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Il commento è già stato pubblicato in GIURISPRUDENZA
ITALIANA, 2009, FASC. 7, PP. 1682-1686.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La nullità dei
contratti d’intermediazione finanziaria per
inosservanza di requisiti formali. – 3. La forma
degli ordini. – 4. Conseguenze della nullità del
contratto-quadro.
1. Introduzione.
Le ragioni per cui si può chiedere la nullità di un
contratto sono diverse: il catalogo delle cause di
nullità è contenuto nell’art. 1418 c.c.
Nello specifico contesto dei contratti
d’intermediazione finanziaria vengono in particolare
considerazione due possibili ipotesi di nullità del
contratto: 1) per contrarietà a norma imperativa
(art. 1418, 1° comma, c.c.; 2) per mancanza di forma
(art. 1418, 2° comma, c.c. in relazione all’art.
1325 c.c.).
Buona parte del contenzioso fra investitori e
intermediari finanziari si basa sulla asserita
inosservanza di disposizioni imperative.
La
questione del “giusto” rimedio a fronte della
violazione delle norme di comportamento delle banche
è stata risolta dalla Corte di cassazione. Con due
sentenze a Sezioni Unite è stato affermato che la
nullità non è il rimedio appropriato per la
inosservanza di regole di condotta.
A seconda dei casi potrà aversi annullamento oppure
risoluzione del contratto e, in ogni caso, il
risarcimento del danno. Più precisamente la Corte di
cassazione ha affermato che la violazione dei doveri
d’informazione del cliente e di corretta esecuzione
delle operazioni che la legge pone a carico dei
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d’investimento finanziario può dar luogo a
responsabilità precontrattuale, con conseguente
obbligo di risarcimento dei danni, ove tali
violazioni avvengano nella fase precedente o
coincidente con la stipulazione del contratto
d’intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti fra le parti; può invece dar luogo a
responsabilità precontrattuale, ed eventualmente
condurre alla risoluzione del predetto contratto,
ove si tratti di violazioni riguardanti le
operazioni d’investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del contratto d’intermediazione
finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto
di previsione normativa in tal senso, la violazione
dei suaccennati doveri di comportamento può
determinare la nullità del contratto
d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali
conseguenti, a norma dell’art. 1418, 1° comma, c.c.
La sentenza del Tribunale di Ancona in commento si
occupa però di un profilo completamente diverso
dalla contrarietà a disposizione imperativa: essa si
occupa di nullità del contratto-quadro
d’intermediazione finanziaria per inosservanza di
forma. Sarà pertanto di questa distinta materia che
ci si occuperà in questa nota.
2. La nullità dei contratti d’intermediazione
finanziaria per inosservanza di requisiti formali.
La
seconda ipotesi in cui i contratti d’intermediazione
finanziaria possono risultare nulli si ha nel caso
d’inosservanza di requisiti formali.
Bisogna allora chiedersi se la legge prescriva una
certa forma per i contratti d’intermediazione
finanziaria e se tale forma sia prescritta a pena di
nullità. La risposta a entrambi i quesiti è
positiva.
Prendiamo ad esempio il diritto vigente, di rango
sia primario sia secondario.
L’art. 23, 1° comma, TUF recita: “i contratti
relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, escluso il servizio di cui
all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se
previsto, i contratti relativi alla prestazione dei
servizi accessori sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti… Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il contratto è
nullo”.
La
forma dei contratti d’intermediazione finanziaria è
disciplinata anche a livello regolamentare. L’art.
37, 1° comma, reg. n. 16190 del 2007 stabilisce che
“gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio
i propri servizi di investimento, diversi dalla
consulenza in materia di investimenti, sulla base di
un apposito contratto scritto; una copia di tale
contratto è consegnata al cliente”.
Questa disposizione prevede la necessità di forma
scritta solo nei confronti dei clienti al dettaglio.
Complessivamente risulta che il legislatore primario
e il regolatore secondario prescrivono la forma
scritta per i contratti d’intermediazione
finanziaria, forma che svolge una serie di funzioni.
La forma scritta assicura anzitutto la trasmissione
di certe informazioni. Le circostanze di cui si dà
atto nel testo scritto del contratto sono a
conoscenza di entrambe le parti che lo
sottoscrivono. Tanto più esteso è il contratto,
tanto maggiore è la quantità di dati e notizie che
vengono comunicati. Tanto più ampio è l’obbligo
risultante da legge e da regolamento d’inserire nel
testo contrattuale certe informazioni (=
prescrizione del contenuto minimo del contratto
d’intermediazione finanziaria), tanto maggiore è la
quantità di dati e notizie che giungono al cliente.
Sotto questo profilo la forma scritta svolge una
funzione di protezione informativa dell’investitore
che, di regola, è il soggetto debole del rapporto
contrattuale. Mettere nero su bianco significa per
il cliente conoscere prima, e con certezza, le
condizioni che regoleranno il rapporto.
Sotto questo profilo il requisito della forma
scritta serve anche a diminuire il pericolo di
controversie fra i contraenti. Se l’assetto
contrattuale è pre-determinato per iscritto, si
riduce il rischio di divergenze fra le parti. Si può
cosi, almeno talvolta, evitare di dare corso a
controversie giudiziarie, con tutti gli effetti
negativi che esse comportano.
Le condizioni del contratto d’intermediazione
finanziaria possono, teoricamente, essere negoziate
con l’intermediario, anche se - nella realtà dei
fatti - spesso gli investitori non si premurano
nemmeno di leggere attentamente i contratti; ancor
meno di trattarne le condizioni. Generalmente il
testo contrattuale viene predisposto dalla banca.
Non di rado capita che gli investitori si limitino a
farsi spiegare velocemente i termini essenziali del
rapporto, per poi firmare un lungo testo, senza
avere realmente preso conoscenza di tutte le
condizioni che regolano la relazione.
La forma scritta serve inoltre a far riflettere
l’investitore sul significato dell’atto che sta per
compiere. Apporre una sottoscrizione richiede più
tempo di quanto serva a dare il proprio consenso
oralmente. I contratti relativi alla prestazione di
servizi d’investimento incidono sul patrimonio
finanziario degli investitori. Talvolta una parte
considerevole del patrimonio del soggetto
interessato può essere coinvolto nell’investimento.
Di qui la necessità di un’appropriata riflessione
preventiva sugli effetti dell’atto che si sta per
compiere.
Prima di firmare il testo contrattuale, sarebbe
auspicabile che l’investitore lo leggesse
attentamente. Al fine di garantire un consenso
realmente informato del cliente sarebbe necessario
consegnargli il testo contrattuale in anticipo
rispetto alla firma, per lasciargli il tempo di
studiarselo con attenzione.
È dubbio che ciò avvenga sempre nella prassi.
Anche in ipotesi di consegna anticipata del testo
contrattuale, rimangono peraltro perplessità in
merito alla reale capacità di tutti gli investitori
di comprendere l’effettiva rilevanza di ogni
informazione contenuta nel contratto. Tuttavia la
preoccupazione del legislatore non può essere quella
di garantire che qualsiasi destinatario comprenda
nel caso concreto ogni dettaglio del testo
contrattuale; si tratterebbe di un obiettivo
destinato all’insuccesso. Il fine del regolatore è
diverso: è quello di far sì che un destinatario
“medio” comprenda gli elementi “essenziali” del
rapporto contrattuale.
Vista da un'altra prospettiva, la forma scritta -
richiesta da legge e regolamento per il contratto
d’intermediazione finanziaria - può essere utile a
fini probatori. Nel caso in cui sorgano
contestazioni fra le parti, il fatto di avere un
testo scritto consente di ricostruire quelle che
sono state le pattuizioni fra i contraenti. La forma
scritta può dunque giocare un ruolo importante ex
post, nel momento in cui sorgono dissidi fra le
parti. Ecco allora che, contratto alla mano, si può
chiedere il rispetto di certe clausole che vi erano
state inserite oppure si può contestare la validità
di determinate pattuizioni.
Non si può però sottacere che l’utilizzo della forma
scritta, unitamente alla necessità di un contenuto
dettagliato dei contratti d’intermediazione
finanziaria, comporta anche alcuni svantaggi per i
soggetti che se ne devono avvalere. Sono
identificabili tre aspetti problematici principali:
1) i costi connessi al soddisfacimento degli
adempimenti formali; 2) il paradossale rischio
d’incomprensibilità dei contratti; 3) il
rallentamento dell’operatività dei mercati
finanziari.
Con riguardo ai costi, è innegabile che il
formalismo accresce i costi transattivi.
A ciò si aggiunga che la necessità della forma
scritta dei contratti d’intermediazione finanziaria,
unita alla complessità tecnica della materia, spinge
gli intermediari ad avvalersi di consulenti legali
nella predisposizione dei contratti. Ciò produce
l’effetto di aumentare il costo dei servizi
finanziari, oneri che – in definitiva - sono gli
stessi risparmiatori a sostenere. Tali costi si
giustificano, dal punto di vista economico, se sono
finalizzati al conseguimento di un qualche beneficio
(ad esempio certezza del diritto e tutela del
contraente debole) e se i vantaggi prevalgono
rispetto ai costi.
Con riguardo al secondo aspetto cui si accennava (la
potenziale incomprensibilità dei testi
contrattuali), si deve preliminarmente osservare che
la forma scritta - in sé e per sé - è certamente
utile, poiché consente teoricamente di fissare con
trasparenza le condizioni che regolano il rapporto
contrattuale. Ciò nonostante, il rischio è che i
contratti divengano pressoché incomprensibili per i
non-addetti ai lavori. La necessità d’inserire tutti
gli elementi richiesti da legge e regolamento nonché
la complessità della materia fanno sì che, nella
prassi, vengano predisposti dei contratti di
dimensioni considerevoli, i quali rischiano di
disinformare il cliente attraverso l’eccesso
d’informazioni. Si può così verificare un
effetto-paradosso: le disposizioni di legge e di
regolamento intendono tutelare l’investitore (quale
soggetto debole del rapporto obbligatorio) mediante
l’informazione, ma finiscono per confondergli le
idee. In altre parole vi è il rischio che, al posto
di ridurre le asimmetrie informative, le
prescrizioni eccessive dei regolatori le lascino
sostanzialmente inalterate o – addirittura – le
incrementino.
La forma scritta può infine essere svantaggiosa nel
senso che il soddisfacimento di tale requisito
rallenta la conclusione del contratto. Si tratta
tuttavia, a ben vedere, di un limite di poca
importanza pratica. Nella prassi i contratti
d’intermediazione finanziaria vengono difatti
generalmente firmati dal cliente sulla base di un
modello predisposto dalla banca. Non vi sono dunque
perdite di tempo per la stipulazione del testo
contrattuale. Si tratterà solo di riempire alcuni
spazi lasciati vuoti. Inoltre l’urgenza di procedere
è più probabile che sussista relativamente a singole
operazioni d’investimento piuttosto che alla
decisione originaria di concludere il
contratto-quadro. Non si finirà mai di ripetere che
il contratto-quadro non è un’operazione finanziaria
in sé, ma è una mera determinazione preventiva delle
regole che disciplineranno il rapporto fra le parti
in relazione al futuro compimento di operazioni
finanziarie. In ipotesi un investitore e un
intermediario potrebbero sottoscrivere un
contratto-quadro cui non fa seguito alcun
investimento.
Il caso affrontato dal Tribunale di Ancona nella
sentenza in commento merita menzione in quanto
presenta una particolarità. Il cliente non ha messo
in dubbio l’esistenza di un contratto-quadro
scritto. La contestazione mossa dalla difesa
dell’investitore è diversa, e segnatamente che il
contratto-quadro non era stato sottoscritto. Nel
caso di specie mancava la sottoscrizione sia
dell’intermediario finanziario sia dell’investitore.
Vi è da chiedersi se la mancata sottoscrizione del
contratto-quadro debba rilevare come mancanza di
forma oppure possa rilevare sotto altri profili.
Si potrebbe in effetti ipotizzare che il contratto
mancante di sottoscrizione dell’investitore sia
nullo non tanto per inosservanza di forma quanto per
mancanza dell’accordo delle parti. Si è già
accennato sopra al fatto che la nullità del
contratto può realizzarsi per diverse ragioni, fra
cui la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall’art. 1325 c.c. Fra questi requisiti rientra
l’accordo delle parti, che – in linea di principio -
non può dirsi debitamente manifestato in assenza di
apposizione della sottoscrizione.
Nel caso di specie vi erano addirittura due
contratti-quadro: uno di essi mancava della
sottoscrizione, mentre l’altro era debitamente
sottoscritto. Il Tribunale di Ancona ritiene che
l’operazione contestata (derivato
IRS)
fosse legata al contratto-quadro che presentava
l’imperfezione formale. Probabilmente esistevano gli
estremi per una soluzione diversa se si tiene conto
di quanto deciso recentemente dalla Corte di
cassazione.
Nella sentenza n. 3088/2007 si è difatti affermato
che ai fini della sussistenza del requisito della
forma scritta nei contratti non occorre che la
volontà negoziale sia manifestata dai contraenti
contestualmente e in un unico documento, dovendosi
ritenere il contratto perfezionato anche qualora le
sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi,
anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base
di una valutazione rimessa al giudice di merito, si
accerti che il secondo documento è inscindibilmente
collegato al primo, sì da evidenziare
inequivocabilmente la formazione dell’accordo.
3. La forma degli ordini.
L’art. 23, 1° comma, TUF stabilisce espressamente
che i contratti relativi alla prestazione dei
servizi d’investimento sono redatti per iscritto e
che, nei casi d’inosservanza della forma prescritta,
il contratto è nullo. È dunque fuori di dubbio che
tali contratti debbano essere conclusi per iscritto
e che la mancanza di forma determini nullità, con i
conseguenti obblighi restitutori.
Al contratto d’intermediazione finanziaria fanno
però seguito operazioni di compravendita di
strumenti finanziari. L’investitore impartisce un
ordine all’intermediario e questi vi dà esecuzione.
Eseguito l’ordine, l’operazione è perfezionata: il
cliente ha acquistato gli strumenti finanziari. Non
appena si procede a un investimento – in esecuzione
del contratto d’intermediazione finanziaria - viene,
dunque, a esistenza un rapporto contrattuale
ulteriore rispetto al contratto-quadro.
Questo rapporto contrattuale aggiuntivo va
qualificato in modo diverso a seconda che
l’intermediario venda titoli che ha nel proprio
portafoglio oppure titoli che non ha nel proprio
portafoglio (e che deve, dunque, prima recuperare
sul mercato). Nel primo caso (titoli in portafoglio)
il venditore è lo stesso intermediario e le parti
del contratto di compravendita sono la banca
(venditore) e il cliente (compratore).
L’investimento incide direttamente sul patrimonio
dell’intermediario. Non a caso nella definizione di
“negoziazione per conto proprio” la legge parla
espressamente di “acquisto” e di “vendita”.
Nel secondo caso (i titoli che vengono richiesti non
sono nel portafoglio della banca al momento della
richiesta) il rapporto contrattuale che si configura
fra intermediario e investitore è di tipo diverso
dalla vendita. La banca assume l’incarico di
recuperare sul mercato gli strumenti finanziari di
cui il cliente ha bisogno. Il corretto inquadramento
giuridico di codesto rapporto non è facile.
Probabilmente la qualificazione più appropriata è in
termini di contratto di commissione (art. 1731 e
segg. c.c.):
l’intermediario è il commissionario (cui viene
conferito l’incarico di recuperare sul mercato gli
strumenti finanziari), mentre l’investitore è il
committente (colui che conferisce l’incarico di
recuperare i titoli desiderati).
Ciò premesso, si pone la questione se per le
attività attuative del contratto-quadro (ossia i
singoli investimenti) occorra rispettare determinati
requisiti di forma. L’esame delle disposizioni
regolamentari evidenzia come vi sia un trattamento
differenziato fra il contratto d’intermediazione
finanziaria (livello superiore) e le operazioni di
esecuzione dello stesso (livello inferiore). Ciò
vale sia nel sistema previgente, cui dà applicazione
il Tribunale di Ancona nel caso di specie, sia nel
regime vigente.
Nel sistema previgente era previsto quanto segue:
“gli intermediari autorizzati non possono fornire i
propri servizi se non sulla base di un apposito
contratto scritto; una copia di tale contratto è
consegnata all’investitore” (art. 30, 1° comma, reg.
n. 11522/1998). Le cose non sono cambiate nel nuovo
sistema. Il reg. n. 16190/2007 stabilisce che gli
intermediari forniscono i propri servizi
d’investimento sulla base di un apposito contratto
scritto (art. 37, 1° comma, reg. n. 16190/2007).
Queste disposizioni regolamentari ribadiscono la
necessità della forma scritta già prescritta dalla
legge.
Ciò che interessa qui rilevare è che, per gli
ordini, vige invece un trattamento differenziato.
Nel regolamento previgente si prevedeva che il
contratto con l’investitore dovesse “indicare le
modalità attraverso cui l’investitore può impartire
ordini” (art. 30, 2° comma, lett. c, reg. n.
11522/1998). Analogamente nel nuovo regolamento
viene specificato che il contratto “indica le
modalità attraverso cui il cliente può impartire
ordini” (art. 37, 2° comma, lett. c, reg. n.
16190/2007). Il contratto d’intermediazione
finanziaria dispone, al riguardo, di margini di
libertà: può essere prevista la forma scritta per
gli ordini, ma può essere stabilita anche una forma
diversa.
Il meccanismo, nel suo complesso, prevede dunque un
doppio binario: 1) rigore formale per il contratto
d’intermediazione finanziaria, 2) flessibilità per
quanto riguarda gli ordini.
La previsione di flessibilità con riferimento agli
ordini esecutivi del contratto-quadro mira a
conciliare diversi obiettivi. Se si imponesse la
forma scritta, ogni ordine sarebbe assistito dalla
massima certezza. Il supporto scritto assicura
trasparenza nei rapporti fra le parti, rimanendo
l’oggetto dell’ordine fissato a futura memoria. A
fini probatori si garantisce efficienza, essendo
facilitata la ricostruzione di ciò che è avvenuto.
E, tuttavia, i mercati finanziari – con il requisito
dello scritto per i singoli ordini – tendono a
perdere in velocità: il compimento delle operazioni
richiede più tempo. Tutte le funzioni cui si è
accennato (certezza, trasparenza e prova, da un
lato, nonché celerità, dall’altro) sono meritevoli
di tutela. È stato così creato un meccanismo che
cerca di soddisfare tutte queste diverse esigenze.
Il sistema prevede due livelli. Il primo gradino è
quello del contratto d’intermediazione finanziaria,
per il quale è richiesta la forma scritta a pena di
nullità. Il secondo gradino è quello delle
operazioni che danno esecuzione al contratto-quadro.
Per queste transazioni non è necessario lo scritto,
per evitare rallentamenti all’operatività.
Le
parti, nell’esercizio della loro autonomia
contrattuale, possono tuttavia prevedere – nel
contratto-quadro - la forma scritta per gli ordini.
Ricorre allora una forma convenzionale, che si
presume voluta per la validità (art. 1352 c.c.). In
questo senso ha deciso, ad esempio, il Tribunale di
Milano, affermando che la mancata osservanza della
forma convenzionale pattuita per gli ordini
determina la nullità del contratto.
La Corte di cassazione ha stabilito che la
presunzione prevista dall’art. 1352 c.c. può essere
superata nel caso in cui si pervenga, sulla base dei
criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg.
c.c., a una interpretazione certa di senso contrario.
Altrimenti la forma si ritiene voluta per la
validità.
4. Conseguenze della nullità del contratto-quadro.
Il Tribunale di Ancona sancisce la nullità del
contratto-quadro per inosservanza del requisito di
forma scritta di cui all’art. 23 TUF. Tale autorità
giudiziaria si chiede poi quali siano le conseguenze
della nullità sulle operazioni poste in essere
dall’intermediario finanziario
Il Tribunale di Ancona fa riferimento all’art. 30
comma 1 reg. Consob n. 11522/1998 secondo cui “gli
intermediari autorizzati non possono fornire i
propri servizi se non sulla base di un apposito
contratto scritto”. La nullità (ossia la mancanza
giuridica del contratto-quadro) rende illegittima
l’attività dell’intermediario finanziario. La banca
non può prestare i servizi d’investimento.
Ne consegue che i servizi d’investimento prestati
(e, dunque, le operazioni finanziarie compiute in
attuazione del contratto-quadro nullo) sono a loro
volta nulli e improduttivi di effetti.
Se il contratto-quadro è nullo, vengono travolte
tutte le operazioni successive. Al riguardo è
interessante osservare che potrebbe capitare nella
prassi che l’investitore non intenda far venire meno
tutte le operazioni compiute, ma solo alcune di
esse. Può cioè succedere che alcune operazioni si
siano rivelate fruttuose, mentre altre in perdita.
Ad esempio un investitore potrebbe avere un
portafoglio composto, si immagini, di quattro
investimenti, di cui tre positivi e uno solo
negativo. Se il cliente eccepisce la nullità del
contratto-quadro, manca la legittimazione al
compimento di tutte le operazioni e dunque anche di
quelle che sono vantaggiose per l’investitore. Sotto
questo profilo l’obiezione che manca il
contratto-quadro deve essere ben soppesata dagli
avvocati dei clienti. Essa ha senso quando tutte le
operazioni poste in essere si sono rivelate
negative. Altrimenti l’investitore rischia di dover
restituire all’intermediario i proventi di buoni
investimenti.
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TRIBUNALE DI ANCONA, 18 febbraio 2009, n.
208 – MOGETTA Presidente – MELUCCI
Relatore – Autolelli s.r.l., Mario Lelli,
Gianclaudio Straccia (avv.ti Argento,
Agostini, Curti) c. Unicredito Gestione
Crediti – Banca per la Gestione dei Crediti
s.p.a. (avv.ti Palmieri, Cinelli).
Banche - Disciplina degli intermediari -
Servizi e attività di investimento –
Svolgimento dei servizi e delle attività –
Contratti – Inosservanza della forma scritta
- Nullità del contratto
(C.c., art. 1418; D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, art. 23).
Il contratto-quadro d’intermediazione
finanziaria non sottoscritto è nullo per
contrarietà all’art. 23 TUF
(1).
Omissis.
- Ciò premesso, ritiene il Collegio che la
domanda in esame sia fondata.
Il contratto-quadro (“relativo ad operazioni
su strumenti derivati interest rate swap,
interest rate cap, interest rate
floor, interest rate collar,
forward rate agreement, swaption,
opzioni su titoli e su indici”), datato 19
ottobre 2000, risulta in effetti privo di
sottoscrizione alla p. 3, destinata a
contenere, secondo la struttura formale
della scrittura, la dichiarazione di
consenso delle parti contraenti e, in
primis, quella del cliente che contrae
con la banca.
In senso contrario non può invocarsi la
sottoscrizione apposta dall’Auto Lelli in
calce al foglio contenente la dichiarazione
di approvazione delle clausole vessatorie ai
sensi dell’art. 1341 c.c., e ciò per almeno
due ragioni:1) in primo luogo – sul piano di
fatto – detta sottoscrizione, come rilevato
dalla parte attrice, si trova vergata in un
foglio materialmente separato dal restante
testo contrattuale, in calce a un testo
prestampato (riferibile come tale a una
molteplicità di contratti di adesione) e,
per di più, privo di numerazione
progressiva, di talché non può dirsi far
parte del restante documento contrattuale;
in ogni caso, a fronte del rilievo di parte
attrice, era onere della convenuta
dimostrare il collegamento del foglio in
questione con la restante scrittura, ma tale
prova non è stata fornita; 2) in secondo
luogo – sul piano giuridico – detta
sottoscrizione, secondo la dichiarazione
prestampata, esaurisce i propri effetti
nell’ambito della disciplina di dette
clausole, ma lascia priva di forma scritta
la manifestazione del consenso relativa a
tutto il restante testo contrattuale, ove
sono contenute le clausole essenziali
dell’accordo.
Quanto osservato basterebbe per escludere la
valida conclusione del contratto-quadro,
sennonché parte convenuta eccepisce che al
difetto di sottoscrizione del contratto in
questione si potrebbe supplire con la
sottoscrizione (regolarmente) apposta sul
secondo contratto-quadro, quello “per la
negoziazione, la ricezione e la trasmissione
di ordini su strumenti finanziari con
operatori qualificati” sul presupposto che i
due contratti dovrebbero apprezzarsi quale
“corpo negoziale unitario”.
Tale conclusione, tuttavia, è contraddetta
dal fatto che, mentre il contratto affetto
da vizio di forma, riguarda “la disciplina
di futuri contratti specifici di interest
rate swap” (IRS), ossia proprio
le operazioni oggetto di causa, il contratto
regolarmente sottoscritto riguarda, come
detto, la “negoziazione di strumenti
finanziari secondo gli ordini che verranno
impartiti”, senza alcun riferimento alle
operazioni di IRS; solo la prima
scrittura, quindi, ossia quella non firmata
dalla Auto Lelli poteva costituire idoneo
mandato per la conclusione di futuri
contratti di IRS ai sensi dell’art.
31 reg. Consob, il quale prevede che gli
intermediari non possono fornire i propri
servizi se non sulla base di un apposito
contratto contenente, tra l’altro, la
“specifica” indicazione dei servizi forniti.
Va, peraltro, ad abundantiam,
rilevato che il secondo contratto, quello
regolarmente firmato, è oltretutto privo di
data, talché, anche per tale ragione, non
può ritenersi che costituisca “corpo
unitario” con quello non firmato.
A fronte del vizio formale riscontrato, sono
del tutto irrilevanti i comportamenti di
tacita approvazione del contratto
eventualmente riferibili alle parti
opponenti (sul presupposto della mancata
contestazione dei vizi di forma prima del
giudizio), per la semplice ragione che, da
un lato, i contratti soggetti a forma
scritta non possono dirsi validamente
stipulati mediante comportamenti concludenti
e, dall’altro, che non è ammissibile la
convalida del negozio nullo, stante il
disposto dell’art. 1423 c.c.
Solo per completezza si osserva, infine, che
il modulo contrattuale in questione, come
evidenziato dalla difesa attrice (v.
citazione p. 12; conclusionale p. 42), non
contiene la sottoscrizione della banca, per
cui neppure il consenso di quest’ultima
risulta espresso mediante atto negoziale
scritto, con ulteriore motivo di nullità,
come ritenuto in altre fattispecie da questo
Tribunale (v., da ultimo, sentenza in causa
n. 1260/2007, cui si fa rinvio ai sensi
dell’art. 16, 5° comma, D.Lgs. n. 5/2003).
In definitiva, il contratto-quadro del 19
ottobre 2000 va dichiarato nullo per
violazione dell’art. 23, 1° comma, TUF.
Si tratta, dunque, di verificare quali siano
le implicazioni della mancata stipulazione
del contratto-quadro.
Al riguardo, viene in rilievo il citato art.
30 reg. n. 11522/1998, il quale, non
diversamente dalle norme anteriormente
vigenti (v. art. 7 reg. n. 8850/1994 e art.
7 reg. n. 10943/1997), dispone che i servizi
d’investimento non possono essere forniti se
non sulla base del contratto-quadro,
attribuendo così alla previa stipula di
quest’ultimo la natura di presupposto
giuridico della successiva attività
esecutiva dell’intermediario.
Il contratto de quo, pertanto, come
sostengono autorevole dottrina e parte della
giurisprudenza, può essere avvicinato allo
schema del mandato senza rappresentanza; da
esso, tuttavia, si distingue per una
peculiare caratteristica: infatti, l’ordine
eventualmente impartito dal mandante ai
sensi dell’art. 1711, 2° comma, c.c., se
presenta i necessari requisiti di forma e di
sostanza, può integrare gli estremi di un
autonomo contratto di mandato e, quindi,
essere valido nonostante l’inesistenza del
mandato “a monte”; invece, in caso di
inesistenza o invalidità del
contratto-quadro, il predetto effetto non
può mai verificarsi, perché il vincolo tra
il contratto stesso, l’ordine del cliente e
l’esecuzione da parte dell’intermediario è,
come si è visto, per legge indissolubile.
Pertanto, in mancanza del contratto-quadro,
che gli attribuisce fondamento causale,
l’ordine dato dall’investitore, seppure in
forma scritta (quando occorre), seppure
“consapevole” e specifico, come tale
astrattamente equiparabile a un autonomo
mandato, resta sempre e comunque nullo,
perché sfornito per legge di propria causa,
e la sua esecuzione, nei rapporti tra
intermediario e investitore, non può
produrre effetto giuridico alcuno.
In base a quanto osservato, deve pertanto
concludersi che la banca convenuta ha
violato le norme (sopra citate) che
impongono la stipulazione per iscritto del
contratto-quadro prima della prestazione dei
servizi di investimento, con la conseguenza
che debbono ritenersi nulli, perché privi di
causa, anche i contratti di IRS
oggetto di causa. – Omissis.
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