Lo speciale meccanismo pubblicitario delle Cessioni in blocco

Di Fabrizio Falasconi

8 giugno 2009

 

L’art 58 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 -Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – che disciplina la cessione dei crediti in massa, condiziona la validità dello stesso contratto al requisito della individualità in blocco della pluralità dei crediti.

 

In proposito la Banca d'Italia ha definito i rapporti giuridici individuabili in blocco come quei crediti, debiti e contratti che presentano un comune elemento distintivo che può rinvenirsi nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
 

L’importanza di una corretta individuazione del blocco dei crediti, rappresenta il punto cruciale da cui dipende il successo stesso dell’operazione, in quanto da ciò derivano diverse implicazioni sul piano dell'opponibilità alle parti cedute nonché agli aventi causa del cedente.
 

A norma di quanto stabilito nell'art. 58, la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia). Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
 

La questione apparentemente semplice, è però complicata dal fatto che la Legge, nulla dice circa il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, è tale deficienza è un imperdonabile lacuna.

 

La Banca d'Italia nell’emanare le disposizioni di attuazione ha solo apparentemente colmato questa mancanza, stabilendo che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, debba consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione. Nello specifico ha previsto che la pubblicazione deve indicare gli elementi distintivi che consentono l'individuazione dell'oggetto della cessione (ad esempio, la forma tecnica, il settore economico di destinazione, la tipologia della controparte, l'area territoriale), quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; oltre alla data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Alla cessionaria è comunque fatto obbligo di dare notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).
 

Nonostante tutti gli sforzi compiuti, la Banca D’Italia non è comunque riuscita a sgomberare il campo da ogni incertezza, e per questo motivo la cessione ex art. 58 T.U.B. si trova spesso a combattere contro la diffidenza di chi (parte dell’ Autorità Giudiziaria, Conservatoria……) ritiene la pubblicazione in GU di una cessione in “blocco” di rapporti giuridici, inadeguata all’esatta ed univoca individuazione del rapporto ceduto, in quanto si limita ad elencare i criteri di costituzione del “blocco”.
 

Un esempio, può chiarire meglio: il disposto dell’articolo 58 T.U.B. prevede che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente…… conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”, in tal modo introducendo, di fatto, una deroga al regime delineato in generale dall’articolo 2843 c.c. nell’evidente intento di rendere più agevole la realizzazione delle operazioni di cessioni di credito in blocco, ciò nonostante qualora il Cessionario di un rapporto ceduto ex art. 58 voglia per qualunque motivo cancellare la relativa ipoteca (evidentemente per quanto detto sopra ancora iscritta a nome del Cedente) generalmente il Conservatore non si accontenta della pubblicazione in GU che individua il blocco senza esplicitare i rapporti ceduti con i dati del debitore e del rapporto, e richiede quindi “dichiarazioni alternative” che dimostrino senza alcun dubbio che il rapporto in argomento con la connessa ipoteca siano parte del “blocco”, per esempio l’estratto autentico del contratto con il relativo l’allegato dei rapporti ceduti, disattendendo in questo modo lo spirito dell’art. 58 TUB.
 

Un tale atteggiamento contrasta apertamente con le finalità della citata disposizione del T.U.B. sottolineate tra l’altro dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006, in tema di notificazione della cessione di crediti, ha evidenziato come l'art. 58 del T.U.B. abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o, l’annotazione nei registri.
 

La stessa Banca d’Italia, riferendosi proprio alla portata dell’art. 58 del T.U.B., ha precisato che “Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune… consentendo …alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
 

Alla luce delle dette determinazioni, bisogna proprio ritenere che la disposizione in parola abbia effettivamente introdotto un regime derogatorio anche rispetto al sistema di pubblicità accessoria delineato dall’art. 2843 c.c., facendo venir meno il carattere obbligatorio dell’annotazione di cessione del credito a margine dell’iscrizione ipotecaria, da ciò conseguendo che il Cessionario svolta la pubblicazione in GU si surroga nei diritti del Cedente, senza ulteriori formalità.
 

Orbene, per quanto detto sopra si può concludere che il perfezionamento della fattispecie traslativa ai sensi del art. 58 T.U.B. avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere.

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