Premessa
1. Abuso di mercato
1.1.
Abuso di informazioni
privilegiate;
1.1.1.
I soggetti
attivi;
1.1.2.
Ambito applicativo della disciplina;
1.1.3.
Accertamento del reato e ruolo della CONSOB;
1.1.4.
Elementi del reato in astratto;
1.1.5.
La condotta nella fattispecie;
1.1.6.
Il dolo nella fattispecie;
1.1.7.
L’elemento psicologico nella fattispecie;
1.1.8.
Le sanzioni penali e amministrative nella fattispecie;
1.1.9.
La prescrizione;
1.2.
La manipolazione del mercato;
1.2.1.
Le fonti normative della manipolazione di mercato;
1.2.2.
Definizione di manipolazione di mercato;
1.2.3.
Ambito di applicabilità;
1.2.4.
Esempi di
manipolazione;
1.2.5.
Esempi di attività da non considerare
costituenti reato di
manipolazione;
1.2.6.
Il regime sanzionatorio della manipolazione;
1.2.7.
Le sanzioni penali;
1.2.8.
Le sanzioni amministrative;
1.2.9.
La
confisca;
1.2.10.
Le pene accessorie;
1.3. Aggiotaggio su strumenti finanziari.
MARKET ABUSE
1. Abuso di informazioni privilegiate
Con l'espressione 'abusi di mercato' si
identificano tutte quelle situazioni in cui i risparmiatori che
vogliono investire nei mercati finanziari si trovano a dover
affrontare, in maniera diretta o indiretta, le conseguenze
negative del comportamento di altri soggetti che:
-
hanno fatto uso a loro vantaggio o di altri di informazioni
non accessibili al pubblico; ("INSIDER TRADING")
-
hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo di
strumenti finanziari; (AGGIOTAGGIO)
-
hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli;
(AGGIOTAGGIO).
Il primo comportamento citato configura il
tipico reato di "INSIDER TRADING" (Cioe': "abuso di informazioni
privilegiate").
Per "insider" si intende chi, in ragione
dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un
ufficio, ha accesso a informazioni privilegiate riguardanti una
società
Nella parte V, titolo I del T.U.F., vi è
(comprendente gli articoli da 180 a 187-bis) il TITOLO I-BIS
“ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO”.
Il capo II disciplina le due nuove
fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato,
Rinviando l'analisi della qualificazione
soggettiva, il nucleo centrale del fatto dell'insider si
definisce generalmente nel divieto di acquisto o di vendita di
valori mobiliari sul presupposto del possesso di notizie
privilegiate.
L'art. 2, 1° co., della direttiva CEE prevede
un divieto di «acquisire o cedere, per conto proprio o per conto
di terzi direttamente o indirettamente valori mobiliari
dell'emittente o degli emittenti interessati da questa
informazione, sfruttando consapevolmente tale informazione
privilegiata».
L’art 180, t.u sanziona chiunque, essendo in
possesso di informazioni privilegiate in ragione della
partecipazione al capitale di una società ovvero dell'esercizio di
una funzione, anche pubblica di una professione o di un ufficio
acquista vende o compie altre operazioni, anche per interposta
persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni
medesime.
Il legislatore ha preferito utilizzare la
terminologia strumenti finanziari al fine di ricomprendere quale
oggetto materiale del reato anche tutte le tipologie contrattuali
-- si veda la definizione di cui all'art. 1 -- attraverso le quali
vengano scambiati i valori mobiliari, nonché i contratti collegati
a tassi valute, merci, indici.
Il contenuto dell'informazione differenzia
nettamente questa fattispecie di reato rispetto all'ipotesi
speculativa tipica dell'aggiotaggio.
Il trading dell'insider si fonda, infatti su
notizie vere, mentre l'aggiotaggio incrimina le interferenze
sull'andamento dei mercati che conseguano ad informazioni false,
esagerate o tendenziose.
Possiamo qualificare il comportamento di soggetti che hanno fatto
uso, a loro vantaggio o a vantaggio di altri, di informazioni non
accessibili al pubblico o hanno falsato il meccanismo di
fissazione del prezzo di strumenti finanziari o hanno divulgato
informazioni false oppure ingannevoli.
Naturalmente il concetto della falsità,
dell’ingannevolezza e del vantaggio sono definibili anche alla
luce di un reale interesse della parte, apprezzabile e come tale
riferibile ad ampia e dotta dottrina che nel corso degli anni ha
tracciato il significato, in rapporto alle singole espressioni
utilizzate dal legislatore.
Applicare quindi la normativa europea non
significa dimenticarsi del vasto compendio che una ricerca nel
singolo paese di provenienza può facilitare circa la comprensione
terminologica della struttura dell’abuso in questione.
Costituisce abuso di informazioni
privilegiate il comportamento di chi utilizzando tali
informazioni:
·
Acquisisce o cede, o cerca di acquisire o cedere, per conto
proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente gli
strumenti finanziari cui le informazioni privilegiate si
riferiscono (art. 2);
·
Comunica informazioni privilegiate a un'altra persona,
salvo che ciò avvenga nell’ambito del normale esercizio del
proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni
(art. 3);
·
Raccomanda ad un'altra persona di acquisire o cedere o
induce un'altra persona ad acquisire o cedere, in base ad
informazioni privilegiate, strumenti finanziari a cui tali
informazioni si riferiscono (art. 3);
E’ fatto divieto alle persone in possesso di
informazioni privilegiate di:
-
Sfruttarle a proprio vantaggio;
-
Comunicarle a terzi;
-
Raccomandare a un terzo di acquisire o cedere strumenti
finanziari in base a informazioni privilegiate.;
I divieti si applicano a tutti gli stati
membri e a ogni persona fisica e/o giuridica che utilizza
consapevolmente informazioni privilegiate.
Il divieto non si
applica alle operazioni effettuate per garantire l’esecuzione di
un obbligo di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari,
quando l’obbligo risulta da un accordo concluso prima che la
persona fosse in possesso di informazioni privilegiate.
Le legislazioni convengono in modo pressoché unanime nel definire
l’insider trading come “utilizzazione di informazioni chiave prima
che esse divengano di pubblico dominio” (1), e nel considerare
fattispecie rilevanti sanzionate dalle discipline in materia (1)
l’impiego di informazioni privilegiate nel compimento di
operazioni su strumenti finanziari, (2) la comunicazione a terzi
di tali informazioni in assenza di giustificato motivo (c.d.
tipping), (3) la raccomandazione a terzi di porre in essere tali
operazioni, senza rivelare loro le informazioni privilegiate
possedute (c.d tuyautage).
In particolare la nuova nozione di insider
secondario accolta dal legislatore comunitario sembra averne
esteso l'ambito di operatività, concentrando l'attenzione affinché
si integri il comportamento illecito sulla consapevolezza della
natura privilegiata dell'informazione da parte di chi commette gli
atti di trading, tipping o tuyautage, e non piuttosto, come
avveniva in precedenza, sulla fonte dell'informazione riservata
(da ricondursi cioè ad un insider primario che l'abbia rivelata).
Secondo l'art 3, gli Stati membri dovranno
vietare alle persone soggette ai divieti di cui all'articolo 2:
a) di comunicare informazioni privilegiate a
un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del loro
lavoro,
della loro professione o delle loro funzioni;
b) di raccomandare ad un'altra persona di
acquisire o cedere o di indurre un'altra persona ad acquisire o
cedere, in base
a informazioni privilegiate, strumenti
finanziari a cui tali informazioni si riferiscono.
Gli Stati membri provvedono a che gli
articoli 2 e 3 si applichino anche a qualsiasi persona, diversa da
quelle specificate in detti articoli, in possesso di informazioni
privilegiate, che sappia o che avrebbe dovuto sapere trattarsi di
informazioni privilegiate (art 4).
Ad un insider
primario è vietato di « utilizzare tali informazioni
[privilegiate] acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o
cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o
indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si
riferiscono» (art. 2, paragrafo 1). Questo divieto è formulato in
termini molto generali. L'abuso di informazioni privilegiate è
proibito anche qualora l'insider ricorra a prestanome, fiduciari
ecc. o esegua l'operazione per conto di terzi. .
Agli insiders
primari è vietato anche « comunicare informazioni privilegiate a
un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del loro
lavoro; della loro professione o delle loro funzioni» (art. 3,
lett. a).
Agli insiders
primari è poi vietato di «-raccomandare ad un'altra persona di
acquisire o cedere o di indurre un'altra persona ad acquisire o
cedere, in base a informazioni privilegiate, strumenti finanziari
a cui tali informazioni si riferiscono ».
Una tale condotta
ha funzione simile al tipping, anche se l'informazione rilevante
non viene divulgata.
L'operazione è
conclusa a seguito di una raccomandazione che è, a sua volta,
fondata su un’ informazione privilegiata.
Nella previgente
Direttiva, si applicava agli insiders secondari solo il divieto
dell'attività di negoziazione.
In fòrza della
nuova disciplina, ai tippees è vietato anche comunicare
informazioni privilegiate e raccomandare ad un'altra persona di
acquisire o cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si
riferiscono.
Ciò pare
ragionevole; nella misura in cui gli insiders in genere sono
caratterizzati dal possesso di informazioni privilegiate e
l'insider secondario «sa... o avrebbe ... dovuto sapere trattarsi
di informazioni privilegiate» (art. 4).
È quindi giusto
proibire agli insiders secondari qualsiasi utilizzo di
informazioni privilegiate, compresa la loro comunicazione ad altre
persone.
La Direttiva
adotta una definizione ampia di abuso di mercato, che comprende
l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazióne del
mercato, entrambi definiti in termini abbastanza flessibili da
«garantire che nuove pratiche abusive, che dovessero emergere in
futuro, possano esservi opportunamente ricomprese ».
Inoltre, l'ambito
applicativo del divieto . di abuso di mercato non è limitato ai
mercati regolamentati, per evitare che altri tipi di mercati,
quali i sistemi alternativi di negoziazione (Alternative Trading
Systems) possano essere utilizzati a fini abusivi .
L'art. 9 della
Direttiva richiede solo che uno strumento finanziario sia «
ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno
uno Stato membro» o che sia «stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in detto mercato, a prescindere dal
fatto che le operazioni di negoziazione abbiano o meno
effettivamente luogo in tale mercato».
Pertanto, i
divieti della Direttiva si applicano anche a transazioni fuori
borsa, mentre è irrilevante la presenza di un intermediario
professionale.
Sono vietate, per
esempio, le operazioni compiute direttamente tra le partì se
basate su informazioni privilegiate .
Le fattispecie contemplate dal TUF,
relativamente all’abuso di informazioni privilegiate, sono due:
- l’art. 184 riguarda un reato vero e
proprio, come tale soggetto a sanzioni penali (reclusione o
multa);
- l’art. 187-bis descrive invece un illecito
amministrativo, come tale soggetto esclusivamente a sanzioni
pecuniarie.
Ciononostante, entrambi gli articoli
risultano rilevanti per la Società, poiché essa può essere colpita
con sanzioni pecuniarie tanto nel caso contemplato nell’art. 184,
quanto in quello di cui all’art. 187-bis.
In particolare:
- relativamente alla fattispecie di cui
all’art. 184, trattandosi di un reato vero e proprio, la Società
verrà colpita attraverso il normale meccanismo del Decreto
231/2001 (si veda il nuovo art. 25-sexies aggiunto al Decreto
stesso);
- con riferimento all’art. 187-bis, invece,
non trattandosi di un reato, non opererà il meccanismo del Decreto
231, bensì l’esplicita previsione contenuta all’art.
187-quinquies, proprio intitolato “responsabilità dell’ente”.
Nonostante questo “sdoppiamento”, i
comportamenti che integrano la fattispecie risultano i medesimi
tanto con riferimento all’art. 184, quanto all’art. 187-bis.
Viene infatti punito chiunque, sfruttando
informazioni privilegiate (cioè riservate o comunque non di
portata pubblica) ottenute in ragione della posizione che egli
ricopre nell’azienda, pone in essere una o più delle seguenti
condotte:
- compie operazioni, per conto proprio o per
conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di
fuori del normale esercizio del lavoro, della funzione, della
professione o dell’ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di
esse, al compimento di operazioni sugli stessi strumenti
finanziari.
Soggetti attivi del reato sono i membri degli
organi di amministrazione, direzione e controllo della Società,
nonchè chiunque venga in possesso delle informazioni privilegiate
nell’esercizio della propria attività lavorativa o funzione.
La platea dei soggetti attivi risulta quindi
molto ampia, potendo riguardare chiunque opera (a medio alto
livello) all’interno della struttura organizzativa aziendale.
Aree a rischio all’interno di una società
sono:
- Direzione Amministrazione Finanza e
Controllo;
- Direzione Corporate e Finanza Straordinaria
;
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione ;
- Direzione Marketing e Sviluppo Business ;
- Vertice Direzionale;
- Ufficio Stampa.
Tuttavia è opportuno ricordare come la
trasversalità della fattispecie rispetto all’intera organizzazione
aziendale faccia sì che le aree a rischio possano essere tutte
quelle nelle quali vi sia una diffusione di informazioni riservate
tra i soggetti che vi operano.
1.1.1. Soggetti attivi.
Nel solco della tradizione ("vecchio"art.
180, art. 2 legge 157/91), l'art. 184 comma descrive l'"insider"
come "chiunque", ma – in realtà – il soggetto è selezionato tra
coloro che, "in ragione" di specifico ruolo, possono acquisire e
detenere notizie privilegiate.
Degli insiders non viene predisposto un
elenco basato sulle varie tipologie di soggetti, ma si preferisce
delimitarne la categoria richiamando la modalità con cui il
soggetto ha ottenuto l’informazione privilegiata oggetto del
reato.
Tale soluzione si rivela sicuramente più
duttile e adattabile al caso concreto in quanto fonda la qualità
di soggetto attivo del reato su un elemento essenziale per la
configurazione del reato medesimo, cioè il nesso di causalità tra
funzione ricoperta dal soggetto e il conseguimento del vantaggio
informativo.
Fatta questa preliminare precisazione,
possono essere inclusi nel novero degli insiders primari coloro
che abbiano conseguito il vantaggio informativo in ragione della
loro :
-
partecipazione ad una società, (insiders istituzionali o
corporate insiders);
-
coloro che ricoprono una mansione esterna all’apparato
organizzativo sociale, ma che consente loro di accedere
episodicamente ad informazioni privilegiate (temporary insiders);
-
di membro di organo di amministrazione, direzione,
controllo" in seno alla società "emittente";
-
di esercitare un'attività lavorativa (, una professione ()
o una funzione anche pubblica (es. organo di vigilanza), o un
ufficio
-
(art. 184 comma 2) di eseguire un'"attività delittuosa"
"in fieri" o consumata (tramite la quale, pur non rivestendo le
qualità dianzi descritte, è possibile carpire le notizie
privilegiate (es. captazione di notizia, ottenuta con interferenza
illecita nell'altrui via privata, art. 615 bis cp., o con accesso
abusivo a sistemi informatici, art. 615 ter cp.; ovvero per
sottrazione furtive di documenti o per istigazione alla
rivelazione di segreti, art. 616 e ss. cp., per corruzione privata
ex art. 2635 cod. civ., ecc
Il legislatore ha lasciato sostanzialmente
fuori dall'area della punibilità il portatore di conoscenza
occasionale o da questi fortuitamente acquisita.
La qualifica oggettiva delimita, inoltre,
sensibilmente la portata di queste norme: esse di riferiscono
esclusivamente agli esponenti delle "società emittenti" di
"strumenti finanziari" (lett. a) ammessi alla negoziazione o per i
quali è stata presentata richiesta di ammissione presso mercato
regolamentato italiano o di altra paese dell'Unione Europea.
Non, quindi, a qualsiasi società di capitali
ancorché emittente di strumenti finanziari: in tal senso è la
negoziazione presso il mercato regolamentato dei prodotti emessi
dall'ente societario ad identificare l'ente verso cui disporre
l'applicazione di queste nuove fattispecie.
1.1.2. Ambito applicativo della disciplina.
Il disposto dell’art. 183 delimitava il campo
di applicazione della normativa sub 180 e 181, precisando quanto
stabilito all’art. 2, 6° c., l. 157/91, che prevedeva
l’applicazione delle pene di cui al comma 5 del medesimo art. 2,
anche qualora il fatto fosse stato commesso all’estero, purchè
avesse ad oggetto valori mobiliari negoziati in mercati
regolamentati italiani..
Tale disposizione che estendeva anche al di
fuori dei confini nazionali la vigenza della disciplina italiana,
appare assolutamente giustificata in un ambito quale quello dei
mercati finanziari, nel quale è possibile porre in essere
operazioni speculative su una certa piazza a prescindere dal luogo
in cui ci si trovi.
Non a caso la stessa direttiva sull’insider
trading (89/592/CE) sottolineava nei suoi “considerando” la
necessità che tutti i paesi europei si dotassero in materia di una
disciplina armonizzata, al fine di contrastare meglio le
operazioni transfrontaliere effettuate da persone in possesso di
informazioni privilegiate ( nono considerando).
La disposizione di carattere generale era
invece presente al comma 2 che stabiliva, salvo quanto disposto
dal comma 1, che le succitate discipline trovassero applicazione
riguardo ai fatti riguardanti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell’Unione Europea.
Sempre la Direttiva 2003/6/Ce all’art. 9
(Ambito di applicazione in relazione agli strumenti finanziari)
stabilisce che questa si applica ai seguenti strumenti finanziari
e ai titoli derivati o collegati a titoli dell’emittente:
Valori mobiliari definiti dall’art. 1.4 della direttiva 93/22/Cee:
1 - Azioni e altri titoli assimilabili alle azioni.
2 - Le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul
mercato dei capitali.
3 - Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire i titoli trasferibili mediante sottoscrizione o scambio,
o che comporti un pagamento in contanti, esclusi i mezzi di
pagamento
Le disposizioni della direttiva si applicano
a ogni strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un
mercato regolamentato di almeno uno stato membro o per il quale è
stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in
detto mercato, a prescindere dal fatto che le operazioni di
negoziazione abbiano o meno effettivamente luogo in tale mercato
Nel caso di
insider trading la direttiva si applica anche agli strumenti
finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati non
regolamentati il cui valore dipende da uno strumento finanziario
come sopra individuato.
Gli obblighi di corretta comunicazione di cui
al precedente articolo 6 non si applicano agli emittenti che non
hanno richiesto o approvato l’ammissione di loro strumenti
finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato.
Pertanto a tutti gli strumenti così come sopra individuati si
applica la normativa ex Direttiva 2003/124/Ce sulla base dei
principi espressi dalla Direttiva 2003/6/Ce.
Circa l’ambito territoriale di applicazione e l’autorità
competente intervengono rispettivamente gli articoli 10[18] e
11[19].
Nella Direttiva
europea definito con riferimento al territorio nel quale il
mercato regolamentato è « situato o operante» (art. 10, lett. a) e
al luogo in cui le attività sono compiute, a condizione che gli
strumenti finanziari siano ammessi (o in procinto di essere
ammessi) alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno
Stato membro (art. 10, lett. b).
1.1.3. Accertamento del reato e ruolo della
Consob
Come avviene in tutti gli ordinamenti dei
paesi a capitalismo avanzato, l’autorità di vigilanza sui mercati
finanziari si configura come il soggetto che ha maggiori
possibilità, sulla scorta dell’attività svolta, di venire a
conoscenza di ipotesi di insider trading o aggiotaggio su
strumenti finanziari.
Nella direttiva l’art. 11 sottolinea la
necessità che l’autorità sia una sola per ogni stato membro e che
abbia la natura di organo amministrativo, questo al fine di
garantire efficienza, chiarezza e di accrescere la cooperazione
tra le autorità competenti dei vari stati; gli art. 12 e 13
indicano come ogni autorità competente debba essere titolare
perlomeno del potere di vigilanza e di indagine sugli abusi di
mercato e del diritto di chiedere provvedimenti ingiuntivi,
interdettivi e cautelari per chiedere la cessazione di qualsiasi
prassi contraria alla direttiva quali:
·
il congelamento o il sequestro di beni;
·
la temporanea interdizione dall’esercizio dell’attività
professionale;
·
la sospensione dalle negoziazioni su strumenti finanziari.
Per l'Italia l'Autorità designata è la CONSOB
.
A questa Autorità sono conferiti tutti i
poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle
sue funzioni.
Essa esercita tali poteri:
-
direttamente, o
-
in collaborazione con altre autorità o con
i gestori di mercato, o
-
sotto la sua responsabilità mediante delega
a tali autorità o ai gestori di mercato, oppure
-
mediante una richiesta alle competenti
autorità giudiziarie.
I poteri menzionati includono il diritto di:
-
avere accesso a qualsiasi documento sotto
qualsiasi forma e ottenerne copia;
-
richiedere informazioni a qualsiasi
persona, incluse quelle che intervengono successivamente nella
trasmissione degli ordini o nell'esecuzione delle operazioni in
questione, e ai loro mandanti e, se necessario, convocare e
procedere all'audizione di una persona;
-
eseguire ispezioni in loco;
-
richiedere le registrazioni telefoniche
esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico;
-
richiedere la cessazione di qualsiasi
prassi contraria alle disposizioni adottate in attuazione della
presente direttiva;
-
sospendere la negoziazione degli strumenti
finanziari in questione;
-
richiedere il congelamento ovvero il
sequestro dei beni;
-
richiedere la temporanea interdizione
dall'esercizio dell'attività professionale.
I poteri di cui la Consob ha potuto disporre
fino ad oggi sono ben poca cosa rispetto a quelli di cui è dotata
la SEC americana o anche solo la FSA britannica e la AMF francese
.
Già con riferimento al regime ex l. 157/91
era da rilevarsi come la Consob potesse disporre di una quantità e
qualità di strumenti di indagine decisamente inferiori rispetto a
gran parte delle autorità di vigilanza estere, in quanto la
commissione non era dotata di poteri sanzionatori diretti o di
poteri conservativi (c.d. freezing of the assets) , né le era
consentito il sequestro di documenti. In generale emergeva
l’impossibilità per la Consob di effettuare in via non mediata
interventi tempestivi, capaci quantomeno di raccogliere eventuali
prove, prima che esse potessero essere inquinate o essere rese
irreperibili .
1.1.4 Elementi del reato in astratto.
La dottrina penalistica prevalente ritiene
necessario individuare i caratteri tipici della fattispecie
illecita.
La nozione
formale-sostanziale dì reato parla di un fatto umano previsto
dalla legge (principio di legalità) in modo tassativo (principio
di tassativi là) ed irretroattivamente {principio
d'irretroattività), attribuibile al soggetto sia causalmente
(principio di materialità) che psicologicamente (principio di
soggetività), offensivo di un bene giuridico costituzionalmente
significativo(BRICOLA, FIANDACA-MUSCO) o, comunque, non
incompatibile con i valori costituzionali (principio di
offensività), sanzionato con una pena proporzionata,
astrattamente, alla rilevanza del valore tutelato e,
concretamente, alla personalità dell'agente (principio della
responsabilità penale personale), umanizzata e tesa alla
rieducazione del condannato (principio del finalismo rieducativo
della pena).
La dottrina,
analizzando le singole figure criminose, ha elaborato una teoria
generale del reato, che individua nella struttura dell'illecito
penale una serie di elementi costitutivi comuni a tutte le
fattispecie criminose.
L'analisi della
struttura del reato ha condotto alla formazione di due diverse
concezioni: la teoria della tripartizione e la teoria della
bipartizione.
Secondo la prima teoria, il reato si compone
di tre elementi ossia il fatto tipico, l'antigiuridicilà obiettiva
e la colpevolezza.
Ad essa si
conlrappone quella della bipartizione, che distingue l'elemento
oggettivo da quello soggettivo.
Nell’elemento
oggettivo vanno ricompresi:
a)
elementi positivi rappresentati dalla:
— condotta (unico
elemento sempre necessario) Si traila di un requisito primo ed
imprescindibile dell'illecito penale, ossia, è il comportamenio
umano costituente reato;
— evento. Si
tratta dell'effetto o risultato della condotta umana che il
diritto prende i considerazione per ricollegare al suo verìficarsi
conseguenze giuridiche (ar ex ari, 40 c.p.). La dottrina
(MANTOVANI) individua due diverse conceziof dell'evento:
·
concezione naturalistica secondo cui l'evento è l'effetto
naturale della condotta umana.In realtà, dalla condotta possono
derivare molteplici effetti ma quello penalmenle rilevante è solo
l'evento Tipico che può essere:a) elemento essenziale del reato;b)
elemento aggravante;
·
concezione giuridica secondo cui l'evento penalmente
rilevante è dato dall'offesa dell'interesse protetto dalla norma.
— nesso di
causalità tra la condotta posta in essere e la conseguenza da
essa determinata (art 40 c.p.).;
b) elementi
negativi: ossia gli elementi che devono mancare perché si abbia la
fattispecie criminosa. Si tratta dell'assenza di cause di
giustificazione.
Gli elementi
soggettivi sono
-
la colpevolezza. Per la sussistenza del reato, non è
sufficiente che il soggetto ponga in essere un fatto
corrispondente ad una fattispecie astratta penalmente sanzionata,
occorrendo, oltre al nesso di causalità, un legame psichico di
attribuibilità del fatto alla volontà dell'agente.Tale esigenza è
espressa dall'art. 27, comma 1, Cost., il quale, affermando chela
«responsabilità penale è personale», sancisce il principio della
responsabilità per fatto proprio colpevole. Ne consegue
l'illegittimità costituzionale non solo della responsabilità per
fatto altrui ma anche della responsabilità aggettiva.
-
Il dolo.. È la forma tipica della volontà colpevole (art.
42 comma 2 c.p.).Il reato è doloso o, secondo l'intenzione, quando
l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o
dell'omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza di un
reato, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della
propria azione od omissione (art. 43 c.p.).Il dolo presuppone:a)
un momento rappresentativo: in quanto occorre che l'agente abbia
la visione anticipata di tutti gli elementi significativi del
fatto che, secondo una determinata norma incriminatrice,
costituiscono il reato;b) un momento volitivo: in quanto occorre
che la volontà dell'agente sia rivolta alla effettiva
realizzazione della condotta e dell'evento conseguente ad essa.
1.1.5. La condotta nella fattispecie.
Il possesso
dell'"informazione privilegiata" è il presupposto del reato.
E' proprio il possesso di quel corredo
informativo a generare illecito squilibrio cognitivo, rispetto
agli altri investitori.
Con la delimitazione dei soggetti (attivo del reato) il fatto si
incentra nel compiere operazioni in borsa su strumenti finanziari,
senza alcun riferimento a momenti effettuali del comportamento: il
possesso di notizie privilegiate costituisce il presupposto di un
reato di mera condotta.
L'abrogata legge 157/91 qualificava questo
presupposto come una situazione di pericolo astratto che
paralizzava l'autore da una serie cospicua di attività.
Sì che era agevole, provata la condotta
seguita dal soggetto , attribuire la responsabilità per questa
violazione.
Questa impostazione è stata già superata dal
D. L.vo 58/98.
E' interessante seguire l'evoluzione di
questa fattispecie, caratterizzata dalla difficile prova
processuale.
Per impedire l'inammissibile vantaggio la
legge impone ai detentori dell'informazione privilegiata di
astenersi sia dall'operare sia dal comunicare o consigliare altri
in merito all'operazione.
Si tratta, quindi, di un obbligo di "non facere", la cui
violazione integra la condotta incriminata e che viene descritta
dall' art. 184 comma 1.
E ‘ vietato acquistare, vendere o compiere
altre operazioni (una condotta commissiva, con l'esclusione dei
casi in cui l'informazione privilegiata suggerisce rinuncia
all'affare, cd. "insider non trading"), realizzate direttamente o
indirettamente .
L’elemento - "per conto proprio o per conto
di terzi", e "utilizzando" le informazioni medesime e non più
"avvalendosi" , forse, meglio sottolinea – anche per un riguardo
soggettivo - lo sfruttamento del possesso dell'informazione
privilegiata in vista dell'operazione mobiliare;.
Altro elemento è la – comunicazione
dell'informazione privilegiata ad altri "fuori del normale
esercizio del lavoro, della professione, della funzione,
dell'ufficio", così maggiormente precisando l'abrogato "senza
giustificato motivo" (senza revocare, tuttavia, l'incertezza
sull'area di manovra comunicativa in seno al gruppo societario,
quando il trasferimento del corredo privilegiato dalla "holding"
giovi ad un organismo periferico)
Raccomandare o indurre altri, sfruttando il
possesso privilegiato, al compimento di operazioni mobiliari
(definizione più forte e circoscritta della pregressa "consiglia")
risulta altra condotta prevista.
Non si ravvisa reato se l'investitore/cliente
si sia autonomamente determinato all'operazione materialmente
compiuta e perfezionata dall'operatore/professionista, pur
possessore della notizia privilegiata.
Al contempo, è opinione condivisa che il
divieto di astensione dall'operazione/consiglio supera ogni dovere
deontologico verso il cliente.
Infatti, la tutela del cliente soccombe di
fronte al pubblico e diffuso interesse costituito dalla genuinità
della formazione della volontà negoziale(interesse tutelato) e,
dunque, da ogni sfruttamento della notizia privilegiata.
Innovativa e di portata molto semplificatrice è l'esclusione dal
rilievo penale (previsto dal vecchio art. 180 comma 2) della
condotta del cd. "tippee", cioè del percettore (consapevole della
provenienza ingiustificabile) della notizia privilegiata che, a
sua volta, utilizzi l'informazione per fini di speculazione
(insider secondario).
La nuova formulazione della fattispecie ridimensiona quel sistema
di inarrestabile ed indeterminabile estensione dell'illecito nelle
fasi successive ("a cascata") dell'abusivo primo utilizzo della
notizia, sino ai cd. "second generation tippees".
Il fatto assume unicamente rilievo di illecito amministrativo, e
la fattispecie è di assai più lata estensione, annoverando il
profilo della colpa.
La tendenza a ritenere sufficiente che
l'insider abbia agito con la consapevolezza che l'informazione
privilegiata non era a conoscenza del pubblico e con la volontà di
compiere quell'operazione in borsa;
La locuzione «utilizzando» o altre similari
tendono a delimitare la fattispecie alle ipotesi in cui si
dimostri che l'agente si è effettivamente avvalso
dell'informazione, ma questo comporta una indagine sulle
motivazioni dell'operazione destinata a rendere la norma di fatto
difficilmente operante.
Se il divieto ruota sulla violazione di un
obbligo di astensione sul presupposto della conoscenza
dell'informazione privilegiata, il trading è già l'utilizzazione
della notizia: anche se, sul piano del dolo, non si potrà
prescindere dalla rappresentazione del rapporto di potenziale
utilità tra il trading e l'informazione privilegiata.
Nell'insider trading la previa conoscenza
delle notizie privilegiate connota l'illiceità dell'operazione su
titoli.
In altri termini, la caratterizzazione dei
soggetti insider, insieme alla qualificazione delle notizie in
loro possesso, viene opportunamente ad essere bilanciata da un
comportamento esteriore in apparenza neutro come quello di operare
in borsa.
Alla lettera b) del medesimo art.180, 1°c.
erano disciplinate le condotte illecite che più o meno in tutte le
esperienze legislative accompagnano la previsione normativa
dell’insider trading in senso stretto, ossia le condotte
concernenti le ipotesi in cui l’insider comunichi a terzi le
informazioni privilegiate (c.d. tipping) ovvero consigli a terzi
di compiere operazioni sulla base di esse, senza però rivelare le
informazioni medesime (c.d. tuyautage).
Il tipping perciò consiste nella rivelazione
ad opera di un insider primario (detto tipper) di informazioni
privilegiate da esso possedute ad un terzo, detto tippee, con la
conseguente possibilità che questi, analogamente a quanto potrebbe
fare l’insider, se ne serva in operazioni su strumenti finanziari.
Il tuyautage invece consiste sostanzialmente
in nel mero consiglio ad opera dell’insider, di una o più
operazioni sulla scorta di informazioni privilegiate da esso
possedute- e che non vengono rivelate- diretto ad un terzo, detto
tuyautee.
Innanzitutto è da osservarsi come le condotte
di tipping e tuyautage sottendano un disvalore minore, o per lo
meno differente, rispetto alla condotta di insider trading in
senso stretto.
Infatti mentre l’insider che compie di
operazioni su strumenti finanziari sulla scorta del proprio
vantaggio informativo lede “sua manu” la credibilità e la fiducia
riposta dagli investitori nel mercato, lo stesso non potrebbe
dirsi della condotta dell’insider che semplicemente inizia un
terzo al proprio vantaggio o che gli suggerisce il compimento di
un operazione che potrebbe rivelarsi fruttuosa.
In queste due ultime fattispecie la lesione
alla credibilità del mercato è, in ogni caso, rimessa alla volontà
di chi è reso edotto delle informazioni (tippee) o di colui al
quale è rivolto il consiglio (tuyautee).
Nel caso del tipping poi, l’effettiva portata
lesiva della condotta è anche condizionata alle capacità
ermeneutiche del tippee, ben potendo questi estrapolare
dall’informazione un significato economico differente da quello
che l’operazione suggerirebbe.
In base a queste riflessioni la volontà del
legislatore di accomunare queste fattispecie all’insider trading
sotto il profilo della risposta punitiva, è spiegabile solo
facendo discendere la ratio della punibilità del tipping e del
tuyautage dalla lesione, sottesa al compimento di dette condotte,
del vincolo fiduciario intercorrente tra l’insider e la società
per la quale opera.
Ai fini della punibilità dell’insider/tipper,
per comunicazione s’intende ogni forma di trasmissione
dell’informazione operata dall’insider, escluso il caso di
trasferimento fortuito di essa, perciò rileva la volontà
dell’insider di iniziare il tippee al vantaggio informativo.
L’inciso della lett. b) “senza giustificato
motivo” sembrava poi riferirsi non solo alle scriminanti
positivamente individuate (ad es. quelle di cui all’art. 51 c.p.),
ma più in generale ad ogni situazione di carattere professionale
capace di giustificare la comunicazione , per esempio i casi di
comunicazioni infragruppo finalizzate alla redazione del bilancio
consolidato e più genericamente le divulgazioni di notizie operate
ai sensi dell’art. 114 TUF.
Giova inoltre ricordare che sia il reato di
tipping che quello di tuyautage sono punibili in base al dolo
generico, perciò a prescindere dal fatto che poi il destinatario
ponga in essere le operazioni suggerite dall’informazione o
dall’insider stesso.
La consumazione
si ha con il trasferimento dell’informazione del consiglio, e
un’ipotesi di tentativo è astrattamente configurabile nel caso
della comunicazione che viene effettuata ma che non perviene al
destinatario.
E’ poi necessario sottolineare che, mentre il
tippee era soggetto al regime di cui si dirà infra, il tuyautee
invece andava esente da pena, a meno che non avesse compiuto le
operazioni per conto dell’insider, realizzandosi così un’ipotesi
di concorso nel reato di insider trading.
Come appena visto, il tippee è il soggetto
che riceve l’informazione privilegiata dall’insider.
Anche nei confronti di tale categoria di
soggetti la disciplina repressiva dell’insider trading ha sempre
posto dei divieti. In particolare il comma 2° dello stesso art.
180 TUF stabiliva che “con la stessa pena è altresì punito
chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente,
informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1,
compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo
comma”.
Perciò, secondo la legge previgente, era
punibile la condotta del tippee che avesse compiuto, anche per
interposta persona, operazioni su strumenti finanziari avvalendosi
delle informazioni privilegiate comunicategli dall’insider
primario.
Mentre il disposto della legge 157/91
estendeva ai tippes tutti i divieti destinati agli insiders,
equiparando così a livello sanzionatorio condotte meritevoli di
differenti trattamenti, la previsione dell’art.180, 2° c. puniva
solo l’ipotesi del tippee trading, in quanto considerato valido
mezzo per dispiegare sulla credibilità del mercato i medesimi
effetti destabilizzanti propri dell’insider trading in senso
stretto.
Anche il trading del tippee è punito in base
al dolo geneico, essendo di conseguenza necessario e sufficiente a
configurare il reato l’esecuzione di operazioni su strumenti
finanziari sfruttando le informazionri privilegiate ottenute
dall’insider primario.
Il medesimo comma 2° poi sottolineava che le
informazioni possono essere ottenute dall’insider “direttamente o
indirettamente”, tale locuzione stava a significare che da un lato
era fatto divieto di compiere operazioni borsistiche anche al
tippee che avesse conseguito il suo vantaggio accidentalmente o
all’insaputa dell’insider (essendo ovviamente conscio del
carattere privilegiato delle informazioni); dall’altro che i
divieti contenuti nel comma in esame fossero estendibili anche a
coloro che fossero iniziati dal tippee stesso, i c.d. sub-tippees.
Per quanto concerne il novero delle condotte
punibili merita attenzione il disposto del 6° c. del medesimo art.
180 TUF che esimeva dall’azione repressiva “le operazioni compiute
per conto dello Stato Italiano, della Banca d’Italia, e
dell’Ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla
politica economica”.
1.1.6. Il dolo nella fattispecie.
Il possesso della notizia privilegiata quale presupposto del reato
deve essere coperto da rappresentazione e volontà, in tutte le sue
sfaccettature.
E, dunque la prova d'accusa deve dimostrare
la consapevolezza nel soggetto:
- del possesso della notizia
- del carattere privilegiato della stessa,
- della sua potenzialità modificativa, in termini sensibili, del
prezzo dello strumento finanziario.
- della consapevolezza del rapporto strumentale tra l'informazione
e la ragione dell'operazione.
La mancanza della prova di consapevole volontarietà non
necessariamente elimina interesse alla condotta, potendo risultare
rilevante ai fini degli illeciti amministrativi descritti dalla
legge in esame e caratterizzati anche soltanto dalla semplice
colpa.
1.1.7. L'elemento psicologico
Per integrare le fattispecie di reato
nell'utilizzazione delle informazioni privilegiate l'elemento
psicologico deve consistere per gli insiders:
- nella coscienza di detenere informazioni
privilegiate;
- nella volontà di avvalersene.
Per i tippees, è inoltre necessaria la
consapevolezza della provenienza della notizia da un soggetto
qualificato.
Nell' art. 2, co. 1, L. n. 157/1991, si
limitava a richiedere la percezione della valenza delle conoscenze
detenute, cioè "del rapporto di (almeno potenziale) utilità tra la
transazione stessa e la conoscenza privilegiata" escludendo quindi
qualsiasi indagine di tipo motivazionale.
Al fine di comprendere la portata
dell'innovazione normativa, è opportuno sottolineare che l'art. 2,
co. 1, L. n. 157/1991 non mirava certo a spostare il fuoco del
disvalore penale dall'utilizzazione di informazioni riservate alla
mera trasgressione dell'obbligo di astensione, essendo evidente
che il contenuto offensivo della condotta si radicava pur sempre
nell'indebito sfruttamento del vantaggio conoscitivo; onde la
violazione di tale obbligo era sanzionata non in sé, ma in quanto
fondata sulla presunzione che l'operazione di borsa compiuta dal
detentore della conoscenza privilegiata implicasse un uso della
medesima.
Secondo la dottrina prevalente "il requisito
dell'avvalersi rinvia non ad un intento speculativo - di per sé
sempre presente in ogni operazione di borsa - ma, semplicemente,
alla necessaria rilevanza esplicata dall'informazione sul processo
decisionale. ora come prima, dunque, si tratta di un dolo
generico, che il più delle volte potrà desumersi dalle circostanze
del fatto concreto e dalla dimostrazione della consapevolezza
nell'agente del proprio vantaggio informativo, ma che al contempo
vale a sbarrare il passo ad inique soluzioni imposte dalla
presunzione assoluta prima vigente".
L'esigenza di dimostrare "che l'agente si è
effettivamente avvalso dell'informazione comporta una indagine
sulle motivazioni dell'operazione" tale difficilissima
ricognizione rischia di rendere la norma di fatto non operante.
La norma ha delle limitate potenzialità
operative ma è in grado di colpire anche condotte inoffensive del
bene protetto forse era possibile anche praticare una soluzione
intermedia.
Per integrare le fattispecie di comunicazione
di informazioni privilegiate e di consiglio è richiesto il dolo
generico. Il dolo deve consistere nella coscienza e volontà:
- di trasmettere a terzi il proprio vantaggio
conoscitivo;
- di indurli al compimento di una favorevole
operazione di borsa.
E' opportuno considerare, tuttavia, che in
presenza del medesimo elemento psicologico la condotta è in grado
di integrare ulteriori fattispecie incentrate sulla rivelazione di
notizie segrete o riservate, qualora ne derivi la verificazione o
la verificabilità di un danno per il titolare del segreto.
Al fine di evitare un'irrazionale
duplicazione di sanzioni in relazione al medesimo fatto, per la
configurabilità del reato previsto dall'art. 180, lett. b), sembra
quindi indispensabile anche il fine specifico di favorire altrui
operazioni di borsa, tale specifico finalismo è invece implicito
nel fatto di dare consiglio ad altri (c.d. tuyautage).
1.1.8. Sanzioni penali e sanzioni
amministrative.
La fattispecie delittuosa di abuso di
informazioni privilegiate è punita con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila ad euro tre milioni.
Una forte afflittività connota la pena della
multa.
Innanzitutto, per i limiti edittali elevati,
con particolare riferimento ai due massimi; ricordandosi poi che
ai sensi dell'art. 133 bis c.p., il giudice, nel determinare in
concreto l'ammontare della pena pecuniaria anche in doversosa
considerazione delle condizioni economiche del soggetto attivo del
reato, potrebbe aumentare la stessa o diminuirla fino ad un terzo,
allorquando, proprio per le condizioni economiche del reo, egli
reputasse inefficace la misura massima ovvero eccessivamente
gravosa la misura minima.
L'aggravante
(speciale ad effetto speciale, con intervento aggravatore sulla
pena pecuniaria) operativa nei confronti delle ipotesi di abuso di
informazioni privilegiate , poi, al giudice la possibilità di
"aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,
per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali
del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata
nel massimo".
Particolare significatività rivestono nel
contesto del sistema sanzionatorio le pene accessorie, le quali,
come noto e con riferimento qui al sistema penale, applicate in
aggiunta alla pena principale, solitamente a contenuto
interdittivo, rivestenti una forte funzione primaria di
prevenzione generale e speciale, quanto alle modalità di
applicazione di regola conseguono di diritto alla condanna (art.
20 c.p.), senza che sia necessaria una espressa dichiarazione in
sentenza (sia essa di condanna o di patteggiamento, purchè la pena
principale irrogata sia una pena detentiva principale superiore a
due anni).
Ai sensi dell'art. 186, la condanna per i
delitti considerati importa l'applicazione delle pene accessorie
dell'interdizione dai pubblici uffici, dell'interdizione da una
professione o da un'arte, dell'interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e
dell'incapacità temporanea di contrarre con la pubbblica
amministrazione.Ciò, per una durata non inferiore a sei mesi e non
superiore a due anni, in un quadro quindi di discrezionalità
giudiziale circa l'individualizzazione e la concretizzazione della
durata.
Ancora, è prevista la pena accessoria della
pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p., con la
regola che solitamente essa avviene per estratto, salvo che il
giudice espressamente disponga la pubblicazione per intero) "su
almeno due quotadiani, di cui uno economico, a diffusione
nazionale".
Nel caso di condanna, per entrambe le ipotesi penali il
legislatore ha disposto l'operatività della "confisca del prodotto
o del profitto conseguito da reato e dei beni utilizzati per
commetterlo", ove ‘classicamente' (e con estrema sintesi) per
prezzo del reato si intenderanno quelle ‘cose' che vennero date
per determinare il soggetto attivo al reato stesso, quali ad
esempio denaro od altre utilità economiche, mentre per profitto,
tenuta ferma l'esigenza di un diretto collegamento eziologico con
il reato commesso, si intenderanno quelle cose che ne
costituiscono l'utilità economica immediata.
Alternativamente, stanti le particolari
caratterizzazioni di cui all'art. 187 d. lgs. 58/1998, nel suo
rinnovato testo, nell'impossibilità di eseguire la confisca a
norma di quanto appena indicato, essa potrà avere ad oggetto una
somma di denaro, ovvero altri beni di equivalente valore.
Va rilevato che il legislatore ha previsto
altresì l'eventualità della specifica depenalizzazione di alcune
ipotesi, con particolare riferimento alle fattispecie di abuso di
informazioni privilegiate, stabilendo che (art. 9, n. 6 l.
62/2005): "Le disposizioni previste nella Parte V, Titolo I bis di
cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il
relativo procedimento penale non sia stato definito.
Per ogni altro effetto si applica l'articolo
2 del codice penale. L'autorità giudiziaria, in relazione ai
procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se
non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di
assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la
rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti
alla CONSOB.
Da tale momento decorre il termine di
centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione
delle violazioni.".
Tornando all'analisi degli illeciti nel particolare aspetto
sanzionatorio, si presenta fortemente presumibile l'opzione
legislativa inerente la previsione del cumulo delle risposte
sanzionatorie penali ed amministrative allorquando entrambe le
ipotesi (con identica condotta appunto) risultino realizzate.
Come precedentemente indicato in riferimento
alla parte sanzionatoria degli illeciti penali, anche negli
illeciti punitivo-amministrativi il legislatore ho optato per
sanzioni elevate nei limiti edittali astratti, identiche nel
quantum alle pene pecuniarie delle correlative fattispecie penali
( rispettivamente da euro ventimila ad euro tre milioni per
l'abuso di informazioni privilegiate e da euro ventimila ad euro
cinque milioni per la manipolazione del mercato).
Come già accennato, particolare
significatività rivestono nel contesto dell'apparato sanzionatorio
qui al vaglio le sanzioni accessorie, le quali, con riferimento al
sistema puntivo-amministrativo, sono regolate dagli artt. 20 e 21
della l. 689/81.
Infatti, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie "importa la perdita temporanea dei
requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i
partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di
gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori
finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate,
l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione,
direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società
appartenenti al medesimo gruppo di società quotate", con una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
La CONSOB, poi, "tenuto conto della gravità
della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti
abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti
quotati e alle società di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attività e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere
ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del
soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività
professionale".
Nel caso di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
per entrambe le ipotesi puntivo-amministrative il legislatore –
sempre con formula analoga all'opzione penale - ha disposto
l'operatività della "confisca del prodotto o del profitto
conseguito da reato e dei beni utilizzati per commetterlo", nelle
particolari caratterizzazioni di cui all'art. 187 sexies d. lgs.
58/1998, nel suo innovativo testo, ai sensi del quale
nell'impossibilità di eseguire la confisca a norma di quanto
appena indicato, essa potrà avere ad oggetto una somma di denaro,
ovvero altri beni di equivalente valore.
Va rilevato che nei considerando della
direttiva europea si legge che le sanzioni (amministrative)
dovrebbero essere, proporzionate alla gravità della violazione e
agli utili realizzati e dovrebbero essere applicate coerentemente.
L’attuazione della direttiva impone quindi di
sanzionare le fattispecie di abuso di mercato con sanzioni
amministrative, indefettibili, mentre è lasciata ad una
valutazione del legislatore la previsione, in aggiunta di sanzioni
penali, che, proprio in relazione alla loro natura, dovrebbero
riguardare le fattispecie di maggior gravità; come è noto, prima
dell’entrata in vigore della nuova normativa, il T.U.F. riferiva
alle medesime fattispecie esclusivamente sanzioni di natura
penale.
In secondo luogo, la legge comunitaria
effettua una sostanziale equiparazione (fatto salvo il massimo
edittale della multa per il caso di manipolazione) del trattamento
sanzionatorio penale previsto in relazione alle due fattispecie
criminose che, invece, presentano una diversa offensività, essendo
la manipolazione del mercato di norma più grave dell'abuso di
informazioni privilegiate.
La sostanziale equiparazione del trattamento
penale sembra, peraltro, contraddetta dal diverso disvalore che è
invece attribuito alle due fattispecie con riguardo alle sanzioni
amministrative.
Con riguardo alla disciplina previgente si
registra, da un lato, un significativo inasprimento delle
sanzioni: l'abuso di informazioni privilegiate è punito, ai sensi
del previgente articolo 180 TUF, con la reclusione fino a due anni
e con la multa da euro 10.329 a euro 309.874 mentre per quanto
riguarda gli illeciti amministrativi, l'abuso di informazioni
privilegiate è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da
euro ventimila a euro tre milioni
Va, soprattutto, evidenziato il significato
non univoco dell’inciso "salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato", con riferimento al primo comma dei nuovi
articoli 187-bis e 187-ter.
Infatti, le condotte di abuso di informazioni
privilegiate penalmente rilevanti, indicate nel nuovo articolo 184
del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono identiche a quelle
configurate come illecito amministrativo nel nuovo articolo
187-bis,
La legge 18.4.2005 n. 62, rubricata come
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge
comunitaria 2004", recepisce all'art. 9 la Direttiva Comunitaria
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.1.2003, in
materia di "abusi di mercato", nonché le successive direttive
attuative 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE (essendo già stato
precedentemente emanato il Regolamento CE/2273/2003 sulle
esenzioni, al quale il corpus normativo viene a coordinarsi).
Iniziative legislative che hanno superato organicamente la vecchia
Dir. 89/592/CE del 19.11.1989 in tema di insider trading.
Essa riformula organicamente il sistema dei reati e degli illeciti
amministrativi consistenti nel distorto utilizzo di informazioni
dirette al mercato mobiliare, intervenendo mediante l'art. 9, in
sostanza, su quel capitolo che il D.L.vo 58/98 (TUF) dedicava
all'abuso delle informazioni al mercato ed alla loro manipolazione
in seno agli artt. da 180 a 187 bis.
Inoltre, collega questa materia alla disciplina della
responsabilità amministrativa degli enti, incrementando (art. 9
comma 3) – mediante le nuove fattispecie – il novero dei "reati
presupposto" già contemplato dal D. Lvo 231/01: la legge dà vita
ad un nuovo art. 25 sexies denominato, appunto, "abusi di
mercato", con rinvio formale alle figure di reato, Abuso di
informazioni privilegiate e Manipolazioni del mercato.
Per essi il medesimo art. 25 sexies
stabilisce anche la misura della sanzione, esclusivamente di
natura pecuniaria: fissa il numero delle quote da 400 a 1.000,
lasciando al giudice la determinazione del valore della singola
quota.
Prevedendo, inoltre, anche una circostanza
aggravante che consente l'aumento della sanzione così determinata,
di un importo assommante fino a dieci volte non già della pena
pecuniaria stabilita dal giudice (secondo la regola generale
derivabile dall'art. 11 del D. L.vo 231/01), bensì del valore
rappresentato dal prodotto/profitto del reato.
Per ciò che concerne le riformate ipotesi di
‘abuso di informazioni privilegiate', coesistono due fattispecie,
identiche nelle modalità comportamentali e difficilmente
distinguibili anche in punto elemento soggettivo, ma qualificate
da differente natura giuridica: una fattispecie delittuosa (art.
184 d. lgs. 58/1998) ed una fattispecie punitivo-amministrativa
(art. 187 bis d. lgs. cit.).
E di quest'ultima ci si permette subito
anticipare l'esordio - determinante per inquadrarne l'operatività
nei confronti della analoga fattispecie penale - fissato nella
formula normativa. "Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato…".
Con l'art. 9, n. 3, l. comunitaria 2004 (l. 18 aprile 2005, n. 62)
è stato inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies(
[1]), rubricato Abusi
di mercato. In forza di questo, in relazione alla commissione dei
reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del
mercato previsti dalla Parte V del Titolo 1-bis, capo II, d. lgs.
58/1998, l'ente sarà responsabile, nel rispetto, ovviamente, dei
limiti e dei criteri di cui all'art. 5 d. lgs. 58/1998.
Infine, ai sensi dell'art. 187-quinquies d.lg. 58/1998 (sempre
inserito ai sensi della l. comunitaria 2004), il legislatore ha
creato una ulteriore forma di responsabilità dell'ente conseguente
alla realizzazione dei nuovi illeciti amministrativi (che, come
appena accennato, si affiancano nel sistema punitivo alle
corrispondenti ipotesi di reato) di abuso di informazioni
privilegiate di cui all'art. 187 bis e di manipolazione del
mercato di cui all'art. 187 ter, da parte di soggetti che vengono
normativamente individuati sulla base delle indicazioni soggettive
di cui all'art. 5 del d. lgs. 231/2001: "persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione o il controllo dello stesso" e "persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti"
apicali.
Legge 18 aprile 2005, n. 62
Il comma 5 dell'art. 180 del t.u.f. prevede
espressamente l'ipotesi di patteggiamento nell'ambito dell'insider
trading.
Tale innovazione è stata provocata da due
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti che
avevano destato sensazione per l'esiguità della sanzione
applicata.
In particolare, il legislatore ha previsto la
confisca dei mezzi anche finanziari utilizzati per commettere il
reato e soprattutto dei beni che ne costituiscono il profitto.
In virtù di tale novella le due ipotesi di
patteggiamento sarebbero state sicuramente molto onerose, si è
voluto in buona sostanza scoraggiare chi intendesse erigere a
sistema la consumazione di reati di abuso di informazione
privilegiata garantendosi poi con i vantaggi una pena esigua che
rendeva profittevole la consumazione di reiterate condotte
criminose.
1.1.9. La prescrizione
I termini di prescrizione incidono in maniera
rilevante sull'applicazione della sanzione penale, che nel caso
specifico risente come già indicato dell'appesantimento delle
modalità di accertamento del reato e della delimitazione della
operatività della norma.
La regola generale dettata dall'art. 157 del
c. p. prevede al punto 4) che il tempo di prescrizione è di
"cinque anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce
la pena della reclusione inferiore a 5 anni", il successivo art.
158 indica che il termine della prescrizione decorre per il reato
consumato dal giorno della sua consumazione e per il reato tentato
dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
Ciò posto e considerato anche i normali tempi processuali, anche
la prescrizione appare un ulteriore e deciso ostacolo alla
soppressione dell'illecito in argomento.
1.2 La manipolazione del mercato.
1.2.1. Le fonti normative della manipolazione
di mercato
La L. 62/2005 recepisce non solo la Direttiva
2003/6/CE (la cosiddetta Direttiva Market Abuse) ma anche le
Direttive a questa collegate 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE, che ne recano le modalità di esecuzione.
La Direttiva 2003/6/CE, muovendo dal
presupposto della crucialità di un mercato unico dei servizi
finanziari e della conseguente necessità della fiducia del
pubblico nei mercati mira alla tutela dell’integrità di questi
ultimi.
A tali premesse faceva tuttavia da
contrappeso l’incompletezza dell’allora vigente quadro giuridico
comunitario, con la conseguente incertezza per gli operatori
economici per quanto attiene ai concetti, alle definizioni ed alla
relativa applicazione, specialmente considerando l’assenza di
alcuna normativa in materia di manipolazione dei prezzi e
diffusione di informazioni ingannevoli vigente in alcuni Stati
membri.
In tema di manipolazione del mercato, l’art.5
della Direttiva si limita a disporre che “Gli Stati membri vietano
a qualsiasi persona fisica o giuridica di porre in essere
manipolazioni del mercato”.
Una risposta a tale laconicità potrebbe
rinvenirsi non solo nella maggiore difficoltà di porre presidi
predefiniti a tali attività, ma anche nella lunga definizione che
di “manipolazione del mercato” offre la Direttiva.
Le sanzioni sono affrontate in modo alquanto
sintetico dalle citate disposizioni comunitarie, che sembrano
riassumere questo profilo nell’art. 14 della Direttiva che, fatto
salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali,
obbliga gli Stati membri a garantire l’adozione di misure o
sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del
mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della
Direttiva che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Il ricorso alle disposizioni di natura penale
non appare certo lesinato dal legislatore della L. 62/2005 che,
di manipolazione del mercato, introducendo inoltre il nuovo art.
170-bis del medesimo Decreto, che rafforza la tutela dell’attività
di vigilanza della CONSOB completando l’art. 2638 Cod. Civ. il
quale, anche avvalendosi dell’estensione delle qualifiche
soggettive di cui all’art. 2639, prevede comunque un reato
proprio, cioè penalmente rilevante in quanto commesso da
determinati soggetti.
La nuova disposizione invece prevede
l’estensione della punibilità a chiunque ostacoli le funzioni di
vigilanza della Consob, conformando così la tutela penalistica
all’ampliamento delle possibilità di indagini conferite a detta
autorità di vigilanza dalla medesima L. 62/2005. Non solo, il
legislatore ha esteso la punibilità per i reati di cui agli artt.
184 e 185 D.Lgs. 58/1998 agli enti responsabili ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, .
A fianco alle sanzioni penali sopra citate,
la L. 62/2005 nell’attuare la previsione comunitaria in tema di
obbligo di sanzioni amministrative introduce i nuovi artt. 187-bis
/ septies del D.Lgs. 58/1998.
Dal che sembra potersi agevolmente dedurre
che, secondo la nuova impostazione normativa, la commissione di un
medesimo fatto può dare origine a responsabilità sia penale che
amministrativa, con la conseguente eventuale applicazione di
entrambe le sanzioni; tale propensione del legislatore per
l’approccio cumulativo appare del resto trovare conferma nelle
successive disposizioni di cui agli artt. 187- duodecies /
terdecies introdotte nel D.Lgs. 58/1998 dalla novella del 2005.
Ma il legislatore è andato oltre,
introducendo all’art. 187-quinquies anche la responsabilità
dell’ente per gli illeciti amministrativi commessi nel suo
interesse da soggetti “apicali” ovvero da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di questi, per un importo pari alla
sanzione amministrativa irrogata, che può essere aumentato fino a
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’ente,
qualora questo sia di rilevante entità.
A tale responsabilità dell’ente sono tuttavia
espressamente applicabili le ipotesi di esclusione di cui al
D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento all’adozione di un
modello di organizzazione e gestione.
Una nota in chiusura di paragrafo: il sistema
del cumulo delle sanzioni sopra descritto potrebbe portare alla
conseguenza che un unico atto illecito comporti una sanzione
amministrativa per l’autore, una sanzione amministrativa per
l’ente, una sanzione penale per il reo ed una sanzione
amministrativa derivante da reato per l’ente.
1.2.2. Definizione di manipolazione
Definire la manipolazione come una forma di
condotta fraudolenta non è appropriato per operazioni che
coinvolgono operazioni reali, invece che fittizie» e riportano
l’esempio di «un operatore che negozia con un “cattivo” intento e
prova ad influenzare il prezzo con la convinzione che il prezzo
non si sarebbe mosso in quella direzione.
La nozione di manipolazione come abuso del
potere di mercato è stata studiata in relazione ai mercati dei
futures e delle merci.
La condotta tipica presa in considerazione è
quella di un operatore che segretamente acquista « una grande
quantità di contratti futures aperti e di scorte di una
particolare mercé da consegnare, con la speranza di ottenere, alla
scadenza dei contratti, un potere di mercato sufficiente ad
estrarre un prezzo elevato dalle posizioni corte nella
liquidazione dei contratti o per gli acquisti della mercé
sottostante necessari ad adempiere alle obbigazioni contrattuali»
La conseguenza è
un’improvvisa variazione dei prezzi nel periodo prossimo alla
scadenza del contratto; dopo la liquidazione, i prezzi ritornano
al livello stabilito dalla domanda e dall’offerta sulla mercé
sottostante.
Le perdite
economiche della manipolazione, comunque, non derivano da un
trasferimento di ricchezza dalla vittima all’autore .
Il rischio di manipolazione sui mercati
futures, infatti, è conosciuto ed i partecipanti aggiustano i
termini delle loro negoziazioni per evitare l’insorgere di perdite
già previste .
Come risultato, si crea un disallineamento
tra il prezzo dei futures ed il prezzo in contanti della mercé: «
Questa differenza — necessaria per compensare i partecipanti del
rischio — rende i contratti futures anche meno utili come
strumenti di copertura ».
Nella manipolazione del mercato([2])
([3]) ([4]),
la caratterizzazione dell’illecito amministrativo appare più
circostanziata rispetto a quella dell’illecito penale in quanto
prevede come elementi:
-
operazioni od ordini di compravendita che forniscano o
siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
-
operazioni di ordini di compravendita che consentono,
tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto,
di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari
a un livello anomalo o artificiale
-
operazioni od ordini di compravendita che utilizzano
artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente
-
altri artifici idonei a fornire indicazioni false o
fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari.
Secondo la Direttiva 2003/6/CE costituiscono
“manipolazione del mercato”le operazioni o gli ordini di
compravendita:
1.
che forniscano, o siano suscettibili di fornire,
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all’offerta, alla
domanda o al prezzo degli strumenti finanziari , ovvero che
consentano, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono
in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più
strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno
che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito
gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per
compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette
operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse
sul mercato regolamentato in questione;
2.
le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino
artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;
3.
la diffusione di informazioni tramite i mezzi di
informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che
forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la
diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false ovvero
fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe
dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.
In relazione alle definizioni sopra
riportate, la Direttiva fornisce i seguenti esempi :
a.
il comportamento di una persona o di più persone che
agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante
sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che
abbia l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i
prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non
corrette;
b.
l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla
chiusura del mercato, con l’effetto di ingannare gli investitori
che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;
c.
l’avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai
mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una
valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo
emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello
strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell’impatto
della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza
aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed
efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi.
Le definizioni di manipolazione di mercato
sono state adottate in modo da garantire la possibilità di
includere nuovi tipi.
L’art. 4 della Direttiva 2003/124/Ce,
identifica gli elementi di cui tenere conto come indizi di
eventuali manipolazioni, mentre l’art. 5 si occupa di quelle
manipolazioni consistenti nell’utilizzazione di artifici o di ogni
altro tipo di inganno o espediente.
Per quanto riguarda la prima fattispecie sono enunciati una serie
di elementi che devono essere tenuti in considerazione:
a.
La misura in cui gli ordini di compravendita rappresentano
una quota significativa del volume degli scambi giornaliero.
b.
La misura in cui gli ordini di compravendita, eseguiti da
soggetti con rilevanti posizioni di acquisto o di vendita su uno
strumento, determinano significative variazioni del prezzo dello
strumento.
c.
Se le variazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella
proprietà beneficiaria dello strumento finanziario.
d. La
misura in cui gli ordini di compravendita impartiti prevedono
inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una
quota significativa del volume giornaliero di scambi dello
strumento finanziario.
e.
La misura in cui gli ordini di compravendita impartiti sono
concentrati in un breve lasso di tempo.
f.
La misura in cui gli ordini di compravendita modificano la
rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in danaro e
lettera o la rappresentazione del prospetto degli ordini di uno
strumento finanziario ammesso alla negoziazione.
g.
La misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni
eseguite partono al momento in cui vengono calcolati i prezzi di
riferimento, i prezzi regolamento e i prezzi di valutazione.
Circa la seconda ipotesi, contemplata
dall’art. 5 gli indizi di una possibile manipolazione di cui si
deve tenere presente sono:
-
Se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite
da persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di
informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da
persone ad esse collegate.
-
Se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni
da parte di persone, prima o dopo che le stesse persone, a esse
collegate, abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni
di investimento errate o tendenziose o manifestatamene influenzate
da interessi rilevanti.
-
Rammentiamo che ciascuno è libero di compiere le operazioni
che giudica opportune e pertanto la manipolazione non deve
verificarsi unicamente quando vi sia un guadagno bensì,
paradossalmente, anche qualora si verificasse una perdita, voi
perché la stessa non era attesa ed è il risultato di un effetto
non previsto, voi perché, chi ha manipolato, pur avendone le
intenzioni non possedeva le capacità ed ha finito per arrecare un
danno a se stesso.
Per analizzare la definizione di
manipolazione distinguiamo due tipi di manipolazione, a seconda
che la condotta rilevante si esplichi compiendo transazioni o
divulgando al pubblico informazioni.
La Direttiva non
fa alcun riferimento al dolo, spesso considerato un elemento
essenziale della manipolazione.
La ragione di una tale omissione pare essere
l’abituale difficoltà di provare il dolo in giudizio, soprattutto
in sede penale.
Comunque, è
dubbio che una corretta definizione di manipolazione possa
prescindere da qualsiasi riferimento al dolo.
II primo caso preso in considerazione dalla
Direttiva è quello delle «operazioni o ordini di compravendita ...
che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo
degli strumenti finanziari» (art. 1, n. 2, lett. a), primo
periodo).
L’Allegato,
Sezione B, della Proposta della Commissione, non incluso nel testo
finale della Direttiva, forniva alcuni esempi di questo tipo di
manipolazione con riferimento a « manovre intese a creare
l’apparenza di attività », come le « operazioni che non comportano
un reale trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari
(“wash sales”)» e le «operazioni in cui sia l’ordine di acquisto
che quello di vendita sono immessi contemporaneamente per lo
stesso prezzo e per la stessa quantità da soggetti diversi ma in
collusione tra loro (“improper matched orders”)».
Queste sono
operazioni fittizie, rispetto alle quali «la manipolazione viene
definita in modo più appropriato come un caso particolare di frode
» e, come riconosciuto in common law , rappresenta «una delle
forme di condotta fraudolenta».
Sebbene la
definizione della Direttiva non menzioni il dolo, è difficile
concepire l’esecuzione di una wash sale o simili transazioni
fittizie senza un intento manipolatorio, come è confermato dal
riferimento del citato Allegato alle manovre «intese a creare
l’apparenza di attività».
La Direttiva
sulle definizioni si concentra su circostanze puramente oggettive
nella definizione dei segnali falsi o fuorvianti che corrispondono
al tipo di manipolazione in questione.
Per esempio, l’art. 4, lett. d) di questa
Direttiva chiede di considerare: « se le operazioni eseguite non
determinano alcuna variazione nella proprietà beneficiaria di uno
strumento finanziario ... », mentre l’art. 4, lett. a) guarda a
«la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le
operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del
volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario
pertinente ..., in particolare quando tali attività determinano
una significativa variazione del prezzo dello strumento
finanziario ».
La combinazione dei due elementi porrebbe
portare alla scoperta di una manipolazione, anche se è difficile
credere che una tale scoperta non richieda o quantomeno implichi
un riferimento al dolo.
Un altro caso è
previsto dal secondo trattino dell’art. 1, n. 2, lett. a) della
Direttiva sull’abuso di mercato, che parla di « operazioni o
ordini di compravendita ... che consentano, tramite l’azione di
una o di più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il
prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello
anormale o artificiale ».
Un esempio che chiarisce il significato di
questa parte della definizione di manipolazione è offerto più
avanti dal medesimo art. 1, n. 2, quando si riferisce
all’acquisizione di «una posizione dominante sulla offerta o sulla
domanda di uno strumento finanziario che abbia l’effetto di
fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di
vendita o altre condizioni commerciali non corrette».
Nel gergo di borsa queste operazioni sono
dette corner o squeeze.
Il soggetto manipolatore accumula ed esercita
un potere di mercato sopra un tìtolo, una mercé o un contratto
derivato.
Sono possibili due situazioni.
La prima è quella
di un « inaspettato » acquisto o mantenimento di una forte
posizione su una parte del mercato .
Nel caso di
futures, il soggetto manipolatore può acquisire una grande
posizione lunga su contratti esistenti o può semplicemente
rifiutarsi di liquidare la propria posizione, in modo che alla
chiusura delle contrattazioni la sua posizione lunga diventa
grande in proporzione ai contratti esistenti
La stessa parte
poi pretende la consegna e le controparti che detengono le
posizioni opposte « devono pagare un premio per esaudire la
richiesta ».
La seconda
situazione coinvolge sia i contratti futures che i sottostanti
titoli o merci: « il manipolatore, ad esempio, rastrella le scorte
di grano disponibili per la consegna.
Poi conclude
contratti “lunghi” che gli garantiscono il diritto alla consegna
ed esige la consegna.
Chi ha posizioni “corte” ... deve spendere
ingenti somme per ottenere ulteriori scorte da consegnare o pagare
un premio a colui che detiene le posizioni lunghe » .
Se compariamo la
definizione di manipolazione del potere di mercato presente nella
Direttiva con quella che emerge dalla giurisprudenza statunitense
in tema di derivati e merci, troviamo alcune similitudini, ma
anche l’impressionante differenza.
Per provare che
un operatore ha manipolato un mercato in una certa data, le
sentenze statunitensi richiedono di dimostrare che a) esisteva un
« prezzo artificiale » in quel momento (un requisito presente
anche nella definizione europea che fa riferimento ad « un livello
anormale o artificiale» del prezzo di uno strumento
finanziario);b) l’operatore in questione ha causato il prezzo
artificiale (un requisito attinente al nesso di causalità,
implicito nella nozione europea di «assicurarsi» il prezzo di uno
strumento finanziario); e) il medesimo operatore ha
intenzionalmente causato il prezzo artificiale .
Come stabilito
dalla CFTC {Commodity Futures Trading Commissioni, «il dolo è
l’essenza stessa della manipolazione » .
In particolare,
il riferimento al dolo è necessario per distinguere la condotta
manipolatìva da una legittima attività di mercato; in caso
contrario, un operatore che acquistasse contratti futures e la
relativa mercé sottostante per ottenere una ingente quantità della
stessa e, alla scadenza dei futures, scoprisse che le contropartì
non sono in grado di ottenere ulteriori scorte da consegnare,
sarebbe colpevole di manipolazione .
Per la Direttiva europea, questo è un rischio
reale poiché manca uno specifico requisito relativo al dolo per
l’abuso del potere di mercato .
Anche l’art. 4
della Direttiva sulle definizioni si concentra su elementi quali «
una quota significativa del volume giornaliero di scambi » e «
significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario»
senza collegarlì ad un disegno manipolatorio.
La mera
accumulazione, quindi, di una forte esposizione su un certo
strumento finanziario con un impatto sostanziale sul suo prezzo
potrebbe essere ritenuta una pratica manipolativa anche qualora
l’investitore non avesse voluto muovere il prezzo ad un livello
«anormale o artificiale».
Per evitare questa conseguenza, l’investitore
sotto accusa non potrebbe invocare la difesa offerta dall’art. 1,
n, 2, lett. a) della Direttiva sull’abuso di mercato che gli
permette di dimostrare che « le sue motivazioni per compiere tali
operazioni o ordini sono legitime e che dette operazioni o ordini
sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato
regolamentato in questione ».
Una tele difesa è
solo ammessa relativamente ai « rifugi sicuri » (safe harbours)
previsti dalla Direttiva in casi eccezionali (quali operazioni di
riacquisto di azioni proprie e idi ‘stabilizzazione) e non per
provare che le operazioni erano motivate .da un intento diverso da
quello manipolatorio
Una terza ipotesi
include le «operazioni o ordini di compravendita utilizzino
artifici o ogni altro tipo dì inganno o espediente» (art. 1, Sii
2, lett. b)).
La stessa
disposizione offre più avanti un esempio di condotta tipica con
riferimento a «l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari
alla chiusura del mercato con l’effetto dì ingannare gli
investitori che ‘agiscono sulla base dei prezzi di chiusura ».
Il problema spesso discusso della
«negoziazione alla fine dì giornata», che si suppone abbia
maggiori probabilità di influenzare i prezzi di chiusura
Un esempio più
specifico è offerto dall’Allegato sopra citato alla Proposta di
Direttiva che rinvia alla pratica di «compiere operazioni di
compravendita con l’intento specifico di interferire sul prezzo a
pronti o sul prezzo dì liquidazione .dei contratti su strumenti
derivati».
In questo caso,
la manipolazione si verifica attraverso la negoziazione alla fine
della giornata « intesa a conseguire diritti contrattuali o
benefici legati al prezzo dì chiusura in un giorno particolare ».
L’ari. 1, n. 2,
lett. e) della Direttiva parla della « diffusione di informazioni
tramite i mezzi di informazione ... o tramite ogni altro mezzo,
che:forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false
ovvero fuorvianti .in merito agli strumenti finanziari ...».
Ciò potrebbe
consistere nel diffondere notizie (rumours) false per indurre
altri soggetti all’acquisto o alla vendita
Lo stesso art. 1,
n. 2 riporta più avanti un altro esempio relativo a coloro i quali
avendo un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione
« diffondono una valutazione su uno strumento finanziario ... dopo
aver precedentemente preso posizione comandarlo ad altri e,
quindi, nella sua cessione con un guadagno per l’incremento di
prezzo provocato dalla raccomandazione.
Considerando il vasto ambito applicativo del
divieto di manipolazione, i giornalisti potrebbero essere
facilmente accusati di violazioni quando l’informazione da loro
pubblicata abbia un impatto sostanziale sul mercato di un certo
strumento finanziario.
Tuttavia, questo sarebbe contrario al
fondamentale principio della libertà di stampa.
L’art. 1, n. 2,
lett. e), quindi, introduce un’eccezione quanto alle regole
applicabili alla professione di giornalista, che debbono essere
tenute in conto nel valutare il comportamento dei giornalisti, a
condizione che essi non « traggano, direttamente o indirettamente,
vantaggi o benefici dalla diffusione delle informazioni in
questione ».
Non è semplice
trovare un giusto equilibrio tra regole deontologiche, spesso
aventi carattere di autodisciplina, e norme contro la
manipolazione a carattere pubblico.
Inoltre,
difficili questioni sorgono nel caso di studi o raccomandazioni di
investimento divulgate attraverso i mezzi di informazione.
E’ necessario rispettare il principio nullum
crimen sine lege.
In questa prospettiva, la definizione di
manipolazione del mercato prevista dalla Direttiva potrebbe essere
oggetto di critica, nella misura in cui evita ogni riferimento al
dolo.
Si potrebbe, infatti, sostenere che la
definizione della Direttiva viola il principio di tassatività,
dato che il dolo è elemento essenziale della manipolazione del
mercato .
La Direttiva
sull’abuso di mercato è un passo importante nel Pia no d’azione
per i servizi finanziari.
Da una parte, essa estende il campo d’azione
del diritto europeo del mercato finanziario dall’insider trading
all’abuso di mercato, includendo così anche la manipolazione;
dall’altra parte, essa cerca di migliorare la prevenzione
dell’abuso di mercato, ed il rispetto del relativo divieto.
La Direttiva,
poi, può essere analizzata da una prospettiva di corporate
governance, in quanto pone le fondamenta per una nuova regolazione
delle raccomandazioni di investimento, della comunicazione
selettiva agli investitori e delle operazioni compiute da insiders
(c.d. internai dealing).
E’ stata prevista una clausola residuale, che
rispecchia chiaramente il carattere mutevole delle condotte che si
intendono perseguire.
L’ultimo
capo-verso del punto 2) dell’art 1 della direttiva prevede,
intatti, che la definizione di manipolazione di mercato potrà
essere nel tempo adattata al fine di garantire l’inclusione di
nuovi tipi di attività che - in base alla prassi -saranno
considerate di natura illecita .
Volendo
riflettere sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a
rinunciare ad una definizione sintetica e generale di
manipolazione di mercato, a favore della tipizzazione delle
fattispecie rilevanti, mi sembra che si possano ragionevolmente
desumere le difficoltà dallo stesso incontrate nel «costringere»
nell’ambito di un provvedimento legislativo condotte criminali
difficilmente standardizzabili, spesso articolate e fondate su
meccanismi complessi ed in continua evoluzione, che generalmente
mutano parallelamente agli sviluppi, alle tendenze e alle
modificazioni (di diversa natura) che si determinano sui mercati
finanziari.
In tal senso si
apprezza l’inserimento della clausola residuale, che sfugge ai
limiti di una tipizzazione delle fattispecie cristallizzata nel
tempo; scelta legislativa quest’ultima che presumibilmente si
sarebbe rivelata inadeguata e fors’anche anacronistica rispetto ai
potenziali comportamenti manipolativi degli operatori.
L’ ipotesi di reato prevista dal testo
novellato dell’articolo 185 del TUF ricalca la figura
dell’aggiotaggio (articolo 2637 c.c.) e che si concretizza con la
diffusione da parte di “chiunque” di notizie false o con la
realizzazione di operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari.
Ora, la disposizione codicistica mantiene intatta la propria
efficacia solo in relazione a fattispecie concernenti strumenti
finanziari non quotati, mentre l’articolo 185 si caratterizza per
un significativo differenziale in positivo delle sanzioni penali .
Analogamente all’abuso di informazioni
privilegiate, pur se con minori coincidenze, la definizione della
nuova figura di illecito amministrativo di manipolazione del
mercato (articolo 187-ter) riprende la struttura della
corrispondente fattispecie penale, con la fondamentale distinzione
dell’elemento soggettivo.
Nell’ipotesi amministrativa dell’articolo
187-ter, viene colpito chi divulga voci, false notizie o
informazioni fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
diversamente, l’articolo 185 esige che le notizie siano
“concretamente idonee” a modificare i prezzi perché si perfezioni
il reato; l’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari deve
inoltre essere “sensibile”.
Pertanto, la dilatazione dell’ambito di
applicazione dell’illecito amministrativo non dipende soltanto dal
fatto che il dolo non è più richiesto quale requisito di ordine
soggettivo ma anche dalla maggiore ampiezza degli oggettivi
presupposti applicativi.
E’, vietato, quindi il compimento di tutte
quelle operazioni artificiose, perché connotate da simulazione
ovvero accompagnate da altri espedienti, i quali siano idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti
finanziari.
Nella teoria
economica sono previste tre tipologie di comportamento
riconducibili alla manipolazione:
a.
“Information Based Manipulation” (MANIPOLAZIONE BASATA SU
INFORMAZIONI) Consiste nella diffusione di notizie false, ma
apparentemente affidabili e che possono riflettersi nel prezzo
degli strumenti finanziari cui si riferiscono.Una fattispecie
tipica di tale manipolazione di mercato è la diffusione di
comunicazioni false su eventi societari o sulla situazione della
società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati.
In altri casi, si sono diffuse notizie stampa fuorvianti o
tendenziose con le quali le società hanno comunicato al mercato
l’esistenza di progetti di ristrutturazione anche per il tramite
di soggetti non collegati in maniera diretta alla società stessa.
Altri casi riscontrati sono la diffusione da parte degli
intermediari di studi con previsioni di dati falsi e la presenza
di una operatività non coerente da parte dell’intermediario che
aveva prodotto lo studio.
b.
Action Based Manipulation” (MANIPOLAZIONE BASATA SU
OPERAZIONI) Consiste in una serie di operazioni, realizzate da un
unico soggetto (le cosiddette “wash sales”) o da più soggetti in
comune accordo (i cosiddetti “matched orders”) che compiono
operazioni fittizie su titoli, generando sul mercato l’illusione
di un incremento dei volumi trattati.Le conseguenze di tale
comportamento sono la riduzione dei prezzi dei titoli verso i
valori desiderati o l’apparenza di un mercato attivo.
c.
“Trade Based Manipulation” (MANIPOLAZIONE BASATA SU
COMPRAVENDITE) E’ la tipologia più difficile da definire e da
individuare. E’ sicuramente riconducibile a tale categoria la
condotta che consiste nel fare lievitare il valore dello strumento
finanziario con effettivi acquisti a prezzi crescenti, così da
generare una ‘bolla speculativa’. Questa si sgonfia rapidamente
non appena il manipolatore vende i titoli precedentemente
acquistati, con gravi danni in termini di prezzo per coloro i
quali, sfruttando l’aumento dei corsi, avevano investito in tali
strumenti (i cosiddetti “followers”).Se la previsione è
sostanzialmente allineata al vecchio testo, si riscontra qualche
sfumatura di maggiore precisione sulla offensività della condotta
(l’idoneità alterativa è prevista oggi come “concreta”, requisito
che appare misurabile soprattutto in relazione all’affidamento
riposto dal terzo interessato dlla stessa). Ove non sia
ravvisabile siffatta concretezza alla modificazione sensibile del
prezzo, la fattispecie (più estesa, connotandosi di pericolo
astratto ed a sfondo anche colposo) è quella – di rilievo
amministrativo – descritta dall’art. 187 ter .
Nonostante il requisito selettivo della idoneità alterativa e
nonostante l’opportuno silenzio del vigente testo sui negozi
destinati a fornire “l’apparenza di un mercato attivo”, la
categoria delle “operazioni simulate” o di “altri artifici”
permane piuttosto di labile confine.
Invero la “simulazione” non é necessariamente un dato penalmente
in sé illecito, anzi é istituto previsto dal diritto civile e la
prassi simulatoria é assai diffusa anche nell’ambito commerciale e
non incondizionatamente collegata ad esiti di frode.
Si tratta della difformità corrente tra l’apparenza che di un
negozio viene fornita ed il suo reale contenuto.
D’altronde, la nozione stessa di simulazione é assai estesa,
comprendendo quella assoluta o quella parzialmente difforme dalla
realtà negoziale sottesa dall’apparenza.
La dottrina ritiene che la simulazione vada intesa quale
inesistenza assoluta del negozio formalmente avviato dalle parti.
Ovvero alla radicale difformità del profilo
giuridico dell’atto a cui esse hanno dato vita, rispetto alla loro
reale volontà.
Ancor più indeterminata é l’area assegnata alla categoria degli
“altri artifici”.
Un novero davvero indeterminato, salvo a leggere - nel tentativo
di costruire dei confini più specifici e conosciuti dal diritto -
una identificazione di “artificio” con “simulazione”, rendendo
sostanzialmente ridondante il testo.
La dottrina, per la indeterminatezza della nozione, richiede che
sia comunque sempre sottesa (in ragione della alternativa
oggettiva alla diffusione di notizia falsa) una capacità di
inganno nei confronti del soggetto che ne viene a conoscenza.
Per limitare la latitudine della fattispecie il testo esclude che
la fattispecie sia connotata dal pericolo astratto: il legislatore
l’ha dotata della connotazione di “concreta idoneità”, forse
perché una più sfumata dizione fosse suscettibile di illegittimità
costituzionale.
La lettura sinora data alla norma individua, quale mera traccia
esemplificativa ed indicativa, l’elencazione dell’art. 187 ter
comma 3 (descrizione disposta per illeciti aventi rilievo
amministrativo ma che, ricorrendo i tratti propri del delitto,
soprattutto, la volontarietà dell’agire, giovano a tratteggiare
l’obiettività della fattispecie dell’art. 185).
Né la caratteristica di una idoneità a provocare una sensibile
alterazione del valore (scopo della repressione penale, ma non
costituente evento, per la caratteristica di reato di pericolo) é
limitazione significativa all’atto.
Indubbiamente esterni alla fattispecie sono gli atti di reale
acquisto o vendita di titoli, effettuati al fine – presente sin
dall’avvìo dell’operazione - di lucrare la plusvalenza in seno
alla vendita.
L’artificiosità del movente, cioè, non ha
nulla a che fare con la modalità artificiosa del negozio posto in
essere.
La lettura della disposizione porta a concludere che l’idoneità
alla alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari
(“price sensitivity”, nozione del tutto analoga a quella della
fattispecie di cui all’art. 184), debba riferirsi ad entrambe le
modalità commissive, sia la diffusione di notizie sia il
compimento di operazioni artificiose o simulatorie.
Certamente la sensibile alterazione porta all’attenzione
dell’interprete non la fisiologica e comune variazione dei valori,
ma la cospicua oscillazione, dato che – inevitabilmente – viene a
coniugarsi anche con l’arco di tempo in cui essa si verifica,
perché tanto più è repentina ed improvvisa la mutazione del
valore, tanto è più prossima alla connotazione oggettiva della
fattispecie.
Occorre, cioè, un nesso - verificato in concreto - tra atto
manipolativo della verità ed alterazione del corso del titolo,
risultato che rappresenta l’oggetto della tutela normativa.
La vendita o l’acquisto di opzioni, l’operatività al rialzo o al
ribasso sono valutabili nell’ottica di un benchmark di riferimento
che testimonia l’andamento di un prodotto finanziario prima della
data o della circostanza “X”, a partire dal momento “Y”.
Tuttavia è altresì possibile che, all’interno
di questo segmento, si verifichino delle parentesi, per es dal
momento “Y” al momento “Z” e da questo al momento “T”, come tale
solo un esame approfondito della vita della contrattazione
interessata, rivelerà se e in che misura vi sia concordanza nella
formulazione di un eventuale addebito di manipolazione, anche alla
luce della tipologia di prodotto di cui trattiamo.
Pertanto è casisticamente possibile il
verificarsi di contrattazioni anomale, ma da ciò non può
estrapolarsi una logica manipolativa restando nella libera
disponibilità del mercato e dei trader che su di esso si
adoperano, intervenire come meglio credono e nei loro esclusivi
interessi.
Nella speculazione del breve periodo è
probabile, che a porre in essere tecniche manipolative, siano
soggetti ben informati, laddove tempistica e assetti proprietari
sono materia che presuppone grande competenza e di solito la
stessa è sinonimo di conoscenza approfondita.
1.2.3. Ambito di applicabilità
La Direttiva
2003/6/Ce all’art. 9 (Ambito di applicazione in relazione agli
strumenti finanziari) stabilisce che questa si applica ai seguenti
strumenti finanziari e ai titoli derivati o collegati a titoli
dell’emittente:
a.
Valori mobiliari definiti dall’art. 1.4 della direttiva
93/22/Cee:
1 - Azioni e altri titoli assimilabili alle azioni.
2 - Le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul
mercato dei capitali.
3 - Qualsiasi altro titolo normalmente
negoziato che permetta di acquisire i titoli trasferibili mediante
sottoscrizione o scambio, o che comporti un pagamento in contanti,
esclusi i mezzi di pagamento
Le disposizioni della direttiva si applicano a ogni strumento
finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato
di almeno uno stato membro o per il quale è stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in detto mercato, a
prescindere dal fatto che le operazioni di negoziazione abbiano o
meno effettivamente luogo in tale mercato
Nel caso di insider trading la direttiva si applica anche agli
strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati non
regolamentati il cui valore dipende da uno strumento finanziario
come sopra individuato.
Gli obblighi di corretta comunicazione di cui al’articolo 6 non si
applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato
l’ammissione di loro strumenti finanziari alla negoziazione su un
mercato regolamentato.
Pertanto a tutti gli strumenti così come sopra individuati si
applica la normativa ex Direttiva 2003/124/Ce sulla base dei
principi espressi dalla Direttiva 2003/6/Ce.
Circa l’ambito territoriale di applicazione e l’autorità
competente intervengono rispettivamente gli articoli 10 e 11.
Il primo ( art.
10) stabilisce che ogni stato applica le disposizioni della
direttiva alle attività effettuate:
-
Sul proprio territorio o all’estero, aventi
ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato situato o operante nel proprio territorio;
-
Sul proprio territorio aventi ad oggetto
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato di un altro Stato membro o per i quali è stata
presentata domanda di ammissione alla negoziazione in tale
mercato.
Mentre l’art. 11 sottolinea la necessità che l’autorità sia una
sola per ogni stato membro e che abbia la natura di organo
amministrativo, questo al fine di garantire efficienza, chiarezza
e di accrescere la cooperazione tra le autorità competenti dei
vari stati.
Gli art. 12 e 13 indicano come ogni autorità
competente debba essere titolare perlomeno del potere di vigilanza
e di indagine sugli abusi di mercato e del diritto di chiedere
provvedimenti ingiuntivi, interdettivi e cautelari per chiedere la
cessazione di qualsiasi prassi contraria alla direttiva quali: il
congelamento o il sequestro di beni, la temporanea interdizione
dall’esercizio dell’attività professionale, la sospensione dalle
negoziazioni su strumenti finanziari.
L’art. 25 sexiesè è applicabile nei casi in
cui vengano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente i
reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del
mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.
L’art. 187 quinquiesè è applicabile nei casi
in cui vengano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente gli
illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o
manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 187
-bise 187 –ter del TUF.
Il campo di applicazione della norma si
riferisce ai:
-
Mercati regolamentati;
Mercati non regolamentati;
-
Piattaforme di negoziazione;
-
Dispositivi di diffusione continua di
informazione sui prezzi;
Operazioni effettuate fuori borsa;
-
Ogni altro strumento o dispositivo, qualora
utilizzato a fini manipolativi, di uno strumento finanziario
ammesso o prossimo ad essere ammesso alla negoziazione in un
mercato regolamentato di uno stato membro;
-
Ogni altro
strumento finanziario anche non ammesso alla negoziazione in un
mercato regolamentato di uno stato membro, ma il cui valore
dipenda da uno strumento finanziario come sopra ;
3.2.4. Esempi di manipolazione del mercato
Nella
Comunicazione n DME 5078692 del 29 11 2005 ritroviamo(nella
sezione A) esempi di manipolazione del mercato e di operazioni
sospette indicati dal Committee of European Securities Regulators
(CESR)([5]) nel
documento "Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr
guidance and information on the common operation of the
Directive"([6]).
In data 29 novembre 2005 la Consob ha
approvato le modifiche al Regolamento Mercati di attuazione del
Testo unico come modificato e integrato dalla legge "comunitaria
2004"([7]) di
recepimento della normativa europea in materia di abusi di
mercato.
Gli esempi di manipolazione del mercato
contenuti nella Sezione A sono riportati ad integrazione di quanto
previsto dall’articolo 62, comma 5, del Regolamento Mercati e
devono servire agli operatori per l’identificazione di variabili
importanti (c.d. "diagnostic flags" o "signals") nel monitoraggio
della propria attività.
Se un esempio sembri prevedere in un
determinato comportamento dell’agente la presenza dell’intento
manipolativo o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo
che in mancanza dell’intento manipolativo o del dolo specifico
quel comportamento non possa rientrare nella definizione di
manipolazione del mercato fornita dal Testo unico.
La brevità degli esempi, illustrati dal
documento del CESR riconosce, che alcuni comportamenti indicati
negli esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio,
determinati da motivazioni del tutto legittime e se conformi a
quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
Gli esempi indicati di seguito hanno la mera
finalità di fornire una guida agli operatori e costituiscono una
elencazione non esaustiva e non limitano l’ambito di applicazione
delle fattispecie cui sono riferiti,inoltre fanno riferimento a
specifiche fattispecie di manipolazione del mercato previste
dall’articolo 187-ter del Testo unico, tuttavia esse possono
ricondursi anche ad altre ipotesi previste;
1) Esempi riferiti all’articolo 187-ter,
comma 3, lettera a), del Testo unico, c.d. "False / Misleading
Transactions" (Operazioni false o fuorvianti):
a) Wash trades (Operazioni fittizie). Questo
comportamento consiste nell’effettuare operazioni di acquisto o di
vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna
variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato
del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono
di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di
prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il
trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non
costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)
b) Painting the tape (Artefare il quadro
delle operazioni). Questo comportamento consiste nell’effettuare
un’operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al
pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per
fornire l’apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi
di uno strumento finanziario.
c) Improper matched orders (Ordini abbinati
in modo improprio). Operazioni che derivano da ordini di acquisto
e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto
contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli
stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini
siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del
mercato (ad esempio, cross orders).
d) Placing orders with no intention of
executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza
l’intenzione di eseguirli). Questo comportamento implica
l’inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi
più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli
acquisti (vendite). L’intenzione sottostante agli ordini non è
quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti
dell’esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento
finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di
questo comportamento consiste nell’inserimento di un ordine per
quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori
proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con
l’intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente
disponibili all’esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in
tempo.)
2) Esempi riferiti all’articolo 187-ter,
comma 3, lettera b), del Testo unico, c.d. "Price Positioning"
(Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali):
a) Marking the close (Segnare il prezzo in
chiusura). Questo comportamento consiste nell’acquistare o nel
vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati
verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo
finale dello strumento finanziario o del contratto derivato.
Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi
giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui
scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate,
annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli
gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o
indicizzati contratti o obbligazioni.
b) Colluding in the after market of an
Initial Public Offer (Colludere sul mercato secondario dopo un
collocamento effettuato nell’ambito di un’offerta al pubblico).
Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si
effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti.
I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato
primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato
secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali
e da generare l’interesse da parte di altri investitori così da
vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.
c) Abusive squeeze (Comprimere in modo
abusivo il mercato). Questo comportamento prevede che i soggetti
che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull’offerta
o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto
sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della
posizione dominante in modo da distorcere significativamente il
prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l’assolvimento
dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna
dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve
tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e
dell’offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel
mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione
del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla
domanda o sull’offerta o sulla consegna di uno strumento
finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé
una manipolazione del mercato.)
d) Creation of a floor in the price pattern
(Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo
comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti
o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si
inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato
scendano al disotto di un certo livello, principalmente per
sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso
peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo
comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di
operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie
o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla
normativa.
e) Excessive bid-ask spread (Eccessive
quotazioni "denaro - lettera"). Questo comportamento è di solito
posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i market
makers che operano di concerto – che abusando del loro potere di
mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il bid-ask
spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value.
f) Trading on one market to improperly
position the price of a financial instrument on a related market
(Operazioni effettuate in un mercato per influenzare
impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato
correlato). Questo comportamento prevede la conclusione di
operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la
finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso
strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati
negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere
operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento
finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli
anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a
uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei
relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non
costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)
3) Esempi riferiti all’art. 187-ter, comma 3,
lettera c), del Testo unico, c.d. "Transactions involving
fictitious devices / deception" (Operazioni che utilizzano
artifizi, inganni o espedienti).
a) Concealing ownership (Celare la
proprietà). Questo comportamento prevede la conclusione di
un’operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale
sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la
comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano
la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di
strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La
comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera
proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non
riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono
l’intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto
diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di
una partecipazione rilevante non implica necessariamente una
manipolazione del mercato.)
b) Dissemination of false or misleading
market information through media, including the Internet, or by
any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o
fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o
tramite qualsiasi altro mezzo). Questo comportamento è effettuato
con l’intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un
contratto derivato o di un’attività sottostante verso una
direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti
finanziari o attività o favorisce un’operazione già pianificata
dal soggetto che diffonde l’informazione.
c) Pump and dump (Gonfiare e scaricare).
Questo comportamento consiste nell’aprire una posizione lunga su
uno strumento finanziario e quindi nell’effettuare ulteriori
acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo
strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri
partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante
effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori
acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a
prezzi più elevati.
d) Trash and cash (Screditare e incassare).
Questo comportamento è esattamente l’opposto del "pump and dump".
Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento
finanziario ed effettua un’ulteriore attività di vendita e/o
diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento
finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude
così la posizione dopo la caduta del prezzo.
e) Opening a position and closing it
immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e
chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).
Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi
investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di
investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato
come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei
prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell’aprire una posizione
e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al
pubblico di averla aperta, enfatizzando l’obiettivo di lungo
periodo dell’investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non
assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto
esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.
4) Esempi riferiti all’art. 187-ter, comma 1,
del Testo unico, c.d. "Dissemination of false and misleading
information" (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).
Questo tipo di manipolazione del mercato
implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza
richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato.
Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in
cui la creazione dell’indicazione fuorviante deriva da un mancato
rispetto della disciplina in materia di comunicazione di
informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da
parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio,
quando un emittente omette di diffondere adeguatamente
un’informazione privilegiata, come definita dall’articolo 114,
comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente
fuorviato.
a) Spreading false / misleading information
through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti
tramite mezzi di comunicazione). Questo comportamento comprende
l’inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un
comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti
su una società emittente. Il soggetto che diffonde l’informazione
è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al
fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di
informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di
comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al
mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali
canali.
b) Other behaviour designed to spread false /
misleading information (Altri comportamenti preordinati alla
diffusione di informazioni false o fuorvianti). Questo tipo di
manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per
fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai
mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico
di merci che crea un’apparenza fuorviante sulla domanda o
sull’offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future
su merci.
1.2.5. Operazioni non considerate
manipolazioni di mercato
Non devono essere considerate come
costituenti di per sé una manipolazione di mercato:
a) la misura in cui gli ordini di
compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una
quota significativa del volume giornaliero di scambi dello
strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato
interessato, in particolare quando tali attività determinano una
significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
b) la misura in cui gli ordini di
compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con
una significativa posizione di acquisto o di vendita su uno
strumento finanziario determinano significative variazioni del
prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato
collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato;
c) se le operazioni eseguite non determinano
alcuna variazione nella proprietà beneficiaria di uno strumento
finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
d) la misura in cui gli ordini di
compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono
inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una
quota significativa del volume giornaliero di scambi dello
strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato
interessato e possono associarsi a significative variazioni del
prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in
un mercato regolamentato;
e) la misura in cui gli ordini di
compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati
in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di
negoziazione e determinano una variazione del prezzo che
successivamente si inverte;
f) la misura in cui gli ordini di
compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei
migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno
strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato
regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano
la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei
partecipanti al mercato, sono revocati prima della loro
esecuzione;
g) la misura in cui gli ordini vengono
impartiti e le operazioni eseguite al momento o intorno al momento
in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di
regolamento e i prezzi di valutazione, determinando variazioni nei
prezzi che hanno effetti su detti prezzi di riferimento, di
regolamento o di valutazione.
1.2.6. Il regime sanzionatorio della
manipolazione dei mercati.
Per meglio prospettare la complessa struttura
dell' apparato sanzionatorio assai corposo ed afflittivo
determinato dal recepimento della direttiva sul market abuse,
(manipolazione del mercato),è opportuno inquadrarele differenti
ipotesi ‘punitive' oggi esistenti:
-
quali illeciti penale perpetrabili da un
soggetto attivo ‘persona fisica';
-
quali illeciti degli ‘enti';
-
quali illeciti
punitivo-amministrativi da parte di un soggetto persona fisica
-
in posizione ‘apicale', (quale persona
che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale o come persona che
eserciti, anche di fatto, la gestione od il controllo
dell'ente medesimo) che abbia agito nell'interesse od a
vantaggio dell'ente,
-
in posizione di ‘sottoposto', quale
persona appunto sottoposta alla direzione od alla vigilanza di
uno dei soggetti in posizione ‘apicale' (art. 5 d. lgs. 8
giugno 2001, n. 231).
Le ipotesi delittuose di manipolazione del
mercato, indicate nel nuovo articolo 185, sono quasi identiche a
quelle configurate come illecito amministrativo nel nuovo articolo
187-ter, comma 1.
E’indispensabile chiarire, con riferimento al
primo comma dei nuovi articoli 187-bis e 187-ter del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la portata dell'inciso "salve le
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" non avendo
l'espressione un significato univoco.
Il rapporto fra illeciti penali e illeciti
amministrativi è disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 689
del 1981, che prevede in linea di massima l'applicazione della
disposizione speciale .
Il criterio generale (talora derogato,
prevedendosi l'applicazione della disposizione penale)
dell'ordinamento è quello per cui il medesimo fatto illecito
viene in ogni caso sanzionato una sola volta o sul piano
amministrativo ovvero su quello penale.
La deroga a
questo principio generale era fino al 2000 contenuta nell'articolo
10 del decreto-legge n. 429 del 1982 (c.d. “Visentini”), ma anche
questa eccezione è stata eliminata con la riforma attuata con il
decreto legislativo n. 74 del 2000, che ha, introdotto in questo
ambito il principio di specialità .
L'articolo 187-duodecies del TUF, come
novellato dall'articolo 9, fissa il principio che il procedimento
amministrativo di accertamento non possa essere sospeso per la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto gli stessi
fatti (autonomia dei due procedimenti).
In effetti, per quanto riguarda il presunto
cumulo tra la sanzione amministrativa e la pena pecuniaria,
provvederebbe l'articolo 187-terdecies, come novellato
dall'articolo 9, secondo il quale dalla pena pecuniaria
eventualmente applicabile va scomputata la sanzione amministrativa
già irrogata.
L’articolo 187-terdecies dispone non
l’applicazione parziale della sanzione pecuniaria dipendente da
reato, bensì prevede una sanzione pecuniaria alla parte eccedente
rispetto a quella già riscossa dall’Autorità amministrativa.
Altra considerazione concerne il nuovo
articolo 114 (quale novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera e)
) del T.U.F. al settimo capoverso, si pone a carico di alcuni
soggetti (esponenti aziendali di un emittente quotato, detentori
di partecipazioni qualificate, controllante) l'obbligo di
comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad
oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari
ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta
persona.
Si legge altresì che "tale comunicazione"
deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente,
dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i
parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati nonché
negli altri casi individuati dalla Consob con apposito
regolamento.
Alla violazione
dell'obbligo di comunicazione è riferita una sanzione
amministrativa da euro cinquemila a euro cinquecentomila (art. 193
del Testo unico dell'intermediazione finanziaria, nuovo comma
1-bis).
Il sesto capoverso del nuovo articolo 187-ter
attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob ovvero su proposta della medesima, il potere di individuare
con regolamento le fattispecie, anche ulteriori, rispetto alle
altre previste dall'articolo come illeciti amministrativi.
Di rilievo,è la previsione contenuta nel
comma 6 del nuovo articolo 187-bis del decreto legislativo n. 58
del 1998 per effetto della quale, nelle ipotesi di illecito
amministrativo di cui allo stesso articolo 187-bis "il tentativo è
equiparato alla consumazione".
La direttiva
2003/6/CE all'articolo 14, dopo aver fatto salvo il diritto degli
Stati membri di imporre sanzioni penali, individua in sanzioni
amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive lo
strumento per la repressione degli abusi di mercato.
Nei considerando della direttiva si legge che
le sanzioni (amministrative) dovrebbero essere, tra l'altro,
proporzionate alla gravità della violazione e agli utili
realizzati e dovrebbero essere applicate coerentemente.
Al momento di definire le misure e le
sanzioni amministrative gli Stati membri dovrebbero altresì tener
presente la necessità di garantire una certa omogeneità di
regolamentazione da uno Stato membro all'altro.
In attuazione della direttiva si impone
quindi all'Italia di sanzionare le fattispecie di abuso di mercato
con sanzioni amministrative, che non possono quindi mancare.
E’ lasciata libera la previsione in aggiunta
di sanzioni penali, che in relazione alla loro natura dovrebbero
riguardare le fattispecie di maggior gravità; la qual cosa impone
di innovare in modo significativo la disciplina vigente che
riferisce alle medesime fattispecie sanzioni esclusivamente di
natura penale.
Quindi la sanzione penale deve essere
limitata alle manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da
individuarsi mediante l'applicazione congiunta di criteri
quantitativi e qualitativi.
Dalla lettura delle disposizioni di cui
all'articolo 9 non sembra che questo sia stato l'approccio
seguito, essendo le sanzioni amministrative poste sullo stesso
piano di quelle penali in quanto riferite in molti casi alle
medesime condotte, senza un'articolazione che tenga conto della
diversa gravità e rilevanza delle singole fattispecie.
Più in particolare va rilevato che l'abuso di
informazioni privilegiate è punito in maniera sostanzialmente
analoga alla manipolazione del mercato, prevedendosi per entrambe
le fattispecie la pena della reclusione da uno a sei anni ed una
multa che nel minimo è in entrambi i casi di ventimila euro.
1.2.7. Le sanzioni penali.
Le sanzioni penali nella fattispecie della
manipolazione prevedono la reclusione da uno a sei anni e la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni, lasciando la
facoltà al giudice di aumentare la multa fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
E’ prevista la pena dell’arresto fino ad un
massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l’esercizio dei
poteri di vigilanza e di indagine dell’Autorità e la pena
dell’ammenda - non inferiore nel minimo a euro mille e non
superiore nel massimo a euro venticinquemila - per i soggetti che
non ottemperano nei termini alle richieste dell’Autorità ovvero ne
ritardano l’esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per
i soggetti indicati nell’art. 2638 cod. civ. (amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori).
Per le manipolazioni del mercato di maggiore
gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi , in
relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono
derivate, e qualitativi , in relazione al soggetto che ha posto in
essere il comportamento,è prevista, la reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici anni.
Si rivela il dato inerente le ‘qualità
personali del caolpevole', condotte appunto realizzabile da
‘chiunque', nell'appartenere gli autori a ‘organi' e ‘categorie'
societarie.
Significativa ed innovativa appare la
motivazione della ‘rilevante offensività del fatto', da intendersi
e valutarsi non solo in termini economici (ricordandosi la
parallela motivazione dell'entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato), ma altresì in relazione a tutte le diverse
componenti, oggettive e soggettive, del fatto di reato, con presa
d'atto delle modalità operative, dei motivi delle stesse, della
personalità del colpevole.
Accanto alla sanzione penale, quindi, si
viene a porre in posizione centrale altresì la sanzione pecuniaria
conseguente alla realizzazione di un illecito
‘depenalizzato-amministrativo' di cui alla regole sostanziali e
procedurali-processuali dettate dalla l. 24 novembre 1981, n. 689,
così risultandone numerosi vantaggi di efficacia.
1.2.8. Le sanzioni amministrative.
Con l’art. 9, n. 3, l. comunitaria 2004 (l.
18 aprile 2005, n. 62) è stato inserito nel d.lgs. 231/2001 l’art.
25-sexies([8]),
rubricato Abusi di mercato.
In forza di questo, in relazione alla
commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato previsti dalla Parte V del Titolo 1-bis,
capo II, d. lgs. 58/1998, l’ente è responsabile, nel rispetto,
ovviamente, dei limiti e dei criteri di cui all’art. 5 d. lgs.
58/1998.
L’effetto innovativo in tema di
responsabilità della persona giuridica ([9])
dell’articolo 9 della legge comunitaria 2004 non si esaurisce così
con l’introduzione dell’originale articolo 187-quinquies, che
prevede il pagamento di una somma pari alla sanzione pecuniaria
irrogata a soggetti “apicali” o “subordinati” resisi responsabili
di una violazione amministrativa di market abuse, ma si estende
alla possibilità di imputare alla persona giuridica i delitti di
manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate.
Il Dlgs 231/2001 ha introdotto nel panorama
legislativo nazionale un innovativo regime di responsabilità per
gli enti forniti di personalità giuridica e per le società e
associazioni anche prive di personalità giuridica.
Esso riguarda alcuni reati commessi,
nell’interesse o vantaggio degli enti, da persone che all’interno
degli stessi rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, anche di una unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano di
fatto il controllo e la gestione degli enti (soggetti “apicali”);
i reati possono essere commessi anche da individui sottoposti alla
loro direzione o vigilanza (soggetti “subordinati”).
Il sistema, preventivo oltre che sanzionatorio, prevede per l’ente
una forma di responsabilità distinta da quella dell’individuo, che
ha materialmente realizzato la condotta e che funzionalmente è
legato al soggetto collettivo.
E’ però necessario, che la persona fisica
abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente: il legislatore
ha così esteso la responsabilità alle persone giuridiche allo
scopo di rendere partecipi della sanzione di taluni illeciti
penali, non solidalmente ma per autonoma responsabilità, i
soggetti collettivi che dalla commissione del reato si
avvantaggiano.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non si
applica con criterio di generalità ma solo ai reati
specificatamente indicati nel Dlgs n. 231 o in base a disposizioni
che espressamente facciano rimando a esso.
Negli anni, l’evoluzione normativa ha portato ad accrescere la
lista di reati, rappresentata a suo tempo dalle originarie ipotesi
di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato
o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico, concussione e corruzione; in seguito, a motivo
dell’introduzione dell’euro, è stata ricompresa la falsità in
monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
La riforma del diritto societario (Dlgs
61/2002) ha esteso la responsabilità anche ai reati societari.
I fenomeni della criminalità e del terrorismo
internazionale hanno poi imposto l’adozione di strumenti che
superassero anche lo schermo societario: sono così rientrati nel
Dlgs n. 231 i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico e i reati contro la personalità
individuale.
L’apparato sanzionatorio dell’articolo 9 del
Dlgs 231/2001([10])
individua quattro tipologie di sanzioni (pecuniarie, interdittive,
confisca, pubblicazione della sentenza) applicabili in linea
generale agli illeciti dipendenti da reato.
Le più pesanti appaiono quelle interdittive
(interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la Pubblica
amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni
e servizi) anche se, analogamente alla materia dei rati societari
(cui fa rinvio l’articolo 25-ter), l’articolo 25-sexies non
prevede - neppure in via cautelare - sanzioni interdittive.
Quest’ultima norma prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote a carico degli enti per i delitti di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (articoli
184 e 185 del Tuf).
Il giudice determina il valore da attribuire
alla singola quota, tenendo conto delle condizioni patrimoniali ed
economiche della persona giuridica; a sua volta, la
quantificazione del numero delle quote è in funzione della gravità
del fatto.
Poiché la norma non consente nei casi di
market abuse l’applicazione delle severe sanzioni interdittive, il
giudice può comunque aumentare la sanzione fino a dieci volte il
prodotto o profitto derivante dalla commissione del reato, se di
rilevante entità.
La differenza è notevole rispetto a tutte le
altre ipotesi di responsabilità ex Dlgs 231, nelle quali l’aumento
della pena pecuniaria, autonomamente determinato, oscilla da un
minimo a un massimo ovvero viene fissato dalla norma in relazione
alla sanzione per l’ipotesi-base, ma è sempre espresso in quote.
L’articolo 195, comma 9,([11])
del Tuf prevede per le società e gli enti ai quali appartengono
gli autori delle violazioni la responsabilità solidale del
pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità.
Il provvedimento di applicazione delle
sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca
d’Italia o della Consob.
La Banca d’Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono
stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
Società ed enti sono tenuti a esercitare il
diritto di regresso verso i responsabili.
L’articolo 197 c.p. prevede poi per le
persone giuridiche una obbligazione civile per il pagamento delle
multe e delle ammende, qualora sia pronunciata condanna contro chi
ne abbia la rappresentanza o l’amministrazione, o sia con essi in
rapporto di dipendenza, che questi sia insolvibile e che si tratti
di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla
qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso
nell’interesse della persona giuridica.
Dell’obbligazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria per responsabilità amministrativa da reato, al
contrario, risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il
fondo comune, ai sensi dell’articolo 27 del Dlgs 231.([12])
Infine, ai sensi dell’art. 187-quinquies([13])
d.lg. 58/1998 , il legislatore ha creato una forma di
responsabilità dell’ente conseguente alla realizzazione dei nuovi
illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate di
cui all’art. 187 bis e di manipolazione del mercato di cui
all’art. 187 ter, da parte di soggetti che vengono normativamente
individuati sulla base delle indicazioni soggettive di cui
all’art. 5 del d. lgs. 231/2001([14]):
“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il
controllo dello stesso” e “persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti” apicali.
Se, in seguito alla commissione degli illeciti amministrativi
menzionati, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di
rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale
prodotto o profitto.
Infine, l’ente non è responsabile “se
dimostra che le persone sopra indicate hanno agito esclusivamente
nell’interesse proprio o di terzi”.
Il comma 4 prevede che, in relazione agli
illeciti menzionati, si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 6 ([15]), 7([16]),
8[17] e 12([18])
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il rinvio agli artt 6, 7, 8 e 12 d.lg. 231
consente, a)di dare rilievo esimente all’adozione dei compliance
programs(di cui si parlerà oltre), b)di affermare l’autonoma
responsabilità dell’ente anche nei casi di autore non
identificato, c)di configurare casi di riduzione della pena in
seguito a condotte riparatorie,anche se tale possibilità è
alquanto in contrasto con il presupposto della coincidenza tra
sanzione amministrativa alla persona fisica e somma da pagare da
parte della persona giuridica.
Infine va segnalato che la causa di
esclusione della “punibilità” di cui all’art 187 ter comma 4
(“l’aver agito in conformità ad una prassi di mercato ammessa e
per motivi legittimi”), esclude la responsabilità dell’ente ai
sensi dell’art 187 quinquies, la quale, appunto, presuppone
l’irrogazione della sanzione a carico della persona fisica.
La Consob entra in gioco nella valutazione
delle linee guida di categoria, con riguardo alle misure
organizzative, preventive e gestionali concernenti gli illeciti
penali ed amministrativi de quibus.
I codici di
comportamento andranno inviati , al Ministero della Giustizia per
il previsto controllo ai sensi dell’art 6 d.lg. 231 e con la
procedura di cui al regolamento di esecuzione.
Sulla questione v’è da ricordare che, ai
sensi del d.lg. 197/2004, la stessa Commissione può essere
chiamata nel processo penale dal Giudice per testimoniare sulla
colpa organizzativa.
Poi la Cconsob interviene dopo la condanna,
per l’esecuzione della sanzione.
Si impone qualche considerazione sulla
disposizione, che sancisce la responsabilità dell’ente anche in
relazione alla commissione di un illecito amministrativo da parte
della persona fisica.
Non si tratta di una novità per quanto
riguarda l’an, ma per il quomodo della disciplina: infatti ci si
trova di fronte ad una sorta di applicazione “ibrida” degli art 6([19])
legge 689/1981 e 197 c.p([20]).,
alla quale si estendono alcuni principi del d.lg. 231.
E’ così prevista per l’ente una autonoma e
originale forma di responsabilità civile derivante da illecito
amministrativo: tale previsione, che deroga ai principi generali
della legge n. 689, si discosta dal regime delle altre sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal Tuf e anche dalla
disciplina della responsabilità amministrativa della persona
giuridica in materia di abusi di mercato, introdotta anch’essa
dalla “legge comunitaria 2004”, che ha inserito l’articolo
25-sexies nell’ impianto normativo del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231,
al quale l’articolo 187-quinquies è peraltro espressamente
collegato.
All’art 187 quinquies è prevista una
responsabilità civile da illecito amministrativo; rispetto all’art
6, non si parla di obbligo in solido con l’autore dell’illecito;
rispetto all’ art 197 non si richiede l’insolvibilità del
condannato.
L’ente, infatti, non è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa, ma di una “somma pari all’importo”
di quest’ultima.
Di rilievo il comma 3, che sancisce
l’inversione dell’onere della prova anche in relazione
all’interesse/vantaggio: e ciò, sia per gli illeciti dei soggetti
apicali che per quelli dei sottoposti.
Palese è la differenza col comma 2
dell’articolo 5 del Dlgs 231, per il quale è la pubblica accusa
che deve dimostrare che chi ha commesso il reato abbia agito
nell’interesse dell’ente.
Dal punto di vista procedurale, sono previsti
due distinti iter per l’irrogazione delle sanzioni amministrative:
uno dall’articolo 187-septies, per l’abuso di informazioni
privilegiate e la manipolazione del mercato, e uno dall’articolo
195, per le altre sanzioni amministrative.
A fattor comune entrambe le norme attribuiscono direttamente alla
Consob e alla Banca d’Italia il potere di irrogare le sanzioni
amministrative pecuniarie, innovando rispetto alla normativa
previgente che attribuiva tale potere al ministero dell’Economia,
su proposta delle due autorità indipendenti.
Tuttavia, è inspiegabile come la maggiore
gravità delle sanzioni amministrative pecuniarie del titolo I-bis
possa giustificare il richiamo dell’articolo 23 della legge
689/1981 (in materia di giudizio di opposizione) solo per il
market abuse e che, conseguentemente, solo per tali ipotesi di
illecito, il giudice disponga dei poteri di acquisizione
probatoria indicati nel sesto comma dello stesso articolo 23.
Va ora richiamata l’attenzione su un aspetto
di portata apparentemente circoscritta, ma in realtà assai
rilevante sotto il profilo tecnico e sistematico: in base al comma
6 dell’articolo 187-bis, nelle ipotesi amministrative di abuso di
informazioni privilegiate “il tentativo è equiparato alla
consumazione”.
L’articolo 187-bis rappresenta pertanto un
elemento di anomalia rispetto al principio generale per il quale
il tentativo è configurabile solo per i delitti e non è previsto
nelle contravvenzioni e neppure negli illeciti amministrativi.
Peraltro, occorre ricordare come il
principale caso di equiparazione del tentativo alla consumazione
sia rappresentato da quello, storico, del contrabbando,
equiparazione poi estesa ai reati valutari negli anni ‘70 in
conseguenza dell’emergenza per l’esodo dei capitali all’estero.
3.2.9. La confisca
Nel caso di condanna, per le ipotesi penali
di manipolazione di mercato(oltre che per l'aggiotaggio di cui
all'art. 2637 c.c., e qui con la confisca ex art. 2641 c.c.) il
legislatore ha disposto l'operatività della "confisca del prodotto
o del profitto conseguito da reato e dei beni utilizzati per
commetterlo".
Per prezzo del
reato si intenderanno quelle ‘cose' che vennero date per
determinare il soggetto attivo al reato stesso, quali ad esempio
denaro od altre utilità economiche.
Mentre per profitto, tenuta ferma l'esigenza
di un diretto collegamento con il reato commesso, si intenderanno
quelle cose che ne costituiscono l'utilità economica immediata.
I "beni utilizzati" per la realizzazione
dell'illecito comportamento rappresentano un cespite (di regola
destinato alla normale attività d'impresa) che è del tutto esterno
al vantaggio illecito derivante dal reato, sicchè per questo
aspetto il provvedimento determina una sicura diminuzione di
ricchezza.
Alternativamente, stanti le particolari
caratterizzazioni di cui all'art. 187 d. lgs. 58/1998 ([21]),
nell'impossibilità di eseguire la confisca a norma di quanto
appena indicato, essa potrà avere ad oggetto una somma di denaro,
ovvero altri beni di equivalente valore.
Spicca, pertanto, l'importanza riconosciuta
dal legislatore più recente alla ‘nuova' confisca, con la
rivalutazione di tale istituto in termini di prevenzione generale
e di impatto specialpreventivo.
La confisca era già prevista - in via obbligatoria - dall'abrogato
art. 180 comma 4 che la imponeva al giudice che emette la Sentenza
ex art. 444 Cpp. anche per ipotesi rientranti nella facoltatività.
In sede di responsabilità amministrativa,
l'ente è obbligatoriamente sottoposto a questa misura ablativa -
vera sanzione patrimoniale - prevista dall'art. 19 D. L. vo 231/01
e che, gravando sull'economia del medesimo organismo, costituisce
per esso un onere patrimoniale davvero pesante.
In seno all'art. 187 sexies([22]),
è prevista anche quale conseguenza obbligatoria dell'applicazione
delle sanzioni amministrative: con opportuna previsione (in
coerenza con la disposizione dell'art. 240 cod. pen., a proposito
della salvaguardia di beni dei terzi), al comma 3 è stabilito che
"in nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non
appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria". In tal caso, il sequestro dei beni
destinati alla confisca è disposto da CONSOB (art. 187 octies,
lett. d)
1.2.10. Le pene accessorie
Particolare significatività rivestono nel
contesto del sistema sanzionatorio le pene accessorie, le quali,
come noto e con riferimento qui al sistema penale, applicate in
aggiunta alla pena principale, solitamente a contenuto
interdittivo, rivestenti una forte funzione primaria di
prevenzione generale e speciale, quanto alle modalità di
applicazione di regola conseguono di diritto alla condanna (art.
20 c.p.), senza che sia necessaria una espressa dichiarazione in
sentenza (sia essa di condanna o di patteggiamento, purchè la pena
principale irrogata sia una pena detentiva principale superiore a
due anni).
Ai sensi dell'art. 186([23]),
la condanna per i delitti considerati importa l'applicazione delle
pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici,
dell'interdizione da una professione o da un'arte,
dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese e dell'incapacità temporanea di
contrarre con la pubbblica amministrazione.
Ciò, per una durata non inferiore a sei mesi
e non superiore a due anni, in un quadro quindi di discrezionalità
giudiziale circa l'individualizzazione e la concretizzazione della
durata.
Ancora, è prevista la pena accessoria della
pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p., con la
regola che solitamente essa avviene per estratto, salvo che il
giudice espressamente disponga la pubblicazione per intero) "su
almeno due quotadiani, di cui uno economico, a diffusione
nazionale".
La linea seguita dal legislatore circa l'individuazione delle
sanzioni accessorie (specifiche) di cui all'art. 187 quater([24])
impone la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli
esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti
abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i
revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali
di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi
di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società
quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società
quotate con una durata non inferiore a due mesi e non superiore a
tre anni.
La CONSOB, poi, "tenuto conto della gravità
della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti
abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti
quotati e alle società di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attività e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere
ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del
soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività
professionale".
1.3. Aggiotaggio su strumenti finanziari.
Il 28 marzo 2002 è stato approvato il decreto
legislativo recante attuazione dell'articolo 11 della legge 3
ottobre 2001, n. 366, in tema di disciplina degli illeciti penali
e amministrativi riguardanti le società commerciali.
Il Titolo XI del libro V del Codice civile è stato sostituito con
il Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di
consorzi - Capo I - Delle falsità.
La nuova norma ha accorpato le diverse figure di aggiotaggio
previste al di fuori del codice penale ( art. 2628 c.c.; art. 138
D.lgs. 1/9/1993, n. 385; art. 181 D.lgs. 24/2/1998, n. 58),
ponendo fine alla coesistenza nella legislazione speciale delle
varie disposizioni.
Il reato viene configurato come reato comune e mira a tutelare
l'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento
del mercato.
E' stato eliminato dalla condotta il riferimento alle notizie
"esagerate o tendeziose", che invece erano previste
precedentemente.
L'aggiotaggio ai sensi dell'articolo 2637 del
codice civile è punito con la sola pena della reclusione da uno a
cinque anni nell'art. 138 del Testo Unico bancario e nella norma
di cui all'art. 181 del Testo Unico mercati finanziari.
E' stata prevista la necessità che le notizie mendaci o le
operazioni simulate o gli altri artifici siano price sensitivity,
in modo da configurare il reato di pericolo concreto.
L'oggetto materiale dell'ipotesi di aggiotaggio è indicato negli
"strumenti finanziari quotati o non quotati o per i quali non è
stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per cui l'art. 2637 c.c..
La caratteristica qualificante della norma
ruota intorno all'oggetto materiale della condotta: gli strumenti
finanziari descritti dall'art. 180 lett. a) e b), infatti la norma
risulta applicabile a chiunque, ancorché esponente di società
emittente di strumenti finanziari quotati, qualora la condotta
illecita cada su altra tipologia di prodotto finanziario non
quotato.
Ed è questa la distinzione tra le due fattispecie e che,
supponendo un oggetto materiale difforme, implicano una diversa
oggettività del bene protetto.
Vi è la possibilità di concorso tra la
fattispecie dell'art. 184 cod. civ. con quella penal/societaria,
quando si assista a comportamenti che intendano artificiosamente
interferire contemporaneamente sul corso di strumenti finanziari
quotati e non quotati.
La norma penal/societaria cede di fronte all'art. 184 TUF.,
risultando quest'ultima speciale.
Il testo dell'art. 2637 cod. civ. è più ampio di quello dell'art.
184 TUF. poiché è annoverato anche l'evento, di incidere
significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone nella
stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
La pena consiste nella reclusione fino a tre anni e in una multa
che varia fra un minimo di 516,46 euro e un massimo di 25.823 euro
(in lire, fra uno e cinquanta milioni).
[1] Legge 18 aprile
2005, n. 62
CAPO III
3. Dopo l'articolo 25-quinquies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il
seguente:
"Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). –
1. In relazione ai reati di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a
mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei
reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente è
di rilevante entità, la sanzione è
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".
4. All'articolo 2637 del codice civile,
le parole: "strumenti finanziari, quotati o non quotati," sono
sostituite
dalle seguenti: "strumenti finanziari non
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato,".
5. Alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le
parole: "reati di
ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attività finanziaria," sono inserite le seguenti: "abuso di
informazioni
privilegiate, manipolazione del
mercato,".
[2] Manipolazione
del mercato. (art. 185)
1. Chiunque diffonde notizie false o
pone in essere operazioni simulate o
altri artifizi concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da euro ventimila a euro
cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa
fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando,
per la rilevante offensività del fatto,
per le
qualità personali del colpevole o per
l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
[3] Art. 187-ter. -
(Manipolazione del mercato). –
1. Salve le
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione,
compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni,
voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano
suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in
merito agli strumenti finanziari.
2. Per i
giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività
professionale la diffusione delle informazioni va valutata
tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di
detta professione, salvo che tali soggetti traggano,
direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto
dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve
le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a)
operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano
idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b)
operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite
l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari
ad un livello anomalo o artificiale;
c)
operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi
od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri
artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti
finanziari.
4. Per gli
illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere
assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere
agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di
mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole,
per l’entità del prodotto o del profitto conseguito
dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato,
esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero su proposta della medesima, può individuare, con
proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla
Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo
17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche
ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti,
rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.
7. La
CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze da prendere in considerazione per la valutazione
dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di
mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle
disposizioni di attuazione della stessa.
[4] Art.
187-quater. - (Sanzioni amministrative accessorie). –
1.
L’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo
importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per
gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei
soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato,
nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità
temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione
e controllo nell’ambito di società quotate e di società
appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2.La sanzione
amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non
inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
[5] Il CESR
(Committeeof European Securities Regulators), istituito con
Decisione della Commissione Europea in data 6 Giugno 2001
(2001/527/CE), è un comitato consultivo indipendente in
materia di valori mobiliari.•
Il CESR ha il compito di assistere la
Commissione nelle questioni connesse alle politiche in materia
di valori mobiliari non ché nella preparazione di progetti di
misure di esecuzione in tale ambito.•
Il CESR è composto da rappresentanti ad
alto livello delle autorità nazionali pubbliche competenti per
il settore dei valori mobiliari.
[6] Il duplice
ruolo del CESR:
LIVELLO 2
Agisce come comitato consultivo della
Commissione Europea nella redazione delle misure di attuazione
della normativa relativa a valori mobiliari (ex.: Regolamento
2273/03; Direttive 2003/124 e 2003/125; Direttiva 2004/72).
LIVELLO 3
Agisce come comitato delle autorità
nazionali di regolamentazione unico e indipendente al fine di
assicurare un’efficiente implementazione della normativa
comunitaria (ex.: Linee Guida CESR di Livello 3).
[7] L’art. 4 della
Direttiva 2003/124/Ce, identifica gli elementi di cui tenere
conto come indizi di eventuali manipolazioni, mentre l’art. 5
si occupa di quelle manipolazioni consistenti
nell’utilizzazione di artifici o di ogni altro tipo di inganno
o espediente.
Come già in precedenza quanto espresso dalla Direttiva
2003/124/Ce segue le indicazioni tracciate dalla Direttiva
2003/6/Ce, art. 1, comma 2°
[8] Art. 25
–sexies(Abusi di mercato)
1.In relazione ai reati di abuso di
informazioni privilegiate e dimanipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I –bis, capo II, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a
mille quote.
2.Se, in seguito alla commissione dei
reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall’ente èdi rilevante entità, la sanzione èaumentata fino a
dieci volte tale prodotto o profitto.
[9] Con la Legge n.
300 del 29 settembre 2000 è stato introdotto nel nostro
ordinamento il principio volto ad attribuire la responsabilità
penale anche in capo alle persone giuridiche. Si può ora
quindi affermare – diversamente da quanto accadeva in passato
- che “societas delinquere potest”. L’innovazione di tale
disposizione è innegabile: prima dell’entrata in vigore della
L. 300/2000, il soggetto attivo di un reato poteva essere solo
una persona fisica, in quanto un vero e proprio sbarramento
all’estensione della responsabilità in capo ad enti pur dotati
di personalità giuridica, era rappresentato dall'insuperabile
principio costituzionale di cui all’art. 27 Cost. in forza del
quale “La responsabilità penale è personale.L’assenza di una
responsabilità penale direttamente imputabile alle persone
giuridiche trova conferma nell’art. 197 c.p. il quale prevede
a carico degli enti e in relazione ai reati commessi dai
soggetti che ne abbiano la rappresentanza, solo
un’obbligazione (di garanzia) volta al pagamento, in caso di
insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare
della multa o dell’ammenda inflitta. Tale disposizione è
applicabile poi solo nel caso che il reato sia commesso
nell’interesse della persona giuridica.
Sanzioni amministrative
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Le sanzioni per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un
pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di
quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o
servizi.
[11] Art.
195 (Procedura sanzionatoria)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo
sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le
deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta
giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto
dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle
sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca
d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto
conto della natura della violazione e degli interessi
coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare
pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a
carico dell'autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di
applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è
ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha
sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha
adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria
della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se
ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con
decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle
parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte d'appello decide
sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa a cura
della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha
adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le società e gli enti ai quali
appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido
con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di
pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono
tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i
responsabili..
[12] Art.
27.Responsabilita' patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento
della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo
patrimonio
o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli
illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno
privilegio secondo le
disposizioni del codice di procedura
penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la
sanzione pecuniaria
si intende equiparata alla pena
pecuniaria
[13]Art.
187-quinquies
(Responsabilità dell'ente) 1. L'ente è responsabile del
pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello
stesso;
b) da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli
illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto
conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra
che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente
nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al
comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6,
7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il
Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal
presente titolo
Responsabilita' dell'ente
1. L'ente e' responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o
di una
sua unita' organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che
esercitano,
anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone
indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di
terzi.
Soggetti in posizione apicale e modelli
di organizzazione dell'ente
1. Se il reato e' stato commesso dalle
persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente
non
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di
organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento e' stato
affidato a un organismo dell'ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri
delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di
cui alla
lettera a), del comma 1, devono
rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui
ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti
a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione
delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di
gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di
cui al comma
2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,
comunicati al
Ministero della giustizia che, di
concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro
trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli
a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i
compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere
svolti
direttamente dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del
profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione
e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione
del reato e'
stata resa possibile dall'inosservanza
degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa
l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se
l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla
natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo
di attivita'
svolta, misure idonee a garantire lo
svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello
richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale
modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni
delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
[17] Art.
8.Autonomia delle responsabilita' dell'ente
1. La responsabilita' dell'ente sussiste
anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato
identificato o non e' imputabile;
b) il reato si estingue per una causa
diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga
diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e'
concessa
amnistia per un reato in relazione al
quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha
rinunciato alla sua
applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.
[18] Art. 12.Casi
di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria e' ridotta
della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire
duecento milioni
se:
a) l'autore del reato ha commesso il
fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non
ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di
particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo
alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di
primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il
danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato
ovvero si e' comunque efficacemente
adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un
modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello
verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le
condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la
sanzione e' ridotta dalla meta' ai due
terzi.
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria
non puo' essere inferiore a lire venti milioni.
[19] L’art 6
comma 3 prevede che se la violazione amministrativa è commessa
dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o
di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un
imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è
obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta.
[20] L’art 197
c.p., dal canto suo, sancisce che gli enti forniti di
personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le
province ed i comuni, “qualora sia pronunciata condanna per
reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o
l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e
si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi
inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia
commesso nell’interesse della persona giuridica, sono
obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del
condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o
dell’ammenda inflitta
[21] Art.
187 (Confisca)
1. In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto
o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per
commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la
confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e
2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice
penale
1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa
sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e
dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la
confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun
caso può essere disposta la confisca di beni che non
appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
[23] Art.
186 (Pene accessorie)
1. La condanna per taluno dei delitti
previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non
superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza
su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione
nazionale
[24]Art.
187-quater (Sanzioni amministrative accessorie)
1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa
la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli
esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti
abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i
revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti
aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al
medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria
di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non
superiore a tre anni.
3. Con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto
della gravità della violazione e del grado della colpa, può
intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del
mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di
non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un
periodo non superiore a tre anni, dell'autore della
violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la
temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine
dall'esercizio dell'attività professionale.
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