Estratto del volume di Fabio
Fiorucci,
I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè,
2009
La tutela in via di
urgenza dei diritti di credito, ormai come detto acquisita, trova
molteplici conferme in giurisprudenza:
« in sede di ricorso
ex art. 700 c.p.c., il concetto di irreparabilità del
pregiudizio non è limitato ai cosiddetti diritti assoluti, ma viene
sempre più esteso con applicazione anche a diritti di credito »
(Pret. Roma 22.4.1988,
TR, 1988, 144),
ed ancora,
« è ammissibile la
tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di un diritto di
credito quando ad esso siano indissolubilmente e immediatamente
correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il
diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e
dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal
ritardo nella soddisfazione del diritto di credito »
(Trib. Milano
23.12.1993, GI, 1995, I, 2, 848; v. anche Cass. 3.9.1993, n.
9312, GC, 1994, I, 103).
In materia di crediti da
lavoro, la mancata corresponsione della retribuzione costituisce
pregiudizio imminente e irreparabile che giustifica la concessione
di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.:
« l'obiezione, secondo
cui, essendosi in presenza di un credito pecuniario, non sarebbe
ravvisabile il pericolo imminente ed irreparabile che, ai sensi
dell'art. 700 c.p.c., deve caratterizzare la situazione sostanziale
azionata dalla ricorrente, non riveste alcun pregio.
Invero non sembra
seriamente contestabile che il diritto del ricorrente a percepire la
retribuzione spettante per il lavoro prestato, anche per la speciale
coloritura che riceve dall'art. 36 Cost., non possa essere
equiparato ad un qualsivoglia diritto di credito. A riguardo devesi
rilevare, sulla scia dell'insegnamento dottrinale più autorevole,
che si è in presenza di un diritto, che pur avendo contenuto
patrimoniale, è destinato ad assolvere istituzionalmente (art. 36
Cost.) una funzione non patrimoniale, in quanto garantisce al
titolare la soddisfazione di bisogni primari che non possono essere
soddisfatti altrimenti. È evidente, pertanto, che in ipotesi di tal
fatta il permanere del diritto in uno stato di insoddisfazione per
tutto il tempo necessario per il conseguimento di una sentenza
(esecutiva) al termine di un processo a cognizione piena ed
esauriente è causa di un pregiudizio per definizione irreparabile,
perché per tutto quel tempo il titolare del diritto non potrebbe
soddisfare il proprio bisogno primario »
(Pret. Foggia 28.1.1983,
FI, 1983, 2587).
I diritti di credito,
efficacemente qualificati da autorevole dottrina come « diritti a
contenuto patrimoniale ma a funzione non patrimoniale, o con
possibilità di scarto tra danno subito e danno risarcito » (Di Majo),
sono ritenuti tutelabili ex art. 700 c.p.c. stando a due
argomentazioni. In primo luogo viene escluso che, nella fattispecie,
l'esistenza di una misura cautelare tipica, il sequestro
conservativo, impedisca l'utilizzazione della tutela d'urgenza,
nonostante la natura residuale di quest'ultima; ciò considerata la
diversa funzione svolta dalle due misure cautelari (v. supra
§ 2.2.): col sequestro conservativo il creditore si assicura la
possibilità di soddisfare il proprio diritto all'esito di un
giudizio di cui può attendere la conclusione; con il provvedimento
d'urgenza, viceversa, la durata del giudizio di merito configura un
pericolo attuale di danno, che è necessario evitare anticipando gli
effetti del giudizio stesso (emblematico al riguardo è il caso, non
di scuola, del creditore che pur confidando nel buon esito futuro
dell'azione espropriativa intrapresa abbia motivo di ritenere che la
mancata immediata disponibilità del denaro dovutogli pregiudichi
irrimediabilmente i suoi interessi familiari o imprenditoriali):
« deve ammettersi
la possibilità di utilizzare il ricorso urgente (art. 700 c.p.c.)
anche per tutelare diritti di credito, quale alternativa al
sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), giacché tale ultima misura
soddisfa l'esigenza di preservare il creditore contro l'impossidenza
del debitore allorché vi sia fondato timore di perdere la garanzia
del creditoo, mentre l'art. 700 c.p.c. può servire al diverso scopo
di evitare al creditore i danni conseguenti alla mancata
disponibilità della somma per tutta la durata del processo,
ogniqualvolta il proprio diritto sia, per ciò, minacciato da un
pregiudizio imminente ed irreperabile »
(Trib. Modena
5.5.2005, DeJure Giuffrè).
In secondo luogo, alla
base dell'ammissibilità della tutela d'urgenza dei diritti di
credito è posto l'ulteriore rilievo che la peculiarità del
periculum in mora di tali diritti vale a superare le difficoltà
che pone una obbligazione di dare fungibile, rispetto alla quale non
potrebbe mai sussistere l'irreparabilità del danno. Sul punto
conviene dare spazio ad una chiara e ben motivata ordinanza del
Tribunale di Milano:
« in questa materia
l'irreparabilità del pregiudizio può, infatti, sostanziarsi nel
'pericolo della tardività' della tutela. Può accadere così che il
provvedimento di merito risulti alla fine inutiliter datum,
quando sia ormai definitivamente compromessa non la posizione
giuridica 'strumentale' (il diritto di credito), ma quella 'finale'
che risulta strutturalmente connessa alla prima.
Ciò accade nelle
situazioni in cui il diritto di credito, in virtù del coinvolgimento
di sottostanti posizioni giuridiche, spesso anche costituzionalmente
garantite, eccezionalmente trascende dai limiti propri del diritto
delle obbligazioni. In tali casi è doveroso dare rilievo a queste
situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, indissolubilmente
ed immediatamente correlate al diritto di credito, come il diritto
all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e
dignitosa, con la consapevolezza che la tutela risarcitoria
successiva potrebbe non consentire più una tutela adeguata »
(Trib. Milano
23.12.1993, GI, 1995, I, 2, 855).
Il giudice milanese
prosegue quindi nei suoi ragionamenti richiamando altri precedenti
giurisprudenziali favorevoli ad un'utilizzazione della tutela
d'urgenza in materia di diritti di credito:
« la giurisprudenza di
merito ha già correttamente riconosciuto la tutelabilità in via
d'urgenza in materia di crediti da retribuzione, esaltando la
portata precettiva dell'art. 36 Cost., nella parte in cui tale norma
dà rilevanza al diritto del lavoratore a godere di un'esistenza
libera e dignitosa. In materia di crediti da lavoro è agevole
osservare che la loro mancata corresponsione, durante il tempo
occorrente a fare valere il diritto in via ordinaria, può
determinare un pregiudizio irreparabile, qualora il lavoratore verta
in uno stato di bisogno, poiché tali crediti svolgono principalmente
la funzione di assicurare la soddisfazione delle più elementari
esigenze di vita (v. Pret. Roma 30 luglio 1974 e Pret. Roma 6 luglio
1987).
Talora, nel valutare
l'irreparabilità del pregiudizio, sono stati esplicitamente presi in
considerazione gli effetti indiretti sul correlato diritto alla
salute del ricorrente (v. Pret. Firenze 16 febbraio 1989).
In altri casi ancora si
è data rilevanza addirittura alla particolare situazione
patrimoniale del creditore, come nell'ipotesi in cui questi venga a
trovarsi in una situazione di insolvenza tale da far prospettare il
pericolo di un imminente fallimento (v. Pret. Roma 31 luglio 1986) »
(Trib. Milano
23.12.1993, GI, 1995, I, 2, 856).
Potrebbe eccepirsi che
così facendo, osserva ancora il Tribunale, si operi una «
personalizzazione » del pregiudizio,
« in quanto l'attenzione
risulta spostata dalla 'qualità del diritto' alla 'qualità del
soggetto' che chiede la cautela.
È agevole replicare che,
comunque, non è la persona titolare del diritto in quanto tale a
godere direttamente della tutela, ma si ha riguardo pur sempre alle
posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela che sarebbero
irreversibilmente pregiudicate se non fosse data attuazione
immediata al diritto di credito oggetto del provvedimento cautelare
»
(Trib. Milano
23.12.1993, GI, 1995, I, 2, 856).
Non sono peraltro
mancati in dottrina (Bruni 1986, 2586) dei tentativi volti a
sostenere la tutelabilità ex art. 700 c.p.c. del diritto di
credito in sé considerato, indipendentemente dall'esistenza, come
sin qui visto, di rapporti di strumentalità di tale diritto con
altri diritti assoluti del creditore, sul presupposto che,
diversamente, sarebbero destinati a restare privi di tutela tutti
quegli ambiti in cui il più volte richiamato diritto di credito non
sia strumentalmente connesso con altri diritti 'a monte'. Tale
impostazione è sicuramente degna di considerazione, anche per la
indubbia centralità che in una economia libero-scambista assumono i
diritti di credito e il correlato interesse del creditore di
conseguire proprio il contenuto del rapporto.
Quanto alla
giurisprudenza, non sono infrequenti decisioni di merito favorevoli
ad una tutela del diritto di credito di per sé considerato, ossia
anche non funzionalmente collegato ad una situazione giuridica
assoluta, specie in materia di performances bond o di cd.
garanzie bancarie a prima richiesta (Trib. Udine 22.6.1995,
GI, 1996, I, 428; Trib. Roma 6.11.1998, GC, 1999, I,
3457; Trib. Verona 20.5.2001, GI, 2002, 118):
« la richiesta di
concessione di un provvedimento cautelare d'urgenza avanzata dal
debitore principale, al fine di ottenere nei confronti del proprio
garante un'inibitoria di pagamento in relazione ad un contratto
autonomo di garanzia a prima richiesta, è fondata qualora il
contratto principale si sia concluso e sussista il "periculum in
mora" relativo al pregiudizio irreparabile consistente
nell'alterazione del sinallagma contrattuale dello schema negoziale
globalmente considerato »
(Trib. Roma
6.11.1998, GC, 1999, I, 3457);
« il requisito del
"periculum in mora" per la pronuncia di un provvedimento
d'urgenza, che inibisca il pagamento di una garanzia internazionale
a prima richiesta, è integrato dalla prospettazione delle notevoli
difficoltà cui si andrebbe incontro per recuperare la somma escussa,
dalla conseguente estrema difficoltà di ottenere ulteriore credito
bancario e dall'entità dell'importo della garanzia »
(Trib. Verona
20.5.2001, GI, 2002, 118).