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L’art. 1194 del codice civile: il criterio di imputazione dei pagamenti agli interessi e successivamente al capitale. L'inapplicabilità ai rapporti di conto corrente bancario

Di Maura Castiglioni, Avvocato

18 luglio 2008

 

L’art. 1194 c.c. così espressamente stabilisce: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del debitore”.
 

Tale criterio di imputazione viene spesso invocato dagli istituti di credito nel tentativo di vanificare l’illegittimità del sistema di periodica capitalizzazione degli interessi passivi nel periodo antecedente al 30 giugno 2000 e contestata dai correntisti. Con l’applicazione del disposto di cui all’art. 1194 c.c. si chiede quindi di imputare ad estinzione degli interessi – e non al capitale - la prima rimessa attiva successiva alla loro annotazione. In tal modo il credito del correntista derivante da somme indebitamente corrisposte alla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi, risulterebbe notevolmente ridotto.
 

Non si ritiene tuttavia invocabile il criterio di cui all’art. 1194 c.c. nel ricalcolo delle corrette risultanze nei rapporti di conto corrente. Si osserva difatti che tale norma codicistica prevede che ogni pagamento venga imputato prima al capitale e successivamente agli interessi e si riferisce a crediti liquidi ed esigibili che per loro natura – ex art. 1282 c.c. – producono interessi. Orbene l’art. 1194 c.c. non può certo ritenersi applicabile al rapporto di conto corrente, non potendosi distinguere tra pagamento in senso proprio di interessi e di capitale, trattandosi di un rapporto ove tra l’altro gli interessi sono previsti quale voce contrattuale – e non hanno certo natura accessoria - e dunque concordati tra le parti.
 

Così sul punto anche la giurisprudenza della Suprema Corte: “La disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili” (Cassazione civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16 aprile 2003).
 

Al fine di imputare a pagamento (di capitale o di interessi) una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile e, quindi, occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito. Nell’ambito di un rapporto bancario le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente, con la conseguenza che, nel corso dello svolgimento del rapporto, non è possibile configurare un credito preesistente (liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il pagamento da parte del cliente vada imputato in conto interessi (Tribunale di Lecco, sentenza del 09/09/2002). Tale certezza e liquidità è riscontrabile solo al momento della estinzione del rapporto.
 

Ai fini dell’applicazione della norma di cui sopra è quindi necessario che il credito sia certo ed esigibile, requisiti certamente non soddisfatti in ipotesi di rapporto di conto corrente. Inoltre, se tale rapporto risulta affidato, si consideri che la Banca potrà esigere gli importi a debito solo al momento della chiusura del rapporto, non potendosi ritenere prima di tale momento che il credito risulti liquido ed esigibile, presupposti assolutamente necessari per applicare l’imputazione di pagamento di cui all’art. 1194 c.c.
 

Difatti così sul punto ha statuito la giurisprudenza: “Parimenti non può essere condiviso il richiamo operato dalla banca convenuta all' 1194 c.c., in quanto nel caso specifico del conto corrente non esiste in senso proprio e tecnico il pagamento degli interessi o del capitale e, per di più, non è il debitore (cioè il correntista) che imputa il "pagamento", poiché il correntista si limita a versare somme (ovvero a consegnare somme alla banca) per la registrazione sul conto corrente. L'art. 1194 c.c. non può poi, altresì essere invocato poichè per imputare a pagamento una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile e, quindi, occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito. Tali elementi (liquidità e disponibilità) non esistono (per la banca) nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ancor più se affidato. La banca ha la disponibilità del suo credito e, dunque, ha la liquidità ed esigibilità solo quando revoca la linea di credito e chiede il rientro. Prima di allora la banca non può pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca” (Tribunale di Lecce, sez. dist. di Campi Salentina, sent. n. 46 del 03-11-2005).
 

Vi è in giurisprudenza una sola pronuncia che sostiene che all’applicazione dell’art. 1194 c.c. non sia ostativa la mancanza di esigibilità e liquidità del credito per interessi (Cass. civ., sez. III, sent. n. 3748 del 23/02/2005), la quale tuttavia è riferita ad una differente fattispecie relativa al risarcimento di un danno aquiliano.

 

Così in particolare statuisce la massima: “In tema di risarcimento del danno da parte dell'assicuratore della r.c.a. al danneggiato, e nell'ipotesi di versamenti di somme in acconto compiuti in favore di costui nel corso del processo di liquidazione, la norma di cui all'art. 1194, comma 1, c.c. (a mente della quale "il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore"), contemplando un'ipotesi di pagamento parziale - essendo il debito avente ad oggetto il capitale e gli interessi un'unica vicenda obbligatoria - fa riferimento al caso in cui il creditore accetti un pagamento parziale che potrebbe legittimamente rifiutare, ed è posta, pertanto, nell'interesse del medesimo creditore che, ove costretto a subire anche la diversa imputazione operata dal debitore, perderebbe il beneficio dell'ulteriore fruttificazione del proprio capitale.

 

Ne consegue l'erroneità dell'interpretazione che rinviene il presupposto applicativo del detto art. 1194 nella contemporanea liquidità del credito per capitale e di quello per accessori, sia perché nulla di simile è dato arguire dalla lettera della disposizione in parola, sia perché, essendo quest'ultima posta a tutela dell'interesse del creditore, essa non può risolversi - rettamente intesa la sua portata applicativa - in un pregiudizio per quest'ultimo sol perché suo credito risarcitorio è, per definizione (e senza sua colpa), illiquido fino alla sentenza che lo converte in obbligazione pecuniaria”.
 

Tale sentenza è comunque stata successivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità, che così si è ripetutamente pronunciata (Cass. civ., sez. III, sent. n. 12725 del 30/05/2007; conf.: Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16-04-2003; Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2352 08-03-1988): “Non è imputabile agli interessi il versamento della provvisionale effettuato nel corso del processo a favore del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall'illecito da circolazione stradale. È infatti inapplicabile l'art. 1194 c.c., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine al quale imputare l'acconto secondo i criteri di quella norma (…)”.

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