Il
presente saggio è stato redatto per la rivista
Il Corriere del Merito ed ivi è pubblicato, 2009
(Omissis).
Vanno disattese, alla stregua delle
considerazioni di seguito espresse, le ulteriori
domande di nullità tempestivamente proposte in
giudizio, mentre va ritenuta accoglibile la
domanda risarcitoria proposta, stimandosi
sussistente una ipotesi di conflitto di
interessi non segnalata relativamente alla
negoziazione oggetto di causa. Sul punto si
rendono opportune alcune considerazioni
preliminari sulle vicende che hanno riguardato
l’emissione delle obbligazioni riferite al
Gruppo Cirio e, segnatamente, le obbligazioni di
cui è causa.
Il
conflitto
La
quasi totalità delle obbligazioni emesse dal
Gruppo Cirio, tutte esclusivamente destinate ad
investitori istituzionali, come previsto dalla
varie “Offering Circulars”, sono state
integralmente offerte e collocate in Italia,
prevalentemente presso piccoli risparmiatori.
Pur tuttavia, come si rileva chiaramente dal
Contratto di Sottoscrizione e Vendita allegato
alle Offering Circulars, i managers
avevano garantito e concordato di non offrire o
vendere alcun titolo nella Repubblica italiana
nelle forme della sollecitazione al pubblico. E
per tale motivo l’offerta non è stata oggetto di
richiesta di autorizzazione presso la Consob ai
sensi dell’art. 94 I comma T.U.F. Pur
prescindendosi dall’indagine sulla legittimità
della procedura di collocamento dei titoli di
cui è causa e di successiva vendita ad
investitori non istituzionali, valorizzata dalla
difesa attrice che deduce, altresì, la dolosa
preordinazione fra le Banche creditrici del
Gruppo Cirio nell’organizzazione delle modalità
di acquisto incrociato e di successivo
collocamento dei bonds ai risparmiatori,
non appare revocabile in dubbio la presenza,
nella specie, di un conflitto di interessi non
segnalato, alla stregua della sequenza dei fatti
di seguito descritto: (i) il 30/1/01 viene
lanciata sul mercato l’obbligazione di cui è
causa, la quale fa parte di sette emissioni; (ii)
nell’operazione, la Banca risulta aver rivestito
la qualità di bookrunner; (iii) nell’Invitation
Telex emerge che fra i chiamati alla
sottoscrizione vi è anche la Banca; (iv) la
Banca accetta di partecipare al Consorzio di
Collocamento; (v) la Banca riveste il ruolo di
lead manager; (vi) dalla documentazione
in atti risulta che la Banca aveva concesso
linee di credito per scoperto di conto corrente
a Cirio Finanziaria per 3.0 milioni di euro. I
fatti e le circostanze sopra descritte
evidenziano che la vendita dei titoli, avvenuta
nella fase del c.d. grey market, ha
costituito innanzitutto un indubbio vantaggio
per l’intermediario che doveva “liberarsi” della
giacenza appena acquisita. Inoltre, attraverso
l’emissione delle obbligazioni, il Gruppo Cirio
si è finanziato senza fare ulteriore ricorso al
sistema bancario ed anzi i proventi delle
entrate costituite dalla vendita dei bonds
Cirio hanno concorso a ridurre il debito nei
confronti degli istituti di credito. Nella
vicenda di specie la Banca ha assunta la
triplice veste di finanziatore per linee di
credito nei confronti del gruppo Cirio con
diritto di voto nelle assemblee delle società di
tale gruppo quale creditore pignoratizio, di
lead manager nel consorzio di collocamento
dei bonds oggetto di causa e, da ultimo,
di intermediario finanziario nella vendita di
alcune emissioni delle obbligazioni in oggetto.
Giova poi evidenziare che il prezzo della
vendita in contropartita diretta applicato agli
odierni attori è stato molto più alto di
entrambi i prezzi di collocamento; e anche da
questo più modesto, ma pur significativo,
particolare emerge che la Banca ha perseguito il
proprio interesse e non quello del cliente. Il
rimedio in caso di conflitto: nullità -
annullamento - risarcimento danni da
inadempimento. Ciò premesso, occorre ora
individuare il rimedio applicabile alle
fattispecie di conflitto e la conseguente
sanzione. Come è noto, la recente pronuncia
delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha
escluso il rimedio della nullità nelle ipotesi
di violazione degli obblighi comportamentali
posti a carico dell’intermediario dalle norme
del T.U.F. e dai Regolamenti attuativi che, nei
casi di conflitto (così come nei casi di
inadeguatezza della operazione finanziaria)
prescrivono che gli intermediari devono in linea
di principio astenersi, quindi rendere evidente
il profilo di conflitto/inadeguatezza e solo
dopo aver dato le opportune avvertenze ed avere
ricevuto (con evidenza documentazione) la
indicazione di procedere, possono dare corso
all’ordine. Parte della dottrina, mantenendo -
almeno in un primo momento - un atteggiamento
critico nei confronti dell’orientamento espresso
dalle Sezioni Unite, ha invocato il rimedio
della nullità per le operazioni compiute in
conflitto di interessi, ovvero per le operazioni
inadeguate, in assenza delle prescrizioni
contenute nella normativa di riferimento. La
critica si è incentrata sulla constatazione che
non siamo di fronte ad un generico dovere
comportamentale, ad un mero obbligo di
diligenza, ma ad un vero e proprio divieto
legale che può essere scriminato solo in
presenza di specifiche modalità esecutive.
Dunque la sanzione più appropriata dovrebbe
essere la nullità per illiceità, in omaggio
all’esigenza di ordine pubblico economico di
garantire l’integrità dei mercati contro la
diffusione di operazioni pericoloso e molto
probabilmente dannose (nullità virtuale ex
art. 1418 c.c.). Parte della giurisprudenza,
invero precedente alla pronuncia delle Sezioni
Unite, aveva molto suggestivamente costruito la
sanzione di nullità seguendo un altro percorso e
cioè ritenendo che la mancanza di avvertimento e
di autorizzazione scritta da parte
dell’investitore (nei casi di conflitto o di
inadeguatezza) non configurasse una mera
violazione di una regola di condotta, bensì la
violazione di un requisito di forma intrinseco
alla fattispecie negoziale (così, il Trib.
Venezia, 22.10.07). Ed è stato ancora sostenuto
che l’omissione di informazioni espressamente
dovute per legge o per regolamento per
assicurare la formazione di un consenso
consapevole del cliente potrebbe operare quale
causa di annullamento per raggiro omissivo,
anche colposo, ai sensi dell’art. 1439 c.c. ogni
volta che il cliente provi che la specifica
informazione che l’intermediario non ha fornito
non era già in suo possesso, con la conseguenza
che la dichiarazione reticente o l’omessa
informazione avrebbero inciso sul suo consenso
rendendolo meno consapevole di quanto avrebbe
dovuto essere. Ciò premesso, premesso altresì
che dal carattere imperativo di una norma non
può inferirsi in via automatica che la sua
violazione dia luogo a nullità ed in ossequio
alla funzione nomofilattica della giurisprudenza
delle Sezioni Unite, questo collegio ritiene
nella specie accoglibile la domanda risarcitoria
formulata dalla difesa attrice subordinatamente
alla domanda di nullità, quale naturale
conseguenza dell’accertato inadempimento della
convenuta agli obblighi sopra evidenziati e non
assolti in punto conflitto.
Il
nesso causale
La
difesa convenuta, più volte, ed anche in sede di
discussione avanti il Collegio, ha contestato la
sussistenza di un nesso causale fra
inadempimento e danno. La questione è delicata e
affatto trascurabile. Le Sezioni Unite, nel
censurare la pronuncia della Corte di Appello di
Torino nella parte in cui “non si è soffermata a
valutare se sussistesse o meno la situazione di
conflitto di interessi (…) poiché ha escluso che
comunque vi fosse la prova della dannosità
dell’eventuale conflitto” (…) “sulla base della
considerazione che le operazioni in questione,
se anche compiute con un diverso intermediario,
non avrebbero dato risultati differenti” hanno
chiarito che “se la situazione di conflitto (è)
configurabile, non (solo) le concrete e
specifiche modalità esecutive a venire in
questione, ma il compimento stesso
dell’operazione che non avrebbe dovuto affatto
avere luogo”. Benché la nota pronuncia non si
sia particolarmente diffusa sulle ipotesi di
conflitto e di inadeguatezza e sulle conseguenze
che una siffatta situazione, ove accertata,
determina sul piano risarcitorio, può dirsi che
almeno sul rimedio (risarcimento e non nullità)
e sul nesso inadempimento e danno (da
considerarsi in re ipsa per il semplice
fatto della violazione del divieto) non
residuano spazi di dubbio. E questo Collegio, al
di là del doveroso rispetto per l’autorevole
pronuncia, ritiene di condividere il principio
per cui nella fattispecie di conflitto (e di
inadeguatezza) deve considerarsi irrilevante
l’indagine sul nesso causale fra inadempimento e
danno. Proprio perché il divieto legale a carico
dell’intermediario di compiere operazioni in
difetto di informazione e di successiva
autorizzazione del cliente opera sul semplice
presupposto della presenza di un interesse in
conflitto (situazione) ed indipendentemente
dall’incidenza dell’interesse sulla condotta
dell’intermediario (azione) o sui termini
dell’operazione (risultato dell’azione), deve
ritenersi irrilevante accertare il nesso di
causalità fra la violazione dell’obbligo di
astensione ed il pregiudizio patito dal cliente,
consistito nella perdita totale o parziale
dell’investimento. È ben vero che la perdita di
valore di uno strumento finanziario dipende
essenzialmente dall’andamento sfavorevole del
mercato e che dunque può condividersi in linea
di principio l’assunto secondo cui la eventuale
perdita si registrerebbe negli stessi termini
anche se l’operazione venisse compiuta da altro
intermediario non portatore di quell’interesse
in conflitto, pur tuttavia la precisione di un
divieto legale di agire, che le Sezioni Unite si
sono incaricate di individuare e valorizzare, ha
proprio la precipua funzione di prevenire e - in
caso di violazione - di trasferire il rischio
sul soggetto che viola il divieto (nella specie
sull’intermediario). Neppure la circostanza che
le operazioni di investimento siano per la loro
natura aleatorie vale a vanificare tale nesso:
aleatorio è infatti il risultato economico delle
operazioni (in quanto legato all’andamento del
mercato), ma non il contenuto dell’obbligazione
di fedeltà e diligenza dell’intermediario nel
rapporto con l’investitore che, anzi, deve
atteggiarsi in modo ancor più stringente laddove
si consideri che le operazioni di investimento
sono intrinsecamente pericolose (potendo
comportare la perdita totale o parziale del
capitale investito o, in certe operazioni,
addirittura di una capitale maggiore di quello
inizialmente investito). Deve al contrario
ritenersi che, proprio in quanto rischio tipico
del settore, l’andamento sfavorevole del mercato
non valga ad interrompere il nesso di causalità.
D’altro canto costituisce un canone generale
dell’ordinamento più volte teorizzato dalla
dottrina e reso concreto dalla giurisprudenza il
principio secondo cui qualora l’agente abbia
violato non il generale precetto di condotta
prudente bensì un precetto specifico e
precostituito, la responsabilità si estende a
tutti gli eventi che siano realizzazione del
pericolo in relazione al quale la regola di
condotta è stata posta, indipendentemente da ciò
che l’agente abbia previsto o potesse prevedere.
La ricostruzione della volontà ipotetica
dell’investitore (come l’informazione omessa
avrebbe inciso sulla formazione dalla volontà
del cliente) al pari del giudizio ipotetico
sull’ordine degli eventi che si sarebbero
altrimenti verificati, resta dunque irrilevante,
atteso che una volta riconosciuto che si è in
presenza di un divieto legale di agire,
l’illecito consiste e si consuma nel semplice
fatto di agire in violazione di un divieto. Ciò
che unicamente rileva è il fatto che
l’intermediario ha posto l’investitore in una
situazione di pericolo che il legislatore
intendeva prevenire per scongiurare il rischio
di un pregiudizio ritenuto insito in quella
condotta…(omissis)…
Il
quantum risarcibile
Se
la violazione della diligenza professionale
dell’intermediario risiede nel fatto di non
essersi astenuto dal complimento
dell’operazione, il danno che consegue in via
immediata e diretta al compimento
dell’operazione è l’intero interesse positivo:
cioè la perdita integrale o parziale del
capitale, restando del tutto irrilevanti, come
precisazione le Sezioni Unite, “le modalità con
cui l’operazione è stata in concreto realizzata
o avrebbe potuto esserlo con altro
intermediario”. Peraltro, solo la sanzione
risarcitoria dell’intero interesse positivo
rende effettivo il precetto che, diversamente,
sarebbe del tutto svuotato di contenuto e
rifluirebbe nel generico dovere di diligenza
professionale.
(Omissis).
Il
commento
di
Ferdinando Bruno
Il
fatto e la questione
I
sigg.ri A e B (gli Attori) convenivano
dinanzi al Tribunale di Milano la Banca C (la
Banca) deducendo la
nullità/invalidità/inefficacia dell’operazione di
investimento in titoli Cirio Holding Sa 6,25%
avvenuta in data 13 dicembre 2001 con addebito sul
loro conto corrente di € 50.482,44; contestando la
illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca
in occasione della vicenda in oggetto; lamentando
plurime violazioni delle norme del T.U.F. e del Reg.
Consob n. 11522/1998 e chiedendo quanto segue: (i)
nel merito, in via principale, accertare e
dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del
contratto e/o comunque della negoziazione 13
febbraio 2001 avente ad oggetto le obbligazioni
Cirio tra gli attori e la convenuta, per violazione
delle rilevanti norme imperative di cui al T.U.F. e
al Reg. Consob; (ii) in via subordinata, dichiarare
l’annullamento del contratto e/o della suddetta
negoziazione ai sensi dell’art. 1427 ss. c.c.; (iii)
per l’effetto, condannare la Banca convenuta alla
restituzione integrale in favore dell’attore della
somma di Euro…omissis…oltre agli interessi
legali e rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT dal giorno di valuta sino all’effettivo
soddisfo; (iv) in via ulteriormente subordinata,
dichiarare che la Banca si è resa inadempiente nei
confronti degli attori per tutti i comportamenti
tenuti in occasione della compravendita del bond
Cirio de quo, violando le rilevanti norme del
T.U.F. e Reg. Consob; (v) in ogni caso dichiarare
che la Banca non si è comportata secondo correttezza
e buona fede, e per l’effetto dichiararla
responsabile ex art. 1337 c.c. e/o ex
art 2403 c.c.; (vi) per l’effetto condannare in
tutti i casi la banca al risarcimento dei danni
patiti e patiendi, patrimoniali (perdita
dell’investimento) e non patrimoniali (danno morale,
biologico e psicologico) determinati in corso di
causa. Il Tribunale, nel decidere secondo quanto
riportato in premessa, ha menzionato attori ed
istituti del mercato degli
Eurobond
quali manager, offering circular,
invitation telex, ecc.: menzioni, queste, che
necessitano, al fine della corretta comprensione
della fattispecie de qua, un approfondimento
su un argomento non adeguatamente effettuato, a
quanto ci consta (anche per la particolare
connessione all’operatività dei capital markets)
in dottrina.
Gli Eurobonds
All’interno del
mercato dei titoli obbligazionari si è soliti
distinguere tra mercato internazionale e mercato
domestico. Il mercato internazionale delle
obbligazioni è costituito da emissioni in larga
parte collocate al di fuori del paese di residenza
dell’emittente, distribuite di solito attraverso un
sindacato di collocamento, quotate su uno o più
mercati borsistici.
Il
mercato domestico raggruppa invece le
obbligazioni emesse da emittenti italiani, regolate
dalla legge italiana e collocate in misura
prevalente in Italia.
Al
mercato internazionale si accede attraverso
l’emissione di Eurobond: questa è
normalmente un’obbligazione assoggettata ad una
normativa diversa rispetto a quella cui è sottoposto
l’emittente(la prassi di mercato riconosce la legge
inglese.
Va
evidenziato come l’emissione di Eurobond si
distinguono, inter alia, in base al tipo di
collocamento, emissioni pubbliche e collocamenti
privati (“private placement”).
Le emissioni pubbliche sono operazioni rivolte ad
una pluralità di investitori istituzionali e
collocate sul mercato per il tramite di uno o più
Bookrunner.
I collocamenti privati sono operazioni collocate
prevalentemente da un singolo intermediario in
qualità di Manager e rivolte a singoli
investitori che cercano soluzioni di investimento
fortemente personalizzate.
Ai
fini qui rilevanti appare opportuno individuare e
descrivere brevemente i soggetti che intervengono in
una tipica emissione di Eurobond. La
terminologia riportata è quella normalmente
utilizzata in tali operazioni:
(i) Lead Manager: il Lead Manager
è il soggetto cui viene conferito il mandato
dall'emittente al fine di strutturare l'operazione
di emissione di Eurobond. Di solito tale
soggetto sarà anche il "bookrunner", cioè la
banca che si occupa di raccogliere le expression
of interest (i.e. le richieste degli
emittendi Eurobond) degli investitori
istituzionali; (ii) Joint Lead Manager:
il Joint Lead Manager è il soggetto, insieme
con gli altri Joint Lead Manager,
responsabile per le attività del sindacato di
emissione (i.e. il
raggruppamento di più banche (consorzio, sindacato)
al fine di effettuare insieme un'emissione di
titoli), inclusa l'attività di distribuzione dei
titoli a ciascun sottoscrittore. Tale soggetto
partecipa anche, solitamente, alla fase di due
diligence ed alle drafting session.; (iii)
Co-lead Manager: il Co-lead Manager
è un membro del sindacato di
emissione che partecipa ad alcune funzioni del "Lead
Manager".
L’invitation
telex è il documento con cui viene
formalizzato il consorzio di collocamento già
concordato verbalmente. L'invitation telex si
limita eventualmente e confermare la predetta
costituzione del consorzio: esso contiene i
principali commercial terms dell'emissione,
incluso la presenza o l'assenza di un rating.
Alla luce di quanto sopra i tratti caratteristici
delle emissioni di Eurobond sono dunque:
a) assenza di un prospetto di sollecitazione, in
quanto l'offerta dei titoli in discorso, a
prescindere dalle modalità con le quali viene
effettuata, è comunque destinata solo ad investitori
professionali;
b) normale presenza di un documento informativo (Offering
Circular), redatto per l'offerta di investitori
professionali e i cui contenuti possono essere
utilizzati anche come prospetto di quotazione nella
Borsa Valori del Lussemburgo; c) esistenza di
contrattazioni nella fase di
grey market
(dalla data
di lancio dell'operazione alla data di primo
regolamento), che anticipano il momento della
sottoscrizione dei titoli (mercato primario vero e
proprio) e, a maggior ragione, la quotazione sul
mercato ufficiale. Le negoziazioni che intervengono
nella fase di grey market hanno modalità del
tutto simili a quelle tipiche di un "mercato
secondario".
L’Offering
Circular
Come
visto la sentenza menziona l’offering circular,
cioè il documento di emissione redatto per
investitori istituzionali. Dobbiamo evidenziare
come le emissioni di Eurobond possano essere
effettuate senza l'utilizzo di un'Offering
Circular; tale circostanza è rara, ma va
ricordato come le Offering Circular sono sia
documenti che hanno una funzione di disclosure,
sia documenti necessari per il listing delle
obbligazioni. Tanto atteso, nel caso in cui non vi
sia nessun listing e nessun approccio formale
(i.e. marketing) al mercato, l'Offering
Circular non viene utilizzata.
Ovviamente, in generale, ciò accade nel caso in cui
vi sia emittente ben conosciuto sul mercato e con un
basso livello di rischio.
Si
segnala come, nonostante quanto sopra evidenziato,
l'Offering Circular sia un documento chiave
nell'ambito di un'emissione di
Eurobond;
esso contiene le informazioni descrittive
dell'emittente, ed in particolare una descrizione
analitica della storia, del business, del
management, delle attività svolte e di quelle
programmate e un'analisi dell'andamento finanziario,
nonché una descrizione delle
securities.
Va
rilevato come la responsabilità dell'Offering
Circular, ed in particolare della business
description, è sempre in capo all'emittente, il
quale ha il compito e l'obbligo di fornire
informazioni corrette: tale obbligo assume
particolare rilevanza in ragione del fatto che gli
investitori istituzionali (quali, ad esempio le
banche) fondano la propria decisione di investimento
sul contenuto dell'Offering Circular.
La
necessità di disclosure dell'Offering
Circular è determinata dalla necessità di
fornire ai potenziali investitori le
informazioni aggiuntive al fine di consentire
loro di decidere se investire o meno negli strumenti
di debito del determinato emittente.
Il
livello di dettaglio e di accuratezza delle
informazioni contenute nell'Offering Circular
dipenderà, tra l’altro, dai seguenti fattori:
(i) dal medesimo emittente, in quanto una maggior
quantità di informazioni sarà richiesta per una
società sconosciuta al mercato ed operante in
attività ad alto tasso di rischio; (ii) dalle
caratteristiche dei titoli (ed il rischio loro
connesso); (iii) dalla giurisdizione. Le Offering
Circular per gli emittenti di giurisdizioni meno
sviluppate spesso contengono informazioni
dettagliate sullo stato dell'emittente e del settore
industriale in cui opera.
Alcune problematiche del mercato degli Eurobond:
conflitto di interessi ed inducements
Il
mercato degli Eurobond, ed il relativo
collocamento, presenta problematiche sensibili
quali, ad esempio, il conflitto di interessi e gli
inducement.
In
merito al primo tema, come visto in precedenza, il
Lead Manager de quo si trovava in una
triplice condizione di conflitto di interessi:
come evidenziato in dottrina, l’emersione di
situazioni di conflitto di interessi
nella prestazione dei servizi di investimento,
specie ad opera delle banche, ha caratterizzato, sul
piano empirico, nel nostro paese e all’estero le
principali vicende del c.d. “risparmio tradito”. Il
problema rappresenta certamente uno dei principali
nervi scoperti del sistema. Il considerando 29 della
Mifid ne traccia efficacemente i termini, riferibili
in massima parte all’impresa di investimento
bancaria: “La gestione sempre più ampia di attività
che molte imprese di investimento esercitano
simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi
siano conflitti tra queste diverse attività e gli
interessi dei clienti. È pertanto necessario
prevedere regole volte a garantire che tali
conflitti non si ripercuotano negativamente sugli
interessi dei loro clienti”.
La medesima dottrina rileva altresì come “il
conflitto di interessi - e in particolare quello
determinato dalla multifunzionalità delle imprese di
investimento, e così in particolare delle banche - è
inevitabile e a questa inevitabilità il legislatore
deve, per così dire, “rassegnarsi”. Il conflitto non
va eliminato ma va “gestito”: dunque la soluzione
più coerente con questo fine è, appunto, l’adozione
da parte delle imprese di misure organizzative
che consentano all’impresa di individuare,
prevenire, gestire il conflitto: più
precisamente ancora le imprese debbono gestire il
conflitto per prevenire che l’inevitabile conflitto
incida negativamente sugli interessi del cliente
(art. 13 Mifid). Tuttavia, riconosce il comma 2
dell’art. 18 Mifid, e con esso il CESR, se le misure
organizzative non sono sufficienti allo scopo
soccorre l’obbligo di disclosure del conflitto; pur
se, saggiamente, il considerando 27 della direttiva
73/2006 - usando un eufemismo - precisa che non “è
consentito un eccessivo affidamento sulla
comunicazione senza una adeguata considerazione di
come tali conflitti possano essere adeguatamente
gestiti”. Ma l’inevitabilità del conflitto di
interessi non è nella natura delle cose o del
mercato: esperienze e recenti (le riforme
israeliane) testimoniano che il legislatore può, ove
il conflitto risulti troppo rischioso per
l’efficienza e l’equità del mercato, vietare che una
banca possa svolgere (direttamente o nell’ambito del
gruppo) alcune attività di intermediazione
finanziaria. E che dunque si sceglie consapevolmente
di far diventare il conflitto inevitabile e si
sceglie, invece di eliminarlo, di aprirsi al rischio
o alla certezza (emblematico è il riferimento
normative alla limitazione al minimo del conflitto
di interessi e all’obbligo di disclosure) che
possa manifestarsi e incidere negativamente
sull’efficienza del mercato e dell’operatore, e
sull’equità.
Relativamente all’importanza del tema dei conflitti
di intessi post Mifid, come evidenziato in
altra sede
la definizione del conflitto di interesse è
consegnata alla direttiva 2006/73/CE della
Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di
esecuzione della Mifid
per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e
le condizioni di esercizio dell’attività delle
imprese di investimento e le definizioni di taluni
termini ai fini di tale direttiva (di seguito, la
Direttiva di Secondo Livello): il considerando
24 di quest’ultima prevede che, tra le circostanze
che devono essere considerate tali da far sorgere un
conflitto di interesse, devono rientrare le
situazioni nelle quali esista un conflitto tra gli
interessi dell’impresa, o di taluni soggetti
collegati all’impresa o al gruppo dell’impresa, e
gli obblighi dell’impresa nei confronti della
clientela, oppure tra gli interessi divergenti di
due o più clienti nei confronti di ciascuno dei
quali l’impresa ha degli obblighi. Il Legislatore di
Bruxelles, con la medesima previsione, ha chiarito
come non sia sufficiente, per rientrare in tali
circostanze, che l’impresa possa conseguire un utile
se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio
per un cliente o che un cliente nei confronti del
quale l’impresa ha degli obblighi possa conseguire
un utile o evitare una perdita senza che vi sia una
possibile perdita concomitante per un altro di tali
clienti.
Posizione preminente è quindi rivestita dalla
tutela del cliente rispetto ad una situazione
negativa (svantaggio o perdita) che però non è
rilevante per sè, ma solo se correlata ad una
paritetica situazione negativa dell’impresa di
investimento.
Viene poi cristallizzata l’indifferenza della
qualità di cliente rispetto alla gestione dei
conflitti di interessi, prevedendo che questi ultimi
devono essere oggetto di regolamentazione quando un
servizio di investimento o un servizio accessorio è
fornito da un’impresa di investimento: lo status
del cliente al quale il servizio è fornito (cliente
al dettaglio, cliente professionale o controparte
qualificata) è a tal fine irrilevante,
con la conseguenza, quindi, che un’impresa di
investimento che fornisce un servizio di
investimento o un servizio accessorio è sempre
tenuta a regolamentare i conflitti di interesse.
La
Direttiva di Secondo Livello disciplina,
poi, i conflitti di interesse potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti, prevedendo che gli
Stati membri assicurino che, come criterio minimo
per determinare i tipi di conflitti di interesse che
possono insorgere al momento della fornitura di
servizi di investimento e accessori o di una
combinazione di essi e la cui esistenza può
danneggiare gli interessi di un cliente, le imprese
di investimento considerino se l’impresa di
investimento, un soggetto rilevante o una persona
avente un legame di controllo, diretto o indiretto,
con l’impresa si trovi in una delle situazioni ivi
individuate, sia a seguito della prestazione di
servizi di investimento o accessori o di attività di
investimento, sia per altra ragione.
In
merito al tema degli Inducement, si è già
rilevato di recente in altra sede come
l’articolo 52 del Regolamento recante norme di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in materia di intermediari
(il Regolamento Intermediari) categorizza nel
genus degli incentivi ammissibili, inter
alia, due distinte fattispecie: (i) compensi,
commissioni o prestazioni non monetarie pagati o
forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di
questi, qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni: (a) l’esistenza, la natura e l’importo
di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora
l’importo non possa essere accertato, il metodo di
calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente
al cliente, in modo completo, accurato e
comprensibile, prima della prestazione del servizio
di investimento o accessorio e (b) il pagamento di
compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni
non monetarie è volta ad accrescere la qualità del
servizio fornito al cliente e non deve ostacolare
l’adempimento da parte dell’intermediario
dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del
cliente (che, ai fini del presente lavoro, ci
permettiamo di definire “Inducement Propri
o Incentivi Propri”); (ii) compensi adeguati che
rendano possibile la prestazione dei servizi o siano
necessari a tal fine, come ad esempio i costi di
custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i
prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per
loro natura, non possano entrare in conflitto con il
dovere dell’impresa di agire in modo onesto, equo e
professionale per servire al meglio gli interessi
dei suoi clienti (tale categoria, anche per ragioni
di distinguo da quella precedente, definiremo,
sempre ai fini del presente contesto “Inducement
Impropri o Incentivi Impropri”). È evidente come
la qualificazione di una somma di danaro pagato ad -
e ricevuta da - un intermediario nell’una o
nell’altra categoria di incentivi provochi impatti
notevoli sul medesimo operatore, in termini di costi
e perdita di competitività (si pensi agli obblighi
di disclosure e alle verifiche sull’effettivo
accrescimento della qualità del servizio in caso di
Incentivi Propri).
Il
conflitto di interessi ed il relativo obbligo
del risarcimento dell’intermediario
Ora, esaminando le conclusioni della decisione in
tale sede commentata, questa, dopo aver sgombrato
definitivamente il campo dalla possibilità di
sanzionare con il rimedio della nullità gli atti
posti in essere dall’intermediario in conflitto di
interessi (alla luce della recente sentenza delle
Sezioni Unite),
ha asserito che il nesso tra inadempimento e
danno è da considerarsi in re ipsa per il
semplice fatto della violazione del divieto, e
che, atteso il fatto che il divieto legale a carico
dell’intermediario di compiere operazioni in difetto
di informazione e di successiva autorizzazione del
cliente opera sul semplice presupposto della
presenza di un interesse in conflitto (situazione)
ed indipendentemente dall’incidenza dell’interesse
sulla condotta dell’intermediario (azione) o sui
termini dell’operazione (risultato dell’azione), è
irrilevante accertare il nesso di causalità fra la
violazione dell’obbligo di astensione ed il
pregiudizio patito dal cliente, consistito nella
perdita totale o parziale dell’investimento.
Quale è dunque il danno risarcibile nel caso di
questa particolare responsabilità oggettiva da
conflitto di interesse dell’intermediario? A
riguardo, statuisce la sentenza, che se la
violazione della diligenza professionale
dell’intermediario risiede nel fatto di non essersi
astenuto dal complimento dell’operazione, il danno
che consegue in via immediata e diretta al
compimento dell’operazione è l’intero interesse
positivo: cioè la perdita integrale o parziale del
capitale.
Conclusioni
La
pronuncia cristallizza un principio importante, che,
si spera, imporrà agli intermediari una maggior
cautela nell’attività di collocamento, nel caso di
presenza di conflitti di interesse. Non si può non
rilevare come il principio declamato dai giudici
meneghini rischia di assurgere quasi ad una sorta di
responsabilità “oggettiva” per l’attività di
collocamento svolta da un intermediario in conflitto
di interesse, rectius di un conflitto di
interesse non “disclosed”, cioè non
evidenziato nella documentazione d’offerta. Invero,
giova rammentare come i conflitti di interesse -
anche in ragione delle diverse fattispecie in grado
potenzialmente di originarli - siano un connotato
pressoché ineluttabile dell’operatività commessa al
collocamento di strumenti finanziari: il mercato dei
capitali, ed in particolare la lettura dell’offering
documentation di ciascun collocamento,
mostra come non vi sia operazione che non sia
affetta almeno da un conflitto di interesse di uno o
più intermediari coinvolti nella medesima. Ora,
attesa la precipuità dei conflitti di interesse nel
collocamento, va evidenziato come quello che rileva,
ai fini dell’eventuale responsabilità
dell’intermediario portatore del conflitto, è
l’aver dichiarato il conflitto di interesse ai
potenziali investitori. Invero, la conoscenza
della situazione di conflitto in capo ai
summenzionati investitori degrada il conflitto da
celato e potenzialmente negativo (per gli
investitori medesimi), a declamato e quindi
“innocuo”. L’estrinsecazione del conflitto
sterilizza lo stesso della natura di informazione
nascosta - considerata per se dannosa (a
prescindere, come visto, dall’esistenza del nesso
causale) - rendendolo oggetto di un’informativa
ad hoc che vale ad eliminare, per ciò solo, la
relativa responsabilità dell’intermediario, secondo
il principio che si potrebbe riassumere: un
investitore informato non può essere considerato un
investitore danneggiato dall’informazione ricevuta.
La conseguenza pratica del principio statuito nella
sentenza in questa sede esaminata sarà
inevitabilmente l’incremento dell’inclusione nelle
parti della documentazione d’offerta dedicata ai
conflitti di interesse di ogni tipo di conflitto,
anche solo meramente ipotetico, in un’ottica del
melius abundare quam deficere applicato a
tale fattispecie, volta a perseguire la massima
riduzione, se non l’eliminazione, del rischio di
azioni giudiziarie nei confronti dell’intermediario
coinvolto nel collocamento per un conflitto
“dimenticato”.
Sulla definizione di Eurobond e sulle
caratteristiche del titolo si vedano, tra
gli altri: Fuller, Corporate Borrowing,
Second Edition, Jordans, 1999, part.
26
ss.; Dosoo,
Top of For, The Eurobond
market, Woodhead-Faulkner, 2nd
edition (1992); Walmsley, Global
Investing: Eurobonds and Alternatives,
Palgrave Macmillan (April, 1991); Clarke,
Guide to eurobonds: A comprehensive analysis
for issuers and practitioners (Special
report), Economist Publications (1990);
Bowe, Eurobonds, Irwin Professional
Pub (January, 1989).
Le emissioni pubbliche rispondono ad
un’esigenza di raccolta dell’emittente molto
specifica riguardo all’ammontare
(tipicamente elevato) e la tempistica
(dettata dall’emittente stesso), per cui lo
strumento risulta essere fortemente
standardizzato, conosciuto dal mercato e
quindi adatto ad un bacino di potenziali
investitori quanto più allargato possibile
(il mercato pubblico è detto “issuer
driven”).
Cfr. Carmichael & Wells, Eurobonds:
International debt finance (An explanation
of what Eurobonds are and how they are
issued) [August 1996] PLC 41, 2-3.
Chiaro, a riguardo, il London Stock
Exchange, per cui "Eurobonds are specialist
debt securities only offered to
institutional investors", in
A Practical Guide to Listing Debt in London,
in www.londonstockexchange.com.
Dal momento del lancio iniziano solitamente
ad essere pubblicate sulle pagine di
Bloomberg, Reuters, ecc… offerte in
vendita e in acquisto (bid-ask) dei
vari intermediari, sia di quelli che
partecipano al consorzio sia di altri
investitori qualificati (banche, imprese di
investimento). Da tale momento, quindi, gli
intermediari iniziano a comprare e vendere
il titolo. La fase di mercato che si
realizza dalla data di lancio a quella di
primo regolamento (la data di primo
regolamento, c.d. closing, è quella
in cui avviene la consegna dei titoli da
parte dell'emittente contro il pagamento del
prezzo di emissione da parte dei
partecipanti al relativo consorzio di
collocamento) è denominata grey market.
Su tale concetto, e su altri aspetti
dell'emissione di bonds, si vedano,
tra gli altri: Davis, Industrial
Structure and Dynamics of Financial Markets:
The Primary Eurobond Market, in The
Journal of International Securities Markets.
Winter,
1988, 253-267; Euromoney, The day Mattle
Gave The Gray Market A Bear Hug, January
1981, 11-22; Euromoney, How the Gray
Market Became respectable, May 1982,
8-15; Euromoney, Can big players save the
game?, October 1989, 52-63; Fisher,
Eurobonds, Euromoney Publications,
London, 1988; Gallant, The Eurobond
market. Woodhead-Faulkner,
New York, 1988; Giudice, Operare con gli
Eurobonds: gli strumenti, le tecniche, il
mercato, Etas Libri, Milano, 1993;
Grabbe, International financial markets.
Elsever,
New York, 1986; Kerr, The Eurobond
Market, the Twenty-one Years, Euromoney
Publications, London, 1984; IPMA, The
Eurobond Market: from offshore origins to
global market, Occasional Papers,
London, 1993; ISMA, A profile for the
future, London, 1993; Siniscalchi,
Gli strumenti finanziari dell’euromercato,
Nis, Roma, 1991.
"…there is another key
document - the “prospectus”,
“offering memorandum” or l”offering
circular”, as it is vairously called. This
is the document the purpose of which is to
induce investors to subscribe for the bonds
whose terms it describes", Hughes,
Bond Issues - a banking lawyer's perspective,
2000, 7, JIBFL, 265.
"As well as describing the terms of the
issue, an offering circular will describe,
in considerable detail, the issuer and its
history, business, management, past and
proposed activities, and recent (and
projected) financial performance",
Hughes, cit.
Maffeis, Conflitto di interessi nel
contratto e rimedi, Milano, 2002;
Stesuri, Il conflitto di interessi,
Milano, 1999; Fici, Il conflitto di
interessi nelle gestioni individuali di
patrimoni mobiliari, in Riv. crit.
dir. priv., 1997, 323 ss; Gabrielli,
Il conflitto di interessi autorizzato,
in Contratto e impresa, 2007, 97 ss;
Maffeis, Forme informative, cura
dell'interesse ed organizzazione
dell'attività nella prestazione dei servizi
di investimento, in Riv. dir. priv.,
2005, 576 ss; Perego, Spunti sul
conflitto di interessi nella rappresentanza
volontaria, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1978, 1435 ss.; Pugliatti,
Abuso di rappresentanza e conflitto di
interessi, in Riv. dir. comm.,
1940, 238 ss; Sartori, Il conflitto di
interessi fra intermediari e clienti nello
svolgimento dei servizi di investimento e
accessori: un problema risolto, in
Riv. dir. civ., 2001, 196 ss;
Scotti-Camuzzi, I conflitti di interessi
fra intermediari finanziari e clienti nella
direttiva MIFID, in Banca, borsa,
tit. cred., 2007, 121 ss: Sirena,
Alienità dell'affare e conflitto di
interessi fra rappresentante e rappresentato
ex art .1394 c.c., in Riv. dir. civ.,
1994, 92 ss; Zana, Buona fede e contratto
con se stesso, in Foro padano,
1972, 759 ss.; Durante, Il conflitto di
interessi dell'intermediario finanziario nel
recente dibattito giurisprudenziale, in
www.ambientediritto.it; Grisafi,
L'obbligo informativo in materia di
investimenti finanziari. Obiettivi della
disciplina, contenuto delle prescrizioni e
sanzionamento delle violazioni, in
www.consumoediritti.it
Sul conflitto di interessi
dell’intermediario in giurisprudenza: Trib.
Venezia, 2 novembre 2004; Trib. Milano, 22
novembre 2006, n. 2839/2007; Trib. Mantova,
18 marzo 2004; Trib. Firenze, 30 maggio
2004; Trib, Venezia, 22 novembre 2004; Trib.
Monza, 16 dicembre 2004; Trib. Mantova, 3
febbraio 2005; Trib. Milano, 9 marzo 2005;
Trib. Mantova, 5 aprile 2005; Trib. Trani, 7
giugno 2005; Cass. 31 marzo/29 settembre
2005, n. 19024; Trib. Venezia, 29 settembre
2005.
Presti-Rescigno, Il conflitto di
interessi nella prestazione dei servizi di
investimento: diagnosi e terapie,
Intervento tenuto nell'ambito del Seminario
su: “Nuove prospettive per
l’intermediazione finanziaria
nell’evoluzione del contesto economico”,
Castello dell’Oscano - Perugia, 23 marzo
2007, Associazione per lo Sviluppo degli
Studi di Banca e Borsa Università Cattolica
del Sacro Cuore Facoltà di Scienze Bancarie
Finanziarie e Assicurative, Quaderno n. 235.
Presti-Rescigno cit. che aggiungono altresì
come: “Del resto, se si pensa che la misura
organizzativa principe è quella delle
barriere informative fra le varie aree
preposte alle attività nel cui ambito
possono crearsi i conflitti, si comprende
bene che il regolatore chiede alle imprese
di creare al loro interno gli effetti di una
preclusione di commistione di attività che
egli non ha ritenuto di imporre. Appare
sfuggente la razionalità dell’impostazione e
debole la distinzione che pure emerge dalla
norma fra conflitto inevitabile ed evitabile
nocumento del cliente: salvo voler ravvisare
la ratio della scelta nella volontà di
soppesare rischi del conflitto e ipotetiche
sinergie (che dovrebbero però venir meno per
effetto delle misure organizzative)”.
Bruno-Rozzi, Il destino dell’operatore
qualificato alla luce della MiFID, in
Le Società, 2007, 3, 277-289.
Su
cui: JGiraud-D'Hondtk, MiFID: Convergence
towards a unified European capital markets
industry, Risk Books, 2006; Skinner,
Trading in Europe's Investment Markets in a
Post-MiFID World, Hardcover, 2007;
McPherson-Bonfanti, MiFID: The Last
Thunderbolt from Brussels, Digital,
2007; Ferrarini (Editor), Wymeersch
(Editor), Investor Protection in Europe:
Corporate Law Making, the MiFID and Beyond,
Oxford University Press, 2006.
L’articolo 21 della Direttiva di Secondo
Livello.
E cioè quando: "a) è probabile che l’impresa
o tale soggetto realizzino un guadagno
finanziario o evitino una perdita
finanziaria, a spese del cliente; b)
l’impresa o tale soggetto hanno nel
risultato del servizio prestato al cliente o
dell’operazione realizzata per conto di
quest’ultimo un interesse distinto da quello
del cliente; c) l’impresa o tale soggetto
hanno un incentivo finanziario o di altra
natura a privilegiare gli interessi di un
altro cliente o gruppo di clienti rispetto a
quelli del cliente interessato; d) l’impresa
o tale soggetto svolgono la stessa attività
del cliente; e) l’impresa o tale soggetto
ricevono o riceveranno da una persona
diversa dal cliente un incentivo, in
relazione con il servizio prestato al
cliente, sotto forma di denaro, di beni o di
servizi, diverso dalle commissioni o dalle
competenze normalmente fatturate per tale
servizio".
Bruno, Inducements ed Euromarket: il
rapporto tra l’istituto della MiFID ed il
mercato degli Eurobonds, collocati sia
tramite sindacato che tramite private
placements, in MIFID, La nuova
disciplina dei mercati, servizi e strumenti
finanziari, II Edizione, 2009,
Zitiello (a cura di).
Adottato dalla Consob con delibera n. 16190
del 29 ottobre 2007 e successivamente
modificato con delibera n. 16736 del 18
dicembre 2008.
Su cui rimandiamo a Bruno-Rozzi, Le
Sezioni Unite sciolgono i dubbi sugli
effetti della violazione degli obblighi di
informazione, in Giur. commerciale,
2008, 3, pt. 2, 612-625.
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