Ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d. lgs. 58/1998 (Testo Unico
Finanziario) i soggetti abilitati all’offerta fuori sede di
strumenti finanziari e di servizi di investimento rispondono in
via solidale per i danni arrecati a terzi dai promotori
finanziari, della cui attività gli stessi soggetti si avvalgono,
anche qualora i danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale.
Il cliente che dunque ritenga di aver subito un ingiusto danno
causato dalla illegittima condotta del promotore finanziario,
potrà agire indistintamente sia nei confronti di quest’ultimo e
sia nei confronti dell’intermediario abilitato, al fine di
ottenere il ristoro dei danni patiti.
Il contenuto della norma sopra riportata trae origine dall’art.
5, comma 4 L. 1/1991, il quale così espressamente difatti
stabiliva: “La società di intermediazione mobiliare è
responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi
nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori
finanziari anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale”. Inoltre l’art. 31 d.
lgs. 58/1998 sembra essere altresì riconducibile all’art. 1228
c.c., secondo cui: “Il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche
dei fatti dolosi o colposi di costoro”, oltre che all’art. 2049
c.c. in materia di responsabilità dei padroni e committenti.
Pertanto, già precedentemente all’entrata in vigore del d. lgs.
58/1998, l'art. 5, comma 4 L. 1/1991 disciplinava, in via
generale, l'attività di intermediazione mobiliare, prevedendo ed
accrescendo - rispetto a quanto stabilito dalle richiamate norme
di cui al codice civile - il principio della responsabilità
solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni
arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai
promotori finanziari.
L'art. 5 comma 4 L. 1/1991 prima e l’art. 31 d. lgs. 58/1998
successivamente, nel disporre la responsabilità in capo
all’intermediario finanziario, hanno stabilito una relazione di
continuità con i principi generali dettati dall'art. 2049 c.c.,
la cui portata è stata ampliata dal legislatore per offrire agli
investitori un più efficace strumento di tutela (Cass. civ.,
sez. III, sent. n. 6091 del 20 marzo 2006).
L’art. 31 d. lgs. 58/1998 ha esteso l’ambito di applicazione
della responsabilità non solo alle società di intermediazione
mobiliare riferite dall’art. 5 L. 1/1991, ma ai “soggetti
abilitati”, intendendosi con tale espressione ai sensi dell’art.
1 lettera r) d. lgs. 58/1998: le SIM, le imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le
SICAV, nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le
banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o
delle attività di investimento.
Affinchè sia configurabile la responsabilità di cui all’art. 31
d. lgs. 58/1998 è sufficiente che sia dimostrata la
riconducibilità del rapporto fra preposto e cliente all’attività
del primo quale promotore finanziario dell’intermediario, nonché
il rapporto di occasionalità necessaria fra fatto illecito del
preposto ed esercizio delle mansioni affidategli (Tribunale
Milano, sent. del 07 aprile 2005).
L’art. 31 d. lgs. 58/1998 prevede una chiara ipotesi di
responsabilità oggettiva, che prescinde dunque persino da ogni
eventuale violazione di obblighi di controllo o di scelte del
promotore, e non viene meno nemmeno in ipotesi di responsabilità
penale in capo al promotore finanziario.
Così difatti ha statuito recente giurisprudenza sul punto: “La
responsabilità dell'intermediario ex art. 31 d. lgs. 58/98 ha
natura oggettiva e, quindi, prescinde da ogni valutazione di
colpa in vigilando o in eligendo dello stesso e sussiste, ove
sia riscontrabile un rapporto di preposizione, il fatto illecito
del promotore e la connessione fra incombenze e danno”
(Tribunale di Mantova, sent. del 27/10/2005, Pres. A.
Dell’Aringa, Est. M. Bernardi).
Il carattere meramente oggettivo della responsabilità
dell’intermediario per l’operato del promotore trova il proprio
fondamento nella considerazione che il costo del rischio
dell’attività e quindi l’illecito del promotore devono essere
imputati alla società intermediaria, nel cui interesse
l’attività viene svolta dal promotore. Non è possibile per
contro far ricadere il rischio sull’inerme risparmiatore,
dovendo invece ricadere su chi sceglie il collaboratore, se ne
avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio
stesso in costo (Tribunale di Roma, sent. del 23 marzo 2005).
La normativa in questione rientra tra le norme a tutela del
consumatore (nella fattispecie il risparmiatore) di cui tende a
proteggere la buona fede di fronte a soggetti in posizione
preminente, per il fatto di svolgere abitualmente e
professionalmente l'attività di intermediazione finanziaria.
La responsabilità oggettiva dell’intermediario si fonda dunque
semplicemente ed esclusivamente sulla circostanza che i rapporti
tenuti dal promotore con il cliente siano riconducibili ad
attività espletata e rappresentata come attività del promotore
per conto del soggetto abilitato e rientrante nella sua sfera di
azione (Tribunale di Roma, sent. del 14 ottobre 2004).
Può quindi ben sostenersi che la responsabilità
dell'intermediario preponente trovi la sua ragion d'essere, per
un verso, nella circostanza che l'agire del promotore è uno
degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale
nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici
cui è ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso,
ed in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una più
adeguata garanzia ai destinatari delle offerte loro rivolte
dall'intermediario per il tramite del promotore.
L’ambito di estensione della responsabilità oggettiva per
l’operato del promotore finanziario è davvero molto vasto e la
giurisprudenza intervenuta in merito ha contribuito ad ampliare
tali confini, addirittura precisando che la responsabilità non
può essere esclusa anche qualora vi sia un nesso di
occasionalità necessaria, ravvisabile anche quando la società
citata detenga l’intero pacchetto azionario della società per
cui il promotore finanziario svolgeva le proprie mansioni
(Tribunale di Milano, sez. III, sent. del 28 novembre 2005).
In sostanza l’intermediario abilitato è responsabile in solido
per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche
quando sussista un rapporto di "necessaria occasionalità" tra
incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto ravvisabile
in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore
rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle
incombenze di cui è investito (Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio
2002, sent. n. 10580). In tale ipotesi quindi l’intermediario
finanziario è tenuto, congiuntamente al promotore quale soggetto
autore immediato dell’illecito perpetrato, al risarcimento dei
danni subiti dal cliente.
La responsabilità dell’intermediario sussiste anche in ipotesi
di condotta dolosa del promotore, proprio in quanto avente
natura oggettiva e difatti: “La società di intermediazione
mobiliare, ai sensi dell'art. 31 d.lg. n. 58 del 1998, è
solidalmente responsabile con il promotore finanziario nei
confronti del risparmiatore nei casi in cui il promotore abbia
improntato la propria condotta non al rispetto degli interessi
del risparmiatore danneggiato bensì a quelli di arricchimento
personale o di terzi, a nulla rilevando la natura dolosa della
condotta illecita, giacché il legislatore ha inteso configurare
una fattispecie di responsabilità oggettiva in capo alle società
di intermediazione mobiliare così da garantire una tutela
rafforzata ai risparmiatori” (Tribunale di Sanremo, sent. del 13
gennaio 2003).
Infine la più recente giurisprudenza ha precisato che la
responsabilità indiretta di cui all’art. 31 d. lgs. 58/1998 non
preclude comunque una diversa fattispecie di responsabilità
diretta per fatto proprio in capo all’intermediario abilitato,
così statuendo difatti sul punto: “In tema di responsabilità
indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.)
per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello
svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un
rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del
preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta
l'insorgenza di una responsabilità diretta a carico della
società, la cui configurabilità non è preclusa dall'art. 5,
comma 4, l. n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, d.lg. n. 58
del 1998), il quale si limita a prevedere un'estensione della
responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche
l'accertamento della potenziale responsabilità per fatto
proprio, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. Civ., sez. I,
sent. n. 26172 del 13/12/2007).
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