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Le informazioni privilegiate, fattispecie penale ed
amministrativa
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
26 marzo
2007
Indice
1. Introduzione
2. Le informazioni privilegiate
2.1. L’informazione privilegiata fattispecie di reato: la
nozione
2.2. La provenienza: l’insider primario, art 184, 1° comma
T.u.f.
2.3. Le condotte vietate: art 184, 1° comma T.u.f.
3. L’illecito amministrativo: il c.d. doppio binario
4 Conclusioni : Le questioni ancora aperte
1. Introduzione
Affrontare lo studio della disciplina degli Abusi di mercato è
evidentemente argomento quanto mai di attualità[1]
che merita, per gli interessi coinvolti, un ‘attenzione molto
particolare non solo dagli addetti ai lavori, ma credo anche dai
milioni di risparmiatori/investitori che quotidianamente
contribuiscono con il loro denaro ad alimentare il mercato
finanziario il quale è importante non solo perché “maneggia
denaro, ma anche e soprattutto perché maneggia informazioni”[2].
Il mercato finanziario infatti prima di essere un luogo di
scambio di valori economici è innanzi tutto un luogo ove si
scambiano informazioni poiché gli operatori finanziari basano le
proprie scelte di mercato sulle informazioni in proprio possesso[3];
e condizioni necessarie in grado di garantire l'efficienza del
mercato, ovvero la capacità dell'ambiente operativo di riflettere
rapidamente i prezzi e le informazioni riguardanti i titoli
quotati in esso sono, dalla dottrina economica, individuati nella
concorrenza perfetta tra gli operatori, nella diffusione immediata
e gratuita delle informazioni, nel rapido adeguamento dei prezzi
in occasione di nuove informazioni
[4].
Si può affermare senza dubbio che "l'informazione è potere e
quindi la libertà della sua acquisizione, da parte dei cittadini,
significa libertà di apprensione e di partecipazione al potere"[5]
anche economico. Essere informati significa non solo acquisire una
serie di dati e notizie, ma soprattutto conoscere e gestire il
patrimonio informativo acquisito operando delle scelte libere, che
solo per citare uno dei tanti casi societari di questi ultimi
anni, avrebbe forse impedito agli investitori dell Gruppo Giacomelli
di rimanere con il cosiddetto cerino acceso in mano[6].
L'interesse all'informazione inerisce, in generale, all'ambito di
tutta la sfera decisionale dell’uomo, tanto più dell’uomo quale
operatore economico, al punto che la sua garanzia, è sancita e
costituzionalmente. Si consideri infatti nello specifico, il
settore economico: dalla libertà d'iniziativa economica (art. 41,
primo comma Cost.) che garantisce le scelte dell'imprenditore e
quindi la sua esigenza d'informazione, alla programmazione
economica (art. 41, terzo comma Cost.) che esige la pubblicità
delle direttive economiche dello Stato, alla tutela del risparmio
ed al suo libero accesso (art. 47 Cost.) che presuppongono la
conoscenza del mercato e la trasparenza delle condizioni, affinché
l'utente possa valutare la convenienza di ogni singola proposta
anche rispetto alle alternative d'investimento offerte da
istituzioni e mercati in concorrenza tra loro: una vera
concorrenza richiede ed impone la conoscenza di dati e notizie. In
conseguenza di ciò è stata individuata nella stessa trasparenza
una delle caratteristiche tipiche del mercato efficiente giungendo
a ritenere l'informazione una precondizione del corretto
funzionamento del mercato stesso, una sua connotazione: la
concorrenza può svolgersi correttamente solo ove gli operatori
possano compiere le proprie scelte comportamentali in base a dati
oggettivi e comparabili, oltretutto uno dei motivi che rendono
l’informazione più importante di quanto non sia in altri mercati,
è la tipicità dei beni scambiati: i prodotti finanziari, sono
prodotti la cui definizione ed il cui contenuto si esauriscono in
una serie di situazioni giuridiche,. “le caratteristiche del bene
sono interamente determinate dal contratto e non dalla realtà
merceologica del bene stesso"[7].
Orbene se si considera il mercato finanziario come l'insieme di
"tutte le negoziazioni aventi ad oggetto attività e passività
finanziarie, indipendentemente dalle caratteristiche di queste
ultime, e riconducendo nell'ambito delle operazioni dello stesso
tutte le operazioni che sono poste in essere per trasferire e
trasformare mezzi finanziari dai settori in avanzo ai settori in
disavanzo"[8],
rileva ictu oculi il ruolo di protagonista rivestito
dall'informazione, e l'esigenza di informazione per la
competitività.
In Italia con il recepimento della direttiva 2003/6/CE attraverso
la L. n 62/2005 sembra che si sia intrapresa apparentemente una
nuova stagione per i reati finanziari: il legislatore ha
predisposto per la repressione degli abusi di mercato “ un
arsenale a disposizione degli inquirenti”[9];
infatti oggi per quel che qui ci interessa, cioè affrontare lo
studio dell’insider trading, pur a dispetto di una giurisprudenza
ancora scarna, non solo la disciplina strettamente riguardante gli
abusi di mercati è stata inasprita almeno dal punto di vista
sanzionatorio, ma anche norme che ruotao intorno agli abusi di
mercato: ad esempio le stesse società emittenti sono stati
sottoposti ad obblighi più onerosi; i modelli organizzativi delle
società necessariamente si dovranno adeguare alle disposizioni
dettate dalla disciplina sul market abuse che prevede sanzioni a
carico degli enti che dalla commissione degli illeciti da parte
dei propri dipendenti hanno tratto vantaggio.
Ed ancora uno dei punti fondamentali, che esula dalla disciplina
strettamente regolamentata nel T.u.f. dagli artt. 184 e ss.,
risiede nelle modificazioni apportate al nuovo art.114 del T.u.f.
che disciplina gli obblighi informativi nei confronti del
pubblico, degli emittenti e degli altri emittenti ivi indicati nei
confronti delle informazioni privilegiate. Infatti se nel primo
comma sostanzialmente le novità sono marginali, l’oggetto dell’
obbligo informativo ora individuato tout court nelle informazioni
privilegiate di cui all’art. 181 del T.u.f., ben più rilevanti
sono le modificazioni apportate nei commi successivi.
Si stabilisce che gli emittenti ed i soggetti che li controllano
possono ritardare la comunicazione al pubblico dell’informazione
privilegiata alla condizioni ed in ipotesi che Consob indicherà in
apposito regolamento sempre che ciò non induca in errore gli
investitori e gli emittenti possano garantirne la riservatezza
(art 114 co.3).
Il comma successivo dell’art.114 ricalca l’art 6 co.3 della
direttiva europea statuendo che qualora i soggetti di cui all’art.1
(emittenti quotati o i soggetti che li controllano) “forniscano
nel normale esercizio del lavoro, della professione o
dell’ufficio” informazioni privilegiate “ad un terzo che non sia
soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare,
statutario o contrattuale” essi sono tenuti a darne “integrale
divulgazione al pubblico, simultaneamente in caso di divulgazione
intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale”.
Merita un cenno poi il comma 7 dell’art.114 del T.u.f. (insider
dealing) che recependo la disciplina prevista dall’art 6 co. 4
della Direttiva 2003/6/CE, stabilisce i doveri dei soggetti che
abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate o detenga
azioni in misura pari almeno al 10% del capitale sociale o che
comunque controlli l’emittente quotato (soggetti rilevanti).
Costoro sono obbligati a comunicare alla Consob ed al pubblico
le “operazioni aventi ad oggetto azioni emessi dall’emittente o
altri strumenti finanziaria ad esse collegati., da loro effettuate
anche per interposta persona. Obblighi che coinvolgono anche
persone a loro strettamente legate quali ad esempio il coniuge
non separato legalmente o i figli. Un ulteriore segno della
direzione in cui si muove la novella: ampliamento della portata
della disciplina rispetto alla previgente e rappresenta altresì il
consolidarsi in disposizioni legislative di regole in precedenza
affidate all’autodisciplina di mercato (vedi Regolamento di Borsa)[10].
A completare il quadro vi è la previsione dell’art 115 bis,
innovativa per certi versi ed ignota nella legislazione europea,
in quanto al massimo, sistemi come quello previsto dal suddetto
articolo, li ritroviamo nella tradizione della best practice degli
intermediari: in pratica ora vi è una disposizione che stabilisce
un obbligo funzionale al controllo della circolazione
dell’informazione privilegiata prima che essa circoli
pubblicamente: un obbligo di tenuta di appositi registri indicanti
i nomi delle persone che dispongano, in ragione delle loro
funzioni, di informazioni privilegiate[11].
Sembrerà ovvio ma rientra tra i soggetti ritenuti insiders anche
colui a cui verrà affidata la tenuta del “registro”, così come
l’esatta osservanza della disposizione prescritta dall’art 115-bis
sarà un parametro per la valutazione di responsabilità dell’ente
così come stabilisce l’art 187 del T.u.f. quinquies.
2. Le informazioni privilegiate
Esaminiamo la definizione di informazione privilegiata contenuta
inserita nell’art. 1 della Direttiva 2003/6/CE[12]
. Essa, oltre ad essere simile a quella fornita nella Direttiva
n°89/592/CEE sull’ insider trading ( allargando tuttavia l’ambito
di applicazione dai valori mobiliari agli strumenti finanziari,
compresi derivati), benchè il metodo o lo scopo sono differenti, è
composta da quattro elementi che ne illustrano la ratio del
divieto di abuso di informazioni.
a) L’art.1, in primo luogo definisce l’informazione privilegiata
“precisa” e cioè tale che “ la situazione o l’evento a cui
l’informazione si riferisce sono veri o esiste una ragionevole
aspettativa che diventino veri in futuro”[13].
Il primo pensiero corre subito a quella “ridda di voci” o
psueudo-informazioni finanziarie meglio conosciute come “ rumors”
che non sono ricompresi proprio perché cagionevoli della
specificità dell’accuratezza. Ma proprio il combinato disposto
delle disposizioni della Direttiva 2003/6/CE e della Direttiva
2003/124/CE chiarisce il quadro del significato del carattere
preciso dell’informazione e cioè essa da una parte “deve
riguardare un complesso di circostanze esistenti o delle quali si
possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza”,[14]
dall’altra essa deve essere “sufficientemente specifica da
consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto
complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti
finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi[15]”.
b) L’informazione non deve essere stata resa pubblica il che
potrebbe lasciar intendere che non è stata comunicata al pubblico
o che non è stata resa pubblica. Quest’ultima interpretazione
appare preferibile[16];
è bene, l’informazione deve essere diffusa in modo tale che gli
investitori ne siano in possesso prima degli insiders[17],
posto che l’ipotesi di mercati efficienti prevede che i prezzi
degli strumenti finanziari incorporino le informazioni. Per quanto
riguarda la tempistica, la norma chiede che le informazioni siano
comunicate al pubblico al più presto possibile, salvo che una
comunicazione così repentina possa danneggiare gli interessi degli
emettenti, in tal caso è concesso all’emittente sotto la propria
responsabilità di ritardare il flusso informativo purché ciò non
possa fuorviare il pubblico (art. 6, co. 2).
c) L’informazione privilegiata concerne direttamente uno o più
strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari ma anche
indirettamente come nel caso di reports, o raccomandazioni della
agenzie di rating relativi al valore degli strumenti finanziari.
Giova solo ricordare per questi ultimi soggetti come la Direttiva
2003/125/CE abbia sancito dettagliatamente come debbano
comportarsi gli analisti finanziari o tutti quei soggetti che
diffondono raccomandazioni circa l’investimenti di taluni
strumenti finanziari: è palese la preoccupazione del legislatore
comunitario di evitare l’ingenerarsi situazioni in conflitto di
interessi dove chi “raccomanda” un investimento abbia un proprio
interesse nello stesso e pertanto viene posto l’obbligo per i
soggetti che diffondono informazioni quali studi, ricerche,
raccomandazioni di operare con diligenza e di presentare con
correttezza le indicazioni di eventuali propri interessi (art 6,
co.5).
d) Infine l’informazione deve avere quel grado di probabilità,
tale che se resa pubblica, possa influire in modo sensibile sul
prezzo degli strumenti finanziari e la valutazione, stabilisce
il CESR, deve essere fatta ex ante[18]
valutando cioè se fosse probabile un “sensibile” movimento del
prezzo alla pubblicazione dell’informazione; giudizio ex ante vuol
dire che l’accertamento ex post di un certo comportamento degli
investitori può non essere di per sé decisivo perché ciò che conta
non è ciò che effettivamente sia avvenuto ma ciò che era
ragionevolmente prevedibile. Si tratta insomma di un giudizio
prospettico basato inevitabilmente su previsioni.[19]
Nell’effettuare tale analisi, occorre considerare vari elementi:
l’impatto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva
dell’emettente considerato, l’attendibilità della fonte di
informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che possa
influire sullo strumento finanziario coinvolto[20].
Dunque perché si abbia un’informazione price-sensitive vi deve
essere, per un investitore ragionevole, il “presupposto genetico
che essa sia in grado di fondare esigenze di investimento
originandole o influenzandole”[21]:
deve trattarsi di un’informazione “ che presumibilmente un
investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su
cui fondare le proprie decisioni di investimento” (art. 1
Direttiva 2003/124/CE).
Ma chi sono gli insiders per la normativa comunitaria? Dal punto
di vista teorico le definizioni degli insiders rispecchiano la
teoria già conosciuta negli Stati Uniti “della parità di accesso”
(equal access theory)[22]
cioè gli insiders sono identificati in base o all’accesso alle
informazioni privilegiate in forza di posizioni ricoperte
(amministratori, direttori. azionisti...) o al possesso di
informazioni ricevute delle quali conoscono o dovrebbero
conoscere il carattere privilegiato pur differenziandosi dal
diritto statunitense in quanto non si menziona la violazione del
dovere fiduciario nei confronti della società.
Ebbene una prima distinzione menzionata nei lavori preparatori
della Direttiva sull’insider trading del 1989, e fatta propria
dagli interpreti malgrado poi scompaia nella stesura della stessa,
è tra insiders primari e secondari. Ai primi appartengono coloro
che per professione o qualifica sono vicini alla fonte
dell’informazione, mentre ai secondi appartengono tutti coloro che
ricevono la stessa informazione dai membri del primo gruppo[23].
Orbene, la Direttiva vigente fa propria la qualificazione degli
insiders primari contemplata dalla Direttiva sull’insider trading
(si prevedevano tre categorie: quelli della società come gli
amministratori, gli azionisti che detenevano quote rilevanti e
quelli professionali), infatti l’art. 2, paragrafo 1 prevede un
divieto di abuso di informazioni privilegiate in capo a tutte le
persone che ne dispongono a causa di un qualifica, professione o
attività, aggiungendo però tutti coloro che ne dispongono a causa
di proprie attività criminali e fa divieto di utilizzare tali
informazioni per acquisire, cedere o cercare di acquisire o cedere
per conto proprio o terzi, direttemene o indirettamente gli
strumenti finanziari cui l’informazioni si riferiscono. Inoltre è
vietato anche “ comunicare informazioni privilegiate ad un’ altra
persona se non nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro…”
(art.3 lett. a)
L’art 4 della direttiva sull’abuso di mercato prevede i divieti
per gli insiders secondari e cioè coloro che siano in possesso di
informazioni privilegiate pur non appartenendo ai cosiddetti
insiders primari ma che tuttavia hanno la consapevolezza della
provenienza di tale informazione. E’ prevista l’applicabilità dei
divieti imposti dagli art. 2 e 3 estendendo in tal modo ciò che
era previsto come attività di “non facere” nella previgente
normativa (infatti agli insiders secondari era vietato solo la
negoziazione). In virtù di ciò è vietato anche il tipping ed il
tuyautage (entrambi vietati nella previgente normativa solo agli
insiders primari) rispettivamente il solo comunicare informazioni
privilegiate ad una altra persona (il tippee) al di fuori del
normale ambito lavorativo, e questi ne usufruisca o venga indotto
a farlo per acquistare o vendere gli strumenti finanziari, ed il
raccomandare l’acquisto o vendita di strumenti finanziari sulla
base di informazioni privilegiate[24].
A ben veder quindi, la combinazione dei divieti posti sull’insider
primario con i divieti posti sull’insider secondario, diventa un
generale divieto di negoziare, comunicare e raccomandare
applicabile a chiunque si trovi in possesso di una informazione
privilegiata, in posizione di asimmetria informativa di vantaggio
rispetto al mercato: si persegue l’illecito dell’insider trading,
nel senso di tutelare la parità di accesso alle informazioni
riservate per chi partecipa al mercato finanziario ( posizione
come vedremo accolta dal nostro legislatore, ma ben diversa
rispetto a quella adottata dagli Stati Uniti, da sempre impostata
invece sulla sanzione del comportamento fraudolento che ha indotto
e consentito il possesso ( e l’utilizzo ) dell’informazione
riservata[25].
Può essere utile confrontare la norma comunitaria con quella che
comunemente regola il mercato finanziario più evoluto al mondo
cioè quello americano. E’ bene, paradossalmente nell’ordinamento
statunitense manca una norma che individua e specifica l’insider
trading. L’illecito è sì sanzionato, ma solo in base ad una norma
regolamentare emanata dalla autorità di vigilanza, la Sec, la
quale attua il disposto della Section 10-b del Securities Exchang
Act del 1934; concretamente è stata poi la giurisprudenza delle
Corti ad identificare e sviscerare i criteri del comportamento
illecito. Possiamo concludere questo breve confronto con il
diritto americano, affermando che, mentre la norma europea
sanzione il dislivello informativo sul mercato, sottendendo
l’intrinseca ingiustizia di un mercato che vede contrapposi
posizioni non paritarie, l’approccio americano al fenomeno
dell’insider trading intende offrire tutela rispetto alla
disonestà nella condotta del mercato e sanziona chi utilizza mezzi
fraudolenti nell’avvalersi dell’informazione privilegiata (è
illecito quindi per un amministratore che ha a disposizione una
informazione riservata, negoziare titoli emessi dalla stessa
società, in quanto verrebbe leso il suo dovere fiduciario nei
confronti della società e dei soci che gli impone di non
utilizzare a suo vantaggio le informazioni di cui entra in
possesso nell’esercizio delle sue funzioni così come il
comportamento dell’avvocato che attraverso un suo collega entra in
possesso di informazioni di una società loro cliente che sta per
lanciare un OPA su un’altra società ed acquista titoli della
società target.
Infine per prevenire il fenomeno dell’insider dealing, l’art 6 co.
4 della Direttiva europea richiede alle persone con responsabilità
di direzione (ed alle persone ad esse strettamente collegate) di
notificare all’Autorità di l’esistenza di operazioni effettuate su
strumenti finanziari emessi dall’emittente.
2.1. L’informazione privilegiata fattispecie di reato: la
nozione
A seguito degli inattesi dissesti di gruppi imprenditoriali che
occupavano un ruolo rilevante sul piano nazionale ed
internazionale, è noto che la passata legislatura aveva messo in
cantiere un ambizioso progetto legislativo allo scopo dichiarato
di apprestare efficienti mezzi di tutela del pubblico risparmio.
Orbene, è altrettanto noto come l’iter parlamentare di questo
progetto sia stato travagliato e così se in un primo momento in
questo corpus normativo, volendo essere una riforma organica,
doveva trovar recepimento anche la direttiva comunitaria in
materia di abuso di mercato, le difficoltà incontrate hanno
suggerito al Governo l’opportunità di anticipare la parte
concernente gli abusi di mercato in occasione della promulgazione
della legge di recepimento delle direttive comunitarie.
Con l’art 9 della legge 18.04.2005, n° 62 (legge comunitaria
2004) sono state così recepite in Italia la direttiva n°
2003/6/CE sugli abusi di mercato e le relative disposizioni di
attuazione comunitarie; bisogna subito precisare che le
disposizioni esaminano oltre che la disciplina degli abusi di
mercato in modo significativo, anche una serie di modificazioni
del Testo unico della finanza prevalentemente funzionali che non
esaminerò in questa sede il ruolo assunto dalla Consob, merita
tuttavia un breve approfondimento prima di esaminare la disciplina
dell’insider trading.
“Il legislatore nazionale si è sostanzialmente adeguato al dettato
del legislatore comunitario, attribuendo all’autorità
amministrativa non soltanto poteri d’inchiesta meglio adeguati
alle effettive esigenze investigative necessarie per indagare
appropriatamente sugli illeciti in materia di abusi di mercato, ma
anche ampliando le attribuzioni della Consob, ora chiamata a
svolgere funzioni di regolamentazioni di mercato (con annessi
poteri “paragiurisdizionali” o “quasi giustiziali” di risoluzione
delle controversie) di accertamento degli illeciti e di inflizione
delle sanzioni, scelta quest’ultima che comporta per quanto
attiene ai profili sanzionatori, l’esigenza di un quadro normativo
in grado di assicurare sufficienti garanzie ai soggetti coinvolti”[26].
E così, ora accanto ai poteri stabiliti dall’art 115 (ante
riforma) che sostanzialmente sono rimasti intatti (vi è sta in
realtà una modifica della lett. b dell’art 115 prevista dall’art
14 della legge n. 262/2005), sono ora attribuiti dall’art 115, co.
1 lett. c) –bis i poteri previsti dall’art 187 octies “ Poteri
della Consob”[27].
Spunti di riflessioni sul ruolo ritenuto per qualche autore
“ambiguo[28]”potrebbero
esserei punti contorversi dei limiti temporali del procedimento[29],
così come il ruolo del Presidente della Consob chiamato ad
intervenire sia in fase istruttoria che in quella decisoria, il
tenere all’oscuro i mercati dal momento della fine
dell’istruttoria per quanto concerne le procedure intraprese dalla
Commissione depotenziando il ruolo di moral suasion che l’Autorità
dovrebbe avere.
Gli iter procedimentali amministrativi e penali si snodano
paralleli ed autonomi, il legislatore si interessa di garantire
una efficace collaborazione tra la Consob-inquirente e l’autorità
giudiziaria-inquirente durante la fase delle indagini. Nel
giudizio, l’autonomia è assoluta l’art. 187-duodecies esclude
l’obbligo di sospensione del procedimento amministrativo o quello
civile di opposizione a sanzione amministrativa in pendenza del
procedimento penale, precludendo in radice ogni possibile
applicazione dell’art 24 della L. 689/81 che devolve al giudice
penale la cognizione delle infrazioni amministrative dal cui
accertamento dipenda l’accertamento del reato. E così non si può
escludere di trovarsi di fronte a giudicati contrastanti che
darebbero adito all’impugnazione per revocazione ex art 395, n. 5
c.p.c.. Novità non ultima concernente sempre il ruolo ed i poteri
della Consob, è poi la disposizione dell’art 187 undecies, co.2,
che attribuisce alla Consob la possibilità di costituirsi parte
civile, acquisendo un ruolo molto più attivo e di rilievo
nell’economia del processo, al fine di richiedere utilità
patrimoniali per la lesione che il reato ha cagionato
all’integrità del mercato (una previsione originale di ristoro
patrimoniale per un fatto sì lesivo ma non certo del suo specifico
patrimonio, qualche autore rileva il riecheggiare dei “danni
punitivi” del diritto nordamericano).[30]
Terminato questo breve accenno all’importante ruolo dell’Authority
, esaminiamo le disposizioni recanti la nuova disciplina
dell’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato
- il nuovo Titolo I-bis costituito dagli artt.180 a 187
quaterdecies - che sostituiscono il Capo IV parte V del T.u.f.
e cioè i previgenti artt. da 180 a 187-bis
Qui ad una prima sezione dedicata alle disposizioni generali, dove
viene fornita anche una dettagliata descrizione di cosa si intenda
per informazione privilegiata, seguono due Capi relativi alle
sanzioni penali ed amministrative. Chiude il Titoli I – bis il
Capo IV e V dedicati rispettivamente ai nuovi poteri della Consob
ed ai rapporti tra procedimento penale d amministrativo.
“Modificazioni all’apparenza quasi impercettibili e tuttavia
significative nella sostanza, inserimenti di previsioni nuove,
eliminazione di fattispecie dall’ambito del penalmente rilevante
così come cambiamenti immediatamente riconoscibili ma non
altrettanto egualmente consistenti sul versante contenutistico
mutano la fattispecie d’incriminazione ora contenuto nell’art.184
del d.lgs 58/1998 ed impegnano l’interprete in una lettura del
reato di abuso di informazioni privilegiate non agevole, destinata
a misurarsi con doverosi collegamenti sistematici e con scelte
sintattiche non sempre perspicue”[31].
La struttura essenziale del fatto punibile risale all’emanazione
delle disposizioni dell’art. 2 della legge del 17 maggio del 1991
n. 157 sostituito in seguito dall’art. 180 del d.lgs n. 58/1998:
così come nella previgente normativa, la tutela dell’integrità
del mercato è il bene presidiato attraverso il divieto di
effettuare operazioni di qualunque genere sfruttando informazioni
privilegiate, di comunicare a terzi l’informazione privilegiata e
di raccomandare o indurre taluno a compiere operazioni sulla base
della suddetta informazione.
Il bene giuridico da tutelare mediante la repressione dell’insider
trading è ravvisato dalla dottrina maggioritaria, nell’importanza
di costruire una tutela al risparmio, bene di rilevanza
costituzionale previsto dall’art. 47 Cost[32].
La ratio della norma incriminatrice è rappresentata dalla
necessità di tutelare i mercati finanziari[33],
sotto il profilo della trasparenza e del corretto funzionamento,
onde evitare una condotta che se diffusa potrebbe provocare una
sfiducia dei risparmiatori[34].
Una prima novità introdotta dalla legge n. 62/2005 riguarda
l’inasprimento sanzionatorio, triplicato nel massimo (recluisione
da uno a sei anni) e con un minimo di un anno, posto a carico
degli insiders c.d. primari (cioè di coloro che sono in possesso
di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di
organi dell’emittente, della partecipazione al capitale
dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di
una professione, di una funzione o di un ufficio) che tra l’altro
comporterà in sede processuale la celebrazione dell’udienza
preliminare.
Orbene, le condotte criminose di questi soggetti, individuate
nelle tre tradizionali forme alterative del compimento di
operazioni su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
privilegiate (c.d. trading: nuovo art. 184 T.u.f, rubricato
“Abuso di informazioni privilegiate”, lett. a), della
comunicazione delle informazioni di cui sopra ad altri, (c.d.
tipping: art 184, lett. b) e del consigliare ad altri sulla base
delle medesime informazioni al compimento di operazioni c.d.
tuyautage: art. 184, lett. c), sono punite con reclusione da uno a
sei anni e con la multa da ventimila euro fino a 3 milioni; vi è
inoltre la previsione all’art.184, co. 3 di triplicare la multa o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dal reato, da parte del giudice in casi specifici
(inoltre ai sensi dell’art 39, co. 1 della legge n.262/05 le pene
previste nel Capo II del T.u.f. sono raddoppiate entro i limiti
posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del
codice penale).
Posto che questo innalzamento dei livelli sanzionatori segnano
un’inversione di tendenza rispetto ai più recenti interventi
normativi, dettata probabilmente da logiche di emergenza connesse
agli ultimi scandali finanziari ed è scelta condivisibile come
segno di una doverosa presa di coscienza della gravità del fatto e
che ancora una volta mostrano come l’elemento caratterizzante
l’integrità del mercato sia qui colto assumendo ad interesse
meritevole di tutela, l’appetibilità del mercato, dal quale il
legislatore tende ad escludere operatori che agiscono in posizioni
di vantaggio informativo ed assume una valenza simbolica
nell’ottica di un’opera di moralizzazione degli operatori del
mercato, discutibile appare la scelta se confrontata sia con la
misura della sanzione stabilita dal delitto di manipolazione del
mercato che sicuramente contempla condotte più profondamente
lesive, presentando un disvalore più accentuato in considerazione
del turbamento arrecato al valore sul mercato, sia in ordine alla
coerenza sistematica ed al rispetto del principio di uguaglianza
all’interno del diritto penale societario: penso per esempio alle
figure delle false comunicazioni sociali, ridotte da un lato ad
una contravvenzione poco più che bagattellare o, nell’ipotesi più
grave, ad un delitto punito con un massimo inferiore comunque a
quello dell’insider trading[35].
Novità ulteriore prevista dal legislatore (riprendendo la
Direttiva 2003/6/CE), accanto alle due famiglie di insider (c.d.
anche corporate insider e temporary insider), è la tipologia
invidiata dal nuovo art 184, co. 2 del T.u.f, del criminal
insider , cioè di coloro che vengano in possesso di informazioni
privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di
attività delittuose. Inoltre nel nuovo sistema sanzionatorio
penalistico perdono rilevanza le condotte di tippee trading[36]
sanzionate ora esclusivamente a livello ammnistrativo[37].
Infine è da segnalare che l’ultimo comma dell’art. 184 estende ora
la nozione di “strumenti finanziari ai fini del presente articolo”
alla estesa tipologia elencata all’art 1, co. 2 del T.u.f. con la
specificazione che si prenderanno in considerazione ai fini della
incriminazione ex art 184, soltanto quelli il cui valore dipende
da uno strumento ammesso alla negoziazione o è stata presentata
domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea.
E’ bene, prima di esaminare nel dettaglio ciò che il nuovo art 184
del T.u.f. vieta, bisogna fermarsi a descrivere ciò che
caratterizza la nozione di informazione privilegiata ai sensi
dell’art. 181 del T.u.f. . Non può sfuggire il fatto che la norma
definitoria recepisce tutta l’elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale che si è venuta formando non solo nel nostro
paese[38]
ed il primo comma dell’art.181 del T.u.f. ribadisce il concetto
già espresso nel comma 3 dell’art. 2 della L. n. 157 del 1991 e
del comma 3 dell’art.181 T.u.f (ante modifica), pertanto la
definizione in linea generale di informazione privilegiata non
cambia anche se nel prosieguo del nuovo art 181 del T.u.f. il
legislatore sembra voler dettagliare i termini principali
impiegati nella definizione onde vincolare in modo l’interprete
ad una lettura più rigida.
In particolare, il comma 3 ed il comma 4 analizzano l’informazione
privilegiata sotto il duplice profilo sia del suo “carattere
preciso” sia del valore della locuzione “se resa pubblica” legato
al concetto di “price sensitive”.
Quanto al primo aspetto, il richiamo contenuto nell’ art 181, co.
3 lett. a) al collegamento tra informazione e “complesso di
circostanze esistente” stabilisce che oggetto dell’informazione
deve essere un fatto o una serie di fatti storicamente
determinati, o fatti o serie di fatti che sono destinati a
verificarsi nel futuro; eventi che tuttavia trovano nel presente o
passato una liaison tanto che, come la disposizione normativa
suggerisce, si possano ragionevolmente prevedere che si
verificheranno (con esclusione quindi di qualunque notizia che
abbiano carattere di valutazione o studio)[39],
fermo restando i dubbi interpretativi che può suscitare l’avverbio
“ragionevolemte”[40].
Altro elemento caratterizzante un’informazione “precisa” è la
sufficiente “specificità” della notizia art.181 co. 3 lett. b).
Ciò vale quindi ad individuare come tipiche quelle informazioni
che consentano di trarre conclusioni circa il possibile effetto
(positivo o negativo) delle circostanze o dell’evento di cui sopra
e che costituiscono l’oggetto dell’informazione sui prezzi degli
strumenti finanziari. Tali dettagli valgono ad escludere
normativamente dal novero di informazione privilegiata, le voci o
i rumors.
Quanto al secondo profilo, l’art 181 co. 4 sembrerebbe voler
rendere la clausola normativa della sensibilità della notizia, più
rigida: “per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire
in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende
una informazione che presumibilmente un investitore ragionevole
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie
decisioni di investimento”. Una specificazione che richiama
concettualmente elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali di
matrice anglosassone ed americana; in sostanza si richiede, per
considerare una informazione come price-sensitive, qualora resa
pubblica, la probabilità che un investitore ragionevole la usi
come elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
Una disposizione che richiama il requisito americano di rilevanza
(materialità), secondo il quale ad un insider è proibito
l’utilizzo di informazioni non pubbliche se “rilevanti”, cioè se
esiste una sostanziale probabilità che un investitore ragionevole
consideri il fatto omesso così importante per la sua decisione di
investimento. Inoltre, alla luce della decisione raggiunta negli
Stati Uniti nel caso Texas Gulf Sulphur[41],
l’informazione deve essere divulgata in modo tale che il pubblico
degli investitori ne sia in possesso prima che gli insiders
possano operare in base ad essa.[42].
Ma l’uso da parte del nostro legislatore del termine “ investitore
ragionevole” è come detto oltremodo ambigua. Si può prospettare
un’alternativa tra il considerare la nozione suddetta come
concetto astratto, sul cui contenuto chiunque può congetturare ( e
ciò vorrebbe dire tra l’altro che la definizione verrebbe rimessa
alla discrezionalità delle corti ), oppure una nozione che va
riempita tenendo in giusto conto le reali modalità con cui gli
investitore prendono le loro decisioni di investimento una
valutazione ex ante , un giudizio prospettico basato su
previsioni. Ed allora ciò detto, bisognerebbe stabilire cosa
esattamente si deve tentare di prevedere se non il concreto
comportamento degli investitori: dato empirico che conta per quel
che può contare attraverso un giudizio ex ante anziché effettuato
a posteriori e quindi con tutta l’elasticità del caso. Ci può
aiutare a comprendere meglio quanto stiamo analizzando, lo studio
condotto sul c.d. “investitore medio” criticato ed abbandonato[43]
per essere sostituito con il test sull’investitore ragionevole
interpretato comunque come equivalente al test sull’investitore
medio. Ebbene se l’interpretazione di investitore ragionevole è
quella di colui che prenda in considerazione solo le informazioni
considerate rilevanti dall’investitore medio (il 50% degli
investitori?) ci dobbiamo chiedere allora come debba essere
interpretata la nozione in esame quando abbiamo a che fare con
investitori che si comportano in modi diversi ciascuno convinto di
agire in modo razionale; vale a dire, anche le informazioni
considerate rilevanti solo da una parte qualificata di investitori
possono essere in grado di influire sui prezzi ed allora il test
dell’investitore ragionevole interpretato come equivalente al test
dell’investitore medio entra in conflitto con la regola principale
secondo cui le informazioni che possono avere incidenza sui prezzi
devono essere rese pubbliche[44].
E’ patrimonio di tutti coloro che hanno un po’ di conoscenza di
mercati finanziari, che affinché vi possa essere una variazione di
prezzo, non è necessario che la percentuale di investitori che
ritengono una informazione rilevante sia il cinquanta percento di
tutti gli investitori, anzi è ben noto che una percentuale molto
bassa può avere comunque un impatto sul mercato; ed allora come
intendere una informazione privilegiata? Non considerandola quando
invece vi è una minoranza che la ritiene rilevante mentre per
l’investitore medio ragionevole è irrilevante pur quando ha la
capacità di influenzare i prezzi degli strumenti finanziari, o
considerare una informazione tipica ai sensi dell’art 181 T.u.f.
qualunque informazione presa in considerazione da un numero di
investitori le cui decisioni sono in grado di influenzare i
prezzi? Ebbene lo standard di investitore medio-ragionevole può
servire al fine di stabilire una prima presunzione relativamente
al tipo di informazioni che devono essere pubblicate insomma il
test dell’investitore ragionevole è di ausilio se proposto nel
senso di semplice presunzione di irrilevanza di una informazione
che non è presa in considerazione da un investitore medio.
Tuttavia, se si ha la prova di un numero sufficiente di
investitori che decide di compiere operazioni su strumenti
finanziari di una certa società dopo aver preso in considerazioni
un certo tipo di informazioni, queste non posso essere
considerate irrilevanti ritenendo che un investitore ragionevole
(identificandolo con investitore medio ) non le prenderebbe in
considerazione; una presunzione di irrilevanza sulla base di
investitore razionale deve essere modificata in base alla
constatazione che anche certe informazioni prese in considerazioni
da un certo numero di investitori possono condurre ad una
significativa incidenza sui prezzi. Una soluzione che trova
motivazione anche nella sostanziale coincidenza nella legislazione
europea, e a fortiori, nel nostro ordinamento dell’obbligo di
comunicare previsto ex art 114 del T.u.f. e della prevenzione
dell’insider trading.
Appare utile ricordare, a termine di questa analisi
sull’interpretazione di investitore ragionevole, che il
legislatore europeo, e naturalmente, quello nazionale, assumendo
di scegliere come riferimento principale il dato oggettivo della
potenziale incidenza sul prezzo, crea un contesto molto più
disposto a recepire la rilevanza delle informazioni non
finanziarie a dispetto di ciò che accade nel diritto statunitense
dove vi è una scarsa apertura della non “financial disclosure”[45].
Tornando ad esaminare la nuova disposizione dell’art. 181 del
T.u.f e precisamente il comma 4, ebbene in primo luogo in realtà
risulta dopo quanto detto, alquanto ampia la definizione ivi
presente dovuta all’avverbio “presumibilmente” e all’aggettivo
“ragionevole” inoltre “il riferimento alla circostanza che
l’estremo della sensibilità è integrato quando l’informazione
costituisca uno fra i molteplici elementi fondanti il giudizio
dell’investitore, senza alcuna particolare caratterizzazione in
termini di rilevanza, non appare scelta perspicua. Si consideri
infatti che se così non fosse, si sarebbe addirittura al di fuori
della fattispecie della notizia privilegiata, pacifico essendo
che una informazione inidonea ad essere anche soltanto uno dei
fattori della scelta, non può per altro verso integrare l’estremo
di fattispecie descritto con il gerundio “utilizzando”, che
implica la valenza della notizia nel processo motivazionale
nell’agente[46].
E’ difficile sicuramente dire se la definizione legislativa di
informazione privilegiata risponda a quei criteri di effettiva
precisione e certezze definitorie tendenti a soddisfare
l’auspicio espresso oltretutto dalla Corte Costituzionale che con
la sentenza n. 382/2004 ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale sollevata in relazione al previgente
reato di insider trading , criteri pertanto miranti ad evitare
censure di illegittimità costituzionale in riferimento quindi al
principio di determinatezza e di tassatività della fattispecie
penale.
Ma la sentenza 382/2004 della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato inammissibile la questione che ha per oggetto
l’illegittimità costituzionale dell’art 180, 3 co. T.u.f. (ante
riforma) per violazione dl principio di determinatezza della legge
penale ex art 25, 2 co. Cost sollevata dal Tribunale di Siracusa e
di Roma, in realtà omette di affrontare il rispetto del principio
di determinatezza, in ordine ad una fattispecie sulla quale una
parte della dottrina si è espressa in modo molto critico, ponendo
in evidenza l’inafferrabilità del bene giuridico tutelato e della
fattispecie che ne disciplina l’offesa[47]:
quando vengono presi in considerazioni interessi di tipo
economico, l’offesa si diluisce si fa sfuggente. Secondo i
giudici a quibus la formula normativa individuata dall’art 180 co.
3 (ante riforma ) del T.u.f. non individuerebbe in modo preciso
la fattispecie criminosa astratta “…in quanto non definisce in
modo preciso che cosa significhi provocare < una sensibile >
alterazione del prezzo; di conseguenza sarebbe eccessivo il
margine di discrezionalità affidato al giudice nello stabilire,
nel caso concreto, l’effettiva portata di tale
espressione….Secondo alcuni[48]
occorre operare una distinzione tra principio di determinatezza e
tassatività della legge penale, inquadrabili nell’ambito del
principio di legalità, intendendo il primo come affermazione del
dovere del legislatore di formulare la norma in modo chiaro ed
intelligibile, ed il secondo come espressione del divieto di
analogia in materia penale; esso è sancito dall’art.1 c.p. Il
fondamento costituzionale del principio di determinatezza[49],
la cui ratio è da individuare nell’esigenza di tutelare il
cittadino dagli abusi del potere giudiziario, si fonda su di una
interpretazione dell’art 25 2 co. Cost., che sancisce
espressamente i principi di riserva di legge e di irretroattività,
alla luce di altri principi di rango costituzionale. L’esigenza di
determinatezza discende dal carattere frammentario del diritto
penale, in quanto, se la rilevanza penale deve essere limitata ad
alcune forme di offesa dei beni tutelati, si pone l’esigenza di
specificarne in modo preciso i contenuti. Inoltre la
determinatezza si pone a garanzia del favor libertatis, in quanto
ne assicura la certezza del diritto. Nel caso in esame la Corte ha
rigettato la questione di legittimità costituzionale senza
esprimersi in ordine al principio di determinatezza, né
riproponendo il suo indirizzo più risalente, il più rigoroso – il
principio in virtù del quale nessuno può essere punito per un
fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge
(art 1, c.p.), non è attuato dalla legislazione penale seguendo
sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto[50]
-, né riaffermando il concetto secondo cui < il principio di
legalità si attua non soltanto con la rigorosa e tassativa
descrizione di una fattispecie, ma in alcune ipotesi, con l’uso di
espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e
per giudicare se una determinata condotta lo abbia o meno violato
> , per cui è ammissibile < il ricorso a nozioni proprie del
linguaggio e dell’intelligenza comuni >[51]
bensì affermando, da un lato che l’operazione di riempimento -
unica strada possibile da seguire, secondo la Corte, nell’ipotesi
di accoglimento della questione - <si palesa comunque estranea,
per il suo carattere apertamente creativo, ai suoi poteri, <
rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del
legislatore >, dall’altro auspicando l’intervento del legislatore[52].
La Corte Costituzionale inoltre, con riferimento alla nozione di
informazione privilegiata, pone in evidenza l’art 1 della
Direttiva 2003/124/CE, identificando in esso un ruolo specifico
atto ad < accrescere la certezza del diritto dei partecipanti al
mercato > in quanto contiene “ indicazioni complementari intese a
puntualizzare la definizione suddetta, sia per quanto attiene al <
carattere preciso > della notizia sia per quanto riguarda il
requisito < dell’importanza del suo impatto potenziale sui prezzi
degli strumenti finanziari o degli strumenti derivasti connessi
>.
Il nuovo art 181 co. 4 del T.u.f ., che come abbiamo già
sottolineato pone componenti valutative alquanto ampie, sarà
valutato in definitiva dall’esperienza applicativa che potrà
chiarire se, malgrado la presenza di più parametri elastici, la
definizione di informazione privilegiata risponda a criteri di
precisione e certezza. Ebbene a parere di qualche autore non ci si
può esimere dal notare che la nozione di informazione price
sensitive sembra “eccessivamente ampia nella parte in cui si fa
riferimento ad uno solo degli < elementi su cui fondare le proprie
decisioni di investimento >, senza richiedere che quell’unico
elemento abbia alcuna significativa rilevanza agli occhi
dell’investitore ragionevole”[53].
Probabilmente è questione tutt’altro che definita la discussione
sorta sulla eventuale lesione del principio di determintatezza,
anzi essa assume una certa rilevanza ancor più per quei reati di
pericolo[54] come nel
caso in esame, dove l’anticipazione della tutela penale,
conseguenza tipica, esige una determinatezza che altrimenti
potrebbe portare a conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
dei consociati e per la certezza del diritto ma che tuttavia
neanche la giurisprudenza di legittimità sembra voler affrontare
in modo univoco (le pronunce di accoglimento per i casi di
violazione del principio di determinatezza sono sporadiche).
Non è facile quindi, l’accertamento del nesso causale, complicato
dal fatto che spesso si verifica un concorso di cause che possono
contribuire ad innalzare il prezzo degli strumenti finanziari;
pertanto il giudizio di idoneità ad “influire sensibilmente sui
prezzi” qualora l’informazione sia resa pubblica deve essere, come
più volte qui detto, compiuto ex ante, prescindendo da tutte le
circostanze conosciute a posteriori e prendendo in esame tutte
quelle conoscibili: dottrina e giurisprudenza sono concordi nel
ritenere che si tratti di un giudizio prognostico, per un reato di
pericolo concreto, che accerti se l’evento avrebbe potuto
verificarsi in termini di probabilità[55],
il cui elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, in
quanto non si richiede uno sfruttamento speculativo
dell’informazione tale da ricavarne un profitto (dolo specifico)
ma la coscienza e volontà di “utilizzare” informazioni
privilegiate per compiere talune operazioni : “viene richiesto un
collegamento motivazionale tra la conoscenza dell’informazione e
la decisione di effettuare l’operazione”
[56].
In definitiva per considerare un’informazione price –sensitive vi
deve essere la probabilità che un investitore medio (recte
ragionevole) la usi come elemento su cui fondare le proprie
decisioni di investimento al fine di ottimizzarne gli interessi,
ma non è esclusa la sua responsabilità per il solo fatto che
“l’influenza sensibile” sul mercato non si sia verificata, una
volta resa pubblica l’informazione originariamente riservata, o si
sia verificata in senso opposto a quello ipotizzabile.
Particolare significativa per certi versi è la definizione
prevista dall’art 181, co. 2 del T.u.f. laddove specifica che per
informazione privilegiata è da considerarsi anche quelle che i
partecipanti ai mercati nei quali i derivati vengono trattati
ricevono secondo prassi di mercato ammesse. Orbene si tratta di
significativa precisazione dal momento che nelle contrattazioni su
strumenti derivati talune informazioni ammesse da prassi di
mercato sono la base informativa per gli operatori e né tuttavia
il richiamo a “prassi ammesse” possono far sorgere dubbi sul
versante costituzionale in quanto richiamo di fonte giuridica
sub-legislativa per un elemento costitutivo (l’informazione
privilegiata prevista dall’ art 181 T.u.f.) della fattispecie
incriminatrice prevista dall’art 184 del T.u.f., in quanto
rappresenta “un estremo del fatto, valendo a designare
esclusivamente sul piano concreto la tipologie delle notizie alle
quali aver riguardo per misurarne poi – secondo la specificazione
dettata dai commi 3 e 4 dello stesso art 181 – la eventuale
riconducibilità alla figura tipica dell’informazione privilegiata[57]”.
Apprezzabile infine appare la precisazione, fermo restando gli
altri requisiti, prevista ora ex lege dall’art 181, co. 5 del
T.u.f., riguardante l’informazione trasmessa da un cliente
riguardante l’esecuzione di taluni ordini in attesa di esecuzione.
Infatti appare evidente che l’ordine di esecuzione incorpora
l’informazione e pertanto l’operatore che ne viene a conoscenza ,
si trova ad essere in possesso di un informazione privilegiata che
non lo è più nel momento in cui viene eseguita l’operazione.
2.2. La provenienza: l’insider primario, art 184, 1° comma
T.u.f.
Il delitto di abuso di informazioni privilegiate punito oggi con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da ventimila a tre
milioni di euro, può essere commesso da soggetti in possesso di
determinati requisiti, in ragione di particolari situazioni in
cui il possessore si trova (c.d. insider primario, scompare dalla
previsione penale l’insider secondario): pertanto come nella
previgente disciplina (art 180 T.u.f.), si tratta quindi di un
reato proprio .
L’attuale art 184, specifica in modo diverso tali situazioni
rispetto all’art 180 T.u.f. (ante riforma), in particolare primo
rilievo da sottolineare nel confronto tra le due diverse
disposizioni è la specifica previsione ignota in precedenza, del
possessore di “informazione privilegiate in ragione della sua
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o
controllo dell’emittente”.
Non è difficile valutare questa prima differenza, seppur
significativa tra le due diverse disposizioni come superflua, in
quanto rientrante in qualche modo nella formula generale con cui
si chiude il primo comma, con riferimento cioè alla” funzione “ ed
“all’ufficio” , termini sufficientemente ampi per poter
comprendere nel novero dei soggetti colpiti dal divieto anche i
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo.
Come qualche autore[58]
ha evidenziato, uno spunto di riflessione invece lo suggerisce il
riferimento “all’emittente” che sembra voler imporre una
limitazione alla portata della norma. Infatti ad una prima lettura
dell’art 184, co.1 del T.u.f., sembrerebbe che il legislatore
abbia indicato come e informazioni privilegiate quelle c.d.
corporate informations cioè appartenenti alla società emittente,
escludendo quindi le c.d. market informations le informazioni
riguardanti il mercato latu sensu.
Ebbene malgrado un’interpretazione in tal senso sembrerebbe poco
comprensibile, non si riuscirebbe a superare il divieto di
analogia in “malam partem” previsto nel diritto penale posto a
baluardo ad un eventuale estensione del divieto alle “informazioni
provenienti dal mercato”, se non si ricorrerebbe alla clausola
generale che conclude il primo comma e che annovera tra i soggetti
sottoposti a divieto anche coloro sono in possesso
dell’informazione tipica ex art 181 T.u.f. in ragione del loro
“ufficio o funzione.” Cosi redatta, la norma autorizza a
comprendere nella famiglia di soggetti a cui sottoposta la
inibizione, anche chi facendo parte di organi di amministrazione,
direzione o controllo sono in possesso di informazioni che
oltrepassano il confine societario-emittente e si estendono
all’intero mercato finanziario[59].
Una interpretazione strettamente letterale invece deve essere
data all’impiego nella norma del termine “partecipazione al
capitale dell’emittente”, in quanto a differenza di quanto
stabiliva la disciplina previgente (si parlava di informazioni in
possesso in ragione di partecipazione al capitale di una società,
formula sicuramente più ampia ), il nuovo art. 184 limita solo
ai possessori di informazioni privilegiate in ragione della loro
partecipazione al capitale dell’emittente, escludendo quindi
coloro che sono in possesso di informazoni “riservate” di altre
società , conosciute tuttavia grazie alla partecipazione al
capitale di un differente emittente. Una spiegazione a siffatta
limitazione che non include nell’operatività della norma le market
informations potrebbe risiedere nel rilevare che una
partecipazione al capitale (così recita l’articolo) normalmente di
per sé non permette al soggetto che ne è titolare di venire a
conoscenza di notizie attinenti ad altre società e che per motivi
fisiologici giungono alla conoscenza degli organi di
amministrazione, direzione e controllo dell’emittente al capitale
sociale del quale il soggetto partecipa, senza tuttavia che le
stesse informazioni non incidano anche sull’emittente stesso.
Resta da accennare alla clausola finale sancita nel primo comma
dell’art 184 T.u.f. di cui si è già detto; rileva evidenziare che
rispetto alla previsione ante riforma, si ha l’aggiunta del
riferimento all’attività lavorativa che tende ad estendere il
campo dei soggetti rientranti nel divieto, penso per esempio a
coloro che, dipendenti di altre società diversi dall’emittente,
proprio in ragione della loro attività lavorativa ( revisori
contabili esterni, advisor…) possono venire a conoscenza di
informazioni privilegiate riguardanti l’emittente con cui la
società a cui appartengono collabora per qualche attività
lavorativa pur temporanea.
2.3. Le condotte vietate: art 184, 1° comma T.u.f.
Le condotte criminose previste dall’art 184, co. 1 lett.a)
(acquistare, vendere o compiere altre operazioni) se nella parte
descrittiva risulta immutate, si differenzia dalla norma abrogata
(art 180 T.u.f.) per due differenti precisazioni.
In primo luogo il vecchio art 180 del T.u.f. prevedeva un divieto
anche per operazioni poste da “interposta persona”, mentre
l’attuale art 184, co.1, estende l’ambito di operatività dei
divieti, precisando la definizione attraverso l’utilizzo della
formula “direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto terzi”, nella quale risulta evidente che d’ora in poi
condotte penalmente rilevanti possono essere non solo i contratti
il cui effetto economico ricade (anche indirettamente) sul
soggetto sottoposto a divieto ma anche quei negozi che sono
compiuti indirettamente dall’inibito ma per conto di un soggetto
estraneo ai divieti. Inoltre una sostanziale differenza rispetto
alle precedenti disposizioni normative è l’uso del gerundio
“utilizzando” previsto all’art 184 co. 1 lett a) del T.u.f., che
denota una forte valenza dell’informazione privilegiata nel
processo decisionale che è alla base dell’operazione. Senza dubbio
una differenza marcata rispetto al testo dell’art. 2 della legge
n. 157 del 1991 nel quale non compariva alcun chiaro riferimento
in tal senso tanto che parte della dottrina riteneva sulla base
delle indicazioni della direttiva comunitaria di considerare il
collegamento motivazionale tra informazione privilegiata e le
operazioni, un requisito intrinseco della fattispecie[60].
Seppur meno evidente è la differenza con il precedente art 180
T.u.f. oggi abrogato che come liaison tra processo motivazionale e
possesso di informazione privilegiata, usava il gerundio
“avvalendosi”. Ebbene come qualche autore ha notato malgrado si
tratti di sfumature, l’impiego del verbo “utilizzare” nell’attuale
norma, denota una scelta più incisiva nel legame tra informazione
e processo decisionale[61.
Anche il divieto di comunicare ad altri ovvero il c.d. tipping
appare invariato nella tipizzazione della condotta punibile
(comunicare ad altri la informazione privilegiata), tuttavia si
deve rilevare che i confini descritti dell’art 184 co. 1 lett. b)
all’interno del quale opera il divieto sono diversi. Infatti, se
in precedenza, la formula adottata dal legislatore aveva suscitato
dubbi per la troppa elasticità a cui si prestava (ricordiamo
l’esimente del “giustificato motivo” previsto dall’abrogato art
180, co. , lett. b ), ora la norma stabilisce che il divieto opera
solo “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell’ufficio”: muta in sostanza il
fatto tipico, e si passa da un modello legale dove qualunque
comunicazione di informazione privilegiata era sottoposta a
divieto, con la deroga della non antigiuridicità del “giustificato
motivo”, ad una intera area, dove la fattispecie penale non opera
e le comunicazioni di informazioni privilegiate possono circolare[62].
Una modifica che forse può risolvere quanto da dottrina autorevole[63]
è stato segnalato e a cui spesso la giurisprudenza è stata
chiamata a risolvere non riuscendoci sempre: indicare “quei
criteri direttivi in ordine a quelle che potrebbero immaginarsi
quali ipotesi di < giustificato motivo > per estendere
l’informazione privilegiata a soggetti terzi. Una lacuna per
molti reputata preoccupante nel momento in cui ci possono essere
intrecci societari che vedono il terzo destinatario della
comunicazione non solo quale eventuale diretto interessato
all’operazione finanziario, ma anche consocio o coamministratore”[64].
Non meno importante appare una “corretta riallocazione degli oneri
probatori in capo all’accusa”[65]:
non è più possibile indurre a provare i “giustificati motivi” in
quanto ora, il comunicare all’interno dell’area prevista dall’art
184, co. 1 lett. ), è elemento costituivo del fatto tipico (sia
pure in termini negativi), e toccherà all’accusa la dimostrazione
di aver comunicato al di fuori di suddetto perimetro, anche se
non manca di sottolineare qualche autore, che anche nella
previgente disposizione, la mancanza di “giustificato motivo”, era
un requisito di fattispecie e toccava evidentemente al giudice di
merito provare l’assenza di un giustificato motivo[66].
D’ora in poi le comunicazioni che fuori escono da tale area e sono
dirette verso soggetti “esterni” sia all’ambito lavorativo che
professionale, della funzione ovvero dell’ufficio, integrano da
un punto di vista oggettivo il fatto tipico .
Per quanto concerne i termini usati dal legislatore per designare
il perimetro di questa area e cioè le informazioni che sono
comunicati al di fuori del “ normale esercizio del lavoro,
professione, funzione o ufficio”, essi non pongono particolari
problemi di definizione: in merito all’attività lavorativa
abbiamo già descritto cosa si può intendere, nelle pagine
precedenti, mentre le rimanenti locuzioni, esse comparivano già
nella disciplina prevista dall’art 2 comma 1, della legge n. 157,
del 1991[67]
.
Merita soffermarsi sulla definizione di “normale” in relazione
all’attività lavorativa. Ebbene una lettura attenta della norma e
di tale qualificazione non può non dirimere il dubbio sul
riferimento dell’aggettivo, in quanto se in un primo momento esso
potrebbe indurre a far pensare che il termine”normale” si debba
confrontare, attraverso una valutazione, con un ipotetico
soggetto- modello di riferimento ( e ciò vale tanto per l’attività
lavorativa , quanto per la professione, funzione o ufficio), non
credo sia superfluo avanzare l’idea che il requisito della
“normalità” vada collegato con l’attività di comunicazione
all’interno dell’attività lavorativa e le circostanze con cui essa
è avvenuta. In altre parole e concretamente la comunicazione
rientra nel normale esercizio del lavoro se essa è strumentale,
funzionale allo svolgimento dell’attività professionale.
La lett. c) del primo comma dell’art 184, descrive il divieto di
raccomandare o indurre altri (c.d. tuyautage), sulla base delle
informazioni privilegiate possedute, al compimento di talune
delle operazioni indicate nella lettera a).
La differenza terminologica con la disciplina abrogata è
significativamente messa in risalto dall’uso di “raccomandare o
indurre” rispetto al verbo “consigliare” utilizzato dall’art 180
co. 1 lett c) non più in vigore. Infatti se, il termine consiglio
si presta ad essere riempito da una moltitudine di comportamenti
che non necessariamente andranno ad incidere sul comportamento del
destinatario, le condotte ora descritte seppur nella loro
alternanza, sono caratterizzate da una valenza di influenza sul
processo decisionale del terzo: pertanto si sarà in presenza di
una condotta tipica ex art 184, co.1 lett. c) se essa sarà stata
in grado di avere un’influenza sul processo motivazionale del
terzo destinatario, al compimento dell’operazione.
Al termine di questa disanima sull’individuazione dei soggetti
attivi del reato di abuso di informazioni privilegiata si è
cercato di mettere in risalato l’esigenza di individuare la
connotazione che caratterizza il lavoro, la professione,
l’ufficio, in modo tale da consentire di ritenere che si
giustifichi ed imponga la più grave sanzione penale in caso di
utilizzo illecito dell’informazione privilegiata nel suo
esercizio.
Può essere di aiuto l’indicazione che proviene dall’art 114 del
T.u.f. co. 4 che stabilisce che qualora gli emittenti quotati o i
soggetti che li controllano effettuino la comunicazione di
informazione privilegiata nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell’ufficio…ad un terzo che non sia
soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, statutario o
contrattuale, devono dare comunicazione al pubblico
simultaneamente in caso di divulgazione intenzionale e senza
indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
Si evince che “è la titolarità del dovere di riservatezza che
elimina il pericolo di integrità e trasparenza del mercato quando
tale comunicazione non abbia come destinatario l’intero pubblico
dagli investitori ma un solo o pochi individui. In altri termini
la disciplina del 114 del T.u.f. offre un riscontro normativo alla
circostanza che l’obbligo di riservatezza svolge un ruolo di
primario rilievo nel contesto in esame dove il titolare di questo
obbligo si colloca in una posizione di protezione rispetto al fine
di tutelare la integrità e trasparenza del mercato evitando che in
virtù di una informazione ignota ad altri nessuno possa
avvantaggiarsi; è lo stesso obbligo di riservatezza che si
configura come volto ad assicurare, ancora prima delle
prescrizioni afflittive, che non si producano abusive
utilizzazione dell’informazione privilegiata, essendo ad esso
coessenziale quello di non utilizzare la conoscenza riservata per
trarne, per sé o per altri, un indebito vantaggio. E’ la
titolarità di tale obbligo che si manifesta come in grado di
legittimare la più grave sanzione penale e di imporne
l’irrogazione a carico di chi abbia tradito i doveri connessi a
questa posizione di protezione[68]”
Il comma 2 dell’art. 184 del T.u.f. è un novità introdotta dal
legislatore sconosciuto al vecchio impianto normativo dell’insider
trading .
Il divieto contemplato nel comma primo è esteso a coloro che sono
“ in possesso dell’informazione privilegiata a motivo della
preparazione o esecuzione dell’attività delittuose”. L’origine
ispiratrice di questa nuova previsione ha le fondamenta nel punto
17 (ed anche 14) dei Considerando della Direttiva 2003/6/CE, ove
si sottolinea l’esigenza di tener conto dei casi in cui la fonte
dell’informazione privilegiata non è legata ad un professione o ad
una funzione, ma “ allo svolgimento di attività criminali la cui
preparazione od esecuzione potrebbe influire sui prezzi di uno o
più strumenti finanziari o sulla formazione dei prezzi di mercato
regolamentare (p.17)” dovendosi dare riscontro al preoccupazione
espresse dagli stati membri “ in seguito agli attacchi
terroristici dell’ 11 settembre 2001 per quanto riguarda la lotta
al finanziamento delle attività terroristiche (p. 14)” e che per
la loro intrinseca gravità sono in grado di influenzare
notevolmente i mercati finanziari. Non deve stupire il vuoto di
tutela a cui la norma è stata chiamata a colmare: se questa
previsione non fosse stata introdotta il terrorista che si
prepara ad un attacco, nonché possessore di tale informazione non
potendo essere considerato insider “di se stesso” non sarebbe
rientrato nel divieto di cui all’art 184, co. 1 .
Ciò detto, è evidente che la disposizione si presta ad essere
estesa a tutte le altre situazioni di illiceità, tanto è vero che
la norma rimanda a tutte le “attività delittuose” , si pensi per
esempio ad un hacker informatico che acquisisce informazioni
privilegiate attraverso la propria condotta o al compimento del
reato di false comunicazioni sociali: l’autore di tale condotta
può compiere operazioni sulla base del possesso di quella
“informazione” ( lui è il solo possessore della non corrispondenza
al vero della notizia comunicata al mercato) e può “prendere
posizione” su alcuni strumenti finanziari in virtù della posizione
di vantaggio costituito dall’asimmetria informativa .
L’analisi dell’art 184 si conclude con l’ipotesi di una
circostanza aggravante che riflette d’altra parte la previsione
dell’art 180, comma 4 (ante riforma) seppure la previsione ora
delle “qualità personali del colpevole” assumono un ambito più
ristretto, data la previsione del 1° comma dell’art 184 che
individua tra gli insiders anche il componente di un organo
amministrativo, di direzione o di controllo dell’emittente qualità
che divengono elementi costitutivi della fattispecie sotto il
profilo della provenienza dell’”informazione” con la conseguenza
che tale circostanza non potrà essere assunta di per sé ad
aggravante.
In tutti i casi previsti dall’art 184, co.3 “ tra i quali desta
perplessità il riferimento alla < rilevante offensività del fatto
>, trattandosi di valutazione di competenza del legislatore[69]”,
il giudice può aumentare la multa addirittura fino al triplo o
“fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dal reato” ferma restando la confisca prevista dall’art
187 T.u.f.. Non sfugge l’aggiunta del termine “prodotto” , una
estensione voluta per render più ampia e forse più agevole la
valutazione degli estremi applicativi della fattispecie.
E gli insider secondari? Sono scomparsi dalla previsione normativa
penale che tanto l’art. 2, co. 4 della legge n.157 del 1991
quanto l’art 180, co. 2 del T.u.f (ante riforma) anche se con
differenze statuivano. Una depenalizzazione, abolitio criminis,
rispetto alla previgente normativa con gli effetti dell’art 2 del
c.p. che coerente con il messaggio proveniente dal legislatore
comunitario che prevede nella Direttiva 2003/6/CE la sanzione
penale solo per quelle violazioni caratterizzate da un più grave
rilievo di disvalore, assoggetta all’insider secondario una
sanzione di tipo amministrativo stante la figura di illecito
amministrativo che presidia i divieti operativi posti dall’art 187
bis, co.4 del T.u.f.. E’ stato rilevato infatti che la previsione
trova una sua giustificazione in quanto i soggetti non sono in
possesso della “informazione” da cui trarrebbero un illecito
profitto poiché godono di una posizione “funzionale” di
vantaggio come accade per gli insiders primari.
Non è superfluo sottolineare che per i reati di abuso di mercato
sono previsti anche l’irrogazione di una serie di pene accessorie
ex art. 186 T.u.f. nonché la confisca del prodotto o profitto
illecito e dei beni utilizzati per commetterli.
Non sembra confutabile pertanto il rilievo che le sanzioni
interdittive per esempio hanno una portata affittiva non molto
inferiore rispetto alla sanzione penale, precludendo l’esercizio
della attività lavorativa : dai pubblici uffici (art 28 c.p.),
interdizione da una professione o da un’arte (art 30 c.p.), o
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.) e della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione (art 32 –ter c.p.)
3. L’illecito amministrativo: il c.d. doppio binario
Il legislatore ha previsto con l’art 187 bis T.u.f. l’illecito
amministrativo che in sostanza ripercorre la struttura dell’art
184 T.u.f., ad eccezione del 4° comma che introduce i divieti per
gli insiders secondari di cui parlerò tra breve.
Tale sistema sanzionatorio costituisce una innovazione, viene
introdotta nella nostra normativa una disciplina di carattere
amministrativo pienamente sovrapponibile sul piano della tipicità
a quella dell’illecito penale, diretta al pari di questa ultima
alla repressione degli abusi di mercato, ma che come è stato
osservato, in ragione del suo carattere di immediatezza e di
effettività, può garanti |