L’art. 1194 c.c. così espressamente stabilisce: “Il debitore non
può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli
interessi e alle spese, senza il consenso del debitore”.
Tale criterio di imputazione viene spesso invocato dagli
istituti di credito nel tentativo di vanificare l’illegittimità
del sistema di periodica capitalizzazione degli interessi
passivi nel periodo antecedente al 30 giugno 2000 e contestata
dai correntisti. Con l’applicazione del disposto di cui all’art.
1194 c.c. si chiede quindi di imputare ad estinzione degli
interessi – e non al capitale - la prima rimessa attiva
successiva alla loro annotazione. In tal modo il credito del
correntista derivante da somme indebitamente corrisposte alla
banca a titolo di capitalizzazione degli interessi, risulterebbe
notevolmente ridotto.
Non si ritiene tuttavia invocabile il criterio di cui all’art.
1194 c.c. nel ricalcolo delle corrette risultanze nei rapporti
di conto corrente. Si osserva difatti che tale norma codicistica
prevede che ogni pagamento venga imputato prima al capitale e
successivamente agli interessi e si riferisce a crediti liquidi
ed esigibili che per loro natura – ex art. 1282 c.c. – producono
interessi. Orbene l’art. 1194 c.c. non può certo ritenersi
applicabile al rapporto di conto corrente, non potendosi
distinguere tra pagamento in senso proprio di interessi e di
capitale, trattandosi di un rapporto ove tra l’altro gli
interessi sono previsti quale voce contrattuale – e non hanno
certo natura accessoria - e dunque concordati tra le parti.
Così sul punto anche la giurisprudenza della Suprema Corte: “La
disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore
non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli
interessi o alle spese senza il consenso del creditore,
presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello,
accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente
liquidi ed esigibili” (Cassazione civile, sez. I, sent. n. 6022
del 16 aprile 2003).
Al fine di imputare a pagamento (di capitale o di interessi) una
determinata somma occorre che il credito sia liquido ed
esigibile e, quindi, occorre che il creditore abbia la
disponibilità del credito. Nell’ambito di un rapporto bancario
le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad
autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e
la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da
cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente,
con la conseguenza che, nel corso dello svolgimento del
rapporto, non è possibile configurare un credito preesistente
(liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il
pagamento da parte del cliente vada imputato in conto interessi
(Tribunale di Lecco, sentenza del 09/09/2002). Tale certezza e
liquidità è riscontrabile solo al momento della estinzione del
rapporto.
Ai fini dell’applicazione della norma di cui sopra è quindi
necessario che il credito sia certo ed esigibile, requisiti
certamente non soddisfatti in ipotesi di rapporto di conto
corrente. Inoltre, se tale rapporto risulta affidato, si
consideri che la Banca potrà esigere gli importi a debito solo
al momento della chiusura del rapporto, non potendosi ritenere
prima di tale momento che il credito risulti liquido ed
esigibile, presupposti assolutamente necessari per applicare
l’imputazione di pagamento di cui all’art. 1194 c.c.
Difatti così sul punto ha statuito la giurisprudenza: “Parimenti
non può essere condiviso il richiamo operato dalla banca
convenuta all' 1194 c.c., in quanto nel caso specifico del conto
corrente non esiste in senso proprio e tecnico il pagamento
degli interessi o del capitale e, per di più, non è il debitore
(cioè il correntista) che imputa il "pagamento", poiché il
correntista si limita a versare somme (ovvero a consegnare somme
alla banca) per la registrazione sul conto corrente. L'art. 1194
c.c. non può poi, altresì essere invocato poichè per imputare a
pagamento una determinata somma occorre che il credito sia
liquido ed esigibile e, quindi, occorre che il creditore abbia
la disponibilità del credito. Tali elementi (liquidità e
disponibilità) non esistono (per la banca) nell'ambito di un
rapporto di conto corrente bancario, ancor più se affidato. La
banca ha la disponibilità del suo credito e, dunque, ha la
liquidità ed esigibilità solo quando revoca la linea di credito
e chiede il rientro. Prima di allora la banca non può pretendere
alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare
della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca”
(Tribunale di Lecce, sez. dist. di Campi Salentina, sent. n. 46
del 03-11-2005).
Vi è in giurisprudenza una sola pronuncia che sostiene che
all’applicazione dell’art. 1194 c.c. non sia ostativa la
mancanza di esigibilità e liquidità del credito per interessi
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 3748 del 23/02/2005), la quale
tuttavia è riferita ad una differente fattispecie relativa al
risarcimento di un danno aquiliano.
Così in particolare statuisce la massima: “In tema di
risarcimento del danno da parte dell'assicuratore della r.c.a.
al danneggiato, e nell'ipotesi di versamenti di somme in acconto
compiuti in favore di costui nel corso del processo di
liquidazione, la norma di cui all'art. 1194, comma 1, c.c. (a
mente della quale "il debitore non può imputare il pagamento al
capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il
consenso del creditore"), contemplando un'ipotesi di pagamento
parziale - essendo il debito avente ad oggetto il capitale e gli
interessi un'unica vicenda obbligatoria - fa riferimento al caso
in cui il creditore accetti un pagamento parziale che potrebbe
legittimamente rifiutare, ed è posta, pertanto, nell'interesse
del medesimo creditore che, ove costretto a subire anche la
diversa imputazione operata dal debitore, perderebbe il
beneficio dell'ulteriore fruttificazione del proprio capitale.
Ne consegue l'erroneità dell'interpretazione che rinviene il
presupposto applicativo del detto art. 1194 nella contemporanea
liquidità del credito per capitale e di quello per accessori,
sia perché nulla di simile è dato arguire dalla lettera della
disposizione in parola, sia perché, essendo quest'ultima posta a
tutela dell'interesse del creditore, essa non può risolversi -
rettamente intesa la sua portata applicativa - in un pregiudizio
per quest'ultimo sol perché suo credito risarcitorio è, per
definizione (e senza sua colpa), illiquido fino alla sentenza
che lo converte in obbligazione pecuniaria”.
Tale sentenza è comunque stata successivamente superata dalla
giurisprudenza di legittimità, che così si è ripetutamente
pronunciata (Cass. civ., sez. III, sent. n. 12725 del
30/05/2007; conf.: Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6022 del
16-04-2003; Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2352
08-03-1988): “Non è imputabile agli interessi il versamento
della provvisionale effettuato nel corso del processo a favore
del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall'illecito
da circolazione stradale. È infatti inapplicabile l'art. 1194
c.c., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario già
certo ed esigibile in ordine al quale imputare l'acconto secondo
i criteri di quella norma (…)”. |
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