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La collateralizzazione degli strumenti
finanziari derivati OTC (“over the counter”) in Italia
[1]
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
01 ottobre 2007
Ferdinando Bruno: Avvocato in Milano. L'Autore è
dottore di ricerca in diritto dell'economia presso
l'Università "Federico II" di Napoli, PhD student
in International Taxation presso la Queen Mary
University di Londra e Professore a contratto di
"Fiscalità internazionale e degli strumenti
finanziari" presso l’Università della Svizzera
italiana di Lugano.
Andrea Rozzi: Head of Legal Department di HVB
Milan Branch (già UniCredit Banca Mobiliare.
S.p.A.). Le opinioni espresse nell'articolo
riflettono esclusivamente il pensiero dell'Autore
e non impegnano l'Istituto di appartenenza.
Il recepimento della disciplina di Basilea II
rappresenta un’importante occasione per svolgere
una ricostruzione ed un esame dello strumento
“collateral” e del relativo processo di “collateralizzazione”.
Nonostante il recepimento, per il tramite del
D.Lgs. n. 170/2004, della Direttiva comunitaria
del 6 giugno 2002, n. 47 (cd. Collateral Directive)
nel nostro ordinamento, l’argomento presenta
alcuni aspetti meritevoli di attenzione. Gli
Autori esaminano l’evoluzione storica del problema
della collateralizzazione degli strumenti
finanziari derivati OTC nella giurisdizione
italiana alla luce del recente recepimento della
Collateral Directive, per poi evidenziare i
problemi ancora aperti nella disciplina domestica.
Premessa
La recente ricezione da parte di Banca di Italia della disciplina
di Basilea II[2]
nelle proprie istruzioni di vigilanza ha, inter alia, portato
l’attenzione sull’istituto del collateral (il Collateral), e sul
relativo processo di “collateralizzazione”. Tali termini sono ben
conosciuti agli operatori internazionali, rappresentando istituti
nati nell’ambito anglosassone: a riguardo, si può sin d’ora
fornire la definizione di colletaralisation come rilevata dalla
migliore dottrina straniera, per cui “is the technique for
addressing credit risk by supporting a personal obligation (which
may be defeated by insolvency) with a right to recourse against
its identified assets (which should not)”[3].
Ora, nonostante i predetti istituti siano conosciuti nella loro
nomenclatura agli operatori del mercato dei capitali domestico,
presentano profili problematici meritevoli di approfondimento,
anche alla luce dell’esperienza ante Collateral Directive. Per
introdurre l’argomento oggetto della presente analisi, giova
rilevare come le summenzionate istruzioni di vigilanza, dopo aver
evidenziato che la nuova struttura della regolamentazione
prudenziale si basa su “tre pilastri”[4],
individuino i due metodi di calcolo del requisito: il metodo
standardizzato, evoluzione del sistema derivante dall’Accordo sul
Capitale del 1988, e il metodo dei rating interni (Internal Rating
Based, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB
avanzato. Le istruzioni prevedono un’articolata e organica
disciplina dettata per le tecniche di attenuazione del rischio di
credito (Credit Risk Mitigation, CRM). È proprio con riferimento a
tale concetto che le predette istruzioni di vigilanza, nel
discutere delle tecniche di attuazione del rischio di credito,
prevedono che “la protezione del credito di tipo reale è
costituita da: a) garanzie reali finanziarie (collateral) - aventi
ad oggetto contante, determinati strumenti finanziari, oro -
prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della
proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di
concessione e assunzione di titoli
in prestito” e “ e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche
che applicano i metodi IRB (“garanzie IRB idonee”); esse
comprendono la cessione di crediti e le “altre garanzie reali” (physical
collateral) – aventi ad oggetto beni diversi da quelli che possono
formare oggetto di garanzie reali finanziarie e di ipoteche
immobiliari - prestate attraverso, ad esempio, contratti di pegno
o di leasing”. La predetta normativa rileva, inoltre,
incidentalmente che si tratta di garanzie finanziarie[5]:
ci troviamo, quindi, dinanzi alla ricognizione ed all’utilizzo in
ambito bancario del Collateral. Tale situazione rappresenta la
conseguenza dell’acclarata rilevanza di tale istituto, in merito a
cui è stato correttamente evidenziato che: “Collateral is becoming
increasingly important in the international financial markets. As
indicated above, the use of collateral reduce credit risk.
Collateral therefore enables financial institutions to undertake
more business, and in particular more business with counterparties
whose credit risk is poor, than would be possible on an
uncollateralised basis within the terms of the institution’s
credit policy. Collateral has also an important function in
reducing the burden of regulatory capital. In order to address
liquidity and credit risks, regulated entities such as banks and
brokers are required by their regulators to maintain minimum
levels of capital. These regulatory capital requirements are
calculated by risk assumed by the entity from time to time. On
element of the calculation capital is known as counterparty risk
requirement (CRR). CRR is calculated with reference to a regulated
firm’s credit exposures to counterparties. CRR is calculated by
reference to a regulated firm’s credit exposure to counterparties.
CRR is very significantly reduced if credit exposures are
collateralised. Collaterallisation therefore means that a
regulated firms is able to undertake more business with is
available capital, and therefore generate more profits”[6].
Tanto atteso, si procederà ora ad un’analisi del processo di
collateralizzazione degli strumenti finanziari derivati OTC nella
giurisdizione italiana.
Il Collateral e gli strumenti
finanziari derivati OTC
Il mercato finanziario dei nostri giorni sta
sempre più condensandosi di elementi di complessità strutturale, e
di prodotti risultanti da azioni ingegneristiche sempre più
innovative dirette a soddisfare le sofisticate esigenze degli
operatori finanziari istituzionali. Tali risultati sono per lo più
ottenuti mediante l’utlizzo di strumenti finanziari derivati[7],
che comprendono options e swaps[8]
in diverse forme e con diversi sottostanti. Le operazioni in
derivati generano strutture complicate la cui vita media si
allunga di giorno in giorno in un mondo dove, invece, l'incertezza
diventa un fattore rilevante. Le crisi cicliche dei diversi
mercati hanno dimostrato spesso l'inefficacia della maggior parte
delle previsioni che le istituzioni finanziarie hanno fatto, e
sulle quali hanno basato le loro decisioni di investimento e gli
interventi sul mercato. Allo stesso tempo i rischi derivanti non
solo dalle operazioni in sé, ma soprattutto dalla globalizzazione
del mercato che genera un intreccio complicato ed elevato di
relazioni tra gli intermediari finanziari, aumentano a ritmi
sostenuti. Si veda ad esempio la recente crisi del mercato dei
“subprime mortgages” che ha provocato notevoli difficoltà ad
alcuni “Hedge Funds” ed ha fatto emergere un rischio di “crash”
sistemico. Su tutti, l'aspetto del credito assume quindi rilevanza
principale: la necessità di garantire il compromesso tra
l'esigenza di operare sui mercati con volumi crescenti al fine di
contrastare la discesa generale dei margini di intermediazione e
l'esigenza di salvaguardare la qualità e la solidità patrimoniale
della propria istituzione. Lo strumento grazie al quale le
istituzioni finanziarie possono gestire questo compromesso, e
quindi ottimizzare l'utilizzo della risorsa del credito, è, per
l’appunto, il Collateral.
I contratti di
collateralizzazione
Il Collateral, nella forma di strumenti
finanziari o di denaro contante, ha lo scopo di fornire alle
banche, ai fondi, alle assicurazioni, quella garanzia nei
confronti delle proprie controparti di mercato del buon fine delle
operazioni in essere e di quelle future, slegando di fatto il
profilo di rischio dei propri investimenti da considerazioni
legate al rischio di controparte. Le operazioni in derivati[9]
a lungo termine, infatti, generano dei flussi di cassa futuri il
cui valore attualizzato, denominato Mark-to-Market, viene
costantemente "coperto" attraverso la concessione in garanzia da
parte del debitore, e a favore del creditore, di strumenti
finanziari o contante, che il creditore può ritenere, o rivendere
sul mercato, nel caso in cui il debitore divenga inadempiente ai
propri obblighi. Riassumendo, dunque, i benefici del collaterale
sono: (a) la riduzione del rischio controparte, (b) la migliore
liquidità del mercato e (c) l'ottimizzazione della gestione del
credito come risorsa scarsa. Tutto ciò genera effetti rilevanti in
termini di opportunità di business: la riduzione dei rischi
associati alle operazioni finanziarie, l'incremento dei volumi e
l'esecuzione di transazioni innovative in misura sensibilmente
superiore rispetto alla gestione tradizionale del credito produce
valore. Se a ciò si aggiunge che la corretta gestione dei volumi
di Collateral scambiati fra le controparti permette anche
un'opportunità di creazione di revenues nella forma di spread
aggiuntivo, si percepisce immediatamente il vantaggio intrinseco
di questo strumento. Alla luce di quanto sopra, obiettivo del
presente articolo è quindi di fornire una panoramica di base, pur
completa, della contrattualistica utilizzata in Italia per
collateralizzare l’esposizione in strumenti finanziari derivati,
sottolineando i problemi giuridici che tali contratti hanno posto
in passato, prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea
sul Collateral, ed i problemi nuovi posti dal decreto di
recepimento di tale Direttiva nel nostro paese. Come detto nelle
premesse la finalità degli accordi di collateralizzazione è quella
di coprire l’esposizione in derivati[10]
con una determinata controparte di mercato mediante il versamento
di denaro o titoli (il Collateral) a copertura dell’esposizione
stessa. Tali accordi presuppongono ovviamente il monitoraggio di
tale esposizione (Mark to market) la cui frequenza è come vedremo
fissata contrattualmente. La documentazione contrattuale
utilizzata in tutti i mercati internazionali per regolamentare
l’attività di collateralizzazione è costituita da due diversi
documenti predisposti e pubblicati dall’ISDA (International Swaps
and Derivatives Association - l’ISDA): va all’uopo rilevato come
esistano due diverse versioni di Credit Support Annex: (i) il
Credit Support Annex nella versione English Law (il Contratto UK);
(ii) il Credit Support Annex nella versione New York Law (il
Contratto US). Dal punto di vista strutturale entrambi i documenti
si compongono di una parte quadro, non modificabile dalle parti, e
di un ultimo paragrafo soggetto a negoziazione. Il funzionamento
dei due contratti dal punto di vista pratico è assolutamente
identico. Ciò che li differenzia è il diverso approccio legale con
cui si affronta il problema dell’acquisizione del Collateral. Il
Contratto UK prevede che il Collateral passi in proprietà del
soggetto esposto (cd. title transfer approach), il quale avrà
soltanto l’obbligazione, al momento della restituzione, di
ritrasferire l’equivalent collateral ossia, nel caso di strumenti
finanziari rappresentati da titoli, di ritrasferire titoli della
stessa specie e quantità di quelli originariamente depositati. Il
Contratto US prevede che il Collateral venga depositato su un
conto vincolato a favore del soggetto esposto (cd. pledge approach);
in altri termini quest’ultimo acquisisce il solo possesso ma non
la proprietà del Collateral sul quale è costituito un security
interest[11],
ossia un diritto di soddisfarsi sul Collateral in caso di
insolvenza, con precedenza rispetto agli altri creditori. Il
Contratto US, però, dispone espressamente che il Collateral possa
essere comunque utilizzato. Tale utilizzo è consentito soltanto in
applicazione di particolari esenzioni valide negli Stati Uniti; a
tal fine il Collateral dovrà pertanto rimanere depositato presso
un Custodian americano per tutta la durata del rapporto.
Il Contratto UK: caratteristiche
Oggetto di esame in questo articolo, con
riferimento ai problemi giuridici derivanti dalla sua applicazione
nella giurisdizione italiana, prima e dopo la pubblicazione del
decreto di recepimento della “Collateral Directive”, sarà il
Credit Support Annex di legge inglese, di gran lunga il più
applicato in ambiente europeo. Non è questa la sede, e non è
intenzione degli Autori, esaminare nello specifico la
documentazione de quo; tuttavia, pur senza entrare troppo nel
dettaglio, appare opportuno, prima di esaminare le problematiche
legali che sorgono nell’applicazione in Italia del Contratto UK,
esaminare brevemente gli elementi più importanti di tale
contratto, una cui pur breve analisi agevolerà la comprensione del
meccanismo del predetto Contratto UK. Elementi caratterizzanti del
Contratto UK sono i seguenti: (1) l’Exposure, che indica
l’esposizione che una parte ha nei confronti di un’altra in una
determinata Valuation Date (vedi punto 11 infra). La metodologia
di calcolo di tale esposizione è definita nella parte quadro del
Credit Support annex; (2) la Base Currency, ossia la valuta di
riferimento in cui sono espressi tutti i parametri economici del
contratto; (3) la Eligible Currency, ossia una o più valute
alternative alla Base Currency che possono essere oggetto di
trasferimento di garanzia; (4) gli Eligible Credit Support: in
aggiunta alla Eligible Currency, sono i titoli, generalmente di
stato e con rating tripla A o comunque non inferiore alla doppia
A, che le parti concordano quali oggetto possibile di garanzia;
(5) la Valuation Percentage, che è la percentuale di valutazione,
anche nota come Haircut che si applica agli Eligible Credit
Support volta ad incrementare il valore complessivo della
marginazione al fine di proteggere il soggetto garantito dalla
volatilità di mercato degli strumenti consegnati a garanzia. Tale
percentuale varia in misura direttamente proporzionale alla vita
residua dei titoli da consegnare, mentre è sempre 100%, cioè
neutra, nel caso vengano consegnati valori in contanti (qualsiasi
valuta concordata); (6) l’Independent Amount, che è un ammontare -
espresso nella Base Currency - che una parte si impegna a
trasferire all'altra contestualmente alla stipula del CSA
indipendentemente dalla dinamica del Mark-to-Market. Tale
ammontare può essere previsto per una o entrambe le parti e ha
normalmente lo scopo di rinforzare la protezione quando una parte
non possiede uno standing creditizio particolarmente elevato ossia
quando ha un rating basso[12]
o non possiede rating[13];
(7) il Threshold[14]:
è un valore dell’Exposure espresso nella Base Currency, al di
sopra del quale si genera la necessità di chiamare i margini:
rappresenta, di fatto, l'ammontare massimo di esposizione che una
parte decide di poter sostenere nei confronti dell'altra senza la
protezione offerta dal versamento di Collateral. Nel gergo
tecnico, tale ammontare viene anche chiamato Unsecured Exposure.
Data la sua natura, il Threshold concordato fra le parti è spesso
legato alla solidità creditizia delle parti. è possibile comunque
che venga concordato un Threshold pari a zero: in tale caso non si
avrà un’esposizione non protetta da collateral ma il rischio
massimo di credito sarà rappresentato dal Minimum Transfer Amount
(vedi infra); (8) il Minimum Transfer Amount (di seguito MTA), che
è un valore dell’Exposure espresso nella Base Currency che
rappresenta l'ammontare di garanzia minima trasferibile: in altre
parole la chiamata del collateral avviene solo quando l’importo
della garanzia da trasferire alla parte esposta sia superiore a
quello indicato come Minimum Transfer Amount. Parimenti al
Threshold, l'MTA può differire tra le parti in dipendenza del loro
rating. Al contrario invece di quanto detto sopra per il Threshold,
un MTA è sempre presente in quanto è interesse di entrambe le
parti ridurre la frequenza delle chiamate di collateral che, in
caso di MTA pari a zero, si avrebbero ad ogni minima esposizione
di una parte rispetto all’altra; (9) il Rounding, che è
l’arrotondamento che si applica al MTA; (10) il Valuation Agent,
che è la parte che si impegna a calcolare l’Exposure ed il valore
del Collateral versato. Vi è comunque la possibilità di non
indicare come Valuation Agent una delle due parti, ma di lasciare
alla parte che effettuerà la chiamata del Collateral l’onere di
indicare alla controparte l’importo dell’esposizione e quindi del
Collateral da versare; (11) la Valuation Date, che rappresenta la
frequenza con cui l’Exposure viene calcolata dal Valuation Agent.
La frequenza può essere sia giornaliera che settimanale o mensile.
è chiaro che una Valuation Date giornaliera consente di avere un
monitoraggio continuo dell’Exposure e quindi consente di avere una
copertura sempre perfetta; (12) la Notification Time, che è il
momento in cui il dato dell’esposizione e del valore del
Collateral versato viene comunicato dal Valuation Agent all’altra
parte o, se non esiste il Valuation Agent ma entrambe le parti lo
sono (vedi punto 9 supra), il momento in cui tali dati verranno
comunicati dalla parte esposta alla parte che dovrà versare il
Collateral; (13) l’Interest Rate, che è il tasso, concordato tra
le parti, con cui viene remunerato il deposito in contanti quando
il versamento di Collateral assume tale forma. Tale tasso è
normalmente un saggio di mercato overnight privo di spread[15];
(14) la Dispute Resolution, che è la clausola contenuta nella
parte quadro del CSA che definisce la metodologia per redimere
eventuali disaccordi sulla valutazione effettuata dal Calculation
Agent (o dalla parte che effettuerà la chiamata dei margini nel
caso in cui non vi sia la nomina di un Calculation Agent) dell’Exposure
e del valore del Collateral versato.
Dal punto di vista legale l’utilizzo del
Contratto UK con controparti italiane conduce all’esame di due
diverse problematiche: (i) l’applicabilità del
close-out netting[16]
nella giurisdizione italiana; (ii) la corretta acquisizione del
Collateral alla luce della normativa civilistica e fallimentare
italiana prima dell’entrata in vigore del decreto di recepimento
della Collateral Directive; (iii) la corretta acquisizione del
Collateral alla luce della Collateral Directive.
Come sopra evidenziato,
nell’ambito della struttura del Credit Support Annex
l’esposizione, che genera la necessità del versamento del
Collateral alla parte esposta, viene determinata compensando,
nell’ambito di una pluralità di transazioni, le obbligazioni
reciproche a carico delle parti, ottenendosi in tal modo un unico
valore che esprime la cd. posizione netta di una parte nei
confronti dell’altra. Tale compensazione, applicata alle
operazioni su derivati, è però stata oggetto di grandi discussioni
a livello dottrinario con riferimento alla sua tenuta in caso di
fallimento di una controparte italiana. Se infatti nel mondo
anglosassone ed in molti paesi europei tale tenuta è assolutamente
certa, nell’ambito della nostra legislazione fallimentare sono
stati sollevati molteplici dubbi. A tal proposito è bene ricordare
che il ricorso nell’ISDA Master Agreement - di cui il Credit
Support Annex costituisce un documento accessorio - alla scelta
della legge inglese come legge applicabile alle obbligazioni
nascenti dalle operazioni poste in essere in base al contratto
stesso non risolve il problema. Infatti secondo le norme italiane
di diritto internazionale privato (che recepiscono quanto
stabilito nelle pertinenti convenzioni internazionali, in
particolare nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980), le
parti hanno libertà di scegliere la legge regolatrice il
contratto, ma senza pregiudizio delle norme imperative e non
derogabili dei singoli paesi di origine – quali sono senz’altro
quelle fallimentari - che prevarranno quindi comunque, dalla data
in cui l’insolvenza viene dichiarata dall’autorità giudiziaria,
sulla legge scelta dalle parti (si tenga comunque presente che
prima di tale situazione patologica, cioè fino alla suddetta
dichiarazione di insolvenza, la legge liberamente scelta dalle
parti trova invece piena applicazione, anche con riguardo alla
compensazione). Il punto di riferimento in materia è sicuramente
l’art. 203 del Testo Unico della finanza – D.Lgs. 23 febbraio
1998, n. 58- (il “Testo Unico”) che recita “1. Fermi restando la
decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’articolo 83 del Testo unico bancario, e quanto
previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo Testo unico
bancario, l’articolo 76 della legge fallimentare si applica agli
strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai
sensi dell’art. 18, comma 5, alle operazioni a termine su valute
nonchè alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro
termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono
ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchè non ancora
eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del
fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa. 2. Per l’applicazione dell’articolo 76 della legge
fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicate
nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione
dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di
dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.” E’ di tutta evidenza che tale
articolo risolve i dubbi che da più parti erano stati sollevati
relativi alla riconducibilità degli strumenti finanziari derivati
all’art. 72 od invece all’art. 76 della Legge Fallimentare. In
particolare richiamando espressamente l’art. 76, l’articolo in
oggetto sancisce la risoluzione automatica delle operazioni su
strumenti finanziari derivati qualora, nel momento in cui
intervenisse la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa a carico di una delle parti,
esse risultino perfezionate ma non ancora completamente eseguite.
Ciò comporta la liquidazione, in sede fallimentare, delle
posizioni aperte: si determina così quanto ciascuna delle parti
deve all’altra come se la scadenza delle obbligazioni contrattuali
avvenisse il giorno dell’apertura della procedura concorsuale. Una
volta rese liquide, le obbligazioni reciproche a carico delle
parti possono essere compensate fra di loro, ottenendosi in tal
modo un unico valore che esprime la cd. posizione netta di una
parte nei confronti dell’altra. Se i problemi qualificatori degli
strumenti derivati appaiono del tutto risolti, qualche dubbio è
stato sollevato in dottrina relativamente al pieno funzionamento
di tale articolo nei confronti delle banche e, in quanto ad esse
assimilate in base all’art. 57, comma 3, nel Testo Unico, delle
Società di Intermediazione Mobiliare. Infatti l’art. 203 esordisce
facendo salvi “la decorrenza degli effetti della liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del Testo Unico
bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del
medesimo Testo Unico bancario”. Gli articoli citati hanno infatti
condotto qualche autore a ritenere che i commissari liquidatori di
una banca o di una SIM possano di fatto decidere di non chiudere
tutte le operazioni in essere al momento dell’apertura della
procedura ma scegliere quali operazioni continuare e quali
chiudere (cherry picking), impedendo di fatto l’operare delle
clausole volte ad assicurare la compensazione contenute nei
contratti stipulati tra le parti. a detto però che la suddetta
possibilità appare estremamente remota in quanto: (i) si ritiene
che molto difficilmente i liquidatori si assumerebbero la
responsabilità di una valutazione economica circa la convenienza
per il soggetto insolvente di continuare o meno operazioni in
derivati. Se infatti tale valutazione si rivelasse errata si
avrebbe la conseguenza dell’insorgere di ulteriori perdite a
carico della procedura, con pesanti responsabilità personali a
carico dei liquidatori (ii) se le transazioni in derivati vengono
disciplinate dall’ISDA Master Agreement (nelle versioni 1992 o
2002) (il “Contratto ISDA”), non sembrerebbe possibile, per la
struttura di tale contratto, risolvere le operazioni sfavorevoli e
mantenere quelle favorevoli. Infatti l’ISDA è un contratto
unitario (nell’art. 1 della parte quadro del Contratto ISDA le
parti concordano che: “Single Agreement. All Transactions are
entered into in reliance on the fact that this Master Agreement
and all Confirmations form a single agreement between the parties
(…omissis…), and the parties would not otherwise enter into any
Transactions”), pertanto l’unica possibilità per i liquidatori
sarebbe quella di risolvere o mantenere in vita l’intero Contratto
ISDA e quindi risolvere o continuare tutte le operazioni da esso
disciplinate. Peraltro anche la Legal Opinion, redatta dallo
Studio Legale Allen & Overy e pubblicata dall’ISDA, sul problema
dell’enforceability in Italia delle disposizioni contenute nel
Contratto ISDA volte ad applicare il netting, è assolutamente
positiva nel ritenere pienamente applicabili dette disposizioni in
caso di fallimento di una controparte italiana. Tale circostanza è
da ritenersi fondamentale, in quanto detta Legal Opinion, così
come tutte le altre pubblicate dall’associazione sopra citata con
riferimento ad altre giurisdizioni, costituisce un vero e proprio
punto di riferimento del mercato in materia di derivati.
Abbiamo già rilevato come l’elezione della
legge inglese nell’ISDA Master Agreement e l’utilizzo del
Contratto UK, costruito secondo la legge inglese, è del tutto
valida ed efficace in base al diritto italiano anche qualora
entrambe le parti siano italiane. I problemi sorgono però in caso
di fallimento in quanto in tale caso troverebbe applicazione
comunque la legge fallimentare italiana (efficacia mandatoria).
Inoltre in quanto il Collateral viene tenuto su depositi presso
intermediari residenti in Italia, la garanzia su tale Collateral
deve essere acquisita seconda la legge del luogo in cui è tenuto
(art. 51 L. n. 218/95), ossia ancora la legge italiana. Alla luce
di quanto sopra nel periodo precedente all’entrata in vigore del
decreto di recepimento della “Collateral Directive”, che
costituisce un vero e proprio spartiacque così come lo è stato
l’art. 203 T.U.F. per l’applicabilità del netting in Italia, si è
trattato di verificare se quanto previsto nel Contratto UK
relativamente all’acquisizione del Collateral non fosse contrario
a norme di ordine pubblico dell’ordinamento italiano ed altresì
consentisse alla parte in bonis, in un eventuale fallimento, di
rivalersi sul Collateral come creditore privilegiato. La finalità
del trasferimento di Collateral è stata largamente spiegata nel
dettaglio e può riassumersi in una finalità di garanzia volta a
coprire i rischi di una esposizione in derivati. Pertanto, al fine
di verificare eventuali profili di contrarietà della sua
disciplina a norme che esprimono principi di ordine pubblico del
diritto italiano, tale trasferimento doveva essere considerato
nell’ambito della problematica dei trasferimenti con scopo di
garanzia. Il Contratto UK dispone soltanto che il Collateral viene
trasferito in proprietà alla parte garantita, la quale avrà
soltanto l’obbligo, al momento della restituzione, di ritrasferire
“equivalent collateral” ossia titoli della stessa specie e della
stessa quantità di quelli originariamente versati. Sotto questo
profilo veniva in rilievo il fondamentale principio posto
dall’art. 2744 del codice civile il quale, letto alla luce
dell’elaborazione giurisprudenziale, vieta qualunque patto con il
quale il debitore aliena o, comunque, trasferisce al proprio
creditore un bene con lo scopo di garantire l’adempimento
dell’obbligazione. Per poter escludere ogni profilo di contrarietà
del trasferimento del Collateral in base al Contratto UK al
divieto sancito nel menzionato art. 2744 del codice civile
(divieto noto nella tradizione giuridica italiana come divieto del
patto commissorio) potevano essere perseguite due strade: (i) si
procedeva alla costituzione di un pegno (regolare) ex art. 2784
del codice civile e seguenti, avente ad oggetto i titoli o il
denaro da consegnarsi come Collateral (ii) si procedeva alla
costituzione di un pegno irregolare[17]
ex art. 1851 del codice civile su tali titoli o denaro. Va detto
subito che la prima strada (pegno regolare) non sembrò
consigliabile in quanto: (i) non appariva conciliabile con la
struttura del Contratto UK: tale contratto infatti prevede che il
Collateral passi in proprietà al soggetto garantito mentre il
pegno (regolare) garantisce soltanto un vincolo sul Collateral che
consenta al soggetto garantito di rivalersi in caso di
inadempimento; (ii) l’escussione in caso di inadempimento è lunga
e complessa: il creditore infatti può far vendere giudizialmente
il bene ricevuto in pegno o farselo assegnare dal giudice ma in
nessun caso può appropriarsi direttamente dello stesso (in questo
caso si violerebbe proprio il divieto del patto commissorio); (iii)
la sua formalizzazione è eccessivamente macchinosa e poco
rispondente alla dinamicità dell’attività di collateralizzazione:
infatti le formalità richieste per la sua valida costituzione ed
opponibilità (atto scritto, data certa, spossessamento, rigida
individuazione della cosa data in pegno, iscrizione del vincolo
sul libro vincoli tenuto dagli intermediari autorizzati per conto
di Banca d’Italia o per conto di Montetitoli ed accensione di
conti particolari a seguito dell’entrata in vigore del decreto
sulla dematerializzazione), da ripetersi ogni qualvolta si
intendeva liberare alcuni titoli dati in pegno per sostituirli con
altri o, più frequentemente, si intenda integrare il pegno con
altro Collateral al fine di coprire un aumento dell’esposizione
rilevato dal Mark to Market, ne rendono poco pratico l’utilizzo.
La seconda strada (pegno irregolare) appariva sicuramente più
percorribile in quanto: (i) appariva del tutto conciliabile con la
struttura del Contratto UK: il pegno irregolare infatti comporta
il trasferimento della proprietà dei beni che ne costituiscono
l’oggetto a favore del creditore, il quale è così obbligato solo
alla restituzione del tantundem; (ii) l’escussione in caso di
inadempimento è molto più semplice: il pegno irregolare
costituisce infatti una causa legittima di prelazione, che, in
caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, si attua
attraverso l’immediata compensazione del credito del soggetto
garantito con quanto dato in pegno dal debitore; (iii) la sua
formalizzazione è più semplice e più rispondente alla dinamicità
dell’attività di collateralizzazione: infatti se è vero che molte
delle formalità proprie del pegno (regolare) si applicano anche al
pegno irregolare (atto scritto, data certa, spossessamento,
individuazione della cosa data in pegno), la mancanza dell’onere
dell’iscrizione del vincolo pignoratizio sul libro vincoli tenuto
dagli intermediari autorizzati per conto di Banca d’Italia e per
conto di Montetitoli nonchè l’accensione, alla luce della nuova
normativa sulla dematerializzazione dei titoli, di particolari
conti nei quali versare i titoli o il denaro da costituire in
pegno, alleggeriscono di molto la gestione della garanzia. Ed
effettivamente il mercato italiano dalla fine degli anni novanta
ad oggi ha registrato un progressivo incremento di utilizzo,
accentuato successivamente al recepimento della c.d Collateral
Directive nel nostro ordinamento, di seguito esaminata.
La Collateral Directive
La direttiva con cui il Legislatore
comunitario ha affrontato in modo deciso la problematica dei
Collateral è la Direttiva comunitaria del 6
giugno 2002, n. 47 (cd. Collateral Directive o anche la
Direttiva)[18],
relativa ai contratti di garanzia finanziaria, recepita in Italia
con il D.Lgs. del 21 maggio 2004, n. 170[19].
Come è stato rilevato in ambito comunitario: “The aim of the
Collateral Directive is to create a uniform EU legal framework to
limit credit risk in financial transactions through the provision
of securities and cash as collateral. Collateral is the property (such
as securities) provided by a borrower to a lender to minimise the
risk of financial loss to the lender in the event of the borrower
failing to meet comprehensively their financial obligations to the
lender. The Directive reduces the formal collateral requirements
and harmonise and clarify the collateral process at minimum level.
Creation of a clear, uniform pan-EU legal framework for the use of
collateral contributes to the greater integration and
cost-efficiency of European financial markets. Harmonised
collateral rules will lower credit losses, encourage cross-border
business and competitiveness”.[20]
Analizzando brevemente la Direttiva, si rileva come il
considerando 5 già individui chiaramente gli obiettivi del
Legislatore Comunitario, prevedendo che “per migliorare la
certezza giuridica dei contratti di garanzia finanziaria, gli
Stati membri devono garantire che talune disposizioni delle
legislazioni nazionali sull'insolvenza non si applichino ai
predetti contratti, in particolare quelle che ostacolerebbero il
realizzo delle garanzie finanziarie o che porrebbero in dubbio la
validità di tecniche attualmente in uso come la compensazione
bilaterale per close-out, l'integrazione della garanzia e la
sostituzione della garanzia”. Il Considerando 10 rileva poi come
“la costituzione, la validità, il perfezionamento, l'efficacia o
l'ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria
o la fornitura di una garanzia finanziaria ai sensi di un
contratto di garanzia finanziaria non dovrebbero essere
subordinati all'osservanza di formalità quali la redazione di un
documento in una forma particolare o in un modo particolare,
l'effettuazione di un'iscrizione presso un organismo ufficiale o
pubblico o la registrazione in un pubblico registro, la
pubblicazione di un'inserzione su un giornale o periodico, in un
registro o una pubblicazione ufficiale o in qualunque altro modo,
la notifica a un pubblico funzionario o l'esibizione di prove in
una determinata forma per quanto riguarda la data di stesura di un
documento o di uno strumento, l'importo delle obbligazioni
finanziarie assistite o qualunque altro aspetto.”[21].
L’articolo 2 della Direttiva definisce i concetti cardine della
disciplina del Collateral, fornendo le seguenti definizioni: a) i
«contratto di garanzia finanziaria» un contratto di garanzia
finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o un
contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia
reale, che siano o no coperti da un accordo quadro o da condizioni
generali; b) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento
del titolo di proprietà»: un contratto, inclusi i contratti di
pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia
finanziaria trasferisce la piena proprietà della garanzia
finanziaria al beneficiario di quest'ultima allo scopo di
assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o
di assisterle in altro modo; c) «contratto di garanzia finanziaria
con costituzione di garanzia reale»: un contratto in forza del
quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a
titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia
o gliela consegna conservando la piena proprietà di quest'ultima
quando il diritto di garanzia è costituito. La Direttiva contiene
poi una disciplina breve ma precisa del Collateral, che è stata,
come anticipato, recepita nel nostro ordinamento tramite il D.Lgs.
del 21 maggio 2004, n. 170. Ora, l’art. 1, lett. d), del D.Lgs. n.
2004/170 definisce contratto di garanzia finanziaria “Il contratto
di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento
della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia,
ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi
altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività
finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni
finanziarie (…)[22].
L’articolo 2 definisce invece l’ambito di applicazione, prevedendo
che il decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a condizione che: a) il contratto di garanzia
finanziaria sia provato per iscritto; b) la garanzia finanziaria
sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto[23].
Come è stato correttamente rilevato in dottrina, “già da tali
preliminari considerazioni emerge come la definizione normativa
richiamata sia foriera di conseguenze, ponendosi (almeno
apparentemente) in netta rottura con taluni principi di diritto
privato consolidati nel nostro ordinamento giuridico. In primo
luogo, si è visto, la nozione di contratto di garanzia finanziaria
è atipica, suscettibile di attrarre le diverse tipologie
contrattuali che progressivamente si delineeranno nella prassi
finanziaria. Tale impostazione cozza con il principio della
tipicità dei contratti di garanzia reale (numerus clausus – pegno,
ipoteca e privilegio) codificato nel nostro codice civile, e
intimamente connesso con il noto dogma dell'inderogabilità, da
parte dell'autonomia privata, della par condicio creditorum”.[24]
Inoltre, evidenzia il medesimo Autore, “in secondo luogo, la
normativa in esame si pone apparentemente in contrasto,
derogandovi espressamente, con l’art. 2744 del codice civile,
ovvero con quella norma che rende nullo il patto (anche posteriore
alla costituzione del pegno) con il quale si conviene che, in
mancanza di pagamento del credito nel termine fissato, la
proprietà della cosa data in pegno passi al creditore (cd. patto
commissorio). Si tratta, come noto, di una regola posta a tutela
dei creditori e, al contempo, dello stesso debitore: i primi sono
tutelati contro un soddisfacimento preferenziale (consentito ad
altri creditori) al di fuori delle cause legittime di prelazione;
il secondo è tutelato contro una abusiva pressione del creditore.
Per vero, giova ricordare che anche in tale frangente la regola
che ci occupa ha subito talune attenuazioni. La giurisprudenza
pratica e teorica ritengono infatti che non rientri nel divieto
del patto commissorio il cd. patto marciano, in base al quale il
creditore insoddisfatto diviene definitivo proprietario del bene,
ma con l’obbligo di versare la differenza tra l’importo del
credito ed il valore del bene stimato (generalmente da un terzo
scelto di comune accordo) successivamente all’inadempimento[25].
Altra dottrina ha invece correttamente rilevato come “prevedendo
che la disciplina si applica a “qualsiasi altro contratto di
garanzia finanziaria”, il Decreto ha aperto il nostro ordinamento
ai contratti di garanzia reale “atipici”, mentre in passato questi
costituivano un numerus clausus. Tale previsione consente,
inoltre, di recepire nel nostro ordinamento le tipologie di
collateralizzazione che si affermeranno nella futura prassi
finanziaria, ponendoci, come detto, in regime di concorrenzialità
nei confronti dei mercati degli ordinamenti in cui vige la common
law. Il Decreto chiarisce, eliminando in nuce eventuali dubbi
interpretativi, che nel concetto di forma scritta rientrano anche
la forma elettronica e qualsiasi altro supporto durevole, secondo
la normativa vigente in materia. Questa norma può dare ulteriore
sviluppo alla diffusione delle forme scritte “alternative”, e
richiama implicitamente alla normativa in materia di firma
digitale. In ogni caso, contribuisce alla competitività del nostro
ordinamento, e fa un ulteriore passo verso la semplificazione
delle formalità nonché verso il progressivo superamento della
vecchia, cara firma a mano..”[26].
Per continuare l’esame delle previsioni rilevanti del Decreto, si
evidenzia come l’articolo 3 preveda che l'attribuzione dei diritti
previsti dal decreto legislativo al beneficiario della garanzia e
la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori
rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da
vigenti disposizioni di legge. L’articolo 5, invece, disciplina il
Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del
pegno, disponendo che: (i) il creditore pignoratizio può disporre,
anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del
pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e
conformemente alle pattuizioni in esso contenute; (ii) il
creditore pignoratizio che si sia avvalso della facoltà indicata
nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente
in sostituzione della garanzia originaria entro la data di
scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita; (iii) la
ricostituzione della garanzia equivalente non comporta
costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla
data di prestazione della garanzia originaria; (iv) qualora, prima
dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi
un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo
può essere oggetto della clausola di «close-out netting». In
mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede
all'escussione della garanzia equivalente in conformità a quanto
previsto nell'articolo 4[27].
L’articolo 6
disciplina invece la cessione del credito o trasferimento della
proprietà con funzione di garanzia, prevedendo che i contratti di
garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della
proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti
contro termine, hanno effetto in conformità ai termini in essi
stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione. Ai
contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento
della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di
pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice
civile.
è evidente che
questa disposizione risolve il problema, che precedentemente
avevamo illustrato con riferimento al funzionamento del Contratto
UK, dell’acquisizione del Collateral nella forma del pegno
irregolare ai fini di assicurare una corretta applicazione
dell’istituto anglosassone del title transfer, ossia del
trasferimento di proprietà a fini di garanzia, nella giurisdizione
italiana. Con l’applicazione della Collateral Directive viene meno
questa necessità e con essa si realizza una notevole
semplificazione nella procedura di acquisizione del Collateral:
non c’è più bisogno infatti di preparare, per ogni singolo
trasferimento di Collateral, una Collateral Notice da
formalizzarsi con i contenuti di un atto di pegno, e
contestualmente acquisire la data certa su tale documento in una
forma corretta (atto notarile o procedura del cd. “corso
particolare”). Come abbiamo visto nell’articolo 2 del decreto di
recepimento della Collateral Directive l’aspetto della data certa
“ricompare” ai fini della dimostrazione che la garanzia
finanziaria sia stata prestata e che sia stata prestata per
iscritto. Lo stesso articolo 2, però, statuisce che ai fini
dell’individuazione della data di costituzione –e delle attività
finanziarie costituite in garanzia- è sufficiente la registrazione
degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi
degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213 e l’annotazione del contante sul conto di pertinenza.
Si tratta di formalità estremamente facili da realizzare in quanto
di quotidiana applicazione da parte delle banche nell’utilizzo di
titoli e contante.
L’articolo 7 riconosce finalmente, nel nostro
ordinamento, la validità della clausola di «close-out netting»[28],
disponendo che la stessa ha effetto in conformità di quanto dalla
stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di
risanamento o di liquidazione nei confronti di una delle parti. Il
recepimento della Direttiva ha reso quindi possibile il
riconoscimento nel nostro ordinamento della validità della
predetta clausola: l’importanza di ciò è stata correttamente
evidenziata dalla Banca Centrale Europea, che ha evidenziato come
“la BCE considera positivamente l'intento della proposta di
direttiva di far si che le disposizioni in materia di
compensazione per close-out siano effettive in caso di apertura di
una procedura concorsuale o di adozione di provvedimenti di
risanamento. L'escutibilità della clausola di compensazione per
close-out, in quanto forma di escussione, dovrebbe essere
effettiva e protetta in generale in caso di inadempienza, sia essa
dovuta a insolvenza o ad altro ordine di eventi. Inoltre, la BCE
prende atto che l'escutibilità della compensazione per close-out
non è ristretta a certi contratti di garanzia finanziaria, per
esempio contratti di pronti contro termine, ma verrà applicata in
modo più esteso, a tutti i tipi di contratti la cui finalità sia
di ridurre il rischio, principalmente quello dell'esposizione
creditizia, ivi compresi, ma non solo, le clausole di
compensazione tra più prodotti finanziari e gli accordi di
compensazione che interessano più di un contratto di garanzia
finanziaria”[29].
Anche in ambito europeo è stata sottolineata
la rilevanza della previsione e l’effetto negli Stati Membri,
posto che ”La compensazione per close-out è importante per
l'efficienza dei mercati finanziari, in quanto riduce il rischio
di credito e consente agli enti finanziari di ridurre i propri
requisiti patrimoniali obbligatori e/o di aumentare la loro
esposizione. La legislazione in materia di insolvenza di taluni
Stati membri prevede che se una parte di un'operazione diventa
insolvente, i suoi crediti nei confronti di altre parti non
possono più essere compensati. Tuttavia è importante per i
partecipanti al mercato potersi basare su un meccanismo di
compensazione legalmente protetto in caso di insolvenza della loro
controparte. La FCD ha riconosciuto tale esigenza introducendo
nell'articolo 7 l'obbligo che la compensazione per close-out possa
produrre i propri effetti in base ai propri termini, nonostante
l'avvio di una procedura di insolvenza o di altre procedure ed
eventi simili e nonostante altri eventi che potrebbero influenzare
in altro modo la compensazione per closeout. Per molti Stati
membri si è trattato tuttavia di un'ulteriore novità e di una
deroga non facilmente accettabile al principio della parità di
trattamento dei creditori in una procedura di insolvenza. Oggi il
principio della compensazione per close-out è consolidato in tutti
gli Stati membri, ma resta da vedere in che modo le disposizioni
in materia verranno applicate in pratica[30].
Si sottolinea ancora che il formale riconoscimento della clausola
di “close-out netting” nell’ordinamento italiano costituisce una
novità di enorme rilevanza, vista anche la portata molto ampia
della stessa. In questo caso, infatti, l’efficacia delle clausole
di close out-netting viene certificata con riferimento non solo
alla compensazione di crediti e debiti derivanti da una serie di
obbligazioni finanziarie garantite ma, è questo è davvero un
elemento di grande rilevanza, anche alla compensazione del valore
nettato dell’esposizione di una parte verso l’altra (nel caso
degli strumenti finanziari derivati OTC, del mark-to-market
nettato del portafoglio di operazioni in essere tra due
controparti) con la garanzia finanziaria prestata (titoli o
denaro). In un certo senso il riconoscimento di un “close out
netting” così ampio, rafforza ancora di più quanto sottolineato
nel paragrafo dedicato al funzionamento ed alla portata dell’art.
203 del T.U.F., spazzando via qualsiasi dubbio sull’efficacia di
tale disposizione.
Questioni aperte
Infine, e qui veniamo ai dubbi ed
ai problemi aperti, va esaminato l’art. 8 del D.Lgs. n. 170, ossia
quello dedicato alle “Condizioni di realizzo e criteri di
valutazione”. L’articolo recita al primo comma: “Le condizioni di
realizzo delle attività finanziarie ed i criteri di valutazione
delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono
essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta
ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali
concernenti le condizioni di realizzo, nonché i criteri di
valutazione, siano conformi agli schemi contrattuali individuati
dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, in relazione alle
clausole di garanzia elaborate nell’ambito della prassi
internazionale”. Detto che la Banca d’Italia non ha ancora
individuato alcuno schema contrattuale da considerarsi un
“riferimento” per gli operatori di mercato, tale norma apre una
pericolosa area di contestazione: se infatti può considerarsi
incontestabile la valutazione del contante e dei titoli
normalmente utilizzati nella prassi per la collateralizzazione
degli strumenti finanziari derivati OTC (titoli di stato di Paesi
di Area Euro o T Bond nel caso di controparti americane, il cui
prezzo è assolutamente trasparente sul mercato), ben diverso è il
caso delle obbligazioni garantite, che nel caso da noi esaminato
sarebbero rappresentate dai suddetti strumenti finanziari derivati
OTC. Per questi ultimi infatti la valutazione del loro valore,
ossia la determinazione del loro mark-to-market, costituisce un
problema tutt’altro che semplice. I mercati finanziari hanno
assistito ad una sempre maggiore strutturazione delle operazioni
in derivati OTC con la creazione di prodotti di altissima
sofisticazione, la cui valutazione è talvolta estremamente
complessa e quindi “opinabile”. Non è infrequente sul mercato che
la stessa operazione venga valutata in modo estremamente
differente dai diversi operatori di mercato; ciò evidenzia da un
lato la grande sofisticazione dei prodotti derivati in
circolazione e dall’altro la difficoltà di valutarli in modo
omogeneo visti i disallineamenti sopra citati. D’altra parte i
sistemi di valutazione/pricing di tali strumenti sono
“proprietari” ossia sviluppati dalle strutture interne di Risk
Management delle grandi Investment BanK internazionali, la cui
abilità e professionalità costituisce un vero e proprio “asset”
per queste istituzioni. In altre parole la capacità di
prezzare/valutare i diversi prodotti derivati può rappresentare un
vantaggio competitivo sul mercato. Se guardiamo alle regole
contenute nel Contratto ISDA (versione 2002), relativamente al
meccanismo di determinazione dell’ammontare dovuto in caso di
chiusura anticipata delle operazioni a causa del verificarsi di un
“event of default” a carico di una parte, si vedrà che il cd.
“close out amount” viene determinato dalla parte non in default,
che dovrà agire in buona fede usando criteri ragionevoli dal punto
di vista commerciale. Come si può notare le parole utilizzate
richiamano quelle usate nel D.Lgs. n. 170. Curioso è che la
versione 2002 del Contratto ISDA sostituisce quella del 1992, che
diversamente sul punto, prevede, tra le altre possibilità, quella
di richiedere la valutazione di cinque cd. “reference market
makers” delle operazioni risolte, e fare la media aritmetica delle
stesse. Quest’ultima modalità darebbe sicuramente maggiore
oggettività alla determinazione dell’ammontare da pagare a seguito
del “default” di una parte, ma l’applicazione pratica della norma
sul mercato ha evidenziato la grandissima difficoltà ad ottenere
tali valutazioni, anche dai più grandi e sofisticati operatori di
mercato, certificandone una sostanziale inapplicabilità. Ma se è
così difficile valutare i derivati OTC, come si può dimostrare la
ragionevolezza commerciale dei criteri di valutazione utilizzati?
La preoccupazione nasce dalla lettura del terzo comma dell’art 8
del D.Lgs. n. 170 che recita: “3. Gli organi della procedura di
liquidazione, entro sei mesi dal momento di apertura della stessa,
possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2, anche
la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale
nella determinazione tra le parti delle condizioni di realizzo
delle attività finanziarie, nonché dei criteri di valutazione
delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite, qualora
la determinazione sia intervenuta entro l’anno che precede
l’apertura della procedura di liquidazione stessa”. In altre
parole gli organi della procedura di liquidazione hanno la potestà
di contestare, sotto il profilo della “violazione della
ragionevolezza sotto il profilo commerciale”, la determinazione
tra le parti delle condizioni di realizzo delle attività
finanziarie, nonché dei criteri di valutazione delle stesse, e,
questo è il punto delicato, delle obbligazioni finanziarie
garantite. Alla luce di quanto detto sopra, relativamente alla
grande complessità e sofisticazione dei prodotti derivati OTC
attualmente chiusi sul mercato e alla difficoltà di valutazione
degli stessi, è evidente che detta ultima disposizione crei
qualche preoccupazione e possa essere vista come un potenziale
ostacolo al funzionamento del processo di collateralizzazione
sopra citato. Sarà come sempre la prassi a dirci se tale
preoccupazione è fondata o destituita di fondamento.
Conclusioni
Nonostante qualche ombra, di cui si è dato
cenno sopra, è comunque indubbio che l’intervento del Legislatore
Comunitario in merito al Collateral ed al processo di
collateralizzazione è di grandissima importanza e porterà notevoli
benefici sul mercato domestico: ad esempio, come visto, sono stati
superati, tra gli altri, i problemi legati al trasferimento di
proprietà della garanzia e alla clausola di close-out netting. Non
si può, quindi, non essere d’accordo con le determinazioni della
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, che nella
propria Relazione di valutazione sulla direttiva relativa ai
contratti garanzia finanziaria ha asserito correttamente che È
ancora troppo presto per valutare appieno se la direttiva abbia
rafforzato l'integrazione e l'efficienza, sotto il profilo dei
costi, dei mercati finanziari europei. Tuttavia, dalle risposte
emerge, in generale, che la FCD ha facilitato il ricorso alle
garanzie finanziarie nel mercato finanziario europeo,
semplificando e rendendo considerevolmente più efficienti le
procedure applicabili. La FCD ha alleggerito gli oneri giuridici e
amministrativi connessi all'assunzione e all'escussione delle
garanzie. Ha semplificato le procedure per la costituzione, il
perfezionamento, la validità e l'escutibilità delle garanzie
finanziarie prevedendo come unico requisito formale che il
contratto sia provato per iscritto o in altre forme giuridiche
equivalenti. La direttiva ha inoltre migliorato la certezza del
diritto per quanto riguarda talune tecniche utilizzate nelle
operazioni di costituzione di garanzie e aiuta i partecipanti al
mercato a gestire meglio il rischio giuridico in modo da essere
soggetti a requisiti patrimoniali inferiori nel quadro
dell'accordo di Basilea II”[31].
[1] Già pubblicato
sulla rivista Le Società, n. 10/2007
[2] Le Istruzioni
di Vigilanza rilevano ab initio come la nuova disciplina
prudenziale per le banche e i gruppi bancari sia stata oggetto
di una rivisitazione organica a seguito delle modifiche
intervenute nella regolamentazione internazionale per tener
conto dell’evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi
da parte degli intermediari: vengono all’uopo richiamati come
indicazione della menzionata regolamentazione nazionale i
seguenti documenti: il documento del Comitato di Basilea per
la vigilanza bancaria “International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards, A revised Framework.
Comprehensive Version”, giugno 2006 (cd. Nuovo Accordo di
Basilea sul Capitale, Basilea 2), e le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006),
relative, rispettivamente, all’accesso all’attività degli enti
creditizi e al suo esercizio (CRD) e all’adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi (CAD). Su Basilea 2 si vedano: Ranieri, Come cambia
la gestione dei crediti in banca con Basilea 2 e gli IAS, in
Contabilità finanza e controllo, 2006, n. 6, 515; De Marchi,
«Basilea 2» - Basilea 2: analisi finanziaria, politiche di
bilancio e merito creditizio, in Guida alla Contabilità &
Bilancio, 2006, n. 7, 23; Cappelletto - Toniolo, «Basilea 2» -
Equilibri dell’impresa e valutazione del rischio, in Guida
alla Contabilità & Bilancio, 2006, n. 7, 13; Alfiero -
Bocchino, in Guida alla Contabilità & Bilancio, 2006, n. 7, 5;
Pecorella, Basilea 2 - Il rating come effetto di una
governance orientata dall’analisi del bilancio, in La
Settimana fiscale, 2006, n. 20,. 42; Marchesi - De Lisa -
Vallascas, Credito e imprese: L'impatto delle garanzie sul
pricing dei prestiti: un'analisi di sensitività nel quadro
della direttiva che recepisce Basilea 2, in Bancaria, 2006, n.
2; AA.VV., Banche - Risposte ABI in tema di Basilea 2, in
Ratio, 2006, n. 3, 73; Dongiovanni, Analisi di bilancio -
Basilea 2 e l’analisi di bilancio, in Pratica Contabile, 2006,
n. 1, 16; Bencini, Le informazioni qualitative nell'ottica di
Basilea 2, in Contabilità finanza e controllo, 2006, n. 3,
230; Bencini – Marinasi, Basilea 2: il ruolo del rendiconto
finanziario nelle PMI, in Contabilità finanza e controllo,
2006, n. 2, 100; Bencini - Mancaruso, Le analisi di bilancio
alla luce di Basilea 2, in Contabilità finanza e controllo,
2006, n. 1, 20; Russo, Basilea 2 - IAS/IFRS e Basilea 2: un
quadro convergente per i crediti delle banche, in
Amministrazione & Finanza, 2006, n. 6, 51; Pecorella, Basilea
2 - Opportunità ed obbligo per le imprese, in La Settimana
fiscale, 2006, n. 6, 39; Ruozi, Le nuove strategie delle Pmi
anche alla luce della riforma del diritto societario, della
riforma fiscale e dell'accordo di Basilea 2, in Rivista
bancaria, 2005, n. 2, 41; De Angeli, L'impatto di Basilea 2
sui rapporti banca - impresa, in Rivista bancaria, 2005, n. 2,
59; Gai, Prospettive per le garanzie dei confidi verso le Pmi
dopo la riforma del settore e Basilea 2, in Rivista bancaria,
2005, n. 1, 29.
[3] Joanna
Benjamin, Interests in securities, Oxford, 2000, 80.
[4] Il primo
introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi
tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di
controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste
metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali
caratterizzate da diversi livelli di complessità nella
misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di
controllo. Il secondo richiede alle banche di dotarsi di una
strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità
di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la
coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la
situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il
terzo introduce obblighi di informativa al pubblico
riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai
rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di
gestione e controllo.
[5] Sartori, I
contratti di garanzia finanziaria nel D.lgs 21 maggio, in Riv.
dir. bancario, 2004, www.dirittobancario.it; Gagliardi, I
contratti di garanzia finanziaria, in Diritto & Formazione,
2005, n. 8; Bozzoli – Bozzoli, Nuova disciplina dei contratti
di garanzia finanziaria nello Ias 39, in Guida alla
Contabilità & Bilancio, 2005, n. 21, 41; Gabrielli, Contratti
di garanzia finanziaria, stabilità del mercato e procedure
concorsuali, in Riv. dir. priv., 2005, n. 3, 507; Sardo, La
disciplina del contratto di garanzia finanziaria: appunti sul
d.lgs. 21 maggio, in I Contratti, 2004, n. 170; Carriere, La
nuova normativa sui contratti di garanzia finanziaria. Analisi
critica, in Banca borsa e titoli di credito, 2005, n. 2,
1-184; Tarzia, Le garanzie atipiche (e l'attuazione della
direttiva europea sui contratti di garanzia finanziaria), in
Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, n. 5,
485; Guerinoni, La nuova normativa in tema di contratti di
garanzia finanziaria, in PMI, 2004, n. 11, 14; La Sorda, La
nuova disciplina in materia di contratti di garanzia
finanziaria, in Magistra, Banca e Finanza,
www.magistra.it,
ottobre, 2004; Mazzini, Contratti di garanzia finanziaria:
regole comuni per tutelare meglio le “financial obligations” -
Con direttiva e decreto di attuazione ridotte le norme interne
sull'insolvenza, in Guida al dir., 2004, n. 37, 47; Callegaro,
Contratti internazionali - Contratti di garanzia finanziaria:
previsioni della direttiva Ce, in Commercio internazionale,
2003, n. 20, 5; Macario, I contratti di garanzia finanziaria
nella direttiva 2002/47/CE, in I Contratti, 2003, n. 1, 85;
Taralli, Le garanzie finanziarie: il diritto di utilizzazione
dell'oggetto della garanzia, in Giur. comm., 2005, n. 6,
1-872; Gardella, La legge applicabile alle garanzie
finanziarie tra localizzazione e autonomia privata: una prima
ricognizione dopo l'attuazione della direttiva 2002/47/CE, in
Banca, borsa e titoli di credito, 2005, n. 5, 1-583; Taralli,
Le garanzie finanziarie: il diritto di utilizzazione
dell’oggetto della garanzia: Rehypothecation e natura dei
diritti nascenti sugli strumenti finanziari in forma
scritturale, in Rivista dir. bancario, 2005,
www.dirittobancario.it; Baggio – Rebecca, L’applicazione della
thin capitalization nella riforma delle garanzie finanziarie,
in Il fisco, 2005, n. 16, 2401; Girino, Garanzie su
finanziamenti - Le nuove garanzie finanziarie: semplificazione
ed efficienza, in Amministrazione & Finanza, 2005, n. 3, 39;
AA.VV., Via libera alla legge comunitaria 2002: un anno per
attuare trentasette direttive - Garanzia finanziaria -
Garanzie finanziarie a regime uniforme, in Guida al dir.,
2003, n. 8, 89; Corrias, In tema di rilascio di garanzie
finanziarie in favore dello Stato o di altri enti pubblici da
parte degli intermediari finanziari, in Banca, borsa e titoli
di credito, 2001, n. 3, 1-343.
[6] Joanna
Benjamin, Interests in securities, 80, Oxford, 2000.
[7] Si riporta a
riguardo l’indicazione della Consob sulla fattispecie: “Il
termine ‘derivati’ indica la caratteristica fondamentale di
questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del
valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un
evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero
l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere,
costituiscono il ‘sottostante’ del prodotto derivato. La
relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche –
che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il
risultato finanziario del derivato, anche detto “pay-off”. I
prodotti derivati sono utilizzati, principalmente, per tre
finalità: – ridurre il rischio finanziario di un portafoglio
preesistente (finalità di copertura o, anche, hedging); –
assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un
profitto (finalità speculativa); – conseguire un profitto
privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato
e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di
valorizzazione (finalità di arbitraggio). Il problema più
complesso dei derivati è, da sempre, quello della
determinazione del loro valore o, meglio della sua stima. E’
un aspetto particolarmente importante e, nello stesso tempo,
critico, in quanto richiede complesse attività di analisi.
Abbiamo già detto che esso varia in relazione all’andamento
del sottostante, secondo una relazione, propria di ciascun
derivato, rappresentata da una funzione matematica. In questo
senso si afferma che il valore dei prodotti derivati è
connesso sia al sottostante che al pay-off. La stima del
valore dei prodotti derivati, ad un certo momento, richiede la
capacità di simulare i possibili scenari futuri del
sottostante al fine di determinare, per ciascuno scenario, il
conseguente valore del pay-off. Pertanto, il valore del
derivato è la media dei valori assunti dal pay-off ponderati
per le probabilità di accadimento di ciascuno scenario
(avranno maggiore peso gli scenari più probabili), scontata
del valore finanziario del tempo (e cioè riportata al momento
della valutazione). Diversi dai prodotti derivati sono i
prodotti strutturati, che sono costituiti dalla combinazione,
in un unico prodotto, di uno o più prodotti finanziari con uno
o più prodotti derivati, in maniera tale da modificare
strutturalmente l’originario profilo di rischio/rendimento dei
singoli prodotti. Tipico esempio sono le obbligazioni
strutturate, per le quali è presente nel sito della Consob
un’apposita iniziativa di investor education”. Consob, I
principali prodotti derivati – elementi informativi di base,
in
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/index.html.
[8] In generale,
sui contratti di swap: Rimini, Contratti di swap e operatori
qualificati, in Giur. comm., 2004, n. 5, II-532; De Iuliis, Lo
swap d'interessi o di divise nell'ordinamento italiano, in
Banca, borsa e titoli di credito, 2004, n. 3, I-391; Ragno,
Commodity swaps conclusi tra non intermediari e disciplina dei
servizi di investimento, in Giur. comm., 2004, n. 1, I-158;
Tidona, Interest rate swap (IRS). Swap sui tassi d'interesse,
in Magistra - Banca & Finanza, 2004, Finanza,
www.magistra.it;
Sciortino, Asia centrale - Russia - Italia: debt - equity
swap, in Commercio internazionale, 2003, n. 13, 8; Infantino,
Verso una finanza innovativa. Gli «swaps» sui tassi di
interesse: aspetti finanziari e contabili, in Nuova Rassegna
di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2003, n. 1, 70;
Finardi, Ruggeri, Interest rate swap e fallimento, in I
Contratti, 2003, n. 1, 97; E. Girino, Contratti di swap:
forma, autonomia, nullità e responsabilità, in I Contratti,
2002, n. 1, 33; Girino, Swap: variazioni sul tema, in
Amministrazione & Finanza, 2001, n. 5, 47; Mariconda,
Intermediario finanziario non autorizzato e nullità del
contratto di swap, in Il Corriere Giuridico, 2001, n. 8, 1066;
Filograna, «Swaps» abusivi: profili di invalidità e
responsabilità precontrattuale, in Foro it., 2001, n. 7,
I-2186; Girino, Il confine fra swap e scambi di valute, in
Amministrazione & Finanza, 2000, n. 23, 60; Girino, Il negozio
indiretto applicato al contratto di swap,in I Contratti, 2000,
n. 8,786; Ferrario, Domestic currency swap a fini speculativi
e scommessa, in I Contratti, 2000, n. 3, 258; Campra,
Derivati: domestic currency swap, in Contabilità finanza e
controllo, 1999, n. 12, 1256; Girino, Swap su valute: l'euro e
i suoi «dilemmi», in Amministrazione & Finanza, 1999, n. 5,
48; Perrini, Sasson, I contratti di swap: ancora sui poteri di
rappresentanza degli «operatori», in Riv. arb., 1999, n. 2,.
335; Rotondaro, Fossati, L'”interest rate swap": aspetti
contabili e valutazioni di bilancio, in Riv. dott. comm.,
1999, n. 6, 887; Girino, Imperatività della disciplina degli
"swaps", in I Contratti, 1999, n. 1, 48; Dezzani, Progetto
Mirone. Swap, option e future: loro iscrizione in bilancio, in
Il fisco, 1999, n. 45, 13914; Luschi, Salvatori, L'ultima
generazione di strumenti finanziari derivati: i crediti
derivatives. Prime note di riflessione in merito ai profili
civilistici e fiscali del credit default swap e del total rate
of return swap,in Il fisco, 1999, n. 40, 126; Vecchio, Ancora
sulle operazioni di swap, in Bollettino Tributario
d'informazioni, 1999, n. 8, 676; Dezzani, Pisoni, Puddu, I
prodotti finanziari "sintetici": certificati di deposito e
swaption", in Impresa commerciale industriale, 1998, n. 5,
978; Nassetti Caputo, Della causa del contratto di swap
domestico, in Studium iuris, 1998, n. 3, 245; Saponaro,
Interest rate swap, in Contabilità finanza e controllo 1997,
n. 5, 515; Girino, Il "credit default swap", in
Amministrazione & Finanza, 1997, n. 5, 48; Pisoni, Nuovi
strumenti finanziari: swaption e scritture contabili, in
Impresa commerciale industriale, 1997, n. 2, 233; Pisoni,
Nuovi strumenti finanziari: Interest rate swap con opzione di
risoluzione anticipata (embedded option). Scritture contabili,
in Impresa commerciale industriale, 1997, n. 1, 9; Mezzani,
Pisoni, Puddu, I contratti derivati su tassi di interesse: le
principali varianti dell’I.R.S. ("interest rate swap"), in
Impresa commerciale industriale, 1997, n. 9, 1576; Dezzani,
Pisoni, Puddu, I contratti derivati su tassi di interesse:
"Interest rate swap" o I.R.S. schema base, in Impresa
commerciale industriale, 1997, n. 7, 1308; Dezzani, Pisoni,
Puddu, I contratti derivati su valute: "currency swap",
"domestic currency swap" e relative varianti, in Impresa
commerciale industriale, 1997, n. 4, 674; Capaldo, Contratti
di swap, in Riv. dir. priv., 1997, n. 3, 559; Levis, Margini,
Domestic currency swap, in Contabilità finanza e controllo,
1996, n. 8, 835; Moscardi, M. Rutigliano, Criteri e metodi di
valutazione degli "asset swap" nei bilanci delle banche e
delle società finanziarie, in Impresa commerciale industriale,
1996, n. 4, 643; Russo, Gli swap complessi: il "cross
currency", in Amministrazione & Finanza, 1995, n. 22, 1217;
Caputo Nassetti, Considerazioni in tema di swaps, in Diritto
del Commercio Internazionale, 1993, n. 2, 321.
[9] Sui derivati:
Caputo Nassetti, I derivati del credito, aspetti civilistici,
contabili e fiscali, 2001, Milano; Id, Derivati del credito e
fondi comuni: gli ultimi aggiornamenti, in Bancaria, n. 1,
2000; Id, I derivati di credito e i gestori del risparmio:
fondi comuni, fondi pensione, assicurazioni, in Bancaria, n.
11, 1999; Drago, Gli strumenti di copertura del rischio di
credito: economia, tecnica e profili di regolamentazione
prudenziale, in Banca, impresa e società, n. 1, 2000; Id, I
credit derivatives: Il mercato e gli strumenti, in Sironi, I
derivati per la gestione del rischio di credito, Milano, 1999;
Id, I credit derivatives: funzionamento e opportunità dal loro
utilizzo, in Forestieri, Corporate & Investment banking, 2000,
Egea; Id, Il pricing dei credit derivatives, in Sironi, I
derivati per la gestione del rischio di credito, 1999, Milano.
[10] Per la
dottrina estera sui derivati si vedano: Livingston, Bonds and
bond derivatives, Malden, MA. Blackwell Publishers, 1999;
Swan, Building the global market: a 4000 year history of
derivatives, Kluwer Law International, 2000; Tavakoli, Credit
derivatives & synthetic structures: guide to instruments and
applications, 2nd ed., Wiley, 2001; Arditti, Derivatives: a
comprehensive resource for options, futures, interest rate
swaps, and mortgage securities, Harvard Business School Press,
1996; Johnson, Derivatives: a managers guide to the world's
most powerful financial instruments, McGraw Hill, 1999;
Collins, Derivatives and equity portfolio management. New
Hope, Fabozzi, 1999; Folcker, Derivatives diary: the
strategies of an independent fund manager, Chichester, John
Wiley & Sons, 2001; Fouque – Papanicolaou - Sircar,
Derivatives in financial markets with stochastic volatility,
Cambridge University Press, 2000; Wilmott, Derivatives: the
theory and practice of financial engineering, Chichester, West
Sussex, 1998; Steinherr, Derivatives: the wild beast of
finance: a path to effective globalisation?, Chichester, John
Wiley, 2000; Houthakker, Hendrik, Williamson, The economics of
financial markets, Oxford University Press, 1996; Overhaus,
Equity derivatives: theory and applications, Wiley, 2002;
Banks, Exchange-traded derivatives. Hoboken, Wiley, 2003;
Kolb, Financial derivatives, John Wiley, 2003; Hunt, Financial
derivatives in theory and practice, J. Wiley & Sons, 2000;
Baz, Chacko, Financial derivatives: pricing, applications, and
mathematics, Cambridge University Press, 2003; Cuthbertson,
Nitzsche, Financial engineering: derivatives and risk
management, John Wiley, 2001; Sundaresan, Fixed income markets
and their derivatives, South-Western College Pub, 2002; Clark,
Lesourd, Thiéblemont, International commodity trading:
physical and derivative markets, Wiley; 2001; Hance,
Introduction to derivatives, Dryden/HBJ College, 1998;
Edwardes, Key financial instruments: understanding and
innovating in the world of derivatives, Financial
Times/Prentice Hall, 2000; Taylor, Mastering derivatives
markets: a step-by-step guide to the products, applications
and risks, Financial Times Prentice Hall, 2000.
[11] “Security
interest is a limited property in assets that is delivered for
the purpose of collateralisation”, J. Benjamin, Interests in
securities, xxv, Oxford, 2000.
[12] Generalmente
al di sotto dell'Investment Grade.
[13] Sono
contemplati i casi di rating indiretto: si assume cioè il
rating della controllante qualora la controllata non possieda
rating. Ciò è ulteriormente utilizzato quando, in Italia, il
livello di controllo sia pari al 100%, data la garanzia
definita dall'art. 2362 c.c. nei casi di unico azionista.
[14]
Letteralmente traducibile come "Limite".
[15] Nel caso
delle due valute più frequentemente utilizzate nei contratti
di Collateral, il dollaro USA e l'Euro, i tassi flat applicati
sono il "Fed Funds Effective rate" e l'"Eonia". Nel caso in
cui la frequenza delle chiamate dei margini fosse più che
giornaliera, è uso frequente del mercato utilizzare un tasso
d'interesse di periodo pari a tale frequenza. Volendo fare un
esempio, per frequenze di marginatura settimanali si
applicherà il tasso Euribor 1 week nel caso di consegna di
Euro.
[16] “La
compensazione per close-out è il dispositivo comunemente
utilizzato nei mercati finanziari che permette di regolare,
sotto forma di un credito o di un debito unico, tutti i
crediti detenuti nei confronti di una controparte o i debiti
contratti nei confronti di tale controparte non ancora
scaduti”, Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo,
Relazione di valutazione sulla direttiva relativa ai contratti
di garanzia finanziaria (2002/47/CE):
http://ec.europa.eu/internal_market/financial
markets/docs/collateral/fcd_report_it.pdf. Su tale clausola:
Fogolin, de Stefani, Lentola, «Findest Technologies»: da
tesoreria domestica a « netting» internazionale, in
Amministrazione & Finanza, 2005, n. 3, /Inserto; Lembo, Gli
accordi di close - out netting, in Il Diritto Fallimentare e
delle Società commerciali, 2001, n. 6, I-1322; De Siasi, Il
netting nei contratti derivati, in Diritto della banca e del
mercato finanziario, 1999, I-232; Bracchitta, La normativa
sulle schede carburante e il “contratto di netting“, in
Azienda & Fisco, 1999, n. 4, 205; Primavera, Netting nella
gestione della tesoreria di gruppo, in Contabilità finanza e
controllo, 1998, n. 4, 424, Perrone, Gli accordi di close -
out netting, in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, I-51;
Vinzia, Come si realizza un sistema di netting, in
Amministrazione & Finanza, 1996, n. 15, 926; Vinzia, Il
netting per regolare i flussi finanziari nei gruppi
Amministrazione & Finanza, 1996, n. 14, 877.
[17] Loiacono -
Calvi - Bertani, Il trasferimento in funzione di garanzia tra
pegno irregolare, riporto e diritto di utilizzazione, in
Banca, borsa e titoli di credito, 2005, n. 6, /Supplemento;
Battelli, Pegno irregolare e divieto di patto commissorio, in
Giur. it., 2005, n. 7, 1419; Belluscio Vaccaio, Disciplina
fallimentare e modus operandi del pegno irregolare, in Banca,
borsa e titoli di credito, 2005, n. 2, 174; Palammo, Pegno
irregolare e fallimento, in Il Diritto Fallimentare e delle |