Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero esclude la sussistenza della giurisdizione italiana e non è più dichiarabile il suo fallimento sul territorio della Repubblica italiana anche entro l'anno dal trasferimento

Di Maurizio Tidona, Avvocato

10 luglio 2008

 

Dalle norme e dall’interpretazione giurisprudenziale risulta che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di una società con sede all’estero e priva di stabile rappresentanza in Italia, anche se vi abbia svolto in precedenza attività di commercio.
 

L’art. 9 del R.D. 16/03/1942 n. 267 dispone che:
 

"Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7".
 

Orbene è indubbio che i commi 1) e 2) dell’art. 9 Legge Fallimentare si riferiscano espressamente a questioni attinenti alla competenza - tra diversi tribunali della Repubblica - e quindi alla ripartizione degli affari tra uffici giudiziali italiani.
 

E’ evidente poi che i commi 3), 4) e 5) dell’art. 9 L.F. si riferiscano a questioni relative invece alla ''giurisdizione'', e cioè alla potestà della Repubblica Italiana di applicare la legge ivi vigente.
 

Il comma 5 dell’art. 9 della Legge Fallimentare – in relazione alla giurisdizione - prevede esplicitamente che: ''Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7''.
 

Quindi, con diverse parole, il trasferimento della sede all’estero avvenuto prima del deposito dell’istanza di fallimento esclude la sussistenza della giurisdizione italiana.
 

Il comma 2 dell’art. 9 L.F. (''Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza'') è quindi inapplicabile alle fattispecie di giurisdizione. La norma limita espressamente la sua applicazione alle sole questioni di ''competenza'', e non di ''giurisdizione'' alle quali il chiaro inciso del comma 5 del medesimo articolo pone un ''paletto'' insuperabile (il trasferimento della sede all’estero – e quindi non quale spostamento di ''competenze'' tra uffici giudiziali nel territorio italiano - avvenuto prima del deposito dell’istanza di fallimento esclude la sussistenza della giurisdizione).
 

L’Art. 8 (Momento determinante della giurisdizione) della Legge n. 218 del 31/05/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) recita: ''Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile''.
 

L’Art. 5 c.p.c. (Momento determinante della giurisdizione e della competenza) così dispone: ''La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo''.
 

L’Art. 11 (Rilevabilità del difetto di giurisdizione) della Legge n. 218 del 31/05/1995: ''Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale''.
 

La giurisprudenza prevalente richiede, perché possa essere dichiarato il fallimento, che l’imprenditore abbia una sede secondaria o stabile rappresentanza in Italia, da intendersi quale centro di interessi e dell’effettiva attività amministrativa e direttiva.
 

Così la giurisprudenza, in modo inequivoco, sul punto:
 

''Deve essere dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa e quindi revocato il fallimento di una società con sede all'estero, perché il fallimento di una società estera può essere dichiarato solo se, al momento del deposito dei ricorsi, ha in Italia una sede con rappresentanza a stare in giudizio ovvero anche una semplice sede (art. 3 Legge 218/95) che fa coincidere la competenza giurisdizionale con la competenza territoriale'' (Corte appello Roma, 23 maggio 2005, Soc. Italcauzioni c. Fall.to soc. italcauzioni).
 

La giurisprudenza richiede, perché possa essere dichiarato il fallimento, che l’imprenditore con sede all’estero abbia una sede ''secondaria'' o ''stabile rappresentanza'' in Italia, da intendersi come ''centro degli interessi'' e di effettiva e concreta attività amministrativa e direttiva.
 

Tale norma va intesa nel senso che alle procedure concorsuali sono sottoposti, in caso d’insolvenza, gli imprenditori soggetti alla legge italiana, ai sensi dell’art. 5 del c.p.c. (''La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda'') richiamato dall’art. 8 della Legge n. 218 del 31/05/1995.
 

L’art. 2221 c.c. (Fallimento e concordato preventivo), già interpretato alla luce dell’art. 2509, contiene una disciplina concernente la legge regolatrice (che è quella italiana) dell’impresa ''italiana'' in stato d’insolvenza, e con essa necessariamente dà anche un’indicazione relativa alla giurisdizione, dal momento che solo il giudice italiano, potrà applicare norme processuali quali quelle in materia di fallimento e di concordato, in forza del principio di territorialità della legge processuale sancito dall’art. 27 disp. prel.
 

L’art. 2508 c.c. (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato) dispone che: ''Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri. I mutamenti intervenuti in ordine alle modifiche della sede, alla cancellazione della società in Italia, alla composizione dell’organo gestorio, essendo oggetto di pubblicità legale, sono opponibili ai creditori''.
 

Il principio è quindi chiaro e non vi è chi non veda che in mancanza di prova contraria la società che abbia sede all’estero non sia assoggettata alla giurisdizione italiana, a meno che non abbia in Italia una sede effettiva e tangibile di propri interessi commerciali.
 

La giurisprudenza afferma univocamente questo, anche ove dichiara la fallibilità di una società estera che abbia una ''effettiva'' sede di affari in Italia: ''Ove al trasferimento all'estero della sede legale di una società non abbia fatto seguito né il mutamento effettivo, né il concreto esercizio di attività imprenditoriale nella nuova ubicazione del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa della società, deve ritenersi che la presunzione in ordine alla coincidenza della sede effettiva con la sede legale debba continuare ad operare con riferimento alla situazione preesistente'' (Tribunale Sulmona, 07 marzo 2006).
 

Si noti bene: vi è quindi presunzione - in mancanza di chiari ed univoci elementi contrari - in ordine alla coincidenza della sede effettiva con la sede legale.
 

Ed ancora, sempre a contrario: ''In questa situazione fattuale, non essendo stato dedotto (e neanche specificatamente allegato) che al trasferimento all'estero della sede legale abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva amministrativa ed organizzativa, proprio alla stregua delle norme invocate dal ricorrente (L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, comma 2, ult. parte, e L. Fall., art. 9), deve ritenersi che la competenza giurisdizionale spetta al giudice italiano. Infatti, nella fattispecie non può operare il criterio previsto (in tema di trasferimento della sede statutaria in altro Stato) dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, comma 3, in quanto il trasferimento della sede statutaria si è risolto in un atto meramente formale ed è dunque da escludere che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli Stati interessati''(Cassazione civile, sez. un., 16 febbraio 2006 , n. 3368).

Partecipi al Convegno:

La Prova della Trasparenza nei Servizi di Investimento

Vizi, Responsabilità e Rimedi per la Banca

 

Si iscriva alla Newsletter

( Premium)

Riceverà gratuitamente materiali ed approfondimenti in anteprima

Visiti il Bookstore con i Libri di Diritto bancario e finanziario

Acquisti il Libro:

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza - 2010

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza - Tidona Comunicazione Editore

Acquisti il Libro:

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza - Tidona Comunicazione Editore

Richieda gratuitamente il Documento:

Delibera Consob n. 16190 - Regolamento Intermediari

71 Pagine

Richieda gratuitamente il Dossier:

Rassegna di Giurisprudenza sul Tasso di Interesse bancario

Settembre 2009 - 55 Pagine

Si abboni a:

Tidona Giuridica. Banca-dati di giurisprudenza e pubblicazioni di diritto bancario e finanziario

 

 

Note obbligatorie per la citazione o riproduzione di questo articolo

Vai alla prima pagina della rivista

Vai alla Pagina PrecedenteTorna Su

stampa questa pagina

© copyright 1998-2009 Studio Legale Tidona e Associati | Tidona.com |