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Estratto dal volume di Fabio Fiorucci:
Il protesto.
Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d'urgenza ex
art. 700 c.p.c., 2 ed., Giuffrè, 2009
Legislazione: l. 12.2.1955, n. 77, Pubblicazione degli elenchi
dei protesti cambiari, art. 4, 2° co.
Bibliografia: Triola 1989a - Carrato 2001 - Carrato 2002 -
Ciaccia 2002 - Palmieri 2002 - Gentile 2003 - Fedeli, Berti e
Balestri 2005 - Venturelli 2006.
(...) Una istanza analoga a quella appena vista, avente ad oggetto
la cancellazione dal registro informatico dei protesti, è previsto
possa
« essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto,
al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai
pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle
aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od
erroneamente alla levata del protesto »
(art. 4, 2o co.,
l. 77/1955).
Anticipando approfondimenti di seguito svolti (cui si rinvia, v.
infra § 6.1.), è illegittimo il protesto levato fuori dai casi
consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle norme da questa
previste; è invece erroneo il protesto che, pur consentito su un
piano strettamente cartolare, sia in contrasto con fatti o accordi
intercorsi tra le parti, o sia conseguenza di una condotta
negligente dell’ufficiale procedente.
La genericità del dato normativo (art. 4, 2o co., l. 77/1955)
unitamente alla ratio della disposizione — assicurare l'esattezza
dell'atto di protesto e la tutela del soggetto indebitamente
protestato — inducono a ritenere che la richiesta possa essere
proficuamente avanzata senza distinzione tra le diverse categorie di
titoli cambiari e quindi, in altri termini, anche nei casi di
protesto erroneo o illegittimo di assegni bancari (Triola 1989a, 99;
Ciaccia 2002, 120; Palmieri 2002, 3526; Fedeli, Berti e Balestri
2005, 154; cfr. anche Circolare ABI, serie Legale n. 31 del
25.9.2000). Conforme è la prassi di numerose Camere di commercio e
un consistente orientamento giurisprudenziale (Trib. Rimini,
26.11.1982, BBTC, 1985, II, 104; Trib. Ravenna, 22.11.1988, BBTC,
1990, II, 494; App. Milano, 1.3.1990, GC, 1990, I, 1607; Trib. Roma,
19.8.1998, GI, 1998, I, 2333; Trib. Nola, ord., 17.2.2006,
www.iussit.it; Trib. Torre Annunziata 20.2.2007, GM, 2007, 2213, con
nota di Carrato; contra Trib. Foggia 5.2.2004, GM, 2004, 914) che,
seppure originariamente maturato nella vigenza del precedente quadro
normativo, appare tuttora valido (sarebbe comunque stato opportuno
che l'attuale disciplina, considerate le incertezze applicative
della norma, avesse espressamente parificato, nella specifica
fattispecie, il trattamento di cambiali e assegni).
Tale più estensiva interpretazione della norma trova indiretta
conferma nei lavori preparatori della disciplina in commento, i
quali, riguardo alla levata di protesti erronei o illegittimi,
evidenziano come in tali circostanze « deve essere data la più ampia
possibilità ai cittadini di evitare che, con la pubblicazione del ‘protesto’,
possano ricevere un grave danno, poiché altrimenti la loro immagine
rimarrebbe nel tempo pregiudicata agli occhi dei futuri possibili
creditori e nei confronti del sistema finanziario in genere » (i
lavori parlamentari preliminari sono richiamati da Fedeli, Berti e
Balestri 2005, 149).
Gli argomenti posti a sostegno di tale indirizzo interpretativo sono
efficacemente sintetizzati dalla decisione che segue:
« non
distinguendo la norma fra cambiali e vaglia cambiari, da un lato, ed
assegni bancari, dall'altro, non può escludersi dall'ambito di
applicazione del predetto 4o comma il caso del protesto di un
assegno bancario illegittimo od erroneo (ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus).
Tale
interpretazione è avvalorata da ciò, che i precedenti 1o e 2o comma
dello stesso art. 3 e le altre norme della medesima legge 77/1955 si
riferiscono sia ai protesti di cambiali accettate e di vaglia
cambiari, sia ai protesti di assegni bancari.
Riguardo
all'ipotesi del protesto illegittimo od erroneo sussiste la medesima
ratio giustificatrice della cancellazione, sia che si tratti di una
cambiale o di un vaglia cambiario, sia che si tratti di un assegno
bancario, mentre nessun rilievo possono avere la diversità di
funzione dei titoli (essendo strumenti di credito la cambiale ed il
vaglia cambiario, mezzo di pagamento l'assegno bancario) e la
diversità di regime sanzionatorio del mancato pagamento »
(Trib. Roma,
19.8.1998, GI, 1998, I, 2334).
Per una pronuncia più recente si veda Trib. Torre Annunziata
20.2.2007:
« A fronte di una
illegittimità o erroneità nella levata del protesto, alcuna
differenza appare rivestire la qualità del titolo di credito al
quale esso fa riferimento, non apparendo configurabile alcuna
rilevanza della diversità funzionale tra cambiale e assegno. Nel
comma 1 [art.4 l. 77/1955] non ci si duole dell'atto di protesto, ma
si chiede di ovviare ad un errore del protesto stesso »
(Trib. Torre
Annunziata 20.2.2007, GM, 2007, 2214).
Anche la Corte Costituzionale ha posto in evidenza come « la legge
(ovviamente) riconosca anche al traente di assegno bancario il
diritto alla cancellazione del protesto erroneamente o
illegittimamente levato » (Corte cost. 14.3.2003, n. 70, GD, 2003,
n. 17, 24, con nota di Gentile).
Diversamente opina un filone dottrinario (Carrato 2002, 570),
secondo cui argomenti di carattere testuale, « istanza analoga a
quella di cui al comma 1 » (art. 4, 2o co., l. 77/1955), ove si
tratta esplicitamente di cambiali e vaglia cambiari, e la diversità
funzionale tra la cambiale e l'assegno — nel caso di specie forse
impropriamente richiamata considerato che qui si tratta di rimuovere
gli effetti pregiudizievoli di un protesto non dovuto e
incolpevolmente subito, rispetto al quale non rileva la predetta
distinzione fra titoli — lascerebbero intendere la non applicabilità
anche agli assegni del meccanismo di cancellazione del protesto
erroneamente o illegittimamente levato.
Nella realtà, come detto, appare razionale ed equo ritenere che gli
assegni illegittimamente o erroneamente protestati – rispetto ai
quali, giova ribadire, nessun addebito può essere mosso al soggetto
incolpevolmente coinvolto - possano giovarsi delle procedure di
cancellazione espressamente contemplate per cambiali e vaglia
cambiari:
« sarebbe
assurdo, infatti, che il legislatore abbia considerato con favore il
debitore che soddisfa l'obbligazione cambiaria entro cinque giorni
[vecchia disciplina] dal protesto, lasciando senza tutela colui che,
pur essendo del tutto adempiente, si è trovato per errore o per un
comportamento illegittimo del terzo, destinatario del protesto di un
assegno.
I motivi che
giustificano la limitazione delle facoltà previste dal primo comma
dell'art. 12, cit., al pagamento delle cambiali non sussistono per
il secondo comma [vecchia normativa, circostanza ininfluente ai ns.
fini], perché se non può concedersi al traente di un assegno privo
di copertura il vantaggio del pagamento tardivo, del tutto diversa è
la posizione del traente di un assegno illegittimamente o
erroneamente protestato, che resterebbe privo di ogni tutela »
(Triola 1989a,
100).
Nonostante il detto riferimento normativo « istanza analoga a quella
di cui al comma 1 » (art. 4, 2o co., l. 77/1955) e l'opinione
espressa in dottrina, secondo cui la domanda di cancellazione di un
protesto illegittimo o erroneo va proposta « nel precisato termine
di un anno » (Carrato 2001, 1475), deve altresì ritenersi — in
ossequio a principi di ragionevolezza e avute presenti le spesso
ricorrenti incongruenze della normativa in argomento — non tradita
la ratio legis nel consentire la possibilità di adire il
responsabile dirigente dell'ufficio protesti al fine di ottenere la
cancellazione della impropria segnalazione anche, in ipotesi, dopo
il termine di dodici mesi (in tale direzione sembrano deporre, nella
fattispecie, anche i differenti termini concessi agli interessati
dalla pregressa normativa), comunque finché perdura la segnalazione
di protesto.
Oltre alla circostanza che l'incolpevole interessato potrebbe non
avvedersi per tempo dell'intervenuta ingiusta segnalazione, con
conseguente impossibilità di adire la Camera di commercio e
perdurante pregiudizio, risulterebbe altresì meno efficace, in
alternativa alla richiesta di tempestiva e definitiva cancellazione
dell'indebito protesto, l'eventuale annotazione sul registro
informatico della illegittimità o erroneità dello stesso, sempre che
tale opzione sia ritenuta perseguibile in analogia a quanto previsto
per i pagamenti di cambiali e vaglia cambiari eseguiti oltre i
dodici mesi.
Così orientata appare anche la Corte costituzionale laddove, a
proposito della possibilità di richiedere la cancellazione di un
protesto illegittimo o erroneo prescindendo dai termini invece
fissati per promuovere analoga istanza da parte del debitore
adempiente, rileva che
« la richiesta di
cancellazione prescinde del tutto dall'avvenuto pagamento del titolo
protestato, in quanto è finalizzata a rimuovere eventuali errori del
pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare
che un protesto illegittimo per qualsiasi ragione venga pubblicato,
con evidente danno del debitore protestato. Da ciò consegue che non
possono essere equiparate situazioni diverse, caratterizzate, l'una,
dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse
dell'ordinamento alla legalità e alla certezza dell'atto di
protesto. Situazioni che, pertanto, richiedono un trattamento
diverso, quale è, appunto, quello previsto dai commi terzo e quarto
dell'articolo 3 della legge n. 77 del 1955 [vecchia formulazione] »
(Corte cost.,
25.2.1988, n. 208, FI, 1988, I, 1807).
Nella fattispecie in esame, le Camere di commercio potranno, per
mezzo del responsabile dirigente dell'ufficio protesti all'uopo
incaricato, riscontrare soltanto richieste di cancellazione aventi
ad oggetto ipotesi di erroneità o illegittimità palesi o formali
della levata del protesto, essendo demandata all'autorità
giudiziaria ordinaria la risoluzione di eventuali problematiche
all'origine del protesto, quali truffe, controversie contrattuali et
similia e, nell'eventualità, l'emanazione del provvedimento di
sospensione della pubblicazione del protesto. In altri termini, come
sopra detto (v. supra § 4.3.2.), l'accertamento circa la sussistenza
dei vizi lamentati non deve richiedere da parte della Camera di
commercio l'assunzione di mezzi istruttori, dovendosi trattare di
vizi risultanti immediatamente dalla documentazione in possesso
dell'istante.
Interessanti considerazioni sulla natura delle competenze attribuite
alla Camera di commercio in prima istanza e, nell'eventualità, al
giudice di pace sono svolte dal Trib. Pistoia (ord., 19.5.2001, GI,
2002, 535); l'ordinanza è chiara nel suo iter argomentativo: l'art.
4, 3o co., l. 77/1955 assegna al responsabile dirigente dell'ufficio
protesti un tempo oggettivamente stringato per provvedere sulla
domanda di cancellazione, in base all'accertamento di una evidente
illegittimità o erroneità, non attribuendo allo stesso alcuno
strumento istruttorio utile ad espletare compiutamente il suddetto
accertamento; in conseguenza di ciò, sembra debba concludersi che al
responsabile dirigente dell'ufficio protesti siano state
« trasferite le
precedenti attribuzioni del presidente del tribunale, nel senso che
il procedimento amministrativo mantenga il medesimo ambito del
vecchio procedimento camerale, limitato a quei vizi del protesto
risultanti immediatamente dall'esame della relativa documentazione
(es. protesto levato fuori dai casi previsti dalla legge), e ciò
anche qualora il procedimento sia introdotto dal soggetto
ingiustamente protestato, il quale avrà l'onere di allegare
all'istanza la documentazione da cui evincere l'errore o
l'illegittimità »
(Trib. Pistoia,
ord., 19.5.2001, GI, 2002, 535, con nota di Vullo).
Ad integrazione e maggior chiarimento di quanto appena illustrato
mette conto segnalare che, nella prassi, le tipologie di
illegittimità prese in considerazione dalle Camere di commercio sono
riconducibili a due categorie: alcuni enti camerali, interpretando
rigorosamente l’art. 4, 2° co., l. 77/1955 esaminano esclusivamente
le domande di cancellazione per le quali l’illegittimità e l’errore
derivano dalla levata del protesto da parte del pubblico ufficiale,
respingendo di conseguenza quelle che pongono all’attenzione il
rapporto causale; diversamente, altre Camere di commercio
considerano sia le domande di cancellazione per le quali
l’illegittimità e l’errore sono da valutarsi in relazione all’atto
della levata del protesto da parte del pubblico ufficiale sia quelle
che pongono all’attenzione il rapporto causale sottostante da cui il
titolo ha avuto origine.
Anche per le istanze di cancellazione di protesti erronei o
illegittimi, in caso di rigetto della domanda o di mancata decisione
sulla stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione, l'interessato
può adire il giudice di pace, ai sensi degli artt. 414 ss. c.p.c.
(v. supra § 4.3.3.). Alle gravi conseguenze di una illegittima
segnalazione nel registro informatico dei protesti, e alle
problematiche correlate, è dedicato l'intero Cap. 8.
Discussa è, infine, l'ammissibilità (qui appena menzionata, per
approfondimenti v. infra Cap. 8) di una richiesta cautelare ex art.
700 c.p.c. avverso un protesto illegittimamente levato.
Generalmente, in argomento, è operata la seguente distinzione (v.
infra § 8.9.1.): richieste di sospensione della pubblicazione di un
protesto asserito illegittimo o erroneo potranno essere direttamente
inoltrate al giudice ordinario ex art. 700 c.p.c.; richieste aventi
ad oggetto la cancellazione di un protesto illegittimo dovranno di
regola preliminarmente transitare per la procedura amministrativa
allo scopo prevista (per cambiali e vaglia cambiari) dall'art. 4,
2° co., l. 77/1955, sempre che non si intendano far valere in via
d'urgenza ipotesi di illegittimità o erroneità (non risultanti
direttamente dal titolo) rispetto alle quali il dirigente
responsabile dell'ufficio protesti non avrebbe concreti e proficui
poteri di intervento:
« pur dopo la
novella (l. n. 235 del 2000), deve ritenersi ferma la facoltà del
soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche in via
cautelare, in tutti i casi di protesto illegittimo della cambiale o
del vaglia cambiario per ragioni diverse da quelle immediatamente
risultanti dal titolo, e rispetto alle quali non può ritenersi
sussistente la competenza del presidente della camera di commercio,
come nel caso tipico di sottoscrizione apocrifa del titolo
protestato ovvero in tutti gli altri casi per i quali si rendano
necessari accertamenti non demandabili in via amministrativa »
(Trib. Nola
23.7.2008, www.iussit.eu).
Deve parimenti ritenersi consentito il ricorso immediato ex art. 700
c.p.c. al giudice dell'urgenza nel caso in cui il protesto
illegittimo di cui si chiede la cancellazione riguarda un assegno:
« la tutela ex
art. 700 c.p.c. è l'unico mezzo consentito all'emittente
dell'assegno bancario pagato tardivamente o
erroneamente
emesso per evitare il pregiudizio lamentato non potendo ravvisarsi
un concorso della cautela atipica con quella accordata dalla legge
12.2.1955, n. 77 esclusivamente (…) al debitore cambiario
(illegittimamente/erroneamente) protestato (potendo richiedere la
cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti, ai sensi
dell'art. 4 della legge come modificata dalla legge 18.8.2000 n.
235, soltanto il debitore "che esegue il pagamento di una cambiale o
di un vaglia cambiario (…) o che dimostri di aver subito levata di
protesto al proprio nome illegittimamente od erroneamente" (…)), non
ostando, quindi, il principio di residualità - ex art. 700 c.p.c. -
all'accesso dell'incolpevole emittente dell'assegno bancario
protestato alla cautela atipica »
(Trib. Roma
19.12.2006, DeJure Giuffrè; conf. Trib. Torre Annunziata 20.2.2007,
GM, 2007, 2213).
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