Il presente
articolo è stato redatto per la rivista Il Fallimento e le
altre procedure concorsuali ed è ivi pubblicato, 2009/2
TRIBUNALE DI
LECCE, 1° ottobre 2008, in funzione di giudice unico – Rel. Positano
– Curatela del Fallimento X c. S.p.a. Banca Y e altri
Fallimento –
Organi – Curatore – Deposito delle somme riscosse – Prelievo
abusivo dal deposito bancario – Responsabilità – Estensione alla
banca depositaria
(legge
fallimentare art. 34)
Nel caso in cui
la banca, depositaria ex art. 34 l.fall. delle liquidità
della procedura, consenta il prelievo del denaro sulla base di un
mandato di pagamento contraffatto, senza aver preventivamente
preteso il deposito delle firme del giudice delegato e del
cancelliere (allo scopo di poterne operare il raffronto con le
sottoscrizioni che i medesimi devono apporre sul mandato) la
responsabilità per la sottrazione dei fondi va imputata alla banca,
oltre che al curatore che ha materialmente operato il prelievo
abusivo, per non aver agito con la diligenza richiesta dalla natura
del contratto. La relativa azione ha carattere contrattuale e la
curatela creditrice che agisce per l’adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della
controparte, mentre sul debitore convenuto incombe l’onere della
prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
Il Tribunale
(omissis).
Dalle risultanze
processuali emerge pacificamente che i sei prelievi oggetto di causa
sono stati effettuati nelle date indicate con la presentazione da
parte del curatore dei documenti indicati in citazione e per tali
pagamenti non sono mai stati emessi mandati di pagamento o ordini di
pagamento. Infatti, la produzione dell’intero fascicolo fallimentare
e la sua acquisizione al giudizio ha evidenziato che gli ordini di
prelevamento allegati al fascicolo dell’attore non sono stati
predisposti dal cancelliere e dal giudice delegato. La
documentazione esibita dalle parti dimostra che le somme in
questione sono state prelevate indebitamente dal curatore
dell’epoca, avvocato L. (omissis), con conseguente
responsabilità risarcitoria di quest’ultimo e dei suoi eredi.
L’incarico di curatore,
infatti, va equiparato ad un contratto di mandato che va
conseguentemente adempiuto con la diligenza del buon padre di
famiglia, cosicché nel giudizio di responsabilità, ai sensi
dell’art. 38 l.fall. - R.D. n. 267/1942, il nuovo curatore deve
provare l’inadempimento, da parte del curatore revocato, di un
obbligo di legge, il pregiudizio del patrimonio fallimentare e il
nesso causale fra la condotta e il danno, presumendosi, invece, la
colpa iuris tantum ai sensi dell’art. 1218 c.c .(Trib.
Milano, 13 giugno 2006). L’attore ha fornito la prova documentale di
tali elementi. Infatti, è stato prodotto in giudizio il fascicolo
del fallimento dal quale emerge che i mandati di pagamento sono
stati riscossi dal curatore e la sottoscrizione di questo in calce
ai documenti di incasso, prodotti dalla Banca commerciale, non è
stata disconosciuta dagli eredi. Con riferimento alla posizione
della banca è pacifico che ricorre un rapporto contrattuale di
deposito di somme di danaro, con emissione di un libretto
nominativo, nel quale la banca depositaria ha l’obbligo di accertare
la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di
prelievo. In particolare, il prelievo delle somme è sottoposto alla
condizione che l’ordinativo di pagamento deve provenire dal giudice
delegato a mezzo di un provvedimento sottoscritto di proprio pugno e
che va sottoposto a precise formalità da parte della cancelleria.
Conseguentemente l’istituto di credito, per il tramite del proprio
dipendente, deve verificare la rispondenza della copia conforme del
mandato di pagamento del giudice delegato, che gli viene sottoposta,
ai requisiti previsti dalla legge. Trattandosi di azione
contrattuale nella quale si deduce l’inadempimento è opportuno
definire correttamente in che misura va ripartito l’onere
probatorio.
Come è noto le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione
precisando che in tema di prova dell’inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento
(Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Eguale criterio di
riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in
cui il debitore convenuto per l’adempimento o il risarcimento del
danno, si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, in
quanto il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui
inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell’obbligazione.
Per stabilire l’onere
della prova occorre distinguere se è eccepito l’integrale
inadempimento da parte dell’attore e cioè l’exceptio inadimpleti
contractus, in questo caso l’attore ha l’onere di provare di
avere esattamente adempiuto; se, invece, il convenuto si limiti ad
eccepire un inadempimento soltanto parziale, l’exceptio non rite
adimpleti contractus, grava sull’eccepiente stesso l’onere di
dimostrare l’inesattezza dell’altrui adempimento. Tale specifico
riparto probatorio rimane immutato anche a seguito della pronuncia
delle Sezioni unite della Cassazione del 30 ottobre 2001, n. 13533,
alla stregua della sua coerenza con il principio di riferibilità o
di vicinanza della prova che regge le conclusioni delle Sezioni
unite in tema di oneri probatori, in generale, sia che si agisca per
l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno.
Spetta al debitore provare i fatti estintivi o modificativi della
pretesa azionata dal creditore (Cass. S.U. sent. n. 13533/01 - Trib.
Genova, Sez. VI, 14 novembre 2006).
Nel caso di specie
l’attore ha allegato l’inadempimento dell’istituto di credito poiché
lo stesso non ha osservato la disciplina prevista all’art. 34
l.fall., e la banca ha eccepito un parziale inadempimento rispetto
all’onere previsto nella disciplina regolamentare (circolare 2775
del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 novembre 1942) che
prevede una serie di adempimenti a carico – secondo la banca – anche
della curatela e del giudice delegato. La circostanza non è stata
contestata dalla parte attrice. Orbene, sulla base di tali elementi
occorre verificare se vi è stato inadempimento e, quindi, sulla base
dell’onere probatorio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione
accertare se l’istituto di credito ha dimostrato di avere
esattamente adempiuto e se l’exceptio non rite adimpleti
contractus è rilevante ai fini della decisione. L’art. 34 della
legge fallimentare prevede che il deposito «non può essere ritirato
che in base a mandato di pagamento del giudice delegato», questo
significa che l’istituto di credito deve essere posto nelle
condizioni di verificare direttamente che l’ordine di prelievo
provenga effettivamente dal giudice delegato, astenendosi
dall’effettuare il pagamento richiesto nei casi in cui tale verifica
non sia possibile. La disciplina normativa, come rilevato dalla
stessa banca, è stata da tempo integrata dal punto di vista
regolamentare dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia
del 28 novembre 1942, la quale prevede che il giudice delegato al
fallimento e il cancelliere devono depositare le proprie firme
presso l’ufficio postale o l’istituto di credito dove è stato
eseguito il deposito delle somme. La circolare prevede anche altri
adempimenti che nel caso di specie non sono rilevanti: «allorché il
giudice delegato emette mandato di pagamento il cancelliere dà
comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente gli estremi
del mandato ed il visto dello stesso giudice delegato...
all’istituto di credito presso cui le somme sono state depositate,
sia alla parte a cui favore il mandato è stato emesso;
l’intestatario del mandato di pagamento deve presentare...
all’istituto di credito la lettera raccomandata per il ritiro della
somma». Tali ultimi adempimenti, non rilevano ai fini della presente
decisione (per ciò che riguarda la posizione dell’attore), essendo
pacifico che il giudice delegato non ha emesso mandati di pagamento,
pertanto non andava eseguita la comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata.
Rilevano, invece, per
quanto si dirà, per valutare la condotta della convenuta. La
precedente disposizione, invece, rileva poiché è evidente che
nell’ambito del contratto di deposito bancario il soggetto tenuto a
predisporre gli accorgimenti relativi alla esecuzione del contratto
è il depositario e non il depositante. La banca, infatti, ha a
propria disposizione una struttura organizzativa, di mezzi e
persone, specificamente deputata alla esecuzione di tali adempimenti
per la realizzazione delle obbligazioni previste nel contratto, che
hanno natura strumentale e complementare rispetto all’obbligo di
custodia e restituzione del denaro affidatole.
È evidente, pertanto,
che le indicazioni contenute nella circolare del Ministero
riguardano principalmente il ruolo dell’istituto di credito il
quale, al fine di realizzare il disposto dell’art. 34, e cioè
consentire il ritiro delle somme di denaro esclusivamente sulla base
di un mandato di pagamento effettivamente proveniente dal giudice
delegato, deve predisporre gli accorgimenti previsti nella predetta
circolare. Per tale motivo è previsto il deposito delle firme del
giudice delegato e del cancelliere (soggetti entrambi che
sottoscrivono il mandato di pagamento) e l’ulteriore adempimento
della comunicazione a mezzo raccomandata inviata all’istituto di
credito che consente, poi, all’intestatario del mandato (curatore
del fallimento) di presentarsi presso l’istituto di credito con tale
lettera raccomandata (oltre che il mandato) per il ritiro della
somma. Si tratta di una fattispecie complessa che richiede che il
documento (mandato di pagamento) sia predisposto e completato in
tutte le sue parti, firmato dal giudice delegato e dal cancelliere,
richiede l’invio della comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata, la presenza dell’intestatario del mandato e la
disponibilità della lettera raccomandata per il ritiro della somma.
Infine, l’istituto di credito darà comunicazione al Tribunale di
ciascuna operazione di ritiro di somme. Va osservato che sulla base
della legge, la banca ha assunto il dovere, nei confronti di un
depositante qualificato (curatela fallimentare), di verificare che
la sottoscrizione provenga effettivamente dalla persona del giudice
delegato, poiché questo è il significato da attribuire alla
disposizione dell’art. 34 della legge fallimentare, che prevede che
il deposito non può essere ritirato che in base a mandato di
pagamento del giudice delegato. E tale è il significato da
attribuire alla disposizione poiché il dovere di verifica della
provenienza del documento di pagamento costituisce una prestazione
generale che grava sul depositario in tema di depositi bancari e
rapporto di conto corrente; tanto che la giurisprudenza valuta la
diligenza della banca sulla base proprio di tale operazione,
richiedendo che venga sempre espletato un esame attento tra la
sottoscrizione del documento (ad esempio assegno o altro) e la firma
depositata presso l’istituto di credito. Se questo è l’oggetto della
obbligazione che per legge grava sulla banca e se tale disciplina è
stata integrata, sin dal 1942, con una circolare ministeriale che
definisce le peculiarità di tale forma di deposito è evidente che
la banca non ha realizzato tutte le attività strumentali necessarie
a garantire la legittimazione dell’effettivo titolare del diritto e
cioè non ha esercitato il potere-dovere di controllo sulla
legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti
per il valido esercizio della pretesa (Cassazione 4389 del 3 maggio
1999). In sostanza, la banca pur essendo legittimata dalla circolare
ministeriale e pur avendo uno specifico obbligo di legge che si
aggiunge all’obbligo negoziale (che, peraltro, la banca osserva nei
rapporti di conto corrente o nei depositi con libretto nominativo)
di verificare la apparente provenienza del documento cartaceo dalla
persona fisica del giudice delegato, ha assunto egualmente
l’incarico senza espletare tali adempimenti, posti a garanzia della
corretta esecuzione del contratto: il deposito delle firme del
cancelliere e del giudice delegato al fine di verificare, con un
esame attento, benché a vista, le eventuali difformità delle
sottoscrizioni (Cassazione 12761 del 1993, per il caso di conto
corrente); non ha preteso che il curatore fallimentare, quale
intestatario del mandato di pagamento, si presenti presso l’istituto
di credito con la lettera raccomandata per il ritiro della somma;
non ha provveduto a dare comunicazione alla Cancelleria dell’ufficio
fallimentare di ciascuna operazione di ritiro di somme (il che
avrebbe interrotto le indebite sottrazioni di denaro).
È evidente che con tale
condotta l’istituto di credito ha fatto propria l’alea del contratto
di deposito e cioè la possibilità che non vi sia una effettiva
corrispondenza tra l’ordine apparentemente contenuto nel documento
cartaceo ed il reale provvedimento del giudice delegato (nel caso di
specie, inesistente).
Al contrario la banca
avrebbe dovuto adempiere puntualmente alle sue obbligazioni,
rifiutando il pagamento in difetto di impossibilità di verificare
quanto richiesto dalla legge, all’articolo 34 della l.fall., e
dall’amministrazione della giustizia, attraverso la circolare
citata. Diversamente operando, la banca ha accettato il rischio di
eseguire operazioni al di fuori dei parametri di cautela e quindi di
diligenza richiesti dalla natura del contratto.
Non possono essere
tratte valutazioni dalle caratteristiche dell’ordinativo di
pagamento del 21 dicembre 2001, poiché tale produzione è avvenuta
tardivamente oltre i termini previsti dall’art. 184 c.p.c..
Analogamente non può essere presa in esame in questa sede
l’eccezione di prescrizione decennale contenuta nella comparsa
conclusionale della banca poiché la stessa è stata formulata oltre
il termine dei venti giorni precedenti l’udienza di trattazione.
In conclusione, come
richiesto dalle Sezioni Unite della Cassazione, la curatela che ha
agito per l’adempimento ha provato la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto, limitandosi alla allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui
pretesa, non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto. Il
nuovo assetto della distribuzione dell’onere probatorio
regolamentato dal Supremo Collegio impone di far ricadere sul
convenuto ogni conseguenza connessa alla non esatta esecuzione del
contratto.
Deve trovare
accoglimento anche la richiesta del maggior danno per il ritardo nel
pagamento delle somme poiché l’obbligo del curatore di depositare
presso un ufficio postale o istituto di credito le somme riscosse
durante la procedura fallimentare (art. 34 l.fall.) giustifica, con
riguardo al ritardato pagamento dei debiti pecuniari nei confronti
della massa, il riconoscimento, in via presuntiva, a titolo di
maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) della sola differenza
tra l’interesse praticato sui depositi e il minor interesse legale
(Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 1993, n. 11013).
Va accolta anche la
domanda di rivalsa formulata dalla Banca ai sensi dell’art. 2033
c.c. nei confronti della convenuta (omissis) M.A., nella
qualità di erede del curatore fallimentare e legale rappresentante
esercente la potestà sui figli minori che hanno accettato con
beneficio d’inventario.
(omissis).
Il COMMENTO
di Virgilio Cederle
Premessa
Nel più ampio genere dei
depositi di denaro disposti nel quadro dell’amministrazione della
giustizia (intesa latu sensu) spiccano - se non altro per la
spesso rilevante entità delle somme affidate in custodia, frutto
della liquidazione concorsuale sull’intero patrimonio del debitore,
ex art. 42 l. fall. - quelli relativi alle procedure
fallimentari, che la legge indica di effettuare presso una banca o
presso un ufficio postale, in forza delle previsioni di cui all’art.
34 l.fall.
Nel passaggio dal
sistema previgente all’attuale disciplina
[1],
l’art. 34 l. fall. ha subito modifiche che lo hanno reso coerente
con la maggiore autonomia del ruolo del curatore cui si ispira la
riforma
[2],
per cui, nell’ambito degli ampliati poteri gestionali sul patrimonio
fallimentare, è rimessa ora al curatore medesimo e non più al
giudice delegato la facoltà di scelta della banca o dell’ufficio
postale ove effettuare il deposito delle somme, che deve avvenire
nel termine massimo di dieci (e non più cinque) giorni dalla
riscossione
[3]
e con la modalità esclusiva dell’accensione di un conto corrente
intestato alla procedura
Sempre in aderenza ai
principi posti a base del nuovo apparato normativo, è stata poi
conferita al comitato dei creditori, organo rappresentativo della
massa dei creditori, la facoltà di autorizzare il curatore, che ne
abbia fatto richiesta, ad impiegare in tutto o in parte le somme
riscosse in strumenti di investimento diversi dal deposito in conto
in conto corrente, alla condizione che tali modalità offrano
comunque garanzia circa l’integrità del capitale investito.
L’accentuazione in
questa direzione delle potestà del comitato si è particolarmente
manifestata in sede di “decreto correttivo” (d. lgs. 12 settembre
2007 n. 169) giacchè in un primo momento, con la novella del gennaio
2006, era stato conservato al giudice delegato, al terzo comma
dell’art. 34 l.fall., un potere autorizzativo - comunque in
condivisione con il comitato dei creditori che doveva esprimere
parere positivo - riguardo all’investimento in titoli emessi dallo
Stato che il curatore avesse proposto per i fondi non immediatamente
distribuibili ai creditori[4].
Abrogato il terzo comma,
il potere di vigilanza dell’organo giurisdizionale sulla gestione
del patrimonio fallimentare è stato invece mantenuto (ultimo comma
del nuovo art. 34 l. fall.) nella successiva fase del prelievo
delle somme depositate, per il quale è richiesta l’emissione di
specifico mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato
(nonché dal cancelliere) da produrre oggi in copia conforme.[5]
Certo è che dalla
riformata disciplina, nel momento in cui anche il potere di scelta
della banca depositaria viene sottratto al giudice delegato ed
assegnato al curatore, emerge un ruolo di quest’ultimo
caratterizzato, oltre che da una funzione di maggiore spessore e
pregnanza gestoria, anche da una più sensibile
responsabilizzazione, per certi aspetti, in ordine alla corretta
amministrazione del deposito ed alla legittimità delle modalità
operative applicate.
Il tribunale di Lecce,
con la sentenza pubblicata, affronta proprio il tema della
responsabilità per indebiti prelievi (nel caso specifico, da un
libretto di deposito nominativo)
[6]
di somme depositate presso una banca, fattispecie, purtroppo, ogni
tanto ricorrente, e che talora ha suscitato particolare clamore per
le modalità con le quali si è attuata e per la rilevante
significatività dei valori economici coinvolti.
Il caso di specie
Come detto, la vicenda
processuale trae spunto da una serie di illegittimi prelievi (nel
numero di sei per circa 800 milioni delle vecchie lire) operati dal
curatore fallimentare sul libretto di deposito nominativo intestato
alla procedura, in assenza di autorizzazione da parte da parte del
giudice delegato e con contraffazione della firma del medesimo e del
cancelliere sul mandato di pagamento esibito alla banca.
Il nuovo curatore,
subentrato al precedente nel frattempo deceduto, una volta resosi
conto dell’accaduto a seguito di verifiche nel fascicolo della
procedura fallimentare, promuove azione contro la banca, oltre che
contro gli eredi del primo curatore, ai fini della restituzione
della somma sottratta, facendo valere nei confronti della prima una
violazione di responsabilità contrattuale, per la tenuta di una
condotta non diligente e la non osservanza di precise norme
negoziali.
Del tutto pacifica
risulta peraltro la responsabilità ex art. 38 l.fall.
dell’originario curatore ( e per esso dei suoi eredi) per la dolosa
sottrazione dei fondi - tanto che in motivazione ne sono dedicate
poche righe - e che il giudice appare pure inquadrare (quantomeno
anche) nell’alveo della responsabilità contrattuale con riferimento
al rapporto di mandato da assolversi con la necessaria diligenza da
parte del mandatario[7]
(ed essendo da considerare estinta con la morte del reo la personale
responsabilità penale).
Da un punto di vista
generale, potrebbe discutersi se il titolo di responsabilità del
curatore possa essere altresì integrato in via di illecito
extracontrattuale, come esplicitamente affermato in altri casi in
cui l’evento dannoso costituito dall’indebito prelievo delle somme
era derivato dall’omesso dovere di custodia personale del libretto
da parte del curatore che, senza alcuna autorizzazione da parte del
giudice delegato, si era avvalso dell’opera di collaboratori
affidandogli il libretto, e violando il principio della
intrasmissibilità delle sue funzioni : il comportamento contrario
ai doveri di diligenza propri dell’ufficio ricoperto porterebbe
quindi a rispondere del pregiudizio che tale condotta (verificatane
l’efficacia causale rispetto alla produzione del danno) arreca,
anche attraverso l’opera del semplice collaboratore, alla massa dei
creditori
[8].
Ciò non può naturalmente
che ricollegarsi al più ampio dibattito circa la natura della
responsabilità facente capo al curatore sulla quale le opinioni -
divise fra la fonte contrattuale od extracontrattuale - non
sembrano ancora ricondotte ad unità: la modifica infatti introdotta
all’art. 38 l. fall., con la specificazione della diligenza
“richiesta dalla natura dell’incarico” (con la quale il curatore è
chiamato all’osservanza dei doveri imposti dalla legge o derivanti
dal piano di liquidazione approvato) non appare, da questo punto di
vista, recare novità tali da essere risolutive.
Tornando alla
imputazione di responsabilità alla banca, nella sentenza annotata,
alla riaffermazione della natura contrattuale della stessa[9]
corrisponde, secondo una precisa linea logica, una rigorosa
ripartizione dell’onere della prova dell’inadempimento, per cui ,
con esplicito richiamo alla pronuncia a SS.UU. della Cassazione del
2001,[10]
il creditore (nel nostro caso, la procedura fallimentare), agendo in
giudizio per l’adempimento contro il debitore (la banca), è tenuto
a provare solo il titolo della propria pretesa, mentre sarà il
debitore convenuto a dover dar prova dell’avvenuto adempimento o
della dipendenza dell’inadempimento da una causa a lui non
imputabile, pena l’applicazione della presunzione di colpevolezza
(appunto, iuris tantum) di cui all’art. 1218 cod. civ.
La banca, gravata del
conseguente onere probatorio
[11],
non riesce a soddisfarlo ed inutilmente oppone l’eccezione di
inadempimento ex art. 1460 cod. civ., venendo così
condannata.
Ma, a parte la scansione
processuale così delineata, sono le norme e gli obblighi che vanno a
riempire di contenuti gli oneri probatori delle parti l’aspetto che
ci interessa analizzare in questa sede.
Il contratto di
deposito bancario e gli obblighi di diligenza del depositario
Correttamente il
tribunale di Lecce fa dei doveri derivanti dal contratto di deposito
il baricentro della propria decisione.
Obbligo previsto come
essenziale nel deposito bancario è, ovviamente, dopo aver acquisito
la proprietà delle somme, quello di disporne la restituzione alla
scadenza del termine o su richiesta del depositante (art. 1834 cod.
civ).[12]
Nel caso in cui, a
fronte del deposito delle somme, la banca rilasci un libretto, ci
troviamo al cospetto del tipico deposito a risparmio, perché tale -
con un sistema di certamente meno agevole prelevamento delle somme
- appare essere la prevalente finalità del contratto, rispetto
invece ai depositi in conto corrente (questa è infatti la grande
bipartizione classificatoria dei depositi bancari)
regolati anche dagli
artt 1852 e ss. cod. civ., disciplinanti le operazioni bancarie in
conto corrente, e caratterizzati dalla possibilità per il cliente, a
mezzo di apposita convenzione, di effettuare prelevamenti con
l’emissione di assegni bancari.
Da questo punto di
vista, i libretti accesi dai fallimenti, come nel caso di specie,
dovevano essere diretti a soddisfare le esigenze di una procedura
concorsuale che ha interesse prevalente alla sicura (e remunerativa)
custodia delle somme sino al momento del riparto ai creditori.
Ora il nuovo art. 34 l.
fall. prevede in via esclusiva l’apertura di un deposito in conto
corrente, ma se non appare dubbio che questo abiliti il curatore a
disporre dei fondi mediante bonifici o giroconti, ciò non potrà
avvenire (come non poteva avvenire nemmeno nel sistema previgente
ogniqualvolta il giudice, cui era data potestà di scelta, avesse
optato per l’accensione di un conto corrente) mediante l’emissione
di assegni bancari o con altre modalità incompatibili con la
necessità di effettuare i prelievi su mandato di pagamento del
giudice.[13]
Il libretto di deposito
nominativo[14]
, di per sé caratterizzato dalla inidoneità alla circolazione, non
incorpora il credito e conferisce pertanto all’intestatario il
massimo della sicurezza in relazione alla riscossione delle somme
depositate giacchè la banca è liberata solo se paga all’intestatario
stesso del libretto, che sia stato debitamente identificato : non è
quindi un titolo di credito ma un mero documento di legittimazione
[15].
Centrale è pertanto il
tema della diligenza dovuta dalla banca nell’effettuare il
pagamento.
E’ una dato ormai
acquisito che la diligenza richiesta non è semplicemente quella
ordinaria, bensì è quella “professionale”, perché propria
dell’operatore professionale nel campo della intermediazione del
denaro, cosicché nella identificazione dell’esatto avente titolo al
prelievo delle somme non sono consentite alla banca disattenzioni
che, se invece rapportate all’uomo comune, potrebbero anche non
integrare gli estremi del comportamento negligente.
Del resto, ad integrare
la disciplina delle operazioni in discorso, concorre anche l’art.
1856 cod. civ. in ragione del quale la banca risponde, per
l’esecuzione degli incarichi ricevuti dal cliente, secondo le regole
del mandato, ma avuto riguardo alla graduazione ulteriore della
diligenza del mandatario rispetto a quella sancita dall’art. 1710
cod.civ. (cioè del “buon padre di famiglia”) e consistente nella
diligenza “qualificata” (capoverso dell’art. 1176 cod. civ.)
derivante dalla natura professionale dell’attività svolta e dalle
doverose regole di comportamento valevoli nel settore di
riferimento.[16]
Risulta evidente, sul
punto, il parallelismo con i principi elaborati in giurisprudenza
riguardo al pagamento degli assegni con firma apocrifa, e ciò in
particolare a partire da Cass. 9 maggio 1985 n. 2885
[17],
ove, con un certa nitidezza, inizia ad emergere il criterio di una
più rigorosa valutazione circa il prudente operato della banca che
negozia il titolo ponendolo all’incasso.
Ciò che grava quindi
sulla banca è una specificazione del più generale obbligo di
eseguire i contratti con i clienti con particolare correttezza e
diligenza (la diligenza dell’accorto banchiere) per cui essa ha il
dovere di svolgere - come ben articolato concettualmente dal
tribunale di Lecce - le attività strumentali che appaiono idonee a
garantire l’effettivo titolare del diritto.
Esse consistono, nel
caso che ci riguarda, nella puntuale verifica della coincidenza tra
il soggetto intestatario del libretto e colui che si presenta ad
esigere, nonché - considerato che versiamo nell’ipotesi di libretti
emessi in sede fallimentare - nell’accertamento dell’ulteriore
condizione legittimante dell’esistenza del mandato di pagamento del
giudice delegato previsto dalla norma fallimentare, in modo che la
riscossione dei fondi possa essere ricondotta alla volontà del
“soggetto - procedura” ed il pagamento della banca risulti
liberatorio.
Se la norma fallimentare
si limita a sancire che “il prelievo è eseguito su copia conforme
del mandato di pagamento del giudice delegato”, la circolare
ministeriale, fra gli altri adempimenti, aggiunge che (leggiamo in
sentenza) “il giudice delegato ed il cancelliere devono
depositare le proprie firme presso l’istituto di credito dove è
stato eseguito il deposito delle somme”.
Il problema è a questo
punto stabilire se tale disposizione rilevi ai fini degli obblighi
gravanti sulla banca.
La verifica della
regolarità del mandato di pagamento: quali doveri per la banca
In linea generale, la
prassi normalmente seguita, in ossequio alle indicazioni normative
ivi incluse le N.B.U., prevede che nel caso in cui la banca rilasci,
a fronte del deposito a risparmio, un libretto nominativo, il
cliente è tenuto a depositare la propria firma, necessaria ai fini
dei successivi riconoscimenti e conseguenti prelievi; la semplice
coincidenza tra l’identità del depositante e di colui che si
presenta con il libretto per il prelievo non è sufficiente
[18],
a differenza di quel che avviene nel caso di libretto al portatore
dove la titolarità del diritto è incorporata nel titolo ed è
irrilevante per la banca che il presentatore differisca dalla
persona che ha costituito il deposito, così che nessuna firma viene
depositata.
Ed è ciò che accade
anche nei depositi intestati a procedure fallimentari (sia con
libretto nominativo che con conto corrente) ove viene richiesto il
deposito dello specimen di firma del curatore, in quanto
soggetto abilitato ad operare su di esso, previa autorizzazione del
giudice, con l’ulteriore precisazione che i presidenti delle sezioni
fallimentari dei vari tribunali normalmente emanano apposite e più
specifiche disposizioni per la gestione di tali depositi.
Il deposito dello
specimen di firma anche del giudice delegato e del cancelliere
costituisce un passo ulteriore, del quale, secondo il tribunale di
Lecce, va onerata la banca, in relazione all’obbligo di verificare
la riferibilità del mandato alla persona fisica del giudice
delegato.
Da questo punto di vista
occorrerebbe domandarsi se la banca, per adempiere ai propri doveri
di “bonus argentarius”, sia tenuta solo alla identificazione
di colui che è legittimato al prelievo (il curatore) nonché alla
verifica dell’esistenza del mandato completo dei suoi requisiti,
oppure se i suoi obblighi debbano spingersi in effetti ad accertare
sistematicamente la “provenienza” del documento dal giudice
delegato, ed in che modo ciò debba avvenire.
In merito, è pur vero
che le disposizioni emanate dei presidenti delle sezioni
fallimentari possono dare indicazione alla banca di esigere anche
copia del provvedimento autorizzativo del giudice, in maniera da
verificare la rispondenza ad esso del mandato, ma l’obbligo di
“pretendere” il deposito delle firme del giudice e del cancelliere -
e l’imputazione della responsabilità conseguente in caso di mancata
ottemperanza - come discendente dalle previsioni di cui alla
circolare ministeriale del 1942 (e da un più generale dovere di
predisporre gli accorgimenti relativi alla esecuzione del contratto
di deposito), costituisce un vero salto di qualità nella graduazione
del necessario tenore di diligenza della banca.
In altre parole, la
firma del giudice delegato e del cancelliere apposta sul mandato di
pagamento, anziché costituire un mera (anche se fondamentale)
condizione legittimante in chiave puramente autorizzatoria[19],
il cui soggetto passivo (per così dire) è il curatore, e della quale
la banca deve (solo) accertare l’esistenza, viene altresì sussunta
a contenuto di un doppio onere a carico della banca depositaria, che
deve , da una parte, pretendere il rilascio dello specimen da
parte del giudice e del cancelliere e, dall’altro, verificare con
esso l’autenticità delle sottoscrizioni sul documento e la sua
provenienza.[20]
Poiché il fenomeno
descritto rileva peraltro, come più sopra detto, non ad altri fini
se non a verificare se la banca ha assolto, da bonus argentarius
che intende effettuare un pagamento genuinamente liberatorio, al suo
dovere di diligenza, è da chiedersi se sulla graduazione di tale
dovere (e della conseguente responsabilità) non possa incidere la
particolare qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal curatore,
ex art. 30 l. fall.
Sarebbe del tutto fuori
luogo qualsiasi divagazione sulle varie tesi dibattute intorno agli
aspetti pubblicistici della figura
[21],
ma se è vero che il curatore nel momento in cui si presenta alla
filiale della banca con un mandato dolosamente alterato per
appropriarsi indebitamente delle somme, risponde del reato di
peculato proprio perché pubblico ufficiale, agente nell’ambito
dell’incarico pubblico affidatogli,[22]
può adombrarsi l’ipotesi che proprio tale sua qualità non sia
ininfluente, nel contempo, nei rapporti con la banca.
In definitiva, anche se
non è corretto attribuire al curatore dei poteri certificatori - non
di questo infatti si tratta, ma solo di soppesare il fenomeno per la
sua capacità, come già detto, di condizionare la misura ed il
contenuto degli obblighi di scrupolosità e vigilanza dell’istituto
depositario - non priva di fondamento pare l’assegnazione alla
circostanza di un certo valore probatorio (da stabilirsi nella sua
entità, ma certo superiore a quello promanante dal quisque de
populo) circa l’ autenticità delle firme sul mandato,
accreditate (se vogliamo implicitamente) come tali dal curatore
pubblico ufficiale esibente al momento della riscossione[23].
Un diverso modo di
intendere i termini del problema potrebbe trovare fonte di
legittimazione in una norma che oneri nello specifico la banca di
acquisire lo specimen di firma anche del giudice delegato e
del cancelliere, allo scopo di operarne un raffronto con le
sottoscrizioni apposte sul mandato.
Tale norma viene
individuata in particolare dal tribunale di Lecce nelle previsioni
di cui alla circolare del Ministero del 1942, le cui “indicazioni
riguarderebbero principalmente il ruolo dell’istituto di credito”
che dovrebbe predisporre gli accorgimenti indicati nella circolare
stessa al fine di realizzare il disposto di cui all’art. 34 l. fall.,
che in tal guisa andrebbe interpretato.[24]
In linea generale, la
questione appare toccare il tema della natura delle circolari emesse
dalla Pubblica Amministrazione e della loro efficacia (interna e,
per quel che ci riguarda, soprattutto esterna).
Esse vengono comunemente
riconosciute - contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive,
specie interpretative, impartite dalle autorità amministrative
centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o
subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme
l’attività di tali enti od organi - quali atti meramente interni
dell’Amministrazione stessa, che esauriscono la loro portata ed
efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro
funzionari e non possono quindi spiegare alcun effetto giuridico nei
confronti di soggetti estranei all’Amministrazione.[25]
Atti quindi ad efficacia
interna, non dotati di natura normativa, esclusi dal novero delle
fonti del diritto e sostanzialmente inidonei a spiegare alcun
effetto vincolante sulle posizioni dei terzi.[26]
Se questo è vero, non
può non suscitare perplessità il rinvenire proprio nelle
disposizioni della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del
28 novembre 1942 la principale fonte di asseriti obblighi di legge
gravanti sulla banca depositaria in merito alla organizzazione di
attività strumentali ed all’espletamento di adempimenti diversi
dall’accertamento dell’esistenza del mandato di pagamento, completo
di tutti i suoi estremi, esibito dal curatore pubblico ufficiale,
debitamente identificato, anche a mezzo dello specimen
depositato, come il soggetto in tal guisa legittimato alla
riscossione.
In tanto parrebbe
potersi parlare quindi di disciplina integrativa - rispetto all’art.
34 l. fall. - prevista dalla circolare, in quanto la si intenda, se
del caso, rivolta principalmente agli uffici giudiziari
[27],
allo scopo di meglio organizzare ed uniformare le pratiche e
l’operatività dei depositi giudiziari di tipo fallimentare.
[28]
La circolare
prevederebbe inoltre, da quanto è dato capire, alcuni altri
adempimenti, oltre al deposito della firma del giudice delegato e
del cancelliere, che nella fattispecie sarebbero stati comunque
disattesi dall’istituto di credito depositario, onerato di essi al
fine di compiutamente espletare i propri doveri di diligente
esecuzione del mandato.
Essi consisterebbero
sostanzialmente in una comunicazione che il cancelliere dà con
lettera raccomandata, contenente gli estremi del mandato, sia
all’istituto di credito depositario sia alla parte a cui favore il
mandato risulta emesso e che colpevolmente la banca non avrebbe
preteso che fosse esibita dal curatore al momento del prelievo
[29]:
si tratta peraltro di disposizioni che, di là da ogni altra
considerazione, non appaiono coniugarsi tanto agevolmente con la
necessità (e la sufficienza) che il prelievo avvenga mediante
presentazione allo sportello bancario del libretto nominativo da
parte del curatore munito del mandato, senza che si richieda
(ovviamente) il contemporaneo intervento del terzo destinatario del
pagamento (munito di raccomandata), che parrebbe identificarsi nel
curatore solo in casi molto specifici (se si tratta di spese di
giustizia o inerenti l’amministrazione fallimentare) e non nella
generalità dei casi (nei quali il curatore, dopo l’apprensione del
denaro, provvede, secondo le istruzioni del giudice, ad effettuare
la rimessa al terzo beneficiario del pagamento mediante assegno
circolare o bonifico )
[30].
Si tratta pertanto di
disposizioni che, anche a voler prescindere da ogni altra
considerazione, presentano, almeno apparentemente, alcuni profili
problematici, cosicché non sembra estremamente agevole erigerle a
parametro per commisurare la cautela e la diligenza dovuta dal
depositario per il corretto adempimento delle proprie
obbligazioni.
Meno oscure appaiono
invece le disposizioni della circolare laddove contemplerebbero -
come menzionato dal tribunale - che l’istituto di credito (o la
posta) dia successiva comunicazione al tribunale di ciascuna
operazione di ritiro somme. Tale indicazione, prescindendo dal
profilo più sopra citato della efficacia diretta di tali norme nei
confronti dei soggetti terzi, risponde in linea generale
(considerati anche gli episodi di distrazione avvenuti presso taluni
tribunali) alla comprensibile esigenza di “chiudere” il perimetro di
gestione e di controllo sui fondi fallimentari, in coerenza con
l’attività inerente al mandato, e può assumere rilievo se
contemplata nelle istruzioni emanate in argomento dai presidenti
delle sezioni fallimentari.[31]
Conclusioni
In definitiva, sembra
doversi sottolineare come negli episodi di infedele gestione dei
depositi fallimentari da parte del curatore, che ne operi
illegittimi prelievi, vadano ad intersecarsi differenti piani di
responsabilità, e l’istituto di credito depositario deve essere
chiamato al rispetto di doveri di scrupolosità ed attenzione che,
dall’interesse pubblico sottostante, traggono peculiare
significatività.
Sotto tale profilo, la
sentenza pubblicata ha senz’altro il pregio di enucleare, senza far
troppi sconti, l’importanza degli elementi di qualificazione cui
tali doveri di diligenza sono soggetti.
Nondimeno, la spinta
centrifuga che porta ad espanderne in linea di principio le
conseguenze sino ad onerare il depositario dell’accertamento della
veridica provenienza del mandato, di là dalla regolare esibizione
formale che ne faccia il curatore (debitamente identificato), anche
attraverso la “pretesa”, rivolta direttamente all’organo
giurisdizionale, di deposito dello specimen di firma, in
assenza di positiva ed efficace regolamentazione di tale aspetto -
giacchè tale non può essere, nei confronti della banca, la
circolare n. 2775 del 28 novembre 1942 addotta dal giudice, ed a
maggior ragione se nulla si rinvenga in proposito nelle istruzioni
emanate dai vari tribunali cui tali prescrizioni ministeriali
sarebbero dirette - appare meno condivisibile, e tale da alterare
in modo sensibile il corretto quadro di riferimento degli equilibri
contrattuali.
[1]
L’art. 34 l. fall. è stato dapprima sostituito dall’art. 30
del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (con effetto dal 16 luglio
2006) e poi ha subito una ulteriore novella ad opera
dell’art. 3 del d. lgs. 12/9/2007, n. 169 che ha modificato
il primo comma ed ha abrogato il secondo (rammentando
altresì l’art. 22 del d. lgs. 169/2007, secondo cui le
modifiche si applicano ai procedimenti per dichiarazione di
fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte
successivamente).
[2]
Cfr. D. Spagnuolo, sub.art. 34, in La riforma
della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e M.
Sandulli,Torino, 2006, 210; L. Abete, sub. art. 34
in Codice commentato del fallimento, a cura di G. Lo
Cascio, Milano, 2008, 295; A. Ghedini, sub. art. 34,
in La legge fallimentare, commentario teorico - pratico,
a cura di M. Ferro, Padova, 2007, 261.
[3]
E’ stata altresì eliminata ogni automaticità di revoca del
curatore in caso di mancato deposito delle somme nel termine
previsto: ora la circostanza è semplicemente oggetto di
valutazione da parte del tribunale ai fini dell’eventuale
destituzione dell’organo gestorio, dandosi così, con meno
severità, la possibilità di vagliare le possibili
giustificazioni del comportamento omissivo (D. Spagnuolo,
op.cit., 210; per le critiche al rigoroso sistema
precedente cfr. P. Pajardi, Manuale di diritto
fallimentare, Milano, 1998,185; R. Provinciali,
Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 720)
[4]
Anche in giurisprudenza, sotto il vigore della precedente
disciplina che nulla prevedeva al riguardo, era stata talora
ammessa la possibilità che il curatore, in relazione a somme
non ripartibili in tempi brevi, potesse, su autorizzazione
del giudice delegato, effettuarne l’investimento con forme
che assicurassero un rendimento maggiore del deposito
bancario, a tutto vantaggio dei creditori e beninteso senza
rischi per la conservazione integra del capitale, come
l’acquisto di titoli di Stato (vedi Trib. Venezia 3
febbraio 1985, in Fallimento, 1985, 570; Trib.
Venezia 21 settembre 1982, in Dir. fall., 1983, 487;
nella pratica dei vari tribunali fallimentari si
registravano peraltro, nel tentativo di assicurare una
maggiore remunerazione alle somme riscosse, anche altre
forme di investimento.
[5]
Senza quindi che ne sia più richiesta la redazione in
duplice originale, da consegnare al curatore, uno dei quali
veniva poi trattenuto dalla banca, mentre l’altro, con la
quietanza dell’avvenuto pagamento rilasciata dalla stessa
banca, veniva restituito al curatore per il successivo
deposito nel fascicolo fallimentare: la nuova modalità
operativa del prelievo mediante copia conforme del mandato,
sarebbe una semplificazione procedurale che oltretutto
consentirebbe, a maggior tutela da indebite manomissioni,
che l’originale rimanga sempre depositato in cancelleria (
D. Spagnuolo, op. cit., 212)
[6]
Come sappiamo, per il futuro la legge prevede
obbligatoriamente il deposito nelle forme del conto
corrente, ma ciò non incide particolarmente sui principi
generali, evincibili dall’esame della sentenza in commento,
circa la responsabilità per abusivi prelievi (sia che si
tratti quindi di libretto di deposito oppure di conto
corrente).
[7]
Esplicito è il richiamo alla sentenza del Tribunale di
Milano del 13 giugno 2006 n. 5329 (in Guida al diritto,
2006, 47,56) secondo la quale : “L’incarico conferito dal
tribunale al curatore del fallimento va equiparato, per sua
natura, al rapporto contrattuale di mandato sicchè questi è
tenuto ad osservare la diligenza propria del mandatario,
consistente in un’adeguata perizia ed insieme prudenza e
avvedutezza delle attività poste in essere.
Conseguentemente, in sede di azione di azione di
responsabilità ex art. 38 l. fall. esercitata dal nuovo
curatore – trattandosi di responsabilità di natura
contrattuale – incombe all’attore la sola prova
dell’inadempimento da parte dell’ex curatore degli obblighi
impostigli dalla legge, del nesso causale tra tale condotta
e le conseguenze pregiudizievoli derivatene, nonché del
danno subito, mentre, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. ,
spetta al convenuto dimostrare che tale inadempimento non è
a lui imputabile. Ne deriva pertanto, che qualora il
curatore non adempia ai doveri del proprio ufficio con la
diligenza del buon padre di famiglia, è possibile ravvisare
nei suoi confronti una responsabilità restitutoria e
risarcitoria, sia dal punto di vista contrattuale che
extracontrattuale, oltre che penale, qualora ne sussistano
gli estremi”.
[8]
Sul punto, si veda Trib. Napoli 9 maggio 1997, in Dir.
fall. 1998, II, 800 , con nota di S. Masturzi,
Responsabilità del curatore e della banca per prelievi
irregolari da un libretto di deposito nominativo di somme
depositate presso la banca, e poi, in secondo grado,
App. Napoli 10 giugno 1999, ivi, 2000, II, 600, con
nota sempre di S. Masturzi, Responsabilità solidale del
curatore e della banca per illegittimi prelievi.; la
prima delle due sentenze è pubblicata anche in
Fallimento, 1998, 205, con nota di A. Chiozzi. In quella
vicenda i giudici affermarono la responsabilità concorrente
della banca (considerando che l’indebito prelievo avvenne
nell’ ambito dello svolgimento di compiti dell’impiegato
della banca - che tenne una condotta quantomeno colposa nel
consentire l’effettuazione dell’operazione senza debita
identificazione del presentatore del libretto e senza
esibizione del mandato - che si ponevano non in rapporto di
mera occasionalità rispetto all’esercizio delle mansioni
sue proprie, bensì di occasionalità necessaria) e del
curatore (rilevando che l’affidamento non autorizzato del
libretto alla custodia di un terzo costituiva violazione dei
suoi doveri ed aveva contribuito a causare il danno )
sottolineando altresì che ai fini della responsabilità
solidale risarcitoria, non poteva ostare l’eventuale
autonomia ed eterogeneità delle condotte lesive o illecite,
poiché l’elemento qualificante è l’unicità dell’evento
dannoso prodotto, cosicchè il principio enunciato dall’art
2055 cod. civ. si applica anche nel caso in cui taluno degli
autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità
contrattuale ed altri a titolo di responsabilità aquiliana.
Assai più
recentemente, sulla intrasmissibilità delle funzioni del
curatore, con riferimento alla diligente custodia del
libretto di deposito bancario intestato alla procedura,
Cass. 15 febbraio 2008, n. 3791, in Fallimento, 2008,
1283, con nota di M. Cataldo, Carattere personale
dell’incarico di curatore e regime di responsabilità.
[9]
Cass. 30 aprile 2005, n. 9026, in Fallimento,
2005,1133.
[10]
La decisione è la n. 13533 del 30 ottobre 2001, in Corr.
giur. 2001, 1565, con nota di V. Mariconda, nonché in
Contratti, 2002, 113, con nota di U. Carnevali.
[11]
Per la verità, da quanto è dato capire dal testo della
sentenza, parrebbe che nel processo fosse stato comunque
introdotto tutto il materiale probatorio su cui fondare la
decisione (cioè che l’attore non si fosse limitato solo ad
allegare l’inadempimento, ma l’avesse anche provato), tanto
da non farne un problema di ripartizione dell’onere della
prova: ma l’aspetto è comunque ininfluente.
[12]
Variamente dibattuta fra gli interpreti è la natura del
deposito bancario in quanto accanto alle tesi che lo
assimilano ad un contratto di credito riconducibile al
mutuo, si registra la diversa opinione di chi preferisce
inquadrare il contratto nello schema del deposito
irregolare, e ciò a seconda che si ritenga prevalente,
rispettivamente i) l’interesse del depositante a trarre
profitto dalla utilizzazione del denaro, oppure ii) la
funzione di custodia assolta dalla banca depositaria ; altri
invece argomentano diversamente individuando nel deposito
bancario “un contratto tipico bancario nel quale la
consegna del denaro alla banca, ha una sua funzione
giuridico – economica consistente nella intermediazione del
denaro e, quindi, nella sua utilizzazione da parte della
banca per erogare credito nelle forme previste “ (così
M. Spinelli – G. Gentile, Diritto bancario, Padova,
1991,203. Sul tema si veda anche, fra i molti Autori, F.
Giorgianni – C.M. Tardivo, Manuale di diritto bancario,
2005, 224 e ss.; G. Fauceglia, I contratti bancari,
Torino, 2005, 431 e ss.).
In ogni caso,
incontroverso è il principio, poichè la norma letterale di
cui all’art. 1834 cod. civ. non lascia dubbi, per cui la
proprietà delle somme depositate passa dal depositante alla
banca, acquisendo il primo un diritto di credito verso la
seconda alla restituzione del tantundem.
[13]
Cfr. in argomento L. Abete, sub. art. 34, in Il
nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio,
coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2007, 594.
[14]
Gli altri tre tipi di libretto di deposito sono, come noto,
i libretti nominativi pagabili al portatore, quelli al
portatore e quelli al portatore con l’indicazione di un
nome.
[15]
Così M. Spinelli – G. Gentile, op.cit., 208.
[16]
Cfr. P. Bosticco, Banche e responsabilità (o
corresponsabilità) per sottrazione di fondi fallimentari,
in nota a Cass. 30 aprile 2005, n. 9026, in Fallimento,
2005, 1139.
Secondo G.
Ferri, La diligenza del banchiere, in Banca borsa,
1958, I, 3, “nelle attività professionali,
l’esercizio delle quali presuppone la conoscenza e
l’applicazione di regole tecniche, la diligenza non è
soltanto cura, sollecitudine, ma è anche utilizzazione e
corretta applicazione di queste conoscenze tecniche. Nel
concetto di diligenza rientra quindi anche la perizia:
quella perizia che ci si può attendere dal professionista
medio di quella categoria”
Ulteriormente
possiamo dire che le regole di diligenza cui è tenuto il
banchiere, quale operatore professionale, possono anche
espandersi con riferimento al caso concreto, quando
eventuali anomalie della fattispecie lo debbano mettere in
guardia sulla regolarità dell’operazione, suggerendogli
ulteriori controlli.
[17]
In Foro it., 1986, I, 242. Molto più recentemente, in
merito alla diligenza professionale, ex art. 1176 secondo
comma cod. civ. , che l’accorto banchiere deve usare
nell’esame dell’assegno presentato per il pagamento, cfr.
Trib. Milano 9 ottobre 2007, in Corr. merito, 2007,
1402; si veda anche Cass. 23 dicembre 1993 n. 12761, in
Giust.civ. Mass., 1993, fasc. 12; Cass. 19 novembre
1987, n. 8510, in Foro it. , 1998, I, 80.
[18]
Vedi M. Spinelli - G. Gentile, op. cit., 206 e ss. ,
i quali aggiungono come non vi sia una precisa ragione
giuridica per la richiesta di deposito della firma nel caso
di libretto nominativo, in aggiunta alla verifica
dell’identità dell’intestatario, circostanza che vale pure a
differenziarne la disciplina dagli altri documenti di
legittimazione.
[19]
E ciò senza confondere concettualmente il mandato di
pagamento con il provvedimento autorizzativo, già
menzionato, di cui il curatore debba munirsi in relazione
alla causale del prelievo: è chiaro tuttavia che il primo è
una estrinsecazione ed una conseguenza del secondo.
Più in generale,
si può dire che l’autorizzazione al prelievo di somme è di
natura sostanzialmente diversa dalle autorizzazioni per il
compimento di atti del curatore previste altrove dalla legge
fallimentare (vedi art. 35), poiché in tali casi
l’autorizzazione va intesa come integrazione dei poteri del
curatore, il quale permane pertanto libero di decidere se
comportarsi nel modo autorizzato oppure se provvedere
diversamente, mentre nella specie si tratta di semplice
autorizzazione al prelievo di somme (G.U. Tedeschi,
Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006,
164).
[20]
In Trib. Napoli 9 maggio 1997, cit., si parla, onde
fondare il contributo causale della banca alla produzione
del danno, di “omissione di controllo in ordine
all’esistenza dei mandati e la mancata identificazione del
presentatore del libretto di deposito” ; anche Cass.
30 aprile 2002 n. 9026, cit., menziona il “preciso
obbligo per la banca di accertare la legittimazione del
soggetto che si presenta per compiere le operazioni…”,
identificando nel contempo nell’assenza del mandato del
giudice delegato l’illiceità dell’eventuale prelievo; non
si rinviene, in altre parole, una esplicitazione di un
eventuale obbligo della banca di verificare l’autenticità
delle firme anche del giudice e del cancelliere, che vada
oltre la verifica della regolarità formale del mandato,
completo delle sottoscrizioni e del timbro del tribunale
(anche se P. Bosticco, op. cit., 1141, appare trarne
conclusioni diverse).
[21]
All’indomani della riforma, non è mancato chi - preso atto
della più spiccata dimensione di governance
dell’impresa fallita, nell’interesse dei creditori, che ha
assunto la figura del curatore - ha criticato la
conservazione della connotazione pubblicistica di cui
all’art. 30 l.fall., ritenendola anacronistica rispetto ai
nuovi compiti dell’organo gestorio ed ai mutati rapporti con
l’autorità giudiziaria ed il comitato dei creditori.
In particolare
si è rilevato che l’attenuazione della regola cardine della
par condicio creditorum (attraverso la riformulazione
delle norme sulla revocatoria fallimentare che ha condotto
ad una più ristretta possibilità di applicazione della
stessa) oltre che l’espunzione dall’art. 6 l. fall.
dell’iniziativa officiosa di fallimento, renderebbe meno
attuale la conferma della qualifica di cui all’art. 30
l.fall. , proprio perché il valore della par condicio,
trascendente l’interesse egoistico e singolare, è atto ad
identificare il fine pubblicistico che sta alla base
dell’esecuzione collettiva concorsuale e la natura degli
organi ad essa deputati (L. Abete, in G. Lo Cascio, op.
cit., sub. art. 30, 295; R. Provinciali, op.
cit., 1974, 699).
In particolare
nell’art. 37 bis l. fall., introdotto dalla riforma, si è
ravvisato un tratto di precarietà, in quanto il curatore
verrebbe posto in una posizione di dipendenza rispetto alla
parte privata (giacchè i soli creditori costituenti la
maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la
sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni
della richiesta ed un nuovo nominativo), e ciò in contrasto
con la qualità di pubblico ufficiale (P. Filippi, in M.
Ferro, op. cit., sub. art. 30, 234; L.
Abete, in A. Jorio - M. Fabiani, op. cit. , sub.
art. 30, 546)
Tuttavia la
scelta del legislatore è stata nel senso del mantenimento
della qualifica di pubblico ufficiale, evidentemente sul
presupposto che esigenze di pubblico interesse ancora
caratterizzano molti aspetti degli istituti fallimentari,
senza che le “svolte” in senso privatistico, che
innegabilmente si presentano sotto vari profili nel nuovo
impianto normativo, abbiano segnato una completa
discontinuità rispetto al passato (anzi, con un diverso
approccio interpretativo, l’accrescimento dei poteri del
curatore in varie direzioni potrebbe anche essere
considerato una enfatizzazione degli aspetti pubblicistici
del suo ruolo).
Si noti invece
come, in un passato più remoto, cioè vigente il codice di
commercio, la figura del curatore possedeva contorni più
spiccatamente privatistici (G. Bonelli – V. Andrioli, Del
fallimento: commento al codice di commercio, Milano,
1939,
7).
[22]
Cfr. Trib. Milano 17 maggio 2007, in Foro ambrosiano,
2007, 3, 286, ove il tribunale ha riconosciuto la
sussistenza del reato di peculato per il curatore che,
falsificati i mandati negli importi e nei nomi dei
beneficiari, si era appropriato del denaro mediante
un’attività di contraffazione pur posta in essere
fisicamente al di fuori della sezione fallimentare ma
comunque svolta nell’ambito dell’incarico pubblico
affidatogli, e quindi non assimilabile alla illecita
condotta di un soggetto privato.
Deve concludersi
quindi che tutte le norme penali che hanno come soggetto
attivo o passivo il pubblico ufficiale o comunque gli si
riferiscono, possono essere applicate al curatore, sempre
che si tratti di attività che rientrano tra i compiti
demandatigli dalla legge (G. Semiani Bignardi, Il
curatore fallimentare pubblico ufficiale, Padova, 1965,
165; A. Bonsignori, Il fallimento, Padova, 1986, 266;
G. Caselli, voce “Fallimento (Organi del fallimento)”
in Enc. Giur., XIII, Roma, 1989, 8 )
[23]
Da un punto di vista più generale (quindi non assimilabile,
nello specifico, al nostro caso) e relativo alla efficacia
probatoria degli atti del curatore, si veda V.L. Cuneo,
Le procedure concorsuali, Milano, 1988, 371, ove si
precisa: “ Si deve anzitutto respingere la semplicistica
tesi secondo cui tutti gli atti legalmente compiuti da un
pubblico ufficiale sono atti pubblici e quindi, ai sensi
dell’art. 2700 cod. civ., fanno fede sino a prova di falso…”
e poi oltre: “ la legge non conferisce al curatore
poteri di certificazione; pertanto, riferendoci agli atti da
lui compiuti, non si dovrà parlare di atti pubblici, ma di
atti provenienti da pubblico ufficiale, la cui efficacia
probatoria è in funzione del loro contenuto” per
concludere :” in senso più completo, si potrà dire che
l’attestazione fatta dal curatore di atti da lui compiuti od
avvenuti in sua presenza fa fede fino a querela di falso; il
riferimento di fatti, da lui conosciuti nell’esplicazione
del suo ufficio, attribuisce una presunzione di veridicità
ai fatti stessi che però può essere controbattuta mediante
prove contrarie….” .
Solo per inciso,
osserviamo che la questione della piena prova fino a querela
di falso degli atti del curatore, si è sviluppata con
particolare riferimento al valore della relazione ex
art. 33 l. fall: cfr. Cass. 2 settembre 1998, n. 8704, in
Giust. civ. Mass. 1998, 1836; Trib. Salerno 25 ottobre
2006, reperibile in www. dejure.giuffre.it
[24]
Secondo quanto riportato in sentenza, la circolare, emanata
con riferimento all’art. 34 l. fall. , sancisce che “il
giudice delegato ed il cancelliere devono depositare le
proprie firme presso l’istituto di credito o l’ufficio
postale dove è stato eseguito il deposito delle somme”.
Oltre a ciò, la
circolare prevederebbe anche che “allorché il giudice
delegato emette mandato di pagamento, il cancelliere dà
comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente gli
estremi del mandato ed il visto dello stesso giudice
delegato….all’istituto di credito presso cui le somme sono
state depositate, sia alla parte a cui favore il mandato è
stato emesso; l’intestatario del mandato di pagamento deve
presentare … all’istituto di credito la lettera raccomandata
per il ritiro della somma”
[25]
Così Cass. 22 maggio 2007, in Rass. dir. farmaceutico
2007, 5, 1213; sul punto, l’ancor più recente sentenza a
Sezioni Unite della Cassazione (9 ottobre 2007 n. 23031, in
Dir. & prat. lav., 2008, 6, 405, con nota di
commento di D. Messineo e L. Grasso, Circolari
ministeriali e interpelli: natura giuridica ed efficacia
) nel ribadire in linea generale tali principi, amplia
l’esame - con riguardo alle circolari emesse
dall’amministrazione finanziaria - alla vincolatività
interna nei confronti degli uffici, affermando la
possibilità che le circolari siano disattese dagli organi
subordinati senza automatica illegittimità del concreto
provvedimento adottato.
[26]
Cfr. D. Messineo e L. Grasso, op. cit. , 398, i quali
rilevano come dall’esclusione dalle fonti del diritto derivi
il fatto, fra le altre cose, che non viga il principio
ignorantia legis non excusat.
[27]
Da quel che si è potuto appurare, la circolare sarebbe stata
emessa a scopo di omogeneità del sistema, in ragione del
fatto che vari tribunali erano risultati seguire prassi
applicative difformi.
[28]
Non va dimenticato inoltre, se è legittimo coniugare il
piano teorico con quello eminentemente pratico, che la
circolare in oggetto risulta davvero sconosciuta ai più, al
punto da essere estranea, per quanto ha potuto accertare chi
scrive, alla comune attività degli operatori giudiziari.
[29]
Secondo quanto stabilito dalla circolare, infatti “l’intestatario
del mandato di pagamento deve presentare…all’istituto di
credito la lettera raccomandata per il ritiro della somma”.
[30]
In altre parole, non si comprende bene come si coordini la
presentazione della raccomandata da parte del terzo
beneficiario (l’intestatario del mandato) per il ritiro
della somma, con la circostanza invece che, come si è visto,
l’unico soggetto abilitato ad operare sul deposito sia il
curatore, che deve (esso sì) presentarsi in banca (o in
posta) con il mandato emesso dal giudice allo scopo di
disporre (o far disporre dal depositario, se vogliamo) il
pagamento al terzo destinatario: sempre che non si voglia
arrivare al punto di richiedere la contemporanea presenza
fisica in banca (o in posta) di entrambi i soggetti, cosa
evidentemente “impraticabile”.
La disposizione
sembra avere più senso invece nei limitati casi in cui
intestatario del mandato (cioè destinatario del pagamento) e
curatore coincidano, qualora quest’ultimo debba prelevare
somme per spese inerenti il proprio ufficio e, in ipotesi,
possa esibire al depositario sia il mandato che la
raccomandata.
[31]
Come avviene per il tribunale di Milano, nelle cui direttive
(consultabili sul sito internet della sezione
fallimentare), si prevede che la banca consegni copia
della documentazione dell’avvenuta operazione al curatore e
trasmetta copia della stessa (oltre che del mandato) alla
cancelleria della sezione fallimentare (ma solo se il
pagamento è superiore ad Euro 3.500,00).
Del resto, già
V.L. Cuneo, op. cit., 432, definiva “commendevole”
la prassi seguita da alcune banche di segnalare, con
apposita comunicazione al giudice delegato, il saldo del
conto dopo ogni prelievo effettuato.
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