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Estratto del volume
Il Mutuo. Il sistema delle tutele - Aggiornato al codice del
consumo e al decreto Bersani , a cura di Cassano Giuseppe,
Cedam, 2009.
1. Premessa: la
centralità del termine di restituzione nello schema del mutuo
La considerazione
del momento cronologicamente distinto in riferimento al quale
dovrà svolgersi la prestazione di restituzione delle somme o
delle altre cose fungibili ricevute dal mutuatario, costituisce
un profilo essenziale all’operazione economica realizzata con il
contratto di mutuo: far utilizzare danaro od altri beni
significa trasferire la proprietà delle risorse così messe a
disposizione per un certo lasso di tempo.
La durata del
protrarsi di detta utilizzazione sarà definito dalle parti in
relazione alle rispettive esigenze e agli eventuali contrapposti
interessi manifestati da ciascuna di esse.
Si rileva, in
verità, come il termine fissato per la restituzione delle somme
mutuate e, dunque, della disponibilità nella sfera patrimoniale
dell’accipiens della provvista concessa dal mutuante,
possa essere molto breve, come avviene, ad esempio, nel prestito
fra amici concesso per favorire una spesa a chi si trovi in una
situazione di provvisoria mancanza di disponibilità di una
piccola somma. Può rivelarsi, viceversa, particolarmente lungo
nel caso della stipula di mutui di scopo.
È anche possibile,
peraltro, che venga stabilito un termine incerto nell’ipotesi in
cui le parti contraenti decidano di inserire nel regolamento
contrattuale una clausola che imponga la restituzione della
provvista alla morte del mutuante o del mutuatario.
È consentito, infatti, al
mutuante e al mutuatario di sottoporre l’obbligo di restituzione
al verificarsi di un evento quale quello della morte di uno di
essi, certus an, sed incertus quando
(Cass. civ.,
27.6.72, n. 2216, in Rep. Foro it., 1972, voce «Mutuo», 1862, n.
7).
Esiste, tuttavia, in
questa direzione un limite che il legislatore pone alla volontà
delle parti in ordine alla fissazione di un termine per la
restituzione ed è quello previsto dal secondo comma dell’art.
1817 c.c. che prevede l’inammissibilità di un termine incerto
lasciato alla volontà del mutuatario attraverso la previsione di
clausole quali quella cd. «quando potrà» o altre a questa
assimilabili.
Non a caso,
nell’ipotesi in cui le parti non abbiano stabilito il tempo
entro cui dovrà eseguirsi l’obbligo del mutuatario di
riconferire al mutuante il tantundem, ovvero qualora sia
stato previsto che la restituzione dovrà aversi solo quando il
mutuatario potrà, il termine di cui si discorre, in virtù di
quanto contemplato dal primo comma dell’art. 1817, sarà fissato
dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Si mostra, dunque,
centrale su questo argomento l’acquisita consapevolezza di
quanto la previsione, o comunque la fissazione, di un termine
risulti essenziale nello schema tipico del contratto di mutuo,
registrandosi come nelle operazioni di credito, in forza delle
quali si fornisce una prestazione nella fiducia di una
controprestazione futura e consequenziale, un intervallo di
tempo fra l’uno e l’altro momento delle prestazioni medesime sia
necessario nella misura in cui mette in luce quanto il
differimento della restituzione delle somme o delle cose mutuate
consenta al mutuo di raggiungere la propria funzione di
garantire medio tempore al mutuatario la piena
disponibilità delle risorse ricercate (Giampiccolo).
La fondamentale
posizione assunta dal termine nella struttura del mutuo quale
elemento centrale della fattispecie risulta, del resto,
confermata anche dal fatto che, in deroga a quanto evidenziato
dal principio quod sine die debetur, statim debetur,
l’art. 1817 c.c. prevede che alla mancanza di un termine ponga
rimedio il giudice, determinandosi in tal modo il confluire di
detta situazione nell’ambito della seconda parte del primo comma
dell’art. 1183.
Da questa
prospettiva, a fronte di quanto sottolineato anche dalla
dottrina, nelle ipotesi sopra descritte il giudice avrà il
compito di pronunciarsi in base al suo prudente apprezzamento e
la sua decisione non avrà ad oggetto l’indagine relativa ad una
volontà non espressa dalle parti, ma sarà rivolta a determinare,
con una sentenza costitutiva, un elemento di cui il contratto è
privo (Teti).
Ad ogni modo, nel
formulare questo giudizio sarà necessario, comunque, considerare
se il contratto abbia o meno esaurito la sua funzione in base
alle circostanze nelle quali fu stipulato.
Il mutuo, pertanto,
avuto riguardo della sua specifica funzione di finanziamento,
impone di regola sempre un termine, che non rappresenta il
risultato di una pattuizione accessoria, ma un elemento
essenziale del negozio. Appare, dunque, non consentita la
previsione che lasci al mutuante la possibilità di chiedere a
sua discrezione ed in qualunque momento la restituzione delle
cose mutuate, in quanto una simile clausola produrrebbe
l’effetto di rendere il suo credito immediatamente esigibile e
rappresenterebbe un comodo strumento per eludere il principio in
base al quale, ai sensi dell’art. 1817 c.c., si richiede che il
mutuo abbia sempre un termine finale certo. E da differente
angolazione si osserva, altresì, come sia da escludere l’apponibilità
ad un mutuo gratuito, che si ritiene avere carattere reale, una
clausola che stabilisca un termine iniziale o una condizione
sospensiva non essendo in grado l’apposizione di uno di questi
elementi accidentali di rispettare la particolare conformazione
dei contratti reali: solo una volta decorso il termine o
avveratasi la condizione apposta al negozio, infatti, sorgerebbe
per il mutuante l’obbligo di consegnare l’oggetto della
provvista, essendo sempre necessaria la consegna per il
perfezionamento del contratto definitivo e l’apposizione di un
elemento accidentale che sospenda l’efficacia del contratto,
dunque, non pare prospettabile quando il rapporto sia di per sè
sottoposto alla condizione legale di efficacia costituita
proprio dalla consegna (Simonetto,
Fragali).
Si ritiene ammessa,
al contrario, l’apposizione di una condizione risolutiva che
potrà andare a sommarsi al termine di restituzione della somma
mutuata, potendosi stabilire, cioè, che detta restituzione dovrà
avvenire in anticipo rispetto al termine stabilito qualora
dovesse verificarsi un determinato evento, laddove, invece,
subordinare la restituzione stessa al verificarsi di una
condizione vorrebbe dire alterare la struttura causale del mutuo
che, se oneroso, si trasformerà in un contratto aleatorio, se
gratuito si trasformerà in una donazione (Teti).
2. L’obbligazione
del mutuatario di restituzione delle cose mutuate
Dal dettato
dell’art. 1813 c.c. che apre il gruppo dedicato alla disciplina
del contratto di mutuo fornendone la nozione, si evince come sia
posto a carico del soggetto finanziato l’obbligo di restituire
altrettante cose dello stesso genere e qualità di quelle a suo
tempo ricevute.
Da tale dato si
evince, in particolare, che il mutuatario sarà tenuto a
consegnare , piuttosto che restituire, alla controparte un
numero di cose pari a quello delle cose ricevute in prestito,
della stessa specie e di qualità non inferiore alla media, così
com’è invece possibile fare nel caso del debitore di cose
determinate solo nel genere in virtù del disposto dell’art. 1178
c.c.
Si tratta di un
aspetto essenziale poiché consente di qualificare il tipo
negoziale che si definisce in occasione del perfezionamento del
contratto di mutuo e che delinea una dinamica costante dal
momento che è possibile riscontrarlo in ogni rapporto, sia che
il mutuo venga stipulato a titolo oneroso, sia che si formi a
titolo gratuito (Mastropaolo).
Allo svolgimento
dell’obbligazione di restituzione, sotto il profilo del termine
e delle modalità con cui questa deve avvenire, sono dedicati gli
artt. 1816 (Termine per la restituzione fissato dalle parti) e
1817 (Termine per la restituzione fissato dal giudice), laddove,
invece, al versante della patologia del rapporto contrattuale
sono dedicati l’art. 1819 (Restituzione rateale) nel quale è
regolata l’ipotesi di mancato pagamento di una rata del mutuo, e
l’art. 1818 (Impossibilità o notevole difficoltà di
restituzione), diretto a disciplinare il caso della
sopravvenienza di una situazione di impossibilità o di notevole
difficoltà di restituzione dei beni presi a mutuo.
Soffermandosi, in
particolare, sull’obbligazione restitutoria, si rileva come
questa sia diretta, in sostanza, a riequilibrare le condizioni
patrimoniali delle parti, riportandole nella situazione
preesistente al momento della conclusione del negozio. Nelle
operazioni di concessione di un finanziamento, infatti, se
l’effetto traslativo della proprietà produce rispettivamente una
diminuzione nel patrimonio dell’alienante e un incremento in
quello dell’acquirente, resta tuttavia escluso che tra dette
modificazioni si instauri un rapporto di dipendenza idoneo ad
integrare una liberalità, poiché queste conseguenze non sono
concepibili l’una indipendentemente dall’altra.
Pertanto, ove si
produca un trasferimento di risorse come accade nel fenomeno
creditizio, si determina contestualmente l’immediato formarsi in
capo al mutuatario di un obbligo di restituzione di quanto
conseguito. E questa obbligazione, sorgendo in conseguenza del
trasferimento della proprietà di beni considerati con riguardo
non alla loro individualità, ma al loro tipo e alla loro
qualità, si mostra a sua volta strutturata su una prestazione
avente ad oggetto cose che, quindi, in relazione al
conseguimento del risultato proprio della restituzione, sono le
stesse ricevute dal sovvenuto, sebbene sul piano materiale e
strutturale non coincidano con queste, andando ad individuare il
cd. tantundem.
Nell’ottica appena
prospettata, dunque, l’obbligazione di restituzione si delinea
come congegno necessario a reintegrare l’equilibrio delle
situazioni patrimoniali alterate dal trasferimento della
proprietà e non come mezzo per azzerare gli effetti in
precedenza determinati da detto trasferimento, salvo che il
conseguimento di tale risultato finale non dipenda dal
realizzarsi del secondo, come succede, ad esempio, nel caso
della risoluzione e nella rescissione della vendita qualora essa
abbia avuto ad oggetto una cosa determinata (Leo,
Teti).
Appare corretta in
tal senso, secondo parte della dottrina, la classificazione del
mutuo all’interno della categoria dei contratti restitutori, tra
i quali, tuttavia, si distinguerebbe sul piano effettuale in
quanto idoneo a produrre efficacia reale al pari del deposito
irregolare e del riporto
(Luminoso).
Sulla base della
formulazione normativa dell’art. 1813 c.c., in cui si definisce
l’oggetto della prestazione restitutoria del mutuatario, il
quale è tenuto a prestare beni appartenenti alla stessa specie e
qualità, dunque al genere corrispondente a quello cui
appartenevano le cose a suo tempo consegnate, sembra di doversi
escludere l’applicazione dell’art. 1178 c.c. (Carresi).
In proposito,
proprio sotto il profilo della qualità dei beni da restituire al
mutuante, una risalente pronuncia di merito ha statuito che
l’obbligazione di restituzione del mutuatario è, in verità,
un’obbligazione di genere, ma alla stessa non è applicabile
l’art. 1178 c.c., giacché il debitore deve prestare, non solo
cose di qualità non inferiore alla media, ma beni che abbiano
gli stessi caratteri, principali e secondari, di quelle che a
suo tempo gli furono mutuate, essendo essenziale l’identità
qualitativa tra cose mutuate e cose da restituire
(App. Torino, 24.10.56, in Foro
pad., 1957, I, 1014).
Si osserva, altresì,
come il mutuatario sia tenuto in ogni caso ad adempiere la
propria obbligazione in natura, rimanendo, dunque, esclusa la
possibilità per costui di corrispondere alla controparte
l’equivalente monetario dei beni in precedenza ricevuti.
Ed è evidente come
tale ultimo aspetto rivesta particolare rilievo specie quando il
prestito abbia per oggetto beni diversi dal denaro, dal momento
che comporta che il patrimonio del mutuante debba essere
ricostituito nella originaria composizione qualitativa,
indipendentemente dalle variazioni di valore che medio
tempore possano essere intervenute sulle cose mutuate.
3. Termine e
luogo della prestazione di restituzione
A fronte delle
precise indicazioni fornite dal legislatore in ordine al termine
della restituzione nel mutuo, in virtù degli artt. 1816 e 1817
c.c., appare opportuna, infine, una breve constatazione riguardo
al dato dell’assenza, all’interno della disciplina codicistica
dedicata al mutuo, di qualunque previsione inerente al luogo in
cui deve avvenire la restituzione, che si ritiene, invece, in
mancanza di una specifica previsione delle parti, degli usi, o
qualora non possa desumersi dalla natura della prestazione o da
altre circostanze, dover essere individuato sulla base del
disposto dell’art. 1182 c.c.
Disciplinando in
generale il luogo dell’adempimento delle obbligazioni, la norma
citata consente, tuttavia, di distinguere tra mutuo di denaro e
mutuo di cose fungibili, disciplinando il primo in virtù del
terzo comma ove si sottolinea come l’ obbligazione pecuniaria
debba essere adempiuta presso il domicilio del creditore.
Nel caso del mutuo
di beni fungibili, viceversa, si ritiene di doversi fare
riferimento al secondo comma dello stesso articolo, in base al
quale l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata
necessita di essere soddisfatta dove il bene si trovava quando
venne ad esistenza l’obbligazione medesima, ovvero, e forse con
maggiore probabilità, all’ultimo comma del citato art. 1183, in
virtù del quale dovrebbe considerarsi il domicilio che ha il
debitore al tempo della scadenza. Si osserva puntualmente,
infatti, come il mutuatario sarebbe senz’altro tenuto alla
consegna di una cosa certa, e forse anche di una cosa
determinata se si considera l’appartenenza di questa ad un
genere, ma non dovrebbe di certo restituire la stessa cosa
consegnatagli. Ed è a quest’ultima che si riferisce, invece, il
secondo comma dell’articolo sopra richiamato, secondo quanto
pare desumersi con chiarezza dallo stesso dettato normativo in
cui si fa espresso riferimento al «luogo in cui si trovava la
cosa quando l’obbligazione è sorta» (De
Poli).
La giurisprudenza,
in verità, assecondando l’esigenza di non appesantire
ulteriormente la posizione del mutuante nel mutuo gratuito ed
utilizzando la possibilità, concessa dal primo comma della
medesima norma, di valorizzare la natura della prestazione e le
altre circostanze di rilievo, ha affermato come l’art. 1182, 4°
co., c.c. non sia applicabile all’ipotesi di mutuo di cose
gratuito. Si è, infatti, ritenuto eccessivo chiedere a chi
avesse prestato gratuitamente propri beni di recarsi al
domicilio del mutuatario per curarne personalmente la
restituzione. Nella pronuncia richiamata, in particolare, si è
precisato che
sembra
incongruo costringere, in mancanza di convenzione o di usi, il
mutuante a titolo gratuito di cose diverse dal denaro ad
accedere, per ottenere la restituzione, al domicilio del
debitore in applicazione dell’art. 1182, quarto comma. La
portabilità del debito di restituzione è invece più
corrispondente alla necessità di evitare al mutuante, che ha
concesso senza compenso il godimento delle cose sue, la spesa,
la fatica e il rischio che per lui comporta l’adempimento
dell’obbligazione al domicilio del mutuatario
(App. Torino, 24.10.56, in Foro
pad., 1957, I, 1014).
È stato
opportunamente evidenziato (De
Poli) come la decisione appena richiamata, non esente da
critiche di una parte della dottrina (Carresi),
appaia, tuttavia, condivisibile, potendosi in proposito
richiamare il dato testuale della norma e far valere quelle che
sono indicate come le «altre circostanze», espressione ampia che
consente di comprendere, tra queste, anche l’assenza di
corrispettività e di richiamare il principio affermato dall’art.
1371 c.c. in forza del quale, nel caso in cui il contratto
dovesse rimanere oscuro, esso dovrà essere interpretato, se è a
titolo gratuito, nel senso meno gravoso per l’obbligato.
4. Il tempo della
restituzione in particolare
Come anticipato,
dalle norme dettate in tema di mutuo risulta agevole desumere
quanto la determinazione di un termine di restituzione della
somma o delle cose mutuate costituisca un elemento essenziale
del contratto in parola. Tale affermazione, peraltro, risulta
confermata dal dato in base al quale, qualora dovesse mancare
nel regolamento negoziale la previsione di detto termine, il
legislatore, a norma dell’art. 1817 c.c., dà incarico al giudice
di stabilirlo (Giampiccolo).
Numerose sono state,
in questa direzione, le pronunce giurisprudenziali che hanno
ribadito l’assunto appena esposto. In particolare è stato
affermato come
sia connaturale al contratto di
mutuo l’esistenza di un termine per la restituzione del
tantundem delle cose mutuate, in quanto la stessa funzione
economica cui il contratto mira, di consentire al mutuatario
l’utilizzazione della cosa, implica necessariamente, per poter
essere attuata, che intercorra un certo lasso di tempo tra la
consegna e la restituzione che pertanto non può essere immediata
(Cass. civ., 22.6.72, n. 2055,
in Giust. civ., 1972, I, 1511).
È proprio la
particolare funzione del contratto di mutuo ad escludere, in
sostanza, l’operatività del principio di immediata esigibilità
della prestazione che, in modo generale, viene definito nel
primo comma dell’art. 1183 c.c.
La dottrina ha
attribuito al termine, per la cui fissazione è necessario
l’intervento dell’autorità giudiziaria, la qualifica di «termine
implicito». La nozione di termine implicito può essere
agevolmente ricavata dallo stesso art. 1183 c.c. il quale nella
prima parte seguita: «Quando tuttavia in virtù degli usi o per
la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo della
prestazione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di
accordo fra le parti, è stabilito dal giudice»; l’art. 1817 non
è, infatti, che l’applicazione di tale principio, nel senso che
la natura stessa del mutuo, il cui scopo è la concessione al
mutuatario dell’uso di una somma per soddisfare i propri
bisogni, rende inapplicabile il principio generale della
esigibilità immediata delle obbligazioni senza termine
(App. Firenze, 10.3.62, in Giur.
tosc., 1962, 324).
Non appare
superfluo, tuttavia, ai fini dell’indagine sui termini di
decorrenza del contratto di cui si discorre, tracciare una
chiara distinzione tra due operazioni dai contorni sfumati che
per questo rischiano di confondersi e, precisamente, tra il
differimento e la fissazione di un termine per la restituzione
del mutuo.
Dal primo punto di
vista, è agevole osservare come l’attività di differimento
rappresenti essenzialmente il mezzo attraverso il quale si
svolge la funzione creditizia e può aversi nonostante la
mancanza della fissazione di un termine: si riporta solitamente
l’ipotesi del creditore che non domandi subito il pagamento
della somma liquida ed esigibile, dando così di fatto la
possibilità al debitore di godere di un differimento nella
restituzione. Da angolazione diversa, invece, il termine
rappresenta il lasso di tempo entro cui la prestazione deve
essere eseguita in virtù del disposto dell’art. 1183 c.c.
Generalmente si
esclude che nel mutuo possa operare il principio di esigibilità
immediata, atteso che la dilazione costituisce un elemento
naturale del rapporto, tanto che in caso di mancata fissazione
convenzionale del termine, l’art. 1817 affida al giudice di
stabilirlo. Si tratta, in questo caso, di «essenzialità
strutturale» del termine di restituzione
(Cass. civ.,
23.6.64, n. 1624, in Foro it., 1964, I, 1061).
Risulta essenziale
nel mutuo un intervallo di tempo tra consegna e restituzione,
ossia un differimento.
L’art. 1817 c.c. non si applica,
dunque, nel caso in cui le parti abbiano collegato la
restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto
un accordo tra loro, al momento della morte del padre del
mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine
evento certus an anche se incertus quando
(Cass. civ.,
27.6.72, n. 2216, in Rep. Foro it., 1972, 674).
Inoltre, nella
stessa direzione, è stato osservato come
il termine possa anche essere
ricavato da una determinazione implicita, risultante
indirettamente dalle particolari caratteristiche dell’uso per
cui la somma era stata mutuata, uso esplicitamente considerato
dalle parti all’atto della stipulazione del contratto
(App. Firenze, 10.3.62, in Giur.
tosc., 1962, 324).
L’eventuale
controversia sulla durata del differimento pattuito dalle parti
e sull’ammissibilità di un termine rimesso alla volontà del
creditore resta, viceversa, regolata dai principi generali. Se,
quindi, la disciplina del tempo della restituzione nel mutuo
risulta offerta, in primo luogo, dagli artt. 1816 e 1817 c.c.,
non è tuttavia esclusa l’applicazione delle disposizioni di
carattere generale contenute negli artt. 1183 ss. c.c.
5. Il termine
della restituzione nel mutuo oneroso ed in quello gratuito
Dal tenore letterale
dell’art. 1816 c.c. si evince che nel mutuo oneroso il termine
per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le
parti, di modo che prima della scadenza fissata nel contratto
nessuno dei contraenti può pretendere anticipatamente la
restituzione dei beni mutuati (Gardella
Tedeschi). Al contrario, nel caso in cui il mutuo sia
stato stipulato a titolo gratuito, non essendo stati convenuti
interessi, la norma appena richiamata, in sintonia con il
principio generale contenuto nell’art. 1184 c.c., precisa che il
termine si debba considerare fissato a vantaggio del debitore.
La parte mutuataria, quindi, dispone, in tal caso, della facoltà
di adempiere l’obbligazione restitutoria anche prima della
scadenza senza che il mutuante possa opporsi (Fragali).
La presunzione
stabilita dalla disposizione in parola è relativa ed, in quanto
tale, suscettibile di essere smentita nel caso in cui venga
fornita la prova contraria. Si ritiene, tuttavia, che le parti
possano stabilire in via convenzionale un diverso regolamento
dei propri interessi o accordarsi per una proroga una volta
scaduto il termine previsto in origine (Luminoso).
Da tale prospettiva è stata
manifestata la convinzione che l’accordo di prorogare
l’originario termine non produce nè la rinnovazione, né la
novazione del precedente rapporto di mutuo. Si è
accertato in fatto, sulla base delle ammissioni delle parti, che
queste, alla scadenza del contratto di mutuo, convennero di
prorogare la durata per un altro anno, con la comune intenzione
di lasciare inalterata l’efficacia del contratto notarile.
Alla stregua di tale accertamento, che rientra fra i compiti
riservati al giudice di merito, mancando la voluntas rinnovandi,
non poteva configurarsi nell’accordo di proroga un contratto
rinnovativo che, come è noto, importa la creazione ex novo del
contratto, che, essendo identico al primo come contenuto, è
destinato, per l’incompatibilità derivante dalla contemporanea
esistenza di due fonti negoziali simili, a sostituirsi al primo
in posizione ed in funzione autonoma
(Cass. 30.3.63,
n. 799),
non potendo, d’altra
parte,
configurarsi
nell’accordo medesimo una novazione oggettiva del precedente
rapporto giacché la proroga del contratto non importava un
mutamento sostanziale dell’obbligazione relativamente alla sua
natura giuridica o all’oggetto della prestazione, ma regolava
modalità accessorie che, a norma dell’art. 1231 del codice
civile, non producendo novazione, confermano la volontà delle
parti di mantenere in vita il precedente contratto
(Cass. civ.,
11.6.69, n. 2069, in Giur. it., 1970, I, 1, 1855).
6. Il termine
convenzionale
L’art. 1816 c.c.,
dunque, disciplina tutti quei casi in cui le parti abbiano detto
meno di quanto volevano, essendosi, cioè, limitate a stabilire
cronologicamente un preciso momento del tempo senza, tuttavia,
chiarire se, ad esempio, il mutuatario possa procedere prima
della scadenza stabilita alla restituzione dei beni ricevuti a
mutuo, se il mutuante possa richiederne in anticipo detta
restituzione o se quel termine dall’una o dall’altra possa
essere o meno unilateralmente anticipato (De
Poli).
In realtà, il motivo
per cui si registra, nel mutuo gratuito, la presunzione di cui
sopra si discorreva in favore del mutuatario che, quindi, avrà
la possibilità di adempiere liberamente la propria obbligazione
in anticipo rispetto alla scadenza stabilita senza correre il
rischio che sia il mutuante ad anticipare la richiesta, risiede
nel dato in base al quale, non lucrando gli interessi, il
mutuante medesimo non avrà un apprezzabile interesse alla
consumazione integrale del lasso di tempo definito nel
contratto. Per la stessa ragione costui non avrà, altresì,
alcuna valida ragione per manifestare il proprio dissenso ad una
anticipata restituzione di quanto in precedenza prestato.
Diversamente,
nell’ipotesi del mutuo oneroso, la scelta del legislatore è
stata quella di considerare il termine di restituzione come
posto a favore di entrambe le parti, in deroga a quella indicata
come naturale dall’art. 1184 c.c.
Da una parte,
infatti, il mutuatario ha interesse a definire in modo certo la
portata dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto,
dall’altra, invece, si registrano le esigenze del mutuante che
ha interesse a conseguire la remunerazione pattuita, la cui
misura varia in relazione alla durata del godimento del
mutuatario.
Nel caso in cui le
parti abbiano concordato che il termine sia a favore del
mutuatario, questi potrà restituire ciò che gli è stato dato a
mutuo in qualsiasi momento e fino a quando il termine stabilito
volontariamente non sia scaduto. In tema di fallimento, in
particolare, si afferma che
la disposizione
dell’art. 65, l. fall., a norma del quale sono privi di effetto
rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel
giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se
tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua
applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell’anticipazione
del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa
convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi
rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto
dell’art. 1816 c.c., attribuisca al mutuatario la facoltà di
anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine
originariamente pattuito
(Cass. civ., 5.4.02, n. 4842, in
Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 46).
Ed inoltre, sempre
in tale direzione la giurisprudenza sottolinea come
la facoltà convenzionalmente
attribuita al mutuatario di non avvalersi della rateazione del
pagamento, costituisce esercizio di un vero e proprio diritto
potestativo di cui il mutuante non può che subire gli effetti;
sicché, al momento in cui la clausola diviene operativa, il
debito originariamente dilazionato diventa scaduto, con la
conseguenza che non può essere considerato pregiudizievole ai
creditori e, quindi, colpito dall’inefficacia statuita dall’art.
54, legge fallimentare
(Cass. civ., 10.4.69, n. 1153,
in Giust. civ., 1969, I, 1714, Giur. it., 1969, I, 1, 1282).
Le situazioni
contemplate dagli articoli 1816 e 1817, tracciando la disciplina
generale del termine della restituzione delle cose mutuate, sono
solitamente distinte in considerazione del fatto che, nel caso
dell’art. 1816, il momento della prestazione restitutoria è
definito dalle stesse parti, mentre, nel caso della seconda
norma, mancando la fissazione del termine detta attività viene
affidata dalla legge alla conseguente opera di supplenza del
giudice.
Si osserva
giustamente come detta distinzione appaia, tuttavia, solo
parzialmente corretta considerando che il secondo comma
dell’art. 1817 si occupa, altresì, della fattispecie per cui,
qualora sia stato stabilito dalle parti che il mutuatario paghi
solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato
dal giudice, individuandosi, pertanto, anche qui un’ipotesi
riconducibile ad una previa convenzionale fissazione del termine
(De Poli).
7. Il termine
in potestate creditoris
Appare piuttosto
discussa la compatibilità delle c.d. clausole di ripetibilità
ad nutum, a mezzo delle quali al mutuante è attribuito il
potere di chiedere in ogni momento la restituzione delle cose
mutuate con lo schema causale del contratto di mutuo.
Secondo alcuni la
validità di simili accordi idonei ad attribuire al mutuante una
simile libertà all’interno del regolamento del rapporto di mutuo
dovrebbe essere decisamente esclusa in considerazione del fatto
che dette clausole, col rendere immediatamente esigibile il
credito restitutorio vantato dal mutuante, porterebbero alla
totale esclusione della possibilità di qualsiasi differimento
cronologico fra il momento della consegna e quello della
restituzione (Scordino).
Da altra
angolazione, tuttavia, l’impostazione della prevalente dottrina
si mostra di segno contrario (Fragali,
Luminoso), osservandosi come, in realtà, le pattuizioni
di cui si discorre consentirebbero di individuare un momento,
sia pur cronologicamente limitato, fra consegna e restituzione,
consentendo al contratto di svolgere ugualmente la sua funzione
creditizia e non determinando, dunque, necessariamente
l’immediata esigibilità del capitale mutuato.
A ben vedere,
infatti, una fattispecie caratterizzata da un termine lasciato
alla discrezionalità del creditore non pare contraddire la
struttura e la funzione tipica dell’operazione di mutuo,
rilevandosi, tuttavia, come una simile possibilità non è raro
che si verifichi, ad esempio, nel mutuo gratuito, ove,
peraltro, sarà necessaria una previa richiesta di adempimento da
parte del creditore, sebbene tale richiesta presupponga la
ragionevolezza del termine per il debitore e la sua sufficienza
ai fini dell’utilizzazione di quanto ricevuto e all’esecuzione
della prestazione.
Ed è proprio a tale
scopo che il debitore, in ogni circostanza in cui dovesse
esservi disaccordo, potrà sempre rivolgersi al giudice perché
stabilisca un termine, richiamandosi il disposto dell’art. 1183,
2° co. c.c.
Seguendo
l’orientamento da ultimo richiamato, perciò, le clausole di
ripetibilità «a vista» non appaiono di per sé idonee a rendere
immediatamente esigibile il debito di restituzione e nemmeno in
grado, simmetricamente, di mettere il debitore nella condizione
di poter eseguire la restituzione quando ne avrà voglia (Mastropaolo).
Non risulta oggetto
di contrasti, viceversa, il profilo dell’ammissibilità di quel
tipo di clausole che nel mutuo ha lo scopo di vincolare ad
elementi obiettivi e certi la piena libertà del mutuante nel
chiedere l’immediata restituzione delle cose mutuate.
In tal senso è
stato stabilito che la clausola in cui testualmente si dica
«sarà facoltà del mutuante di non concedere ulteriori more e di
agire immediatamente con gli effetti cambiari onde ottenere
l’immediato rimborso della somma mutuata, quando venisse a
risultare precaria la situazione dei mutuatari dal punto di
vista finanziario, cosicché il mutuante ritenesse, a suo
giudizio, pericolosa un’ulteriore mora per il rimborso del
mutuo» non rimette l’obbligazione al mero arbitrio della parte,
ma si richiama ad elementi esterni, oggettivi, giuridicamente
controllabili ed apprezzabili (art. 1822 c.c.) dai quali la
volontà del creditore mutuante deve dipendere nella sua
formazione e nel suo manifestarsi e dell’esistenza dei quali
deve essere, conseguentemente, manifesta la prova
(App. Torino, 25.6.47, in Foro
pad., 1947, II, 63).
Come già detto in
precedenza, invece, la pattuizione che consenta al debitore di
pagare solo quando potrà non è ritenuta ammissibile dal
legislatore che la sanziona privandola di validità e permettendo
al mutuante di richiedere al giudice di fissare il termine entro
cui il mutuatario dovrà adempiere.
Va, peraltro,
chiarito che seguendo un’interpretazione non solo letterale
dell’intero contratto il giudice potrebbe arrivare a ritenere
che la clausola da ultimo citata sia stata, in realtà,
utilizzata dalle parti per rendere il contratto aleatorio,
osservandosi come, in un caso simile, egli non avrebbe potere di
sostituzione della clausola medesima che, quindi, rimarrebbe
efficace.
Si discute, in
verità, sul se l’aleatorietà della restituzione della somma
mutuata consenta ancora di inquadrare il contratto all’interno
dello schema del mutuo.
In
giurisprudenza, ad eccezione dei casi in cui una parte del
contratto fosse una banca, ipotesi in cui la questione cambia a
causa della possibile previsione di elementi di speculatività
nel regolamento negoziale, sono state considerate situazioni
aventi ad oggetto prestiti ritenuti aleatori. In particolare, la
Suprema Corte ha affermato che l’accordo, che si risolve in un
prestito a tutto rischio, per cui il mutuante si pone
volontariamente nell’alternativa di riavere la somma mutuata con
diritto ad un interesse elevato e ad un premio in conseguenza
della realizzazione molto probabile di un affare vantaggioso,
ovvero di perdere la somma in caso di sfavorevole congiuntura, è
espressione lecita dell’autonomia contrattuale delle parti, a
norma dell’art. 1322 c.c., non urtando contro alcuna norma
imperativa; senza dire che il mutuante, anche indipendentemente
dalla possibilità di lucrare interessi in misura superiore a
quella legale, può avere pur sempre un apprezzabile interesse a
finanziare un’opera di grande rilievo a cui possano ricollegarsi
ulteriori possibilità di affari e di ingenti guadagni,
assumendosi anche il rischio di perdere il capitale mutuato, ove
l’opera non possa essere realizzata
(Cass. civ.,
6.6.67, n. 1248, in Foro it., 1968, I, 1, 1057).
Sul tema
dell’ammissibilità della componente aleatoria nel mutuo si è
anche tracciata la distinzione tra mutuo e associazione in
partecipazione, affermandosi che
il cosiddetto
mutuo feneratizio si distingue dall’associazione in
partecipazione sia perché nel mutuo il versamento della somma ha
lo scopo di un semplice finanziamento e non quello di realizzare
un’attività economica in comune, sia perché il corrispettivo
pattuito per il mutuante è predeterminato in misura fissa e
periodica, laddove nell’associazione in partecipazione il
corrispettivo si estrinseca nella partecipazione agli utili il
cui contenuto, per essere aleatorio, può variare ed anche
mancare del tutto
(Cass. civ.,
30.5.80, n. 3567, in Arch. civ., 1980, 781).
Si ritiene, altresì,
che l’espressione «quando potrà» utilizzata dal legislatore nel
caso dell’art. 1817 c.c. vada interpretata in senso restrittivo,
nel senso, cioè, di comprendere solo le situazioni in cui al
debitore sia lasciata incondizionatamente la possibilità di
stabilire quando eseguire la prestazione restitutoria,
analogamente a quanto previsto dall’art. 1355 c.c. in relazione
all’assunzione di un obbligo subordinato ad una condizione
sospensiva meramente potestativa.
Potrebbe darsi,
tuttavia, che i contraenti abbiano inteso impiegare nella
clausola del mutuo l’espressione «quando potrà» volendo fare
riferimento implicitamente al verificarsi di fatti che comunque
non consentano al debitore di pagare sulla base del suo mero
arbitrio ed il cui verificarsi rientri nella sfera di controllo
del creditore.
La Cassazione
si è pronunciata escludendo l’intervento del giudice nei casi in
cui solo apparentemente viene lasciata al mutuatario ampia
discrezionalità, laddove invece le parti intesero fissare un
termine al debitore con riferimento alla possibilità più o meno
prossima di superare alcune difficoltà, precisamente individuate
anche rispetto al verificarsi dell’evento,
ed ha proseguito
rilevando che
verificandosi tali ultime
ipotesi, nelle quali il cum potuerit non ha in sostanza il
carattere dell’indeterminatezza, un termine esiste, anche se non
fisso ma meramente indicativo e pertanto, in tali casi non è
configurabile un’obbligazione il cui termine sia rimesso alla
volontà del debitore, con la conseguenza dell’impossibilità, in
detti casi, dell’assegnazione del termine da parte dell’autorità
giudiziaria
(Cass. civ.,
28.4.71, n. 1260, in Mass.
Foro it.,
1971).
Secondo la dottrina
più attenta, sembrano ricadere, peraltro, tra le ipotesi di
nullità e di fissazione giudiziale del termine le clausole quali
«nel più breve tempo possibile», «al più presto possibile»,
«quando le condizioni economiche lo consentano» (Fragali).
Ciò nonostante, è
stato stabilito in merito dalla Suprema Corte come l’espressione
«al più presto possibile», al pari di quella «non appena
possibile», non conferisse al mutuante il potere di chiedere al
giudice la fissazione del termine, dovendosi individuare in
quelle pattuizioni piuttosto che una soggettiva impossibilità
del debitore, al contrario uno stato di oggettiva impossibilità.
Ed infatti, secondo questa visione,
l’obbligazione
del mutuatario contratta con la clausola «al più presto
possibile», è un obbligazione a termine incerto che non ricade
nella previsione dell’art. 1817 c.c.
(Cass. civ.,
4.7.52, n. 2007, in Foro it., 1953, I, 341).
Per concludere,
considerando la fissazione del termine di restituzione delle
somme impostato mediante una clausola del tipo cum voluero,
che consente, cioè, il pagamento quando il mutuatario «vorrà»,
va notato come pure in tal caso a maggior ragione, trattandosi
sempre di termine in potestate debitoris, detta clausola
dovrà essere censurata, con conseguente previsione del termine
da parte dell’autorità giudiziaria. E quanto affermato si
giustifica in base all’interpretazione dell’art. 1817, 2° co.,
c.c., ma, soprattutto, in funzione di un’esigenza di coerenza
sistematica con quanto previsto dall’art. 1183, 2° co., secondo
cui se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del
debitore, spetta ugualmente al giudice secondo le circostanze di
stabilirlo.
8. Mancata
fissazione del termine
A più riprese si è
ricordato come l’importanza strutturale del termine all’interno
del regolamento negoziale del mutuo si manifesta testualmente
nel 1° co. dell’art. 1817 c.c., secondo cui in mancanza di un
termine per la restituzione fissato dalle parti, questo, avuto
riguardo alle circostanze, è stabilito dal giudice. La mancata
fissazione del termine è, quindi, generalmente agevole da
riscontrare, mostrandosi come una semplice lacuna contrattuale.
Altre volte, al
contrario, può capitare che il termine in parola non sia stato
determinato, ma sia solo desumibile dalla considerazione di
altri fattori, quando, ad esempio, sia stato fissato
implicitamente, oppure, pur non essendo stabilito, sia stato
concesso sulla base di una previsione non testuale, ma di mero
fatto.
È possibile
inquadrare diversi casi in cui il termine risulti praticamente
implicito. Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui il
creditore abbia già percepito anticipatamente gli interessi,
definendosi in tale circostanza il termine di restituzione
mediante il rapporto tra capitale ed interessi o laddove il
termine possa essere determinato sulla base delle esigenze che
hanno spinto il mutuatario alla stipula del contratto di mutuo (Fragali).
Appare rilevante, in
particolare, l’ipotesi in cui il termine di restituzione pur non
essendo stato stabilito, sia stato di fatto, tuttavia, concesso.
È quanto succede, in
sostanza, nel caso del protrarsi nel tempo della mancata
richiesta di restituzione delle somme mutuate da parte del
mutuante al mutuatario.
Si osserva come in
una situazione di questo genere occorra considerare la durata
che avrà avuto, di fatto, la concessione del mutuo ed
immaginare, altresì, quale avrebbe dovuto essere, secondo le
circostanze, la durata del termine di restituzione appropriata
alla situazione.
Sulla base di tali
valutazioni, si ritiene che sarebbe possibile desumere se il
lasso di tempo già trascorso sia stato in grado di coprire o
meno quello che avrebbe dovuto essere previsto quale termine (De
Poli).
Tuttavia, esistono
sul punto orientamenti contrastanti.
La giurisprudenza
prevalente ritiene che il mutuante non sarebbe tenuto a chiedere
la fissazione del termine della restituzione tutte le volte in
cui sia passato
un congruo
termine senza che il debitore-mutuatario abbia adempiuto sicché,
avuto riguardo anche alle circostanze, può ragionevolmente
presumersi che egli non intenda adempiere, o, più modestamente,
voglia adottare una tattica meramente dilatoria
(Cass. civ.,
27.11.79, n. 6228, in Foro it., 1980, I, 3060).
Al contrario, in
altre pronunce, espressione di una visione minoritaria, si è
sostenuto che
pur non essendo a forma
vincolata, la richiesta di fissazione del termine deve,
comunque, essere espressamente formulata, per consentire al
giudice di valutare la ricorrenza degli elementi necessari per
la sua determinazione in relazione alla funzione del contratto
(...) e al debitore di valutare la congruità della statuizione
in relazione alla causa petendi
(Trib. Modica, 13.11.87, in Giur.
merito, 1989, I, 36).
Una parte attenta
della dottrina sottolinea, peraltro, come un’espressa richiesta
di fissazione del termine non sia sempre necessaria: lo sarebbe,
in verità, nel caso in cui l’arco di tempo trascorso appaia
decisamente inferiore rispetto a quello che, obiettivamente,
avrebbe dovuto essere concesso al debitore, non essendolo ogni
qualvolta quello sia notevolmente superiore (De
Poli).
9. La fissazione
del termine da parte del giudice
Ciascuna parte,
dunque, può fare ricorso all’autorità giudiziaria
affinché questa
stabilisca un termine finale per la restituzione delle cose
mutuate avuto riguardo alle circostanze a mente dell’art. 1817,
1° co. c.c., qualora questo non sia stato fissato dai contraenti
(Cass. civ.,
27.6.72, n. 2216, in Rep. Giur. it., 1972, voce «Mutuo», 7).
L’art. 1817 che,
come in precedenza evidenziato,
costituisce
un’applicazione della regola generale di cui all’art. 1183, 1°
co., c.c.
(App. Firenze, 10.3.62, in Giur.
tosc., 1962, 324),
attribuisce al
giudice un potere discrezionale il cui esercizio concreto non è
sindacabile in sede di legittimità.
Quando le parti
non abbiano stabilito il termine per la restituzione della somma
di denaro o delle altre cose fungibili mutuate, la norma
dell’art. 1817 c.c. demanda la fissazione del termine al potere
discrezionale del giudice del merito, avuto riguardo alle
circostanze; il concreto esercizio di questo potere
discrezionale, quando risulti che vi è stata una valutazione di
circostanze, non è sindacabile in sede di legittimità
(Cass. 25.9.74, n.
2522, Rep. Foro it., 1974, voce «Mutuo», 6).
In questa direzione,
nondimeno, la giurisprudenza ha stabilito che
la richiesta di
fissazione del termine di restituzione non è necessaria quando è
trascorso un congruo lasso tempo senza che il mutuatario abbia
provveduto all’adempimento dell’obbligazione
(Cass. civ.,
16.1.76, n. 145, in Mass.
Giust. civ.,
1976, 71).
Ed infatti, come già
evidenziato in precedenza,
è
giurisprudenza ormai consolidata che la fissazione giudiziale
del termine per l’adempimento di cui all’art. 1817 c.c. è
superflua tutte le volte in cui è trascorso un congruo termine
senza che il debitore abbia adempiuto e, dunque, può immaginarsi
che egli non intenda adempiere
(Trib. Napoli, 13.2.78, in Dir.
e Giust., 1978, 352).
Si sottolinea,
inoltre, come la richiesta di fissazione del termine vada
compiuta mediante l’introduzione di un giudizio ordinario e non
di volontaria giurisdizione. In particolare, nel caso di lacuna
contrattuale in merito alla pattuizione di un termine
restitutorio,
sarà richiesta la condanna del
mutuatario al pagamento delle somme entro il prefiggendo
termine, che potrà essere futuro, ossia successivo alla notifica
dell’atto introduttivo del giudizio, ma che ben potrebbe essere
indicato in un momento precedente la notifica dell’atto di
citazione, e ciò con l’ovvia conseguenza che, in siffatta
ipotesi e nel caso di accoglimento della domanda, il giudice
adito accerterà il già avvenuto inadempimento contrattuale. Il
mutuante, qualora ritenga che un termine congruo sia già
trascorso, potrà agire per la restituzione e per la condanna del
mutuatario alla restituzione della somma mutuata senza termine
in uno con la fissazione di detto termine ad opera del giudice.
(Trib. Trento, 31.7.52, in Giur it., 1953, I, 2, 137).
Tuttavia, altre
pronunce precisano che
la valutazione
relativa alla congruità del decorso termine rimane sempre a
carico del mutuante, cioè a suo rischio e pericolo, nel senso
che, qualora il magistrato non condivida tale apprezzamento, il
mutuante non potrà vedere accolta la sua domanda
(App. Roma, 16.2.55, in Mass.
Giust. civ., 1955, n. 1133).
Quest’ultima
impostazione, peraltro, non incontra in genere una piena
condivisione. Si ritiene, infatti, in dottrina, che il suo
accoglimento debba necessariamente dipendere dalla presa di
posizione in ordine alla natura, dichiarativa o costitutiva,
della decisione giudiziale in commento.
10. La natura
giuridica della decisione del giudice
Alcuni, in realtà,
sono dell’idea che, nella situazione appena prospettata, si
abbia un giudizio di carattere discrezionale rivolto non tanto
ad individuare una supposta volontà inespressa delle parti,
quanto piuttosto a stabilire, con atteggiamento obiettivo, un
elemento del rapporto negoziale che le parti non vollero o non
poterono fissare. Da tale convinzione scaturisce la conseguenza
secondo cui la sentenza del giudice, nell’ipotesi espressa
dall’art. 1817 c.c., avrebbe rilievo costitutivo e solo dal
giorno del suo passaggio in giudicato dovrebbe ritenersi che il
contratto cessi di produrre i propri effetti, salvo che il
giudice non stabilisca addirittura che ciò avvenga in epoca
ancora posteriore (Montesano,
Giampiccolo).
In verità, in
contrasto con la natura costitutiva dell’intervento giudiziale
non sembrano stabilirsi efficaci argomentazioni. Non appare
apprezzabile, secondo alcuni (De
Poli), quella che insiste sulla natura tassativa delle
ipotesi di intervento costitutivo del giudice nel rapporto
contrattuale. Pur disponendo, infatti, l’art. 2908 c.c.
che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge l’autorità
giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti
giuridici, con effetto tra le parti, e sebbene l’opinione
prevalente sia d’accordo nel riconoscere l’ammissibilità della
forma di tutela giurisdizionale c.d. costitutiva solo qualora la
legge la disponga espressamente, può, tuttavia, rilevarsi come
questa tutela sia in effetti contemplata nel caso del mutuo
attraverso il disposto dell’art. 1817 c.c. che specifica come
sia il giudice a stabilire il termine mancante, dunque
costituendo un elemento del rapporto contrattuale.
In senso critico,
tuttavia, la giurisprudenza prevalente sul punto mostra di
accogliere la tesi basata sulla natura accertativa del
provvedimento giudiziale, affermando che
sussistono
rapporti, quale in primo luogo il mutuo, in cui la
determinazione temporale assurge ad elemento essenziale ed
insostituibile, nel senso che, se esso non fosse stabilito, non
si avrebbe quel tipo di contratto; e pertanto, la pronuncia del
giudice non serve a determinare, con una sentenza costitutiva,
un elemento di cui il contratto manca, ma non può non avere per
oggetto la ricerca di una volontà non espressa dalle parti, di
un termine implicito da accertarsi. La sentenza del giudice ha,
quindi, in tali casi, natura di semplice accertamento, e, di
conseguenza, la data fissata con tale accertamento non può
essere influenzata né spostata da vicende estrinseche
processuali, quali quelle delle fasi e delle trafile occorrenti
perché, in tempo posteriore al termine dichiarato, la pronuncia
stessa passi in cosa giudicata»
(Cass. civ.,
23.6.64, n. 1264, in Foro it., 1964, I, 1961).
Ma, di fronte
all’orientamento prospettato, alcuni autori hanno sottolineato
come con decisioni di tale portata si finisca per svalutare
l’utilità dell’art. 1817 c.c., riducendo il caso della mancata
fissazione del termine a quello della mancata esplicitazione di
un termine peraltro fissato, diventando detta norma niente di
più di una regola sull’interpretazione, piuttosto che un valido
strumento per colmare una lacuna contrattuale (De
Poli).
Come in precedenza
accennato appare, invece, pacifica l’esclusione dall’ambito
della volontaria giurisdizione dell’attività giudiziale diretta
alla fissazione del termine di restituzione nel mutuo in
conformità con il dettato dell’art. 1817. Si osserva in tal
senso, in una pronuncia, tra l’altro, di segno contrario a
quelle appena richiamate che escludono il rilievo costitutivo
della sentenza di fissazione del termine nel mutuo, come sia
cosa certa che
la sentenza che determina quel dato negoziale che è il termine
di scadenza del mutuo ha natura costitutiva, ed essere esatto
del pari che le sentenze costitutive sono affini nel loro
contenuto agli atti di volontaria giurisdizione, i quali a loro
volta hanno efficacia costitutiva. Ma gli atti che sono
demandati al giudice in sede di volontaria giurisdizione sono
tassativamente stabiliti dalla legge, né questa consente al
riguardo estensione per titolo di analogia. Ora, mancando una
disposizione di legge che demandi alla giurisdizione volontaria
la fissazione del termine predetto, questo rientra nella
giurisdizione contenziosa. Ciò tanto più perché la domanda di
tale prefissione ha un contraddittore necessario, cioè il
mutuatario
(Trib. Trento, 31.7.52, in Giur
it., 1953, I, 2, 137). |
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