Sentenza in
commento:
CORTE DI APPELLO
DI MILANO, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094 - Pres. Boiti – Rel.
Lamanna - Banca c. Tizia (avv. Heffler)
Il difetto di
adeguate informative all’investitore è un grave inadempimento da
parte dell’intermediario finanziario agli obblighi su di esso
incombenti e la conseguenza di tale inadempimento è la risoluzione
del contratto di compravendita degli strumenti finanziari, oltre al
risarcimento del danno.
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I doveri
informativi dell’intermediario finanziario sono al centro della
sentenza della Corte di appello di Milano. L’autorità giudiziaria
milanese affronta numerose problematiche, tutte di considerevole
rilevanza nella giurisprudenza in materia di responsabilità delle
banche. L’inosservanza degli obblighi informativi determina
risoluzione del contratto, oltre che condanna al risarcimento dei
danni.
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Introduzione
La sentenza qui
annotata si occupa di una materia di grande rilevanza pratica: la
responsabilità degli intermediari finanziari per inosservanza delle
norme di comportamento loro prescritte da legge e regolamento.
Per un’appropriata
comprensione del ragionamento svolto dalla sentenza in commento è
utile, in via introduttiva, gettare uno sguardo ai principali
precedenti di legittimità in materia di contenzioso fra
investitori e intermediari finanziari.
Nelle sentenze nn. 26724
e 26725 del 2007
la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo
cui la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di
corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento
finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni
avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione
del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del
predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le
operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione
del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in
difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità
del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali
conseguenti, a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c.
Con la sentenza n. 17340
del 2008 (citata dalla stessa sentenza della Corte di appello di
Milano in commento),
la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di servizi
d’investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare
operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione
adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze
del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e
alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di
un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un
ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di
detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito
dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è di
ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un
altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore
qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla
Consob.
Nella recentissima
sentenza n. 3773 del 2009,
la Corte di cassazione ha affermato che distinguendosi fra gli
obblighi che precedono e accompagnano la stipulazione del contratto
d’intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase
esecutiva, può rilevarsi come la violazione dei primi (ove non si
traduca addirittura in situazioni tali da determinare
l’annullabilità – mai comunque la nullità – del contratto per vizi
del consenso) è destinata a produrre una responsabilità di tipo
precontrattuale, da cui discende l’obbligo per l’intermediario di
risarcire gli eventuali danni. La violazione dei doveri
dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva alla
stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i
connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto
adempimento) contrattuale, giacché quei doveri, pur essendo di fonte
regolamentare, derivano da norme inderogabili e sono quindi
destinati a integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale
vigente fra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione,
oltre a generare obblighi risarcitori in forza dei principi generali
sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di
gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla
risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria.
Inosservanza
dei doveri informativi
Nel caso oggetto della
sentenza in commento alla banca è stata mossa la contestazione di
non avere osservato i propri doveri informativi.
La violazione
di dovere informativo contestata concerne essenzialmente la
rischiosità dei titoli Cirio.
Questa rischiosità era ben evidenziata nella c.d. “offering
circular”, ossia nel documento che illustra le
caratteristiche della emissione obbligazionaria. Il problema è che
tale materiale informativo non venne messo a disposizione della
cliente.
Una parte del
testo della offering circular è ripresa nel testo della
sentenza in commento e si rinvia ai relativi passaggi riportati
sopra. Da tale documento si evince il grave livello di rischiosità
insito nell’acquisto delle obbligazioni Cirio.
Il rischio di
tali strumenti finanziari era connesso, principalmente, all’elevato
livello d’indebitamento di Cirio e delle sue consociate. Chi emette
obbligazioni promette di restituire il capitale e di pagare degli
interessi. Se, però, il soggetto che emette le obbligazioni è
eccessivamente indebitato, rischia di non essere in grado di
rispettare gli impegni assunti. Nel nostro ordinamento si stabilisce
pertanto un legame fra la facoltà di emettere le obbligazioni e le
risorse proprie di cui deve disporre la società interessata: “la
società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per
somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale,
della riserva legale e delle riserva disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato” (art. 2412 comma 1 c.c.).
Non caso di
specie, in aggiunta, l’emissione obbligazionaria non era stata
assoggettata a rating. Il rating è uno strumento con
il quale la collettività viene informata sul merito di credito di un
determinato soggetto. Nel caso di società altamente indebitate il
rating è basso e ciò scoraggia gli investimenti. Il mercato è
disponibile a finanziare il soggetto con rating basso solo a
fronte della promessa di alti interessi. Si crea però - in questo
modo - un circolo vizioso, nel senso che proprio chi è maggiormente
indebitato deve affrontare un costo del danaro maggiore e, sotto
questo profilo, aumenta ulteriormente il rischio di propria
insolvenza.
Inoltre l’offering
circular evidenziava il rischio-liquidità. Uno dei pericoli
maggiori che gli strumenti finanziari possono presentare è la
difficoltà a essere ceduti in pendenza del prestito obbligazionario.
Le obbligazioni vincolano il sottoscrittore per un certo lasso di
tempo. Durante questo periodo possono verificarsi circostanze di
varia natura che inducono chi ha sottoscritto le obbligazioni a
venderle. Il problema è però quello di trovare un acquirente.
Normalmente un compratore si trova, ma il prezzo che è disponibile a
pagare potrebbe essere molto più basso del prezzo originario di
sottoscrizione, con una rilevante perdita in capo al primo
obbligazionista. Nel caso di specie tutti questi rischi erano
evidenziati nella offering circular di cui però il cliente
non ottenne copia.
Infine il cliente non
era stato informato relativamente al fatto che la società che aveva
emesso le obbligazioni era una società estera facente parte del
gruppo Cirio e non la società Cirio italiana svolgente l’attività
industriale vera e propria.
Si badi bene che questa circostanza, che potrebbe apparire prima
facie di scarsa importanza, riveste invece un ruolo decisivo
sotto diversi profili. Il ricorso difatti a veicoli stranieri per
l’emissione di obbligazioni è spesso indicativa proprio delle
difficoltà finanziarie dell’emittente. Questi, non riuscendo a
rispettare la stringente normativa italiana cui si è accennato sopra
(art. 2412 comma 1 c.c.), deve trovare un altro ordinamento più
“lassista” per emettere le obbligazioni, ossia un sistema in cui non
è previsto in via cogente un severo rapporto fra risorse proprie e
livello di indebitamento verso terzi. Si tratta proprio di ciò che è
avvenuto nel caso di specie: basti pensare che il capitale
dell’emittente era di € 126.000, irrisorio a fronte del valore delle
obbligazioni emesse.
In definitiva
l’informativa della banca è stata carente sotto vari profili.
Complessivamente la Corte di appello di Milano accerta che
l’acquisto delle obbligazioni Cirio risultava essere un’operazione
altamente rischiosa e, sul complesso di circostanze che rendevano
l’operazione rischiosa, l’intermediario non ha fornito informazioni
adeguate. Queste omissioni configurano violazione di disposizioni di
legge (oltre che di regolamento). In particolare si ha una
violazione dell’art. 21 comma 1 lett. b TUF, secondo cui i
soggetti abilitati devono “acquisire le informazioni necessarie dai
clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati”. Nel caso di specie l’intermediario non ha informato in
modo adeguato sulle caratteristiche degli strumenti finanziari
venduti.
Il legislatore pretende
che i clienti siano “adeguatamente” informati. Ciò significa che non
è sufficiente fornire informazioni generiche, ma è necessario
soddisfare il bisogno informativo dei destinatari nel caso concreto.
La Corte di cassazione ha chiarito che l’informativa deve essere
ritagliata sulle esigenze del singolo investitore.
Conseguenze
della inosservanza dei doveri informativi
Accertata
l’inosservanza di un dovere informativo facente capo
all’intermediario finanziario, il compito del civilista è quello
di chiedersi quali siano le conseguenze di tale violazione. Il
legislatore comunitario, che ha introdotto le norme di condotta
delle banche, non ha definito quali siano i rimedi per il caso di
inosservanza delle norme di comportamento degli intermediari. Dal
punto di vista del diritto comunitario ciò è comprensibile, in
quanto le direttive comunitarie devono trovare applicazione in tutti
i Paesi membri e - dal momento che le tradizioni giuridiche dei
singoli Stati variano parecchio da ordinamento a ordinamento -
sarebbe stato difficile pre-determinare e imporre a tutti lo stesso
tipo di sanzione civilistica.
Mentre, però, il
legislatore comunitario è a ragione silente sul punto, quello
italiano avrebbe potuto adottare un approccio diverso e individuare
espressamente la sanzione appropriata. La legge italiana invece,
diversamente da quanto succede in altri ordinamenti,
non si è premurata di stabilire espressamente quali siano le
conseguenze delle inosservanze delle norme di comportamento degli
intermediari finanziari. I recenti interventi legislativi sarebbero
stati un’utile occasione per fare chiarezza al riguardo, ma – anche
ora – il legislatore non indica quale sia il rimedio appropriato per
l’inosservanza delle regole di condotta.
L’interprete si
trova allora dinanzi a un “buco nero”, che deve riempire usando i
principi generali del diritto civile. E l’interprete è, in primis,
il giudice civile chiamato a decidere di specifiche controversie fra
investitori e intermediari finanziari. Anche la sentenza in commento
si trova pertanto dinanzi alla questione di quale sia il rimedio
appropriato a fronte della violazione di norme di comportamento e
afferma che la sanzione corretta è la risoluzione del contratto. Chi
scrive aderisce nella sostanza a questa impostazione.
Andando con ordine, si
può rilevare che le ragioni per cui si può chiedere la nullità di un
contratto, di un qualsiasi contratto (e dunque anche di un contratto
d’intermediazione finanziaria), sono le più diverse. Il catalogo
delle cause di nullità è contenuto nell’art. 1418 c.c. Nello
specifico contesto dei contratti d’intermediazione finanziaria
vengono in particolare considerazione due possibili ipotesi di
nullità del contratto: 1) per contrarietà a norma imperativa (art.
1418 comma 1 c.c.;
2) per mancanza di forma (art. 1418 comma 2 c.c. in relazione
all’art. 1325 c.c.).
Con riferimento
alla possibile contrarietà a disposizioni cogenti, la legge
stabilisce che “il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente” (art. 1418
comma 1 c.c.).
Cosa si intende
per disposizione “imperativa” ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c.?
Al riguardo è
utile partire dalla considerazione che, nella materia
dell’intermediazione finanziaria, si rinvengono sia disposizioni
finalizzate alla tutela d’interessi pubblici sia norme preposte alla
tutela d’interessi privati. Limitandoci, per ragioni di
semplificazione, al particolare contesto delle norme di
comportamento degli intermediari finanziari, va menzionato l’art. 21
comma 1 lett. a TUF dove si stabilisce che nella prestazione
dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti
abilitati devono “comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per
l’integrità dei mercati”. “Interesse dei clienti” e “integrità dei
mercati” esprimono, rispettivamente, il profilo privatistico e
quello pubblicistico. Si tratta di due obiettivi che convivono nella
materia in esame. Ai fini che qui interessano si deve pertanto
rilevare che la legge stabilisce espressamente che le norme di
comportamento degli intermediari finanziari sono finalizzate
anche alla realizzazione di interessi pubblici (oltre che dei
singoli investitori).
Chi scrive condivide
pertanto quanto ha stabilito la Corte di cassazione nelle sentenze
nn. 26724 e 26725 del 2007, secondo cui l’art. 21 TUF va considerato
come una disposizione imperativa, alla luce degli interessi di
carattere pubblicistico che intende tutelare.
Alcune precedenti
sentenze di legittimità hanno stabilito che la nullità del contratto
può realizzarsi indipendentemente da una previsione espressa in tale
senso. Ad esempio nel 2001 la Corte di cassazione ha deciso che, in
presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di
un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della
nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto
vi sopperisce l’art. 1418 comma 1 c.c., che rappresenta un principio
generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui
alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una
previsione di nullità.
Si tratta del fenomeno della nullità c.d. “virtuale”, che prescinde
cioè dall’espressa statuizione che la inosservanza di una certa
disposizione comporta nullità. La nullità per contrarietà all’art.
21 TUF può dunque, astrattamente, verificarsi anche in assenza di
una previsione espressa che sancisca che tale norma è imperativa.
Ciò premesso,
bisogna però distinguere nettamente fra il contenuto del contratto e
il comportamento della banca. La confusione fra questi due elementi
è stata la fonte delle incertezze che hanno caratterizzato la
giurisprudenza di merito prima dell’intervento delle Sezioni Unite.
Se è la sola condotta dell’intermediario a violare disposizioni
imperative, ciò non determina nullità del contratto. L’art. 1321
c.c. recita: “il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale”. Nullo può essere solo il “contratto”, vale a dire il
risultato dell’accordo dei contraenti, non il “comportamento”
di una delle parti. Un esempio aiuta a chiarire il concetto che si
intende esprimere. Se le parti inserissero nel contratto
d’intermediazione finanziaria una clausola in contrasto con l’art.
21 TUF, tale pattuizione sarebbe nulla per violazione di
disposizione imperativa. Si immagini che la banca e il cliente
introducano nel testo contrattuale una pattuizione che dispensa
l’intermediario dall’acquisire le informazioni necessarie dagli
investitori e dall’operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati. Questa previsione sarebbe in chiaro
contrasto con il tenore letterale dell’art. 21 comma 1 lett. b
TUF. Siccome questa disposizione di legge è imperativa in quanto
tutela interessi pubblici, tale clausola sarebbe nulla. Ma la
situazione tratteggiata è radicalmente differente da quella
riconducibile a un comportamento (unilaterale) illegittimo della
banca. Le condotte scorrette delle parti (e segnatamente
dell’intermediario) non entrano a far parte del programma
contrattuale. Non vi è accordo sul punto e, dunque, non vi è
– al riguardo - contratto. Ne consegue che non vi può essere
nullità.
Rimane dunque da
concludere nel senso che l’omissione d’informazioni da parte
dell’intermediario finanziario costituisce inadempimento degli
obblighi assunti con il contratto-quadro. Da tale inadempimento
discende l’obbligo di risarcire il danno e, nel caso in cui
l’inadempimento sia grave, la risoluzione del contratto.
Alcune chiose
alla sentenza della Corte di appello di Milano
Alcuni passaggi
della sentenza della Corte di appello di Milano meritano di essere
evidenziati e commentati in modo specifico.
Anzitutto,
richiamandosi alla sentenza della Corte di cassazione n. 17340 del
2008, l’autorità giudiziaria milanese afferma che gli obblighi
informativi degli intermediari finanziari - in considerazione
dell’esistenza di una disposizione come l’art. 21 comma 1 lett. b
TUF - sono più intensi di quelli che altrimenti risulterebbero dalla
applicazione del canone generale di correttezza.
Questa
affermazione non riesce a convincere del tutto, in quanto la sola
applicazione dei canoni generali dovrebbe essere – ad avviso di
chi scrive – sufficiente a fondare precisi doveri informativi
degli intermediari finanziari. Basterà qui menzionare la
disposizione secondo cui “le parti, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi
secondo buona fede” (art. 1337 c.c.) e quella secondo cui “il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede” (art. 1375 c.c.).
Dunque: sia nella fase formativa del contratto (quella che precede
la sua conclusione) sia nella fase esecutiva del contratto (quella
che segue la sua conclusione) sussiste un dovere di buona fede. La
buona fede implica necessariamente, a parere di chi scrive, un
comportamento di appropriata raccolta e dazione d’informazioni da
parte dell’intermediario.
Questo deve valere, a
maggior ragione, se si riflette sulla natura di soggetto
professionale della banca. La diligenza che deve connotare il suo
comportamento è quella di cui all’art. 1176 comma 2 (e non comma 1)
c.c..
Un comportamento diligente in un contesto professionale
caratterizzato da alta tecnicità come quello della intermediazione
finanziaria non può prescindere da un’adeguata informativa ai
clienti. Di conseguenza non mi pare che sia vero (o quantomeno che
necessiti di una precisazione) quanto afferma la Corte di appello di
Milano (e prima di essa la Corte di cassazione).
Altre
osservazioni contenute nella sentenza in commento che meritano
particolare menzione sono quelle relative alla natura del
servizio d’investimento prestato. L’intermediario ha difatti
cercato di difendersi affermando che il tipo di servizio prestato
(consistente nella mera esecuzione degli ordini dell’investitore)
non esigeva un livello particolarmente alto di diligenza. La Corte
di appello di Milano, richiamandosi alla sentenza della Corte di
cassazione n. 17340 del 2008, nega che rilevi il tipo di servizio
prestato.
Un’eccezione si ha nel
caso di operatori qualificati.
La definizione di operatore qualificato era contenuta nell’art. 31
reg. n. 11522 del 1998 e il cliente persona fisica non rientra in
tale definizione. La Corte di appello di Milano esclude che
l’investitore possa essere considerato operatore qualificato.
Richiamandosi alla sentenza n. 17340 del 2008 della Corte di
cassazione, l’autorità giudiziaria milanese afferma che non rientra
nella categoria di operatore qualificato chi abbia in precedenza
occasionalmente investito in titoli a rischio. In effetti l’art. 31
comma 2 reg. n. 11522 del 1998 richiede il “possesso di una
specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari” Tale competenza deve essere “specifica” e non
può pertanto risultare dal compimento di singole operazioni (anche a
rischio elevato). Ad avviso di chi scrive, per negare la natura di
operatore qualificato in capo all’investitore nel caso di specie
sarebbe stato sufficiente rilevare come il risparmiatore fosse una
persona fisica. Operatori qualificati ai sensi dell’art. 31 comma 2
reg. n. 11522 del 1998 possono invece essere solo società o persone
giuridiche.
La Corte di
appello di Milano si sofferma poi sulla nozione di gravità
dell’inadempimento. Come è noto, “il contratto non si può
risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa
importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra” (art. 1455
c.c.). Al fine di evitare la risoluzione, la difesa della banca ha
argomentato nel senso che la inosservanza di doveri informativi non
configura una inadempimento grave. Questa argomentazione della banca
non viene accettata dall’autorità giudiziaria milanese, la quale
invece rileva come l’assenza di informazioni sia stata determinante
del consenso prestato dall’investitore.
L’argomentazione
della Corte di appello di Milano è condivisibile. Vi è tuttavia da
chiedersi se il fatto di avere determinato il consenso
dell’investitore non debba fare ritenere più appropriato il rimedio
dell’annullamento del contratto rispetto a quello della risoluzione.
La banca non informa adeguatamente sulla natura degli strumenti
finanziari acquistati. Così facendo determina un errore in capo
all’investitore, il quale crede di acquistare un titolo sicuro
mentre acquista un titolo a rischio. Si tratta di un errore
essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., in quanto cade su una
qualità dell’oggetto (la rischiosità dello strumento finanziario
comprato) che deve ritenersi determinante del consenso.
Ma allora qual è
il rimedio corretto per il caso di omissione o carenza di
informazioni da parte dell’intermediario finanziario: l’annullamento
o la risoluzione? La risposta a questa domanda dipende
essenzialmente dal momento in cui viene posto in essere il
comportamento scorretto della banca: se l’omissione si colloca prima
della conclusione del contratto d’intermediazione finanziaria, il
rimedio appropriato è l’annullamento; se l’omissione si colloca dopo
la conclusione del contratto, il rimedio è la risoluzione. Questa è
la linea argomentativa sostenuta, a ragione, dalla Corte di
cassazione nelle sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007.
Bisogna tuttavia
distinguere fra il contratto di intermediazione finanziaria (o
contratto-quadro) e le successive operazioni di investimento o
disinvestimento. Anche le successive operazioni rappresentano dei
contratti, di natura diversa - però - dal contratto
d’intermediazione finanziaria. Si può trattare di un contratto di
vendita (se l’intermediario finanziario è già proprietario degli
strumenti finanziari) oppure di un contratto di commissione (se
l’intermediario non è originariamente proprietario dei titoli, ma
deve prima recuperarli sul mercato). Anche in relazione alle singole
operazioni d’investimento successive alla conclusione del
contratto-quadro è possibile esperire i rimedi generali che
l’ordinamento giuridico riconosce: annullamento oppure risoluzione.
A ragione la sentenza della Corte di appello di Milano in commento
conferma la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato
risolto un singolo “contratto-ordine” (e non l’intero rapporto
d’intermediazione finanziaria intercorso fra le parti).
Degne di nota
sono infine le statuizioni della Corte di appello di Milano in
materia di lucro cessante.
La sentenza in commento difatti, oltre a pronunciare la risoluzione
di un’operazione di investimento, condanna la banca a risarcire il
danno. La disposizione di riferimento è l’art. 1453 comma 1 c.c.,
secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno
dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua
scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo,
in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Ma quale danno
può essere risarcito? La soluzione della Corte di appello di Milano
è nel senso di affermare che all’investitore spetta il
riconoscimento anche del lucro cessante. Il lucro cessante consiste
nel guadagno che il risparmiatore sarebbe riuscito a ottenere se,
invece di investire in obbligazioni Cirio, avesse investito in altri
titoli. L’autorità giudiziaria milanese esamina il paniere degli
investimenti effettuati dall’investitore e rileva che il
risparmiatore aveva investito in obbligazioni che davano un
rendimento medio di circa il 6% all’anno. Ne deduce che, se non
avesse investito in obbligazioni Cirio, avrebbe scelto altre
obbligazioni con simile rendimento.
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Sentenza in
commento:
CORTE DI APPELLO
DI MILANO, sez. I, 15 aprile 2009, n. 1094 - Pres. Boiti – Rel.
Lamanna - Banca c. Tizia (avv. Heffler)
Il difetto di
adeguate informative all’investitore è un grave inadempimento da
parte dell’intermediario finanziario agli obblighi su di esso
incombenti e la conseguenza di tale inadempimento è la risoluzione
del contratto di compravendita degli strumenti finanziari, oltre al
risarcimento del danno.
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773, in Danno resp., 2009, 503 ss., con
nota di V. Sangiovanni; Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Foro it.,
2009, I, 189 ss., con nota di E. Scoditti; Cass., 19 dicembre 2007,
nn. 26745 e 26725, in Corr. giur., 2008, 223 ss., con nota di V.
Mariconda.
Difforme
Non si sono rinvenuti precedenti di legittimità difformi.
(Omissis).
3. Così
sintetizzato l’oggetto del contendere, reputa la Corte che l’appello
principale sia privo di fondamento, sì da rendere conseguentemente
assorbito l’esame dell’appello incidentale, che è stato infatti
proposto solo condizionatamente e subordinatamente al casi in cui
fosse stato accolto l’appello principale.
3.1. La banca
appellante pone in discussione anzitutto il fulcro della motivazione
adottata dal giudice di primo grado, laddove questo ha ritenuto che
l’inadempimento di maggior pregnanza imputabile alla banca andasse
ravvisato nella mancata informativa sui rischi dell’investimento di
cui la banca stessa aveva avuto piena cognizione, essendo in
possesso della offering circular relativa al prestito
obbligazionario de quo.
Tuttavia,
l’apprezzamento di diritto e di fatto espresso al riguardo dal
giudice di primo grado è convincente, motivato in modo completo e
logicamente congruente, e viene pertanto pienamente condiviso da
questo collegio giudicante, anche alla stregua del più recente
orientamento interpretativo della S. Corte di cassazione (cfr. Cass.
25 giugno 2008, n. 17340).
Questa ha offerto
una lettura tanto severa quanto convincente dell’art. 21 TUF,
laddove tale norma prevede che, nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono
“acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati” (comma 1 lett. b),
ritenendo che questa regola – nell’assoggettare la prestazione dei
servizi di investimento ad una disciplina diversa e più intensa
rispetto a quella discendente dall’applicazione delle regole di
correttezza previste dal c.c. – imponga all’operatore il dovere sia
di farsi parte attiva nella richiesta all’investitore di notizie
circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli
obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di
informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il
risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate
scelte di investimento o disinvestimento e di farlo dopo aver
ricevuto informazione adeguate e necessarie, che devono essere
modellate alla luce della particolarità del rapporto con
l’investitore, in modo da soddisfare le specifiche esigenze proprie
di quel singolo rapporto, secondo anche quanto previsto nella
disciplina regolamentare introdotta dalla Consob (prima con la delib.
30 settembre 1997, n. 10943, e poi) con la delib. 1° luglio 1998, n.
11522. Tale disciplina regolamentare prevede infatti, tra l’altro,
che l’intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non
dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o
del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare
consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento (art. 28
comma 2); e che l’intermediario, quando riceve da un investitore
disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, lo informa di
tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere
alla sua esecuzione; e che qualora l’investitore intenda comunque
dare corso all’operazione, l’intermediario può eseguire l’operazione
stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero,
nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), in
cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art.
29 comma 3).
Tale articolo,
dunque, pone a carico del soggetto abilitato alla prestazione dei
servizi d’investimento e accessori una ben precisata serie di
obblighi di facere, esigendo, complessivamente, che egli
acquisisca dal cliente non solo, in una veste operativa di recezione
passiva, ogni utile informazione (“know your merchandise rule”;
“know your customer”), ma si organizzi anche, in senso
attivo, in modo tale da assicurare comunque ai clienti trasparenza
ed equo trattamento, disponendo di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei
servizi, una gestione indipendente, sana e prudente, adottando
misure idonee a salvaguardare il diritto dei clienti sui beni
affidati (“know the security rule”).
Soggiunge poi
l’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 che comunque: “gli
intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per
conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia,
oggetto, frequenza o dimensione” (c.d. principio della “suitability
rule”). Adempimento, questo, che certamente non può considerarsi
soddisfatto solo sulla base di un richiamo verbale, e anzi nemmeno
sulla base del modulo, spesso fatto sottoscrivere ai clienti dagli
intermediari, recante in maniera generica l’avvertenza che
l’operazione non è adeguata, senza preoccuparsi di spiegare le
ragioni di tale inadeguatezza.
L’intermediario
deve quindi fornire al cliente – ammonisce la S. Corte – tutte le
informazioni che gli saranno necessarie per giungere a una decisione
meditata su come investire il proprio denaro, e sbaglierebbe anche
chi ritenesse pleonastico un simile richiamo sul presupposto che il
diritto comune già impone alle parti un dovere di informazione nella
fase delle trattative, allorché cioè il contratto non si è ancora
formato, perché gli sfuggirebbe quel tanto di novità che il TUF e il
regolamento Consob aggiungono alla disciplina codicistica nel
pretendere che una tale correttezza non si esaurisca nella fase
prodromica delle trattative, bensì abbia ad estendersi all’intera
durata del rapporto contrattuale.
Ebbene, nel caso
di specie non è nemmeno contestato che alla cliente non siano state
date specifiche informazioni sulla rischiosità delle obbligazioni
Cirio. La banca appellante ha anzi essa stessa ammesso di non essere
stata in possesso di informazioni sulla rischiosità dei titoli e che
un default del gruppo Cirio sarebbe stato imprevedibile
all’epoca, di talché avrebbero dovuto considerasi sufficienti e
adeguate le informazioni fornite alla cliente e riguardanti il solo
fatto che si trattava di obbligazioni corporate, come
riferito dal teste – suo funzionario – sig. … . Con ciò, pertanto,
la banca stessa ha fornito la prova del suo inadempimento, come ha
correttamente opinato il primo giudice.
Infatti, che la
banca non potesse all’epoca rendersi edotta della rischiosità dei
titoli obbligazionari Cirio Luxembourg è stato smentito proprio
dalla offering circular prodotta in causa dalla medesima
banca.
In tale circolare
risultava chiaramente indicata la situazione di indebitamento
massivo in cui versava la Cirio e con grande chiarezza e precisione
veniva manifestato il dubbio che l’emittente non potesse poi
restituire i titoli, i quali, è forse bene ricordarlo, nemmeno erano
stati assoggettati a rating.
In tale circolare
si legge infatti:
“Cirio e le sue
consociate hanno un notevole debito netto consolidato in rapporto al
suo capitale azionario e ai suoi utili al lordo di interessi,
imposte e ammortamenti. Il 31 dicembre 1999 il debito consolidato di
Cirio e delle consociate era parti a circa ITL 1.371.000.000.000
(…). Inoltre Cirio e le sue consociate in futuro potrebbero
aumentare l’indebitamento a causa di limitazioni imposte dai termini
e condizioni delle obbligazioni e dei loro altri strumenti di debito
(…). La capacità del gruppo di generare flusso di cassa dalle
attività in quantità sufficiente per pagare gli interessi del suo
debito, comprese le obbligazioni, dipenderà da fattori economici,
finanziari, concorrenziali e di altro tipo che vanno al di là del
suo controllo (…). Non ci può essere nessuna garanzia del fatto che
dalle attività future il gruppo genererà un flusso di cassa
sufficiente per pagare gli interessi dei suoi debiti e per
consentirgli di fare le necessarie spese in conto capitale.
L’elevato livello di indebitamento di Cirio e delle sue consociate
avrà parecchie conseguenze importanti sulle loro attività future,
comprese le seguenti: (i) Cirio e le sue consociate avranno bisogno
di notevoli liquidità per pagare gli interessi dei suoi debiti,
riducendo i fondi disponibili per le attività e per le future
opportunità commerciali e aumentando la loro vulnerabilità alle
situazioni economiche-industriali in generale negative; (ii) in
futuro Cirio e le sue consociate potrebbero essere ulteriormente
limitate nell’ottenimento di ulteriori finanziamenti, siano questi
destinati ad acquisizioni, a capitale di esercizio o ad altro tipo
(…). Il debito dell’emittente e della garante non è stato
classificato e attualmente non c’è nessuna intenzione di ottenere un
rating (…). Le obbligazioni costituiscono titoli nuovi per i
quali non esiste un mercato e non ci può essere nessuna garanzia
sulla futura liquidità di un mercato per le obbligazioni, sulla
capacità degli obbligazionisti di vendere queste ultime, o sul
prezzo al quale tali detentori potrebbero essere in grado di vendere
le loro obbligazioni (…). Cirio Holding Luxembourg S.A. è stata
costituita il 23 gennaio 2001 come società per azioni a
responsabilità limitata in base alla legge lussemburghese. Il 23
gennaio 2001 il capitale azionario dell’emittente era pari a €
126.000 diviso in 120 azioni ordinarie con un valore nominale di
€1.050 ciascuna tutte emesse”.
Alla luce di tali
evidenze documentali, la rischiosità del prestito obbligazionario di
cui si discute era di facile percepibilità per chiunque avesse letto
la detta circolare, e quindi anche e in primo luogo per la banca
appellante, che tale circolare conosceva o che comunque aveva
l’obbligo di conoscere, per poter fornire alla cliente
quell’informazione specifica e adeguata cui era tenuta in relazione
alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria della
cliente, informazione che la banca aveva l’onere di provare di aver
fornito – come ha precisato la S. Corte – non mediante le semplici
dichiarazioni testimoniali rese da un teste (nella specie per di più
anche di dubbia attendibilità, trattandosi di un dipendente della
medesima banca) – ma di un ordine impartito per iscritto in cui
risultasse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute
dalla suddetta cliente.
Nella specie,
invece, nel modulo di acquisto sottoscritto dalla sig.ra … risulta
indicata semplicemente la denominazione “Cirio” (nemmeno “Cirio
Holding Luxembourg S.A”) e null’altro, nemmeno che tali obbligazioni
Cirio Holding Luxembourg S.A erano state negoziate fuori mercato
regolamentato ex art. 78 TUF (circostanza, come ha
giustamente ricordato l’appellata, riconosciuta dalla stessa … che
ha dichiarato di aver acquistato le obbligazioni da Unicredit, e,
dunque, dal Sistema di Scambi Organizzato di detto intermediario).
Sta di fatto che
la sig.ra … - secondo lo stesso teste sopra citato – manifestò solo
l’intenzione di investire in “titoli che assicuravano cedole con
rendimento del 5% netto annuo” senza nulla precisare “in ordine alla
tipologia del titolo che riteneva di acquistare a parte l’aspetto
del rendimento”, sì che le obbligazioni Cirio furono consigliate
proprio dall’addetto di … sig. … che lo ha anche chiaramente
ammesso: “ho preso in considerazione solo obbligazioni perché i
clienti avevano escluso titoli azionari”.
Non solo dunque
non furono fornite per iscritto specifiche informazioni sulla
rischiosità dei titoli Cirio; ma questi furono consigliati dallo
stesso funzionario della banca.
Non è dubbio
dunque che il comportamento della banca fosse censurabile, non
avendo fatto presente al cliente minimi e banali elementi di
conoscenza, con violazione dei precetti di cui all’art. 21 TUF, che,
in effetti, rappresentano una specificazione del generale principio
di cui all’art. 1337 c.c., rispondente all’esigenza di elevare il
livello di correttezza da parte dell’operatore qualificato, che,
come tale, ha un accesso facilitato ai dati relativi alle
caratteristiche dei titoli, che è tenuto a conoscere prima di
consigliarli o offrirli in vendita.
È ben vero che in
ogni investimento vi è una componente di rischio che è impossibile
azzerare, ma l’investitore deve sopportare solo tale rischio, non
anche quello derivante da un difetto di conoscenza circa il
contenuto del titolo e, comunque, degli elementi che incidono sulla
sua consistenza e sicurezza. E in tale prospettiva trova ragione
anche l’aggravamento del regime di responsabilità ricavabile poi
dall’art. 23 comma 6 TUF.
In concreto, era
ravvisabile la sussistenza di una non accettabile superficialità e,
sostanzialmente, della negligenza della banca, la quale ha offerto
in vendita obbligazioni di cui era in grado di conoscere le
caratteristiche e la rischiosità avendo conoscenza della offering
circular, contenente, come si è visto, avvertenze tutt’altro che
tranquillizzanti.
Resta allora da
ricordare che, secondo il già richiamato pronunciamento della Corte
di legittimità, “l’ambito soggettivo delle disposizioni concernenti
le informazioni e le operazioni non adeguate è destinato a trovare
applicazione anche là dove il servizio prestato dall’intermediario
consista nell’esecuzione degli ordini dell’investitore (…). La
regola in base alla quale in presenza di un’operazione non adeguata
l’intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all’operazione se
prima non abbia avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo
l’espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un
ordine contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute
trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento
prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un
operatore qualificato, sia con riguardo ai servizi di investimenti
nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario,
come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli
d’investimento, sia là dove l’operazione avvenga su istruzione del
cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di
negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini. Tale
interpretazione pare preferibile sia in ragione della natura e delle
finalità sottostanti ai doveri di informazione imposti agli
intermediari nei servizi di investimento (servizi nel cui ambito
rientra, accanto alla gestione di portafogli, l’esecuzione di ordini
per conto dei clienti: del cit. TUF, art. 1 comma 5, sulla scia di
quanto già previsto dal d.lgs. n. 415 del 1996, art. 1 comma 3), sia
in considerazione del tenore letterale della, già ricordata,
normativa regolamentare proveniente dalla Consob, la quale, per un
verso, richiede che siano fornite informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione
non solo prima di consigliare operazioni o di prestare il servizio
di gestione, ma anche di effettuare operazioni con o per conto
dell’investitore, e, per l’altro verso, fa esplicito riferimento al
caso in cui l’intermediario abbia ricevuto dall’investitore una
disposizione per effettuare una operazione non adeguata”.
Non hanno dunque
alcun pregio le obiezioni mosse dalla banca appellante riguardo alla
asserita minore intensità dei suoi obblighi informativi e dissuasivi
a causa della circoscritta natura del contratto in concreto
stipulato, avendo esso a oggetto il servizio di negoziazione o di
ricezione e di trasmissione di ordini, poiché, come ha ben
evidenziato la S. Corte, la consistenza dei detti obblighi rimane
invariata anche in relazione a tale tipologia di contratti.
Non ha pregio
neppure il riferimento fatto dall’appellante alla propensione al
rischio della cliente, tratta per di più – del tutto incongruamente
– dal compimento di investimenti non pregressi, ma addirittura
contestuali, poiché anche su questo punto la S. Corte ha
persuasivamente precisato che “il dovere di fornire informazioni
appropriate e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non
sulla base di un ordine impartito dall’investitore per iscritto
contenente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute,
sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è
anche chi – non rientrante in una delle speciali categorie di
investitori menzionate nei regolamenti Consob (delib. n. 10943, art.
8 comma 2; delib. n. 11522, art. 31 comma 2) – abbia in precedenza
occasionalmente investito in titoli a rischio”.
E nel caso di
specie non solo non risulta che la sig.ra … avesse in precedenza
effettuato operazioni soggette a rischio particolare, ma risulta
semmai che solo nello stesso contesto effettuò altri investimenti,
comunque meno rischiosi di quello in esame (tanto che lo stesso
teste … ha ammesso: “le altre obbligazioni di cui al cap. 2 a quanto
ricordo avevano rating e un buon rating (…). Preciso
che ho preso in considerazione solo obbligazioni perché i clienti
avevano escluso titoli azionari. Ricordo che il sig. … in
particolare escluse nell’occasione interesse per le obbligazioni
Argentina perché ritenuto inaffidabile lo Stato emittente”).
Per di più, come
ha anche documentato l’appellata producendo una lettera datata 2
gennaio 2006 che … ha inviato alla sig.ra … la suddetta banca ha di
sua iniziativa classificato come “basso” il profilo di propensione
al rischio di tale cliente, ritenendo che avesse come “obiettivi di
investimento”: conservazione del capitale investito nel breve
periodo e suo graduale e costante incremento nel lungo periodo”.
Non è quindi
dubbio che si sia trattato di una cliente non individuabile come
“operatore qualificato”, non rientrante in una delle speciali
categorie di investitori menzionate nei regolamenti Consob, e
comunque di soggetto non propenso al rischio, verso cui a maggior
ragione la banca avrebbe dovuto fornire informazioni dettagliate,
adeguate e specifiche come quelle sopra dette, riguardanti la
rischiosità del titolo, e che essa conosceva, o poteva agevolmente
conoscere, prendendo atto di quanto indicato nella ricordata
offering circular.
3.2 Quanto alla
seconda censura, con cui l’appellante investe sia la pronuncia
restitutoria che quella risarcitoria, anch’essa appare destituita di
fondamento.
Non è dubbio,
infatti, che l’inadempimento della banca sia stato grave e quindi
tale da giustificare la pronunciata risoluzione del contratto.
L’obbligo di
fornire le informazioni adeguate e specifiche di cui sopra si è
detto è infatti l’obbligo più caratterizzante del comportamento
richiesto all’operatore finanziario, poiché la sua mancanza ha
intrinseca efficienza causale determinante sia sulla decisione di
acquisto del cliente che sul prodursi del danno conseguente
all’investimento in titoli ad alto rischio.
Una volta
pronunciata la risoluzione non è dubbio che potesse quindi
conseguire l’obbligo restitutorio, nella specie non ponendosi
nemmeno problemi di materiale indisponibilità sopravvenuta dei
titoli, non avendoli la cliente dismessi, ma avendoli, come è
pacifico, interamente restituiti alla banca in sede di esecuzione
della pronuncia di primo grado.
Quanto alla
statuizione risarcitoria, essa ha avuto come oggetto, in effetti,
solo il danno da lucro cessante, che ben poteva il giudice di primo
grado desumere in via semplicemente presuntiva tenendo conto di
quanto emerso dall’escussione dello stesso teste funzionario della
banca appellante, avendo costui dichiarato anche che “le
obbligazioni di cui al cap. 2 avevano rating e un buon
rating”.
Infatti lo stesso
giorno 5 luglio 2001 la sig.ra …, oltre ad acquistare le
obbligazioni Cirio, acquistò anche obbligazioni Deutsche Telecom,
Ford, Vodafone e B.E.I., in misura tale da impiegare per ciascuna di
esse un pressoché identico capitale di circa € 100.000.
Ebbene, dalle
note informative delle anzidette obbligazioni emerge in effetti che
il rendimento era pari a circa il 6% annuo.
Era dunque
logicamente presumibile e altamente probabile che, se la sig.ra …
non fosse stata mai consigliata, non avrebbe investito in
obbligazioni Cirio, ma in altri titoli meno rischiosi e tali da
assicurare un rendimento come quello testé indicato, sì da produrre
circa € 6.000 annui.
Considerato
dunque il periodo di almeno due anni di durata dell’investimento,
come ha riconosciuto la stessa banca appellante, non appare affatto
incongrua la liquidazione del danno compiuta dal primo giudice in €
15.000 se si considera che in tale importo il Tribunale ha incluso
sia gli interessi compensativi che la rivalutazione monetaria
calcolati onnicomprensivamente fino alla data della pronuncia e
quindi con liquidazione equitativa degli accessori predetti
effettuata a valori attuali e forfettari.
Né ha pregio
l’obiezione volta a evocare una corresponsabilità colposa della
cliente, verso la quale la banca nemmeno ha adempiuto nel corso del
periodo successivo ai suoi obblighi informativi (che, infatti,
secondo il precedente della S. Corte prima citato, si estendono a
tutta la durata del rapporto, anche ai fini del disinvestimento), e
non poteva dunque pretendere che la cliente da sola potesse
acquisire quelle notizie sensibili che la banca per prima aveva
l’obbligo di fornirle sia al momento dell’acquisto, che
successivamente.
In forza di tutte
le precedenti considerazioni, di conseguenza, la sentenza del
Tribunale resiste alla censure formulate dalla banca con il suo atto
d’impugnativa, che va conclusivamente respinto.
(Omissis)