La nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione
degli interessi passivi nei rapporti bancari - c.d. anatocismo
bancario - è principio assolutamente consolidato sia dalla
giurisprudenza di legittimità, sia da quella di merito (tra le
altre: Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 10599 del 19/05/2005;
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4093 del 25/02/2005; Cass.
civ., Sez. Unite, sent. n. 21095 del 04/11/2004; Cass. Civ.,
sez. I, sent. n. 4490 del 28/03/2002; Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 1287 del 01/02/2000; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 15706 del
12/12/2001; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 6263 del 04/05/2001;
Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12507 del 11/11/1999; Cass. Civ.,
sez. I, sent. n. 3845 17/04/1999; Tribunale di Mantova, sez. II,
sent. del 21/01/2005; Tribunale di Cassino, sent. del
29/10/2004; Tribunale di Bologna, sez. II, sent. n. 2517 del
09/09/2004; Tribunale di Termini Imprese, sent. del 05/02/2003;
Tribunale di Napoli, sent. del 27/11/2002; Tribunale di Reggio
Calabria, sent. del 28/06/2002; Tribunale di Brindisi, sent. del
13/05/2002; Corte d'Appello di Milano, sent. del 06/03/2002;
Tribunale di Milano, sent. del 08/02/2001; Tribunale di Napoli,
sent. del 17/12/2002; Tribunale di Genova, sent. del 10/07/2000
et alia), che ne sanciscono la rilevabilità anche ex officio.
In tema di capitalizzazione degli interessi passivi - a seguito
della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000,
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 25,
comma 3, d. l. 04 agosto 1999 n. 342, nella parte in cui
stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia
delle clausole relative alla produzione di interessi
anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR
- la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “le clausole
anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate –
secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo – dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua
della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una
norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché
stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.” (Cass. civ., sez.
I, sent. n. 13739 del 18/09/2003; conf. Cass. civ., sez. I,
sent. n. 12222 del 20/08/2003).
Il principio costantemente seguito dalla giurisprudenza può
essere così ulteriormente sintetizzato: “La clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti al cliente
di una banca è nulla in quanto essa risponde ad un uso negoziale
(e non normativo), ancorché la clausola stessa sia, nello
specifico contratto, dichiarata conforme alle “norme bancarie
uniformi” (giacchè anche queste costituiscono usi negoziali)”
(Cass. civ., sez. I, sent. n. 14091 del 01/10/2002; conf. tra le
altre Cass. civ., sez. III, sent. n. 8442 del 13/06/2002; Cass.
civ., sez. I, sent. n. 1281 del 01/02/2002).
Con particolare riferimento alla distinzione tra usi normativi
ed usi negoziali (entro i quali viene costantemente ricondotta
la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi), così si è pronunciata la giurisprudenza (Tribunale di
Mantova, sez. I, sent. del 03/02/2004): “Ai sensi dell'art. 1283
c.c., norma avente pacificamente carattere imperativo, la
capitalizzazione degli interessi (sempre che siano dovuti da
almeno sei mesi) è possibile solo dal giorno della domanda
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, salvo il caso in cui esistano usi contrari.
Neppure prima del revirement giurisprudenziale di cui si è detto
si è mai dubitato che gli usi richiamati nella citata norma sono
quelli normativi di cui all'art. 1 disp prel al c.c. e non
quelli meramente negoziali di cui all'art. 1340 c.c. Ciò in
quanto, ai sensi dell'art. 8 disp prel al c.c., solamente l'uso
normativo (la c.d. consuetudine) è idoneo a derogare alla legge,
laddove da questa sia richiamato. Sennonché, come è noto, un uso
per essere qualificato normativo deve essere caratterizzato da
un elemento oggettivo - consistente nella uniforme e costante
ripetizione di un dato comportamento (diuturnitas) - e da un
elemento soggettivo - integrato dalla consapevolezza di prestare
osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (opinio
iuris ac ncessitatis)”.
Da ultimo si evidenzia che la nullità della capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi è stata definitivamente
sancita anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (sent. n. 21095 del 04/11/2004), le quali sono
intervenute definitivamente a dissipare ogni eventuale dubbio –
originato dalla circostanza che prima delle pronunce n. 2374/99
e n. 3096/99, la giurisprudenza di legittimità aveva ammesso gli
interessi passivi capitalizzati – sulla illegittimità della
capitalizzazione periodica degli interessi passivi addebitati al
cliente, stabilendo la non ammissibilità della medesima in
quanto non esiste un uso normativo che la autorizzi e stabilendo
altresì che la illegittimità della medesima è rilevabile anche
ex officio ed in ogni grado di giudizio.
In ordine poi alla periodicità della capitalizzazione degli
interessi, si precisa che la nullità riguarda non soltanto il
sistema di contabilizzazione trimestrale, ma qualsiasi altra
differente periodicità. La giurisprudenza ha difatti così
precisato sul punto: “Affermata la nullità della clausola
regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è
possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti
capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è
permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in
mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non
pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi App. Milano
4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it;
Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887; cfr. anche
Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653): la banca potrà quindi pretendere
unicamente l'interesse semplice” (Tribunale di Mantova, sez. II,
sent. del 16/01/2004, G.U. dott. Bernardi; conf. Tribunale di
Termini Imprese, sent. del 05/02/2003, G.U. dott. Cipolla).
Infine: “E’ nulla la clausola dei contratti bancari che prevede
la capitalizzazione degli interessi, per cui sono dovuti gli
interessi semplici, con esclusione anche della capitalizzazione
annuale” (Tribunale di Brindisi, sent. del 13/05/2002; conf.
Tribunale di Mantova , sent. del 03/02/2004, G.U. Pagliuca).
D’altra parte occorre evidenziare altresì che l’art. 1283 c.c.
esclude – al di fuori delle sole ipotesi in esso contemplate –
ogni tipo di capitalizzazione senza distinguere tra le
differenti periodicità considerate e quindi senza distinguere
tra capitalizzazione annuale e trimestrale, o semestrale
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