| |
-

-
Rivista di Diritto Bancario fondata nel 1998
-
Issn 2039-7410
|
|
|
| |
L’art. 1194 del codice civile: il criterio di
imputazione dei pagamenti agli interessi e
successivamente al capitale. L'inapplicabilità ai
rapporti di conto corrente bancario
Di
Maura Castiglioni,
Avvocato
18 luglio 2008
L’art. 1194 c.c. così
espressamente stabilisce: “Il debitore non può
imputare il pagamento al capitale, piuttosto che
agli interessi e alle spese, senza il consenso del
debitore”.
Tale criterio di imputazione viene spesso invocato
dagli istituti di credito nel tentativo di
vanificare l’illegittimità del sistema di periodica
capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo
antecedente al 30 giugno 2000 e contestata dai
correntisti. Con l’applicazione del disposto di cui
all’art. 1194 c.c. si chiede quindi di imputare ad
estinzione degli interessi – e non al capitale - la
prima rimessa attiva successiva alla loro
annotazione. In tal modo il credito del correntista
derivante da somme indebitamente corrisposte alla
banca a titolo di capitalizzazione degli interessi,
risulterebbe notevolmente ridotto.
Non si ritiene tuttavia invocabile il criterio di
cui all’art. 1194 c.c. nel ricalcolo delle corrette
risultanze nei rapporti di conto corrente. Si
osserva difatti che tale norma codicistica prevede
che ogni pagamento venga imputato prima al capitale
e successivamente agli interessi e si riferisce a
crediti liquidi ed esigibili che per loro natura –
ex art. 1282 c.c. – producono interessi. Orbene
l’art. 1194 c.c. non può certo ritenersi applicabile
al rapporto di conto corrente, non potendosi
distinguere tra pagamento in senso proprio di
interessi e di capitale, trattandosi di un rapporto
ove tra l’altro gli interessi sono previsti quale
voce contrattuale – e non hanno certo natura
accessoria - e dunque concordati tra le parti.
Così sul punto anche la giurisprudenza della Suprema
Corte: “La disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo
la quale il debitore non può imputare il pagamento
al capitale piuttosto che agli interessi o alle
spese senza il consenso del creditore, presuppone
che tanto il credito per il capitale quanto quello,
accessorio per gli interessi e le spese, siano
simultaneamente liquidi ed esigibili” (Cassazione
civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16 aprile 2003).
Al fine di imputare a pagamento (di capitale o di
interessi) una determinata somma occorre che il
credito sia liquido ed esigibile e, quindi, occorre
che il creditore abbia la disponibilità del credito.
Nell’ambito di un rapporto bancario le operazioni di
prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi
rapporti di credito o debito reciproci tra il
cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di
un unico negozio da cui deriva il credito ed il
debito della banca verso il cliente, con la
conseguenza che, nel corso dello svolgimento del
rapporto, non è possibile configurare un credito
preesistente (liquido ed esigibile) della banca a
fronte del quale il pagamento da parte del cliente
vada imputato in conto interessi (Tribunale di
Lecco, sentenza del 09/09/2002). Tale certezza e
liquidità è riscontrabile solo al momento della
estinzione del rapporto.
Ai fini dell’applicazione della norma di cui sopra è
quindi necessario che il credito sia certo ed
esigibile, requisiti certamente non soddisfatti in
ipotesi di rapporto di conto corrente. Inoltre, se
tale rapporto risulta affidato, si consideri che la
Banca potrà esigere gli importi a debito solo al
momento della chiusura del rapporto, non potendosi
ritenere prima di tale momento che il credito
risulti liquido ed esigibile, presupposti
assolutamente necessari per applicare l’imputazione
di pagamento di cui all’art. 1194 c.c.
Difatti così sul punto ha statuito la
giurisprudenza: “Parimenti non può essere condiviso
il richiamo operato dalla banca convenuta all' 1194
c.c., in quanto nel caso specifico del conto
corrente non esiste in senso proprio e tecnico il
pagamento degli interessi o del capitale e, per di
più, non è il debitore (cioè il correntista) che
imputa il "pagamento", poiché il correntista si
limita a versare somme (ovvero a consegnare somme
alla banca) per la registrazione sul conto corrente.
L'art. 1194 c.c. non può poi, altresì essere
invocato poichè per imputare a pagamento una
determinata somma occorre che il credito sia liquido
ed esigibile e, quindi, occorre che il creditore
abbia la disponibilità del credito. Tali elementi
(liquidità e disponibilità) non esistono (per la
banca) nell'ambito di un rapporto di conto corrente
bancario, ancor più se affidato. La banca ha la
disponibilità del suo credito e, dunque, ha la
liquidità ed esigibilità solo quando revoca la linea
di credito e chiede il rientro. Prima di allora la
banca non può pretendere alcun pagamento, poiché è
solo il cliente che può beneficiare della
disponibilità delle somme versate e concesse dalla
banca” (Tribunale di Lecce, sez. dist. di Campi
Salentina, sent. n. 46 del 03-11-2005).
Vi è in giurisprudenza una sola pronuncia che
sostiene che all’applicazione dell’art. 1194 c.c.
non sia ostativa la mancanza di esigibilità e
liquidità del credito per interessi (Cass. civ.,
sez. III, sent. n. 3748 del 23/02/2005), la quale
tuttavia è riferita ad una differente fattispecie
relativa al risarcimento di un danno aquiliano.
Così in particolare statuisce la massima: “In tema
di risarcimento del danno da parte dell'assicuratore
della r.c.a. al danneggiato, e nell'ipotesi di
versamenti di somme in acconto compiuti in favore di
costui nel corso del processo di liquidazione, la
norma di cui all'art. 1194, comma 1, c.c. (a mente
della quale "il debitore non può imputare il
pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi
e alle spese, senza il consenso del creditore"),
contemplando un'ipotesi di pagamento parziale -
essendo il debito avente ad oggetto il capitale e
gli interessi un'unica vicenda obbligatoria - fa
riferimento al caso in cui il creditore accetti un
pagamento parziale che potrebbe legittimamente
rifiutare, ed è posta, pertanto, nell'interesse del
medesimo creditore che, ove costretto a subire anche
la diversa imputazione operata dal debitore,
perderebbe il beneficio dell'ulteriore
fruttificazione del proprio capitale.
Ne consegue l'erroneità dell'interpretazione che
rinviene il presupposto applicativo del detto art.
1194 nella contemporanea liquidità del credito per
capitale e di quello per accessori, sia perché nulla
di simile è dato arguire dalla lettera della
disposizione in parola, sia perché, essendo
quest'ultima posta a tutela dell'interesse del
creditore, essa non può risolversi - rettamente
intesa la sua portata applicativa - in un
pregiudizio per quest'ultimo sol perché suo credito
risarcitorio è, per definizione (e senza sua colpa),
illiquido fino alla sentenza che lo converte in
obbligazione pecuniaria”.
Tale sentenza è comunque stata successivamente
superata dalla giurisprudenza di legittimità, che
così si è ripetutamente pronunciata (Cass. civ.,
sez. III, sent. n. 12725 del 30/05/2007; conf.:
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6022 del
16-04-2003; Cassazione Civile, sez. III, sent. n.
2352 08-03-1988): “Non è imputabile agli interessi
il versamento della provvisionale effettuato nel
corso del processo a favore del danneggiato per il
danno biologico derivatogli dall'illecito da
circolazione stradale. È infatti inapplicabile
l'art. 1194 c.c., che presuppone l'esistenza di un
debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine
al quale imputare l'acconto secondo i criteri di
quella norma (…)”.
|
|
|
|
-
Note obbligatorie per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti
pubblicati in Magistra Banca e Finanza
-
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea,
ed ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di
articoli (o estratti di articoli) pubblicati in
questa rivista è obbligatoria la indicazione della
fonte nel modo che segue:
-
Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza -
www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno
-
Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in
Italia, in Magistra Banca e Finanza - www.tidona.com
- ISSN: 2039-7410, 2010
-
E' consentito il solo rimando ipertestuale (c.d.
link) dal proprio sito alla pagina della rivista che
contiene l'articolo di interesse.
-
Non è consentito che l'intero articolo, se non in
sua parte (non superiore al decimo dell'articolo
medesimo), sia copiato in altro sito e comunque con
le indicazioni della Fonte come sopra indicato.
Grazie dell'attenzione.
|
|
| |
-
Studio Legale
Tidona e Associati - Via Cesare Battisti n. 1 - 20122
Milano - Tel. 02.7628.0502 - Fax 02.9366.4314
|
|
|
|