L’art 58 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 -Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia – che disciplina la cessione
dei crediti in massa, condiziona la validità dello stesso contratto
al requisito della individualità in blocco della pluralità dei
crediti.
In proposito la Banca d'Italia ha definito i rapporti giuridici
individuabili in blocco come quei crediti, debiti e contratti che
presentano un comune elemento distintivo che può rinvenirsi nella
forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella
tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque
altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso
dei rapporti ceduti.
L’importanza di una corretta individuazione del blocco dei crediti,
rappresenta il punto cruciale da cui dipende il successo stesso
dell’operazione, in quanto da ciò derivano diverse implicazioni sul
piano dell'opponibilità alle parti cedute nonché agli aventi causa
del cedente.
A norma di quanto stabilito nell'art. 58, la notizia dell'avvenuta
cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o
eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate
dalla Banca d'Italia). Tali adempimenti producono gli effetti
indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti,
rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal
momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende
notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
La questione apparentemente semplice, è però complicata dal fatto
che la Legge, nulla dice circa il contenuto che deve avere l'avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, è tale deficienza è un
imperdonabile lacuna.
La Banca d'Italia nell’emanare le disposizioni di attuazione ha solo
apparentemente colmato questa mancanza, stabilendo che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, debba consentire ai soggetti
interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione.
Nello specifico ha previsto che la pubblicazione deve indicare gli
elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto
della cessione (ad esempio, la forma tecnica, il settore economico
di destinazione, la tipologia della controparte, l'area
territoriale), quindi del complesso dei rapporti giuridici da
trasferire; oltre alla data di efficacia della medesima e, ove
necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali
ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria
situazione. Alla cessionaria è comunque fatto obbligo di dare
notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima
occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).
Nonostante tutti gli sforzi compiuti, la Banca D’Italia non è
comunque riuscita a sgomberare il campo da ogni incertezza, e per
questo motivo la cessione ex art. 58 T.U.B. si trova spesso a
combattere contro la diffidenza di chi (parte dell’ Autorità
Giudiziaria, Conservatoria……) ritiene la pubblicazione in GU di una
cessione in “blocco” di rapporti giuridici, inadeguata all’esatta ed
univoca individuazione del rapporto ceduto, in quanto si limita ad
elencare i criteri di costituzione del “blocco”.
Un esempio, può chiarire meglio: il disposto dell’articolo 58 T.U.B.
prevede che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente……
conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”, in
tal modo introducendo, di fatto, una deroga al regime delineato in
generale dall’articolo 2843 c.c. nell’evidente intento di rendere
più agevole la realizzazione delle operazioni di cessioni di credito
in blocco, ciò nonostante qualora il Cessionario di un rapporto
ceduto ex art. 58 voglia per qualunque motivo cancellare la relativa
ipoteca (evidentemente per quanto detto sopra ancora iscritta a nome
del Cedente) generalmente il Conservatore non si accontenta della
pubblicazione in GU che individua il blocco senza esplicitare i
rapporti ceduti con i dati del debitore e del rapporto, e richiede
quindi “dichiarazioni alternative” che dimostrino senza alcun dubbio
che il rapporto in argomento con la connessa ipoteca siano parte del
“blocco”, per esempio l’estratto autentico del contratto con il
relativo l’allegato dei rapporti ceduti, disattendendo in questo
modo lo spirito dell’art. 58 TUB.
Un tale atteggiamento contrasta apertamente con le finalità della
citata disposizione del T.U.B. sottolineate tra l’altro dalla Corte
di Cassazione che, con sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006, in tema
di notificazione della cessione di crediti, ha evidenziato come
l'art. 58 del T.U.B. abbia inteso agevolare la realizzazione della
cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori
ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di
provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei
rapporti acquisiti o, l’annotazione nei registri.
La stessa Banca d’Italia, riferendosi proprio alla portata dell’art.
58 del T.U.B., ha precisato che “Al fine di agevolare la
realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce
deroghe al diritto comune… consentendo …alle banche di rendersi
cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti
giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle
singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Alla luce delle dette determinazioni, bisogna proprio ritenere che
la disposizione in parola abbia effettivamente introdotto un regime
derogatorio anche rispetto al sistema di pubblicità accessoria
delineato dall’art. 2843 c.c., facendo venir meno il carattere
obbligatorio dell’annotazione di cessione del credito a margine
dell’iscrizione ipotecaria, da ciò conseguendo che il Cessionario
svolta la pubblicazione in GU si surroga nei diritti del Cedente,
senza ulteriori formalità.
Orbene, per quanto detto sopra si può concludere che il
perfezionamento della fattispecie traslativa ai sensi del art. 58
T.U.B. avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che
introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta
cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle
garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della
cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei
terzi in genere.
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