|
Con l’introduzione nel nostro sistema, tra le
fattispecie penali, della falsità in prospetto, il
legislatore ha inteso tutelare in modo autonomo il
mendacio nei prospetti e documenti richiesti in sede
di sollecitazione all’investimento, di quotazione in
mercati regolamentati e di offerte pubbliche di
acquisto o scambio.
L’attuale istituto ha avuto quale norma prodromica,
l’art. 18 della legge 216/1971 come modificato
dall’art. 12 L. 77/83 il quale prevedeva un obbligo
di comunicazione preventiva alla CONSOB e la
pubblicazione di un prospetto informativo, sulle
modalità di realizzazione di operazione di acquisto
o vendita di azioni o obbligazioni convertibili
mediante offerta al pubblico, sanzionando la
relativa inosservanza con una ammenda, obbligo
peraltro generico.
In vigenza di detta normativa non mancarono i
contrasti sia dottrinali, assimilabili a quelli
odierni di cui si darà conto, che giurisprudenziali:
l’esempio più clamoroso riguarda il famoso caso
“Cultrera” nel quale il giudice di prime cure (Trib.
Milano 28 novembre 1987) e la Cassazione Penale
(Sez. V 29 febbraio 1991) hanno ritenuto il
prospetto informativo riconducibile al genus
delle comunicazioni sociali applicando l’art. 2621
cc, contrariamente alla Corte di Appello (App.
Milano 16 giugno 1990) che aveva ritenuto
applicabile il solo art. 18 della 216/74.
Neppure l’introduzione del Testo Unico Finanziario,
aveva in materia placato le polemiche.
Il
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante
la “Disciplina degli illeciti penali e
amministrativi riguardanti le società commerciali, a
norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001,
n. 366” (Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2002, n.
88), ha introdotto nel codice civile l’art 2623
(Falso in prospetto), in vigore dal 16 aprile 2002.
Secondo la Relazione governativa, per porre fine ai
contrasti interpretativi legati alla riconducibilità
del prospetto informativo nel concetto di
“comunicazione sociale” (cui era ricollegabile o
meno la sanzionabilità ex art 2621 c.c., il “reato
più grave” fatto salvo dalla contravvenzione di cui
all’art 174 TUF), il legislatore delegante ha voluto
prevedere un’autonoma fattispecie di falso in
prospetto per fornire un’adeguata tutela
dell’affidamento del pubblico degli investitori
sull’idoneità delle informazioni ivi contenute, al
fine di consentire l’effettuazione di scelte
consapevoli di investimento.
Occorre sottolineare che sul punto vi erano tesi
diverse, peraltro già ben delineate sotto la vigenza
della legge 216/74.
Una prima tesi affermava l’impossibilità di
qualificare questa comunicazione come oggetto
materiale del reato di cui all’art. 2621 n. 1 c.c.
in relazione al fatto che il prospetto informativo
era inviato all’organo pubblico di controllo per
consentire allo stesso di individuare i caratteri
della manovra finanziaria proposta.
Altra tesi era sostenuta da chi argomentava che il
prospetto informativo era in realtà diretto al
pubblico dei risparmiatori e il passaggio all’organo
di vigilanza non rappresentasse altro che una fase
intermedia al processo di quotazione e, stante la
discrezionalità pubblica dell’atto, non vi era
ragione di escludere l’applicazione dell’art. 2621
comma 1.
Il dibattito continuò pure dopo l’introduzione
dell’art 174 del decreto legislativo 58/1998 il
quale testo normativo, tra le false comunicazioni
alla CONSOB sanzionava anche le falsità in tema di
prospetto relativo alla sollecitazione
all’investimento, riponendo nei fatti le stesse
tesi.
La riforma del 2002 ha posto fine alla diatriba,
differenziando le ipotesi di falso in prospetto da
quelle di mendacio relative alle altre comunicazioni
sociali che rientrano nel novero dei modificati
artt. 2621 e 2622 c.c.
Non sembrano possibili dubbi circa il bene giuridico
tutelato dalla norma in esame: la fattispecie, con
lo schema della progressione criminosa, prevedeva
due ipotesi che si differenziano fra loro per il
verificarsi o meno, in relazione al mendacio, di un
danno patrimoniale in capo ai destinatari della
comunicazione, ed era diretta a tutelare l’interesse
rappresentato appunto dal patrimonio degli
investitori (Musco, I nuovi reati societari,
Milano,2002,78; Pistorelli, Risparmio:sui prospetti
CONSOB decisivo il danno, in Guida Diritto 2002, 16,
58)
Posto che la contravvenzione di cui al comma 1 –
necessariamente intenzionale - si verifica solo se
manca l’evento di danno patrimoniale ai destinatari
del prospetto, ne deriva la non configurabilità del
tentativo del delitto di cui al comma 2, non
residuando logicamente alcuno spazio per una sua
operatività distinta da quella del reato
contravvenzionale.
Per quanto attiene l’elemento soggettivo, oltre alla
consapevolezza della falsità, occorre anche la
volontà di conseguire un profitto ingiusto e
l’intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto: l’intento “profitto” è perciò
riconducibile ad un dolo specifico senza che sia
necessaria la presenza di detto requisito ai fini
dell’integrazione della fattispecie penale punita,
mentre l’intento “inganno” va ricondotta nell’alveo
di un dolo generico.
Il momento consumativo va individuato, invece,
diversamente a seconda se il reato contestato sia
quello contravvenzionale, che si ritiene consumato
con lo stesso invio alla CONSOB del prospetto e
della relativa documentazione (locus commissi
delicti nel luogo di redazione del prospetto);
mentre nell’ipotesi di cui al comma 2 è da
individuare nel realizzarsi dell’evento danno (locus
commissi delicti quello dove si realizza il danno
patrimoniale).
La
legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante “disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari”, ha introdotto nel Testo Unico
della Finanza (d.lg. 58/1998) l’art. 173-bis.
(Falso in prospetto), in vigore dal 12 gennaio 2006.
Con la nuova formulazione viene eliminata la
distinzione tra reato di pericolo (contravvenzione)
e reato di danno (delitto): il falso in prospetto è
reato di pericolo concreto (delitto) di mera
condotta.
In secondo luogo viene eliminato il requisito della
consapevolezza della falsità da parte del soggetto
agente, risultando lo stesso parte necessaria della
condotta e prevedendo l’aumento della pena
detentiva.
La fattispecie criminosa sanziona le falsità
commissive (esposizione di informazioni false) e
omissive (occultamento di dati o notizie)
concernenti, precisamente:
-
i prospetti richiesti per la sollecitazione
all’investimento (artt 94 ss. TUF), per intenderci
le norme contenute nel Titolo II Capo I
“Sollecitazione all’investimento”;
-
i prospetti richiesti per la quotazione nei mercati
regolamentati (art 113 TUF) e quindi tutti quei
prospetti informativi antecedenti e successivi la
quotazione nel mercato regolamentato;
-
i documenti da pubblicare in occasione di offerte
pubbliche di acquisto e di scambio (artt 102 ss. TUF)
e quindi tutti i prospetti relativi ad OPA o OPS.
Per quanto attiene i soggetti attivi, la norma non
pare lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta
facendo riferimento alla locuzione “chiunque”, anche
se, nel novero dei soggetti attivi, è opportuno
aggiungere anche il Dirigente preposto alla
redazione del prospetto: infatti, il contenuto e la
diffusione di questi documenti dovranno essere
vagliati pure da questa nuova figura che, essendo
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, è stata introdotta dalla legge 262/2005,
la quale, ai sensi dell’art. 154 bis comma 6,
espressamente richiama l’applicabilità a detti
soggetti delle norme incriminatici poste a carico
degli amministratori.
Infatti l'articolo 154-bis al comma 1 stabilisce:
«Lo statuto prevede le modalità di nomina di un
direttore finanziario responsabile della redazione
dei documenti contabili societari» e,
successivamente, prevede che, a tal fine, egli
predisponga adeguate procedure amministrative e
contabili e goda di adeguati poteri.
Inoltre - riferendosi probabilmente a quanto
recentemente disposto negli Stati Uniti dal
Sarbanes-Oxley act - il direttore finanziario
unitamente agli organi amministrativi delegati dovrà
rilasciare un'attestazione circa l'adeguatezza delle
suddette procedure amministrative e contabili.
Sono disposizioni fondamentali per la trasparenza
dell'informativa societaria, poiché colmano una
lacuna della legge Draghi che ha avuto il merito di
porre attenzione agli aspetti rilevanti
dell'organizzazione societaria, dando rilievo alla
funzione di internal auditing e allo stesso
sistema di controllo interno. Tra i soggetti
deputati all'attività quotidiana nelle aziende si
devono trovare i primi e più importanti presidi alle
patologie. È da queste attività che nascono le
malversazioni: quindi è fondamentale che il
controllo si esplichi prima e durante, non solo
successivamente all'effettuazione delle operazioni
aziendali, così da poter prevenire o fermare
comportamenti delittuosi evitando che accadano
Le problematiche aperte.
Mancato coordinamento con l’art 25 ter d.lg.
231/2001
Il problema risiede nella circostanza che l’art 25
ter d.lg. n. 231 – che prevedeva la
responsabilità amministrativa dell’ente in relazione
al falso in prospetto ex art 2623 c.c. - non è stato
invece modificato sul punto.
Si ritiene opportuno ripercorrere, seppur
brevemente, lo sviluppo normativo in ordine alla
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche derivante dalla commissione di alcuni
reati.
La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (in materia
di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali) prevedeva una
responsabilità amministrativa degli enti per alcune
fattispecie di reato.
La Legge n. 300 del 29 settembre 2000 ha ratificato
le convenzioni OCSE e della Unione Europea contro la
corruzione nel commercio internazionale e contro la
frode ai danni della Comunità Europea prevedendo
all’art. 11 una delega al Governo per la
predisposizione di un testo normativo che
disciplinasse tale tipo di responsabilità.
Ed in effetti il Governo ha emanato il Decreto
legislativo n. 231/2001, che elencava, tra i reati
dalla cui commissione è fatta derivare la
responsabilità amministrativa degli Enti,
esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la
pubblica amministrazione (artt. 24 e 25).
Successivamente, sono stati previsti ulteriori
reati, per cui il testo del decreto è stato
integrato attraverso la normativa che qui si
segnala: l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n.
409, recante “Disposizioni urgenti in vista
dell’introduzione dell’Euro”, che ha inserito i
reati in tema di falsità in monete, carte di
pubblico credito e valori di bollo, attraverso
l’art. 25 bis; l’art. 3 del Decreto legislativo 11
aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le
società commerciali, a norma dell’art. 11 della
Legge 3 ottobre 2001, n. 366”, che ha introdotto il
successivo art. 25 ter, che ha esteso la
responsabilità amministrativa degli Enti anche per
la commissione dei reati societari, per i quali
tuttavia è stata prevista l’applicabilità delle
sanzioni pecuniarie ma non di quelle interdittive;
l’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha
inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto,
attraverso l’art. 25 quater, i reati con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,
prevedendo al terzo comma che se l’Ente o una sua
unità organizzativa viene stabilmente allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione di tali reati previsti dal codice penale
e dalle leggi speciali, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3 del
decreto; l’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n.
228, che ha inserito nell’elenco dei reati,
attraverso l’art. 25 quinquies i reati in materia di
tratta di persone; l’art. 9 della Legge 18 aprile
2005 n. 62, che in materia di abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato, con
l’introduzione dell’art. 187 quinquies nel Testo
Unico sulla Finanza, ha previsto l’estensione della
responsabilità amministrativa delle società anche in
relazione alle nuove fattispecie di reati societari
rientranti nel c.d. market abuse; e per quanto a noi
interessa, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari”
Per completezza di informazione sul punto, va
segnalata anche la Legge 16 marzo 2006,
n.146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”,
legge che, pur senza modificare formalmente il testo
del D.Lgs. 231/2001, amplia in maniera significativa
l’ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001.
Infatti all’art.10, rubricato Responsabilità
amministrativa degli enti, si dispone che per i
delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del
codice penale (Associazione per delinquere e
Associazione di tipo mafioso), dall’articolo
291-quater del Testo Unico di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 (Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e
dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope),
si applica all’Ente la sanzione amministrativa
pecuniaria da quattrocento a mille quote. Ed
inoltre, se l’ente o una sua unità organizzativa
viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati sopra indicati, si applica la sanzione
amministrativa dell’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo
16, comma 3, del D.Lgs. 231.
Ed ancora, per i reati concernenti il riciclaggio (artt
648-bis e 648-ter c.p.), si applica
all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento a ottocento quote e, in caso di condanna,
si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231, per una
durata non superiore a due anni; per i reati
concernenti il c.d. traffico di migranti (articolo
12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si applica all’ente
la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a
mille quote con applicazione, a fronte di sentenza
che accerta la penale responsabilità, delle sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del
d.lgs. 231, per una durata non superiore a due anni;
infine, per i reati concernenti l’intralcio alla
giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.), si
applica all’ente la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cinquecento quote.
Riguardo alla problematica riguardante il falso in
prospetto nella sua nuova collocazione sistematica,
l’art. 31 della L. 262/2005 ha introdotto tra i
reati societari di cui all’art. 25-ter del
Dlgs 231/2001 il delitto di Omessa comunicazione
del conflitto di interessi, previsto dall’art.
2629-bis c.c. mentre l’34 ha abrogato l’art.
2623 c.c. e introdotto il delitto di “Falso in
prospetto” all’interno del Testo Unico di cui al D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis),
senza tuttavia prevedere nel D. Lgs. 231/2001 nessun
rinvio a tale norma; l’art. 39 ha disposto che le
sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25 ter D.Lgs.
231/2001 siano raddoppiate.
Tale difetto di coordinamento non è affatto
irrilevante, al punto che bisogna chiedersi se, dopo
la menzionata modifica del falso in prospetto,
residua la possibilità di imputare questo delitto ad
una persona giuridica.
In altri termini: l’art 25 ter opera un
rinvio formale al (solo) falso in prospetto come
disciplinato dall’art 2623 c.c. (contestualmente
introdotto dal d.lg. n. 61/2002) oppure anche alle
eventuali successive modifiche della disciplina
sanzionatoria dell’illecito in questione così
operando un rinvio recettizio?
A
parere di chi scrive deve concludersi che il delitto
in questione a decorrere dall’entrata in vigore
della legge 262 non è più imputabile all’ente
collettivo, stante l’impossibilità di integrazione
analogica, vietata dalla legge penale, con la
conseguenza che, eventuali procedimenti instaurati,
ai sensi del d.lg. 231 a carico di società per il
falso in prospetto, per fatti commessi tra il 16
aprile 2002 e il 12 gennaio 2006, dovranno
concludersi con sentenza di proscioglimento ai sensi
dell’art 3 comma 1 del d.lg. 231 che espressamente
disciplina la successione delle leggi nel tempo con
specifico riferimento appunto alla responsabilità
delle persone giuridiche.
L’aumento della sanzione penale e la confisca
La legge n. 262 dispone altresì il raddoppio di
tutte le pene previste dal TUF, nei limiti previsti
dal codice penale (art 39 comma 1); non si
chiarisce, tuttavia - come invece si fa per le
sanzioni amministrative (comma 3) - se da questo
aumento siano escluse le fattispecie modificate
dalla medesima legge (tra le quali, appunto, l’art
173 bis) il quale, a ben vedere, inoltre, è
fattispecie introdotta ex novo e non semplicemente
modificata dalla legge 262.
Dal raddoppio in questione deriverebbe una pena
compresa tra due e dieci anni di reclusione.
L’art 2641
c.c. prevede la confisca, anche per equivalente, del
prodotto/profitto/beni utilizzati per commettere il
reato, in seguito alle condanne (o patteggiamenti)
per tutti i delitti previsti nel Titolo XI del Libro
V del codice civile.
Il falso in prospetto non è più disciplinato in
quella sede, ma nel TUF, il quale non prevede, in
questa ipotesi, la confisca. Si potrebbe applicare
la figura generale di cui all’art 240 c.p., che
tuttavia non contempla il patteggiamento e la
confisca per equivalente.
A
parere di chi scrive, la lettera del’art. 2641 c.c.
rende applicabile la confisca solo ed esclusivamente
per le fattispecie di reato ivi previste come pure
il richiamo, residuale, all’art. 240 c.p., stante il
principio di stretta legalità, applicabile anche
alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza sia
personali che patrimoniali.
Le deleghe previste nella Legge sul Risparmio
La legge 262 /05 prevede una serie di deleghe al
Governo, analizziamo le stesse e lo stato di
emanazione dei relativi decreti legislativi.
Art. 9 comma 1: il Governo e' delegato ad
adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, (entro il 12 luglio 2006) uno
o più D.Lgs. diretti a disciplinare i conflitti
d'interessi nella gestione dei patrimoni degli
organismi d'investimento collettivo del risparmio e
dei prodotti assicurativi e previdenziali e nella
gestione di portafogli d'investimento su base
individuale" Attuazione della direttiva 2003/71/CE
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari, che modifica la direttiva
2001/34/CE. "
Art 12 della legge 262 delega il Governo ad adottare
entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, un
decreto legislativo per il recepimento della
Direttiva 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione
di strumenti finanziari.
Tale d.lg. dovrà prevedere, oltre ad una specifica
disciplina sulla responsabilità civile per le
informazioni contenute nel prospetto e ferme
restando le sanzioni penali per la fattispecie qui
prevista, anche sanzioni amministrative pecuniarie
per la violazione dell’obbligo di pubblicazione
dello stesso (oltre alla possibile pubblicazione
della sanzione e all’esclusione del pagamento in
misura ridotta); tale d.lg. dovrà prevedere che se
le violazioni siano commesse da persone giuridiche,
queste ultime possano essere sanzionate, con obbligo
di regresso verso le persone fisiche responsabili
delle violazioni, affidando la competenza
sanzionatoria alla Consob.
Con D. Lgs. 8 marzo 2007, n. 51 "Attuazione della
direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione
alla negoziazione di strumenti finanziari, che
modifica la direttiva 2001/34/CE", si è data
attuazione alla direttiva citata.
La direttiva ha l'obiettivo di migliorare la qualità
dell'informazione fornita agli investitori dalle
società che desiderano raccogliere capitali
nell'Unione europea, rafforzando l'armonizzazione
delle disposizioni riguardanti la preparazione e il
contenuto dei prospetti ed introducendo un sistema
di autorizzazione unica per i prospetti utilizzabile
in tutti gli Stati dell'Unione europea (passaporto
unico per gli emittenti).
Scopo della direttiva è armonizzare i requisiti
relativi alla redazione, all'approvazione e alla
diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta
al pubblico di strumenti finanziari o la loro
ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato che ha sede o opera in uno Stato
membro.
La direttiva prevede nuove regole che consentono
alle società di raccogliere capitali più facilmente
e a minor costo in tutta l'Unione europea sulla base
dell'avallo dato dall'autorità regolamentare di un
unico Stato membro ("autorità competente dello Stato
membro di origine"), rafforzando la protezione
offerta agli investitori garantendo che tutti i
prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea,
forniscano loro l'informazione chiara e completa di
cui necessitano per prendere le loro decisioni.
Il prospetto, nella sua accezione, è un documento di
pubblicità contenente importanti dati finanziari e
non finanziari, che una società mette a disposizione
dei potenziali investitori quando emette strumenti
finanziari (azioni, obbligazioni, strumenti
derivati, ecc.) per raccogliere capitali e/o quando
vuole far ammettere i suoi strumenti finanziari alla
negoziazione in un mercato borsistico e costituisce
un "passaporto unico" di cui possono servirsi gli
emittenti che intendono offrire i propri valori
mobiliari in più Stati membri, pertanto ben si può
affermare che il principio di mutuo riconoscimento
automatico fa sì che le società non siano più tenute
a richiedere un avallo regolamentare del loro
prospetto informativo destinato a potenziali
investitori
La direttiva prevede alcune regole cui gli Stati
Membri dovranno uniformarsi.
Il prospetto non può essere pubblicato finché non
sia stato approvato dall'autorità competente dello
Stato membro d'origine. Tale autorità competente
comunica all'emittente, all'offerente o alla persona
che chiede l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato, secondo il caso, la sua
decisione relativa all'approvazione del prospetto
entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della
bozza di prospetto (20 giorni lavorativi se
l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari
emessi da un emittente che non ha alcuno strumento
finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato
regolamentato e che non ha ancora mai offerto
strumenti finanziari al pubblico); è poi previsto un
periodo transitorio di otto anni (fino al 2011) per
consentire ad alcuni Stati membri di continuare a
delegare taluni compiti inerenti al controllo dei
prospetti ad entità diverse dalla loro autorità
competente.
La nuova direttiva sul prospetto è intesa a
completare e sostituire la codificazione intrapresa
dalla direttiva 2001/34/CE () riguardante
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione
ufficiale dal punto di vista del prospetto
introducendo un vero e proprio "passaporto unico per
gli emittenti valori mobiliari" dell'Unione europea.
A decorrere dal 1° luglio 2005, essa ha abrogato la
direttiva 89/298/CEE il cui sistema di mutuo
riconoscimento del prospetto era parziale e
complesso in quanto non consentiva di raggiungere
l'obiettivo del passaporto unico.
Menzione merita il Regolamento (CE)
n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004
che precisa le modalità di esecuzione della
direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda sia il
modello del prospetto che i documenti relativi alle
informazioni richieste che lo compongono. Descrive
dettagliatamente gli elementi di informazione che
compongono il prospetto e il prospetto di base e che
sono contenuti nello schema, ovvero nell'elenco di
base delle informazioni minime obbligatorie, e nel
modulo relativo alle informazioni supplementari. Per
ciascun emittente e ciascuna categoria di strumenti
finanziari è previsto uno schema particolare; lo
stesso dicasi per il modulo, se previsto. Schema e
modulo permettono di offrire agli investitori le
necessarie garanzie di informazione. Inoltre, per
evitare la duplicazione delle informazioni, il
regolamento propone una combinazione di schemi e
moduli.
Il regolamento precisa altresì i metodi di
pubblicazione del prospetto e di diffusione dei
messaggi pubblicitari ed impone in particolare
condizioni minime da rispettare all'atto della
pubblicazione in modo da garantire agli investitori
un accesso rapido all'informazione ad un costo
ragionevole e da assicurare l'integrità
dell'informazione nell'ipotesi di una pubblicazione
in formato elettronico. Per facilitare la
centralizzazione delle informazioni, l'elenco dei
prospetti pubblicato sul sito Internet dell'autorità
competente dello Stato membro di origine deve
precisare il formato di pubblicazione di ciascun
prospetto e indicare dove il prospetto è reperibile.
Art. 27 comma 1: l Governo e' delegato ad
adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge (entro il 12 luglio 2007),
un D.Lgs. per l'istituzione, in materia di servizi
di investimento, di procedure di conciliazione e di
arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore
degli investitori e dei risparmiatori;
tale delega ha visto la sua realizzazione nel D.Lgs.
8 ottobre 2007, n. 179 "Istituzione di procedure
di conciliazione e di arbitrato, sistema di
indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e
gli investitori in attuazione dell'articolo 27,
commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262"
Art. 27 comma 2 e 3: il Governo e' delegato ad
adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge (entro il 12 luglio 2007),
uno o più D.Lgs. per l'istituzione di un fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori; il
Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge (entro il
12 luglio 2007), un D.Lgs. per la redazione di
uno statuto dei risparmiatori e degli investitori e
di un codice di comportamento degli operatori
finanziari.
Tali deleghe purtroppo non hanno avuto seguito
legislativo
Come non ha avuto seguito l’art. 40 della legge
262/2005 delega il Governo ad adottare, entro sei
mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più
decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni
accessorie alle sanzioni penali e amministrative
applicate – per quel che qui interessa - ai sensi
del titolo XI del libro V del codice civile, del TUF
(quindi anche per il falso in prospetto) e del Testo
Unico Bancario, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e
determinazione della loro durata, comunque non
superiore a tre anni, in ragione della gravità della
violazione, valutata secondo i criteri indicati
dall’articolo 133 del codice penale, o della sua
reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria della
sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli
uffici direttivi ricoperti presso banche o altri
soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero
dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti
presso società;
c) previsione della sanzione accessoria
dell’interdizione dalle cariche presso banche e
altri intermediari finanziari o dalle cariche
societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della
pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a
carico dell’autore della violazione, su quotidiani e
altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e
nei locali aperti al pubblico delle banche e degli
altri intermediari finanziari presso i quali
l’autore della violazione ricopra cariche societarie
o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della
confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e
dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni
di valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le
sanzioni accessorie alla medesima autorità
competente ad irrogare la sanzione principale.
Da ultimo, l’art. 43 comma 1 il quale prevede che il
Governo e' delegato ad adottare, entro 1 anno dalla
data di entrata in vigore della legge (entro il
12 gennaio 2007), uno o più D.Lgs. per
l'adeguamento del testo unico in materia bancaria e
creditizia (D.Lgs. 385/1993) e del testo unico in
materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs.
58/1998), nonché delle altre leggi speciali, alle
disposizioni della legge, delega che ha trovato
attuazione nel D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303
"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n.
262, del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (T.U.F.)"
Ringraziamenti: particolare gratitudine al Prof.
Guido Alpa che, avendomi concesso l’onore e
l’occasione di curare la parte V Titolo I del
Commentario Alpa – Zatti , mi ha permesso di
approfondire questo tema; un particolare
ringraziamento al Prof. Ivo Caraccioli di Torino che
pazientemente ha chiarito alcuni dubbi
interpretativi.
Avv. Marco Colombo
|