|
Prima pagina
-
Gli aggiornamenti via e-mail
per imprese e banche
-
-
Collaborazioni

L’acquisto di obbligazioni Cirio.
Nullità del contratto. Obbligo di informarsi e di informare.
Segnalazione di conflitto di interessi. Perdite per operazioni
inadeguate. Vendita in contropartita diretta. Capacità del
funzionario di banca a testimoniare. Omissione del prospetto
informativo. Dovere del cliente di svolgere un ruolo attivo.
Nota a sentenza del Tribunale di Parma, 3 marzo 2006, n. 282
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
22
dicembre 2007
I. Il caso
Il caso su cui la sentenza in commento è stata chiamata a
pronunciarsi riguarda ancora una volta l’annosa questione del
default del gruppo Cirio e più precisamente l’acquisto di
obbligazioni di tale gruppo.
Lamentava l’attore di essersi rivolto nei primi mesi del 2001
alla filiale di Parma della propria banca e di essere stato
consigliato di acquistare obbligazioni Cirio, salvo scoprire
successivamente che il bilancio chiuso nel 2000 era il peggiore
dal 1997, e che i sintomi di debolezza manifestatisi negli anni
si erano tradotti nel 1999 in una eccessiva esposizione nei
confronti del sistema bancario. Solo illusoriamente la
situazione complessiva era parsa migliorare sensibilmente negli
anni successivi grazie ad una bene orchestrata campagna di
collocamento di obbligazioni emesse da società del gruppo con
sede in Lussemburgo effettuata da banche creditrici del
medesimo. A seguito del default e del cross default di tutte le
obbligazioni emesse, in una sorta di sinistro effetto domino, il
ricorrente aveva altresì inutilmente chiesto alla banca la
restituzione di quanto investito, ottenendone in rifiuto.
La premessa da cui muoveva parte attrice era che la banca non
poteva ignorare lo stato di grave difficoltà in cui da molti
anni versava il gruppo alimentare, e pertanto nel momento in cui
aveva caldeggiato l’acquisto delle obbligazioni era mossa
unicamente dalla volontà di scaricare sulla clientela il rischio
del successivo inevitabile collasso, rischio che si era
puntualmente verificato.
A sua volta la banca, ritualmente costituitasi, negava di avere
esercitato pressioni sul cliente per indurlo all’operazione, ed
affermava di essersi limitata a svolgere il mero servizio di
negoziazione, quale disciplinato dal Testo Unico della Finanza e
dal successivo Regolamento Consob 11522/98. Nella ricostruzione
offerta, dunque, essa negava in radice, dunque, di avere mai
svolto un’attività di sollecitazione del pubblico risparmio.
Come ulteriore difesa, la banca convenuta negava di essere stata
in possesso di notizie circa la precarietà della situazione
finanziaria in cui versava il gruppo Cirio ed adduceva a
sostegno di ciò sia la propria estraneità al consorzio di
collocamento, sia il fatto di non vantare ragioni di credito
verso le società del gruppo, di cui solo la Cirio S.p.A.
intratteneva con essa un rapporto di conto corrente di
corrispondenza, peraltro su basi attive. L’assenza di crediti
verso il conglomerato alimentare escludeva quindi un suo
interesse malizioso a piazzare obbligazioni per ridurre, o
eliminare, la propria inesistente esposizione.
Richiedeva inoltre che fosse sentito come teste un proprio
dipendente che avrebbe potuto offrire un contributo alla
ricostruzione dei fatti. La richiesta dell’ammissione della
prova testimoniale veniva aspramente contestata dalla difesa
dell’attore sul presupposto che in quanto dipendente
dell’Istituto bancario, e quindi interessato all’esito del
giudizio, il teste non avrebbe potuto offrire una testimonianza
attendibile.
Con decreto emesso ex art. 12 D. Lgs. n. 5/2003, il Giudice
relatore fissava l’udienza collegiale del 2.3.2005 e proponeva
l’ammissione della prova testimonial, nonché l’esperimento della
perizia altresì richiesta da parte attrice, con riserva di
nomina del perito e di formulazione dei quesiti.
Seguiva lo scambio della comparsa e della memoria conclusionali,
con la riaffermazione della banca convenuta circa la
ammissibilità della escussione testimoniale di un proprio
dipendente e per contro la inammissibilità dell’interrogatorio
formale del presidente del consiglio di amministrazione e della
CTU.
Con ordinanza, il Collegio ammetteva la testimonianza del
dipendente della banca, confermando il decreto del Giudice
Relatore, ed ordinava a questa di esibire i prospetti, le
offering circulars e i documenti informativi inerenti le
obbligazioni acquistate dall’attore.
All’udienza del 30.6.2005 venivano quindi escussi i testi e
prodotta dalla banca la documentazione richiesta, dopodichè la
causa veniva rimessa dal Giudice Relatore al Collegio affinché
si pronunciasse sulla richiesta attorea di nomina del CTU, che
veniva tuttavia ritirata dalla parte stessa alla successiva
udienza del 16 novembre 2005.
Dopodiché la causa veniva trattenuta dal Collegio a sentenza.
I. Le questioni
Nullità del contratto: Con il primo motivo parte attrice
denuncia una serie di comportamenti omissivi dell’intermediario
che avrebbero dato luogo alla nullità del contratto di acquisto
per violazione dell’art. 21, comma 1° D. Lgs. n. 58/98 (TUF). In
concreto essa lamenta di non essere stata edotta circa la
rischiosità dell’investimento, che non vi era prospetto
informativo, che i titoli erano privi di rating, che comunque
non avrebbero potuto essere immessi sul mercato essendo
destinati ad investitori istituzionali, che erano stati emessi
da società estere e infine che la banca aveva agito in conflitto
di interessi.
Prima di esaminare partitamente le censure mosse all’operato
della banca, tese appunto ad ottenere una declaratoria di
nullità del contratto, è opportuno soffermarsi sull’istituto
della nullità così come declinato in diritto civile e come
invece declinato dal diritto degli intermediari finanziari.
In diritto civile la nullità del contratto trova la sua fonte
nell’articolo 1418 del codice, e segnatamente nel primo comma
che recita: “Il contratto è nullo quando é contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.
Attraverso questo comma viene introdotta nel nostro ordinamento
la cd. nullità virtuale (o altrimenti detta extratestuale),
ossia quella nullità che pure essendo inespressa risulta
implicitamente dalla natura imperativa della norma che si desume
violata. Ne consegue che, affinché un contratto sia colpito da
nullità, non occorre che tale sanzione sia prevista da una
apposita norma di legge, nel quale caso si parla di “nullità
testuale”, essendo sufficiente che l’atto negoziale contrasti
con una norma appunto imperativa.
Ma se la nullità virtuale richiede necessariamente la violazione
di una tale norma, allora diventa essenziale chiedersi quando
quest’ultima possa dirsi imperativa. Il criterio oggi prevalente
è quello di considerare imperativa quella norma che persegua
finalità di ordine pubblico, il che si scontra, tuttavia, con la
considerazione che non tutte le norme imperative perseguono una
simile finalità e pertanto ve ne sono alcune che, sebbene
violate, non determinano la invalidità del contratto.
Fino a qui la legislazione ordinaria, terreno di incontro di
generazioni di civilisti. Con riferimento all’intermediazione
finanziaria, la materia della nullità dei contratti è stata
ripresa dal TUF in due distinti articoli, e precisamente
nell’art. 23 per il quale il contratto è nullo se manca della
forma scritta oppure se la determinazione delle condizioni è
rimessa agli usi, e nell’articolo 24 che, limitatamente alle
gestioni individuali, sancisce la nullità laddove il contratto
contenga clausole contrarie a quelle previste dal legislatore,
sia cioè contra legem.
Ma il vero elemento di novità introdotto dalla disciplina
speciale sta nell’avere costruito tale nullità come relativa
che, in quanto posta a protezione esclusivamente della parte
ritenuta più debole, può essere invocata soltanto
dall’investitore e non dall’intermediario. Non a caso una simile
nullità viene spesso definita di protezione. E’ evidente lo
slittamento rispetto alla impostazione civilistica nella quale
la nullità, anziché proteggere interessi individuali, mira a
proteggere interessi propri della collettività.
Per quanto invece riguarda le conseguenze giuridiche, va da sé
che una volta pronunciata la nullità del contratto di
investimento ne consegue inevitabilmente la ripetizione
dell’indebito ed il risarcimento del danno ex articolo 1338 cod.
civ.
Esaurite queste considerazioni, possiamo tornare a quanto
dedotto dall’attore il quale, lo rammentiamo, ha preteso di fare
discendere dalla ripetuta violazione dell’art. 21, 1° comma del
TUF, intitolato “Criteri generali”, la nullità del contratto di
acquisto dei bond Cirio.
Va innanzitutto rammentato che tale articolo pone a carico del
soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento
e accessori una serie di obblighi di facere.
In particolare egli deve: comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati; acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse e laddove il conflitto si sia verificato
agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed
equo trattamento; disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento
dei servizi; svolgere una gestione indipendente, sana e prudente
e adottare misure idonee a salvaguardare il diritto dei clienti
sui beni affidati.
Ma quid iuris se l’articolo 21 del TUF e i correlati articoli
27, 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/1998 che vi danno
pratica attuazione, vengono violati?
Secondo un primo orientamento di pensiero, da una simile
violazione non può che discendere la nullità del contratto che
diventa pertanto inidoneo a produrre i suoi effetti negoziali.
Si tratta indubbiamente di una conclusione “forte” che vede
nell’art. 21 del TUF una norma a presidio di interessi generali,
quale quello alla diligenza degli intermediari ed alla tutela
del risparmio. Insomma, per i sostenitori di questa tesi, le
norme che nel TUF e nella delibera Consob 11522/1998 dettano
regole di comportamento a carico degli intermediari hanno
necessariamente carattere imperativo in quanto mirano a
proteggere interessi che non sono (solo) dell’investitore, bensì
attengono alla collettività. Pertanto, la loro violazione non
può che comportare la nullità del contratto con il diritto
dell’investitore alla restituzione di quanto versato, oltre agli
interessi legali a decorrere dal giorno in cui si è perfezionato
l’investimento.
A fronte di questo primo indirizzo se ne registra tuttavia uno
diametralmente opposto, che ritiene nulli solo quei contratti
che contrastino con l’art. 23 primo e secondo comma TUF, nonché
con l’art. 24 secondo comma, cosicché la violazione degli
obblighi di comportamento, ove dimostrata, può solo dare luogo
ad una dichiarazione di inadempimento contrattuale cui
conseguono i consueti rimedi di tipo risarcitorio e non
restitutorio.
Nemmeno è possibile accettare l’estremo sforzo di coloro i quali
per sostantivare la tesi della nullità fanno riferimento all’
art. 23 sesto comma TUF in materia di inversione dell’onere
della prova. Tale articolo, il cui contenuto è efrattivo
rispetto alla disciplina di diritto comune, colloca
sull’intermediario l’onere di dimostrare di avere agito con la
specifica diligenza richiesta, che sia detto per inciso non è la
normale diligenza del bonus pater familias, ma la diligenza
qualificata del bonus argentarius.
La sequenza argomentativa è chiara: il contratto è nullo se il
soggetto abilitato viola i suoi doveri informativi; spetta a lui
la prova di averli scrupolosamente osservati; se fallisce in
tale prova il contratto viene dichiarato nullo. Il ragionamento
è assertivo, e tuttavia debole in quanto non tiene conto del
fatto che l’art. 23 opera nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di
investimento, e non in quelli intesi a fare declamare la nullità
del contratto.
Per tornare alla sentenza che si commenta, un limite può essere
semmai rinvenuto nel mancato svolgimento di proprie riflessioni
sulla nullità dei contratti di investimento. Vero è che sul tema
esiste oramai una più che copiosa produzione giurisprudenziale,
spesso in felice contrapposizione dialettica con la letteratura
giuridica, ma dal momento che la nullità del contratto era stata
introdotta come thema decidendum forse meritava una trattazione
a sé, mentre il Giudicante ha preferito ritenerla superata dalla
dimostrazione del pieno assolvimento degli obblighi informativi
da parte della banca, come si vedrà.
Articolo 28 Reg. Consob (obbligo di informarsi e di informare):
Dunque, il fulcro del ragionamento dell’attore è che
l’intermediario avrebbe violato l’art. 21 del TUF segnatamente
nella parte in cui impone al soggetto abilitato di acquisire le
informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati. Tali obblighi, che nel TUF
sono necessariamente esposti in maniera sintetica, trovano una
maggiore articolazione nell’articolo 28 del Regolamento Consob
11522/1998 che recita:
"Prima della stipulazione del contratto di gestione e di
consulenza in materia di investimenti e dell’inizio delle
prestazioni dei servizi di investimento e dei servizi accessori
a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché
circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di
fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui
al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione
sottoscritta dall’investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato
n. 3
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o
consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non
dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica
operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per
effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento".
L’intermediario deve quindi fornire al cliente tutte le
informazioni che gli saranno necessarie per giungere ad una
decisione meditata su come investire il proprio denaro. E
tuttavia sbaglierebbe chi ritenesse pleonastico un simile
richiamo sul presupposto che il diritto comune già impone alle
parti un dovere di informazione nella fase delle trattative,
allorché cioè il contratto non si é ancora formato. Gli
sfuggirebbe, infatti, quel tanto di novità che il TUF, e il
regolamento Consob, aggiungono alla disciplina codicistica nel
pretendere che una tale correttezza non si esaurisca nella fase
prodromica delle trattative, bensì abbia ad estendersi
all’intera durata del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie il Tribunale ha osservato che l’accusa
rivolta alla banca di avere taciuto al cliente lo stato di
precarietà in cui versava il gruppo Cirio, andava
necessariamente sorretta dalla dimostrazione che essa fosse
davvero in possesso di informazioni al riguardo. Senonché non
solo una simile prova non è stata fornita dall’attore, bensì
addirittura la banca ha dimostrato di non avere mai affidato il
gruppo, di non avere partecipato ai consorzi di collocamento
delle obbligazioni de quo e di non avere mai intrattenuto
rapporti con le emittenti. Ma sul punto il Giudicante è andato
addirittura oltre, smontando ad uno ad uno gli elementi indicati
dall’investitore come suscettibili di allertare la banca. Così,
l’emissione dei prestiti sull’euromercato non presentava alcun
profilo irregolare; il ricorso al mercato per ottenere credito
rispondeva alla finalità diffusa di ristrutturare il debito a
breve termine, la mancanza del rating era comunque comune a
molte emissioni obbligazionarie e via dicendo.
La prova che la banca conoscesse lo stato di decozione del
gruppo Cirio non è stata quindi raggiunta.
Articolo 28.4 Reg. Consob (segnalazione di perdite):
Al fine
di persuadere ulteriormente che la banca aveva violato i
suoi obblighi informativi,
l’atto di citazione incorre in un errore di diritto nella
parte in cui lamenta che quest’ultima nemmeno avrebbe segnalato
che le perdite avevano superato il tetto limite del 30%, così
come disposto dall’art. 28, quarto comma, del Regolamento
Consob. Violazione indubbiamente grave se fosse stata commessa,
e tale da determinare quantomeno una responsabilità da
inadempimento, senonché l’articolo in parola si applica solo al
servizio di gestione di portafogli, non anche al differente
servizio di negoziazione.
Errore di diritto, si diceva, nel quale tuttavia incorrono
spesso le difese degli investitori.
Articolo 29 Reg. Consob (operazioni inadeguate):
Il giudizio ha inoltre permesso di accertare che non solo la
banca aveva provveduto prima dell’investimento a redigere la
scheda cliente e a consegnare il “Documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari”, ma che addirittura
l’ordine di acquisto delle obbligazioni de quo era stato
impartito direttamente dall’investitore, che sebbene avvertito
per iscritto circa l’inadeguatezza dell’operazione, aveva
confermato sempre per iscritto l’ordine costringendo
l’intermediario ad eseguirlo.
Sul tema dell’inadeguatezza, conviene ricordare il portato
dell’articolo 29 del Regolamento Consob 11522 che al primo comma
recita: “Gli intermediari autorizzati si astengono
dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione”(principio della “suitability rule”) e l’articolo 28
che al terzo comma precisa che quando un cliente impartisce una
disposizione relativa ad un’operazione non adeguata,
l’intermediario ha l’obbligo di informarlo per iscritto di tale
circostanza e delle ragioni per le quali è opportuno non darvi
corso, salvo che il cliente medesimo confermi per iscritto, o
mediante telefonata registrata, la volontà di procedere comunque
all’operazione.
Nell’illusione di ottemperare a tale adempimento, spesso gli
intermediari fanno sottoscrivere ai clienti un modulo recante in
maniera generica l’avvertenza che l’operazione non è adeguata,
senza preoccuparsi di spiegare le ragioni di tale inadeguatezza.
La precauzione si rivela insufficiente, non bastando un modulo
così predisposto per produrre nell’investitore la piena
consapevolezza di quanto l’operazione si discosti dal suo
profilo di rischio o dai suoi obiettivi di investimento. Assume
quindi un ruolo centrale il lavoro del giudice il quale é
chiamato ad un attento esame dei contenuti del documento.
Va da sé che nel caso in cui l’intermediario ometta di fornire
tale informativa, oppure la fornisca in maniera insufficiente,
si offriranno al risparmiatore i consueti rimedi connessi
all’inadempimento contrattuale, essendo ancora una volta esclusa
in radice la possibilità di dichiarare nullo il contratto.
Pertanto, per quanto riguarda la sentenza in commento, anche
sotto il profilo del rispetto dell’art. 29 Regolamento Consob
11522/1998 il comportamento della banca si è dimostrato
irreprensibile.
Articolo 27 Reg. Consob (Conflitto di interessi):
Deduce inoltre l’attore che nel vendergli le obbligazioni de quo
la banca avrebbe agito in conflitto di interessi ex art. 1394 e
1395 cod. civ. Orbene, l’articolo 1394 afferma che il contratto
stipulato in conflitto di interessi tra rappresentante e
rappresentato può essere annullato su domanda di quest’ultimo
qualora tale conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal
terzo. Come si vede, dunque, il legislatore comune si è
preoccupato di sanare mediante l’annullamento del contratto
eventuali situazioni di conflitto che si fossero già verificate,
limitandosi ad un intervento meramente riparatore.
Viceversa, il TUF è partito dalla volontà di prevenire le
situazioni di conflitto anziché di ripararne gli effetti. Così
all’articolo 21 viene fatto obbligo agli intermediari di
“organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interessi e, in situazioni di conflitto, agire in
modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo
trattamento”. A ben vedere, dunque, questo articolo non pone
alcun divieto, bensì si limita a pretendere che il rischio di
conflitto sia ridotto al minimo, e comunque una volta che si sia
verificato che si faccia ricorso a tutte le misure atte a
garantire un equo trattamento alla clientela. E’ evidente che il
legislatore speciale ha ritenuto il conflitto di interessi
connaturato all’attività intermediativa e si è realisticamente
limitato a cercare di sterilizzarne il più possibile gli effetti
patologici.
Del resto, con riferimento ai servizi di investimento ed a
quelli accessori, l’articolo 27 del Regolamento Consob
11522/1998, impone all’intermediario di informare il cliente
della situazione di conflitto in atto e di dare corso
all’operazione solo dopo avere ricevuto da lui un’
autorizzazione scritta (meccanismo di disclose or abstain). Va
però ricordato che anche laddove tale autorizzazione venga
rilasciata l’intermediario non è esonerato dal rispetto delle
regole di correttezza e di diligenza che gli sono proprie. Se
poi l’operazione viene conclusa telefonicamente, il citato
articolo prevede che tanto l’informativa dell’intermediario
quanto la conferma del cliente debbano venire registrate.
Sempre nel tentativo di disciplinare il conflitto di interessi,
la Consob impone all’intermediario di adottare al proprio
interno procedure organizzative atte ad evitare lo scambio di
informazioni tra i diversi uffici, dal momento che una simile
permeabilità tra settori potrebbe danneggiare il cliente. Si
tratta, in sostanza, delle cosiddette “chinese walls”, che
furono introdotte per prime negli ordinamenti di common law
(Financial Service Act del 1986).
E ancora la Consob, con comunicazione DAL 97006042 del 9 luglio
1997, ha escluso il conflitto qualora sia invece il cliente a
richiedere l’ acquisto di titoli, in quanto in tale caso
l’intermediario non interviene propositivamente nella vicenda
(“Una ipotesi di conflitto di interessi non può essere
individuata – a priori – in tutti casi in cui l’intermediario
negozia in contropartita diretta con la propria clientela
strumenti finanziari, ma deve essere valutata, invece, con
riguardo alle peculiarità del caso concreto. In particolare,
operazioni della specie possono essere effettuate in via
alternativa: a) sulla base di un ordine di acquisto dello
strumento finanziario conferito spontaneamente dal cliente; in
tal caso non é configurabile alcun conflitto di interessi; b)
allorché l’intermediario stesso nell’attività di negoziazione
fornisca al cliente, su richiesta di quest’ultimo, indicazioni
circa singole operazioni, ovvero nell’attività tipica di
consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari.
Anche in dette ipotesi l’operazione risulta formalmente
preceduta da un ordine del cliente, ma detto ordine è stato in
qualche misura sollecitato dall’intermediario. Occorre pertanto
valutare se il suggerimento non sia solo finalizzato a
realizzare al meglio gli interessi dei clienti, ma anche (o
unicamente) alla realizzazione di scopi ulteriori e diversi,
propri dell’intermediario”).
Alla comunicazione Consob 99051449/1999, infine, si rimanda per
i casi di operazioni successive alla prima, o di operazioni di
switch, sempreché siano stati a loro tempo adempiuti gli
obblighi informativi: “Tuttavia, le sottoscrizioni delle quote
di uno o più oicr offerti ad un investitore tramite uno stesso
prospetto informativo, incluse quindi quelle successive alla
prima e i passaggi da un oicr all’altro, possono essere
considerate parti di un’operazione unitaria e l’intermediario
collocatore può limitarsi a rendere note all’investitore le
situazioni di conflitto di interessi e ad ottenere la relativa
autorizzazione in occasione della sola sottoscrizione iniziale”.
Nel tornare alla sentenza in commento, in linea con le difese
della convenuta, il Tribunale ha giustamente osservato che
affinché possa parlarsi di conflitto occorre che una parte, nel
realizzare l’operazione, persegua un interesse proprio che
confligga con quello della controparte, ma le già ricordate
circostanze di non avere concesso alcun affidamento a società
del gruppo, e il fatto che la banca convenuta nemmeno aveva
partecipato al consorzio di collocamento delle obbligazioni,
hanno fatto sì che fosse esclusa in radice l’esistenza di fini
maliziosi nel comportamento dell’intermediario.
Sul riferimento agli articoli 1394 e 1395 cod. civ. si impone
tuttavia una riflessione che il Collegio non ha ritenuto di
dovere compiere. Sostenere che il contratto concluso senza
l’indicazione scritta da parte dell’intermediario della
situazione di conflitto e senza il consenso scritto del cliente
è annullabile ex art. 1394 e 1395 cod. civ., solleva qualche
fondata perplessità a motivo del fatto che tali articoli
sembrano potersi applicare soltanto in via analogica, e non
diretta, all’intermediazione finanziaria; ciò in quanto
l’intermediario non opera in qualità di rappresentante del
cliente. Il punto andava semmai sottolineato.
Vendita in contropartita diretta:
Nemmeno ha resistito all’esame del Giudicante l’ulteriore
affermazione dell’attore secondo la quale la banca sarebbe
comunque incorsa nel conflitto di interessi per avergli venduto
le obbligazioni in contropartita diretta.
Va ricordato che nella vendita in contropartita diretta la banca
vende al cliente titoli che essa già detiene nel proprio
portafoglio, magari per averli acquistati in previsione di
future richieste degli investitori. Si è già detto quale fosse
il retropensiero di parte attrice: la banca le avrebbe venduto
in mala fede titoli destinati al default al solo scopo di
liberarsene scaricandoli dal proprio portafoglio. Tuttavia
l’affermazione non tiene conto del fatto che la vendita in
contropartita diretta altro non è che una modalità di esercizio
del servizio di negoziazione per conto proprio, previsto e
disciplinato tanto dal TUF quanto dal Regolamento Consob
11522/1998. Non basta dunque prelevare i titoli dal proprio
portafoglio e trasferirli nella disponibilità del cliente per
operare in conflitto di interessi, altrimenti bisognerebbe
concludere che il servizio di negoziazione in conto proprio
equivalga ad un autentico esercizio di teratologia giuridica.
E infine, anche a volere ammettere contro ogni evidenza che da
una simile vendita possa discendere un conflitto di interessi,
difficilmente potrebbe invocarsi la nullità del contratto per il
solo motivo che l’intermediario non ne avrebbe informato il
cliente per iscritto. Semmai in questo caso sarebbe più conforme
allo spirito del sistema l’esperibilità di un’azione di
risarcimento, e sempre previa dimostrazione da parte del cliente
di avere patito un danno.
Capacità del funzionario di banca a testimoniare:
Nel rispondere alle censure avversarie, la banca convenuta aveva
tra l’altro richiesto che venisse chiamato a testimoniare il
settorista che aveva presieduto all’operazione con il cliente.
Contro l’ammissibilità di tale prova orale, ammessa in prima
istanza dal Giudice Relatore, parte attrice si era opposta,
salvo successivo contrario decreto del Collegio che dichiarava
ammissibile tale prova affermando che “…..nelle aziende di
grandi dimensioni esiste sempre un preposto al settore dal quale
dovrebbe dipendere una data parte della ‘attività dell’azienda
ragion per cui all’interrogatorio ben avrebbe potuto presentarsi
anche il preposta’”.
Sono note le dispute in tema di ammissibilità del dipendente
bancario a testimoniare. La materia è retta dall’art. 246 c.p.c.
rubricato “Incapacità a testimoniare”, che dispone: “Non possono
essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al
giudizio”.
In forza di tale articolo, quindi, la testimonianza è preclusa a
tutti coloro che, avendone interesse, potrebbero partecipare al
giudizio, sia come parti principali sia come interventori, tanto
al fine fare valere un diritto loro proprio verso le altre parti
quanto al fine di appoggiare le ragioni di una di esse. Il
motivo di ciò è evidente: si teme in loro una certa parzialità
che li renderebbe soggetti inattendibili.
Al riguardo va osservato che nelle controversie che oppongono un
cliente ad una banca, il dipendente di questa ha un interesse
solo riflesso e di mero fatto all’esito della causa, e pertanto
non sarebbe legittimato a partecipare al giudizio.
Rischia di apparire quindi meramente strumentale il convenimento
in causa dello stesso dipendente bancario attuato al solo scopo
di impedire all’intermediario di chiamarlo a testimoniare a suo
favore. Accade spesso infatti che l’attore citi il soggetto
abilitato affinché risponda a titolo di responsabilità
contrattuale, e il funzionario che gli ha suggerito
l’investimento affinché risponda a titolo di illecito
extracontrattuale o aquiliano ex art. 2043 cod. civ.
Senonché, la tutela aquiliana del credito prende forma nel caso
di lesione del diritto di credito ad opera di un soggetto
estraneo al rapporto obbligatorio. Si pensi all’ipotesi,
abbastanza scolastica ma efficace, del datore di lavoro che per
un certo periodo non possa usufruire della prestazione del
proprio dipendente infortunatosi per fatto colposo del terzo.
Non vi é dubbio, in tale ipotesi, che essendo estraneo al
rapporto obbligatorio che lega il datore di lavoro al
prestatore, il terzo debba risarcire il danno al datore. Ma nel
caso del dipendente bancario difetta il rapporto trilaterale che
sta alla base della tutela aquiliana del credito, poiché avendo
egli agito quale dipendente dell’istituto di credito il suo
comportamento è riconducibile in via diretta alla banca.
Naturalmente, una cosa è la capacità a testimoniare ed un’altra
l’attendibilità di colui che rende la testimonianza,
quest’ultima essendo affidata al potere discrezionale del
giudice che formerà il proprio giudizio sia sulla scorta di
elementi oggettivi sia di elementi soggettivi che dovranno
tenere conto della personalità del testimone.
Infine, la testimonianza resa da chi è incapace di testimoniare
dà vita alla nullità relativa, che deve essere però eccepita
subito da coloro che sono interessati ad invalidarla, pena la
sua sanazione.
Omissione del prospetto informativo:
Gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla loro
tipologia, possono essere commercializzati secondo due procedure
distinte ed alternative: o mediante l’appello al pubblico
risparmio o mediante collocamento privato (il cd. private
placement).
La prima modalità di commercializzazione è attualmente
disciplinata dagli art. 94 – 101 del TUF nell’ambito della
sollecitazione al pubblico risparmio, nozione questa in cui
rientra qualsiasi offerta, invito ad offrire oppure messaggio
promozionale che siano rivolti al pubblico e mirino a vendere, o
a fare sottoscrivere, prodotti finanziari quali obbligazioni,
quote di fondi comuni ecc…..
L’art. 100 primo comma del TUF, tuttavia, enuclea alcune ipotesi
nelle quali le disposizioni in materia di sollecitazione al
pubblico risparmio non trovano applicazione. Così, ad esempio,
se la sollecitazione ha ad oggetto strumenti finanziari emessi,
o anche solo garantiti, dallo Stato italiano o da uno degli
stati membri dell’Unione Europea, o emessi da organismi
internazionali cui partecipi anche un solo Stato membro di tale
comunità; oppure ancora se l’offerta di tali strumenti sia
rivolta esclusivamente agli investitori professionali. Fuori di
questi casi, chiunque voglia emettere od offrire in Italia
prodotti finanziari deve sottostare alla disciplina dettata dal
TUF in materia di sollecitazione all’investimento, e quindi in
primo luogo deve redigere il prospetto informativo, che dovrà
superare il vaglio preliminare della Consob, la cui finalità è
consentire all’investitore la piena comprensione delle
caratteristiche dell’investimento, dei suoi margini di rischio
ecc….
Per quanto invece riguarda la seconda modalità, essa è possibile
unicamente quando gli strumenti finanziari vengono offerti in
via esclusiva a investitori professionali, quali le banche, i
fondi comuni, le società fiduciarie ecc…. Tale offerta viene
accompagnata da un documento chiamato offering circular
sostitutivo del prospetto informativo e sicuramente più
sintetico in quanto si rivolge ad un pubblico già in possesso
delle nozioni necessarie per comprendere le caratteristiche
dell’investimento proposto. Quindi non solo nel private
placement non c’è prospetto informativo, ma nemmeno trovano
applicazione le norme in tema di sollecitazione
all’investimento: la differente natura dei potenziali
sottoscrittori fa la differenza.
Senonché, ed è questo il punto cardinale esaminato dalla
sentenza in esame, anche gli strumenti finanziari che siano
stati oggetto di un’offerta rivolta esclusivamente agli
investitori professionali, e quindi non siano stati accompagnati
dalle tutele proprie della sollecitazione al pubblico risparmio,
possono con il tempo finire nei portafogli dei piccoli
risparmiatori, i cosiddetti investitori retail. Ciò in quanto
nessuna norma dell’ordinamento vieta agli investitori
professionali di collocare tali titoli presso i piccoli
risparmiatori in una fase successiva, cioè nel secondo mercato.
Va da sé che nemmeno nel momento in cui gli strumenti finanziari
vengono collocati al pubblico retail deve essere redatto il
prospetto informativo, non configurando questa operazione una
sollecitazione al pubblico risparmio.
E’ qui che spesso cadono le difese dei risparmiatori, come
quella che ha provocato la sentenza in commento, le quali spesso
denunciano come illecito, mentre illecito non è, il fatto che
titoli originariamente destinati ad un pubblico di
professionisti del risparmio finiscano poi per entrare nella
disponibilità di una clientela minuta, cioè non professionale.
Sarebbe tuttavia errato credere che nel momento in cui i piccoli
risparmiatori acquistano i titoli dagli investitori
professionali siano del tutto privi di tutela, in quanto
l’ordinamento impone comunque agli intermediari di tenere le
linee di comportamento dettati dai già visti art. 21 del TUF e,
in chiave di maggiore dettaglio, 26 e seguenti del Regolamento
Consob 11522/1998.
Come si diceva, tornando alla sentenza de quo, l’attore ha
lamentato che la banca gli aveva venduto indebitamente strumenti
finanziari privi di prospetto informativo, in quanto destinati
ad un pubblico di investitori professionali, impedendogli così
di acquisire contezza circa le caratteristiche e i rischi
dell’investimento. Da ciò pretendeva che ne discendesse la
nullità del contratto.
Ma, come sappiamo, il Tribunale ha argomentato che,
nell’acquistare le obbligazioni per conto dei clienti la banca
non ha svolto di fatto alcuna attività sollecitatoria, essendosi
limitata a fornire il servizio di negoziazione, ricezione e
trasmissione di ordini quale è disciplinato dal TUF.
Per comprendere il punto occorre ricostruire i passaggi
dell’operazione di collocamento delle obbligazioni Cirio.
Ogni partita di bond è stata emessa sulla base di un contratto
retto dal diritto inglese e stipulato tra tre differenti
soggetti, l’emittente, il garante e il Trustee. Tale contratto
era composto da un atto chiamato Trust Deed e da una serie di
regolamenti ad esso allegati.
Una particolare clausola, chiamata selling restriction e
contenuta in tali regolamenti, dava atto che l’offerta dei bond
non era stata registrata presso la Consob e impegnava pertanto a
non offrirli in Italia al pubblico retail. Tali obbligazioni,
dette anche notes, sarebbero state dunque negoziate
individualmente con i loro destinatari elettivi, vale a dire gli
investitori professionali.
Il fatto che successivamente, e cioè nel secondo mercato,
costoro abbiano venduto le obbligazioni ai piccoli
risparmiatori, come detto in precedenza, rientra nella
fattispecie consentita dalla legge e nemmeno esclusa
pattiziamente nella selling restriction.
In sostanza, il ricorrente non ha distinto tra la sollecitazione
all’investimento e la negoziazione di titoli in contro proprio.
Dopo essere divenuto titolare dei bond per averli acquistati,
l’intermediario li ha poi rivenduti in contropartita diretta a
quei clienti retail che gliene hanno fatto richiesta. Di fatto,
ciò che è mancato è stato l’appello rivolto ad un pubblico
indifferenziato di potenziali investitori, che della
sollecitazione al pubblico risparmio costituisce l’ossatura.
Alla luce di quanto sopra, riaffermati i principi di diritto,
diviene quindi incongruente, oltre che errata de jure condito,
l’affermazione svolta dall’attore per cui sarebbe stato dovere
della banca informare gli investitori che i titoli “non potevano
essere collocati sul mercato in quanto destinati a investitori
istituzionali”.
Dovere del cliente di svolgere un ruolo attivo:
Si è detto del “Documento sui rischi generali degli
investimenti” che il soggetto abilitato ha l‘obbligo di
consegnare al cliente trattenendone per sé una copia, da questi
debitamente sottoscritta, per ricevuta. L’importanza e la
funzione di un simile atto sono state tuttavia tradizionalmente
neglette dai giudici, i quali se da un lato ne sanzionano
l’eventuale mancata consegna, dall’altro gli attribuiscono
un’importanza secondaria, quasi a non volergli riconoscere che
un ruolo di mera forma.
La sentenza in commento, invece, ribalta un tale atteggiamento
laddove afferma che è dovere del cliente assumere tutte le
necessarie informazioni dall’intermediario e concludere
l’investimento solo dopo avere raggiunto la certezza di averne
capito alla perfezione caratteristiche e rischi. Insomma, il
cliente ha il dovere giuridico di porsi nei confronti del
soggetto abilitato come parte attiva del rapporto. Se trascura
tale suo ruolo concorre quantomeno alla causazione del danno.
Ma la sentenza si è altresì preoccupata di chiarire in che modo
un investitore non particolarmente esperto possa comunque
rendersi conto di sua sponte della rischiosità dell’investimento
e della affidabilità di chi glielo propone. Nel caso di specie,
ha osservato il Giudicante, l’attore aveva già sottoscritto in
passato titoli obbligazionari, il che avrebbe dovuto renderlo
sospettoso di fronte ad un’offerta di obbligazioni che
prometteva interessi assai più elevati del normale. Una banale
comparazione tra gli interessi offerti da altri emittenti di
prestiti obbligazionari e quelli offerti per l’occasione dal
gruppo Cirio avrebbe consentito di valutare l’irrealtà
dell’operazione e costituito spia periferica di un disperato
bisogno di liquidità tipico di chi è al limite del default.
Eppure proprio qui qualcosa non quadra, perché se è vero che
l’offerta di interessi troppo elevati avrebbe dovuto mettere
l’investitore in allarme circa la solidità dell’emittente, è
egualmente vero che altrettanto può dirsi per la banca che
avrebbe dovuto rendersi conto che la realtà sottostante
all’operazione era ben diversa da quella che si voleva fare
apparire e pertanto allertare il cliente.
Due parole a commento:
la sentenza emessa dal Tribunale di Parma è in linea di massima
condivisibile nelle sue concatenazioni logiche e nella
formulazione delle conclusioni. Essa si inserisce a pieno titolo
in quel filone di pronunce favorevoli agli intermediari non per
aprioristiche scelte di campo, bensì per una chiara percezione
dei principi di diritto che reggono la materia
dell’intermediazione finanziaria.
Semmai qualche cauta critica può essere mossa al mancato
approfondimento delle ragioni per le quali la violazione delle
regole di condotta non può condurre ad una declaratoria di
nullità, dovendo al massimo essere sanzionata con il diverso
rimedio dell’inadempimento contrattuale, e alla mancata messa in
rilievo che in caso di conflitto di interessi l’applicazione
tout court della annullabilità ex art. 1394 e 1395 cod. civ. è
suscettibile di qualche distinguo non essendo il soggetto
abilitato un rappresentante dell’investitore.
Più difficile da giustificare, invece, è il passo in cui il
Collegio mentre afferma che l’offerta di interessi ben più
elevati del normale avrebbe dovuto allertare l’investitore circa
la situazione in cui versava il gruppo Cirio, non riconosce che
la stessa considerazione vale anche per la banca, la cui
capacità di cogliere i segnali è per forza di cose maggiore di
quella di un comune cliente retail. Si ha l’impressione che
nello sforzo di argomentare, il Tribunale abbia finito con il
concedere tra le righe più di quanto avrebbe voluto.
I precedenti:
1. La nullità del contratto: Sul carattere imperativo delle
regole di comportamento espresse nel TUF e nel Regolamento
Consob 11522/1998 e sulla conseguente nullità del contratto in
conseguenza della loro violazione si veda TRIB.
MILANO,16.12.2004 in http://www.ilcaso.it.
Sulla ammissibilità della nullità virtuale si veda CASS. 17
giugno 1960 n. 1591 in Sett. Cass., 1960, 1138 secondo la quale
l’art. 1418 primo comma cod. civ. enuncia: “…. un principio di
indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei
casi in cui alla violazione di precetti imperativi non
corrisponda una specifica sanzione di nullità del relativo
negozio”. Idem CASS. Sez. Un. 21 agosto 1972 n. 2697 in Giust.
Civ., 1972, I, 1914 per la quale di fronte alla violazione di
una norma imperativa che non preveda espressamente la nullità
“occorre controllare….. la natura della disposizione violata per
dedurne la nullità o la semplice irregolarità dell’atto, e tale
controllo si risolve nell’indagine sullo scopo della legge e in
particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di
interesse pubblico o privato”.
D’altra parte l’originario atteggiamento granitico della
giurisprudenza, concorde in massima parte nel collegare la
nullità del contratto alla violazione degli obblighi di
comportamento ha poi subito modifiche fino ad aprirsi alla tesi
opposta. Si vedano al riguardo, ex plurimis, TRIB. MILANO,
1.2.2001 in Società, 2001, 973,
TRIB. POTENZA, 24.2.2005, in http://www.ilcaso.it.,
Se si ritiene poi che la violazione degli obblighi di
comportamento integri un caso di inadempimento contrattuale, è
giocoforza concludere che il solo rimedio sia quello di
riconoscere all’investitore il diritto di ottenere il ristoro
dei danni subiti. In senso conforme ex plurimis, TRIB. TARANTO,
27.10.2004 in Il Corriere del Merito, 1/2005, 43, TRIB. ROMA,
11.3.2005 in http://www.ilcaso.it. e TRIB. GENOVA, 15.3.2005 in
http://www.altalex.com
2. Sulla violazione degli obblighi di informativa: Sul contenuto
ampio che assume l’obbligo dell’intermediario si vedano: TRIB.
ROMA, 8.10.2004 http://www.ilcaso.it.
e TRIB. GENOVA, 15.3.2005 cit. per i quali la violazione
del dovere di informativa realizza un comportamento negligente
che non risponde al “need of protection” di quegli investitori
che essendo sprovvisti di nozioni finanziarie più hanno bisogno
di essere assistiti con professionalità.
A comprova della severità dimostrata in genere dai tribunali si
ricordi che nemmeno l’avvenuta consegna al cliente del documento
sui rischi generali degli investimenti è servita agli
intermediari per sfuggire alla condanna. Secondo il TRIB.
ROMA,11.3.2005 cit. si tratta di un documento che, sebbene
predisposto dalla Consob allo scopo di porre l’investitore in
grado di conoscere le caratteristiche e la rischiosità delle
operazioni in strumenti finanziari, è necessariamente redatto in
maniera sintetica, sicché la semplice sua consegna al cliente
non esaurisce l’obbligo dell’intermediario di fornirgli
informazioni a corredo.
3. Sull’obbligo di informare circa la non adeguatezza
dell’operazione: Che all’intermediario non basti raccogliere dal
cliente notizie in merito all’esperienza in materia di
investimenti ecc….. per potere dare corso ad ogni genere di
operazione anche se evidentemente inadeguata è stato rilevato
dal TRIB. GENOVA, 15.3.2005 cit. per il quale è suo dovere
considerare ogni altra informazione di cui sia eventualmente in
possesso. Inoltre, sulla responsabilità dell’intermediario che
abbia fatto affidamento sull’esperienza personale o
professionale dell’investitore si è pronunciato il TRIB.
ROMA,11.3.2005 cit.. Sul punto si veda anche la Comunicazione
Consob 30396/2000 laddove si dice: “Al fine di valutare
l’adeguatezza delle operazioni (c.d. suitability),
l’intermediario tiene conto delle informazioni raccolte ai sensi
dell’art. 28, comma 1, lett. a), regolamento intermediari e di
ogni altra informazione disponibile in relazione a servizi
prestati, relativa sia al cliente che agli strumenti finanziari
oggetto dei servizi medesimi. La valutazione dell’adeguatezza
delle operazioni deve essere sempre effettuata, costituendo un
momento essenziale della corretta prestazione dei servizi di
investimento nei confronti di investitori non qualificati”, ed è
appena il caso di precisare che l’intermediario deve tenere
conto di fattori eterogenei quali l’età, la professione, il
livello di alfabetizzazione ecc…. del cliente.
Sulla necessità che l’intermediario informi il cliente in modo
dettagliato circa l’inadeguatezza dell’operazione, si veda il
TRIB. GENOVA,15.3.2005 cit., il quale trovatosi a giudicare di
un caso in cui l’intermediario aveva fatto firmare al cliente un
modulo che recitava: “vi informiamo che l’operazione oggetto del
presente ordine: è un’operazione non adeguata, in relazione”,
con la successiva elencazione di sei differenti ragioni di
inadeguatezza, ha affermato che la scelta di una formulazione
tanto generica di fatto non consentiva al cliente la piena
consapevolezza circa i motivi per i quali l’operazione non era
adeguata al suo profilo.
4. Conflitto di interessi e vendita in contropartita diretta:
L’attore che adduca l’esistenza di una situazione di conflitto
di interessi è orbato dall’onere della prova. Correttamente TRIB.
ROMA, 11.3.2005 cit. ha osservato come tuttavia non basti un
generico ragionamento congetturale inteso a dimostrare come
l’intermediario fosse portatore di un interesse ulteriore
rispetto a quello di percepire le commissioni per l’attività
svolta.
Del resto, per l’individuazione di un conflitto di interessi non
basta nemmeno che l’intermediario, anziché detenere i titoli in
proprio, li abbia acquistati da terzi al fine di procedere con
l’operazione contestata. In tale senso TRIB. GENOVA, 15.3.2005
cit. e TRIB. MANTOVA, 5.4.2005 in http://www.ilcaso.it
E nemmeno può ravvisarsi un conflitto nell’ipotesi simile solo
in apparenza in cui per eseguire l’ordine l’intermediario
acquisti i titoli da un soggetto che appartenga al suo stesso
gruppo, a patto tuttavia di spuntare un prezzo favorevole all’
investitore. In senso conforme TRIB. MANTOVA, 18.3.2004 in
http://www.ilcaso.it.
Per quanto riguarda la vendita in contropartita diretta, è
pervenuto ad una particolare lettura il TRIB. ROMA, 18.2.2002,
in Riv. Dir. Comm., 2004, II, p. 41 con nota di Razzante, per il
quale è incorsa in un’ipotesi di conflitto di interessi una
banca che per acquistare quote di fondi da essa stessa gestiti,
aveva venduto titoli di Stato che le erano stati affidati in
gestione patrimoniale.
5. Sulla capacità del funzionario di banca a testimoniare: nel
senso della capacità si veda inter alios CASS. 28 gennaio 1983,
n. 771 in
Banca, borsa, tit. cred. 1983, II, 402.
La giurisprudenza sul tema è corposa, ma tutt’altro che univoca.
A favore della possibilità per il dipendente di banca di
testimoniare si è pronunciato TRIB.MANTOVA cit., che ha ripreso
quanto già da esso affermato con sentenza 16 novembre 2002, per
il quale: “secondo la giurisprudenza di legittimità non comporta
incapacità a testimoniare per i dipendenti di una banca la
circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente,
potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere
responsabili dell’operazione che ha dato origine alla
controversia, sia perché le due cause si fondono su rapporti
diversi e i dipendenti hanno un interesse solo riflesso a una
determinata soluzione della causa principale che non li
legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in
quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad
essi alcun pregiudizio (in tali termini vedasi Cass. 4-3-1993 n.
2641; Cass. 28-1-1983 n. 771; Cass. 27-1-1979 n. 623).
Pertanto, prosegue la sentenza, la testimonianza del dipendente
“è quindi pienamente utilizzabile salva un’attenta valutazione
sotto il profilo dell’attendibilità”.
In senso conforme CASS. 28 gennaio 1983 n. 771 cit.
e CASS., 4 marzo 1993 n. 2641 in Banca, borsa, tit. cred.
1995, II, 307
per le quali il dipendente bancario responsabile
dell’operazione che ha dato luogo alla causa può essere chiamato
a testimoniare in quanto privo di legittimazione passiva a
sedere in giudizio.
Contra TRIB. GENOVA15 marzo 2005 cit.
per il quale: “L’interesse a partecipare al giudizio
previsto come causa d’incapacità a testimoniare dall’art. 246
cod. proc. civ. si identifica con l’interesse a proporre la
domanda e a contraddirvi previsto dall’art. 100 dello stesso
codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità
chiunque si presenti legittimato all’intervento in giudizio,
senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e
legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria
(intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e
intervento su istanza di parte. In particolare, è incapace a
testimoniare chi potrebbe, o sarebbe potuto, essere chiamato
dall’attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto
passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto
originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario
potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito
(…………). La presente fattispecie rientra, pertanto, nella
suddetta previsione in quanto ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.
il committente è responsabile in solido con il dipendente nei
confronti del danneggiato (v. Cass. 11/05/1973 n. 1267) per cui
l’investitore avrebbe potuto convenire quale soggetto passivo
della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario
anche il funzionario della banca che ha curato l’operazione
finanziaria.
Ne consegue che quest’ultimo è incapace a testimoniare secondo
il disposto dell’art. 246 cod. proc. civ.”. Ibidem lo stesso
Tribunale il 12 aprile 2005 http://www.ilcaso.it.
e il 22 aprile 2005 http://www.ilcaso.it.
Posizione, questa del Tribunale di Genova, confortata da CASS.,
23 ottobre 2002 n. 14963 in Giust. Civ. Mass. 2002, 1841 per la
quale è incapace a rendere testimonianza il funzionario che
viene chiamato dall’attore in via alternativa o finanche
solidale come soggetto passivo della medesima pretesa fata
valere contro l’intermediario.
Sulla legittimità del concorso tra la responsabilità
contrattuale del soggetto abilitato e la responsabilità da atto
illecito del suo dipendente si è pronunciata CASS., sez. I
civile 3 dicembre 2002 n. 17110 in Giust. Civ. Mass. 2002, 2100
per la quale tale concorrente responsabilità aquiliana può
essere configurata anche in capo al legale rappresentante della
società.
6. Sulla mancanza del prospetto informativo: Secondo il TRIB.
ROMA, 11.3.2005 cit. l’assenza del prospetto informativo non
preclude lo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto
proprio se sono stati i clienti a richiedere espressamente
l’acquisto di quei titoli. Gli investitori professionali che
detenendo strumenti finanziari inizialmente accompagnati da un
sintetico documento d’offerta chiamato “offering circular”, li
vendono sul mercato secondario a risparmiatori retail, non
compiono sollecitazione al pubblico risparmio considerato l’inequivoco
tenore degli articoli 30 comma 2 e 100 comma 1 lettera a) del
TUF.
A sua volta il TRIB. ROMA, 8.10.2004 cit., dovendo giudicare
dell’acquisto in contropartita diretta di obbligazioni Cirio, ha
escluso il ricorso della sollecitazione all’investimento
mancando l’offerta rivolta ad un pubblico indifferenziato.
La dottrina:
I. La nullità del contratto: E’ noto che l’insegnamento
tradizionale distingue tra regole di validità e regole di
comportamento/responsabilità e collega la nullità del contratto
ai soli casi di violazione delle prime, essendone compromessa la
capacità del negozio di produrre i suoi effetti giuridici
Viceversa, la violazione delle seconde , in quanto interviene in
un momento antecedente o successivo alla formazione dell’atto,
può solo dare luogo ad ipotesi di inadempimento dello stesso con
conseguente risarcimento del danno.
Non si può non condividere la riflessione di quanti in dottrina
hanno osservato che il moltiplicarsi di nuove ipotesi di nullità
volte a sostituire alla protezione degli interessi della
collettività quella dei singoli ha finito fatalmente per diluire
la distinzione tra nullità ed annullabilità dato che è proprio
di quest’ultima il fine di proteggere interessi singolarmente
considerati. Per tutti DI MAJO, FERRI, FRANZONI, L’invalidità
del contratto, Torino, 2002 .
Già la stessa locuzione “nullità relativa” rischia di essere
fuorviante. Infatti un contratto nullo è tale erga omnes e non
soltanto con riferimento ad alcuni soggetti soltanto, e quindi
l’aggettivo “relativa” va inteso nel senso della legittimazione
ad esperire l’azione che mira a fare valere la nullità ai sensi
dell’art. 1421 cod. civ.. Si tratta di un’ azione la cui natura
è costitutiva e non meramente dichiarativa, come invece l’azione
di annullamento.
Che l’inversione dell’onus probandi non serva a dimostrare che
alla violazione dei doveri informativi consegua la nullità del
contratto è argomentato in maniera oltremodo lucida da ROPPO:
“La tutela del risparmiatore fra nullità e risoluzione (a
proposito di Cirio bond & tango bond”) in “Danno e
responsabilità” n. 6/2005.
Molte voci si sono levate in dottrina per mettere in dubbio
l’autonomia del primo comma dell’art. 1418 cod. civ. che altro
non sarebbe se non una specificazione del contratto con causa ed
oggetto illeciti. In questo senso: TOMMASINI: Nullità (diritto
privato), in Enc. Dir., XXVIII Milano, 1978, 878; SACCO: Il
Contratto, in Trattato Vassalli, VI, Torino, 1975, 526. Contra,
nel senso di riconoscere autonomia alla figura della nullità
relativa DE NOVA: Il contratto contrario a norme imperative” in
Riv. Crit. Dir. Priv., 1985, 436 e BIANCA: Diritto civile, Vol.
III, Il Contratto, Giuffré 1988, 233
In letteratura, si registra l’opinione di chi sostiene che il
contratto dovrebbe essere ritenuto nullo ogniqualvolta la
violazione abbia riguardato quelle disposizioni che si
riferiscono alla fase preparatoria della stipula del negozio,
poiché se la violazione non ha influito sul processo di
formazione della volontà la nullità non può essere dichiarata.
Al riguardo si rinvia a SALVATORE, Servizi di investimento e
responsabilità civile, Milano, 2004, 312 che scrive: “Sul punto
una parte della dottrina ha evidenziato come tra le diverse
norme poste a tutela del cliente vi sia una graduazione di
efficacia imperativa sul piano civilistico così che non può
acriticamente sostenersi che in ogni caso dalla violazione delle
regole di comportamento derivi in maniera automatica sempre la
nullità del contratto” e prosegue “Considerato che le finalità
di interesse pubblico perseguite passano attraverso un corretto
processo formativo della volontà negoziale del cliente, diviene
rilevante, al fine di stabilire la conseguenza della violazione
delle regole di comportamento, il momento in cui detta
violazione si colloca rispetto alla conclusione del contratto”.
In senso conforme GIRINO, I contratti derivati, Milano, 2001,
203 per il quale: “Pare ragionevole concludere nel senso che
implichi la nullità del contratto e/o del singolo atto negoziale
la violazione (…..) di tutte quelle disposizioni che afferiscono
alla fase antecedente o contestuale alla stipulazione del
negozio, mentre costituisce violazione non invalidante quella
che concerna norme il cui rispetto non avrebbe potuto comunque
indurre il cliente a disporre diversamente”.
Su posizioni critiche rispetto a quelle appena ricordate VILLA,
Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1997, 158
ss. per il quale il contratto non può essere dichiarato nullo se
il comportamento contrario a buona fede si è tenuto durante la
fase di formazione del contratto.
Che la violazione degli obblighi di comportamento produca come
suo effetto necessario la nullità del contratto è stato
affermato da BISOGNI, Il regolamento Consob sugli intermediari
finanziari (norme di comportamento e ricadute civilistiche su
contenuti e validità dei contratti di investimento finanziario),
Nuove Leggi civ. comm., 1999, 933; DE POLI, Asimmetrie
informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002, 177;
MACCABRUNI, Evoluzione normativa dei doveri della banca nei
contratti di gestione patrimoniale attraverso operazioni su
strumenti finanziari, Giur. Comm., 2002; II, 255.
In chiave di sostegno alla tesi della giurisprudenza che limita
la comminatoria della nullità ai soli casi di mancanza di forma
e di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo:
SALVATORE, op .cit., 315 per la quale: “Le ipotesi di nullità
del contratto vengono, però, limitate alla mancanza di forma ed
al rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo;
un’ulteriore sanzione di nullità è prevista per i patti contrari
alle disposizioni di cui all’art. 24 relativo alla gestione
individualizzata di patrimoni.
Negli altri casi la tutela degli interessi particolari degli
investitori è affidata alle azioni di tipo risarcitorio”.
II. Il dovere di informarsi e di informare: che il dovere
dell’intermediario di informarsi sia in necessario rapporto
strumentale con il differente dovere di informare il cliente è
ribadito, inter alios, da SALVATORE, op. ult cit., 282 laddove
osserva: “Nell’ordinamento finanziario, invece, l’adeguatezza
dell’informativa costituisce una specificazione dell’obbligo di
‘operare in modo che essi (clienti) siano sempre adeguatamente
informati…..”
A ben vedere, la radice di tali doveri è differente, in quanto
mentre il dovere di informarsi discende da un generico dovere di
correttezza, l’altro discende dal più preciso, e stringente,
canone di diligenza (RABITTI BEDOGNI, Il Testo Unico della
Finanza – Commentario, Torino, 1998, 177).
Inoltre, l’obbligo dell’intermediario si estende per tutta la
vigenza del rapporto. Pertanto, in fase precontrattuale egli
dovrà informare il sottoscrittore in pectore di eventuali
situazioni patologiche in atto, ad esempio della ricorrenza di
un conflitto di interessi; mentre in fase di esecuzione del
contratto egli dovrà informare il cliente del rifiuto di
eseguire un’operazione da questi disposta, oppure che il
capitale conferitogli in gestione si è ridotto per effetto di
perdite reali o potenziali in misura quantomeno pari al 30% del
suo controvalore (RABITTI BEDOGNI, op. ult. cit.,179).
Ma se l’intermediario deve fornire al cliente le necessarie
informazioni, resta intatto il diritto di quest’ultimo a non
fornire quelle che gli vengano invece sollecitate. Sul punto,
tuttavia, la Consob ha avuto modo di intervenire correggendo una
sua precedente posizione allorché ha riconosciuto che detto
rifiuto non dovrà obbligatoriamente venire formalizzato per
iscritto, anche se, va da sé, sul piano probatorio sarà
opportuno che l’intermediario esiga una simile formalizzazione.
III. Operazioni inadeguate: Osserva sul punto MIOLA, Testo Unico
della finanza – Commentario diretto da Gian Franco Campobasso,
2002, 169
a proposito dell’articolo 6 della legge 2/1/1991 n. 1 ”Le
informazioni acquisite e la conseguente personalizzazione del
rapporto si collegano al divieto a carico dell’intermediario di
effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione (cd. suitability), che possono anche
rappresentare manifestazioni sintomatiche del conflitto di
interessi (……), salvo apposito ordine del cliente dato per
iscritto o su supporto magnetico (…..). In tale divieto va
ricompreso quindi quello di effettuare operazioni con frequenza
sproporzionata agli interessi del cliente, o comunque di
moltiplicare il numero delle operazioni senza suo vantaggio ed
al solo fine di moltiplicare le commissioni (…..)”.
Del pari, PERRONE, Servizi di investimento e violazione delle
regole di condotta, Riv. Soc., Milano, sett.- ott. 2005, 1022
per il quale l’articolo 29 del Regolamento Intermediari laddove
impone agli intermediari di astenersi “….. , sembrerebbe
introdurre un vero e proprio divieto di conclusione del
contratto. Che di ciò tuttavia non si tratti emerge da una
verifica sistematica. Imporre agli intermediari un divieto di
porre in essere operazioni non adeguate equivale, infatti,a
spostare il paradigma della disciplina dall’approccio liberale
basato sul consenso informato dell’investitore a un modello più
socialmente orientato, che vincoli gli intermediari a proteggere
la sfera patrimoniale degli investitori da operazioni
oggettivamente inadatte alle loro caratteristiche”.
IV. Sul conflitto di interessi e la vendita in contropartita
diretta: Il conflitto di interessi è pressoché l’inevitabile
effetto della polifunzionalità dell’intermediario, ossia della
sua versatilità. Tanto più numerosi sono i servizi che il
soggetto abilitato può offrire ai propri clienti tanto più ampia
è la possibilità che ad inquinare il rapporto tra i due
intervengano situazioni di conflitto (ingenerando così quel
fenomeno patologico noto come conflitto intrinseco), senza
contare la possibilità che si creiino dismetrie tra i clienti
stessi (cd. conflitto estrinseco). Si veda, inter alios in
dottrina, MIOLA, op.ult.cit.,171 per il quale: “La centralità
della problematica del conflitto di interessi nella disciplina
dei servizi di investimento è testimoniata dal fatto che nella
sua regolamentazione intervengono non solo le regole di
comportamento, ma anche quelle in tema di organizzazione e di
controlli interni dell’impresa di intermediazione” e
proseguendo: “Le regole organizzative possono essere infatti
utilizzate strumentalmente al fine di prevenire il sorgere di
situazioni di conflitto di interessi, predisponendo accorgimenti
che consentono all’intermediario polifunzionale, che si trovi in
conflitto sia pure potenziale in relazione alle varie attività
svolte, di operare senza che tale situazione possa condizionare
il suo rapporto con il cliente…..”).
Sul tema si veda anche: MAFFEIS, Conflitto di interessi nel
contratto e rimedi, Milano, 2002; Id., Fonti informative, cura
dell’interesse ed organizzazione dell’attività nella prestazione
dei servizi di investimento, Riv. dir.priv., 2005, 575 ss.
Sulla non completa sovrapponibilità degli art. 1394 e 1395 ai
contratti di investimento si veda: ROPPO – AFFERNI, Commento a
Cass. Civ. 29.10.2005 n. 19024, Danno e resp., 1/2006,30
Sul momento in cui la situazione di conflitto debba essere
portata a conoscenza del cliente si veda SARTORI, Il mercato
delle regole. La questione dei bonus argentini, in
http://www.ilcaso.it, per il quale tale momento coincide con
quello di stipula del contratto quadro.
V. Capacità del funzionario di banca a testimoniare: Parte della
dottrina è palesemente scettica riguardo all’ utilità dell’art.
246 c.p.c. Si veda, inter alios, TARUFFO, Prova testimoniale
(dir. proc. civ.) in Enciclopedia del diritto, XXXVII, 756
Milano 2000; ANDRIOLI, Prova testimoniale (dir. proc. civ.) in
Novissimo Digesto Italiano, XIV, 336, Torino 1967; DITTRICH, I
limiti soggettivi della prova testimoniale, 315, Milano 2000
VI. Sulla mancanza del prospetto informativo: La letteratura
sull’ampio genus della sollecitazione all’investimento e sul
prospetto informativo, di cui costituisce un’importante costola,
è ovviamente sterminata. Tra le trattazioni di carattere
generale: RABITTI BEDOGNI (a cura di), Il Testo Unico della
intermediazione finanziaria. Commentario al D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, Milano 1998 sub art. 94-100; CAMPOBASSO (a cura di),
Testo Unico della Finanza. Commentario” Tomo Ii, Torino 2002 sub
art. 94 – 100.
La sentenza:
Tribunale di Parma, 1 febbraio – 3 marzo 2006, n. 282 – Pres.
Stellario, Rel. Sinisi.
Giudizio promosso dall’investitore contro l’intermediario –
Ammissibilità della testimonianza del dipendente
dell’intermediario – Condizioni.
Nel giudizio promosso dall’investitore contro l’intermediario è
ammissibile la testimonianza del dipendente di quest’ultimo
qualora l’attore, nel proporre la domanda basata sulla
violazione delle norme del T.U.I.F., non faccia alcun
riferimento alla responsabilità prevista dall’art. 2049 cod.
civ.
Intermediazione finanziaria – Dovere di diligenza e di
informazione dell’investitore – Consapevolezza del natura
dell’operazione – Sussistenza.
Il cliente investitore non deve partecipare in modo acritico
alle trattative, adeguandosi supinamente alle proposte
dell’intermediario. L’investitore, prima di effettuare un
investimento in strumenti finanziari, deve infatti informarsi
presso il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle
operazioni che si accinge a compiere ed ha il dovere di
concludere una operazione solo dopo aver ben compreso la sua
natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 2 D. lgs. 17.1.2003 n. 5,
notificato il 30 agosto 2004, G. V. acquirente presso la Filiale
di Parma della Banca di obbligazioni Cirio 6,25% per complessivi
€ 63.000,00, evocò in giudizio il C. B. S.p.a. (invitandolo a
costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di cui
all'art. 5 D.Lgs. 17.1.2003 n. 5 ed a comparire all'udienza che
sarebbe stata fissata dal giudice designato ai sensi dell'art.
12 D. Lgs. n. 5/2003) per sentire, in via principale dichiarare
la nullità, per violazione degli artt. 21 D.Lgs. n. 58/98 e 26,
27, 28 e 29 Reg. Consob 11522/98, dell'incarico ad acquistare
obbligazioni Cirio per complessivi € 63.000,00 conferito alla
convenuta ed eseguito in data 5.4.2001; in subordine, la
pronuncia di annullamento di detto incarico ai sensi degli artt.
1394 e 1395 c.c. stante il conflitto d'interesse, con la
condanna della Banca alla restituzione di quanto versato per
l'acquisto delle obbligazioni Cirio, cioè € 63.000,00, oltre
agli interessi legali dal dovuto al saldo; in ulteriore
subordine: la condanna del C. B. S.p.a. al risarcimento di tutti
i danni patiti e patiendi ascrivibili alla condotta della Banca
convenuta.
Sostenne l'attore di essersi rivolto alla Filiale di Parma del
C. di cui era ed è cliente, "per ricevere utili consigli su
investimenti sicuri e che i dipendenti dell'Istituto l'avevano
"indotto a comprare" in data 5.4.2001 obbligazioni Cirio;
- - che "nel 2000 il gruppo Cirio aveva registrato il
peggiore esercizio dal 1997, con una perdita di 78,6 milioni di
Euro, e nel 1999 era esposto nei confronti di diversi istituti
di credito, per 873 milioni di Euro (...) somma, questa,
ridottasi a soli 125,5 milioni di Euro grazie al "prezioso" ed
"instancabile" lavoro di collocamento di obbligazioni emesse da
società del gruppo aventi sede in Lussemburgo effettuato da
banche creditrici;
- - che, intervenuti il default ed il cross default di
tutte le obbligazioni emesse, inutilmente aveva chiesto al C. B.
il rimborso del controvalore delle obbligazioni acquistate.
Con comparsa di risposta ex art. 4 D.Lgs. n. 5/2003, notificata
a mezzo ufficiale giudiziario il 12 novembre 2004, il C. B.
S.p.a., si costituì, concludendo per il rigetto delle domande.
In particolare, parte convenuta, denunciate le infondate
illazioni ed anche gli errati richiami normativi contenuti in
citazione, espose, preliminarmente, riproducendo ampi stralci di
uno studio della Banca d'Italia (Lo sviluppo del mercato
obbligazionario per le imprese italiane, a cura del Servizio
Studi e dei Servizi di Vigilanza della Banca d'Italia, in
Bollettino Economico n. 41-Novembre 2003), i tratti
caratteristici delle procedure - governate da prassi largamente
diffuse e consolidate a livello internazionale - di emissione di
prestiti obbligazionari sul c.d. euromercato e le principali
norme che disciplinano, in Italia, le attività di sollecitazione
all'investimento, di collocamento e di negoziazione di strumenti
finanziari; nel contestare integralmente l'esposizione in fatto
ed in diritto dell'attore, sottolineò la sua completa estraneità
ai consorzi e sindacati che avevano organizzato l'emissione ed
il collocamento delle obbligazioni Cirio e l'assenza di
qualsiasi rapporto contrattuale con le società di detto gruppo
(fatta eccezione per un rapporto di conto corrente, non
assistito da alcun affidamento, intercorso con Cirio S.p.a.),
ricostruendo lo svolgimento del rapporto avuto con l'attore
precisando, al riguardo, di non aver mai sollecitato e
consigliato alcun tipo di investimento e di aver unicamente
espletato, anche in occasione dell'acquisto delle obbligazioni
Cirio, un servizio di pura e semplice negoziazione nel pieno
rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 58/98 (TUF) e dal
Regolamento Consob 11522/98.
Nel dettaglio, confutò le violazioni contestate dall'attore,
come enunciate e non sostenute da concreti elementi di prova;
sottolineò la non pertinenza, tra le altre norme, delle
disposizioni, parzialmente riprodotte in citazione, previste
dall'art. 44 del Regolamento Consob 11522/98.
In data 17 novembre 2004 parte convenuta, dopo essersi
ritualmente costituita in giudizio, notificò all'attore istanza
di fissazione di udienza ex art. 8, 2° c. lettera c) d. Lgs. n.
5/2003.
Seguivano la notifica ed il deposito della nota ex art. 10
D.Lgs. n. 5/2003 con la quale la difesa V. nel riprodurre le
conclusioni assunte nel merito ed in via istruttoria, produceva
due documenti (tra i quali un articolo di dottrina) e si
opponeva all'ammissione della prova testimoniale dedotta dalla
Banca "essendo i testi dipendenti dalla società convenuta ed
essendo, di conseguenza, i medesimi interessati all'esito del
giudizio".
Con decreto ex art. 12 D.Lgs. n. 5/2003 - in data 19.1.2005 - il
Giudice Relatore fissava l'udienza del 2.3.2005 per la
discussione della causa avanti al Collegio, proponendo
l'ammissione delle "prove per interrogatorio formale e testi
hinc et inde dedotte", disponeva consulenza tecnica con riserva
dl nomina dei CTU e formulazione dei quesiti.
L'attore depositava la comparsa conclusionale in data 21.2.2005
e parte convenuta la memoria conclusionale datata 18.2.2005 ove,
rifiutato ogni nuovo argomento ed |