanziamento che,
riflettendosi sulla struttura dell’operazione impedisce
l’assimilazione con le alienazioni a scopo di garanzia.
12.
(segue): ...il
leasing addossé.
13.
Conclusioni.
L’evoluzione di un complesso genus di contratti oltre le
frontiere e i settori merceologici.
BIBLIOGRAFIA.
DECISIONI.
Capitolo primo
L’attualità del
contratto di leasing.
1. Alla ricerca di
una definizione introduttiva dell’istituto: excursus tra i
formanti.
È doveroso, prima
di iniziare qualsivoglia trattazione analitica sul leasing,
elaborarne una definizione introduttiva affinché sia subito chiaro
l’oggetto dell’intera ricerca. Premesso, dunque, il suo carattere
introduttivo, tale definizione sarà incentrata sul solo leasing
finanziario di beni strumentali, che rappresenta la species
prototipale e tradizionale di questo contratto. Esso, infatti,
oggi si sostanzia in un variegato e complesso genus, una tecnica
contrattuale che si è evoluta dando luogo a molteplici
applicazioni ed assumendo nei singoli casi peculiarità riguardanti
struttura, natura dei soggetti contraenti e oggetto dedotto nel
contratto.[1]
È utile, a tal
fine, un rapido excursus tra i formanti del diritto nazionale e
sovranazionale. In tal modo, sarà subito apprezzabile l’ampiezza e
la complessità dello “spazio giuridico-economico” entro il quale
va necessariamente contestualizzato l’istituto.
La prima
definizione legislativa del leasing nell’ordinamento italiano
risale alla legge 2 maggio n. 183 del 1976 recante interventi per
il Mezzogiorno, ove l’art. 17, 2° co., precisa che: “per
operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di
locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire
dal locatore, su scelta o indicazione del conduttore, che ne
assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al temine della locazione, dietro
versamento di un prezzo prestabilito”.[2]
Ulteriore
tentativo di definire il contratto giunge successivamente nel
nostro ordinamento con il d.l. antiriciclaggio: “per locazione
finanziaria si intende l’operazione nella quale il concedente
mette a disposizione per un tempo determinato e verso un
corrispettivo periodico un bene strumentale all’esercizio
dell’attività dell’utilizzatore, che il concedente fa costruire o
acquista, anche dallo stesso utilizzatore che lo sceglie e ne
assume tutti i rischi, anche di perimento, e che può acquistarne
la proprietà alla scadenza del contatto con il pagamento di un
prezzo prestabilito”.[3]
Mancando in Italia
una disciplina generale del leasing, la giurisprudenza nostrana si
è cimentata nel difficile compito definitorio; così, la Corte di
Cassazione ha considerato il leasing “prassi negoziale con la
quale un’impresa di leasing concede ad un operatore economico il
godimento di un bene, dietro il corrispettivo di un canone per un
periodo determinato”.[4]
Possiamo a questo
punto iniziare a riflettere sul fenomeno: caratterizzandosi per la
natura strumentale dei beni oggetto del contratto, tale
fattispecie nasce per soddisfare una specifica esigenza economica
delle imprese: quella di disporre dei suddetti beni, necessari per
l’attività produttiva, senza immobilizzare gli ingenti capitali
che altrimenti servirebbero per l’acquisto. Un imprenditore del
resto, ha a disposizione molteplici soluzioni giuridiche per
soddisfare la medesima necessità: può prendere in affitto il bene,
acquistarlo a rate, ottenere un finanziamento bancario per
l’acquisto in contanti.[5]
Si tratta però di alternative non sempre praticabili e spesso
costose o poco convenienti. Chi fabbrica macchinari, infatti, di
regola li vende e non li affitta perché deve rapidamente
recuperare i capitali investiti. L’acquisto a rate, inoltre, non
sempre è conveniente dato che, completato il pagamento, ci si può
ritrovare proprietari di un macchinario privo di valore in seguito
a logorio od obsolescenza tecnologica e pertanto non più
collocabile in alcun modo sul mercato. In fine, il ricorso ad un
finanziamento bancario per l’acquisto immediato del bene
strumentale è costoso e non sempre risponde allo scopo perseguito,
dato che il reale scopo dell’imprenditore non è tanto la proprietà
formale del bene, quanto la possibilità di utilizzarlo inserendolo
nel proprio complesso aziendale per un periodo più o meno lungo.
Ed è questa l’esigenza che tende a soddisfare il leasing: un
contratto che intercorre fra un‘impresa finanziaria specializzata
(la società di leasing) e chi ha bisogno di beni strumentali per
la propria attività imprenditoriale. “Un contratto che non è
locazione, non è vendita a rate, non è mutuo o finanziamento
bancario, ma è una combinazione originale di elementi propri di
tali contratti nata nella pratica degli affari per dare una
risposta nuova e più funzionale alle esigenze di chi utilizza ma
anche di chi produce beni strumentali soggetti ad obsolescenza”.[6]
Se da una parte, infatti, l’imprenditore acquista il diritto di
utilizzare i macchinari e gli impianti seppure a sue spese ed a
suo rischio, il finanziatore si assicura una garanzia reale fino
alla restituzione delle somme anticipate, rimanendo proprietario
dei medesimi beni strumentali.[7]
Ricorrendo al
siffatto strumento contrattuale, l’imprenditore che abbia bisogno
di determinati beni strumentali, anziché acquistarli dal
fabbricante per contanti o comperarli a rate e viste le difficoltà
di ottenere in semplice locazione questo genere di beni, si
accorda con un’impresa finanziaria specializzata (società di
leasing) indicandole i beni di cui ha necessità. Quest’ultima
società li acquisterà appositamente dal produttore concedendoli
contemporaneamente in godimento all’imprenditore-utilizzatore
dietro il pagamento di canoni periodici. Normalmente il
regolamento d’interessi contrattuale prevede anche un’opzione
d’acquisto che l’utilizzatore può esercitare al termine del
rapporto ove desideri diventare proprietario del bene, in
alternativa alla rinnovazione del rapporto o allo scioglimento
della stesso.[8]
Si profila una
funzione di finanziamento per le imprese che così possono godere
delle attrezzature necessarie senza il più oneroso acquisto della
loro proprietà.
Quale strumento
alternativo di finanziamento rispetto ai tradizionali canali
bancari e quindi fonte addizionale di credito, l’operazione di
leasing consente alle imprese di conseguire la disponibilità di
nuovi beni e nuovi mezzi per far fronte con tempestività alle
innovazioni tecnologiche, evitando, nel contempo, pesanti
immobilizzazioni di capitali e non rinunciando alla possibilità di
diventarne proprietario al termine del rapporto.
A questi vantaggi
se ne aggiungono altri di natura tributaria che spiegano l’enorme
impiego che il contratto ha avuto non solo da parte degli
imprenditori ma anche dei professionisti e dei consumatori.[9]
Oltre alle
definizioni della Corte di Cassazione italiana e dell’autorevole
dottrina cui si è fatto riferimento, ci sono altri formanti[10]
che consentono di inquadrare meglio l’oggetto della ricerca.
Altre nozioni,
infatti, sono rinvenibili nell’ambito di norme sott’ordinate alla
legge, ma senza dubbio non prive d’incidenza sulla disciplina di
un contratto che rimane, nel nostro ordinamento, sprovvisto di
tipicità legale.
Si fa riferimento
alle raccolte camerali degli usi. In particolare, la Camera di
commercio di Milano definisce il leasing mobiliare come “Il
contratto con il quale un soggetto detto locatore si obbliga a
mettere a disposizione di un altro soggetto, detto locatario o
conduttore, per un dato tempo, un bene mobile verso un
corrispettivo a scadenze periodiche, determinato in relazione al
valore del bene, alla durata del contratto ed altri elementi;
detto bene è acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta
ed indicazione del conduttore con facoltà per quest’ultimo
acquistarne la proprietà, alla scadenza del periodo del contratto,
dietro versamento di un importo prestabilito”.[11]
L’obiettivo
definitorio può essere perseguito anche facendo riferimento ai
principi contabili internazionali. Nello IAS 17 si afferma: “Il
leasing finanziario è il contratto con cui l’impresa concedente
mette a disposizione dell’utilizzatrice un bene a quest’ultima
strumentale, per un tempo determinato e verso il pagamento di un
canone periodico; a tal fine, il bene oggetto del contratto può
essere stato acquistato o realizzato dalla concedente su scelta o
indicazione dell’utilizzatrice; con il leasing finanziario vengono
sostanzialmente trasferiti in capo all’utilizzatrice tutti i
rischi ed i vantaggi connessi alla proprietà del bene e la stessa
proprietà del bene alla fine del periodo di locazione può essere
trasferita o meno all’utilizzatrice”.
[12]
Tra i formanti di
natura sovranazionale che concorrono alla disciplina del leasing
svolge un ruolo di primo piano la Convenzione Unidroit firmata
ad Ottawa nel 1988 e dedicata al leasing finanziario
internazionale. Essa contiene una definizione dell’operazione
molto ampia ed articolata, con la quale si sceglie di concludere
il presente excursus introduttivo: “L’operazione economica nella
quale una parte (il concedente): a) stipula un contratto (il
contratto di fornitura), sulla base delle indicazioni di un’altra
parte (l’utilizzatore), con un terzo (il fornitore) in base al
quale il concedente acquista impianti, materiali o altri beni
strumentali (il bene o il bene strumentale) alle condizioni
approvate dall’utilizzatore nella misura in cui lo concernono e b)
stipula il contratto (il contratto di leasing) con l’utilizzatore
dando a quest’ultimo il diritto di usare il bene contro pagamento
di canoni. L’operazione presenta le seguenti caratteristiche: a)
l’utilizzatore sceglie il bene ed il relativo fornitore senza fare
primario affidamento sulla capacità di giudizio del concedente;
b) il bene è
acquistato dal concedente in collegamento con un contratto di
leasing, stipulato o da stipulare tra concedente ed utilizzatore e
di cui il fornitore è a conoscenza; c) i canoni fissati nel
contratto di leasing sono calcolati tenendo conto in particolare
dell’ammortamento di tutto o di una parte sostanziale del bene.
[Il leasing
finanziario si configura] a prescindere dalla circostanza che
l’utilizzatore abbia o meno, fin dal principio o in seguito,
l’opzione di acquistare il bene o di prorogare il leasing per un
periodo ulteriore ed a prescindere dal fatto che tale opzione
possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nominali”.[13]
Emergono con
vigore i profili essenziali dell’operazione di leasing: la natura
dei soggetti che la pongono in essere ed, in specie, dell’impresa
finanziaria concedente, il profilo strutturale sostanziatesi nel
collegamento funzionale (sia pure in senso atecnico) tra i due
contratti di fornitura e di leasing e, non meno rilevante, la
funzione economica che fa dell’operazione un importante strumento
giuridico per il finanziamento delle imprese.[14]
2. Il significato
del termine leasing: origini anglosassoni e diffusione nel
vocabolario giuridico globale. Brevi considerazioni
sull’importanza della traduzione giuridica. La legislazione
francese: un emblematico caso di traduzione legislativa
raffrontato all’esperienza giuridica italiana. Argomenti a favore
della scelta del termine anglosassone in luogo delle altre opzioni
terminologiche proposte da dottrina e giurisprudenza.
Il verbo inglese
to lease è assimilabile al nostro “affittare” o “locare”.[15]
Tale espressione, anche nella sua accezione sostantivata lease,
nel linguaggio giuridico anglosassone, ha individuato
originariamente un contratto d’affitto avente ad oggetto in
particolare fondi rustici. Mediante la suddetta attività
contrattuale, il proprietario del fondo rustico - c.d. lessor –
cede il diritto a godere dello stesso ad un altro soggetto – il
c.d. lessee.
[16]
Traendo linfa dal
vecchio istituto terriero del lease (tuttora familiare al diritto
immobiliare degli ordinamenti di common law), nella prassi
d’affari statunitense del secolo scorso, lo stesso termine ha
iniziato ad indicare ipotesi di affitto aventi oggetti diversi.
L’esito di tale processo evolutivo del lease è rappresentato dalle
operazioni contrattuali indicate oggi con il termine leasing. Esso
pertanto, si riferisce ad una precisa tipologia contrattuale che
negli Stati Uniti è oggetto d’espressa disciplina legislativa.[17]
Questo termine è oramai di uso comune anche in paesi di lingua e
tradizione giuridica diverse da quella d’origine .
Appare opportuno
individuare, tra le molteplici possibili, l’opzione terminologica
più idonea nell’ambito di una ricerca di diritto italiano che
aspira a fornire una serie di spunti di carattere latu sensu
comparatistico. Sono a tal fine essenziali alcune brevi
considerazioni riguardanti l’importanza della traduzione giuridica
nella scienza del diritto comparato.
Com’è stato
autorevolmente affermato,[18]
il diritto precede la lingua, ma è necessariamente veicolato dal
linguaggio: i termini giuridici veicolano istituti e regole che
altrimenti non possono essere espressi compiutamente.
L’attività di
traduzione giuridica spetta solo ed esclusivamente al giurista ed,
in particolar modo, al comparatista.[19]
Il traduttore giuridico di fronte al suo compito può assumere tre
atteggiamenti evidenziati dalla scienza comparatistica: a) può
rinunciare a tradurre, laddove ciò sia inutile e/o fuorviante; b)
può individuare le differenze tra il termine da tradurre ed il
termine ad esso più vicino fra quanti ne offre la lingua che
intenda utilizzare, accertare che tali differenze siano
irrilevanti ai fini della specifica indagine che si sta conducendo
e poi procedere alla traduzione; c) può, in fine, creare
appositamente il neologismo necessario per esprimere il
significato del termine straniero.[20]
Con riguardo al
leasing si ritiene preferibile l’atteggiamento sub a), vale a dire
astenersi da ogni tentativo di traduzione che risulterebbe inutile
e potenzialmente fuorviante. Preliminarmente è, però, doverosa
un’avvertenza: in alcuni casi la traduzione di un termine
giuridico straniero viene effettuata dal legislatore, e di
conseguenza il traduttore giuridico deve ritenersi senz’altro
liberato dai problemi inerenti la sua complessa attività.[21]
In tal caso, infatti, è il potere politico a stabilire mediante
l’attività legislativa che due termini sono equivalenti, pertanto,
essi devono essere considerati tali dal traduttore, quantomeno in
quel sistema; e questo anche se in altri sistemi ciò può non
avvenire. Egli in sostanza non avrà il difficile compito di
scegliere tra i tre atteggiamenti cui si è fatto riferimento.
In tal senso
sembra calzante quanto avvenuto nell’ordinamento giuridico
francese a proposito della qualificazione del contratto di
leasing. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un’ eccezione negli
ordinamenti di civil law che potrebbe rivelarsi insidiosa per il
lettore italiano. Il legislatore transalpino ben quaranta anni or
sono (legge n. 66-455) è intervenuto sul leasing qualificandolo
con l’espressione autoctona crédit-bail.[22]
Con più precisione, possiamo affermare che crédit-bail è la
definizione legislativa mediante la quale la legge francese ha
individuato il leasing di beni strumentali all’esercizio
dell’impresa che rappresenta ancora oggi il prototipo contrattuale
nell’ambito di un ormai complesso genus di operazioni negoziali
qualificabili come contratti di leasing. Di conseguenza, il
termine anglosassone in Francia è generalmente utilizzato per
indicare, riferendosi ad una sorta di categoria residuale, tutte
le operazioni di leasing che non rientrano nell’alveo applicativo
della legge n. 66-455 del 2 luglio 1966, non integrando la
definizione legale di crédit-bail per la mancanza di un qualunque
requisito. Una categoria, dunque, ricavata per sottrazione
eliminando dal genus omnicomprensivo della location financiere il
sottoinsieme dei crédit-bail juridico sensu. È altamente
significativo che il legislatore francese nel 1975 con legge 1349
del 31 dicembre abbia vietato l’utilizzo del termine inglese![23]
L’emblematico caso
francese e l’utilizzo forzatamente residuale del termine leasing
in seguito al ripetuto e invasivo intervento definitorio del
legislatore, confermano che “il rapporto tra parola e concetto non
rimane uguale a se stesso in tutte le lingue giuridiche”.[24]
Possiamo a questo
punto passare all’esperienza giuridica italiana al fine di
giustificare la scelta anticipata supra. Nei primi anni dalla
ricezione del leasing nel nostro ordinamento, abbiamo assistito
all’utilizzo di diverse locuzioni frutto probabilmente dell’insana
abitudine, propria di molti giuristi e operatori municipali, di
ricondurre forzatamente un nuovo strumento contrattuale, quale era
allora il leasing, agli schemi classificatori della propria
tradizione giuridica, e quindi, in questo caso, alle fattispecie
legalmente tipiche presenti all’interno del nostro Codice Civile.[25]
A partire dagli anni ottanta assistiamo all’uso promiscuo da parte
di dottrina e giurisprudenza delle espressioni leasing e locazione
finanziaria. Inoltre, bisogna rilevare che tuttora giurisprudenza
e dottrina non sono concordanti nemmeno sull’utilizzo della
locuzione “locazione finanziaria”, in alcuni casi riferendo la
stessa locuzione all’intera operazione di leasing, in altri casi
al contratto atipico su cui questa si basa.[26]
In tale contesto c’è chi[27]
ritiene che per locazione finanziaria debba intendersi il solo
contratto atipico stipulato tra società di leasing ed utilizzatore
e non già l’intera operazione di leasing.
Sembrerebbe
preferibile, invero, l’espressione anglosassone rispetto a quelle
italiane sulla base degli argomenti che seguono.[28]
Innanzi tutto, non c’è nessuna traduzione effettuata dal
legislatore italiano che possa ritenersi idonea a vincolare
l’interprete all’utilizzo di una espressione diversa da quella
anglosassone. È ben noto che la locuzione italiana sia stata,
anche di recente, recepita dal nostro legislatore, ma nell’ambito
di una disciplina che riguarda il fallimento,[29]
e che, pertanto, non può ritenersi rilevante ai fini della
risoluzione di tale questione linguistico-definitoria.
Tutto ciò
premesso, è possibile osservare che l’espressione “locazione
finanziaria” è stata ritenuta in passato fuorviante da alcuni
studiosi perché facilmente associabile alla fattispecie
contrattuale legalmente tipica della locazione.[30]
Tale considerazione sembra senz’altro condivisibile in quanto il
leasing, pur presentando punti di contatto con il contratto di
locazione, con la vendita con riserva di proprietà e con il mutuo,
ha suoi connotati peculiari che impongono un inquadramento
autonomo della figura contrattuale per scongiurare qualsiasi
pericolo di confusione.[31]
Un altro
argomento: come meglio si vedrà nei paragrafi successivi, non ci
troviamo di fronte ad un istituto nato e sviluppatosi nel nostro
ordinamento, ma frutto di recezione, e pertanto elaborato da
altri. Si comprende che ogni tentativo di traduzione corra il
rischio di risultare superfluo e soprattutto fuorviante. “Quando
un modello giuridico viene imitato si ricorre talora a prestiti o
a calchi per indicare nella nuova lingua il modello originario. In
questi casi la denominazione ci trasmette informazioni che si
riferiscono alla circolazione dei modelli”.[32]
Traendo spunto dalle parole del Sacco è possibile osservare che
utilizzare il termine anglosassone leasing consente di trasmettere
immediatamente una serie d’informazioni riguardanti l’origine di
tale strumento contrattuale e la sua non riconducibilità ad altre
fattispecie contrattuali disciplinate dal legislatore italiano.
A questo punto è
possibile sviluppare un’osservazione decisiva: anche se con il
termine leasing s’indica ormai una gamma molto ampia di contratti
derivanti dal suo enorme sviluppo e dalle sue svariate
applicazioni,[33]
tale opzione terminologica è ormai d’uso comune, oltre che negli
Stati Uniti, anche in Europa ed in Asia.[34]
Appare, pertanto, la più idonea ad individuare il contratto,
specie se si intende superare un punto di vista municipale del
tema.
Un ultimo rilievo
attiene all’inserimento del leasing nella pratica internazionale
degli affari. È ormai evidente che l’utilizzo della lingua inglese
in tale ambito sia dominante. Basti pensare al frequente ricorso
ai grandi studi legali statunitensi e inglesi per la redazione di
tali contratti, alla scelta del diritto di New York o inglese come
legge sostanziale dalla quale il contratto deve ritenersi regolato
e, infine, alla scelta della giurisdizione di New York o inglese
per dirimere eventuali controversie sul rapporto.[35]
L’opzione
prescelta, quindi, vuole rappresentare la soluzione più opportuna
nell’ambito di un processo di denazionalizzazione del contratto,
determinato, da una parte dalla intensa regulatory competition
tra ordinamenti diversi, dall’altra dalle proposte di unificazione
che interessano soprattutto il diritto privato contrattuale. Tali
scenari implicano il confronto non solo con sistemi diversi ma
anche con lingue diverse[36]
e il giurista moderno che con essi deve misurarsi non può evitare
il contatto con le lingue oltre che con i diritti stranieri.
L’accademico, ma anche l’operatore, sono messi costantemente di
fronte alla circolazione di modelli e di istituti giuridici e di
conseguenza obbligati a confrontarsi con le lingue attraverso le
quali tali modelli si esprimono. Anche l’italiano giuridico del
resto, influenzato dal plurilinguismo, ha recepito parole e
nozioni da lingue e diritti stranieri. Tra gli esempi più ovvi il
vocabolo privacy, la terminologia dei mercati finanziari, e per
l’appunto i cosiddetti nuovi contratti, tra i quali il leasing. Si
tratta, quindi, di termini stranieri che ormai fanno parte del
linguaggio giuridico italiano.[37]
Non è possibile
prevedere se la scienza giuridica giungerà mai alla pur
auspicabile costruzione di un vocabolario giuridico sovranazionale
e sovrasistemico che possa fungere da lingua uniforme per
veicolare un diritto che necessariamente attraversa le frontiere.
Senza dubbio, evitare di tradurre ciò che è inutile ed
inopportuno, costituisce un primo passo per la realizzazione
dell’impresa!
3. Il leasing tra
passato e presente. Strumenti contrattuali affini utilizzati dagli
antichi. La nascita della moderna operazione nell’esperienza
giuridico-economica statunitense, il suo recepimento negli
ordinamenti europei e l’affermazione in Italia.
Qualsivoglia
tentativo di comparazione sincronica deve essere intrapreso solo
dopo aver considerato le vicende diacroniche che hanno interessato
l’istituto, il modello, la regola operativa oggetto dell’indagine
comparativa.[38]
Per questo motivo si lumeggiano gli antecedenti storici del
contratto, per poi passare alla nascita ed allo sviluppo del
leasing moderno nella prassi d’affari americana. Successivamente,
si rappresenteranno alcuni dati essenziali relativi al
recepimento dell’istituto negli ordinamenti europei.
Il prestito ha
sempre rappresentato uno schema fondamentale nei rapporti di
scambio tra i soggetti.[39]
Per questo, non deve stupire che nell’antichità si riscontrino
contratti d’affitto che condividono con il leasing la funzione
economica latu sensu di finanziamento e che, per questo, vengono
sovente definiti, “antecedenti storici” dell’istituto.
Nel terzo
millennio a.C. in Egitto un piccolo proprietario terriero concede
in locazione un terreno ad un Muskerne (o piccolo uomo) con tutte
le attrezzature, schiavi e armamenti, e dietro corrispettivo del
pagamento di canoni periodici, per un periodo pari a sette
inondazioni del Nilo. Fiorenti attività negoziali avvicinabili al
leasing sono rinvenibili, poi, in Mesopotamia, nonché durante
l’epoca giustinianea e presso i Veneziani nel XIV secolo.[40]
Operazioni
d’affitto realizzate per il perseguimento di scopi finanziari ed
aventi ad oggetto soprattutto carri e cavalli, trovano diffusione
negli Stati Uniti all’inizio del secolo XVIII. Le prime operazioni
locazione di beni strumentali vengono realizzate nel 1870 quando i
fabbricanti di mezzi di trasporto come barche, carri e locomotive
incrementano sensibilmente la loro attività. L’utilizzo di tale
schema negoziale si consolida con lo sviluppo delle macchine da
cucito prodotte dalla Singer Sewing Company: quest’impresa
introduce la pratica dell’affitto alternativamente alla vendita
dei propri prodotti e, già nel 1900, tale forma di locazione con
finalità latu sensu finanziarie viene estesa ai treni, facendo sì
che le compagnie di leasing come Union Tnk Car e North American
Car ottengano un rapido incremento del proprio volume d’affari
impegnandosi nella fornitura di tale servizio. Analogamente le
società americane di telecomunicazioni operanti nel 1920, come la
Bell Telephon System, decidono di affittare oltre che vendere i
telefoni.[41]
Il leasing nella
sua dimensione contemporanea di autonoma forma contrattuale, nasce
negli Stati Uniti d’America del secondo dopo-guerra. È opportuno
contestualizzare tali vicende: nei paesi di common law la
creazione di nuove forme contrattuali risulta facilitata in virtù
della maggiore elasticità dei sistemi normativi.[42]
I settori produttivi dell’industria pesante vengono coinvolti
nella difficile ma frenetica attività di riconversione
post-bellica e la crescita rapida dei volumi di produzione e della
domanda sul mercato determinano una massiccia richiesta di
finanziamenti. Nell’ambiente economico dell’epoca non si riscontra
un consolidato sistema di credito a medio termine, visto che da
sempre la maggioranza delle imprese americane si è sviluppata in
funzione delle proprie elevate capacità di autofinanziamento. Sono
gli stessi produttori che, con il contributo delle banche,
promuovono l’esordio sul mercato di un nuovo tipo di contratto, il
leasing. Una tecnica che è in grado di soddisfare meglio le nuove
esigenze finanziarie consentendo alle imprese di mantenere integri
i benefici fiscali legati ad ogni singolo investimento. Per queste
ragioni il leasing riscuote successo fin dai primi anni dalla sua
introduzione.
Del resto, da
sempre l’impresa spinge il sistema del credito e lo stesso
legislatore verso forme di finanziamento “specializzate”.[43]
Riassumendo,
quindi, possiamo affermare che negli Stati Uniti il leasing ha
trovato condizioni particolarmente favorevoli al proprio sviluppo
per tre ordini di motivi: a) un mercato di capitali a medio
termine poco efficiente; b) una disciplina fiscale all’epoca
relativamente restrittiva in materia di ammortamenti; c)
un’economia in espansione dai margini di profitto apprezzabili,
imponendo nello stesso tempo alle industrie un rapido rinnovamento
dei loro impianti sotto la spinta del progresso tecnico.[44]
Comprendiamo adesso in quale contesto economico e normativo nel
1949, la Equitable Life Insurance Society introduce un innovativo
servizio per finanziare i mezzi di trasporto su strada che
determina la grande e definitiva affermazione nel sistema
finanziario del leasing così come lo intendiamo oggi. Tale società
acquista beni strumentali per concederli in locazione agli
operatori economici che hanno interesse ad utilizzarli. Nel 1954
la U. S. Leasing Corporation si impone come la prima compagnia in
grado di fornire un servizio identico a quello che noi indichiamo
con il nome di leasing. Nel 1962, viene costituita la American
Association of Equipment lessors (AAEL) che opera per promuovere
il leasing ed il rispetto di una disciplina analitica dello stesso
e nello stesso periodo, società come Xerox e IBM contribuiscono
a diffondere l’utilizzo del leasing.
A partire dal
1970, a causa di una vistosa riduzione della quota detenuta nel
mercato dei servizi finanziari, anche gli istituti di credito
iniziano ad ampliare la gamma dei prodotti offerti effettuando
operazioni di leasing. La prima società di leasing in Europa viene
costituita in conseguenza dell’espansione delle società americane.
Prima è la prassi negoziale inglese ad importare tale tecnica
contrattuale, nel 1960, poi, in Francia la Locafrance, creata nel
1962 e controllata da un gruppo di banche e compagnie di
assicurazioni, si afferma come la prima impresa di leasing. Le
società americane intervengono nella creazione di varie società in
Europa. Lo stesso fenomeno recettivo interessa anche l’Italia, con
la costituzione della Locatrice Italiana S.p.a. nel 1963. Seguono,
quindi, analoghe vicende in Germania e Svizzera e,
successivamente, le associazioni nazionali dei maggiori paesi
europei si federano nella Leaseurope.[45]
Nei decenni
successivi tale sviluppo si è consolida: il leasing si è insinua
nel mercato degli strumenti finanziari come tecnica in grado di
soddisfare nuove e crescenti esigenze di finanziamento
“conservando integri i benefici fiscali legati agli investimenti
sotto forma di elevate aliquote di ammortamento a carico delle
gestioni”.[46]
Negli U.S.A. agli inizi degli anni ‘80 il leasing copre il 20%
circa del volume totale degli investimenti industriali. Si impone
dapprima in Gran Bretagna e poi nel resto dell’Europa, in Giappone
e in America latina, nonché in vari stati dell’Africa e nei Paesi
ad economia collettivizzata (Europa orientale e Cina). In Italia
il leasing debutta, come visto, nei primi anni ‘60 e da allora la
crescita del fenomeno risulta costante.
Più precisamente,
nel nostro Paese una vera e propria attività ha inizio nel 1966,
anno in cui l’ammontare degli investimenti finanziati con
operazioni di tal genere tocca i 2 miliardi di vecchie Lire. Tale
ammontare, nel 1980, è di circa 1200 miliardi di lire per
arrivare, nel 1990 a 33.361 miliardi.[47]
Una crescita del genere testimonia un innesto perfettamente
riuscito nella nostra prassi commerciale.
Motivi di
quest’affermazione non sono difficili da individuare:
innanzitutto, il favor con il quale il legislatore tributario
disciplina il contratto non penalizza gli interessi di nessuna
parte: all’utilizzatore, da un lato, si permette di dedurre dal
proprio reddito le somme pagate a titolo di corrispettivo
contrattuale; dall’altro lato, è consentito alle imprese di
leasing l’ammortamento fiscale dei beni che sono concessi in
godimento all’utilizzatore.[48]
Agli occhi d’imprenditori e professionisti il confronto con le
tecniche di finanziamento ordinarie appare illuminante. Basti
pensare al caso diverso in cui l’impresa mutuataria sarebbe
costretta a dedurre dal proprio reddito soltanto una quota degli
interessi passivi sulle somme prese a prestito.[49]
In passato il legislatore ha avvertito, proprio per questi motivi,
la necessità di predisporre regole dirette ad un più severo
controllo circa la necessità per il singolo contribuente di
stipulare un contratto di leasing.[50]
Ricordiamo che il successo e l’immediata diffusione di tale
istituto in Italia trova un alleato di peso non trascurabile nella
normativa bancaria dell’epoca che ha consentito, per il tramite
dei nuovi strumenti, operazioni altrimenti interdette ad una banca
di credito ordinario.
Ad oggi, dopo
vicende economiche e normative così complesse, il termine leasing
è universalmente usato per individuare una variegata tecnica
contrattuale che condivide con l’antico istituto terriero del
lease solo un elemento centrale del regolamento d’interessi
cristallizzato nel contratto: l’attribuzione di un diritto
patrimoniale di godimento.
[51]
4. Il leasing come
fenomeno dell’economia. Il ruolo dell’istituto nel mercato dei
servizi finanziari. Aspetti quantitativi del fenomeno.
Osservare un
fenomeno giuridico avulso dalla complessità dei dati metagiuridici
che di esso fanno parte significa non analizzarlo correttamente.[52]
In particolare il leasing, quale business contract, va
necessariamente calato nella complessa realtà economica cui
appartiene: il mercato dei servizi finanziari.[53]
Da circa 40 anni
il leasing, come detto, rappresenta un fenomeno importante anche
nel mercato mondiale dei servizi finanziari e vi è oramai entrato
quale componente consueta ed apprezzata dell’operatività
finanziaria di tutti i giorni, tanto da suscitare l’attenzione dei
legislatori sia in materia tributaria che civile.
Nel nostro Paese,
nonostante la diffusione di tale tecnica di finanziamento abbia
subito dei rallentamenti a partire dall’inizio degli anni ‘80, in
seguito ad una crescita geometrica nel precedente quinquennio,
essa ha progressivamente guadagnato quote di mercato e, seppure
con ritmi di crescita inferiori a quelli rinvenuti nei mercati
statunitense, inglese e francese, si è imposta definitivamente
prevalendo rispetto ad altre forme di finanziamento non agevolato.
Tale sviluppo può
essere suddiviso in tre fasi: la prima, molto lenta, nella quale
le società di leasing hanno cercato di far conoscere la nuova
tecnica agli operatori economici e di dinamizzare e affinare le
procedure operative.
La seconda, tra il
1972 ed il 1976, durante le quale, grazie al proliferare delle
società di leasing, abbiamo assistito ad una specializzazione
delle stesse, ad esempio nel campo immobiliare piuttosto che nel
comparto dei beni strumentali o degli autoveicoli. Senza dubbio ha
contribuito a favorire l’utilizzazione del nuovo strumento
finanziario l’introduzione nel nostro sistema tributario dell’IVA
in sostituzione dell’IGE. Quest’ultima, infatti, ha frenato la
diffusione del leasing comportando un costo duplicato per
l’utilizzatore, senza possibilità di detrazione. Con l’IVA[54]
il discorso cambia radicalmente, infatti, l’imposta viene di fatto
finanziata perchè la società di leasing paga tutta l’imposta
indiretta al momento dell’acquisto del bene e poi l’addebita,
cessione per cessione, all’utilizzatore. L’IVA, quindi, risulta
così neutra nell’operazione complessiva di leasing.[55]
La terza fase è
tuttora in corso e, forse, in fase di compimento: il leasing ha
compiuto un salto di qualità divenendo veicolo di finanziamento
preferenziale delle strutture industriali “minori” del Paese. I
settori merceologici nell’ambito dei quali tale contratto ha
trovato maggior favore sono quello immobiliare, metalmeccanico e
siderurgico. Analoga diffusione c’è stata tra le aziende del
settore tessile, nonché tra quelle impegnate nei trasporti. Negli
ultimi tempi hanno cominciato a ricorrere al leasing le aziende
dei settore agricolo, alimentare, quelle che si occupano della
lavorazione delle materie plastiche e le industrie grafiche.[56]
Non è possibile
omettere che una situazione di sostanziale deregulation abbia
determinato nei primi anni ‘80 la proliferazione delle società di
leasing, visto che nuovi operatori si sono introdotti nel settore,
promanando non soltanto dal settore bancario e creditizio, ma
anche da quello industriale, finanziario, pubblico, nonché da un
mondo di operatori minori che si è affacciato a questa ribalta con
particolare baldanza, rappresentando, secondo valutazioni
sicuramente opinabili, ma probabilmente non lontane dal vero,
l’80% delle società operanti che coprivano però meno del 15% del
totale del valore dei beni concessi in leasing.[57]
L’introduzione di
una normativa più severa per quanto attiene alla possibilità di
esercitare l’attività di leasing ha evidentemente determinato il
cambiamento di tale trend.[58]
Oggi il mercato italiano del leasing, con uno stipulato di oltre
44 miliardi di Euro nel 2005, rappresenta il terzo mercato
europeo dopo Regno Unito e Germania, ma davanti alla Francia, che
pure ha un PIL superiore a quello italiano. Nel 2003, per la prima
volta dal1996, si è registrata una flessione della crescita di
circa il 15% dello stipulato rispetto al 2002, anche se nel 2004
vi è stata un incremento netto superiore al 10%.
Nonostante tale
recente flessione il mercato italiano presenta ancora interessanti
prospettive di sviluppo, in quanto la penetrazione del leasing
sugli investimenti resta, comunque, inferiore a quella degli altri
principali paesi europei. In Italia il leasing si caratterizza per
essere un’importante fonte di finanziamento per gli investimenti,
rappresentando circa il 10 % del totale degli impieghi a
medio-lungo termine.
Rispetto agli
altri Paesi europei, qualora si considerino i diversi segmenti di
mercato, la composizione del mercato italiano e fortemente
differenziata. Al primo posto per il segmento immobiliare (14
miliardi di Euro nel 2003 pari 40% del mercato europeo) e solo al
quarto posto per il leasing mobiliare (auto, strumentale,
aeronavale).[59]
Un elemento chiave
nell’analisi del mercato del leasing e delle sue dinamiche è
costituito dal pricing visto che il leasing si trova a competere
con le forme di finanziamento tipiche della tradizionale offerta
bancaria.
Storicamente il
leasing si è caratterizzato per un pricing più elevato rispetto
alle altre forme di finanziamento a medio e a lungo termine. Ciò,
sia a causa della componente di servizio implicita, sia per la non
obbligatorietà di specifiche garanzie reali, in quanto
parzialmente surrogate dalla proprietà formale del bene da parte
della banca/società erogatrice. Il leasing si conferma pertanto
una forma di finanziamento più onerosa di altre, ma il ribasso dei
tassi d’interesse degli ultimi anni ha significativamente ridotto
il differenziale assoluto tra leasing e mutui, favorendo, come
visto, il segmento immobiliare.
La clientela
tipica delle società di leasing è rappresentata da PMI che
utilizzano il leasing anche per i benefici fiscali ad esso
associati.[60]
I prodotti
sostitutivi tradizionali sono costituiti dai mutui industriali per
il segmento strumentale, dai mutui industriali e fondiari per il
segmento immobiliare e dal credito al consumo per il segmento
auto, in particolare, quando l’acquirente è dotato di partita IVA,
avendo la possibilità di acquistare una vettura sia tramite un
leasing finanziario nella sua qualità di imprenditore, sia
attraverso il credito al consumo come privato.
Una temibile
minaccia[61]
per il mercato del leasing è costituita dal rischio di
cannibalizzazione, in quanto prodotti alternativi vengono
distribuiti attraverso la stessa rete bancaria che, in qualche
caso e per ragioni legate al raggiungimento del budget del singolo
punto vendita, potrebbe essere più interessata a vendere i propri
prodotti (tipicamente mutui) che quelli di società del gruppo
(leasing e, in parte, credito al consumo).
Altro rischio[62]
avvertito dalle imprese di leasing è costituito dagli operatori
non regolamentati, che possono entrare nel mercato del leasing
finanziario offrendo prodotti alternativi allo stesso. Questa
possibilità viene di fatto prospettata dallo IAS 17 in quanto,
venendo a mancare l’esistenza dell’opzione finale come elemento
discriminante tra leasing finanziario e operativo e lasciando la
classificazione dell’operazione alla discrezione dell’ente
erogatore e dell’utilizzatore, apre la strada alla possibilità che
operatori non finanziari offrano prodotti de facto indistinguibili
da quelli offribili da banche e società finanziarie. Questo
fenomeno si inserisce in un contesto che già oggi vede la crescita
di forme di leasing finalizzate all’utilizzo del bene piuttosto
che al finanziamento dell’acquisto dello stesso; è questo il caso
delle società di renting automobilistico, spesso emanazione di
società finanziarie captive di gruppi industriali, e del leasing
su beni strumentali a rapida obsolescenza tecnica. A ciò occorre
aggiungere che vi è un trend di lungo periodo di tipo
socio-demografico in virtù del quale le nuove generazioni
risultano maggiormente orientate verso l’utilizzo dei beni anche
senza averne la titolarità formale (e non solo di quelli
strumentali all’attività di impresa) rispetto all’acquisto della
loro proprietà.[63]
Gli ultimi dati[64]
ci dicono che il leasing nel 2005 è cresciuto del 15,6 % rispetto
all’anno precedente, superando, come detto, i 44 miliardi di euro
e nonostante la congiuntura economica sfavorevole e soprattutto il
rallentamento degli investimenti fissi lordi, il comparto ha
continuato nella crescita anche se in maniera differenziata nei
diversi segmenti. La dinamica a due cifre è proseguita anche nel
primo quadrimestre 2006
[65]
durante il quale il leasing ha conseguito una crescita del 15, 7 %
con uno stipulato complessivo di oltre 14,3 miliardi.
A livello europeo
l’Italia si è classificata ancora una volta al terzo posto in
assoluto, rappresentando da sola circa il 17 % dello stipulato. Il
comparto immobiliare si conferma al primo posto con uno stipulato
di 22 miliardi di euro. (+ 31% sul 2004) coprendo circa la metà
del valore dei complessivi contratti di leasing. In forte crescita
il leasing immobiliare riguardante beni di fascia dì importo più
elevata. Il leasing di autoveicoli è cresciuto del 3% e copre il
20% del totale con 8.9 miliardi di euro, ma nei primi 4 mesi del
2006 la crescita è raddoppiata.[66]
A livello
territoriale, le regioni del Nordovest registrano la maggiore
concentrazione di contratti stipulati con il 38% nel 2005; segue
il Nordest (26%), l’Italia centrale (22%) ed il Sud (che insieme
alle isole raggiunge il 13%).[67]
5. Il momento
fiscale del contratto quale aspetto inscindibile dai suoi profili
civilistici: l’opportunità rappresentata dal leasing e l’esempio
significativo del leasing di azioni.
Nel tentativo di
dare una rappresentazione completa del leasing sembra opportuno
non sottovalutarne il “momento fiscale”.[68]
L’espressione coglie bene la stretta connessione tra profili
fiscali e privatistici dell’istituto, che risulta, del resto,
ancor più accentuata quando si parla di “nuovi contratti”. Le
norme fiscali, infatti, spesso contribuiscono alla formazione di
nuove figure contrattuali o all’adattamento di quelle esistenti
perché alla base della tassazione c’è sempre uno schema
contrattuale utilizzato per far circolare la ricchezza. È
innegabile, infatti, che nella vita economica vi sia la costante
aspirazione a raggiungere i risultati migliori sopportando costi
esigui e tra questi, i tributi in genere occupano una posizione
molto rilevante.
Già da alcuni
cenni nelle pagine precedenti, si rinviene l’importante ruolo
svolto dalla disciplina fiscale nella diffusione del contratto di
leasing ed è vero che tanto gli imprenditori quanto i consumatori
scelgono di stipulare un determinato contratto perché intendono
perseguire precisi risultati economici; ma se questi ultimi
possono essere ottenuti alternativamente attraverso una pluralità
di strumenti giuridici, è facilmente intuibile che, coeteris
paribus, verrano utilizzati quelli fiscalmente meno onerosi.
L’autonomia
negoziale non si esplica quindi, come si potrebbe ingenuamente
pensare, prescindendo dalle norme fiscali applicabili: essa
rappresenta una posterius e non un prius rispetto ad esse in
quanto i contraenti prima individuano il regime fiscale
applicabile e solo dopo scelgono lo strumento negoziale più adatto
alle loro necessità.[69]
Il rapporto tra
diritto tributario e diritto civile non è però solo di dipendenza
ma anche di reciproco condizionamento. In alcuni casi il
legislatore tributario, attento alla realtà economica, anticipa
l’accoglimento nell’ordinamento di nuovi istituti.[70]
Il diritto mette a disposizione dei privati una pluralità di
strumenti giuridici in grado di raggiungere lo stesso risultato
economico (il diritto ammette l’abitazionista e il conduttore:
alla ben nota eterogeneità dei diritti in capo ai due soggetti si
contrappone l’innegabile equivalenza delle rispettive posizioni
sul piano economico; stesso discorso vale per il mandatario senza
rappresentanza e il procuratore e così via).[71]
I rapporti
giuridici pertanto, vengono strutturati dall’autonomia privata in
modo da beneficiare dell’alternativa fiscalmente più conveniente.
Questo modo di operare può talvolta condurre alla stipulazione di
un contratto atipico in luogo di un contratto tipico.
Il discorso fatto
ben si attaglia senza dubbio al leasing di beni strumentali, in
quanto esso, in luogo del loro acquisto diretto, può consentire
all’utilizzatore una più rapida deduzione del costo d’investimento
rispetto ai (in ipotesi più lunghi) tempi del processo di
ammortamento.
Ancor più
interessante è utilizzare tale prospettiva d’indagine per valutare
una delle più recenti evoluzioni del contratto: il leasing
azionario. L’atipicità dello schema può essere determinata non
solo dall’utilizzo di uno regolamento negoziale non previsto dalla
legge, ma altresì dalla natura dell’oggetto dedotto nel contratto.
Il leasing
tradizionalmente prevede che il conduttore venga immesso nel
possesso di un bene (in genere di natura strumentale) per trarne
direttamente delle utilità. Si è nutrito di conseguenza qualche
dubbio[72]
intorno alla possibilità che lo stesso strumento potesse essere
adattato ai titoli azionari.
In ogni caso per
chi[73]
ammette la configurabilità del leasing azionario (in alcuni casi
strutturato addirittura nella forma di lease back), lo schema
consentirebbe la deduzione sistematica di quote d’investimento
(sotto forma di canoni di locazione), possibilità preclusa invece
nel caso di acquisto diretto della proprietà sui titoli.
Il principio di
autonomia contrattuale, di cui all’art 1322 c.c., consente ai
privati, attraverso la conclusione di contratti atipici o
l’adattamento di modelli tipizzati, di fare shopping tra gli
strumenti giuridici idonei al raggiungimento degli scopi
economici che essi si sono prefissi, sfruttando così il carattere
spesso “frammentario” della legge tributaria, la natura casistica
delle fattispecie previste dalle relative norme e il divieto di
analogia in tema di norme impositrici.[74]
6. Premesse
metodologiche. Una prospettiva sovranazionale resa necessaria
dalla globalizzazione dei mercati e dal conseguente spazio
giuridico globale, tra il sogno di un diritto privato uniforme e
la cruda realtà della regulatory competition. La comparazione
quale metodo scientifico e il diritto comparato latu sensu quale
approccio prescelto.
Il leasing ha
ormai raggiunto un elevatissimo grado di sofisticazione. I suoi
molteplici e complessi profili sono oggetto di studio da parte di
economisti e giuristi. Gli economisti[75]
che studiano le problematiche legate alla finanza aziendale si
sono dedicati all’analisi del fenomeno fin dai primi anni dalla
sua introduzione nel mercato dei servizi finanziari.
Per quanto
riguarda poi i profili giuridici, vi sono molteplici aspetti
dell’istituto, peraltro profondamente interconnessi, senz’altro
degni di studio. Il leasing infatti, è prima di tutto un
contratto d’impresa[76]
e, come tale, è da sempre oggetto di studio da parte dei
privatisti, siano essi civilisti o commercialisti.[77]
Inoltre, viste le peculiarità della sua disciplina tributaria, è
oggetto di studio anche da parte dei cultori di questa scienza.
Indispensabile,
poi, è lo sforzo di collocare gli istituti in una prospettiva
sovranazionale.[78]
Lo studio delle vicende del leasing nell’esperienza giuridica
italiana non esonera, infatti, l’interprete dall’analisi della
disciplina della fattispecie in altri contesti ordinamentali del
mondo occidentale,[79]
senza sottovalutare, inoltre, l’analisi del leasing
internazionale, fase quest’ultima, logicamente e cronologicamente
successiva della ricerca.[80]
La disciplina del
leasing è da ricercarsi oggi nella molteplicità dei formanti che
contribuiscono a regolarlo a livello nazionale e sovranazionale.[81]
In tal senso, limitarsi ad un’analisi territoriale risulterebbe
fuorviante, riducendo arbitrariamente lo spazio giuridico entro il
quale tale contratto viene utilizzato.
S’intende
argomentare la ritenuta ineludibilità di una trattazione che
superi le frontiere nazionali. Il leasing è, come detto in
precedenza, un contratto d’impresa. Nello specifico, almeno uno
dei contraenti (il concedente) è imprenditore che stipula
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Il più
delle volte, inoltre, anche l’altro contraente (utilizzatore) è
imprenditore che attraverso il leasing ottiene il godimento dei
beni strumentali di cui ha bisogno.[82]
Un contratto del genere pertanto, va valutato come strumento
d’azione degli operatori economici nell’ambito dei mercati.[83]
Ebbene, è noto che la globalizzazione dei mercati è fenomeno in
atto, con il quale bisogna necessariamente confrontarsi, a
prescindere dalle posizioni apologetiche o critiche che rispetto
ad esso si intendano assumere.[84]
Il mercato è un insieme di regole[85]
e conseguenza della globalizzazione sul fronte del diritto è la
creazione di uno spazio giuridico globale entro il quale debbono
necessariamente muoversi avvocati, giudici, e studiosi del
diritto. Ad essi non sarà più richiesta la conoscenza mnemonica
di leggi e sentenze del proprio ordinamento, ma la capacità di
individuare gli strumenti giuridici più idonei al raggiungimento
del risultato perseguito, valutandone la compatibilità con i
contesti ordinamentali entro i quali di volta in volta dovranno
essere calati.[86]
Non solo: in molti casi il consulente giuridico avrà l’opportunità
di scegliere il contesto ordinamentale più vantaggioso entro il
quale realizzare l’operazione perseguita. A tal proposito sono
molti gli esempi proponibili: un soggetto che investe nel mercato
immobiliare sceglie, in luogo del proprio, l’ordinamento inglese o
altro di common law per costituire un trust ed eludere in questo
modo l’applicazione di una serie di norme restrittive a tutela
della trasparenza per quanto attiene alla titolarità di immobili e
partecipazioni societarie o analogamente per evitare
l’applicazione delle norme che gli imporrebbero la successione
necessaria e il rispetto della quota di legittima. Altro esempio:
due soggetti scelgono per stipulare un contratto oppure quale sede
di una società, un ordinamento diverso da quello di provenienza al
fine di ottenere dei vantaggi fiscali.[87]
Analogamente due coniugi, intenzionati ad esercitare un’attività
imprenditoriale in forma associata decidono di costituire una
società all’estero per sottrarsi ad un regime normativo
particolarmente restrittivo in materia di capitale sociale minimo.[88]
Ancora si pensi ad un aspirante professionista che si reca
all’estero per conseguire un titolo professionale con minore
dispendio di tempi ed energie per poi esercitare l’attività in un
altro paese nel quale vigono criteri più selettivi per l’accesso
alla stessa professione;[89]
si valuti, in fine, la possibilità di individuare attraverso
l’autonomia privata il diritto che dovrà essere eventualmente
applicato in caso di arbitrato.[90]
Gli esempi passati
in rassegna[91]
sottolineano che le moderne necessità connesse all’esercizio delle
professioni legali portano il giurista a muoversi in un contesto
di competizione tra ordinamenti.[92]
Altra conseguenza
della globalizzazione è senza dubbio la creazione di un corpus di
norme convenzionali che vengono avvertite come vincolanti dagli
operatori ben oltre le frontiere nazionali. Oggi si parla
pacificamente[93]
di una nuova lex mercatoria imposta dalla prassi dei nuovi
mercatores: gli imprenditori che, muovendosi nel mercato globale,
utilizzano regole uniformi. Oggi il professionista, privatista e
tributarista soprattutto, deve essere in grado di comparare
all’occorrenza i regimi normativi dei diversi ordinamenti, in modo
da individuare le regole operative più vantaggiose per il proprio
cliente.[94]
Ciò che appare
chiaro, di fronte ad un così complesso scenario, è che siamo ben
lontani dall’approdo ad un diritto privato europeo, specie per
quanto attiene ai contratti d’impresa. Tanto più lontana sembra la
realizzazione dell’auspicio di qualche autorevole studioso[95]
alla realizzazione di un codice globale del commercio
internazionale.
Certo, ad una
siffatta descrizione dei nuovi scenari in chiave di sempre più
accesa competizione tra ordinamenti, o meglio tra regole,[96]
si potrà opporre il processo di armonizzazione del diritto
mediante le norme comunitarie, che si esplica nelle direttive e
aspira a divenire vera unificazione del diritto mediante un codice
civile europeo. È però opportuno rilevare che, ad oggi, un diritto
contrattuale del tutto uniforme non esiste. Inoltre,
l’armonizzazione in corso attiene, come vedremo per il leasing di
consumo, alle ipotesi di contratto stipulato con i consumatori.
Ergo, solo una parte esigua dei contratti di leasing può ritenersi
interessata da tale movimento di armonizzazione. I business
contracts in genere si sottraggono ad ogni ambizione di
armonizzazione e unificazione. Gli operatori economici, del resto,
non hanno particolare interesse ad operare secondo norme uniformi;
ad essi interessa l’utilizzo di strumenti giuridici vantaggiosi e
non è un caso che essi si rivolgano il più delle volte ai sistemi
normativi più elastici quali quello inglese piuttosto che quello
di New York.[97]
Alle ambizioni di
codificazione civile europea sembrano opporsi anche molte
istituzioni per ovvie ragioni di competizione professionale: “chi
ritiene che il proprio ordinamento offra maggiori chances di
tutela degli interessi propri o del cliente auspica il
mantenimento dello status quo”.[98]
In tale contesto,
non pare nemmeno possibile impedire la colonizzazione di un
ordinamento in danno degli altri.[99]
Non è possibile fermare il corso della storia ed è chiaro che i
criteri di efficienza ben noti ai teorici dell’ analisi economica
del diritto determinerebbero in ogni caso la ricerca da parte
degli operatori delle regole operative più convenienti.
Appurata la
complessità degli scenari entro i quali uno strumento
giuridico-contrattuale come il leasing si trova ad essere
utilizzato, quale deve ritenersi il metodo più efficace per la
trattazione che segue?
Si è scelto un
approccio latu sensu comparatistico.[100]
Per spiegare il significato di tale espressione è opportuno
chiarire il significato delle nozioni di “comparazione giuridica stricto
sensu” e “diritto latu sensu comparato”.[101]
Il metodo
comparativo è un procedimento generale del pensiero finalizzato a
individuare e spiegare le concordanze e le divergenze formali e
sostanziali riscontrabili tra singoli termini appartenenti a
diversi ordinamenti.[102]
Si tratta di un procedimento unitario, pur in presenza di una
pluralità di approcci che variano in relazione alla sensibilità e
alla formazione culturale del singolo studioso. Alla libertà di
ricerca e di scelta tra le molteplici prospettive[103]
della comparazione fa eco quindi un procedimento unitario e
sistematico che impone il rispetto di alcune regole fondamentali
quanto elementari. La comparazione si svolge necessariamente
attraverso il succedersi ordinato di fasi essenziali: la
conoscenza dei termini da comparare, la loro comprensione, la
comparazione vera e propria.[104]
Essa consiste, quindi, nell’applicazione scientifica di un
procedimento metodologico e, atteso il suo carattere scientifico,
risulterebbe assai ardua l’applicazione corretta e costante di
esso a tutti i problemi del leasing prendendo in considerazione
tutti gli ordinamenti nei quali il leasing viene utilizzato. Si
vuole, invece, secondo un approccio latu sensu comparatistico,
descrivere la vita del leasing in alcune tra le principali
esperienze giuridiche del mondo occidentale, per giungere
successivamente ad una visione meno municipale dei problemi che
hanno interessato tale contratto nel diritto civile italiano.
Pur non avendo
pretese di esaustività in ordine ad una fattispecie così
complessa, si intende fornire una serie di spunti utili alla
successiva e corretta applicazione del metodo comparativo in
relazione a precisi problemi ascrivibili a tale complesso genus
contrattuale (ad es. la risoluzione del rapporto di leasing per
inadempimento dell’utilizzatore, l’addebito all’utilizzatore dei
rischi inerenti il bene ecc.). Si vuole, inoltre, affrontare con
maggiore consapevolezza la disciplina del leasing internazionale e
stessa maggiore consapevolezza si intende raggiungere nella
valutazione delle numerose applicazioni del leasing, muovendosi
quindi nella contezza di una sempre presente regulatory
competition e prestando attenzione alle evoluzioni determinate
dalla costante circolazione dei modelli
Capitolo secondo
Premesse
comparatistiche.
Esperienze
straniere in materia di leasing.
1. Il “mondo
giuridico occidentale” quale unico campo di osservazione utile;
fenomeni circolatori e condivisione di regole comuni: graduale
convergenza dei sistemi di civil e di common law e conseguente
riconsiderazione delle tradizionali classificazioni degli
ordinamenti in grandi “famiglie”.
Per l’osservazione
del fenomeno giuridico leasing, si è scelto di considerare alcuni
ordinamenti collocabili in un ambito territoriale definito “mondo
giuridico occidentale” e comprendente, in linea di massima, tutti
i paesi nei quali l’economia di mercato[105]
si accompagna al rispetto, più o meno costante, della rule of
professional law,[106]
escludendo, di conseguenza, gli ordinamenti collocabili entro la
rule of politics e la rule of tradition.[107]
In verità, la
stessa classificazione degli ordinamenti effettuata attraverso il
“triangolo” solitamente utilizzato dalla dottrina comparatistica[108]
necessita, e necessiterà in misura sempre maggiore, di importanti
riforme. Infatti, in molti ordinamenti asiatici il galoppante
sviluppo dell’economia di mercato viene supportato, seppure con
molte difficoltà derivanti dai particolari regimi politici ivi
esistenti, dalla edificazione di nuove infrastrutture giuridiche
che, gradualmente, imporranno la ricollocazione di tali
ordinamenti entro gli schemi all’uopo utilizzati. I suddetti
ordinamenti asiatici partecipano ormai da protagonisti al mercato
globale, importano modelli giuridici occidentali e condividono le
regole ad essi comuni, pacificamente ascritte, per questo, ad una
nuova lex mercatoria i cui lineamenti vanno facendosi sempre più
cristallini.[109]
A parlare di mondo
giuridico occidentale è stato un celebre studioso italiano[110]
che ha per primo messo in rilievo, attraverso un dotto revisiting
diacronico della comparazione tra ordinamenti di common law e
civil law, il progressivo e costante dialogo tra i due sistemi,
sempre più aperti alla circolazione ed alla condivisione di
modelli e regole.[111]
Tali raffinate riflessioni, ci portano a valutare con attenzione
la contrapposizione, un tempo più significativa, tra ordinamenti
dei paesi socialisti e ordinamenti dei paesi capitalisti o
“borghesi”. Questi ultimi, individuabili come “Western societies”
o “civiltà occidentale”, comprendono ordinamenti di common e di
civil law, collocati in ogni parte del globo, incluso il Giappone,
l’Australia, l’America del Sud ed altri.[112]
Comprese le radici
comuni che plasmano la tradizione giuridica occidentale, è
finalmente possibile un sostanziale ridimensionamento della
convenzionale distinzione tra civil law (diritto continentale) e
common law (diritto inglese e suoi derivati). Del resto, appurata
la straordinaria lungimiranza delle soluzioni cui Gorla è giunto
oltre venti anni or sono, non mancano voci autorevoli[113]
che, più di recente, hanno lumeggiato la graduale convergenza dei
sistemi, superando pertanto la citata dicotomia ordinamentale,
prospettata inizialmente dal David e ripresa dalla dottrina
successiva, seppure con alcuni emendamenti.[114]
2. Cenni
introduttivi: la disciplina del leasing quale risultato di diverse
cooperazioni tra formanti. Definizione legislativa: riferimenti
alla natura dei contraenti e dei beni; essenzialità o accessorietà
dell’opzione d’acquisto e durata del rapporto. Le molteplici
strade percorse per giungere alla qualificazione del contratto ed
i profili essenziali della disciplina convenzionale.
L’emersione del
leasing nel
mondo degli affari ha determinato nei diversi ordinamenti, una
prassi pressoché omogenea, che evidenzia una precisa successione
di atti, funzionali alla realizzazione dell’operazione:[115]
in primis, il futuro utilizzatore si rivolge al fornitore per
scegliere il bene di cui necessita; insieme al fornitore fissa il
prezzo, la data, il luogo e le modalità di consegna del bene. Si
rivolge, poi, ad un’impresa di leasing per sottoporle la sua
domanda; questa, se accoglie la proposta, stipula il contratto con
l’utilizzatore, sulla base di condizioni generali da essa
predisposte. Concluso il contratto, il finanziatore compera il
bene dal fornitore, il quale ultimo lo consegna direttamente
all’utilizzatore, anche se il godimento gli viene concesso dal
finanziatore verso il pagamento di canoni.
A fronte di tale
omogeneità nella prassi d’affari, sul fronte della disciplina, si
riscontrano risposte molto differenziate, causate dai differenti
ostacoli e controlli che il contratto ha dovuto superare nei
diversi sistemi entro i quali è stato recepito.[116]
In taluni Paesi, come Francia,[117]
Belgio,[118]
Spagna,[119]
Portogallo,
[120]Grecia[121]
Turchia[122]e
S. Marino[123]
si è giunti, in tempi relativamente brevi, ad una disciplina
legislativa dell’istituto, mentre in altri ordinamenti, non
essendo stata introdotta una normativa ad hoc, i giudici hanno
fatto ricorso all’applicazione delle norme dei codici civili e
commerciali che contemplano altre fattispecie di contratto. In
questi ultimi casi, talvolta, sono state utilizzate le regole
della locazione, talaltra, quelle proprie della vendita con
riserva di proprietà;[124]
ed è senza dubbio questa la situazione nella quale versa la
disciplina del contratto nel nostro Paese: numerosi interventi non
costituiscono, insieme, una disciplina organica dell’operazione,
rendendo necessari l’intervento della giurisprudenza e le
elaborazioni della dottrina per giungere ad una regolamentazione
completa del contratto, sulla base delle norme codicistiche che
disciplinano le citate fattispecie tipiche.[125]
Non a caso dottrina e giurisprudenza sono altrettanto decisive in
Germania,[126]
Svizzera, Austria e Paesi nordici.
Per quanto attiene
agli Stati Uniti, nel 1985 l’assetto normativo del contratto de
quo è stato investito dalla organica disciplina predisposta dal
Comitato permanente per lo Uniform Commercial Code, che ha
presentato all’American Law Institute una bozza di legge composta
da 78 articoli (tipica lunghezza associabile alla tecnica
statutory americana), inseriti oggi nell’art. 2A dello U.C.C., di
cui, in pratica, costituiscono un libro dedicato interamente alla
disciplina del leasing finanziario.
Il Sud Africa, non
avendo predisposto una disciplina ad hoc, si appoggia su quella,
di tenore più generale, dettata dal Credit Agreement Act del 1980;
la Colombia può contare invece su di un decreto (n. 148 del 30
gennaio 1979) che riguarda le società anonime il cui oggetto
esclusivo sia l’arrendamiento financiero (leasing); la provincia
canadese dell’Ontario vede i contratti di leasing avvalersi del
Personal Property Security Act del 1967, di ispirazione americana;
la Polonia, già nel 1980, ha pubblicato un progetto di legge ad
hoc sul leasing (costituito dagli artt. da 136 a 148 del progetto
di legge sul commercio internazionale),[127]
ispirato ai modelli francese e belga, in seguito riproposto in
Parlamento, ma a quanto pare non approvato.
Le discipline
legislative, in genere, dopo una definizione dell’istituto, che
spesso include una serie di regole operative fondamentali,
contengono una completa regolamentazione dei profili soggettivi ed
oggettivi del contratto.
La nozione che
emerge comprende, nella stragrande maggioranza dei casi, un nucleo
comune di regole: la permanenza del diritto di proprietà in capo
al concedente, la traslazione convenzionale di ogni rischio
relativo al bene in capo all’utilizzatore, cui però vengono
generalmente estese le garanzie di cui gode il concedente nei
confronti del fornitore, insieme ai poteri necessari ad agire nei
confronti di quest’ultimo. In caso d’inadempimento
dell’utilizzatore, il contratto si risolve di diritto; i canoni
versati restano acquisiti dal finanziatore e vengono altresì
previste penali, fissate nella somma dei canoni non ancora
scaduti, o in una quota parte vicina all’intero. Alla scadenza
del contratto, l’utilizzatore può scegliere, in quasi tutti gli
ordinamenti, tra l’acquisto del bene per un importo
predeterminato, la proroga della locazione per un canone
notevolmente ridotto, ovvero la restituzione del bene. A tale
riguardo è bene anticipare che non mancano delle eccezioni: la
legge greca non fa menzione della possibilità di acquisto e, nel
common law inglese, nei paesi nordici ed in Sud Africa l’opzione
non può proprio far parte del regolamento, perché la sua presenza
muterebbe la natura del contratto.
In genere, nella
definizione legislativa si fa riferimento espresso alla natura
aziendale dei beni, come avviene in Francia, Belgio, Spagna,
Grecia, Brasile, ed in qualche legge, come quella greca, in cui
vengono annoverati anche i beni utilizzati per l’esercizio
dell’attività professionale; del resto tale parificazione, quando
non operata dal legislatore, viene generalmente posta in essere
dai giudici o dai dottori dei diversi ordinamenti.[128]
L’equiparazione non è così ovvia nel diritto italiano, vista la
tradizionale (superata?) distinzione tra le attività svolte dai
professionisti intellettuali e quelle propriamente
imprenditoriali.[129]
Probabilmente, tale discrasia può ritenersi in parte sanata, in
materia di leasing, dalla disciplina fiscale dell’istituto, che
già nel 1985 con la legge n. 17, del 17 febbraio, contemplava
espressamente anche il leasing avente oggetto beni destinati
all’utilizzo del professionista.[130]
È anche opportuno
ricordare, sempre a titolo di premessa, che le leggi ad hoc
contengono, nella generalità dei casi, alcune disposizioni in
materia di durata del contratto. A prevedere una durata minima
sono la legge greca (3 anni) quella del Brasile (3 anni e 2 per
gli autoveicoli),[131]
la disciplina portoghese (minimo 2 anni per i mobili e 10 per gli
immobili, essendo forse l’unica disciplina a fissare anche la
durata massima in 30 anni), quella di S. Marino (minimo 1 anno per
i mobili e 4 anni per gli immobili).
In altri casi la
legge prevede che la durata venga determinata in base ad altri
diversi criteri dalle autorità amministrative; è il caso del Sud
Africa, dove il ministro, con un suo regolamento, può stabilire la
durata minima e quella massima dei contratti di leasing. In
Turchia il contratto deve durare almeno 4 anni, ma si dà facoltà
al Consiglio dei ministri di stabilire le condizioni in presenza
delle quali può essere più breve (art. 7 decreto n. 85 /9866). In
altri ordinamenti la durata minima deve essere rispettata se si
vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali o finanziarie
previste dal legislatore.[132]
In tal caso, se il contratto non rispetta la durata minima, non
significa che esso sia nullo o affetto da altri vizi; vuol dire
semplicemente che fuoriesce dalla fattispecie prevista per godere
dei vantaggi fiscali o finanziari, ma in punto di diritto civile è
valido ed opponibile a chiunque. Ciò non vale quando la legge
prevede un limite minimo tout court, essendo quest’ultimo in
genere posto da norme inderogabili (come abbiamo visto per
Portogallo, Brasile, Grecia ecc.).
Altre
legislazioni, come quella belga, si limitano a dire che la durata
deve corrispondere alla presunta vita economica del bene, ed è
questa la soluzione adottata anche dalla Convenzione di Ottawa sul
leasing finanziario internazionale.[133]
Rimandando ai
paragrafi successivi per la trattazione delle questioni inerenti
la validità del contratto, per altro ritenute realmente
problematiche soprattutto negli ordinamenti in cui non vi è una
disciplina legislativa generale del leasing, è opportuno formulare
alcune premesse sulla questione della qualificazione del negozio:
laddove non c’è una legge ad hoc, essa si presenta problematica,
ma anche negli ordinamenti che disciplinano appositamente il
contratto il problema qualificatorio non può dirsi privo di
importanza, visto che da esso dipende l’applicazione di una serie
di norme operanti in caso di lacune o difficoltà ermeneutiche.
Dappertutto si oscilla tra il polo della locazione e quello della
vendita: secondo il Frignani,[134]
la prospettiva della locazione ha sedotto il più delle volte i
legislatori (“leasing come germinazione del tronco della
locazione”)[135]
mentre, l’assorbimento nel genus della vendita ha attratto più
spesso i giudici e la dottrina.[136]
Il Ferrarini,[137]
invece, rileva che nei sistemi di common law si tende, alla
stregua dell’originaria disciplina statunitense, a qualificare il
contratto come vendità con riserva di proprietà, mentre nei
sistemi di civil law, si è più propensi, ferma restante la varietà
delle opinioni espresse e la consapevolezza della novità
dell’istituto, a sostenere una parentela tra leasing e locazione.
Per quanto attiene
agli obblighi in capo al lessor ed al lessee, il principale di
questi, attribuito naturalmente al primo, consiste nel far
ottenere all’utilizzatore il godimento del bene che presenti le
caratteristiche pattuite in contratto. Nei formulari di tutto il
mondo il rischio della mancata consegna del bene da parte del
fornitore viene addossato all’utilizzatore, e lo stesso dicasi per
i vizi della cosa: ciò viene in genere giustificato in base alla
circostanza che l’utilizzatore sceglie preventivamente, come si è
detto, il bene ed il produttore.[138]
Gli studiosi[139]
e i giudici italiani ritengono[140]
che la validità di tali clausole dipenda dall’eventualità che
l’utilizzatore sia messo in condizione di tutelare i propri
interessi nei confronti del fornitore. Nei contratti ciò avviene
spesso grazie ad un trasferimento specifico delle azioni del
lessor al lessee. Se poi il contratto non prevede nulla al
riguardo, la giurisprudenza italiana propende per la nullità dello
stesso, mentre la soluzione auspicabile
per molti studiosi risiede nella possibilità di esercizio, in via
diretta o di rivalsa, delle azioni e diritti spettanti al
concedente nei confronti del produttore.[141]
In tutti gli
ordinamenti, all’utilizzatore spettano anche gli oneri di
manutenzione e di riparazione; egli sarà pure responsabile per il
danneggiamento, la perdita e la sottrazione del bene.[142]
In tema di
risoluzione per inadempimento, è opportuno anticipare che alla
tradizione di common law, secondo la quale non ogni breach of
contract rileva, ma solo quello che sia fundamental, si
contrappone la regola dei Paesi della famiglia
romanistico-germanica, per i quali ogni inadempimento può dar
luogo alla risoluzione purché sia importante considerato
l’interesse dell’altra parte (v. art. 1455 c.c. italiano),
importanza che spesso è cristallizzata espressamente dai
contraenti al momento della stipula.[143]
Le conseguenze
della risoluzione, poi, hanno dato luogo a notevoli problemi
laddove una legge sul leasing manca. Accanto ad una norma
indiscussa, l’obbligo di restituzione del bene, l’altra, ovvero
l’obbligo di risarcire i danni, è stata sottoposta ad
interpretazioni diverse, e non in tutti gli ordinamenti si
riscontra la chiarezza della legge turca, che dispone che
l’utilizzatore debba pagare tutte le rate future e tutti i danni.[144]
Un’ultima
notazione: non sembra di poter condividere oggi quanto si è
affermato, pure autorevolmente,[145]
in passato: le applicazioni del leasing hanno raggiunto ormai in
ogni dove un altissimo livello di sofisticazione[146]e
pertanto, pur non escludendo che, specie negli USA, vi possano
essere nuove evoluzioni della tecnica contrattuale, si ritiene
possibile ed opportuna una trattazione contestuale delle
molteplici species del leasing, cui sarà dedicato l’ultimo
capitolo.
3. Il leasing in
Francia: accorgimenti linguistici e ricognizione degli interventi
legislativi. I profili soggettivi (in particolare, art. 2 della
legge 455-66) e la definizione legislativa del crédit-bail ex art.
1: inammissibilità di operazioni fuori legge, elementi essenziali
della fattispecie e lacune rilevate da giurisprudenza e dottrina.
Come accennato,[147]
per trattare in lingua italiana l’esperienza francese sul leasing
sono necessari alcuni accorgimenti linguistici che paradossalmente
derivano dalla comune matrice neolatina delle due lingue, dal
momento che molte espressioni usate dal legislatore d’oltralpe
potrebbero ingenuamente essere accostate, se non addirittura
identificate, con analoghe locuzioni usate da studiosi ed
operatori nel nostro Paese.[148]
I primi contratti
di leasing stipulati in Francia, naturalmente ancora con il nomen
anglosassone, risalgono agli stessi anni in cui l’istituto viene
importato in Italia e, precisamente, nel 1962 la Locafrance[149]
è la prima società a proporne la stipulazione.
La spinta
all’emanazione di una legge ad hoc nasce, oltre che dalla volontà
di offrire agli operatori una definizione giuridica dell’istituto,
specie in seguito ad annose contrapposizioni tra questi ultimi e
la giurisprudenza francese,[150]
dall’esigenza, comunemente avvertita, di sottoporre le società
esercenti il leasing ad un controllo pubblico efficace. È per
questo motivo che il tempestivo legislatore francese detta
un’apposita disciplina dell’istituto solo pochi anni dopo la sua
comparsa, nel 1966, con la legge n. 455 del 2 luglio, riguardante,
innanzi tutto, le imprese che praticano il crédit-bail,[151]
locuzione quest’ultima mediante la quale il leasing viene
naturalizzato dall’ordinamento francese che, per altro, vieta
espressamente l’utilizzo dell’espressione anglosassone nei modelli
contrattuali,[152]
determinando in tal modo la peculiare situazione semantica
consistente nell’opposizione tra i termini francese ed inglese.
Come si è visto,[153]
pertanto, con il primo s’indica la fattispecie legalmente
tipizzata, mentre con il secondo si rappresentano generalmente i
contratti che, pur rispondendo allo stesso schema negoziale del
crédit-bail, non possono dirsi rientranti nell’alveo applicativo
della legge n. 455.
Senza dubbio, tra
le cause della rapida crescita dello stipulato in Francia c’è
anche la maggiore certezza giuridica raggiunta attraverso la
strada maestra della legislazione; una certezza giuridica che
viene estesa alle operazioni di crédit-bail aventi ad oggetto beni
immobili, mediante una modifica della legge del 1966, sopraggiunta
con l’ordonnance n. 67-837, del 28 settembre 1967, dedicata
specificamente ad esse, che introduce tra l’altro lo statuto
SICOMI (Sociétés Immobilières pour le Commerce et l’Industrie),
cui sono collegati numerosi vantaggi fiscali per le operazioni di
crédit-bail immobiliare, ed un apposito regime di pubblicità per
le operazioni mobiliari oltre che immobiliari.[154]
Altro
provvedimento fondamentale è la legge n. 78-22 del 10 gennaio
1978, c.d. loi Scrivener, finalizzata a garantire l’informazione e
la protezione dei consumatori nell’ambito delle operazioni di
credito (oggi integrata nel Code de la Consommation agli artt. L.
311-1 e ss.), ed applicabile alle operazioni di leasing mobiliare
su beni ad uso personale o familiare, qualificate come “locations
avec option d’achat” o “LOA”. È pertanto comprensibile la sua
integrazione con la loi Scrivener II (n. 79-596), che dispone
analoga disciplina riguardo al leasing immobiliare.[155]
Portata a termine
una breve ricognizione degli interventi legislativi che
interessano direttamente o indirettamente l’istituto, conviene
fare cenno ai profili soggettivi della disciplina francese, specie
con riguardo al crédit-bailleur, visto che l’art. 2 riserva
l’esercizio abituale del crédit-bail alle banche ed agli istituti
finanziari.[156]
I concedenti, pertanto, sono assoggettati ad uno status
particolare ed all’onere di assumere una specifica forma
societaria. A tali imprese sono applicabili, inoltre, le norme di
cui alla legge n. 84-86 del 24 gennaio 1984 sull’attività ed il
controllo degli istituti di credito. In particolare, sono soggette
al controllo della commissione bancaria e, qualora non vengano
rispettate tali disposizioni, il contratto di leasing sarebbe
affetto da nullità con riserva dell’applicazione di eventuali
sanzioni penali.[157]
Passando al vero e
proprio nucleo della disciplina, nell’art. 1 della legge 66-455,
come del resto in tutte le discipline organiche dell’istituto
predisposte dagli altri ordinamenti, è possibile rinvenire una
definizione generale del contratto,[158]
non priva di elementi disciplinari interessanti:[159]
vengono innanzi tutto considerate operazioni di crédit-bail le
operazioni di locazione di beni strumentali (“biens d’équipement”
e “matériel d’outillage”) acquistati in vista di tale concessione
in godimento da imprese che ne rimangono formalmente proprietarie[160]
allorquando tali operazioni, quale sia la loro qualificazione,
offrono al locatario la possibilità di acquistare in tutto o in
parte i beni locati per un prezzo prestabilito che tenga conto,
almeno in parte, dei versamenti effettuati a titolo
di canoni.[161]
L’elemento più
facile da individuare nella definizione dell’art. 1 è senza dubbio
la natura strumentale dei beni oggetto del contratto:[162]
se si tratta di mobili, bien d’équipement come computers,
fotocopiatrici ed altre apparecchiature di tal genere, oppure
matériel d’outillage come gru, trattori, ecc.; se, invece, si
tratta di immobili devono comunque essere destinati ad un usage
professionel: si noti, pertanto, che non rileva la natura mobile o
immobile, materiale o immateriale del bene, né tanto meno se esso
sia nuovo oppure usato.[163]
Nulla aggiunge la
legge in ordine alle clausole che nella prassi regolano il
godimento della cosa. Forse, come s’è arguito, per il legislatore
esse non sono qualificanti del contratto, che potrebbe essere
regolamentato, limitatamente a tali profili, anche come una
normale locazione; oppure, come in maniera più convincente si
afferma, il legislatore francese del 1966 ha ritenuto che tali
clausole, ed in generale tutti gli elementi innovativi del
regolamento di interessi, fossero pienamente compatibili con il
tipo legale della locazione (si pensi al procedimento di
formazione, alla misura elevata del corrispettivo, alla presenza
dell’opzione): il leasing sarebbe configurabile, quindi, secondo i
primi commentatori, come operazione complessa, nell’ambito della
quale lo schema della locazione troverebbe una nuova forma di
impiego.[164]
La dottrina
francese, giungendo a definire il testo “courte et bonne”,[165]
ha rilevato che in esso manca ogni riferimento al rapporto, per
alcuni di vero e proprio mandato, in virtù del quale
l’utilizzatore sceglie il fornitore ed il bene, di conseguenza
sopportando tutti i rischi inerenti il medesimo, e liberando dalle
relative responsabilità il concedente; inoltre il testo non fa
alcun riferimento alla commisurazione dei canoni che avviene,
generalmente, sulla base di un piano fiscale di ammortamento del
bene.
In ogni caso
l’elaborazione degli studiosi[166]
ha enucleato dalla definizione legislativa tre elementi
essenziali: l’acquisto del bene strumentale, finalizzato alla
concessione in godimento e posto in essere dal crédit-bailleur o
concedente; la locazione (bail) del bene all’utilizzatore,[167]
concessa a fronte del versamento di canoni periodici; la
previsione, sempre a favore dell’utilizzatore, della facoltà di
acquistare il bene al termine del rapporto, per un prezzo
convenuto, che tenga conto dei versamenti già effettuati.[168]
È interessante
notare che la dottrina e soprattutto la giurisprudenza[169]
francesi affermano che l’opzione è elemento qualificante del
contratto, ma non in ogni caso; si sostiene, infatti, che il
prezzo deve essere determinato tenendo conto, almeno in parte, dei
versamenti effettuati a titolo di canoni di locazione. Da ciò
deriva che anche la misura del corrispettivo costituisce
sintomatologia univoca della sussistenza di un’operazione di
leasing. Il requisito considerato si realizza, infatti, solo
quando i canoni siano superiori al genuino valore di godimento
della cosa e/o il prezzo da versare per l’esercizio dell’opzione
sia inferiore al valore residuo della cosa.[170]
Nessun
riferimento, invece, è fatto all’opzione di proroga che
normalmente viene attribuita all’utilizzatore e non presenta
profili problematici.
In un primo
momento, la giurisprudenza francese ha interpretato letteralmente
la definizione legislativa, negando che potesse essere applicata
alle operazioni di leasing-fabricant, (leasing operativo)[171]
nelle quali è lo stesso produttore che stipula il contratto di
leasing con il suo cliente, così come alle operazioni di
crédit-bail addossé,[172]
in cui un produttore prende in crédit-bail la sua produzione per
concederla in leasing ai suoi clienti. Non si è mai giunti,
invece, ad escludere dall’alveo applicativo della legge la
cession-bail, (sale and lease back) visto che nessuna disposizione
vieta che il venditore diventi successivamente utilizzatore del
bene.[173]
Ben presto, però,
gli autori[174]
hanno manifestato il proprio dissenso rispetto ad
un’interpretazione considerata insoddisfacente, vista l’assenza di
ragioni valide che giustificassero tali esclusioni, a parte
l’innegabile inadeguatezza del testo legislativo. Per colmare le
lacune è stata proposta una lettura “economica” dei testi di
legge, che colloca il crédit-bail a metà tra locazione e vendita a
credito, evidenziando il fondamentale profilo finanziario della
tecnica contrattuale. Tale soluzione, pure evidentemente vaga, ha
trovato e trova il consenso di molti studiosi e giudici di merito
francesi, sebbene non abbia ancora ottenuto l’avallo della
Cassazione. Si è osservato che, avvicinando il contratto ad una
vendita a credito, l’opzione avrebbe carattere meramente “giuridico-formale”,[175]
ed il suo esercizio diventerebbe in termini economici quasi
obbligatorio per l’utilizzatore; ma così non è, posto che i canoni
versati nel leasing hanno valore inferiore rispetto a quelli che
bisognerebbe versare nell’ambito di una vendita a rate. D’altra
parte, la definizione stabilisce che il prezzo d’opzione deve
tener conto, almeno in parte, dei versamenti effettuati a titolo
di canoni, e questi non possono rappresentare solo il
corrispettivo del godimento del bene, ma devono tenere presente
anche di una parte del valore dell’ammortamento considerato per la
fissazione del prezzo d’acquisto. È proprio tale evidente
differenza rispetto alla locazione che ha indotto il legislatore a
prevedere un apposito regime pubblicitario per rendere opponibile
il diritto del concedente: di fronte ad un mero conduttore, non vi
sarebbero gli stessi rischi di confusione per i terzi e gli aventi
causa.
In definitiva, si
può ritenere[176]
che i parametri economici del contratto debbano collocarsi fra i
due estremi della vendita a credito e della locazione.
Ma quali sarebbero
i vantaggi di siffatta prospettiva “economica”? Si argomenta[177]
che tale prospettiva ricostruttiva permetterebbe di escludere
l’applicazione delle norme sul crédit-bail quando si pone in
essere una vendita a credito o una locazione dissumulate, con la
conseguente applicazione delle discipline corrispondenti di
diritto comune (si pensi alla disciplina delle locazioni ad uso
non abitativo, senza dubbio meno vantaggiosa per un locatore
mascherato da crédit- bailleur, oppure al fallimento del
finanziatore che simuli la titolarità della posizione contrattuale
propria del crédit-bailleur). Si potrebbero, inoltre, evitare le
inopportune esclusioni generate dall’originaria interpretazione
letterale adottata dalla giurisprudenza francese.
4. (segue): … la
prospettazione bi-negoziale della complessiva operazione: un
angolo visuale più efficace per un’indagine consapevole sui
problemi dell’istituto; traslazione convenzionale dei rischi e
necessità di estendere all’utilizzatore le garanzie proprie del
concedente-acquirente nei confronti del fornitore.
L’operazione di
leasing coinvolge tre soggetti e può essere rappresentata
cogliendone la struttura bi-negoziale, sostanziandosi in due
contratti bilaterali distinti:[178]
una vendita ed un contratto di location financiére stricto sensu,
che può essere tanto un crédit-bail tipico, tanto una location d’avec
option d’achat.
L’innegabile
trilateralità dello schema descritto fa sì che il legislatore
francese parli di “operazione”, il ché esprime assai bene la
realtà economica e riesce, secondo alcuni studiosi in maniera
efficace,[179]
a contemplare implicitamente i rapporti tra lessee e fornitore,
specie con riguardo all’indicazione del bene e delle sue
specifiche caratteristiche.
Purtroppo, una
elementare descrizione del fenomeno non spiega adeguatamente
l’innegabile complessità dell’assetto di interessi, che ha indotto
gli studiosi francesi a parlare ora di interazione di cinque
tecniche contrattuali (in ordine cronologico, promessa
sinallagmatica di locazione, mandato, locazione di cosa, promessa
unilaterale di vendita ed eventuale compravendita), tutte aventi
lo stesso oggetto ed utilizzate per la realizzazione del leasing
(Champaud), ora di contratto sui generis, sinallagmatico e ad
esecuzione successiva (Cabrillac).
Da questo nuovo
angolo visuale, si comprende meglio che il regolamento
convenzionale si fonda sull’innesto della funzione finanziaria
dell’operazione su uno schema astratto locatizio (credit + bail)
e, pertanto, rende insufficiente una considerazione del contratto
quale locazione tout court; miope semplificazione che pure viene
realizzata, forse inconsapevolmente, dalla legge francese.[180]
La disciplina
legislativa sui rapporti tra le parti, del resto, è vaga ed
erronea, nella misura in cui adotta qualificazioni legali che non
corrispondono né alla struttura dell’operazione, né all’intenzione
dei soggetti che la realizzano. Per queste ragioni, la
giurisprudenza ha avuto un margine di manovra molto largo, potendo
puntare ad una ricostruzione più soddisfacente del fenomeno
giuridico.
Nella pratica
d’affari, del resto, quasi versi ribellandosi alla qualificazione
semplicistica operata dal legislatore, vengono inserite nei
formulari numerose clausole che stridono con le descritte
qualificazioni legali. I crédit-bailleurs soprattutto, forti della
loro competenza, si limitano ad assumere solo le obbligazioni
proprie di un finanziatore, guardandosi bene dall’includere nel
regolamento d’interessi quelle che sarebbero proprie di un
acquirente oppure di un locatore (i tipi legali cui fa riferimento
l’art. 1 della legge 66-455).[181]
La giurisprudenza
cerca sapientemente di eliminare l’aporia tra il dettato
legislativo e la volontà delle parti (o meglio dei crédit-bailleur,
che predispongono i contratti conclusi per adesione) e, riguardo
al concedente, essa acconsente che questi non assuma le
obbligazioni proprie del locatore e trasferisca all’utilizzatore
tutti i rischi associati al bene, rendendo così il regolamento
d’interessi più vicino alla reale natura economica
dell’operazione, ma imponendo una condizione destinata a
proteggere l’utilizzatore, consistente nell’estensione a
quest’ultimo delle garanzie spettanti al concedente-acquirente nei
confronti del fornitore.[182]
Con maggiore precisione, in materia di crédit-bail immobiliare, la
Cassazione francese, prendendo in considerazione il regolamento
convenzionale in tutta la sua complessità, vi rinviene un istituto
giuridico particolare, tale da escludere l’operatività del regime
normativo in materia di locazioni non abitative. Il nuovo
meccanismo mutua elementi propri della locazione, ma è preordinato
al perseguimento di interessi diversi, giustificando la presenza
di clausole che non troverebbero accoglimento nell’ambito di un
semplice rapporto locativo. La Cassazione, però, ha inteso
consentire all’utilizzatore di proteggere la propria posizione
giuridica, imponendo il trasferimento allo stesso delle azioni che
spettano normalmente al crédit- bailleur, in quanto acquirente nei
confronti del fornitore-venditore. Il Sommo Giudice francese[183]
è giunto a ritenere che tale trasferimento di diritti e di azioni
rappresenta un effetto naturale dell’operazione di crédit-bail,
visto che essi si sostanziano evidentemente in una “contropartita”
per l’utilizzatore,[184]
ed in una condizione di validità delle clausole traslative dei
rischi inerenti il bene.[185]
5. (segue): …il
collegamento tra i rapporti contrattuali di crédit-bail e vendita.
La risoluzione del rapporto di vendita e le sue ripercussioni sul
crédit-bail. L’inadempimento dell’utilizzatore e le sue
conseguenze latu sensu sanzionatorie. In particolare, la vicenda
francese riguardante la clausola penale: dalla crisi, determinata
dal principio napoleonico dell’intangibilità delle clausole penali
(art. 1152 c.c.), alla sospirata riforma del codice civile. Alcune
riflessioni conclusive.
L’unità economica
dell’operazione si traduce giuridicamente in un legame
d’interdipendenza tra i contratti, in particolare tra la
compravendita e la locazione con promessa di vendita, che sono
l’uno la causa dell’altro. La Corte di Cassazione d’oltralpe, che
pure in materia di vendita a credito ha subito riconosciuto
l’indipendenza dei due contratti di vendita e mutuo,[186]
si è espressa[187]
a tal proposito affermando che la risoluzione della vendita rende
nullo, per mancanza di causa, il contratto di crédit-bail avente
ad oggetto il bene venduto, visto anche che l’unità
dell’operazione è affermata dalla legge. I crédit-bailleurs hanno
allora cercato delle vie traverse per giungere al medesimo
risultato. Ingegnosamente hanno elaborato dei mandati per la
scelta e la recezione del materiale, caratterizzati da
un’obbligazione di risultato: in presenza di tali clausole, il
crédit-bailleur che constata che l’utilizzatore intende denunciare
dei vizi relativi alla cosa data in crédit-bail, si limita a far
valere la circostanza che il mandato per la scelta o la recezione
non è stato eseguito correttamente. L’inadempimento
dell’utilizzatore nell’esecuzione della sua obbligazione di
risultato risulta dall’esistenza stessa di una controversia, e
tale inadempimento comporta la sua responsabilità! Dato che la
riparazione più adeguata consiste nel fare come se non ci fosse
stata colpa, cioè controversia, il crédit-bailleur ha tutta
l’intenzione di non subire alcuna delle conseguenze normalmente
derivanti dall’eventuale rimessa in causa del contratto di
vendita: “Con questo meccanismo, la dicotomia fra acquisto e
finanziamento risulta indirettamente consacrata nonostante che
l’unità intima dell’operazione di crédit-bail impedisca di
riconoscere direttamente tale scissione”.[188]
La Cassazione,[189]
in un primo momento non ha accolto sfavorevolmente tale raffinata
quanto strumentale costruzione giuridica; ha, infatti, annullato
una decisione che non aveva preso in considerazione
l’argomentazione del crédit-bailleur, fondata sull’idea del
mandato caratterizzato da un’obbligazione di risultato. Non
significa accettare il principio della dicotomia, ma certo
“inoltrarsi per la via che vi conduce”.[190]
Tale tendenza risulta tanto più netta in una sentenza poco più
recente,[191]
con cui la Sezione Commerciale della Cassazione ha ammesso che la
causa dell’obbligazione del conduttore di pagare il canone
pattuito risiedeva nel pagamento del prezzo al venditore da parte
del crédit-bailleur, dato che questo pagamento si era verificato
in conformità alle clausole contrattuali che prevedevano una
responsabilità dell’utilizzatore quale mandatario del concedente.[192]
La Chambre
Commerciale
ha palesato, in seguito, un vero e proprio, netto revirement,
sostenendo che il trasferimento all’utilizzatore dei diritti e
delle azioni che spettano al concedente nei confronti del
fornitore a fronte della rinuncia di quest’ultimo ad agire contro
il crédit-bailleur per non conformità o vizi occulti della cosa,
costituisce un’idonea causa giustificante delle obbligazioni
dell’utilizzatore ove la compravendita sia risolta.[193]
Dopo una lunga
divergenza tra la prima Camera Civile e la Camera Commerciale, la
Chambre Mixte della Cassazione,[194]
ha deciso che la risoluzione del contratto di compravendita
comporta necessariamente la risoluzione del contratto di
crédit-bail, spettando alle parti il compito di regolarne,
mediante apposite clausole, le conseguenze.[195]
La dottrina ha osservato, inoltre, che il termine résiliation
(risoluzione) è inappropriato, e che sarebbe stato più logico
parlare di nullità; tuttavia, come è stato rilevato,[196]
nell’impiego di tale termine va letta la volontà della Corte di
affermare l’irretroattività degli effetti dell’annullamento del
contratto di crédit-bail. In sostanza, si stabilisce che
l’utilizzatore ha diritto alla restituzione dei canoni versati a
partire dalla domanda di risoluzione della vendita.
Altra
manifestazione del legame tra i rapporti contrattuali si legge
nella circostanza che l’inadempimento dell’utilizzatore produce la
risoluzione di diritto del rapporto di crédit-bail, con obbligo di
restituire la cosa e pagare una penale, spesso costituita, come
nella prassi italiana e tedesca, dalle rate a scadere. Del resto
non vi sono mai stati dubbi riguardo alla possibilità che il
concedente trattenga i canoni già versati, in quanto “la loro
acquisizione da parte del finanziatore discende de plano dalla
qualificazione del crédit- bail come locazione”.[197]
Vi sono stai problemi, però, in ordine all’ammissibilità delle
penali particolarmente severe previste dai primi formulari
francesi, che imponevano ed impongono il versamento dei canoni a
scadere o quanto meno una parte di essi vicina al totale, in
genere i quattro quinti, dedotto il prezzo ottenuto dalla vendita
del bene. I giudici di merito francesi hanno combattuto per lungo
tempo contro le clausole penali non eque, fino alla riforma
legislativa in materia di penali. Il Code Napoléon infatti,
prevedeva il principio della intangibilità della clausola penale
ex art. 1152, e i giudici di merito hanno tentato fin dal
principio di svuotarlo o disattenderlo, rivestendo la loro
intenzione equitativa con argomentazioni tecnico-giuridiche
suggerite spesso dalla dottrina generalmente concorde,[198]
ma senza fortuna, per la netta e decisa censura della Corte di
Cassazione. Le buone ragioni dell’equità e l’ingegnosità delle
costruzioni non sono state dunque sufficienti a risolvere, per il
caso specifico del leasing come per il problema più generale,
quella che negli ultimi anni si era abituati a chiamare la “crisi
della clausola penale”. Una soluzione poteva essere offerta
soltanto da un intervento legislativo che modificasse il principio
dell’intangibilità della penale. Da tempo auspicata, addirittura
con toni emergenziali (Malaure parla di “un texte qui rend
licite le terrorisme contractuel doit d’urgence etre réformé”), la
riforma delle norme del codice civile relative alle clausole
penali viene operata con la loi del 9 luglio 1975. Durante i
lavori preparatori la necessità dell’intervento legislativo viene
motivata facendo riferimento alle penali previste dai contratti di
leasing oltre che di vendita a rate. L’art. 1152 c.c. viene
integrato riconoscendo al giudice il potere, che le parti non
possono escludere, di modificare le penali manifestamente
sproporzionate; l’art. 231 c.c. viene integrato escludendo che le
parti possano sottrarsi alla riduzione della penale operata dal
giudice in considerazione dell’interesse che l’esecuzione parziale
ha per il creditore. Il quadro normativo è pertanto radicalmente
mutato: i giudici, prima costretti ad esercitare la loro fantasia
costruttiva per legittimare un loro potere di controllo sulle
clausole penali del leasing, sono ora chiamati ad esercitarlo
dalla legge usando, si auspica, la necessaria cautela.[199]
Con riguardo ai
problemi sorti intorno alla quantificazione della penale[200]
ed il rischio di locupletazione del crédit-bailleur, la Francia ha
provveduto anche a quelli emanando il decrét n. 87-344 del 21
maggio 1987, il quale dispone che il concedente in caso di
risoluzione per inadempimento, ha diritto di esigere : “Une
indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur
actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme
hors taxes des loyers non ancore échus et, d’autre part, la valeur
vénale hors taxes du bien restitué”.[201]
È lecita, a questo
punto, una sintesi su quanto osservato, soprattutto per apprezzare
le discrasie profonde tra formante legislativo e prassi, alle
quali giurisprudenza e dottrina hanno cercato opportunamente di
porre rimedio.
La legge del 1966
non ha risolto affatto i problemi di qualificazione del contratto,
visto che, limitandosi a citare i contratti di locazione e di
vendita, non contempla norme avvertite come necessarie in quanto
potenzialmente risolutive dei più complessi problemi sollevati
dall’istituto, visto che la gran parte delle questioni derivano
dall’estraneità del fornitore rispetto al contratto bilaterale di
crédit-bail. Nello specifico, è diffusa nella dottrina francese la
convinzione che la definizione legislativa del leasing di sostanzi
in una “finzione legale”: il rapporto di godimento viene
qualificato dalla legge francese, come dalla analoga disciplina
vigente in Belgio, “location”,[202]
omettendo ogni considerazione sulla rilevante componente
finanziaria del contratto, oltre che sulla complessità
dell’operazione, che la rende irriconducibile agli schemi
contrattuali classici. Basta leggere i formulari per capire che la
società di crédit-bail assume attraverso apposite clausole un
ruolo puramente finanziario di intermediario che non prevede gli
obblighi propri del locatore. L’utilizzatore poi, lungi dal
potersi qualificare come mero conduttore, assume una posizione che
è più vicina a quella dell’acquirente, visto che sceglie il
fornitore ed il bene. La realtà economica dell’operazione implica
dei rapporti giuridici che coinvolgono anche il concedente e
finisce col tradursi in una serie di conseguenze giuridiche, quali
il conferimento dell’azione diretta all’utilizzatore nei confronti
del fornitore,[203]
la possibilità di esercitare l’opzione diventando subacquirente e
potendo di conseguenza esercitare diritti e azioni del suo dante
causa nei confronti del fornitore: v’è pertanto una “spaccatura
tra realtà giuridica ed economica”[204]
Com’è ormai quasi
del tutto pacifico, non si può trascurare nel leasing la
coesistenza della natura locativa, traslativa e finanziaria, che
ha spinto la dottrina francese a parlare di “ibrido” (A. Bénabent),
riunione indivisibile di più contratti, oppure di association de
contracts, associazione di compravendita, locazione, promessa
unilaterale di vendita, e talvolta anche mandato (G. Vermelle).
Molto nota è l’articolata ricostruzione posta in essere dal
Teyssie,[205]
denominata “théorie des groupes de contrats”. I contratti che
formano la locazione finanziaria costituirebbero un insieme di
contratti a dipendenza unilaterale ed a struttura complessa. La
categoria si caratterizza perché al suo interno non tutti i
contratti hanno la stessa importanza, ma ve n’è uno principale,
necessario ed essenziale alla realizzazione dell’obbiettivo
perseguito dall’operazione complessiva. Il crédit-bail viene
qualificato, in questa prospettiva, come unione di due
sottoinsiemi di contratti a dipendenza unilaterale: un primo
sottoinsieme raggruppa i contratti che intercorrono tra i medesimi
soggetti del contratto di crédit-bail in senso stretto: il
contratto principale e una serie di mandati, aventi carattere
accessorio (per l’acquisto del bene, per la ricezione del
materiale, per l’esercizio dell’azione di garanzia): la dipendenza
è unilaterale visto che la loro causa risiede nel contratto
complesso e non è certo vero il contrario; un secondo sottoinsieme
comprende i contratti conclusi tra parti differenti: oltre al
contratto principale, suoi ulteriori sottoinsiemi di contratti
accessori, conclusi dalla società di crédit-bail con i terzi. Il
primo sottoinsieme consiste nella convenzione d’acquisto tra
fornitore e concedente, tramite l’utilizzatore: gioca un ruolo
determinante dato che dalla sua esistenza e validità dipende la
sopravvivenza del contratto principale. La causa della
compravendita va ricercata nel contratto complesso, senza che sia
vero il contrario. Il secondo sottoinsieme di accessori non
necessari tiene conto del fatto che le parti possono aggiungere a
discrezione numerose convenzioni accessorie, quali l’assicurazione
del bene, od eventuali garanzie prestate da un terzo per
l’adempimento dell’utilizzatore. Lo stesso artefice della
raffinata ricostruzione rileva il punto debole della stessa in una
certa fragilità del sistema che trova la sua radice nel brocardo
accessorium sequitur principale.
[206]
6. (segue): …il
regime disciplinare relativo alla pubblicità del contratto di
leasing: tutela dei terzi creditori ed aventi causa
dell’utilizzatore. Permanenza della proprietà in capo al
crédit-bailleur: funzione di garanzia e protezione giuridica, in
particolare nel caso di fallimento dell’utilizzatore.
Altro dato
caratterizzante dell’operazione complessivamente considerata, è
rappresentato dal permanere della proprietà formale del bene in
capo al crédit-bailleur, che dà luogo ad una situazione
necessitante di adeguati accorgimenti pubblicitari al fine di
evitare che il bene costituisca un apparente fattore di
solvibilità agli occhi dei creditori dell’utilizzatore. Le
soluzioni disciplinari riguardanti la pubblicità del contratto di
leasing nei diversi ordinamenti sono di due tipi: o vengono
predisposte norme speciali, o si impone il ricorso ai mezzi di
diritto comune, necessari a rendere opponibile ai terzi il diritto
di proprietà sui beni in possesso di altri soggetti.[207]
Ebbene, in Francia vige una disciplina speciale contenuta nel
décret del 4 luglio 1972 che sottopone i contratti, naturalmente
stipulati in forma scritta, a registrazione[208]
e, mentre per gli immobili vale il sistema previsto dalla
disciplina generale,[209]
per i mobili il décret prevede l’iscrizione in apposito registro,
presso la cancelleria del Tribunale di Commercio nel cui distretto
vi è la sede principale dell’utilizzatore.[210]
Tale iscrizione, che deve essere rinnovata ogni cinque anni per
quanto attiene alle operazioni mobiliari, crea, rispetto ai
creditori ed agli aventi causa a titolo oneroso dell’utilizzatore,
una presunzione assoluta di conoscenza e, di conseguenza, se gli
oneri pubblicitari non vengono adempiuti, il diritto di proprietà
del concedente non sarà opponibile a costoro, che potranno
aggredire il bene come se rientrasse nella proprietà
dell’utilizzatore, a meno che il concedente non dimostri che essi
erano a conoscenza dei suoi diritti sulla cosa. Si consideri però,
che alla società concedente, che agisce in rivendica del bene e
vede rigettata la propria domanda a causa del mancato assolvimento
dell’onere pubblicitario previsto dal décret, viene data comunque
la possibilità di insinuarsi nel passivo fallimentare
dell’utilizzatore. Se vi è invece un subacquirente, possessore in
buona fede, rispetto a questi la pubblicità non produce alcun
effetto, e trova applicazione la regola generale in materia
mobiliare contenuta nell’art. 2279 del Code civil, in virtù della
quale il possesso vale titolo.[211]
Diversamente si comprende che lo stesso diritto di proprietà del
concedente resta sempre opponibile nei confronti del suo debitore:
del resto l’onere pubblicitario grava sempre sulle società di
crédit-bail[212]
e, secondo la Cassazione francese,[213]
anche sulle società che praticano occasionalmente tale attività
finanziaria, attesa la ratio dell’obbligo pubblicitario, teso
completamente alla tutela dei terzi,[214]
con la conseguenza che l’inosservanza degli obblighi pubblicitari
non può essere fatta valere dall’utilizzatore, essendo egli
perfettamente a conoscenza dell’esistenza del crédit-bail.
Parallelamente il curatore fallimentare, come il debitore, non può
invocare l’inesistenza della pubblicità del contratto per
sostenere che il bene locato è di proprietà dell’utilizzatore:
egli non può definirsi né terzo in buona fede né procédure
collective (categoria che designa l’insieme costituito dai
creditori del debitore, in questo caso l’utilizzatore, e dai
rispettivi rappresentanti).
C’è un
orientamento dottrinale che riduce il crédit-bail ad un mutuo
accompagnato da una garanzia reale. Si tratta, certo, di un
orientamento riduttivo e deformante della complessità dei rapporti
giuridici sottesi all’operazione, ma la funzione di garanzia
svolta dalla proprietà permanente in capo al concedente fino
all’eventuale esercizio del diritto di opzione non è trascurabile,
ed in quanto aspetto fondamentale del negozio, ha alimentato un
acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale. La dottrina ha
messo in luce la relatività della protezione offerta dalla
proprietà: come si è visto, il décret del 1972 fa dipendere l’opponibilità
ai terzi del diritto del concedente dall’assolvimento degli oneri
pubblicitari. Inoltre, se oggetto è un bene mobile, risulta
necessaria anche la disponibilità dell’utilizzatore, altrimenti un
subacquirente potrebbe avvalersi della citata norma di cui
all’art. 2279 c.c., non essendo la pubblicità sufficiente a
provare la malafede.
La Corte di
Cassazione, con una discussa sentenza del 1991[215]
ha dichiarato applicabile alle società concedenti la legge del
1985 che, ai sensi dell’art. 115-1, impone in caso di fallimento
dell’utilizzatore che, se il crédit-bailleur vuol far valere il
proprio diritto di proprietà, deve rivendicare i beni concessi in
bail nel termine di tre mesi, decorrenti dall’apertura del
fallimento. L’efficacia della garanzia è quindi messa in pericolo,
o quanto meno si richiede alle società di crédit-bail una maggiore
diligenza per conservarla. Il legislatore, inoltre, è intervenuto
modificando la legge del 1985, con la legge n. 94-475 del 10
giugno 1994: il nuovo testo dell’art. 115-1 della legge del 1985,
dispensa espressamente il proprietario del bene dal dover agire in
rivendica se il proprio contratto forma oggetto di pubblicità
regolarmente effettuata; in tal caso, basterà semplicemente
richiedere la restituzione del bene. Sempre ai sensi della nuova
legge, se il contratto è risolto dopo l’apertura del fallimento,
il termine di tre mesi decorre da tale risoluzione.
7. Il leasing in
Germania. L’assenza di una disciplina legislativa organica: il
problema fiscale e le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali
tese a colmare le lacune attraverso molteplici tentativi di
qualificazione del contratto. La tesi prevalente del leasing come
Miete. La disciplina applicabile al contratto relativamente a
condizioni generali, traslazione convenzionale dei rischi, mancata
o ritardata consegna, inadempimento e il fallimento
dell’utilizzatore.
Anche in Germania,
nonostante la rapida diffusione del leasing, specie in alcuni
comparti come quello automobilistico,[216]
non v’è una definizione legislativa generale del fenomeno e, per
questo, come in Svizzera ed in Italia, vi sono state voci
contrastanti in ordine alla validità del contratto, che hanno
progressivamente lasciato il posto ad una soluzione
giurisprudenziale e dottrinale pressoché univoca.
Il primo vaglio
giurisprudenziale della tecnica contrattuale, pur avendo coinvolto
la riflessione sulla qualificazione del contratto, attiene ai
problemi fiscali da essa sollevati, visto anche che il vantaggio
fiscale costituisce la vera spinta alla diffusione dell’istituto
in Germania, laddove, per la verità, manca anche una disciplina
fiscale ad hoc.[217]
In particolare, grande attenzione è stata riposta su di una norma
tributaria che richiede l’individuazione del soggetto cui
appartiene la “proprietà economica della cosa” affinché il bene
locato possa non essere iscritto come posta attiva nel bilancio
del locatario, il quale, al tempo stesso, può detrarre fiscalmente
i canoni pagati in quanto spese di gestione. Il quesito da
risolvere è, quindi, se le parti intendono trasferire la cosa e
non soltanto il suo uso, facendo sì che permanga in capo al
concedente una posizione giuridica qualificabile a-tecnicamente
come proprietà anche “economica”, e non solo “formale”.[218]
In proposito, conviene considerare la decisione del
Bundesfinanzhof risalente al 26 gennaio 1970, cui gli autori
solitamente fanno riferimento. La Corte, in primis, si preoccupa
di delimitare il leasing finanziario rispetto alle diverse figure
negoziali designate all’epoca con quel termine: esso prevede una
durata pluriennale (Grundmietzeit) rapportata alla vita economica
del bene; durante tale periodo, l’utilizzatore non ha diritto di
recedere; le rate sono calcolate in modo da coprire, alla
scadenza, i costi del finanziatore ed un interesse per il
capitale, ovvero un profitto; all’utilizzatore sono addossati
tutti i rischi inerenti il bene e, in caso di mora o di
fallimento, tutte le rate diventano esigibili, fermo restante il
diritto del concedente di rientrare in possesso del bene.[219]
Isolato il tipo
sociale, passando al contenuto economico dell’operazione, i
giudici, preferendo omettere ogni considerazione riguardo alla
qualificazione del contratto in punto di diritto civile,
individuano i criteri per ravvisare nel caso singolo il
trasferimento della “proprietà economica” piuttosto che del
semplice uso della cosa. La prima ipotesi si verifica a) se vi è
il c.d. spezial-leasing, e cioè un contratto avente ad oggetto un
bene non standardizzato, tale da escludere una sua utilizzazione
da parte di soggetti diversi dall’utilizzatore; b) nel caso in cui
il Grundmietzeit, cioè la durata del contratto, è uguale alla vita
utile della cosa; c) nei casi in cui, indipendentemente dalla
durata della vita del bene, vi è un’opzione di acquisto o di
proroga per un corrispettivo puramente nominale: in tali casi,
infatti, vi sarebbe l’ obbligo non giuridico ma “di fatto”, di
esercitare l’opzione.[220]
In considerazione
di tali sentenze, il Bundesfinanzministerium, per altro in diverse
direttive, ha contribuito a definire la questione dell’imputazione
della cosa locata al concedente; così, si è stabilito che la
durata del contratto di locazione, durante la quale esso non può
essere disdetto, deve essere di almeno il 40% e al massimo del 90
% del periodo di utilizzazione del bene considerato.[221]
Così, sul piano
fiscale, la vicenda tedesca sul leasing raggiunge un punto fermo,
che non manca di produrre importanti conseguenze sul dibattito
civilistico.[222]
La giurisprudenza
e la dottrina, nell’intenzione di colmare il vuoto legislativo in
materia, hanno fornito una variegata gamma di risposte al quesito
inerente la natura giuridica del contratto.[223]
L’opinione che ha raccolto più consensi, anche tra i giudici, è
che il leasing finanziario sia una locazione (Miete), così come
configurata ex § 535 BGB. La tesi è autorevolmente sostenuta dal
Flume che, muovendo dalla distinzione dogmatica tra vendita e
locazione, si concentra sulla prestazione principale prevista da
quest’ultima fattispecie, in particolare la cessione in uso contro
un corrispettivo, affermando che tali obbligazioni si riscontrano
nel leasing come nella locazione ex § 535 BGB, dato che la
prestazione del locatore nel leasing consiste essenzialmente nel
consentire il godimento della cosa e che, d’altro canto, il
corrispettivo viene pagato dal conduttore pro usu rei; ancora,
l’opzione d’acquisto non è vista come una caratteristica sempre
ricorrente nel regolamento di interessi e, pertanto, risulta
difficile avvicinare il contratto alla vendita rateale, visto
anche che all’acquirente è in tal caso riconosciuta un’aspettativa
reale garantita da mezzi di tutela e avvalorata da facoltà di
disposizione, che si fatica ad attribuire al lessee: per questo
motivo si è indotti a parlare di contratto di locazione atipico.[224]
Non è possibile,
comunque, nemmeno per gli autori tedeschi, ignorare il significato
economico della tecnica contrattuale, vale a dire la funzione
finanziaria del leasing, che tuttavia non rende necessario
l’allontanamento dal tipo legale della locazione. Naturalmente, il
regolamento convenzionale in oggetto presenta molte clausole
riguardo alle quali è quanto meno lecito dubitare che siano
compatibili con la disciplina legale del contratto di locazione;
il pensiero corre al trasferimento convenzionale dei rischi che,
come è ben noto, non sussiste nella locazione: anzi, in essa è
necessario che tali rischi vengano sopportati dal locatore. Il
Flume tenta efficacemente di risolvere la questione puntellando
ulteriormente la sua tesi: i rischi associati alla cosa (Sachgefahr)
nelle locazioni di beni strumentali derivano ineludibilmente
dall’uso della stessa e, pertanto, è necessario che siano
sopportati dal conduttore. In quest’ottica, la regola vale anche
per il leasing, visto che il locatore non ha alcun Sachinteresse
(interesse verso la cosa) esclusivamente attribuibile al
conduttore.
Non occorrono
elaborazioni altrettanto raffinate per giungere alla distinzione
tra leasing e vendita con riserva di proprietà. In quest’ultima,
il diritto dell’acquirente è definito “diritto di aspettativa a
carattere reale”,[225]
che si trasforma nel pieno diritto di proprietà con il pagamento
di tutte le rate: risulta sufficiente, pertanto, distinguere il
diritto personale del lessee dal diritto reale del compratore a
rate.[226]
È possibile a
questo punto comprendere come, nell’esperienza tedesca si
preferisce una soluzione vicina al modello francese, limitatamente
all’inquadramento civilistico del negozio mentre, alla stregua del
diritto tributario si opta per una configurazione del contratto
molto simile all’originario modello statunitense.
[227]
Naturalmente la
qualificazione del contratto determina conseguenze importanti sul
fronte della disciplina applicabile all’istituto: se si opta per
l’atipicità del negozio, si è normalmente più propensi ad
ammetterne le condizioni generali; se lo si riconduce alla
locazione, diventano necessarie argomentazioni elaborate come
quelle del Flume,[228]
per giustificare regole negoziali evidentemente aporetiche
rispetto al regolamento d’interessi della locazione ordinaria,
disciplinata nel BGB.
I giudici
tedeschi, fanno ricorso, a seconda del problema di cui si discute,
alle norme sulla locazione (§ 535 ss. BGB), ma anche a quelle che
disciplinano la vendita a rate.[229]
La dissertazione
appare matura per risolvere preliminarmente due questioni
essenziali in tema di disciplina del contratto: qual è l’incidenza
sui contratti di leasing della disciplina, contenuta nell’ AGBG,
sulle condizioni generali di contratto, nonché della normativa a
tutela dell’acquirente a rate?
In riferimento al
primo problema, è ormai pacifico che sul leasing operi la
disciplina introdotta con l’ AGBG del 2 dicembre 1976, che
predispone controlli generali cui anche tale contratto deve
sottostare.[230]
Con tale intervento legislativo, il problema di qualificare il
nuovo istituto è diventato centrale, visto che l’equità delle
clausole, alla stregua del principio della buona fede, deve essere
parametrata alla disciplina del tipo contrattuale o, in presenza
di un contratto atipico, alla natura generale di esso (§ 9).[231]
Per i contratti in cui l’utilizzatore è commerciante o persona
giuridica di diritto pubblico (ipotesi in cui larga parte della
legge non si applica), non vi saranno controlli inediti e
particolarmente invasivi. Le clausole, semplicemente, non dovranno
essere “uberraschende”, vale a dire così inusitate e sorprendenti
che l’aderente non possa metterle in conto (§ 3 ); per essere
efficaci, il loro contenuto non dovrà essere tale da comportare
per l’aderente-utilizzatore un pregiudizio fuori misura, in
contrasto con il principio di buona fede (§ 9). Per i casi in cui
l’utilizzatore non è né commerciante né persona giuridica
pubblica, ma semplice consumatore, i controlli sono invece più
intensi: oltre a doversi conformare ai requisiti sopra indicati,
le condizioni generali di contratto dovranno essere rese
conoscibili all’aderente, che dovrà poterne valutare
l’operatività. Inoltre, quanto al contenuto, per vincolare le
parti non dovranno ricadere nella “lista nera”[232]
predisposta ex §§ 10 e 11 AGBG. Molte tra le clausole appartenenti
a tale lista risultavano frequenti nei formulari tedeschi, così
che, la violenta e tanto invocata censura non si è fatta
attendere. Il riferimento è alle clausole di liquidazione del
danno (§11 n. 5), alle penali (11 n6), alle clausole di esonero
della responsabilità per colpa grave (11 n. 7) e alle clausole di
esclusione della garanzia per vizi (11 n. 10).
Naturalmente, se
una clausola è inefficace, non viene meno l’intero contratto, che
dovrà essere disciplinato secondo quanto stabilito dalla legge (§
6). In questo senso, le regole sull’interpretazione e
sull’integrazione di cui ai §§ 157 BGB e 346 HGB, permettono di
tener conto, prima del ricorso alle norme legali, delle
particolarità dei contratti che divergono dalla legge.
Altri profili
disciplinari, pure subordinati al superamento delle questioni in
tema di qualificazione, riguardano l’applicabilità della
disciplina sui negozi con pagamento a rate risalente al 1894 e
riformata nel 1976. La legge, che non si applica ai contratti tra
commercianti, predispone una tutela per l’acquirente a rate, ma
opera espressamente anche quando un contratto non qualificabile
come vendita rateale persegue economicamente lo stesso scopo.[233].
Il Bundesgerichtshof
[234]sul
punto è cauto: da una parte si attribuisce gran rilevanza
all’inserimento nel testo contrattuale del diritto di opzione,
dall’altra si specifica che tale convenzione non basta ad
allontanarsi definitivamente dal polo della locazione, mentre
appare decisiva la circostanza che il locatore si riservi il
diritto di vendita, circostanza quest’ultima, per la verità, a dir
poco infrequente.
I dubbi nutriti in
passato sulla possibilità di concedere la tutela prevista dall’Abzahlungsgeshaft
agli utilizzatori, laddove questi non fossero commercianti
iscritti al registro, sono stati, quindi, gradualmente superati.
Appurato che il leasing non è identificabile con la vendita a rate
(§ 1), esso deve essere ricondotto entro quei contratti che
perseguono lo scopo di un’Abzahlungsgeschaft mediante una diversa
forma giuridica, in particolare mediante la concessione di una
cosa attraverso lo schema locatizio (§ 6): ancora una volta si
rivela determinante la sostanza economica del contratto
Tornando all’AGBG,
se ne valutino le norme principali: esso prescrive la forma
scritta del contratto e l’inclusione nel testo contrattuale di
specifiche indicazioni sugli estremi economici dell’operazione (§
1 a). Se ciò non avviene, il contratto non si ritiene formato,
salvo che il bene sia stato preso in consegna.[235]
I tribunali tedeschi, riconoscendo l’applicabilità dell’AGBG alla
nuova tecnica contrattuale, hanno fatto ricorso ad argomentazioni
diverse (coincidenza tra durata e vita economica, ammontare
complessivo dei canoni, ripartizione dei rischi), tutte però
concordanti nell’approdare alla configurazione dell’utilizzatore
come “proprietario economico” del bene. La dottrina, invece, è
apparsa sempre molto divisa sul punto. Essa tende a sottrarre alla
tutela il non-full-pay-out leasing, limitando inoltre l’alveo
applicativo della disciplina alle ipotesi nelle quali la durata
corrisponde all’effettiva vita economica del bene ed a quelle in
cui l’opzione d’acquisto viene di fatto obbligatoriamente
esercitata dall’utilizzatore.[236]
Come in tutti gli
ordinamenti, anche in quello tedesco è appurato che
all’utilizzatore spetti di sopportare gli oneri di manutenzione e
di riparazione del bene, essendo anche responsabile per il
danneggiamento, la perdita e la sottrazione dello stesso. A tale
regola si aggiunge che, in caso di perimento della cosa, il
concedente, in deroga al principio casum sentit dominus
applicabile alla locazione,[237]
non sopporta i relativi rischi e può scegliere tra la facoltà di
chiedere all’utilizzatore di sostituirgli il bene oppure di
pagargliene il valore versando immediatamente ed integralmente
l’importo pari ai canoni residui, ferma la possibilità, in caso di
rottura, di ripararglielo.[238]
Gli studiosi tedeschi, sulla scia di quanto ha scritto il Flume,
giustificano tale dolorosa deroga della legge affermando, in
primis, che il legislatore si riferisce alla locazione
immobiliare, mentre il leasing ha ad oggetto beni mobili, esposti
a rischi di perimento ben maggiori, connessi all’uso del bene e,
pertanto, riguardanti il solo utilizzatore, visto che, come si è
detto, il concedente non ha alcun interesse alla cosa (Sachinteresse).
In vero, sorge
qualche dubbio sull’obbligo di versare i canoni residui: il
pagamento deve includere il profitto del finanziatore? Sicuramente
l’obbligo deve ritenersi sussistente anche quando il perimento è
dovuto al fatto illecito di un terzo e il finanziatore abbia
potuto ottenere il risarcimento del danno grazie alla cessione,
prevista dal contratto, del diritto al risarcimento vantato
dall’utilizzatore nei confronti dell’assicurazione dell’autore
dell’illecito.
[239]
È interessante
ravvisare in Germania un’efficace soluzione riguardo all’ipotesi
di traslazione del rischio senza l’attribuzione espressa
all’utilizzatore di rimedi diretti nei confronti del fornitore.
Mentre la giurisprudenza italiana, come ha scritto qualcuno
“sparando ai tordi con le cannonate”,[240]
ha dichiarato nullo il contratto, l’ OLG Hamm, 4 dicembre 1979, ha
negato che la clausola di esclusione della garanzia, a fronte
della contemporanea devoluzione all’utilizzatore delle pretese (Ansprueche)
del finanziatore, costituisca una clausola tanto squilibrata da
giustificare la sanzione della nullità anche nei contratti tra
commercianti oltre che tra privati (v. c.d. §§ 9 e 11, n. 8 AGBG).
In caso di
inadempimento del fornitore o ritardo nella consegna del bene è
garantito al conduttore il diritto di disdetta senza preavviso
(§542 BGB) oppure il diritto di recesso dal contratto (§§ 325, 326
BGB). La disciplina legale prevede, a favore dello stesso, una
garanzia per vizi che si concreta nel diritto al risarcimento dei
danni e nella liberazione dal pagamento dei canoni (§§ 537; 538
BGB). Diversamente, però, nei modelli di contratto il concedente
si obbliga a rendere possibile per l’utilizzatore il godimento del
bene: “Il concedente non garantisce né per la mancanza di vizi
della cosa né per l’inadempimento del fornitore. Il concedente
cede all’utilizzatore queste pretese di garanzia con la
conclusione del contratto”.[241]
In alcuni casi, poi, si giunge a prevedere una clausola di
risoluzione per la mancata consegna del bene, anche se più spesso
si esonera il concedente da ogni relativa responsabilità.[242]
Come è evidente,
il diritto all’eliminazione dei vizi, alla riduzione dei canoni di
leasing, al risarcimento dei danni, alla risoluzione o al recesso
rappresentano un miraggio!
Nei formulari,
come detto, il finanziatore si libera da ogni responsabilità per i
vizi della cosa, ma non si limita a ciò: egli contestualmente,
cede al lessee le azioni di cui è titolare in quanto acquirente
del bene, oppure conferisce allo stesso il potere di esercitarle
nei confronti del fornitore.[243]
Esse, per altro, non risultano particolarmente utili
all’utilizzatore nel caso di impossibilità della prestazione, così
che anche il rischio di insolvenza, che normalmente avrebbe
riguardato il concedente, viene addossato al lessee.
Non sempre tali
condizioni generali superano indenni il vaglio giurisprudenziale.
La Corte Suprema federale, con sentenza 8 ottobre 1975 ha ritenuto
di censurare la clausola di traslazione convenzionale dei rischi,
da ritenersi non presente nel contratto che, pur presentando tutti
i profili del tipo sociale, non prevedeva l’opzione d’acquisto, ma
solo la facoltà di proroga, risultando per questo, secondo i
giudici, non riconducibile nell’alveo della locazione.[244]
La risoluzione della vendita giunge quindi a risolvere anche il
contratto di leasing, ma il rischio di inadempimento del
fornitore, in relazione all’obbligazione di restituire il prezzo,
grava sull’utilizzatore.
[245]
In ordine alla
risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, in Germania trova
applicazione l’istituto del Nachfrist: esso richiede a colui che
si aspetta la prestazione di concedere un ulteriore termine, un
termine di grazia appunto, durante il quale l’altro può sanare
(ove sia possibile ed ove lo voglia) l’inadempimento.[246]
I formulari
tedeschi prevedono che, nel caso di ritardo nel pagamento del
canone che superi trenta giorni, i canoni residui diventano
immediatamente esigibili nel loro complesso e il finanziatore può
esercitare l’ausserordentliches Kundigungsrecht ottenendo la
restituzione del bene. Le conseguenze dell’esercizio della
Kundigung sono variamente regolate dai formulari: in alcuni si
prevede che il finanziatore possa pretendere anche l’immediato
pagamento delle rate residue: tale clausola è considerata nulla,
perché Kundigung e pagamento dei canoni residui sono strumenti
alternativi, non cumulabili (Reich); in altri modelli si
attribuisce il diritto al risarcimento del danno, quantificandolo
preventivamente in una parte delle rate residue: si dovrà
verificare se si tratti di clausole penali, sottoposte al
controllo di cui al § 343 BGB, e quindi suscettibili di riduzione.
Riguardo a queste ultime, la situazione tedesca è analoga a quella
francese ed italiana, essendo identica la qualificazione giuridica
dell’obbligazione. In Germania, dottrina e giurisprudenza hanno
sempre controllato attentamente le condizioni generali di
contratto, e quindi anche quelle contenenti le penali, ma sono
sorti ulteriori problemi visto che, mentre nel HGB, e cioè nei
contratti tra commercianti, la penale è libera (§348), secondo il
BGB il giudice la può ridurre se è sproporzionalmente alta (§343)
; v’è infine il § 14, n. 7 dell’ AGBG, col quale bisogna far i
conti, poiché dichiara invalide talune clausole penali.[247]
In caso di
fallimento dell’utilizzatore e di conseguente scioglimento del
contratto, l’opinione dominante riconosce al finanziatore, in
quanto proprietario, il diritto di riprendere il bene (Aussonderungsrecht):
in ciò la sua posizione è assimilabile a quella del venditore
rateale, al quale la dottrina tedesca, quasi pacificamente,
riconosce tale diritto. Il leasing quindi, sotto questo profilo, a
differenza di quanto accade in Francia, non comporta nessun
vantaggio rispetto alla vendita con riserva di proprietà. Dubbio
è se, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il finanziatore
possa recedere dal contratto o se invece debba sottostare alla
decisione del curatore di mantenere il contratto. L’alternativa si
pone fra l’applicazione del § 19 KO, dettato per la locazione, che
prevede la prima soluzione, o invece del § 17, principio generale
per i contratti a prestazioni corrispettive, che prevede invece la
seconda. La risposta dipende ancora una volta dalla qualificazione
attribuita al leasing: se viene equiparato alla locazione, si
opterà per la prima soluzione, se invece viene avvicinato alla
vendita con riserva di proprietà, o viene considerato contratto
sui generis comunque diverso dalla locazione, si giungerà alla
seconda.
[248]
Dalla
qualificazione del contratto dipenderà anche la sorte dei canoni
riscossi: soltanto se saranno considerati il corrispettivo di una
fase già esaurita del godimento del bene, secondo uno schema
tipicamente locatizio, potranno essere integralmente trattenuti
dal finanziatore.[249]
Volendo
lucidamente trarre qualche conclusione, è possibile ammettere che
le norme dispositive del BGB abbiano lasciato campo libero
all’autonomia privata delle società di leasing, fatto salvo il
canone generale della buona fede. La disciplina del 1976 sulle
condizioni generali e quella sui negozi che prevedono il pagamento
a rate hanno però spinto i giudici a ritenere inammissibili
clausole che prima superavano il vaglio giurisprudenziale. Si
pensi ai vizi della cosa, al perimento del bene, alla mora nel
pagamento da parte dell’utilizzatore. I giudici, di là dalla
ossessivamente affermata funzione meramente finanziaria del
concedente, hanno ritenuto di condurre l’assetto di interessi
complessivo verso un riequilibrio che prima mancava.[250]
8. Il leasing nel
diritto svizzero. Delimitazione del tipo sociale leasing
finanziario e principali problemi di qualificazione: le parziali
risposte giurisprudenziali e le soluzioni proposte dalla dottrina
per l’inquadramento giuridico del contratto; il problema centrale
della garanzia di credito.
È nota
l’importanza del mercato svizzero dei servizi finanziari e,
pertanto, non è possibile astenersi da qualche considerazione
sulla regolamentazione dell’istituto in Svizzera, visto anche il
suo sorprendente sviluppo, nonostante i molti dubbi sollevati in
ordine al trattamento giuridico da riservare ad
esso.
Com’è noto, non
esiste nell’ordinamento svizzero una disciplina ad hoc del
contratto;[251]
manca una ricostruzione pacifica del fenomeno da parte della
dottrina e un orientamento univoco della giurisprudenza.
Nei primi anni
dalla recezione del leasing in Svizzera, il termine inglese, forse
a causa della diffusa anglomania oppure per insospettabili
difficoltà di traduzione, è stato utilizzato come
una sorta di
etichetta, buona a reclamizzare contratti riconducibili alla
locazione semplice o alla vendita a rate.[252]
Ben presto è
emerso il carattere innovativo del leasing, progressivamente
affermatosi come tipologia negoziale socialmente tipica, plasmata
in maniera omogenea dalla prassi delle banche svizzere, in grado
di proporre in breve tempo formulari identici, specie per le
operazioni aventi ad oggetto beni mobili di natura strumentale.
Diversamente, le operazioni immobiliari non hanno avuto analogo
sviluppo, vista la presenza sul mercato svizzero di strumenti
giuridici economicamente più vantaggiosi del leasing, come il
tradizionale credito ipotecario.[253]
Il leasing di consumo, in fine, ha raggiunto una certa diffusione,
specie se realizzato secondo lo schema del leasing operativo,
qualificato da autorevolissima dottrina,[254]
a seconda dei casi, come locazione o vendita rateale. Il leasing
finanziario, del resto, risulta difficilmente attuabile in
Svizzera con riguardo ai beni di consumo, visto che si applicano
ad esso le disposizioni di legge sulla vendita rateale.
Lo schema
negoziale e la disciplina convenzionale dei contratti che emerge
dalla prassi sono perfettamente in linea con l’esperienza
giuridica degli altri ordinamenti, specie di quelli europei.[255]
Un’importante peculiarità da segnalare attiene, però, al diritto
di opzione che, in origine, rientrava ordinariamente nella
disciplina convenzionale predisposta dai formulari, mentre oggi
non viene più inserito nei contratti.[256]
La dottrina
svizzera si è impegnata per molti anni nella delimitazione del
vero e proprio leasing finanziario, rispetto alle differenti
operazioni negoziali rappresentate dal leasing diretto ed
operativo.[257]
Per questo è sul primo che saranno incentrate le considerazioni
che seguono.
Anche in Svizzera
vi sono stati, ed in parte permangono, dubbi sulla validità e
sulla collocazione dell’istituto, che si traducono in una
giurisprudenza evidentemente contraddittoria e parziale,[258]
che pure si è pronunciata in diverse occasioni sul tema.
[259]
Le sentenze emesse
a livello cantonale non forniscono un indirizzo risolutivo, che
invece potrebbe essere imposto da una provvidenziale sentenza del
Tribunale federale. Conserva comunque la sua importanza originaria
la prima importante sentenza svizzera sul leasing, emanata dal
Tribunale di Commercio di Zurigo, che il 1° giugno 1977 ha dovuto
per la prima volta pronunciarsi sulla collocazione giuridica
dell’istituto.[260]
L’utilizzatore ha chiesto al tribunale, sulla base di pretesi
inconvenienti tecnici presentati dal computer avuto in leasing, di
dichiarare nullo ovvero senza effetti il contratto, adducendo tre
argomenti: in primo luogo il contratto era da considerare nullo
per impossibilità, poiché né il fornitore né la società di leasing
avevano iscritto la riserva di proprietà nel registro prescritto,
cosicché l’utilizzatore era diventato proprietario del bene; in
secondo luogo, il contratto era da considerare nullo a causa della
presenza di clausole essenziali in contrasto con la legge ed il
buon costume; ed in terzo luogo si trattava di una vendita rateale
camuffata. L’utilizzatore è riuscito a far valere i primi due
argomenti; la terza questione è stata invece lasciata irrisolta,
poiché nella fattispecie, a causa dell’iscrizione
dell’utilizzatore nel registro del commercio, le norme sulla
vendita rateale sarebbero state applicabili solo in minima parte.
La sentenza ha riconosciuto che il contratto di leasing non
costituisce soltanto una locazione o una compravendita, ma un
contratto sui generis, negando di conseguenza l’illiceità di
clausole che rientrano ordinariamente nel regolamento d’interessi.
La motivazione, però, fortemente ispirata alla trattazione del
Giger, è in parte contraddittoria, e le lacune sono evidenti
laddove il giudicante si immerge nelle complesse questioni legate
alla natura del contratto, affermando che vi sono due elementi
essenziali nella pattuizione: il riconoscimento all’utilizzatore
della posizione economica di proprietario del bene e
l’attribuzione della proprietà legale del bene al concedente, con
evidenti funzioni di garanzia. Il tribunale però, azzarda una
qualificazione del contratto come cessione d’uso sui generis.
Nell’affermare che non è necessaria l’iscrizione della riserva di
proprietà, i giudici si limitano ad argomentare superficialmente
che la finalità del contratto non consiste in un’alienazione del
bene; essi rinunciano ad un vaglio serio finalizzato a cogliere
nell’ effettiva volontà dei contraenti l’alienazione della cosa.
Tale punto è difficilmente conciliabile con altre affermazioni
contenute nella stessa sentenza laddove, per esempio, si afferma
che la proprietà permanente in capo al concedente serve
esclusivamente come garanzia del credito e viene proposto
addirittura, al fine di semplificare il complicato meccanismo del
leasing, di creare una garanzia reale mobiliare.
Passando ai
problemi della liceità dell’accollo di tutti i rischi
all’utilizzatore e dell’esclusione di qualsiasi obbligo di
garanzia da parte del concedente, si prospetta la possibilità di
applicare al leasing norme cogenti in materia di diritto delle
obbligazioni, ed in particolare le disposizioni in materia di
vendita rateale e di negozi giuridici aventi le stesse finalità
economiche del leasing. Si ricordi che, siccome nel tradizionale
contratto avente ad oggetto beni strumentali l’utilizzatore è
sempre iscritto nel registro del commercio, dell’intera disciplina
svizzera sulla vendita rateale saranno applicabili solo le
disposizioni ex artt. 226 m, comma IV del codice delle
obbligazioni svizzero, riducendo pertanto l’importanza della
problematica, quanto meno per la tipologia di leasing in oggetto.[261]
Se in materia di
diritto delle obbligazioni non si pongono particolari problemi,
visto il principio generale dell’autonomia delle parti, maggiori
problemi riguardano i diritti reali, dove vige il numero chiuso,
L’operazione, infatti, è imperniata sulla permanenza del diritto
di proprietà in capo al concedente, che deve necessariamente
essere opponibile ai terzi, in particolare alla massa fallimentare
dell’utilizzatore. Tale problema è stato alla base delle prime
decisioni della giurisprudenza nell’ordinamento svizzero,
italiano, francese e belga.[262]
In tutte queste decisioni il bene oggetto del leasing è stato
sottratto alla massa fallimentare, vista l’opponibilità
riconosciuta al diritto di proprietà del concedente nei confronti
dei terzi. Una sentenza contraria, come rilevato dal Giovanoli,[263]
avrebbe determinato la morte dell’istituto, e non deve
meravigliare che in Germania sia mancata una decisione analoga a
quelle citate, vista la estrema liberalità vigente
nell’ordinamento tedesco in tema di garanzie reali senza
trasferimento di possesso, dove anzi la “Sicherungsubereignung”
(costituzione in garanzia senza spossessamene del debitore) ha
completamente soppiantato il pegno manuale.
L’ordinamento
svizzero è estremamente restrittivo per quanto riguarda le
garanzie reali su beni mobili e ne riconosce l’efficacia soltanto
se vi è trasferimento del possesso al creditore; solo in
determinati casi, soprattutto quello del patto di riservato
dominio, questo trasferimento è sostituito dall’iscrizione in un
pubblico registro. Nel caso del contratto di leasing si dovrà
accertare se la società concedente è divenuta o è rimasta
proprietaria del bene da essa finanziato, senza che sia stata
iscritta una corrispondente riserva di proprietà nel registro
pubblico prescritto. A tale riguardo tutto dipende dalla natura
giuridica del contratto di leasing: se si ammette che si tratti
essenzialmente di un contratto di alienazione, l’utilizzatore
acquista con il possesso della cosa anche la sua proprietà, salvo
che sia stata pattuita e iscritta nell’apposito registro una
riserva di proprietà.
Ci sono, nella
dottrina svizzera, quattro orientamenti principali in ordine alla
natura giuridica del contratto.[264]
Il primo in ordine cronologico, imputabile soprattutto ad Hausheer,
ascrive il contratto ad una vendita rateale sui generis. Visto il
deprezzamento del bene al termine del contratto, il concedente
avrà ricevuto l’equivalente del prezzo della cosa. In siffatte
circostanze, che vi sia o meno opzione d’acquisto, il negozio ha
per scopo il trasferimento della sostanza del bene e le parti
perseguono le stesse finalità economiche della vendita rateale. Il
contratto sarebbe sottoposto alla disciplina sulla vendita rateale
e sul patto di riservato dominio: cercando di mascherare un vero e
proprio trasferimento della proprietà le parti hanno inteso
eludere la norma imperativa ex 715 c.c. Di conseguenza, in difetto
di un’espressa pattuizione della riserva di proprietà e della sua
iscrizione nell’apposito registro pubblico, la proprietà
passerebbe all’utilizzatore dal momento in cui questo entra in
possesso del bene medesimo.
Una seconda
teoria, meno restrittiva, imputabile al Schubiger e allo Brumann,
cerca di individuare la volontà delle parti di trasferire la
proprietà sul bene in un momento qualsiasi dell’operazione. In
caso positivo c’è una vendita rateale sui generis; in caso
contrario si tratterebbe di un contratto di cessione d’uso sui
generis, e non sarebbero applicabili le norme relative alla
riserva di proprietà. Il contratto, per contro, persegue lo stesso
scopo della vendita rateale ed è di conseguenza soggetto alla
normativa contenuta nell’art. 226 m, comma 4 del CO. Il punto
debole di tale soluzione risiede nella difficoltà di determinare,
in ciascun caso particolare, se le parti hanno avuto, all’atto
della conclusione del contratto, l’intenzione di alienare la cosa.
La grande incertezza che ne deriva rende questa teoria poco
utilizzabile nella pratica e la progressiva standardizzazione dei
formulari pare costituire ulteriore ostacolo per l’ardua impresa.
Altra dottrina,
soprattutto Giger, ha inteso dapprima tentare una riconduzione del
contratto alla locazione, poi ha parlato di contratto di cessione
d’uso sui generis, ovvero di contratto misto sui generis
contenente essenzialmente gli elementi di una locazione e, in
misura minore, quelli della vendita, nonché eventualmente di altri
contratti come il mandato, subordinatamente al consenso delle
società di leasing. Esisterebbe, accanto alla vendita, un
contratto di cessione d’uso atipico, implicante elementi di
molteplici contratti come il mandato. Si è sostenuto pure (Schluep)
che il contratto di locazione, disciplinato da norme generalmente
dispositive, sarebbe tanto elastico da accogliere in sé anche un
regolamento di interessi come il leasing. L’ultimo orientamento,
fatto proprio dal Giovanoli,[265]
parte dal ruolo svolto dal concedente, che non è un locatore ma un
intermediario finanziario, il quale nulla assicura in relazione al
bene locato. Si riscontrano elementi del mandato tra utilizzatore
mandante e società mandataria rispetto all’acquisto del bene da
concedere in leasing. Si comprende, in tal modo, il regime
convenzionale attinente ai rischi relativi al bene mentre, facendo
riferimento alla locazione ciò non risulta possibile. In tal
senso, è significativo quanto accaduto nella Germania federale,
dove le società hanno auspicato per lungo tempo l’assimilazione
alla locazione pura, e i Tribunali, soprattutto il
Bundesgerichtshof, hanno fatto assumere ai concedenti tutte le
obbligazioni proprie del locatore, nonostante lo stesso sia
sostanzialmente un prestatore di fondi. Nell’ambito della
medesima ricostruzione, si ravvisano nel contratto anche elementi
del mutuo avente ad oggetto, in questo caso, il prezzo
dell’acquisto. L’elemento del mutuo spiega la struttura dei
canoni, i quali non rappresentano altro che un rimborso rateale
dell’onere finanziario sostenuto dal concedente.[266]
Osservando adesso
la posizione giuridica del concedente, è forte la somiglianza con
un proprietario fiduciario a scopo di garanzia, con la differenza
che nel leasing non c’è l’automatico trasferimento della proprietà
in capo al debitore liberato, ma l’utilizzatore ha una serie di
opzioni, tra le quali manca (in Svizzera!) l’acquisto del bene. La
siffatta differenza si giustifica, secondo la dottrina svizzera,
con la particolare natura della cosa, che non è certo un bene
durevole dal valore costante, ma una sorta di pegno evanescente
che non conserva il proprio valore cosi da non sussistere alcuna
motivazione per imporre il trasferimento automatico della
proprietà al termine del contratto.
Si intende,
adesso, verificare se, sulla base di tale tesi, la garanzia reale
del credito perseguita dalle parti possa avere efficacia
giuridica. L’art. 884 comma 1 c.c. svizzero stabilisce il
principio che, salvo le eccezioni previste dalla legge, il diritto
di pegno su cose mobili può essere costituito soltanto con il
trasferimento del possesso, escludendo così l’ipoteca mobiliare
senza pegno manuale, prima in uso. Per quanto concerne il
trasferimento della proprietà a scopo di garanzia è determinante
il 717 c.c., che si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui
l’alienante stesso permane in possesso di una cosa mobile: in tal
caso il trasferimento di proprietà è inefficace di fronte ai terzi
se fatto nell’intenzione di eludere le prescrizioni sul pegno
manuale. La predetta ipotesi si trova evidentemente realizzata
nell’operazione di lease back, ma non nel caso del comune
contratto di leasing, dove la società concedente acquista il bene
da un terzo e non dal futuro utilizzatore. Pertanto, nella
fattispecie non può essere applicabile l’art. 717 c.c. Al
contrario nel diritto svizzero si trova un caso assai simile e
precisamente nel famoso art. 401 CO: in esso si dispone
espressamente che un bene mobile acquistato dal mandatario in nome
proprio ma per conto del mandante possa essere rivendicato dal
mandante stesso qualora questo abbia adempiuto a tutte le
obbligazioni derivanti dal mandato, e in particolare se ha
rimborsato al mandatario, con i relativi interessi, le spese da
questi sostenute per l’esecuzione del mandato. Ora, le società di
leasing acquistano in nome proprio[267]
dei beni destinati in effetti all’utilizzatore e pertanto, va
osservato che una base giuridica parzialmente fondata sul mandato
assicura la funzione di garanzia a lungo termine dell’operazione
di leasing nonostante il dettato dell’art. 404 CO sulla
revocabilità in ogni tempo del mandato: nell’art. 401 CO, infatti,
viene disposto che la proprietà dell’oggetto acquistato dal
mandatario (qui la società di leasing) può passare al mandante
(qui l’utilizzatore) soltanto quando quest’ultimo abbia adempiuto
a tutte le sue obbligazioni verso il mandatario.
Nella
prospettazione della dottrina svizzera, l’approccio non esclude
l’applicazione delle norme sulla vendita rateale, quanto meno
delle tre disposizioni citate nell’art. 226 m, comma 4° del CO,
poiché il bene oggetto di leasing viene lasciato all’utilizzatore
in pieno e duraturo godimento sino alla sua totale perdita di
valore ma non sono applicabili al contratto le altre norme vigenti
sulla riserva di proprietà, poiché non viene perseguita la
finalità del trasferimento della proprietà sul bene. Alla scadenza
del contratto infatti, il bene è in linea di principio
completamente deprezzato, sicché sarebbe inverosimile attribuire
alle parti una volontà di alienazione normalmente insussistente.
Il bilancio non è
certo roseo. La questione di fondo, rappresentata dalla garanzia
di credito a cui mirano almeno economicamente le parti, permane
del tutto irrisolta in assenza di una decisione del Tribunale
federale o del legislatore. La concezione del leasing come
contratto sui generis è solo una prospettiva per assicurare al
leasing finanziario una base giuridica conforme al profilo
economico dell’operazione. Nell’ordinamento svizzero il contratto
di leasing rappresenta il primo istituto che adempie alla funzione
di garanzia reale mobiliare senza che vi sia trasferimento di
possesso o iscrizione in un pubblico registro. Da questo punto di
vista è corretto il paragone portato dalla citata sentenza del
Tribunale di commercio di Zurigo con l’ipoteca mobiliare. Se ci si
vorrà attenere al sistema delle garanzie mobiliari vigente in
Svizzera, si dovrà, de lege ferenda, o ampliare l’ambito di
applicazione del registro delle riserve di proprietà, o introdurre
un registro apposito per l’iscrizione di beni concessi in leasing.
9. Il leasing nel
diritto statunitense. L’originaria disciplina dello Uniform
Commercial Code: lease intended as security e ruolo del security
interest; il contributo della giurisprudenza nella ricostruzione
di una fattispecie legale completa e rispondente alle esigenze di
tutela dei contraenti. La rilevanza dell’opzione di acquisto per
una nominal consideration e la restante disciplina applicabile. La
nuova disciplina dell’equipment leasing giunta nel 1985:
convergenze (molte) e divergenze (poche) con la Convenzione
Unidroit. Il lessor da mero creditore, sebbene privilegiato, a
“reale” proprietario del bene concesso in leasing.
Il testo
originario dello Uniform Commercial Code, privo dell’analitica
regolamentazione giunta nel 1985, conteneva la prima disciplina
legislativa in materia di leasing, assunta successivamente a
modello in altri ordinamenti e, pertanto, meritevole di qualche
considerazione preliminare ad una trattazione della citata
riforma. La disciplina non faceva espressamente riferimento al
leasing, ma la categoria giuridica del lease intended as security
cui essa si riferiva,[268]
veniva e viene pacificamente sovrapposta alla categoria economica
del financial lease.[269]
Il lease intended
as security costituisce autonoma fattispecie negoziale, dotata di
una fisionomia differente rispetto a quella della true lease
(locazione) e più simile, invece, alla conditional sale (vendita
con riserva della proprietà, individuata in base ad autonomi
criteri ma soggetta, infatti, alla medesima disciplina).[270]
La nozione contenuta nel testo originario dello U.C.C. non può
dirsi propriamente analitica, essendo imperniata esclusivamente
sul security interest, ovvero sulla posizione giuridica imputabile
al lessor,[271]
il cui diritto di proprietà svolge una funzione di mera garanzia (
unless a lease... is intended as security, reservation of title
thereunder is not a security interest”).[272]
In realtà, il rilievo attribuito dal Codice alla nozione di
security interest è giustificabile alla stregua di alcune
osservazioni relative alla sistemazione della disciplina nel
Codice commerciale americano:[273]
l’art. 9, che si riferisce al lease, e che ne esaurisce la
disciplina prima della poderosa riforma del 1985, trova
applicazione nei confronti delle transactions che siano “intended
to create a security interest in personal property” [sect. 9-102
(1)]. Tra queste rientra tipicamente il mortgage che, come i
numerosi strumenti di garanzia mobiliare senza spossessamento
impiegati nella pratica mercantile statunitense, si risolve nella
creazione della garanzia di un credito. Nel lease però, la
creazione di una garanzia rappresenta certo un profilo importante
dell’operazione ma, anche se elevato a criterio qualificante dal
legislatore per esigenze sistematiche, non ne rappresenta certo lo
scopo.[274]
La necessità di un
esame dell’operazione nel suo complesso risulta espressamente
nello U.C.C., laddove si stabilisce che è by the facts of each
case che deve accertarsi se un lease sia intended as security [sect.
1-201 (37)].[275]
A tal proposito, è ben nota l’importanza del contributo fornito
dalla giurisprudenza prima del 1985 per l’individuazione della
fattispecie legale mediante un functional economic approach in
grado di considerare realisticamente il contenuto delle operazioni
sulla base di molteplici profili quali il rapporto tra durata del
contratto e vita utile della cosa, tra l’ammontare dei canoni
previsti dal contratto e quelli praticati sul mercato, la
proporzione tra option price e list price, quella tra option price
e valore residuo della cosa, e prescindendo dalla tradizionale
distinzione tra lease e sale, la quale si risolve nella legal
issue relativa all’esistenza o meno di un trasferimento della
proprietà. I giudici per molti anni hanno in pratica indagato
sull’assetto di interessi convenzionalmente determinato
ravvisandovi, in sostanza, l’operazione finanziamento di una
compravendita con attribuzione di una garanzia al finanziatore.[276]
Il Codice
efficacemente stabilisce che l’inclusione di una opzione di
compera non rende di per se stessa il lease “intended as security”
[sect. 1-101 (37)]: devono ricorrere ulteriori elementi perché
possa escludersi la qualificabilità del contratto come true lease.
Il testo aggiunge, inoltre, che un patto per il quale, una volta
soddisfatte le condizioni del lease, il locatario diventa o ha la
facoltà di diventare proprietario del bene senza versare alcun
corrispettivo o versando un corrispettivo nominale, rende il lease
un lease intended as security.
La dottrina con
riguardo all’ipotesi prevista da questa disposizione ha sempre
sostenuto che il locatario, prima ancora di esercitare l’opzione
di compera, acquista una equity of ownership sulla cosa: si vuole
con ciò descrivere la posizione fattuale del locatore che,
versando nel corso del rapporto un canone superiore al valore del
godimento della cosa, anticipa realmente una parte del prezzo
dovuto per l’esercizio dell’opzione e quindi acquista, prima di
vedersi trasferire il legal title, una sorta di proprietà sulla
cosa.[277]
La regola riferita non vale a coprire evidentemente ogni schema
riconducibile al tipo legale, che resta pur sempre individuato
dalla volontà di dare vita ad un security interest; però, da una
lato, il fatto che si tratti di un criterio specifico
corrispondente più di quello generale alle esigenze di certezza
del diritto e, dall’altro, la circostanza che lo schema prevalente
nella pratica sia quello che prevede l’attribuzione al locatario
di una opzione di compera da esercitarsi dietro pagamento di un
corrispettivo sovente non proporzionato al valore residuo della
cosa, hanno fatto si che la giurisprudenza privilegiasse il
criterio suddetto come strumento per la qualificazione del lease,
impiegandolo anche in relazione a fattispecie che avrebbero potuto
comunque essere trattate con l’adozione di criteri diversi.
Il ricorso alla
regola in esame non si è rivelato, negli anni, esente da
difficoltà interpretative. Bisogna innanzi tutto individuare il
significato da attribuire alla nominal consideration, riguardo
alla quale unico punto fermo è che, per stabilire se il
corrispettivo per l’esercizio dell’opzione sia nominal, deve
confrontarsi il suo valore con il valore residuo della cosa, quale
è previsto al momento della conclusione del contratto, e che
comunque la nozione di nominal consideration non si riferisce per
forza ad un prezzo puramente simbolico, bensì ad un prezzo
inadeguato al valore residuo della cosa.[278]
È tuttavia difficile stabilire quando il prezzo possa essere
definito inadeguato e la soluzione del quesito certo non può
prescindere dall’essenza ultima del tipo legale (individuato, come
più volte si è detto, dalla volontà di dare vita ad un security
interest) e, in generale, dal significato della disciplina ad esso
applicabile.
Nulla dice il
Codice in ordine ai contratti di lease che non attribuiscono
l’opzione al locatario, sicché si è dubbiosi riguardo alla
possibilità di qualificarli come lease intended as security, ove
pure ogni altra circostanza deponga in tal senso. La
giurisprudenza, in genere, attribuendo particolare importanza alla
previsione di un’opzione, è solita ritenere che si tratti di
contratti di true lease. La dottrina, invece (G. Gilmore, J. White
e R. Summers ed altri), pur invitando alla cautela laddove nulla
sia previsto in ordine alla sorte del bene al termine del
contratto, ritiene che nulla si opponga a qualificare il contratto
come lease intended as security. Gli stessi giudici hanno fatto
ricorso a numerose circostanze per concludere che un lease senza
opzione di compera è in realtà diretto a costruire una garanzia e
tale conclusione, del resto, pare conforme allo spirito della
legge che ha rinunciato, fino al 1985, ad una definizione
analitica e restrittiva per consentire agli interpreti di
ricondurre al tipo legale tutti gli schemi che, in pratica,
adempiessero alla funzione che si è visto essere caratteristica
del tipo.
Concludendo, per
quanto attiene alla disciplina originaria applicabile al lease
intended as security, il contratto è assimilato, in buona parte,
alla vendita con riserva di proprietà: da un lato, è soggetto alle
norme sui securuty agreements, (accordi diretti a creare la
garanzia mobiliare di un credito, ai quali è dedicato l’art. 9
dello U.C.C.), dall’altro, pur in assenza di un’espressa
previsione in tal senso, si ritiene applicabile al contratto in
esame l’art. 2, cioè la disciplina propria della vendita. I
profili essenziali dell’istituto, che portano a distinguerlo dal
true lease, sono nel testo dell’art. 9, entro il quale emergono
come fondamentali le regole su perfection e priority provisions.
Il Codice prevede un sistema di pubblicità, per altro modificato
in qualche punto nel 1972: ove non si ottemperi agli oneri di
pubblicità, il diritto del concedente non può essere opposto, fra
gli altri, ai lien creditors che non siano a conoscenza del
diritto stesso [sect. 9-301 (1) b)]; tra i lien creditors rientra
il trustee in bankruptcy [ sect. 9-301 (3)] e, perché il diritto
del concedente, in mancanza di pubblicità, non possa essergli
opposto, è sufficiente che uno solo dei creditori non sia a
conoscenza di tale diritto. Allo stesso modo, in assenza di
pubblicità, il diritto del concedente non può essere opposto al
creditore dell’utilizzatore, che abbia iscritto un security
interest sulla medesima cosa successivamente alla stipulazione del
lease. [sect. 9-132 (5) b) ].[279]
Nell’art. 9 è
contenuta anche la disciplina dei lessor’s remedies, per il caso
di inadempimento dell’utilizzatore (art. 9 Part V). È possibile
osservare, sinteticamente, che a seguito dell’inadempimento
dell’utilizzatore: a) il concedente ha diritto di impossessarsi
della cosa; b) non sempre può trattenerla presso di sé, ma in
certi casi è tenuto a venderla; c) in caso di vendita, il ricavato
è destinato a soddisfare le ragioni del concedente, quanto residua
è dovuto all’utilizzatore[280]
e quanto difetta spetta al concedente.[281]
Si comprende
pertanto che, com’è stato efficacemente affermato,[282]
negli USA, fino al 1985, il lessor veniva sottoposto ad un
trattamento giuridico in pratica coincidente con quello riservato
ad un semplice creditore privilegiato, ritenendo che egli fosse
proprietario dì un bene, ma solo a titolo di garanzia, per un
prestito fatto o per il pagamento a rate del bene medesimo. In
base all’art. 9 dello U.C.C., gli veniva perciò riconosciuto un
securuty interest sul bene, ed i contratti di fornitura e di
leasing trovavano nello U.C.C. disciplina e sorte autonoma, visto
che la loro regolamentazione era rinvenibile rispettivamente
nell’art. 2, sulle vendite, e nell’art. 9, sul leasing.[283]
Una disciplina
apposita per l’equipment leasing giunge per mano della National
Conference of Commissioners of Uniform State Laws, che nel 1985
inizia i lavori per disciplinare il contratto.[284]
Dapprima si è pensato di elaborare un testo normativo ad hoc,
denominato preferibilmente Uniform Personal Propery Leasing Act,[285]
ma nel 1987 è prevalsa la soluzione consistente nella introduzione
del nuovo corpo di norme all’interno U.C.C., come art. 2A, che
segue l’art. 2 dedicato alle “Sales”, di cui riprende diverse
norme, riconoscendo che “the lease is closer in spirit and form to
the sale of goods than to the creation of a securuty interest”[286]
L’enacment nei vari Stati è seguito molto velocemente, fino a
quando la California, esercitando “it’s prerogatives at the most
powerful and unruly of Uncle Sam’s children”, vi ha apportato una
serie di emendamenti, poi condivisi da altri Stati. Di fronte ad
una disciplina sempre meno omogenea negli USA, nel 1990, i
Commissioners hanno varato una nuova versione dell’art. 2A, che fa
propri molti degli emendamenti apportati al testo dalla
California. Oggi, in alcuni Stati vige l’originario 2A, mentre in
altri quello emendato.
La definizione di
financial lease, quale si rinviene nell’art. 2A-103(g),
corrisponde in larga misura a quella presente nella Convenzione
Unidroit[287]
La disciplina
americana continua ad imporre la forma scritta per il contratto in
questione[288]
e, anche se icto oculi potrebbe apparire come un’aporia in un
sistema che rimane saldamente fedele al
principio della libertà delle forme nel contratto, si tenga
presente che la disciplina in questione deriva dal sistema
dell’art. 9 dello U.C.C. che, ai fini dell’opponibilità,
richiedeva che i security interests risultassero per iscritto.
In questa logica è
ancora la disciplina della Provincia dell’Ontario, che discende
del resto dall’art. 9 dello U.C.C.[289]
La freedom of
contract, con poche regole imperative, viene chiaramente affermata
dal testo normativo all’art. 2A-102(3), ed anche sulla garanzia
del pacifico godimento, la recente disciplina introdotta nello
U.C.C. [2°-211(1)] è coincidente quasi del tutto con il testo
normativo elaborato dalla Unidroit. Alcune differenze, com’è stato
rilevato da un autorevole studioso italiano,[290]
sono riscontrabili nei rimedi per non conformità o mancata
consegna. L’U.C.C., all’art. 2A-509(1), afferma la regola del
perfect tender, che consente all’utilizzatore di rifiutare, prima
dell’accettazione, il bene non conforme al contratto di fornitura.
Si comprende che l’accettazione fa venir meno ogni diritto di
rifiuto, e si concreta quando l’utilizzatore ispeziona i beni e/o
indica che sono conformi, oppure li accetta a dispetto della non
conformità o, in altro modo, omette un effettivo rifiuto [515 e
516 (2)]. La revoca dell’accettazione è possibile solo nel caso in
cui il lessee non è a conoscenza della non conformità del bene
nonostante precise promesse e assicurazioni della controparte.
Il “right to cure”
da parte del concedente sorge solo dopo la scadenza del termine
per l’esecuzione oppure se egli o il fornitore offrono un bene non
conforme, ma che hanno ragionevole motivo di ritenere che sia
accettabile per l’utilizzatore (513).[291]
Lo U.C.C. diverge
da quanto stabilito dalla Convenzione Unidroit a proposito del
diritto di trattenere i canoni finché il concedente non abbia
eseguito correttamente (2A–407), confermando la tradizionale
regola del leasing del “ad ogni costo” “hell or high water”
secondo la quale l’obbligo dell’utilizzatore di pagare i canoni
secondo i termini contrattuali diventa irrevocabile e indipendente
dal momento in cui egli ha accettato i beni. Nel commento alla
riforma si sottolinea che, a causa della funzione del lessor nel
leasing finanziario, il lessee deve pagare i canoni nonostante il
bene non sia conforme, in quanto tale eventualità riguarda il
fornitore che, in vero, deve onorare le garanzie relative al bene.
La regola che impone l’obbligo di pagare “come hell or high water”
è soggetta solo al principio di buona fede, ma si reputa
connaturata al leasing finanziario.
Si ricordi anche
che il § 2 A -211 dello U.C.C. trasferisce in capo
all’utilizzatore tutte le promesse e le garanzie che il
fabbricante aveva fatto all’acquirente dello stesso.[292]
Si valuti a questo
punto il novero di azioni a disposizione del lessor nell’ipotesi
di inadempimento del lessee. Lo U.C.C. contiene regole analoghe a
quelle presenti nella Convenzione Unidroit, affermando la regola
degli “expectation damages” in quanto la funzione del risarcimento
è quella di mettere la parte danneggiata in “as good a position if
the other part fully performed” (art. 1-106). In caso di
inadempimento che non “substantially empire the value of the lease
contract” il lessor avrà diritto di recuperare tutte le sue
perdite “as determined in any reasonable manner” [art. 2 A –
523(3)(b)].[293]
Anche per lo
U.C.C. il lessor può richiedere le rate anticipate ma attualizzate
al valore al momento del giudizio , oltre le spese se
l’inadempimento è substantial e il bene non è stato restituito od
offerto in restituzione [art. 2A–529(1)].
Per quanto attiene
ai danni liquidati in via anticipata l’art. 2 A – 504(1)
stabilisce che i danni saranno liquidati “only at an amount or by
a formula that is reasonable in light of then anticipated arm
caused by the default”.[294]
Valutando poi
nellol specifico le azioni dell’utilizzatore nei confronti del
fornitore, che vengono considerate essenziali in una relazione
trilaterale qual è il leasing finanziario, l’art. 2A–209, con
norma inderogabile, tratta l’utilizzatore come il “beneficiary”
delle promesse e garanzie, esplicite o implicite, fatte dal
fornitore al concedente nel contratto di fornitura. L’art. 2 A
-209(3), in materia di immodificabilità del contratto di
fornitura, è uguale all’art. 11 della Convenzione Unidroit.
[295]
Lo U.C.C. prevede
inoltre l’opponibilità del contratto di leasing nei confronti dei
creditori dell’utilizzatore [2 A- 307(1)], assicurando così
protezione al concedente nei confronti di questi ultimi.
Altro profilo
interessante riguarda la responsabilità nei confronti dei terzi
per il difetto del bene. Lo U.C.C. non disciplina espressamente
tale fattispecie, ma la giurisprudenza ha già prima della riforma
concesso l’immunità al concedente sul riflesso che questi non ha
alcun controllo sulla produzione o sull’uso del prodotto
difettoso.
[296]
In caso di
inadempimento o ritardo nella consegna troviamo nello U.C.C. una
norma simile a quella vigente in Germania, per la quale è
garantito all’utilizzatore o il diritto di disdetta senza
preavviso o il diritto di recesso dal contratto; però il
legislatore statunitense prende in considerazione anche altri
rimedi a disposizione dell’utilizzatore secondo la natura
dell’inadempimento che si verifichi.[297]
Altro obbligo che
fa capo al concedente è la garanzia contro qualsiasi molestia o
azione vantata da terzi sul bene: l’art. 2 A -211 specifica che
una tale garanzia è legale. Negli USA i diritti derivanti dal
contratto sono trasferibili, a meno che non vi sia una diversa
disposizione nel contratto e purché la posizione dell’altra parte
non ne subisca pregiudizio alcuno.[298]
La disciplina
degli USA presenta elementi di innovazione ex art. 501 nel caso di
inadempimento dell’utilizzatore esso prevede una serie di
differenti rimedi in rapporto all’importanza dell’inadempimento ed
alla possibilità di riprendere l’esecuzione, ma lascia alle parti
la facoltà di determinare cosa possa costituire inadempimento.
Per quanto attiene
alle conseguenze della risoluzione, la normativa USA è
interessante perché si fa carico di evitare il locupletamento che
ha tanto spaventato i giudici e qualche autore italiano. Il § 504
dello U.C.C. afferma: “ Damages payable by either party for
default, or any other act or omission, includine indemnity for
loss or diminution of anticipated tax benefits or loss or damage
to lessor’s residual interest, may be liquidated in the lease
agreement but inly at an amount or by a formula that is resonable
in light og the then anticipated harm caused by the default or
other act or omission”. Dunque, la norma, stabilendo il completo
ristoro di tutti i danni, chiarisce che vanno ricompresi nei danni
da risarcire anche la perdita o diminuzione del tax benefit di cui
la società di leasing avrebbe goduto se il contratto fosse andato
a buon fine. Applicare il secondo criterio, quello del loss of
residual interest, significa che se, dopo il riutilizzo (per
vendita, nuovo leasing o altrimenti) residuerà ancora una perdita,
rispetto a quello che il concedente avrebbe realizzato con un
esatto adempimento, quest’ultimo avrà diritto di richiederne il
pagamento.
10. Il financial
lease inglese: fisionomia e distinzione dai contratti di hire
purchase e conditional sale. La disciplina rinvenibile in un
Lending and Security Act: ulteriore esempio di convergenza
nell’originario modello statunitense.
Il common law
inglese rappresenta il primo sistema in Europa entro il quale il
leasing è stato recepito.[299]
Lo schema negoziale ed i profili essenziali dell’operazione sono i
medesimi riscontrabili negli altri ordinamenti:[300]
è essenziale che il lessor sia proprietario del bene oggetto del
contratto (“The Lessor shall at all times retain ownership of the
Goods and the Lesee shall have no interest in the Goods save as
provided by this agreement”)[301],
in quanto diversamente, non solo non potrebbe concederlo in
godimento difettando della necessaria legittimazione, ma nemmeno
opererebbero i vantaggi fiscali e contabili previsti per il
leasing.[302]
Anche in
Inghilterra la sequenza di comportamenti funzionali alla
realizzazione dell’operazione vede protagonista iniziale il lessee,
che sceglie bene e fornitore senza alcun coinvolgimento, in questa
fase, del lessor. In vero, anche in un accordo di hire-purchase è
riscontrabile l’iniziativa solitaria dell’hirer, ma nel leasing
finanziario in particolare è maggiore il livello di coinvolgimento
del probabile lessee, che spesso ha proprie richieste in ordine
alle caratteristiche del bene e può negoziare con il fornitore per
far fronte ai bisogni particolari dei suoi affari. Il finanziatore
quasi mai controlla il bene e ne apprende le caratteristiche
tecniche, essendo interessato esclusivamente alla solvibilità del
lessee.[303]
Tutti questi aspetti, del resto, non sono particolarmente
rilevanti per il legislatore inglese, ma rendono chiaro il setting
up dell’intera operazione in una prassi sofisticata come quella
del Regno Unito.[304]
Un’importante
connotazione dell’istituto inglese si rinviene nel regolamento
convenzionale che deve essere adottato dai contraenti: il
financial lease, infatti, si differenzia dall’hire-purchase e
dalla conditional sale in quanto il lessee non ha l’obbligo né il
diritto di comprare la merce, che deve invece restituire al lessor,[305]
il quale ultimo decide liberamente se far terminare il rapporto di
leasing o trattarne il rinnovo.[306]
Pertanto, come nei Paesi nordici ed in Sud Africa, il contratto di
leasing non deve prevedere l’opzione di acquisto, dato che la sua
presenza nel regolamento di interessi muta la natura del
contratto. Se c’è l’opzione, quindi, non siamo più in presenza di
un contratto di leasing, bensì di un hire-purchase,[307]
locazione che prevede, alla scadenza del contratto, l’acquisto
della proprietà.[308]
Ogni
responsabilità inerente il bene viene attribuita al lessee,[309]
cui spetta mantenere in buono stato[310]
ed assicurare i beni,[311]
oltre che pagare i canoni a prescindere da qualsiasi cattivo
funzionamento[312]
e assumersi le conseguenze del suo deprezzamento.[313]
Anche la prassi inglese prevede, in genere, l’estensione
all’utilizzatore delle garanzie spettanti al concedente.[314]
Tali azioni, però, possono essere esercitate dall’avente causa
solo se risultano espressamente trasferite nel contratto, quindi
ciascun soggetto esercita le azioni che gli sono state attribuite
in contract.[315]
Riguardo alla
durata, non vi sono particolari limiti tant’è che autorevolissima
dottrina giunge ad affermare: “Leasing periods may range from
fifteen years at one end to one day (car hire)”.[316]
In ogni modo, anche nella prassi inglese il contratto si
caratterizza per una durata che coincide o quasi con la vita
economica del bene (working life)[317]
e che permette al lessor, con un’opportuna commisurazione dei
canoni basata sull’utile prodotto mediante l’attrezzatura, di
recuperare i costi sopportati ed ottenere un sufficiente profitto
per l’operazione realizzata, così da percepire una somma non
dissimile da quella che gli sarebbe dovuta in base ad un accordo
di vendita a rate.[318]
Anche nella prassi inglese, inoltre, il bene conserva alla fine
del contratto un valore residuale molto basso, che comunque, come
spesso avviene, non impedisce al lessor di ricollocarlo sul
mercato con una vendita,[319]
il ricavato della quale viene generalmente conferito con pagamento
o accreditato per una futura transazione al lessee.[320]
Ciò che è importante, si ricordi, è non conferire al lessee
l’opzione sull’acquisto del bene, che muterebbe la natura del
contratto trasformandolo in un accordo di hire-purchase.[321]
Molto efficace e riassuntiva degli aspetti descritti
appare la definizione del financial lease contenuta negli
Statements of Standard Accounting Pratice[322]:
“one [agreement] that transfers substantially all the risks and
rewards of ownership of an asset to the Lesee”.
In generale, le
parti sono libere di determinare il contenuto del contratto e
frequentemente i formulari individuano una serie di comportamenti
integranti inadempimento, la cui gravità dà diritto al concedente
di terminare il rapporto.
Ci sono due tipi
di clausole che sollecitano il vaglio delle corti: con la prima,
immancabilmente riscontrabile negli accordi di leasing, il lessor
cerca di evitare perdite nel caso di estinzione del rapporto a
causa di inadempimento del lessee. È necessario, a tal fine,
fissare una somma minima di denaro che il lessee deve pagare
affinché il lessor percepisca il valore della sua aspettativa
contrattuale. Ciò è meno difficile che in una transazione tipica
di hire purchase, visto che un leasing finanziario impegna il
lessee al pagamento dei canoni per il primo periodo, senza il
potere di terminare l’accordo prima così che, una minimum payment
clause può facilmente essere elaborata. In questo senso, si
auspica che le corti valutino equitativamente la fattispecie,
individuando un quantum adeguato al fine di coprire effettivamente
le perdite del lessor. Altro tipo di clausola esonera il lessor
dalla responsabilità per difetti dell’attrezzatura: essa è da
ritenersi efficace soltanto fino a quando soddisfi il principio di
ragionevolezza. Se allora l’effetto della descritta pattuizione
fosse di privare il lessee di tutti i rimedi a causa della
mancanza di rapporti giuridici con il fornitore, ciò potrebbe
indurre le corti ad averne una visione più ostile; così, un lessor
prudente, farà il possibile per assicurare al lessee i necessari
strumenti di tutela, trasferendogli i suoi diritti di compratore o
esercitandoli a beneficio del lessee.
[323]
Il coinvolgimento
di tre soggetti nella complessiva operazione ricalca quello
rinvenibile in una semplice hire purchase oppure in una
condizional sale. A parte eventuali espresse garanzie secondarie
derivanti da ulteriori e appositi accordi, non vi sono rapporti
tra fornitore e utilizzatore. Il lessee ha un solo interlocutore
che è il lessor, e il diritto inglese, per quanto attiene alla
trilateralità della complessiva operazione, opta per la soluzione
drastica della (quasi) totale irrilevanza nel senso che, come
nella normativa belga ed in quella greca, sono solo due i soggetti
considerati, e la disciplina si disinteressa totalmente del terzo,
chiamato indifferentemente produttore o fornitore, e ciò rende per
la verità molto delicato il discorso delle azioni
dell’utilizzatore nei confronti del fornitore.[324]
Questo principio di separazione, infatti, ha conseguenze infelici:
ciò significa che, tranne quando vi è un accordo diverso, il
lessor deve rivolgersi al fornitore per ottenere tutela, anche se
il lessee ingiustamente respinge una offerta di consegna o ritira
la sua proposta contrattuale.
Un problema più
serio, in termini pratici, esisteva nella Common law, poiché, se
l’attrezzatura non corrispondeva a quanto previsto dal contratto
di vendita o era consegnata tardi, il ricorso contro il fornitore
spettava al lessor, mentre era il lessee che principalmente
sopportava il danno; diversamente, la soddisfazione del lessee
poteva derivare solo da un’azione contro lo sfortunato lessor,
quando il reale colpevole era il fornitore. Oggi la maggior parte
dei financial leases, escludono dal contenuto contrattuale
qualsiasi responsabilità da parte del concedente per difetti
dell’attrezzatura, e ciò è abbastanza comprensibile poiché il
concedente non è implicato nella selezione o consegna del bene.
Egli non rivendica alcuna competenza e “si fida” del lessee. Ma
un’effettiva clausola di esonero, un tempo, rendeva più pesante la
posizione del lessee perché egli era allora
privato di tutti i ricorsi, salva la possibilità di stabilire
garanzie collaterali da parte del fornitore. Tali questioni, sulle
quali c’era un processo di legge molto complesso, sono state
risolte efficacemente dalla Convenzione Unidroit (art. 8): il
lessor è reso esente da responsabilità verso il lessee per la non
conforme attrezzatura accettata da quest’ultimo, mentre, in base
all’art. 10, gli obblighi del fornitore debbono essere adempiuti a
favore del lessee. La Convenzione non aiuta i lessees nel Regno
Unito, dal momento che non si applica nelle transazioni domestiche
e deve essere ivi ancora ratificata. Fortunatamente, una soluzione
è adesso fornita dai Contracts (Right of Third Parties) Act del
1999, poiché, dove il contratto di vendita espressamente
stabilisce che il lessee possa far rispettare il regolamento di
interessi non vi sono problemi, altrimenti opera la legge del 99,
e al lessee spetta qualsiasi riparazione, compresi i danni subiti,
che altrimenti avrebbe dovuto richiedere mediante un’azione per
violazione del contratto di fornitura, rispetto alla quale non era
legittimato salvo diversa previsione contrattuale.[325]
In Inghilterra
quindi, vi sono tre categorie contrattuali da tenere ben presenti
per qualificare nella giusta maniera il leasing: le conditional
sales, vendite a rate, che si collocano senza ombra di dubbio
fuori dal leasing; laddove invece il regolamento di interessi
prevede l’opzione, si è in presenza di un contratto di
hire-purchase, e si è parimenti fuori dal leasing. Si comprende
che, per gli inglesi, il leasing è un contratto che non prevede
l’opzione e non va nemmeno confuso con la vendita rateale. Come in
Spagna,[326]anche
in Inghilterra il problema della autonomia delle fattispecie della
vendita rateale e del leasing appare chiaramente risolto, al
contrario che in Italia![327]
Interessante è,
infine, valutare l’approdo della prassi contrattuale, in un
sistema elastico come quello inglese, in relazione ad uno dei più
annosi problemi dell’operazione: le conseguenze giuridiche della
risoluzione del contratto. A tal proposito, i modelli contrattuali
prevedono che in ogni caso di fine anticipata del rapporto
(risoluzione oppure rinuncia del lessee accettata dal lessor) il
lessee dovrà pagare al lessor: gli arretrati dei canoni, compresa
la quota di competenza di eventuali periodi interrotti, tutti i
canoni che il lessee doveva pagare al lessor fino alla fine del
primary period; il risarcimento per l’eventuale recesso dal
contratto e per le spese e i costi sostenuti dal lessor al fine di
rientrare in possesso dei beni, di venderli o tentare di venderli
e per esercitare i propri diritti in virtù del presente contratto,
avendo dedotto i Net Proceeds[328]
Il lessor corre
pochi rischi di perdere il suo titolo nel caso di disposizione
illegittima da parte del lessee: nessuna delle eccezioni
statutarie alla regola del nemo dat è applicabile. Un rischio
maggiore è associabile alla possibilità che l’attrezzatura perda
la sua identità come potrebbe avvenire mediante l’ incorporazione
nei locali occupati dal lessee.
[329]
11. Riflessioni
conclusive.
È possibile, a
questo punto, superare una serie di equivoci attinenti in
particolare alle differenze evidenziate dal leasing negli
ordinamenti di civil law rispetto al modello originario
statunitense ed a quello sviluppatosi nel common law inglese.
In Italia, in
Francia e negli altri ordinamenti di civil law, è emerso un
istituto per certi versi “nuovo”, che ha dovuto necessariamente
fare proprie talune caratteristiche riconducibili alla fisionomia
dei rispettivi sistemi giuridici.
Renato Clarizia,
tra i massimi cultori della materia in Italia, rinviene tali
differenze soprattutto nella differente nozione di diritto di
proprietà. È ormai appurato che connotato fondamentale del leasing
è rappresentato dalla permanenza della proprietà in capo al lessor,
visto anche che da tale circostanza derivano importanti
conseguenze disciplinari in materia di diritto civile, tributario
e di contabilità. Del resto, in assenza di tale peculiarità, non
vi sarebbero stati problemi riguardo alla traslazione dei rischi
inerenti il bene.
Ebbene, nei
sistemi di common law la nozione di proprietà presenta un
fisionomia diversa e più complessa:[330]
esiste la possibilità di distinguere una proprietà “economica”
rispetto ad una proprietà “giuridica” e di conseguenza non vi sono
problemi nel ravvisare nel lessor un proprietario soltanto formale
(giuridico) dei beni oggetto del contratto e nel lesee un
proprietario economico.[331]
Per questi motivi
si ritiene arduo ricondurre la disciplina italiana dell’istituto
all’originario modello americano di leasing.
Com’è stato
autorevolmente affermato,[332]
il modello straniero ha costituito “un’occasione per radicare
ancora maggiormente quella sottile distinzione tra “proprietà” ed
“appartenenza” che è già presente, seppure non evidente, nel
nostro codice civile e successivamente nella legislazione
speciale. Distinzione che non è però completamente comparabile a
quella tra legal e beneficial ownership di origine anglosassone”.
Negli ordinamenti
di civil law, e quindi anche nel nostro, è possibile considerare
il differente atteggiarsi del diritto di proprietà, in grado di
assumere diverse connotazioni funzionali a seconda dell’assetto di
interessi che si intende perseguire. Il potere sulla cosa in capo
al proprietario può implicare prerogative e diritti ma anche
obblighi e responsabilità differenti a seconda dei casi. Ergo “il
diritto di proprietà può permanere in capo al soggetto a scopo di
garanzia (ad esempio nella vendita con riserva di proprietà) ma
anche per svolgere altre funzioni, come ad esempio nel contratto
estimatorio, nell’usufrutto o nella locazione semplice”.[333]
Ora, ritenere che
nel nostro leasing la proprietà sia funzionale al perseguimento di
una garanzia in capo al lessor risulta semplicistico e porta ad
una approssimativa assimilazione dell’istituto italiano
all’originario modello americano del leasing as a security. Del
resto, ragionando in questi termini sarebbe ammissibile
l’individuazione di una funzione di garanzia ogni qual volta il
proprietario non conservi anche la disponibilità materiale del
bene ma ne consenta ad altri lo sfruttamento in maniera più o meno
ampia.
Proprio su questo
punto è evidenziabile la fondamentale distinzione tra civil e
common law, che determina, come detto, differenze importanti sul
piano della disciplina civile, contabile e fiscale. Come si vedrà,
queste problematiche sono state ineludibile oggetto di compromesso
per la Commissione redattrice del Progetto Unidroit, poi
tramutatosi nella Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario
internazionale, che già traspare dalla definizione stessa di
leasing in essa contenuta. Stessi problemi, del resto, sono stati
affrontati nel Progetto di regolamentazione delle garanzie
internazionali, sempre allo studio da parte della Unidroit, che
vede contrapporsi i paesi di civil law, che non vogliono
l’iscrizione del leasing nelle garanzie internazionali, e quelli
di common law, che la auspicano.
Altro punto da
considerare: nei Paesi di common law ed in particolare nel Regno
Unito, il financial leasing non prevede l’opzione finale di
acquisto: diversamente esso si trasforma in hire-purchase; a
differenza dei Paesi di civil law, laddove (Italia, Francia,
Belgio, non Svizzera) la previsione espressa dell’opzione finale
d’acquisto rappresenta un elemento essenziale del contratto.
Il Clarizia,
esponendo una posizione molto rigida sul punto, rileva che non
sarebbe inutile un’indagine approfondita del modello americano di
leasing tesa all’individuazione di caratteristiche da rimeditare,
pur nella consapevolezza delle descritte differenze. Per esempio,
il financial leasing americano, fortemente tax oriented, è tecnica
di finanziamento utilizzabile esclusivamente dalle imprese e non
utilizzabile, come avviene nel nostro Paese, dai consumatori e
agli Enti pubblici. Ciò potrebbe portare ad una riconsiderazione
degli oggetti del contratto, a prescindere dalla rilevanza fiscale
della loro natura strumentale.
In quasi tutti i
Paesi (gli USA costituiscono un’eccezione rilevante) la disciplina
legislativa del regime giuridico del leasing è una conseguenza
della necessità di disciplinare i soggetti attivi e cioè le
società di leasing. Di certo, non è indispensabile provvedere alla
disciplina dei profili oggettivi e soggettivi dell’istituto con un
unico atto, ma possono esservi due strumenti legislativi diversi,
autonomi e connessi allo stesso tempo.
Secondo: non
emergono significativi trends di disciplina dei sottotipi, se si
eccettua l’importante distinzione tra il leasing finanziario e
quello di consumo e alcune disposizioni che, come in Francia,
fanno riferimento alle sole operazioni su immobili. Il nucleo
centrale della legislazione è imperniato sul leasing finanziario
mobiliare di beni strumentali, ed ai sottotipi si applica la
medesima normativa in quanto compatibile.
Terzo: La
demarcazione classica tra common law e civil law, cioè tra paesi
dove la regula iuris proviene dalla giurisprudenza, e Paesi dove
la disciplina è opera del legislatore, a proposito del leasing
diventa assai sfumata ed attenuata: si è osservato che gli USA si
affidano ad una disciplina statutory assai dettagliata, mentre
Paesi notoriamente appartenenti alla famiglia romanico-germanica,
come la Germania, la Svizzera e l’Austria, regolano assai bene il
leasing senza un intervento legislativo specifico[334]
In un contributo
importante, anche se ormai risalente, Guido Ferrarini rinviene
solo negli ordinamenti di common law l’attribuzione di piena
rilevanza giuridica alla natura finanziaria del contratto,
mediante la frequente assimilazione del leasing alla vendita con
riserva di proprietà e l’assoggettamento di entrambi alla
disciplina dei security interests su personal property. Allo
stesso modo l’equiparazione normativa a strumenti come il chattel
mortgage è significativa, visto che nel leasing c’è un’operazione
di finanziamento nella quale la riserva della proprietà assolve ad
una mera funzione di garanzia.
Altra notazione:
l’ampiezza riconosciuta al tipo è diversa nei vari ordinamenti: ad
esempio, la nozione di lease intended as security è comprensiva di
schemi che non rientrerebbero nella definizione francese del
crédit-bail o in quella belga della location financement. La
diversità di soluzioni che lo studio comparatistico mette in luce
deriva da differenti valutazioni del contenuto del contratto.[335]
Appare
lungimirante quanto affermato da Giorgio De Nova nel lontano 1977:[336]
l’illustre civilista italiano rileva che, pur essendo la prassi in
larga misura omogenea nei diversi ordinamenti, l’istituto
esaminato e controllato in base a canoni differenti, avrebbe
potuto portare ad una più evidente differenziazione nei diversi
paesi. Vale a dire che i diversi filtri ordinamentali hanno
plasmato la fisionomia dell’istituto adeguandola ai differenti
principi vigenti in materia di diritto privato contrattuale.
Capitolo terzo
La fisionomia del
contratto di leasing nell’esperienza giuridica italiana. Problemi
e soluzioni alla luce della prospettiva comparatistica.
1. Premesse
metodologiche: l’analisi delle clausole tipiche quale necessario
punto di partenza per individuare le regole operative del
contratto. L’opportunità di considerare la complessiva operazione
trilaterale facendo riferimento, in primis, alla tradizionale
species del leasing finanziario mobiliare.
Si preferisce
affrontare l’esperienza italiana del leasing mediante un approccio
idoneo al taglio comparatistico della trattazione. Le clausole
tipiche, che svolgono un ruolo sempre più centrale nel diritto dei
nuovi contratti,[337]
verranno analizzate facendo riferimento alla prassi dei formulari;
successivamente si prenderanno in considerazione le decisioni dei
giudici italiani e le riflessioni della dottrina, così da rendere
possibile l’individuazione delle regole operative alla luce della
molteplicità dei formanti che determinano, insieme, la disciplina
del contratto; il tutto senza rinunciare a qualche riflessione di
taglio stricto sensu comparatistico, soprattutto in ordine ai
principali problemi sollevati dall’operazione e affrontati negli
ordinamenti stranieri, in alcuni casi più proficuamente che in
Italia.
Si tratta di una
metodologia assai raramente utilizzata dalla dottrina nostrana,[338]
che spesso dedica gran parte del proprio impegno alla trattazione
di profili definitori e classificatori del contratto, per altro
non sempre di grande rilievo pratico, rischiando, in questo modo,
di anteporre gli schemi e le categorie dommatiche alla ricerca
delle regole operative.[339]
È evidente,
inoltre, che qualora si considerasse il solo rapporto contrattuale
intercorrente tra concedente ed utilizzatore, rinunciando ad una
visione completa del fenomeno giuridico, si rischierebbe di
svilire l’autonomia concettuale dell’istituto e della
corrispondente operazione economica, che di conseguenza
rischierebbe di essere appiattita, come pure certa dottrina
italiana ha cercato di fare, su una delle fattispecie legalmente
tipiche previste dal nostro ordinamento.[340]
Per questo motivo si intende, fin dal principio, valutare la
complessità strutturale insita nel leasing che si sostanzia nella
stipulazione di due contratti. Per “operazione di leasing” si fa
riferimento, quindi, alla complessa fattispecie che compendia sia
il rapporto di leasing tra concedente e utilizzatore, che quello
di fornitura, intercorrente tra fornitore e concedente.[341]
Un ulteriore
accorgimento consiste nell’innervare, in via preliminare, la
riflessione sul leasing finanziario mobiliare, trattandosi della
specie più tradizionale e di gran lunga più diffusa tra quelle
venute alla luce con l’evoluzione della prassi negoziale.[342]
2. Breve
ricognizione dei formanti del leasing nel diritto italiano.
L’assenza di una disciplina organica dell’istituto nonostante le
molteplici norme di legge. L’integrazione necessaria con gli usi
raccolti dalle Camere di Commercio, senza tralasciare il crescente
contributo della giurisprudenza, il codice deontologico Assilea e
la prassi contrattuale.
Considerata la
molteplicità dei formanti che disciplinano il contratto, appare a
questo punto sufficiente una ricognizione degli stessi,
limitatamente all’ordinamento giuridico italiano.
Norme legislative:
con riguardo alle norme di diritto civile, pur non essendo
riconducibile a nessun modello legale, il leasing è interessato da
numerose disposizioni legislative, che non gli impediscono al
contratto de quo di essere, ad oggi, fattispecie contrattuale
atipica o innominata.
La migliore
dottrina italiana[343]
rileva al riguardo che, perché un contratto acquisti tipicità
legale, è necessario che il legislatore gli conferisca una
disciplina organica, obbiettivamente non riscontrabile
nell’ordinamento italiano riguardo al leasing, nonostante il
succedersi di interventi, che pure hanno toccato molteplici
profili dell’istituto.
Si ricordi la più
volte citata legge 2 maggio 1976, n. 183, che ha disciplinato
l’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio
1976-1980. Essa contiene una definizione organica del contratto
nell’art. 17, oltre ad una disposizione che prevede l’opzione di
acquisto, stabilendo che essa può essere esercitata alla scadenza
del contratto, ad un prezzo massimo pari all’1% del valore
d’acquisto dei beni;[344]
all’intervento legislativo in questione, inoltre, ha fatto seguito
la direttiva attuativa del CIPE, contenente importanti
disposizioni in ordine alla durata del contratto (minimo 5 anni,
massimo 15) e all’ammontare massimo del c.d. maxicanone (fissato
nel 20% del valore dell’impianto). Tale disciplina non può dirsi
relativa al leasing, ma al solo leasing agevolato.[345]
Altro intervento
del legislatore attiene ad alcuni profili disciplinari della
responsabilità civile connessa alla circolazione degli
autoveicoli: l’art. 91, comma 2°, del d.lg. 30 aprile 1992, n.
285, chiarisce che, responsabile in solido con il conducente, ex
2054 3° comma c.c., è l’utilizzatore, non la società di leasing.
Da menzionare vi è
anche la legge sulla trasparenza del 17 febbraio 1992, n. 154,
applicabile anche al leasing e, oltrepassando le frontiere del
diritto civile, si annovera la legge del 2 maggio 1983, n. 178,
che risolve il difficile problema riguardante la responsabilità
penale delle società di leasing in conseguenza della violazione
delle norme antinfortunistiche, e il d.p.r. 22 dicembre 1986, n.
917 che, nel quadro del Testo Unico delle Imposte sul Reddito,
detta un’organica disciplina fiscale del leasing.
Gli usi raccolti
dalle Camere di Commercio: la Camera di Commercio di Milano, nel
1975, ha raccolto per prima gli usi in materia di leasing e
factoring; in seguito gli altri enti omologhi hanno seguito
l’esempio milanese. Com’è noto, gli usi normativi, ex art. 8,
disposizioni preliminari al codice civile, hanno efficacia nelle
materia “non regolate dalla legge e dai regolamenti”, oltre che
nei casi in cui la disciplina legislativa o regolamentare contenga
un espresso rinvio ad essi.
Il leasing, in
quanto contratto innominato, costituisce senza dubbio materia “non
regolata”, ma rimane necessario capire se gli usi in materia di
leasing e factoring abbiano natura normativa o meno. È degno di
nota che tutte le raccolte li presentino come “usi negoziali”;
essi inoltre, non sono mai imperativi, e servono, quindi, solo ad
interpretare le clausole contrattuali, non potendo prevalere sulle
stesse;[346]
non fanno altro che riportare la normativa pattizia normalmente
contenuta nei formulari predisposti dalle imprese finanziarie, non
manifestando nessuna ambizione di integrazione dei regolamenti
contrattuali lacunosi, visto anche che nei modelli di leasing è
pressoché impossibile riscontrare lacune!
Le raccolte di
norme camerali hanno comunque il pregio di fornire una nozione ed
una disciplina del contratto, contribuendo alla sua tipizzazione
sociale.[347]
Esse, inoltre, registrano le clausole comuni a tutti i contratti,
lasciando cadere in disuso quelle estranee al regolamento
d’interessi solitamente elaborato, così come è avvenuto per quelle
di dubbia validità e le altre che, pur valide, non risultano
essere rispondenti alla effettiva prassi operativa.[348]
Il problema che
impone una riflessione attiene piuttosto alla disomogeneità delle
raccolte sul territorio nazionale, che contrasta con una prassi
nazionale indubitabilmente uniforme. Gli Usi raccolti dalla Camera
di Commercio di Milano hanno fatto da modello, ma non sono stati
sufficienti a garantire l’uniformità delle raccolte camerali,
delle quali pertanto si auspica un coordinamento.[349]
Le decisioni
giurisprudenziali, poi, hanno raggiunto in Italia dimensioni
quantitative notevoli ed alle rare sentenze degli anni ‘70 si sono
aggiunte numerose decisioni durante il decennio successivo. Le
corti di merito sono state le sole ad occuparsi dell’istituto nei
primi anni dalla sua importazione nel nostro Paese, accogliendolo
con favore e ammettendo pacificamente le sue clausole tipiche, con
qualche riserva solo in ordine alla operatività dei congegni
risolutivi. Solo a partire dagli anni ‘80 la Corte di Cassazione
si è occupata del leasing, con ricadute estremamente rilevanti che
necessitano di un’apposita analisi.[350]
Si segnala, tra le
decisioni, la sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio
1987, n. 271,
[351]
che ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 7, del d.p.r. 27
aprile 1955, ritenendo assente qualsivoglia contrasto con le norme
contenute negli artt. 2, 3, 32 e 41, 2° comma, della nostra Carta
Fondamentale. La norma legislativa vagliata dalla Consulta sottrae
il lessor alle responsabilità in materia di infortuni sul lavoro
e, riguardo ad essa, il giudice delle leggi ha stabilito che il
concedente non intrattiene alcun collegamento materiale con il
bene oggetto del contratto.
Da prendere in
considerazione, inoltre, il Codice Deontologico elaborato dalla
Assilea ed approvato in data 22 marzo 1985. Si tratta di un
insieme di raccomandazioni, di cui solo alcune riguardano il
contenuto del contratto. Analogo interesse suscita la
Dichiarazione di Siviglia, adottata dal Convegno Leaseurope
tenutosi il 9/11 ottobre 1983, che riguarda in primo luogo i
principi contabili del leasing, ma indirettamente contribuisce a
delineare la nozione del contratto in questione adottata
dall’Associazione.
La prassi
contrattuale, infine, appare sostanzialmente omogenea. I formulari
non mutano in maniera rilevante se il concedente è una società di
emanazione bancaria o indipendente dalle banche, né tanto meno se
muta l’oggetto dedotto nel contratto, con variazioni rilevanti
allorquando si tratta di un immobile o, anche se in misura minore,
di un autoveicolo.[352]
3. Profili
soggettivi. Le parti del contratto di leasing: a) Il soggetto che
svolge l’attività finanziaria: concedente o lessor.
Il concedente (o
lessor) è il soggetto che, partecipando sia al contratto di
fornitura che a quello di leasing, svolge il ruolo di
intermediario tra fornitore ed utilizzatore, determinando il nesso
di dipendenza tra i due rapporti giuridico-contrattuali.[353]
L’attività di
leasing, come tutte le attività finanziarie,[354]
in seguito all’introduzione del T. U. del credito, che ha
soppresso la legge bancaria del 1936-38, può essere esercitata
solo dai soggetti che risultano iscritti in particolari albi o
elenchi, presentando i requisiti richiesti dalla legge.[355]
Nello specifico,
può trattarsi di banche iscritte all’albo di cui all’art. 13, T.
u. b.[356]
oppure dei soggetti appartenenti ai gruppi creditizi iscritti
all’albo di cui all’art 64 dello stesso T.u.b.[357]
L’esercizio dell’attività di leasing è però possibile anche per
gli intermediari diversi dalle banche, iscritti nell’elenco
generale di cui all’art. 106 T.u.b.,[358]
e per quelli iscritti nelle sezioni speciali dell’elenco generale
di cui all’ art.107 e 113 T.u.b.
La ratio di tale
disciplina appare chiara: l’esercizio in via prevalente nei
confronti del pubblico dell’attività finanziaria necessita della
soddisfazione di alcuni requisiti soggettivi minimi, che rendono
possibile l’iscrizione nell’elenco generale tenuto dal Ministero
del tesoro che si avvale dell’U.I.C. (art. 106, T.u.b.).
Altri, ulteriori
requisiti soggettivi,[359]
si rendono necessari per l’iscrizione nella sezione speciale
dell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia, ex art. 107,T.u.b.[360]
L’impresa finanziaria è sottoposta alla vigilanza della Banca
d’Italia, che si esplica in penetranti e diretti poteri di
controllo. Essa, ai sensi del 4° comma, art. 107, “può effettuare
ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e
gli atti ritenuti necessari”; inoltre, prosegue il comma 4° bis,
può “imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove
operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto”.[361]
Se, invece,
l’intermediario esercita in via prevalente le medesime attività
finanziarie previste dall’art. 106, 1° comma, ma non nei confronti
del pubblico, deve iscriversi in un’apposita sezione dell’elenco
generale prevista dall’art.113 T.u.b; anche il tal caso deve
soddisfare i requisiti minimi previsti dalla legge, vale a dire
quelli di cui all’art. 108, rubricato “Requisiti di onorabilità
dei partecipanti” e dall’art. 109, limitatamente ai “requisiti di
onorabilità degli esponenti aziendali”;[362]
è inoltre assoggettato a controlli molto meno penetranti di quelli
previsti per gli altri intermediari.[363]
L’applicabilità
all’attività di leasing del T.u.b. implica anche, come si vedrà
meglio a proposito dei profili oggettivi del contratto, l’obbligo,
per il concedente, di rispettare nei propri rapporti con la
clientela le prescrizioni del Capo I, TitoloVI del T.u.b.,
dedicato alla trasparenza della condizioni contrattuali.[364]
Come si è rilevato
in precedenza,[365]
quindi, il leasing è un contratto quantomeno unilateralmente
d’impresa, allo stesso modo dei contratti assicurativi, bancari
ecc. Almeno una delle parti, nello specifico il concedente, deve
essere qualificabile come banca o altro intermediario finanziario
iscritto negli albi ed elenchi cui si è fatto riferimento.[366]
4. (segue): b)
l’utilizzatore o lessee: imprenditore, lavoratore autonomo, ente
pubblico, consumatore o cos’altro?
Nel contratto di
leasing l’utilizzatore è la controparte del concedente. In origine
si è pensato che il leasing fosse un contratto bilateralmente
d’impresa e di conseguenza si è sostenuto che anche
l’utilizzatore, come il concedente, dovesse essere qualificabile
come imprenditore.
Prescindendo dal
leasing agevolato,[367]
nel quale i benefici concessi dalla legge sono sempre subordinati
al ricorrere di determinati presupposti soggettivi in capo
all’utilizzatore, e dalla disciplina fiscale, che subordina la
deducibilità dei canoni alla natura strumentale dei beni, in
Italia non esiste una normativa legislativa che richieda anche per
l’utilizzatore particolari requisiti soggettivi[368]
come la qualità giuridica di imprenditore[369]o
che imponga la natura strumentale del bene oggetto del contratto,
diversamente da quanto, come si è visto, avviene in Francia, dove
la legge sul crédit bail richiede che i beni oggetto del contratto
siano d’outillage e d’equipment, presupponendo un utilizzatore
professionale. Se ne dovrebbe desumere che l’utilizzatore non
debba essere necessariamente un imprenditore e, pertanto, chiunque
possa stipulare un contratto di leasing con un’impresa finanziaria
specializzata.[370]
La dottrina
nostrana ha, però, sollevato efficaci obiezioni a tale
superficiale conclusione, facendo leva sui complessivi profili
strutturali e funzionali del leasing. Come si vedrà, è
determinante, per risolvere la questione, analizzare le norme ex
artt. 121 ss. del T.u.b. in tema di credito al consumo e quelle
del Codice del consumo agli artt. 33 ss., valutando la possibilità
di applicarle al contratto di leasing, atteso che l’ambito
applicativo di entrambe è limitato ai contratti stipulati con i
consumatori.[371]
Di fronte a tale
possibilità, parte della dottrina italiana[372]
ritiene che nelle ipotesi di leasing stipulato con il consumatore
si esca dall’alveo della fattispecie socialmente tipica. La
struttura dell’operazione, infatti, con le peculiarità che le sono
proprie, verrebbe meno applicando la normativa nazionale ed
europea a tutela del consumatore. Si fa riferimento, precisamente,
all’assunzione di tutti i rischi inerenti il bene in capo
all’utilizzatore; alla previsione di esonero del concedente da
ogni responsabilità per mancata o ritardata consegna del bene e
così via. Queste previsioni, secondo la menzionata dottrina,
trovano nel leasing una loro giustificazione razionale fin quando
il contratto interviene tra soggetti non bisognosi di particolare
tutela, come avviene quando ci si imbatte nel consumatore. La
rigorosa impostazione prospettata, pertanto, porta a ritenere che
anche in assenza di alcuna previsione legislativa che sia in tal
senso vincolante, l’utilizzatore debba essere impresa, lavoratore
autonomo o ente pubblico. Siffatta conclusione risulta avvalorata
dalle origini storiche dell’istituto, dalla prassi consolidata
attraverso i formulari predisposti dalle società di leasing, dalle
decisioni giurisprudenziali, dalle elaborazioni dottrinali e dalla
Convenzione Unidroit.[373]
I profili
soggettivi del contratto di leasing chiaramente non coinvolgono
anche la partecipazione all’operazione del fornitore
[374]
che ne rimane estraneo.
5. Formazione del
contratto e realizzazione dell’operazione: i comportamenti che
normalmente portano alla stipulazione dei contratti di fornitura e
di leasing.
Generalmente la
sequenza di atti che porta alla costituzione del rapporto di
leasing è la seguente: durante la fase precontrattuale, il futuro
utilizzatore individua il fornitore del bene che, soddisfacendo le
proprie esigenze, ritiene debba costituire l’oggetto del
contratto; pertanto contatta il fornitore e con questi addiviene
alle necessarie pattuizioni intorno a prezzo, modello, tipo e
modalità di consegna del bene. A questo punto si rivolge alla
società di leasing e formula, su un testo da questa
unilateralmente predisposto, una proposta irrevocabile di leasing
valida per un determinato periodo di tempo, con l’indicazione del
bene, del fornitore e delle condizioni d’acquisto e di leasing.
L’impresa finanziaria effettua una valutazione nel merito del
credito e, se ritiene il proponente idoneo all’operazione sul
piano della solvibilità finanziaria ed in relazione al particolare
tipo di investimento richiesto, aderisce alla suddetta proposta e
sottopone all’utilizzatore il testo definitivo del contratto,
anch’esso confezionato dal medesimo concedente, e allorché
l’utilizzatore lo sottoscrive, esso deve ritenersi perfezionato.
Il concedente può
di conseguenza acquistare o far costruire il bene dal fornitore
secondo le indicazioni e conformemente alle condizioni e modalità
pattuite con l’utilizzatore, e anche in questo caso mediante un
modello di contratto che predispone unilateralmente.[375]
Il fornitore quindi, in virtù di quest’ultima pattuizione
(contratto di fornitura) lo consegna direttamente
all’utilizzatore, facendogli sottoscrivere un verbale di consegna
ed eventualmente di collaudo che attesti la corrispondenza del
bene consegnato a quello prescelto. L’originale del verbale viene
inviato alla concedente, la quale corrisponde l’intero prezzo al
fornitore e normalmente, mette in decorrenza il contratto di
leasing, determinando l’inizio del rapporto contrattuale (durata
del contratto).[376]
Ciò vuol dire che dal mese della consegna o dal mese successivo
cominciano a maturare i diritti di credito relativi ai canoni
periodici.[377]
6. (segue): ...il
leasing quale contratto di adesione: requisiti di forma e
condizioni generali: l’applicabilità delle norme codicistiche ex
artt. 1341 e 1342 c.c.
L’art. 117 del
T.u.b., al 1° comma, prevede che i contratti stipulati dalle
banche e dagli intermediari finanziari siano redatti per iscritto
ed un esemplare sia consegnato al cliente. Il comma 2 dello stesso
articolo riserva al CICR la possibilità di prevedere, per ragioni
tecniche, che particolari contratti possano essere stipulati
mediante altra forma, e si pensi, ad es., alla forma telematica ed
ai contratti stipulati tramite internet.[378]
L’inosservanza della forma prescritta comporta la nullità
dell’atto, rappresentando un elemento essenziale del contratto e
da ritenersi richiesta ad substantiam e non ad probationem.[379]
Il leasing è,
inoltre, un contratto di serie o di massa, in quanto destinato a
disciplinare allo stesso modo la pluralità indefinita di rapporti
della società concedente con la potenziale clientela. Per questo
motivo, i contratti di locazione finanziaria sono redatti su
moduli o formulari che recano condizioni generali di contratto
contenenti clausole uniformi predisposte uniulaterlamente dalla
concedente, cui la clientela aderisce mediante la sottoscrizione.
Si tratta, in sostanza, di contratti per adesione, poiché, secondo
il consolidato orientamento della Cassazione, è ravvisabile
l’elemento sostanziale della predisposizione unilaterale di
clausole destinate ad una pluralità indefinita di rapporti, e
quello formale rappresentato dalla redazione mediante moduli o
formulari:[380]
per questi motivi trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.[381]
Il 1° comma
dell’art. 1341 ritiene sufficiente, in luogo della conoscenza
effettiva, la loro conoscibilità al momento della conclusione,
usando come metro di giudizio l’ordinaria diligenza: “...al
momento della conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
Diventa rilevante
la formulazione della clausole, in specie avendo riguardo alla
loro chiarezza e comprensibilità, e le clausole oscure o di
difficile interpretazione devono ritenersi inefficaci. Fermo
restante il principio generale ex art. 1370 c.c., in base al quale
nel dubbio prevale l’interpretazione contro l’autore della
clausola, il 1° comma dell’art. 1342 c.c. stabilisce che nei
contratti per adesione le clausole aggiunte al modulo o formulario
prevalgono su quelle del modulo o formulario che risultino con
esse incompatibili, anche se non sono state cancellate.[382]
Con riguardo poi
alle clausole vessatorie, che derogano a principi generali e
aggravano la posizione contrattuale dell’aderente, il 2° comma
dell’art. 1342 c.c., con riferimento ai contratti per adesione
conclusi su moduli o formulari, richiama espressamente il disposto
dell’art. 1341, comma 2 c.c., in base al quale tali clausole per
essere valide ed efficaci richiedono un ulteriore requisito
formale:[383]
quello della loro specifica approvazione mediante apposita
sottoscrizione.[384]
Il comma 2
dell’art. 1341 c.c. contiene l’elenco delle clausole vessatorie.
La dottrina ritiene che si tratti di un elenco tassativo e,
quindi, insuscettibile di interpretazione analogica, ma
suscettibile, invece, di interpretazione estensiva.[385]
Volendo tornare
specificamente alla considerazione del contratto di leasing, è
noto che molte sono le clausole necessitanti della “seconda firma”
imposta dal legislatore. Ben noto e superato è, a tal riguardo,
l’artificio usato da alcune imprese finanziarie che, inserendo le
condizioni generali nella domanda di leasing, simulano la
predisposizione delle stesse da parte dell’utilizzatore, che
invece, riceve un modello prestampato di domanda, con nessuna
possibilità di cambiarne il contenuto.[386]
7. Il contenuto
minimo del negozio socialmente tipico nella prassi italiana e la
validità del regolamento di interessi. Il vaglio di meritevolezza
previsto dall’art. 1322, 2° comma del c.c. ed il suo esito
positivo riguardo al leasing, nonostante la scarsa considerazione
dai giudici di merito.
Il contenuto
tipico del contratto stipulato tra società di leasing-concedente
ed utilizzatore prevede: a) il godimento è concesso per un periodo
di tempo determinato, che non eccede la vita tecnico-economica del
bene, tendendo a coincidere con essa nel leasing di beni
strumentali ed essendo ad essa inferiore nella generalità degli
altri casi;[387]
b) l’utilizzatore deve eseguire il pagamento di canoni periodici
la cui misura complessiva è ragguagliata al prezzo di acquisto
sopportato dal concedente ed è comprensiva, oltre che
dell’ammortamento, dell’interesse sul capitale investito, delle
spese di gestione e del margine di profitto dell’impresa di
leasing.[388]
Esso si presenta, pertanto, di regola più elevato di un comune
canone di locazione;[389]
c) in genere, il contratto prevede che alla scadenza convenuta
all’utilizzatore sia consentito di scegliere tra tre soluzioni: la
più rilevante consiste nell’acquisto della proprietà sul bene in
virtù di un’opzione di riscatto prevista dal regolamento
d’interessi per un prezzo generalmente predeterminato di regola
modesto per i beni strumentali, più consistente per i beni di
consumo durevoli (autoveicoli per es.);[390]
d) le conseguenze di ogni rischio inerente il bene (per mancata o
ritardata consegna da parte del fornitore, per le avarie
prodottesi durante il trasporto, per i vizi, la perdita, il
perimento, e per i danni che esso cagioni a terzi) gravano
interamente sull’utilizzatore, e su quest’ultimo pesa l’obbligo di
provvedere alla sua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Generalmente l’assetto complessivo degli interessi viene
completato dalla stipulazione, imposta all’utilizzatore, di un
contratto di assicurazione che copra tali rischi, così da far
fronte ai danni che potrebbero derivare dal bene o essere
provocati al bene medesimo;[391]
e) all’assunzione di tali rischi da parte dell’utilizzatore fa da
contrappeso l’estensione a questi di una serie di garanzie che
spetterebbero al concedente, in quanto proprietario formale del
bene. Il lessee può esercitare le azioni giudiziarie che
normalmente spetterebbero al solo proprietario direttamente contro
il fornitore e contro i terzi; f) all’utilizzatore è fatto divieto
di cedere il contratto o sublocare il bene senza l’autorizzazione
del concedente; g) la modellistica contrattuale contempla, in
molti casi, una clausola risolutiva espressa in vista
dell’inadempimento di una qualsiasi delle differenti obbligazioni
che fanno capo all’utilizzatore. Risolto il contratto,
l’utilizzatore sarà tenuto a restituire il bene, corrispondere i
canoni scaduti fino al momento della risoluzione e pagare a titolo
di risarcimento danni una penale in genere prevista dal contratto,
il cui ammontare varia a seconda dei casi.[392]
Alla luce di tale
piattaforma negoziale, non ci sono state nella nostra esperienza
giuridica voci contrarie all’ammissibilità della nuova tecnica
contrattuale. Trattandosi di un contratto atipico, infatti, opera
la norma dell’art. 1322, 2° comma, c.c. che richiede, ai fini
della validità del regolamento, il perseguimento di “interessi
meritevoli di tutela”.[393]
I Tribunali e le
Corti d’Appello italiane non hanno mai dato specifica rilevanza al
suddetto controllo, quantomeno riguardo al leasing, dando spesso
per scontato il requisito ex art. 1322 c.c. In particolare, si
evidenzia quanto stabilito nella prima sentenza italiana in
materia: il Tribunale di Vigevano, in data 14 dicembre 1972,[394]
ha considerato meritevoli di tutela gli interessi perseguiti
mediante il contratto di leasing: “Tale contratto può presentare
una notevole utilità per l’economia, in quanto concerne
l’organizzazione dei fattori produttivi da parte di un
imprenditore che altrimenti, in mancanza cioè di tutti i mezzi
liquidi per acquistare beni strumentali, non potrebbe iniziare o
dovrebbe cessare l’esercizio della sua impresa”.
Il Tribunale di
Ancona, con sentenza del 21 gennaio 1981[395]
ha deciso nello stesso senso, affermando che l’istituto “consente,
attraverso lo sviluppo dei mezzi finanziari alternativi,
l’utilizzazione di beni strumentali alla produzione pur in
mancanza di capitali a disposizione per il loro acquisto da parte
dell’imprenditore”. Ancor più chiaro il Tribunale di Milano, il
15 febbraio 1982: “Il leasing è uino strumento di tecnica
finanziaria, estremamente elastico, che risponde alle molteplici
esigenze di politica aziendale, e per tale motivo svolge un ruolo
economico positivo che rende l’interesse perseguito dalle parti
meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.”[396]
La Corte d’Appello
di Milano, il 27 marzo 1982,[397]
considera “le esigenze che hanno determinato gli imprenditori a
dar vita ad una figura negoziale non tipica sicuramente
meritevoli di tutela siccome ricollegate all’intento di un più
proficuo svolgimento dei traffici nelle loro modalità e nei loro
risultati e sicuramente non contrastanti con alcuna regola
fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Infine, il
Tribunale di Monza, in data 19 ottobre 1984:[398]
“non si può mettere in dubbio che il leasing sia diretto a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico”.
Il leasing
finanziario ha trovato, quindi, nel vaglio dei giudici di merito
una strada piana e sgombra da ostacoli, diversamente da quanto è
avvenuto (e avviene) per il lease back.[399]
8. Alla ricerca di
una qualificazione del contratto di leasing finanziario: sunto
delle prime soluzioni dottrinali proposte dalla dottrina italiana.
La dottrina
italiana, oggi concorde nel riconoscere la causa di finanziamento
all’operazione di leasing complessivamente considerata,[400]
è stata ed è divisa in ordine alla natura e quindi alla
qualificazione del contratto stipulato tra concedente ed
utilizzatore. L’argomento, di là dai concettualismi sui quali si
rischia di insistere in maniera fuorviante, riveste un’importanza
indubbia nell’ordinamento italiano, perché dal descritto
inquadramento deriva l’individuazione delle norme disciplinanti il
contratto[401]
ed è tale impostazione a guidare il controllo delle condizioni
generali, attraverso il quale vengono individuate quelle valide e
quelle nulle perchè in contrasto con le norme imperative o con
l’ordine pubblico economico vigenti nel nostro ordinamento.[402]
Fin dagli anni
settanta, gli studiosi italiani hanno cercato di inquadrare il
leasing in un tipo contrattuale già previsto dal nostro
ordinamento, avvertendo subito difficoltà insormontabili,
derivanti dalla novità strutturale e funzionale dell’istituto
rispetto ai contratti legalmente tipici ai quali di volta in volta
si cercava di ricondurlo.[403]
Di fronte ad un istituto sorto in un ordinamento straniero ed
importato in Italia, riesce difficile, specie alla dottrina
nostrana, non cedere alla tentazione di collocarlo in una
categoria giuridica nota, così da riportarlo alla “normalità” di
una fattispecie legalmente tipica.[404]
Così, si spiegano la riconduzione del contratto entro la
fattispecie legale della locazione,[405]
della vendita con riserva di proprietà[406]
o del mutuo,[407]
senza omettere che una parte della dottrina ha subito ravvisato
nell’istituto un contratto atipico, in alcuni casi evidenziandone
la causa mista, meritevole di tutela ex art. 1322, 2° comma c.c.,
in altri casi individuando, nell’operazione complessiva, un
fenomeno di collegamento negoziale.[408]
È necessario
valutare sinteticamente le molteplici proposte d’inquadramento del
contratto avanzate dagli studiosi italiani.
Si escluda
innanzitutto l’identificazione e, come ha scritto un autorevole
studioso,[409]
anche il solo “avvicinamento” del leasing al contratto di
locazione previsto dal nostro codice civile. Una soluzione di tal
fatta è stata prospettata[410]
ravvisando una generale compatibilità della nozione legislativa
della locazione delineata dall’art. 1571 c.c., con quella del
leasing finanziario e operativo.[411]
La verità è che
nel leasing finanziario si rinviene una funzione assente nella
locazione ordinaria, oltre ad un’evidente diversità delle
prestazioni reciproche e della durata dei due rapporti. La tesi in
questione viene difesa arguendo che tali aspetti non incidono
sulla struttura del contratto e l’essenza del rapporto resta
sempre e solo lo scambio temporaneo fra attribuzione del godimento
e pagamento del corrispettivo: la causa tipica della locazione non
sarebbe revocata in dubbio dai comportamenti posti in essere prima
della stipulazione del contratto e dalle valutazioni pregiuridiche
che spingono i contraenti a stipulare.
Svariato è il
novero degli argomenti critici in grado di demolire tale
operazione, le cui velleità sono state ormai sepolte da dottrina e
giurisprudenza: innanzitutto, la posizione dell’imprenditore non
può essere equiparata a quella di un conduttore.[412]
Certo, formalmente la proprietà si appunta sul finanziatore,
mentre il contenuto sostanziale della proprietà, ciò che in un
ordinamento di common law potremmo definire “proprietà economica”,
è attribuito all’utilizzatore; ma è necessario comprendere che,
anche se periodicamente l’utilizzatore deve corrispondere una
somma alla società finanziatrice, quest’ultima non rappresenta il
corrispettivo del godimento del bene, ma è piuttosto la
restituzione parziale del finanziamento ricevuto. Del resto, il
concedente non ha l’obbligo di “far godere la cosa”, come dovrebbe
ritenersi ex art. 1571 c.c., bensì di “darla in godimento”, visto
che l’insieme dei canoni corrisponde sostanzialmente al valore
economico del bene e non al valore d’uso dello stesso.
[413]
Pertanto, è possibile arguire che risultano incompatibili con il
regolamento di interessi previsto nella locazione, anche quando
essa prevede un patto di futuro acquisto della proprietà (art.
1526, 3° comma, c.c.), le clausole che pongono a carico
dell’utilizzatore tutti gli oneri di manutenzione del bene e tutti
i rischi connessi al godimento dello stesso.[414]
Nel leasing, gli aspetti inerenti al godimento del bene sono
estranei alla posizione contrattuale della società di leasing, che
è invece coinvolta unicamente nel profilo finanziario
dell’operazione, dovendo sopportare il rischio d’insolvenza
dell’utilizzatore.[415]
Infine, non risulta facilmente conciliabile con la causa locativa
la previsione, essenziale nel leasing, di un’opzione d’acquisto
del bene (oltretutto per un corrispettivo che, come si vedrà, è di
per sé spesso trascurabile).[416]
Se ne può dedurre
che solo parte della disciplina della locazione è applicabile al
leasing.[417]
Nonostante l’efficacia degli argomenti critici esposti,
soprattutto nei primi anni settanta, l’orientamento
originariamente proposto dal Tabet ha trovato molti sostenitori in
giurisprudenza, pronti quanto meno ad applicare all’istituto
alcune norme codicistiche, tanto che nei primi formulari si usava
espressamente derogare agli articoli del codice civile in materia
di locazione, come ad es. gli artt. 1575, 1576, 1578, 1579, 1584,
1585 c.c.
La stessa
operazione demolitoria risulta più complessa per escludere
qualsivoglia tentativo d’inquadramento del contratto nella
fattispecie legalmente tipica della vendita a rate con riserva di
proprietà. Autorevole dottrina,[418]
fin da tempi ormai molto risalenti, ha proposto tale soluzione,
reclamando pertanto l’applicazione degli artt. 1523 e 1526 c.c.,
ritenendo che fosse legittimo l’avvicinamento del leasing a tale
contratto tipico.
Il De Nova, per
primo, valutando i problemi posti dal regolamento d’interessi, ha
affermato che la disciplina del leasing deve essere ricercata
selezionando le norme adatte tra quelle disciplinanti la locazione
e la vendita, così da poter vagliare la liceità delle clausole
inserite nei formulari.
Ciò che
contraddistingue la raffinata elaborazione dottrinale del
civilista italiano è la volontà di non rispondere al problema
individuando l’appartenenza o la non appartenenza del contratto ad
una delle due fattispecie legali, ma semmai concludendo per la
somiglianza maggiore o minore. Il leasing finanziario viene in
quest’ottica sottoposto a molte norme disciplinanti la locazione e
la vendita rateale.
Se si dichiara,
pertanto, l’atipicità del contratto, non vuol dire che non si
possa trovare per esso una disciplina completa servendosi del
codice civile. È necessario, quindi, operare una selezione
all’interno delle discipline legali richiamate alla luce delle
differenze e delle identità tipologiche.[419]
È certo doveroso
riconoscere alcuni punti di contatto tra il leasing e tale
fattispecie contrattuale della vendita rateale: la posizione
dell’utilizzatore è sostanzialmente analoga a quella del
compratore a rate fino a quando l’intero prezzo non sia stato
pagato (ricordiamo che anche nei paesi anglosassoni il leasing
viene avvicinato alla vendita con riserva di proprietà) e non
possiamo omettere che anche nella vendita rateale è presente un
barlume di finanziamento.[420]
Tali analogie consentono entro certi limiti l’applicazione del
procedimento analogico,[421]
ma non possono però prevalere sulle decisive differenze segnalate
dalla dottrina: il finanziamento nella vendita a rate si determina
attraverso la rateizzazione del pagamento del prezzo, mentre
nell’operazione di leasing ci troviamo in presenza di un terzo
soggetto diverso dal venditore che interviene svolgendo il ruolo
di finanziatore-intermediario; ergo, il rapporto tra finanziatore
ed imprenditore-utilizzatore non può di certo essere avvicinato
alla vendita a rate: si tratta piuttosto di un “rapporto di
finanziamento che si ricollega a un rapporto di garanzia
atteggiatesi particolarmente”.[422]
La differenza tra i due istituti si coglie forse ancor meglio
osservando i rispettivi regolamenti di interessi al momento della
fine del rapporto giuridico contrattuale: nel caso della vendita a
rate, l’acquisto della proprietà del bene in capo al compratore è
la sola conseguenza automatica scaturente dal pagamento
dell’ultima rata di prezzo e si determina ipso iure in virtù
dell’originario contenuto contrattuale mentre, nel leasing, le
possibilità che si presentano al versamento dell’ultima rata di
finanziamento sono molteplici: normalmente l’utilizzatore può
scegliere tra tre soluzioni distinte: a) acquistare la proprietà
del bene pagando un prezzo residuo stabilito originariamente
(prezzo d’opzione); b) prorogare il contratto di leasing facendo
riferimento, per la quantificazione dei canoni, al valore d’uso
residuale del bene; c) concludere l’utilizzazione del bene
consentendo che il rapporto contrattuale abbia termine e la
proprietà del finanziatore acquisti il suo pieno contenuto
comprendendo anche tutte le facoltà connesse al godimento del
bene.[423]
È a questo punto facile arguire che, in virtù della differente
ratio che fonda le due fattispecie,[424]
si addiviene in essi ad un diverso assetto degli interessi
regolati e soprattutto ad una differente distribuzione del rischio
dell’obsolescenza del bene oltre che ad un diverso regime del
rischio contrattuale. È possibile, dunque, concludere che, mentre
nella vendita con riserva di proprietà il finanziamento
rappresenta un particolare atteggiarsi del contratto di vendita,
essendo la fattispecie comunque strumentale al collocamento dei
beni sul mercato, nel leasing, contratto che mira tradizionalmente
al finanziamento di attività produttive, l’appuntarsi su soggetti
diversi della proprietà e del diritto di utilizzazione corrisponde
all’assetto d’interessi più utile allo scopo che attraverso la
complessiva operazione si intende realizzare.
Il leasing è,
quindi, un’operazione di finanziamento dotata di propri connotati
strutturali e funzionali. Nei rapporti tra finanziatore e
imprenditore, pertanto, rilevano anzitutto i principi che regolano
il rapporto di finanziamento; di conseguenza, i diversi problemi
che possono sorgere durante la vita del rapporto andranno
affrontati e risolti con riferimento all’effettiva natura del
rapporto di finanziamento e non certo attraverso la disciplina
della fattispecie contrattuale legalmente tipica.
[425]
È necessario
rifuggire, inoltre, dai pure diffusi tentativi di riconduzione al
tipo legale del mutuo.[426]
Quest’ultimo regolamento d’interessi prevede che il mutuatario
diventi proprietari dei beni ricevuti, dovendo poi restituire beni
della stessa specie e qualità. Nel leasing, essi restano nella
proprietà formale del concedente fino all’eventuale esercizio
dell’opzione. Inoltre, il lessee si obbliga a restituire beni
(somme di denaro) diversi da quelli ricevuti.[427]
Nonostante i due contratti svolgano funzioni simili, non v’è norma
del mutuo che si possa ritenere applicabile anche al leasing,
nemmeno in via analogica.[428]
Pure non
condivisibile è la raffinata tesi[429]
che individua nel leasing un duplice finanziamento, al fornitore e
all’utilizzatore: si avrebbe una dazione ad un primo sovvenuto, il
fornitore, che non si obbliga a restituire alcunché, ed un obbligo
di restituzione a carico del secondo sovvenuto, l’utilizzatore,
che non riceve alcunché! Ci troviamo di fronte ad un contratto di
scambio e non di credito: sebbene si tratti comunque di uno
strumento di finanziamento, tale funzione economica non ne plasma
a tal punto la struttura da renderlo inquadrabile nei contratti
credito, proprio come avviene nella vendita con patto di
riscatto, nel riporto e, secondo molti, anche nella vendita
rateale e nello sconto.
[430]
In giurisprudenza
e in dottrina,[431]
è diffusa la tesi che ravvisa nel leasing un contratto atipico
con causa di finanziamento, vista la funzione economica e le cause
finanziarie rilevate nell’operazione. L’espressione “contratti di
finanziamento” viene generalmente usata per indicare quei
contratti nei quali l’approntamento dei mezzi finanziari in favore
di un soggetto è realizzato in funzione di una certa finalità.
Emblematico, in tal senso, è l’esempio del mutuo di scopo, nel
quale il mutuatario deve destinare la somma alla realizzazione di
un certo scopo.[432]
La causa di finanziamento attribuita all’istituto è opponibile,
in quest’ottica, a quelle di scambio e godimento, ragionando
sull’agevole distinzione del leasing dagli altri tipi contrattuali
cui si ritiene di ascriverlo.[433]
Invero, la citata
finalità finanziaria deve essere rinvenuta non nel contratto di
leasing, ma nella complessiva operazione, consistente nella
sintesi fra il contratto di vendita e quello di leasing.
A questi tipi di
inquadramento del contratto in fattispecie legalmente tipiche si
aggiungono lungimiranti riflessioni sulla atipicità dello stesso,
con diverse sfumature che possiamo ricondurre a due principali,
quali il negozio a causa mista, e la figura del negozio misto.
Alcuni studiosi[434]
hanno ravvisato nel contratto un negozio atipico, con una sua
causa, un suo oggetto e sue caratteristiche peculiari, sia
oggettive che soggettive, e nel quale vengono a confluire elementi
propri di diversi schermi giuridici tradizionali, quali il mutuo,
la vendita, la locazione.
Altri[435]
hanno parlato di negozio misto, affermando una stretta connessione
tra gli intenti economici perseguiti dai contraenti e rilevando
che le strutture giudiche caratteristiche dell’affitto dei beni
produttivi presentano deviazioni dallo schema tipico in relazione
alla natura economica dell’operazione, consistente nell’attività
intermediaria svolta tra produttore ed utilizzatore di un bene che
viene acquistato da un ente finanziario ai fini dell’operazione
stessa. Il contratto sarebbe comprensivo di elementi propri della
locazione, della vendita e del mutuo. È ovvio opporre a tale
inquadramento i connotati funzionali del leasing, che ne fanno un
contratto peculiare perché caratterizzato dall’attività di
intermediazione tra produttore ed utilizzatore,[436]
con profili di originalità non riscontrabili nei contratti tipici
citati.
Altro aspetto da
valutare, considerato anche dall’ultima dottrina citata,[437]
è relativo alla configurazione giuridica attribuita dalla dottrina
e dalla giurisprudenza alla complessiva operazione economica
trilaterale di leasing. Le tesi sono diverse, e si ritiene
necessaria una preliminare analisi del percorso giurisprudenziale
italiano oltre che, soprattutto, delle clausole che caratterizzano
il complesso regolamento di interessi.
9. Il farsi delle
regole operative attraverso il percorso giurisprudenziale. Dalla
prima sentenza del Tribunale di Vigevano (14 dicembre 1972) al
caso Mammoletto (sent. del 28 ottobre 1983, n. 6390): il primo
vaglio della Cassazione.
È ben noto che la
prima sentenza italiana sul leasing viene emessa dal Tribunale di
Vigevano il 14 dicembre 1972.[438]
Essa affronta il tema scottante della disciplina del contratto,
con particolare riferimento all’applicabilità del temuto art. 1526
c.c., che fa espresso riferimento alla risoluzione della vendita
rateale, all’ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore nel caso
specifico successivamente dichiarato fallito.[439]
Sul punto, si genera un acceso dibattito che coinvolge dottrina e
giurisprudenza. La Cassazione, durante i primi anni ottanta, si
pronuncia solo incidentalmente in argomento senza, pertanto,
poter risolvere il descritto problema.[440]
L’orientamento
giurisprudenziale della Cassazione italiana acquista una
fisionomia più definita con l’importante sentenza del 28 ottobre
1983, n. 6390,[441]
primo intervento “organico” della S. C. in tema di leasing. Esso,
notissimo ai cultori della materia come “caso Mammoletto”, pur
affermando la natura creditizia del contratto, lo individua come
espressione dell’autonomia contrattuale che, quando ha ad oggetto
beni strumentali, persegue finalità diverse rispetto a quelle
della vendita con riserva di proprietà, non dovendo considerarsi
in frode alle norme che regolano siffatta fattispecie per il solo
fatto di avere ad oggetto autovetture o altri beni tipicamente di
consumo. Nella sentenza è, inoltre, molto chiara la distinzione
tra leasing finanziario e operativo, nel primo caso essendo
rinvenibili gli elementi essenziali del finanziamento per
l’acquisto di un bene prodotto da terzi ed essendo l’utilità
economica residua del bene, al termine del contratto e sotto il
profilo finanziario, pressoché prossima all’obsolescenza.[442]
Motivando la decisione, il Sommo Giudice fornisce interessanti
considerazioni su alcuni tra i principali punti problematici del
contratto affermando, ad es., che il canone di leasing viene
determinato in ragione del costo del bene e della durata del
contratto; che l’utilità economica del bene alla scadenza del
contratto risulta esigua, vista la prevedibile obsolescenza, e
conseguenzialmente scarso valore avrà la possibilità che
l’utilizzatore ne diventi proprietario sfruttando l’opzione
prevista dallo stesso, visto l’avvenuto esaurimento
dell’operazione finanziaria. La stessa pronuncia raccomanda ai
giudici del rinvio di “incentrare la propria indagine
interpretativa sulle caratteristiche atipiche del contratto di
leasing, in relazione soprattutto all’elemento di finanziamento,
alla obsolescenza economica del bene, alla funzione economica del
canone, non solo quale prezzo del bene, ma anche quale strumento
dell’operazione finanziaria”.
Si tratta di una
sentenza importantissima visto che ad essa fa costante riferimento
la Cassazione, tanto da costituire un primo pilastro della
“fisionomia giurisprudenziale” del leasing.
La vicenda
processuale in questione si determina allorquando il sig.
Mammoletto, titolare di una pizzeria, prende in leasing una
lussuosa Mercedes, e si vede risolvere il contratto a seguito del
mancato pagamento di un solo canone, pari a 1/36 del corrispettivo
pattuito (sic!). La sentenza d’appello[443]
censura l’operazione per illiceità, ritenendola in frode alle
norme imperative che disciplinano la vendita a rate, mentre la
Cassazione, cassando con rinvio, riconduce repentinamente la
fattispecie ai contratti di credito.
La dottrina si è
mostrata, negli anni, molto dubbiosa riguardo all’inquadramento di
siffatto regolamento di interessi operato dalla Cassazione, e
molti studiosi dubitano maliziosamente che in quel caso sia
riscontrabile un contratto di leasing, proponendo di ascriverlo
alla fattispecie legale della vendita con patto di riservato
dominio, considerando innanzi tutto che al bene in oggetto (una
Mercedes sportiva!) non si poteva certo attribuire natura
strumentale alla gestione di una pizzeria; senza omettere che il
valore residuo dello stesso sarebbe risultato certamente superiore
al prezzo d’opzione, tanto da far facilmente comprendere che lo
stesso contratto rappresenta uno strumento teso al successivo
trasferimento definitivo della proprietà sul bene. Come si
comprende, le caratteristiche e la funzione complessiva
dell’operazione sono quelle proprie della vendita rateale, la cui
disciplina, pertanto, avrebbe dovuto trovare pronta applicazione
nel caso descritto. Non sembra possibile infatti, negare nella
fattispecie l’operatività della regola di cui all’art. 1525 c.c.,
ove viene esclusa la risoluzione del contratto in caso di mancato
pagamento di una rata che non superi l’ottava parte del prezzo,
oltre che dell’art. 1526 c.c., in base al quale il venditore si
vede obbligato a restituire, in seguito alla risoluzione, tutte le
rate riscosse, sia pure mantenendo il diritto ad un equo compenso
per l’uso della cosa.[444]
Valutata l’enorme
portata del caso Mammoletto, è possibile proseguire il cammino
lungo l’itinerario percorso dalla giurisprudenza italiana.
10. (segue):
...tre interventi del Sommo Giudice tra il 1986 e il 1988 fanno da
prologo alle sentenze del 1989: in particolare Cass., Sez I, 6
maggio 1986 e Sez. I, 26 novembre 1987, n. 8766.
Fra il 1986 e il
1988 la Cassazione si pronuncia altre tre volte sul nuovo
istituto, affrontando, in particolare, il tema della risoluzione
per inadempimento dell’utilizzatore, e contribuendo a delineare la
fisionomia “giurisprudenziale” del contratto.
Il riferimento è
alle sentenze della Cass., Sez I, 6 maggio 1986, n. 3023; Sez. I,
26 novembre 1987, n. 8766; Sez. III, 15 ottobre 1988, n. 5623.
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