La Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985.
Il Consiglio
Grande e Generale della Repubblica di San Marino ha aderito alla
Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile
ai trust e sul loro riconoscimento
[1] in forza del Decreto del 20/09/2004 n. 119
[2].
L’adesione
produce i suoi effetti solo dopo il decorso di dodici mesi dal
ricevimento della notificazione dello strumento di adesione da
parte di tutti gli Stati contraenti
[3]
Attraverso tale
adesione lo Stato di San Marino si è impegnato, ai sensi
dell’art. 11 della Convenzione, a riconoscere nel proprio
ordinamento giuridico gli effetti del trust che posseggono le
caratteristiche di cui all’art. 2 della stessa Convenzione,
senza però avere una disciplina interna generale che regolamenti
la materia.
A tale
proposito la Convenzione dell’Aja ha sviluppato un regime
internazional-privatistico proprio per i trust distinto da
quello applicato ad altri istituti, ad esempio al contratto.
La Convenzione
di Roma del 1980 ammette all’art. 3 lo shopping del diritto
riconoscendo la facoltà ai cittadini di uno Stato di adottare il
diritto di uno Stato terzo attraverso il contratto, con il
limite del rispetto delle norme imperative interne.
La Convenzione
dell’Aja del 1985 è andata oltre al riconoscimento di tali
effetti riconducibili comunque nell’alveo delle norme imperative
interne consentendo ai cittadini di qualunque Stato (anche di
civil law) di fruire dell’istituto del trust superando la norma
di diritto interno imperativa che impone la responsabilità
illimitata del debitore.
Qualora il
trust sia rappresentato da un rapporto giuridico istituito da un
disponente – con atto tra vivi o mortis causa – che pone sotto
il controllo di un trustee dei beni nell’interesse di un
beneficiario o per uno scopo specifico, allora il trust produce
un effetto contrastante con l’art. 2740 c.c. italiano relativo
alla responsabilità patrimoniale generale del debitore.
Il
riconoscimento del trust istituito in conformità della legge
scelta dal disponente o, in mancanza, da quella con la quale ha
più stretti legami, secondo l’art. 11, quale norma di diritto
sostanziale uniforme, produce delle conseguenze minime.
Così i beni del
trust sono segregati rispetto al patrimonio personale del
trustee e sono sottratti alle pretese dei suoi creditori
personali. Il trustee non può arricchirsi a scapito dei beni in
trust e risponde dell’adempimento delle obbligazioni inerenti
all’attuazione del trust solo nei limiti dei beni in trust.
La Convenzione
si applica solo ai trust istituiti volontariamente. Tale
Convenzione, al pari di altre Convenzioni di diritto
internazionale privato, contiene una serie di norme di
salvaguardia che conducono all’applicazione del diritto
richiamato da altre norme di conflitto del foro.
Ci si riferisce
segnatamente all’art. 13 ed all’ammissibilità nell’ordinamento
giuridico del cosiddetto “trust interno” cioè di un trust in cui
tutti gli elementi soggettivi ed obbiettivi sono legati ad un
ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come trust
mentre esso è regolato da una legge straniera che gli
attribuisce quella qualificazione.
L’art. 13
stabilisce che nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i
cui elementi significativi, ad eccezione della legge
applicabile, del luogo di amministrazione e residenza abituale
del trustee siano collegati più strettamente alla legge di Stati
che non riconoscono l’istituto del trust.
La dottrina è
giunta alla conclusione che senza dubbio il giudice, in base
all’articolo citato, potrebbe negare effetto al trust interno e
ricondurre la fattispecie all’applicazione del diritto
nazionale. Tuttavia il Rapporto di Von Overbeck
[4] è esplicito nel ritenere che l’art. 13 dovrebbe
essere utilizzato dai giudici che reputino che la situazione sia
stata abusivamente sottratta all’applicazione del proprio
diritto.
La disciplina
civilistica del trust nella Repubblica di San Marino.
La Repubblica
di San Marino ha adottato recentemente
[5] una legislazione in materia civilistica conforme
al modello internazionale e destinata non ai cittadini della
Repubblica, bensì ai soggetti non residenti, come tipicamente
accade nell’ambito dei piccoli Stati.
Pertanto il
problema del trust interno a San Marino si pone in relazione a
quegli istituti i cui attori, principalmente beneficiario e
disponente, sono italiani o stranieri mentre il trustee,
eventualmente il guardiano e la legge applicabile sono
sammarinesi.
A tale
proposito interviene la problematica posta dall’art. 13, visto
che in Italia manca una norma interna in materia, tenendo
presente, tuttavia, che lo stato italiano, parimenti a quello di
San Marino, ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio
1985 impegnandosi a riconoscere l’istituto del trust ivi
descritto.
Si evidenzia
che l’ordinamento giuridico sammarinese fondato originariamente
sul diritto comune ha ormai, dall’inizio del XX° secolo,
adottato una miriade di leggi speciali scritte disciplinanti
specifiche materie che hanno disapplicato il diritto comune
trasformando gradualmente il sistema giuridico conformemente ai
paesi di civil law. Nonostante il paese sia ostico a dotarsi di
una codificazione scritta, in materia civilistica, da ultimo
anche la legge n. 36/2002, all’art. 3-bis, ha ridefinito
l’ordine gerarchico delle fonti giuridiche stabilendo la
prevalenza della norma costituzionale (gli statuti e le leggi
qualificate di modifica degli stessi). Secondaria è la legge
ordinaria ed integrativa, solo in subordine, la consuetudine ed
il diritto comune.
Ne consegue che
tale ordinamento giuridico, ancorché non strutturato in maniera
organica in Testi Unici, codici o raccolte di leggi, mostra
molti punti di contatto con un sistema civilistico dotato di una
costituzione rigida e nel quale si predilige la norma scritta
[6].
Si osserva che
spesso è la stessa norma scritta che rinvia espressamente al
diritto comune colmando le lacune legislative con il ricorso ai
principi scientifici della dottrina e soprattutto della
giurisprudenza.
In tale
contesto si inserisce la legge civilistica sull’istituto del
trust, la legge n. 37 del 17 marzo 2005 che disciplina i trust
istituiti per volontà del disponente qualora il trustee
autorizzato dalla legge sammarinese, o qualificato ai sensi
della stessa, diventa titolare di beni nell’interesse di uno o
più beneficiari o per uno scopo specifico.
La norma
prevede determinati requisiti essenziali che deve assolutamente
osservare l’atto istitutivo e stabilisce i diritti e gli
obblighi in capo ai soggetti del trust.
Si osserva che
vengono fondamentalmente accolti i principi essenziali previsti
nel modello internazionale, fra cui primariamente la separazione
patrimoniale ed il vincolo di destinazione sui beni in trust
(quanto previsto dall’art. 13).
Il trust di
scopo si caratterizza per l’assenza dell’obbligo della finalità
benefica e per una durata illimitata dello stesso.
Il trust con
beneficiari non preclude che il disponente ed il trustee possano
essere beneficiari ed, in generale, che il disponente ricopra
l’ufficio di trustee o si riservi alcune prerogative
Sussistono
anche nella norma civilistica, regole di salvaguardia, al pari
di quanto stabilito nella Convenzione dell’Aja, dirette a
rendere nullo un trust il cui atto istitutivo sia contrario a
norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La
nullità del trust è disposta anche qualora l’atto istitutivo o
dispositivo, successivo e separato, siano simulati oppure i beni
in trust siano destinati a commettere un reato
[7].
Il trustee
autorizzato o qualificato è soggetto ad un sistema autorizzativo
ed è sottoposto a regole di vigilanza prudenziale ed al rispetto
della normativa antiriciclaggio.
Sono previsti
in capo al trustee una serie di obblighi e di poteri fra i quali
spicca l’obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi, di
buona fede e diligenza nell’adempimento dei propri doveri
inerenti all’ufficio. Inoltre il trustee è vincolato a tenere la
contabilità dei fatti amministrativi che interessano i beni in
trust e ne redige l’inventario. Oltre a ciò sono previsti gli
essenziali oneri di comunicazione a favore dei beneficiari e del
guardiano e gli adempimenti a fini di pubblicità.
E’ prevista la
figura del co-trustee che non deve obbligatoriamente essere
autorizzato e qualificato, nel caso in cui il trust abbia una
pluralità di trustee, anche se è prevista l’amministrazione
congiunta.
Come accade di
consueto in paesi con ordinamenti giuridici di civil law, si è
dotato l’istituto di un sistema di pubblicità dichiarativa
attraverso l’introduzione di un Registro dei trust in grado di
limitare la responsabilità del trustee per le obbligazioni
contratte verso i terzi, qualora egli dichiari espressamente di
agire in tale qualità: la responsabilità per l’adempimento è
limitata al valore dei beni in trust alla data in cui le
obbligazioni furono assunte.
Fra i diritti
dei beneficiari si annoverano inoltre le comunicazioni
periodiche, fra cui il diritto al rendiconto, l’inventario dei
beni in trust e la relazione contenente la descrizione dei
principali eventi modificativi della consistenza e della
composizione dei beni in trust.
Oltre a ciò che
rende effettiva la tutela di tali soggetti, si osserva la
facoltà di differire l’attribuzione o estinguere anticipatamente
il trust, disporre della posizione giuridica dei beneficiari a
favore di terzi ed escludere o aggiungere dalla posizione
giuridica di beneficiari alcuni soggetti durante la vita del
trust.
E’ ovvio che
nel trust il disponente non deve mantenere un sostanziale potere
di gestione e magari anche di disposizione dei beni in trust
[8] perché viene meno l’effettivo trasferimento al
trustee dei beni in trust i quali permangono sotto il controllo
del disponente. Bisogna tener conto della compatibilità
dell’istituto con i principi dell’ordinamento giuridico e,
pertanto, non dovrebbe essere ammessa la facoltà di revoca del
trust se non in casi particolari. Ciò in quanto l’atto
istitutivo potrebbe essere suscettibile di riqualificazione
venendo a configurare una sorta di mandato senza rappresentanza
posto in essere per realizzare una gestione fiduciaria.
Concludendo, lo
statuire che nell’ordinamento giuridico italiano la validità del
trust interno
[9] si determina sulla base del suo diritto
regolatore, che da questo vanno desunti gli effetti ed a questo
ci si deve rifare per la sua interpretazione, ammettendolo per
assecondare l’effetto segregativi del trust
[10], produrrà importanti ripercussioni anche
nell’ordinamento giuridico sammarinese che annovera fra i
principali fruitori i soggetti residenti in Italia. Ciò
consentirà di sostenere e sviluppare l’attività di trust
offshore al fine di attrarre attività internazionali.
Il rapporto fra
le norme di diritto interno ed il diritto internazionale.
Il rapporto fra
le disposizioni interne all’ordinamento giuridico della
Repubblica di San Marino, in particolare, la legge sammarinese
sul trust e le norme di diritto internazionale merita
particolare attenzione.
Innanzitutto è
necessario distinguere fra la legge applicabile all’atto
istitutivo del trust e quella applicabile agli atti dispositivi,
distinti e funzionalmente collegati con cui il disponente
trasferisce al trustee la titolarità di beni. Gli atti
dispositivi restano sottoposti sia nei profili formali sia nei
profili sostanziali alla legge designata dalle norme di
conflitto ordinarie.
In secondo
luogo è essenziale esaminare l’interazione tra diritto interno e
internazionale in tema di giurisdizione competente e di
delibazione ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Per quanto
riguarda la giurisdizione competente la legge 218/95 di riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato determina
l’ambito della giurisdizione italiana competente atteso che il
convenuto è domiciliato in territorio italiano (art.3, comma 1),
mentre solo i rapporti interni fra trustee, disponente e
beneficiario sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva
indicata nell’atto istitutivo.
Al contrario la
legge regolatrice del trust prevede la giurisdizione dello Stato
di San Marino qualora sia scelta quale legge applicabile al
trust la legge sammarinese (art. 5 Legge 37/2005). Inoltre,
essendo i beni siti in San Marino la giurisdizione sammarinese
sussiste in applicazione del criterio di collegamento del locus
rei sitae.
Si osserva che
ogni qualvolta sussista la competenza concorrente dell’Italia o
di un altro Stato, perché la sentenza emessa dallo stato
straniero possa produrre effetti in territorio sammarinese, essa
dovrà essere delibata secondo quanto previsto, per un
provvedimento giurisdizionale italiano, dalla Convenzione
italo-sammarinese del 1939 di Amicizia e Buon Vicinato.
La Repubblica
di San Marino, infatti, non essendo uno Stato comunitario non
può essere diretto destinatario del Regolamento CE 44/2001, il
quale prevede che le sentenze rese in uno Stato membro siano
automaticamente riconosciute negli altri Stati senza necessità
di delibazione, in applicazione della regola un solo processo
una sola sentenza.
La disciplina
tributaria applicabile al trust secondo la prassi, la dottrina e
la legislazione italiana.
Nel settore
tributario non è possibile fornire una soluzione che possa
essere valida per qualsiasi tipologia di trust ma
l’individuazione del soggetto passivo del tributo deve essere
indagata valutando la peculiarità del singolo trust considerato.
La tematica
centrale in materia di imposte dirette è stata quella della
soggettività tributaria del trust.
Il dibattito
dottrinale in Italia sulle modalità di tassazione dei fenomeni
impositivi che si generano da un rapporto di trust nasce dalle
caratteristiche peculiari dell’istituto e dagli effetti prodotti
dal polimorfismo sul piano del trasferimento della ricchezza. La
flessibilità dello strumento, mutevole da trust a trust, ma
anche, nello stesso trust, nel corso del tempo a seconda delle
caratteristiche dei soggetti coinvolti e della tipologia dei
redditi da tassare, comporta una necessaria analisi continua per
definire le corrette regole di tassazione da applicare al
rapporto.
La dottrina si
era divisa fra coloro che riconducevano il trust fra i soggetti
passivi IRES, quali organizzazioni nei confronti delle quali si
verifica il presupposto impositivo in maniera unitaria ed
autonoma (ai sensi dell’art. 73, comma 2 Tuir), e coloro che
ritenevano applicabile il presupposto del tributo nei confronti
del trustee, unico titolare giuridicamente qualificato dei beni
che formano il trust fund.
Tuttavia il
legislatore tributario è intervenuto disciplinando espressamente
i profili dell’imposizione diretta dei trust attraverso la legge
27/12/2006 n. 296 che ha modificato l’art. 73 e l’art. 44 del
dPR 22/12/1986 n. 917 (Tuir) nonché l’art. 13 del dPR 29/09/1973
n. 600.
In sintesi sono
soggetti all’imposta sul reddito delle società i trust con o
senza personalità giuridica residenti e non residenti nel
territorio dello Stato. Nel caso in cui i beneficiari del trust
siano individuati i redditi conseguenti dal trust sono
qualificati redditi di capitale (ai sensi dell’art. 44, comma 1,
lett. g-sexies) e sono imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alle quote di partecipazione individuate nell’atto o
in mancanza in parti uguali (art. 73, comma 1 e 2).
La disciplina
fiscale applicabile in Italia in materia di imposte dirette ad
un trust interno istituito nella Repubblica di San Marino il cui
trustee è autorizzato ai sensi della legge sammarinese (Legge n.
37/2005).
L’inquadramento
ai fini tributari del regime fiscale, in materia di imposte
dirette, applicabile ai redditi generati da un trust, in
relazione alla nozione di dividendi, plusvalenze da capital-gain,
interessi e royalties, si fonda su alcuni elementi essenziali
che devono essere preventivamente individuati ed analizzati:
a) la residenza
fiscale del trust per i trust istituiti in San Marino ed
amministrati e gestiti da trustee autorizzati sammarinesi (cfr.
art. 73, III comma dpr 917/86) tenendo conto delle disposizioni
antielusive circa la presunzione relativa di residenza;
b)
l’individuazione della tipologia di trust preso in esame
ovverosia trust residenti in Italia aventi per oggetto
principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali
oppure non aventi per oggetto l’esercizio di tali attività o,
infine, trust non residenti relativamente ai redditi prodotti
nel territorio dello Stato italiano;
c) trust
trasparenti ed opachi con individuazione o meno dei beneficiari;
d) la
tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva
nel momento in cui sono percepiti dal trust ed il divieto della
doppia imposizione;
e) i redditi
esteri di capitale, corrisposti da soggetti non residenti ed il
credito di imposta (art. 165 tuir).
f)
La residenza fiscale dei trust istituiti in San Marino ed
amministrati e gestiti da trustee autorizzati sammarinesi.
Il concetto di
residenza fiscale del trust in Italia rappresenta un elemento
essenziale al fine di determinare il carico fiscale sulle
operazioni poste in essere dal trust stesso.
La legge n.
296/2006 ha impropriamente omologato il concetto di “trust
interno” per precisare la nozione di trust “fiscalmente
residente”, ancorché i punti di contatto siano pochi.
La residenza
fiscale del trust è individuata secondo i criteri generali
utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui all’art.
73 del Tuir. Essa si presume laddove si verifichi almeno uno dei
tre requisiti previsti, per la maggior parte del periodo di
imposta, ai sensi del comma 3, dell’art. 73 Tuir:
- sede legale
nel territorio dello Stato,
- sede
dell’amministrazione nel territorio dello Stato,
- oggetto
principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato.
Essendo
pacifico che non si possa correttamente parlare di “sede legale”
del trust, per determinare la residenza fiscale soccorreranno
dunque in via alternativa fra di loro i due criteri residuali di
collegamento al territorio dello Stato: la sede
dell’amministrazione e l’oggetto principale, tenendo presente
che l’alternatività è da intendersi nel senso che la residenza
fiscale si presume laddove almeno uno dei due requisiti risulti
soddisfatto.
La disposizione
si assume evidentemente anche al contrario, cosicché si può
sostenere che laddove non si verifichi nessuna delle fattispecie
previste dall’art. 73, comma 3, il trust non dovrà e non potrà
essere considerato fiscalmente residente.
Il criterio che
la Convenzione de l’Aja, all’art. 13, stabilisce per la
qualificazione di un trust come “interno” è quello in cui tutti
gli elementi significativi, ovvero disponente, beneficiario,
bene in trust, guardiano sono più strettamente collegati
all’ordinamento giuridico in questione. La norma è esplicita
nello stabilire che la residenza del trustee ed il luogo
dell’amministrazione non sono considerati elementi significativi
e, pertanto, a nulla rilevano nel determinare se un trust sia o
meno interno.
Applicando i
due concetti si giunge alla conclusione che, in linea di
principio, un trust interno ai sensi dell’art. 13 della
Convenzione può essere indifferentemente qualificato come
fiscalmente residente in Italia o meno a seconda che si
verifichino i presupposti di cui all’art. 73, comma 3 del dPR n.
917/1986.
A tale
proposito, si analizza l’ipotesi in cui il trust sia istituito
secondo la legge sammarinese (Legge n. 37/2005), quale ente non
commerciale i cui beni oggetto del patrimonio in trust sono
rappresentati da titoli di debito o di capitale o da
disponibilità finanziarie.
A) Per quanto
riguarda la sede dell’amministrazione si può fare riferimento ai
trust che si avvalgono di una apposita struttura organizzativa.
In assenza, essa coinciderà con il domicilio fiscale del trustee.
Sicché, in base
all’art. 19 della legge n. 37/2005 di San Marino almeno un
trustee deve essere un soggetto autorizzato, costituito
esclusivamente da società bancarie, finanziarie ed assicurative
aventi la sede e l’amministrazione a San Marino. Pertanto il
trustee residente a San Marino comporta che la sede
dell’amministrazione sia ubicata a San Marino.
B) Il criterio
dell’oggetto principale è strettamente legato alla tipologia di
trust. E’ errato identificare l’oggetto principale dell’attività
con la collocazione fisico-topografica dei beni posseduti.
L’interpretazione autentica fornita dall’art. 73, comma 4,
stabilisce che l’elemento discriminante è l’attività svolta in
via diretta per realizzare lo scopo sociale.
Ne consegue che
l’attività posta in essere dovrà essere indicata sull’atto
istitutivo, incluso il luogo in cui essa avviene. In concreto la
gestione dei titoli di debito o di capitale o delle
disponibilità finanziarie, sia attraverso un rapporto
amministrato, sia attraverso un rapporto gestito, dovrà
compiersi direttamente presso la sede del trust, e quindi a San
Marino, a seconda della discrezionalità del trustee.
Tale
considerazione si estende anche alla detenzione di
partecipazioni societarie qualificate o di marchi e brevetti,
qualora non sia richiesto l’effettivo esercizio dell’attività
commerciale
[11].
Secondo i
principi generali di cui all’art. 73 un trust istituito in base
alla legge di San Marino che possiede partecipazioni in società
residenti in Italia oppure titoli di debito o di capitale non
qualificati emessi dagli stessi soggetti, disponibilità
finanziarie o marchi e brevetti concessi in uso a società
residenti in Italia ed il cui trustee sia un soggetto
autorizzato sammarinese è da considerarsi ente non commerciale
non fiscalmente residente.
Tuttavia l’art.
19 della legge 37/2005 consente la pluralità di trustee, uno
solo dei quali deve essere un trustee autorizzato. Pertanto,
laddove vi sia un co-trustee italiano e l’atto istitutivo del
trust preveda che le decisioni debbano essere assunte in Italia,
verrà soddisfatto il requisito di effettiva e concreta attività
esercitata in Italia ed il trust sarà considerato fiscalmente
residente atteso che tale classificazione può risultare
vantaggiosa per talune tipologie di reddito.
Con la modifica
del comma 3 dell’art. 73 del tuir attuata con la Legge n. 296/06
sono state introdotte disposizioni antielusive che implicano una
presunzione relativa di residenza, attraendo in Italia trust non
residenti. Tale presunzione ammette la prova contraria a carico
del contribuente che ha la possibilità di dimostrare l’effettiva
residenza fiscale del trust all’estero.
Sussistono due
casi di attrazione della residenza del trust in Italia:
a) si
considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova
contraria, i trust istituiti in Paesi non inclusi nella cd
“white list” che non consentono lo scambio di informazioni
[12], qualora almeno uno dei disponesti ed almeno uno
dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato italiano; non è necessario che la residenza fiscale si sia
verificata per entrambi i soggetti nello stesso periodo di
imposta.
Le disposizioni
antielusive tendono a far coincidere la nozione di trust interno
con quella di trust fiscalmente residente. Tuttavia, la norma è
applicabile esclusivamente ai trust con beneficiari individuati
anche se ciò si verifica in un periodo di imposta successivo a
quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di
disposizione a favore del trust.
Premesso che
esistono situazioni in cui può essere opportuno che il trust sia
fiscalmente residente in Italia, a seconda della tipologia di
reddito che si prevede di conseguire
[13], la norma richiede quale condizione necessaria
non l’alternatività delle due situazioni di cui all’art. 73,
comma 3, bensì la coesistenza delle stesse.
Pertanto,
fintanto che il beneficiario non sia individuato nell’atto
istitutivo di trust o successivamente o qualora sia istituito un
trust di scopo, l’attrazione della residenza del trust in Italia
non risulta applicabile anche nell’ipotesi in cui il trust sia
istituito a San Marino, paese non incluso nella white list.
Per di più si
può aggiungere che l’oggetto principale cioè l’attività non è
svolta in Italia ed i beni vincolati in trust sono fisicamente
ubicati all’estero (titoli di debito o di capitale esteri o
emessi da società italiane e depositati all’estero).
b) Al contrario
qualora il disponente residente trasferisce a favore del trust
la proprietà di beni immobili o diritti reali immobiliari,
l’ubicazione degli immobili in Italia crea il collegamento
territoriale e giustifica la residenza in Italia.
L’individuazione della tipologia di trust: trust residenti o non
residenti in Italia, trust aventi o meno per oggetto principale
o esclusivo l’esercizio di attività commerciali, trust
trasparenti ed opachi.
Si possono
illustrare le seguenti fattispecie:
1. Per un trust
di scopo o per trust opachi (cioè senza beneficiari del reddito
individuati) istituiti a San Marino da un disponente fiscalmente
residente in Italia si avrà un trust classificato ente non
commerciale non residente secondo le disposizioni fiscali
italiane. Per i trust non residenti l’imponibilità in Italia
riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello stato
italiano (ai sensi art. 23 Tuir).
L’art. 73 del
Tuir annovera il trust fra i soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, ai sensi dell’art. 73, 1° comma lett. b),
c), d), la cui aliquota proporzionale è pari al 27,5%
[14].
Per quanto
concerne le modalità di tassazione, il criterio utilizzato è
analogo a quello vigente per le persone fisiche: si applica
l’imposta proporzionale IRES (27,50%) alle singole categorie di
redditi prodotti, in luogo dell’imposta progressiva che grava
sulle persone fisiche
[15].
Ai trust senza
beneficiari di reddito individuati i redditi vengono
direttamente attribuiti al trust medesimo.
Ne consegue
che, laddove il trust venga qualificato ente non residente la
normativa di riferimento è data dall’art. 23, comma 1 tuir che
alle lettere b) ed f) tratta rispettivamente dei redditi di
capitale, dei dividendi e delle plusvalenze da capital-gain. Il
comma 2 dell’articolo citato alla lett. c) dispone in materia di
compensi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno e
simili.
Per quanto
riguarda i dividendi l’art. 27, comma 3 del dPR 600/73
stabilisce l’applicazione di una ritenuta fiscale a titolo di
imposta con l’aliquota del 27% sui dividendi erogati da soggetti
italiani a percettori non residenti.
Le plusvalenze
realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate
sono imponibili limitatamente al 40% del loro ammontare
(imposizione 27,5%* 40%= 11% vedi art. 68, comma 3 Tuir) mentre
la cessione di partecipazioni non qualificate è assoggettata ad
imposta sostitutiva del 12,5% in caso di partecipazioni non
quotate (art. 5, comma 1 Dlgs 461/97), mentre è prevista
l’esenzione se si tratta di partecipazioni quotate (art. 23,
comma 1, lett. f) Tuir).
I redditi di
capitale percepiti da soggetti non residenti sono invece tassati
in Italia trattandosi di redditi corrisposti da soggetti
residenti, che si considerano prodotti in Italia (ai sensi art.
23, comma 1 lett. b) tuir). Qualora tali redditi vengano
corrisposti da soggetti non residenti (trustee o soggetto
autorizzato di diritto sammarinese) la ritenuta italiana non
troverà applicazione bensì la fattispecie sarà assoggettata
alla ritenuta prevista dall’ordinamento giuridico sammarinese.
Per quanto
riguarda le royalties, nel caso di mera detenzione del marchio,
si applica la ritenuta a titolo di imposta pari al 30% prevista
dall’art. 25, II comma del dPR 600/73. Lo stesso dicasi
nell’ipotesi di redditi corrisposti da soggetti non residenti i
quali saranno assoggettati a ritenuta nel paese della fonte.
2. Qualora il
trust venga classificato ente non commerciale residente, come
conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel
territorio italiano, tutti i redditi del trust, ovunque
prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio della
world wide income.
Si tratta di
soggetti passivi IRES e, nei trust trasparenti, i redditi
vengono imputati per trasparenza ai beneficiari, mentre, nei
trust opachi, essi vengono attribuiti direttamente al trust
medesimo.
In alternativa
all’imposizione in capo al trust o ai beneficiari, con
assoggettamento ad IRES o IRPEF, taluni redditi di natura
finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Un trust che non esercita attività
commerciale , residente in Italia, compreso fra i soggetti di
cui all’art. 73, comma 1, lettera c) e che possiede i titoli
soggetti alle disposizioni del D.Lgs n. 239/96 vede gli
interessi, premi ed altri frutti relativi a detti titoli
sottoposti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 del
decreto citato. Sono altresì assoggettati a ritenute d’imposta i
redditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell’art.
26, comma 1, dPR 600/73 percepiti da trust non esercenti
attività commerciale (27% e 12,5% a seconda della durata).
Taluni redditi
diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, da
lett. c-bis) a c-quinquies) del Tuir se percepiti da trust non
commerciali residenti sono assoggettati ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
Inoltre, le
plusvalenze da capital-gain realizzate da enti non commerciali
residenti sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5% se
le partecipazioni non sono qualificate, mentre sono imponibili
al 40% (27,5%*40%=11%) se sono qualificate.
I dividendi
sono imponibili per il 5% dell’ammontare e scontano
un’imposizione effettiva dell’1,38% (Dlgs n. 344/2003 art. 4,
comma 1, lett. q).
Le royalties
sono assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto nella misura
del 20% (cfr. art. 25 I comma, dpr 600/73).
Anche i
trasferimenti dei beni diversi da quelli relativi all’impresa al
trust, in assenza di corrispettivo, non generano materia
imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tale regime di
neutralità fiscale si estende ai trasferimenti di titoli
partecipativi ma non ai titoli detenuti nell’ambito di un
rapporto amministrato e gestito di cui all’art. 6, comma 6, del
D.lgs. n. 461/97 sul quale l’intermediario applica le imposte.
La tassazione
dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla
fonte ed il divieto della doppia imposizione.
Il divieto
della doppia imposizione rappresenta un principio generale
dell’ordinamento giuridico italiano il quale impedisce
l’imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti
o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (art. 163
Tuir).
Tale principio
viene in rilievo in relazione alla disciplina tributaria
prevista per i redditi dei beneficiari del trust. Infatti,
l’art. 73, comma 2, stabilisce che i redditi conseguiti dal
trust sono imputati ai beneficiari individuati in proporzione
alla quota di partecipazione indicata nell’atto istitutivo o in
parti uguali
[16].
Ove tali
proventi abbiano scontato una tassazione a titolo di imposta o
di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato il
reddito non concorre alla formazione della base imponibile né in
capo al trust opaco, né in capo ai beneficiari.
Sulla base dei
medesimi principi i redditi tassati in capo al trust prima della
individuazione dei beneficiari (quando il trust era opaco) non
possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a
seguito della loro distribuzione.
Si argomenta
che il disponente di un trust non residente non esercente
attività commerciale il cui trustee è un soggetto autorizzato
sammarinese, nel momento in cui, con atto successivo a quello
istitutivo, individua i beneficiari fiscalmente residenti in
Italia, la residenza di questi ultimi attrae in Italia quella
del trust anche se si verifica in un periodo di imposta
successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il
suo atto di disposizione a favore del trust.
Ne consegue
che:
1. se i redditi
del trust sono qualificati redditi di capitale e sono già stati
assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, poiché corrisposti da soggetti residenti in
Italia (ai sensi dell’art. 23, I comma, lett. b) tuir) essi non
concorrono più alla formazione della base imponibile;
2. se i redditi
del trust opaco non residente sono costituiti da redditi esteri
di capitale, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta nel paese estero di produzione; ovvero
3. se i redditi
del trust opaco non residente sono redditi esteri di altra
natura, assoggettati a tassazione nel paese estero di
produzione,
nelle ipotesi
2) e 3) i redditi tassati in capo al trust prima
dell’individuazione dei beneficiari non possono scontare una
nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro
distribuzione.
lI reddito
estero ed il credito di imposta.
L’art. 165 del
tuir ammette, in virtù del principio sopra menzionato, il
credito di imposta per le imposte pagate all’estero in via
definitiva che spetta al trust, nel caso di trust opaco, ed ai
singoli beneficiari, nel caso di trust trasparenti, in
proporzione al reddito imputato.
La Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 prevede che
per individuare la residenza di un trust si potrà fare
riferimento alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Esse si
applicano ai soggetti residenti in entrambi gli Stati contraenti
che, in qualità di soggetti passivi di imposta, subiscono una
doppia imposizione internazionale.
I trust possono
dar luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con
eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all’opposto, di
elusione fiscale.
Un trust può
realizzare il presupposto impositivo in più Sati quando il trust
fund sia situato in un Stato diverso (ad esempio San Marino o
Stato estero) da quello di residenza del trustee (San Marino) e
da quello di residenza del disponente e dei beneficiari
(Italia).
La convenzione
Italia-San Marino contro le doppie imposizioni firmata a Roma il
21 marzo 2002 non è ancora entrata in vigore mancando a
tutt’oggi la ratifica e quindi non vi è possibilità di applicare
norme diverse da quelle stabilite nel Tuir e nel dPR 600/73,
norma di accertamento, che disciplina il prelievo alla fonte
attraverso le ritenute fiscali.
A tale proposti
si osserva che San Marino ha sottoscritto Convenzioni bilaterali
contro le doppie imposizioni con alcuni paesi inclusi nella cd.
“withe list”, fra cui Austria, Belgio, Croazia, Lussemburgo,
Malta e Romania.
Pertanto si
potrebbe “pilotare” la residenza fiscale del trust - ove
necessario – operando con un co-trustee ubicato in tali paesi
convenzionati e prevedendo che le deliberazioni dei trustee
vengano ivi adottate per dimostrare che l’attività viene
esercitata direttamente nel paese estero convenzionato.
A tale
riguardo, la sede dell’amministrazione del trustee e la
collocazione fisica dei beni in trust in San Marino, laddove vi
sia solo detenzione, è irrilevante ai fini della determinazione
della residenza fiscale (dovendosi avere riguardo all’attività
effettivamente esercitata) quindi potrebbe il trust fund
rimanere depositato in San Marino presso un trustee sammarinese
e subire la tassazione prevista nell’accordo internazionale
contro le doppie imposizioni.
Tutte le
Convenzioni sottoscritte dalla Repubblica di San Marino e già in
vigore, fatta eccezione per quella firmata con la Croazia,
comprendono espressamente i trust tra le persone cui si applica
la convenzione
[17].
In generale il
trust, in base all’articolo 4, comma 3, modello OCSE è incluso
nella nozione “una persona diversa da una persona fisica”.
Gli accordi
sottoscritti dalla Repubblica di San Marino con Lussemburgo,
Malta e Belgio, prevedono espressamente che il trust sia
considerato alla stregua delle persone giuridiche. Tale
impostazione deriva dalla nozione fornita dalla legislazione
fiscale interna in materia che annovera i trust, ai fini
fiscali, fra le società e gli enti aventi personalità giuridica
(art. 10, Legge 38/2005). Invece, il trattato che regola i
rapporti bilaterali con l’Austria prevede fra le persone che
possono beneficiare della convenzione anche i trust. Tuttavia i
redditi prodotti dal trust, assimilati a quelli delle società di
persone, costituiscono reddito imponibile sia in capo ai trust
stessi, sia in capo ai beneficiari a seconda della legislazione
fiscale del paese di residenza.
Il Regime
tributario a cui sono assoggettati fiscalmente i trust residenti
nella Repubblica di San Marino ai sensi della Legge n. 38 del 17
maggio 2005.
Presupposti
soggettivi – La residenza fiscale.
L’ambito di
applicazione della norma è circoscritto ai trust disciplinati ed
istituiti in conformità alle previsioni contenute nella Legge n.
37/2005 purché non esercenti professionalmente attività di
impresa o professioni.
La legge
tributaria non si applica ai trust disciplinati da altre norme
di riferimento che producono effetto nello Stato di San Marino
in virtù della legge di ratifica della Convenzione de l’Aja del
1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro
riconoscimento.
L’art. 2 della
legge introduce una regola di presunzione di residenza in San
Marino di tutti i trust regolati dalla legge civilistica
sammarinese (L. 37/2005) e amministrati da almeno un trustee
autorizzato all’esercizio all’ufficio (ex art. 19 della legge
37/2005)
[18].
A tale
proposito la scelta di individuare il trust quale soggetto
passivo ai fini dell’imposizione sul reddito potrebbe consentire
di annoverare lo stesso, in qualità di patrimonio autonomo, tra
i soggetti ammessi a beneficiare delle previsioni contenute
nelle convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di
applicare i predetti trattati ai trust, ottenendo così un
riconoscimento anche da parte dell’altro Stato contraente.
Sotto questo
profilo la disposizione non è in grado di risolvere alcuni
aspetti problematici che potrebbero eventualmente interessare un
trust amministrato da un trustee autorizzato congiuntamente ad
un co-trustee fiscalmente residente in Stati diversi, qualora lo
Stato estero di residenza del co-trustee, per proprie regole,
tassi il reddito prodotto dai beni in trust, senza che vi sia
una convenzione contro le doppie imposizioni che possa evitare
la duplicazione.
Il caso tipico
è rappresentato da un trust avente un trustee autorizzato a San
Marino, ivi fiscalmente residente, ed un trustee qualificato
fiscalmente residente in Italia. Sorgono inevitabilmente
conflitti in merito all’individuazione della residenza fiscale
del trust giacché l’amministrazione fiscale dello Stato in cui
risiede fiscalmente il trustee qualificato potrebbe attrarre a
tassazione i redditi del trust considerando il medesimo
fiscalmente residente nel proprio territorio (la Convenzione
italo-sammarinese del 2002 non include espressamente i trust tra
i soggetti che possono beneficiare delle previsioni
convenzionali).
La soggettività
passiva del trust.
L’art. 3 della
Legge n. 38/2005 attribuisce al trust la soggettività passiva
dell’imposta sui redditi determinati dai beni in trust.
A questo
proposito si osserva che il legislatore, in merito alla scelta
del soggetto passivo ai fini dell’imposizione sul reddito, ha
adottato una norma rigida ed inderogabile al fine di evitare che
la flessibilità dell’istituto potesse condurre ad eludere il
pagamento delle imposte allocando i redditi sul soggetto più
adatto a riceverli
[19].
La scelta del
legislatore sammarinese, consistente nell’attribuzione al trust
della soggettività passiva ai fini dell’imposizione sul reddito,
introduce una disciplina fiscale semplice e di generale
applicazione indipendente dalle previsioni contenute nell’atto
istitutivo (trust revocabile o irrevocabile, trust discrezionale
o non discrezionale nell’attribuzione ai beneficiari dei beni in
trust o dei proventi da questi derivanti).
La scelta è
fondata sull’esigenza di garantire un’immediata individualità
del soggetto passivo di tali redditi senza lasciare spazio
all’incertezza. Gli operatori professionali chiamati ad assumere
il ruolo di trustee non risulteranno gravati dall’onere di
decidere, in base alle caratteristiche intrinseche del singolo
trust, se incidere direttamente i beni in trust con il prelievo
sui redditi o se riconoscere l’obbligazione tributaria come un
onere posto a carico del disponente o dei beneficiari
[20].
L’effetto di
dare certezza alla pretesa erariale comporta anche l’esclusione
di alcuni rapporti. A titolo esemplificativo i trust con
caratteri simili al mandato (trust nudi o bare trust o grantor
trust in USA) in cui il gestore del patrimonio affidato (trustee)
ha un ruolo simile, dal punto di vista tributario, al mandatario
senza rappresentanza
[21], anche se non espressamente previsto nella
disposizione.
I trust
fiscalmente paragonabili al mandato potrebbero comportare
dapprima la tassazione per trasparenza dei redditi in capo al
soggetto fiduciante
[22], mandante non residente, poi in capo al trust in
maniera definitiva, in San Marino, e poi ancora in capo al
beneficiario in ipotesi di applicazione, da parte del trustee
sammarinese, della ritenuta a titolo di imposta del 15% (in base
alle previsioni dell’art. 7) sui proventi e frutti derivanti dai
beni in trust pagati ai beneficiari del reddito (esclusi i
beneficiari del capitale ai quali non è prevista l’applicazione
della ritenuta d’imposta).
Inoltre,
nell’ipotesi in cui non avvenga l’assimilazione al mandato
fiduciario ed i beneficiari del trust siano chiaramente
individuati, la soggettività passiva di questi ultimi in Italia
si cumulerebbe con quella del trust e dei beneficiari
nell’ordinamento interno.
Pertanto, i
trust apparentemente ostacolati dalla norma tributaria
sammarinese, che implica una doppia tassazione, beneficano
tuttavia nell’ordinamento giuridico interno (ai sensi della
Legge n 55/2004) del credito di imposta quali redditi esteri
assoggettati ad imposizione definitiva nel paese della fonte,
anche se nel limite del 10% (o del 50% nel caso previsto
dall’art. 5, comma 2).
La
determinazione forfetaria del reddito.
Ai fini della
tutela della pretesa erariale gli adempimenti tributari sono
posti in capo al trustee il quale è responsabile solidalmente
per l’obbligazione tributaria del trust.
Si osserva che
l’imposizione diretta in capo al trust avviene in base al
principio di cassa ed in modo definitivo con l’aliquota
complessiva del 1,7%. Il reddito imponibile è costituito dai
proventi e frutti derivanti dai beni in trust, anche a titolo
risarcitorio, fatta eccezione per i frutti derivanti dai beni
immobili situati nel territorio di San Marino, inclusi tra i
beni in trust, ai quali si applica il regime ordinario di
tassazione previsto per le società e gli enti fiscalmente
residenti. Tale scelta è dettata dall’esigenza di evitare che la
disciplina di favore prevista per i trust fiscalmente residenti,
operante per i proventi suscettibili di essere stati
assoggettati a tassazione al momento della produzione, possa
essere estesa a proventi che non scontano alcuna precedente
tassazione.
La legge
introduce un regime di determinazione forfetaria del reddito del
trust nell’intento di contenere i fenomeni di doppia imposizione
economica: è previsto un coefficiente di redditività, pari al
10%, da applicare ai proventi e frutti dei beni in trust nella
considerazione che gli stessi sono suscettibili di essere già
stati assoggettati a tassazione al momento della produzione. Il
meccanismo della determinazione forfetaria non consente la
deduzione analitica di alcun onere di produzione del reddito
[23]. La norma non prevede un diverso coefficiente
per i redditi da interessi, capital-gains o redditi diversi di
natura finanziaria la cui base imponibile si desume resti sempre
pari al 10%.
Giacché i
fenomeni di doppia imposizione risulterebbero esigui, laddove i
proventi derivanti dai beni in trust fossero costituiti da utili
o dividendi distribuiti da società o enti residenti in Stati
aventi un regime fiscale privilegiato, è previsto, in tali
ipotesi, un coefficiente di redditività più elevato, pari al
50%.
I trust sono
pertanto qualificati enti non commerciali ed assimilandoli alle
persone giuridiche si deduce che sono soggetti cd. lordisti
ossia percepiscono redditi di capitale o diversi di natura
finanziaria al lordo dell’imposizione.
Ciò configura
un omogeneo trattamento rispetto ai redditi di fonte estera per
i quali è espressamente previsto all’art. 6 il riconoscimento
di un credito di imposta per le imposte assolte all’estero a
titolo definitivo.
Credito di
imposta per i redditi prodotti all’estero.
Al fine di
eliminare o attenuare i fenomeni di doppia imposizione giuridica
sui redditi derivanti dai beni in trust, l’art. 6 della legge ha
esteso ai trust la possibilità di beneficiare della disciplina
del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, così
come regolati dalla Legge del 30 aprile 2005 n. 55, norma che ha
introdotto tale disciplina nell’ordinamento giuridico
sammarinese.
Rispetto alla
normativa generale l’art. 6 prevede che le imposte assolte
all’estero a titolo definitivo sui proventi percepiti dal
trustee per conto del trust sono detraibili dalle imposte sul
reddito dovute dal trust, nel limite rispettivamente del 10% o
del 50%, nel caso in cui a detti proventi sia applicato il più
elevato coefficiente di redditività.
L’attribuzione
del reddito ai beneficiari.
Al fine di
agevolare lo sviluppo del mercato finanziario interno sarebbe
opportuno coordinare questa norma con la norma interna inerente
la tassazione delle società per evitare un’ingiustificata doppia
imposizione dei redditi finanziari investiti a San Marino al
fine di consentire il recupero o l’esenzione delle ritenute
operate dagli operatori sammarinesi al pari di quanto è
stabilito per i redditi prodotti all’estero.
Per quanto
concerne il prelievo sugli atti di attribuzione dei beni in
trust ai beneficiari, la legge distingue l’ipotesi in cui sia
assegnata ad essi quella parte dei beni in trust corrispondente
al capitale, dall’ipotesi in cui siano attribuiti i proventi ed
i frutti derivanti dai beni in trust classificabili come redditi
dei beni in trust.
E’ previsto che
gli atti di attribuzione del capitale non siano assoggettati ad
alcuna ritenuta alla fonte, trattandosi di un mero trasferimento
di ricchezza dal disponente ai beneficiari privo di una causa
rilevante sul piano reddituale ancorché il trasferimento sia
mediato per effetto della segregazione dei beni in trust.
Diversamente
gli atti di attribuzione ai beneficiari dei proventi e dei
frutti derivanti dai beni in trust sono assoggettati a ritenuta
alla fonte trattandosi di flussi di ricchezza incrementale che
trovano la propria fonte di produzione nei beni in trust e la
destinazione ultima nella sfera patrimoniale dei beneficiari.
In questo
senso, l’art. 7 della legge n. 38/2005 prevede che, una volta
tassati in capo al trust, i proventi erogati ai beneficiari
debbano essere tassati, con una ritenuta pari al 15%, alla
condizione che non si tratti del capitale del trust e solo
qualora il beneficiario non residente rifiuti di comunicare le
proprie generalità all’Amministrazione Finanziaria di San
Marino.
La non
applicazione della ritenuta è indipendente dallo Stato di
residenza del beneficiario e dall’esistenza di una convenzione
internazionale contro le doppie imposizioni che rende effettivo
lo scambio di informazioni tra l’amministrazione sammarinese e
quella estera.
Dato che l’art.
3, comma 1 stabilisce che il trust è soggetto passivo d’imposta,
esso non si coordina con l’art. 7 che prevede la tassazione
definitiva dei redditi in capo al trust.
La struttura
dell’articolo sembra voler aderire alle disposizioni contenute
nella direttiva comunitaria 2003/48 emanata con l’obiettivo di
eliminare le distorsioni derivanti dalla differente tassazione
degli interessi all’interno dell’Unione Europea
[24].
Tuttavia,
mentre la direttiva si applica ai soli interessi, la norma
sammarinese si estende a tutti i proventi e frutti pagati ai
beneficiari. Indipendentemente da ciò, inoltre, la direttiva
non si applica agli interessi pagati per conto di un trust
discrezionale, in quanto esso non è persona fisica e perché i
redditi distribuiti al beneficiario non sono costituiti da
interessi da risparmio. Pertanto non sussiste coincidenza fra le
due norme.
La disposizione
comporta la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, da
parte del trustee, della cittadinanza e della residenza degli
effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni di
proventi e frutti eseguite nel corso del periodo di imposta.
Tale procedura consente agevolmente di individuare la quota di
prelievo operato alla fonte garantendo un adeguato livello di
riservatezza e prescindendo dalla rilevanza dei predetti flussi
di ricchezza ai fini reddituali nello Stato di residenza dei
beneficiari.
Il trustee non
opera alcuna ritenuta laddove comunichi all’amministrazione
Finanziaria le generalità degli effettivi beneficiari economici
delle erogazioni. Pertanto, laddove i beneficiari delle stesse
rinunciassero al regime di riservatezza non sarebbe applicato
alcun prelievo alla fonte. In tal caso i dati raccolti
potrebbero essere oggetto di eventuali scambi di informazioni
con altri Stati con cui fossero sottoscritti convenzioni contro
le doppie imposizioni o accordi di cooperazione.
Qualora il
destinatario delle attribuzioni di proventi fosse un
beneficiario fiscalmente residente in San Marino il trustee è
tenuto a non applicare la predetta ritenuta alla fonte.
A margine di
quanto sinora osservato si nota come la scelta di fondo di non
assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale gli atti di attribuzione
del capitale e di sottoporre ad imposizione gli atti di
attribuzione ai beneficiari dei proventi derivanti dai beni in
trust resta ferma anche in caso di distribuzione finale dei beni
in trust operata al termine del trust (cfr. art. 7, comma 4).
La tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a
favore di residenti nella Comunità europea.
La Repubblica
di San marino ha sottoscritto un accordo, ratificato con Decreto
del 22 marzo 2005 n. 42, con la Comunità europea che stabilisce
misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE
del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, unito ad un
memorandum d’intesa, è stato firmato a Bruxelles il 7 dicembre
2004”.
Tale accordo è
stato introdotto nell’ordinamento giuridico sammarinese
attraverso la Legge n. 81 del 25 maggio 2005 la cui applicazione
è disciplina da una circolare diramata dall’Ufficio Tributario
della Repubblica
[25].
Il trust è
disciplinato espressamente al capitolo III.10 agli artt. 40, 41
e 42. Innanzitutto è opportuno ricordare che la norma include
nella nozione di beneficiario esclusivamente i trust istituiti
ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n. 37. Ne consegue che trust
riconosciuti ai sensi della Convenzione de L’Aja non sono
considerati beneficiari dei pagamento di interessi secondo la
direttiva europea, così come è applicata a San Marino.
A tale
proposito occorre precisare che il trustee è considerato agente
pagatore in quanto è l'ultimo intermediario che versa gli
interessi direttamente al beneficiario effettivo o che li
riscuote in suo favore.
Tuttavia le
distribuzioni provenienti dal patrimonio del trust non
costituiscono pagamenti di interessi. Solo i redditi provenienti
dal patrimonio del trust, qualora siano costituiti da pagamenti
di interessi ai sensi dell'Accordo e della Legge, sono soggetti
alla fiscalità Ue se il trustee trasferisce tali proventi a
beneficiari residenti in uno Stato membro dell'Ue.
Le imposte
indirette.
Il risultato
della norma è che l’imposizione indiretta applicabile ai
trasferimenti al trustee e da questo ai beneficiari è assente,
tranne che per le tasse di iscrizione al Registro dei Trust e
per l’imposta di registro relativa al trasferimento dei diritti
reali immobiliari su immobili situati in San Marino.
Si osserva,
infine, che si applica l’imposta sulle importazioni di beni e
servizi connessi nella Repubblica di San Marino, di cui alla
legge n. 40/1972, qualora i beni in trust siano acquistati al di
fuori del territorio. Tale imposta indiretta grava sui consumi
ed è assimilabile all’Imposta sul valore aggiunto, salvo il suo
funzionamento monofase.
Nessun altro
tributo, al di fuori di quelli previsti dalla legge, è dovuto
per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal
disponente al trustee e da questi ai beneficiari. Diversamente
se l’atto è a titolo oneroso si applicano le disposizioni
ordinarie
[26].
E’
espressamente previsto che gli atti relativi al trust, diversi
da quelli per i quali la legge prevede altrimenti, sono soggetti
a registrazione in esenzione da imposta (cfr. art. 9).
In conclusione
si evidenzia che l’art. 10 statuisce che per quanto non disposto
si applicano le norme previste per le società e gli enti aventi
personalità giuridica.
[1]
La Repubblica di San Marino ha strutturato il proprio
modello economico focalizzando l’attenzione
sull’evoluzione del settore terziario quale unico motore
di sviluppo plausibile a ragione della limitatezza del
proprio territorio e delle risorse disponibili che, di
fatto, non consentono di adottare un modello economico
fondato sul settore primario o secondario.
[2]
Attraverso il Decreto n. 119/2004 la Repubblica di San
Marino ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1°
luglio 1985 la quale stabilisce come deve essere
determinata la legge che regola i trust, così come
definiti all’art. 2 della convenzione stessa, imponendo
allo Stato aderente l’obbligo di riconoscere i trust
istituiti in conformità alla legge prescelta.
[3]
La Convenzione, per ogni Stato aderente, entra in vigore
il primo giorno del terzo mese successivo a tale
termine.
[4]A.E.Overbeck
Rapport explicatif (UT S 123 p. 397)
[5]
La disciplina civilistica dei trust di diritto
sammarinese è stabilita nella Legge n. 37/2005 che, al
contrario di quanto accade in Italia, dispone in materia
alcuni requisiti essenziali per l’istituto del trust e
per i soggetti del trust. Essa si applica tuttavia solo
ai trust istituiti per manifestazione di volontà del
disponente e qualora il trustee sia autorizzato o
qualificato secondo la disciplina stessa. La norma
ricalca fondamentalmente il modello internazionale.
[6]
Il diritto comune viene disapplicato dalle leggi
speciali e scritte volte a disciplinare determinate
materie.
[7]
In tema di cause di annullabilità l’art. 11 fa un rinvio
espresso al diritto sammarinese per gli atti a contenuto
patrimoniale riferendosi in sostanza al diritto comune
ed alla giurisprudenza..
[8]
M. Lupoi Trusts Milano Giuffré 2001, pag. 224
[9]
Cioè quello nel quale tutti gli elementi soggettivi (trustee,
disponente, beneficiari, guardiano) e oggettivi (beni in
trust) sono italiani
[10]
Ossia la separazione dei beni in trust dal patrimonio
del disponente e da quella personale del trustee
[11]
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007
specifica che nel caso in cui i beni vincolati in trust
sono costituiti da patrimoni mobiliari l’oggetto deve
essere identificato con la concreta ed effettiva
attività esercitata.
[12]
Si veda in proposito il Decreto del Ministro delle
finanze n. 44/1996 e successive modifiche che non
include San Marino e comprende Austria, Belgio, Croazia,
Bulgaria, Lussemburgo, Malta, Romania, paesi che hanno
sottoscritto Convenzioni contro le doppie imposizioni
con San Marino.
[13]
Ad esempio nel caso dei dividendi ex art. 27, comma 3
dPR 600/73 è vantaggioso figurare ente non commerciale
residente.
[14]
L’aliquota proporzionale è stata ridotta dal 33% al
27,5% dalla finanziaria 2008 cfr. Legge 244 del 29
dicembre 2007 art. 1, comma 33
[15]
Ci si riferisce alla norma programmatica legge n.
80/2003 art. 3, comma 1, lett. a) ed alla norma
effettiva art. 4 , comma 1, lett. q) Dlgs n. 344/2003.
La disposizione n. 80/2003 stabilisce che è previsto il
transito degli enti non commerciali dal regime IRES a
quello IRE. Si veda in proposito gli artt. 143 e ss e
gli artt. 153 e ss del tuir che regolamentano il reddito
complessivo degli enti non commerciali residenti e non
residenti.
[16]
E’ necessario che l’atto istitutivo del trust
attribuisca al beneficiario il diritto di pretendere dal
trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che
gli viene imputata per trasparenza. Inoltre i redditi
sono imputati al beneficiario secondo il principio della
competenza economica ed hanno natura di redditi di
capitale.
[17]L’accordo
stipulato con il Lussemburgo, nel Protocollo al comma 2,
stabilisce che ”con riguardo al paragrafo 1, lett. d)
dell’art. 3, a San Marino un trust è considerato persona
giuridica ai fini fiscali quando e solo nella misura in
cui detto trust è soggetto all’imposta sul reddito
sammarinese”. Analoga definizione sussiste nel
protocollo all’accordo sottoscritto con il Belgio. Per
quanto riguarda Malta il medesimo contenuto nel
Protocollo al comma 1 fa riferimento al Par. 1, lett.
e), art.3. Maggiore dettaglio è presente nel testo della
convenzione firmata fra Austria e San Marino la quale
prevede espressamente all’art. 3, comma 1, lett.a) che
“il termine persona comprende una persona fisica, una
società, un trust ed ogni altra associazione di
persone”. Inoltre l’art. 4, in tema di residenza,
stabilisce che “Nel caso di redditi realizzati o pagati
da un trust tale espressione si applica solo nei limiti
in cui il reddito derivante da tale trust è imponibile
in detto stato in capo a detto soggetto ovvero in capo
ai propri beneficiari”.
[18]
I soggetti non residenti dovranno prestare attenzione
alle regole inserite nell’atto istitutivo di trust per
evitare che il disponente, il guardiano, il trustee o il
beneficiario possano essee considerati nello stato di
residenza titolari della soggettività passiva per i
redditi prodotti dal trust.
[19]
Le alternative consistevano nell’attribuire i redditi in
capo al trustee, in quanto titolare di beni, al trust
stesso, in quanto patrimonio autonomo, direttamente in
capo ai beneficiari in presenza di determinate
previsioni dell’atto istitutivo, in capo al disponente,
qualora si fosse riservato il diritto di revocare il
trust.
[20]
Alcune legislazioni fiscali di Stati esteri prevedono
che i redditi prodotti da un trust revocabile siano
imputati direttamente in capo al disponente mentre i
redditi con interessi beneficiari fissi (Fixed trust),
ossia un trust nel quale i beneficiari del reddito sono
determinati in modo preciso e risultano destinatari di
erogazioni di denaro prestabilite, siano imputati
direttamente in capo a tali beneficiari.
Al
contrario in caso di trust “nudo” (Bare trust),
caratterizzato dall’assenza di qualsivoglia potere
gestorio in capo al trustee (Voting trust), fiscalmente
equiparato al mandato, i redditi prodotti dai beni in
trust sono imputati direttamente in capo al soggetto in
favore de quale il trustee detiene in modo esclusivo i
predetti beni.
Ci sono
poi trust disciplinati con regole particolari a titolo
esemplificativo:
1)
trust validi secondo la legge di riferimento ma
revocabili dal disponente e dai beneficiari che
normalmente l’Amministrazione Finanziaria interpreta
assimilandoli al mandato fiduciario,
2)
trust che in aderenza al principio di cui all’art. 2,
comma 3, della convenzione de l’Aja sui trust possono
implicare che la soggettività passiva resti in capo al
disponente qualora quest’ultimo conservi alcuni diritti
e facoltà o il trustee abbia alcuni diritti in qualità
di beneficiario, fenomeni non necessariamente
incompatibili con l’esistenza del trust,
3)
trust i cui beni non producono redditi tassabili e trust
di nuda proprietà o beni i cui redditi sono tassati alla
fonte a titolo di imposta,
4)
trust commerciali che non interferiscono sulla
disciplina fiscale.
[21]
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del
6/8/2007 stabilisce che il trust revocabile (grantor
trust) ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad
un autonomo soggetto passivo di imposta così i suoi
redditi sono passati in capo al disponente (cfr.
Circolare italiana pag. 5).
[22]
Nella prassi societaria internazionale il 90% dei trust
è utilizzato nelle operazioni societarie e frequenti
sono quelle con caratteristiche bare.
[23]
L’art. 5 sembra escludere la possibilità di dedurre
dalla base imponibile forfetaria, calcolata in base ai
proventi derivanti dai beni in trust, le minusvalenze o
perdite subite nel periodo di imposta scontando una
tassazione dell’1,7% anche qualora non vengano
effettivamente prodotti redditi.
[24]
L’art. 1 della direttiva prevede che i redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
corrisposti in uno stato membro a beneficiari effettivi,
persone fisiche, residenti a fini fiscali in un altro
stato membro, siano soggetti ad un’effettiva imposizione
secondo la legislazione di quest’ultimo.
[25]
Cfr. UT, Lettera Circolare del 15 giugno 2005, prot.
n.6244/UT/7-15/06/2005-17-02 (Accordo San Marino-Ecofin:
tassazioneredditi da risparmio)
[26]
In particolare gli atti di trasferimento di diritti
reali su beni immobili siti in San Marino a favore di
beneficiari sono equiparati agli atti posti in essere
dal trustee a seguito della revoca del trust se
acquisiti dal trustee in esenzione. Sono in ogni caso
assoggettati all’imposta di registro gli atti di
acquisto di diritti reali da parte del trustee di un
trust di scopo.
|
|