Estratto tratto da Filippo Durante,
Intermediari finanziari e tutela dei risparmiatori, con
prefazione del Professore Mario Bessone, Giuffrè Editore, 2009
In relazione alla
«consulenza in materia di
investimenti», il legislatore ha assunto negli anni posizioni
altalenanti.
Tale attività, infatti,
con la l. 2 gennaio 1991, n.1 era ricompresa tra le attività di
intermediazione finanziaria propriamente dette.
Con il d.lgs. 23 luglio
1996, n. 415, tuttavia, la consulenza in materia di investimenti era
stata derubricata a servizio accessorio: tale scelta è stata poi
confermata in un primo momento dal T.U.F. (art.
1, comma 6, lett. f) del T.U.F.).
La classificazione della consulenza tra
i servizi accessori aveva determinato una paradossale conseguenza:
l’attività in questione poteva essere svolta liberamente da chiunque
(non essendo sottoposta a riserva di autorità, né ad autorizzazione:
comunicazione Consob n. DI/99023323 del 26 marzo 1999), ma
(soltanto) allorché fosse esercitata da intermediari autorizzati era
assoggettata a cogenti regole di condotta.
Tale trattamento
differenziato in ordine allo svolgimento della medesima attività da
parte di soggetti diversi (intermediari ovvero altri soggetti) ha
trovato giustificazione, nella disciplina emanata dalla Consob,
nella “superiore capacità di attrazione del pubblico di cui (gli
intermediari)…godono in ragione del proprio status di operatori
vigilati in regime di riserva di attività”.
(Consob, Scheda
di approfondimento – I servizi e Le attività di investimento. Alcune
nozioni, ottobre 2007, 5)
Solo da ultimo - con la
novellazione del T.U.F., avvenuta a seguito dell’entrata in vigore
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 -
la consulenza è assurta di nuovo al rango di servizio di
investimento stricto sensu
inteso, quantunque contrassegnato, come si vedrà in prosieguo, da
una disciplina atipica ed a tratti addirittura maggiormente
pervasiva di quella prevista per le altre tipologie di
intermediazione finanziaria.
In esito al
recepimento della MiFID (direttiva n. 2004/39/CE) e delle relative
“misure di esecuzione” (in particolare direttiva n. 2006/73/CE), il
nuovo contesto normativo è caratterizzato da regole di condotta
differentemente articolate a seconda delle tipologie dei servizi
prestati (ad alto valore aggiunto, quali la consulenza e la gestione
individuale, ovvero di tipo “esecutivo” nelle altre ipotesi).
(Consob, Comunicazione n. DIN/8080252 del 28 febbraio 2008).
La nuova classificazione dell’attività
si è resa necessaria in sede di recepimento della direttiva n.
2004/39/Ce e, in particolare, dell’art. 52 della direttiva
attuativa n. 2006/73/Ce.
Si intende per
consulenza in materia di investimenti,
tuttavia, soltanto quella «individualizzata», prestata al singolo
cliente in considerazione del suo, specifico profilo.
L’attività di
consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni
utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le
operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed
agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è
caratterizzata: a) dall’esistenza di un rapporto bilaterale e
personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla
conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione
finanziaria del cliente stesso; b) dalla posizione di strutturale
indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
c) dall’inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente
circa gli investimenti da consigliare; d) dalla circostanza che
l’unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso
pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
(Consob, risp. a
ques.
98080597/1998,
99023323/1999,18568/2000,30441/2000,81423/2000,1047275/2001,
1071590/2001).
L’attività di
consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni
utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le
operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e
agli obiettivi del cliente stesso. L’attività si caratterizza per
l’essere tendenzialmente omnicomprensiva – vale a dire esente da
limitazioni quanto a tipologia degli strumenti finanziari oggetto
dei consigli di investimento – nonché per la sostanziale neutralità
dell’intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni
eventualmente conseguenti all’esercizio della consulenza.
(Consob, risp. a
ques. nn. 94005134/94 e 99023323/99).
Non rappresentano
consulenza, ma semmai costituiscono oggetto di un servizio
accessorio, le raccomandazioni diffuse ad incertam personam.
Tutti i servizi di
informazione finanziaria a carattere standardizzato, non aventi ad
oggetto consigli di investimento personalizzati prestati nell’ambito
di un rapporto bilaterale con l’investitore, sono da considerare
estranei al servizio di consulenza. (Consob, risp. a ques. n.
99012156/1999)
Del pari, sono estranei
all’ambito di applicazione della disciplina sulla consulenza i
consigli che - non riguardando singoli e determinati strumenti
finanziari, ma ad esempio tipologie in aggregato - si caratterizzino
quali generici: si esamininino, sul punto,
l’art. 4, par. 1, della direttiva n.
2004/39/Ce e l’art. 52 della direttiva 2006/73/Ce (ma anche
l’81° e l’82° considerando di quest’ultima direttiva).
L’attività di un
promotore finanziario costituita da una rubrica quotidiana su un
sito internet, con la quale effettuare commenti generici
sull’andamento dei mercati, senza in alcun modo proporre o
consigliare qualsiasi sorta e tipo di prodotto e senza ricevere
alcun compenso, non integra il servizio di consulenza.
(Consob, risp. a
ques. 81423/2000).
Per qualificarsi come
consulenza, le raccomandazioni devono essere, di contro,
personalizzate e determinate.
La diffusione al
pubblico di previsioni di carattere tecnico-finanziario, in quanto
servizio di informazione finanziaria a carattere standardizzato, non
avente ad oggetto consigli di investimento personalizzati prestati
nell’ambito di un rapporto bilaterale con l’investitore, è da
considerare estranea al servizio di consulenza in materia di
strumenti finanziari.
(Consob, risp. a
ques. n. 7578/2000).
Le raccomandazioni
devono avere ad oggetto, inoltre, specifiche operazioni di
investimento.
Il generico
riferimento alle operazioni d’investimento (anziché ai servizi o
alle attività di investimento) sta, verosimilmente, a significare
che la consulenza non consiste nel raccomandare uno specifico
servizio o attività d’investimento, ma (nel suggerire) operazioni di
investimento relative a determinati strumenti finanziari che – per
quanto determinate nel loro fine (acquistare, vendere, ecc.) –
lasciano poi all’investitore ed al suo intermediario la facoltà di
scegliere il servizio di investimento più idoneo per rendere
operativo il consiglio finanziario.
(De Mari, 2008,
403).
Vanno distinte,
tuttavia, due tipologie di consulenza.
La «consulenza stricto
sensu» consiste nella fornitura al singolo risparmiatore di consigli
e raccomandazioni, effettuata in ragione di futuri investimenti, ma
non in maniera strettamente ancillare allo svolgimento dell’attività
di intermediazione finanziaria a cui i consigli medesimi sono
funzionali.
Tale attività, pur
connotata da un legame di (lata) strumentalità con le eventuali
operazioni successive e quand’anche svolta immediatamente prima
delle operazioni, è pur sempre caratterizzata da una soglia di
marcata autonomia rispetto alla prestazione degli altri servizi di
investimento.
La «consulenza
incidentale, ancillare o meramente strumentale» consiste, invece, in
indicazioni e pareri (anch’essi specifici) offerti dal soggetto
abilitato al singolo risparmiatore in occasione ed in ragione dello
svolgimento del servizio di investimento cui i pareri medesimi sono
precipuamente propedeutici.
Le norme in vigore
(in passato, ndr) non contengono alcun divieto per il promotore
finanziario di svolgere attività di consulenza (meramente
strumentale, ndr) in favore della clientela, che anzi il Regolamento
Consob n. 5388/1991 espressamente prevede che il promotore ha
facoltà di illustrare gli elementi essenziali dell’operazione
proposta e di fornire le informazioni necessarie per le scelte più
aderenti agli interessi ed alla situazione finanziaria del cliente.
(Cass. civ., sez. I,
12 aprile 2005, n. 7546, in Soc., 2005, 984)
La consulenza…veniva
così nettamente distinta dalle singole prestazioni consulenziali, la
cui abilitazione è insita nell’attività di negoziazione e di
raccolta ordini (o di collocamento). Il fornire singole indicazioni
di investimento è infatti attività che “si contraddistingue, in
primo luogo, per il fatto di essere prestata dall’intermediario
negoziatore o raccoglitore di ordini (o collocatore) in stretta
connessione con una specifica domanda in tal senso formulata, di
volta in volta, da parte della clientela…”. Si è in sostanza
ritenuto che “le prestazioni consulenziali (fossero) potenzialmente
insite in ogni attività di intermediazione mobiliare” (comunicazione
Consob del 23 maggio 1994) e che tali prestazioni dovessero essere
distinte dal servizio di consulenza.
(Consob, Scheda di
approfondimento – I servizi e Le attività di investimento. Alcune
nozioni, ottobre 2007, 6)
Si tratta, in
quest’ultimo caso, di un’attività consulenziale che l’intermediario
svolge in maniera complementare, ausiliare e/o aggiuntiva rispetto
ad un diverso servizio di investimento (ad esempio, l’esecuzione di
ordini per conto dei clienti), alla cui prestazione i consigli sono
teleologicamente orientati: sussiste, in sostanza, un vincolo di
dipendenza unilaterale della consulenza rispetto ad un altro
servizio di investimento.
Lo svolgimento dei servizi di negoziazione,
esecuzione di ordini, collocamento ecc., infatti, presuppone –
talvolta necessariamente – la trasmissione da parte
dell’intermediario, e nei confronti dell’investitore, di qualificate
informazioni attinenti alle caratteristiche dello specifico prodotto
o strumento finanziario: in virtù del rapporto di fiducia e
personalizzato che si instaura tra l’intermediario e l’investitore,
tale situazione integra facilmente il rilascio di quei consigli
“specifici e personalizzati” che connotano la prestazione del
servizio di consulenza. Posto che la definizione del servizio di
consulenza non consente di per sé di distinguere tra consulenza
“strumentale” e consulenza prestata in via autonoma, ne deriva che –
in fatto – la prestazione di altri servizi di investimento può in
realtà comportare anche la prestazione del servizio di consulenza.
(Annunziata, 2008, 166).
Di qui un problema
interpretativo dalle rilevantissime ricadute pratiche, acuito dal
fatto che la normativa di settore non impone l’obbligo di forma
scritta per la prestazione della attività della
«consulenza in materia di
investimenti».
Tale attività è assoggettata –
con il recepimento delle direttive dell’impianto MiFID - ad una
disciplina particolarmente rigida, ad esempio, in materia di
«adeguatezza dell’operazione». Mentre negli altri ambiti
dell’intermediazione mobiliare il giudizio di congruità
dell’operazione si riferisce esclusivamente alla compatibilità
dell’investimento rispetto alla conoscenza e all’esperienza del
cliente, si vedrà che, per ciò che attiene alla consulenza e della
gestione del portafoglio individuale, tale valutazione deve essere
invece condotta sulla base anche di altri e più pregnanti parametri.
Ancora, mentre nella generalità dei servizi di investimento il
giudizio di eventuale incongruità dell’investimento può essere
superato da una specifica ed informata autorizzazione da parte del
cliente, in materia di consulenza e di gestione del portafoglio, di
contro, alla valutazione di inadeguatezza consegue un divieto tout
court di dare corso all’operazione. Lo stesso divieto si registra,
in tale ambito (e a differenza di ciò che accade nella maggior parte
degli altri servizi di investimento), nel caso di rifiuto da pare
del cliente di fornire notizie sul proprio conto.
Ebbene, non è ad oggi
chiaro se tale, peculiare normativa si debba applicare anche alla
semplice «consulenza incidentale» e, in tal caso, a quali
condizioni.
La giurisprudenza,
pertanto, si incaricherà del compito di individuare la soglia di
approfondimento necessaria affinché pareri e raccomandazioni si
«disancorino» dal diverso servizio di investimento a cui pure siano,
in ipotesi, negozialmente collegati.
Vorrei
segnalare…qualche aspetto problematico. Che – lo dico subito – non
può essere imputato a responsabilità esclusiva del
legislatore/regolatore italiano che ha trasposto o sta trasponendo
la nuova normativa europea: perché è questa, ancor prima, che
riguardo al servizio di consulenza presenta zone d’ombra e margini
consistenti di incertezza. Diciamolo con franchezza: la consulenza
in materia di investimenti è ancora un oggetto un po’ misterioso; ma
lo è – credo si possa dire – già nella mens del legislatore europeo,
e nelle stesse norme della Mifid!
(Roppo,
2008, 25).
Problema reso ancor più
complesso dal fatto che anche la consulenza stricto sensu è
orientata a stimolare investimenti futuri, e che ben potrebbe
anch’essa essere prestata «in abbinamento» con un altro servizio di
investimento.
E’ opportuno
peraltro rimarcare che, in un’ottica di maggior valore aggiunto
fornito al cliente e di tutela degli investitori, il modello di
offerta dei servizi di investimento da parte dell’intermediario può
legittimamente prevedere il regolare abbinamento del servizio di
consulenza ai c.d. “servizi esecutivi” comportando,
conseguentemente, l’osservanza da parte dell’intermediario medesimo
delle più stringenti regole di condotta, anche in materia di
“conoscenza del cliente” tipiche della “consulenza in materia di
investimenti”.
(Consob,
Comunicazione n. DIN/8080252 del 28 agosto 2008)
Da una parte, infatti,
anche la assistenza meramente incidentale sembra possedere i
requisiti individuati dal legislatore (su indicazione comunitaria)
affinché sussista il servizio di consulenza; dall’altra, tuttavia,
un’applicazione generalizzata delle regole previste per tale
servizio di investimento reca con sé il rischio di estendere
surrettiziamente a tutta l’intermediazione mobiliare (anche ai
servizi assoggettati al più blando regime dell'«appropriatezza»)
norme (quali quelle sull’«adeguatezza») concepite in ragione della
specificità dell’attività di consulenza.
Il pericolo, insomma, è
che la normativa più rigida, esclusa «dalla porta» per i servizi
diversi dalla (gestione dei portafogli individuali e dalla)
consulenza, possa rientrare «dalla finestra» per la mera circostanza
che, di fatto, l’intermediario abbia corredato l’esecuzione di
un’operazione finanziaria con un suggerimento.
Un semplice consiglio,
in sostanza, potrebbe costituire il grimaldello per assoggettare i
servizi di investimento cosiddetti esecutivi ad un diverso regime
normativo, con notevoli, conseguenti problemi di certezza del
diritto (e di natura probatoria) .
La Consob, tuttavia,
nell’ambito della sua attività interpretativa, ha recentemente
aderito all’opzione ermeneuticamente più ampia, favorevole alla
applicazione delle regole maggiormente rigide anche alla consulenza
incidentale, quantunque la stessa si ponga in una relazione di
strumentalità rispetto alla prestazione di un diverso servizio di
investimento.
Non è escluso, in
via astratta, che i servizi di collocamento o di ricezione e
trasmissione di ordini (o di esecuzione di ordini o negoziazione in
conto proprio) siano posti in essere senza essere accompagnati da
consulenza. Tuttavia, nel caso, l’intermediario deve approntare
meccanismi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo)
per rendere effettiva la conformazione dei propri collaboratori e
dipendenti a contatto con la clientela a predefiniti modelli
relazionali, nel presupposto che, di fatto, (...) può risultare
elevato (specie quando si utilizzino forme di contatto non
“automatiche”) il rischio che l’attività concretamente svolta sfoci
nel presentare un dato strumento finanziario come adatto per quel
cliente, integrando così la “consulenza in materia di investimenti”.
(Consob, Scheda di
approfondimento – I servizi e Le attività di investimento. Alcune
nozioni, ottobre 2007, 2)
Tale approccio –
distonico rispetto a precedenti interventi della medesima Consob – è
stato giustificato dal fatto che la “nuova” definizione di
consulenza non impone più il requisito dell’indipendenza
dell’operatore.
L’indipendenza del
consulente-intermediario non va allora più ricercata sul piano delle
fattispecie, dove non è prescritta, ma sul piano delle regole che
disciplinano il conflitto di interesse”.
(De Mari, 2008.,
416).
Inoltre, la medesima
definizione si riferisce oggi a suggerimenti relativi a specifici
strumenti finanziari (e non più anche a tipologie di strumenti
finanziari).
Non può sfuggire
che, affermando ciò, la Consob si distacca (e in modo molto netto)
dalle sue storiche posizioni in materia di “consulenza”, e
segnatamente di “consulenza” prestata dai promotori. E’ noto infatti
che queste posizioni, progressivamente costruite e affinate in una
serie di comunicazioni a partire dagli anni ’90, facevano perno
sulla fondamentale distinzione fra una “consulenza” meramente
accessoria e strumentale, fatta delle “prestazioni consulenziali
potenzialmente insite in ogni attività di intermediazione
mobiliare”, e una consulenza c.d. oggettiva, costituente autonomo
servizio (allora accessorio), e caratterizzata dalla precedente per
essere tendenzialmente omnicomprensiva…(Comunicazione n. BOR/RM/94005134
del 23 maggio 1994;…Comunicazione n. DI/30441 del 21 aprile 2000).
(Roppo, 2008,
27).
Una simile impostazione
potrebbe tuttavia imporre, nella legislazione nazionale, obblighi
aggiuntivi rispetto a quelli imposti dalla normativa di scaturigine
comunitaria, in violazione del c.d. divieto di gold plating
(considerando n. 7 della direttiva n. 2006/73/Ce; Commissione Ce,
Libro bianco – La politica dei servizi finanziari per il periodo
2005-2010, dicembre 2005).
Ciò che in
definitiva più stride nel nuovo quadro normativo è proprio il fatto
che se, da un lato, con la Mifid si è voluta rendere la consulenza
un servizio d’investimento autonomo, dall’altro, per come si è poi
congegnata la fattispecie oggettiva, risulta alquanto difficile che
questa, all’atto pratico, non sia funzionalmente legata agli altri
servizi d’investimento.
(De Mari, 2008,
406).