CORTE DI
CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773
Pres. Vitrone
– Rel. Didone – P.M. (parzialmente diff.) - Tizio c. Banca S. s.p.a.
Disciplina
degli intermediari – Servizi e attività di investimento –
Svolgimento dei servizi e delle attività – Contratti – Onere della
prova
(d.lgs. 23
luglio 1996, n. 415, art. 18)
Applicando il
principio sull’onere della prova nella materia contrattuale,
l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni
disciplinate dal TUF e dalla normativa regolamentare e deve fornire
la prova del danno e del nesso di causalità. L’intermediario, a sua
volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche
obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto
il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza
richiesta.
Disciplina
degli intermediari - Servizi e attività di investimento –
Svolgimento dei servizi e delle attività – Criteri generali - Rimedi
(d.lgs. 23
luglio 1996, n. 415, art. 17; c.c. artt. 1218, 1337, 1418, 1427,
1453)
Distinguendo
fra gli obblighi che precedono e accompagnano la stipulazione del
contratto d’intermediazione e quelli che si riferiscono alla
successiva fase esecutiva, può rilevarsi come la violazione dei
primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da
determinare l’annullabilità – mai comunque la nullità - del
contratto per vizi del consenso) è destinata a produrre una
responsabilità di tipo precontrattuale, da cui discende l’obbligo
per l’intermediario di risarcire gli eventuali danni. La violazione
dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva
alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i
connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto
adempimento) contrattuale, giacché quei doveri, pur essendo di fonte
legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati a
integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente fra
le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a
generare obblighi risarcitori in forza dei principi generali
sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di
gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla
risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso.
Disciplina
degli intermediari – Servizi e attività di investimento –
Svolgimento dei servizi e delle attività – Criteri generali –
Operazioni non adeguate
(reg. Consob
30 settembre 1997, n. 10943, art. 6)
La regola in
base alla quale in presenza di un’operazione non adeguata
l’intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all’operazione se
prima non abbia avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo
l’espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un
ordine contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute
trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento
prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un
operatore qualificato sia con riguardo ai servizi di investimento
nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario,
come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di
investimento, sia là dove l’operazione avvenga su istruzione del
cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di
negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I,
24 ss., con nota di Marinucci; Cass., 19 dicembre 2007, nn. 26745 e
26725, in Danno resp., 2008, 525 ss., con note di Roppo e di
Bonaccorsi; Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Danno resp.,
2006, 25 ss., con nota di Roppo-Afferni.
Difforme Non si sono rinvenuti precedenti di legittimità
difformi.
Motivi della
decisione
…Omissis…
§ 3.1 -
Osserva preliminarmente la Corte che, in materia di responsabilità
nei contratti di intermediazione mobiliare, non si tratta di
decidere aprioristicamente dove collocare il rischio insito nelle
operazioni di investimento in strumenti finanziari, posto che il
rischio è ovviamente assunto dall’investitore. Si tratta, invece, di
accertare se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle
obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione (accostabile
al mandato: Sez. Un., sentenza n. 26725/2007) e, in ogni caso, che
abbia adempiuto a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a
suo carico dal TUF e dalla normativa secondaria. Ciò tenendo conto
che tale normativa disciplina il comportamento che specifica – nella
particolare materia dell’intermediazione mobiliare – il contenuto
del contratto di negoziazione, genericamente indicato nell’art. 1708
c.c. “negli atti per i quali è stato conferito” il mandato e in
“quelli che sono necessari al loro compimento”.
Sì che,
applicando il principio dell’onere della prova nella materia
contrattuale enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13533 del 30
ottobre 2001) l’investitore dovrà allegare l’inadempimento di quelle
obbligazioni disciplinate dal TUF e dalla normativa regolamentare e
dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità
(quest’ultimo anche sulla base di presunzioni: cfr. Sez. III, n.
2305 del 2 febbraio 2007) tra questo e l’inadempimento.
L’intermediario, a sua volta, dovrà provare l’avvenuto adempimento
delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate come
inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la
specifica diligenza richiesta” (art. 23 TUF e, prima ancora, art. 18
d.lgs. n. 415/1996) e, in particolare, in relazione alle operazioni
compiute nel vigore del d.lgs. n. 415/1996, di avere osservato le
obbligazioni poste a carico dell’intermediario dall’art. 17 secondo
cui, nello svolgimento dei servizi di investimento del settore dei
valori mobiliari “le imprese d’investimento e le banche devono: a)
comportasi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse
dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano
sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da
ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai
clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e di
procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione
indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul
denaro affidati”.
In proposito,
giova ricordare che questa Corte – sebbene in relazione al contratto
di gestione – ha precisato che “la diligenza assolve al compito
(tanto più esteso quanto più la prestazione è indicata all’origine
genericamente, come nel caso di specie) di specificare il
comportamento dovuto e di individuare gli atti da compiere per
soddisfare l’interesse del creditore, quale limite della
discrezionalità dell’incarico. L’obbligo di correttezza nel mandato
ha un peso peculiare, perché il suo contenuto è l’affidamento della
cura di un affare del mandante, per cui il gestore (che è scelto per
le sue qualità professionali) ha un dovere di cautela, di oculatezza
e di avvedutezza e di salvaguardia dell’utilità del gerito e di
protezione della sua sfera patrimoniale. Non è sufficiente
contrapporre l’aleatorietà e la rischiosità delle operazioni di
borsa, sia perché ciò non si identifica con la “rovinosità” ed il
puro azzardo, sia soprattutto perché tali caratteristiche non
giustificano gli elevati costi incontrati nella gestione (la
dottrina indica i costi troppo elevati come ipotesi di inesatta
esecuzione del mandato)” (Cass., Sez. I, 15 gennaio 2000, n. 426).
Il richiamo
al concetto di “puro azzardo” contenuto nella pronuncia innanzi
menzionata conferma che l’inapplicabilità dell’art. 1933 c.c.
nell’ambito della prestazione di un servizio di investimento
concernente gli strumenti finanziari derivati, disposta dall’art. 18
comma 4 d.lgs. n. 415/1996, sta proprio a significare che l’attività
degli intermediari finanziari non è assimilabile all’attività di una
casa da gioco autorizzata e ciò proprio per l’esistenza di
dettagliate disposizioni normative che impongono all’intermediario
finanziario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati.
§ 3.2 – Ciò
premesso, occorre ancora precisare – posto che la sentenza impugnata
non distingue tra contratto di negoziazione (c.d.
“contratto-quadro”) e singole operazioni nascenti da quel contratto
– che già in relazione alla l. n. 1/1991 le Sezioni Unite hanno
evidenziato che l’art. 6 della citata legge “detta principi generali
e regole di comportamento” cui l’intermediario deve uniformarsi nei
rapporti con il cliente. La norma, dopo aver enunciato il dovere di
diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi
di quest’ultimo (lett. a) e dopo aver posto a carico
dell’intermediario il preliminare obbligo di pubblicare e
trasmettere un documento contenente informazioni circa le proprie
attività e la relativa regolamentazione, nonché circa il proprio
eventuale gruppo di appartenenza (lett. b), stabilisce che i diversi
servizi alla cui prestazione l’intermediario si obbliga verso il
cliente debbono essere disciplinati da un contratto scritto (perciò
destinato ad assolvere alla funzione c.d. di “contratto-quadro”
rispetto alle successive attività negoziali in cui l’espletamento di
quei servizi si esplicherà), contratto di cui la stessa norma indica
il contenuto minimo necessario e una copia del quale deve essere
trasmessa al cliente (lett. e). Segue poi una serie di regole
legali, per la gran parte volte a disciplinare la prestazione dei
servizi ipotizzati nel contratto: l’intermediario deve
preventivamente acquisire, sulla situazione finanziaria del cliente,
le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività
(know your customer rule) (lett. d); deve tenere costantemente
informato il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni
delle operazioni e su qualsiasi altro fatto necessario per il
compimento di scelte consapevoli (lett. e); non deve consigliare né
effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni
inadeguate alla situazione finanziaria del cliente (suitability
rule) (lett. f); non può, salvo espressa autorizzazione scritta,
effettuare con il cliente o per suo conto operazioni nelle quali
egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale
(lett. g); deve dotarsi di adeguate procedure di controllo interno
(lett. h). Siffatte regole di comportamento, in esecuzione di quanto
previsto dalla disposizione della lettera a) sopra citata, sono
state poi ulteriormente precisate dalla Consob con proprio
regolamento (reg. n. 5386/1991).
Dal
“contratto-quadro”, cui può darsi il nome di contratto
d’intermediazione finanziaria e che per alcuni aspetti può essere
accostato alla figura del mandato, derivano dunque obblighi e
diritti reciproci dell’intermediario e del cliente. Le successive
operazioni che l’intermediario compie per conto del cliente, benché
possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale,
costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente
contratto d’intermediazione. Gli obblighi di comportamento cui
alludono le citate disposizioni della l. n. 1/1991, art. 6 (non
diversamente, del resto, da quelli previsti dall’art. 21 del più
recente d.lgs. n. 58/1998), tutti in qualche modo finalizzati al
rispetto della clausola generale consistente nel dovere per
l’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e
professionalità nella cura dell’interesse del cliente, si collocano
in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto
d’intermediazione finanziaria e in altra parte nella fase esecutiva
di esso. Attiene evidentemente alla fase prenegoziale l’obbligo di
consegnare al cliente il documento informativo menzionato nella
lett. b) della citata disposizione dell’art. 6, e attiene sempre a
tale fase preliminare il dovere dell’intermediario di acquisire le
informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del
cliente, come prescritto dalla successiva lett. d), così da poter
poi adeguare a essa la successiva operatività. Ma doveri
d’informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto
d’intermediazione, e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione:
tale è il dovere di porre sempre il cliente in condizioni di
valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole
operazioni d’investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro
fatto necessario a disporre con consapevolezza dette operazioni
(art. cit., lett. e), e tale è il dovere di comunicare per iscritto
l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse, come
condizione per poter eseguire ugualmente l’operazione se autorizzata
(lett. g). Ne può seriamente dubitarsi che anche l’obbligo
dell’intermediario di tenersi informato sulla situazione del
cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e
professionalmente gli interessi, permanga durante l’intera fase
esecutiva del rapporto e si rinnovi ogni qual volta la natura o
l’entità della singola operazione lo richieda, per l’ovvia
considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì
suscettibile di evolversi nel tempo. Attengono poi del pari al
momento esecutivo del contratto i doveri di contenuto negativo posti
a carico dell’intermediario: quelli di non consigliare e di non
effettuare operazioni di frequenza o dimensione eccessive rispetto
alla situazione finanziaria del cliente (lett. f)”.
§ 3.3 – In
relazione al tema della responsabilità, poi, le Sezioni Unite, con
la menzionata sentenza hanno precisato che “richiamando la
distinzione già prima tracciata tra gli obblighi che precedono e
accompagnano la stipulazione del contratto d’intermediazione e
quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, può subito
rilevarsi come la violazione dei primi (ove non si traduca
addirittura in situazioni tali da determinare l’annullabilità – mai
comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è
naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo
precontrattuale, da cui ovviamente discende l’obbligo per
l’intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò
l’avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già
da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente
riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 –
alla quale si intende su questo punto dare continuità – la
violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume
rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle
trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o
inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia
risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del
comportamento scorretto; e in siffatta ipotesi il risarcimento del
danno deve essere commisurato al minor vantaggio ovvero al maggior
aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione
dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di
ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un
rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
La violazione
dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva
alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i
connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto
adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte
legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati a
integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra
le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a
generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi
generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli
estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche
alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in
corso”.
§ 3.4 –
Quanto allo specifico tema dei contratti di negoziazione aventi a
oggetto strumenti finanziari ad altro rischio, poi, questa Sezione
(sentenza n. 17340 del 25 giugno 2008) ha di recente spiegato, dopo
avere stigmatizzato l’improprio richiamo della corte di merito alla
natura meramente esecutiva degli acquisti eseguiti dalla banca senza
conferimento di poteri di gestione del patrimonio, che “l’ambito
oggettivo delle disposizioni concernenti le informazioni e le
operazioni non adeguate è destinato a trovare applicazione anche là
dove il servizio prestato dall’intermediario consista
nell’esecuzione degli ordini dell’investitore”.
Invero, “la
regola, in base alla quale in presenza di un’operazione non adeguata
l’intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all’operazione se
prima non abbia avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo
l’espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un
ordine concernente l’esplicito riferimento alle informazioni
ricevute, trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di
investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non
sia un operatore qualificato sia con riguardo ai servizi di
investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità
dell’intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di
gestione di portafogli di investimento, sia là dove l’operazione
avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga
prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di
trasmissione di ordini.
Tale
interpretazione pare preferibile sia in ragione della natura e delle
finalità sottostanti ai doveri di informazione imposti dagli
intermediari nei servizi di investimento (servizi nel cui ambito
rientra, accanto alla gestione di portafogli, l’esecuzione di ordini
per conto dei clienti: del cit. testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, art. 1 comma 5, sulla scia
di quanto già previsto dal d.lgs. n. 415/1996, art. 1 comma 3) sia
in considerazione del tenore letterale della già ricordata normativa
regolamentare proveniente dalla Consob, la quale, per un verso,
richiede che siano fornite informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della specifica operazione non solo
prima di consigliare operazioni o di prestare il servizio di
gestione, ma anche di effettuare operazioni con o per conto
dell’investitore, e, per l’altro verso, fa esplicito riferimento al
caso in cui l’intermediario abbia ricevuto dall’investitore una
disposizione per effettuare una operazione non adeguata. Né, a
questo riguardo, rileva la circostanza che, in epoca immediatamente
precedente all’effettuazione in questione (appena un mese prima), il
cliente avesse acquistato altri tioli a rischio (obbligazioni
Telecom Argentina): giacché il dovere di fornire informazioni
appropriate e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non
sulla base di un ordine impartito dall’investitore per iscritto
contenente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute,
sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è
anche chi – non rientrante in una delle speciali categorie di
investitori menzionate nei regolamenti Consob (delib. n. 10943, art.
8 comma 2; delib. n. 11522, art. 31 comma 2) – abbia in precedenza
occasionalmente investito in titoli a rischio”.
§ 3.5 – Ciò
premesso – e in tali sensi evidenziata la sussistenza delle
violazioni e false applicazioni delle norme denunciate nei primi due
motivi di ricorso – va rilevato che nella concreta fattispecie
appare calzante – e utilizzabile anche testualmente – la motivazione
della sentenza di questa Sezione innanzi richiamata secondo la quale
“al di là dell’aspetto relativo alla consegna o meno del documento
sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
(adempimento che non era nella specie, ratione temporis, necessario
prima dell’investimento, dato che, quanto ai rapporti in corso, la
delib. Consob 25 febbraio 1998, n. 11254, ha differito al 30 giugno
1998 l’obbligo di consegna di detto documento), l’argomentazione dei
giudici del gravame, nella sua genericità, non dà conto di quali
concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio
sotteso all’operazione siano state date agli investitori e nulla
dice circa l’adeguatezza dell’informazione fornita
dall’intermediario, se cioè essa sia stata tale da soddisfare le
esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche
personali e alla situazione finanziaria dei clienti; e, soprattutto,
non indica se, a fronte di un’operazione ritenuta dalla stessa banca
non adeguata, questa abbia osservato la norma che consente di darvi
corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto in cui
sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Sez. I,
sentenza n. 17340 del 2008, cit.). Ciò a fronte di quanto dedotto
dal ricorrente – come già innanzi evidenziato – secondo cui
l’inadeguatezza delle operazioni “emergeva con chiarezza dagli
estratti conto prodotti dal… (allegati alla perizia del dott…) e
dalla perizia stessa, dai quali ad esempio risultata (per citare i
più numerosi) che il giorno 4 agosto 1997 sono stati stipulati 18
contratti; il 6 agosto 1997 n. 15 contratti; il 12 settembre 1997 n.
41 contratti; il 15 settembre 1997 n. 34 contratti; il 6 ottobre
1997 n. 30 contratti; il 5 gennaio 1998 n. 18 contratti, ecc.,
addebitando i margini di garanzia in scoperto di conto corrente,
nonostante i regolamenti interni di Banca S. prescrivessero
l’autorizzazione da parte della filiale di non più di due contratti
al giorno per investitore”.
Pertanto, nei
limiti innanzi precisati, i primi due motivi di ricorso debbono
essere accolti.
…Omissis...
IL COMMENTO
di Valerio Sangiovanni
La Corte di cassazione torna ad occuparsi della responsabilità degli
intermediari finanziari. Nella sentenza in commento vengono, nella
sostanza, ribaditi i recenti orientamenti sviluppati dalla stessa
Cassazione. I temi specificamente affrontati sono quello della
distribuzione dell’onere della prova fra investitore e intermediario
e quello dei rimedi appropriati a fronte di inosservanze di norme di
condotta delle banche. È probabile che nei prossimi anni si
moltiplicheranno gli interventi della Corte di cassazione in
materia, dal momento che soprattutto le vicende Argentina, Cirio e
Parmalat hanno determinato numerose controversie, giunte finora -
per lo più - solo al primo grado di giudizio. La sentenza in
commento rappresenta un’ottima occasione per fare il punto sullo
stato della giurisprudenza in tema di responsabilità degli
intermediari.
Introduzione
L’attenzione della dottrina per la materia che potremmo definire
della “responsabilità degli intermediari finanziari” è
particolarmente alta[1].
Questa dizione non è peraltro del tutto esatta, in quanto con
l’espressione “responsabilità degli intermediari” si intendono
usualmente diverse fattispecie non sempre riconducibili alla materia
della responsabilità civile in senso stretto. Sarebbe pertanto più
corretto parlare, in via generale, di conseguenze della inosservanza
di norme imposte da legge e regolamento agli intermediari oppure,
più semplicemente, di “rimedi”.
Mentre, fino a poco tempo fa, questa materia era ricca di decisioni
di merito ma povera di decisioni di legittimità, la situazione – col
passare del tempo - va progressivamente cambiando. Negli ultimi
anni, difatti, sono state pronunciate alcune sentenze di legittimità
che iniziano a dare un quadro relativamente compiuto della corretta
interpretazione della normativa di settore.
Per un’appropriata comprensione dei principi di diritto enunciati
dalla sentenza in commento, è utile gettare uno sguardo ai
principali precedenti di legittimità. Si tratta in particolare di
tre precedenti: la sentenza n. 19024 del 2005, le sentenze nn. 26724
e 26725 del 2007 (che però, enunciando lo stesso principio di
diritto e – per di più – essendo state pronunciate lo stesso giorno,
possono essere considerate come un unico precedente) e infine la
sentenza n. 17340 del 2008. La sentenza in commento cita anche altre
sentenze della Corte di cassazione che, però, si occupano di profili
diversi e più generali rispetto alla materia dell’intermediazione
finanziaria che qui interessa direttamente. Concentriamo pertanto
l’attenzione sui precedenti specifici.
Nella sentenza n. 19024 del 2005[2],
la Cassazione ha affermato che gli obblighi d’informazione attengono
alla fase delle trattative precontrattuali e, pertanto, la loro
inosservanza non può determinare nullità del contratto, pur non
essendo revocabile in dubbio che esse abbiano carattere imperativo.
La contrarietà a norme imperative, considerata dall’art. 1418 c.c.
quale causa di nullità del contratto, postula – infatti - che essa
attenga a elementi “intrinseci” della fattispecie negoziale, che
riguardino, cioè, la struttura e il contenuto del contratto. I
comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o
durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla
fattispecie negoziale e la loro eventuale illegittimità non può dar
luogo a nullità del contratto.
Nelle successive sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007[3]
la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo
cui la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento
finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni
avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione
del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del
predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le
operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione
del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in
difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità
del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali
conseguenti, a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c.
La rassegna dei precedenti di legittimità è completata dalla
sentenza n. 17340 del 2008[4].
La Corte di cassazione ha qui affermato che, in tema di servizi
d’investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare
operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione
adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze
del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e
alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di
un’operazione non adeguata (nella specie, avente a oggetto
obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un
ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di
detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito
dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è di
ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un
altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom
Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai
sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.
Sullo sfondo di questi precedenti di legittimità, la sentenza in
commento si occupa principalmente delle seguenti questioni:
1)
la distribuzione dell’onere della prova fra investitore e
intermediario finanziario;
2)
la violazione dei doveri informativi delle banche;
3)
il compimento di operazioni inadeguate.
Questo sarà pertanto lo schema di analisi che si seguirà nella
presente nota.
La distribuzione dell’onere della prova fra investitore e
intermediario finanziario
Il primo dei problemi affrontati nella sentenza della Corte di
cassazione in commento concerne l’onere della prova. Al riguardo la
Cassazione chiarisce su quali soggetti incomba l’onere probatorio.
Come sempre, al fine di un’appropriata comprensione del ragionamento
svolto dalla Corte di cassazione, bisogna partire dal dato
normativo, che – nel caso di specie – non è quello attualmente
vigente. La Corte di cassazione dà difatti applicazione al
previgente d.lgs. n. 415/1996, in particolare al suo articolo 18
comma 5 il quale prevede che “nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal
presente decreto spetta all’impresa di investimento, alla banca o
agli altri soggetti abilitati l’onere della prova di avere agito con
la specifica diligenza richiesta”.
Iniziando l’esame della distribuzione dell’onere della prova con
l’investitore, che è il soggetto che - nella quasi totalità dei casi
- agisce in giudizio, la Corte di cassazione specifica che su di
esso incombono i seguenti doveri probatori:
1)
prova dell’inadempimento da parte dell’intermediario di
disposizioni di settore, di rango legislativo oppure regolamentare;
2)
prova del danno patito;
3)
prova del nesso di causalità fra i comportamenti scorretti
dell’intermediario e il danno subito dall’investitore.
Con riguardo al primo elemento (prova dell’inadempimento) bisogna
operare una distinzione: un conto è l’individuazione delle
disposizioni violate, un altro conto è la prova del modo in cui tali
norme sono state violate. Non spetta all’investitore individuare le
disposizioni violate. Tale compito spetta al giudice: “nel
pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del
diritto” (art. 113 comma 1 c.p.c.). Certamente l’atto di citazione
deve contenere “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
costituenti le ragioni della domanda” (art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.)
e fra gli “elementi di diritto” rientra senz’altro l’indicazione
delle disposizioni che si assumono violate. Ma l’esatta
individuazione delle norme da applicarsi viene effettuata, in
definitiva, dal giudice, il quale può discostarsi dalle indicazioni
delle parti.
Ciò che viene invece chiesto all’attore di fare nell’atto di
citazione è qualcosa di diverso: è di evidenziare sotto quale
profilo certe disposizioni di legge (o di regolamento) risultino
essere state violate. Tali violazioni configurano un inadempimento
che fa nascere la responsabilità civile dell’intermediario
finanziario. Nel caso di specie, le contestazioni mosse
dall’investitore alla banca sono estremamente variegate. Due di esse
saranno approfondite in modo particolare in questa nota: la
violazione di doveri informativi e il compimento di operazioni
inadeguate. Il primo profilo dunque (di onere della prova in capo
all’investitore) riguarda i fatti dai quali si può desumere che
l’intermediario finanziario ha violato certe disposizioni di legge o
di regolamento.
Tuttavia, per giungere a una condanna dell’intermediario
finanziario, non basta che la banca abbia violato delle disposizioni
di legge o di regolamento: occorre invece che da tali violazioni sia
conseguito un danno. Si tratta di un principio generale del diritto:
l’ordinamento – dal punto di vista civilistico - non punisce in sé
determinati comportamenti illegali, quanto piuttosto le conseguenze
negative che ne derivano. Ecco allora la seconda circostanza che
deve essere provata dall’investitore: la sussistenza di un danno.
Questo nocumento assume caratteristiche diverse a seconda delle
particolarità del caso concreto. In linea generale si può affermare
che il danno consiste nella differenza fra il valore degli strumenti
finanziari al momento dell’acquisto e il loro valore attuale. Sotto
questo profilo, tutto sommato, il compito cui è chiamato
l’investitore è piuttosto semplice, in quanto si tratta solo di
provare la differenza. Generalmente tale differenza di valore
risulta dalla quotazione pubblica degli strumenti finanziari ed è
dunque agevole rappresentarne al giudice la sussistenza.
Peraltro i due elementi finora esaminati (violazioni di disposizioni
e presenza di un danno) non sono sufficienti. Al fine di ottenere la
condanna di un intermediario finanziario bisogna, in aggiunta,
dimostrare che vi è un nesso di causalità fra il fatto (consistente
nella violazione di norme di condotta) e l’evento (consistente nella
perdita di valore dei titoli). Alcune volte il nesso di causalità
può non esserci. Il caso tipico è quello di un calo generale dei
corsi borsistici, che investe diversi strumenti finanziari. In una
fattispecie del genere, vi può essere una violazione dei doveri
dell’intermediario e vi è un danno (appunto nel senso di calo del
valore), ma non vi è alcun nesso di causalità: gli strumenti
finanziari hanno perso di valore in quanto il mercato è in fase
ribassista, non per fatto imputabile alla banca.
La prova del nesso di causalità può risultare particolarmente
difficile per l’investitore. Bisogna peraltro dire che la più
recente giurisprudenza mostra un certo favore nei confronti del
soggetto chiamato a provare tale legame. La stessa sentenza in
commento, ad esempio, ammette che la prova del nesso possa essere
data anche per presunzioni. Viene in particolare richiamata la
sentenza della Corte di cassazione n. 2305/2007[5],
la quale ha affermato che il giudice può desumere il legame
eziologico fra il comportamento e il danno lamentato attraverso
presunzioni probabilistiche che si fondino sul rapporto di sequenza
costante fra antecedente e dato consequenziale. Ancora più
recentemente il Tribunale di Venezia ha affermato che il nesso di
causalità deve ritenersi in re ipsa allorché l’intermediario abbia
violato l’obbligo di astensione, come nel caso del compimento di
operazioni inadeguate[6].
Se all’investitore riesce la prova delle tre circostanze indicate
(inadempimento, danno e nesso di causalità), spetta poi
all’intermediario fornire altre prove, se vuole andare esente da
responsabilità. La prova che viene richiesta alle banche è indicata
espressamente nel vigente art. 23 comma 6 TUF: “nei giudizi di
risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei
servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti
abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta”. Come si è visto sopra, era quasi identica la
terminologia del previgente art. 18 comma 5 d.lgs. n. 415/1996,
applicato dalla Corte di cassazione nel caso di specie.
La diligenza cui deve attenersi l’intermediario finanziario è
sicuramente una diligenza di tipo professionale, non ordinaria. La
disposizione applicabile al caso di specie è pertanto l’art. 1176
comma 2 c.c.[7],
non l’art. 1176 comma 1 c.c.[8].
Ma la diligenza cui deve attenersi l’intermediario finanziario è
caratterizzata, per coniare un’espressione ad hoc, da “alta
professionalità”. L’art. 1176 comma 2 c.c. fa riferimento alla
natura dell’attività esercitata, e nel caso dell’intermediario tale
attività è dettagliatamente regolata. Essa deve svolgersi nel
rispetto di numerose disposizioni legislative e regolamentari, che
delineano – fino nelle minuzie – quale debba essere il comportamento
corretto delle banche. È per questa ragione che per gli intermediari
è difficile andare esenti da responsabilità; le banche devono
provare di avere soddisfatto tutti gli articolati adempimenti
richiesti da legge e regolamento.
La violazione di doveri informativi
Nel caso oggetto della sentenza della Corte di cassazione in
commento trova applicazione, come si è già detto, il d.lgs. n.
415/1996. Questo testo normativo prevede, all’art. 17, i criteri
generali che gli intermediari devono seguire: “nella prestazione dei
servizi previsti dal presente decreto le imprese d'investimento e le
banche devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei
mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c)
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo
da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e)
svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti
finanziari e sul denaro affidati”.
Alla banche sono state mosse, nel caso specifico oggetto della
sentenza in commento, diverse contestazioni. Due di esse meritano
particolare attenzione: la violazione di doveri informativi (e
dunque la violazione dell’art. 17 comma 1 lett. b d.lgs. n.
415/1996) e il compimento di operazioni non adeguate. Iniziamo
l’esame con l’inosservanza di doveri informativi, rimandando al
paragrafo successivo la disamina della violazione della regola di
adeguatezza.
In assenza di sanzioni espresse in sede normativa, il compito del
civilista è quello di chiedersi quali siano le conseguenze della
inosservanza dei doveri informativi. La sentenza in commento esclude
che il rimedio appropriato sia la nullità del contratto. Chi scrive
aderisce a questa impostazione, ma l’iter logico-argomentativo che
consente di giungere a questa conclusione non è né facile né breve.
Ne è testimone la giurisprudenza di merito che ha preceduto gli
interventi della Sezioni Unite, giurisprudenza caotica e
contraddittoria, che ha ingenerato una notevole incertezza del
diritto.
Andando con ordine, si può rilevare che le ragioni per cui si può
chiedere la nullità di un contratto, di un qualsiasi contratto (e
dunque anche di un contratto d’intermediazione finanziaria), sono le
più diverse. Il catalogo delle cause di nullità è contenuto
nell’art. 1418 c.c. Nello specifico contesto dei contratti
d’intermediazione finanziaria vengono in particolare considerazione
due possibili ipotesi di nullità del contratto: 1) per contrarietà a
norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.[9];
2) per mancanza di forma (art. 1418 comma 2 c.c. in relazione
all’art. 1325 c.c.)[10].
Con riferimento alla possibile contrarietà a disposizioni cogenti,
la legge stabilisce che “il contratto è nullo quando è contrario a
norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente” (art.
1418 comma 1 c.c.).
Cosa si intende per norma “imperativa” ai sensi dell’art. 1418 comma
1 c.c.?
Al riguardo è utile partire dalla considerazione che, nella materia
dell’intermediazione finanziaria, si rinvengono sia disposizioni
finalizzate alla tutela d’interessi pubblici sia norme preposte alla
tutela d’interessi privati. Limitando, per comodità d’esposizione,
l’analisi al diritto vigente[11],
in questo senso appare significativo l’enunciato dell’art. 5 comma 1
TUF secondo cui “la vigilanza sulle attività disciplinate dalla
presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia
nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la
stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la
competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle
disposizioni in materia finanziaria”. La lettura di questa
disposizione fa emergere chiaramente due obiettivi di tutela: l’uno
pubblicistico (fiducia, stabilità, buon funzionamento e
competitività del sistema finanziario), l’altro privatistico (tutela
degli investitori).
Questa duplice finalità della vigilanza trova un riscontro espresso
nel contesto delle norme di comportamento degli intermediari
finanziari, e segnatamente nell’art. 21 comma 1 lett. a TUF[12],
dove si stabilisce - fra le altre cose - che “nella prestazione dei
servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti
abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per
l’integrità dei mercati”. “Interesse dei clienti” e “integrità dei
mercati” esprimono, rispettivamente, il profilo privatistico e
quello pubblicistico. Si tratta di due obiettivi che convivono nella
materia in esame. La legge stabilisce dunque espressamente che le
norme di condotta degli intermediari finanziari sono finalizzate
anche alla realizzazione di interessi pubblici.
Chi scrive condivide quanto ha stabilito la Corte di cassazione
nelle sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, secondo cui l’art. 21 TUF
va considerato come una disposizione imperativa, alla luce degli
interessi di carattere pubblicistico che tale disposizione intende
tutelare. Fra l’altro la natura pubblicistica trova riscontro nel
fatto che le inosservanze delle norme di comportamento sono punite
con sanzioni amministrative[13].
Il risparmio, infine, è protetto addirittura da una disposizione
costituzionale[14].
Alcune sentenze di legittimità hanno stabilito che la nullità del
contratto può realizzarsi indipendentemente da una previsione
espressa in tale senso. Ad esempio nel 2001 la Corte di cassazione
ha deciso che, in presenza di un negozio contrario a norme
imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è
rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con
il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418 comma 1 c.c., che
rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare
proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non
si accompagna una previsione di nullità[15].
Si tratta del fenomeno della nullità c.d. “virtuale”, che prescinde
cioè dall’espressa statuizione che la violazione di una certa
disposizione comporta nullità. La nullità per contrarietà all’art.
21 TUF può dunque, astrattamente, verificarsi anche in assenza di
una previsione espressa che sancisca che tale norma è imperativa.
Ciò premesso, bisogna però distinguere nettamente fra il
comportamento della banca e il contenuto del negozio[16].
Se è la sola condotta dell’intermediario a violare disposizioni
imperative, ciò non determina nullità del contratto. L’art. 1321
c.c. recita: “il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale”. Nullo può essere solo il “contratto”, vale a dire il
risultato dell’accordo dei contraenti, non il “comportamento” di una
delle parti posto in essere sulla base del contratto. Un esempio
aiuta a chiarire il concetto che si intende esprimere. Se le parti
inserissero nel contratto d’intermediazione finanziaria una clausola
in contrasto con l’art. 21 TUF tale pattuizione sarebbe nulla per
violazione di norma imperativa. Si immagini che la banca e il
cliente introducano nel testo contrattuale una pattuizione che
dispensa l’intermediario dall’acquisire le informazioni necessarie
dagli investitori e dall’operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati. Questa previsione sarebbe in chiaro
contrasto con il tenore letterale dell’art. 21 comma 1 lett. b TUF.
Siccome questa disposizione di legge è imperativa in quanto tutela
interessi pubblici, la relativa clausola sarebbe nulla. Ma la
situazione tratteggiata è radicalmente differente da quella
riconducibile a un comportamento illegittimo dell’intermediario. Le
condotte scorrette delle parti non entrano a far parte del programma
contrattuale. Non vi è accordo sul punto e, dunque, non vi è – al
riguardo - contratto. Ne consegue che non vi può essere nullità.
In definitiva il ragionamento svolto consente di giungere alle
seguenti conclusioni:
1) l’art. 21 TUF è disposizione imperativa;
2) la sua inosservanza dà luogo a nullità del contratto se la
inosservanza è “contrattuale”, ossia operata consensualmente da
entrambi i contraenti;
3) la sua inosservanza non dà, al contrario, luogo a nullità se la
violazione è “unilaterale”, vale a dire posta in essere dal solo
intermediario finanziario. Questa soluzione deve valere, a maggior
ragione, se si riflette sul fatto che l’art. 21 TUF fissa norme di
comportamento valevoli per la banca, non per il cliente. L’unico
soggetto che può violare le regole di condotta è l’intermediario
finanziario.
Il compimento di operazioni inadeguate
La terza massima contenuta nel testo della sentenza della Corte di
cassazione in commento riguarda la c.d. “adeguatezza” delle
operazioni finanziarie[17].
In effetti, nella prassi giudiziaria italiana una delle
contestazioni che viene più frequentemente mossa dall’investitore
all’intermediario finanziario concerne il compimento di operazioni
inadeguate.
Per comprendere cosa si intenda per “adeguatezza” delle operazioni,
non basta fermarsi al dettato del TUF, ma è necessario fare
riferimento alla disciplina di carattere secondario che regola la
condotta degli intermediari. La regolamentazione di livello
legislativo non si occupa di questa materia e si rende pertanto
necessaria un’analisi delle fonti di livello secondario. Attualmente
le disposizioni in materia di adeguatezza delle operazioni
finanziarie sono contenute nel reg. Consob n. 16190 del 2007[18].
Prima di questo regolamento era in vigore il reg. Consob n. 11522
del 1998. Ma la Corte di cassazione dà applicazione a disposizioni
ancora più datate nel tempo, e segnatamente al reg. Consob n. 10943
del 1997.
Vediamo allora di comprendere cosa prevedeva il reg. Consob n.
10943/1997 in materia di adeguatezza. Anzitutto esso stabiliva che
“gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare per conto
degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensioni” (art. 6 comma 1 reg. n. 10943/1997). Il
regolamento prevedeva poi che “ai fini di cui al comma 1, gli
intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui
all’articolo 5 e di ogni altra informazione disponibile in relazione
ai servizi prestati” (art. 6 comma 2 reg. n. 10943/1997). In altre
parole la valutazione di adeguatezza comporta il preliminare dovere
di assumere informazioni dai clienti; ma anche in mancanza di dati e
notizie forniti direttamente dagli investitori gli intermediari
devono comunque tenere conto di tutte le altre informazioni di cui
dispongono. Il compimento dell’operazione non è peraltro vietato in
assoluto: “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un
investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo
informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è
opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore
intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari
autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di
un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini
telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze
ricevute” (art. 6 comma 3 reg. n. 10943/1997).
Ciò che la disposizione in esame non stabilisce è quali siano le
conseguenze della violazione dell’art. 6 reg. n. 10943/1997, ossia
del compimento di operazioni inadeguate in assenza di un espresso
ordine impartito per iscritto o per telefono da parte
dell’investitore.
Secondo una prima tesi l’inosservanza di questa disposizione
configura un inadempimento che determina l’obbligo di risarcire il
danno. In presenza di un contratto la responsabilità si fonda
sull’art. 1218 c.c. secondo cui “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno”. L’applicazione dell’art. 1218 c.c. presuppone che in capo
all’intermediario vi sia l’obbligo di effettuare una prestazione.
Occorre cioè individuare un vincolo che impone (o, a seconda dei
casi, vieta) certi comportamenti alla banca. La “prestazione dovuta”
dal debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c. è quella che risulta
dall’assetto contrattuale stabilito espressamente dalle parti, ma
anche da tutto quello che le norme applicabili al caso di specie
impongono. Se l’intermediario viola un obbligo che gli fa capo e non
ha esegue dunque esattamente la prestazione dovuta, in applicazione
del dettato dell’art. 1218 c.c. è tenuto a risarcire il danno che
l’investitore ha sofferto. La mancata raccolta dell’ordine scritto o
telefonico dell’investitore a fronte del prossimo compimento di
un’operazione inadeguata costituisce, secondo questa tesi, semplice
inadempimento dell’intermediario da cui deriva l’obbligo di
risarcire il danno.
Vi è però da chiedersi se il compimento di operazioni inadeguate non
debba portare alla nullità del contratto, piuttosto che al
risarcimento del danno. Sopra si è dato conto degli importanti
interventi della Corte di cassazione (le sentenze nn. 26724 e 26725
del 2007) che hanno escluso, in linea di principio, l’applicabilità
del rimedio della nullità quale conseguenza delle violazione delle
norme di comportamento. Anche la sentenza in commento si pone su
questa linea interpretativa. Bisogna però tenere conto che le regole
di condotta degli intermediari finanziari sono numerose e presentano
caratteristiche diverse, cosicché un loro trattamento assolutamente
indifferenziato in termini di rimedi lascia perplessi[19].
Occorre invece distinguere fra i singoli comportamenti che la legge
richiede alle banche di porre in essere e, per ciascuna violazione,
identificare l’esatto rimedio.
Mentre per la violazione di doveri informativi il rimedio della
nullità pare effettivamente fuori luogo, una soluzione diversa può
essere quantomeno prospettata in relazione alla regola di
adeguatezza.
L’art. 6 comma 1 reg. n. 10943/1997 pone un vero e proprio divieto
di agire (gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare
operazioni non adeguate): le parole “si astengono” vanno
interpretate nel senso che “devono astenersi”. L’inosservanza di
questa norma di comportamento consiste nella “non-astensione”, cioè
nel porre in essere un’operazione inadeguata, ossia nel concludere
un contratto con cui vengono compravenduti strumenti finanziari. Ma
l’interprete non può ignorare che l’art. 6 comma 1 reg. n.
10943/1997 pone un vero e proprio divieto di compravendita se
l’operazione non è adeguata. Si tratta allora di capire quali siano
gli effetti dell’inosservanza di tale divieto, ossia della
conclusione di un contratto vietato da un regolamento Consob.
Non essendoci disposizioni specifiche in merito, diventa necessario
andare a esaminare altre aree dell’ordinamento per comprendere se è
possibile un’applicazione analogica. Nel sistema, in effetti, sono
rinvenibili altri casi in cui sussiste un divieto di contrarre.
L’art. 1471 comma 1 c.c. stabilisce che certi soggetti non possono
essere compratori: “non possono essere compratori nemmeno all’asta
pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli
amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o
degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per
loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica
autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i
mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell’articolo 1395”. E il legislatore, in questo
contesto, stabilisce le conseguenze dell’atto di compravendita posto
in essere nonostante il divieto: “nei primi due casi l’acquisto è
nullo; negli altri è annullabile” (art 1471 comma 2 c.c.). Se si
ritenesse applicabile in via analogica questa disposizione al caso
delle operazioni inadeguate degli intermediari finanziari si
potrebbe giungere alla conclusione che il compimento di
un’operazione in violazione del divieto fissato dal regolamento
Consob può portare alla nullità oppure all’annullabilità del
contratto (e dunque a conseguenze diverse dal risarcimento del
danno).
A un’attenta lettura risulta che, con le sentenze nn. 26724 e 26725
del 2007, la Corte di cassazione non ha affermato in maniera
categorico che l’inosservanza di qualsiasi norma di comportamento
degli intermediari finanziari determini sempre l’obbligo di
risarcire il danno e che la possibilità di chiedere la nullità del
contratto sia esclusa in modo assoluto. Al contrario: le Sezioni
Unite distinguono. La Corte di cassazione dice espressamente che
l’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare
la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418
comma 1 c.c., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire
il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono
ricomprese anche le norme che vietano la stipulazione stessa del
contratto. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di
stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è
la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma
imperativa; e non par dubbio – continuano le Sezioni Unite - che ne
discenda la nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di
quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto
dell’atto medesimo. Questo passaggio delle sentenze della Corte di
cassazione indica che, quando la c.d. “norma di comportamento” si
sostanzia in un divieto di contrarre, e – ciò nonostante –
l’intermediario finanziario contrae, il contratto può essere
ritenuto nullo[20].
Questa nullità del contratto da violazione di un dovere di astenersi
pare potersi desumere dal disposto dell’art. 1418 comma 1 c.c.: si
tratta di un contratto contrario a disposizione imperativa. La norma
imperativa è l’art. 6 comma 1 reg. n. 10943/1997. La contrarietà è
data dal fatto che l’ordinamento non tollera che venga posto in
essere un contratto inadeguato (per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensioni) rispetto alle caratteristiche dell’investitore.
Bisogna tuttavia notare che l’art. 6 comma 3 reg. n. 10943/1997
consente il compimento dell’operazione quando vi è il consenso
informato dell’investitore. Questa circostanza deve far riflettere
in merito all’identificazione della sanzione appropriata per il caso
di compimento di operazioni inadeguate. Il comma 3 dell’art. 6 reg.
n. 10943/1997 mette in dubbio la natura imperativa del comma 1. Si
tratta difatti di una disposizione derogabile con il consenso
dell’investitore. In altre parole non è vietato in modo assoluto
compiere operazioni inadeguate: se vi è il consenso informato del
risparmiatore si può procedere alla realizzazione di tali
investimenti. Dunque, nella valutazione della Consob, il divieto di
compiere operazioni inadeguate non ha natura cogente. Si potrebbe
quindi argomentare nel senso che l’art. 6 comma 1 reg. n. 10943/1997
non è una disposizione imperativa, con la conseguenza che la sua
violazione non può determinare nullità del contratto ai sensi
dell’art. 1418 comma 1 c.c. È vero che l’imperatività non si misura
con la derogabilità a opera delle parti, bensì con la natura
dell’interesse tutelato, secondo il seguente schema: interesse
privato = disposizione non imperativa; interesse pubblico =
disposizione imperativa)[21].
È però altrettanto vero che la previsione normativa della
possibilità di derogare a un divieto (quello di compiere operazioni
inadeguate) in presenza del consenso di una delle parti
(l’investitore) è un indizio che l’interesse tutelato non è di
carattere pubblico. Altrimenti il regolatore secondario non avrebbe
espressamente consentito una deroga.
Oppure la Consob ha compiuto un errore nell’attuare la disciplina
legislativa. Volendo, difatti, procedere con il ragionamento che sto
cercando di svolgere, vi è da chiedersi che senso abbia che un
regolamento Consob consenta il compimento di un’operazione
inadeguata. Sto cioè alludendo al fatto che, in ipotesi, l’art. 6
comma 3 reg. n. 10943/1997 potrebbe ritenersi contrario alla legge.
Gli obiettivi cui deve ispirarsi il comportamento degli intermediari
finanziari, come risulta dal testo dell’art. 17 comma 1 lett. a
d.lgs. n. 415/1997, sono quelli di realizzare l’interesse dei
clienti e l’integrità dei mercati. Si tratta, si badi bene, di una
disposizione di rango legislativo (non regolamentare) a fissare
questi obiettivi. Il regolamento consente invece al cliente
“cocciuto” di insistere per il compimento dell’operazione
inadeguata. A me pare che il risultato che ne deriva (= compimento
dell’operazione inadeguata) sia incompatibile con gli obiettivi che
la disciplina legislativa impone all’intermediario di perseguire.
Sembra pertanto esserci un conflitto fra disposizioni di legge e
disposizioni di regolamento.
Se questa mia interpretazione è corretta, ne deriva che i giudici
sono legittimati a disapplicare quelle parti del regolamento n.
10943/1997 (e anche dei regolamenti successivi) che permettono il
compimento di operazioni inadeguate in presenza del consenso
dell’investitore. Se la giurisprudenza dovesse seguire questo
approccio, si aprirebbero nuovi scenari di tutela degli investitori.
Perfino nel caso in cui l’investitore ha consentito il compimento
dell’operazione inadeguata, tale operazione dovrebbe ritenersi
nulla, in quanto i doveri dell’intermediario finanziario gli
avrebbero imposto di non darvi seguito, al fine di realizzare “ad
ogni costo” l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati.
A un esito simile a quello da me rappresentato in questa nota
(nullità del contratto in caso di operazioni inadeguate) è giunto il
Tribunale di Venezia nel marzo 2008, anche se con un iter
argomentativo parzialmente diverso[22].
L’autorità giudiziaria veneziana pone l’accento sul fatto che la
regola di adeguatezza è una regola di forma. Il regolamento Consob
prevede che all’ordine inadeguato possa darsi seguito solo in
presenza di una esplicita dichiarazione di volontà da parte
dell’investitore. Dall’assenza di questa dichiarazione di volontà il
Tribunale di Venezia fa discendere la nullità dell’ordine.
A questa soluzione si deve peraltro obiettare che la forma è
requisito del contratto solo quando “è prescritta dalla legge sotto
pena di nullità” (art. 1325 n. 4 c.c.). Nel caso di specie non è la
legge a prescrivere una certa forma, ma un regolamento Consob. Né
risulta che il requisito sia prescritto a pena di nullità da parte
del regolamento. Mi pare pertanto che la via della nullità per
contrarietà a disposizione imperativa debba preferirsi rispetto a
quella della nullità per difetto di forma.
[1] Sul contenzioso fra clienti e banche in
relazione alle recenti crisi di alcuni importanti emittenti
gli interventi della dottrina sono ormai molto numerosi e in
questa sede si fanno alcuni riferimenti bibliografici a
titolo meramente esemplificativo. A livello monografico cfr.
Pellegrini, Le controversie in materia bancaria e
finanziaria, Padova, Cedam, 2007. Inoltre v. Bertolini,
Negoziazione degli strumenti finanziari in grey market e
violazione della disciplina sulla sollecitazione
all’investimento, in Resp. civ. prev., 2008, 2096 ss.;
Bruno, Derivati OTC e incomprensibile svalutazione
dell’autocertificazione del legale rappresentante della
società acquirente, in Corr. mer., 2008, 1261 ss.; Bruno,
L’esperienza dell’investitore e l’informazione “adeguata” e
“necessaria”, in Giur. comm., 2008, II, 391 ss.; Bulfaro, La
responsabilità contrattuale dell’intermediario per
violazione del dovere di informazione, in Nuova giur. civ.
comm., 2007, I, 1092 ss.; Caggiano, I doveri d’informazione
dell’intermediario finanziario nella formazione ed
esecuzione del contratto. Violazione e rimedi, in Dir. giur.,
2006, 453 ss.; Emiliozzi, Vendita alla clientela retail di
titoli prima dell’emissione ed omessa acquisizione da parte
dell’intermediario dell’offering circular, in Giur. it.,
2007, 1673 ss.; Fiorio, La nozione di operatore qualificato
per l’investitore persona giuridica, in Giur. it., 2008,
2241 ss.; Greco, Verso la contrattualizzazione
dell’informazione precontrattuale, in Rass. dir. civ., 2007,
1140 ss.; Mancini, La tutela del risparmiatore nel mercato
finanziario tra culpa in contrahendo e vizi del consenso, in
Rass. dir. civ., 2007, 51 ss.; Meruzzi, La responsabilità
precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta,
in Contr. impr., 2006, 944 ss.; Motti, L’attestazione della
qualità di operatore qualificato nelle operazioni in
strumenti derivati fra banche e società non quotate, in Giur.
it., 2008, 1167 ss.; Panzini, Violazione dei doveri
d’informazione da parte degli intermediari finanziari tra
culpa in contrahendo e responsabilità professionale, in
Contr. impr., 2007, 982 ss.; Pellegrini, La responsabilità
dell’intermediario per “solidarietà creditoria” in un
orientamento giurisprudenziale in tema di prestazione di
servizi finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, II,
171 ss.; Perrone, Obblighi di informazione, suitability e
conflitti di interesse: un’analisi critica degli
orientamenti giurisprudenziali e un confronto con la nuova
disciplina MIFID, in I soldi degli altri, a cura di Perrone,
Milano, 2008, 1 ss.; Picardi, Nuovi sviluppi
giurisprudenziali in tema di responsabilità degli
intermediari, in Dir. giur., 2007, 192 ss.; Piras, Contratti
derivati: principali problematiche al vaglio della
giurisprudenza, Resp. civ. prev., 2008, 2219 ss.;
Sangiovanni, Il caso “my way” e il contratto aleatorio
unilaterale”, in Giur. mer., 2008, 3116 ss.; Sangiovanni,
Contratti derivati e dichiarazione del rappresentante
legale, in Corr. mer., 2008, 41 ss.; Sangiovanni, Acquisto
di obbligazioni e risoluzione del contratto, in Contratti,
2008, 5 ss.; Sangiovanni, Contratto di swap e nozione di
operatore qualificato, in Contratti, 2007, 1093 ss.;
Sangiovanni, La violazione delle regole di condotta
dell’intermediario finanziario fra responsabilità
precontrattuale e contrattuale, in Contratti, 2006, 1133
ss.; Sangiovanni, Scandali finanziari: profili di
responsabilità dell’intermediario, in Danno resp., 2006, 874
ss.; Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario nel
caso Cirio e la recente legge per la tutela del risparmio,
in Contratti, 2006, 686 ss.; Sangiovanni, La responsabilità
dell’intermediario nel caso Parmalat e la recentissima legge
per la tutela del risparmio, in Società, 2006, 605 ss.;
Scognamiglio, Regole di validità e di comportamento: i
principi ed i rimedi, in Eur. dir. priv., 2008, 599 ss.;
Sesta, La dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31
reg. Consob. n. 11522/1998 tra obblighi dell’intermediario
finanziario ed autoresponsabilità del dichiarante, in Corr.
giur., 2008, 1751 ss.; Signorelli, Violazione delle regole
di comportamento dell’intermediario finanziario e
risoluzione per inadempimento, in Società, 2009, 55 ss.;
Ticozzi, Violazione di obblighi informativi e sanzioni: un
problema non solo degli intermediari finanziari, in
Contratti, 2007, 363 ss.; Todorova, Violazione delle regole
di comportamento degli intermediari finanziari.
Responsabilità precontrattuale o risoluzione per
inadempimento, in Giur. it., 2008, 1307 ss.; Viglione,
Circolazione di prodotti finanziari privi di prospetto:
nuove forme di tutela del risparmio, in Nuove leggi civ.
comm., 2008, 43 ss.
[2] Cass. 29 settembre 2005, n. 19024. La
sentenza è stata pubblicata e commentata in numerose
riviste, in particolare in Danno resp., 2006, 25 ss., con
nota di Roppo-Afferni; in Contratti, 2006, 446 ss., con nota
di Poliani; in Corr. giur., 2006, 669 ss., con nota di
Genovesi; in Foro it., 2006, I, 1105 ss., con nota di
Scoditti; in Giur. it., 2006, 1599 ss., con nota di
Sicchiero.
[3] Cass., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725.
Queste due sentenze sono state pronunciate lo stesso giorno
ed enunciano l’identico principio di diritto. Le riviste che
si sono occupate della questione hanno talvolta pubblicato
una sola delle due pronunce. Almeno una delle due sentenze
(o la relativa massima) è stata pubblicata fra l’altro in
Danno resp., 2008, 525 ss., con note di Roppo e di
Bonaccorsi; in Contratti, 2008, 221 ss., con nota di
Sangiovanni; in Corr. giur., 2008, 223 ss., con nota di
Mariconda; in Giur. comm., 2008, II, 604 ss., con nota di
Bruno-Rozzi; in Società, 2008, 449 ss., con nota di
Scognamiglio. In diretta relazione alle sentenze nn. 26724 e
26725 cfr. anche Galgano, Il contratto di intermediazione
finanziaria davanti alle Sezioni unite della Cassazione, in
Contr. impr., 2008, 1 ss.; Gentili, Disinformazione e
invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni
Unite, in Contratti, 2008, 393 ss.; Prosperi, Violazione
degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e
rimedi contrattuali (a proposito di Cass., sez. un., 19
dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008,
936 ss.
[4] Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Nuova
giur. civ. comm., 2009, I, 24 ss., con nota di Marinucci.
[5] Cass., 2 febbraio 2007, n. 2305.
[6] Trib. Venezia, 28 febbraio 2008, in
Contratti, 2008, 555 s., con nota di Maffeis.
[7] L’art. 1176 comma 2 c.c. prevede che
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio
di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
[8] L’art. 1176 comma 1 c.c. recita:
“nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia”.
[9] In materia di nullità del contratto nel
rapporto fra investitore e intermediario finanziario cfr.
Roppo, La tutela del risparmiatore fra nullità e risoluzione
(a proposito di Cirio bond & tango bond), in Danno resp.,
2005, 604 ss.; Roppo-Afferni, Dai contratti finanziari al
contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità
virtuale e responsabilità precontrattuale, in Danno resp.,
2006, 25 ss.; Sangiovanni, Operazione inadeguata
dell’intermediario finanziario fra nullità del contratto e
risarcimento del danno alla luce della direttiva MIFID, in
Contratti, 2007, 243 ss.; Sangiovanni, Sollecitazione
all’investimento, nullità del contratto e frode alla legge,
in Giur. mer., 2006, 1389 ss.; Viglione, Nullità e
risarcimento del danno nell’art. 100 bis T.U.F.: quale
tutela per l’investitore non professionale?, in Contr.
impr., 2008, 55 ss.
[10] Della possibilità nullità del contratto
d’intermediazione per difetto di forma non ci si occupa in
questa sede, trattandosi di materia che non è stata
affrontata dalla Corte di cassazione nella sentenza in
commento. In tema cfr. Barenghi, Disciplina
dell’intermediazione finanziaria e nullità degli ordini di
acquisto (in mancanza del contratto-quadro): una ratio
decidendi e troppi obiter dicta, in Giur. mer., 2007, 59
ss.; Pontiroli-Duvia, Il formalismo nei contratti
dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della
MiFID, in Giur. comm., 2008, I, 151 ss.; Sangiovanni,
Mancato aggiornamento del contratto-quadro e “nullità
sopravvenuta”, in Contratti, 2008, 653 ss.; Sangiovanni,
Contratto di negoziazione, forma convenzionale e nullità per
inosservanza di forma, in Contratti, 2007, 778 ss.
Sangiovanni, La nullità del contratto di gestione di
portafogli di investimento per difetto di forma, in
Contratti, 2006, 966 ss.; Sangiovanni, La nullità del
contratto per inosservanza di forma nel caso delle
obbligazioni argentine, in Corr. mer., 2006, 737 ss.
[11] Un analogo ragionamento valeva peraltro
anche in vigenza del d.lgs. n. 415/1996, il cui art. 4 comma
1 recitava: “L'attività di vigilanza ha per scopo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione dei soggetti vigilati, avendo riguardo
alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla
competitività e al buon funzionamento del sistema
finanziario”.
[12] Di nuovo, per ragioni di comodità espositiva
e di semplicità, ci si riferisce alle sole disposizioni
attualmente in vigore. Questa scelta è giustificata dal
fatto che il testo dell’art. 21 TUF vigente e il testo
dell’art. 17 d.lgs. n. 415/1996 sono simili. Anche l’art. 17
d.lgs. n. 415/1996 parlava di “interesse dei clienti” e di
“integrità del mercato”.
[13] V. in particolare l’art. 190 comma 1 TUF,
che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500 a euro 250.000 in caso di
violazione, fra le altre disposizioni, dell’art. 21 TUF.
[14] L’art. 47 comma 1 Cost. stabilisce che “la
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme”.
[15] Cass. 7 marzo 2001, n. 3272. Ma già molti
anni prima Cass. 13 maggio 1977, n. 1901, aveva stabilito
che l’ipotesi di nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative si verifica indipendentemente da una
espressa comminatoria della sanzione di nullità nei singoli
casi. La norma dell’art. 1418 c.c. esprime un principio
generale, essendo rivolta a prevedere e disciplinare proprio
quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non
si accompagna una specifica previsione di nullità. In tali
casi unico compito del giudice è quello di stabilire se la
norma o le norme contraddette dall’autonomia privata abbiano
carattere imperativo, siano – cioè – dettate a tutela
dell’interesse pubblico.
[16] Questa distinzione è operata, ad esempio, da
Trib. Ferrara, 28 settembre 2007, in Banca, borsa, tit. cred.,
2008, II, 165 ss., con nota di Pellegrini.
[17] In dottrina in materia di adeguatezza delle
operazioni finanziarie cfr. Greco, Intermediazione
finanziaria: rimedi ed adeguatezza in concreto, in Resp.
civ. prev., 2008, 2556 ss.; Sangiovanni, Inadeguatezza della
operazione finanziaria, risoluzione del contratto per
inadempimento e risarcimento del danno, in Corr. giur.,
2006, 1569 ss. In materia di adeguatezza nella direttiva
MIFID v. Frumento, La valutazione di adeguatezza e di
appropriatezza delle operazioni di investimento nella
Direttiva Mifid, in Contratti, 2007, 583 ss.
[18] Il reg. n. 16190/2007 è riprodotto in de
Iuliis, Principi di diritto del mercato finanziario, Torino,
2008, 240 ss. Sui nuovi regolamenti attuativi della Consob
cfr. Durante, Con il nuovo regolamento intermediari, regole
di condotta “flessibili” per la prestazione dei servizi di
investimento, in Giur. mer., 2008, 628 ss.; Rinaldi, Il
decreto Mifid e i regolamenti attuativi: principali
cambiamenti, in Società, 2008, 12 ss.; Roppo, Sui contratti
del mercato finanziario, prima e dopo la MIFID, in Riv. dir.
priv., 2008, 485 ss.; Sangiovanni, Informazioni e
comunicazioni pubblicitarie nella nuova disciplina
dell’intermediazione finanziaria dopo l’attuazione della
direttiva MIFID, in Giur. it., 2008, 785 ss.; Sangiovanni,
La nuova disciplina dei contratti di investimento dopo
l’attuazione della MIFID, in Contratti, 2008, 173 ss.
[19] Sul punto cfr. Maffeis, Discipline
preventive nei servizi di investimento: le Sezioni Unite e
la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono
nere, in Contratti, 2008, 403 ss.
[20] In questo senso anche Sartori, Le regole di
adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche normative,
tutele e prospettive MiFID, in Riv. dir. priv., 2008, 48 s.
[21] Per un approfondimento di questo
ragionamento, seppure in un contesto normativo diverso, sia
consentito il rinvio a Sangiovanni, Diritto di controllo del
socio di s.r.l. e autonomia statutaria, in Notariato, 2008,
671 ss.
[22] Trib. Venezia, 27 marzo 2008, in Nuova giur.
civ. comm., 2008, I, 1276 ss., con nota di Maragno.
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