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L’istituto del trust nella legislazione
della Repubblica di San Marino
Fonte riservata
(Note
obbligatorie di citazione)
27 marzo 2008
SOMMARIO: § 1. Introduzione. - § 2. Dati
strutturali dei trust regolamentati nell’ordinamento
sammarinese. - § 3. I requisiti essenziali dell’atto istitutivo
di trust. - § 4. Cause di nullità ed annullabilità del trust. -
§ 5. I trustee autorizzati e qualificati. - § 6. I doveri del
trustee. - § 7. La responsabilità del trustee. - § 8. I
beneficiari. - § 9. La figura del guardiano del trust. - § 10.
Conclusioni.
§ 1.
Introduzione
L’organo
legislativo della Repubblica di San Marino, il Consiglio Grande
e Generale, ha promulgato la legge 17 marzo 2005 n. 37, a
seguito della ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio
1985([1]).
Essa
rappresenta la prima legge in lingua italiana che disciplina
l’istituto del trust e può offrire vantaggi ai soggetti italiani
che sono vicini geograficamente alla Repubblica di San Marino ed
hanno la stessa cultura e la medesima lingua.
La Convenzione
di Roma del 1980 ammette lo shopping del diritto, quindi i
cittadini di uno Stato possono, per contratto, adottare il
diritto di uno Stato terzo, salvo il limite delle norme
imperative interne. Tale limite può essere superato quando
apposite Convenzioni internazionali lo consentono, come è
accaduto con la Convenzione de l’Aja, che ha permesso ai
cittadini dei Paesi di civil law di fruire del trust
anglo-americano, che consente di superare la norma di diritto
interno imperativa, che impone la responsabilità illimitata del
debitore. Ne consegue che il trustee risponde dell’adempimento
delle obbligazioni inerenti l’attuazione del trust solo nei
limiti dei beni in trust, i quali sono segregati rispetto al suo
patrimonio personale, sottratti alle pretese dei creditori
personali, né egli può arricchirsi a scapito dei beni in trust ([2]).
Il sistema
giuridico sammarinese tuttavia si colloca nel contesto del
diritto comune, il quale annovera tra le fonti la consuetudine
ed i principi scientifici della dottrina e della giurisprudenza.
Esso non è dotato di una codificazione civile ed il sistema
delle fonti giuridiche è completamente difforme da quello
italiano.
Ne consegue che
un soggetto italiano potrà interpretare ed applicare la norma
solo collocandola nel contesto giuridico che le è proprio.
L’ordinamento
giuridico italiano difetta di una legislazione nazionale in
materia di trust. Pertanto, l’operatore giuridico e le parti,
nell’ambito dell’autonomia negoziale privata, potranno adottare
la legge sammarinese quale legge straniera per regolamentare i
diritti e le obbligazioni nascenti da uno strumento che la legge
italiana ammette, grazie alla ratifica della Convenzione de L’Aja
del 1° Luglio 1985: il trust interno. Ciò anche qualora, tutti i
riferimenti oggettivi e soggettivi siano collegati al tale
ordinamento ([3].
La Repubblica
di San Marino ha una sua carta costituzionale costituita da una
serie di principi fondamentali consacrati nella Legge dell’8
luglio 1974 n. 59 ([4])
– Dichiarazione dei diritti e dei Principi fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese – La legge costituzionale
rappresenta una vera e propria costituzione rigida ([5]).
La legge 17
marzo 2005 n. 37 in materia di trust si interpone in un sistema
delle fonti nel quale coesistono il diritto comune ([6])
non scritto e singole leggi speciali attinenti a determinate
materie, che hanno “disapplicato” il diritto comune
limitatamente agli istituti giuridici che la normativa ha
regolamentato ([7]).
Il rapporto fra
diritto comune e diritto positivo è sancito dall’art. 3-bis, IV
comma, della Legge n. 59/1974, il quale dispone che la
“consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte
integrativa in assenza di disposizioni legislative”. Vige un
rapporto di concorrenza e sussidiarietà tra queste fonti. In
luogo del principio della forza abrogativa della lex posterioris
domina il criterio derogativo della legge sopravveniente
rispetto al diritto comune previgente. Non esercitando un
effetto abrogativo la nuova norma rende inapplicabile il diritto
comune incompatibile che torna a regolare la materia se
l’applicabilità della norma viene meno ([8]).
L’art. 3-bis
delinea inequivocabilmente una graduazione delle fonti ponendo
in primo piano le leggi costituzionali e successivamente quelle
qualificate e ordinarie. Il diritto comune non è più
nell’ordinamento giuridico la lex omnium generalis richiamata
dalla giurisprudenza, ma una semplice fonte integrativa o
residuale che deve essere applicata in assenza di legge. Lo ius
proprium assume una funzione centrale nel rinnovato ordinamento
costituzionale mentre il diritto comune e la consuetudine una
funzione integrativa ed interpretativa ([9]).
Alla luce di
tali concetti emerge che se il diritto positivo regola un
determinato istituto il diritto comune diviene inapplicabile e
la fattispecie é disciplinata unicamente da una codificazione
scritta.
Invece quando
la legge scritta contiene delle lacune è necessario ricorrere al
diritto comune, ed alla sua interpretazione fornitane dalla
giurisprudenza, applicabile in via sussidiaria.
La legge 17
marzo 2005 n. 37 non esaurisce la disciplina dell’istituto, ma
lascia alcuni vuoti che devono essere colmati dal diritto
comune, spesso espressamente richiamato, come accade per esempio
all’art. 11, VII comma.
Un ulteriore
profilo di analisi è rappresentato dalla struttura dell’istituto
e dalla sua analogia con il modello internazionale.
Il modello
internazionale indica un complesso di legislazioni che hanno
preso inizio circa a metà degli anni ’80 e si sono diffuse in
gran parte del mondo.
Il raffronto
fra il modello inglese e quello internazionale è fondato sulle
fonti giuridiche: quella giurisprudenziale nel modello inglese e
quella legislativa nel modello internazionale.
Un ulteriore
elemento che caratterizza la legislazione del modello
internazionale è rappresentato dall’utilizzatore dell’istituto:
il modello internazionale si rivolge verso soggetti residenti in
paesi stranieri, mentre il modello inglese è destinato
sostanzialmente a regolamentare posizioni giuridiche dei
cittadini inglesi.
Per ciò che
concerne i contenuti, il modello internazionale presenta alcuni
dati sostanziali invariabili in quasi tutte le singole
legislazioni, come accade nella regolamentazione sammarinese.
§ 2. Dati
strutturali dei trust regolamentati nell’ordinamento
sammarinese.
L’art. 2 della
legge sammarinese enuncia una nozione di trust difforme da
quella internazionalprivatistica riprodotta dall’articolo 2
della Convenzione de L’Aja del 1° Luglio 1985, la quale adotta
una prospettiva autonoma rispetto a quella nazionale.
Tale nozione è
incentrata sull’elemento sostanziale del negozio giuridico: “si
ha un trust quando un trustee è titolare di beni nell’interesse
di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico” (art. 2, I
comma). La definizione normativa fa perno sulla proprietà del
patrimonio in trust da parte del trustee e sull’interesse alieno
che egli deve curare nel disporre e nell’amministrare il “trust
fund” in favore di uno o più beneficiari ovvero per il
perseguimento di uno scopo specifico.
Apparentemente
la figura centrale dell’istituto è dunque il trustee, essendo
egli il soggetto necessario del trust e colui al quale è
demandato il compito di amministrare il patrimonio
nell’interesse dei beneficiari, o di attuare lo scopo per il
quale tale negozio è stato istituito.
Gli elementi
essenziali che coesistono inderogabilmente nel trust sono:
1) il “disponente”,
che deve avere capacità giuridica, il quale trasferisce la
proprietà di determinati suoi beni al trustee, attribuendo allo
stesso il potere-dovere di amministrarli e trasferirli ai
beneficiari o raggiungere lo scopo secondo le disposizioni
contenute nell’atto istitutivo;
2) il trustee
proprietario di beni “segregati” in trust, un patrimonio
distinto dal proprio patrimonio personale e vincolati al
perseguimento di un determinato scopo o al trasferimento al
beneficiario. Egli ha l’obbligo di amministrarli e custodirli
con criteri di diligenza e prudenza e garantendo le ragioni del
beneficiario con l’adempimento delle obbligazioni imposte
nell’atto istitutivo. Il trustee deve mantenere i beni oggetto
di trust sempre identificabili e distinti dai propri, con
l’obbligo di impedire ai creditori personali di agire sugli
stessi. Deve astenersi da situazioni che possono provocare
conflitto d’interessi;
3) il
patrimonio e/o i proventi conseguiti dal loro investimento che
sono destinati ad uno o più beneficiari o ad uno scopo specifico
voluto dal disponente;
4) i
beneficiari che sono i soggetti destinati ad ottenere i beni ed
i redditi da quei beni prodotti. I beneficiari possono essere
persone fisiche, giuridiche ed Enti di qualsiasi natura. Essi
sono titolari di un diritto di natura personale che gli consente
di agire o reagire nei confronti del trustee che non si attiene
alle prescrizioni dell’atto istitutivo.
Dalla nozione
di trust discende il problema di omologare l’istituto in un
contesto di diritto civile e di qualificare in maniera corretta
il rapporto tra trustee ed i beni.
Il patrimonio
appartiene al trustee il quale se ne avvale, come titolare, in
qualità di soggetto che agisce esclusivamente per tutelare
interessi altrui.
Omettendo il
caso in cui il disponente mantiene la proprietà dei beni poiché
coincide con la figura del trustee, generalmente il disponente
trasferisce i beni al trustee. Tali fondi entrano a far parte
del patrimonio del trustee con un valore netto pari a zero. Il
trustee riceve contemporaneamente attività e passività per un
valore identico e nullo è l’incremento, in senso proprio, del
patrimonio del trustee.
La conferma
dell’assunto deriva dal combinato disposto di cui all’art. 12,
II comma, il quale recita che “sono oggetto di trust tutti i
beni di cui il trustee diviene titolare nell’esercizio del
proprio ufficio” ed all’art. 24, IV comma, in cui si ribadisce
che il trustee non può trarre vantaggi patrimoniali, a sé o ad
altri, né direttamente né indirettamente, per effetto del suo
ufficio, salvo l’eventuale compenso.
I beni in trust
appartengono al trustee che ne è titolare con una finalità: il
“vincolo di destinazione” che ha quale effetto la “separazione
patrimoniale”, principi su cui fa perno siffatto istituto.
L’art. 2 della
legge in commento consente l’istituzione di due tipologie di
trust: il cosiddetto “trust con beneficiari” e il “trust di
scopo”([10]).
Il trust con
beneficiari è regolato, dalle disposizioni generali applicabili
a tutti i trust regolamentati dalla legislazione sammarinese,
dal Titolo III, recante disposizioni in relazione ai soggetti
del trust in particolare il Capo II che disciplina la figura del
beneficiario, i suoi diritti nei confronti del trustee e la
disposizione della posizione giuridica soggettiva a favore di
terzi. La tutela dell’interesse altrui è assicurata, in primo
luogo, dall’iniziativa degli stessi beneficiari, che sono in
grado di imporre al trustee il rispetto degli obblighi cui è
tenuto.
Tali diritti
potestativi consistono, segnatamente, nella possibilità di
chiedere al trustee il rendiconto della gestione del beni, di
prendere visione o fare copia di atti o documenti riguardanti i
propri diritti (art. 51, I comma), di rinunciare alla propria
posizione giuridica (art. 52, I comma), di differire
l’attribuzione in proprio favore dei beni in trust oppure di
devolvere questi ultimi in favore di soggetti da essi indicati
(art. 52, II comma). Inoltre tutti i beneficiari possono, con
decisione unanime, pretendere l’estinzione del trust ed il
trasferimento dei beni in trust in proprio favore (art. 52, III
comma). Per di più, se l’atto istitutivo lo consente, il
beneficiario può disporre della propria posizione giuridica
soggettiva, ad esempio alienandola o dandola in garanzia, a
favore di terzi (art. 53, I comma).
In caso di
inadempimento del trustee ad uno degli obblighi derivanti dalla
legge o all’esercizio di un potere previsto dall’atto
istitutivo, i beneficiari possono agire nei suoi confronti ai
sensi dell’art. 55, I comma, chiedendo al Tribunale un
provvedimento che imponga al trustee di adempiere l’obbligo o di
esercitare una determinata attività (atti di amministrazione o
di disposizione dei beni in trust) o addirittura ottenere la
sostituzione e la nomina di un nuovo trustee.
Tale
disposizione (art. 2, III comma) prevede che il disponente e il
trustee (il trustee, però, congiuntamente ad altro soggetto)
possano essere beneficiari del trust, sicché mediante l’utilizzo
di questo schema negoziale, un soggetto (il disponente) può
“segregare” determinati suoi beni ([11]).
Degna di nota è
la possibilità per il disponente di essere l’unico beneficiario
in quanto in tale caso alla perdita effettiva del potere di
gestione (il disponente non è anche trustee) fa da contraltare
la possibilità per il disponente medesimo di segregare i suoi
beni e di godere dei proventi della gestione dei beni in trust
in qualità di beneficiario, senza che questi siano aggredibili
dai propri creditori e di tornare ad esserne proprietario una
volta cessata la durata del trust.
Per di più il
disponente può assumere la veste di trustee, per effetto della
dichiarazione istitutiva del trust, la quale ha natura
unilaterale. La norma va coordinata con la disposizione secondo
cui l’ufficio di trustee è riservato principalmente a trustee
autorizzati (art. 19).
Il disponente
può riservare a sé alcune prerogative. Il tenore della
disposizione è ampio, in modo da lasciar spazio all’autonomia
privata. Il disponente può, a titolo esemplificativo, nominare
se stesso come trustee o guardiano del trust, oppure enunciare
nell’atto istitutivo i poteri che egli intende esercitare
rispetto al trust, tra cui va in particolare ricordato il potere
di revoca del trust (art. 15). Peraltro, nel riservare a sé
determinate prerogative, il disponente deve evitare di mettere a
repentaglio l’indipendenza e l’autonomia del trustee, che sono
essenziali affinché l’atto istitutivo possa avere effetto come
atto rivolto alla creazione del trust.
L’altra
tipologia di trust disciplinata dalla legislazione sammarinese è
il “trust di scopo”, nel quale non esiste la figura del
“beneficiario”, perché il negozio viene istituito per il mero
perseguimento di una determinata finalità possibile e non
contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume ([12])
(art. 7, I comma lett. a).
Nel trust di
scopo l’atto istitutivo deve espressamente prevedere la nomina
di un guardiano che ha l’obbligo di far rispettare al trustee le
disposizioni contenute nell’atto istitutivo stesso (art. 7, I
comma, lett. b) e gli obblighi imposti dalla legge.
Nulla esclude che la figura del guardiano sia prevista nei
trusts con beneficiari alla luce della definizione fornitane
dalla norma e dai diritti e/o aspettative nascenti in capo a
tali soggetti.
L’attribuzione
a favore dei beneficiari può essere sottoposta a condizione o
onere. E’ possibile che l’indicazione dello scopo sia
accompagnata dall’individuazione dei soggetti che potrebbero
indirettamente trarre vantaggio dalla realizzazione dello
stesso.
L’art. 10
stabilisce la durata del trust con beneficiari, il quale termina
decorsi cento anni dalla data dell’atto istitutivo([13]).
L’atto istitutivo può comunque fissare una durata del rapporto
inferiore al periodo stabilito dall’art. 10. Differente è la
regolamentazione, sotto il profilo della durata, del trust di
scopo: la legge sammarinese, infatti, non prevede alcun limite
di durata([14]).
La norma va letta unitamente all’art. 7, I comma, il quale non
ritiene vincolante lo scopo benefico per tale tipologia di
trust.
La durata del
trust è comunque limitata ad un massimo di cento anni per
evitare di innescare una catena di sostituzioni fedecommissarie
illimitate, bloccando di fatto la circolazione dei beni,
specialmente quelli immobili. In ogni caso l’art. 8, II comma
lett. f) della Convenzione de L’Aja indica espressamente nella
restrizione del termine di durata uno degli elementi essenziali
che la legge scelta dal costituente deve obbligatoriamente
regolamentare, affinchè il trust possa essere validamente
riconosciuto
L’art. 3
circoscrive l’ambito di applicazione della legge in commento ai
soli trust istituiti per manifestazione di volontà del
disponente (c.d. express trust). La manifestazione di volontà
deve essere contenuta in un atto scritto. Qualora l’atto sia tra
vivi è prescritta la forma dell’atto pubblico o della scrittura
con sottoscrizione autenticata da un notaio mentre nel caso di
trust istituiti per testamento, quale disposizione di ultima
volontà (trust mortis causa), in ogni caso occorre un atto
scritto. Ne sono esclusi i cosiddetti trust ope legis, cioè i
resulting trust (o “trust residuali”), istituiti in forza di una
disposizione di legge e i constructive trust, disposti dal
giudice con sentenza ([15]).
Oggetto del
trust può essere qualsiasi bene originariamente conferito dal
disponente, o di cui il trustee diventi titolare nell’esercizio
del proprio ufficio a seguito di operazioni di investimento, ivi
compresi i proventi e i frutti prodotti da tali beni. Sempre al
fine di garantire ampio spazio all’autonomia privata, l’articolo
12 prevede la possibilità di istituire il trust rispetto a
qualunque bene, inteso nell’ampia accezione accolta dall’art. 1,
lett. c) ossia ”qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa
suscettibile di valutazione economica”.
Chiunque vi
abbia interesse può devolvere i propri beni, da aggiungere ai
beni in trust, senza, peraltro, acquisire la qualifica di
disponente([16]).
L’art. 13 della
Legge n. 37/2005 sancisce il carattere distintivo dell’istituto
del trust: la “segregazione” patrimoniale dei beni in trust([17]).
Sostanzialmente la norma ribadisce le specificità già elencate
nella Convenzione de L’Aja all’art. 11, I comma e II comma.
Si tratta della
separazione dei beni in trust dal patrimonio personale del
trustee e di quello, eventualmente, di pertinenza di altri
soggetti o altri trust. Segnatamente sono esplicitate tre
fattispecie:
a)i beni in
trust non possono essere oggetto di azioni da parte dei
creditori personali del trustee;
b)i beni in
trust sono separati dagli altri beni del trustee e sono esclusi
dal concorso dei suoi creditori personali in caso di procedura
concorsuale;
c)ai beni in
trust sono esclusi nella successione del trustee e non si
applica il regime patrimoniale della famiglia.
Questa
“separazione” patrimoniale tipica del trust comporta
l’imposizione di un vincolo di destinazione avente efficacia
reale, che determina la costituzione, in capo ad un unico
soggetto (il trustee), di più patrimoni distinti fra loro,
ciascuno avente una propria destinazione: il patrimonio
personale del trustee, vincolato al soddisfacimento dei propri
creditori ed il separato patrimonio del trust, vincolato al
perseguimento dello scopo voluto dal disponente.
Ne consegue che
i beni in trust non possono essere aggrediti né dai creditori
del disponente (che non è più proprietario di essi, avendone
trasferito la proprietà al trustee, salvi gli effetti di
un’eventuale azione revocatoria), né dai creditori del trustee
(poiché i beni in trust sono “segregati” in un distinto
patrimonio).
Le posizioni
soggettive che appartengono al trustee non risentono delle
vicende obbligatorie generali del trustee e quindi non formano
parte del patrimonio che costituisce la garanzia per i suoi
creditori né si devolvono alla sua morte secondo le regole della
successione ereditaria né risentono del regime matrimoniale con
l’unica eccezione dei crediti che traggono causa da atti o fatti
riguardanti la posizione soggettiva segregata.
La norma pone
in capo al trustee l’obbligo di amministrare i beni in trust
separatamente dai propri in modo da evitare confusione ([18]).
In caso di confusione dei beni in trust con il proprio
patrimonio personale o con quello di altri trust, il trustee, il
beneficiario o il guardiano, possono richiedere al Tribunale la
separazione, salvo il diritto al risarcimento del danno. A
conferma della ragguardevole tutela riservata dall’ordinamento
al diritto di separazione, la relativa azione è
imprescrittibile([19]).
La segregazione
viene rafforzata ulteriormente dalle forme di pubblicità cui è
soggetto il trasferimento dei beni al fiduciario. Infatti, al
fine di rendere effettivo il vincolo di destinazione impresso
sui beni in trust, il trustee ha altresì l’obbligo di compiere
ogni formalità utile a rendere nota ai terzi l’esistenza di un
trust; nel caso in cui determinati atti richiedano degli
adempimenti a fini di pubblicità, egli è tenuto ad agire nella
propria qualità di trustee (art. 30), manifestando l’esistenza
del vincolo di destinazione che “protegge” tali beni da
eventuali aggressioni di creditori personali del disponente o
del trustee stesso.
La legge non
richiama espressamente la “fiducia” quale peculiarità del
rapporto. Ciò nondimeno, essa è elemento immanente nella nozione
di cura di interessi altrui: trust letteralmente significa
“fiducia” pur assumendo connotati e caratteristiche difformi
rispetto ad altri istituti.
§ 3. I
requisiti essenziali dell’atto istitutivo di trust.
La Legge n. 37
del 17 marzo 2005 regolamenta gli elementi formali e sostanziali
che deve includere, inderogabilmente, l’atto istitutivo di trust
(art. 6).
Per ciò che
riguarda i requisiti formali, il trust “mortis causa“ è
istituito con scrittura privata semplice, mentre, qualora l’atto
sia “inter vivos” è prescritta la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un
notaio([20]).
L’assenza del
requisito formale è sanzionato con la pena della nullità
dell’atto, come sancito dal successivo art. 11, I comma, lett.
b).
Alcune
legislazioni in materia non prescrivono una determinata forma ad
substantiam per la valida istituzione di un trust, se non quella
richiesta dalla natura dei beni che ne costituiscono l’oggetto([21]).
La legge sammarinese, indipendentemente dalla natura dei beni o
dei diritti che formano oggetto del trust, stabilisce che l’atto
istitutivo deve essere sempre redatto in forma scritta a pena di
nullità.
Per i trust
disposti con atto tra vivi la norma richiede la forma dell’atto
pubblico o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un
notaio, che ne assevera la legalità mentre i trust istituiti per
testamento (trust mortis causa)([22])
orale sono nulli.
L’atto scritto
è dunque non solo un requisito richiesto a pena di nullità del
trust, ma rappresenta anche un limite posto alla sfera di
applicazione della legge.
A tale
proposito si deve osservare che tale articolo adotta una regola
più severa di quella accolta dalla Convenzione de L’Aja, la
quale si applica ai trust provati per iscritto (art. 3). La
scelta più severa operata rispetto ai trust sottoposti alla
legge sammarinese è giustificata dalla volontà del legislatore
di assicurare visibilità ai rapporti, sia perché coinvolgono
operatori professionali, sia in vista della trascrizione degli
atti istitutivi nel Registro dei trust previsto dalla nuova
disciplina (vedi gli artt. 8 e 9 della legge n. 37 del 17 marzo
2005).
In mancanza
della forma richiesta, la manifestazione di volontà potrebbe
essere recuperata alla validità dalle regole del diritto comune.
Tuttavia, le
disposizioni in materia di trustee autorizzati e qualificati
hanno carattere di norme di applicazione necessaria, come pure
hanno carattere di ordine pubblico le norme previste dalla
legislazione antiriciclaggio. Pertanto in nessun caso il mancato
rispetto del requisito di forma potrebbe condurre a ritenere
valida la manifestazione di volontà che violi disposizioni di
legge poste a tutela dell’integrità del mercato e del risparmio.
L’articolo 3 è parzialmente derogato dal successivo art. 12, III
comma, per cui il lucro conseguito dal tustee per effetto di
eventuali atti compiuti in violazione dei propri obblighi è a
sua volta “bene in trust” al fine di tutelare l’integrità del
patrimonio in trust.
L’obbligatorietà del requisito formale si accompagna alla
presenza di una serie di elementi essenziali che l’atto
istitutivo deve obbligatoriamente contenere. Il II comma
dell’art. 6 dispone che devono risultare dall’atto istitutivo:
1)la
manifestazione di volontà del disponente di istituire il trust;
2)la nomina del
trustee autorizzato o qualificato ai sensi dell’art.19;
3)l’individuazione dei beni che costituiscono il trust fund, o i
criteri che conducono alla identificazione degli stessi;
4)nel trust di
scopo, lo scopo per il quale è stato istituito il trust e
l’individuazione del guardiano o i criteri che conducono
all’identificazione dello stesso;
5)nel trust con
beneficiari, l’individuazione del beneficiario o i criteri che
conducono all’identificazione dello stesso;
6)il criterio
di distribuzione finale dei beni al termine del trust per cause
diverse dalla revoca del trust.
Qualora i
requisiti nella dichiarazione scritta siano assenti o
indeterminati, ad eccezione per il criterio di distribuzione
finale dei beni al termine del trust, l’atto istitutivo è nullo
(art. 11, I comma, lett. c).
L’atto avrà
effetto benché il trustee non sia stato designato. Il rapporto
non si estingue solo perché l’ufficio di trustee è
temporaneamente vacante. In tal caso, il Tribunale, su istanza
di chiunque vi abbia interesse, provvederà alla nomina dello
stesso, secondo quanto dispone l’art. 55.
L’atto
istitutivo di trust deve essere trasmesso al trustee il quale,
entro quindici giorni dal ricevimento, ne redige un estratto
contenente:
·la
denominazione del trust;
·l’indicazione
della sua revocabilità o irrevocabilità;
·l’indicazione
del trustee ed eventuali limitazioni ai suoi poteri;
·la data
dell’atto istitutivo;
·la durata del
trust;
·la legge
regolatrice del trust;
·l’indicazione
della tipologia di trust (trust con beneficiari, trust di scopo,
con specifica descrizione dello scopo, o entrambi) (art. 8).
Tale estratto
deve contenere una sottoscrizione del trustee autenticata dal
notaio, il quale, nei successivi dieci giorni ne cura il
deposito presso l’Ufficio del Registro dei trust, istituito a
norma dell’art. 9.
Tale registro
configura una forma di pubblicità dichiarativa ed è tenuto sotto
la vigilanza di un magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale, il quale esercita un controllo di mera legittimità([23]).
L’adempimento delle formalità stabilite dalla legge rende
opponibili ai terzi le limitazioni ai poteri del trustee
eventualmente previste nell’atto istitutivo e il verificarsi
delle cause di estinzione del trust.
Il Registro di
trust, pur con i limiti propri delle forme di pubblicità
dichiarativa, consente di conoscere il titolo in base al quale
il trustee dispone ed amministra i beni in trust. In ogni caso,
le forme di pubblicità previste dalla legge di circolazione dei
beni, o imposte in via convenzionale per salvaguardare il
rapporto, secondo quanto prevede l’art. 30, contribuiscono a
dare rilievo al trust nei confronti dei terzi.
§ 4. Cause di nullità e di annullabilità
del trust.
L’art. 11 della
Legge n. 37/2005 enuncia i presupposti della invalidità del
trust e ne disciplina i relativi effetti.
La nullità del
trust si ha qualora:
1) l’atto
istitutivo è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o
al buon costume;
2) l’atto
istitutivo non ha la forma richiesta dall’art. 6, I comma della
legge;
3) mancano o
sono indeterminati i requisiti di cui all’art. 6, II comma,
lett. a), b), c), d), e)([24]);
4) mancano i
requisiti di cui all’art. 7([25]);
5) l’atto
istitutivo del trust o l’atto dispositivo con il quale si
trasferiscono i beni al trustee sono simulati;
6) i beni in
trust o una parte di essi servirono o furono destinati a
commettere un fatto che costituisce reato, o ne rappresentano il
prezzo, il prodotto o il profitto (art. 11, III comma).
La nullità,
salvo tale ultimo caso, è sanata quando la sua causa è stata
rimossa.
La sanzione
della nullità dell’atto istitutivo contrario a norme imperative,
all’ordine pubblico o al buon costume, o dell’atto istitutivo o
dispositivo simulati, o aventi ad oggetto beni connessi ad una
fattispecie criminosa, costituiscono degli strumenti adottati
dalla legge per prevenire i rischi correlati all’introduzione
dell’istituto nell’ordinamento giuridico sammarinese.
Sono
espressamente indicati nella norma gli effetti tipici della
nullità: ai sensi dell’art. 11, IV comma, l’azione diretta a far
dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione([26]),
può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse senza
limiti temporali e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Oltre a ciò, la
nullità del negozio giuridico non pregiudica i diritti dei terzi
che abbiano acquistato a titolo oneroso dal trustee in buona
fede, dopo l’iscrizione dell’estratto dell’atto istitutivo nel
Registro di cui all’art. 9.
La nullità
parziale dell’atto istitutivo non si traduce, in via di
principio, in nullità totale, volendo il legislatore mantenere
efficace il negozio giuridico. Ciò avviene qualora le specifiche
disposizioni nulle siano sostituite di diritto da norme
imperative (art. 11, comma 7).
La nullità di
singole disposizioni comporta la nullità totale dell’atto
istitutivo solo se risulta che il disponente non avrebbe
trasferito la titolarità dei beni al trustee in difetto delle
previsioni dell’atto istitutivo colpite da nullità (art. 11, c.
6).
Mentre le cause
di nullità del trust sono espressamente elencate nell’art. 11,
relativamente alle cause di annullabilità, si dispone un rinvio
ai “casi previsti dal diritto sammarinese come cause di
annullamento degli atti a contenuto patrimoniale”.
La fattispecie
va interpretata alla luce dell’ordinamento sammarinese essendo
regolata in maniera concorrente dal diritto scritto e dal
diritto comune che si presenta assai lacunoso.
La disciplina
della patologia dei rapporti obbligatori non è strutturata in
maniera organica: non esistono categorie “codificate” della
nullità e dell’annullabilità nell’accezione intesa dal codice
civile italiano (agli artt. 1418-1446), ma la patologia del
negozio viene individuata dalla giurisprudenza senza un ordine
sistematico([27]).
L’elenco delle
cause di nullità indicate nella norma non può ritenersi
tassativo, sicché le nullità speciali del negozio introdotte
dall’art. 11, il cui presupposto è la mancanza di uno dei
requisiti essenziali dell’atto (ossia soggetto, oggetto,
dichiarazione di volontà) integrano quelle generali del diritto
comune([28]).
Per tale
motivo, la conoscenza del diritto comune e della giurisprudenza
sammarinese pronunciatasi in relazione alle varie patologie
negoziali è fondamentale per la reale comprensione
dell’istituto([29]).
§ 5. I trustee autorizzati e qualificati.
Il Capo I del
Titolo III della legge in commento, che disciplina i soggetti
del trust, è dedicato integralmente alla figura del trustee([30])
che è titolare dei beni in trust e li amministra in attuazione
della volontà del disponente nell’interesse dei beneficiari o
per uno scopo specifico.
L’esercizio
dell’ufficio di trustee è riservato esclusivamente a due
categorie di soggetti, i “trustee autorizzati” ed i “trustee
qualificati” che appartengono al novero dei soggetti sottoposto
all’autorità di Vigilanza.
I trustee
autorizzati sono le società bancarie, finanziarie e fiduciarie
aventi la sede legale e la sede dell’amministrazione nella
Repubblica di San Marino, preventivamente autorizzate dalla
Banca Centrale della Repubblica di San Marino a svolgere
l’attività di trustee e la cui compagine sociale sia
identificata dall’Autorità di Vigilanza medesima([31])
analogamente alla disciplina vigente per tutti i soggetti
autorizzati a svolgere attività riservate.
Tali soggetti
devono possedere requisiti di onorabilità, stabilità
patrimoniale, trasparenza e professionalità e sono sottoposti a
regole di vigilanza prudenziale. La loro attività si svolge nel
rispetto della legislazione antiriciclaggio, che ha portata più
generale. La riserva di attività prevista dalla legge facilita
il controllo della Vigilanza sul settore circa il rispetto della
legalità da parte degli operatori.
Se nessuno tra
i beneficiari, il disponente o il guardiano del trust ha la
residenza, il domicilio, la cittadinanza o la sede legale nella
Repubblica di San Marino, o se lo scopo del trust non deve ivi
attuarsi, l’art. 19, IV comma, stabilisce che il compimento di
atti inerenti a trust possa essere effettuato da banche, società
fiduciarie o altre imprese di investimento aventi sede legale e
sede dell’amministrazione fuori dal territorio della Repubblica,
operanti in regime di reciprocità, purché soggette a vigilanza
prudenziale, tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio
e non costituite o amministrate in Paesi elencati in un apposito
provvedimento dell’Autorità di Vigilanza: tali soggetti sono i
cosiddetti trustee qualificati.
Tali soggetti
sono sottoposti a vigilanza da parte di autorità straniere per
quanto concerne il rispetto di parametri internazionalmente
riconosciuti cui è subordinato lo svolgimento di simili
attività([32]).
Sicché in presenza di elementi di estraneità rispetto
all’ordinamento sammarinese, i trustee qualificati potranno
scegliere di costituire trust posti sotto l’imperio del diritto
sammarinese. L’efficacia di tali trust sarà riconosciuta
all’estero ed in San Marino in base alle norme di conflitto del
foro. La scelta del diritto sammarinese come legge straniera
potrà avere effetto solo in quanto l’operatore straniero
possieda i requisiti previsti dalla legge n. 37/2005 in
relazione ai trustee qualificati. In caso diverso, la scelta
della legge di San Marino sarà inefficace per contrarietà alle
norme del diritto sammarinese da cui dipende, in ultima analisi,
la validità dell’operazione. Per effetto di questa impostazione,
l’utilizzo del diritto di San Marino, quale legge applicabile al
trust, è riservato ad operatori stranieri che presentano profili
assimilabili a quelli previsti per gli operatori sammarinesi([33]).
L’ufficio di
trustee può essere assunto anche da una persona fisica, non
dotata delle caratteristiche richieste obbligatoriamente per i
trustee professionali, cosiddetto co-trustee, ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 19, qualora il trust preveda che
l’incarico di trustee sia conferito ad una pluralità di soggetti
ed almeno uno di essi sia un trustee autorizzato o qualificato([34]).
Il trustee
persona fisica può affiancare il trustee autorizzato al fine di
salvaguardare una certa flessibilità nella gestione.
Alla stessa
stregua, il trust potrà essere amministrato congiuntamente da
trustee autorizzati e da trustee qualificati, non aventi sede o
amministrazione in San Marino, qualora intervengano accordi
internazionali che consentano l’esercizio dell’attività di
trustee in condizioni di reciprocità in una pluralità di paesi.
L’ufficio di
trustee, di norma, è a titolo oneroso ed il compenso spettante
al trustee per l’opera svolta è determinato nell’atto
istitutivo. Le somme necessarie per il pagamento del compenso e
dei costi sostenuti dal trustee per l’amministrazione dei beni
in trust sono prelevate dai beni in trust. Il trustee ha diritto
al soddisfacimento dei propri crediti maturati per l’esercizio
del suo ufficio con prelazione rispetto ai diritti del
beneficiario.
§ 6. I doveri del trustee.
La nomina del
trustee contenuta nell’atto istitutivo si perfeziona con l’atto
di accettazione dell’ufficio in modo espresso o tacito, ossia
per manifestazione di volontà o mediante comportamento
concludente, ex art. 18 della Legge n. 37/2005.
L’accettazione
è espressa quando è contenuta in un atto scritto([35]),
ovvero quando il soggetto autorizzato nominato assume la qualità
di trustee nei rapporti con i terzi.
L’accettazione,
al contrario, è tacita quando il trustee nominato compie un atto
che presuppone necessariamente la volontà di accettare
l’ufficio.
La legge
sammarinese disciplina, per la figura del trustee, una serie di
obblighi, minuziosamente regolamentati nella Sezione II, Capo I,
Titolo III.
Per quanto
concerne l’obbligo di diligenza la norma stabilisce che il
trustee adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti
all’ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre
di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi altrui([36]).
La diligenza è apprezzata in relazione alla natura professionale
dell’attività esercitata, alla luce dell’obbligo, per la figura
del trustee, di essere soggetto alla vigilanza prudenziale([37]).
E’ essenziale
la tutela dell’integrità dei beni in trust. Il trustee dispone
dei poteri necessari e deve compiere ogni atto utile ai fini
della corretta acquisizione della titolarità dei beni e del loro
possesso. Egli cura che i beni siano sempre individuabili e
osserva le particolari cautele che sono imposte relativamente a
beni che si trasferiscono con il possesso. Deve garantire la
separazione dei beni in trust rispetto a quelli personali (art.
22).
L’onere della
gestione dei beni in trust è finalizzato a preservarne ed
accrescerne il valore, avvalendosi della consulenza di soggetti
dotati di specifiche competenze professionali([38]).
La disposizione attribuisce al trustee l’obbligo di
diversificare gli investimenti e di valutarne periodicamente la
composizione([39]).
Il trustee deve
agire in modo imparziale e compatibilmente con quanto indicato
nell’atto istitutivo (art. 25). Tale obbligo presenta un profilo
problematico poiché la legge consente che i beneficiari vengano
ad esistenza entro trenta anni dal momento in cui il trust ha
effetto. L’atto istitutivo, in tal caso, deve determinare
esattamente le posizioni giuridiche degli stessi.
Peraltro,
qualora il trustee sia titolare di poteri discrezionali, il loro
esercizio non può essere impugnato sotto il profilo della
parzialità delle scelte compiute, salvo l’obbligo di agire in
buona fede.
Le disposizioni
che seguono regolamentano due profili della materia altrettanto
essenziali ma altresì contrapposti: gli obblighi di riservatezza
nei confronti dei terzi e gli obblighi di comunicazione.
L’art. 26
dispone che, salvo quanto disposto dalla legge e dall’atto
istitutivo, il trustee non deve rivelare a terzi, in nessun
tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del
proprio ufficio, né impiegarle a proprio ed altrui vantaggio. La
norma è tassativa, salvo le eccezioni prescritte dalla legge o
eventualmente dall’atto istitutivo, il trustee deve garantire la
riservatezza, nei confronti dei terzi, delle informazioni di cui
è in possesso per ragioni del proprio ufficio, anche esimendosi
dall’impiegarle a proprio vantaggio([40]).
Il vincolo
della riservatezza si contrappone ad un ulteriore obbligo posto
in capo al trustee: l’obbligo di comunicazione verso i
beneficiari, il guardiano, l’Autorità Giudiziaria e l’Autorità
di Vigilanza.
L’onere
principale ed ineluttabile che caratterizza la figura del
trustee è rappresentato dal dovere di redigere e comunicare il
rendiconto([41]),
primariamente ai beneficiari.
L’art. 28, II
comma, recita che il trustee è tenuto a comunicare a ciascun
beneficiario, qualunque sia la natura del suo diritto,
l’esistenza del trust (che sarà comunque attestata dal Registro
dei trust di cui all’art. 9), il nominativo e il domicilio del
trustee e le disposizioni dell’atto istitutivo che prevedono
tale diritto, gli atti o i fatti modificativi o estintivi del
diritto stesso ([42]).
Oltre a ciò, su richiesta del beneficiario, il trustee deve
comunicare un inventario limitato ai beni rispetto ai quali il
beneficiario vanta un diritto e la stima del loro valore di
mercato.
Segnatamente,
il trustee deve inviare al guardiano del trust di scopo e del
trust con beneficiari, ove nominato, ed ai beneficiari
l’inventario ed una relazione in merito alla consistenza ed alla
composizione dei beni in trust.
Tali oneri
informativi traggono fonte dai documenti contabili e
amministrativi che il trustee deve obbligatoriamente redigere e
custodire([43]).
La richiesta può essere rivolta al trustee in qualunque tempo,
ma deve ovviamente prevedere la fissazione di un congruo termine
affinché il trustee possa provvedere.
Gli obblighi di
comunicazione non si estendono ai potenziali beneficiari di un
trust discrezionale. Tali soggetti non vantano diritti nei
confronti dei trustee in relazione a specifiche attribuzioni,
bensì nutrono la mera aspettativa di trarre beneficio dal trust,
qualora i trustee (o i soggetti individuati nell’atto
istitutivo) decidano in loro favore delle attribuzioni
nell’esercizio della propria discrezionalità([44]).
Nell’ambito
degli obblighi di comunicazione rientra la tenuta della
contabilità annuale dei fatti amministrativi che interessano i
beni in trust, da parte del trustee, il quale redige
l’inventario dei beni in trust, unitamente ad una relazione
esplicativa dei principali eventi modificativi della consistenza
e della composizione dei beni in trust.
Oltre a ciò, al
fine di fornire la prova dei fatti o atti relativi al trust, il
trustee deve tenere il Libro degli Eventi, nel quale registra in
ordine cronologico tutti gli atti e gli eventi relativi ai beni
in trust, valutando gli stessi al valore di mercato ([45])
e riportandovi i risultati annuali.
In tale
documento devono essere inderogabilmente annotati l’atto
istitutivo, gli avvenimenti riguardanti il beneficiario e lo
scopo, la descrizione dei beni in trust, le attribuzioni
effettuate in conformità dell’atto istitutivo, gli atti di
delega, i procedimenti di cui il trustee sia parte, il dissenso
manifestato dai co-trustee e dal guardiano, ai sensi degli artt.
31 e 54, l’inventario annuale dei beni in trust e le variazioni
dei trustee, co-trustee e dei guardiani.
Il Libro degli
Eventi, su richiesta, deve essere esibito all’Autorità
Giudiziaria ed all’Autorità di Vigilanza oltre ai soggetti
indicati nell’atto istitutivo.
Tale libro
consente ai trustee che si succedono nell’incarico di avere
piena conoscenza in merito a tutti gli avvenimenti relativi al
trust. Per di più, l’annotazione nel libro degli eventi del
dissenso manifestato dai co-trustee, ai sensi dell’art. 31, o
dal guardiano, ai sensi dell’art. 54, ha l’effetto di sollevare
il soggetto dissenziente da responsabilità per la partecipazione
all’atto rispetto a cui è manifestato il dissenso.
Tale regime
subisce un’eccezione qualora l’atto istitutivo preveda una
pluralità di trustee ed uno di essi non sia soggetto autorizzato
o qualificato. Poiché in tale ipotesi il co-trustee, persona
fisica, deve necessariamente operare in regime di
amministrazione congiunta con il trustee autorizzato o
qualificato e gli stessi devono prendere le proprie
deliberazioni all’unanimità, è esclusa l’annotazione del
dissenso sul libro degli eventi per esimersi da responsabilità([46]).
L’art. 24 pone
in rilevo l’eventualità che il trustee incorra in una situazione
di “conflitto d’interessi”. Esso deve offrire informazioni circa
le eventuali cause di conflitto tra gli interessi di cui è
portatore e quelli del beneficiario o con lo scopo del trust. La
norma circoscrive due situazioni e pone:
· in capo al
nominando trustee un obbligo di informazione preventiva verso il
disponente, nel caso di atto tra vivi, o verso il Tribunale,
nell’ipotesi di trust mortis causa, prima di accettare
l’incarico senza alcuna possibilità di deroga;
· in capo al
trustee nominato il divieto di stipulare atti con se stesso
relativi ai beni in trust e di procurare, a sé o ad altri, un
vantaggio patrimoniale per effetto del suo ufficio.
Il trustee non
può, neppure per interposta persona: a) acquistare la posizione
giuridica di beneficiario, b) accettare la posizione giuridica
di beneficiario in garanzia, c) stipulare atti relativi ai beni
in trust con sé stesso([47]),
d) fare concorrenza per conto proprio o di terzi all’attività
esercitata come trustee.
Ne consegue che
le limitazioni poste dal legislatore ai poteri del trustee, al
III e IV comma dell’art. 24, sono derogabili solo in presenza di
una espressa indicazione contenuta nell’atto istitutivo e
riportata nell’estratto di cui all’art. 8([48]).
La rivelazione
del conflitto di interessi al disponente ha lo scopo di
consentirgli di prendere tutte le cautele necessarie a
salvaguardare l’interesse dei beneficiari o lo scopo del trust.
Nel caso in cui il trust abbia effetto con l’apertura della
successione del disponente, una funzione analoga assolve
l’intervento del Tribunale.
Se il conflitto
di interesse riguarda la materia degli investimenti è da
ritenere che il principio accolto dall’art. 24 vada coordinato
con le disposizioni a tutela degli investitori proprie del
diritto sammarinese. Il trustee autorizzato, costituito da un
intermediario sammarinese bancario o finanziario, assolverà
l’incarico nel rispetto delle norme che governano l’esercizio
dell’intermediazione mobiliare (disposizioni antiriciclaggio, di
vigilanza prudenziale e sul segreto bancario).
L’art. 30 della
legge sammarinese impone al trustee di compiere tutti gli atti
che concernono adempimenti ai fini di pubblicità della propria
qualità di trustee.
Tale assunto è
confermato dalla limitazione della responsabilità del trustee
per l’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi:
esso, se dichiara espressamente di agire nella propria qualità
di trustee di un trust, risponde limitatamente al valore dei
beni in trust alla data in cui le obbligazioni furono assunte
(art.49).
Per tale
finalità è istituito il Registro dei trust, secondo il disposto
di cui all’art. 9, nel quale l’estratto dell’atto istitutivo
deve essere obbligatoriamente trascritto a cura dell’Ufficio del
Registro dei trust su richiesta del notaio che ha autenticato la
sottoscrizione dell’estratto medesimo([49]).
Concludendo, la
tutela della conservazione dei beni in trust è essenziale atteso
che, solo preservando l’oggetto del negozio giuridico, lo stesso
potrà raggiungere le finalità per cui è stato istituito:
soddisfare la posizione giuridica soggettiva del beneficiario o
la realizzazione dello scopo del trust.
Per contro gli
obblighi di informativa ai beneficiari ed al guardiano
rappresentano la garanzia dell’effettività della tutela. Con la
comunicazione dei diritti e/o aspettative ai beneficiari o al
guardiano si potrà effettuare un controllo sull’operato del
trustee per verificare che lo stesso si attenga alle istruzioni
impartite con l’atto istitutivo.
In difetto di
tale conoscenza vi è il rischio che i trustee non siano tenuti a
rispondere ad alcuno e che il rapporto debba quindi ritenersi
privo di effettività sul piano del diritto, contrariamente a
quanto la legge prescrive. Per tale ragione è da ritenere che
queste disposizioni costituiscano regole inderogabili in materia
di trust.
§ 7. La responsabilità del trustee.
La legge
sammarinese disciplina disgiuntamente la responsabilità del
trustee nei confronti del beneficiario e la responsabilità per
le obbligazioni contratte verso i terzi.
Per quanto
riguarda la responsabilità nei confronti del beneficiario, il
trustee che non adempie gli obblighi previsti dalla legge o
dall’atto istitutivo è tenuto al risarcimento del danno (art.
44, I comma)([50]).
La norma stabilisce un’inversione dell’onere della prova a
carico del trustee che, per essere ritenuto esente da
responsabilità, deve dimostrare che la perdita subita non è
dipesa da causa a lui imputabile.
La
responsabilità del trustee per dolo o colpa grave non può essere
esclusa o limitata dalle disposizioni dell’atto istitutivo che,
pertanto, risultano colpite da nullità assoluta, ex art. 47, I
comma. In linea generale, le clausole di esonero da
responsabilità non devono minare gli obblighi essenziali che il
trustee assume accettando l’ufficio.
In linea di
principio la responsabilità non è esclusa se il danno prodotto
dalla violazione degli obblighi imposti al trustee è compensato
dal lucro derivante dall’inadempimento.
Nel caso
sussista una pluralità di trustee, essi sono solidalmente
responsabili dei danni arrecati nell’esercizio del loro ufficio.
E’esonerato da responsabilità il co-trustee che abbia trascritto
il proprio dissenso nel Libro degli eventi e lo abbia
immediatamente comunicato al soggetto indicato nell’atto
istitutivo o al beneficiario o al guardiano[51].
Tale
responsabilità sussiste comunque qualora il co-trustee sia una
persona fisica in quanto la norma prevede l’amministrazione
congiunta (art. 19, V c.).
L’esonero della
responsabilità opera inoltre attraverso una decisione
dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il trustee abbia
agito in buona fede, secondo diligenza e l’inadempimento sia
scusabile, alla luce delle circostanze([52]).
Gli eventuali
esoneri da responsabilità non si estendono alle ipotesi in cui
sussiste un conflitto di interessi, cui si applica l’apposita
disciplina([53]).
Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento
in cui il beneficiario può far valere la propria pretesa e, se
questi è incapace o minorenne, dalla cessazione dello stato di
incapacità o dal raggiungimento della maggiore età.
Per quanto
concerne la responsabilità del trustee nei confronti dei terzi([54])
l’articolo 49 prevede che il trustee, nell’assumere obbligazioni
verso l’esterno, dichiari sempre espressamente di agire in tale
qualità. In tal caso, la sua responsabilità per l’adempimento è
limitata al valore dei beni in trust al momento in cui
l’obbligazione fu assunta([55]).
Qualora, al contrario, il trustee agisca nei confronti dei terzi
senza esplicitare la sua natura risponde con tutto il proprio
patrimonio.
La norma
disciplina due ipotesi: quella concernente la dichiarazione
della qualità di trustee e quella inerente la mancanza della
dichiarazione unita, in ogni caso, ai requisiti soggettivi del
dolo o della colpa grave.
Ne consegue la
limitazione della responsabilità per l’adempimento al valore del
patrimonio “segregato” nel trust, nel caso in cui il trustee
effettui la dichiarazione ed operi con diligenza e buona fede:
la norma fa salva l’esclusione della responsabilità per colpa
semplice prevista in favore del trustee.
Il regime
stabilito in materia di limitazione di responsabilità può essere
modificato per via pattizia. D’altra parte, i limiti posti dalla
normativa sammarinese in materia di responsabilità del trustee
devono essere ritenuti derogabili da parte del trustee in senso
più favorevole al terzo, essendo evidentemente posti
nell’interesse del terzo.
La limitazione
di responsabilità non opera nei confronti dei soggetti coinvolti
nel trust, ossia il disponente, il guardiano, il trustee e il
beneficiario, che non sono considerati terzi al fine di non
estendere oltre un regime eccezionale la limitazione di
responsabilità.
Un’ultima
annotazione merita l’art. 46 ([56])
che prevede la responsabilità solidale con il trustee del
beneficiario che abbia istigato, richiesto o autorizzato
l’inadempimento del trustee stesso: si tratta di una eccezionale
responsabilità solidale del beneficiario che abbia concorso
nell’illecito commesso dal trustee.
§ 8. I beneficiari.
La nozione del
beneficiario, espressa all’art. 50, I comma, rappresenta uno dei
punti nodali della legge in commento.
Il beneficiario
è “il soggetto nell’interesse del quale il trust è istituito”.
Si tratta dell’ipotesi in cui il disponente abbia istituito un
“trust con beneficiari” destinato, alla scadenza, a distribuire
il patrimonio e i redditi prodotti a uno o più soggetti.
L’atto
istitutivo di trust può prevedere una pluralità di beneficiari,
individuati singolarmente o attraverso la determinazione di una
classe di soggetti. I beneficiari possono anche non esistere al
momento dell’istituzione del trust ([57]),
come consentito dall’art. 50, II comma, essendo sufficiente che
almeno uno di essi venga in esistenza entro trenta anni dal
momento in cui il trust ha effetto ([58]).
Poiché l’atto
istitutivo del trust può avere effetto per periodi di tempo
considerevoli, l’art. 50, III comma, prevede la possibilità che
taluni soggetti possano essere aggiunti oppure esclusi dalla
posizione giuridica di beneficiario. Sicché, potrà essere
istituito un trust senza beneficiari o con l’individuazione di
soggetti che, successivamente, perderanno tale qualifica.
Pertanto, il beneficiario non necessariamente vanta un diritto,
ma, in taluni casi, ha una mera aspettativa di divenire titolare
di un diritto condizionato all’avverarsi di determinati eventi ([59]).
L’atto
istitutivo può limitare o escludere il trasferimento della
posizione giuridica di beneficiario a titolo gratuito od
oneroso.
I beneficiari
vantano dei diritti fondamentali che devono essere indicati
dettagliatamente nell’atto istitutivo di trust a valere sul
patrimonio “segregato” in trust.
Tali diritti
devono essere fatti valere nei confronti del trustee, il quale
amministra attraverso un rapporto fiduciario, i beni in trust
nell’interesse altrui. Per garantire l’effettività della tutela
di tali essenziali diritti dei beneficiari, l’art. 51 vincola il
trustee a fornire ai beneficiari le comunicazioni di cui
all’art. 28 e il rendiconto della gestione dei beni in trust con
cadenza almeno annuale ([60]).
Il diritto al rendiconto è reso effettivo dalla facoltà dei
beneficiari di visionare o richiedere copia degli atti
riguardanti i propri diritti ([61]).
Il diritto al
rendiconto e all’accesso ad atti e documenti relativi al trust
non è il mezzo mediante il quale il beneficiario possa sindacare
valutazioni discrezionali unicamente rimesse al trustee secondo
la volontà del disponente ([62]).
I diritti dei
beneficiari si estendono dalla facoltà di trarre profitto dal
trust, alla possibilità di rinunciare o differire i vantaggi
derivanti dallo stesso, nonché, in ultima istanza, dalla
eventualità di estinguere definitivamente il trust.
Nel dettaglio,
l’art. 52, I comma, dispone che i beneficiari possono rinunciare
in tutto o in parte alla loro posizione giuridica inviando al
trustee una comunicazione avente la forma prevista dall’atto
istitutivo ([63]).
I beneficiari,
in virtù del II comma dell’art. 52, possono altresì chiedere per
iscritto al trustee di differire il trasferimento in proprio
favore dei beni in trust, ovvero pretendere che detto
trasferimento avvenga a favore di altri soggetti da essi
indicati, qualora l’atto istitutivo lo consenta ([64]).
Addirittura, con decisione unanime, tutti i beneficiari
maggiorenni e capaci d’agire possono pretendere l’estinzione del
trust con trasferimento dei beni in proprio favore (art. 52, III
comma).
La norma
consente al beneficiario, rimarcando che il diritto appartiene
al lui medesimo nella sua interezza ([65]),
di alienare, dare in garanzia o disporre della propria posizione
giuridica ([66]).
L’art. 53
utilizza espressamente la locuzione “posizione giuridica” per
significare che il beneficiario, fino al momento della
devoluzione finale dei beni in suo favore, non è proprietario
del patrimonio in trust, ma è titolare di un diritto di natura
personale nei confronti del trustee, e di uno status del quale
egli può disporre in tutto o in parte.
§ 9. La figura del guardiano del trust.
L’ufficio del
guardiano, in senso stretto, non rappresenta un soggetto del
trust inteso come rapporto avente ad oggetto beni, costituito a
beneficio di uno o più beneficiari, o per il perseguimento di un
determinato scopo.
Nel trust con
beneficiari l’ufficio del guardiano è eventuale ed è nominato
solo se l’atto istitutivo lo prevede. Nel trust di scopo, il
guardiano è necessario affinché gli obblighi imposti al trustee
abbiano regolare esecuzione.
Con riguardo al
trust di scopo, l’art. 7 richiede che l’atto istitutivo preveda
la figura del guardiano, il quale deve far valere il trust. Gli
obblighi che ricadono in capo al trustee nei confronti del
guardiano rappresentano veri e propri vincoli imposti dalla
legge non derogabili dall’autonomia negoziale privata.
L’atto
istitutivo può conferire al guardiano taluni poteri, fra cui
quello di nominare un nuovo trustee o di aggiungerne altri a
quelli esistenti, nominare un nuovo guardiano in aggiunta a sé
stesso, revocare il trustee dall’ufficio, disporre il veto
sull’esercizio di alcuni poteri del trustee, verificare il
rendiconto del trust, aggiungere o escludere beneficiari,
modificare la legge regolatrice del trust. I poteri del
guardiano sono elencati nella legge a titolo esemplificativo.
Pertanto, il disponente che prevede tale figura, nell’atto
istitutivo del trust, avrà cura di determinare più
analiticamente i poteri e gli obblighi che gli competono in
relazione allo specifico trust. Sicché, al fine di evitare uno
stallo nei rapporti fra guardiano e trustee può essere opportuno
rimettere al guardiano la facoltà di sostituire il trustee.
Il guardiano
non può essere mai beneficiario del trust poiché egli non
rappresenta il soggetto per il quale il trustee amministra e
gestisce il patrimonio in trust. Al contrario la sua funzione
consiste nell’esercitare il controllo sull’operato del trustee.
L’obbligo
principale del guardiano consiste, nel far rispettare le
disposizioni contenute nell’atto istitutivo (cfr. art. 7, I
comma, lettera b).
Come previsto
per il trustee, il guardiano nell’adempimento degli obblighi e
nell’esercizio dei poteri inerenti l’ufficio deve comportarsi
secondo buona fede con la diligenza del buon padre di famiglia
ed avendo natura professionale, la diligenza si valuta con
riferimento alle competenze professionali.
Analogamente il
guardiano ha un obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi
poiché non può rivelare, in nessun tempo, le informazioni di cui
è in possesso per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a
proprio o altrui vantaggio. Ciò avverrà salvo quanto disposto
dalla legge o dall’atto istitutivo o per decisione dell’Autorità
Giudiziaria.
Nell’ipotesi in
cui la figura del guardiano sia rappresentata da un organo
collegiale, ordinariamente esso delibera a maggioranza,
ammettendo la possibilità di deroga attraverso diversa
disposizione dell’atto istitutivo. Ogni guardiano ha diritto di
partecipare alle deliberazioni da adottarsi a maggioranza o
all’unanimità e deve essere informato dell’oggetto della
decisione. Il guardiano dissenziente fa annotare il proprio
dissenso per iscritto nel Libro degli eventi per esimersi da
eventuale responsabilità.
Il guardiano
cui è affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione
da parte del trustee della volontà del disponente può essere una
persona fisica o giuridica. L’atto istitutivo può espressamente
prevedere che il trustee, prima del compimento di determinati
atti individuati dal disponente, debba obbligatoriamente
interpellare il guardiano. L’opportunità di nominare un
guardiano nel trust con beneficiari e l’individuazione dei
poteri da conferirgli va valutata in relazione alla singola
fattispecie, dipendendo dalle caratteristiche del trust, dalla
natura dei beni in trust e dalla complessità delle regole del
trust ([67]).
§ 10. Conclusioni.
L’introduzione
dell’istituto del trust nell’ordinamento giuridico sammarinese
fa parte di un progetto più generale di riposizionamento e
integrazione con l’esterno dell’economia sammarinese. San Marino
con le sue ridotte dimensioni geografiche ha scelto di fondare
la propria economia sul settore finanziario puntando su una
maggiore specializzazione del sistema.
La flessibilità
dell’istituto e la sua capacità di adattarsi alle singole
esigenze lo hanno fatto diventare un cardine del sistema
giuridico anglosassone e lo hanno fatto diffondere nel panorama
internazionale.
Il legislatore
sammarinese inoltre ha saputo coniugare la flessibilità e la
complessità dello strumento alla prudenza necessaria a
garantirne un uso corretto. Per tale ragione sono state compiute
delle scelte quali quelle di rendere obbligatoria la redazione
dell’atto istitutivo per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, introdurre un Registro dichiarativo dei trust e di
prevedere che i trustee siano autorizzati e vigilati dalla Banca
Centrale.
Fino a non
molti decenni or sono si parlava di trust come di una figura
lontana dalla nostra civiltà giuridica. Nessuno avrebbe potuto
pensare che la figura del trust potesse essere utilizzata nei
rapporti fra soggetti appartenenti a paesi di civil law e
persino in deroga a norme imperative dei diritto interno.
La legge della
Repubblica di San Marino sui trust beneficerà della prassi
formatasi in Italia dopo l’entrata in vigore della Convenzione
de L’Aja del 1° luglio 1985 e delle pronunce giurisprudenziali
che gli riconoscono ampie possibilità di applicazione.
Essa manifesta
l’intento del legislatore di voler attribuire attendibilità ad
un istituto che nella prassi viene utilizzato frequentemente per
regolare contesti che i tradizionali negozi non possono
disciplinare.
L’art. 11, I
comma della legge in commento, commina la sanzione della nullità
all’atto istitutivo o all’atto di trasferimento dei beni al
trustee che risultino simulati, cioè in tutti i casi in cui
l’istituto viene utilizzato a scopo fraudolento o per perseguire
interessi certamente non meritevoli di tutela.
Infine la
previsione che l’ufficio di trustee debba essere svolto da
soggetti autorizzati e qualificati (art. 19), e che in caso di
istituzione di trust di scopo sia obbligatoria la nomina di un
“guardiano” (art. 7) garantisce un’amministrazione professionale
e trasparente dei beni in trust e un controllo sull’effettiva
attuazione della volontà del disponente. Oltre a ciò si osserva
che i trustee, come gli altri soggetti autorizzati, sono
assoggettati alle norme di vigilanza prudenziale, di trasparenza
degli assetti proprietari, ai requisiti di professionalità,
indipendenza e onorabilità degli esponenti aziendali e sono
tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio, anche alla luce
della riforma delle disposizioni in materia in corso di
consultazione.
([1])
Avvenuta con decreto consigliare del 20 settembre 2004
n. 119
([2])
P. Manes e N. Soldati “I trust interni e la legge della
Repubblica di San Marino sui trusts”, San Marino, 2007
intervento di F. Galgano “Il trust e la globalizzazione
del diritto”, pag. 13.
([3])
“Il trust interno presenta elementi soggettivi e
obiettivi legati ad un ordinamento che non qualifica lo
specifico rapporto quale trust (nel senso accolto dalla
Convenzione), mentre esso è regolato da una legge
straniera che gli attribuisce quella qualificazione”. Si
veda in proposito M. Lupoi “Trusts”, 2001, pag. 546.
([4])
La legge costituzionale del 8 luglio 1974 n. 59 è stata
modificata dalle leggi 19 settembre 2000 n. 95 e 26
febbraio 2002 n. 36. Il testo coordinato è desumibile
dal Decreto 8 luglio 2002 n. 79.
([5])
La legge costituzionale disciplina il rapporto fra il
cittadino e lo Stato e i diritti fondamentali. E’ una
legge sovra ordinata alle altre e trae il suo carattere
di legge costituzionale rigida oltre che
dall’enunciazione dei principi generali del fatto che è
previsto un procedimento di revisione, per la sua
modifica, che richiede la maggioranza qualificata dei
due terzi dei membri del consiglio Grande e Generale
(art. 16, comma 1 Legge n. 59 del 8 luglio 1974). Vedi
in proposito E. Spagna Musso e Vaudelli “Linee di una
riforma dell’ordinamento pubblico sammarinese”.
([6])
Per diritto comune, fonte del diritto sammarinese, si
intende non il diritto giustinianeo ma quel diritto che
si formò e sviluppò sulla base del diritto romano, del
diritto canonico e della consuetudine. Cfr. G. Costanzo,
“Diritto Amministrativo” in Rivista di diritto, Istituto
Giuridico Sammarinese, marzo 2007, pag. 24.
([7])
L’ordinamento sammarinese è sempre stato ostile a
dotarsi di una codificazione si veda in proposito F.
Treggiari “Trust e diritto comune a San Marino” in “Il
trust nella nuova legislazione di San Marino”, Rimini,
2005, p. 77.
([8])
Sui caratteri dell’ordinamento costituzionale
sammarinese in particolare prima e dopo la dichiarazione
dei diritti del 1974 nonché dopo la riforma
costituzionale del 2002 si veda G. Guidi, “ Le fonti
scritte nella Repubblica di San Marino”, Torino, 2004,
nonché S. Caprioli, “Autonomia ed eteronomia nel diritto
delle imprese” in “La legislazione societaria
sammarinese”, Rimini 1990, p. 15 e il “Diritto comune
nelle esperienze della Repubblica di San Marino” in
“Rivista internazionale di diritto comune”, 5 (1994),
pp.102 ss. Inoltre S. Caprioli, “Il diritto comune nello
statuto sammarinese vigente. Problemi e prospettive
dinnanzi alla Dichiarazione dei diritti “ in “Istituto
Giuridico sammarinese. Miscellanea” 3 (1992), pp.
13-33.
([9])
A. Selva “Le fonti del diritto sammarinese”, in “Rivista
di diritto – Istituto Giuridico Sammarinese –
Miscellanea” Aprile 2007, p.11.
([10])
E’ possibile con il medesimo atto istitutivo di trust
che il disponente istituisca due o più trust, alcuni in
favore di beneficiari, altri aventi la funzione di
perseguire un determinato scopo. Vedi
art. 2, IV comma, secondo il quale il disponente
può istituire, con un unico atto, trust con beneficiari
e trust di scopo.
([11])
Tali caratteri del trust disciplinato dalla legge
sammarinese del 17 marzo 2005 n. 37 sono previste anche
nella Convenzione de L’Aja del 1° Luglio 1985 sulla
legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento
che all’art. 2, comma 3, stabilisce che il fatto che il
disponente conservi alcune prerogative o che il trustee
possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è
incompatibile con l’esistenza di un trust. Tuttavia la
Convenzione pone delle norme di salvaguardia per evitare
l’utilizzo di negozi con scopo fraudolento. A titolo
esemplificativo si veda l’art. 15 – 16 – 18 che
contemplano la prevalenza delle norme imperative non
derogabili dall’autonomia privata e disattendendo quelle
contrarie all’ordine pubblico.
([12])
La legislazione sammarinese ha mutuato il modello del
trust di scopo non dal diritto inglese, che ammette solo
i trust di scopo che siano “charitable”, ma dal modello
internazionale che, utilizzando lo strumento del trust
di scopo per numerose operazioni finanziarie, non pone i
ristretti limiti del diritto inglese. Nel diritto
inglese, in base all’interpretazione tradizionalista e
rigorosa del “beneficiary principle” i trust di scopo
sono nulli, in quanto privi dei beneficiari che possono
pretendere l’adempimento del trustee. Eccezione a questo
principio fanno i charitable trust, la cui
caratteristica è che il trustee è tenuto a destinare i
beni del trust ad uno scopo charitable, intendendosi
come charitable solo le finalità ritenute tali dalla
giurisprudenza sulla base di leggi elisabettiane
risalenti al secolo XVI e pronunce stratificatesi nei
secoli (v. M. Lupoi, Trusts, Milano 2001, p. 210 s). Per
superare le limitazioni poste dal diritto inglese, le
legislazioni offshore (Cook Islands, Bahamas, Cipro,
Belize, Cayman Island, Bermuda, Niue, Isola di Man,
Jersey) hanno riconosciuto la piena legittimità di trust
di scopo anche non charitable, caratterizzati, pur
sempre, come nel diritto inglese, dall’assenza di
limitazioni di durata e dalla previsione di un soggetto
pubblico che ne assicuri l’esecuzione da parte dei
trustee, prevedendo che sia lo stesso disponente a
designare chi sarà legittimato a pretendere l’osservanza
dell’atto istitutivo. Tutte le legislazioni offshore,
tranne Bermuda, prevedono la necessaria presenza di un
guardiano legittimato contro i trustee ad esigere
l’adempimento del trust.
([13])
Il trust ha effetto dal momento in cui il trustee
diviene titolare dei beni in trust. Il riferimento alla
data dell’atto istitutivo del trust consente di avere la
certezza necessaria circa la durata del rapporto v. M.
Graziadei “Prima lettura delle disposizioni civilistiche
contenute nella legge di San Marino sul trust” in “Il
Trust nella nuova legislazione di San Marino”, Rimini,
2005, p. 24
([14])
Il diritto straniero non sempre ha adotta disposizioni
così liberali, tali per cui alcun vincolo di durata è
posto al trust di scopo. I trust di scopo non charitable
sono usualmente limitati nella durata a quella stabilita
per i trust non di scopo. L’accostamento ai charitable
trust ha però avuto anche l’effetto in molti casi di
rendere l’esonero dai limiti di durata comune a tutti i
trust di scopo. M. Lupoi, “Trusts”, Milano, 2001 p. 396.
([15])Un
resulting trust è caratterizzato da un atto istitutivo
carente di alcune disposizioni, ovvero le condizioni
enunciate dal disponente non esauriscono gli interessi
equitativi o non toccano la totalità dei beni o l’intero
contenuto dei diritti trasferiti o il trust è nullo o
inefficace. Ad esempio, non essendovi alcuna indicazione
sulla definitiva destinazione dei beni del trust fund ai
beneficiari, l’equity impone l’istituzione di un trust
(resulting) in cui il diritto del disponente è oggetto
di un trust residuale in favore del disponente medesimo
che vede come beneficiario l’originario disponente, sì
da
permettere che i beni ritornino nuovamente nel
patrimonio di quest’ultimo.
Si ha
invece un constructive trust quando il trustee svolge
funzioni caratterizzate dalla natura fiduciaria di ogni
beneficio impropriamente ottenuto in conseguenza dello
svolgimento di quelle funzioni. La volontà del
disponente risulta palesata, ma in forma
invalida: l’equity ritiene in tal caso che tale
volontà debba essere comunque salvaguardata, e consente
al giudice di
istituire con
sentenza un trust per perseguire ugualmente
l’intento voluto dal disponente. Il bene è considerato
dall’Equity appartenere ad un soggetto diverso a quello
al quale, secondo il diritto, appartiene. Per ulteriori
approfondimenti, v. M. Lupoi, Trusts, 2001 p.68 e 114.
([16])
Tale facoltà ha rilievo ai fini della trascrizione
dell’atto istitutivo o di trasferimento, ossia della
pubblicità dichiarativa indispensabile per
l’opponibilità ai terzi degli elementi caratterizzanti
il trust e del vincolo su di essi.
([17])
La separazione dei beni in trust, sebbene sia sancita
dalla legge, attua la volontà del disponente
che, nell’istituire il trust, non vuole
certamente arricchire né il trustee, né tanto meno i
suoi creditori.
([18])
L’art. 22, II comma, dispone che “il trustee deve
conservare i beni in trust separati da ogni altro bene
nella propria disponibilità, inclusi quelli di
pertinenza di altri trust”.
([19])
L’azione disciplinata nell’art. 57 “azione di sequela “
segnala che la confusione di beni in trust con beni
appartenenti al trustee o a terzi non estingue il
vincolo impresso su tali beni per effetto del trust. I
beni in trust possono essere individuati grazie
all’azione prevista da questa norma, benché, ad esempio,
l’atto di alienazione del trustee abbia sostituito una
cosa mobile soggetta al trust con il credito vantato
quale corrispettivo dell’alienazione, ed eventualmente
abbia quindi depositato il denaro percepito quale prezzo
dell’alienazione illecita. Si veda M. Graziadei, “I
trust: disposizioni contenute nella legge di S. Marino”,
2005, S. Marino, p.15-37
([20])
L’autentica della sottoscrizione dell’atto istitutivo di
trust da parte del notaio ha la nota finalità di
asseverarne la legalità. Nel Decreto n. 86 del 10 giugno
2005 viene specificato, all’art. 12, I e II comma, che
l’iscrizione nel Registro dei trust dell’estratto
dell’atto istitutivo redatto in forma di scrittura
autenticata esonera il trustee dall’obbligo di
registrazione dell’atto istitutivo. Diversamente avviene
qualora l’atto istitutivo sia stato redatto nella forma
dell’atto pubblico, dovendo in tale ipotesi il notaio
rogante – o il trustee, se il primo non vi provvede –
curare, oltre che la registrazione dell’estratto nel
Registro dei trust, la registrazione dell’atto pubblico
presso il Registro previsto dalla legge 29 ottobre 1981
n. 85.
([21])
Nel modello inglese il negozio istitutivo di trust fra
vivi è a forma libera perché le prescrizioni formali
riguardano esclusivamente la prova dell’istituzione e si
applicano solo a certe tipologie di trust (land).
Inoltre la prova, a differenza della forma ad
probationem, riguarda non l’esistenza dell’atto
istitutivo del trust ma l’intenzione del disponente. Si
veda in proposito M. Lupoi, Trusts, 2001, Milano, p.
162.
([22])Il
testamento orale (c.d testamento nuncupativo) disposto
ai sensi della Legge 4 luglio 1985 n. 78, alla presenza
di due testimoni è valido nell’ordinamento sammarinese.
Tuttavia, ai sensi della
normativa in
commento, sono validi solamente i trust istituiti
mediante testamento o altro atto di ultima volontà
avente forma scritta, mentre sono inficiati di nullità i
trust disposti mediante testamento orale. Peraltro
restano validi agli atti istitutivi di trust “mortis
causa” nuncupativi, ossia con forma verbale,
esclusivamente nell’alveo del diritto c |