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Nota a sentenza:
Tribunale di Roma – Sez. III civile, 18 febbraio
(23 febbraio) 2009 N. 84641/08 (sent.) Pres. Covelli
Rel. Vannucci: legittimazione del curatore ad
esercitare azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
contro l’organo amministrativo di società a
responsabilità limitata dichiarata fallita:
sussiste.
Il collegio giudicante ha ritenuto sussistente la
legittimazione del curatore del fallimento ad
esperire azione di responsabilità contro il cessato
amministratore unico di società a responsabilità
limitata dichiarata fallita pur in presenza delle
modificazioni apportate al quinto libro del codice
civile dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6.
Arrêt
complesso, che inerisce profili sostanziali ed altri
processuali, pur se il dato saliente sembra comunque
consistere nella legittimabilità dell’organo
operativo delle procedure concorsuali ad esperire
(iniziandola o “riassumendola”) azione di
responsabilità contro i cessati amministratori per
fatti di mala gestio.
Conviene peraltro esaminare partitamente la sentenza
enucleando via via gli elementi che, secondo chi
scrive, possono destare interesse o perplessità.
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Quanto alle azioni di merito prospettate dalla
curatela contro il cessato amministratore unico
della società, esse trovano fondamento legale
nell’ipotesi di cui all’art. 104 ter cpv.
lett. c) L.F. (“azioni risarcitorie…”).
-
Quanto alla disciplina processuale applicabile al
procedimento cautelare ed al merito della
controversia, si osserva che parrebbe esistere un
bisticcio identificativo delle norme incidenti sulla
vicenda. In effetti, contrariamente a quanto
affermato dal Giudice relatore, il D.L. 30 dicembre
2005 N. 273 sarebbe stato convertito con
modificazioni nella legge 23 febbraio 2006 (il che
appare congruo in relazione ai tempi tecnici di
conversione) e non nella L. 14 maggio 2005 N. 80
(antecedente al decreto) la quale, viceversa, era la
legge di conversione del D.L. 14 marzo 2005 N. 35.
Anche il generico richiamo alle norme codicistiche –
per ciò che concerne l’esperimento dell’azione di
responsabilità contro il cessato A.U. – appare vago,
attesa l’esistenza di precise disposizioni sullo
specifico istituto.
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Quanto alla legittimazione del curatore
all’esperimento dell’azione ex art. 146 L.F.
L’articolata attività di riforma portata avanti dal
patrio legislatore in questi ultimi tempi nei vari
comparti dell’ordinamento civile (per quanto qui
interessa) sembra connotata da una caratteristica
endemica: l’impermeabilità settoriale del produttore
normativo il quale, quando provvede in un
determinato ambito, non si cura minimamente dei
segmenti dell’ordinamento sui quali le nuove
disposizioni andranno di necessità ad incidere
trasversalmente.
Ciò può probabilmente dipendere dal dato che i
componenti del Parlamento – nonché quelli
dell’Esecutivo quando utilizzano lo strumento
normativo delegato – sono istituzionalmente legisti
ma non giuristi, e questo è senza dubbio un pregio
della democrazia.
In concreto e nel caso di specie, lo stravolgimento
dell’assetto strutturale e teleonomico delle società
a responsabilità limitata operato con la riforma
della corporate governance, che non contempla
sostanzialmente alcun richiamo alle norme sulle
società per azioni, ha creato talune perplessità1.
Pare infatti che il legislatore della riforma abbia
inteso semplificare in materia di azione di
responsabilità nelle società a responsabilità
limitata, allontanandosi dallo schema tradizionale –
tripartito – realizzato per le società per azioni
(responsabilità verso la società, verso il singolo
socio, verso i creditori sociali) e, ante
riforma, riconducibile per rinvio semplice (art.
2487 vecchio testo) alle società a responsabilità
limitata.
Inoltre, ed è ciò che qui più conta, tale rinvio
incorporava (anche) il disposto del terzo comma art.
2394, che legittimava il curatore o il commissario
liquidatore ad esperire l’azione di responsabilità
verso gli amministratori per il nocumento prodotto
in danno dei creditori sociali.
Ora il contenuto di questo comma è stato trasferito
nell’art. 2394 bis ma, in ragione del richiamato
disancoramento della disciplina delle S.r.l.
rispetto a quella delle S.p.A., non parrebbe in
grado di esplicare effetti in ordine a tale “tipo”
sociale.
Detto altrimenti. L’art. 2487 ante riforma,
prevedendo il rinvio all’art. 2394, richiamava in
concreto anche l’esperimento o la “riassunzione” da
parte del curatore o del commissario liquidatore
dell’azione sociale di responsabilità contro gli
amministratori, gli organi di controllo (in allora i
sindaci), i liquidatori ed i direttori generali (con
peraltro la limitazione ex art. 2396, rimasto
sostanzialmente invariato). Il mancato coordinamento
legislativo ha reciso anche da questo punto di vista
la continuità logico-giuridica atteso che, quanto
alle S.r.l., non esiste una disposizione
equiparabile all’art. 2394 bis.
In realtà la più accorta dottrina2 si è
resa conto del pasticcio e, rilevando l’incoerenza
non solo concettuale ma operativa cui una lettura
manichea delle norme avrebbe condotto, è giunta alla
ovvia conclusione che il curatore non può non essere
legittimato ad esperire azione di responsabilità
contro gli organi societari di una società a
responsabilità limitata caduta in procedura
fallimentare ove riscontri atti da mala gestio.
Va per incidens notato che la vicenda qui in
commento non incide sulla terza sottospecie di
società di capitali, la società in accomandita per
azioni, atteso che essa appartiene a questa
categoria solo in funzione del dato che le quote di
partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni, mentre in ragione del rimanente suo assetto
essa, in caso di decozione, ricade sotto la
previsione normativa dell’art. 147 L.F..
Si è più sopra accennato al dato che nelle società a
responsabilità limitata il paradigma dell’azione di
responsabilità, come emblematicamente consegnatoci
in riferimento alle società per azioni, è mutato. La
prima nota che viene in risalto è costituita dal
soggetto legittimato a proporre l’azione. Una
lettura superficiale dell’art. 2476 potrebbe
condurre alla conclusione che manchi la previsione
dell’azione sociale di responsabilità, atteso che la
disposizione, al terzo comma, parla di azione
promossa da ciascun socio, il che richiama la prima
delle due ipotesi dell’art. 2395 vecchio testo
(“azione individuale del socio e del terzo”). In
realtà il contenuto del quarto comma dell’articolo
in esame (“in caso di accoglimento della domanda la
società… rimborsa agli attori [ossia ai soci
proponenti N.d.R.] le spese di giudizio e quelle
sostenute per l’accertamento dei fatti”), conducendo
all’ovvia deduzione che la società si comporta in
tale modo in quanto beneficiaria dell’azione
promossa dai soci, consente di concludere che
l’azione è promossa dai soci ma (in concreto)
nell’interesse della società. Si tratta in
definitiva ancora di un’azione sociale di
responsabilità.
Ad identica conclusione, ma attraverso una elegante
silloge di modello quiritario, è giunto il Tribunale
emittente della sentenza in commento, quando
afferma che, atteso che l’azione esperita dal socio
è palesemente nell’interesse della società (fatto
dimostrato dal dato che egli non è titolare del
diritto al risarcimento, che compete viceversa alla
società), se ne deve dedurre che tale interesse
sottende un diritto soggettivo, e poichè
nell’ordinamento italiano non esiste attribuzione di
diritti sostanziali cui non si accompagni anche la
legittimazione a farli valere nel processo mediante
esercizio del diritto di azione, se ne deve dedurre
che la società è in effetti titolare del diritto
all’azione sociale di responsabilità contro gli
organi societari.
E’ il ragionamento inverso a quello del praetor
romano: se vi è azione significa che vi è
(sottostante) un diritto. Oggi diciamo: se vi è un
diritto vi deve essere un’azione corrispondente
(Cost. art. 24, I; cod. proc. civ. art. 100) e la
concreta possibilità di utilizzarla. CORDERO3
ha detto «La figura dell’attore non si determina in
relazione alla decisione ma alla domanda»
Una notazione finale.
L’estensore della sentenza in rassegna, trattando
della responsabilità degli amministratori nei
confronti dei creditori sociali, parla di
«responsabilità di natura extracontrattuale»,
definendo la connessa azione «di natura aquiliana».
Queste affermazioni ripropongono un problema che,
nonostante le conclusioni della dottrina, non sembra
al postutto ancora risolto, e cioè quello della
natura del rapporto giuridico che intercorre fra gli
amministratori e l’ente societario, quantomeno
nell’ambito delle società di capitali.
Il legislatore della riforma (art. 2392, I comma)
parla di «diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze».
Il sostantivo incarico sembra già di per sé
escludere la natura extracontrattuale.
La risalente dottrina riteneva pacifico che il
rapporto de quo dovesse essere inquadrato nei
termini del contratto di mandato (cod. civ. artt.
1710 ssgg.)4.
Altro Autore5, seguendo il disposto
normativo (art. 2392, I), opta per una diligenza di
modello professionale ossia, in definitiva, per
quella sorta di diligenza qualificata che il codice
civile (art. 1176 cpv.) richiede in ordine
all’adempimento delle obbligazioni. In funzione di
ciò, ad avviso del richiamato Autore, «sparisce
quindi ogni forma di riferimento al mandatario e,
attraverso l’art. 1710, comma 1, al buon padre di
famiglia». In definitiva, secondo questa teoria, la
diligenza dell’amministratore si qualificherebbe da
generica a specifica, atteso che la figura del buon
padre di famiglia è richiamata nell’incipit
del ricordato art. 1176.
Comunque, a suo tempo, tramontata la figura del
mandatario, venne immaginata la figura giuridica del
“rapporto organico”, che si risolveva in definitiva
in una mera tautologia, atteso che l’amministratore
costituisce appunto uno degli organi della società.
Se non di tautologia si tratta, siamo comunque in
presenza di una espressione vuota di contenuto.
Al di la delle vicende meramente nominalistiche pare
evidente che, in qualsiasi modo la si voglia
inquadrare, la figura dell’amministratore non può
dare luogo – nel suo agere come nel suo
omittere, ad una responsabilità di modello
aquiliano. Lo impediscono, ad avviso di chi scrive,
la continuità del rapporto, il profilo remuneratorio6,
gli obblighi di natura amministrativa, civilistica,
tributaria, a tacere di quelli più specificamente
tecnici e commerciali che gli competono; soprattutto
l’obbligo di rispondere del proprio operato
all’assemblea dei soci, elementi tutti che creano un
nesso funzionale di tale pregnanza da apparire
incompatibile con la figura del responsabile
aquiliano, ossia dell’individuo maldestro che urta
un prezioso vaso cinese facendolo cadere a terra.
Di Federico Bellini
NOTE
1)
G.M. ZAMPERETTI, IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO.
COMMENTARIO diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O.
CAGNASSO, P. MONTALENTI, Torino, UTET, 2004, 828
2)
F. CORSI, LE NUOVE SOCIETA’ DI CAPITALI, Milano,
Giuffrè, 2003, 240;
-
V. BUONOCORE (a cura di), MANUALE DI DIRITTO
COMMERCIALE, Torino, Giappichelli, 2004, 335;
-
M. R. GROSSI, LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE,
Milano, Giuffrè, 2006, 1937 ssgg;
-
F. SANTANGELI (a cura di), IL NUOVO FALLIMENTO,
Milano, Giuffrè, 2006, 659 ssgg.
3)
F. CORDERO, PROCEDURA PENALE, Milano, Giuffrè, 1982,
6a, 192.
4)
Ed, anzi, taluna dottrina si stupisce
dell’“omissione del richiamo alle norme sul mandato
per la delineazione del criterio di comportamento
cui gli amministratori devono attenersi”. Così V.
BUONOCORE (a cura di), op. e loc. ult. cit.
5)
Cfr. F. CORSI, op. cit., 78.
6)
Anche nelle non infrequenti ipotesi in cui la
formula di nomina degli amministratori di società
commerciali rechi la dizione “all’amministratore
così nominato non spetterà alcun emolumento in
funzione della carica ricoperta” non significa che
l’incarico sia a titolo gratuito ma che il soggetto
nominato, ricoprendo già altro incarico, di norma
nella società controllante, svolge la funzione di
amministratore come parte dei propri compiti
lavorativi. |