Commento
pubblicato sulla rivista in “Corriere Giuridico”, 7/2005, pag.
969
La Corte di
Cassazione prende atto del contrasto esistente
tra la giurisprudenza di legittimità in merito
all’applicazione dell’art 56 L.F., rilevando
come se da un lato vi è concordia sul fatto che
ai fini dell’applicabilità di tale norma è
sufficiente che il fatto genetico della
situazione giuridica estintiva delle
obbligazioni contrapposte sia anteriore alla
dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando
il fatto che il credito vantato dal fallito sia
divenuto liquido ed esigibile dopo il
fallimento, dall’altro lato vigono ancora
diverse posizioni rispetto al momento genetico
del diritto del socio alla liquidazione della
propria quota, ai fini della compensazione del
relativo credito. Per tale motivo, la Suprema
Corte ha rimesso la causa alla Sezioni Unite.
La Curatela del
Fallimento di L.V. e P.N. s.n.c. e dei soci in proprio conveniva
in giudizio la Banca Popolare di Fondi s.c.r.l. Sul presupposto
che alla data della sentenza di fallimento del 7 luglio 1994 i
soci falliti erano titolari di 350 certificati azionari della
banca e che quest’ultima il 14 aprile 1995 aveva comunicato che
i soci erano esclusi dalla compagine sociale a seguito di
delibera 22 gennaio 1995 e che essa aveva proceduto a
compensazione parziale del valore delle azioni con il maggior
credito vantato per altro titolo, la curatela chiedeva la
condanna della banca convenuta al pagamento del controvalore dei
certificati azionari dei soci esclusi. Costituitasi in giudizio
la banca opponeva che l’esclusione dei soci falliti era avvenuta
ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale e che al momento
della liquidazione delle quota il P. ed il L. erano debitori
della banca per superiore somma e che pertanto essa aveva
legittimamente operato la compensazione ai sensi dell’art. 56 l.
fall.
Il Tribunale di
Latina con sentenza 14.4.1998 accoglieva la domanda dela
curatela. La Corte d’appello di Roma con sentenza 22.1.2001
respingeva l’appello della Banca popolare di Fondi osservando
che l’art. 56 l.fall. non pone altri limiti alla compensazione
dei reciproci crediti contrapporti vantati dal fallito e dal
creditore in bonis, se non la semplice anteriorità al fallimento
del fatto genetico della situazione giuridica costituiva delle
obbligazioni contrapposte, con la conseguenza che la
compensazione è applicabile non soltanto quando il credito del
terzo non è ancora scaduto al momento della dichiarazione di
fallimento, ma anche quando sia il credito del fallito a non
essere ancora scaduto.
Aggiungeva la
Corte di merito che il credito del socio, escluso per la
sussistenza di debiti e per la sopravvenuta dichiarazione di
fallimento, era sorto per effetto della deliberazione di
esclusione che aveva determinato lo scioglimento del rapporto
sociale limitatamente al socio stesso, sì che doveva escludersi
che la banca potesse compensare tale credito, sorto direttamente
in capo alla massa dei creditori del fallimento personale dei
soci,con il maggior credito vantato nei confronti del fallito
per altro titolo. Avverso tale decisione la Banca Popolare di
Fondi ha proposto ricorso per i due suesposti motivi.
2. L’ordinanza
che si esamina concerne la compensazione disciplinata dall’art.
56 l. fall.[3],
ed in particolare il rapporto tra il credito del socio di
società di capitali, avente ad oggetto la propria quota sociale,
ed il momento genetico[4]
del diritto del socio alla liquidazione della predetta quota. L’odinanza
annotata offre l’occasione per fare il punto dello stato
dell’arte sulla questione.
La normativa di
riferimento è rappresentata, come detto, dall’art. 56 della
legge fallimentare, in passato anche oggetto dell’intervento
della Corte Costituzionale[5],
che disciplina la compensazione in sede fallimentare.
Relativamente al predetto articolo, esisteva, in passato,
un’interpretazione restrittiva, che riteneva necessario, al fine
dell’operatività della compensazione nei confronti del fallito,
che i crediti contrapposti fossero omogenei, liquidi ed
esigibili in data anteriore al fallimento, fatta eccezione per
l’esigibilità del credito vantato dal creditore in bonis verso
il fallito: così argomentando, veniva considerata inammissibile
la compensazione giudiziale successiva al fallimento e ritenuto
necessario che il controcredito del fallito fosse già scaduto
prima dell’apertura della procedura concorsuale[6].
Successivamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la
sentenza n. 775 del 1999, hanno adottato un’interpretazione meno
restrittiva dell’art. 56 l. fall., sostenendo che l’unica
condizione per l’operatività della compensazione verso il
fallimento sarebbe che il fatto genetico della situazione
giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte sia
anteriore alla dichiarazione di fallimento, restando irrilevante
il fatto che il credito vantato dal fallito sia divenuto liquido
ed esigibile dopo il fallimento[7].
In particolare,
come evidenziato anche dalla Suprema Corte nell’ordinanza che si
annota, il credito di liquidazione della quota del socio fallito
trova il suo fondamento nello stesso fatto costitutivo del
vincolo sociale e dunque in una situazione anteriore alla
dichiarazione di fallimento (sia che si ricolleghi l’esclusione
del socio al fallimento in sé, sia invece che si faccia
riferimento alla delibera di esclusione sul duplice presupposto
dell’esistenza di debiti del socio nei confronti della banca
cooperativa e della configurabilità del fallimento come causa di
esclusione facoltativa). Il socio con la costituzione del
vincolo sociale acquista uno status che comprende, tra gli altri
diritti, quello alla liquidazione della quota, il quale, se
diviene liquido ed esigibile nel momento dell’esclusione del
fallito, ove sia tale evento a far cesare il suo rapporto con la
società, trova fondamento e radice causale nella costituzione
del vincolo sociale.
Il diritto alla
quota e alla sua liquidazione sarebbe del fallito perché
radicato nella sua attività negoziale, posta in essere nel tempo
anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Tale
indirizzo è stato poi seguito costantemente della Suprema Corte[8].
3. Il predetto
orientamento è stato però contestato recentemente dalla medesima
Corte, con la sentenza n. 20169 del 2004.[9].
In tale occasione, i Giudici di legittimità hanno affermato che
se, da un lato, è vero che il diritto alla liquidazione della
quota sociale ha tra i suoi presupposti il rapporto di società
da cui discende la stessa qualità di socio, dall’altro lato il
diritto alla liquidazione della quota non nasce affatto con il
contratto di società. In particolare, per tutta la vita della
società il socio non avrebbe alcun diritto ad una quota di
liquidazione, in quanto tale diritto presuppone l’avvenuto
verificarsi di una causa di scioglimento da cui derivi la
liquidazione della società nel suo complesso. Il socio non
avrebbe nemmeno diritto alla liquidazione della quota, in quanto
anche tale diritto presuppone il verificarsi di specifiche e
determinate situazioni, da cui derivi lo scioglimento del
rapporto sociale relativamente a quel socio, situazioni tra le
quali nel caso della cooperativa va ricompresso il fallimento
del socio.
Per tali
ragioni, secondo la Corte, anteriormente alla dichiarazione di
fallimento od al verificarsi di altra causa di scioglimento del
rapporto del socio con la società non è possibile configurare un
credito del socio nei confronti della società che sia dotato dei
requisiti, se non di liquidità ed esigibilità, almeno di
certezza. Il diritto alla liquidazione della quota corrisponde,
si è osservato nella predetta sentenza, al pagamento di una
somma di denaro corrispondente al valore della quota. Prima di
tale momento può al più parlarsi di una mera aspettativa a che
il patrimonio della società al momento della liquidazione abbia
consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione pro
quota al socio di valori proporzionali alla sua partecipazione.
Tale credito non trova dunque causa in una situazione pregressa,
derivante dalla costituzione del vincolo sociale, ma nella
stessa dichiarazione di fallimento e nello scioglimento del
rapporto sociale che per il fallito ne deriva ovvero nella
delibera di esclusione del socio fallito, come nel caso di
specie. Non acquisisce certezza se non a causa del verificarsi
della causa di scioglimento del rapporto[10].
Anche con
riferimento al diritto all’utile pure menzionato nell’art. 2350
insieme al diritto alla quota di liquidazione, si è affermato
che la posizione del socio, prima della delibera assembleare di
approvazione della distribuzione degli utili, è una semplice
aspettativa, suscettibile di essere sacrificata nell’interesse
della società che potrebbe decidere di costituire una riserva.
Trattasi di una posizione espressa da alcune sentenze della
Suprema Corte[11]
e condivisa da una parte della giurisprudenza di merito[12]
e della dottrina[13],
secondo cui il diritto soggettivo del socio alla liquidazione
troverebbe il proprio fatto generatore nel recesso o
nell’esclusione del socio stesso. Quindi, secondo il giudice di
legittimità, in entrambi i casi (diritto alla quota di
liquidazione e il diritto agli utili) il socio avrebbe un
diritto potenziale in quanto, in relazione agli utili,
l'aspettativa del socio diviene vero e proprio diritto di
credito quando il bilancio di esercizio fa registrare degli
utili e l'assemblea sociale ne delibera la distribuzione ai soci[14],
mentre, in relazione al diritto alla quota di liquidazione, esso
diviene tale soltanto quando la società sia stata posta in
liquidazione e sia stato depositato il bilancio finale dal quale
risulti l'esistenza di un attivo da ripartire tra i soci[15].
4. Alla luce di
tale contrasto, la Corte si è rimessa alle Sezioni Unite per
dirimere il palese contrasto sul punto. In attesa della
decisione delle adite S.U., dobbiamo rilevare come la posizione
da ultimo espressa dai Giudici di legittimità con la sentenza
20169/2004 merita di essere condivisa: ed invero, non sussiste
alcuna ragione valida per non per ritenere che il concreto
diritto, in capo al socio di società di capitali, al pagamento
dell’utile o del residuo di liquidazione nasca soltanto a
seguito della deliberazione societaria che disponga la
ripartizione degli utili o dell’attivo risultante dal bilancio
finale di liquidazione. I diritti agli utili ed alla quota di
liquidazioni rappresentano degli sleeping rights che necessitano
di appositi atti od eventi[16]
per poter divenire esercitabili, che, nel caso di liquidazione
della quota determinata dall’esclusione del socio per
fallimento, possono individuarsi proprio nella dichiarazione di
apertura della procedura concorsuale.
----------------
Fallimento:
CORTE DI
CASSAZIONE, Sez. I, 18 marzo 2005, Ordinanza
Pres. Proto –
Rel. Panzani - Banca Popolare di Fondi S.C.A.R.L. c. (avv.
Ermete Sotis) c. Curatela del fallimento di L.V. e P.N. S.n.c.,
e dei soci L.V. e P.N. in proprio (avv. Ignazio Balsamo)
Società
cooperativa - Fallimento - Art. 56 l. fall. - Compensazione –
Credito del socio - Diritto alla liquidazione della quota
sociale – Momento genetico.
I. In materia
di compensazione dei reciproci crediti vantati dal fallito e dal
terzo in bonis non rileva il momento in cui l’effetto
compensativo si produce ed occorre soltanto, perché possa
invocarsi la compensazione in forza dell’art. 56 l. fall., che
il fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle
obbligazioni contrapposte sia anteriore alla dichiarazione di
fallimento, restando irrilevante il fatto che il credito vantato
dal fallito sia divenuto liquido ed esigibile dopo il
fallimento.
II. In merito
al diritto del socio alla liquidazione della quota sociale,
prima della dichiarazione di fallimento o del verificarsi di
altra causa di scioglimento del rapporto del socio con la
società non è possibile configurare un credito del socio nei
confronti della società che sia dotato dei requisiti, se non di
liquidità ed esigibilità, almeno di certezza.. Prima di tale
momento può al più parlarsi di una mera aspettativa a che il
patrimonio della società al momento della liquidazione abbia
consistenza attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione pro
quota al socio di valori proporzionali alla sua partecipazione.
Con il primo
motivo di ricorso la banca ricorrente deduce violazione degli
artt. 56 l. fall., 1241 e 1243 c.c. Lamenta che la sentenza
impugnata nel fare correttamente applicazione dei principi
affermati dalle Sezioni Unite (S.U. 16.11.1999, n. 775, S.U.
2.11.1999, n. 755) in tema di compensazione ex art. 56 l. fall.
in ordine alla compensabilità dei crediti contrapposti vantati
dal fallito e dal terzo in bonis che abbiano momento genetico
anteriore alla dichiarazione di fallimento, abbia ignorato il
principio, pure affermato da questa Corte (Sez. I, 5.11.1999, n.
12318) secondo il quale il credito del socio relativo al valore
di liquidazione della quota sorge per effetto della costituzione
del vincolo sociale e dunque anteriormente alla dichiarazione di
fallimento, con conseguente applicabilità della compensazione.
Con il secondo
motivo la ricorrente lamenta sufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,
rappresentato dalla coevità dei credititi contrapposti dedotti
in compensazione. Osserva che se la coevità dei due crediti è
sufficiente a determinare la compensabilità ex art. 56 l. fall.,
il fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto diversamente
costituirebbe in ogni caso vizio della motivazione. Sarebbe
infatti rilevante, contrariamente all’assunto della Corte di
merito, il momento successivo al sorgere del credito, della
liquidazione dell’una o dell’altra posizione creditoria, da
collegarsi per il credito relativo alla liquidazione della quota
alla delibera di esclusione del socio.
(Omissis)
Tanto premesso,
con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che è
principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,
condiviso del resto dalla sentenza impugnata e dalla banca
ricorrente, quella per cui in materia di compensazione dei
reciproci crediti vantati dal fallito e dal terzo in bonis non
rileva il momento in cui l’effetto compensativo si produce ed
occorre soltanto, perché possa invocarsi la compensazione in
forza dell’art. 56 l.fall., che il fatto genetico della
situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte
sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, restando
irrilevante il fatto che il credito vantato dal fallito sia
divenuto liquido ed esigibile dopo il fallimento (S.U.
16.11.1999, n. 775, S.U. 2.11.1999, n. 755 e successivamente
Cass. 20169/2004, Cass. 10861/03, Cass. 8042/2003, Cass.
11288/2001, Cass. 9678/2000).
Una volta affermato che l’unico limite da
cui non si può prescindere per la compensabilità dei debiti
verso il fallito-creditore consiste nell’anteriorità al
fallimento del fatto genetico della situazione giuridica
estintiva delle obbligazioni contrapposte, va osservato che un
preciso orientamento di questa Corte (si vedano le sentenza
11288 del 2001, 9678 del 2000, 12318 del 1999, 3241 del 1977) ha
affermato che il credito di liquidazione della quota del socio
fallito trova il suo fondamento nello stesso fatto costitutivo
del vincolo sociale e dunque in una situazione anteriore alla
dichiarazione di fallimento (sia che si ricolleghi l’esclusione
del socio al fallimento in sé, sia invece che si faccia
riferimento alla delibera di esclusione sul duplice presupposto
dell’esistenza di debiti del socio nei confronti della banca
cooperativa e della configurabilità del fallimento come causa di
esclusione facoltativa).
Si è affermato che il socio con la
costituzione del vincolo sociale acquista uno status che
comprende, tra gli altri diritti, quello alla liquidazione della
quota, il quale, se diviene liquido ed esigibile nel momento
dell’esclusione del fallito, ove sia tale evento a far cesare il
suo rapporto con la società, trova fondamento e radice causale
nella costituzione del vincolo sociale. Il diritto alla quota e
alla sua liquidazione sarebbe del fallito perché radicato nella
sua attività negoziale, posta in essere nel tempo anteriore
all’apertura della procedura concorsuale. Tale diritto, sorto in
capo al fallito ancora in bonis, si tradurrebbe in un bene
sopravvenuto che va acquisito all’attivo fallimentare e giova ai
creditori ai sensi dell’art. 42 l. fall., ove non operi la
compensazione, ma non troverebbe ragione alcuna per essere
imputato alla massa concorsuale, con una rinvenienza del
fallimento e non del patrimonio personale del fallito.
Tali conclusioni sono state recentemente
rimesse in discussione da una più recente sentenza di questa
Corte (Sez. I, 12.10.2004, n. 20169). Si è rilevato che se è
vero che il diritto alla liquidazione della quota sociale ha tra
i suoi presupposti il rapporto di società che il conferimento da
cui discende la stessa qualità di socio, il diritto alla
liquidazione della quota, intesa come posizione giuridica
soggettiva qualificabile come diritto di credito ed avente ad
oggetto la restituzione del conferimento, non nasce con il
contratto di società. Finché la società perdura, il socio non ha
diritto ad una quota di liquidazione né alla liquidazione della
quota. Non ha diritto alla quota di liquidazione perché tale
diritto presuppone l’avvenuto verificarsi di una causa di
scioglimento da cui derivi la liquidazione della società nel suo
complesso. Non ha diritto alla liquidazione della quota perché
anche tale diritto presuppone il verificarsi di specifiche e
determinate situazioni, da cui derivi lo scioglimento del
rapporto sociale relativamente a quel socio, situazioni tra le
quali ne caso della cooperativa va ricompresso il fallimento del
socio. Prima della dichiarazione di fallimento o del verificarsi
di altra causa di scioglimento del rapporto del socio con la
società non è possibile configurare un credito del socio nei
confronti della società che sia dotato dei requisiti, se non di
liquidità ed esigibilità, almeno di certezza.
Il diritto alla liquidazione della quota
corrisponde, si è osservato nella ricordata sentenza, al
pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore della
quota. Prima di tale momento può al più parlarsi di una mera
aspettativa a che il patrimonio della società al momento della
liquidazione abbia consistenza attiva sufficiente a giustificare
l’attribuzione pro quota al socio di valori proporzionali alla
sua partecipazione.
Il diritto alla quota liquidazione, rectius
ad una parte proporzionale del patrimonio netto,considerato
dall’art. 2350 c.c. (non richiamato peraltro in tema di
cooperativa) fa riferimento ad una mera aspettativa. Con
riferimento al diritto all’utile pure menzionato nell’art. 2350
insieme al diritto alla quota di liquidazione, la giurisprudenza
ha affermato che la posizione del socio, prima della delibera
assembleare di approvazione della distribuzione degli utili, è
una semplice aspettativa, suscettibile di essere sacrificata
nell’interesse della società che potrebbe decidere di costituire
una riserva (Cass. 28.5.2004, n. 10271, Cass. 11.3.1993, n.
2959). Nello stesso modo per quanto concerne il diritto alla
quota di liquidazione (l’art. 2350 non si occupa espressamente
del diritto alla liquidazione della quota) occorre la messa in
liquidazione della società e l’approvazione del bilancio finale
da cui risulti un residuo attivo da ripartire tra i soci.
Analogo
ragionamento vale per il diritto alla liquidazione della quota,
che presuppone il verificarsi della causa di scioglimento, che
presuppone il verificarsi della causa di scioglimento del
rapporto sociale relativamente al socio, senza di che difetta ai
fini della compensazione il requisito della certezza del
credito.
Tale credito
non trova dunque causa in una situazione pregressa, derivante
dalla costituzione del vincolo sociale, ma nella stessa
dichiarazione di fallimento e nello scioglimento del rapporto
sociale che per il fallito ne deriva ovvero nella delibera di
esclusione del socio fallito, come nel caso di specie. Non
acquisisce certezza se non a causa del verificarsi della causa
di scioglimento del rapporto.
Si è dunque
delineato, per quanto sin qui osservato, un consapevole
contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, sì che appare
opportuno disporre la rimessione della causa al primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
----------------
[1]
Commento pubblicato sulla rivista in “Corriere
Giuridico”, 7/2005, pag. 969,
[2]
Avvocato in Milano. L'Autore è dottore di ricerca in
diritto dell'economia presso l'Università "Federico II"
di Napoli, PhD student in International Taxation presso
la Queen Mary University di Londra e Professore a
contratto di "Fiscalità internazionale e degli strumenti
finanziari" presso l’Università della Svizzera italiana
di Lugano.
[3]
Sull’argomento, tra gli altri: Ragusa Maggiore,
Compensazione e fatti giustificativi della estinzione
dei reciproci debiti, in Dir. fall.,
2000, 355; Rago, La compensazione e le procedure
concorsuali, ivi,
2004, 1003; Apice, Reciprocità dei crediti e
compensazione fallimentare, in Dir. e prat. soc., 2001,
73; Vaira, La compensazione in sede di fallimento: nuove
prospettive interpretative, in Stud. Oecon., 2000, 949;
Marobbio, Compensazione fallimentare, ivi, 2000, 696;
Marcellino, Note in tema di compensazione nel
fallimento, in Giur. it., 2003, 2105, Ferraro, La
compensazione nell'ambito del sistema concorsuale e la
cessione del credito in garanzia, in Giust. civ.,
2002, 2927; Apice, Reciprocità dei crediti e
compensazione in sede di fallimento, in Dir. e prat.
soc., 2000, 78, Cesaroni, Compensazione di crediti non
scaduti, in Fall., 2000, 367; Cultrera – Raffone,
Orientamenti di legittimità in tema di compensazione
fallimentare, in Dir. e giur. 1999, 262; Bozza,
Compensazione dei crediti del fallito non scaduti alla
data del fallimento, in Fall., 1999, 417;
Mercurio, Credito ammesso in via definitiva e
compensazione, ivi, 1999, 1322; Lo Cascio, Ancora sulla
compensazione fallimentare, ivi, 1999, 622; Bozza,
Proponibilità della compensazione in sede di
accertamento del passivo, ivi, 1999, 876; Apice,
Compensazione di debiti e crediti verso un soggetto
fallito, in Impr. comm. ind., 1997, 1569; Trentini,
Compensazione fallimentare: un caso di specie, in Fall.,
1997, 1019; Lo Sinno, Ammissibilità della compensazione
per crediti non scaduti, ivi, 1997, 81; Giacalone,
Compensazione ex art. 56 e tutela della par conditio
creditorum, ivi, 1997, 201; Id., Compensazione e
procedure concorsuali, ivi, 1997, 337; Vaccaro Belluscio,
Mandato all’incasso in rem propriam e compensazione
fallimentare, in questa Rivista, 2003, 1601; Rossi,
Compensazione ex art. 56 l. fall. del credito di
regresso del fideiussore escusso dopo la dichiarazione
di fallimento, ivi, 1998, 548.
[4]
Sul tema della genesi del credito del socio ed il
fallimento, si vedano: Ragusa Maggiore, Compensazione di
crediti contrapposti del socio escluso e della società.
Quale è il momento genetico del credito del socio
escluso per effetto del fallimento?, in Dir. fall.,
2001, 897; Badini Confalonieri, Problemi applicativi
del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di
compensazione nel fallimento: il fatto genetico del
credito del socio escluso, in Fall. 2002, 616; Cesqui Sante,
Fatto costituitivo e compensazione dei crediti nel
fallimento, in Riv. dir. priv., 2001, 679; Tiscini,
Momento genetico del credito dedotto in compensazione,
in Fall., 2001, 666; Finardi, Momento genetico dei
crediti in compensazione, ivi, 2000, 1145.
[5]
Giur. cost. 2000, f. 5. In dottrina, Principato, Crediti
scaduti, acquistati dal creditore per atto tra vivi,
nell'anno anteriore al fallimento, in Giur. cost., 2001,
3265; Scalera, La Corte costituzionale assolve la
compensazione « fraudolenta » con crediti scaduti verso
il fallito acquistati nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in Dir. fall., 2001, 2;
Muroni, La Consulta conferma la costituzionalità della
disciplina della compensazione dei crediti non scaduti
ex art. 56 comma 2 l. fall., in questa Rivista, 2001,
1042; Apice, Legittimità costituzionale della
compensazione in sede di fallimento,in Dir. prat. soc.,
2001, 68.
[6]
Cass. 11 novembre 1998, n. 11371, in Fall., 1999, 417;
Cass. 2 ottobre 1997, n. 9635, ivi, 1998, 1047; Cass.,
s.u., 26 luglio 1990, n. 7562, ivi, 1991, 144; Cass. 28
giugno 1985, n. 3879, ivi, 1986, 157; Cass. 5 settembre
1977, n. 3881, in Giur. comm., 1978, I, 557.
[7]
In Giur. it., 2000, 1219; in dottrina, Giacalone,
Compensazione nel fallimento: nuovo intervento delle
Sezioni unite, in Giust. civ. 2000, I 351; Schlesinger,
Compensazione fallimentare con crediti del fallito non
ancora scaduti al momento dell'apertura del concorso, in
questa Rivista, 2000, 337; Meoli, Unicità di titolo,
esigibilità dei crediti e compensazione nel fallimento,
in Nuova giur. civ. comm., 2000, 275;
Di_Lauro, La compensazione nel fallimento : un passo
avanti delle sezioni unite, in Dir. fall., 2000, II,
261; Panzani, Compensazione e fallimento: esigibilità e
liquidità del credito e obbligazioni restitutorie in
caso di scioglimento del contratto pendente, in Fall.,
2000, 537; Picardi, Nuove aperture delle Sezioni unite
in tema di compensazione nel fallimento, in Banca borsa
tit. cred. 2001, II 290.
[8]
Con la sentenza del 28 agosto 2001, la Suprema Corte ha
rilevato che “non par dubbio che rilevanza giuridica
decisiva assuma il momento della costituzione del
rapporto sociale, allorché il socio acquista uno status
che comprende, tra gli altri diritti, quello alla
liquidazione della quota, il quale, se diviene liquido
ed esigibile nel momento della esclusione del fallito -
ove sia tale evento a far cessare il suoi rapporto con
la società - trova fondamento e radice causale nella
costituzione del vincolo sociale”, in Fall., 2002, 615,
con nota di Badini Gonfalonieri; inoltre, con la
sentenza del 24 luglio 2000, n. 9678, i Giudici di
legttimità hanno evidenziato come “debba attribuirsi
rilevanza giuridica decisiva al momento della
costituzione del rapporto sociale e all'acquisto, da
parte del socio, del suo status comprensivo di ogni sua
singola posizione giuridica (tra le quali il diritto
agli utili ed alla liquidazione della quota, secondo la
norma dell'art. 2350 e l'altra dell'art. 2529 c.c.) -
onde il suo diritto (di credito) alla liquidazione della
quota o al rimborso delle azioni, se diviene liquido ed
esigibile al momento della sua esclusione e "sulla base
del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale
si scioglie" (art. 2529 cit.) nei suoi confronti, trova
indiscutibilmente il suo fondamento e la sua radice
causale nella costituzione stessa del vincolo sociale.
Il quale, nella sua conformazione statutaria, può
incidere significativamente sul contenuto del diritto di
credito che il socio concretamente acquista al momento
della sua esclusione dalla società al punto che - e da
ciò si trae conferma in ordine alla individuazione della
suddetta "radice causale" avendo la norma dell'art. 2529
c.c. carattere dispositivo, è giuridicamente possibile
che essa sia derogata già dallo statuto sociale non
soltanto quanto ai criteri, alle modalità ed ai tempi
della liquidazione della quota, ma anche in termini di
radicale negazione del diritto del socio escluso o
receduto al rimborso della quota o delle azioni (in
termini, Cass. 1992 n. 5735)”, in Dir. fall., 2001, II,
897, con nota di Ragusa Maggiore. Negli stessi termini
Cass. 10 luglio 2003, n. 10861 in Contr., 2004, 262,
con nota di Campa ed in Fall., 2004, 674 con nota di
Patti; Cass. 22 maggio 2003, n. 8042, in Fall., 2004,
658, con nota di Badini Confalonieri.
[9]
In Giust. civ. Mass. 2004, f. 10. In dottrina, Piselli,
Prima dello scioglimento del rapporto il singolo ha solo
una mera aspettativa, in Guida dir., 2004, 34; Ferrari,
Divieto di compensazione del credito relativo alla
liquidazione della quota del socio fallito, in Le
Società, 2005, 469.
[10]
La Suprema Corte ha, in particolare, rilevato che: “ne’
potrebbe addursi in contrario l'espressione usata
dall'art. 2350 c. c. (peraltro neppure espressamente
richiamato in tema di cooperative) circa il «diritto
alla quota di liquidazione» spettante al socio:
espressione che pur sempre fa riferimento ad un diritto
meramente potenziale, al pari del diritto all'utile
enunciato nel medesimo articolo. E percio’, come con
riferimento al diritto all'utile comunemente si afferma
che, pur essendo genericamente insito nello status di
socio, esso non acquista in realta’ natura e sostanza di
vero e proprio diritto di credito se non in quanto il
bilancio d'esercizio faccia effettivamente registrare
l'esistenza di utili e l'assemblea sociale ne deliberi
la distribuzione ai soci, ond'e’ che solo da quel
momento un simile diritto puo’ dirsi acquisito al
patrimonio del socio (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n.
10271; ed 11 marzo 1993 n. 2959), cosi’, allo stesso
modo, non sembra possibile ravvisare in capo al socio un
diritto alla quota di liquidazione, se non in quanto -
ed a partire da quando - la società sia stata posta in
liquidazione e sia stato depositato il bilancio finale
da cui risulti l'esistenza di un eventuale residuo
attivo da ripartire tra i soci. Tanto meno, quindi, la
citata espressione dell'art. 2350 potrebbe essere posta
a fondamento di un diritto (non gia’ alla quota di
liquidazione, bensi’) alla liquidazione della quota di
cui il socio sarebbe titolare gia’ solo in forza della
sua adesione al contratto sociale. Stando cosi’ le cose,
deve quanto meno escludersi che il credito per
liquidazione della quota abbia, sin da epoca anteriore
al verificarsi del fallimento del socio di società
cooperativa, quel requisito, di certezza che, pur
prescindendosi dagli ulteriori requisiti della
esigibilità e liquidità, e’ pur sempre indispensabile
perche’ possa operare la compensazione con contrapposti
debiti del fallito. Quel credito, viceversa, nasce (o
quanto meno acquista certezza) solo per effetto della
medesima dichiarazione di fallimento e dello
scioglimento del rapporto sociale che, per il fallito,
ne deriva: esso dunque non trova causa in un fatto
anteriore al fallimento o, comunque, non acquisisce
certezza se non a causa del fallimento stesso. Donde,
appunto, alla stregua dei principi generali gia’ prima
enunciati, la non operatività in un simile caso della
dedotta compensazione”.
[11]
La Cassazione, con las sentenza del 28 maggio 2004, n.
10271, ha affermato che “dall'altro lato, essendo gli
utili parte del patrimonio sociale fin quando
l'assemblea eventualmente non ne disponga la
distribuzione in favore dei soci, è di assoluta evidenza
che l'asserita sottrazione indebita di tali utili ad
opera dell'amministratore lede appunto il patrimonio
sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla
posizione giuridica e sull'interesse economico del
singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di
reddito e comprimendo il valore della sua quota. Cass.
11.3.1993, n. 2959In base al disposto dell'art. 2433
c.c., all'assemblea che approva il bilancio è demandato
di deliberare altresì sulla distribuzione degli utili ai
soci. L'accertamento, che deriva dall'approvazione del
bilancio, e la distribuzione degli utili sono, quindi,
considerati dalla legge come oggetto di due separate
deliberazioni. Ciò comporta che il diritto individuale
del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio
sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza
assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre,
prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa,
potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli
utili o anche rinviarne la distribuzione nell'interesse
della società (cfr., tra le altre, Cass. 3644-1975;
1290-69; 98-1960)”.
[12]
Cfr. Trib. Torino 18 gennaio 1994, in Giur. comm., 1995,
II, 771; Trib. Catania 31 gennaio 1992, in Giur. comm.
1993, II, 157; App. Bari 9 luglio 1991, in Banca borsa
tit. cred., 1993, II, 290; Trib. Vicenza 24 marzo 1987,
in Dir. fall., 1988, II, 1001.
[13]
Partesotti, Esclusione del socio ed eccezione di
compensazione nel fallimento, in Riv. dir. civ., 1983,
630; Ragusa Maggiore, Compensazione di crediti
contrapposti del socio escluso e della società, in Dir.
fall., 2002, II, 897.
[14]
Cass. 28 maggio 2004, n. 10271, in Le società, 2004,
1111; Cass. 11 marzo 1993, n. 2959, ivi, 1993, 1202.
Contra, cfr. Cass. 13 gennaio 1999, in Foro it., 1999.
[15]
Trib. Torino 18 gennaio 1994, Giur. comm., 1995, II,
771.; Trib. Catania 31 gennaio 1992, in Giur. comm.
1993, II, 157; App. Bari 9 luglio 1991, in Banca borsa
tit. cred., 1993, II, 290.
[16]
In dottrina si è parlato di una posizione «di attesa»
del socio rispetto al corretto funzionamento dell’ente
societario, conformemente allo scopo di lucro della
società, cfr. Ferrari, cit.
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