L’art. 117 d. Lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario) in materia
di contratti bancari così dispone: “Sono nulle e si considerano
non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati”.
La norma citata ha così inteso sanzionare con la nullità le
clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli
interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento agli
usi, anche in ossequio al precetto codicistico di cui all’art.
1284 comma 3 c.c., il quale stabilisce che gli interessi superiori
alla misura legale devono essere determinati per iscritto,
altrimenti sono dovuti nella misura legale. Da quanto sopra
consegue la certa nullità di quelle clausole contrattuali -
unilateralmente predisposte e contenute in contratti prestampati,
non certo oggetto di trattative individuali con la clientela – che
per la determinazione del tasso da applicare agli interessi
rimandino condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito
sulla piazza.
In sostituzione del tasso affetto da nullità l’art. 117 – il quale
richiama i criteri già indicati dall’art. 5 L. 154/92 (Norme sulla
Trasparenza Bancaria) – prevede l’applicazione del tasso nominale
“minimo” e quello “massimo” dei buoni ordinari del tesoro annuali
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti
la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni
attive e per quelle passive.
L’art. 117 distingue pertanto tra operazioni attive per le quali
si applica il tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro ed
operazioni passive per le quali si applica invece il tasso massimo
dei titoli; tuttavia non precisa quali debbano essere intese per
operazioni attive e quali per operazioni passive. Tale mancata
specificazione non impedisce tuttavia di ricavare la corretta
interpretazione della norma proprio dalla ratio della medesima e
comunque richiamando anche ulteriori disposizioni che certamente
avallano l’interpretazione ritenuta corretta.
Premesso quanto sopra, si precisa che per operazioni attive – alle
quali applicare il tasso minimo dei Bot – devono intendersi quelle
a favore della banca (e quindi le operazioni passive a carico del
cliente), mentre per operazioni passive – alle quali si applicherà
il tasso massimo dei Bot - devono intendersi quelle a favore del
cliente. Se così non fosse verrebbe meno la natura sanzionatoria –
per le banche – dell’art. 117, il quale ha difatti inteso colpire
con la nullità le clausole contrattuali – spesso, come già sopra
anticipato, unilateralmente predisposte dalla parte
contrattualmente più forte e dunque l’istituto di credito - con
cui la banca faccia rinvio agli usi per la determinazione degli
interessi nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Ed è
proprio la natura sanzionatoria della norma che giustifica il
criterio interpretativo di cui sopra.
Tale criterio trova conforto nella L. 154/92 (Norme sulla
Trasparenza Bancaria) che all’art. 2 – benchè successivamente
abrogato dall’art. 161 d. Lgs. 385/93 - manifestava chiaramente ed
inequivocabilmente quale fosse stato l’intendimento del
Legislatore sul significato da attribuire ad “operazioni attive”
ed “operazioni passive”. La citata norma è posta a tutela della
clientela e prevede un obbligo di pubblicità in capo alle banche,
così in particolare disponendo al comma 1: “Gli enti e i soggetti
di cui all'art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto
al pubblico: a) i tassi di interesse effettivamente praticati per
le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco
allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur
avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano
diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art.
1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il
tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le
passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi
di importo, nonchè, per le operazioni attive, la misura degli
interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il
rendimento effettivo nonchè i parametri predeterminati in base ai
quali tale rendimento può eventualmente variare”.
L’art. 2 L. 154/92 prevede espressamente che per le operazioni
attive debbano essere indicati – oltre al tasso massimo di
interesse – la misura degli interessi di mora, disposizione che
inequivocabilmente dimostra come le operazioni attive siano quelle
a credito della banca e quindi quelle passive per il cliente.
Difatti non avrebbe alcun senso parlare di interessi di mora a
carico della Banca e quindi intendere per operazioni attive quelle
a favore del cliente. Gli interessi di mora sono previsti a carico
della clientela nelle operazioni di erogazione del credito da
parte delle banche, in caso di ritardo nel rimborso rateale del
credito ottenuto. L’obbligo di indicazione del tasso di cui agli
interessi moratori mira proprio a garantire una assoluta
trasparenza alla clientela, che viene quindi resa preliminarmente
consapevole di quanto si possa verificare a suo danno in ipotesi
di ritardo nei pagamenti, e quindi a tutelare la parte
contrattuale più debole.
Pertanto, anche alla luce della semplice lettura dell’art. 2,
comma 1 L. 154/92, le “operazioni attive”, alle quali applicare ai
sensi dell’art. 117 d. lgs. 385/93 il tasso “minimo” dei BOT
debbono essere intese quelle a favore della Banca ed a sfavore del
cliente.
Così sul punto anche costante giurisprudenza: “Quanto alla seconda
questione, invece, operazioni attive e passive devono essere
intese con riferimento alla banca, e dunque rispettivamente quelle
di erogazione del credito e di raccolta del risparmio; se pure
tale interpretazione può risultare sfavorevole ad essa, come
rilevato dalla stessa convenuta nelle sue difese, la natura
sanzionatoria della norma convince della bontà di tale opzione
ermeneutica: il tasso di interessi previsto, infatti, consegue pur
sempre alla nullità della clausola contrattuale che lo aveva
stabilito pattiziamente” (Tribunale di Mantova, sez. II, sent. del
10-09-2004, G.U. Bettini). E ancora: “In relazione ai criteri di
applicazione di detto tasso va in primo luogo precisato che per
operazioni attive (cui si applica il tasso nominale minimo dei Bot)
devono intendersi quelle a favore della banca ed a sfavore del
cliente, mentre per operazioni passive (cui si applica il tasso
nominale massimo dei Bot) quelle a sfavore della banca ed a favore
del cliente; detta interpretazione, certamente più sfavorevole per
la banca, appare la più ragionevole in quanto maggiormente in
linea con la natura, evidentemente sanzionatoria, della norma”
(Tribunale di Mantova, sent. del 03/02/2004, G.U. dott. Luigi
Pagliuca; conf.: Tribunale di Mantova, sez. II 21-01-2005, G.U.
Bernardi Tribunale di Mantova, sez. II 16-01-2004 G.U. Bernardi).
Nè può essere eccepito – quale presunto sostegno dell’opposto
criterio interpretativo – che l’applicazione del tasso “minimo”
alle operazioni a debito della clientela comporti una
antieconomicità della attività bancaria, in quanto si presterebbe
denaro ad un costo inferiore rispetto al rendimento riconosciuto
al cliente per lasciare in deposito i propri risparmi. Difatti non
si deve dimenticare che tale presunta situazione antieconomica si
verifica unicamente in ipotesi eccezionali e cioè quando la Banca
proceda ad applicare tassi di interesse affetti da nullità.
Pertanto l’antieconomicità della attività bancaria troverebbe la
propria ratio nel carattere meramente sanzionatorio della norma.
Difatti se ordinariamente i tassi a debito della clientela sono
maggiori dei tassi a credito, così non accade - e non deve
accadere - nel momento in cui si vuole sanzionare la Banca che
abbia applicato dei tassi nulli - perché determinati in danno
della clientela e solo in base agli usi - applicandosi ai sensi
dell’art. 117 d. lgs. 385/93 il tasso minimo dei Bot alle
operazioni a credito della Banca e a debito del cliente ed
invertendosi pertanto in tale particolare fattispecie –
eccezionalmente, proprio perché si intende sanzionare la Banca -
quanto accade in via ordinaria, ove il tasso a debito della
clientela risulta superiore del tasso a credito.
In relazione poi alla individuazione dei tassi – minimi e massimi
– dei Buoni Oridnari del Tesoro, l’art. 117 d. Lgs. 385/93 precisa
che occorre fare riferimento ai BOT emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto. Tuttavia autorevole
giurisprudenza ritiene non conforme alla ratio della norma tale
principio, preferendo il riferimento ai BOT emessi nei dodici mesi
precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, solo così
potendosi considerare la variazione dei tassi di interesse in
relazione alle mutevoli condizioni del mercato. Quanto sopra
eviterebbe di cristallizzare il tasso applicato ad un unico
momento anche molto risalente nel tempo, soprattutto quando il
contratto in questione ha avuto lunga durata. In particolare così
è stato motivato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di
Mantova, sez. II, sent. del 10/09/2004): “Il legislatore ha inteso
sostituire il tasso di interesse previsto dai contratti bancari e
venuto meno in seguito alla declaratoria di nullità della clausola
che lo contiene ad un altro che sia in qualche modo legato
all'andamento del mercato dei tassi di interesse.
Questo è il significato che ha il complesso meccanismo di calcolo
della sua misura, con riferimento alla media delle aste dei BOT
degli ultimi dodici mesi.
Dunque ancorare tale tasso al momento della conclusione del
contratto o, per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in
vigore della legge, a quello della stessa entrata in vigore, se
appare ragionevole per i contratti bancari che contengano un'unica
operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi per quelli
cosiddetti di durata, ove le operazioni si susseguono nel tempo e
v'è la necessità di non cristallizzare in un preciso momento la
determinazione della misura degli interessi. Tipico è il caso –
appunto – del contratto di conto corrente bancario di
corrispondenza (...) Se dunque la ratio della disposizione è
quella di agganciare la misura degli interessi al costo del denaro
in senso lato con riferimento al momento in cui le singole
operazioni nei contratti bancari sono state compiute, appare
preferibile un'altra interpretazione, e cioè quella per cui la
misura degli interessi varia nel corso del rapporto e la media dei
tassi di rendimento dei BOT degli ultimi dodici mesi è calcolata
non con riferimento alla conclusione del contratto o all'entrata
in vigore della legge, ma al momento in cui è stata compiuta la
singola operazione”.
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