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Collaborazioni

La “Mala gestio” nei servizi finanziari.
Compendio delle disposizioni relative ai servizi su titoli e
derivati offerti dagli intermediari finanziari
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
27
novembre 2006
Indice
-
Introduzione.
-
Fonti
normative.
-
Svolgimento dei
servizi finanziari: criteri generali.
-
La disciplina
dei contratti con gli investitori
-
Obblighi di
informativa ed adeguatezza delle operazioni.
-
Conflitto di
interesse.
-
La nozione di
“operatore qualificato”.
-
Regole
specifiche ai singoli servizi finanziari.
-
Gestione
surrettizia.
-
Il collocamento
di obbligazioni e di altri strumenti finanziari.
-
La nullità del
contratto e il risarcimento del danno.
1. Introduzione[1].
Nel corso degli
anni novanta il mercato finanziario è stato interessato da
radicali mutamenti evolutivi che si sono succeduti rapidamente nel
tempo. La normativa di legge ha accompagnato, sospingendo e
realizzando un assetto finanziario più consono ed adeguato
all’apertura internazionale.
Ad
un’impostazione dirigistica dell’Autorità Monetaria si è
sostituita un’impostazione nella quale regole di mercato,
standardizzazioni e trasparenza delle condizioni contrattuali, in
linea con i migliori standard internazionali, vengono a costituire
presidi e tutele più funzionali all’evoluzione ed emancipazione di
operatori economici e risparmiatori.
L’attività
bancaria e, più specificatamente i servizi finanziari prestati
alla clientela, hanno subito frequenti implementazioni normative
volte a rendere più trasparenti i rapporti, dettando – nel
sovra-ordinato interesse al corretto funzionamento del mercato –
principi di comportamento e livelli informativi tanto più estesi e
penetranti quanto più debole è la forza contrattuale e labile l’expertice
finanziario del cliente.
In questa fase di
transizione del mercato emergono con maggiore evidenza talune
contraddizioni. La coazione a ripetere schemi culturali ormai
superati può facilmente condurre ad interpretazioni ed
applicazioni che non colgono o non valutano nel giusto peso i
nuovi presidi posti a tutela del risparmiatore.
Le disposizioni
introdotte nell’ordinamento italiano con il Testo Unico in materia
di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e
i successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d’Italia
e dalla Consob, sono stati accompagnati da un’evoluzione
interpretativa della giurisprudenza i cui riflessi non hanno
tardato a manifestarsi nel contenzioso sottoposto alla gestione
dei Tribunali.
Facendo seguito
ad un precedente documento relativo all’anatocismo e all’usura,
sono qui di seguito affrontate le principali problematiche
relative all’offerta di servizi finanziari sulle quali la
Magistratura frequentemente è stata chiamata ad esprimere un
giudizio. Per tali problematiche sono illustrati succintamente i
variegati aspetti normativi e sono riportate, negli allegati,
talune peculiarità tecniche, le Delibere e Comunicazioni Consob di
maggiore rilievo, nonché le più recenti sentenze dei Tribunali.
2. Fonti
normative.
Generali.
▪ D. Lgs. N. 58/98.
▪ Legge 262/05
▪ Regolamento Consob n. 11522/1998
▪ Direttiva 2004/39/CE (in corso di
recepimento).
Specifiche.
▪ Nullità del contratto: Corte di
Cassazione, Sez. I n. 3272 del 7/3/01, C. Appello Milano 11/1/02 e
13/6/03, Tr. Mantova
Giudice Bernardi 18/3/04, Tr. Bari 24/5/04, Tr. Firenze,
Giudice Unico
Pezzuti 30/5/04, Tr. Taranto, Sez.III Civile Giudice Cavallone n.
2273 del 27/10/04, Tr. Venezia, Sez. II Giudice Unico Caprioli n.2654
del 22/11/04, Tr. Pistoia 3/12/04, Tr. Palermo, Sez. III Civile
Pres. Monteleone 17/1/05, Tr. Firenze,
Giudice Unico
Pezzuti 18/2/05 Tr. Brindisi, Sez. Civile
Giudice Unico
Lenoci 21/2/05, Tr. Ferrara 6/4/05, Tr. Firenze, Giudice Pezzuti
19/4/05.
▪ Informativa e Adeguatezza delle Operazioni:
Comunicazione Consob n. DI/99065403 del ’99, Comunicazione Consob
n. DI/98080595 del ’98, Comunicazione Consob n. DI/30396 del ’00,
Tr. Roma, Giudice Costa 18/2/02, Tr. Milano, Giudice Raineri
3/4/04, Tr. Monza - sez. Desio 27/7/04, Tr. Parma, Sez. I, Pres.
Rota 22/09/04, Tr. Roma, 8/10/04, Tr. Roma 27/10/04, Tr.
Monza 16/12/04,
Tr. Taranto, Sez.III Civile Giudice Cavallone n. 2273 del
27/10/04, Tr. Lecce 29/10/04, Tr. Parma 15/11/04, Tr. Treviso,
26/11/04, Tr. Milano 2/12/04, Tr. Milano 3/12/04 Tr. Pistoia
3/12/04, Tr. Mantova, Sez. II Giudice Bernardi 10/12/04, Tr. Roma
15/12/04, Tr. Ancona 30/12/04, Tr. Monza 27/1/05, Tr. Milano
28/1/05, Tr. Mantova Sez. II Giudice Bernardi 3/2/05, Tr. Modena
11/2/05, Tr. Mantova 12/2/05, Tr. Bergamo 16/2/05, Tr. Ferrara
Pres. Stigliano n.217 del
25/2/05, Tr. Santa Maria Capua Vetere 1/3/05, Tr. Roma 11/3/05,
Tr. Mantova 15/3/05, Tr. Modena 29/3/05, Tr. Napoli 6/4/05, Tr.
Mantova 12/4/05, Tr. Genova 18/4/05,
Tr. Milano
29/4/05, Tr. Trani, Sez. I n. 559 del 10/6/05, Tr. Roma 21/12/05.
▪ Conflitto di interesse: Comunicazione
Consob DI/99014081, Comunicazione Consob DAL/97006042 del ’97, Tr.
Roma, Giudice Costa 18/2/02, Tr. Parma
Sez. I, Pres. Rota 22/09/04, Tr. Roma, 8/10/04, Tr.
Taranto, Sez.III
Civile Giudice Cavallone n. 2273 del 27/10/04, Tr. Lecce
29/10/04, Tr. Parma 15/11/04, Tr. Venezia, Sez. II Giudice Unico
Caprioli n.2654 del 22/11/04, Tr. Treviso, 26/11/04, Tr. Milano
3/12/04, Tr. Pistoia 3/12/04, Tr. Mantova
Sez. II Giudice Bernardi 10/12/04, Tr. Monza 16/12/04,
Tr.Monza 27/1/05, Tr. Mantova
Sez. II Giudice Bernardi 3/2/05, Tr. Mantova 12/2/05, Tr.
Bergamo 16/2/05, Tr. Ferrara, Pres. Stigliano n.217 del 25/2/05,
Tr. Roma 11/3/05, Tr. Genova, sez. I n. 1230 del 15/3/05, Tr.
Modena 29/3/05, Tr. Mantova 12/4/05, Tr. Roma, Sez. II Pres.
Misiti 25/5/05, Tr. Firenze 30/5/04, Tr. Trani, Sez. I n. 559 del
10/6/05, Tr. Parma 16/6/05, Tr. Milano
Giudice
Bernardini 25/7/05, Tr. Roma n. 17539 del 29/7/05.
▪ Gestione surrettizia: comunicazione Consob
n. DIN/2014610 del ’02, C. Cassazione n. 4081 del 20/3/03, C.
Cassazione n. 12126 del 2/7/04, Sentenza Cassazione 26/1 –
12/4/05.
▪ Operatore Qualificato: Tr. Milano,
Giudice
Gentile 21/2/95, Tr. Torino Giudice Unico Dotta 27/1/00, Tr.
Milano, Giudice Raineri 3/4/04.
▪ Collocamento di obbligazioni e di altri
strumenti finanziari: Comunicazione Consob DAL/97006042/97, Tr.
Mantova 19/10/04, Tr. Viterbo 30/11/04, Tr. Parma 13/12/04, Tr.
Milano 31/1/05, Tr. Pescara 15/4/05, Tr. Milano 28/4/05
▪ Risarcimento del danno: Tr. Mantova
12/11/04, Tr. Firenze Giudice Pezzuti 19/4/05
3. Svolgimento
dei servizi finanziari: criteri generali.
L’art. 21 del
T.U.F. (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) pone i principi basilari
a cui si deve informare il rapporto intermediario/investitore.
Tali obblighi sono individuati in:
a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi
in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di
risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una
gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Gli obblighi di
comportamento definiti dal T.U.F. tendono ad informare l’attività
di prestazione dei servizi a finalità di efficienza, trasparenza e
tutela del risparmiatore, congiuntamente a finalità di stabilità,
competitività e buon funzionamento del mercato finanziario.
La diligenza e la
correttezza, richiamata fra i principi base della norma, si
ricollegano, da un lato alla professionalità dell’intermediario
chiamato a prestare un servizio caratterizzato da peculiari
cognizioni tecniche, dall’altro alla necessità di evitare
comportamenti che possano poggiarsi sulla disparità di forza
contrattuale delle parti. Il T.U.F. è particolarmente attento alla
tutela della parte debole del rapporto contrattuale: nei giudizi,
mentre è rimesso all’investitore la prova circoscritta al
pregiudizio economico e al rapporto causale con il comportamento
dell’intermediario, a questa ultimo viene rimesso l’onere di
dimostrare una condotta conforme agli standard di diligenza
professionale (art. 23, comma 6).
Il Regolamento
Consob n. 11522/98 ha circostanziato con maggior dettaglio le
regole di comportamento che gli intermediari sono tenuti a
rispettare nello svolgimento dei servizi finanziari di
investimento.
4. La disciplina
dei contratti con gli investitori.
L’art. 23 del
T.U.F. (D. Lgs. N. 58/98) prescrive che i contratti relative alla
prestazione dei servizi di investimento debbano essere redatti per
iscritto.
All’inizio del
rapporto deve essere posto in essere, tra intermediario ed
investitore, un contratto quadro che si ritiene propedeuticamente
rilevante ai fini della validità dei contratti relativi alle
singole operazioni effettuate successivamente (Tr. Genova
18/4/05). Il Regolamento Consob n. 11522/98 disciplina
separatamente il contratto quadro e le operazioni di esecuzione.
L’art. 30 del Regolamento, nel ribadire che gli intermediari
autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base
di un apposito contratto scritto, prevede inoltre che tale
contratto debba,:
a) specificare i
servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il
periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché
le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le
modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e
istruzioni;
d) prevedere la
frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire
all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e
disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e
trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e
ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni
disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per
l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari derivati e warrant;
f) indicare le
altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con
l'investitore per la prestazione del servizio.
Come si rileva
quindi, nel contratto devono essere riportate le modalità
attraverso le quali vengono impartiti gli ordini e le istruzioni,
senza alcuna limitazione di forma.
All’art. 60 il
Regolamento Consob aggiunge poi che:
“1. Nella
prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati
rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini
presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una
attestazione cartacea contenente:
a) il nome
dell'investitore;
b) l'orario,
qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e
la data di ricevimento dell'ordine;
c) gli elementi
essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
2. Gli
intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro
supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli
investitori”.
Pertanto, mentre
per il contratto quadro è prescritta la forma scritta, per i
successivi ordini relativi alle singole operazioni, questi possono
assumere forme diverse, anche orali, purchè previste in contratto:
in questo senso si è espressa la Consob nella Comunicazione n.
DIN/5055217 del 3/8/05 e la prevalente giurisprudenza (Cfr.
Cassazione n. 111 del 9/1/04, Tr. Venezia, Sez. II Giudice Unico
Caprioli n.2654 del 22/4/04, Tr. Venezia 8/6/05, Tr. Milano,
Giudice Bernardini 25/7/05).
Se tuttavia
l’operazione non è adeguata, l’art. 29 del Regolamento prevede che
l’ordine – qualora non sia telefonico e quindi soggetto a
registrazione - debba assumere la forma scritta e riportare
espressamente le circostanze e le ragioni dell’inadeguatezza,
nonché la volontà dell’investitore a procedere comunque
all’esecuzione dell’operazione.
5. Obblighi di
informativa e adeguatezza delle operazioni.
Il dovere di
informare l’investitore viene unito al dovere di informarsi
dall’investitore determinando un insieme di obblighi informativi
di contenuto ampio ed articolato. Tale flusso di informazioni deve
accompagnare il momento in cui viene istaurato il rapporto fra
intermediario ed investitore in maniera che il successivo
svolgimento delle operazioni in titoli avvenga nella piena
conoscenza e consapevolezza degli elementi necessari.
All’art. 28 del
Regolamento Consob si prevede che gli intermediari finanziari,
prima dell’inizio delle prestazioni debbono chiedere
all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua
propensione al rischio. Si aggiunge inoltre che l’eventuale
rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare da
contratto ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta
dall’investitore.
Al riguardo la
Consob (Comunicazione n. DI/99065403 del 3/9/99) ha precisato: “
la disciplina vigente non indica specifiche procedure di
acquisizione delle informazioni sull’investimento di cui all’art.
28, comma 1, lettera a), del Regolamento n. 11522/98. La
definizione di tali procedure è conseguentemente rimessa alla
discrezionalità degli intermediari (ferma restando la rispondenza
delle procedure ai criteri di cui all’art. 21, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo n. 58/98 e all’art. 56, comma 2, del
Regolamento n. 11522/98).” In una precedente Comunicazione la
Consob aveva inoltre chiarito che “…. raccogliere le informazioni
per iscritto, anche avvalendosi di un supporto prestampato, sia
conforme all’obbligo organizzativo generale di cui all’art. 56,
comma 2, lett. a) del Regolamento n. 11522/98. ……si osserva che le
informazioni sul cliente non possono limitarsi a quelle acquisite
nella fase di compilazione della scheda; l’intermediario deve
infatti mantenerle aggiornate, tenendo anche conto
dell’operatività del cliente e di ogni altra notizia di cui può
venire in possesso nello svolgimento della propria attività.”
Strettamente
collegato a tale aspetto è quanto riportato nel successivo art. 29
del Regolamento Consob, il quale prevede che gli intermediari si
debbano astenere dall’effettuare operazioni “non adeguate” per
tipologia, oggetto, frequenza o dimensione[2].
Previa adeguata informazione sulle circostanze e ragioni
dell’inopportunità, se l’investitore intende comunque dare corso
alle operazioni, l’intermediario potrà procedere all’esecuzione
dell’operazione, dopo aver raccolto dal cliente specifica evidenza
dell’ordine e del riferimento alle avvertenze rappresentate.
L’obbligo della
valutazione dell’adeguatezza si pone anche solo quando vi sia
stata una consulenza illustrativa o strumentale con la quale
l’intermediario viene a partecipare alla formazione della volontà
dell’investitore: la conoscenza degli strumenti finanziari e dei
mercati, che può avere l’investitore ordinario, necessariamente
circoscritta per esperienza e cultura, impone all’intermediario la
prestazione della diligenza professionale di cui all’art. 1176
c.c..
E’ senza dubbio
il rischio l’elemento cardine che, posto in relazione con le altre
informazione assunte dal risparmiatore, costituisce la base di
valutazione dell’adeguatezza. Il rischio va raffrontato al grado
di consapevolezza che una maggiore o minore conoscenza ed
esperienza finanziaria può dare e alla rilevanza dell’investimento
in rapporto al complesso del patrimonio di cui dispone il
risparmiatore.
La moderna teoria
fornisce strumenti oggettivi di misurazione del rischio, che sono
strettamente collegati alla variabilità dei risultati: così, ad
esempio, le azioni, le cui oscillazioni dei prezzi, risultano di
norma notevolmente più marcate di quelle osservate sulle
obbligazioni, presentano misure di rischio più elevate. Tuttavia
questi valori numerici, che rispondono ad oggettivi criteri
matematico-statistici, debbono essere resi soggettivi calandoli
sulle connotazioni culturali e patrimoniali dell’investitore.
A questo riguardo
è opportuno rammentare che la recente legge per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (l. 262/05) ha
ulteriormente integrato l’art. 21 del T.U.F., aggiungendo alla
lettera a): “I soggetti abilitati classificano, sulla base di
criteri generali minimi definiti con regolamento Consob, che a tal
fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti
finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e
rispettano il principio di adeguatezza fra le operazioni
consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il
profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua
esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari,
della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi
d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le
diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore
medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione
telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purché siano
adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza
e la conservazione della documentazione dell’ordine”.
Oltre alle
informazioni fornite ai sensi dell’art. 28 del Regolamento,
l’intermediario si dovrà avvalere di eventuali altre informazioni
a lui disponibili (età, attività lavorativa, pregressi rapporti di
impiego finanziario).
Per un
investitore razionale l’avversione al rischio cresce in funzione
del valore dell’impiego ma soprattutto in funzione della quota di
patrimonio messa a rischio oltre che della capacità di seguire e
gestire (in un impiego diretto) con esperienza e consapevolezza
l’investimento stesso. Per una persona di scarsa cultura
finanziaria e con un patrimonio modesto risulteranno scarsi i
margini di adeguatezza in un’operatività su titoli ad elevato
rischio; viceversa per una persona di ampio patrimonio e
competenze, anche un impiego, in termini assoluti cospicuo, in
derivati o warrant ad altissimo rischio, può risultare adeguato.
Sul concetto di
adeguatezza la Consob ha avuto modo di chiarire, con Comunicazione
n. DI/98080595 del ’98, che “……si ricorda che secondo l'art. 29,
comma 1, del reg. Consob n. 11522/98 l'intermediario deve
astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori
operazioni non adeguate in relazione alla loro tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione. Al fine di valutare l'adeguatezza delle
operazioni (c.d. suitability), come disposto dal successivo comma
dell'art. 29 citato, l'intermediario tiene conto delle
informazioni raccolte dagli investitori ai sensi dell'art. 28,
comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522/98 (esperienza in
materia d'investimenti in strumenti finanziari, situazione
finanziaria, obiettivi d'investimento, propensione al rischio) e
di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi
prestati, relativa sia al cliente che agli strumenti finanziari
oggetto dei servizi medesimi. Circa tale ultimo aspetto, si
ricorda che l'intermediario deve disporre di una conoscenza degli
strumenti finanziari e dei servizi da esso offerti adeguata al
tipo di prestazioni da fornire (art. 26, comma 1, lett. e) del
reg. Consob n. 11522/98).
Dal quadro
regolamentare sopra definito – continua il chiarimento Consob -
emerge che la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni
rappresenta un momento essenziale della corretta prestazione dei
servizi d'investimento nei confronti degli investitori non
qualificati; l'apprezzamento dei profili di adeguatezza può
risultare più o meno complesso, a seconda del tipo di operazioni
considerato e delle caratteristiche dell'investitore, ma non può
essere omesso.
Infatti, nel caso
un'operazione disposta dal cliente si configuri come inadeguata,
l'intermediario è tenuto al rispetto degli ulteriori adempimenti
dettati dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522/98 e, in
particolare, a informare il cliente dell'inadeguatezza
dell'operazione disposta e delle ragioni per cui non è opportuno
procedere alla sua esecuzione. Inoltre, qualora l'investitore
intenda comunque dar corso all'operazione, l'intermediario può
eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine
impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici,
registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in
cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.”
In un’altra
Comunicazione (DI/30396 del 21/4/00) più esplicitamente chiarisce:
“… Gli intermediari non sono esonerati dall’obbligo di valutare
l’adeguatezza dell’operazione disposta dal cliente anche nel caso
in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni
sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e
propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta,
in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e
trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui
l’intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile
propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa
ed abituale operatività, situazione del mercato).”
In caso di
assenza di informazioni l’intermediario non può che desumere una
propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli
strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento
orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che
alla massimizzazione della redditività, con l’unica salvezza
dell’eventualità che le informazioni in argomento non siano
desumibili aliunde, dalle scelte di investimento ed, in generale,
dal comportamento in precedenza tenuto dall’investitore nel
rapporto con l’intermediario (Tr. Monza 16/12/04).
Occorre per altro
osservare che l’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98 prevede
anche che l’intermediario fornisca al cliente adeguate
informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione o del servizio. Questo obbligo di
informazione “specifica” si accompagna al duplice obbligo di
informarsi, previsto dagli art. 26 e 28, nel precipuo obiettivo di
porre il cliente nelle condizioni di operare consapevoli scelte di
investimento.
Si osserva infine
che il Regolamento Consob n. 11522/98 dispone anche che gli
intermediari finanziari informino prontamente e per iscritto
l’investitore quando le perdite generate dall’operatività in
strumenti derivati[3]
(non a copertura) abbiano generato una perdita superiore al 50%
dei mezzi forniti dall’investitore a garanzia dell’operatività.
Per i servizi di gestione la segnalazione delle perdite deve,
invece, essere effettuata al superamento del 30% del patrimonio
posto a disposizione all’inizio dell’anno.
6. Conflitto di
interesse.
L’art. 21 del
T.U.F. prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento,
gli intermediari debbano “.. c) organizzarsi in modo tale da
ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai
clienti trasparenza ed equo trattamento”.
La norma pertanto
non pone un divieto assoluto, consentendo l’esecuzione di
operazioni in conflitto di interesse, preoccupandosi tuttavia che
la natura di tale conflitto sia portata a conoscenza
dell’investitore (disclosure).
La Consob nel
Regolamento n. 11522/98 prevede all’art. 27:
1. Gli
intermediari autorizzati vigilano per l’individuazione dei
conflitti di interessi.
2. Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o
per conto della propria clientela se hanno direttamente o
indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da
rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o
da altri rapporti di affari propri o di Società del gruppo, a meno
che non abbiano preventivamente informato per iscritto
l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse
nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito
espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione. Ove
l’operazione sia conclusa telefonicamente, l’assolvimento dei
citati obblighi informativi e il rilascio della relativa
autorizzazione da parte dell’investitore devono risultare da
registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
3. Ove gli
intermediari autorizzati, al fine dell’assolvimento degli obblighi
di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari
prestampati, questi devono recare l’indicazione, graficamente
evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi.
La Consob ha per
altro chiarito che l’art. 21, lettera c), sopra riportata, è da
intendere, in relazione alla normativa comunitaria, nel senso che
gli intermediari devono, prioritariamente, sforzarsi di evitare i
conflitti di interesse – sia nell’ambito delle disposizioni
prudenziali-organizzative (Chinese walls), sia nell’ambito delle
regole di comportamento - e, soltanto qualora ciò non sia
possibile, sono tenuti a provvedere a che i clienti siano
compiutamente informati e trattati in modo equo.
Recenti sentenze
(Tr. Venezia, Sez. II Giudice Unico Caprioli n.2654 del 22/11/04,
Tr. Giudice
Unico Pezzuti 30/5/04, Tr. Parma 16/6/05) hanno poi ritenuto non
correttamente assolto l’obbligo di informazione della presenza del
conflitto di interesse se questo non è accompagnato dalla natura e
dalla dimensione dello stesso; in tale evenienza, infatti, il
cliente non sarebbe compiutamente posto in grado di valutare
l’autorizzazione all’intermediario ad operare in deroga.
Occorre poi
osservare che, mentre taluni ritengono che la mancata segnalazione
di conflitto di interesse debba essere associata all’accertamento
di un effettivo pregiudizio economico (Tr. Milano, Giudice
Bernardini 25/7/05), altri ritengono che la sola violazione del
dovere di segnalazione arreca pregiudizio, non occorrendo
l’accertamento concreto dello stesso.
Inoltre secondo
l’orientamento prevalente, si ritiene che dalla presenza di
operazioni effettuate in contropartita diretta con l’intermediario
non può automaticamente discendere la sussistenza di un conflitto
di interesse: l’intermediario non applica, in tali circostanze,
alcuna commissione e lo spread percepito dall’operazione
costituisce la remunerazione per il rischio assunto nel detenere
il titolo in portafoglio sino alla vendita al cliente (Tr. Monza
16/12/04, Tr. Genova, Sez. I n. 1230 del 15/3/05, Tr. Roma, Sez.
II Pres. Misiti 25/5/05, Tr. Roma n. 17539 del 29/7/05,
Comunicazioni Consob DI/99014081 del 1/3/99 e DAL/97006042 del
9/7/97). Affinché si possa configurare conflitto di interesse
occorre la presenza di una finalità ulteriore e diversa da quella
ordinariamente perseguita dall’intermediario quando svolge una
funzione di dealer, attività consentita e disciplinata.
Nel servizio di
collocamento, invece, si ritiene che possano emergere i
presupposti del conflitto di interesse se l’intermediario abbia
dato all’emittente forme di garanzia che comportino l’acquisizione
al proprio portafoglio della quota parte non collocata.
7. La nozione di
“operatore qualificato”.
La disciplina
finanziaria ha tenuto conto dell’asimmetria informativa che può
sussistere nel rapporto fra intermediario ed investitore
prevedendo un flusso informativo più intenso e continuo nel caso
di un operatore non professionale, sollevando invece gli
intermediari da oneri che possono indurre costi ed impedimenti ad
una fluida e tempestiva operatività nel caso di operatori che per
natura ed esperienza sono in grado, in via autonoma, di colmare
ogni carenza informativa.
Il T.U.F.
all’art. 6, 2° comma, ha quindi graduato la disciplina consentendo
l’esclusione degli “operatori qualificati” da norme di protezione
più pervasive. La definizione di “operatore qualificato” è stata
rimessa alla Consob che all’art. 31 stabilisce:
“Per operatori
qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società
di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le
compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in
forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le
attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti
emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati,
le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e
113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori
finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso di
requisiti di professionalità stabiliti dal testo Unico per i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso società di intermediazione mobiliare, le
fondazioni bancarie, nonché ogni società e persona giuridica in
possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per
iscritto dal legale rappresentante.”
Come si osserva
gli “operatori qualificati”, da un lato vengono oggettivamente
individuati in particolari soggetti (SGR, SICAV, Fondi pensione,
società di assicurazione, SIM, Fondazioni bancarie, promotori
finanziari[4],
ecc..), dall’altro vengono individuati attraverso una
documentazione e/o dichiarazione attestante la specifica
competenza ed esperienza in materia finanziaria.
La dichiarazione
di “operatore qualificato” è stata di recente frequentemente
impiegata nei contratti sottostanti operazioni di swap di tassi e
di valute che hanno interessato numerose imprese di varia
dimensione e tipo di attività. Nel caso di un’impresa la presenza
della professionalità indicata dal T.U.F. necessita di risorse
umane, organizzazione ed esperienza propedeutiche all’eventuale
dichiarazione di “operatore qualificato” rilasciata
all’intermediario dal legale rappresentante. Secondo taluni
giudici (Tr. Torino, Giudice Unico Dotta 27/1/00, Tr. Milano
21/2/95), una dichiarazione di “operatore qualificato”, rilasciata
su moduli predisposti dall’intermediario, non esime lo stesso dal
verificare – a norma della diligenza professionale richiesta
dall’art. 21 del T.U.F. – la rispondenza della dichiarazione
rilasciata dal legale rappresentante[5].
L’art. 31 del
Regolamento Consob individua le disposizioni che non si applicano
nei rapporti con Operatori qualificati:
▪ art. 27.
Conflitto di interesse; ▪ art. 28. Informazioni fra gli
intermediari e gli investitori; ▪ art. 29. Operazioni non
adeguate; ▪ art. 30, comma 1, 2 e 3. Contratti con gli
investitori, fatta eccezione per il servizio di gestione; ▪ art.
32, commi 3,4 e 5. Negoziazione: best execution; ▪ art. 37 .
Contratto di gestione individuale, fatta eccezione per gli aspetti
di cui al comma 1, lettera d); ▪ art. 38. Caratteristiche della
gestione; ▪ art. 39. Gestione: categorie di strumenti finanziari;
▪ art. 40. Gestione: tipologia delle operazioni; ▪ art. 41.
Gestione: leva finanziaria; ▪ art. 42. Gestione: parametri
oggettivi di riferimento; ▪ art. 43. Gestione: mercato di
riferimento dei premi e delle operazioni di riporto e prestito di
titoli, nonché titoli e prezzi di riferimento delle operazioni di
pronti contro termine; ▪ art. 44. Gestione: strumenti finanziari
non negoziati in mercati regolamentati; ▪ art. 45. Gestione:
conflitti di interesse; ▪ art. 47. Gestione: indicazioni in
materia di concessione di finanziamenti; ▪ art. 60. Attestazione
degli ordini; ▪ art. 61. Informazioni sulle operazioni eseguite;
▪ art. 62. Rendicontazioni periodiche.
Come si osserva,
risulta assai ampio l’insieme delle norme di tutela che vengono
meno in presenza di un “operatore qualificato”: in considerazione
dei minori oneri che accompagnano la prestazione del servizio, di
norma gli intermediari prevedono per gli “operatori qualificati”,
un diverso contratto, una più alta soglia patrimoniale di
ingresso, un distinto servizio finanziario e un diverso livello
commissionale. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità, per
gli Operatori qualificati, di convenire con l’intermediario un
diverso accordo che ricomprenda, in tutto o in parte,
l’applicazione degli articoli sopra riportati.
In tema di
negoziazione di derivati (cfr. unito Allegato 1 per gli aspetti
descrittivi e di mercato) la normativa di riferimento varia
apprezzabilmente se l’operazione è posta in essere da un operatore
non qualificato. In tal caso infatti, fatte salve le operazioni di
copertura[6],
si configura, in particolare, un’inadeguatezza per tipologia che
impone all’intermediario il rispetto dei vincoli disposti
dall’art. 28 e 29 del Regolamento Consob e, nel caso di
negoziazione diretta, gli obblighi di segnalazione preventiva e il
rispetto della best execution.
La Direttiva
2004/39/CE, approvata nell’aprile del ’04, ma che deve ancora
essere recepita nel nostro ordinamento, con riguardo all’
”operatore qualificato”, fa riferimento a criteri di maggiore
oggettività. Accanto ai soggetti che per la loro attività e per le
loro caratteristiche imprenditoriali vengono considerati
“operatori qualificati” (“clienti professionali” nella Direttiva),
ivi comprese le grandi imprese, viene evidenziata una categoria di
clienti che su richiesta possono essere trattati come “operatori
qualificati”. Per questa seconda categoria di clienti è richiesta
tuttavia all’intermediario una valutazione della competenza,
dell’esperienza e delle conoscenze del cliente che deve, per
altro, soddisfare almeno due dei seguenti criteri:
▪ aver
effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con
una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro
trimestri precedenti;
▪ avere un
portafoglio di strumenti finanziari superiore a €. 500.000;
▪ aver lavorato
nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione
professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei
servizi previsti.
E’ inoltre
prevista una particolare procedura che prevede: i) la richiesta
del cliente di essere trattato come cliente professionale; ii) la
comunicazione dell’intermediario nella quale sono precisati le
protezioni e i diritti di indennizzo che il cliente potrebbe
perdere; iii) l’ulteriore dichiarazione del cliente , in un
documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle
conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni.
8. Regole
specifiche ai singoli servizi finanziari.
Accanto ai
principi e norme generali di comportamento, ulteriori regole sono
disposte dal T.U.F. per i singoli servizi finanziari.
Con riferimento
al servizio di negoziazione, gli intermediari autorizzati devono
eseguire gli ordini rispettando la priorità di tempo di ricezione
dell’ordine e eseguendo le negoziazioni alle migliori condizioni
possibili: tale ultima condizione si considera soddisfatta se
l’operazione è stata eseguita in un mercato regolamentato. Se gli
intermediari autorizzati effettuano operazioni in contropartita
diretta con l’investitore, al prezzo comunicato non possono essere
aggiunte commissioni.
Per il servizio
di negoziazione, come per gli altri servizi finanziari offerti
dagli intermediari, il Regolamento Consob n. 11522/98 prevede,
oltre all’attestazione scritta dell’ordine menzionata in
precedenza (art.60), anche la contabile relativa all’operazione
eseguita.
Infatti l’art. 61 del menzionato Regolamento
stabilisce che: “Nella prestazione dei servizi di negoziazione,
gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore
per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo
successivo a quello di esecuzione, una nota relativa
all'operazione stessa in cui sono distintamente riportate le
seguenti informazioni: a) l'orario, qualora rilevante con
riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di esecuzione
dell'operazione; b) il tipo di operazione; c) il mercato
regolamentato in cui l'operazione è stata eseguita ovvero se la
stessa è stata eseguita fuori mercato; d) lo strumento finanziario
e le quantità oggetto dell'operazione; e) il prezzo praticato,
unitario e totale; f) se la controparte dell'investitore è
costituita dall'intermediario; g) le commissioni e le spese
addebitate; h) gli eventuali effetti fiscali; i) il termine e le
modalità di liquidazione dell'operazione.”
Nella prestazione del servizio di
negoziazione, l’intermediario finanziario può assumere la funzione
di dealer, ponendosi come contropartita del cliente, acquisendo o
cedendo i titoli dal proprio portafoglio, oppure,
alternativamente, può assumere la funzione di broker, limitandosi
semplicemente ad acquistare o vendere i titoli sul mercato per
conto del cliente.
Nel primo caso l’intermediario lucra lo
spread fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, che remunera,
oltre ai costi di transazione, il rischio di mercato insito nelle
posizioni di portafoglio; nel secondo caso, invece, la
remunerazione del servizio è data dalla commissione applicata sul
prezzo praticato dal mercato.
La Consob, nel Regolamento 11522/98, nel
preveder, per entrambe le tipologie, il rispetto della best
execution (esecuzione delle operazioni alle migliori condizioni
possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla
natura delle operazioni stesse) all’art. 32, comma 5, dispone che:
“Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio
gli intermediari autorizzati comunicano all’investitore, all’atto
della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale sono disposti a
comprare o vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la
negoziazione contestualmente all’assenso dell’investitore; sul
prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.”, mentre
nel successivo comma 6 dispone che “Nella prestazione del servizio
di negoziazione per conto terzi, ferma restando l’applicazione
delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato
all’investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato
dall’intermediario.”
Viene pertanto perseguita con differenti
modalità la trasparenza delle operazioni, coerentemente con la
diversa natura economica del servizio di negoziazione per conto
proprio rispetto alla negoziazione per conto di terzi.
Con riferimento
al servizio di gestione, il contratto deve indicare in dettaglio:
le categorie di investimento nelle quali può essere impiegato il
patrimonio affidato in gestione; la tipologia di operazioni che
l’intermediario può porre in essere; la leva massima impiegabile,
data dal rapporto fra l’esposizione al mercato della posizione e
il valore del patrimonio[7];
il parametro di riferimento (benchmark[8]).
Occorre inoltre osservare che la disciplina del conflitto di
interesse subisce in tale servizio un temperamento riconducibile
alla circostanza che il gestore, nella serie continuativa di
operazioni svolte, si potrebbe trovare nella condizione di dover,
per ciascuna operazione, raccogliere preventivamente
l’autorizzazione dell’investitore. Assumendo spesso le tipologie
di conflitto di interesse forme standardizzate, correntezza e
tempestività della gestione hanno suggerito che tale
autorizzazione possa essere rilasciata una tantum nel contratto di
gestione entro limiti percentuali predefiniti in funzione della
natura del conflitto di interesse e della tipologia degli
strumenti finanziari oggetto della gestione.
Con riferimento
al servizio di collocamento, l’attività è espressamente richiamata
nell’art. 30 del T.U.F. e negli artt. 30 e 36 del Regolamento
Consob n.11522/98.
Mentre l’art. 30
del T.U.F. regola, al 6 comma, l’efficacia del contratto di
collocamento fra emittente e risparmiatore, l’art. 30 del
Regolamento Consob - nel prescrivere un apposito contratto
scritto, fra intermediario e risparmiatore, come documento
preliminare ad ogni forma di servizio finanziario - introduce
esplicitamente una deroga per i servizi di collocamento. Ne
consegue che il rapporto del servizio di investimento prestato
dall’intermediario collocatore può non assumere un’evidenza
formale, assumendo invece rilevanza il contratto diretto fra il
soggetto emittente e risparmiatore.
Tuttavia
nell’attività di collocamento mediante offerta fuori sede viene
sovente a determinarsi, attraverso il promotore finanziario, una
serie di pregnanti rapporti fra intermediario ed investitore.
Secondo alcuni, qualora l’intermediario svolga, successivamente al
collocamento, un’attività continuativa di assistenza al cliente,
quale si configura nel caso di offerta fuori sede e a distanza,
attività caratterizzata spesso dal fatto che l’intermediario
riceve, attraverso i promotori finanziari, le disposizioni
successive del cliente relative ai servizi finanziari, si può
ritenere travalicato il servizio di collocamento. In tali
circostanze il contratto – tra intermediario e risparmiatore -
assume le caratteristiche di una accordo-quadro contenente le
obbligazioni gravanti sull’intermediario nell’esercizio del
servizio che si può qualificare promozionale e assistenziale[9].
Per tale accordo-quadro la Consob ha previsto la forma scritta.
Mentre nelle OPA e nelle OPV il contratto si risolve in un unico
atto, nel collocamento di Fondi – ad esempio - si configura più
spesso un rapporto di durata con il risparmiatore che, se svolto
nei termini sopra menzionati, richiederebbe la forma scritta di un
accordo-quadro fra intermediario e cliente.
L’offerta fuori
sede, cioè la promozione e il collocamento di strumenti finanziari
e servizi di investimento, è realizzata dagli intermediari
autorizzati attraverso i promotori finanziari (art. 30 e 31 T.U.F.)
L’art. 36 del
Regolamento Consob n. 11522/98 dispone che gli intermediari,
nell’attività di offerta fuori sede, si avvalgono dei promotori
finanziari al fine di:
a) acquisire e
fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui
agli art. 28 e 29, comma 3° (esperienza in materia di
investimento, situazione finanziaria, obiettivi di investimento,
propensione al rischio, documento sui rischi generali, operazioni
non adeguate);
b) consegnare
agli investitori, prima della sottoscrizione, copia del prospetto
informativo ovvero i documenti contrattuali;
c) illustrare
agli investitori gli elementi essenziali dell’operazione, con
particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;
d) ricevere dagli
investitori: 1) i documenti contrattuali; 2) i relativi mezzi di
pagamento; 3) disposizioni relative ai servizi offerti; 4) le
richieste di disinvestimento e di recesso dai contratti; 5) le
richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari:
Precisa l’art 31
del T.U.F. che il promotore è legato all’intermediario da un
rapporto di lavoro subordinato, di agenzia o di mandato,
l’attività è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo
soggetto e l’intermediario che conferisce l’incarico è
responsabile in solido dei danni arrecati ai terzi dal promotore
finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertate in sede penale.
Il Regolamento
Consob n. 11522/98 precisa inoltre (art. 94) che il promotore
finanziario non può svolgere attività di consulenza “in proprio”,
ma può prestarla solo per conto dell’intermediario per il quale
opera o per altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
L’art. 95 e 96
del Regolamento detta le regole di presentazione e comportamento
dei promotori.
9. Gestione
surrettizia.
La gestione
individuale si distingue da quella collettiva o “in monte” essendo
svolta nell’interesse del singolo cliente che ha conferito
l’incarico, sia pure con la standardizzazione derivante dal
ricorso a linee di gestione predeterminate.
L’investitore
affida all’intermediario denaro e/o valori confidando nella
gestione professionale e ampiamente discrezionale dello stesso.
La gestione
individuale costituisce un servizio finanziario previsto dall’art.
1 del T.U.F., demandato ad intermediari finanziari autorizzati e
svolto secondo atti formali e canoni di comportamento
dettagliatamente individuati nello stesso T.U.F. e nel Regolamento
Consob 11522/98.
Si ha una
gestione surrettizia quando, nell’ambito di un servizio di
collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, si svolge una
vera e propria attività gestionale: l’intermediario, o il
promotore finanziario, compie le scelte di impiego, switch e
realizzo in luogo del risparmiatore, premunendosi talvolta con
ordini prefirmati. In luogo di un normale servizio di
collocamento, ricezione e trasmissione di ordine viene così posto
in essere un servizio di gestione senza l’autorizzazione, la
competenza e l’organizzazione prescritta dalle disposizioni.
La Consob ha
avuto modo di precisare le circostanze che possono prefigurare una
gestione surrettizia in una comunicazione del 4/3/02 (n.
DIN/2014610). Nella Comunicazione si rappresenta che il costante
orientamento della Commissione individua l’ipotesi di attività di
gestione cd. surrettizia (o impropria o abusiva) nel caso in cui
vengano poste in essere, da parte dei promotori finanziari “per
conto di una rilevante parte della clientela, un elevato numero di
operazioni di conversione tra comparti del medesimo fondo
caratterizzate da evidenti analogie”o “un elevato numero di
operazioni sostanzialmente identiche, con i medesimi parametri,
contestualmente o in un breve lasso di tempo”. La Commissione
sottolinea inoltre che, in una pluralità di casi, ha ritenuto che
la sussistenza tanto del criterio “quantitativo” quanto di quello
temporale, valga a qualificare una determinata operatività come
gestione surrettizia anche quando le operazioni siano state
formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione su
appositi moduli (c.d. gestione con preventivo assenso): ciò in
quanto in tale ipotesi, non sono prodotti elementi idonei da un
lato ad escludere la discrezionalità del promotore, dall’altro a
provare l’autonoma determinazione della clientela nelle proprie
scelte di investimento. Aggiunge infine la Consob che non è
possibile formulare un giudizio preventivo ed aprioristico circa
la configurabilità di una fattispecie astratta come ipotesi di
gestione surrettizia; ciò in quanto occorre valutare se, in
concreto, le operazioni poste in essere – anche nell’eventualità
in cui siano state formalmente disposte dai clienti mediante la
sottoscrizione di appositi moduli – siano o meno, nella sostanza,
decise dal promotore finanziario e se, quindi, siano riconducibili
alla sfera di discrezionalità ed all’iniziativa di quest’ultimo
piuttosto che dello stesso investitore.
Occorre tuttavia
osservare che la Cassazione ha espresso al riguardo un diverso
avviso con le sentenze 4081/03, 12126/04 e da ultimo con Sentenza
26 gennaio -12 aprile ’05.
10. Il
collocamento di obbligazioni e di altri strumenti finanziari.
In talune delle
vicende che hanno occupato più recentemente i Tribunali italiani (bond
argentini, obbligazioni Ciro, Parmalat, ecc..) gli strumenti
finanziari sono pervenuti nel patrimonio dei risparmiatori
attraverso forme spurie di collocamento, non regolamentate
specificatamente dal T.U.F.
Il T.U.F. prevede
sostanzialmente due forme di collocamento:
a) appello al
pubblico risparmio, disciplinato dagli art. 94 – 101;
b) collocamento
privato, non rivolto direttamente al pubblico, bensì riservato
agli investitori istituzionali.
La sollecitazione
al pubblico risparmio si realizza secondo modalità standardizzate,
previo pubblicazione di un prospetto informativo vagliato e
autorizzato dalla Consob. Il prospetto informativo consente
all’investitore di acquisire un completo e informato giudizio
sulla situazione patrimoniale e reddituale dell’emittente, sui
piani di sviluppo programmati, nonché sulla natura e
caratteristiche dei prodotti finanziari proposti.
Il collocamento
privato, essendo rivolto a soggetti qualificati, non richiede
tutta la messe di informazioni previste nel prospetto informativo,
né il vaglio e l’autorizzazione della Consob. La procedura risulta
più snella, venendo predisposta un’ “Offering Circular”, documento
più conciso e circoscritto, redatto secondo la prassi
internazionale e riservato agli investitori istituzionali. Le
modalità operative sono anch’esse diverse: il collocamento e lo
stesso mercato (grey market) hanno di norma inizio ancor prima
dell’emissione.
Il collocamento
privato presso intermediari e investitori istituzionali non
impedisce il successivo collocamento mediante contratti di vendita
ai singoli investitori, nell’ambito della prestazione del servizio
di investimento. E tale servizio viene spesso realizzato nella
fase precedente l’emissione e l’eventuale successiva ammissione
alle quotazioni in un mercato regolamentato, nazionale od estero.
In tali
circostanze, la minore trasparenza delle operazioni e la labile
informazione di cui dispone il risparmiatore, rendono più
pregnanti e significativi gli obblighi generali di comportamento
posti a carico degli intermediari; soprattutto se il servizio di
investimento è prestato nella fase di grey market, quando anche lo
stesso intermediario non dispone ancora delle informazioni
riportate nell’ “Offering Circular”. I differenti “doveri” -
dovere di assumere adeguate informazioni sullo strumento
finanziario (art. 26), dovere di completa e corretta informazione
al cliente risparmiatore (art. 28), dovere di acquisire
informazioni dal cliente risparmiatore (art. 28), dovere di
procedere alla valutazione dell’adeguatezza dell’operazione (art.
29) – vanno opportunamente impiegati di concerto nel perseguimento
dell’interesse e tutela del risparmiatore. In tali doveri, per
altro, è pregnante l’interesse generale connesso al regolare e
corretto svolgimento del mercato. Frequentemente i Tribunali,
nell’esaminare i casi sopra descritti, hanno fatto discendere,
dalla violazione delle prescrizioni previste dall’art. 21 del
T.U.F. e dei menzionati articoli del Regolamento Consob n.
11522/98, la nullità del contratto di acquisto posto in essere dal
privato risparmiatore.
Nel rinviare
all’unito Allegato 2 per una sintetica illustrazione del mercato
delle Euro-obbligazioni, si osserva che l’emissione di detti
titoli è realizzata, di norma, attraverso un sindacato di
collocamento ed è rivolta ad investitori istituzionali: risulta,
come detto, conseguentemente esentata dall’obbligo del prospetto
informativo.
La vendita al
privato risparmiatore, effettuata da una banca del consorzio o da
altro intermediario, costituisce un’operazione di mercato
secondario, distinto dal mercato primario di collocamento: per gli
obblighi di prospetto informativo risultano determinanti le
modalità attraverso le quali tale vendita viene effettuata. In un
documento della Banca d’Italia[10]
si precisa: “In relazione alla possibile vendita di
euro-obbligazioni a investitori privati, in Italia l’assenza del
prospetto informativo impedisce alle banche – sia quelle che
sottoscrivono inizialmente i titoli sia quelle che li acquistano
dalle banche collocatrici, di sollecitare il pubblico a comprare i
valori mobiliari. Le banche possono tuttavia vendere i titoli del
proprio portafoglio ai clienti che ne facciano richiesta,
nell’ambito di un’attività di negoziazione in conto proprio. La
sequenza assunzione a fermo-negoziazione sul mercato secondario
non implica violazione dell’obbligo di prospetto. Non sono messi
in discussione né la liceità della vendita di titoli sul mercato
secondario, neppure nella fase di grey market, né la presenza di
attività in qualche modo propositive da parte degli intermediari,
a meno che non si ricada nella fattispecie della violazione della
normativa sulla sollecitazione all’investimento. Anche nella fase
di grey market possono avvenire sia l’iniziale sottoscrizione dei
titoli da parte degli investitori professionali (che li acquistano
dalle banche collocatrici facenti parte del consorzio) sia la
negoziazione degli stessi con la clientela che ne faccia
richiesta. In generale, infatti, l’analisi delle procedure di
collocamento di obbligazioni emesse sull’Euromercato mostra come
le banche che prendono parte ai consorzi di collocamento
detengano, alla chiusura dello stesso, quote generalmente modeste
dei titoli collocati, destinate a ridursi ulteriormente nei mesi
successivi. Inoltre, le quantità di titoli nel portafoglio delle
altre banche (quelle che li acquistano in qualità di investitori
professionali dalle banche collocatrici) tende anch’essa a
ridursi, in modo significativo, successivamente alla chiusura del
collocamento. Tale comportamento delle banche è in linea con il
ruolo prevalente da esse svolto sul mercato obbligazionario,
finalizzato a fornire i servizi necessari per favorire lo scambio
di fondi tra emittenti e acquirenti”
La Consob, in
risposta ad un quesito (97006042/97), ha sottolineato gli aspetti
di uniformità e standardizzazione che caratterizzano un’operazione
di offerta al pubblico.
Ha infatti
precisato che “la sottoscrizione da parte di una banca dell’intera
emissione obbligazionaria non costituisce prestazione del servizio
di collocamento se la banca non assume impegni in ordine al
successivo collocamento sul mercato. La successiva vendita delle
obbligazioni alla propria clientela da parte della banca configura
una normale attività di negoziazione in contropartita diretta in
esecuzione di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela stessa,
a condizioni, quindi, diverse a seconda dell’acquirente e del
momento dell’operazione. Ove la banca procede invece alla
realizzazione di una campagna di offerta con modalità
caratterizzate dalla formulazione di proposte standardizzate e,
quindi, dall’effettuazione di transazioni non negoziate con i
clienti, allora l’operazione presenterebbe i connotati
dell’offerta al pubblico, con conseguente applicazione della
normativa sulla sollecitazione all’investimento”.
Come accennato,
una particolare attenzione riveste il collocamento di titoli nella
fase del grey market. Infatti in tale fase, non essendo ancora
disponibile l’Offering Circular dell’emissione, unico documento
esterno che possa fornire una completa informativa sui titoli da
collocare, rimane complesso per lo stesso intermediario –
soprattutto se non è membro del consorzio – acquisire una adeguata
informazione sui titoli prospettati/richiesti dal risparmiatore.
Anche
successivamente all’emissione l’Offering Circular rimane nelle
disponibilità dei membri del consorzio e degli investitori
istituzionali che ne facciano richiesta: non è prevista alcuna
consegna al risparmiatore. Per altro la formulazione inglese del
documento e l’estremo tecnicismo del contenuto ne renderebbe assai
ardua una corretta valutazione. Unica fonte di informazione rimane
pertanto l’intermediario, a cui viene rimessa – in misura più
pregnante - la valutazione di adeguatezza dell’operazione alle
esigenze del risparmiatore.
11. La nullità
del contratto e il risarcimento del danno.
L’adempimento
degli obblighi previsti dall’art. 21 del T.U.F., oltre allo
specifico interesse volto a conseguire scelte di investimento
efficienti e pienamente consapevoli, persegue interessi più
generali ricondotti dal legislatore del T.U.F. all’integrità del
mercato, oltre che alla tutela del risparmio.
Secondo un più
recente orientamento giurisprudenziale il richiamo ad un interesse
di carattere pubblico attribuisce alla norma una natura
imperativa, la cui violazione si è ritenuto trascinare la nullità
del contratto (Corte di Cassazione, Sez. I n. 3272 del 7/3/01, C.
Appello Milano 11/1/02 e 13/6/03, Tr. Mantova, Giudice Bernardi
18/3/04, Tr. Bari 24/5/04, Tr. Firenze, Giudice Unico Pezzuti
30/5/04, Tr. Venezia, Sez. II, Giudice unico Caprioli 22/11/04,
Tr. Palermo, Sez. III Civile Pres. Monteleone 17/1/05, Tr. Ferrara
6/4/05, Tr. Firenze, Giudice Unico Pezzuti 18/2/05 e 19/4/05, Tr.
Brindisi, Sez. Civile Giudice Unico Lenoci 21/2/05). Attraverso la
tutela dell’investitore si viene di fatto a perseguire il più
generale interesse del corretto funzionamento dei mercati
finanziari: la mancanza di un’espressa previsione di nullità del
contratto viene sostanzialmente colmata dal principio generale
posto dall’art. 1418 c.c.[11]
Secondo questo orientamento anche le fonti regolamentari
proveniente dalla Consob hanno materia imperativa in quanto
rappresentano l’attuazione dei principi generali posti dal TUF,
costituenti con questo un corpus unicum, da valutarsi
unitariamente.
Secondo un
diverso orientamento giurisprudenziale il mancato rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 21 del TUF e dagli artt. 26/29 del
regolamento Consob n. 11522/98, produce la risoluzione del
contratto. La posizione della Banca appare del tutto simile a
quella di qualsivoglia altro professionista (medico, avvocato,
notaio) che, ricevuto un incarico per la soluzione di un
determinato caso sottoposto al suo vaglio, non fornisca al cliente
quelle informazioni grazie alle quali lo stesso può operare una
scelta consapevole e dar seguito o meno ad ulteriori sviluppi,
anche negoziali rispetto all’originaria prestazione di una
consulenza o diagnosi. Lo stesso art. 23, comma 6 del TUF nel
richiamare una responsabilità di carattere risarcitorio,
riconducibile ad un inadempimento contrattuale, confermerebbe
questa interpretazione.(Tr. Taranto Sez.III Civile Giudice
Cavallone n. 2273
del 27/10/04, Tr. Monza 27/7/04, Tr. Genova, Sez. I n. 1230
del 15/3/05, Tr. Roma, Sez. II Pres. Misiti 25/5/05, Tr. Milano,
Giudice Bernardini 25/7/05).
Un terzo
orientamento giurisprudenziale ha invece ravvisato
un’annullabilità del contratto per vizio di consenso quando per
errore o per dolo il comportamento dell’intermediario risulti
preordinato a carpire il consenso stesso dell’investitore.
Sostanzialmente il mancato rispetto degli obblighi informativi
posti a carico dell’intermediario ha compromesso il processo di
formazione della volontà dell’investitore. Pertanto qualora il
consenso sia stato viziato da errore sostanziale o da artifici o
da raggiri il contratto potrà essere annullato ai sensi dell’art.
1428 (Tr. Parma 16/6/05).
Nella valutazione
del risarcimento del danno, mentre non si pongono, di norma,
particolari problemi per la determinazione del danno emergente –
costituito dalla diminuzione della sfera patrimoniale
dell’investitore conseguente all’inadempimento – margini di
problematicità e incertezza potrebbero incontrarsi nella
determinazione del lucro cessante – patrimonio netto che
l’investitore avrebbe conseguito se non fosse intervenuto
l’inadempimento (Tr. Palermo, Sez. III Civile Pres. Monteleone
17/1/05).
Al riguardo
occorre osservare che questa seconda componente è subordinata alla
prova del maggior danno, rispetto a quello misurato dagli
interessi legali (Tr. Venezia
Sez. II
Giudice Unico Caprioli n.2654 del 22/11/04, Tr. Mantova 12/11/04).
Si è osservato per altro che, con l’entrata in vigore della legge
n. 353/90, il saggio di interesse legale deve ritenersi
determinato secondo le oscillazioni dell’inflazione: sono pertanto
venuti meno i presupposti a base del risarcimento del maggior
danno derivante dal deprezzamento della moneta e della
cumulabilità con gli interessi (Tr. Firenze, Giudice Pezzuti
19/4/05).
Per la
valutazione del lucro cessante, un punto di riferimento può essere
dato dalle informazioni raccolte a norma dell’art. 28 del
Regolamento Consob n. 11522/98. Sulla base di dette informazioni
può essere determinato un generale paniere di titoli coerente con
le caratteristiche dell’investitore e con le indicazioni fornite.
Per la determinazione del lucro cessante, una volta individuato il
periodo di riferimento, si potrà conseguentemente fare
riferimento al rendimento medio di tale paniere: l’utilizzo degli
indici di mercato consente di abbracciare categorie assai ampie e
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