Corso di perfezionamento in Diritto penale d’impresa e dei mercati
finanziari.
SOMMARIO:
1.
Dal monopolio delle banche nell’intermediazione
all’innovazione finanziaria: i nuovi intermediari tipici.
2.
Intermediari residuali e lotta al riciclaggio.
3.
La nozione di intermediario finanziario.
4.
Gli intermediari finanziari a riserva residuale.
5.
Oggetto esclusivo degli intermediari finanziari.
6.
L’iscrizione negli elenchi generale e speciale.
7.
Le attività esercitate ex artt. 106 e 107 T.U.B
8.
Attività finanziarie e ripartizione fra gli intermediari.
9.
Gli intermediari autorizzati all’esercizio di servizi di
investimento.
10.
Le società quali “operatori qualificati” del mercato finanziario:
le difficoltà interpretative per la loro esatta definizione.
§ 1. Dal monopolio delle banche nell’intermediazione
all’innovazione finanziaria: i nuovi intermediari tipici.
Fino agli anni settanta l’intermediazione in Italia si è
caratterizzata per il “monopolio delle banche”[1],
il che spiega la scarsa attenzione riposta in passato dal
legislatore nei confronti dei soggetti operanti nel settore
finanziario.
In realtà la legge bancaria del 1936 assoggettava a controllo
l’accesso all’attività bancaria e il suo esercizio ma non
riservava alle banche ogni attività di intermediazione
finanziaria, bensì solo “la raccolta di risparmio tra il pubblico
sotto ogni forma e l’esercizio del credito” (art. 1, legge
bancaria del 1936). Inoltre le attività considerate dalle legge
dell’epoca erano solo quelle relative a “fondi rimborsabili”, vale
a dire a denaro ceduto con obbligo di restituzione. Vi erano
pertanto ampi comparti di attività non coperti da riserva che,
però, per l’arretratezza delle nostra cultura finanziaria legata
alla cosiddetta “monocultura del mutuo”, non registravano la
presenza di intermediari in grado di operare in significativa
concorrenza con le banche.
L’inerzia del legislatore era altresì motivata dal fatto che il
rischio connesso all’attività realizzata da questi soggetti, per
lo più limitata all’esercizio del credito svincolato dalla
raccolta del risparmio tra il pubblico, non era considerato
particolarmente alto nei confronti degli utenti. Rischio
considerato, viceversa, solo nei confronti della clientela
bancaria e consistente nella possibilità di non restituzione dei
valori conferiti.
Tuttavia un primo tentativo di regolamentazione del settore può
farsi risalire alle devoluzioni di poteri, avvenute nel maggio
1936, contemporaneamente al varo della legge bancaria, da parte
del Comitato dei Ministri al Capo dell’Ispettorato per la difesa
del risparmio e per l’esercizio del credito, concernenti la
facoltà di “stabilire la presentazione di notizie sulla
costituzione e le attività, nonché notizie di bilancio, da servire
anche a fini statistici”. Il riferimento era rivolto a quelle
società, antesignane delle attuali finanziarie, che esercitavano
il credito, senza apparentemente raccogliere risparmio tra il
pubblico.
La Banca centrale, che svolse in quegli anni le funzioni di
vigilanza tramite l’Ispettorato con le Istruzioni, pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1937, delineò le
prime regolamentazioni, che consistevano nell’obbligo, per tali
società, di fornire indicazioni circa: “denominazione
dell’azienda, forma di costituzione, specie di attività svolta,
ammontare del capitale sociale o del fondo di conferimento e delle
riserve, sede sociale e delle eventuali dipendenze”[2].
Si trattava di un intervento, basato su obblighi di natura
meramente informativa e su aspetti prevalentemente di natura
patrimoniale, rivolto essenzialmente allo scopo di prevenire ed
eventualmente reprimere possibili forme di abusivismo bancario,
collegate al fatto che le aziende in questione avrebbero potuto
raccogliere in qualche modo risparmio tra il pubblico, incorrendo
così nella violazione dell’art. 1 della legge bancaria allora
vigente.
L’intenzione del legislatore era solo quella di rivitalizzare il
mercato mobiliare allo scopo di aumentare l’afflusso diretto del
pubblico risparmio verso il capitale di rischio delle imprese, ma
la convinzione era che l’obiettivo richiedesse, innanzi tutto, un
ammodernamento dell’istituto societario, oltre all’introduzione di
forme di controllo pubblico a tutela della massa dei risparmiatori
interessati al mercato mobiliare.
Negli anni ottanta, l’aumento e la diversificazione delle funzioni
e delle attività esercitate dalle società finanziarie e la
consapevolezza che il finanziamento del sistema produttivo
richiedesse anche interventi in materia di intermediazione
finanziaria, hanno costituito la base dei successivi interventi di
regolamentazione del settore. La legge 23 marzo 1983 n. 77,
infatti, ha istituito dei fondi comuni di investimento mobiliare
aperti; la legge 2 gennaio 1991 n. 1 ha istituito le Sim; il d.
lgs. 25 gennaio 1992 n. 84 le Sicav e la legge 14 agosto 1993 n.
344 i fondi di investimento mobiliare chiusi. In tal modo, dunque,
si è realizzata l’esigenza di convogliare il pubblico risparmio
verso il capitale di rischio delle imprese, ma attraverso la
creazione di intermediali finanziari specializzati.
Questi nuovi intermediari, c.d. tipici, sono soggetti a controlli
pubblici che riflettono la preoccupazione, da un lato, della
tutela del cliente come “contraente debole”; dall’altro la
necessità che effettivamente il danaro raccolto sia convogliato
verso il sistema produttivo. Anche se la raccolta ad essi
consentita non è raccolta di fondi rimborsabili, tanto meno
raccolta congiunta all’esercizio del credito, ma raccolta di fondi
destinati a fini speculativi, soggetti al rischio
dell’investimento, tali nuovi soggetti sono l’espressione di una
nuova cultura che mette in discussione la vocazione monopolistica
delle banche nel settore dell’intermediazione finanziaria[3].
Accanto ad essi si affermano altresì altri intermediari che
concedono anch’essi credito, anche se mediante prodotti o servizi
finanziari atipici, non previsti cioè né disciplinati dalla legge,
e provvedono alla provvista dei mezzi finanziari raccogliendo
denaro a credito, anche se, diversamente dalle banche, non tra il
pubblico. Si tratta dei c.d. intermediari atipici, società di
factoring, di leasing, di credito al consumo, che occupano spazi
del nostro mercato finanziario privi di regolamentazione e
risultano in origine soggetti al solo diritto comune, sia per
l’organizzazione che per l’esercizio dell’attività.
Le banche di fronte all’evolversi ineluttabile del mercato
finanziario hanno preferito, inizialmente, piuttosto che
combatterlo, governarlo dall’interno, partecipandovi con proprie
società[4]. Su
indicazione della Banca d’Italia, che ritiene inopportuno
l’estendersi dell’attività bancaria verso il modello europeo della
“banca universale”, le banche interessale ad estendere la loro
attività ad altri prodotti finanziari sono costrette ad utilizzare
società bancarie da esse controllate (società del parabancario),
attraverso il modello di organizzazione nolo come “gruppo
polifunzionale”[5].
La partecipazione delle banche alle società finanziarie ha posto
allora, per la prima volta, l’esigenza di una regolamentazione
anche delle attività di intermediazione finanziaria che non
raccolgono risparmio fra il pubblico, denominate “residuali”, in
quanto prive di specifica disciplina. E’ emersa, quindi,
l’esigenza di estendere il controllo pubblico all’intero gruppo di
cui la parte la banca e più in generale a tutte le società che
operano nel settore finanziario. Da un canto, infatti, la
stabilità e la solvibilità di una banca che faccia parte di un
gruppo non può essere misurata avendo riguardo soltanto alla
banca, ma deve considerare le altre società del gruppo, la cui
insolvenza può propagarsi alla prima; dall’altro canto, una
disciplina differenziata della banca e delle società che operano
nel settore finanziario, che lasci queste ultime prive di
controlli e in grado di operare in condizioni diverse dalla prima,
si presta alla produzione di effetti distorsivi della concorrenza
tra banche ed operatori finanziari[6].
Sulla base delle suesposte considerazioni, hanno preso così corpo
le disposizioni di cui alla legge 17 aprile 1986 n. 114 (Controllo
delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n.
83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata
degli enti creditizi) e il d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356 sulla
ristrutturazione del gruppo creditizio volte ad introdurre le
prime forme di controllo di vigilanza sulle società finanziarie
aventi funzioni di capogruppo. L’insieme degli interventi
normativi di settore così delineati ha costituito le fondamenta di
quella che, in tempi più vicini, viene a rappresentare la prima
compiuta regolamentazione dell’attività di intermediazione
finanziaria: l’art. 106 e ss. del Testo Unico del 1993 (d.lgs. 1°
settembre 1993 n. 385).
Con tale intervento il legislatore ha provveduto a definire un
corpo organico di norme applicabili a tali intermediari allo scopo
di sottoporli a forme di vigilanza, più o meno intense a seconda
dell’attività svolta e delle caratteristiche di “rischio”[7]
dell’intermediario, onde fornire adeguate garanzie ai
risparmiatori e agli investitori che si rivolgono a tali
intermediari. Il risultato complessivo è quello di ridurre il
rischio che fenomeni di crisi trasmigrino dal settore finanziario
a quello bancario e di rendere più profondi i controlli delle
autorità, finalizzati ai fini pubblici della stabilità e
trasparenza ed anche di realizzare una effettiva concorrenza tra
gli intermediari finanziari e le banche[8].
§ 2. Intermediari residuali e lotta al riciclaggio.
Una vera e propria generalizzata disciplina degli intermediari
residuali nasce in primo luogo in relazione al fatto che le
attività poste in essere da questi soggetti potevano e possono
prestarsi ad essere realizzate in maniera tale da consentire alla
ricchezza di provenienza illecita di essere riciclata.
La delinquenza organizzata infatti utilizza spesso proprio le
istituzioni finanziarie per il riciclaggio del denaro sporco, da
qui l’esigenza di sottoporre a controllo pubblico tutti i soggetti
che operano nel settore finanziario, anche quelli che non fanno
raccolta del risparmio tra il pubblico, poiché un controllo per
combattere la criminalità non consente di distinguere tra le
diverse forme di attività finanziaria.
L’assoggettamento a controllo di intermediari finanziari con la
specifica finalità di combattere il riciclaggio si ha per la prima
volta con la legge 21 febbraio 1991 n. 52, relativa alla
disciplina della cessione dei crediti di impresa[9].
La legge era stata voluta ritenendo inadeguata la disciplina di
diritto comune della cessione dei crediti per la regolamentazione
dei crediti di impresa ceduti a intermediari finanziari, che
esercitavano professionalmente l’attività di acquisto di questo
tipo di crediti. Ma proprio per combattere il fenomeno del
riciclaggio attraverso gli intermediari finanziari non bancari e
non facenti parte di un gruppo bancario, esenti all’epoca da
qualsiasi controllo pubblico, si disponeva che “la Banca d’Italia
esercita il controllo sul corretto svolgimento della suddetta
attività, anche ai fini di impedire l’impiego di danaro, beni o
utilità di provenienza illecita” (art. 2, oggi abrogato dal T.U.).
Dopo non molto tempo venne emanato il d.l. 3 maggio 1991, 143,
convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197.
Con questo provvedimento la portata della disciplina degli
intermediari finanziari residuali si allarga sino a comprendere
gli “intermediari” esercenti le attività di “concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la
locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;
intermediazione in cambi; servizi di incasso, di pagamento e di
trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di
carte di credito” Per l’esercizio di queste attività, in via
prevalente, sono richieste l’iscrizione degli intermediari “in
apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, che si avvale
dell’Ufficio Italiano Cambi” (art. 6 d.l. n. 143/1991), e
resistenza in capo ai soci e a determinati esponenti aziendali di
requisiti di onorabilità (art. 8 d.l. 143/1991). La lotta al
riciclaggio, dunque, diventa occasione per sottoporre a controllo
pubblico gli intermediari finanziari che sono ancora privi di
disciplina, secondo un progetto che tende a considerare l’intero
mercato dell’intermediazione finanziaria al fine di garantirne il
buon funzionamento[10].
Deve porsi in evidenza, infatti, come agli intermediari
finanziari, che esercitano “nei confronti del pubblico” o che
erogano credito al consumo “anche se nell’ambito dei propri soci”,
vengano imposti la forma della società per azioni o in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata o cooperativa, un certo
capitale sociale minimo, e il possesso da parte degli esponenti
aziendali di particolari requisiti di professionalità (art. 6 d.l.
143/1991): tutti requisiti, che riguardano sia il momento
dell’avvio, sia quello dell’esercizio dell’attività, e che in
qualche misura assolvono ad una finalità “prudenziale”, di
garanzia cioè della loro stabilità, per sua natura diversa da
quella antiriciclaggio[11].
Inoltre, per gli intermediari finanziari di maggiore rilievo da un
punto di vista dimensionale, individuati, sulla base di “criteri
oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al
rapporto tra indebitamento e patrimoni”, dal Ministro del Tesoro,
sempre però tra quelli esercenti attività rivolte al pubblico o di
credito al consumo, viene prevista una vigilanza di tipo
informativo, regolamentare, ispettivo, che accentua la finalità
prudenziale[12].
Il T.U.B. ridisegna la disciplina degli intermediari finanziari
residuali con la previsione di un obbligo di iscrizione in un
“elenco generale”, tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, degli
intermediari che esercitano nei confronti del pubblico le
“attività di assunzione di partecipazione, di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di
pagamento e di intermediazione in cambi”. Viene poi dettata una
disciplina speciale per gli intermediari di maggior rilievo, che
qui si avvia con la previsione dell’obbligo della loro iscrizione
anche in un “elenco speciale” tenuto dalla Banca d’Italia. I
soggetti non operanti nei confronti del pubblico sono invece
assoggettati ad una distinta disciplina con finalità soprattutto
di censimento e sono iscritti in un elenco che costituisce
“apposita sezione” dell’elenco generale tenuto dall’U.i.c.
Nel T.U. si evidenzia una maggiore severità della disciplina degli
intermediari finanziari residuali iscritti nell’elenco generale,
riscontrabile già nella norma che fa loro divieto di svolgere
attività diverse da quelle finanziarie. La differenza con la
precedente disciplina è evidente. Infatti, nel d.l. 143/1991,
venivano in considerazione solo gli intermediari che svolgevano in
via prevalente l’attività finanziaria, e solo per questi era
prevista l’iscrizione all’albo e l’assoggettamento a controlli;
per gli altri, anche se esercenti la loro attività nei confronti
del pubblico, non vi era, invece, nessuna particolare restrizione.
A sua volta, il divieto introdotto dal T.U. di svolgere attività
non finanziarie porta, per gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale (che restano quelli individuati “sulla base
di criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla
dimensione e al rapporto fra indebitamento e patrimoni”, dal
Ministro del Tesoro), ad un ulteriore avvicinamento della loro
disciplina a quella delle banche. Questi intermediari non solo
continuano ad essere sottoposti alla disciplina di vigilanza,
simile a quella delle banche introdotta dalla legge
antiriciclaggio, ma, ancora come le banche, possono esercitare
solo attività finanziare e attività connesse o strumentali[13].
§ 3. La nozione di intermediario finanziario.
La legge, quindi, riserva l’esercizio di determinate attività nei
confronti del pubblico ad “intermediari finanziari iscritti in un
apposito elenco ...”, così come previsto dall’art. 106 T.U. più
volte citato.
I soggetti iscritti a questo elenco potranno svolgere pertanto
solo le attività finanziarie, oltre a quelle strumentali o
connesse alle stesse, come consente l’art. 8 d.m. 6 luglio 1994,
e nei limiti dello stesso.
Si ritrova quindi nella norma richiamata l’attuale conclusione
legislativa di quel processo di “legificazione di tutte le
attività finanziarie” che era stato introdotto nel nostro
ordinamento una prima volta attraverso la legge c.d.
antiriciclaggio del 1991, precedentemente richiamata[14].
In realtà il testo unico bancario preferisce non
dettare alcuna nozione d’intermediario finanziario, prediligendo,
piuttosto, riportare come la precedente legge n. 197/1991,
un riferimento alle attività il cui svolgimento comporta
l’assoggettamento di chi esercita le stesse alla legislazione
speciale, effettuato attraverso l’elencazione generale delle
attività medesime, piuttosto che dettare una definizione dei
soggetti che possono qualificarsi come intermediari finanziari, e
del contenuto di tale posizione d’intermediazione.
Nel campo finanziario, infatti, si è sempre presentata la
dicotomia tra regolamentazione soggettiva o piuttosto oggettiva.
La direttiva europea n. 89/646, c.d. seconda direttiva bancaria,
prevede all’art. 1.6 una regolamentazione soggettiva, cioè di ente
finanziario dedicato esclusivamente a svolgere attività di tale
tipo, e detta quindi una disciplina che appare residuale rispetto
a quella dell’ente creditizio, anche se in realtà non evita di
elencare poi le attività specifiche che danno luogo alla nozione
di attività finanziaria.
In Inghilterra vengono invece definite principalmente le attività
e non piuttosto il soggetto, attraverso il Financial Service Act
del 1986[15].
Ciononostante, però, il rinvio operato dalla legge alla nozione
d’intermediario finanziario appare esplicito in senso anche
soggettivo, mentre la disciplina di legge appare senza dubbio
indirizzata alla stabilità degli operatori e non pare quindi
possibile evitare di tentare di attribuire un contenuto dapprima
letterale alla definizione legislativa[16].
Il termine intermediario, infatti, non può che venire interpretato
come connesso ad un concetto di tramite, di collegamento,
d’intermediazione appunto. Una simile espressione in un contesto
di attività finanziarie può quindi venire utilizzata solo per
configurare un collegamento tra i risparmiatori e il mercato, o
tra soggetti anche non risparmiatori, intesi però nel senso di
“consumatori” del mercato finanziario, ed è questa appunto la
nozione più accreditata del significato d’intermediario
finanziario[17].
Gli intermediari finanziari, secondo questa accezione letterale
del termine, sono pertanto coloro che “intervengono in un
rapporto tra soggetti diversi avente contenuto finanziario”[18].
Il tramite effettuato dagli intermediari così individuati, quindi,
consiste soprattutto nell’erogare credito utilizzando all’uopo
fondi raccolti sul mercato, soprattutto od esclusivamente
tra i risparmiatori.
In questo senso gli intermediari medesimi svolgono quindi
una funzione che interessa il mercato, cioè di tipo
economicamente e socialmente rilevante, che consiste appunto nella
trasformazione degli attivi raccolti sul mercato in strumenti di
credito da riversare sul mercato stesso[19].
Non appartiene, pertanto, a questa nozione letterale il soggetto
che eroga credito “valendosi di denaro proprio”, sia perché in tal
caso manca un indebitamento verso terzi della società erogante, e
quindi manca l’intermediazione[20],
sia anche perché la rilevanza della figura per la legislazione
di controllo, indirizzata alla stabilità dei soggetti peranti
sul mercato, ricorre allorché vi sia raccolta di risparmio, cioè
operatività esterna della società sul mercato medesimo[21],
ove per esterno si intende anche l’ambito dei soggetti estranei al
“gruppo” societario cui appartiene la società erogante il credito.
In verità lo scopo della precedente legge d’emergenza del
1991, la legge antiriciclaggio, poteva anche ritrovarsi proprio
nel sospetto che poteva essere suscitato dal ripetuto
presentarsi di operazioni di erogazione del credito
svincolate dalla raccolta del risparmio[22],
in quanto possibile indice di un approvvigionamento non lecito
dei mezzi finanziari occorrenti.
Va considerato in merito che, da un lato, una norma di tipo
generale, quale quella di cui all’art. 106 T.U., che abbia
rispetto alla normativa antiriciclaggio la differente ed esplicita
funzione di sistemare la materia nel complesso, non può certamente
venire assoggettata ai limiti propri di una regolamentazione
straordinaria, definita infatti correttamente “d’emergenza”,
d’origine e di funzione principalmente penalistica, e, dall’altro,
che come risulta ben dalla modifica del decreto ministeriale del
luglio 1994, questa appare comunque originata da intento del tutto
estraneo alle preoccupazioni della legge antiriciclaggio.
Ciò soprattutto perché le garanzie prestate dalle società eroganti
sono esplicitamente a loro volta coperte da garanzie proprie verso
le banche, rappresentate dai patrimoni aziendali dei garanti
medesimi, che sono per definizione, e salvo eventuali eccezioni
che si potrebbero facilmente riscontrare, società commerciali
esplicitamente presenti sul mercato come fornitori all’ingrosso di
prodotti di più largo consumo[23].
Non vi è luogo quindi per ritrovare normalmente, in tal caso, un
approvvigionamento irregolare di mezzi finanziari da parte delle
medesime società garanti. Ma, soprattutto, i contratti che queste
società eroganti le garanzie pongono in essere con i propri
garantiti (all’interno dei quali la prestazione della garanzia
costituisce non l’oggetto principale delle reciproche
obbligazioni, che è, invece, la compravendita dei prodotti, ma un
mero accessorio, se pure ritenuto dalle parti essenziale per la
conclusione del contratto globale), hanno una causa de! tutto
chiara ed evidente, che è quella di agevolare l’acquisto da
parte dei garantiti dei beni venduti o commercializzati dai
garanti, e si pongono quindi come supporto patrimoniale
indiretto e aggiuntivo rispetto all’attività aziendale dei
garantiti stessi, e non come erogazione concreta professionale che
esaurisce in sé la propria causa. Si tratta, al contrario, di un
interesse del medesimo datore del credito invece mediato e
riferito ad altro scopo, come all’opposto non avverrebbe con
qualunque altra implicazione contrattuale tra le parti[24].
In sostanza, e sotto un aspetto prevalentemente privatistico, la
prestazione di fideiussione si pone negli accordi in esame come un
elemento integrato ma non principale nel contratto di
compravendita concluso tra le parti, ed è quindi munito, di
conseguenza, della specifica causa di quello. Non si presenta
quindi come riconducibile a quei contratti autonomi di garanzia
che ricorrono comunemente ad esempio all’interno dei gruppi
societari, in cui è più difficile, o comunque certo più astratto,
ricercare una causa oggettiva alla dazione di garanzia,
soprattutto nella comune ipotesi in cui venga prestata
gratuitamente[25].
In verità, in questi ultimi, è certo possibile riscontrare
comunque un elemento comune con le garanzie oggetto dei contratti
di vendita, dato dall’interesse che il garante ha nell’attività
economica del finanziato, dei cui risultati indirettamente è
partecipe[26], o
quale componente del gruppo, come nel primo caso di società
collegate, ovvero quale fornitore di merce e quindi creditore
verso un’impresa commerciale, come in quello, più specifico, in
esame. Ma si tratta di problematiche di complessa risoluzione cui
si è accennato per completezza, ma che esulano dalla specificità
della trattazione di nostro interesse.
§ 4. Gli intermediari finanziari a riserva residuale.
L’assoggettamento a specifica disciplina, quella della legge
antiriciclaggio prima e del Titolo V del T.U.B. poi, di quelli che
erano intermediari finanziari residuali, a cominciare da quelli
esercenti il credito, ha posto anche un problema, quello cioè
della loro denominazione, che in realtà nasconde le difficoltà di
comprensione della nozione stessa di intermediario finanziario
nell’attuale stato della nostra legislazione.
Per gli intermediari finanziari oggi disciplinati dal Titolo V del
T.U.B., appaiono ormai superati i nomi che via via sono stati loro
dati. Per essi, non può più parlarsi di intermediari finanziari
“non bancari”, perché essi sono sì finanziari non bancari, ma non
sono i soli intermediari finanziari non bancari, né parlarsi di
intermediari parabancari, perché essi possono essere sì
partecipati dalle banche, ma possono anche non esserlo. Non sembra
altresì esatto chiamarli intermediari finanziari atipici, perché
anch’essi sono diventati tipici, essendo ormai dotati di una loro
specifica disciplina, come nemmeno sembra davvero esatto chiamarli
residuali, almeno nel significato che si dà in genera a tale
espressione.
Infatti, non può dirsi che residuano dopo quelli disciplinati
(visto che ora sono anch’essi disciplinati), né che residuano dopo
gli intermediari che esercitano determinate attività oggetto di
specifiche discipline (perché sono anch’essi specificamente
disciplinati in vista dell’esercizio di determinate attività), né
che residuano perché residuale è la foro disciplina[27].
Si è in verità sostenuto, commentando la normativa
antiriciclaggio, che il carattere “residuale”, che la disciplina
dettata dal decreto assume rispetto ai regimi di vigilanza dettata
da normative speciali, comporta che la prima debba ritenersi
automaticamente erosa ogni qualvolta il legislatore interverrà a
disciplinare l’esercizio di determinate attività finanziarie
prevedendo specifiche forme di vigilanza[28].
Potrebbe però obiettarsi che l’automatica erosione sembra già
derivare dall’antico principio secondo cui la legge speciale
deroga alla legge generale, precedente o successiva. A stretto
rigore, di intermediari finanziari “atipici” o di intermediari
finanziari “residuali” si potrebbe, oggi, continuare a parlare
solo con riferimento a quelli, che esercitano solo attività
tipizzate e prive di specifica disciplina. Solo questi davvero
“residuano” senza specifica disciplina in un ordinamento che, come
il nostro, ha ormai la pretesa di regolare l’universo delle
attività finanziarie[29].
Non “residuano”, invece, quelli esercenti le attività finanziarie
considerate nell’art. 106 del T.U.B., per i quali può solo dirsi
che essi, secondo le previsioni normative, possono esercitare,
accanto alle attività tipiche, previste nell’arti. 106 T.U.B.,
altre attività finanziarie, per le quali non esista riserva,
dunque, altre attività, oggi, “residuali” o, se si preferisce,
“atipiche”[30].
Proprio per questo, è da ritenere, che i compilatori della legge
antiriciclaggio pensarono, in un primo momento, di chiamare
intermediari “residuali”, mentre quelli che andavano a
disciplinare “società finanziarie”; ma, nel corso dei lavori
preparatori, ritennero opportuno eliminare l’ambiguità implicita
nel termine “società finanziarie” sostituendolo con l’espressione
“intermediari operanti nei settore finanziario”. Infatti, si
osservò, “non tutte le società finanziarie attive nella realtà
economica possono a rigor di termini essere considerati
intermediari”[31].
Parve, insomma, che il nome “società finanziaria” fosse tale da
comprendere anche società esercenti attività finanziaria senza
intermediazione, mentre l’intenzione era quella di regolare solo
le società di intermediazione, per cui gli fu preferita l’altra
espressione più che altro descrittiva (“intermediari operanti nel
settore finanziario”), anche se, contraddittoriamente, si finì con
indicare con questo nome anche operatori del settore finanziario
che, per non operare nei confronti del pubblico,
non era esatto definire “intermediari”.
Non minore è la difficoltà che dimostra il legislatore del T.U.B.,
malgrado l’evidente attenzione dedicata anche alle scelte
lessicali. Il T.U.B. ha definito, nel glossario dell’art. 12, gli
“intermediari finanziari” come i “soggetti iscritti nell’elenco
previsto dall’art. 106”, ma ha precisato che la definizione è
valida solo per la lettura delle sue disposizioni, facendo così
intendere che la definizione non ha pretesa di scientificità, ma
solo un limitato valore riferito ai soggetti iscritti nell’elenco
generale di cui all’art. 106.
Anche il T.U.B. denuncia, dunque, la difficoltà dei suoi
compilatori a trovare un nome adatto alle figure di intermediari
finanziari in esame, perché difficilmente può attribuirsi altro
significato all’attribuzione, a questi intermediari, dello stesso
nome di “intermediari finanziari”, di per sé amplissimo e capace
di comprendere anche le banche, nonché, almeno secondo alcuni,
addirittura le imprese assicuratrici, e perciò tale da necessitare
di una qualche specificazione, a seconda del significato, più o
meno stretto, che si intenda attribuirgli[32].
Bisogna inoltre aggiungere che i compilatori individuano le
speciali figure di intermediari sulla base di un mero criterio
formale, quello della iscrizione in un particolare elenco. Non
dicono, cioè, che sono “intermediari finanziari” coloro che
esercitano le attività di cui all’art. 106, ma coloro che sono
iscritti nell’ “elenco generale”di cui all’art. 106.
Pertanto, la verità è che esistono notevoli difficoltà a trovare
un nome comune, che non sia puramente convenzionale, agli
intermediari finanziari iscritti nell’ “elenco generale”
succitato, ai quali è riservato l’esercizio nei confronti del
pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni,
concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento,
e intermediazione in cambi. Le attività “riservate”, anche alla
luce del d.m. 6 luglio 1994, che il Ministro del Tesoro ha dettato
per determinare il loro contenuto, non hanno caratteristiche
comuni, salvo quella di essere tutte riconducibili alla categoria
delle attività finanziarie, e di essere, in quanto tali, tutte
esercitabili dalle banche.
Può, infatti, notarsi che, se l’attività di concessione di di
finanziamento è sicuramente riconducibile all’esercizio del
credito, non sono riconducibili all’esercizio del credito né
l’assunzione di partecipazioni né le altre attività menzionate
nell’art. 106 T.U.B. Nell’attività di assunzione di partecipazioni
nei confronti del pubblico, poiché secondo il suddetto d.m., essa
si risolve in quella tradizionalmente chiamata di merchant
banking, sono necessari, oltre l’investimento di capitale al
momento dell’assunzione della partecipazione, “interventi volti
alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al
soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese
partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio”,
vale a dire interventi nei quali operazioni di vero e proprio
finanziamento sì presentano solo come eventuali. Le attività di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi
sono, a loro volta, anch’esse operazioni intuitivamente non
riconducibili ad operazioni di finanziamento, che anche qui
potranno al più presentarsi come eventuali.
Quello che resta allora è che l’esercizio di queste attività da
parte degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
può aversi, come stabilito dall’art. 106 T.U.B. e nell’art. 7
decreto del Ministro del tesoro, solo nel rispetto delle “riserve
di attività previste legge”[33].
Pertanto, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
generale sono intermediari che godono si di una riserva, ma di una
riserva che non solo non è esclusiva, ma che può operare solo
negli spazi non coperti da altre riserve, a cominciare da quella
che riguarda negli specifici settori la raccolta del risparmio tra
il pubblico, a favore di altri intermediari tipici[34].
Gli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco generale possono
allora, nel loro insieme, essere individuati, guardando alle
caratteristiche delle loro attività, come intermediari finanziari
tipici che, in via di principio, non raccolgono risparmio tra il
pubblico o, in relazione alle caratteristiche della loro riserva,
come intermediari finanziari “a riserva residuale”, con la
differenza, prima precisata, che, secondo la disciplina vigente,
possono ritenersi “intermediari finanziari tout court residuali”
solo gli intermediari che svolgano attività finanziarie ancora non
specificamente disciplinate[35].
§ 5. Oggetto esclusivo degli intermediari finanziari.
Rispetto alla legge antiriciclaggio, la disciplina che si rinviene
nel T.U., pur risultando perfezionata rispetto al suo antecedente
normativo, presenta ugualmente vari profili problematici.
Ai sensi del più volte citato art. 106, comma 2 T.U., gli
intermediari finanziari devono avere un oggetto esclusivo. Solo
per i soggetti che non operano nei confronti del pubblico, ai
sensi dell’art. 113 del medesimo testo unico, si richiede il
diverso requisito della prevalenza dell’attività finanziaria che,
invece, era comune a tutti gli intermediari regolati dalla legge
antiriciclaggio.
Sembra opportuno, allora, individuare quali sono i confini
dell’oggetto esclusivo, poiché le ricadute pratiche possono essere
notevolmente diverse a seconda delle soluzioni ipotizzate.
L’oggetto esclusivo può intendersi esteso: a) indistintamente a
tutte le attività finanziarie con esclusione delle attività
industriali; b) solo alle attività elencate dall’art. 106, comma
1; c) ad una sola attività finanziaria.
Per la risoluzione di questo problema è necessario esaminare
alcuni dati normativi offerti dal T.U. In primo luogo, lo stesso
art. 106, comma 1, che definisce l’area delle attività finanziarie
rilevanti ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui al
Titolo V, mediante una elencazione ad ampio raggio, comprendente
attività di assunzione di partecipazioni, di prestazione di
servizi di pagamento, di cambio, di concessione di finanziamenti
sotto ogni forma. La disposizione ha fissato una elencazione già
contenuta, pur se in modo non sistematico, nella legge
antiriciclaggio.
Il T.U., quindi, non modifica ma riordina la precedente
elencazione, creando categorie molto ampie. Tanto ampie da
risultare di incerti confini, al punto che lo stesso T.U. assegna
al Ministro del Tesoro il potere di specificare il contenuto delle
attività finanziarie, sulla base dell’elenco di cui all’art. 106,
comma 1[36].
Il secondo dato normativo utile ai fini della risoluzione del
problema si ricava dall’art. 106, comma 2, secondo il quale “gli
intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge” (si tratta di SIM, fondi comuni,
SICAV).
Un terzo dato è fornito dal fatto che le società di factoring
ricadono nella disciplina del Titolo V del T.U. Quest’ultimo è
intervenuto con alcune limature sulla legge che regola la cessione
dei crediti d’impresa (legge n. 52 del 1991), ed è intervenuto in
particolare con una norma diretta ad individuare la configurazione
dell’oggetto sociale dell’impresa cessionaria. Nella versione
originaria, la norma (art. 1, comma 1) stabiliva che l’oggetto
sociale del cessionario potesse prevedere anche l’acquisto dei
crediti d’impresa. Nella modificata dal T.U. (art. 156, comma 2),
l’inciso “anche” è stato eliminato. Non appare però chiaro quale
sia l’effettiva portata di tale modificazione. Infatti, se è
ipotizzabile una regola secondo cui l’intermediario finanziario
factor debba prevedere nel proprio oggetto sociale in via
esclusiva lo svolgimento dell’attività di cessione di crediti di
impresa, la stessa regola non è certo ipotizzabile per una banca
che svolga tale attività, dato che il suo oggetto sociale deve
quanto meno ricomprendere l’attività tipica e riservata di cui
all’art. 10 T.U., poiché, diversamente, non sarebbe neanche
possibile qualificare l’intermediario come banca[37].
Il quarto dato riguarda ancora un particolare tipo di
intermediario finanziario: le società per l’innovazione e lo
sviluppo, regolate da una legge n. 317 del 1991, sulla quale pure
è intervenuto il T.U. con l’art. 155. Questa legge prevedeva che
tali società avessero come oggetto sociale esclusivo l’assunzione
di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di piccole
imprese. L’art. 155, comma 2, si occupa di queste società,
riconducendole nell’ambito di applicazione del Titolo V del T.U. e
non modificando la prescrizione della legge preesistente che, per
questa parte, non è stata abrogata.
Dai dati normativi citati, dunque, si evidenzia un panorama molto
disomogeneo, essendovi alcuni casi specifici in cui l’esclusività
dell’oggetto sembrerebbe essere intesa come limitazione ad una
singola, unica attività finanziaria. Il problema che si pone,
pertanto, è stabilire se questi dati siano tali da indurre ad
interpretare la prescrizione dell’esclusività dell’oggetto, posta
dall’art. 106, comma 2, nel senso che tutti gli intermediari
finanziari devono scegliere una sola attività tra quelle elencate[38].
Tale soluzione sembrerebbe, però, da escludere. Anzitutto perché i
dati normativi richiamati attengono a fattispecie nate in contesti
particolari e, non a caso, regolate da leggi speciali; ma,
soprattutto, perché nella prescrizione generale dell’art. 106,
comma 2, non vi è alcun elemento che consenta un’interpretazione
tanto restrittiva. L’unico discrimine che la norma pone è la
contrapposizione tra attività finanziaria e attività non
finanziaria, collegandosi ad una impostazione di separatezza tra
i due mondi che caratterizza tutto il T.U.
Si può inoltre ritenere che il novero delle attività finanziarie
rientranti nell’oggetto di questi intermediari non sia limitato
dalla elencazione di cui all’art. 106, comma 1, perché
quest’ultima serve solo ad individuare quali sono le attività
che, se esercitate nei confronti del pubblico, risultano riservate
agli intermediari iscritti[39].
Del resto, questa operazione selettiva può essere compiuta dal
Ministro del Tesoro in forza di quel potere di definizione delle
attività elencate, anche perché, altrimenti, si tratterebbe di
provvedimento limitativo della libertà d’impresa, tutelata
dall’art. 41, comma 3, Cost. con una riserva di legge assoluta.
Tale interpretazione pare confermata in un’altra prescrizione
dell’art. 106, vale a dire nel comma 4, lett. b), che conferisce
al Ministro del Tesoro, sentiti Banca d’Italia ed U.i.c., il
potere di graduare diversamente il controllo prudenziale, agendo
sia sulla forma giuridica che sui requisiti patrimoniali, per gli
intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di
attività. Da ciò si può dedurre che l’intermediario è libero,
sempre con il limite della riserva di attività, di configurare il
proprio oggetto statutario di fatto come meglio crede, mentre
l’intervento delle autorità di vigilanza appronta delle reti
protettive diversificate, consone alle diverse configurazioni
delle iniziative imprenditoriali dell’intermediario[40].
In ultimo, va considerato che il potere conferito al Ministro è
tale da fornirgli uno strumento di controllo forte sulle opzioni
imprenditoriali degli intermediari, per cui, se quel vincolo di
controllo diventa troppo intenso, è chiaro che l’intermediario
sarà guidato a strutturarsi in un modo piuttosto che in un altro
nella scelta delle attività, il che fa comprendere anche l’ampio
dosaggio di discrezionalità nei poteri di vigilanza che attraversa
l’intero testo unico[41].
§ 6. L’iscrizione negli elenchi generale e speciale.
Un secondo ordine di problemi attiene poi all’iscrizione e alla
cancellazione dagli elenchi generale e speciale, di cui
rispettivamente agli artt. 106 e 107 T.U.
Il sistema creato è molto articolato, per cui l’universo degli
intermediati finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione
del Titolo V si riconduce all’iscrizione in diversi elenchi, il
che esprime l’esistenza di differenti regimi applicabili.
Anzitutto, vi è un elenco generale, di cui si è detto nei
paragrafi precedenti, tenuto dal Ministro del Tesoro, che si
avvale dell’U.i.c., in cui si devono iscrivere tutti gli
intermediari che esercitano, nei confronti del pubblico, le
attività elencate nell’art. 106, comma 1. Vi è poi un elenco
speciale, tenuto dalla Banca d’Italia, in cui devono iscriversi
tutti gli intermediari che presentino un particolare rischio
individuato, secondo determinati parametri, dal
Ministro del Tesoro, ai sensi dell’art. 107, comma 1. Vi è,
ancora, una fascia residuale di intermediari (che non svolgono la
propria attività nei confronti del pubblico) che devono, a loro
volta, iscriversi in una particolare sezione dell’elenco generale
e rientrano nell’area disciplinata dall’art. 113 T.U.[42]
La funzione di fondo assolta dall’elenco generale è quella di
filtrare, attraverso l’iscrizione in apposite liste, l’accesso al
mercato delle attività finanziarie, proprio perché l’esercizio nei
confronti del pubblico di tali attività è riservato agli
intermediari iscritti. Se l’attività viene esercitata senza
iscrizione, si incorre nel reato di abusivo esercizio di attività
finanziaria, sanzionato penalmente dall’art. 132 del testo unico
bancario.
L’iscrizione assume, quindi, la funzione di autorizzazione
all’esercizio di attività riservata, autorizzazione che si
configura come atto dovuto, poiché nel momento in cui ricorrono
tutte le condizioni previste per l’iscrizione, elencate nell’art.
106, commi 2 e 3, l’intermediario matura il diritto a vedersi
iscrivere nell’elenco generale.
Diversamente strutturata è, invece, la disciplina dell’accesso
all’elenco speciale, nella formulazione del quale il versante
dell’obbligo di iscrizione prevale su quello del diritto
all’iscrizione nello stesso. L’art. 107, comma 1, dispone,
infatti, che “il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d’Italia e
la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari che
si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d’Italia”. Questa disposizione conferisce all’iscrizione
nell’elenco speciale un carattere di obbligatorietà, che manca
invece all’iscrizione nell’elenco generale, tant’è che, se un
intermediario iscritto nell’elenco generale presenta i requisiti
che impongono l’iscrizione nell’elenco speciale, questa può
essere compiuta d’ufficio dalla Banca d’Italia[43].
I connotati di tale obbligo vanno delineati con accortezza, non
essendo configurabile un generalizzato obbligo di iscrizione. Ciò
significa, ad esempio, che sicuramente l’iscrizione d’ufficio può
esperirsi nei confronti dell’intermediario già iscritto
nell’elenco generale che presenti gli aggiuntivi, ulteriori,
requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, ma non nei
confronti dell’intermediario che non risulti iscritto in alcun
elenco, neanche in quello generale. In tal caso, infatti, non gli
si può imporre l’iscrizione, ma soltanto comminargli la sanzione
penale prevista per l’abusivo esercizio dell’attività finanziaria[44].
Il rapporto tra questi due elenchi pone poi ulteriori problemi,
essendovi una sorta di vizio di fondo nella struttura di questa
disciplina che sembra basarsi sul presupposto per cui gli
intermediari inseriti nell’elenco speciale siano già iscritti in
quello generale. Si tratta di un presupposto già contenuto nella
legge antiriciclaggio, ora abrogato, ma che non è stato espresso a
chiare lettere nel testo unico, il quale sembra soltanto
presupporre tale collegamento.
Le conseguenze di una simile impostazione possono essere
rilevanti. Infatti, basti pensare al caso di un intermediario che
presenta i requisiti per iscriversi nell’elenco speciale. Se si
ritenesse necessaria la previa iscrizione nell’elenco generale,
esso dovrebbe avviare una duplice procedura con tutti i tempi che
ciò richiede, quindi dovrebbe prima rivolgersi all’U.i.c. per
l’iscrizione nell’elenco generale, dopo di che dovrebbe
rivolgersi alla Banca d’Italia per avviare la procedura di
iscrizione nell’elenco speciale, sopportando i tempi e i costi
relativi[45].
Posto che non sembra vi siano efficaci forme di coordinamento fra
i due organi di controllo, sembrerebbe che tale previsione possa
integrare una lesione dei diritti degli intermediari, dato che
impedisce di fatto l’iscrizione diretta nell’elenco speciale[46].
Problemi di coesistenza tra i due elenchi si pongono, inoltre,
anche sotto il profilo della cancellazione dagli stessi.
L’art. 111, rubricato “Cancellazione dall’elenco generale”, in
apparenza non sembra disciplinare la cancellazione dall’elenco
speciale. La mancanza di una disciplina sulla cancellazione può
essere spiegata considerando che quest’ultimo elenco è gestito
dalla Banca d’Italia ed è quindi quest’ultima che ne decide le
sorti.
L’art. 111 stabilisce che “il Ministro del Tesoro dispone la
cancellazione dall’elenco generale per il mancato rispetto delle
disposizioni dell’art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle
condizioni indicate nell’art. 106, comma 3, lettere a), b) e c),
ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o
delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto
legislativo”. Come può vedersi, quindi, il Ministro del Tesoro
risulta competente a disporre la cancellazione per motivi che sono
per un verso più ristretti, per un altro maggiormente
discrezionali rispetto a quelli individuati dalla corrispondente
norma della legge antiriciclaggio. Essi appaiono più ristretti,
perché nella legge antiriciclaggio si stabiliva che la
cancellazione dovesse conseguire alla perdita di una qualunque
delle condizioni previste per l’iscrizione, mentre il T.U., in
maniera forse più opportuna, seleziona ed esclude da tale
conseguenza una delle condizioni per l’iscrizione, ossia il venir
meno dei requisiti dei soci e degli esponenti aziendali,
trattandosi, verosimilmente, di elementi che possono modificarsi,
senza che ciò giustifichi la cancellazione dell’intermediario
dall’elenco. Si tratta, quindi, di condizioni ritenute
insufficienti per integrare gli estremi che consentono di
provvedere in tal senso[47].
Per altro verso, poi, si è ampliata la discrezionalità nella
cancellazione, perché essa può conseguire, in generale, alla
violazione di disposizioni di legge, di disposizioni assunte ai
sensi del T.U. e al mancato rispetto delle disposizioni dell’art.
106, comma 2, che prescrive l’esclusività dell’oggetto. Il
principio dell’esclusività dell’oggetto riceve così una sanzione
notevolmente marcata, destinata ad operare sia nell’ipotesi
remota di un intermediario che formuli statutariamente un oggetto
difforme da quello richiesto sia (forse soprattutto) nei casi di
una differenza formale dell’oggetto rispetto all’attività di fatto
svolta dall’intermediario[48].
La cancellazione può essere proposta da Banca d’Italia, Consob,
U.i.c. nell’ambito delle rispettive competenze. Si prevede,
inoltre, che l’intermediario iscritto, che venga cancellato, debba
assumere provvedimenti che lo portino fuori dall’esercizio
dell’attività riservata, cioè debba modificare l’oggetto sociale
ovvero porsi in liquidazione.
Dal fatto che la cancellazione possa essere disposta anche dalla
Banca d’Italia può trarsi l’argomento secondo cui, normalmente,
coincidono l’iscrizione nell’elenco generale e quella nell’elenco
speciale. Ciò comporta, dunque, che se la Banca d’Italia dovesse
accorgersi di una causa di cancellazione per l’intermediario
iscritto nell’elenco speciale può sollecitare il provvedimento
del Ministro, producendo una cancellazione dall’elenco generale
che, di conseguenza, automaticamente porterebbe alla decadenza
dall’elenco speciale. Ma siamo nel campo delle ipotesi, vista la
mancanza di una disposizione che sancisca la connessione
dell’iscrizione nei due elenchi[49].
Nell’elenco generale, in cui gli intermediari sono soggetti al
controllo dell’U.i.c., le forme di controllo sono poco gravose.
Infatti, l’U.i.c., una volta concessa l’iscrizione attraverso un
riscontro cartolare dei requisiti di cui all’art. 106, comma 3, ha
soltanto limitati poteri di vigilanza informativa per verificare
la permanenza di quelle condizioni durante l’iscrizione. Se,
invece, i soggetti ricadono nell’elenco speciale tenuto dalla
Banca d’Italia, si trovano sottoposti a veri e propri controlli
bancari, a forme di vigilanza informativa, regolamentare,
ispettiva, cioè ad un regime profondamente diverso.
Ciò evidenzia la rilevanza dell’accesso all’uno o all’altro
elenco. La norma di cui all’art. 107 predetermina i criteri in
base ai quali si esplica il potere regolamentare del Ministro,
poiché stabilisce che questi è tenuto a determinare criteri
oggettivi rispetto a dati parametri: attività svolta, dimensione,
rapporto fra indebitamento e patrimonio. Se si osservano con
attenzione questi parametri, si comprende come essi siano tali da
garantire totale libertà di azione alla normazione secondaria.
Affermare, ad esempio, che il Ministro deve stabilire criteri
oggettivi “riferibili all’attività svolta”, non può che attestare
il possesso della facoltà di selezionare le attività a seconda
della valutazione che di volta in volta compie del rischio
sistemico dell’intermediario. L’unico vero limite che questa
norma pone è che si deve trattare di criteri oggettivi e, quindi,
di carattere generale.
Il Ministro del Tesoro, sulla scorta di analoga norma della legge
antiriciclaggio, ha emanato un decreto indicando tali criteri.
Dalla lettura del decreto in questione emerge che tutte le
attività di cui all’art. 106 possono presentare un rischio
sistemico che può essere congiuntamente o disgiuntamente valutato
insieme alla ricorrenza degli altri parametri (rapporto tra
indebitamento e patrimonio, dimensione), per cui chiunque può
rientrare, anche d’ufficio, nell’elenco qualora presenti questi
amplissimi requisiti, così come può uscirne se li dovesse perdere
durevolmente (cioè per un periodo di tempo pari almeno a due o
tre esercizi contabili, a seconda dei requisiti richiesti)[50].
Come si può notare gli elementi di certezza sono abbastanza
esigui, dovuti a una mancanza di assoluta chiarezza della
normativa esaminata. I vari profili sin qui analizzati mostrano
poca preoccupazione, da parte del legislatore, verso la certezza
del diritto, riproponendo un modello di rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione che non sembra confacente ai principi
vigenti in materia di azione amministrativa[51].
Permangono quindi gli irrisolti dubbi circa l’esatta
interpretazione delle norme fondamentali in materia di iscrizione
e cancellazione dagli elenchi degli intermediari, secondo le
argomentazioni che abbiamo poc’anzi esposto.
§ 7. Le attività esercitate ex artt. 106 e 107 T.U.B.
Dopo quanto finora affermato e precisato in ordine alla disciplina
dell’intermediazione finanziaria prevista dal T.U.B., l’attenzione
si deve dirigere verso gli aspetti più rilevanti concernenti le
attività che gli intermediari possono porre in essere. In
particolare, si deve considerare la disciplina di cui all’art. 106
T.U., che fornisce la nozione di attività finanziaria e riserva il
suo esercizio nei confronti del pubblico agli intermediari
iscritti nei c.d. elenco generale, i quali, come aggiunge il
secondo comma, dovranno svolgere “esclusivamente” attività
finanziarie. E’ fatta comunque salva, dall’ari. 113, la
possibilità di esercitare non nei confronti del pubblico, e solo
in via prevalente e non esclusiva, le attività indicate nel primo
comma dell’art. 106, ma anche tale possibilità è riservata,
precisamente ai soggetti iscritti in un’apposita sezione
dell’elenco generale.
La nuova nozione di attività finanziaria coincide solo
parzialmente con quella di cui al secondo comma dell’art. 4 della
legge n. 197/1991, vale a dire solo per le attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di assunzione di
partecipazioni, mentre è scomparso il riferimento specifico alle
attività di “servizi di incasso” e di “trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito”. Se il
trasferimento di fondi ben può rientrare fra i servizi di
pagamento (anche se l’art. 1, numeri 4 e 5 T.U. tiene a
distinguere i servizi dalla emissione e gestione di mezzi di
pagamento), parrebbe inevitabile escludere la prestazione dei
servizi di incasso dall’ambito delle attività riservate. In tal
senso sembra orientarsi il commento dell’Assonime[52],
anche se esso aggiunge che una “precisazione ministeriale” avrebbe
avvertito che la mutata formulazione della norma non restringe
l’area delle attività, in quanto la nozione di “servizio di
pagamento” andrebbe latamente intesa come “sistema di pagamento”[53].
Sempre in merito alle attività consentite agli intermediari
finanziari, va precisato che esse non si limitano a quelle
indicate al primo comma dell’art. 106, configurabili come
“tipiche”, ma ricomprendono tutte le attività finanziarie, fatte
salve quelle “riservate” per legge. Tali “altre” attività
finanziarie sono state individuate in quelle “ammesse al mutuo
riconoscimento”[54].
Vi sono, comunque, autori che hanno ampliato la nozione di
“attività finanziarie” fino a ricomprendervi la ulteriore zona
grigia che concorre a determinare il perimetro dell’attività
finanziaria in generale e così il limite massimo di estensione
dell’attività, sia delle banche sia degli intermediari finanziari”[55].
Che l’elenco di cui all’art. 1, comma 2, lett. f) non esaurisca
la gamma delle possibili attività finanziarie è confermato dal n.
15 della norma medesima, ove si fa riferimento a quelle “altre
attività” aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva
comunitaria. La nozione di attività finanziaria che si evince dal
secondo comma dell’art. 106 è, perciò, destinata ad una certa
genericità, nonostante la norma preveda l’esclusività dell’oggetto
sociale degli intermediari finanziari.
Ritornando sulla riserva di attività riconosciuta agli
intermediari iscritti nell’elenco generale, va precisato che essa
non può dirsi assoluta. In primo luogo, le attività stesse possono
essere esercitate, come già evidenziato, dalle banche. Non
potrebbe anzi escludersi, viceversa, che un soggetto svolga una
delle attività finanziarie in via prevalente rispetto a quella
bancaria. Esso resterebbe, tuttavia, ente creditizio e quindi non
sarebbe assoggettato al titolo V del T.U.
In secondo luogo, quelle attività indicate nell’art. 106 potranno
ancora essere svolte anche da altre imprese commerciali, non in
via prevalente, ma in collegamento e in dipendenza di altre
attività principali, secondo quanto disposto dal successivo art.
113 T.U. In proposito, vi sono stati alcuni equivoci provvedimenti
di giudici dell’omologazione[56],
forse dettati da eccessivo zelo nell’applicazione delle norme di
cui alla legge n. 197/1991, che pur affermando in via generale i
principi poc’anzi ricordati, hanno negato liceità alle clausole
statutarie di società finanziarie che prevedevano l’esercizio di
attività finanziaria insieme all’attività commerciale principale,
per il semplice fatto che non si precisava che la prima non
sarebbe stata svolta nei confronti del pubblico, così negandosi
anche la mera possibilità di concedere ipoteche, in sé ritenuta
attività finanziaria.
Le attività indicate nell’art. 106 T.U. sono riservate solo se
svolte professionalmente ed in via esclusiva nei confronti del
pubblico ovvero in via prevalente e se ciò è previsto nell’oggetto
sociale ovvero avviene di fatto. L’occasionalità o la
strumentalità delle attività rimane perciò consentita anche a
soggetti diversi dagli intermediari iscritti.
Si è precisato, da parte dei primi commentatori della normativa in
esame, in relazione all’art. 132 T.U. che prevede una sanzione
penale per “chiunque svolge una o più delle attività finanziarie
previste dall’ari. 106”, che al di là di quel che appare dalla
lettura della norma, il legislatore ha inteso sanzionare solo
“quei casi nei quali un soggetto non iscritto nell’elenco abbia
svolto attività che non era legittimato a svolgere se non a
condizione di essere iscritto”[57].
Senza soffermarsi sulle singole fattispecie di attività
finanziarie indicate all’art. 106, non si può non rilevare come il
legislatore del T.U. abbia confermato che la mera o generica
assunzione di partecipazioni costituisce attività di
intermediazione finanziaria, indipendentemente dalla natura
statica o dinamica della stessa e quindi assoggettando,
definitivamente forse, le holdings alla disciplina “generale” dei
soggetti intermediari[58].
Seppur, però, si possa riconoscere il carattere “intermediario” in
senso stretto dell’attività di assunzione di partecipazioni[59],
resta il fatto che, quando tale attività sia statica, riuscirà
difficile pensare che essa sia svolta nei confronti del pubblico.
In effetti, la Circolare ministeriale n. 1 del 26 giugno 1992
teneva a specificare che ricorre “la caratteristica di
operatività nei confronti del pubblico nell’ipotesi in cui le
assunzioni di partecipazioni in imprese, anche costituende,
abbiano carattere temporaneo, siano finalizzate all’alienazione e,
per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi
volti alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo
produttivo, nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie
delle aziende partecipate anche tramite il reperimento di capitale
di rischio e di credito”.
Ci si è quindi chiesti se, ai fini dell’assunzione di
partecipazioni svolta nei confronti del pubblico debba allora
ricorrere il requisito della “temporaneità” e quindi della
necessaria successiva destinazione al mercato delle
partecipazioni stesse. Rispetto a tale quesito la dottrina che per
prima si è occupata della questione ha rilevato come, nonostante
la riforma attuata con il T.U.B., sia rimasto incerto il confine
tra attività finanziaria, (assunzione di partecipazioni e attività
mobiliare) e negoziazione di partecipazioni, qualora esse vengano
svolte nei confronti del pubblico[60].
In ordine, poi, alla disciplina ex art. 107 T.U., tralasciando le
questioni concernenti l’iscrizione nell’elenco speciale e sui
poteri della Banca d’Italia di cui si è già detto, resta da
operare la concreta individuazione degli intermediari che devono
iscriversi nell’elenco speciale, che risulta ancora una volta
affidata alla normativa regolamentare. Infatti, il Ministro del
Tesoro, sentite la Banca d’Italia e la Consob, provvede ad
individuare con decreto tali intermediari in base all’attività
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimonio.
Con decreto del Ministero del Tesoro del 13 maggio 1996 e con
provvedimento della Banca d’Italia del 26 giugno 1996 sono stati
fissati i criteri per l’iscrizione nell’elenco speciale. Essi si
suddividono in criteri quantitativi e qualitativi. In ordine ai
primi, si deve trattare: a) di soggetti esercenti attività di
finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di
attività finanziaria pari o superiore a £. 200 miliardi, ovvero
mezzi patrimoniali pari o superiori a £. 10 miliardi,
nonché di intermediari esercenti l’attività di
assunzione di partecipazioni con un volume di attività
finanziaria pari o superiore a £. 100 miliardi, ovvero mezzi
patrimoniali pari o superiori a £. 50 miliardi; b) sempre con tale
criterio sono stati inclusi nell’elenco speciale i soggetti che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di concessione di
finanziamento nei confronti del pubblico sotto forma di rilascio
di garanzie.
Circa il criterio qualitativo: a) si deve trattare di intermediari
esercenti attività di intermediazione in cambi con assunzione di
rischi in proprio; b) di intermediari esercenti l’attività di
emissione e gestione di carte di credito e di debito; c) ovvero di
intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla
Banca d’Italia in armonia con le disposizioni comunitarie
riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell’art. 18 del
Testo Unico.
Gli intermediari finanziari residuali, in quanto esercenti la loro
attività ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del Testo Unico,
hanno l’obbligo di redigere il bilancio in osservanza della
disciplina dettata dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 87. Il
riferimento a tale normativa non assume rilievo solo strettamente
contabile, ma anche sostanziale, in quanto tale normativa offre i
criteri di determinazione del “volume di attività finanziaria” e
“mezzi patrimoniali”, che sono i parametri per la verifica delle
condizioni quantitative ai fini dell’iscrizione nell’elenco
speciale.
La Banca d’Italia, con nota n. 298275 del 15 novembre 1993 ha
specificato che sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 1
del d.lgs. n. 87/1992 sia le società finanziarie che svolgono il
ruolo di società capogruppo (holding) di gruppi di imprese non
bancarie o finanziarie, ancorché svolgano attività di
finanziamento e sempre che l’attività stessa sia esercitata nei
confronti delle imprese del gruppo, sia i soggetti che pur
svolgendo un’attività di assunzione e gestione delle
partecipazioni, non finalizzano l’attività medesima ad un loro
successivo realizzo[61].
Un’innovazione è rappresentata dalla sottoposizione al regime di
vigilanza di cui all’art. 107 delle società finanziarie per
l’innovazione e lo sviluppo, previste dall’art. 2 della legge 5
ottobre 1991 n. 317, ai sensi dell’art. 155, comma 2 del Testo
unico. A tali società non si applicano le regole di cui al capo II
della legge antiriciclaggio sulla base della interpretazione data
dalla circolare del Ministero del Tesoro del 22 giugno 1992 n. 1.
La permanenza nell’elenco generale indica in primo
luogo che i soggetti da iscrivere nell’elenco speciale
debbono esercitare la loro attività nei confronti del pubblico, ai
sensi del d.m. 6 luglio 1994 e nei limiti sopra descritti.
L’esclusione è motivata dalla assimilazione delle attività
infragruppo alle attività non svolte nei confronti del pubblico[62],
tenendo altresì presente che il concetto di “finanziamento sotto
qualsiasi forma” va inteso in senso lato, tanto che la
giurisprudenza ha ravvisato tale operatività nell’acquisto per
conto terzi di titoli azionari ed obbligazionari da vendersi con
pagamenti rateali[63].
Sempre il criterio quantitativo ha portato all’inclusione
nell’elenco speciale dei soggetti che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti
del pubblico sotto forma di rilascio di garanzie, disciplinati dal
decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999, sulla base del
combinato disposto dell’art. 2 del decreto 2 aprile 1999 e
dell’art. 2 lett. a) del decreto del 13 maggio 1996. Con il
parametro qualitativo sono stati invece individuati gli
intermediari esercenti attività di intermediazione in cambi con
assunzione di rischi in proprio ed emissione e gestione di carte
dei credito. Una categoria residuale è poi rappresentata dagli
intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla
Banca d’Italia sulla base delle disposizioni comunitarie
concernenti il mutuo riconoscimento ex art. 18 del Testo Unico
(art. 2, comma 2, del D.M. 13 maggio 1996)[64].
§ 8. Attività finanziarie e ripartizione fra gli intermediari.
Al termine di un’evoluzione durata diversi anni, il Testo Unico
della Finanza ha cercato di mettere ordine nell’ambito dei servizi
di investimento e dei soggetti autorizzati al suo esercizio,
assegnando a ciascuno di tali soggetti quelli che strutturalmente
o funzionalmente possono essere dagli stessi esercitati[65].
Lo sforzo fatto dal legislatore, sicuramente apprezzabile, non
sembra essere riuscito, però, a fornire la definizione di ciascuna
delle attività esercitabili, con il coordinamento tra servizi e
soggetti (art. 18 TUF) che viene effettuato in maniera
semplificata. La norma di chiusura (art. 18, comma 5) elimina ogni
ulteriore eventuale incertezza, ed affida al Ministro del Tesoro
il compito di allargare l’ambito di intervento delle disposizioni
contenute nel Testo Unico solo, però, sotto un profilo oggettivo,
verso, cioè, quei nuovi servizi che dovessero svilupparsi sul
mercato, assegnandoli conseguentemente ai soggetti già descritti
all’interno del Testo Unico stesso.
Non sembra, secondo quanto sostenuto in dottrina[66],
che questa capacità espansiva attribuita al Ministro del Tesoro
possa, invece, essere ricondotta alla individuazione di nuove
categorie di operatori, anche se il legislatore gli ha assegnato
un poco confortante compito di attuazione ed integrazione delle
riserve di attività definite nel Testo Unico, che lascia margini
talmente ampi da rischiare di rendere inattuabile ogni intervento.
Occorre considerare che con il Testo Unico l’opera di tipizzazione
delle attività lato sensu finanziarie viene ad essere
definitivamente completata, seppure essa fosse già stata avviata,
nell’ambito del diritto del mercato mobiliare, sin dalla legge
sulle SIM e portata avanti dal d.lgs. n. 415/1996. Se oggi, però,
si è in grado di definire che cosa si intenda per attività
bancaria, quali servizi identifichi il termine attività
finanziarie, quali siano i servizi di investimento e che cosa si
intenda per servizio di gestione collettiva del risparmio, ciò
deve essenzialmente ricondursi ad una presa di coscienza del
legislatore che ha voluto costruire un sistema chiuso, non
accessibile dall’esterno se non con determinati criteri selettivi
utilizzando l’istituto delle riserve di attività per raggiungere
la definizione formale dei confini.
La riserva di attività, se da un lato, persegue l’obiettivo di
circoscrivere il settore attribuito alla competenza di un
determinato soggetto limitandone l’azione al di fuori, al contempo
gli garantisce una posizione di privilegio rispetto a quanti siano
privi delle caratteristiche operative e funzionali del soggetto
abilitato. Nell’ambito del mercato finanziario la riserva
d’attività mantiene un valore assoluto per tutti coloro che
operano fuori di esso, nel senso che senza selezione all’ingresso
nessuno può entrare nel settore riservato, mentre presenta una
certa relatività al suo interno dal momento che il legislatore,
definiti i rispettivi ambiti di applicazione e stabilito che non
vi può essere alcuna sovrapposizione tra attività finitime, si è
preoccupato di tracciare alcune linee di confine affinché non
sussistessero invasioni tra un settore e l’altro o, per meglio
dire, le invasioni fossero controllate. In tale contesto deve,
quindi, considerarsi che le uniche attività che non possono essere
esercitate da altri soggetti se non da quelli a ciò abilitati sono
l’attività bancaria e quella di gestione collettiva, dal momento
che i servizi di investimento e le attività finanziarie vedono la
presenza di altri intermediari autorizzati al loro esercizio. Ne
consegue che, secondo una ripartizione attività-soggetti che tenga
conto delle indicazioni provenienti a livello normativo, alle
banche l’unica attività preclusa è proprio quella di gestione
collettiva e, quindi, esse rappresentano il soggetto che spazia in
più riserve di attività.
Per quel che riguarda gli intermediari finanziari[67],
essi svolgono le attività finanziarie, oltre a quei servizi di
investimento più affini al loro core business ed individuati nella
negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti
derivati, ed al collocamento. Alle imprese di investimento è
affidato il compito di esercitare servizi di investimento
unitamente a quelli accessori, che sono in parte derivazione di
attività lato sensu bancarie e, dall’altra, sono espressione di
attività finanziarie seppure con espresse limitazioni operative[68].
Si pensi, al riguardo, alla custodia ed amministrazione, attività
strettamente connessa ai servizi di investimento, ma elaborata a
livello operativo e contrattuale nell’ambito del sistema
creditizio; si consideri, inoltre, la concessione di
finanziamenti, attività finanziaria disciplinata dal Testo Unico
Bancario, della quale è, però, consentito lo svolgimento anche da
parte degli intermediari mobiliari solo se viene effettuata per
consentire un’operazione in strumenti finanziari attraverso
l’intervento obbligatorio dell’intermediario che ha concesso il
finanziamento, oppure, ancora, l’intermediazione in cambi che si
configura come attività accessoria ai servizi di investimento
solo se collegata alla loro prestazione, precludendone ogni
ulteriore funzionalizzazione[69].
In ordine alle società di gestione del risparmio deve rilevarsi
l’intento del legislatore di costruire un sistema che accentri le
capacità gestorie in soggetti a ciò appositamente autorizzati e,
quindi, la conseguenziale attribuzione a costoro della possibilità
di esercitare anche il servizio di gestione individuale di
patrimoni, oltre a quello di collocamento unicamente per la
distribuzione delle quote di fondi dalle stesse istituiti e
gestiti. Sempre nell’ambito della gestione patrimoniale, si deve
segnalare ancora la presenza delle c.d. società fiduciarie SIM
(art. 199 TUF), costituenti un’elaborazione di quelle previste
dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, cui fu consentito, in
un’epoca in cui forse aveva ancora valore la differenza tra
operare in nome e per conto proprio o operare in nome proprio e
per conto altrui, di effettuare gestioni individuali di patrimoni
a patto che nella denominazione sociale apparisse la dizione “SIM”
al fine di distinguere chi agiva o meno in regime di intestazione
fiduciaria[70].
Infine, per quanto concerne gli agenti di cambio (art. 201 TUF)[71],
l’unica attività al cui esercizio non risultano abilitati è quella
di negoziazione per conto proprio e l’omologa attività di
collocamento con assunzione di garanzia o acquisto a fermo in
ossequio a retaggi del passato, quando a questi soggetti era
proibito qualsiasi coinvolgimento in termini di rischi nelle
operazioni compiute per conto della clientela. Coerentemente con
tale impostazione, anche le attività accessorie sono ben
specificate, includendosi la concessione di finanziamenti,
limitata ulteriormente alle sole operazioni in uso sul mercato,
alla consulenza in strumenti finanziari ed alla intermediazione in
cambi.
§ 9. Gli intermediari autorizzati all’esercizio di servizi di
investimento.
Nell’analisi delle categorie di soggetti che possono essere
autorizzati a svolgere i servizi di investimento, una prima
distinzione deve essere compiuta tra intermediari polifunzionali e
intermediari privi di tale caratteristica. La tendenza seguita dal
legislatore è stata quella di ragionare sempre in termini di
polifunzionalità ed è per questo motivo che si migrò a suo tempo
da un sistema monocentrico, quello degli agenti di cambio, ad uno
tendenzialmente plurioperativo.
L’ordinamento consente quindi agli intermediari di poter svolgere
tutti i servizi di investimento prescritti dalla normativa, ma poi
è lasciata alla discrezionalità degli stessi decidere l’assetto
più confacente alle loro esigenze. In molti casi, tale scelta è
orientata dalla presenza di vincoli operativi o patrimoniali, che
influenzano le decisioni strategiche in materia; in altri,
invece, le limitazioni provengono dalle fonti normative del
settore che, pur volendo estendere l’esercizio dei servizi a tutti
i soggetti in qualche misura coinvolti, non hanno effettuato in
maniera estensiva questa opera di allargamento. Il Testo Unico ha
infatti voluto che non esistessero zone d’ombra nella ripartizione
dei servizi di investimento ed ha cercato di riportare in questo
alveo attività svolte da parte di soggetti autorizzati ad altro
titolo, ma che per tale motivo potevano restare senza una
specifica disciplina; dall’altro, non ha esteso a tutti gli
intermediari le medesime capacità operative, distinguendo tra
coloro che possono esercitare tutti i servizi e coloro che
incontrano limiti a tale esercizio complessivo. Quindi, secondo il
dettato legislativo di cui all’art. 18 T.U. della Finanza, si
possono individuare due categorie di intermediari, la prima
tendenzialmente polifunzionale[72],
rappresentate dalle imprese di investimento e dalle banche,
l’altra a limitata funzionalità costituita dagli intermediari
finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle società
fiduciarie SIM e dagli agenti di cambio.
Le società di intermediazione mobiliare, dunque, sono definibili
intermediari tendenzialmente polifunzionali e fanno parte della
categoria delle imprese di investimento unitamente a quelle
comunitarie ed extracomunitarie. Intorno alla loro figura si snoda
la disciplina del Testo Unico, dal momento che questa figura
professionale trova in tale ambito la sua tipizzazione e la sua
regolamentazione come operatore del mercato. La SIM nasce per la
volontà di soci in possesso di determinate caratteristiche
soggettive e con esponenti aziendali selezionati con specifiche
qualità professionali, presenta in sede autorizzatoria un
programma di attività iniziale ed una relazione sull’assetto
organizzativo che intende adottare nel corso dello svolgimento dei
servizi prescelti, viene iscritta all’Albo tenuto dalla Consob ed
avvia l’operatività in un contesto di comportamenti e di momenti
organizzativi indicati dall’ordinamento o realizzati dalla società
in ossequio alle strategie costruite dai soci e dagli esponenti
aziendali[73].
In quanto atto a contenuto meramente ricognitivo, l’iscrizione
all’Albo segue le sorti dell’autorizzazione all’esercizio dei
servizi di investimento, nel senso che non può esistere una SIM
autorizzata e non iscritta all’Albo, essendo l’iscrizione atto
dovuto e posto in essere d’ufficio dalla Consob senza alcuna
istanza dell’intermediario interessato, così come non può
figurarsi l’ipotesi di un intermediario iscritto e non
autorizzato, atteso che la revoca per provvedimento ministeriale o
per rinuncia o la decadenza dalle autorizzazioni ha come
conseguenza diretta quella della cancellazione dell’intermediario
dall’Albo[74]. Non
sono previsti casi in cui le Autorità di vigilanza possano
derogare a questa connessione tra provvedimento autorizzatorio e
iscrizione, sia in fase di avvio dell’attività che in quella di
chiusura, non essendo ipotizzabile un ulteriore vaglio dei
requisiti di ingresso o ulteriori indagini nel caso di
interruzione dell’attività su volontà dell’intermediario o di
rinuncia all’esercizio dei servizi di investimento. L’unica
possibilità concessa in questi casi agli organismi di controllo
riguarda la verifica dei comportamenti dell’intermediario che si
propone di uscire dal mercato in maniera definitiva. Deve comunque
considerarsi che il venir meno dei presupposti per l’esercizio
delle attività e la mancanza di ulteriori indagini da espletare
nei confronti dei richiedenti la revoca dell’autorizzazione
impone l’adozione del correlato provvedimento da parte della
Consob ed ogni ingiustificato differimento, oltre a poter
provocare danni all’intermediario, non rende chiara la situazione
nei confronti dei terzi che hanno davanti un soggetto iscritto
all’Albo, non più operante ma ancora in possesso di
un’autorizzazione perché non ufficialmente dichiaratone privo[75].
Nell’ambito della nostra trattazione, infine, appare necessario
individuare gli “altri intermediari”, diversi da banche, società
di gestione del risparmio e SIM che operano all’interno del
mercato finanziario in qualità di soggetti autorizzati
all’esercizio dei servizi di investimento.
Ai soggetti cui spetta in esclusiva l’esercizio delle attività
finanziarie, il Testo Unico ha ritenuto opportuno concedere anche
la possibilità di esercitare servizi di investimento selezionando
quelli più affini alla loro prevalente attività. La scelta è così
ricaduta sulla negoziazione per conto proprio di strumenti
derivati e sul collocamento. Servizi che possono essere esercitati
non da tutti gli intermediari finanziari ma, quanto a quello di
negoziazione, solo dai soggetti che svolgano attività di
concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazioni ed
intermediazione in cambi e, quanto a quello di collocamento, dagli
intermediari finanziari autorizzati allo svolgimento della
concessione di finanziamenti e di assunzione di partecipazioni.
L’unica attività che resta isolata e che, quindi, impone una
specializzazione dell’intermediario è la prestazione di servizi di
pagamento. Ne consegue che la categoria degli intermediari
finanziari presenta, da un punto di vista soggettivo, capacità
espansive verso i servizi di investimento limitate e parziali in
ordine al profilo di attività prevalente adottato nell’ambito
delle attività finanziarie[76].
Mentre per l’attività di collocamento non sembrano sussistere
dubbi sull’utilità e sull’attribuzione agli intermediari
finanziari di compiti coerenti con il ruolo dagli stessi svolto
abitualmente sul mercato, nel caso della negoziazione di strumenti
derivati può sollevarsi qualche dubbio. Infatti, se si presta
attenzione al fatto che l’intervento estensivo si era già compiuto
nella vigenza del d.lgs. n. 415/1996 e trovava allora
giustificazione nell’esigenza di porre questi soggetti in
posizione paritetica rispetto ai loro colleghi comunitari, ma non,
quindi, in specifiche esigenze operative legate ad ampliamenti
naturali di attività, i dubbi permangono.
Per certi versi, lo stesso concetto di negoziazione per conto
proprio alimenta i dubbi poc’anzi espressi, ed essi non possono
che aumentare in un contesto dominato dagli strumenti derivati,
dove il pubblico cui rivolgere questi servizi appare limitato in
numero e in qualità, senza considerare l’impatto organizzativo e
strutturale che un tale ampliamento porta con sé[77].
In ogni caso, sulle autorizzazioni all’esercizio dei servizi di
investimento da parte degli intermediari finanziari vigila e
sovraintende la Banca d’Italia (art. 19, comma 4), seppure in un
ambito comportamentale regolato dalla Consob e nel quale trovano
applicazione le regole sui requisiti di professionalità degli
esponenti aziendali, quelle sulle modalità di deposito di
liquidità e strumenti finanziari, le disposizioni sui sistemi di
indennizzo e la disciplina sulle sanzioni amministrative
pecuniarie con connessa procedura sanzionatoria[78].
In merito alle società fiduciarie SIM, inoltre, si deve
riconoscere che esse costituiscono il retaggio di un passaggio
evolutivo che ha fatto crescere la sensibilità della Consob verso
il settore del risparmio gestito. Esse rappresentano un
intermediario limitato funzionalmente a livello normativo, essendo
comunque prevista una loro migrazione verso la polifunzionalità,
qualora si elimini la possibilità di usufruire della intestazione
fiduciaria quale mezzo per non far apparire il nome del cliente
tra le posizioni aperte presso la fiduciaria SIM. Se ben si
analizza, tale facoltà assume rilievo modesto nei confronti di un
mercato nel quale si opera solitamente in regime di mandato senza
rappresentanza, non spendendosi il nome del cliente nelle
operazioni effettuate, ma acquisisce rilevanza nell’ambito della
strutturazione interna della fiduciaria SIM, dovendo la stessa
organizzarsi in modo da rendere effettiva l’intestazione dei
patrimoni della clientela in coerenza con il regime di separazione
che deve comunque applicarsi anche nel caso di specie[79].
Deve rilevarsi, al riguardo, una particolarità consistente nel
fatto che il mercato si è andato in questo ambito orientando verso
forme più sofisticate di intestazione statica e di gestione di
patrimoni trovando anche legittimazione da parte delle autorità
di vigilanza. Si sono affermate, infatti, operazioni di incarico
di intestazioni fiduciarie a società fiduciarie (non SIM) le
quali, su mandato del cliente, hanno avviato rapporti gestori con
soggetti abilitati. In questi casi, la struttura contrattuale che
sorregge e disciplina la prestazione del servizio di gestione
patrimoniale è composita, poggiando, da un lato, sul mandato
fiduciario avente ad oggetto l’intestazione del connesso
contratto di prestazione del servizio di gestione e, dall’altro,
su quest’ultimo complesso di disposizioni negoziali. Ne consegue
che in tale maniera, e relativamente al portafoglio in gestione,
si realizza una dicotomia tra la sua intestazione alla
fiduciaria, che ha carattere solo formale, ed una posizione di
interesse sostanziale sottostante che è nella esclusiva titolarità
del cliente (fiduciante), dicotomia che funzionalmente tende a
far sì che il centro di imputazione effettivo dei rapporti
contrattuali non sia di immediata visibilità all’esterno da parte
del gestore.
In tale contesto appare evidente come il servizio prestato dalla
fiduciaria alla propria clientela abbia una sua autonomia
funzionale rispetto al servizio di gestione che ne costituisce
l’oggetto, essendo nettamente distinguibili le cause sottostanti i
due negozi: l’utilizzo legittimo di uno schermo giuridico per il
mandato fiduciario e la delega a gestire il proprio patrimonio per
il contratto di gestione. Nell’ambito del mandato fiduciario il
principale compito attribuito alla fiduciaria riguarda la
selezione della struttura professionale abilitata alla
prestazione del servizio di gestione e la garanzia che il rapporto
instaurato con il gestore non sia spersonalizzato o tarato sulle
caratteristiche ed esigenze di investimento della fiduciaria[80].
Inoltre, il cliente deve essere in ogni momento identificabile in
modo univoco da parte dell’intermediario e deve poter ricevere i
flussi informativi da questi provenienti attraverso la fiduciaria
che si farà garante della veridicità delle affermazioni rilasciate
dal cliente e della riferibilità al medesimo, nonché della loro
correttezza e completezza[81].
Circa gli agenti di cambio, infine, si è già detto abbondantemente
della loro particolare posizione all’interno della categoria degli
intermediari finanziari. I problemi ancora da affrontare riguardo
a tale categoria si pongono in relazione alle modalità di
svolgimento dei servizi di investimento ai quali sono abilitati.
Essi, infatti, rappresentano un soggetto a polifunzionalità
limitata, che rispetto agli altri non deve procedere ad alcuna
richiesta di estensione di autorizzazione, stante l’inquadramento
operativo a seguito del superamento dell’esame di abilitazione,
seppur oggi sia precluso l’ingresso nel mercato di nuovi agenti di
cambio, dato il divieto di effettuare nuovi concorsi.
Riguardo ai servizi che possono svolgere, dunque, essi devono
osservare le stesse regole previste per gli altri intermediari
abilitati, il che sembra corretto in relazione ad un’esigenza di
uniformità di trattamento. Il controllo contabile sul bilancio
dell’attività svolta, sull’organizzazione e le procedura interne
adottate e sulla situazione patrimoniale dei clienti facenti capo
all’agente di cambio è stato imposto a livello regolamentare, onde
consentire una più ampi assimilazione della figura rispetto a
quella degli altri intermediari autorizzati.
Nella stessa logica deve poi inquadrarsi la disciplina della crisi
dell’agente di cambio, di cui all’art. 201, commi 13 – 15, mutuata
dal regime omologo degli altri intermediari abilitati, che vede la
presenza di provvedimenti di sospensione unitamente ad ipotesi di
cancellazione dall’Albo e di nomina conseguenziale di un
commissario addetto alla restituzione dei patrimoni alla clientela[82].
Immutato appare invece il regime sanzionatorio, che trova
applicazione integrale nei confronti degli agenti di cambio (art.
201, comma 12) per violazioni attinenti allo svolgimento dei
servizi di investimento, seppure tale regime esplichi efficacia
anche per violazioni che attengono precipuamente allo status
proprio di questi soggetti (tenuta delle scritture contabili,
incompatibilità, divieto di operare per conto proprio)[83].
§ 10. Le società quali “operatori qualificati” del mercato
finanziario: le difficoltà interpretative per la loro esatta
definizione.
La problematica in questione costituisce argomento di primaria
importanza nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, posto che
l’esistenza della disposizione di cui all’art. 31, comma 2, del
c.d. regolamento intermediari, che offre la definizione di
“operatore qualificato” del mercato finanziario, appare ancora
poco studiata nonostante la notevole importanza ai fini del
corretto funzionamento dei complessi meccanismi di garanzia del
risparmiatore che la legge si è preoccupata di adottare[84].
La decisione più recente che si rinviene in argomento è del
Tribunale di Milano, il quale, in merito all’offerta fuori sede di
prodotti finanziari, interpretando le norme di cui agli artt. 30 e
ss. T.U. della Finanza ha statuito che, laddove l’offerta fuori
sede sia realizzata dall’intermediario nei confronti di un c.d.
“operatore qualificato”, secondo il tribunale milanese “non si
applicano le norme più rigorose dettate per le offerte fuori sede,
norme che, come è noto, richiedono la presenza di un promotore
finanziario, né gli obblighi informativi fissati in capo alle
banche nella prestazione di servizi di investimento”[85].
Quindi, volendo semplificare la massima suesposta, la natura di
“operatore qualificato” attribuita all’acquirente di uno strumento
finanziario consente di superare una serie di barriere che sono
solitamente poste nell’ambito del mercato finanziario, con la
conseguenza che la suddetta natura consente altresì di sollevare
l’intermediario finanziario da tutta una serie di adempimenti
informativi specifici cui altrimenti dovrebbe soggiacere. D’altra
parte, però, si comprende quanto possa essere delicato la
questione relativa all’attribuzione della qualifica in questione
nei confronti di una qualsivoglia investitore, stante la
diminuzione di tutela che ne consegue[86].
Quello che subito emerge dall’analisi della disposizione di cui
all’art. 31, comma 2, Reg. intermediari è l’inadeguatezza del dato
letterale. Del resto si tratta di una norma regolamentare, come
già più volte evidenziato, che come tale è stata adottata nei
limiti dei poteri normativi delegati e riconosciuti alla Consob
dall’art. 6, comma 2, T.U.F., in base al quale l’esercizio della
potestà regolamentare deve “tener conto delle differenti esigenze
di tutela degli investimenti connesse con la qualità e
l’esperienza professionale dei medesimi”[87].
Quindi, l’art. 6 T.U.F. non fa altro che imporre alla Consob di
realizzare il giusto equilibrio fra tutela dell’investitore ed
efficienza e flessibilità della disciplina, con minore protezione
laddove l’investitore stesso presenti caratteristiche per cui la
sua esperienza professionale non possa collocarlo sullo stesso
piano dell’investitore completamente ignaro del funzionamento e
delle caratteristiche del mercato finanziario. Se una tutela
maggiore deve quindi garantirsi, essa deve essere indirizzata
verso la seconda tipologia di investitore, questo sembra voler
dire il legislatore, attraverso una scelta che viene incontro alla
necessità di velocizzare operazioni finanziarie che altrimenti
metterebbero in crisi il mercato stesso.
Pertanto, seguendo la ratio legislativa suesposta, la Consob ha
individuato quali “operatori qualificati” una serie di
imprenditori che esercitano attività tipicamente finanziarie,
nonché le persone fisiche che abbiano documentato la “concreta e
stabile prestazione della loro attività professionale”[88].
La norma regolamentare implica la necessità dell’esperienza
professionale dei soggetti così qualificati, che deve essere
concretamente dimostrata nel caso delle persone fisiche.
Il problema però si complica laddove ci si riferisca alle persone
giuridiche o alle società, poiché esse possono essere considerate
quali “operatori qualificati” nel caso in cui il legale
rappresentante delle medesime dichiari per iscritto il “possesso
di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni
in strumenti finanziari”[89].
Infatti, non vi è chi non veda come, nella fattispecie in esame,
vi sia stata un’eccessiva elasticità e superficialità nel criterio
adoperato al fine di superare le necessarie protezioni
dell’investitore. L’elementare considerazione che si può fare è
che non si comprende il motivo per cui, nel caso di specie, venga
meno quella indagine approfondita circa l’effettiva competenza che
è prevista per le persone fisiche, ma ancor meno si comprende come
possa assimilarsi una qualsivoglia società commerciale ad una
società finanziaria che, invece, ha palese esperienza
nell’operare sui mercati mobiliari.
Per “professionalità”, come viene comunemente riconosciuto
nell’ambito del diritto commerciale, si deve intendere una certa
continuità e stabilità in riferimento a certi atti giuridici da
cui, nel caso in esame, poter evincere la necessaria competenza ed
esperienza finanziaria che esclude pregnanti forme di tutela. Il
problema è di notevole importanza perché, laddove non si riesca
sul piano esegetico ad offrire una “interpretazione
giuridicamente corretta” della norma, si rischia che la medesima
possa essere investita da problemi di illegittimità per eccesso di
delega[90]. Quindi
bisogna verificare se sul piano esegetico residuino possibilità di
ricondurre la norma ad interpretazione che evitino la sua
declaratoria di illegittimità, il che sembrerebbe possibile se
l’aggettivo “specifica” potesse essere considerato come sinonimo
di “professionale”, nel senso che la competenza e l’esperienza in
materia di investimenti finanziari delle società o persone
giuridiche sia più che dell’esperienza e della competenza
ordinarie, derivanti magari da investimenti occasionali[91].
Lo stesso criterio di accertamento di tale “competenza ed
esperienza” lamenta gli stessi dubbi già espressi per la
definizione dell’operatore, poiché lascia ad una dichiarazione
scritta del rappresentante legale della società la dimostrazione
di essa. Il problema sembra essere ancor più complesso laddove,
pur potendo vantare in organico persone “esperte e competenti” ex
art. 31, comma 2, la società si veda attribuire il possesso di
tali competenze ed esperienze a titolo definitivo. In realtà, la
soluzione preferibile è che la dichiarazione de qua no abbia
valore permanente ma precario, poiché strettamente dipendente
dalle risorse umane di cui dispone l’investitore nel momento in
cui effettua l’investimento, quindi “competenza ed esperienza” da
dichiarare volta per volta in relazione a singoli investimenti[92].
A parte il caso di specie poc’anzi esposto, la norma rimane
comunque inadeguata ai fini della tutela dell’investitore, proprio
per le modalità con cui si concreta la prova delle competenze ed
esperienze richieste dal regolamento. Sicuramente, laddove la
certezza della competenza professionale non passi attraverso una
specifica attività di vigilanza delle apposite autorità,
“l’obbligo per l’investitore di documentare le sue qualità ed
esperienze professionali all’intermediario offerente costituisce
una garanzia del livello minimo di diligenza che lo stesse
intermediario offerente deve soddisfare in sede di offerta, cui
verosimilmente poter ancorare un eventuale giudizio di
responsabilità; garanzia che, invece, assieme ad ogni verifica da
parte dell’autorità di vigilanza, può tranquillamente mancare del
tutto nel caso della dichiarazione che attribuisce la qualifica di
operare qualificato alle società o alle persone giuridiche”[93].
Il dato letterale, quindi, si presta ad ingiustificate violazioni
delle norme poste a protezione degli investitori, dando per
scontata una competenza che deve essere tutta dimostrata. Per
questo, il Tribunale di Milano, la cui decisione è stata citata in
apertura di paragrafo, pur applicando il criterio formale previsto
dalla normativa esaminata, si mostra riluttante verso le modalità
di accertamento della competenza e dell’esperienza, cercando di
ricavarle aliunde, senza però chiarire, sul piano
tecnico-giuridico, il percorso che ha sollecitato tali ulteriori
accertamenti[94].
Forse, però, la soluzione a questo problema potrebbe a breve
derivare dall’adozione di una direttiva comunitaria relativa ai
mercati finanziari, la direttiva n. 2004/39/CE del 21 aprile 2004,
al momento ancora inattuata. La direttiva de qua, oltre a
individuare l’ “operatore qualificato”, rende più certi i confini
dell’accertamento delle competenze e delle esperienze eliminando
qualsivoglia dichiarazione di parte e aprendo ad un’indagine ad
hoc della società di investimento.
Infatti, l’intermediario dovrebbe obbligatoriamente acquisire, in
via preventiva, le informazioni relative alle caratteristiche
proprie dell’investitore; informare preventivamente lo stesso
cliente che dalle informazioni in suo possesso risulta essere un
cliente professionale; fornire, a seguito di specifico accordo
scritto, ulteriore protezione verso l’investitore che, pur
avendone le caratteristiche, richieda un più elevato livello di
protezione[95].
Quindi, allo stato dell’arte, non rimane che attendere la piena
attuazione della direttiva summenzionata che, a primo acchito,
sembra in grado di colmare le lacune normative che l’ermeneutica
non sembra in grado, da sé, di superare.
BIBLIOGRAFIA:
AA. VV., Il nuovo diritto societario e dell’intermediazione
finanziaria, a cura di C. Di Noia e R. Razzante, Padova, 1999, p.
125 ss.
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finanziaria, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, p. 643 ss.
[1] Cfr. BARCA –
MANGHETTI, L’Italia delle banche, Roma, 1976, p. 36 ss.
[2] Cfr.
CARACCIOLO, La Banca d’Italia tra l’autarchia e la guerra,
Bari, 1945, p. 61 ss.
[3] Cfr. PORZIO, Il
concetto di attività bancaria, in AA. VV., L’attività
parabancaria, Milano, 1985, p. 159 ss.
[4] Cfr. PORZIO, Il
concetto di attività bancaria, cit., p. 163 ss.
[5] Cfr. SALANITRO,
Gruppo polifunzionale e banca universale, in Dir. fall., 1991,
p. 580 ss.
[6] Cfr. GRAZIANI –
MINERVINI – BELVISO, Manuale di diritto commerciale, Napoli,
1994, p. 491 ss.
[7] Cfr. Circ.
ASSONIME, n. 110 del 9 agosto 1991.
[8] Cfr. PORZIO, Il
concetto di attività bancaria, cit., p. 165 ss.
[9] Cfr. BELVISO,
Le modifiche alla legge sulla cessione dei crediti d’impresa,
in Banca, borsa e tit. cred., 1996, p. 434 ss.
[10] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”. Dalla
legge antiriciclaggio al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in Rass. econ., 1994, p. 245 ss.
[11] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”, cit., p.
248 ss.
[12] Cfr.
CONERLI, La disciplina degli intermediari finanziari nella
legge n. 197 del 5 luglio 1991,
in Banca, impresa, società, 1992, p. 272 ss.
[13] Cfr.
PRINCIPE, L’impresa finanziaria, Milano, 1998, p. 156 ss.
[14] Cfr.
BARBIERA – CONTENTO, Lotta al riciclaggio del denaro sporco.
Nuova disciplina dei pagamenti dei titoli di credito e delle
attività finanziarie, Milano, 1991, p. 130 ss.
[15] Cfr.
PRINCIPE, L’impresa finanziaria, cit., p. 6 ss.; DE ANGELIS,
Il “Financial service act” e la riforma del diritto dei valori
mobiliari nel Regno Unito, in Riv. soc., 1989, p. 401 ss.
[16] Cfr.
PRINCIPE, L’impresa finanziaria, cit., p. 53 ss. L’Autore
prosegue nella sua analisi enucleando, a livello comunitario,
quale possa essere la nozione di impresa finanziaria, e
ritrovandola quindi in ciò: “l’ente creditizio, l’impresa
d’assicurazioni, l’impresa d’investimento, l’organismo
d’investimento collettivo in valori mobiliari o un’impresa che
concorre alla sua attività”. Il confine tra previsione delle
attività o regolamentazione dei soggetti appare, perciò, come
esposto nel testo, piuttosto labile, e comunque non pare
recare alcun elemento decisivo per la concreta
regolamentazione della materia.
[17] Cfr. FAZIO,
L’intermediazione finanziaria non bancaria, in Riv. soc.,
1986, p. 935 ss.; SODA, Commento agli artt. 1 e 2,
in AA. VV., La disciplina degli intermediari e dei
mercati finanziari, Padova, 1997, p. 2 ss.
[18] Cfr.
BARBIERA – CONTENTO, Lotta al riciclaggio, cit., p. 115 ss.
[19] Cfr. CUERVO
– RODRIGUEZ – SAIZ – PARGAJO – CALVO, Manuale del sistema
finanziario spagnolo, Barcellona, 1987, p. 9 ss.
[20] Cfr.
D’ALESSANDRO, Intermediazione finanziaria non bancaria, in Il
diritto del marcato finanziario alla fine degli anni ’80, a
cura di R. Costi, Milano, 1990, p. 73 ss. Secondo l’Autore non
può essere qualificato intermediario finanziario chi eroghi
credito con denaro proprio, in quanto in tal caso “manca un
rapporto obbligatorio tra la società che esercita l’attività
finanziaria ed i soci apportatori di capitali.
[21] Cfr.
MARCHETTI, La disciplina degli intermediari, in AA. VV.,
Sistema finanziario e controlli dalle imprese al mercato,
Milano, 1986, p. 117 ss.
[22] Cfr.
CLEMENTE, Commentario al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, a cura di G. Capriglione, sub art. 106,
p. 542 ss.; OPPO, Diritto dell’impresa e morale sociale, in
Riv. dir. civ., 1992, p. 15 ss.
[23] Cfr.
CLARIZIA, La causa del finanziamento, in Banca, borsa, tit.
cred., 1980, p. 580 ss.
[24] Cfr.
CLARIZIA, La causa del finanziamento, cit., p. 582 ss.
[25] Cfr. MIOLA,
Le garanzie infragruppo, Torino, 1993, p. 96 ss. Secondo
l’Autore la differenza può in realtà consistere nell’interesse
diretto della società controllante, rispetto a quello
meramente indiretto della società legata solo commercialmente
agli acquirenti dei propri prodotti.
[26] Cfr. MIOLA,
Le garanzie infragruppo, cit., p. 97 ss.
[27] Cfr.
BELVISO, La raccolta del risparmio, in Annali della Facoltà di
Economia di Benevento, 1998, p. 339 ss.
[28] Cfr. Circ.
ASSONIME, n. 110, cit.,
[29] Cfr.
BELVISO, La raccolta del risparmio, cit., p. 342 ss.
[30] Cfr.
BELVISO, La raccolta del risparmio, cit., p. 343 ss.
[31] Cfr.
BARBIERA – CONTENTO, Lotta al riciclaggio, cit., p. 378 ss.
[32] Cfr.
SALANITRO, Società per azioni e mercati finanziari, cit., p.
153 ss.
[33] Cfr.
SALANITRO, Società per azioni e mercati finanziari, cit., p.
155 ss.
[34] Cfr.
PRINCIPE, L’impresa finanziaria, cit., p. 154 ss.
[35] Cfr.
BELVISO, La raccolta del risparmio, cit., p. 345 ss.;
PRINCIPE, L’impresa finanziaria, cit., p. 156 ss.
[36] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”, cit., p.
247 ss.; CASTALDI, Il testo unico bancario tra innovazione e
continuità, Torino, 1995, p. 141 ss.; COTTERLI, Gli
intermediari finanziari nel Testo Unico sul credito, in Banca,
impresa, società, 1994, p. 89 ss.
[37] Cfr.
COTTERLI, Gli intermediari finanziari, cit., p. 93 ss.
[38] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”, cit., p.
248 ss.
[39] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari “residuali”, cit., p. 249 ss.;
CASTALDI, Il Testo Unico bancario, cit., p. 145 ss.
[40] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari “residuali”, cit., p. 250 ss.;
CERA, Gli intermediari finanziari nel testo unico in materia
bancaria, in Giur. comm., 1995, p. 214 ss.
[41] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari “residuali”, cit., p. 252 ss.;
CERA, Gli intermediari finanziari, cit., p. 220 ss.; COTTERLI,
Gli intermediari finanziari, cit., p. 94 ss.
[42] Cfr. CERA,
Gli intermediari finanziari, cit., p. 222 ss.
[43] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari “residuali”, cit., p. 251 ss.;
COTTERLI, Gli intermediari finanziari, cit., p. 93 ss.
[44] Cfr.
COTTERLI, Gli intermediari finanziari, cit., p. 95 ss.
[45] Cfr. CERA,
Gli intermediari finanziari, cit., p. 216 ss.
[46] Cfr.
CASTALDI, Il Testo Unico bancario, cit., p. 147 ss.
[47] Cfr.
COTTERLI, Gli intermediari finanziari, cit., p. 95 ss.
[48] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”, cit., p.
253 ss.
[49] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”, cit., p.
252 ss.
[50] Cfr. CERA,
Gli intermediari finanziari, cit., p. 220 ss.; COTTERLI, Gli
intermediari finanziari, cit., p. 96 ss.
[51] Cfr.
ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari “residuali”, cit., p.
255 ss.
[52] Cfr. Circ.
ASSONIME, n. 3/1994, in Riv. soc., 1994, p. 1360 ss.
[53] Piuttosto, è
significativo che dei servizi d’incasso non parla nemmeno
l’art. 1, comma 2, lett. f) del t.u. quando enumera le c.d.
attività ammesse al mutuo riconoscimento, dove, al n. 4,
vengono indicati solo i servizi di pagamento. Quindi, si può
fondatamente opinare che il legislatore del t.u. abbia inteso
l’espressione nel doppio o reciproco senso di
pagamento-incasso. Cfr. MARCHETTI, Note introduttive al testo
unico delle leggi bancarie e creditizie, in Riv. soc., 1993,
p. 1148 ss.
[54] Cfr. DI CHIO
– PERASSI, La disciplina degli intermediari finanziari, in Le
nuove leggi commentate, 1993, p. 1057 ss.
[55] Cfr.
MARCHETTI, Note introduttive al testo unico, cit., p. 1157 ss.
[56] Cfr. Trib.
Cassino, 2 aprile 1993, in Società, 1993, p. 1251 ss.
[57] Cfr. Circ.
ASSONIME, n. 3/1994, cit., p. 1365 ss.
[58] Cfr. VELLA,
Le società holding, Milano, 1993, p. 66 ss.
[59] Cfr.
COTTERLI, Gli intermediari finanziari, cit., p. 98 ss.
[60] Cfr.
COTTERLI, Gli intermediari finanziari, cit., p. 97 ss.
[61] Cfr. LEO –
MONACCHI – SCHIAVO, Le imposte sui redditi, Milano, 1996, p.
1797 ss.
[62] Cfr.
PORTALE, Normativa “antiriciclaggio” e “finanziarie di
gruppo”, in Banca, borsa, tit. cred., 1992, p. 82 ss.
[63] Cfr. Trib.
Bologna, 6 dicembre 1995, in Banca, borsa, tit. cred., 1996,
p. 645 ss.
[64] Cfr. ANELLO,
Il bilancio e il reddito delle banche, Milano, 1995, p. 39 ss.
[65] Cfr. AA.
VV., Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a
cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro, Torino,
1999, p. 128 ss.
[66] Cfr. CARDI,
Bancoposta e mercati: verso un diritto comune, Bologna, 1999,
p. 23 ss.
[67] Cfr. VOLPE,
L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività
finanziaria, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, p. 643 ss.
[68] Cfr. SODA,
Commento all’art. 18,
in AA. VV., Commentario al Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura
di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, p. 195 ss.
[69] Cfr. SODA,
Commento all’art. 18, cit., p. 197 ss.
[70] Cfr.
MEZZACAPO, Commento all’art. 199,
in AA. VV., Commentario al Testo Unico, cit., p. 1788
ss. L’Autore sottolinea la scarsa capacità creativa del Testo
Unico nella materia delle società fiduciarie, che ha, infatti,
lasciato inalterato un regime di vigilanza su questi soggetti
ancora legato al Ministero dell’Industria, seppur esse siano
oggi regolate nel loro agire monofunzionale in misura
determinante dalla disciplina Consob e Banca d’Italia.
[71] Cfr.
BRUNETTI VECCHIARELLI, Commento all’art. 201,
in AA. VV., Commentario al Testo Unico, cit., p. 1804
ss. L’Autore rileva che il legislatore nel riscrivere le
disposizioni applicabili agli agenti di cambio ha compiuto lo
sforzo maggiore perché ha dovuto adattare le vecchie norme
sull’operatività e divieti ai nuovi schemi di funzionamento
dell’intermediario. Ci si chiede, però, se tale sforzo fosse
davvero necessario, dato che quella degli agenti di cambio era
una categoria congelata e destinata ad esaurirsi nel tempo.
[72] Cfr. SODA,
Commento all’art. 18, cit., p. 198 ss.
[73] Cfr.
ANTONELLI, Commento all’art. 20,
in AA. VV., Commentario al Testo Unico, cit., p. 206
ss.
[74] Cfr. MEO, La
liquidazione volontaria delle SIM: effetti sull’autorizzazione
e sull’iscrizione all’Albo; i poteri delle autorità di
vigilanza, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, p. 737 ss.
[75] Cfr. MEO, La
liquidazione volontaria delle SIM, cit., p. 739 ss.
[76] Cfr.
SANGUINETTI – FORTE, Le società di gestione del risparmio,
Milano, 2000, p. 49 ss.
[77] Cfr.
SANGUINETTI – FORTE, Le società di gestione del risparmio,
cit., p. 53
[78] Cfr.
Regolamento della Banca d’Italia in materia di intermediari
del mercato mobiliare, 30 settembre 2000.
[79] Cfr. AA.
VV., Il nuovo diritto societario e dell’intermediazione
finanziaria, a cura di C. Di Noia e R. Razzante, Padova, 1999,
p. 125 ss.
[80] Cfr. AA.
VV., Il nuovo diritto societario, cit., p. 129 ss.
[81] Cfr.
Comunicazione Consob n. DI/98086703 del 4 novembre 1998.
[82] Cfr. Art. 4,
Delibera Consob n. 12191/1999.
[83] Cfr. Art.
201, ultimo comma, T.U. della Finanza.
[84] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato” del mercato finanziario rispetto ad una società,
in Banca, borsa, tit. cred., 2005, p. 38 ss.
[85] Cfr. Trib.
Milano, ord. 3 aprile 2004, in Banca, borsa, tit. cred., 2005,
p. 36 ss.
[86] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 40 ss.
[87] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 41 ss.
[88] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit. p. 42 ss.
[89] Cfr. Art. 6,
comma 2, T.U.F.
[90] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 46 ss.
[91] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 47 ss. Secondo l’Autore, nella terza
categoria di cui all’art. 31, comma 2, Reg. intermediari
possono trovare collocazione coloro i quali “siano divenuti
esperti perché hanno svolto non occasionalmente un’attività in
qualche modo riconducibile all’investimento in strumenti
finanziari senza che tuttavia essa sia stata esclusiva o
permanente, o abbia assunto i tratti dell’impresa, tanto meno
finanziaria, il cui esercizio è subordinato ad una
abilitazione di ordine pubblico”.
[92] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 48 ss.
[93] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 49 ss.
[94] In sostanza,
la qualifica di “operatore qualificato” è stata salvata, nel
caso di specie, in virtù del concreto accertamento secondo il
quale, la società in questione, rientrava fra le società e gli
enti che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: a)
totale bilancio non inferiore a venti milioni di euro; b)
fatturato netto non inferiore a venti milioni di euro; c)
patrimonio netto non inferiore a due milioni di euro. Restano
comunque le perplessità per la scelta operata, poiché si
tratta di requisiti appartenenti ad un “progetto di riforma” e
non alla normativa vigente in materia di intermediazione
finanziaria e per il criterio formale adoperato per
l’interpretazione dell’art. 31, comma 2, Reg. intermediari,
senza invece cercare un’interpretazione coerente con la norma
primaria da cui deriva quella regolamentare. Cfr. CHIONNA,
L’accertamento della natura di “operatore qualificato”, cit.,
p. 51 ss.
[95] Cfr.
CHIONNA, L’accertamento della natura di “operatore
qualificato”, cit., p. 54 ss.
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