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ISBN 978–1–84113–577–9
1 – Intento e contenuto.
Nella prefazione a
questo libro, John Cartwright afferma che esso era stato ideato
per fornire un’introduzione al diritto contrattuale inglese per
il giurista allevato in un ordinamento di Civil Law[2]
– sia egli uno studioso, che si accosta ad esso per compararlo
al suo, o un pratico che avverte il bisogno di comprendere come
i giuristi inglesi vedano un contratto e perché lo redigano come
usano farlo[3].
Cartwright, pur
ammettendo che non mancano eccellenti trattati sul diritto
inglese dei contratti, ritiene che essi rappresentino in qualche
modo una sfida per il giurista continentale che si accosta per
la prima volta al diritto contrattuale inglese, perché essi si
basano sull’assunto implicito che egli abbia già una conoscenza
di base del diritto inglese, delle sue fonti e del metodo su cui
si basa il ragionamento dei giuristi di Common Law.
Naturalmente, i giuristi continentali sono privi di quella
conoscenza e la loro visione della natura del diritto, delle sue
fonti e dei particolari del diritto contrattuale differisce da
quella propria dei giuristi di Common Law: perciò, per meglio
raggiungere l’obiettivo e rendere il lettore continentale capace
di trovare un accesso al diritto inglese dei contratti, la prima
parte del libro lo introduce in quel mondo intricato e
singolare.
Il primo capitolo
tratta del significato del Common Law e dei suoi rapporti con l’Equity[4]
e con il Civil Law, prima di offrire una rassegna degli
ordinamenti di Common Law nel mondo. Il secondo capitolo espone
in dettaglio le fonti del diritto, presentando il ruolo del
giudice come interprete e come creatore del diritto, e la
redazione dei testi legislativi inglesi.
L’esposizione della
materia inizia con il terzo capitolo che inaugura la seconda
parte: in questo capitolo l’autore spiega i rapporti del diritto
dei contratti con quello delle obbligazioni, quello
dell’illecito e quello dei diritti reali. L’autore poi mostra
come l’approccio del diritto inglese al contratto differisca da
quello di molti altri sistemi, perché questi organizzano il
diritto dei contratti in una parte generale e in categorie di
contratti speciali: al contrario, il diritto inglese non ha
sviluppato tali categorie, fedele all’idea che tutti i contratti
siano disciplinati dagli stessi principi, ad eccezione dei casi
in cui la legislazione è intervenuta in deroga al Common Law (p.
53). Questo capitolo introduttivo termina trattando di alcune
caratteristiche generali del diritto inglese dei contratti, come
la mancanza di un principio generale di buona fede, l’approccio
obiettivo all’idea di contratto con il conseguente rilievo della
ragionevolezza e dell’affidamento, il ruolo limitato
dell’intento delle parti e l’importanza della libertà
contrattuale.
Il quarto capitolo
riguarda la trattativa precontrattuale, ponendo l’accento sulla
mancanza di obblighi di portata generale tra le parti di un
negoziato, preoccupandosi allo stesso tempo di mostrare le
particolari ipotesi di responsabilità che possono insorgere
durante la fase precontrattuale. Il quinto capitolo, sulla
formazione del contratto, tratta del significato dell’accordo
(agreement), le regole della proposta e dell’accettazione (offer
and acceptance), e l’esigenza di completezza e certezza del
contratto contrattuale.
Il sesto capitolo riposa
su tre pilastri: il ruolo delle formalità nel diritto dei
contratti, la teoria della consideration e l’importanza limitata
del promissory estoppel nel diritto inglese, che non lo
considera una fonte di obbligazioni (mentre in altre
giurisdizioni di Common Law, soprattutto negli U.S.A., può
fungere da fonte in mancanza di consideration). L’ultima sezione
tratta del limitato rilevo dell’intento contrattuale.
Nel settimo capitolo
il lettore trova un’estesa esposizione del diritto dei vizi del
consenso (errore, misrepresentation e mancanza di trasparenza,
violenza, influenza illecita, unconscionability[5],
capacità e illegalità: temi trattati a fondo nel precedente
testo di Cartwright intitolato Unequal Bargaining del 1991).
L’ottavo capitolo tratta dell’interpretazione dei contratti e
dell’integrazione giudiziale (implication of terms), mentre il
nono si occupa dei controlli diretti e indiretti sulla fairness
dei contratti. Il decimo capitolo dapprima illustra la doctrine
della relatività (privity) del contratto per introdurre quindi
l’esposizione dei tentativi per aggirarla da parte dei giudici e
dei pratici e quindi la riforma compiuta attraverso il Contracts
(Rights of Third Parties) Act del 1999, mentre l’ultima sezione
dello stesso capitolo si occupa della cessione e della novazione
di diritti e obblighi contrattuali.
L’undicesimo
capitolo tratta brevemente della teoria della frustration[6]
mentre il dodicesimo ed ultimo espone con ampiezza i rimedi per
l’inadempimento (breach of contract), che confermerebbero l’idea
che il Common Law in genere considera il contratto come uno
strumento commerciale impiegato da parti che negoziano faccia a
faccia proteggendo i loro interessi: in effetti, le norme
pongono l’accento non sul rispetto della lettera del contratto
ma sull’equivalente economico della prestazione (p. 271). Questa
idea trova ulteriore conferma nell’ultima proposizione a p. 272:
il paradigma del contratto, visto nel prisma dei rimedi per
l’inadempimento, è il contratto commerciale negoziato[7].
2 – Una breve
discussione di alcuni punti specifici.
Alcune affermazioni
che si trovano nel libro meritano, ad avviso del recensore,
qualche critica. Innanzi tutto, la comparazione tra il metodo di
ragionamento giuridico seguito nei paesi di Civil Law e quello,
radicalmente diverso, dei paesi di Common Law conduce
all’affermazione che il diritto inglese ha conservato un
atteggiamento pragmatico di fronte ai casi, evitando il
formalismo dei giuristi continentali. Quest’opinione, quale che
sia stato in passato il suo valore, sembra oggi un po’ fuori del
tempo, se si deve credere a quanto osservato da Hugh Collins
(Collins 1999) a proposito degli influssi delle dottrine
continentali sul diritto inglese dei contratti[8]:
secondo Collins, il Common Law del contratto avrebbe ricevuto
una serie di “trapianti” dagli ordinamenti di Civil Law
attraverso i quali il metodo del ragionamento formale si sarebbe
diffuso come una febbre attraverso la decisione delle dispute
contrattuali[9].
D’altro canto, anche la rappresentazione dei metodi di
ragionamento continentali come intrinsecamente formalisti è
superata: molti fattori concorrenti, non ultima la cosiddetta
europeizzazione del diritto dei contratti[10],
hanno indotto i giuristi continentali ad adottare metodi più
flessibili nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto.
La seconda
riflessione critica riguarda l’affermazione secca per cui non vi
sarebbe un generale principio di buona fede nel diritto
contrattuale inglese (p. 58): detto altrimenti, che non esiste
un obbligo generale di negoziare secondo buona fede un
contratto, né di eseguirlo in buona fede. Cartwright adduce, a
sostegno della sua affermazione, varie ragioni che spiegano
perché il diritto inglese rigetta la stessa idea di obblighi di
buona fede nella formazione e nell’esecuzione dei contratti,
sottolineando come in molte circostanze il diritto inglese
impieghi dottrine più particolari per risolvere i problemi che i
diritti continentali trattano secondo il principio generale
della buona fede (p. 59 ss.). Il merito di quest’affermazione
non sarà discusso qui, ma si deve notare che, ancora una volta,
il quadro è mutato in maniera drammatica, come afferma Roger
Brownsword (Brownsword 2007, p. 113). La trasposizione
nell’ordinamento inglese delle direttive comunitarie sugli
agenti di commercio e sulle clausole abusive nei contratti con i
consumatori e un notevole numero di scritti su questi argomenti
(si vedano gli articoli e i saggi citati da Brownsword 2007, p.
114, nota 12) avrebbero reso il concetto di buona fede
famigliare ai giuristi inglesi. Certamente, l’adozione di una
teoria generale della buona fede è questione tuttora controversa
(si legga la discussione sugli argomenti a favore e contrari
all’adozione di un principio generale di buona fede in
Brownsword 2007, p. 114 ss.) ma l’orientamento verso quel
risultato avrebbe conseguito una chiara affermazione (Brownsword
2007, p. 135). Il vero problema è, invero, la funzione che si
può attribuire alla buona fede, se facilitare l’esecuzione del
contratto secondo i ragionevoli standards commerciali del
settore o adeguarne il contenuto alle opinioni dell’ordinamento
giuridico su ciò che è ragionevole[11].
Il terzo punto
critico riguarda il ruolo delle formalità nel diritto inglese,
contrapposto a quello nel Civil Law. Avendo definito il deed[12]
come un negozio formale sufficiente per rendere coercibile una
promessa, anche se non sostenuta da consideration, vale a dire,
anche se gratuita, l’autore prende in considerazione la
possibilità che un giurista continentale non ravvisi alcuna
diversità sostanziale tra i sistemi di Common Law e quelli di
Civil Law, i quali ultimi non escludono le promesse gratuite
dalla nozione di contratto ma assoggettano le donazioni a
speciali formalità (p. 115). La sua risposta è che il diritto
inglese restringe la nozione di contratto ai negozi sorretti da
consideration e che il diritto del deed dev’essere considerato
estraneo al diritto del contratto.
In effetti, l’idea
che il deed inglese e la donazione formale dei sistemi
continentali assolvano la stessa funzione non è nuova: attorno
alla metà del secolo ventesimo essa fu proposta da un giurista
italiano, Gino Gorla, in un corso comparativo sul diritto dei
contratti nei diversi sistemi (Gorla 1954)[13].
Secondo la ricerca di Gorla, entrambi i sistemi impiegano uno
schema formale per rendere coercibili le promesse gratuite:
l’ordinamento inglese impiega a questo fine il deed o lo scambio
(bargain) sorretto da una nominal consideration, mentre gli
ordinamenti continentali utilizzano l’atto notarile[14].
Questa tesi non è ignota ai giuristi inglesi: in un trattato
classico si può leggere che, se nel contratto è menzionato un
pagamento nominale, un negozio virtualmente gratuito ben può
essere munito delle insegne del contratto[15]
(Cheshire, Fifoot e Furmston, 1986, p. 84 ss; cfr. anche Treitel,
1999, p. 70).
In uno studio più
recente, di carattere teorico, si afferma che le promesse di
donazione sono coercibili se sono fatte sotto sigillo o per una
nominal consideration (Smith 2004, p. 84 ss.; cfr. anche
Chen-Wishart 2005, p. 136 ss.). Uno studio comparativo di un
noto giurista di Common Law ravvisa strette somiglianze nella
funzione delle formalità in entrambi i sistemi, di indurre il
donatore a riflettere sull’opportunità del dono (Gordley 2006,
p. 232 ss.). A questo riguardo, dunque, Cartwright non condivide
l’opinione di buona parte dei suoi colleghi accademici.
Il quarto argomento
riguarda i controlli sulla fairness di un contratto. Cartwright,
avendo illustrato la distinzione tra unfairness sostanziale e
procedurale, afferma che il diritto inglese, in via di
principio, si astiene dal colpire un contratto a causa della
prima: vale a dire, essa può assumere rilevanza solo come
manifestazione di una scorrettezza procedurale (p. 196 ss.). Il
controllo di una clausola vessatoria (unfair) richiede
un’indagine se si possa ritenere che la parte, contro la quale
essa opera, vi abbia assentito (p. 197) e la sua interpretazione
contra proferentem (p. 198 ss.). Queste regole non sembrano
molto diverse da quelle contenute nel codice civile italiano e
nei Principles of International Commercial Contracts di Unidroit,
i quali entrambi richiedono che le condizioni generali di
contratto siano conosciute o conoscibili dall’altra parte e
negano l’efficacia alle clausole vessatorie se non siano
espressamente accettate (Pontiroli 1997, p. 568 ss.). Fondato su
queste regole, il Common Law ammette alcuni, limitati, controlli
diretti su particolari contenuti sostanziali, come le clausole
che escludono la responsabilità di una parte per la sua frode e
le clausole penali (p. 201), ma il vero distacco dalla massima
che solo la unfairness procedurale rileva si trova nel diritto
legislativo, in particolare nello Unfair Contract Terms Act del
1977 e nelle Unfair Terms in Consumer Contract Regulations del
1996[16].
Cartwright offre una breve illustrazione delle disposizioni
fondamentali di entrambi i testi legislativi (p. 202 ss.),
seguita da una loro sommaria comparazione e da una breve
esposizione delle riforme proposte dalle Law Commissions inglese
e scozzese: nel complesso, l’autore fornisce scarse informazioni
sulle norme che disciplinano i contratti standard in Inghilterra
dopo la promulgazione di quei testi. Il problema, in buona
misura politico, di come trattare con la differente forza
contrattuale delle parti, che sta al centro della recente
evoluzione del diritto dei contratti nei paesi europei, è quasi
completamente ignorato: il cittadino, curioso di apprendere se
il diritto inglese condivida i dibattiti degli ordinamenti
continentali e le loro soluzioni giuridiche, non trova risposta[17].
3 – Considerazioni
finali.
Il libro di Cartwright
ha i suoi pregi e merita apprezzamento: è scritto bene, in un
inglese chiaro e facilmente comprensibile, e può fornire al
lettore inesperto un panorama semplice ma completo del diritto
inglese dei contratti. Le critiche sollevate in questa
recensione, invero, non riguardano errori nell’esposizione del
diritto, ma piuttosto vertono su più ampie questioni
d’interpretazione dello stesso o sulla sua costruzione
concettuale.
Conseguentemente,
uno studente continentale può impiegarlo come un fonte di
conoscenza del diritto inglese, semplice ma accattivante: ma che
si può dire riguardo al pratico che deve comprendere come i
giuristi inglesi considerano un contratto e perché essi redigono
i loro contratti nel modo loro usuale? Prima di rispondere a
questa domanda, si deve immaginare perché un giurista
continentale possa essere in cerca di un’esposizione del diritto
inglese del contratto e di quali informazioni abbia bisogno. La
risposta sembra semplice: un giurista continentale può essere
interessato ad avere una conoscenza elementare del diritto
contrattuale inglese se deve consigliare i suoi clienti come
strutturare un affare transfrontaliero o quale diritto scegliere
per disciplinare un contratto internazionale o anche, se è uno
studioso del diritto, al fine di comparare diversi sistemi.
Almeno nella prima e nella seconda ipotesi[18],
quest’esigenza è sorta a causa della globalizzazione degli
affari, che comporta il fenomeno dei trapianti giuridici (Watson
1974) e – secondo una recente discussione su questi temi – fa sì
che nessun manuale giuridico contemporaneo sia indenne dalla
globalizzazione (Goldman 2007, p. 34).
Questo vocabolo non
compare nel libro di Cartwright, dove si possono trovare solo
brevi note sull’influsso del diritto comunitario su quello
inglese (principalmente a p. 27 ss.), senza che l’argomento
della cosiddetta europeizzazione del diritto dei contratti sia
trattato (sulla materia, cfr. Twigg-Flesner 2008). Ciò lascia
l’impressione che il diritto inglese dei contratti sia solo
marginalmente toccato da questi fenomeni e che esso preserverà
quelle specifiche caratteristiche che invogliano gli uomini
d’affari di altri paesi a sottoporre i loro contratti a un
diritto più sensibile alle loro esigenze[19].
Anche se la «forte opposizione» del Governo britannico (Ashton
of Upholland 2006) e l’irresolutezza della Commissione europea
contribuiranno a posporre la promulgazione di un codice
contrattuale europeo, nessuno può essere certo che la tendenza
verso qualche forma di convergenza legislativa e dottrinale tra
gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione Europea rallenti[20].
Si deve ammettere che il
libro di Cartwright non avrebbe potuto trattare a fondo di
questi fenomeni, che sono troppo specialistici per trovare ampio
spazio in un testo elementare sul diritto contrattuale inglese.
Ciò nonostante, un ammonimento che il ritratto fornito potrebbe
essere modificato da trapianti da altri ordinamenti giuridici,
per non parlare di una più rigorosa armonizzazione del diritto
contrattuale in Europa, sarebbe stato appropriato. Cartwright
non lo ha preso in considerazione: questo sembra essere un serio
ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi.
Bibliografia
Ashton of Upholland
(2006) “Harmonisation of European Contract Law - the United
Kingdom Government’s Thinking” in Vogenauer S. and Weatherill,
S. ed. (2006), The Harmonisation of European Contract Law.
Implications for European Private Laws, Business and Legal
Practice (Oxford and Portland: Hart Publishing) p. 245 ff.
Brownsword, R. (2007),
Contract Law. Themes for the Twenty-first Century, 2nd (Oxford:
Oxford University Press)
Cartwright, J. (1991),
Unequal Bargaining. A Study of the Vitiating Factors in the
Formation of Contracts (Oxford: The Clarendon Press)
Chen-Wishart M. (2006),
Contract Law (Oxford: Oxford University Press)
Cheshire, G. C., Fifoot,
C. H. S. and Furmston, M. P. (1986), Law of Contract, 11th
(London: Butterworths)
Collins, H. (1999),
Regulating Contracts (Oxford: Oxford University Press)
Goldman, D. B. (2007),
Globalisation and the Western Legal Tradition. Recurring
Patterns of Law and Authority (Cambridge: Cambridge University
Press)
Gordley, J. (2006),
Foundations of Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust
Enrichment (Oxford: Oxford University Press)
Gorla, G. (1954), Il
contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo
comparativo e casistico (Milano: Antonio Giuffré editore)
Pontiroli L. (1997), “La
protezione del ‘contraente debole’ nei Principles of
International Commercial Contracts di Unidroit: Much Ado about
Nothing?” in Giurisprudenza Commerciale, I, 566
Smith, S. A. (2004),
Contract Theory (Oxford: Oxford University Press)
Twigg-Flessner C.
(2008), The Europeanisation of Contract Law (London and New
York: Routledge-Cavendish)
Treitel, G. H. (1999),
The Law of Contract, 10th (London: Sweet & Maxwell)
Watson, A. (1974), Legal
Transplants: An Approach to Comparative Law, 2nd (Athens:
University of Georgia Press)
Willet, C. (2007),
Fairness in Consumer Contracts. The Case of Unfair Terms (Aldershot:
Ashgate Publishing Co.)
[1] La
presente recensione è stata pubblicata originariamente
in lingua inglese sulla rivista elettronica Web Journal
of Current Legal Issues, 2008, 5; la versione italiana
ha subito modeste modificazioni miranti a facilitarne la
comprensione al lettore italiano non esperto del diritto
inglese.
[2] Nella
presente recensione si designano con queste parole gli
ordinamenti che derivano dalla tradizione romanistica,
rispettando l’impiego fattone dall’autore.
[3] «An
introduction to the English law of contract for the
lawyer who is trained in a Civil Law jurisdiction –
whether as a student who is discovering English law in
order to compare it with his or her own law, or as a
practitioner who needs to understand how English lawyers
view a contract and why they draft their contract as
they do».
[4] Il
vocabolo, definito «ambiguo e intraducibile» da F. de
Franchis, Dizionario Giuridico Inglese-Italiano, I,
Milano 1984, p. 697, designa «un insieme di regole
giurisprudenziali che trova la sua fonte originaria
nelle decisioni della Chancery Court, giurisdizione, a
suo tempo, parallela e concorrente con quella delle
corti reali» (ibidem).
[5] Vocabolo
che designa comunemente la vessazione contrattuale (cfr.
F. de Franchis, cit., p. 1496).
[6] Con
questo termine il diritto inglese designa la
sopravvenienza di un evento che priva il contratto dei
presupposti contemplati dalle parti nel momento della
sua conclusione.
[7] «The
paradigm contract for the purpose of English law in the
formulation of its remedies is the negotiated commercial
contract».
[8] A p. 194
Collins afferma che il testo di G. Treitel (Treitel
1999), molto ammirato, presenta il diritto con la stessa
razionalità logica e formale di qualsiasi manuale
tedesco.
[9] «The
formal rational mode of reasoning … spread like a fever
throughout the process of contract adjudication».
[10] Si
tornerà su questo punto nell’ultima parte di questa
recensione.
[11]
Entrambi gli orientamenti sono manifesti in Brownsword
2007, p. 142 e p. 258.
[12] Il
vocabolo designa l’atto formale proprio del diritto
inglese: in origine un atto scritto, firmato, sigillato
(si parla anche di atto under seal) e consegnato al
beneficiario. Nella prassi contemporanea, si manifesta
una notevole attenuazione delle formalità, che rende
l’impiego dello strumento molto più agevole.
[13]
All’epoca il prof. Gorla insegnava diritto privato
nell’Università di Pavia (Italia) e diritto comparato
nell’Università di Alessandria (Egitto).
[14] Il
prof. Gorla sottolineava la maggiore semplicità del
sistema di Common Law che evita le pesanti e dispendiose
formalità del Civil Law.
[15] «If a
mere token payment is named, a transaction virtually
gratuitous may well be invested with the insignia of
contract».
[16] Questo
regolamento recepisce la direttiva comunitaria sulle
clausole abusive nei contratti con i consumatori n.
93/13.
[17]
Un’esposizione sommaria di questi problemi si trova in
Brownsword (2007), p. 75 ss.; una trattazione più estesa
è offerta da Willet 2007.
[18] Il
comparatista, ovviamente, non ha bisogno di
un’introduzione semplice al diritto contrattuale
inglese.
[19]
Secondo il prof. McKendrick (McKendrick 2006, p. 20),
certe caratteristiche del diritto inglese sono
considerate estremamente attraenti dalla comunità
internazionale degli affari, in particolare, la sua
devozione ai principi della libertà contrattuale, della
certezza e della coerenza nella risoluzione delle
vertenze: quest’affermazione si fonda sulla risposta
fornita dal Bar Council (organo rappresentativo
dell’avvocatura inglese) alla comunicazione della
Commissione europea del 2001 e su un’indagine di mercato
condotta nel 2005, sui risultati della quale cfr.
Vogenauer e Weatherill 2006b, p, 121 ss.
[20]
D’altro canto, la diffusione e l’adozione da parte dei
pratici dei Principi del diritto contrattuale europeo
può aprire la via verso una codificazione silenziosa del
diritto dei contratti (Brownsword 2007, p. 181) e la
conseguente introduzione nell’ordinamento inglese di
principi e metodi propri degli ordinamenti di Civil Law.
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