Ferdinando Bruno
è
Avvocato in Milano. L'Autore è dottore di ricerca in diritto
dell'economia presso l'Università "Federico II" di Napoli, PhD
student in International Taxation presso la Queen Mary
University di Londra e Professore a contratto di "Fiscalità
internazionale e degli strumenti finanziari" presso l’Università
della Svizzera italiana di Lugano.
Andrea Rozzi è Head of Legal Department, HVB Milan Branch (già
UniCredito Banca Mobiliare S.p.A.).
Sommario:
1. Premessa. – 2. La Prospectus Directive. – 3. La Prospectus
Directive la sua attuazione in Italia. - 4. Dalla
sollecitazione all’investimento all’offerta pubblica di
prodotti.
1.
Premessa.
Con Decreto
Legislativo 28 marzo 2007, n. 51[4]
(il Decreto) è stata attuata in Italia la direttiva
2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari. Come rilevato dall’articolo 1 del Decreto, che ne
individua l’ambito di applicazione, vengono apportate modifiche
ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni (il TUF), al fine di dare attuazione alla
direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari[5],
il cui scopo è quello di armonizzare i requisiti relativi alla
redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto[6]
da pubblicare per l'offerta al pubblico[7]
di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione
in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato
membro dell'EEA[8].
L'ambizioso obiettivo della Direttiva[9]
è, in una, quindi, quello di facilitare l'accesso ai mercati
europei delle società nell'EEA e di uniformare il livello
dell'informazione destinata agli investitori. A tal fine, si
anticipa sin d'ora, è stata rafforzata l'armonizzazione delle
disposizioni concernenti la struttura ed il contenuto dei
prospetti, di quelle inerenti la loro approvazione,
introducendo, a riguardo, un sistema di autorizzazione unica per
i prospetti utilizzabile in tutti gli Stati dell'EEA (passaporto
unico per gli emittenti)[10].
Sebbene non sia possibile, in tale contesto, effettuare
un'analisi esegetica delle singole disposizioni della Direttiva,
appare tuttavia necessario svolgere una breve ricognizione delle
previsioni più importanti contenute nella disciplina comunitaria
de qua.
2. La
Prospectus Directive.
In primis, si
devono esaminare due figure fondamentali nell'architettura
giuridica predisposta dal Legislatore comunitario con la
Direttiva: lo Stato membro d'origine (i.e. lo Stato alla cui
autorità compete l'approvazione del prospetto) e lo Stato membro
ospitante (i.e. lo Stato cui è destinata l'offerta). In merito
alla prima fattispecie, la Direttiva ne disciplina le modalità
di individuazione in tre diversi casi: in caso di emissione di
strumenti finanziari[11]
diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è
di almeno 1.000 Euro[12]lo
Stato membro d'origine può essere scelto, a seconda dei casi,
dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede
l'ammissione e può quindi consistere (i) nello Stato membro in
cui l'emittente ha la sua sede sociale, (ii) nello Stato membro
nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati
ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
e (iii) nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari
sono offerti al pubblico. Nel caso di emittenti comunitari di
strumenti finanziari non rientranti nella predetta categoria, lo
Stato membro d'origine corrisponde con lo Stato membro in cui
l'emittente ha la sua sede sociale; infine, nel caso di
emittenti di strumenti finanziari che non rientrino nella prima
ipotesi e che abbiano sede in un paese terzo, lo Stato membro
d'origine può consistere (i) nello Stato membro nel quale gli
strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al
pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore
della Direttiva o (ii) nello Stato membro nel quale è stata
presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente
o della persona che chiede l'ammissione[13].
Relativamente allo Stato membro ospitante, questo è invece
individuato nello Stato membro in cui viene effettuata
un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla
negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.
Tanto premesso, si passerà ora ad esaminare il prospetto, come
disciplinato dalla Direttiva.
Il prospetto
comunitario
Va
preliminarmente rilevato che, nell'ambito del suesposto scopo
fondamentale della Direttiva di conciliare i due obiettivi
(quello di un più facile accesso al mercato dei capitali in
Europa e quello di una maggior tutela degli investitori) la
disciplina del prospetto tende (o dovrebbe tendere) al
perseguimento ed al raggiungimento di tali risultati e
rappresentando idealmente lo strumento più idoneo a perseguirli,
quale luogo deputato all'incontro delle suesposte esigenze. In
merito alla disciplina sostanziale del prospetto, l'articolo 5
della Direttiva prevede che questo contenga tutte le
informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente
e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie
affinché gli investitori possano valutare con cognizione di
causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati
economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali
garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari
stessi. Tali informazioni devono essere presentate in una forma
facilmente analizzabile e comprensibile; a tal proposito, si
noti che, in connessione alla Direttiva, è stato approvato uno
speficifico regolamento (il Regolamento)[14],
cui il Legislatore comunitario ha demandato il compito di
descrivere dettagliatamente gli elementi di informazione che
compongono il prospetto ed il prospetto di base (su cui infra) e
che sono contenuti in un c.d. schema (i.e. l'elenco di base
delle informazioni minime obbligatorie) e nel modulo relativo
alle informazioni supplementari: per ciascun emittente e
ciascuna categoria di strumenti finanziari è previsto uno schema
particolare e lo stesso dicasi, se previsto, per il modulo.
Schema e modulo permettono, dunque, di offrire agli investitori
le necessarie garanzie di informazione; al fine di evitare la
duplicazione delle informazioni, il Regolamento propone
combinazioni di schemi e moduli idonee a fornire le informazioni
sull'emittente dei prodotti finanziari, come di volta in volta
rilevanti[15].
La Direttiva
prevede tre diversi tipi di prospetto, ciascuno destinato ad una
specifica categoria di soggetti caratterizzati da una diversa
propensione al ricorso al mercato dei capitali e da una diversa
dimistechezza con quest'ultimo. Il prospetto può, quindi, essere
anzitutto redatto nella forma di un unico documento: in questo
caso, esso contiene anche una nota di sintesi, redatta in
linguaggio non tecnico e riportante brevemente i rischi e le
caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli
eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in
cui il prospetto è stato in origine redatto. Il prospetto unico
è destinato alle c.d. IPO[16]
ed a soggetti che fanno limitato ricorso al mercato dei
capitali. Accanto al prospetto unico, la Direttiva introduce poi
la possibilità di utilizzare un prospetto c.d. "tripartito", in
cui le informazioni richieste dal Legislatore comunitario sono
distribuite in un documento di registrazione[17],
una nota informativa sugli strumenti finanziari[18]
ed una nota di sintesi: l'articolo 12 della Direttiva prevede, a
riguardo, che l'emittente che abbia già fatto approvare
dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto
a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e
la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In
quest'ultima ipotesi, la nota informativa fornisce le
informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di
registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o
uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni
degli investitori, successivamente all'approvazione del più
recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi
supplemento: si noti come la nota informativa sugli strumenti
finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata
approvazione. Per contro, se l'emittente ha solamente depositato
un documento di registrazione senza approvazione, l'intera
documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è
assoggettata ad approvazione; la fattispecie del prospetto
tripartito non è certo sconosciuta al mercato estero, essendo,
infatti, strumento comune per gli emittenti americani, i quali,
nei loro bilanci, posseggono tutte le informazioni richieste per
il documento di registrazione (di conseguenza, gli emittenti
americani di strumenti finanziari saranno oggettivamente
avvantaggiati nell'utilizzo di tale prospetto), ed è diretto a
soggetti che, a pari loro, fanno un ricorso frequente ma
differenziato al mercato dei capitali (tale strumento,
utilizzato poi con il prospetto di base (su cui vedi infra),
rappresenta la soluzione più flessibile per per le predette
ipotesi).
Altro strumento
predisposto dalla Direttiva è il prospetto base, che contiene
tutte le informazioni rilevanti concernenti sia l'emittente sia
gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad
essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ed
è caratterizzato dal fatto che, se le condizioni definitive
(c.d. Final Terms) dell'offerta non sono incluse nel prospetto
di base né in un eventuale supplemento (su cu vedi infra), esse
sono comunicati agli investitori e depositate presso l'autorità
competente in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto
prima e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. In merito
alla nota di sintesi in caso di prospetto di base, l'articolo 26
del Regolamento prevede che quando si scelga di chiedere
l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato
tramite un prospetto di base, il prospetto di base è composto
delle seguenti parti: (i) un indice chiaro e dettagliato; (ii)
la nota di sintesi; (iii) i fattori di rischio legati
all’emittente e al tipo di strumenti finanziari oggetto
dell’emissione; (v) gli altri elementi di informazione previsti
dagli schemi e dai moduli in base ai quali il prospetto viene
redatto. Inoltre, qualora il prospetto di base abbia ad oggetto
diversi strumenti finanziari, esso include un’unica nota di
sintesi per tutti gli strumenti finanziari: le informazioni sui
diversi strumenti finanziari contenute nella nota di sintesi
devono tuttavia essere chiaramente separate. Il prospetto di
base è frequente nel mercato dei capitali e viene utilizzato
nelle emissioni di obbligazioni nell'ambito di c.d. Euro Medium
Term Note Programme
(EMTN
programme)[19].
Altra
previsione rilevante della Direttiva è quella del supplemento al
prospetto, previsto dall'articolo 16 della Direttiva, secondo
cui qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o
imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto
che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti
finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in
cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente
chiusa l'offerta al pubblico o, se del caso, inizia la
negoziazione in un mercato regolamentato, deve essere menzionato
in un supplemento del prospetto. Il supplemento è approvato
nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e
pubblicato almeno secondo le stesse modalità che sono state
applicate in occasione della pubblicazione del prospetto
iniziale. Anche la sintesi e le sue eventuali traduzioni sono
integrate, se necessario, per tener conto delle nuove
informazioni incluse nel supplemento. Il medesimo articolo
prevede che gli investitori che hanno già concordato di
acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della
pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile
entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la
pubblicazione del supplemento di revocare la loro
accettazione.
In merito alla
validità della documentazione utilizzata dagli emittenti in caso
di ricorso al mercato dei capitali, la Direttiva[20]
prevede che il prospetto rimanga valido per dodici mesi a
decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al
pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato, purché venga integrato con i supplementi
eventualmente resisi necessari; inoltre, nel caso di un
programma di emissione, il prospetto di base previamente
depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi,
mentre, nel caso di strumenti finanziari diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi,
il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più
emessi in modo continuo o ripetuto. Quando, conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva, occorra integrare
la nota di sintesi del prospetto di base, è possibile sia
integrare le nuove informazioni nella nota di sintesi iniziale[21],
producendo una nuova nota di sintesi sia redigere un supplemento
alla nota di sintesi.
La Prospectus Directive e la sua attuazione
in Italia.
Passando ad
esaminare il recepimento della Direttiva nell'ordinamento
italiano[22],
si evidenzia come la Direttiva prevedeva che gli Stati membri
attuassero la disciplina comunitaria sul prospetto ivi contenuta
nella rispettiva normativa nazionale entro il termine del 1
luglio 2005. Diversi paesi, tra cui l'Italia, non avevano
rispettato il predetto termine: nonostante ciò, anche prima del
Decreto, il mercato italiano ha comunque "recepito" alcune delle
disposizioni relative al prospetto europeo. Ed invero, sin dal
25 luglio 2005 la Consob ha recepito la nuova disciplina sui
modelli di prospetto, applicando il Regolamento ed abrogando di
fatto l'allegato 1b del Regolamento n. 11971/1999[23]
(RE), che indicava gli schemi applicabili alla redazione dei
propetti di offerta; in pari data, la Consob ha inoltre
pubblicato sul proprio sito web un documento di consultazione
relativo alle proposte di modifica al RE per adeguarne i
contenuti alla Direttiva ed al relativo Regolamento. Con
delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 la Consob, recependo le
indicazioni ricevute da alcuni soggetti qualificati[24],
ha pubblicato un RE modificato con la ricezione di alcune
previsioni contenute nella Direttiva e concernenti la disciplina
dei prospetti. Tale intervento suppletivo (rispetto al
Legislatore italiano) trovava il suo fondamento giuridico
nell'articolo 95 del il TUF, ed è stato espressamente spiegato
dalla Consob, che ha anzitutto rilevato come la Direttiva sia
soggetta all'interpretazione assegnata agli orientamenti
giurisprudenziali comunitari e nazionali, che considerano
direttamente applicabili le direttive non recepite dagli Stati
membri dell'Unione Europea, ove queste abbiano un contenuto
sufficientemente dettagliato. Nonostante ciò, la Consob ha
ritenuto indispensabile un intervento di coordinamento della
propria normativa secondaria con il Regolamento, così come ha
ritenuto necessaria la chiara individuazione del momento di
entrata in vigore delle norme che prevedono l'adozione dei nuovi
schemi di prospetto di cui al citato regolamento europeo, in
modo da segnare con certezza il momento di passaggio alla nuova
disciplina[25].
Al fine di esplicare chiaramente la ratio del suesposto
intervento "suppletivo", la Consob ha rilevato, inoltre, come,
nelle more dell'intervento legislativo richiesto per
l'attuazione della Direttiva, l'assenza totale di disposizioni
nazionali sulla nuova procedura del "passaporto europeo" sul
prospetto avrebbe potuto far sorgere dubbi sulla capacità degli
emittenti nazionali di potersene avvalere, in sostituzione della
più complessa procedura del "mutuo riconoscimento del
prospetto". Di conseguenza, la mancanza di riferimenti normativi
nel diritto nazionale, ivi inclusi quelli di fonte
regolamentare, avrebbe prolungato una situazione di incertezza
circa le procedure amministrative e gli obblighi informativi cui
un emittente nazionale (ovvero l'offerente o la persona che
chiede l'ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato) deve ottemperare per l'effettuazione di offerte
al pubblico paneuropee: per tale ragione, la Consob ha ritenuto
prioritaria l'esigenza di adeguare il RE non solo al
Regolamento, ma anche alla Direttiva, per recepire i principi
basilari del passaporto unico sul prospetto.
Alla luce delle
suesposte considerazioni della Consob, appare evidente come
l'autorità italiana non abbia certo inteso attribuire alla
Direttiva una qualifica di self-executing act, volendo invece
richiamarsi a quella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea secondo cui le previsioni delle direttive che hanno
contenuto sufficientemente chiaro, preciso ed incondizionato
possono essere invocate, in caso di mancata o non corretta
attuazione di una direttiva nei termini prescritti, di fronte
all'autorità giudiziaria competente per opporsi a qualsiasi
norma di diritto interno non conforme alla direttiva de quo[26].
In tale previsione rientra espressamente la Direttiva[27],
le cui disposizioni possono quindi, venire invocate, in mancanza
di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini previsti
dal Legislatore comunitario (come nel caso dell'Italia), per
opporsi a qualsiasi disposizione nazionale non conforme alla
direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i
singoli possono far valere nei confronti dello Stato[28].
3. Dalla
sollecitazione all’investimento all’offerta al pubblico di
prodotti finanziari.
In ragione del
Decreto, il recepimento della Prospectus Directive la prodotto
l’inserimento nel TUF di una serie di nuove previsioni che
ripropongon nel mercato domestico le previsioni della Direttiva
e che non è possibile esaminare in maniera esaustiva in questa
sede; si menzionano, inter alia, le nuove previsioni sulla
potere di revoca dell'acquisto o della sottoscrizione da parte
dell’investitore, anche in caso di supplemento al prospetto[29];
le nuove previsioni sull’articolo 100-bis[30],
sulla circolazioni dei prodotti finanziari[31]
e la nuova disciplina sull’attività pubblicitaria[32].
Relativamente
al presente lavoro, merita attenzione la modifica apportata
dall’articolo 2 del Decreto al comma 1, la lettera t),
sostituendo la nozione di sollecitazione all’investimento[33]
con quella di "offerta al pubblico di prodotti
finanziari", che è “ogni comunicazione rivolta a persone, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti
sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e
dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un
investitore in grado di decidere di acquistare o di
sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il
collocamento tramite soggetti abilitati”.
Prima di
soffermarsi sul nuovo dettato normativo, appare opportuno
ripercorrere brevemente la fattispecie della sollecitazione
all’investimento che, ante recepimento della Prospectus
Directive in Italia, era definita dall'art. 1, comma 1, lettera
t) del T.U.F. come “ogni offerta, invito a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico,
finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti
finanziari”.
Tale nozione è
stata negli anni passati approfonditamente esaminata dalla
dottrina, dalla giurisprudenza e dalla CONSOB.
Va in via
preliminare rilevato come la sollecitazione all’investimento
era, insieme all’offerta pubblica di acquisto o scambio, una
delle due forme dell’appello al pubblico risparmio presenti nel
nostro ordinamento: la dottrina ha rilevato come il TUF aveva
realizzato una netta separazione tra la disciplina delle offerte
di vendita e sottoscrizione e le offerte di acquisto e scambio,
esclusidendo queste ultime dalla definizione di “sollecitazione
all’investimento” e formulando in proposito regole del tutto
distinte[34].
Autorevole
dottrina ha correttamente evidenziato come le due specie di
appello al pubblico risparmio hanno un contenuto economico
diverso. Infatti, si è rilevato, come nella sollecitazione
all’investimento agli oblati viene proposto di trasferire
all’offerente una somma di danaro in cambio di prodotti
finanziari già sul mercato (offerta pubblica di vendita) o da
immettere sul mercato (offerta pubblica di sottoscrizione),
nell’offerta pubblica di acquisto o scambio viene proposto agli
oblati di ricevere danaro in cambio dei prodotti finanziari
adgli stessi posseduti (offerta pubblica d’acquisto) o di
ricevere altri prodotti finanziari in cambio di quelli che
l’offerente si impegna ad acquistare (offerta pubblica di
scambio).[35]
Delle due
categorie d’offerta la prima presenta un grado di
<<pericolosità>> per il pubblico dei risparmiatori maggiore
della seconda, perché il risparmiatore trasferisce un valore
certo (la somma di danaro) in cambio di un prodotto finanziario
di valore nona altrettanto certo; nel secondo caso il
risparmiatore riceve una prestazione certa (la somma di danaro)
in cambio di un prodotto finanziario di più incerto valore
(offerta di acquisto) o quanto meno opera uno scambio frai beni
di valore non certo (offerta di scambio)[36].
Accanto alla
dottrina, rilevante sono stati gli interventi della Consob sul
tema: quest’ultima, nel corso degli anni, ha chiarito il
perimetro della fattispecie; è stato a riguardo rilevato come
“elemento dirimente circa l'esistenza o meno di una
sollecitazione è lo svolgimento di attività di carattere
promozionale rientrante nelle definizioni sopra riportate (i.e.
quelle contenute nella nozione di sollecitazione
all’investimento nda)”.[37]
La Commissione
ha poi sottolineato come “per potersi considerare quale "offerta
rivolta al pubblico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
t), del decreto, come tale soggetta all'obbligo di redazione e
pubblicazione di un prospetto informativo, l'operazione in esame
dovrebbe avere determinate caratteristiche quali,
essenzialmente, l'esistenza di condizioni contrattuali
standardizzate e la connessa impossibilità da parte del
potenziale aderente, di pattuire condizioni diverse da quelle
originariamente previste; mancando tali elementi, e potendosi al
contrario considerare il contratto concluso da codesta società
con l'interessato quale espressione di "un rapporto commerciale
di natura strettamente bilaterale" (come sembra desumersi nel
quesito) verrebbe a mancare il carattere "Pubblico" dell'offerta
e pertanto la sua stessa riconducibilità alla definizione di
sollecitazione all'investimento sopra ricordata”.
[38]
Non è stato
ritenuto integrare l’ipotesi di sollecitazion l’acquisto di
azioni di una società “all'interno di un mercato regolamentato,
a condizioni di prezzo variabili in funzione del momento di
perfezionamento dell'operazione”.[39]
In un’altra
ipotesi, concernente un'offerta in Italia di quote di fondi
comuni d'investimento statunitensi, la Consob ha rilevato come
“Per quanto riguarda poi il carattere pubblico dell'offerta -
che è determinato dalle concrete modalità di attuazione
dell'iniziativa, con particolare riguardo alla standardizzazione
del contenuto della medesima che non consente alcuna
partecipazione degli oblati alla definizione delle singole
clausole contrattuali - si rileva che lo stesso non viene meno
per il fatto che l'offerta è diretta esclusivamente ai cittadini
non italiani residenti nelle basi militari NATO ed USA . .
.Infatti, secondo l'interpretazione consolidata sia in
giurisprudenza che in dottrina, la destinazione al pubblico
dell'offerta non viene a mancare per il fatto che essa sia
diretta non ad una pluralità indifferenziata di soggetti
fungibili ma a persone individuabili in funzione di una
specifica qualificazione, atta a distinguerle nell'ambito della
generalità dei risparmiatori; anche rispetto a destinatari
determinabili a priori un'offerta si qualifica come fatta al
pubblico quando l'effettiva individuazione sia concretamente
possibile soltanto a posteriori, a seguito di verifica e
riscontro della qualità e condizione specificante, presupposta a
priori.”[40]
Il tema della
sollecitazione è stato poi affrontato in fattispecie
particolari, come la ristrutturazione di un debito che vedeva
coinvolti di portatori di Notes della società interessata il cui
consenso era necessario per l’operazione; anche in tal caso
vengono evidenziati i caratteri necessari perché l’ipotesi
potesse essere considerata una sollecitazione all’investimento.
Tale fattispecie è risultata essere integrata allorquando: (i)
l'offerta in questione è rivolta ad un numero indeterminato di
soggetti, pur ricompresi in unica categoria predefinita
costituita dai portatori di Notes, in numero senz'altro
superiore ai duecento; (ii) la proposta di ristrutturazione
verrà portata a conoscenza degli interessati
mediante
modalità uniformi e standardizza; (iii) il contenuto della
proposta è a sua volta standardizzato e potrà essere
esclusivamente oggetto di approvazione o meno da parte dei
portatori di Notes, senza possibilità alcuna per questi ultimi
di modificarne il contenuto[41].
Notevole è stato poi l’intervento della
giurisprudenza, che di recente ha rilevato come nell’emanazione
del TUF. il legislatore non definisce in che cosa consista una
offerta pubblica, nè detta criteri alla stregua dei quali
giudicare se una sollecitazione all’investimento sia rivolta o
meno al pubblico.
È stato poi
sottolineato come “la legge non pone distinzioni in base al
numero di sollecitazioni, all’ammontare offerto o al tipo di
investimento sollecitato, nè in base alle modalità della
sollecitazione stessa. Il fatto più rilevante è che il TUF. non
dà neppure indicazioni circa il momento in cui un’offerta sia da
considerarsi “rivolta al pubblico”. La normativa si limita ad.
esentare le sollecitazioni con determinate caratteristiche
dall’osservanza delle Regole d’Offerta Pubblica”.
[42]
La medesima
giurisprudenza ha correttamente riassunto la posizione della
Consob, affermando che “A riguardo secondo la Consob un’offerta
è pubblica quanto è caratterizzata da termini di offerta
standardizzati e viene effettuata ad incertam personam. Tuttavia
non è necessariamente vero che le offerte indirizzate a persone
specifiche siano private. Secondo l’orientamento “formalistico”
un’offerta è pubblica quanto è diretta a più di 200 persone,
come suggerito dall’art. 33 del Regolamento Emittenti. Secondo
l’orientamento “sostanzialistico” un’offerta può essere
qualificata “pubblica” se è ad incertam personam, con la
conseguenza che un’offerta diretta a più di 200 persone non
sarebbe un’offerta “pubblica” e quindi non costituirebbe
sollecitazione all’investimento quando i destinatari sono
determinati”.
[43]
Altro tema
discusso nella vigenza della sollecitazione all’investimento è
stata poi la definizione di concetto di “pubblico”: a riguardo,
la Consob ha più volte sostenuto che «il fatto che il fruitore
del servizio ... sia o meno qualificato non rileva al fine di
stabilire se tale servizio sia o meno prestato nei confronti del
pubblico»[44]
e che «la nozione di pubblico, invece, è configurabile anche
quando una attività finanziaria è indirizzata ad una pluralità
di persone che sono individuabili soltanto per effetto della
loro mera appartenenza ad una determinata categoria di soggetti»[45].
In dottrina si
era a riguardo evidenziato come la nozione di pubblico non fosse
individuata direttamente dal Legislatore, ma andava ricavata a
livello essenzialmente interpretativo. A tal riguardo si
riteneva che il carattere pubblico dell’operazione si manifesti
quando essa è rivolta ad uan pluralità di soggetti, che non
siano esattamente individuabili ex ante.[46]
Ora, come
visto, la Prospectus Directive ha introdotto la previsione
dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, cioè ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere
di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari,
incluso il collocamento tramite soggetti abilitati.
La definizione
recepisce quella di "offerta al pubblico di strumenti
finanziari" prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b della
Prospectus Directive[47].
Sul perimetro
della nozione comunitaria, il Legislatore Europeo ha rilevato
che “The definition of an “offer of securities to the public”
refers to a communication which presents sufficient information
on the terms of the offer and the securities to be offered, so
as to enable an investor to decide to purchase or subscribe to
these securities. If sufficient information is not provided, a
communication will not constitute a public offer for the
purposes of the PD. The definition is intended to be broad.”[48].
Prima facie,
si può ritenere che la nuova nozione non snaturi il mercato dei
capitali domestico, in quanto i confini della fattispecie
risultano essere i medesimi della sollecitazione
all’investimento[49]:
dal punto di vista della lettera del Legislatore italiano, è
venuta meno la previsione dell’invito ad offrire, ma è lecito
immaginare che l’interpretazione e la pratica potranno comunque
far rientrare tale ipotesi nell’ambito della nuova nomenclatura.
Si deve
rilevare come è stata probabilmente persa, inoltre, l’occasione
di chiarire il concetto di “pubblico”: anche oggi si deve
giungere alla definizione di tale carattere mediante
un’interpretazione a contrario, sulla base dei casi di
inapplicabilità. In particolare, l’attenzione dovrà essere posta
all’articolo 3 (obbligo di pubblicare un prospetto) comma 2
della Prospectus Directive, all’articolo 100 TUF ed all’articolo
33 RE.
La
summenzionata previsione della Prospectus Directive prevede “ 2.
L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti
tipi di offerta: a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta
unicamente a investitori qualificati; e/o b) un'offerta di
strumenti finanziari rivolta a meno di 100 persone fisiche o
giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori
qualificati; e/o c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a
investitori che acquistano strumenti finanziari per un
corrispettivo totale di almeno 50000 EUR per investitore, per
ogni offerta separata; e/o d) un'offerta di strumenti finanziari
il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50000 EUR; e/o
e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo
totale inferiore a 100000 EUR, da calcolarsi su un periodo di
dodici mesi”.[50]
Limiti sono previsti, anche dall’articolo 100 TUF[51]
e 33 RE[52]:
i criteri per la definizione del perimetro di pubblico, quindi,
non sono stati modificati e, come anche prima dell’introduzione
della fattispecie dell’offerta al pubblico, è possibile
delimitare tale concetto per il tramite delle ipotesi che non
rientrano in quelle oggetto di esclusione.
Ci si trova,
quindi , dinanzi ad una modifica che non dovrebbe avere, a
nostra opinione, effetti sostanziali in merito alla disciplina
domestica; l’intento del Legislatore comunitario era teso
all’armonizzazione della fattispecie in ambito europeo e
probabilmente l’Italia è uno degli stati membri per cui il
recepimento avrà un impatto non rilevante. Tuttavia, non si può
sottacere come la necessità ed il rilievo di una definzione
comune di offerta al pubblico è stata evidenziata in ambito
comunitario sin dalle fasi preliminari, dove, dopo aver rilevato
come “si devono quindi concordare definizioni chiare e comuni al
fine di precisare il campo d'applicazione della direttiva e di
assicurare la necessaria armonizzazione a livello europeo”, è
stato sottolineato che “l'introduzione di una definizione di
offerta al pubblico è una condizione preliminare per realizzare
tale obiettivo e per incoraggiare le imprese, che potrebbero
contare su condizioni simili, a raccogliere capitali su base
europea”. “[53]
In particolare,
in relazione alla definizione proposta dal Legislatore
comunitario, si è evidenziato che “per quanto concerne le
definizioni di cui all'articolo 2, si tratta in parte di
formulazioni riprese dalle direttive esistenti e in parte di
nuove definizioni. Mentre per la definizione di "valori
mobiliari" non sono state previste modifiche sostanziali (ma
solo un adeguamento) rispetto a quella contenuta nella direttiva
89/298/CEE, l'introduzione di una definizione di offerta al
pubblico rappresenta un'importante innovazione. All'epoca
dell'adozione della direttiva 89/298/CEE, era risultato
impossibile raggiungere un accordo su una definizione comune
(cfr. settimo considerando della suddetta direttiva). Come
riconosciuto nella relazione dei saggi, tuttavia, è importante
assicurare un approccio comune in proposito al fine di evitare
disparità nella tutela degli investitori in un'epoca in cui,
grazie alle reti elettroniche di comunicazione, gli investitori
possono essere raggiunti in tutta l'Europa (e altrove).
Interpretazioni divergenti del requisito applicabile alla
"offerta al pubblico" negli Stati membri possono far sì che in
certi casi i valori mobiliari possano essere venduti senza che
vengano rispettati requisiti relativi all'informativa (un
comportamento che può avere ripercussioni sull'intero mercato
dei capitali europeo)”[54].
La proposta
accolta con favore dai principali player del mercato
finanziario, anche bancari: così, ad esempio, si è espressa
anche la Banca Centrale Europea, che ha espressamente dichiarato
che “la BCE accoglie con favore la proposta di armonizzare la
definizione di offerta al pubblico, per evitare interpretazioni
differenti delle norme comunitarie e assicurare lo stesso
livello di tutela degli investitori in tutta l'Unione europea“
[55].
[1]
Il presente saggio è stato redatto per la rivista
Giurisprudenza Commerciale ed ivi è pubblicato, 2008
[2]
Avvocato in Milano. L'Autore è dottore di ricerca in
diritto dell'economia presso l'Università "Federico II"
di Napoli, PhD student in International Taxation presso
la Queen Mary University di Londra e Professore a
contratto di "Fiscalità internazionale e degli strumenti
finanziari" presso l’Università della Svizzera italiana
di Lugano.
[3]
Head of Legal Department, HVB Milan Branch (già
UniCredito Banca Mobiliare S.p.A.). Le opinioni espresse
nell'articolo riflettono esclusivamente il pensiero
dell'Autore e non impegnano l'Istituto di appartenenza.
[4]
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007.
[5]
C.d. Prospectus Directive o Direttiva Prospetto, di
seguito indicata come la "Direttiva".
La Direttiva consta di 49 considerando e di 33
articoli.
[6]
Sul prospetto ante Direttiva, si vedano, tra gli altri:
Lembo, Le forme di pubblicità ed il prospetto
informativo nei servizi di investimento: problematiche
recenti in nota ai casi Cirio e Parmalat e prospettive
di riforma, in Il Diritto Fallimentare e delle Società
commerciali, 2004, n. 5, p. I-959; Rizzini Bisinelli,
Zuccato, Danno da falso in prospetto, in questa Rivista,
2004, n. 1, p. 75; Tina, Responsabilità della Consob per
omessa vigilanza sulla veridicità delle informazioni
contenute nel prospetto informativo, in Corr. Giur.,
2004, n. 7, p. 938; Lucchini, Guastalla, Falsità del
prospetto informativo, danno agli investitori e
responsabilità civile della Consob, in
N. giur. civ. comm. (La), 2004, n. 2, p.
I-213; Montalenti, Tutela dell’investitore e del
mercato: false informazioni da prospetto e autorità di
vigilanza, in N. giur. civ. comm., 2002, n. 5, p. 449;
Valentino, Dari Mattiacci, Nuova informativa societaria:
la Consob scinde il prospetto, in Dir. prat. soc., 12,
1999, 24; Marchetti, Note sul prospetto informativo, in
Informazione e pubblicità sull’offerta al pubblico di
valori mobiliari, (a cura di) Auteri, 1991, 45; Alpa, Il
prospetto informativo, in Nuova Giur. Civ., 1988, II,
303; Ferrarini, La responsabilità da prospetto, in Quad.
giur. comm., 78, Milano, 1986, 120 e ss.
[7]
Su cui: Solferini, Il risarcimento derivante da
sottoscrizione di obbligazioni ad alto tasso di rischio
e l’offerta al pubblico di prodotti finanziari: il
fenomeno, nell’ambito degli investimenti di capitale
privato, della mediazione al ribasso, Magistra - Banca
& Finanza, aprile 2005; Accinni, Gestione ed offerta al
pubblico via internet di giochi "d'azzardo" e profili di
responsabilità penale, Riv. trim. dir. pen. econ.,
2002, n. 1, p.1; De Lillo, La proposta di direttiva sui
prospetti informativi per l'offerta al pubblico e per
l'ammissione a quotazione di valori mobiliari,
Banca, borsa tit. cred., 2002,
n. 2, p. II-270; Carella, Offerta al pubblico e
negoziazione di valori mobiliari in Europa:
l’introduzione del passaporto unico europeo e nuove
regole all’orizzonte, Magistra - Banca & Finanza, 2002;
AA.VV., Proposta di direttiva UE relativa al prospetto
unico da pubblicare per l'offerta al pubblico o
l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari, Riv.
soc., 2001, n. 5, p. 1319; Cian, L'offerta al pubblico e
l'art. 3 del d. legisl. 31 maggio 1998, n. 114, in
materia di rendite al dettaglio, Riv. dir. civ., 2001,
n. 3, p. I-313; Miriello, Tra offerta al pubblico e
invito a proporre: orientamenti giurisprudenziali e
dottrinali in merito alle ipotesi controverse, Contr.
impr., 2000, n. 3, p.1124; Tonelli, L'offerta al
pubblico di swap e l'attività di intermediazione
mobiliare, Banca, borsa tit. cred., 1993, n. 3, p.
I-342.
[8]
Art. 1 della Direttiva.
[9]
La Direttiva rientra nel c.d. piano d'azione per i
servizi finanziari (PASF), un programma comunitario che
si propone obiettivi politici e misure specifiche al
fine di migliorare il mercato unico dei servizi
finanziari e nel cui ambito si inseriscono: (i) la
Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto
forma di pagamenti di interessi, (ii) la Direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2002, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato), e (iii) la nuova architettura organizzativa in
tutti i settori dei servizi finanziari.
[10]
Sulla Direttiva, nella dottrina italiana, si vedano:
Cicchetti, Dialti, Prime osservazioni in merito alle
nuove regole comunitarie in tema di prospetto
informativo, in Riv. dir. Ban., www.diritto bancario.it,
luglio 2005; Cariello, La Direttiva 2001/34/Ce
riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale e la proposta di direttiva sul
prospetto per l'offerta al pubblico, in Europa dir.
priv., n. 2/2002 pag. 567 e ss. Più numerosi i
contributi stranieri, tra cui si segnalano: Aidan, The
proposal for a new directive on prospectuses: potential
impact on the structure of capital markets in Europe, in
pubblicazioni dell'Harvard Law School, International
Finance Seminar, in www.Harvard.edu; Tauboeck, The
"European Passport" for issuers of prospectuses and its
consequences as seen from the Austrian perspective, in
pubblicazioni dell'Harvard Law School, International
Finance Seminar, ivi; Boury, Panasar, The Prospectus
Directive: creating a single European passport, in PLC
Cross-border Quarterly,
Volume IX (June 2004), Randell, Listing and
prospectus rules: a guide to the new regime, in
Practical Law Company,
Volume
XVI,
August
2003; AA.VV., Prospectus Directive: offering a better
regime?, in www.practicallaw.com/A32779; AA.VV., The
Prospectus Directive, in www.practicallaw.com/A29185;
AA.VV., Harmonisation of financial services: the
Financial Services Action Plan, in
www.practicallaw.com/A20718; AA.VV., Prospectus
liability in Europe and US: understanding the issues, in
www.practicallaw.com/A32108; AA.VV., International
disclosure standards for cross-border offerings and
initial listings by foreign issuers, in
www.iosco.org/library/pubdocs/IOSCOPD81.pdf.
[11]
La Direttiva definisce come strumenti finanziari i
titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4),
della direttiva 93/22/CEE, a eccezione degli strumenti
del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto
5), della direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza
inferiore a 12 mesi.
[12]
"ed in caso di 'emissione di strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale che conferiscono il
diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un
importo in contanti mediante conversione o esercizio dei
diritti che essi conferiscono, se l'emittente degli
strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non
coincide con l'emittente degli strumenti finanziari
sottostanti o non è un'entità appartenente al gruppo di
quest'ultimo emittente". Va incidentalmente evidenziato
come la Direttiva, nel definire i soggetti individuati
nella propria disciplina, ometta di dare una definizione
di gruppo.
[13]
La Direttiva fa salva l'ipotesi di una scelta successiva
da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo
qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato
determinato da una loro scelta.
[14]
Regolamento (CE) N. 809/2004 della Commissione del 29
aprile 2004 recante modalità di esecuzione della
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute
nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione
delle informazioni mediante riferimento, la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi
pubblicitari, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 149/1 IT, in data 30 aprile 2004.
Il Regolamento consta di 39 considerando e 36 articoli.
[15]
Amorosino, Rabitti Bedogni, Manuale di diritto dei
mercati finanziari, Milano, Giuffrè, 2004; Annunziata,
La disciplina del mercato mobiliare3,
Torino, Giappichelli, 2004; Costi, Il mercato mobiliare,
Torino, Giappichelli, 2006; AA.VV., in Commentario al
Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, a cura di Alpa –
Capriglione Padova, Cedam, 1998; AA.VV., in Commentario
al Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione mobiliare, a cura di Rabitti Bedogni,
Padova, Cedam, 1998; AA.VV., in Intermediari finanziari
mercati e società quotate, a cura di Patroni Griffi –
Sandulli – Santoro, Torino, Giappichelli, 1999; AA.VV.,
in La disciplina degli intermediari e dei mercati
finanziari, a cura di Capriglione, Padova, Cedam, 1997.
[16]
L'IPO (dall'inglese "Initial Public Offering") è
l'offerta pubblica iniziale di sottoscrizione e/o di
vendita (OPS, OPV o OPVS) di titoli di una società che
per la prima volta viene ammessa alle negoziazioni di
borsa.
[17]
Che contiene le informazioni sull'emittente.
[18]
Che contiene informazioni concernenti gli strumenti
finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
[19]
Un programma di emissione, o EMTN Programme, può essere
definito come una “piattaforma documentale” (sviluppata
con l’assistenza di una banca in funzione di Arranger
del programma stesso) che permette ad un emittente di
effettuare più operazioni di finanziamento
obbligazionario sulla base di una documentazione quadro
(in primis, un unico prospetto informativo) e di
procedure predefinite, in maniera flessibile e con
carichi amministrativi e costi ridotti. Le predette
emissioni si distinguono dalle emissioni stand alone,
che sono prestiti obbligazionari (domestici od Eurobond)
la cui documentazione è specifica e legalmente valida e
vincolante solo per la relativa singola emissione. Gli
emittenti che scelgono di documentare le loro emissioni
su base stand alone sono solitamente quelli il cui
ricorso al mercato obbligazionario ha carattere di
eccezionalità. Per una descrizione delle fasi
dell'emissione di Eurobond, si veda il documento Consob,
in "Gli Eurobond: cenni sulle caratteristiche e sulle
prassi di mercato" (allegato 2 del verbale di
un'audizione parlamentare Consob del 27 aprile 2004). Il
relativo verbale è disponibile sul sito della Consob,
www. Consob.it. Si evidenzia che la Direttiva definisce
programma di offerta come un programma che consentirebbe
l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli
di capitale, incluso qualsiasi tipo di warrant, di una
categoria e/o classe simile, in modo continuo o ripetuto
durante un determinato periodo di emissione. Sulla
definizione di Eurobond e sulle caratteristiche del
titolo si vedano, tra gli altri: Fuller, Corporate
Borrowing, Second Edition, Jordans, 1999, part. 26 e
seg.; Dosoo, The Eurobond market, Woodhead-Faulkner,
2nd edition (1992); Walmsley, Global Investing:
Eurobonds and Alternatives, Palgrave Macmillan (April,
1991); Clarke, Guide to eurobonds: A comprehensive
analysis for issuers and practitioners (Special report),
Economist Publications (1990); Bowe, Eurobonds, Irwin
Professional Pub (January, 1989); Frederick Fisher,
Eurobonds, Euromoney Publications (December, 1988);
Hubbard, Top of Form A History of Eurobonds: The shaping
of the global market, Division of Research, Harvard
Business School (1987); Courtadon, The Competitive
Structure of the Eurobond Underwriting Industry, by New
York Univ Stern School of (January, 1986); Quinn, The
New Euromarkets: A Theoretical and Practical Study of
International Financing, in the Eurobond, Eurocurrency
and Related Financial Markets, by Palgrave Macmillan (December
31, 1975); M Bucknell, The Eurobond market (Morgan
research), Morgan Guaranty Ltd (1986); Cambitsis, The
Eurobond market: The organization and function of an
international capital market, Institut universitaire de
hautes études internationales (1974).
[20]
Articolo 9 della Direttiva.
[21]
Qualora le nuove informazioni vengano integrate nella
nota di sintesi iniziale, l'emittente, l'offerente o la
persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un
mercato regolamentato assicura che gli investitori
possano facilmente individuare le modifiche apportate,
in particolare tramite note a piè di pagina
[22]
Pregevole sul punto la seguente sintesi del recepimento
della Direttiva in Italia fatta dall’Avv. Valentina
Barbanti, Know-How Manager in Italia dello Studio Legale
Allen & Overy, disponbile sul sito web dello stesso
(www.allenovery.com) “L'Italia recepisce la Prospectus
Directive europea - 2 Aprile 2007 - Il 7 marzo 2007, il
Governo ha approvato il Decreto Legislativo di
attuazione della direttiva europea sui prospetti
informativi (Prospectus Directive). L'Italia non ha
rispettato la scadenza del 1° luglio 2005 per
l'attuazione della Prospectus Directive (2003/71/EC). La
Legge sul Risparmio (legge. n. 262/2005) delegava il
Governo italiano ad emanare il decreto di attuazione
della PD entro la metà del mese di luglio 2007.
Tuttavia, di fatto già dal 1° gennaio 2006 è entrato in
vigore il nuovo regolamento emittenti che la CONSOB
(Commissione nazionale per le Società e la Borsa) ha
modificato in accordo con la disciplina contenuta nella
PD. Ma è solo con il decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei Ministri in data 7 marzo che si è data
attuazione in Italia alla PD attraverso l'introduzione
di modifiche al TUF. La CONSOB é l'autorità nazionale
competente responsabile per il controllo
dell'adempimento delle prescrizioni della PD. Nel caso
in cui la CONSOB, quale autorità competente dello Stato
membro ospitante, rilevi irregolarità commesse
dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati
dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa
ne informa l'autorità competente dello Stato membro
d'origine.:Se le misure adottate dall'autorità
competente dello Stato membro d'origine si dovessero
rivelare inadeguate, la CONSOB adotta tutte le misure
idonee a tutelare gli investitori, dopo averne informato
l'autorità competente dello Stato membro d'origine. In
riferimento alla disciplina dei prospetti , tutti i
soggetti che intendano realizzare un'offerta al pubblico
pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, ne
danno preventiva comunicazione alla CONSOB allegando il
prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto
potrà essere reso pubblico solo successivamente
all'approvazione della Commissione. Il prospetto dovrà
contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli
investitori possano pervenire ad un fondato giudizio
sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui
risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e
degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari
e sui relativi diritti. Questa informativa deve essere
comunicata in maniera chiaramente comprensibile e
facilmente analizzabile e aggiornata in seguito ad
eventi che possano influenzarne il contenuto.
L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, nonché
le persone responsabili delle informazioni contenute nel
prospetto rispondono dei danni subiti dall'investitore
che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità
e completezza delle informazioni contenute nello
stesso.”
[23]
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli
emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con
delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18
aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22
maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12
giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del
27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692
dell’11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005,
n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio
2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3
maggio 2007)
[24]
Tra cui Abi, Assirevi, Assogestioni, Assonime, Assosim,
Borsa Italiana spa, TLX spa.
[25]
Documento Consob del 29 novembre 2005, riportante
l'esito delle consultazioni su "Modifiche e integrazioni
apportate ai fini dell'adeguamento alla direttiva n.
2003/71/CE ed al regolamento n. 809/2004/CE in materia
di prospetto", disponibile sul sito web della Consob,
www.consob.it.
[26]
Secondo "la costante giurisprudenza della Corte (in
particolare sentenza 19 gennaio 1982, Becker, causa
8/81, Racc. 1982, pag. 53), in tutti i casi in cui
disposizioni di una direttiva appaiono. . .
incondizionate e sufficientemente precise, i singoli
possono farle valere nei confronti dello Stato. . ."
(Caso 152/84 Marshall v Southampton & South West
Hampshire Area Health Authority (Teaching) (1986)
RACCOLTA p. 723). Ed ancora:"Si deve ricordare la
giurisprudenza costante della Corte. . . secondo la
quale, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano,
mediante direttiva, imposto agli Stati membri di
adottare un determinato comportamento, l'efficacia
pratica di tale atto sarebbe attenuata se agli
amministrati fosse precluso di valersene in giudizio e
ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in
quanto elemento di diritto comunitario" Causa C-188/89
Foster v British Gas plc (1990) RACCOLTA p. 3313.
[27]
Si veda, al riguardo, il testo del 4th Informal Meeting
on Prospectus Transposition – 8 March 2005 – Summary
record, della DG Internal Market and Services, in cui è
evidenziato come "The Commission reminded Member States
that, under the ECJ jurisprudence, thy run the risk of
being held libale in damages for loss to persons caused
by non transposition of the PD (Prospectus Directive,
ndr)". Il testo completo della riunione è disponibile
sul sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/.
[28]
Causa C-188/89 Foster v British Gas plc (1990) Raccolta
p. 3313, cit.
[29]
Il Decreto ha introdotto l’articolo 95-bis del TUF,
Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione, che
prevede: “1. Ove il prospetto non indichi le
condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di
offerta definitivo e la quantità dei prodotti da
offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del
prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione
dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti
finanziari può essere revocata entro il termine indicato
nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore
a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal
momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta
definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti
al pubblico. 2. Gli investitori che hanno già
concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti
finanziari prima della pubblicazione di un supplemento
hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato
nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni
lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro
accettazione.”.
[30]
Sulla cui analisi, antecedentemente al recepimento della
Direttiva Prospetto, ci permettiamo di rinviare a Bruno
– Leocani, aggiornamento commento "Articolo 2412 c.c.",
in Il Codice Civile Commentato, a cura di Alpa –
Mariconda, Milano, Ipsoa, 2006.
[31]
“1.
La successiva rivendita di prodotti finanziari
che hanno costituito oggetto di una sollecitazione
esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto
costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma
offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le
condizioni indicate nella definizione prevista
all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra
alcuno dei casi di inapplicabilità previsti
dall'articolo 100. 2. Si realizza una offerta al
pubblico anche qualora i prodotti finanziari che
abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un
collocamento riservato a investitori professionali
siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente
rivenduti a soggetti diversi da investitori
professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei
casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100. 3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato
pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale
o professionale, può far valere la nullità del
contratto e i soggetti abilitati presso i quali è
avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari
rispondono del danno arrecato. Resta ferma
l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e
quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma,
2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice
civile. 4. Il comma 2 non si applica alla
rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) con classamento creditizio di
qualità bancaria (rating investment grade) assegnato
da almeno due primarie agenzie internazionali di
classamento creditizio (rating), fermo restando
l'esercizio delle altre azioni civili, penali
e amministrative previste a tutela del risparmiatore”.
[32]
Il
nuovo articolo 101 TUF prevede ora
quanto segue: “1. La documentazione relativa a
qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è
trasmessa alla Consob contestualmente alla sua
diffusione. 2. Prima della pubblicazione del prospetto è
vietata la diffusione di qualsiasi annuncio
pubblicitario riguardante offerte al pubblico di
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari
comunitari. 3. La pubblicità è effettuata secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in
conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni
caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione
e alla sua coerenza con quella contenuta nel
prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella
che deve figurare nel prospetto da pubblicare. 4. La
Consob può: a) sospendere in via cautelare, per un
periodo non superiore a dieci giorni lavorativi
consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio
pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto
strumenti finanziari comunitari, in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni
previste nei precedenti commi o delle relative norme di
attuazione; b) sospendere in via cautelare, per un
periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore
diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad
un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli
di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni previste nei
precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio
pubblicitario, in caso di accertata violazione
delle disposizioni o delle norme indicate nelle
lettere a) o b); d) vietare l'esecuzione
dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c). 5. A
prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un
prospetto, le informazioni rilevanti fornite
dall'emittente o dall'offerente agli investitori
qualificati o a categorie speciali di investitori,
comprese le informazioni comunicate nel corso di
riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari,
devono essere divulgate a tutti gli investitori
qualificati o a tutte le categorie speciali di
investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.»”
[33]
Sul tema: Callegaro, La Comunità uniforma il Prospetto
per la sollecitazione e la quotazione, Amministrazione &
Finanza, 2005, n. 20, p. 51; AA.VV., Due pronunce della
Consob in materia di sollecitazione all'investimento,
Riv. soc., 2003, n. 4, p. 936; Bessone, Sollecitazione
del pubblico risparmio ed offerta fuori sede. La
speciale disciplina dei contratti a distanza, Resp. com.
impr., 2002, n. 2, p. 221; D'Innocenzo, Sollecitazione
al pubblico risparmio: strumenti finanziari a breve,
opzione su cambio con scambio differenziale alla
scadenza: quale necessità di prospetto informativo?,
Resp. com. impr., 2002, n. 3, p. 441; AA.VV.,
Assegnazione gratuita di warrant, applicabilità della
disciplina della sollecitazione, Impresa, 2002, n. 10,
p. 1644; Giurgola, La sollecitazione all'investimento e
la disciplina speciale delle stock options, Società ,
2002, n. 11, p. 1357; AA.VV., Chiarimenti della Consob
sulla definizione di « ultimi conti annuali pubblicati »
ai fini della redazione del prospetto di sollecitazione
e/o quotazione di azioni da parte di emittenti non
quotati, Riv. Soc., 2002, n. 1, p. 377; Dominaci,
Offerta di azioni tramite materiale informativo:
applicabilità della disciplina Consob sulla
sollecitazione all'investimento, Azienda & Fisco, 2001,
n. 8, p. 375; Rordorf, Sollecitazione all'investimento:
poteri della Consob e tutela degli investitori, Foro it.,
2001, n. 9, p.V-266; AA.VV., La sollecitazione
all'investimento nel Testo Unico della Finanza: il
commento dell'Assonime, Riv. Soc., 2001, n. 1, p. 211;
Valentino, Sollecitazione all'investimento: la Consob
valuta i casi d'inapplicabilità, Dir. prat. soc., 2000,
n. 3, p. 90; Fico, Le nuove norme Consob sulla
sollecitazione all'investimento, Società, 1999, n. 8, p.
989; Rizzini Bisinelli, D.Lgs. 58/1998. Sollecitazione
all'investimento e offerta pubblica d'acquisto, Società,
1998, n. 5, p. 542; Anello, D.Lgs. 58/1998.
Sollecitazione all'investimento e offerta pubblica
d'acquisto, Società, 1998, n. 5, p. 542; Valentino, La
sollecitazione del pubblico risparmio nell'evoluzione
normativa, Società, 1997, n. 7, p. 785; Bochicchio, La
sollecitazione al pubblico risparmio quale figura
generale del nostro ordinamento, Diritto fall. soc.
comm., 1997, n. 2, p.I-843: Lupoi, Trust, sollecitazione
del pubblico risparmio, prospetto, tutela del
risparmiatore - beneficiario, Corr. giur., 1995, n. 6,
p. 751; Di Maio, Attività di sollecitazione del pubblico
risparmio: schemi ed adempimenti, Società, 1995, n. 4,
p. 487; Ferrarini, I modi della sollecitazione del
risparmio, Banca, borsa tit. cred., 1991, n. 2, p.I-15.
[34]
Così Annunziata, (nt 12) 294 ss., dove l’Autore
evidenzia altresì come, in merito alla definizione di
sollecitazione all’investimento “La prima parte della
definizione viene a sostituirsi al previdente art. 18
ter della legge 7 giugno 1974 n. 216 (come modificata
dalla legge 23 marzo 1987 n. 77), che comprendeva nella
definizione di “sollecitazione” tanto le offerte di
vendita e sottoscrizione quanto le offerte di acquisto;
tale soluzione aveva a sua volta condotto alla
formulazione di una disciplina di base, applicabile a
tutte le operazioni sollecitatorie, sulla quale venivano
poi a saldarsi regole specifiche, emanate in epoca
successiva, relative alle offerte di vendita e
sottoscrizione di valori mobiliari con diritto di voto
(legge 18 febbraio 1992, n. 149, Capo I), ed alle offete
pubbliche di acquisto o scambio di valori mobiliari con
diritto di voto, quotati in Borsa o negoziati sul
mercato riscretto (legge 18 febbraio 1992, n. 149, Capo
II)”.
[35]
Così Costi, (nt. 12), 48.
[36]
Così Costi, (nt. 12), 48. L’Autore rileva altresì che
“di questa pericolosità per il risparmiatore il Testo
Unico tiene conto prevedendo, per la sollecitazione
all’investimento, controlli più stringenti per
l’offerente”.
[37]
Comunicazione n. DEM/7007352 del 25-1-2007.
[38]
Comunicazione n. DIN/1055860 del 19-7-2001.
[39]
Comunicazione n. DIS/43280 del 2-6-2000.
[40]
CONSOB, Comunicazione n. DAL/97007063 del 13-8-1997.
[41]
CONSOB, Comunicazione n. DEM/3033091 del 20-5-2003.
[42]
Trib Milano, 20 marzo 2006, in
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/260.htm
[43]
Trib Milano, 20 marzo 2006, in
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/260.htm
[44]
CONSOB, Comunicazione n. DIN/1055860 del 19-7-2001
[45]
CONSOB, Comunicazione n. DIN/1055860 del 19-7-2001.
[46]
Annunziata, (nt. 12), 295.
[47]
Che definisce, per l’appunto la predetta offerta come
“una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma
e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti
informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli
strumenti finanziari offerti così da mettere un
investitore in grado di decidere di acquistare o di
sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa
definizione si applica anche al collocamento di
strumenti finanziari tramite intermediari finanziari”.
[48]
European Commission, Internal Market and Services DG.
Financial Services Policy and Financial Markets,
Securities markets, Brussels, MARKT/G3/WG D(2005) 3rd
Informal Meeting on Prospectus Transposition – 26
January 2005 Summary record.
[49]
Bochicchio, Considerazioni sul concetto di
sollecitazione del pubblico risparmio alla luce della l.
2 gennaio, n. 1 (c.d. legge Sim), in Riv. crit. dir.
priv., 1991, 423; Bochicchio, Sollecitazione al pubblico
risparmio, Profili civilistici, in Riv. crit. dir.
priv., 1991, 133; D’ALessandro, L’attività di
sollecitazione al pubblico risparmio, in Sistema
finanziario e controlli: dall’impresa al mercato, 1986
Ferrarini, I modi della sollecitazione del risparmio, in
Banca borsa tit. cred., 1991, 15; Lener, I provvedimenti
della Consob in materia di sollecitazioni televisive del
pubblico risparmio, in Dir. inform., 1991, 49; Maviglia,
La sollecitazione del pubblico risparmio fuori sede, in
La sollecitazione del pubblico risparmio, a cura di
Rabitti Bedogni - Canizzaro – Maviglia, 149; Roppo, SIM
di distribuzione e promotori finanziari nel regime delle
attività di sollecitazione del pubblico risparmio, in
Contr. impr., 1992, 47; Chiappetta, I Contratti di
investimento, la violazione della disciplina sulla
sollecitazione del pubblico risparmio ed il problema
della nullità cd. Virtuale (Nota a Trib. Torino 19
dicembre 1989), in Riv. dir. comm., 1991, fasc. 1-2 pag.
80 - 84.
[50]
Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari
che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi
di offerta citati nel presente paragrafo è considerata
come un'offerta separata e si applica la definizione di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per
determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di
strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di
strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è
soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il
collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle
condizioni da a) a e).
[51]
“1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano
alle offerte: a) rivolte ai soli investitori
qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e
medie imprese, come definiti dalla Consob con
regolamento in base ai criteri fissati dalle
disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di
soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob
con regolamento; c) di ammontare complessivo non
superiore a quello indicato dalla Consob con
regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale emessi da o che
beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile
di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da
organismi internazionali a carattere pubblico di cui
facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione
europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari
emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche
centrali nazionali degli Stati membri dell' Unione
Europea; f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai
titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da
banche a condizione che tali strumenti: i) non siano
subordinati, convertibili o scambiabili; ii) non
conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire
altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati
ad uno strumento derivato; iii) diano veste materiale
al ricevimento di depositi rimborsabili; iv) siano
coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma
degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; g) aventi ad oggetto
strumenti del mercato monetario emessi da banche con una
scadenza inferiore a 12 mesi. 2. La Consob può
individuare con regolamento le offerte al pubblico di
prodotti finanziari alle quali le disposizioni del
presente Capo non si applicano in tutto o in parte
226. 3. L'emittente o
l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in
occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle
lettere c), d) ed e) del comma 1”. Sulla nozione di
investitore qualificato di cui allla lettera a del
paragrafo 1, si veda Bruno – Rozzi, Il destino
dell’operatore qualificato alla luce della MiFID, in
Società (Le), 2007, 277.
[52]
1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II
della Parte IV del Testo unico e quelle del presente
Titolo non si applicano alle sollecitazioni: a) rivolte
ad un numero di soggetti inferiore a cento; b) di
ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da
calcolarsi su un periodo di 12 mesi; c) aventi ad
oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale
di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta
separata; d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di
valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;
e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine
di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei
propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi
personalità giuridica o da enti non aventi scopo di
lucro, riconosciuti da uno Stato membro; f) aventi ad
oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della
stessa classe già emesse, se l’emissione di queste nuove
azioni non comporta un aumento del capitale emesso; g)
aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in
occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica
di scambio, a condizione che sia disponibile un
documento contenente informazioni considerate
dall’autorità competente equivalenti a quelle del
prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa
comunitaria; h) aventi ad oggetto prodotti finanziari
offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una
fusione, a condizione che sia disponibile un documento
contenente informazioni considerate dall’autorità
competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo
conto dei requisiti della normativa comunitaria; i)
aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da
assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e
dividendi versati sotto forma di azioni della stessa
classe di quelle per le quali vengono pagati tali
dividendi, a condizione che sia reso disponibile un
documento contenente informazioni sul numero e sulla
natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli
dell’offerta; j) aventi ad oggetto strumenti finanziari
offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte
dell’emittente che abbia strumenti finanziari già
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o
da parte dell’impresa controllante, di un’impresa
controllata, collegata o sottoposta a comune controllo,
a condizione che detti strumenti finanziari siano della
stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione
nello stesso mercato e che sia reso disponibile un
documento contenente informazioni sul numero e sulla
natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui
dettagli dell’offerta; k) aventi ad oggetto strumenti
finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo
continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti
caratteristiche: i) non siano subordinati, convertibili
o scambiabili; ii) non conferiscano il diritto di
sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti
finanziari e non siano collegati ad uno strumento
derivato; iii) diano veste materiale al ricevimento di
depositi rimborsabili; iv) siano coperti da un sistema
di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a
96-quater del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi; l) aventi ad
oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche
con una scadenza inferiore ai 12 mesi 2. Alle
sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con
azioni o obbligazioni convertibili quotate non si
applica l’articolo 13, comma 6. Alle sollecitazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in
opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni
convertibili diffuse non si applica l’articolo 13, commi
5 e 6. 3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori
o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di
una società non avente strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, o da
un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune
controllo non si applica l’articolo 13, commi 5 e 6.
Entro trenta giorni dalla conclusione della
sollecitazione l’emittente comunica alla Consob il
numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e
le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta
anche su supporto informatico. 4. Nel caso di
sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o
ripetuto da banche, che abbiano le seguenti
caratteristiche: (i) il corrispettivo totale
dell'offerta, calcolato per un periodo di dodici mesi,
sia inferiore a euro 50.000.000; (ii) non siano
subordinati, convertibili o scambiabili; (iii) non
conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire
altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati
ad uno strumento derivato; è pubblicato ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, un prospetto semplificato
redatto conformemente allo schema di cui all’Allegato
1M; non è richiesta la pubblicazione dell’avviso di cui
al comma 2 del medesimo articolo; tale prospetto
semplificato non è preventivamente approvato dalla
Consob. 5. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale
emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito
cooperativo e da banche che, ai sensi dell’articolo
2409-bis, comma 3 del codice civile, possono prevedere
nello statuto che il controllo contabile sia esercitato
dal collegio sindacale: (i) il giudizio previsto
dall’articolo 96 del Testo unico può essere quello
espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile
ai sensi dell’articolo 2409-ter, comma 1, lettera c) del
codice civile; (ii) non si applica l’articolo 97, comma
3 del Testo unico.
[53]
In tal modo si intende inoltre evitare che la
legislazione comunitaria offra scappatoie e consenta
disparità nel trattamento accordato agli investitori al
dettaglio per via del fatto che la medesima operazione
viene classificata come collocamento privato in alcuni
Stati membri (e non richiede quindi la pubblicazione di
un prospetto) ma non in altri”. Commissione delle
Comunità Europee, Bruxelles, 30.5.2001, COM(2001) 280
definitivo 2001/0117 (COD) Proposta di Direttiva del
Parlamento Europe e Del Consiglio, relativa al prospetto
da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione
alla negoziazione di valori mobiliari.
[54]
Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles,
30.5.2001, COM(2001) 280 definitivo 2001/0117 (COD)
Proposta di Direttiva del Parlamento Europe e Del
Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per
l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione
di valori mobiliari.
[55]
Banca Centrale Europea, Parere della Banca Centrale
Europea del 16 novembre 2001 su richiesta del Consiglio
dell'Unione europea relativo a una proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sul prospetto da
pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla
negoziazione di valori mobiliari [COM(2001) 280 def.]
(CON/2001/36) (2001/C 344/05) C 344/4 IT Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee 6.12.2001.
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