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La questione si compendia, nello
scioglimento del quesito circa la legittimazione passiva di
un’azione revocatoria oggetto di cessione ai sensi dell’art. 58
delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Innanzi tutto, occorre differenziare due
ipotesi: la prima si verifica quando l’azione revocatoria
intrapresa prima della sottoscrizione del contratto è
espressamente oggetto della cessione e, una seconda quando
l’azione revocatoria è connessa ad un credito ceduto ma avviata
successivamente alla cessione.
Relativamente la prima ipotesi, il
trasferimento a titolo particolare del diritto controverso,
quale si è verificato per effetto della cessione ex art. 58 TUB
dell’azione revocatoria, è regolato processualmente dall'art.111
c.p.c., norma che prevede la prosecuzione del processo tra le
parti originarie, che consente al successore a titolo
particolare unicamente di intervenire o essere chiamato in causa
o eventualmente di proporre appello avverso la sentenza, per cui
appare possibile affermare l'irrilevanza del trasferimento
rispetto al processo in corso.
A nulla rileva, al fine di individuare il
soggetto legittimato passivamente, il disposto del comma V
dell'art. 58 TUB, atteso che la norma invocata regolamenta i
rapporti di natura sostanziale tra cedente, cessionario e
debitori e creditori ceduti nell'ipotesi di cessione a banche di
aziende, rami d'azienda e rapporti individuati in blocco, senza
statuire alcunché con riferimento alla legittimazione
processuale relativamente alle controversie in corso al momento
della cessione, per cui nella fattispecie in questione, devono,
senza alcun dubbio, trovare applicazione i generali principi
processuali sopra richiamati.
Meno semplice e lineare appare, al
contrario, individuare la legittimazione passiva nel caso di
un’azione revocatoria connessa ad un credito ceduto ma azionata
successivamente alla data cessione.
L’eccezione più naturale svolta per negare
la legittimazione passiva della cessionaria, è basata sul fatto
che i pagamenti, che costituiscono l’oggetto e la materia
dell’azione revocatoria, sono stati eseguiti dalla fallita a
favore del cedente, che ne ha tratto vantaggio, acquisendo il
risultato positivo delle rimesse. Per di più l’azione postula
l’esistenza dell’elemento psicologico, ossia la consapevolezza
dello stato di insolvenza del debitore, che deve essere appurato
e verificato nei confronti di chi subisce l’esercizio
dell’azione e, per questo non pare ammissibile che gli effetti
della revocatoria debbano ricadere su di un soggetto differente
(cessionario) da quello nei cui confronti si verificano e
accertano i presupposti dell’azione (cedente), che sono gli
stessi fatti costitutivi della domanda attrice, sui quali si
fonda, appunto, la legittimazione passiva del convenuto.
Invero, è proprio in questo caso che la
titolarità sostanziale del rapporto, va individuata sulla base
del citato art. 58 TUB, che stabilisce che i creditori ceduti
hanno facoltà, entro tre mesi dalla pubblicazione in G.U.
dell'avvenuta cessione, di esigere dal cedente o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso
il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva
dell'adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione.
Nella fattispecie qualificata di cessione
tra soggetti bancari, dunque, la legislazione speciale deroga
alla disciplina di diritto comune contenuta nel Codice Civile,
attribuendo alla banca cessionaria una legittimazione passiva
esclusiva ed indifferenziata per tutti i rapporti ceduti.
Al riguardo, c’è chi obbietta che
bisognerebbe operare una distinzione tra i vari rapporti oggetto
di cessione, in quanto solo quelli esistenti al momento della
cessione e dotati dei requisiti della certezza e liquidità
ammettono una legittimazione della cessionaria, mentre, il
debito relativo alla restituzione dei pagamenti assoggettati
alla revocatoria fallimentare, non esiste ancora e, a maggior
ragione, non è ancora né certo, né liquido, né esigibile. Ciò
perché l’azione revocatoria ha natura costitutiva, per cui il
debito restitutorio nasce soltanto dall’accoglimento della
domanda, che fa venir meno l’efficacia dei pagamenti. Ne
consegue che la massa non vanta alcun diritto di credito al
momento della dichiarazione di fallimento, ma è titolare
soltanto di un diritto potestativo a promuovere l’azione
revocatoria, dal cui accoglimento deriva la modifica della
situazione giuridica preesistente.
Se, tuttavia, è certo che i debiti da
restituzione di pagamenti revocabili e futuri, sono condizionati
al passaggio in giudicato di una sentenza, è altrettanto sicuro
che essi godono comunque del requisito della determinabilità,
risultando dalla contabilità della banca cedente la ricezione di
versamenti che, in quanto effettuati da società successivamente
fallita, sono soggetti ad una possibile azione revocatoria. Del
tutto corretto è, pertanto, considerare "creditore ceduto" anche
il soggetto che vanti una mera aspettativa dal favorevole esito
di un’azione revocatoria non ancora esercitata alla data della
cessione, con conseguente responsabilità del cessionario anche
per i rapporti sorti dall'attività bancaria precedente alla
Cessione. Infatti, che il diritto di credito sorga con la
sentenza di
revoca rappresenta solamente la modalità di attuazione di una
pretesa insita nel rapporto acquisito dalla cessionaria, pretesa
di cui dovrà rispondere quest’ultima quale soggetto passivo
degli effetti che scaturiscono dai rapporti giuridici ceduti.
Va poi ritenuto che nella Cessione ex art.
58 TUB, è fatto puntuale riferimento al “blocco” di rapporti
facenti capo la cedente, in cui sono necessariamente ricomprese
anche le situazioni di soggezione rispetto ad eventuali azioni
revocatorie esperibili dal fallimento, in quanto nel
trasferimento delle poste attive, pur se non specificatamente
menzionate, rientrano anche le soggezioni e gli oneri connessi
ai rapporti giuridici ceduti, tra i quali, dunque, anche le
eventuali azioni revocatorie.
In definitiva, appare possibile affermare
che la responsabilità per le azioni revocatorie è compresa nel
coacervo dei rapporti oggetto di cessione e, d’altro canto non
poteva essere altrimenti trattandosi di un accessorio del tutto
fisiologico del rapporto ceduto. La conclusione di una
cessionaria legittimata passiva, sembra del resto coerente con
le esigenze di chiarezza e speditezza proprie dell’attività
creditizia.
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