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Nota a sentenza pubblicata dall'Autore in
"GIURISPRUDENZA DI MERITO" - 06/2009
CORTE DI APPELLO DI TRENTO, SEZ. II, 5 MARZO 2009 -
PRES. NUZZI – REL. PLATANIA – B. S.A.S (AVV.
PANTEZZI) C. U.B.D.I. S.P.A. (AVV.TI DALMARTELLO,
PEDINELLI)
Disciplina degli intermediari – Servizi e attività
di investimento – Svolgimento dei servizi e delle
attività – Rapporti tra intermediari e speciali
categorie di investitori – Operatori qualificati.
(Regolamento Consob 1° Luglio 1998, n. 11522, Art.
31)
La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 31
reg. Consob n. 11522/1998 da parte del legale
rappresentante di una società non può essere
autoreferenziale ma deve essere attestativa di
esperienze che devono poi, da parte della banca,
essere ragionevolmente valutate al fine di accertare
che tali esperienze siano effettivamente in grado di
far comprendere alla società la natura dei contratti
che si vanno a stipulare.
La sentenza della Corte di appello di Trento in
commento si occupa di contratti derivati, prendendo
posizione sulla spinosa questione del valore da
attribuirsi all’autocertificazione di essere
operatore qualificato rilasciata dal rappresentante
legale di società. La pronuncia afferma che il
dovere dell’intermediario finanziario si estende
quantomeno a illustrare gli effetti della
sottoscrizione della dichiarazione.
Sommario
1. Introduzione e disposizioni di
riferimento. – 2. La nozione regolamentare di
operatore qualificato autocertificato. – 3.
L’autocertificazione del rappresentante legale. –
4. Le diverse fonti del dovere d’informare sul
significato dell’autocertificazione.
1. INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
La sentenza della Corte di appello di Trento merita
di essere commentata per almeno due importanti
ragioni. Anzitutto essa si occupa di un problema di
grande rilevanza pratica: il valore delle
dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti legali
delle società agli intermediari finanziari. E poi si
tratta di una delle poche sentenze in grado appello
a occuparsi di questa materia, sulla quale non
risulta che siano state finora emesse pronunce di
legittimità. Giustamente la stessa Corte di appello
di Trento nota che, sul punto, arriverà prima o poi
una sentenza della Corte di cassazione, ma – al
momento – non risultano edite pronunce di
legittimità.
Come è
noto anche al grande pubblico (si tratta di vicende
di cui si occupano frequentemente anche stampa e
televisione) e non solo agli esperti del settore,
negli ultimi anni numerose società hanno concluso
contratti derivati con intermediari finanziari.
Quando tali contratti producono perdite, le imprese
interessate cercano di correre ai ripari.
Normalmente, in una prima fase, i contratti vengono
rinegoziati con l’assistenza dello stesso
intermediario che li ha venduti. Spesso però la
conclusione di nuovi contratti non fa venir meno le
perdite. Ecco allora che scatta, in capo alle
società, un meccanismo simile a quello che è
frequente riscontrare nei casi Argentina, Cirio e
Parmalat: le interessate si rivolgono all’autorità
giudiziaria.
L’obiettivo è quello di prospettare una qualche
manchevolezza da parte dell’intermediario
finanziario, al fine di far valere uno dei rimedi
riconosciuti dall’ordinamento e, così, di azzerare o
quantomeno ridurre le perdite.
In linea di principio gli intermediari finanziari
non hanno interesse ad avere come controparti
operatori non qualificati. In questo caso, difatti,
le banche sono assoggettate ai dettagliati doveri
(informativi, ma non solo) previsti nel reg. Consob
n. 11522/1998. L’intermediario ha dunque interesse a
suggerire alla società con cui contrae di
sottoscrivere una dichiarazione in cui autocertifica
di essere “in possesso di una specifica competenza
ed esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari” (art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998). Il
testo di tale certificazione viene di norma
predisposto dalla banca.
Gli
amministratori delle società che si vedono proposto
il contratto derivato non sempre verificano con
attenzione il contenuto dell’autocertificazione
prima di sottoscriverla. Ciò può essere dovuto a
varie ragioni. La complessità dei contratti
disincentiva un attento studio degli stessi e dei
suoi allegati. Inoltre alle società interessa la
finalità essenziale del testo contrattuale che vanno
a sottoscrivere (che è, di norma, la riduzione di
certi rischi e il contenimento di determinati costi)
e, qualche volta, i loro rappresentanti legali non
si concentrano sul significato esatto di tutte le
dichiarazioni che firmano. Al riguardo, ovviamente,
non si può generalizzare e molto dipende dalle
dimensioni dell’impresa e dall’assistenza di
eventuali consulenti in occasione della conclusione
dei contratti. In ipotesi può essere configurata una
responsabilità dei rappresentanti legali per non
avere usato la necessaria diligenza nella verifica
delle dichiarazioni che rilasciano. In ogni caso è
altamente probabile che, nella prassi, almeno in
alcuni casi l’autocertificazione venga sottoscritta
senza sapere quali siano i suoi reali effetti
giuridici.
Quando poi il contratto comincia a causare delle
perdite alla società, le imprese contestano agli
intermediari finanziari di non essere state
adeguatamente informate. A quel punto le banche, dal
canto loro, eccepiscono che non erano obbligate a
informare poiché avevano a che fare con operatori
qualificati.
Per un’appropriata comprensione dei termini del
dibattito intorno alla nozione di operatore
qualificato bisogna dapprima individuare il relativo
contesto normativo.
L’art. 6
comma 2 TUF prevede che “la Consob, sentita la Banca
d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di
tutela degli investitori connesse con la qualità e
l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina
con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati”.
Da questa disposizione di rango primario si evince
il principio che gli investitori non possono essere
posti tutti sullo stesso piano dal punto di vista
della tutela che l’ordinamento deve loro offrire. Vi
sono difatti “differenti esigenze di tutela” che
dipendono dalla qualità e dall’esperienza
professionale dei risparmiatori.
Le
conseguenze della suddivisione, effettuata dalla
legge, degli investitori in categorie vengono
specificate nell’art. 31 comma 1 del previgente reg.
n. 11522/1998: agli operatori qualificati non si
applicano certe disposizioni del regolamento
altrimenti poste a tutela del contraente debole.
Si noti che, nel frattempo, il regolamento n.
11522/1998 è stato abrogato e sostituito dal reg. n.
16190/2007.
In questa nota ci si occuperà tuttavia del diritto
previgente, che è quello di cui ha fatto
applicazione la Corte di appello di Trento.
L’art.
31 comma 2 reg. 11522/1998 fornisce la complessa
nozione di operatore qualificato, che la sentenza in
commento analizza in profondità.
La tecnica normativa utilizzata dalla Consob nel
regolamento è la seguente. Vengono anzitutto
elencate alcune categorie di soggetti da
considerarsi automaticamente operatori qualificati.
Si pensi alle SGR o alle SICAV: quando una SGR o una
SICAV contratta con un intermediario, non vi è
bisogno di particolare protezione normativa in
favore dell’una oppure dell’altro, poiché entrambi
sono in grado di tutelarsi da soli. Come rileva
correttamente la sentenza della Corte di appello in
commento si tratta di una categoria che non ha
bisogno di particolari garanzie, in quanto la loro
natura è per ciò stesso una garanzia della loro
capacità di operare bene sui mercati finanziari. Si
tratta di soggetti facilmente identificabili,
certificati come professionali.
In secondo luogo vengono considerati come operatori
qualificati “le persone fisiche che documentino il
possesso dei requisiti di professionalità stabiliti
dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
società di intermediazione mobiliare”. Anche qui si
tratta di soggetti in grado di tutelarsi da solo e
facilmente identificabili in quanto devono
soddisfare precisi criteri fissati dal d.m. n.
468/1998. Sono semplici persone fisiche che però,
per l’alta competenza, non necessitano di
particolare tutela.
Alla fine dell’elencazione nominativa delle
categorie di operatori qualificati vi è, nel
regolamento, una clausola di chiusura. Per operatore
qualificato si intende anche “ogni società o persona
giuridica in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal
legale rappresentante”. Anche questi soggetti, se
realmente in possesso di competenze ed esperienze,
sono in grado di operare bene sui mercati finanziari
e di tutelarsi da soli. Il problema è che non si
tratta di soggetti facilmente identificabili. Non vi
è una certificazione pubblica, o comunque ufficiale,
della loro natura; non sono iscritti a un registro o
a un albo. Qualunque società può essere
potenzialmente operatore qualificato.
2. LA NOZIONE REGOLAMENTARE DI OPERATORE QUALIFICATO
AUTOCERTIFICATO
Gli
elementi costitutivi della nozione di operatore
qualificato autocertificato sono due: 1) si deve
trattare di una società o di una persona giuridica
(elemento soggettivo); e 2) si deve trattare di
soggetti in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari (elemento oggettivo).
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo
di applicazione della disposizione in commento, il
regolamento permette che si riconosca come operatore
qualificato solo una società oppure una persona
giuridica. Se Tizio è una persona fisica e non è
dunque né una società né una persona giuridica, egli
non può essere considerato operatore qualificato,
nemmeno laddove sia in possesso di competenze ed
esperienze in materia di operazioni in strumenti
finanziari (salvo per il caso distinto e particolare
delle persone fisiche che documentino il possesso
dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo
Unico).
Le nozioni di “società” e “persona giuridica” sono
peraltro molto ampie. Esse sono atte a comprendere
imprese che svolgono attività estremamente varie e
di dimensioni niente affatto omogenee: dalla piccola
società di persone con pochi dipendenti alla grande
società di capitali con migliaia di dipendenti. Le
società e gli enti emittenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati sono considerati
automaticamente operatori qualificati, ai sensi
dell’art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998. Ma, per il
resto, risultano escluse dalla definizione di
operatore qualificato tipico società che possono
essere di notevoli dimensioni.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo
di applicazione della disposizione in esame, bisogna
distinguere fra “competenza” ed “esperienza”.
“Competenza” significa una conoscenza teorica della
materia. Il regolamento non indica però quale
livello di conoscenza sia richiesta né come essa sia
misurabile e documentabile.
“Esperienza” in materia di operazioni in strumenti
finanziari indica invece qualcosa di diverso dalla
conoscenza: l’espressione si riferisce al fatto di
avere già compiuto operazioni in strumenti
finanziari. La competenza non basta per essere
ritenuto operatore qualificato; occorre anche
l’esperienza, secondo il regolamento Consob. Il
problema è che il regolamento non specifica in alcun
modo cosa debba intendersi per “esperienza”. Al
riguardo si è rilevato come il fatto di avere
compiuto poche operazioni in strumenti finanziari
non possa essere ritenuto indicativo di una vera e
propria esperienza in materia.
Si pensi al caso estremo di una società che ha
investito una volta sola poca liquidità. Sarebbe
pertanto opportuno, sotto questo profilo,
distinguere fra un’esperienza occasionale (che non
attribuisce la qualità di operatore qualificato) e
un’esperienza ragionevolmente continuata e profonda
(che attribuisce lo status di operatore
qualificato). Bisogna tuttavia evidenziare che il
regolamento richiede una competenza e un’esperienza
“specifiche”. E questo requisito si potrebbe
interpretare come necessità che l’esperienza mostri
un certo livello di continuità nel tempo e, dunque,
di profondità. La legge - del resto - richiede non
un’esperienza qualsiasi, bensì un’esperienza
“professionale” (cfr. il testo dell’art. 6 comma 2
TUF).
Al di là delle diffuse (e giustificate) critiche in
merito al fatto che il tenore del regolamento è
vago, è difficile prescindere dal dato letterale
dell’art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998, il quale
richiede la sussistenza di entrambi i requisiti cui
si è accennato: 1) conoscenza ed 2) esperienza.
Quando anche una sola di queste due circostanze non
è riscontrabile, non vi è operatore qualificato e –
dunque - si applicano tutte le norme di
comportamento previste dal regolamento Consob.
Per comprendere l’esatto significato dell’art. 31
comma 1 reg. n. 11522/1998 (che elenca le norme di
comportamento che non si applicano agli operatori
qualificati) bisognerebbe andare a vedere
analiticamente quali sono le disposizioni la cui
applicazione è esclusa in presenza di un soggetto
catalogabile come operatore qualificato. Non è
possibile analizzare dettagliatamente in questa sede
tutte le norme regolamentari escluse; basterà
evidenziare che non si applicano, fra gli altri,
l’art. 27 reg. 11522/1998 (sui conflitti
d’interessi), l’art. 28 di tale regolamento (sulle
informazioni fra gli intermediari e gli investitori)
nonché l’art. 29 (sulle operazioni non adeguate). In
sostanza il legislatore primario e il regolatore
secondario ritengono che certi operatori (c.d.
“operatori qualificati”) non abbiano bisogno della
stessa tutela di cui necessitano invece gli
operatori incompetenti e inesperti. L’operatore
qualificato conosce i rischi che gli investimenti in
strumenti finanziari comportano. Non occorre dunque
una particolare “investor education” da parte
dell’intermediario. Un’attività informativa (e, più
in generale, un’attività di compliance) da
parte delle banche comporta dei costi. Se tale
attività è sostanzialmente inutile rispetto agli
obiettivi che si perseguono, pare conseguente – per
ragioni di economia – non obbligarvi gli
intermediari.
3. L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
La sentenza in commento affronta il problema della
valenza giuridica da attribuire
all’autocertificazione del rappresentante legale di
una società resa nel contesto della conclusione di
contratti d’intermediazione finanziaria.
Il nucleo della questione è il seguente: un
operatore qualificato “è” tale in quanto è in
possesso di una specifica competenza ed esperienza
in materia di strumenti finanziari oppure “diventa”
tale per il semplice fatto di sottoscrivere una
dichiarazione? Laddove si ritenesse che
l’autocertificazione è in grado in sé (vale a dire
indipendentemente dal reale possesso di competenze
ed esperienze) di elevare una società a operatore
qualificato, in conseguenza di essa non troverebbe
applicazione buona parte delle disposizioni di
carattere regolamentare sulle norme di comportamento
degli intermediari finanziari.
Per rispondere alla domanda che qui interessa
bisogna partire dal dato letterale, rappresentato
dall’art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998. Vedremo
come il tenore di questa disposizione sia
particolarmente vago e insoddisfacente per
l’interprete.
Un dato pare però certo: la disposizione afferma che
è operatore qualificato ogni società “in possesso”
di una specifica competenza ed esperienza in materia
di operazioni in strumenti finanziari. Sulla base
del tenore di questa norma si deve ritenere che sia
operatore qualificato esclusivamente il soggetto in
reale possesso di competenza ed esperienza. Chi è
privo di competenza ed esperienza non è operatore
qualificato.
Ne
consegue che non sembra possano avere rilievo: 1) né
la qualità di rappresentante legale della società in
sé e per sé; 2) né la sottoscrizione di una
dichiarazione in merito (se non corrispondente al
vero). Con riguardo al primo punto (carica di
rappresentante legale), non si può condividere la
tesi di chi ha sostenuto che il rappresentante
legale di una società sarebbe, proprio in
considerazione di tale carica, consapevole dei
rischi connessi alle operazioni finanziarie.
Invece la consapevolezza dipenderà da qualcosa di
diverso: dal possesso di competenze ed esperienze,
che possono essere molto variabili da società a
società. Con riguardo al secondo punto
(sottoscrizione della dichiarazione), si deve
ritenere che l’espressa dichiarazione per iscritto
del legale rappresentante non è idonea in sé ad
attribuire lo status di operatore
qualificato. Tale condizione è preesistente alla
dichiarazione ed è da essa indipendente. La
dichiarazione ha la sola funzione di certificare
qualcosa, un qualcosa che può corrispondere o meno
alla realtà delle cose (a seconda che la
dichiarazione sia vera o falsa).
La soluzione che qui si prospetta si ricava, oltre
che dal dato letterale, dalla ratio della
disposizione in commento. Il legislatore (art. 6
comma 2 TUF) persegue l’obiettivo di tutelare
l’investitore privo di competenza ed esperienza.
Questo risultato viene conseguito imponendo
all’intermediario finanziario di fornire al cliente
tutte le informazioni necessarie per effettuare un
investimento consapevole e adeguato. Se Tizio non è
esperto conoscitore dei mercati finanziari, non può
effettuare investimenti ragionevoli. Il fatto che
firmi una dichiarazione in cui autocertifica
competenze ed esperienze inesistenti non può far
venir meno la tutela di cui egli deve godere. Non
può essere l’investitore che “auto”-determina il
proprio statuto e il livello di protezione di cui ha
bisogno, ma è l’ordinamento che garantisce agli
investitori che – oggettivamente – hanno
scarsa competenza ed esperienza un livello di tutela
più elevato. Una soluzione diversa finirebbe per
svuotare di contenuti buona parte della
regolamentazione dell’intermediazione finanziaria,
che è finalizzata a una riduzione delle asimmetrie
informative fra i soggetti che operano sul mercato.
Chi
scrive, dunque, non condivide – così come non
condivide la Corte di appello di Trento nella
sentenza in commento - quanto affermato dalla Corte
di appello di Milano nell’ottobre 2007, secondo cui,
a norma dell’art. 31 reg. n. 11522/1998, affinché
una società acquisti la qualità di operatore
qualificato è sufficiente la dichiarazione del
possesso di specifica competenza ed esperienza
rilasciata dal legale rappresentante, senza alcun
dovere di verifica da parte dell’intermediario.
Questa giurisprudenza produce la conseguenza di far
diventare facoltative importanti norme poste a
tutela dell’investitore. Ma l’autocertificazione del
rappresentante legale della società non può avere
efficacia costitutiva poiché ciò che conta per il
legislatore primario e per il regolatore secondario
è la tutela dell’investitore privo di competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari. Questo risparmiatore va tutelato in ogni
caso, indipendentemente da ciò che dichiara.
È
pertanto ragionevole assumere che l’intermediario
finanziario (e poi, se si giunge a una controversia,
il giudice) sia chiamato a condurre, di volta in
volta, un’indagine sulla reale competenza ed
esperienza della società con cui contratta. Se
risulta che tale soggetto possiede effettivamente
una specifica competenza ed esperienza, ci si trova
di fronte a un operatore qualificato. Laddove,
invece, risultasse l’assenza di competenza ed
esperienza, il soggetto non può essere ritenuto
operatore qualificato, qualunque contenuto abbiano
le dichiarazioni che rilascia.
Scendendo in ulteriore dettaglio, bisogna chiedersi
quale sia la corretta qualificazione giuridica da
attribuire alla dichiarazione espressa del
rappresentante legale della società. Si tratta di
stabilire se si tratti di una dichiarazione di
volontà oppure di scienza oppure di qualcos’altro
ancora.
Si deve escludere che la dichiarazione del
rappresentante legale costituisca una dichiarazione
“di volontà”. La dichiarazione di volontà è, nel
contesto di specie, qualcosa di diverso: è
l’espressione dell’intenzione di concludere il
contratto.
La dichiarazione di possesso di conoscenze ed
esperienze è invece preliminare rispetto alla
conclusione del contratto; essa deve addirittura
precedere le negoziazioni. La sua funzione è quella
di determinare, in via preliminare, il quantum
dei doveri dell’intermediario nei confronti del
cliente in relazione alle maggiori o minori
competenze ed esperienze dell’investitore. La
dichiarazione attesta uno stato di fatto (possesso
di competenze ed esperienze) e, sotto questo
profilo, deve qualificarsi come una dichiarazione
“di scienza”. La “scienza” consiste nel sapere (e
nel certificare) che la società dispone di
competenze ed esperienze in materia di operazioni in
strumenti finanziari.
Precisamente, ai sensi dell’art. 31 comma 2 reg. n.
11522/1998, l’oggetto della dichiarazione consiste
nel fatto che il rappresentante legale attesta che
la società è “in possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari”. Questa formulazione non è
particolarmente felice, per varie ragioni.
Dal punto di vista per così dire “soggettivo”, viene
subito da chiedersi se debba essere la società in sé
a disporre di competenza ed esperienza oppure se
debbano esserlo le persone fisiche che lavorano – a
qualche titolo - per la società. L’esperienza può -
forse - essere imputata giuridicamente alla stessa
società, quando è direttamente la società ad avere
posto in essere operazioni in strumenti finanziari.
Lo stesso mi pare non possa dirsi del parametro
della conoscenza, requisito che – del resto - si
presenta come estremamente sfumato. È difficile
affermare che una società è competente in strumenti
finanziari, poiché la conoscenza tende a essere
legata alle persone fisiche che la possiedono.
Vi sarebbe allora preliminarmente da stabilire quali
persone possono ritenersi conoscitrici ed esperte
della materia ai fini della disposizione qui in
commento: ad esempio: solo gli amministratori della
società oppure anche i dipendenti oppure anche i
meri consulenti esterni? L’art. 31 comma 2 reg. n.
11522/1998 non offre alcun elemento per rispondere a
questa domanda.
Inoltre
la definizione di operatore qualificato offerta
dall’art. 31 comma 2 reg. Consob n. 11522/1998 si
espone a critiche per il fatto che competenza ed
esperienza tendono a essere parametri variabili nel
tempo. Da un lato la variabilità dipende dalla
presenza nella società delle rilevanti persone
fisiche.
Se il direttore finanziario di una società si
dimette, la società può rimanere priva del soggetto
competente ed esperto in materia. Ma la variabilità
della qualità di operatore qualificato con il
passare del tempo rileva anche sotto un altro
profilo. Se si prende ad esempio la sentenza della
Corte di appello in commento si nota che la
dichiarazione è contenuta nello stesso
contratto-quadro. Essa pertanto è stata rilasciata
in occasione del primo contatto fra le parti. Ma,
con il decorso del tempo, la situazione si può
modificare. Si supponga, ad esempio, che per cinque
anni non venga più compiuta alcuna operazione
finanziaria. In un caso del genere è difficile
ritenere che la società possa ancora ritenersi
esperta del settore. Il decorso di un lungo lasso di
tempo senza il compimento di operazioni fa perdere
conoscenza ed esperienza che pure potevano essere
originariamente possedute.
Esclusa che la autocertificazione di essere
operatore qualificato sia una dichiarazione di
volontà, si deve osservare che una dichiarazione di
scienza può corrispondere o meno al vero. Si prenda
un esempio qualsiasi: si immagini che Tizio affermi
di essere laureato in economia. Qui vi sono solo due
possibilità: l’affermazione è vera oppure essa è
falsa. Nel caso dell’art. 31 comma 2 reg. n.
11522/1998 la dichiarazione corrisponde al vero
quando la società (o meglio: una qualche persona
fisica in seno alla società) dispone di competenze
ed esperienze in materia di strumenti finanziari. Al
contrario, la dichiarazione non corrisponde al vero
quando la società non dispone di tali competenze ed
esperienze.
Sennonché vi è, a questo punto, da chiedersi se la
dichiarazione di possesso di competenze ed
esperienze in materia di operazioni in strumenti
finanziari sia realmente da qualificarsi come una
dichiarazione di scienza. Cosa vuole difatti dire
“conoscere ed avere esperienza in materia di
strumenti finanziari”? Le nozioni di “conoscenza” ed
“esperienza” sono relative. Si immagini che la
società Alfa disponga di una direzione finanziaria
composta di numerose persone, fra cui soggetti che
hanno precedentemente lavorato per diversi anni
presso banche d’affari e sono specialisti in
contratti derivati. Qui è ben difficile negare
competenza ed esperienza in materia. Completamente
diversa è la situazione della piccola società Beta,
nella cui “direzione finanziaria” si supponga lavori
solo un giovane ragioniere alle prime armi.
Il vero
problema è che mancano, nell’art. 31 comma 2 reg. n.
11522/1998, i parametri oggettivi cui commisurare le
conoscenze ed esperienze della società.
Quando si può dire che una persona conosce le ed è
esperto nelle operazioni in strumenti finanziari?
Qual è il livello minimo di conoscenze ed esperienze
richiesto per far assurgere un determinato soggetto
a operatore qualificato? Per dare maggiore certezza
del diritto sarebbe stato opportuno indicare, nella
disposizione del regolamento in esame, quali sono
gli elementi - oggettivamente riscontrabili - che
fanno affermare che la società è in possesso di
specifiche competenze ed esperienze. Alla luce del
tenore letterale dell’art. 31 comma 2 reg. n.
11522/1998 bisogna però prendere atto che, attesa
l’assenza di precisi parametri di riferimento, il
possesso di competenze ed esperienze rischia di
cessare di essere un “fatto” (in qualche modo
accertabile e provabile dalle parti e,
eventualmente, dall’autorità giudiziaria)) per
scadere a una semplice “opinione”.
Si arriva pertanto alla conclusione che la
dichiarazione di operatore qualificato non solo non
è una “dichiarazione di volontà” (e questo è fuori
di dubbio), ma non è nemmeno una “dichiarazione di
scienza”. Si tratta della mera esposizione di una
“opinione” personale, di una valutazione delle
proprie capacità del tutto arbitraria e
discrezionale. Se così fosse, la Consob ha adottato
una disposizione regolamentare del tutto vaga, non
“giustiziabile”, sostanzialmente inutile. Il
contenzioso di questi anni lo dimostra.
Al fine di superare lo scoglio rappresentato dalla
oscurità e totale indeterminatezza della
disposizione in commento, si potrebbe sostenere che
lo status di operatore qualificato scatta
quando la società ha competenze ed esperienze
sostanzialmente equivalenti a quelle degli operatori
qualificati nominativamente indicati nell’art. 31
comma 2 reg. n. 11522/1998. Questa prospettiva pare
abbastanza convincente, anche perché tiene conto
della ratio della complessiva disciplina
della materia qui in esame (ossia della necessaria
distinzione fra clienti forti e clienti deboli). Se
una società ha - grosso modo - lo stesso livello di
competenze e di esperienze di un operatore,
considerato automaticamente dal regolamento come
“qualificato” dal regolamento, allora lo si può
equiparare agli operatori qualificati, in quanto non
bisognoso di tutela. Tuttavia bisogna riflettere sul
fatto che questa linea argomentativa è destinata a
non avere un’applicazione pratica particolarmente
ampia, poiché è difficile equiparare le comuni
società alle categorie considerate nominativamente
dal regolamento Consob come operatori qualificati.
Come può difatti una società industriale disporre di
competenze ed esperienze in materia di strumenti
finanziari uguali (o grosso modo uguali) a quelle di
un intermediario autorizzato o di una SGR? Fatto
salvo qualche raro caso (di imprese veramente grandi
con direzioni finanziarie particolarmente
strutturate), il giudizio di equivalenza sarebbe –
per il resto – sempre negativo.
A
fronte della assoluta laconicità dell’art. 31 reg.
Consob n. 11522/1998, la soluzione mi pare debba
essere un’altra. Una società può essere considerata
operatore qualificato, ai fini del regolamento
Consob, quando dispone - di fatto - di competenze ed
esperienze tali per cui è in grado di valutare
autonomamente il significato e i rischi connessi a
operazioni in strumenti finanziari. È a queste
condizioni che l’apparato regolamentare di tutela
del contraente debole cessa di essere necessario.
4. LE DIVERSE FONTI DEL DOVERE D’INFORMARE SUL
SIGNIFICATO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Non pare corretto l’approccio che rigetta le azioni
in giudizio delle società per il solo fatto che le
imprese si sono autocertificate operatori
qualificati. La volontà di concludere un contratto
derivato, con tutti gli effetti che ne derivano, può
essere espressa correttamente solo laddove la
società sia stata previamente informata in modo
appropriato. Bisogna chiedersi come avrebbe deciso
la società qualora avesse saputo con esattezza quali
erano le conseguenze e i rischi della sottoscrizione
dell’autocertificazione e del contratto. Fintantoché
non vi è informazione sul significato e sulle
conseguenze dell’autocertificazione, la società non
riceve informazioni sull’operazione e - di
conseguenza - si assume in modo inconsapevole i
rischi che ne derivano. Questa è la soluzione fatta
propria dalla sentenza della Corte di appello di
Trento in commento, cui si ritiene di aderire.
Non è stato finora sufficientemente sottolineato in
giurisprudenza e in dottrina che è lo stesso
regolamento Consob a statuire che gli intermediari
autorizzati operano in modo coerente con i principi
e le regole generali del TUF (art. 26 lett. a
reg. n. 11522/1998). Dunque è lo stesso regolamento
a ricordare che, anche nei confronti di veri e
propri operatori qualificati, rimangono fermi i
principi di rango superiore, risultanti (non dal
regolamento, ma) dalla legge.
L’errore in cui mi pare incorra parte della
giurisprudenza, ma non la Corte di appello di Trento
nella sentenza in commento, e della dottrina è di
non tenere presente che – nel nostro ordinamento –
esiste una precisa gerarchia delle fonti. Il giudice
deve anzitutto orientarsi a quello che le
disposizioni di legge (e non di regolamento)
prevedono. In altre parole, anche qualora dovesse
operare l’art. 31 comma 2 reg. n. 11522/1998 (e
dunque non si applica parte del regolamento), non
viene per ciò meno l’applicazione delle disposizioni
di legge. Anche se tale disposizione regolamentare
esclude l’applicazione di alcune norme del
regolamento, essa non fa venir meno gli obblighi
degli intermediari finanziari che risultano
direttamente dalla legge.
Proviamo a passare in rassegna alcune di queste
disposizioni di rango normativo.
Il fatto che una società sia oggettivamente
“operatore qualificato” (ad esempio in quanto
rientrante nella lista di cui all’art. 31 comma 1
reg. n. 11522/1998 oppure in quanto in reale
possesso di competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari) non esclude
l’applicazione, per esempio, dell’art. 21 comma 1
TUF. Questa disposizione stabilisce, fra le altre
cose, che - nella prestazione dei servizi
d’investimento - i soggetti abilitati devono: a)
comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell’interesse dei clienti e per
l’integrità dei mercati; b) acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Anche dunque a voler ritenere, per qualsiasi ragione
(ad esempio per il ricorrere dello status di
operatore qualificato in capo al cliente), che non
sia applicabile una parte del reg. n. 11522/1998,
l’intermediario finanziario è assoggettato ex
lege a certi obblighi nei confronti dei clienti.
In particolare i doveri informativi risultanti
direttamente dalla legge (art. 21 comma 1 lett. b
TUF) investono: 1) anzitutto il significato e le
conseguenze della nozione di operatore qualificato;
2) e poi le caratteristiche (in particolare i
rischi) degli strumenti finanziari che vengono
venduti. Ci soffermeremo, qui di seguito, solo sul
primo aspetto, in quanto maggiormente rilevante
rispetto alla sentenza in commento.
Ad
avviso di chi scrive l’obbligo informativo concerne,
anzitutto, la stessa nozione di operatore
qualificato.
In altre parole, l’intermediario che propone al
cliente di firmare una dichiarazione sulla
competenza e sull’esperienza della società in
materia di strumenti finanziari deve informare su
quali sono le conseguenze di tale dichiarazione. A
questa conclusione conduce la necessità di dare
applicazione almeno alle seguenti basi normative:
a) il dovere di comportarsi con diligenza (art.
21 comma 1 lett. a TUF); b) il dovere
di comportarsi con correttezza (art. 21 comma 1
lett. a TUF); c) il dovere di
comportarsi con trasparenza (art. 21 comma 1 lett.
a TUF); d) il dovere di comportarsi
nell’interesse dei clienti (art. 21 comma 1 lett.
a TUF); e) il dovere di operare in modo
che gli investitori siano sempre adeguatamente
informati (art. 21 comma 1 lett. b TUF).
A ciò si
aggiunga che è ipotizzabile da parte
dell’intermediario anche una violazione dell’art. 21
comma 1 lett. d TUF, secondo cui i soggetti
abilitati devono “disporre di risorse e procedure,
anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l’efficiente svolgimento dei servizi e delle
attività”. Al fine di garantire un efficiente
svolgimento dei servizi e delle attività non pare
consentito che gli intermediari finanziari si
limitino a raccogliere la dichiarazione di sedicenti
operatori qualificati. Bisogna invece, in ogni caso,
informare adeguatamente il cliente sul significato
della dichiarazione che sta per rendere. E qualora
emerga che l’interessato non ha effettiva competenza
ed esperienza in materia, l’intermediario può
procedere al compimento delle operazioni solo nel
rispetto della normativa regolamentare. La banca
deve dotarsi di procedure idonee a verificare la
reale sussistenza di competenza ed esperienza in
capo all’investitore.
Ma l’obbligo dell’intermediario finanziario di
esaminare insieme con il cliente il contenuto e le
conseguenze dell’autocertificazione deriva da
disposizioni di carattere ancora più generale
rispetto a quelle del TUF.
Bisogna anzitutto menzionare innanzitutto l’art.
1175 c.c., secondo cui “il debitore e il creditore
devono comportarsi secondo le regole della
correttezza”. È difficile definire corretto il
comportamento di un intermediario finanziario il
quale omette di segnalare al cliente che la
sottoscrizione dell’autocertificazione esenta la
stessa banca da una serie di doveri.
È
necessario poi richiamare l’art. 1176 comma 2 c.c.,
secondo cui “nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all’esercizio di un’attività professionale,
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata”. È indubbio che questa
disposizione si applichi anche all’intermediario
finanziario. Vi è allora da chiedersi se si possa
qualificare come diligente il comportamento di una
banca che, senza spiegazione alcuna, fa
sottoscrivere al rappresentante legale di una
società una dichiarazione atta a farla assurgere –
in difformità dalla realtà delle cose - a operatore
qualificato. La risposta a questo quesito deve
essere negativa.
L’obbligo dell’intermediario finanziario d’informare
sul significato della autocertificazione può
desumersi dall’art. 1337 c.c., secondo cui “le
parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo
buona fede”. In sede di trattative e di formazione
di un contratto derivato la buona fede impone
d’informare in modo veritiero sugli effetti della
autocertificazione.
Il
combinato disposto delle diverse disposizioni che si
sono elencate, contenute in parte nel TUF e in parte
nel codice civile, impone all’intermediario
finanziario quantomeno di accertare - in via
preliminare - se il cliente sia o meno in possesso
di competenza ed esperienza in materia di operazioni
in strumenti finanziari. Si noti, fra l’altro, che
in alcuni casi l’assenza di tali competenze ed
esperienze è certamente noto alla banca: si tratta
dell’ipotesi in cui la società ha rapporti di lunga
durata con l’intermediario.
Il caso tipico è quello di una piccola impresa che
si affida da anni alla locale filiale di una banca
per la gestione di tutte (o quasi) le pratiche di
natura finanziaria. Il funzionario che conosce bene
la situazione in cui versa la società nonché le
competenze e le esperienze di chi vi lavora non può
ignorare tali circostanze e far sottoscrivere al
rappresentante legale, a propria autotutela,
un’autocertificazione di cui conosce la non
corrispondenza a verità. Se lo fa lo stesso, viola
le disposizioni di legge che si sono elencate.
L’art. 6 comma 2 TUF, così come – più in
generale - la materia esaminata in questa
nota, è stato modificato recentemente in
attuazione del diritto comunitario. Sulla
legislazione europea e su quella italiana
d’implementazione sono apparsi alcuni
contributi dottrinali, cui si rinvia per i
necessari approfondimenti. Cfr., in
particolare, BASTIANON, L’integrazione
dei mercati finanziari in Europa: la MiFID e
la recente normativa italiana di recepimento,
in Il Diritto dell’Unione Europea,
2008, 255 ss.; FRUMENTO, La valutazione
di adeguatezza e di appropriatezza delle
operazioni di investimento nella direttiva
Mifid, in Contr., 2007, 583 ss.;
PONTIROLI-DUVIA, Il formalismo nei
contratti dell’intermediazione finanziaria
ed il recepimento della MiFID, in
Giur. comm., 2008, I, 151 ss.; RINALDI,
Il decreto Mifid e i regolamenti
attuativi: principali cambiamenti, in
Società, 2008, 12 ss.; SANGIOVANNI,
Gli obblighi informativi delle imprese di
investimento nella più recente normativa
comunitaria, in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, 2007, 363
ss.; SANGIOVANNI, Operazione inadeguata
dell’intermediario finanziario fra nullità
del contratto e risarcimento del danno alla
luce della direttiva MIFID, in Contr.,
2007, 243 ss.; SARTORI, Le regole di
adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche
normative, tutele e prospettive MiFID,
in Riv. dir. priv., 2008, 25 ss.
Sulla nuova disciplina non ci si sofferma in
questa sede: considerato che la Corte di
appello di Trento applica il diritto
previgente, è solo su di esso che ci si
concentrerà in questa nota.
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La sentenza:
(Omissis).
Ciò posto, il punto effettivamente nodale
della vicenda ruota intorno al valore da
attribuire alla dichiarazione
autoreferenziale effettuata dal B. quale
legale rappresentante della società
appellante.
La dichiarazione (contenuta nel contratto
normativo datato Lavis 4 dicembre 2002) era
del seguente tenore: “il cliente … in
persona del sottoscritto legale
rappresentante dichiara di rientrare nella
categoria degli operatori qualificati ai
sensi dell’art. 31 secondo comma regolamento
Consob … essendo in possesso di una
specifica competenza ed esperienza in
materia di contratti in strumenti finanziari
con particolare riferimento ai contratti
menzionati nel presente accordo normativo”.
Sull’idoneità della dichiarazione
autoreferenziale, com’è noto, si sono
formati in giurisprudenza due diversi
orientamenti di merito (mancando un
precedente della Cassazione), il primo dei
quali (sostanzialmente facente capo alla
giurisprudenza milanese, che, però, è meno
monolitica di quel che si afferma) ritiene
sostanzialmente sufficiente la mera
dichiarazione della parte (ovviamente in
relazione al regolamento Consob vigente
all’epoca), mentre il secondo (per comodità
di esposizione, riferibile ai tribunali
piemontesi) ritiene non sufficiente
l’autodichiarazione ai fini di escludere la
normativa di garanzia prevista dalle norme
del testo unico della finanza e del
regolamento Consob.
In questo quadro giurisprudenziale è, però,
intervenuta un’importante decisione della
Corte d’appello di Venezia, sulla quale le
parti sono state invitata a discutere già in
sede di precisazione delle conclusioni da
parte di questa Corte (ancorché ciò non
emerga dal verbale dell’udienza) e che ha
affrontato un tema differente da quello
oggetto del presente giudizio ma che ha
rilevanza indiretta ai fini di dare una
corretta interpretazione della norma in
questione.
In primo luogo si osserva che la
posizione rigidamente formalistica seguita
dalla Corte d’appello di Milano (la cui
decisione risale all’ottobre 2007, ben
prima, pertanto, dello scoppio
“dell’emergenza derivati”, circostanza che
certamente ha avuto influenza sulla
decisione della Corte milanese e che
certamente avrà influenza sulle decisioni
che verranno in futuro assunte dai giudici
di merito e anche, non se ne dubita, dalla
Corte di cassazione che verrà sicuramente
chiamata a decidere anche la presente
fattispecie, come è assolutamente logico)
secondo cui “il tenore letterale della norma
e la differente disciplina prevista per le
persone fisiche e le società e persone
giuridiche non rientranti nella prima
categoria porta ad escludere che anche per
queste ultime il possesso dei requisiti di
operatore qualificato debba essere
documentato” non è neppure completamente
seguita dal Tribunale di Milano (il cui
orientamento è pure invocato dalla banca)
che, infatti, nella sentenza 15 ottobre 2008
(rinvenibile ne ilcaso.it, sez. I
giurisprudenza, p. 1413) non condivide
l’orientamento di quel giudice d’appello
specificando in particolare che
l’intermediario “in considerazione della
rilevanza della dichiarazione prevista
dall’ultima parte dell’art. 31, comma 2°.
reg. Consob doveva informare la controparte
del significato della dichiarazione e delle
sue conseguenze; l’intermediario dunque,
perché possa dirsi che abbia rispettato i
doveri di cui all’art. 21 co. 1 lett. a) tuf,
doveri di carattere generali validi anche
quando la sua controparte è un operatore
qualificato, doveva prima di raccogliere la
dichiarazione di cui all’art. 31 co. 2
ultima parte avvertire la cliente persona
giuridica o società del significato della
dichiarazione e delle conseguenze che da
essa ne derivano in termini di minore
protezione quanto agli obblighi di
informazione. È evidente poi che
l’intermediario doveva, in quel primo
contatto con la cliente, avere la
ragionevole certezza che la sua controparte
avesse compreso l’avvertimento e la
comunicazione data. Una volta che
l’intermediario, in termini di assoluta
trasparenza e correttezza, avesse spiegato
al cliente il significato, la portata della
dichiarazione e la diminuzione di protezione
che ne conseguiva (atteso che essa con la
dichiarazione ammetteva di potere
comprendere autonomamente la portata e i
rischi delle operazioni finanziarie
richieste all’intermediario) non era tenuto
a verificare l’effettiva sussistenza della
conoscenza ed esperienza dichiarata,
sempreché non fosse del tutto evidente che
la società o persona giuridica ignorava
completamente il settore finanziario e
quindi salvo sempre il dovere
dell’intermediario di tenere conto della
conoscenza effettiva che aveva della
controparte”.
Il lungo stralcio della sentenza del
Tribunale di Milano è stato riportato al
fine di dimostrare non solo che
l’orientamento invocato dalla banca a
sostegno della sua tesi è tutt’altro che
monolitico ma soprattutto per evidenziare
che esso è chiaramente in evoluzione anche
(e forse soprattutto) in relazione
all’emergenza di casi nei quali, in modo
eclatante, le operazioni finanziarie più
speculative sono state proposte a clienti
che non erano in grado affatto di valutare
la complessità dei contratti che pure
venivano loro proposti.
Ciò posto, ritiene la Corte che la questione
debba muovere da una corretta, obiettiva (e
non funzionale a interessi settoriali)
interpretazione del più volte richiamato
art. 31 del regolamento Consob (all’epoca
vigente) per il quale, come unanimemente
ritenuto, si prevedevano tre diverse
categorie di operatori qualificati: la prima
composta da soggetti che professionalmente
operavano nel settore finanziario; la
seconda da persone fisiche che documentavano
il possesso dei requisiti di professionalità
previsti per i soggetti che svolgono
funzione di amministrazione; la terza
composta dalle società e persone giuridiche
(anche pubbliche) in possesso di una
specifica competenza ed esperienza in
materia di operazioni in strumenti
finanziari espressamente dichiarata per
iscritto dal legale rappresentante.
Bisogna notare che la norma regolamentare
non era ben costruita (come, invece, è
l’odierno regolamento) perché non separava
nettamente le tre categorie, avendo
collocato dopo le persone fisiche
(rientranti nella seconda categoria di
soggetti), le fondazioni bancarie
(certamente rientranti nella prima delle
categorie prima indicate); tuttavia tale
imprecisione “costruttiva” non sempre
particolarmente significativa apparendo
sufficientemente chiaro che la disposizione
dell’art. 31 reg. Consob regolava tre, e
solo tre, diverse categorie di operatori.
Alle tre categorie, come prima individuate,
corrispondevano tre diversi livelli di
protezione; per gli operatori finanziari
(quelli più propriamente professionali) la
norma regolamentare non predisponeva
strumenti di tutela endogena; ciò era
certamente logico poiché la garanzia era
data proprio e soltanto dalla loro stessa
natura. Eppure non è affatto privo di
significato notare che tale categoria era
prevista come composta da soggetti
facilmente identificabili come
“professionali”; si trattava, infatti, di
soggetti “certificati” come professionali
perché tutti iscritti a vario titolo in albi
professionali o facilmente identificabili
per avere strumenti finanziari quotati
(intermediari autorizzati, società di
gestione del risparmio, Sicav, fondi
pensione, assicurazioni, società straniere
omologabili ai soggetti prima indicati,
società emittenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati, società
iscritte negli elenchi previsti dalla legge
bancaria, fondazioni bancarie).
Il soggetto bancario che contrattava con
tali soggetti non doveva far altro che
constatare (in modo agevolissimo)
l’appartenenza dei soggetti a una delle
categorie professionali indicate.
Alla seconda categoria corrispondeva il più
alto livello di protezione; le persone
fisiche per potere essere considerate
operatori qualificati dovevano “documentare
il possesso dei requisiti di professionalità
previsti per l’assunzione di funzioni di
amministratore di società di intermediazione
finanziaria”; in altre parole le persone
fisiche dovevano fornire alle banche le
prove del possesso dei requisiti indicati
nel d.m. 11 novembre 1998 n. 468 e, quindi,
fondamentalmente la maturazione di una
esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l’esercizio di attività di
amministrazione o di controllo presso
imprese; attività professionali in materia
attinente al settore creditizio,
finanziario, mobiliare, assicurativo;
attività d’insegnamento universitario in
materie giuridiche o economiche; svolgimento
di funzioni amministrative o dirigenziali
presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni aventi attinenza con il
settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo.
Alla terza categoria (quella che più
interessa la presente fattispecie)
corrispondeva un livello intermedio di
garanzia; non quello minimo degli operatori
professionali; non quello massimo delle
persone fisiche.
Il legislatore regolamentare aveva previsto,
infatti, per le società e persone
giuridiche, come per tutti gli altri
operatori, il possesso di una specifica
competenza, competenza che, non potendo
essere desunta dall’iscrizione a particolari
albi professionali (o per essere emittenti
di strumenti finanziari in mercati
regolamentati), doveva essere “dichiarata
per iscritto dal legale rappresentante”.
Se si accedesse alla tesi propugnata dalla
banca (e dalla Corte di appello di Milano,
ma non dal Tribunale di Milano, nei suoi più
recenti pronunciamenti) per cui sarebbe
bastata la sola generica dichiarazione della
parte “di rientrare nella categoria degli
operatori professionali” perché avente una
“specifica competenza ed esperienza” (come
si esprime, letteralmente, la dichiarazione
del B., come prima riportata) si otterrebbe
l’inaccettabile conseguenza che la categoria
collocata a livello intermedio di
protezione, come prima individuata, avrebbe
goduto di una tutela addirittura inferiore a
quella degli stessi operatori “tecnici” il
cui possesso di esperienza era comprovato in
via esterna e obiettiva dalla loro
iscrizione in albi professionali tenuti da
soggetti pubblici chiamati anche a
verificare la sussistenza dei parametri di
iscrizione, mentre per tali soggetti la
qualifica sarebbe risultata solo da una mera
dichiarazione autonoma.
In altre parole, accedendo alla tesi della
banca sarebbe bastato per essi
quell’autodichiarazione che non sarebbe
stata sufficiente neppure per i soggetti
“apertamente professionali” che erano
considerati tali non perché così
autodichiaratisi ma perché fondamentalmente
le loro qualificazioni emergevano da tutto
il complesso della loro attività tanto da
essere tutti identificabili in base
all’iscrizione in speciali albi (ovvero per
essere emittenti di strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati).
È, però, vero che il livello di protezione
delle società e delle persone giuridiche
doveva essere inferiore rispetto a quella
delle persone fisiche che dovevano
“documentare il possesso dei requisiti per
essere amministratori di sim”.
Nel senso indicato dalla norma, il
documentare non era ovviamente fine a se
stesso ma per provare, per consentire
all’intermediario di effettuare valutazioni
sui documenti proposti; e ciò significa che
da un lato le persone fisiche dovevano
produrre alle banche la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti e
dall’altro le banche avevano l’obbligo di
valutare che la documentazione loro fornita
fosse idonea ad accertare l’idoneità
astratta dei loro cliente ad assumere le
funzioni di amministratore di sim.
Il livello di protezione delle società si
doveva collocare, quindi, a un livello
intermedio: non era necessario che la parte
documentasse, cioè provasse qualcosa, ma era
necessario, però, che dichiarasse non la
propria competenza (che costituisce il
risultato finale del giudizio), ma le
proprie esperienze in misura idonea a
ritenere di essere in grado di comprendere
la complessità dei contratti che si venivano
a proporre in ragione della esperienza
dichiarata.
La banca, quindi, non doveva accertare la
veridicità del “curriculum” esposto dal
cliente né preoccuparsi di acquisire la
documentazione comprovante le dichiarazioni
della parte; doveva, però, accertarsi che il
cliente dichiarasse delle esperienze che la
banca stessa avesse potuto assumere (con un
giudizio di ragionevolezza) come sufficienti
per comprendere la straordinaria complessità
dei contratti che proponeva. Solo così,
infatti, poteva essere interpretato il dato
letterale della disposizione che considerava
operatori qualificati “le società in
possesso di una specifica competenza ed
esperienza … espressamente dichiarata per
iscritto dal legale rappresentante”.
Si può evidentemente criticare il fatto che
il legislatore abbia usato il singolare
“dichiarata” con riferimento ai sostantivi
femminili “competenza ed esperienza” dovendo
semmai essere utilizzato il plurale
femminile “dichiarate”; ma l’improprietà
linguistica è significativa proprio della
volontà del legislatore di collegare la
dichiarazione all’elencazione degli elementi
da cui desumere “l’esperienza”. Dichiarare
l’esperienza significava indicare i fatti da
cui poteva desumersi l’esperienza e non auto
esprimere il risultato di un giudizio (tanto
più se basato su fatti neppure dichiarati).
Si ribadisce ancora una volta che aderire
alla tesi della difesa della banca significa
puramente e semplicemente azzerare il
livello di protezione di soggetti che nella
scala prevista dal legislatore avevano,
però, un grado di protezione intermedio.
Si tratta di una posizione espressamente
fatta propria da una parte della
giurisprudenza di merito, non solo Trib.
Novara 18 gennaio 2007 (in Società, 2008,
755), ma anche e soprattutto dalla Corte
d’appello di Venezia 16 luglio 2008 (in Corr.
mer., 2008, 1261 ss.) che ha deciso una
questione differente rispetto a quella
oggetto del presente giudizio, ma comunque
assai rilevante.
Premesso che il tentativo di sminuire la
portata dell’indicata decisione della Corte
d’appello di Venezia proposta dalla difesa
della banca in comparsa conclusionale
appare, sia detto senza alcuna nota
polemica, espressione più di un imbarazzo
che di legittima non condivisione della
statuizione, il vero significato della
decisione della Corte d’appello sta tutta
nel fatto che essa ha confermato la sanzione
irrogata dalla Consob proprio all’istituto
di credito oggi appellato in ragione della
“mancanza di verifica sulla dichiarazione di
operatore qualificato resa dal cliente,
rilevante ai sensi dell’art. 31 reg. Consob
onde assicurare l’effettiva esperienza e
competenza dello stesso e dunque la
comprensione della complessa struttura delle
operazioni proposte”.
Il fatto che non fossero state attuate
procedure di verifica non è stato, dunque,
considerato fonte di responsabilità sola da
parte di qualche autorità giudiziaria di
merito (ancorché ciò non sarebbe comunque
irrilevante), ma dalla stessa Consob, ovvero
esattamente dall’autorità che il regolamento
in questione ha emanato.
Si può criticare la scelta del legislatore
di affidare il giudizio sulle violazioni
delle norme regolamentare allo stesso
soggetto che le norme regolamentari emana,
ma tale scelta (ancorché mitigata da
normative dirette a tutelare l’indipendenza
dei vari uffici interessati all’irrogazione
delle sanzioni) è stata posta a tutela degli
operatori finanziari e non certo a tutela
dei soggetti che con gli operatori
finanziari trattano; e ciò costituisce
ulteriore motivo per valutare con attenzione
la sanzione irrogata nella specie e le sue
motivazioni.
La rilevanza della decisione (come la banca
e la sua difesa hanno in realtà
perfettamente compreso) sta, pertanto, nel
fatto che essa smentisce in modo assoluto
l’interpretazione del regolamento data dalla
banca tanto da essere stata sanzionata dalla
Consob (con deliberazione avallata dalla
Corte d’appello chiamata a conoscere del
controllo del procedimento sanzionatorio) la
prassi di meramente recepire la
dichiarazione stessa.
Anche la Consob nella sostanza ha fatto
completamente propria la tesi che qui si
propugna con forza e cioè che la
dichiarazione non era autoreferenziale ma
attestativa di esperienze che dovevano, poi,
da parte della banca essere ragionevolmente
valutate al fine di accertare che tali
esperienze fossero effettivamente in grado
di far comprendere alla società la natura
dei contratti che si andavano a stipulare.
È facile sottolineare che la dichiarazione
del B. (come sopra riportata nella sua
interezza) non attestava alcuna esperienza;
anzi esprimeva una valutazione giuridica (la
natura professionale) laddove, invece, la
dichiarazione doveva avere per oggetto solo
la comunicazione delle esperienze al fine di
consentire alla banca di avere la certezza
di avere a che fare con un soggetto
professionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 31.
Le considerazioni che precedono, che, se non
ci si inganna, trovano fondamento in una
rigorosa esegesi delle disposizioni di
legge, determinano l’effetto che ai
contratti si dovevano applicare le norme
ordinarie e non quelle speciali previste per
gli operatori professionali.
(Omissis).
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