Il reato di riciclaggio nel diritto federale
svizzero e nella normazione italiana
Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia
comparata italo-elvetica
23 marzo 2009
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1. Introduzione
Pochi anni orsono, l'Associazione svizzera dei Gestori di patrimoni,
ebbe modo di asserire che <<die Banalisierung der
Verbrechensbegriffes ist eine höchst diskutable Methode der
Bekämpfung von Kriminalität>> [la banalizzazione di una realtà
illegale costituisce il metodo più sbagliato per il contrasto della
criminalità] (ASG 2005). Siffatto devastante approccio ermeneutico
rinviene conferma persino nella percezione sociale attinente alla
fattispecie giuridica del riciclaggio, qualificato, nella Storia del
Diritto civil lawyer, talvolta come reato delittuoso, talvolta come
figura meramente contravventiva e talvolta financo come condotta
illecita avente sciappa consistenza amministrativa. Del resto, in
molte legislazioni europee, si assiste ad un leggero semplicismo
esegetico tale per cui il riciclaggio, l'evasione fiscale, la
criminalità economica e, più latamente, l'intero white collar crime
tendono ad essere sussunti entro le strutture giuridiche della
devianza bagatellare (KAISER 1989). De jure condendo, ACKERMANN
(1998) ha rilevato la desolante persistenza, presso l'opinione
pubblica elvetica, dell'irrazionale parere ai sensi del quale il
riciclaggio e gli altri illeciti finanziari costituirebbero un <<abstrakte
Strafdrohung>> [un attentato astratto al Diritto Penale] o, del
pari, un <<abstrakt Gefährdungsdelikt>> [un reato vagamente
pericoloso]
Le summenzionate dispercezioni sociologiche, fortunatamente smentite
nei Lavori Preparatori della GwG, recano a sottovalutare il torbido
ed onnipresente legame fattuale tra riciclaggio e, specularmente,
realtà quali p.e. la criminalità organizzata, il terrorismo, i
traffici illegali di armi, di stupefacenti, nonché di sostanze
radioattive. Un'accurata analisi delle più recenti Circolari e
Raccomandazioni emesse a cura del Dipartimento federale svizzero
delle Finanze consente di individuare taluni gravi e paradigmatici
delitti costituenti le principali fonti odierne del riciclaggio
agìto nell'Unione Europea. Più dettagliatamente, trattasi dei qui di
séguito sintetizzati atti di acuta devianza criminale:
- racket mafioso
- terrorismo
- introduzione di clandestini in un territorio nazionale
- pedofilia
- commercio di sostanze d'abuso
- traffico di armi
- delitti contro la P.A. e la pubblica fede
- frode, concorrenza sleale e sabotaggio
- contraffazione e pirateria informatica
- lesioni, mutilazioni, genocidi, epurazioni etniche
- sequestri di persona a scopo di estorsione
- contrabbando
L'inaudita antisocialità insita nelle testé citate fattispecie
giuspenalistiche conferma la natura tutt'altro che lieve dei canali
delinquenziali implementanti i flussi di somme monetarie riciclate.
Entro la medesima ottica si colloca pure l'allarmato appello alla
legalità sortito, nel 2004, dal Procuratore Capo di Zurigo Andreas
Brunner, a parere del quale la Magistratura d'Oltralpe deve
maggiormente concentrare le proprie risorse investigative al fine di
reprimere il pernicioso eppur ineludibile nesso tra <<…
Geldwäscherei, Drogenhandel und kriminellen Organisationen>> [denaro
sporco, droga e mafie] (NZZ vom 20/08/2004)
Secondo chi redige, la Normazione anti-riciclaggio europea ha sino
ad ora patito un'ipertrofia di dichiarazioni programmatiche prive di
una concreta attuazione. Un primo esempio di consimili sterili
nominalismi è rinvenibile nell'ipostatizzazione del momento
repressivo, allorquando sia la L. 328/1993 (in Italia) sia la L.F.
del 23/03/1990 (in Svizzera) risultano viceversa prive di cogenti e
realistiche misure preventive. Del pari, la Guardia di Finanza e le
omologhe Autorità requirenti elvetiche debbono quotidianamente
confrontarsi, per contrastare il riciclaggio, con profonde lacune
legislative in tema di cooperazione internazionale. Ovverosia, per
quanto afferisce al Diritto italiano, le solenni declamazioni
retoriche ex Art. 7 Convenzione di Strasburgo dell'8/11/1990
(Principi generali e misure per la cooperazione internazionale)[1]
vengono fattualmente annichilite dal cavilloso ed antinomico
dispositivo contemplato nel successivo Art. 18 (Motivi di rifiuto
della cooperazione)[2].
Del pari, con attinenza al Diritto federale svizzero, la
precettività effettiva degli Artt. 305bis[3]
e 305ter[4]
StGB non è affatto contestualizzata entro una seria e radicale
deminutio del segreto bancario, al cui rafforzamento propendono anzi
taluni raggruppamenti politici conservatori. Un terzo ed
incontestabile epifenomeno dello scarso pragmatismo inficiante il
Sistema anti-riciclaggio italo-elvetico è costituito dalla cronica
discrasia tra, da un lato, le ambiziose finalità della Dottrina
giuridica e, dal lato opposto, gli impermeabili privilegi
gelosamente detenuti da Società fiduciarie ed Istituti di Credito.
Trattasi, d'altronde, di soggetti atavicamente ostili verso riforme
radicali nell'ambito del Diritto Commerciale e di quello Tributario
Ferme restando le osservazioni introduttive pocanzi espresse, rimane
ognimmodo inconfutabile che un Ordinamento fiscale eccessivamente
rigido costituisce un incentivo logico e preventivabile a forme di
riciclaggio. Pertanto, sotto il profilo general-preventivo, si
ripresenta, tanto in Italia quanto nella Confederazione, l'arduo
compito democratico-sociale di un coerente equilibrio tra Welfare e
libera gestione dei patrimoni privati.
2. La nozione di <<Finanzintermediär>>
Fatta salva la lodevole eccezione di cui all'Art. 2 GwG[5],
nel vigente Codice Penale svizzero, manca una definizione autentica
del lemma <<Finanzintermediär>> [Intermediario economico]. Infatti,
il comma 1 dell'Art. 305bis StGB[6]
ascrive la responsabilità del reato di riciclaggio a <<chiunque>>
pone in essere condotte riciclatorie. Anche il comma 3 del medesimo
Articolo[7]
impiega il sostantivo <<autore>> in senso generale ed
onnicomprensivo. La ratio di consimili scelte linguistiche de jure
condito è motivata dall'implicito intento legislativo di accostare
il novellato Art. 305bis StGB alla tradizionale ipotesi normativa ex
Art. 305 StGB
[8] (Favoreggiamento). Pertanto, l'Art. 305bis StGB reca
la struttura ed i contenuti di una fattispecie penale delittuosa in
senso soggettivamente non-proprio. Viceversa, il comma 1 dell'Art.
305ter[9]
StGB, a mezzo dei lemmi <<chiunque a titolo professionale>> propone
un assetto definitorio tassativamente circostanziato. Dunque, per
tal via, la Riforma introdotta dalla L.F. 23/03/1990 illustra una
previsione punitiva non aggravata (Art. 305bis commi 1 e 3) o, in
extrema ratio, blandamente aggravata dalla sussistenza di un vincolo
delinquenziale associativo[10]
oppure dalla sopravvenienza di forme di riciclaggio continuate ed
organizzate[11].
Dal che si evince, a titolo di corollario, che, nell'individuazione
del soggetto agente, non l'Art. 305bis StGB, bensì il successivo
Art. 305ter StGB configura un reato in senso proprio[12],
ovvero riservato alla figura professionale del Finanzintermediär.
Per inciso, a parere di chi redige, non è contestabile la scelta
elvetica de jure condendo, di individuare nel <<riciclaggio>> e
nella <<carente diligenza>> due specificazioni connesse alla figura
archetipica del reato di favoreggiamento p. e p. dall'Art. 305 StGB.
Del resto, anche nella ratio della L. 328/1993, in Italia, la
consistenza soggettiva degli Artt. 648bis[13]
e 648ter[14]
C.P. discende dal modello paradigmatico di cui all'Art. 648 C.P.[15]
(Ricettazione)
Malaugurevolemente, anche nel caso dell'Ordinamento italiano, la
Riforma anti-riciclaggio del 1993 non contempla la definizione
autentica delle figure professionali solitamente ree del delitto di
riciclaggio (operatori economici, intermediari, soggetti agenti
consulenze finanziarie). Tale lacuna, d'altronde, rappresenta una
diretta conseguenza dell'altrettanto scarsa cogenza definitoria
insita nel pleonastico Art. 1 della Convenzione di Strasburgo
dell'8/11/1990[16]
Ciononostante, a prescindere da un'esegesi superficialmente
letterale, consta che il comma 1 dell'Art. 648 bis C.P.[17]
prevede e punisce il riciclatore comune. Viceversa, il comma 2 della
medesima Norma[18]
enunzia un reato economico in senso proprio ed assai simile alla
statuizione delle aggravanti specifiche enucleate nel novellato Art.
305ter StGB e riferentisi al Finanzintermediär
Purtroppo, nella ratio sia della L. 328/1993 sia della L.F.
23/03/1990, il lemma germanofono <<Finanzintermediär>> e le
equipollenti espressioni italiofone si riferiscono pressoché
esclusivamente all'<<operatore bancario>>. Viceversa, nell'odierna
realtà fattuale, la raccolta e la gestione delegata del risparmio
privato sono affidate anche a soggetti para-bancari tipicamente e
putativamente responsabili anch'essi di riciclaggio. A tal
proposito, giova menzionare il recente espandersi, in tutta l'Unione
Europea, dell'innovativo Sistema c.d. <<Postamat>> o <<Bancoposta>>.
Inoltre, specialmente in Svizzera, si assiste alla creazione di
fondi familiari beneficiari dell'assai agevolato regime fiscale
predisposto per le Società d'Investimento off-shores, per i gestori
di fondi assicurativi, per i Trusts e per le Fiduciarie. Nondimeno,
il tradizionale ruolo centripeto un tempo svolto dagli Istituti
Bancari risulta superato dalle ormai numerose Societées Anonimes e
dalle S.I.M. deputate alla custodia di patrimoni personali e/o
imprenditoriali. In buona sostanza, consta che, in epoca attuale,
costituisce un grave errore ermeneutico il concepire l'Operatore
bancario alla stregua di unico possibile infrattore delle Normative
anti-riciclaggio
La testé menzionata diffusione di intermediari finanziari atipici ha
recato, sia in Svizzera sia in Italia, alla proposta de jure
condendo di rendere destinatario del <<diritto di segnalazione>> non
più il solo impiegato bancario, bensì anche ogni soggetto
professionalmente adibito ad operare transazioni monetarie
potenzialmente illecite ai sensi del comma 2 Art. 305ter StGB[19]
nonché del meno esplicito comma 2 Art. 648 bis C.P.[20]
Nella Dottrina penalistica elvetica e pure in quella italiana, non è
mancato l'auspicio di predisporre un'elencazione catalogica,
definitiva, metatemporale ed esaustiva dei soggetti parabancari.
Ciononostante, trattasi di un atto di riforma utopistico, giacché la
Prassi investigativa dimostra l'oceanica varietà
giuridico-strutturale di tali intermediatori alternativi. P.e.,
talune indagini “ storiche “ delegate alla Guardia di Finanza
italiana hanno rinvenuto insormontabili difficoltà a fronte di atti
di riciclaggio commissionati dai rei a Trusts e Fiduciarie aventi
sede in Paesi extra-comunitari impermeabili sotto il profilo delle
necessarie rogatorie (v. p.e. leading-cases P2 – 1981 -;
Eni-Montedison Spa – 1990 -; Parmalat Spa – 2005 -)
Il problema italo-elvetico relativo ad una corretta qualificazione
del Finanzintermediär responsabile di riciclaggio non si è invece
posto, specialmente a livello giurisprudenziale, nella Common Law
anglo-statunitense. Infatti, nel Diritto Commerciale britannico ed
americano, si reputano equipollenti, per un lato, gli Istituti
Bancari, denominati financial-Businesses e, specularmente, i gestori
alternativi di patrimoni privati, ovverosia i cc.dd.
non-financial-Businesses. Per citare un caso emblematico nonché
frequente, un Avvocato-Notaio ticinese incaricato da un gruppo di
coeredi di gestire una communio ereditatis indivisa viene
qualificato, nel Sistema anglosassone, quale
non-financial-Businesses. Tuttavia, siffatto operatore delegato
atipico risulta sottoposto alla GwG tanto quanto un Ente creditizio
in senso tradizionale.
A parere di chi scrive, in ogni caso, la succitata distinzione
anglofona non rappresenta la soluzione definitiva alla piaga del
riciclaggio. Del resto, a prescindere da qualsivoglia prodromo
definitorio, gli intermediatori finanziari parabancari risultano,
nell'esperienza quotidiana, i soggetti economici maggiormente
inclini al riciclaggio. Ovverosia, come prevedibile, la potestà
statale preventiva e punitiva raramente tange figure commerciali
alternative e tendenzialmente lontane da qualunque sospetto
investigativo.
3. I ruoli del riciclaggio nel finanziamento del terrorismo
islamico
Allo stato attuale delle indagini, pare che le cellule terroristiche
islamiche radicate in Svizzera appartengano, salvo rare eccezioni,
al c.d. <<Gruppo salafita per la predicazione ed il combattimento>>.
Trattasi di una consorteria criminale ricca e ben mimetizzata dentro
il quotidiano contesto sociale elvetico. Nel 2006, il Ministero
Pubblico della Confederazione ha emesso sette decreti d'Accusa ai
sensi dell'Art. 260 ter StGB (Organizzazione Criminale). Nel
medesimo anno, tre adepti salafiti sono stati processati per reati
minori connessi alla rete terroristica Al-Quaeda. Senza dubbio, il
riciclaggio costituisce la principale fonte di finanziamento
dell'eversione filo-maomettana. La Confederazione, a causa della
capitale importanza connotante le proprie Piazze finanziarie, si
trova in un'imbarazzante condizione di collettore economico
mondiale, tanto che <<i proventi di rapine, di ricatti politici, di
corruzione, di traffici di armi e di tratte di esseri umani vengono
poi riciclati nel circuito finanziario legale … In questo contesto,
è indispensabile una lotta senza quartiere al riciclaggio di denaro
ed al finanziamento del terrorismo>> (VEZ 2007). A livello
governativo, sussiste una nitida coscienza dei rischi recati
dall'integralismo mussulmano e non si nega affatto che <<la Svizzera
si trova sotto pressione, perché le si chiede di rendere la propria
legislazione più conforme ai pertinenti standards internazionali>> (VEZ,
ibidem). In buona sostanza, per motivi economici, fiscali, giuridici
e strategici, consta che <<la Confederazione è situata in una zona
dell'Europa Occidentale pericolosamente esposta alla minaccia
terroristica islamica>> (SWISSINFO 2007). Oltretutto, il già
indicato Gruppo Salafita è alimentato da costanti e legali donazioni
alle Moschee elvetiche, pur se, ex Art. 15 B.V.[21]
<<in keiner Religionsgemeinschaft nicht a priori als
terrorismusfinanzierungsverdächtig eingestuft werden können>> [in
nessuna comunità religiosa si può a priori individuare un mezzo di
finanziamento al terrorismo] (ASG 2005)
A parere di chi scrive, una delle maggiori distorsioni
giurisprudenziali operate dal TPF consiste nell'aver voluto adattare
l'Art. 260 ter StGB[22]
alla fattispecie dell'eversione di Al-Quaeda. Infatti, la predetta
disposizione codicistica, emessa nel 1994 per il contrasto alle
mafie italiane, sudamericane e slavo-balcaniche, mal si attaglia ad
un nuovo epifenomeno di devianza completamente avulsa dallo scopo di
lucro e, viceversa, ossessivamente protesa al conseguimento di
finalità fideistiche, ideologiche e dimostrative. Da ciò consegue
l'assenza di corretti criteri ermeneutici per la distinzione tra, da
un lato, la normale prassi dell'elemosina devozionale e, dal lato
opposto, la pratica illecita del riciclaggio. Del resto, anche nel
Diritto Penale italiano, risulta utopistico pretendere di reprimere
il finanziamento del terrorismo con l'ausilio del solo Art. 416 bis
C.P.[23]
(Associazione per delinquere di stampo mafioso). Non deve illudere
nemmeno la populistica Convenzione frettolosamente ratificata
dall'Italia il 27/12/2001. Tale nuovo Testo di Legge, in concreto,
esaspera il riguardo definitorio (comma 3 Art. 1[24])
nulla prevedendo altresì in tema di denaro riciclato a favore degli
estremisti islamici. La lacunosità, come nel caso della Svizzera, o,
quantomeno, l'inidoneità, come nel caso dell'Italia, di un'efficace
contrasto legislativo al riciclaggio filo-islamista è imputabile,
secondo l'avviso del redigente, ad un'applicazione ultra vires del
divieto occidentale di discriminazione religiosa (Art. 19 Cost.[25];
Art. 8 comma 2 B.V.[26])
Sotto il profilo storico-giuridico, osserviamo che gli attentati a
New York dell'11/09/2001 hanno palesato la sussistenza di un vivace
riciclaggio internazionale istigato a cura degli Imam aderenti al
fondamentalismo islamico. Purtroppo, i mercati euro-statunitensi
hanno per lungo tempo sottostimato l'ampiezza di consimili
devastanti finanziamenti pseudo-religiosi
In secondo luogo, dal punto di vista macro-economico, si sono
verificate, su scala mondiale, talune impercettibili eppur reali
condizioni favorevoli per l'implemento dei flussi economici illeciti
destinati ad Al-Quaeda. P.e., nel contesto elvetico, l'Art. 2 GwG
non contempla il ruolo riciclatorio ed ambiguo delle Moschee e delle
correlate O.n.lu.s. di ispirazione maomettana. Inoltre, come nel
caso emblematico del settore tessile in Iran, tutti i mercati arabi,
negli Anni Novanta del Novecento, hanno beneficiato di numerosi e
lucrosi investimenti. Oltretutto, anche i Paesi retti da pericolose
teocrazie integraliste hanno recepito innumerevoli quantità
pecuniarie, reimpiegate per l'acquisto di armamenti non
convenzionali. Tale panorama di progressiva crescita imprenditoriale
risulta oggi agevolato dalla rete globale Internet. Ovverosia, in
ultima analisi, la Normativa anti-riciclaggio italo-svizzera si
fonda su rationes troppo libertarie, come dimostra, ad esempio, il
comma 2 Art. 9 GwG[27]
con afferenza ai non-financial-Businesses
Nella Dottrina italiana, non sono mancate aspre critiche verso i
risultati applicativi della L. 328/1993 <<caratterizzata da norme a
maglie larghe e… organismi di vigilanza dotati di scarsi e poco
penetranti poteri di controllo>> (AMATO 1993). La testé menzionata
censura è pienamente condivisibile. In addenda, l'odierna cogenza
fattuale, in Italia, degli Artt. 648 bis e 648 ter C.P. risulta
gravemente inficiata pure dalle restrittive antinomie introdotte,
nel 1996, da una malgestita Legge sulla Privacy
Svariati Autori, sia italiani sia svizzeri, amaramente rilevano che
l'apparato terroristico fondato da Osama Bin Laden approfitta delle
scarse forme di collaborazione sovrannazionale previste nella GwG e,
specularmene, nella L. 328/1993. In effetti, a tal proposito, sono
state statuite, nel Diritto Penale federale elvetico, restrizioni
eccessive in tema di collaborazione con le Autorità anti-riciclaggio
straniere (Art. 31[28]
e 32[29]
GwG). Analoga è pure la ratio isolazionistica della L. 328/1993, ove
l'Ordinamento italiano conferisce scarsa attuazione alla <<strategia
di lotta globale>> solennemente enunziata nella Convenzione di
Strasburgo del 1990 e nella Direttiva UE 308/1991[30]
(LOMBARDINI 1993). La pocanzi descritta carenza di sinergie
esterofile offre un punto di vantaggio al terrorismo islamico, il
cui finanziamento <<si realizza sempre sul territorio di più Stati,
assumendo un'oggettività giuridica di dimensione internazionale>>[31]
(TRIFFTERER 1989)
In chiosa, pare quantomai irrinunciabile <<precludere la possibilità
di attribuire al reato di riciclaggio una natura [puramente, ndr]
fiscale>> (DE GUTTRY & PAGANI 1995). Il problema dei finanziamenti
occulti al terrorismo mussulmano dimostra le inaudite conseguenze
insite nel reimpiego di denaro illecitamente prodotto. A tal fine (BAIGUERA
2006) necessita, tanto in Svizzera quanto in Italia, un urgente
risveglio dell'opinione pubblica. In special modo, rimane centrale,
sebbene utopistico, l'obiettivo di creare Norme e/o Istituzioni
preventive co-gestite dalla Guardia di Finanza e, contestualmente,
dagli intermediari economici. Viceversa, l'ottica puerile del “
gioco tra guardia e ladro “ rallenta la debita repressione delle
violente cellule armate filo-islamiche
4. Corollari criminologici, civilistici ed amministrativi
Sotto il profilo giuspubblicistico, non s'ha da sottovalutare il
problema della creazione di Organi supremi preposti alla vigilanza
sul concreto ottemperamento alle Normazioni anti-riciclaggio.
Nel Diritto federale svizzero, perlomeno formalmente, il Legislatore
ha avuto cura di predisporre la c.d. <<Autorità di controllo per la
lotta contro il riciclaggio di denaro>> (Art. 17 GwG[32]).
Detta Istituzione è munita di alquanto generiche potestà di natura
accertatoria (Art. 18 GwG[33])
e sanzionatoria (Art. 20 GwG[34]).
Tuttavia, dal punto di vista fattuale, siffatto Ente, dalla propria
costituzione nel 1997 sino a tutt'oggi, non ha mai svolto il ruolo
nominalisticamente attribuitogli de jure condito nella GwG.
L'evanescenza precettiva caratterizzante i citati Artt. 17 e sgg.
della Legge svizzera sul riciclaggio rinviene una prima ratio nel
principio di autoregolamentazione assoluta ed insindacabile dei
Finanzintermediären elvetici. In effetti, le Banche, le Fiduciarie,
le S.I.M. ed i Trusts, nella Confederazione, beneficiano di troppo
ampie ed intangibili autonomie, assai simili ai privilegi
isolazionistici in vigore p.e. nel Diritto Commerciale del
Principato del Lichtenstein. In secondo luogo, consta che, in
Svizzera, l'élite dei non-financial-Businesses può senza remore
annichilire qualsivoglia potere di vigilanza esterno a mezzo del
<<segreto professionale>> (Art. 321 StGB[35]
ed Art. 18 comma 3 GwG[36]).
Una terza ed ultima motivazione inficiante la coattività effettiva
dell'Autorità di controllo contro il riciclaggio è costituita dalla
natura facoltativa, anziché obbligatoria, del <<diritto di
segnalazione>> ex comma 2 Art. 305 ter StGB[37]
Il Diritto Civile italiano, nel contesto attuativo della L.
328/1993, conferisce alla CO.N.SO.B. ed alla Banca d'Italia il ruolo
di garantire la puntuale applicazione delle Norme in tema di denaro
riciclato. In special modo, dopo anni di tormentate novellazioni e
adattamenti, il vigente Testo Unico Bancario assegna alle due citate
Autorità di controllo gli obiettivi qui di séguito sintetizzabili:
-
rendere complessivamente stabile e sicura la gestione del risparmio
privato
- stimolare l'efficienza e la competitività dei mediatori finanziari
(tipici e atipici)
- garantire la trasparenza dei flussi micro- e macro-economici
- far rispettare la L. 328/1993
- supervisionare e limitare i rischi di
mercato[38]
Il T.U.B. italiano rappresenta uno dei dati normativi più
all'avanguardia nell'ambito dell'intero Consiglio d'Europa. In
special modo, a differenza di quanto statuito nel Diritto elvetico,
le Istituzioni italiane di vigilanza sul riciclaggio vengono gestite
senza eccessive antinomie strutturali e, soprattutto, senza gravi
lacune sostanziali. Inoltre, come prevedibile, l'Ordinamento
centralista italico risulta privo delle perenni confliggenze
svizzere tra, da un lato, Leggi di rango federale e, dal lato
opposto, Regolamenti cantonali
La Dottrina giuridico-economica elvetica ha esternato, in genere,
valutazioni negative con afferenza al funzionamento dell'Autorità di
controllo contro il riciclaggio. A parere della Commissione Federale
Banche (C.F.B.), gli Artt. Dal 17 al 22 della GwG si riducono a
sterili declamazioni retoriche, le quali, in concreto, non
realizzano affatto <<l'esercizio di un'efficace sorveglianza,
l'emissione di decisioni vincolanti, un'idonea raccolta delle
informazioni … e l'imposizione di sanzioni veramente repressive>> (CFB
1996). Con attinenza alla medesima tematica, anche il Dipartimento
federale delle Finanze (D.F.F.) ebbe modo di rilevare che <<lo
strumentario delle sanzioni [agibili dagli Organi di vigilanza
antiriciclaggio, ndr] si rivela poco incisivo>> (DFF 2006)
Nell'ottica del contesto italiano, chi scrive, pur non nutrendo
intenti apologetici o strumentali, reputa che CONSOB e Banca
d'Italia abbiano sostanziato, nel corso degli ultimi dieci/quindici
anni, un apparato repressivo e disciplinare di gran lunga più
deterrente rispetto a quanto previsto nella GwG svizzera.
Probabilmente, il Sistema d'Oltralpe si è eccessivamente concentrato
sulla punibilità penalistica del riciclaggio, allorquando,
viceversa, esistono serie sanzioni civilistiche ed amministrative
ben più temute dagli Intermediari Finanziari. De jure condendo, la
L. 328/1993 e, specialmente, il T.U.B. recano il merito di essersi
affrancati dal mito neo-retribuzionista dell'onnipotenza e
dell'onnipresenza delle ipotesi punitive di matrice penale. In buona
sostanza, la Sezione 3 Capitolo 2 della GwG[39]
non ha realizzato il fine naif e retorico di un'irraggiungibile <<Glaubenssatz
in der Strafrechtswissenschaft>> [trasparenza economica penalmente
garantita] (ASG 2005); necessita, pertanto, una più coerente
separazione tra il concetto populistico e quello
scientifico-criminologico di dissuasione dal crimine finanziario
Dal punto di vista del Diritto Costituzionale, le Legislazioni
anti-riciclaggio, tanto in Svizzera quanto in Italia, debbono
bilanciare, in estrema sintesi, la ratio della solidarietà sociale e
quella dell'inviolabilità della proprietà privata. P.e., nel caso
del già citato Art. 9 GwG (Obbligo di Comunicazione) si assiste
senz'altro ad una limitazione dei principi di inviolabilità del
patrimonio personale (Art. 26 comma 1 B.V.[40])
e dell'iniziativa economica del cittadino / domiciliato (Art. 27
B.V.[41]).
Ciononostante, trattasi di imposizioni costituzionalmente legittime,
alla luce della pericolosità anti-democratica connotante l'eventuale
immissione di denaro sporco nei flussi finanziari nazionali. Anche
nel caso dell'Italia, tutt'oggi affllitta dalla piaga delle mafie,
Norme quali gli Artt. 648 bis e 648 ter C.P. impediscono che gli
intermediatori finanziari pongano in essere troppo disinibite
attività patrimoniali antinomiche rispetto ai canoni di utilità
collettiva ex commi 2 e 3 Art. 41 Cost.[42]
Le testé esposte osservazioni costituzionalistiche consentono di
deprecare certuni Ordinamenti liberali ove non sussistono politiche
di contenimento del riciclaggio. Tali cc.dd. <<paradisi finanziari
off-shores>> permettono al terrorismo ed alla criminalità
organizzata di espandersi senza remore, pur se all'interno di una
lenta ed impercettibile prospettiva temporale di lungo periodo.
Nel Diritto Commerciale elvetico (vedasi pure il caso del vicino
Lichtenstein), è consentita la fondazione di Persone Giuridiche con
assetti societari anonimi. La devastante conseguenza di ciò si
concretizza nell'impunibilità processuale di consimili Enti per
reati connessi al riciclaggio. Infatti, anche nella Confederazione,
vige il brocardo romanistico <<societas delinquere non potest>>.
Ovverosia, detto con espressione italiofona, <<la responsabilità
penale è personale>> (Art. 27 comma 1 Cost.). Anche nella Dottrina
germanofona, rimane altrettanto incontestato che <<es gibt keine
strafrechtliche Kollektivschuld>> [nel Diritto Penale non esiste la
responsabilità oggettiva] (NOLL & TRECHSEL 2004). I casi di elusione
della GwG a mezzo quote societarie anonime sono purtroppo in
continua espansione. Pertanto, il TPF sta tentando di codificare
forme collettive di imputabilità sul modello di BGE 122 IV 103 (leading-case
Von Roll AG)
In ogni caso, a prescindere dalle specifiche strutture normative, il
riciclaggio è sempre l'epifenomeno di gravi ed inquietanti atti
delinquenziali. Basti pensare alla prostituzione minorile ed al
traffico di organi umani dal Sud-America (PAOLO VI – Populorum
Progressio). Ciò premesso, il ruolo investigativo della Guardia di
Finanza e delle equipollenti Autorità elvetiche è quello di
garantire la Democrazia e l'equità sociale. Tuttavia, presso
l'opinione pubblica, permangono distorsioni culturali che ostacolano
il ripristino dell'Ordine e la collaborazione tra UU.PP.GG. e
consociati. In buona sostanza, si vorrebbe nascondere che lo
white-collar-crime, dietro la propria maschera cordiale, nasconde un
volto di spregiudicata violenza e di sottile destabilizzazione
anticostituzionale.
R I A S S U N T O
Questo articolo intende dimostrare l'antisocialità acuta del
riciclaggio, nel contesto degli Ordinamenti di Italia e Svizzera.
Dopo l'enunciazione di alcune premesse sociologiche, l'autore
esamina il concetto tecnico di <<intermediatore finanziario>>. Segue
un paragrafo attinente al finanziamento occulto del nuovo terrorismo
islamico. Infine, sono esaminate importanti ripercussioni del
riciclaggio sul Diritto Civile e sul Diritto Amministrativo
B I B L I O G R A F I A
ACKERMANN, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, Niklaus Schmid (Hrsg), Schulthees Verlag, Zürich,
1998
AMATO, Il riciclaggio di denaro sporco, <<Amministrazione in
cammino>> (Rivista giuridica on-line), Roma, 1993
A.S.G., Umsetzung der Empfehlungen der FATF, Roberto Feller & Enzo
Caputo (Hrsg), Eidgenössiches Finanzdepartement, Bern, 14/04/2005
BAIGUERA, Il contrabbando nelle Regioni italo-svizzere tra
formalismo normativo ed accondiscendenza popolare, in Rivista della
Guardia di Finanza, nr° 6/2006, Roma, 2006
C.F.B., Vigilanza sull'attività bancaria all'estero, Commissione
federale Banche, Edito a cura dell'Ufficio Stampa federale, Berna,
1996
D.F.F., Il Consiglio federale ha approvato il Messaggio concernente
la vigilanza federale sui mercati finanziari, Archivio di Stato,
Berna 01/02/2006
DE GUTTRY & PAGANI, La cooperazione tra gli Stati in materia di
confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio, Edizioni
CEDAM, Padova, 1995
KAISER, Kriminologie (1979) Juristischer Verlag Heidelberg-Karlsruhe
– Edizione in lingua italiana a cura di Morselli & Blonk Steiner,
Ediz. Giuffrè, Milano, 1989
LOMBARDINI, La lotta contro il riciclaggio: la Direttiva europea del
10 Giugno 1991 e l'esperienza svizzera, in Cassazione Penale
(Rivista) 1993
NOLL & TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I,
Schulthess Verlag, Zürich, 2004
N.Z.Z. , Organisiertes verbrechen verzweifelt gesucht. Wie effizient
ist die Effizienzvorlage ?, Zürich, 20/08/2004
SWISSINFO, Il terrorismo islamico minaccia anche la Svizzera
(Rivista on-line), 31/05/2007
TRIFFTERER, Commentaire de la question IV, en Révue internationale
de Droit Pénale, Editions de l'Université de Pau, 1989
VEZ, Rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera. Pubblicazione
a cura dell'Ufficio federale di Polizia, Archivio di Stato, Berna,
2007
[1]
Art. 7
Convenzione di Strasburgo contro il riciclaggio
dell'8/11/1990
Principi generali e misure per la cooperazione
internazionale
Le Parti cooperano tra di loro nella misura più ampia
possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la
confisca di strumenti e di proventi
Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra
natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire,
alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste
a. di confisca di beni specifici costituenti provento o
strumento, nonché di confisca di proventi consistente
nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro
pari al valore dei proventi
b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure
provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca
di cui alla lett. a) che precede
[2]
Motivi di rifiuto della cooperazione
La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere
rifiutata se:
a. gli atti richiesti sarebbero contrari ai principi
fondamentali del Sistema Giuridico della Parte richiesta
b. è probabile che l'esecuzione della richiesta sia di
pregiudizio per la sovranità, la sicurezza, l'ordine
pubblico ed altri interessi essenziali della Parte richiesta
c. a giudizio della Parte richiesta, l'importanza del caso
al quale la richiesta si riferisce non giustifica il
compimento degli atti richiesti
d. il reato al quale si riferisce la richiesta è un reato di
natura politica o fiscale
e. la Parte richiesta ritiene che il compimento degli atti
richiesti sia contrario al principio del ne bis in idem
f. il reato al quale la richiesta si riferisce non
costituirebbe reato secondo la Legge della Parte richiesta
se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua
giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto è
applicabile alla cooperazione prevista nella Sezione 2
soltanto nei limiti in cui la assistenza richiesta comporti
misure coercitive
La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in
cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, ed ai
sensi della Sezione 3 del presente capitolo, può inoltre
essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso
nazionale simile, la Legge interna della Parte richiesta non
consentirebbe l'adozione delle misure richieste a fini
d'indagini o di procedimenti
Quando la Legge della Parte richiesta lo prevede, la
cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui
l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai
sensi della Sezione 3 del presente capitolo può essere
rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi
altra misura avente analoghi effetti, non sarebbero
consentite dalla Legge della Parte richiedente, oppure, per
quanto riguarda le competenti Autorità della Parte
richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un
Giudice, né da altra Autorità Giudiziaria, compreso il
Pubblico Ministero, che agisca in relazione ad un reato
La cooperazione, ai sensi della Sezione 4 del presente
capitolo, può inoltre essere rifiutata se:
a. la Legge della Parte richiesta non prevede la confisca
per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si
riferisce
b. senza pregiudizio per l'obbligo stabilito dall'Articolo
13 Paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai principi
dell'Ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai
limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto
fra il reato e
I) il vantaggio economico che potrebbe essere considerato
come suo provento
II) i beni che potrebbero essere considerati come
strumenti
c. secondo la Legge della Parte richiesta, la confisca non
può essere ordinata o eseguita per scadenza dei termini
d. la richiesta non si riferisce ad una precedente sentenza
di condanna o ad una decisione di natura giudiziaria, o ad
una dichiarazione, contenuta in tale decisione, che sono
stati commessi uno o più reati, sulla base dei quali la
confisca è stata ordinata o è richiesta
e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiesta, o è
ancora soggetta a mezzi ordinari di impugnazione
f. la richiesta si riferisce ad un ordine di confisca avente
origine da una decisione presa in assenza della persona
contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a
giudizio della Parte richiesta, il procedimento condotto
dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione
non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a
favore di tutti coloro nei confronti dei quali una
imputazione di reato è formulata
Ai fini del paragrafo 4 lett. f) del presente Articolo, la
decisione non si considera presa in assenza se
a. essa è stata confermata o presa dopo l'opposizione da
parte della persona interessata
b. essa è stata presa in sede di Appello e l'Appello è stato
interposto dalla persona interessata
Nel valutare, ai fini del Paragrafo 4 lett. f) del presente
Articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati
rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la
persona interessata abbia deliberatamente cercato di
sottrarsi ala Giustizia, ovvero che tale persona, avendo
avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione presa
in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale
quando la persona interessata, avendo ritualmente ricevuto
la notifica della citazione a comparire, abbia deciso di non
comparire e di non chiedere un rinvio
Una Parte non può invocare il segreto bancario quale motivo
per rifiutarsi di cooperare a norma del presente Capitolo.
Se la propria Legge interna così dispone, ciascuna Parte può
richiedere che le richieste di cooperazione le quali
comportino la rivelazione di segreti bancari venga
autorizzata o da un Giudice o da altra Autorità Giudiziaria,
compreso il Pubblico Ministero, che agisca in relazione ad
un reato
Senza pregiudizio per il motivo di rifiuto previsto dal
Paragrafo 1 lett. a) del presente Articolo
a. il fatto che il soggetto nei confronti del quale si
indaga o è stato emesso un ordine di confisca dalle Autorità
della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non può
essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a
prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente
Capitolo
b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato
emesso ordine di confisca di proventi sia successivamente
deceduta, o il fatto che una persona giuridica contro la
quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia
stata successivamente sciolta, non può essere invocato come
impedimento a rendere assistenza a norma dell'Articolo 13
Paragrafo 1 lett. a)
[3]
Art.
305bis StGB
Riciclaggio di denaro
Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca
di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che
provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con
la multa
Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque
anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è
cumulata con la multa fino ad un Milione di Franchi
Vi è caso grave segnatamente se l'autore:
a. agisce come membro di un'organizzazione criminale
b. agisce come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il riciclaggio
c. realizza una grossa cifra d'affari od un guadagno
considerevole facendo mestiere del riciclaggio
L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato
commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel
luogo in cui è stato compiuto
[4]
Art.
305ter StGB
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di
comunicazione
Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in
custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori
patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza
richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente
economicamente diritto, è punito con la detenzione fino ad
un anno, con l'arresto o con la multa
Le persone menzionate nel Capoverso 1 hanno il diritto di
comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere
preposte al perseguimento penale e alle Autorità federali
designate dalla Legge di sospettare che valori patrimoniali
provengono da un crimine
[5]
Art. 2
GwG
Campo d'applicazione
La presente Legge si applica agli intermediari finanziari
Sono intermediari finanziari:
a. le banche conformemente alla Legge federale dell'8
Novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
b. le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di
quote ed offrano o distribuiscano esse stesse quote di
investimenti collettivi di capitale
b.bis. le società d'investimento a capitale variabile, le
società in accomandita per investimenti collettivi di
capitale, le società d'investimento a capitale fisso ed i
gerenti patrimoniali ai sensi della Legge del 23 giugno 2006
sugli investimenti collettivi, sempreché offrano o
distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi
di capitale
c. gli istituti di assicurazione, secondo la Legge del 17
dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori che
praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o
distribuiscono quote di una società collettiva di capitali
d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla
Legge del 24 marzo 1995 sulle borse
Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo
professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali
di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in
particolare le persone che:
a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al
consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di
finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing
finanziari)
b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di
pagamento, in particolare effettuano trasferimenti
elettronici per conto di terzi, oppure emettono od
amministrano mezzi di pagamento come carte di credito ed
assegni di viaggio
c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi,
biglietti di banca e monete, strumenti del mercato
monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori
mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti
derivati
d. [ABROGATO IL 17/12/2004]
e. gestiscono patrimoni
f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in
materia
g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Legge:
a. la Banca Nazionale svizzera
b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate
dall'obbligo fiscale
c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente ad
istituzioni della previdenza professionale esonerate
dall'obbligo fiscale
d. gli intermediari finanziari di cui al Capoverso 3, che
offrono i loro servizi esclusivamente ad intermediari
finanziari conformemente al Capoverso 2 o ad intermediari
finanziari esteri sottoposti ad una vigilanza equivalente
[6]
comma
1 Art. 305bis StGB
Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca
di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che
provengono da un crimine, è punito …
[7]
comma 3 Art. 305bis StGB
L'autore è punibile anche se …
[8]
Art.
305 StGB
Favoreggiamento
Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale
od alla esecuzione di una pena o di una delle misure
previste negli Articoli dal 42 al 44 e 100bis, è punito con
la detenzione
E'del pari punibile chi sottrae ad atti di procedimento
penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena
privativa della libertà o di una misura di sicurezza una
persona perseguita o condannata all'estero per un crimine
menzionato nell'Articolo 75bis
Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono
relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta,
il Giudice può prescindere da ogni pena
[9]
comma
1 Art. 305ter StGB
Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in
custodia, aiuta a collocare o a trasferire …
[10]
Art. 305 bis comma 2 lett. a) e b) StGB
[11]
Art. 305bis comma 2 lett. c) StGB
[12]
denominato in rubrica <<Carente diligenza in operazioni
finanziarie e diritto di comunicazione>>
[13]
Art. 648bis C.P.
Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto non colposo; ovvero compie, in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032
a 15.493 euro
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
Si applica l'ultimo comma dell'Art. 648
[14]
Art. 648ter StGB
Impiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza
illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli Articoli 648 e 648bis, impiega in attività
economiche o finanziarie denaro,, beni od altre utilità
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma
dell'Articolo 648
Si applica l'ultimo comma dell'Articolo 648
[15]
Art. 648 C.P.
Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o
comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e
con la multa da 516 a 10.329 euro
La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa
fino a 516 euro se il fatto è di particolare tenuità
Le disposizioni di questo Articolo si applicano anche quando
l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono,
non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a tale delitto
[16]
Art. 1 Convenzione di Strasburgo dell'8/11/1990
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione :
-
<<provento>> significa ogni vantaggio economico derivato da
reati. Esso può consistere in qualsiasi bene, come definito
nel sotto-paragrafo b) del presente Articolo
- <<beni>> comprende beni in qualsiasi modo descritti,
materiali od immateriali, mobili od immobili, nonché
documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di
proprietà o altri diritti sui predetti beni
- <<strumenti>> significa qualsiasi bene usato o destinato
ad essere usato in qualsiasi modo, in tutto od in parte, per
commettere uno o più reati
-
<<confisca>> significa una sanzione o misura, ordinata da
un'autorità giudiziaria a séguito di un procedimento per uno
o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un
bene
- <<reato presupposto>> significa qualsiasi reato in
conseguenza del quale si formano dei proventi che possono
diventare oggetto di uno dei reati definiti dall'Articolo 6
di questa Convenzione
[17]
comma 1 Art. 648bis C.P.
Chiunque …sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre
utilità provenienti da delitto non colposo …
[18]
comma 2 Art. 648bis C.P.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale
[19]
comma 2 Art. 305ter StGB
Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di
comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere
preposte al perseguimento penale ed alle autorità federali
designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali
provengono da un crimine
[20]
comma 2 Art. 648 bis C.P.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale
[21]
Art. 15 B.V.
Libertà di credo e di coscienza
La libertà di credo e di coscienza è garantita
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria
religione e le proprie convinzioni filosofiche e di
professarle individualmente o in comunità
Ognuno ha il diritto di aderire ad una comunità religiosa,
di farne parte e di seguire un insegnamento religioso
Nessuno può essere costretto ad aderire ad una comunità
religiosa o a farne parte e di seguire un insegnamento
religioso
Nessuno può essere costretto ad aderire ad una comunità
religiosa o a farne parte nonché a compiere un atto
religioso o a seguire un insegnamento religioso
[22]
Art. 260 ter StGB
Organizzazione criminale
Chiunque partecipa ad un'organizzazione che tiene segreti la
struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di
commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con
mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione
nella sua attività criminale, è punito con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione
Il Giudice può attenuare la pena se l'agente si sforza
d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale
dell'organizzazione
E'punibile anche chi commette il reato all'estero, se
l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività
criminale in tutto od in parte in Svizzera. L'Articolo 3
numero 1 capoverso 2 è applicabile
[23]
Art. 416 bis C.P.
Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata
da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a
sei anni
Coloro che promuovono, dirigono od organizzano
l'associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno
parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire
in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni,
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto
o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali
Se l'associazione è armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito
Se le attività economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto
od in parte con il prezzo, il prodotto od il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego
Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche
alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso
[24]
Art. 1 comma 3 Convenzione internazionale per il contrasto
al terrorismo del 27/12/2001
(denominata Posizione Comune del Consiglio d'Europa
2001/931/PESC)
Ai fini della presente posizione comune per <<atto
terroristico>> si intende uno degli atti intenzionali di
séguito indicati, che, per la sua natura o contesto, possa
recare grave danno ad un Paese od un'organizzazione
internazionale, definito reato in base al Diritto nazionale,
quando è commesso al fine di:
1. intimidire seriamente la popolazione
2. costringere indebitamente i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto
3. destabilizzare gravemente o distruggere le strutture
politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali
di un Paese o di un'organizzazione internazionale a mezzo:
a. attentati alla vita di una persona che possono causarne
il decesso
b. attentati gravi all'integrità fisica di una persona
c. sequestro di persona e cattura di ostaggi
d. distruzioni massicce di strutture governative o
pubbliche, sistemi di trasporto,
infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme
fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di
luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere
a repentaglio vite umane o causare perdite economiche
considerevoli
e. sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di
trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci
f. fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto,
fornitura, uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche,
biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche o
chimiche, ricerca e sviluppo
g. diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di
incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in
pericolo vite umane
h. manomissione o interruzione della fornitura di acqua,
energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto
metta in pericolo vite umane
i. minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti
elencati nelle lettere da a) ad h), direzione di un gruppo
terroristico, partecipazione alle attività di un gruppo
terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali
o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella
consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle
attività criminose del gruppo
Ai fini del presente paragrafo, per <<gruppo terroristico>>
si intende l'associazione strutturata di più di due persone,
stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo
scopo di commettere atti terroristici. Il termine
<<associazione strutturata>> designa un'associazione che non
si è costituita fortuitamente per la commissione
estemporanea di un reato e che non deve necessariamente
prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri,
continuità nella composizione o una struttura articolata
[25]
Art. 19 Cost.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale od
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
od in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume
[26]
Art. 8 comma 2 B.V.
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa …
delle convinzioni religiose, filosofiche …
[27]
comma 2 Art. 9 GwG
Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli Avvocati
ed i Notai che sottostanno al segreti professionale
conformemente all'Art. 321 StGB
[28]
Art. 31 GwG
Autorità di controllo
Al fine di adempiere al proprio compito, l'autorità di
controllo può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui
mercati finanziari di fornirle informazioni o di
trasmetterle documenti
Può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui
mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili
al pubblico, soltanto se dette autorità:
a) utilizzano queste informazioni esclusivamente ai fini
della vigilanza diretta sugli intermediari finanziari
b) sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto
professionale
c) trasmettono queste informazioni ad autorità competenti ed
a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall'interesse
pubblico soltanto previo consenso dell'autorità di controllo
o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un
trattato internazionale. Le informazioni non possono esser
trasmesse alle autorità di perseguimento penale se è esclusa
l'assistenza giudiziaria in materia penale. L'autorità di
controllo decide d'intesa con l'Ufficio federale di Polizia
Se le informazioni che l'autorità di controllo deve
trasmettere concernono singoli clienti di intermediari
finanziari, è applicabile la Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa
[29]
Art. 32 GwG
Ufficio di comunicazione
Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le
autorità estere di perseguimento penale è disciplinata
dall'Articolo 13 capoverso 2 della Legge federale del 7
Ottobre 1994 sugli Uffici centrali di Polizia Giudiziaria
della Confederazione
L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati
personali ad autorità estere analoghe, qualora una Legge od
un Trattato internazionale lo preveda o se:
a) l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della
lotta contro il riciclaggio di denaro
b) dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione
c) la comunicazione avviene nell'interesse della persona in
causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può,
secondo le circostanze, essere presunto
[30]
novellata parzialmente nel 1997. Ognimmodo, rimangono
insufficienti le sinergie internazionali esternate dalle
preposte Autorità italiane
[31]
traduzione dal testo originale francese a cura dell'autore
della presente pubblicazione
[32]
Art. 17 GwG
Attribuzione
L'Autorità di controllo è aggregata all'Amministrazione
federale delle Finanze
[33]
Art. 18 GwG
Compiti
L'Autorità di controllo ha i seguenti compiti:
a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro
il riconoscimento
b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli
intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti
c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di
autodisciplina secondo l'Articolo 25, come pure le relative
modifiche
d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina
facciano applicare i loro regolamenti
e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa
direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza
disciplinati dal Capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi
devono essere adempiuti
f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa
direttamente sottoposti come pure delle persone a cui ha
rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
intermediario finanziario
Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli
ad un organo di revisione da essa designato
Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina
di Avvocati e Notai ad un organo di revisione. Quest'ultimo
sottostà al segreto professionale come gli Avvocati ed i
Notai
[34]
Art. 20 GwG
Provvedimenti
Se viene a conoscenza di violazioni della presente Legge da
parte di intermediari finanziari ad essa direttamente
sottoposti, l'Autorità di controllo prende i provvedimenti
necessari al ripristino della legalità. In particolare può:
a. in caso di disobbedienza ad una decisione esecutoria,
pubblicare quest'ultima sul Foglio Ufficiale svizzero di
Commercio o renderla nota in altre forma, purché il
provvedimento sia stato preliminarmente comminato
b. revocare l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
di intermediario finanziario secondo l'Articolo 14, se
l'intermediario finanziario o le persone incaricate della
sua amministrazione o gestione non adempiono più le
condizioni richieste o violano ripetutamente o gravemente i
loro obblighi legali
Se l'autorizzazione è revocata ad una persona giuridica, ad
una società in nome collettivo o in accomandita, o ad una
ditta individuale che opera prevalentemente quale
intermediario finanziario, l'Autorità di controllo ordina lo
scioglimento o, in caso di ditte individuali, la radiazione
dal registro di Commercio
[35]
Art. 321 StGB
Violazione del segreto professionale
Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i
revisori tenuti al segreto professionale in virtù del
Codice delle Obbligazioni, i medici, i dentisti, i
farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi
professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per
ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia
nell'esercizio della medesima, sono puniti, a querela di
parte, con la detenzione o con la multa
Sono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto
di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi
La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso
dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a
richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore
o dall'autorità di vigilanza
Rimangono riservate le disposizioni delle legislazione
federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni
all'autorità o di testimoniare in giudizio
[36]
Art. 18 comma 3 GwG
[L'Autorità di vigilanza] deve delegare i controlli sugli
organismi di autodisciplina di avvocati e notai ad un organo
di revisione. Quest'ultimo sottostà al segreto
professionale, come gli avvocati ed i notai
[37]
comma 2 Art. 305 ter StGB
Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di
comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere
preposte al perseguimento penale ed alle autorità federali
designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali
provengono da un crimine
[38]
trattasi della risk-based-supervision prevista nelle
Normative antiriciclaggio common lawyers di Gran Bretagna e
Stati Uniti d'America. Si pensi p.e. ai reati finanziari
aggravati da dolo eventuale
[39]
recante rubrica : <<Autorità di controllo per la lotta
contro il riciclaggio di denaro>>
[40]
Art. 26 comma 1 B.V.
La proprietà è garantita
[41]
Art. 27 B.V.
Libertà economica
La libertà economica è garantita
Essa include in particolare la libera scelta della
professione, il libero accesso ad un'attività economica
privata ed il suo libero esercizio
[42]
commi 2 e 3 Art. 41 Cost.
[L'iniziativa economica] non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana
La Legge determina i programmi ed i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possano
essere indirizzate e coordinate a fini sociali
Indice delle Abbreviazioni:
ASG: Associazione svizzera gestori patrimoni
BGE: Entscheidungen der Schweizerischen Bundesgerichts
BV: Bundesverfassung
CFB: Commissione federale Banche
CO.N.S.O.B.: Commissione Nazionale delle Società quotate in Borsa
Cost.: Costituzione italiana
CP: Codice Penale italiano
DFF: Dipartimento federale delle Finanze
GwG: Geldwäschereigesetz
HRSG: Herausgeber
L.: Legge ordinaria italiana
L.F.: Legge federale svizzera
NZZ: Neue Zürcher Zeitung
O.n.lu.s.:Organizzazione non lucrativa sociale
P.A: Pubblica Amministrazione
S.I.M.: Società di Intermediazione Mobiliare
S.p.A.: Società per Azioni
StGB: Schweizerisches Strafgesetzbuch
TPF: Tribunale Penale Federale
T.U.B.: Testo Unico Bancario
UE: Unione Europea
UU.PP.GG.: Ufficiali di Polizia Giudiziaria
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ATTI del Convegno
IL CONTENZIOSO BANCARIO ATTUALE

Volume - 300
pagine - Nov. 2017
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fonte, nel modo che segue:
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Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza -
www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno
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Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in
Italia, in Magistra Banca e Finanza - Tidona.com
- ISSN: 2039-7410, 2010
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