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La responsabilità amministrativa dell’ente e i modelli organizzativi

Fonte riservata (Note obbligatorie di citazione)

 

20 novembre 2006

 

Di Domenico Cirasaole

 

1. La Responsabilità amministrativa dell’ente ( D.Lgs. 231/01);

1.1. La Responsabilità amministrativa dell’ente e le norme europee;

1.2. La Responsabilità amministrativa dell’ente e il dettato costituzionale;

1.3. Le fattispecie previste dalla D. Lgs 231;         

1.4. I soggetti destinatari della 231;                       

1.5. I reati commessi dai soggetti apicali;               

1.6. I reati commessi dai sottoposti;                       

1.7. Le sanzioni previste a carico dell’ente;           

1.8. La sanzione amministrativa pecuniaria;          

1.9. Le sanzioni interdittive;                                   

1.10. La confisca;                                                       

1.11. La pubblicazione della sentenza;                     

1.12. La disciplina del tentativo;                              

1.13. La prescrizione;                                               

1.14. La costituzione di parte civile;                         

1.15. Il procedimento di accertamento dell’illecito;

 

2. Modelli organizzativi e di gestione per la prevenzione dei reati    

2.1. In generale: modelli, codice etico, controlli interni;                

2.2. La struttura del modello organizzativo, principi ispiratori;     

 

 

Capitolo 1 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE( d. Lgs 231/01)

1.1. La responsabilità amministrativa dell’ente e le norme europee.

La legge 29 settembre 2000, n. 300 reca la "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: a) Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; b) nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e c) della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997", cui si aggiunge la "Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".

Il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse; inoltre, l’obbligo di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall’art. 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali .

Il sopra citato secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite.

L’Italia, pur non avendolo ratificato, ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo d.lgs. 231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l’altro, la discrezionalità concessa nel secondo Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l’adozione di sanzioni interdittive).

L’art. 4 del secondo Protocollo in questione prevede, come principio di carattere generale, l’obbligatoria irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. 

Gli Stati aderenti al secondo Protocollo sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali l’esclusione dal godimento di vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento.

Il Legislatore italiano, pur non essendo tenuto a prevedere sanzioni interdittive, le ha introdotte senza aver formalmente ratificato il secondo Protocollo Addizionale

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate , la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall’Italia vi era, anche, l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

Si colmato un'evidente lacuna normativa del nostro ordinamento, tanto più evidente in quanto la responsabilità della societas è già una realtà in molti Paesi dell'Europa (così in Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia).

La citata legge 29 settembre 2000, n. 300,  contiene, inoltre, una delega conferita al Governo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, da esercitare secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11.

Dunque, l'intervento normativo appare giustificato dalla necessità di esercitare la delega suddetta e si pone in sintonia con l'ordinamento Comunitario, le cui linee di tendenza rimarcano appunto l'esigenza di prevedere forme di responsabilità delle persone giuridiche.

In tale direzione, e nel rispetto dei criteri formulati dal legislatore delegante, il decreto legislativo prevede la responsabilità delle persone giuridiche come conseguenza di determinate categorie di reato poste in essere a suo vantaggio da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell'ente attribuendo il compito del relativo accertamento al giudice penale, di regola nell'ambito dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del reato presupposto.

Inoltre, con le decisioni quadro del 27 gennaio 2003 2003/80/GAI e 22 luglio 2003 2003/568/GAI,il Consiglio dell'Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale: a) i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente, nonché b) i fenomeni di corruzione nel settore privato.

 

2.2.La responsabilità dell’ente e il dettato costituzionale.

La L. 231/01 è un atto legislativo di particolare importanza, il quale seppure non spingendosi fino a riconoscere la responsabilità penale degli enti superando così l'ostacolo rappresentato dall'art. 27 della Costituzione che qualifica la responsabilità penale come personale (dogmi personalistici dell’imputazione criminale), introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un principio di responsabilità derivante dalla commissione di illeciti da parte di coloro che, preventivamente investiti di tale potere, agiscono in nome e per conto dell'ente che rappresentano.

Ricordiamo come il d.lgs. 231/01 fonda la responsabilità amministrativa degli enti sulla coesistenza di due presupposti: uno di tipo oggettivo e l’altro di tipo soggettivo. 

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, occorre che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (come recita l’art. 5 d.lgs. 231/01).

Invece il presupposto soggettivo, indispensabile per evitare l’ingresso inopportuno nel nostro ordinamento di una responsabilità di tipo oggettivo (come ad es. quella esistente in Francia, in cui la responsabilità dell’ente deriva automaticamente dal fatto illecito dell’amministratore), coincide con la c.d. culpa in vigilando, consistente nell’assenza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – una forma di responsabilità delle società di natura colposa (si parla della c.d. “colpa organizzativa”) nominalmente di tipo “amministrativo” ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

Al riguardo si rileva come taluni ordinamenti comunitari abbiano invece optato per una soluzione più netta rispetto a quella del Legislatore italiano, riconoscendo in capo alle società una vera e propria responsabilità di natura penale.

La centralità del dibattito sulla funzione della pena, è un cardine dell'intera normativa penale.

Pertanto, prima di analizzare alcune problematiche posizioni dottrinali in materia, pare opportuno fare un breve excursus di quelle che sono le linee guida del sistema sanzionatorio.

Si può affermare che la giustificazione della pena ha tradizionalmente ruotato attorno a tre basilari opzioni: la prevenzione generale, quella speciale e la retribuzione.

La prima è concetto antico, (si ricorda Seneca e il brocardo a lui attribuito "nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur")  secondo cui la pena, sotto il profilo generalpreventivo, avrebbe la funzione di distogliere i consociati dal delitto.

Questa visione ritiene che il soggetto delinquente viene sempre considerato come un individuo che razionalmente decide come orientare la sua condotta, dopo averne valutato i costi e i benefici.

Si può insinuare che questo tipo di soluzione si addice al fenomeno della criminalità economica, dove il "costo" di un possibile illecito suscettibile di portare un guadagno all'azienda potrebbe essere incluso nel "rischio d'impresa".

Il concetto di prevenzione speciale,  vuole indicare la funzionalizzazione della pena ad operare sul reo.

Così intesa la pena è orientata ad ottenere, a seconda delle specifiche visioni, un'emenda morale, una neutralizzazione della pericolosità, oppure la "rieducazione" del delinquente.

Sintetizzati i possibili fondamenti teorici della legittimazione delle sanzioni, bisogna ora affrontare l'esperienza storica,  in Italia.

Il codice Rocco è giunto a noi caratterizzato da un sistema punitivo originale, rivelatosi tuttavia nel tempo irrazionale e compromissorio: il cd. "doppio binario" di pene e misure di sicurezza.

Le pene in senso stretto, invece, avrebbero la funzione generalpreventiva di distogliere i consociati dal reato, tramite 'intimidazione causata dal rischio della punizione.

Nel testo costituzionale, come disposto dell'art.27 c.3: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione".

Così, la "tendenza" alla rieducazione si è voluta intendere come obiettivo meramente eventuale della pena, in modo che le opzioni sanzionatorie del codice penale non fossero messe in crisi.

Infatti, è stato chiarito il concetto di rieducazione, che  è da intendersi  come positiva risocializzazione del reo.

Un altro limite al principio di rieducazione, è dato dal fatto che la pena non può avere una funzione di reintegrazione del reo, laddove quest'ultimo non abbia una personalità deviata e una situazione sociale e culturale tale da orientarlo al crimine.

E' il tema,  della "criminalità dei colletti bianchi", di quei soggetti, che rivestono posizioni di potere e supremazia nei sistemi politici e soprattutto economici; soggetti che non possono di certo dirsi dei desocializzati.

Per tali soggetti,quindi, la funzione rieducativa non difetta, ma viene a essere in secondo piano rispetto alla più sentita esigenza di prevenzione generale.

In questa prospettiva va a collocarsi anche la problematica ipotesi di responsabilità dell'ente.

E’ opportuno affrontare le posizioni degli autori che, pur riconoscendo la configurabilità , della perseguibilità dell'ente, sono costretti ad arretrare di fronte ai nodi problematici che si vengono a creare nel rapportare le loro teorie ai principi sanzionatori in generale.

Per Alessandri, è "agevole intuire che la finalità rieducativi della pena finirebbe in forte tensione nella convivenza con la responsabilità delle persone giuridiche".

Difatti "non si vede proprio come poter sensatamente prospettare una rieducazione di chi non ha (non è) una personalità psicologicamente strutturata.

Con l'estensione alle persone giuridiche, il principio di rieducazione risulterebbe stravolto in quanto sarebbe impossibile ottenere il concreto "ravvedimento" dell'ente, così come rassicurarsi sulla liceità del suo operato futuro, a causa della sua struttura collettiva e soggettivamente mutevole.

L'esperienza d'oltre confine ci insegna come,  istituti "inventati" per la persona giuridica siano  finalizzati al "rimodellamento" della sua organizzazione come il caso dei compliance programs dell'ordinamento statunitense, e dell’ istituto di probation introdotti nel nuovo codice penale francese.

Nel nostro ordinamento non è auspicabile, se non nei casi più gravi, il ricorso allo scioglimento coattivo della società, che "risulterebbe strutturalmente incompatibile con la funzione rieducativa...contrastando con quegli stessi principi generali del nostro ordinamento che hanno portato al rifiuto della pena capitale" .

Si preferisce, in prospettiva, l'applicabilità all'ente della confisca, e in generale delle misure di sicurezza patrimoniali.

La "pericolosità" è "connessà al bene medesimo, e alla possibile correlazione che viene ad instaurarsi tra la società e il soggetto che di esso può disporre".

 

1.3.Le fattispecie  di reati previste dal D. lgs. 231/01 ([1])

Il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000).

Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Da subito si è avuto estensione di tale disciplina al reato di "falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo" con l'introduzione dell'art. 25-bis (art. 6, Legge 23 Novembre 2001, n. 409)  inoltre si è aggiunta altresì la recente riforma del diritto societario (D.Lgs. 61/2002) che, all'articolo 3, prevede esplicitamente, mediante l'introduzione del nuovo art. 25-ter, l’applicazione della disciplina di cui ci occupiamo ad alcuni dei nuovi reati societari 

la tipologia dei reati previsti :

i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, ([2])

ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti dall’articolo 6 della Legge n. 406/2001, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-bis, ([3])

iii) reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-ter;([4])

iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico introdotti nella disciplina dalla Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-quater;

v) delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-quinquies; ([5])

vi) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Legge 18 aprile 2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’articolo 25-sexies.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel D. Lgs. n. 231/01.

Infatti, la Legge Delega fa riferimento, oltre alle tipologie descritte, anche ai reati previsti dagli articoli 589 e 590 del c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose) che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e ad alcuni reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio.

L'attuazione della delega viene pertanto limitata ai dei reati che formano oggetto delle Convenzioni ratificate(Convenzioni PIF e OCSE ) con la legge di delega: dunque, i reati di concussione, corruzione e frode. 

Il Governo distingue, da un lato, gli illeciti collegati a delitti  indirizzati al conseguimento di ingiustificati profitti, di regola espressione di una politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di legalità che regolano la concorrenza e l'esercizio dell'attività produttiva.

Mentre dall'altro lato, si evidenziano le violazioni che conseguono a reati espressivi di una colpa di organizzazione,

Possiamo elencare alcuni reati che possono  presentarsi nell’attività di una società d’intermediazione:

falso in prospetto;

l’aggiotaggio;

ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza;

contrasto al riciclaggio;

l’abuso di informazioni privilegiate (legge Comunitaria 2004);

 

1.4. Soggetti destinatari

La legge indica “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, co. 2).

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

Passando all’analisi dei singoli contenuti dello schema di decreto legislativo, l’art. 1, definisce genericamente il contenuto del provvedimento, il comma 2,  individua i soggetti destinatari.

Le disposizioni della legge delega su questo punto sono contenute in due differenti sedi: per un verso, l’alinea del comma 1 dell’art. 11 L. 300/2000 stabilisce che il decreto disciplini la responsabilità amministrativa delle “persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”; per altro verso, il comma 2 del medesimo articolo dispone che “per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri”.

La volontà della delega di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica ha determinato l’uso del termine “ente” piuttosto che “persona giuridica” .

Gli enti “a soggettività privata” non  dotati di personalità giuridica, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli, sono a “maggior rischio” di attività illecite.

Sono inclusi soggetti in cui è carente il “diaframma” in termini di autonomia patrimoniale dell’ente (entro il quale, la delega limita la responsabilità dell’ente, escludendo che essa possa estendersi al patrimonio dei soci) come “le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Vanno esclusi gli “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”, tra cui sembrano rientrare anche i partiti politici ed i sindacati.

Quanto invece agli enti dotati di soggettività pubblica, la legge delega obbliga ad escludere espressamente “lo Stato e gli altri enti che esercitano pubblici poteri”.

Va considerato l’ampliamento dell’esclusione prevista per lo Stato, a comprendere anche gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni).

L’esclusione degli “enti che esercitano pubblici poteri” permette di includere le  Pubbliche Amministrazioni.

Gli enti a soggettività pubblica, privi di poteri pubblici, sono i c.d. enti pubblici economici, che agiscono iure privatorum  che, sono equiparati agli enti a soggettività privata anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa derivante da reato.

Gli enti pubblici associativi, dotati di disciplina negoziale,sono, secondo  leggi speciali di natura pubblicistica(ACI, CRI, ecc.).

Ma la categoria più significativa concerne gli enti pubblici che erogano un pubblico servizio, tra cui le Istituzioni di assistenza e, soprattutto, le Aziende ospedaliere, le scuole e le Università pubbliche, ecc.

 la scelta del legislatore, consente di ritenere che si avesse di mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto.

Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative.

Vanno altresì inclusi nel sistema degli enti a soggettività privata,quelli che  svolgano un pubblico servizio in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo perche, in questi enti, la finalità di natura pubblicistica non esclude il movente economico, l’assoggettabilità degli stessi alla disciplina dello schema appare implicitamente ammessa dallo stesso legislatore delegante, nella lettera l), n. 3) del comma 1, che sembrerebbe richiamarsi proprio a tale categoria laddove, nel caso di interdizione, prevede l’esercizio vicario dell’attività se la prosecuzione di quest’ultima “è necessaria per evitare pregiudizi a terzi” .

 

4.5. Reato commesso dai soggetti apicali.

La norma, indica la circostanza che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi alle funzioni di direzione e di vigilanza, esclusivamente al caso in cui il reato sia posto in essere da chi a tali funzioni sia assoggettato: i sottoposti.

Nelle realtà organizzativamente complesse, il management non si sviluppa più secondo un modello verticistico, ma si distende piuttosto su di una base orizzontale, con la conseguente frantumazione dei poteri decisionali dell’ente.

In  queste realtà, non è possibile imputare all’intero ente le conseguenze di comportamenti delittuosi tenuti da soggetti che  svolgono funzioni apicali ma non risultano rappresentativi della societas.

Ai rappresentanti, dell’ente sono stati equiparati  le persone che svolgono le stesse funzioni all’interno di unità organizzative funzionalmente autonome .

Nel caso di reato commesso da un vertice, si parte dalla presunzione  della responsabilità dell’ente, soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente.

Se ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.

L’ente, dunque, è chiamato a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Inoltre dovrà vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi con  una struttura che deve essere costituita al suo interno, dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti.

L’ente dovrà dimostrare che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal vertice eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione.

La lettera c) bene si presta, dunque, a fotografare le ipotesi di c.d. “amministratore infedele”, che agisce cioè contro l’interesse dell’ente al suo corretto funzionamento.

I modelli validi per i vertici, divergono da quelli che disciplinano l’operato dei sottoposti, in quanto concentrati sulla “formazione” e “attuazione” delle decisioni dell’ente.

Nel caso di elusione fraudolenta del modello senza colpa dell’ente, senza  alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie  che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall’operato del c.d. amministratore infedele.

Per tale ragione, l’articolato prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto del reato.

 

4.6. Reato commesso dai sottoposti 

La commissione dei reati da parte dei sottoposti appare più rara.

Vi è la responsabilità dell’ente quando la commissione del reato sia stata resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o  vigilanza.

Nelle realtà collettive a struttura semplice appare sufficiente affermare un generale obbligo di vigilanza,  idonea  ad impegnare immediatamente la responsabilità amministrativa della società.

Non altrettanto può dirsi per le realtà organizzative complesse, con competenze che fanno capo ad una pluralità di centri decisionali.

L’ente deve  dotarsi di modelli di organizzazione e di gestione improntati alla massima effettività rispondente alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema, e nella predisposizione dei controlli interni.

I modelli  devono diversificarsi in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire con misure - organizzative – che garantiscano lo svolgimento dell’attività consentendo la scoperta e l’eliminazione delle situazioni di irregolarità da cui possa scaturire il rischio suddetto.

E’ ovvio che al seguito del programma preventivo è necessario si accompagni quello del suo effettivo funzionamento.

Così, ai fini dell’efficace attuazione del modello, la norma richiede, tra l’altro, il suo aggiornamento costante, oltre alla predisposizione di un sistema disciplinare funzionante, e protocolli comportamentali che, nel caso concreto, consentano di azzerare o di minimizzare il rischio.

A differenza del reato commesso da persona in ruolo apicale, nei reati commessi da sottoposti  l’onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte dell’ente gravi sull’accusa.

 

1.7. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL’ENTE

Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01([6]) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

(a) Sanzione amministrativa pecuniaria; ([7])

(b) Sanzioni interdittive; ([8])

(c) Confisca; ([9])

(d) Pubblicazione della sentenza.([10])

 

1.8 La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

La sanzione pecuniaria costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato.

L'ammontare della stessa oscilla da cinquanta milioni a tre miliardi di lire.

Il criterio commisurativo indicato dalla delega,  impone di tenere conto  delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Con riferimento alla fase commisurativa, la legge delega sembra propendere, a prima vista, in favore del tradizionale sistema "a somma complessiva".

In questo contesto, la commisurazione dovrebbe avvenire secondo i parametri dettati dall'articolo 11 della legge 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente  che costituisce un aspetto irrinunciabile e fondamentale della disciplina, se si vuole evitare il rischio di rendere inefficace la sanzione.

Il sistema "per quote" delineato nello schema di decreto prende  atto dell'impossibilità di riprodurre la soluzione delineata nel codice penale(133-bis del codice penale)

La realtà economica del nostro paese è caratterizzata da realtà imprenditoriali assai diversificate, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a mega-gruppi industriali e multinazionali.

E' chiaro, infatti, che, a parità di gravità complessiva di un illecito, la sanzione commisurata solo su un tale coefficiente potrebbe risultare estremamente gravosa, fino al limite della non-sopportabilità economica, per un ente di piccole dimensioni, e rivelarsi per contro ineffettiva nei confronti di un ente di grandi dimensioni, munito di ragguardevoli risorse economiche e patrimoniali.

In definitiva, la scelta del modello commisurativo conforma  l'efficacia della sanzione.

Per queste ragioni, il Governo ha adottato, nell'articolo 10, un modello commisurativo "per quote", che ricalca, solo in parte, il sistema dei "tassi giornalieri" collaudato con successo in molti paesi europei .

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento.

Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;

- del grado di responsabilità dell’Ente;

- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione   di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota [da un minimo di Lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) ad un massimo di Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37)] “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

Sul versante del rapporto di compatibilità di un tale sistema con la delega, è agevole notare che esso rispetta i vincoli imposti da quest'ultima.

Il numero delle quote e l'importo minimo e massimo stabilito per la singola quota fanno sì che, da un lato il limite minimo di cinquanta milioni di lire imposto dalla delega corrisponda all'importo della quota minima (cioè alla condanna a cento quote, in cui l'importo della singola quota viene fissato dal giudice in lire cinquecento mila); dall'altro lato, anche il limite massimo imposto dalla delega (pari a tre miliardi di lire) coincide con l'importo massimo attribuito alla singola quota (tre milioni di lire) moltiplicato per il numero massimo di quote irrogabili (pari a mille).

Il risultato  della norma è , dunque, quello di un sistema sanzionatorio in cui la commisurazione giudiziale risulta aggiormente conformata e trasparente, che si pone in apprezzabile sintonia con le finalità della sanzione.

La legge delega,ha degato il governo a prevedere casi di riduzione della sanzione quando si è in presenza di fatti di particolare tenuità ovvero di condotte riparatorie da parte dell'ente.

La riduzione di pena per la particolare tenuità del fatto viene disciplinata nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b).

La riduzione di pena è pari alla metà della sanzione pecuniaria che verrebbe irrogata dal giudice e la sanzione da applicare per effetto della riduzione non potrà comunque essere superiore a duecento milioni né inferiore a venti (in coerenza con quanto si prevede nella legge delega).

La prima ipotesi di fatto tenue  sussiste quando l'autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio, oppure un vantaggio minimo (come è noto, se il reato è commesso dall'autore nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, quest'ultimo non soggiace ad alcuna forma di responsabilità).

La particolare tenuità ha ad oggetto l'illecito dell'ente,e il suo grado di coinvolgimento coinvolgimento minimo nell’illecito sia sul versante della colpevolezza (atteso che l'autore del reato ha agito per un interesse prevalentemente personale o di terzi), sia sul versante oggettivo( visto che nessun vantaggio, o comunque un vantaggio minimo, è stato ricavato dall'ente).

La seconda ipotesi di riduzione si fonda sulla particolare tenuità del danno patrimoniale.

Nel comma 2 dell'articolo 12, viene disciplinata una ulteriore ipotesi di riduzione di pena, legata al compimento di condotte riparatorie.

La riduzione va da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria se l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, dimostra di aver risarcito il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o che comunque si è efficacemente adoperato in entrambe le direzioni.

L'integrazione dell'attenuante è condizionata all'esistenza di due requisiti: a)di ordine temporale, visto che l'attività riparatoria sia stata realizzata entro un determinato termine,nella fase (antecedente all'apertura del giudizio di primo grado); b) concerne la sfera delle attività riparatorie che debbono abbracciare non solo il risarcimento del danno ma anche le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La soluzione proposta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 è quella di riconoscere comunque la riduzione di pena a condizione che l'ente si sia efficacemente adoperato in direzione del risarcimento e della riparazione, abbia cioè compiuto tutti gli sforzi concretamente esigibili.

Il secondo caso di riduzione della sanzione da un terzo alla metà opera a beneficio dell'ente che, prima del giudizio, abbia adottato e reso operativi i modelli di prevenzione del reato disciplinati dagli articoli 6 e 7.

L’adozione dei modelli organizzativi, ove efficace, è in grado di disinnescare o ridurre sensibilmente il rischio della commissione di reati.

Si prevede, infine, un abbattimento della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi se concorrono il compimento delle attività risarcitorie e riparatorie e l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati.

In tutti i casi di riduzione della sanzione previsti dall'articolo 12, la sanzione pecuniaria non potrà comunque scendere al di sotto di lire venti milioni.

 

1.9. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno del testo normativo:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, ossia:

- “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”; ovvero

- “in caso di reiterazione degli illeciti” (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive, quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L’applicazione delle sanzioni interdittive è  esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;

- “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;

- “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

La disposizione dell'articolo 83,  disciplina un fenomeno di convergenza di sanzioni interdittive.([11])

Il fenomeno è legato alla possibile applicabilità di sanzioni interdittive  stabilite da leggi speciali nei confronti dell'ente in presenza di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti nel decreto legislativo.

La norma dell'articolo 83, segnatamente il comma 1, sancisce che nei confronti degli enti si applicano solo le sanzioni previste dal decreto legislativo,  come legge successiva che introduce la "nuova" disciplina organica della responsabilità sanzionatoria degli enti, destinata perciò a prevalere sulle diverse disposizioni della legislazione speciale.

La disposizione del comma 2 contempla il caso in cui, per effetto della commissione dell'illecito da parte dell'ente, quest'ultimo abbia già risentito dell'applicazione di sanzioni amministrative di identico o analogo contenuto rispetto a quelle irrogate dal giudice penale che accerta la responsabilità dell'ente.

In questo caso, la norma stabilisce che la durata della sanzione già sofferta dovrà essere computata ai fini della determinazione della durata della sanzione interdittiva dipendente da reato, irrogata dal giudice penale.

Con l'articolo 23([12]), ottemperando al disposto di cui alla lettera p) dell'articolo 11 della delega, si introduce una nuova fattispecie penale destinata a sanzionare le violazioni agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni interdittive, anche se applicate in via cautelare durante il processo.

Viene  prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato: in questo caso, la sanzione pecuniaria irrogabile è da duecento a seicento quote; inoltre, se dal reato l'ente ha tratto un profitto rilevante si applicano nei confronti dell'ente sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Queste disposizioni sanzionatorie, penali e amministrative, mirano evidentemente ad assicurare l'effettività delle sanzioni interdittive.

Per non pregiudicare i livelli occupazionali oppure per non interrompere un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità svolto dall'ente, nei casi in cui ciò possa arrecare un grave pregiudizio alla collettività, l'art. 15 prevede che il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, possa nominare un commissario giudiziale che proseguirà l'attività dell'ente per la durata che avrebbe avuto la sanzione interdittiva.

Gli eventuali utili di gestione del periodo saranno confiscati.

Affrontando il tema dell'applicazione cautelare delle misure interdittive introdotte dal decreto 231/2001, deve essere preliminarmente chiarito che si tratta di misure di natura del tutto diversa da quelle, di identica qualificazione, previste dal codice di procedura penale vigente ( si fa riferimento alle misure interdittive negli articoli da 287 a 290 c.p.p., per individuare dei provvedimenti inibitori -sempre temporanei- dell'esercizio di potestà connesse a uno stato o a una qualità della persona).

Va operata una fondamentale distinzione tra prove e indizi.

Le prime qualificano elementi che - valutati dall'interprete - inequivocamente depongono per l'effettiva sussistenza dell'illecito amministrativo nonché per la sua riferibilità all'ente e sono prodromiche all'irrogazione di una sanzione (pecuniaria o interdittiva o entrambe).

I secondi invece richiedono non una responsabilità accertata ma una probabilità di colpevolezza, alta, qualificata, ragionevole e capace di resistere a interpretazioni alternative (per le qualificazione viene evidentemente utilizzata l'elaborazione giurisprudenziale in materia penale: cfr. Cass. sez. un. 21 aprile 1995, Costantino e altro; Cass. sez. un 22.3.2000 n. 111, Audino).

Essendo la responsabilità dell'ente una conseguenza del reato per il quale è stato sottoposto ad indagini un soggetto in posizione apicale all'interno dell'ente o un soggetto in posizione subordinata ma sottoposto alla direzione o vigilanza di una persona in posizione apicale, ovvero una conseguenza del reato per il quale uno dei soggetti indicati sia stato - eventualmente - già condannato, l'accertamento positivo dei gravi indizi dovrà riguardare una serie di passaggi argomentativi che coinvolgeranno sia la responsabilità penale che quella amministrativa.

Sarà infatti necessario verificare in positivo:

1. la sussistenza di gravi indizi del reato che costituisce il presupposto dell'illecito amministrativo;

2. che il fatto sia stato commesso da soggetto in rapporto qualificato con l'ente e quindi o rappresentante, amministratore, dirigente dell'ente o di una sua unità organizzativa autonoma sotto il profilo finanziario e   funzionale o comunque una persona che di fatto eserciti la gestione o il controllo dell'ente; ovvero da persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti prima indicati;

3. che le persone sopra indicate non abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

4. ove il sia reato commesso da un soggetto in posizione subordinata, che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Sarà inoltre necessario verificare in negativo:

1. nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, che l'ente non abbia assolto all'onere della prova di dimostrare che l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché che l'ente non abbia provato di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art.6 co. 1° lett. a) e b) d. lgs. 231/01) a cui non possa muoversi alcun addebito di omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 co. 1° lett c) d. lgs. 231/01).

2. Ancora nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale che le persone non abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

3. Nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione, che l'ente non abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art.7 co. 2°).

Gli elementi ora indicati riguardano le modalità con cui si atteggia la responsabilità dell'ente secondo i canoni forniti dal decreto legislativo, nelle due diverse ipotesi di responsabilità da parte di un soggetto in posizione apicale ovvero da parte di soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di altri.

Il secondo presupposto indefettibile per l'applicazione di misure interdittive in via cautelare è data dalla sussistenza di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L’applicazione anticipata della sanzione interdittiva,   si giustifica solo in presenza di un pericolo concreto di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente, al fine di paralizzare o ridurre l'attività di quest'ultimo quando la prosecuzione dell'attività possa agevolare la commissione di altri reati.

Dopo la sentenza indicata (è chiaro che ci si riferisce a un'applicazione successiva o contestuale alla sentenza di condanna visto che la durata della misura deve essere indicata dal giudice) la durata può coincidere con quella della corrispondente sanzione applicata con la sentenza ma non può comunque superare i 16 mesi (art. 51, co. 3° d. lgs. 231/2001).

In ogni caso la misura interdittiva applicata in via cautelare si computa, quanto a durata, nel periodo complessivo delle sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 51, 4° co. d. lgs. 231/2001).

La durata decorre sempre dalla notifica dell'ordinanza.

Istituto di nuova previsione è la sospensione(art. 49 d. lgs. 231/2001) che  viene discrezionalmente disposta (dal giudice che procede) se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti a cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive([13]).

La revoca di misure cautelari (art. 50, co. 1° d. lgs.231/2001) viene  mutuata, dalle misure cautelari personali (art. 299 c.p.p.) .([14])

In generale è prevista la possibilità di appello del pubblico ministero (Impugnazioni art. 52 d. lgs. 231/2001) e dell'ente (per mezzo del suo difensore) contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari con contestuale indicazione dei motivi.([15])

Sull'appello decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo di provincia nell'ambito della quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

L'appello non ha efficacia sospensiva del provvedimento.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio.

L'autorità che procede deve trasmettere al tribunale, entro il giorno successivo alla richiesta, l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.

La decisione deve intervenire nei 20 giorni dalla ricezione degli atti.

Contro il provvedimento del tribunale il pubblico ministero e l'ente (sempre per mezzo del difensore) possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Gli  articoli del decreto legislativo - 53 e 54 - sono dedicati rispettivamente al sequestro preventivo e al sequestro conservativo.([16])

Il primo è consentito sul prezzo o sul profitto del reato .

Sembra  che il sequestro preventivo sia preordinato ad evitare la sottrazione o la dispersione delle cose di cui è consentita la confisca, all'esito dell'accertamento dell'illecito, con sostanziale attribuzione al termine "preventivo" di una prevalente valenza temporale con esclusione di ogni scopo inibitorio sulla commissione di altri reati o sull'aggravamento delle conseguenze del primo.

Il sequestro può essere disposto in via d'urgenza da parte del pubblico ministero ovvero da parte della polizia giudiziaria (sui poteri della quale non è contenuto alcuna specifica disposizione nel decreto), con previsione di successiva convalida da parte del giudice ed emissione di decreto di sequestro nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di convalida proveniente dal pubblico ministero.

Quest'ultimo deve richiedere la convalida nelle quarantotto ore dall'emissione del decreto, se lo ha emesso personalmente, e nelle quarantotto ore dalla ricezione del verbale se il sequestro è stato operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Il sequestro diviene inefficace in caso di inosservanza dei termini indicati o comunque se il giudice non emette l'ordinanza di convalida nei dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Avverso il decreto di sequestro è possibile il riesame.

Sul punto è richiamata integralmente la disposizione del c.p.p. in tema di riesame del sequestro preventivo.

Il riesame è quindi proponibile dall'ente, dal suo difensore, dalla persona a cui le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla sua restituzione.

 L'art. 54 del decreto fissa il presupposto del provvedimento in esame nella fondata ragione di credere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

L'iniziativa della richiesta appartiene al pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito.

L'oggetto possono essere beni mobili o immobili dell'ente, somme o cose allo stesso dovute.

 

1.10. Confisca

Ai sensi dell’articolo 19, D. Lgs. n. 231/01([17]), è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca,  si atteggia a sanzione principale e obbligatoria, e viene configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell'illecito, sia nella sua forma "moderna", quella "per equivalente", in vista di una più efficace azione di contrasto contro la criminalità del profitto.

La confisca "tradizionale" colpisce il prezzo del reato, costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, e il profitto del reato, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

La confisca "per equivalente", già conosciuta nel nostro ordinamento, ha invece ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Essa opera, ovviamente, quando non è possibile l'apprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale e permette così di evitare che l'ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per un'apprensione con le forme della confisca ordinaria.

Secondo l’impostazione del nostro codice penale, la confisca è compresa nel novero delle misure di sicurezza patrimoniali.

Tale natura giuridica (contestata), presuppone la “pericolosità del soggetto”, nel caso in esame esso è ricostruibile più facilmente come pericolosità reale, della cosa in sè o, tutt’al più, dell’ “influenza” che la stessa può avere sulle motivazioni psicologiche del soggetto.

Questa interpretazione ha agevolato,la previsioni di confisca in relazione ai reati economici, ove la posizione dell’autore individuale del reato non ha un ruolo rilevante in tema di sanzioni da applicare alla persona giuridica.

Si ricorda, in conclusione, un altro passaggio davvero nuovo rispetto alla disciplina tradizionale della confisca: il comma 5 dell’art.6([18]) prevede l’ablazione del profitto, anche per equivalente, che l’ente ha tratto dal reato persino nell’ipotesi di una intervenuta sentenza di esclusione della sua responsabilità.

Le ragioni della disposizione legislativa devono rinvenirsi nell’esigenza sostanziale di evitare un “arricchimento” della persona giuridica generato da un’attività illecita.

 

1.11.La pubblicazione della sentenza di condanna.

L’articoli 18([19])  prevede le altre sanzioni applicabili nei confronti dell'ente.

La sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna,  può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: dunque, nelle ipotesi più gravi che ben possono legittimare un interesse del pubblico alla conoscenza della condanna.

L'esecuzione della sanzione della pubblicazione della sentenza che riconosce la responsabilità dell'ente è regolata dalle stesse norme previste per l'esecuzione dell'omologa pena accessoria (art. 76).([20])

Infatti, la pubblicazione è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione e si osservano le disposizioni dell'art. 694 commi 2, 3 e 4, c.p.p.

 

1.12. La disciplina del tentativo.

E’ possibile prevedere  la responsabilità amministrativa dell'ente  anche alle ipotesi di reato tentato.

Lo si ricava dalla delega che, pur non nominando il tentativo, fa riferimento ai "reati", la cui forma di manifestazione è quella consumata o tentata.

La norma dell'articolo 26([21]) stabilisce che, in presenza di un delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili all'ente sono ridotte da un terzo alla metà.

Nel tentativo,l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una  scelta, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi.

Qui la contro-azione dell'ente è tempestiva ed interna alla dinamica del fatto e ne scongiura la consumazione.

Il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno.

La scelta di non far rispondere l'ente costituisce quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto.

Se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l'offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un'azione che impedisce lo stesso accadimento dell'illecito.

 

1.13. La prescrizione.

L'articolo 22([22]), regola la prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato replicando in buona sostanza la disciplina contenuta nell'articolo 28 della legge n. 689 del 1981.

Il comma 1 della norma sancisce che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Il richiamo della disciplina civilistica è contenuto nei commi 3 e 4 e non presenta problemi di sorta.

Nel comma 2, invece, è indicato quali atti ( richiesta di applicazione di

misure cautelari interdittive e  contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59 ) interrompono il corso della prescrizione, non potendosi sul punto fare rinvio al codice civile.

 

1.14. La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato

In due occasioni la giurisprudenza di merito si è soffermata sulla ammissibità della costituzione di parte civile nei confronti di un ente chiamato a rispondere in relazione al reato della persona fisica, ai sensi del d.lg. 231/2001?

Le due ordinanze sono del Tribunale di Milano (Ufficio G.I.P.), rispettivamente pronunciate dalla dott.ssa Forleo il 9 marzo 2004 e dal dott. Sacconi il 25 gennaio 2005.

Entrambi i provvedimenti escludono l’ammissibilità della costituzione .

Le  loro considerazioni sorgono dagli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. che prevedono che, ai fini delle restituzioni e del risarcimento del danno, la legittimazione attiva spetta al danneggiato dal reato, quella passiva all'imputato ed al responsabile civile, ossia al soggetto che, in base alle leggi civili, deve rispondere per il fatto del colpevole.

Quindi l'ente chiamato a rispondere nel processo penale ai sensi del d.lg. 231 non può essere soggetto passivo di una pretesa risarcitoria diretta avanzata dalla parte civile perché non è né l'autore del reato né soggetto che, sulla base del detto d.lg., può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole.

Il d.lg 231  non prevede né richiama l'istituto della costituzione di parte civile.

 

1.15.  Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l’art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo.

L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui ad un’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa. Sarà, infatti, l’autorità giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

 

 

Capitolo 2. I modelli organizzativi.

2.1. Modelli organizzativi, codice etico, e controllo interno

Dai principi di “Corporate Governance”, si ricava che il sistema di governance di una società è l’insieme di criteri e di strumenti necessari ad assicurare creazione di valore, efficacia strategica ed efficienza gestionale.

L’ organizzazione commerciale  opera nel pieno rispetto delle regole, incentrato sul concetto di “gestione del rischio”( risk management”) e su valori quali etica, integrità e trasparenza .

L’etica è un carattere che permette alle imprese di rispettare i precetti contenuti nell’articolo 41 della Costituzione, che dopo aver proclamato la libertà dell’iniziativa economica, stabilisce che questa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L’adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 costituisce un'utile base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.

I Codici Etici sono documenti ufficiali dell’Ente che contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente medesimo nei confronti dei “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc… ).

Detti codici raccomandano, favoriscono o proibiscono determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalle leggi vigenti, e possono contemplare sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali violazioni commesse.

Essi inoltre sono documenti che nascono dalla volontà dei massimi vertici dell’Ente che ne sponsorizzano e curano l’applicazione

Il codice etico ha  come primo principio indispensabile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera, quindi ogni dipendente dell’Ente deve rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’Ente opera.

Ulteriori principi  contenuti nel codice etico:

  1. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
  2. “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”, il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;