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Una illegittima capitalizzazione degli interessi determina - in
luogo dell’applicazione di interessi passivi semplici, in quanto
computati sul solo capitale originario - l’applicazione di
interessi c.d. composti.
Con la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
infatti l’interesse diventa composto in quanto periodicamente
diventa parte integrante della somma capitale ed oggetto di
ulteriori interessi, i quali vengono pertanto conteggiati sul
capitale così accresciuto.
L’interesse maturato in un dato periodo (in genere ogni
trimestre) non viene ritirato dal creditore, ma viene portato in
aumento del capitale (cioè viene capitalizzato), con la
inevitabile conseguenza che nel trimestre successivo il nuovo
interesse maturerà non solo sul capitale iniziale, ma anche
sull’interesse - capitalizzato - del periodo precedente.
Da qui la evidente impossibilità, senza l’espletamento di una
consulenza tecnica sulle risultanze contabili, di individuare
l’ammontare originario del capitale.
In relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a
debito la Cassazione, con sentenze n. 2374/1999 e n. 3096/99 ha
così statuito: “gli interessi scaduti non possono produrre altri
interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli
Istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il
c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E’
quindi nulla la clausola inserita dalla banca nel contratto e
fatta sottoscrivere al cliente. (...)” (Cass. civ. sentenze n.
2374/99 e n. 3096/99); ne consegue che le risultanze di un
rapporto di conto corrente – sino a che l’Istituto non provveda
alla dovuta sostanziale correzione – devono ritenersi errate.
Vi è da dire infatti che già in base all’art. 1283 del cod. civ.
gli interessi su interessi erano ammessi – salvo usi contrari –
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
accordo successivo alla scadenza e sempre che fossero dovuti per
almeno sei mesi.
Nessuna legge e nessuna norma del nostro ordinamento prevede che
gli interessi passivi siano capitalizzati periodicamente,
trattandosi unicamente di disposizioni di clausole negoziali
inserite (unilateralmente) dalle banche nei contratti ed a loro
esclusivo vantaggio.
Infatti nel nostro ordinamento non esiste quell’uso normativo
che ex art. 1283 c.c. – laddove quest’ultimo prevede la presenza
di c.d. usi contrari - autorizzi la capitalizzazione degli
interessi. Non è pertanto dovuta nei rapporti oggetto del
presente giudizio alcuna capitalizzazione.
Anche la giurisprudenza di merito così ha statuito sul punto: “È
nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola,
contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato
anteriormente all'entrata in vigore della delibera con la quale
il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha
stabilito (in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lg. n. 385
del 1993, introdotto dall'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342 del
1999) modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, che prevedeva la chiusura trimestrale dei conti
risultanti, anche saltuariamente, debitori; la nullità comporta
l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi
dovuti dal cliente” (Tribunale di Brindisi sent. del 13/05/2002,
La Torre e altro c. Soc. Intesa Gestione Crediti). E ancora: “È
nulla la clausola dei contratti bancari che prevede la
capitalizzazione degli interessi, per cui sono dovuti gli
interessi semplici, con esclusione anche della capitalizzazione
annuale” (Tribunale di Brindisi sent. del 13/05/2002, La Torre e
altro c. Soc. Intesa Gestione Crediti).
La capitalizzazione degli interessi da parte della banca non
costituisce un uso normativo ma un uso negoziale, “essendo stata
tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve
rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui
saldi di conto corrente), adottata per la prima volta in via
generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata
la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac
necessitatis” (Cass. civ. sez. III, sent. 30/03/99 n. 3096)
richiesta per gli usi normativi.
Difatti per l’esistenza di un uso normativo (o di una norma
consuetudinaria) occorre la consapevolezza e la volontà dei
consociati di obbedire ad una regola – anche se non scritta –
dell’ordinamento giuridico.
Pertanto, mancando gli usi – non sono sufficienti gli usi
contrattuali – non sono integrati i requisiti di legge di
ammissibilità dell’anatocismo.
La Cassazione ha accolto in pieno questa impostazione
declassando gli usi bancari da normativi a negoziali, facendo
venire meno il fondamento giuridico della richiesta degli
interessi a debito quattro volte l’anno (sentenza n. 2374/99 e
n. 3096/99).
La Suprema Corte con sentenza n. 12507/99 ha ribadito la
originaria illegittimità della clausola contrattuale che prevede
la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in
palese violazione con l’art. 1283 c.c. Ha in aggiunta stabilito
– rispetto alle due precedenti e conformi pronunce – che tale
invalidità non può certo essere resa inoppugnabile neppure da
una mancata contestazione dell’estratto conto da parte
dell’utente.
L’inesistenza di un uso normativo che autorizzi la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata
sancita altresì da una ulteriore pronuncia della Corte di
Cassazione (sent. n. 1281 del 01/02/2002): “La clausola di un
contratto bancario, che preveda la capitalizzazione di interessi
dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso
negoziale e non su un uso normativo, come esige l’art. 1283 c.c.
La configurabilità di un uso normativo richiede il requisito
oggettivo, della uniforme e costante ripetizione di un dato
comportamento, e quello soggettivo della consapevolezza di
prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma
giuridica, in modo che venga a configurarsi una norma avente i
caratteri della generalità e della astrattezza”.
Si consideri anche che la contabilizzazione trimestrale comporta
l’addebito al cliente di tutte le spese amministrative di
chiusura del conto, che vanno ad aggiungersi al debito effettivo
per interessi: interessi e spese quattro volte l’anno con una
risultanza contabile spropositata ed illegittima rispetto a
quella effettivamente dovuta.
Quanto alla giurisprudenza di merito, si evidenzia - tra le
innumerevoli altre - una sentenza del Tribunale di Milano
(sentenza del 07 giugno 2001 Iannuzzi Ida e Filippo Malcrida c.
Cariplo e Intesa Gestioni Crediti SpA, in Giurispr. Milanese
12/2001) che ha accolto e si è uniformata alle antecedenti
decisioni della Suprema Corte. Difatti così ha stabilito: “Ed
infatti (...) non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento
un uso normativo che autorizzi gli istituti di credito a
procedere alla capitalizzazione trimestrale, poiché un uso di
tal portata non risulta essere esistente nel nostro ordinamento
in epoca anteriore o coeva al 1942 anno di promulgazione del
codice civile vigente; poiché le norme bancarie uniformi emesse
dall’ABI non sono in realtà fonte di produzione del diritto ma
solamente degli schemi contrattuali uniformi che l’associazione
delle imprese di credito propone ai suoi associati; poiché di
fronte alla pratica generalizzata degli istituti di credito di
prevedere nei contratti bancari, per di più stipulati con
condizioni generali stabilite su moduli prestampati a cura delle
banche, la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
l’atteggiamento mentale della stragrande maggioranza dei clienti
non è quello di accettazione di una pattuizione ritenuta
conforme ad un precetto giuridico, ma piuttosto,
realisticamente, quella di soggezione psicologica ad una
clausola imposta al soggetto più debole dal contraente più
forte”.
Il Tribunale – sulla base di tali principi – ha ritenuto la
necessità di rimettere la causa in fase istruttoria per disporre
la consulenza tecnica d’ufficio al fine “(...) di procedere alla
ricostruzione del rapporto in oggetto con esclusione
dell’incidenza della capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi e facendo ricorso alla capitalizzazione dalla
data della domanda ex art. 1283 c.c.”
Anche una pronuncia della Corte d’Appello di Lecce n. 598 del
22/10/2001, sempre in relazione alla giurisprudenza di merito,
ha così statuito in ordine agli usi normativi: “Il cliente,
nell'ambito dei contratti bancari, stipula sulla base delle
condizioni generali, fissate dalla banca, ed il fatto stesso che
si avverta la necessità di inserire - come nella specie - la
clausola anatocistica tra quelle condizioni vale a dimostrare
che l'uso in questione non è normativo, ma negoziale”.
L'uso normativo, infatti, operando come la norma, non ha bisogno
di una previsione convenzionale (o imposta), sicché
l'inserimento della capitalizzazione nel documento contrattuale
è funzionale a trovare una base pattizia in assenza di una
regola giuridica.
L'esclusione dell'uso normativo comporta la declaratoria di
nullità della clausola, in quanto questa viene a porsi in
contrasto con l'art. 1283 c.c.”.
Infine, la capitalizzazione degli interessi passivi è esclusa
anche per il periodo successivo alla chiusura dei rapporti
(Tribunale di Monza, sent. del 23-08-2002, Soc. Interiors
International c. Banca Intesa gestione crediti). * * *
L’illegittimità degli interessi anatocistici - oltre che
dall’autorevole giurisprudenza di legittimità di cui sopra - è
stata definitivamente confermata dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 425/00, che ha sancito l’incostituzionalità
dell’art. 25 comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui
stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti
anteriori al d. lgs. 342/99 (pro praeterito) e fino all’entrata
in vigore della delibera del CICR (avvenuta in data 22/04/00),
che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di
interessi su interessi.
E ancora sul punto così ha disposto la pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12222 del 20-08-2003):
”In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui
saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a
seguito della sentenza della Corte cost. n. 425 del 2000, con
cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per
violazione dell'art. 76 cost., la norma (contenuta nell'art. 25,
comma 3, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342) di salvezza della validità
e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera Cicr
di cui al comma 2 del medesimo art. 25) delle clausole
anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano
disciplinate, secondo i principi che regolano la successione
delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore,
alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale,
anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare
nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”.
E poi le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent.
n. 21095 del 04/11/2004) sono intervenute ancora a dissipare
ogni eventuale dubbio – originato dalla circostanza che prima
delle pronunce n. 2374/99 e n. 3096/99, la giurisprudenza di
legittimità aveva ammesso gli interessi passivi capitalizzati -
sulla illegittimità della capitalizzazione periodica degli
interessi passivi addebitati al cliente, stabilendo la non
ammissibilità della medesima in quanto non esiste un uso
normativo che la autorizzi e stabilendo altresì che la
illegittimità della medesima è rilevabile anche ex officio ed in
ogni grado di giudizio.
In ultimo così ha statuito una delle più recenti pronunce della
Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 4095 del
25/02/2005): “In tema di capitalizzazione trimestrale la
clausola di un contratto bancario, che preveda la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente,
deve ritenersi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e
non su un uso normativo, come invece esige l'art. 1283 del c.c.,
laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi in
mancanza di usi contrari”. |
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