I. Il fatto storico sotteso alla sentenza
oggetto del presente commento è stato ricostruito dalla Consob nel
corso del giudizio e concerne la disciplina degli abusi di mercato[4],
ed in particolare il reato di aggiotaggio[5],
concretizzatosi in anomalie nelle contrattazioni su un Warrant Put[6]
nella seduta di Borsa Valori del 28-12-01, rilevate dalla Consob
con rapporto del 19-11-02.
In
particolare,come riscontrato dall’organo di vigilanza, in tale
giornata il prezzo ufficiale del Warrant (€ 3,506) ha fatto
registrare una diminuzione del 5,73% rispetto al prezzo ufficiale
del giorno precedente (€ 3,719). Non è questa la sede per
ricostruire nella loro completezza gli eventi materiali sottesi
alla decisione
de qua, volendo gli Autori svolgere una breve analisi in merito al
riconoscimento del danno alla Consob in ragione del reato di
aggiotaggio acclarato dalla decisione dei giudici meneghini: la
sentenza rappresenta altresì un’importante occasione per definire
il perimetro della market abuse directive, ed in particolare delle
fattispecie che nel territorio domestico possono essere
considerate manipolazione del mercato, alla luce delle indicazioni
della Consob.
II. Come
accennato, il delitto contestato agli imputati è, dunque, quello
contemplato dall’art. 185 del TUF intitolato “Manipolazione del
mercato", che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni «Chiunque diffonde
notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri
artifìzi concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari». Come evidenziato
nella sentenza, il delitto in questione tutela l’interesse alla
correttezza e la trasparenza del mercato, affinchè le quotazioni
dei titoli si formino in modo conforme alle regole della domanda e
dell'offerta, la cui dialettica fisiologica esige genuinità delle
informazioni, trasparenza delle condizioni economiche delle
società e delle manifestazioni di volontà negoziale. La dottrina
ha sottolineato “alle ipotesi di aggiotaggio c.d. informativo,
connesse alla diffusioni di notizie tese ad evidenziare una realtà
societaria non rispondente al vero (si rassicura il mercato sulle
condizioni di una impresa che in realtà è in crisi), si sono
aggiunte ipotesi di aggiotaggio c.d. “manipolativo”, con le quali
la stabilità dei prezzi degli strumenti finanziari è stata viene
messa in discussione da complesse operazioni conosciute solo dai
protagonisti, mi riferisco specificatamente “all’opzione
legislativa del ricorso all’elemento descrittivo elastico <
artifici > al qual è potenzialmente riconducibile una vasta
pluralità di operazioni tecnico giuridiche”[7].
Ora, con
riferimento alla ipotesi qui esaminata, poiché l'interesse
tutelato è di grande rilevanza economica e pubblica e presenta i
caratteri dell'astrattezza e della diffusività, si giustifica la
tutela anticipata offerta dalla fattispecie di pericolo purché
concreto. La Corte ha inoltre correttamente rilevato come il Capo
III del TUF introduce sanzioni amministrative nel caso di abuso di
informazioni privilegiate (art. 187 bis) e di manipolazione di
mercato (art. 187 ter) :quest’ultima norma assume particolare
interesse in quanto realizza una tutela anticipata attraverso la
minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole
condotte astrattamente in grado di produrre un disturbo dei
mercati finanziari (fattispecie di pericolo astratto), laddove,
invece nell’illecito penale è presente il dato quantitativo
dell’alterazione del prezzo degli strumenti e dell’idoneità della
condotta.
La Corte di
Cassazione[8]
ha sottolineato come il predetto art. 187 ter “non è riferibile a
condotte qualificabili lato sensu come "truffaldine" o
"artificiose", in quanto realizza una tutela anticipata,
attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono
singole condotte astrattamente in grado di produrre un "disturbo"
dei mercati finanziari. Una linea distintiva ai fini
dell'applicazione delle due disposizioni può individuarsi proprio
nella presenza di condotte dirette a realizzare operazioni
simulate o altri artifizi, nonché in quei casi in cui tali azioni
siano idonee a concretizzare una sensibile modifica del prezzo
negli strumenti finanziari.
Soltanto quando
non vi siano condotte così tipizzate e manchi siffatta idoneità
alternativa potrà trovare applicazione l'illecito amministrativo
di cui all'articolo 187-ter DIgs n. 58/1998, che si caratterizza
appunto come fattispecie di pericolo astratto”. Dopo aver
richiamato la Comunicazione Consob contenente gli esempi di
manipolazione del mercato[9],
la Corte ha ritenuto inequivocabile che l'operazione descritta
integri appieno l'ipotesi dell’ action based manipulation,
definita come serie di operazioni di carattere simulato, che danno
l'apparenza del trasferimento effettivo degli strumenti
finanziari, pur essendo in realtà privi di effetti giuridici,
creando così l'apparenza di un mercato attivo.Ad ulteriore
precisazione della action based manipulatìon, si è specificato che
possono trattarsi di compravendite di titoli con mutamento solo
apparente di proprietario economico e di ogni combinazione di
ordini contestuali di acquisto e vendita; con riferimento alla
casistica Consob vengono in considerazione le operazioni già
illustrate di Wash trades, improper matched orders, marking the
close, abusive squeeze, excessive bid ask spread.
Ora, nel caso
deciso dalla sentenza qui commentata, si è verificato, infatti,
che uno stesso soggetto, dopo avere abbassato il prezzo di un
titolo offrendolo in vendita in quantità consistente e
sproporzionata alle negoziazioni delle ore, dei giorni e dei mesi
precedenti, abbia poi contemporaneamente offerto in vendita ed in
acquisto a un dato prezzo lo stesso titolo secondo volumi del
tutto eccezionali, così rientrandone in possesso immediatamente,
non mutando la situazione proprietaria, ma determinando
matematicamente un prezzo inferiore e scollegato sia dalla
situazione reale sottostante, sia dal rapporto con il titolo di
compendio, trattandosi di un derivato.
In altre parole,
rileva la Corte, si è verificato un movimento di mercato
oggettivamente fittizio – poiché la titolarità dei Warrant è
ritornata alla situazione quo ante - e soggettivamente non voluto
– poiché è chiaro che chi acquista e vende contemporaneamente cose
proprie in realtà non vuole venderle veramente. Per altro,
l'effetto di deprimere il prezzo del titolo trattato in presenza
di un contemporaneo ordine di acquisto e di vendita è tipico degli
strumenti finanziari quali il Warrant Put di cui si discute;
mentre, per esempio, ciò non sarebbe avvenuto negli stessi termini
in caso di operazioni analoghe su titoli azionari. Nella
fattispecie, si è poi verificato anche quello che è stato
autorevolmente definito un segnale sintomatico dell'artificiosità
dell'operazione, ossia il fatto che alla prima seduta di
riapertura del mercato in data 2.1.2002 le quotazioni del titolo
hanno immediatamente ripreso i valori e le proporzioni anteriori
alla catena di operazioni degli ultimi 20 minuti di seduta
borsistica dell'anno appena trascorso. Tali eventi sono stati
ritenuti integrare l’ipotesi di aggiotaggio disciplinata dal TUF:
a riguardo giova rilevare come la fattispecie dell’aggiotaggio sia
disciplinata anche in sede civilistica dall’art. 2637 c.c..
In merito è stato
rilevato come “L’art. 2637 c.c. per effetto del recepimento della
direttiva europea attraverso la c.d. Legge comunitaria 2004,
continuerà ad essere in vigore ma trovando applicazione
esclusivamente alle condotte di aggiotaggio idonee a provocare una
sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari “non
quotati” rimanendo inalterato la possibilità anche di aggiotaggio
bancario. L’articolo del codice civile invece non potrà essere
applicato con riguardo all’aggiotaggio su strumenti finanziari
quotati o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione,
alla negoziazione in un mercato regolamentato, in quanto la legge
n. 62/05 ha previsto appositamente il nuovo art 185 del T.u.f.
(manipolazione del mercato). Tuttavia resta identico il soggetto
attivo (“chiunque”); identica è anche la condotta tipica: la
diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate
o di altri artifici; così come siamo in presenza della stessa
caratteristica che connota la condotta “la idoneità” a produrre
una “sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari”,
risultando per altro identico anche la produzione dell’evento ( si
tratta comunque di reato di pericolo concreto). Elemento
discriminante tra la norma prevista ora dall’art 185 del T.u.f. e
quella codicistica ex art 2637 c.c. è dunque la solo natura degli
strumenti finanziari ( ammessi alla negoziazione o con relativa
richiesta già presentata per i primi, non quotati per la norma del
codice civile), da una norma omnicomprensiva si è passati a due
disposizioni uguali e complementari “[10].
III. Come visto,
il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla
Consob costituita parte civile[11].
Il ragionamento del Tribunale penale meneghino merita di essere
analizzato con attenzione. In primis, si è evidenziato come dalla
lettura del TUF[12]
si appalesi come la Consob annoveri, poi, tra i suoi fini proprio
la tutela dell'interesse all’efficiente e trasparente
funzionamento del mercato, rilievo, questo, che è ribadito,
relativamente all’aggiotaggio, dall’art. 187-undecies del medesimo
TUF. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto risarcibile anzitutto il
danno patrimoniale[13]
ex art. 2043[14]
sofferto dalla Consob, che si concretizza nel costo (in termini di
risorse umane impegnate, spese vive e sviamento da altre attività)
delle funzioni che la stessa ha dovuto attivare, in attuazione del
mandato istituzionale, in seguito alla consumazione del reato, per
la cui quantificazione il Tribunale ha ritenuto sufficiente la
documentazione prodotta dalla medesima Consob. Accanto a tale
danno, è stato ritenuto altresì risarcibile è il danno non
patrimoniale[15] ex
art. 2059[16] cc
subito dalla parte civile a seguito della commissione del reato. A
riguardo, è stato correttamente richiamato l’orientamento
giurisprudenziale propenso ad una lettura restrittiva dell'art.
2059 cc, in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad
assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla
sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte
determinati da fatto illecito integrante reato non può più essere
condivisa.
La Corte ha
quindi rilevato come il danno non patrimoniale deve essere inteso
come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa
una prerogativa inerente alla persona: concerne attributi
essenziali di questa ed esigenze di carattere esistenziale legate
all’uomo come tale. Si tratta di situazioni la cui rilevanza
rappresenta il risultato dell’apprezzamento dell’ordinamento
giuridico (e segnatamente di quello costituzionale) nei confronti
di interessi dall’ordinamento stesso riconosciuti degni di
qualificazione. Inoltre, ha rilevato come il nostro ordinamento
tutela, non solo le persone fisiche ma anche le entità giuridiche
prive di fisicità, e, pertanto, il danno non patrimoniale
comprende anche gli effetti lesivi che prescindono dalla
personalità psicologica del danneggiato[17],
richiamando la corrente giurisprudenziale che considera non
coincidente il danno non patrimoniale e il danno morale soggettivo
ritenendo risarcibile il danno non patrimoniale anche in favore
delle persone giuridiche , soggetti per i quali non è
ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in
termini di “patema d’animo”, nel qual caso il danno non
patrimoniale può dipendere in questo caso dalla compromissione di
quei diritti immateriali della personalità dell’ente compatibili
con l’assenza di fisicità, dalla lesione di quegli attributi
essenziali connessi con la sua stessa integrità ed esistenza[18]
Rilievo, in tale
contesto, assume quindi la funzione istituzionale della Consob,
preposta alla tutela dell’interesse collettivo (costituzionalmente
garantito) all’efficienza e alla trasparenza del mercato
finanziario e i reati di aggiotaggio e di abuso di informazioni
privilegiate ledono l’interesse circostanziato preso a cuore
dall’ente che costituisce la ragione d’essere dello stesso,
rilevato, come evidenziato in sentenza, dalla stessa Market Abuse
Directive[19].
In merito, è stato evidenziato come “La Direttiva è nata in
ragione di una palese incompletezza normativa, atteso che, ante
Direttiva, a livello comunitario mancavano disposizioni comuni in
materia di manipolazione del mercato. Infatti, prima della
Direttiva, esisteva la sola direttiva sull'insider trading
(89/592/CEE) che si limitava alla prevenzione dell'abuso di
informazioni privilegiate, ma non trattava le ipotesi di
"manipolazione del mercato". Il legislatore comunitario ha quindi
ritenuto opportuno formulare la Direttiva al fine di proporre un
quadro legislativo unico, disciplinante sia l'insider trading che
la manipolazione del mercato”[20].
Ora, alla luce di tale disciplina, ed in particolare di quella
relativa alla fattispecie dell’ aggiotaggio esaminata nella
sentenza de quo, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la Consob
ha subito un danno immediato e diretto dalla lesione
dell'interesse all'integrità del mercato, interesse di cui la
Consob è come si è visto istituzionalmente referente.
Ora, il medesimo Tribunale di Milano ha
correttamente distinto tale danno, inquadrato nell’alveo dell’art.
2059 cc., dalla lesione all’ordine pubblico economico alla cui
tutela è posta la sanzione penale, ed ha rilevato come “il "danno
all'integrità del mercato" va, quindi ,riferito alla lesione
arrecata alla omonima finalità istituzionale di tutela in capo
alla Consob; spetta all'Autorità quale soggetto titolare di
diritti; discende, di per sé, dalla consumazione del reato e
attiene a un danno non patrimoniale risarcibile.
Ugualmente la
Corte ha ritenuto essere conseguenza normale del reato ex art.
2059 cc[21] la
lesione dell’immagine subito dalla Consob, danno questo
ontologicamente distinto dal danno all’integrità del mercato,
psoto che la “disinvolta condotta degli imputati risulta essere
idonea a ingenerare nel pubblico la percezione, con riferimento
alla Consob, di un’autorità inefficiente nel disimpegno delle
proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutile”.
Tale danno non patrimoniale deve ritenersi nel caso di gravità
notevole e, anche per tale motivo, la Corte meneghina ha ritenuto
opportuno infliggere una condanna esemplare, posto che i danni
patrimoniali e non patrimoniali vengono complessivamente ed
equitativamente liquidati a favore della Consob in euro
6.000.000,00. La sentenza merita di essere evidenziata perché
rappresenta un’applicazione della nuova normativa sugli abusi di
mercato con riferimento al ruolo della Consob: la ricognizione dei
diversi profili di responsabilità che possono essere riconosciuti
a carico dei soggetti che violano la normativa di market abuse è
certamente destinata ad assumere una valenza di indicazione
rilevante nel mercato dei capitali domestico dove, sino ad oggi,
la Consob ha rappresentato il centro di imputazione di scandali
finanziari. Probabilmente, l’intervento del Legislatore
comunitario ha permesso, e permetterà sempre più, un’inversione di
tendenza, dando la possibilità all’autorità di vigilanza italiana
di essere più tutelata, e presente, nei giudizi concernenti
fattispecie lesive il mercato finanziario dalla stessa vigilato.
TRIBUNALE DI
MILANO, Sezione I penale, 21 dicembre 2006. C. G. e V. A - Consob
(parte civile)
In
caso di aggiotaggio la Consob ha diritto al risarcimento del (i)
danno patrimoniale ex art. 2043 cc (ii) e dei seguenti danni non
patrimoniali ex art. 2059 cc subiti dalla parte civile a seguito
della commissione del reato: (a) risarcimento del "danno
all'integrità del mercato", che va riferito alla lesione arrecata
alla omonima finalità istituzionale di tutela in capo alla
Consob, (b) risarcimento del danno per la lesione dell’immagine
subito dalla Consob, danno questo ontologicamente distinto dal
danno all’integrità del mercato.
…Omissis…
Il
Tribunale accoglie, infine, la domanda risarcitoria avanzata dalla
Consob costituita parte civile. La Consob, istituita con legge 7
giugno 1974 n. 216 è l’autorità di controllo preposta alla tutela
degli interessi del pubblico risparmio nel settore del mercato
finanziario a presidio di un valore costituzionalmente garantito
(art. 47 Cost). Tale specifica funzione esponenziale è stata
espressamente conferita con la menzionata legge istitutiva e
confermata dalla normativa di settore via via emanata negli anni.
In particolare l’art. 187 d.lgs 24-2-98 n. 58 statuisce che la
Consob nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 180 e 181
(abuso di informazioni privilegiate ed aggiotaggio), esercita i
diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale
agli enti ed alle associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato. Che la Consob annoveri, poi, tra i suoi fini proprio la
tutela dell'interesse all’efficiente e trasparente funzionamento
del mercato emerge de plano dalla considerazione delle finalità
dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dalla legge. Invero,
per l'art. 63, comma 1, del TUF la Consob autorizza l'esercizio
dei mercati regolamentati quando «b) il regolamento del mercato è
conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la
trasparenza del mercato,l’ordinato svolgimento delle negoziazioni
e la tutela degli investitori». Per l'art. 74 del TUF la Consob
«vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la
trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori». Inoltre, per l'art. 91 del TUF la Consob
«esercita i poteri previsti dalla presente parte [trattasi della
parte IV del TUF intitolata alla "Disciplina degli emittenti"]
avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché
all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali». Che la Consob sia ente
esponenziale dell'interesse protetto dalla norma repressiva
dell'aggiotaggio era, come si è detto, affermato espressamente
dall'art. 187 del TUF nel testo anteriore alla novella del 2005 ed
è oggi ribadito dall'ari. 187-undecies. Del resto, la legge
all’artt. 185, comma 2, e 186 del TUF nel testo anteriore alla
novella del 2005, attribuiva proprio alla Consob il dovere di
compiere gli atti di accertamento dei reati di insider trading e
di aggiotaggio e di riferirne al Pubblico Ministero ed oggi
l'art.187 octies del TUF conferma per la Consob questo ruolo. Ciò
detto, è anzitutto risarcibile il danno patrimoniale ex art. 2043
cc lamentato dalla Consob con riferimento al costo (in termini di
risorse umane impegnate, spese vive e sviamento da altre attività)
delle funzioni che la stessa ha dovuto attivare, in attuazione del
mandato istituzionale, in seguito alla consumazione del reato.
Premesso quanto sopra, l'esistenza del danno risulta provata nell'an,
alla luce anche dell'informativa trasmessa all'ufficio del
pubblico ministero e delle attività complessivamente svolte di cui
vi è traccia nella documentazione prodotta e di cui ha parlato,
tra l'altro, il teste P. In ordine al quantum, peraltro la
determinazione dello stesso risulta impossibile in modo certo e
rigoroso atteso che occorrerebbe valutare non solo il valore delle
ore di lavoro dei dirigenti, funzionari e del personale
conseguentemente impegnato ma anche del costo alternativo
costituito dalla distrazione degli stessi dalle altre attività di
istituto, determinazione, quest’ultima, notevolmente difficoltosa.
La parte civile al fine di fornire un parametro di riferimento
alla valutazione equitativa del giudice ha prodotto nota del
responsabile della divisione del personale della Consob da cui
risulta che il costo complessivo sostenuto dalla Consob con
riferimento alle funzioni attivate in attuazione del mandato
istituzionale si aggira intorno ai 29.000,00 euro. Essendo tale
indicazione verosimile e neppure contestata dagli imputati,
ritiene il tribunale di dover liquidare equitativamente alla
Consob a titolo di danno patrimoniale tale importo Ugualmente
risarcibile è il danno non patrimoniale ex art. 2059 cc subito
dalla parte civile a seguito della commissione del reato. Occorre
premettere, in via generale, che il risarcimento del danno non
patrimoniale è previsto dall'art. 2059 cc., secondo cui: "II danno
non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge." All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942)
l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non
patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del
1930. Secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione (tra
le molte Cass. n. 8828 del 2003) la tradizionale restrittiva
lettura dell'art. 2059 cc, in relazione all'art. 185 c.p., come
diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo,
alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte
determinati da fatto illecito integrante reato non può più essere
condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume
posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, il
danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia,
comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa una prerogativa
inerente alla persona: concerne attributi essenziali di questa ed
esigenze di carattere esistenziale legate all’uomo come tale. Si
tratta di situazioni la cui rilevanza rappresenta il risultato
dell’apprezzamento dell’ordinamento giuridico (e segnatamente di
quello costituzionale) nei confronti di interessi dall’ordinamento
stesso riconosciuti degni di qualificazione (si parla così di un
diritto all’identità, all’immagine, alla reputazione, alla
integrità fisica ). Premesso ciò , occorre aggiungere che il
nostro ordinamento tutela, non solo le persone fisiche ma anche le
entità giuridiche prive di fisicità,e , pertanto, il danno non
patrimoniale comprende anche gli effetti lesivi che prescindono
dalla personalità psicologica del danneggiato (Cass. n.
2367/2000). La giurisprudenza del resto si è ripetutamente
pronunciata nel senso della non coincidenza tra il danno non
patrimoniale e il danno morale soggettivo ritenendo risarcibile il
danno non patrimoniale anche in favore delle persone giuridiche ,
soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un
coinvolgimento psicologico in termini di “patema d’animo”. Il
danno non patrimoniale può dipendere in questo caso dalla
compromissione di quei diritti immateriali della personalità
dell’ente compatibili con l’assenza di fisicità (Cass. n.
5664/2003; Cass. n. 46746/2004), dalla lesione di quegli attributi
essenziali connessi con la sua stessa integrità ed esistenza. Ciò
premesso, come si è visto la Consob è istituzionalmente preposta
alla tutela dell’interesse collettivo (costituzionalmente
garantito) all’efficienza e alla trasparenza del mercato
finanziario e i reati di aggiotaggio e di abuso di informazioni
privilegiate ledono l’interesse circostanziato preso a cuore
dall’ente che costituisce la ragione d’essere dello stesso. Del
resto la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata nel senso
della risarcibilità del danno non patrimoniale di enti con
riferimento a fattispecie analoghe quali, tra gli altri, il
risarcimento di danno non patrimoniale all’associazione
professionale derivante dal reato di esercizio abusivo della
professione (Cass. n. 59 /1989) e il risarcimento del danno
ambientale alle associazioni ambientalistiche (Cass. n. 46746/
2004). Tale danno non patrimoniale si sostanzia, dunque, nella
lesione del bene giuridico alla corretta formazione dei prezzi
degli strumenti finanziari, che costituisce presupposto
indefettibile dell'efficiente funzionamento del mercato
finanziario, e, per tal via, dell'economia pubblica. La stessa
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e
alla manipolazione del mercato, cui la 1. n. 62/2005 ha dato
attuazione, afferma che «Un mercato finanziario efficiente non può
esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare
funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei
mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di
benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei
mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei
valori mobiliari e negli strumenti derivati. La tutela della
correttezza delle negoziazioni con particolare riguardo ai
meccanismi di formazione del prezzo dei titoli si giustifica con
la considerazione che quest’ultimo, nell'ottica di un mercato
efficiente, dovrebbe costituire il valore di equilibrio
determinato dall'incontro della domanda e dell'offerta e sulla
base delle informazioni disponibili; esso dovrebbe rappresentare
esclusivamente la risultante delle aspettative che gli operatori,
considerate le informazioni a loro disposizione, hanno
sull'andamento dei titoli stessi Il bene giuridico tutelato dalla
previsione del delitto di aggiotaggio su strumenti finanziari
coincide con uno degli interessi, per l’appunto quello
all'efficienza ed alla trasparenza del mercato finanziario, la cui
tutela è dalla legge attribuita alle cure della Consob, interesse,
per quanto si è detto, pubblico e, pertanto, riferibile in via
primaria ed istituzionale alla Consob, persona giuridica di
diritto pubblico”. Del resto, la rivisitazione dell’intera
impalcatura normativa in materia di tutela del pubblico risparmio
sia attraverso l’avvenuto recepimento della Direttiva comunitaria
in materia di market abuse che mediante la recente legge sul
risparmio, dimostra la volontà del legislatore italiano di
rinsaldare l’ormai perduta fiducia dei piccoli investitori nel
corretto funzionamento dei mercati finanziari; ciò nella
prospettiva che il rafforzamento dell’integrità e della
trasparenza dei mercati, facciano crescere la reputazione e la
credibilità del nostro sistema economico così da recuperare la
fiducia dei risparmiatori , gravemente compromessa dalla periodica
scoperta di ingenti frodi perpetrate sui mercati finanziari Come
già evidenziato dalla Corte di Appello di Milano (sentenza del 17
marzo 2003 - 31 marzo 2004, n. 1337), “il prezzo deve formarsi nel
libero gioco della domanda e dell'offerta, con la conseguenza che
il rischio economico dell'investimento mobiliare deve poter essere
valutato correttamente. In tal modo i concetti di "trasparenza" e
"lealtà" del mercato hanno il significato di legare il prezzo dei
titoli al loro valore reale. La speculazione è attività di per sé
legittima, ma non ad ogni tipo di essa ovviamente può riconoscersi
carattere di legittimità, trovando tale attività un limite
nell'ari. 41 Cost., che fìssa in termini precisi il principio
dell'utilità sociale come spartiacque tra la liceità e l'illiceità
di speculazioni economiche; pertanto la condotta di chi
intenzionalmente influenza il prezzo di chiusura dei titoli si
risolve non già nell'esercizio del diritto di compiere operazioni
di mercato, ma nella fraudolenta alterazione della normale
dinamica della domanda e dell 'offerta”. Venendo alla fattispecie
sub iudice, si osserva che le operazioni relativamente alle quali
si è configurata l’ipotesi di aggiotaggio hanno interferito nel
corso della seduta 28-12-01 sul regolare processo di formazione
dei prezzi violando l’interesse pubblico di cui sopra a che la
funzione allocativa del mercato si possa esplicare senza illecite
interferenze. Infatti, la condotta manipolativa ha determinato,
come si è detto, un movimento di mercato oggettivamente fittizio
(perché la titolarità dei Warrant è ritornata alla situazione quo
ante) e soggettivamente non voluto (perché chi acquista e vende
contemporaneamente cose proprie in realtà non vuole venderle
veramente) per deprimere il prezzo del titolo in un momento
determinato (al 28-12-01) al fine di ottenere un vantaggio
contabile (iscrizione di maggiori utili di bilancio per circa
50.000.000,00 di euro) principalmente al fine di influenzare le
aspettative di ripresa del mercato azionario di X. E’, dunque,
pacifico che la Consob, nella fattispecie sub iudice, ha subito un
danno immediato e diretto dalla lesione dell'interesse
all'integrità del mercato, interesse di cui la Consob è come si è
visto istituzionalmente referente. Tale danno, sofferto dall’ente
a cagione della frustrazione dei propri fini istituzionali deve
essere per quanto sopra detto, inquadrato nell’alveo dell’art.
2059 cc. e va differenziato ontologicamente dalla lesione
all’ordine pubblico economico alla cui tutela è posta la sanzione
penale Il Tribunale di Milano (sez. III Pres. Mancinelli sent. 24
marzo 2006 N. 3406/06) si è espresso nel senso che “in ragione del
rapporto di continenza tra il bene giuridico tutelato dalla
fattispecie incriminatrice (la regolare formazione dei prezzi
degli strumenti finanziari e la regolarità dell’andamento dei
mercati finanziari , la cui turbativa compromette l'efficienza e
la trasparenza dei meccanismi di mercato in danno dell'economia
pubblica) e la missione istituzionale dell'ente, l’esistenza di
questo danno va ritenuta una conseguenza normale del reato e non
necessita di prova specifica”. Del resto a conferma di quanto
sopra occorre rilevare che il "danno all'integrità del mercato"
così come fin qui enucleato risulta recepito da ultimo anche nella
formulazione dell'ari. 187 undecies T.U.F. (articolo inserito
dalla l. n. 62 del 18-4-05) che ne ribadisce la risarcibilità in
capo alla Consob. In conclusione, tale danno va, quindi ,riferito
alla lesione arrecata alla omonima finalità istituzionale di
tutela in capo alla Consob; spetta all'Autorità quale soggetto
titolare di diritti; discende, di per sé, dalla consumazione del
reato e attiene a un danno non patrimoniale risarcibile .
Ugualmente deve essere ritenuta conseguenza normale del reato ex
art. 2059 cc la lesione dell’immagine subito dalla Consob, danno
questo ontologicamente distinto dal danno all’integrità del
mercato. Sul punto si osserva che non è controversa in
giurisprudenza la risarcibilità del danno all’immagine subito da
enti preposti al controllo e al corretto esercizio di attività
(economiche e non) a seguito della commissione di reati connessi
all’esercizio di tali attività (Cass. sent. n. 35868 dell’1-10-02
) . Nella fattispecie sub iudice, la disinvolta condotta degli
imputati risulta essere idonea a ingenerare nel pubblico la
percezione, con riferimento alla Consob, di un’autorità
inefficiente nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e
, quindi, sostanzialmente inutile Venendo, dunque alla
liquidazione del danno non patrimoniale, non vi è dubbio che lo
stesso non possa che essere determinato equitativamente ex art.
1226 cc e che tale liquidazione debba essere rapportata alle
circostanze del caso concreto desunte dall’entità e dalla natura
del danno e dalla gravita del reato né si deve risolvere in un
mero simulacro o una parvenza di risarcimento (Cass. 21.5.96 n.
4671). Infatti , il risarcimento del danno in via generale svolge
anche una funzione di deterrente nella commissione degli illeciti
e , in particolare, nella fattispecie di danno al mercato, si
configura anche come strumento idoneo a promuovere la trasparenza.
Ciò premesso, si osserva che il danno non patrimoniale deve
ritenersi nel caso di gravità notevole .Infatti è stato accertato
che gli imputati hanno commesso il reato agendo nell’esercizio
delle loro funzioni dirigenziali nell’interesse di un ente
economico istituzionalmente preposto alla raccolta del risparmio e
che pertanto manovre simulate su titoli da parte di soggetti
istituzionali si appalesano, sotto il profilo dell’integrità del
mercato e della fiducia degli investitori nazionali ed esteri,
come particolarmente allarmanti . Queste considerazioni assumono
un significato ancora più pregnante se solo si considera il
contesto temporale in cui si sono verificati i fatti oggetto del
processo, ossia in concomitanza con altri eventi interessanti la
borsa valori (basti pensare al default dei bond argentini) idonei
a rendere , usando un eufemismo, assai vacillante la fiducia degli
investitori nel mercato. Il Tribunale ritiene, dunque, equo
determinare l'importo di tale danno non patrimoniale
parametrandolo sul vantaggio contabile tratto dal bilancio di X
attraverso l’aggiotaggio sui Warrant Put. Tale vantaggio
corrisponde, infatti, all’immediato effetto della manipolazione,
ossia al decremento complessivo di valore dei Warrant emessi da X
nel corso della seduta del 28-12-01 , operato attraverso
operazioni simulate, ossia alla misura complessiva della
violazione del mercato per quella giornata di contrattazione. Alla
luce di quanto sopra pare equo determinare il danno al mercato
(ritenuto il più grave in quanto costituzionalmente garantito) in
una percentuale che oscilla intorno al 10% del suddetto valore di
riferimento ; laddove, per il danno all’immagine della Consob la
percentuale deve essere contenuta nell’ambito approssimativo del
2%. In conclusione, i danni patrimoniali e non patrimoniali
vengono complessivamente ed equitativamente liquidati a favore
della Consob in euro 6.000.000,00. Il Tribunale, infine, condanna
gli imputati in solido alla refusione delle spese di costituzione
e giudizio a favore della Consob , che si liquidano come indicate
in dispositivo , ritenuta congrua la determinazione analitica
esposta nella notula di parte. P. Q. M. …omissis….. CONDANNA
Entrambi gli imputati , in solido tra loro , al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile
costituita CONSOB, che si liquidano equitativamente nella somma
complessiva di euro 6.000.000,00 …
Su cui:
Paola
Filippi, Credito abusivo, il curatore è dimezzato. Sui
danni può essere parte civile ma non agire ex articolo 2043 Cc, in
Diritto e Giustizia, 2006, n. 19, p.12; Valeria
Montaruli, La responsabilità della p.a. per insidia o
trabocchetto tra art. 2043 c.c. e art. 2051 c.c., in
Danno e Responsabilità, 2006, n. 3, p. 244; Paolo Morozzo
della Rocca, Dalla « insidia » alla « anomalia » stradale:
un passo auspicabile, ancora rinviato, nell'applicazione
dell'art. 2043 c.c., in questa Rivista,
2005, n. 6, p. 820; Giuseppe Finocchiaro, Rapporto tra
azioni ex artt. 2043 e 2051 c.c., principio del
contraddittorio e rilevanza delle qualificazioni giuridiche
compiute dalle parti, in Danno e Responsabilità,
2004, n. 12, p.1193; Corso Bovio, I danni da infedeltà
coniugale, ovvero l'articolo 2043 Cc e l'adulterio, in
Diritto e Giustizia, 2003, n. 22, p.78 ; Roberto
Camilletti, Responsabilità ex art. 2043 c.c. del soggetto
che da una posizione di terzietà lede il diritto di credito, in
Giurisprudenza di merito, 2002, n. 3, p. I-741; AA.VV.,
Responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c.: una «
colpevole », comunque discutibile, affermazione di assenza di
colpa, in questa Rivista, 2002, n. 3, p.343; Ugo
Carnevali, Ancora sui rapporti tra l'art. 1669 c.c. e
l'art. 2043 c.c., in Responsabilità Civile e Previdenza,
1999, n. 4, p. 1054; Giuseppe Morbidelli, Ragionando
intorno ad una proposta di modifica dell'art. 2043 C.C., in
Diritto privato, 1995, n. 1, p. 359.
Sull’art. 2059: Dianora Poletti, Manifesta inammissibilità
per l'ennesima questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2059 c.c., in Responsabilità Civile e
Previdenza, 2005, n. 3, p.653; Alessandra
Angiuli, Alessandro Carrino, Valori costituzionali e
interesse protetti nella nuova fisionomia dell'art. 2059 del
codice civile, in Giurisprudenza italiana,
2005, n. 4, p.877; Lia Affinito, Ora la risarcibilità del
danno morale prescinde dalla sussistenza del reato. Art. 2059
Cc, l'interpretazione estensiva avanza ancora, in
Diritto e Giustizia, 2005, n. 19, p.36; Dianora Poletti,
Manifesta inammissibilità per l'ennesima questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., in
Responsabilità Civile e Previdenza 2005, n. 3, p.653;
Marco Rossetti, Danno morale, c'è ancora molto da fare.
Aperta la breccia si rimane sulla soglia. Col nuovo corso
degli ermellini l'art. 2059 Cc è un guscio vuoto, in
Diritto e Giustizia, 2005, n. 19, p.28; Floriana Cursi,
Il danno non patrimoniale e i limiti storico – sistematici
dell’art. 2059 c.c. », in Rivista di diritto civile,
2004, n. 6, p.I-865; Aldo Scarpello, Danno esistenziale e
sistema del danno alla persona: la Cassazione, la Consulta e
l'art. 2059 cod. civ., in La nuova giurisprudenza
civile commentata, 2004, n. 2, p.I-260; Marco Bona, L'«
ottava vita » dell'art. 2059 c.c., ma è tempo d'addio per le
vecchie regole!, in Giurisprudenza italiana,
2004, n. 6, p.1136.
Su cui ci permettiamo di rinviare a Ferdinando Bruno –
Nicoletta Ravasio, Ambito soggettivo ed oggettivo
dell’informazione privilegiata post Market Abuse Directive,
in Le Società, n. 7, 2007.
Su cui, ancora: Elena Bargelli, Danno non patrimoniale ed
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., in Responsabilità Civile e Previdenza
2003, n. 3, p.691, Emanuele Navarretta, Il danno
esistenziale risarcito ex art. 2059 c.c. e l'adeguamento della
norma alla Costituzione, in Responsabilità Civile e
Previdenza 2003, n. 1, p.190; Giulio Ponzanelli, Un
nuovo assalto alla cittadella dell’art. 2059 c.c., in
questa Rivista, 1995, n. 9, p.1095; Comandé,
L'incostituzionalità dell'art. 2059 c.c. tra necessità e moda, in
Giurisprudenza italiana, 1995, p.I-2-891; Emanuela
Navarretta, II danno da uccisione supera i confini del
danno alla salute: verso un'estensione dell'art. 2059 c.c., in
Responsabilità Civile e Previdenza, 1990, p. 618.
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