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La decisione del Tribunale di Lecce conferma
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale
l’erronea segnalazione alla Centrale dei rischi –
per un errore di persona la banca aveva segnalato
come cattivo pagatore l’attore e non aveva
provveduto alla cancellazione dopo aver accertato
l’errore - costituisce un fatto illecito – ai sensi
degli artt. 2043 e 2050 c.c. – che obbliga il suo
autore al risarcimento del danno.
Sommario – 1. La centrale dei rischi. - 2. La
natura del pregiudizio. – 3. Illegittima
segnalazione e responsabilità contrattuale. – 4.
Erronea segnalazione e procedimento d’urgenza.
1.
LA CENTRALE DEI RISCHI
Attraverso la Centrale dei rischi la Banca d’Italia
fornisce agli Enti creditizi un servizio utile alla
valutazione dei rischi derivanti dal cumulo di
affidamenti in capo ad un unico soggetto;
la segnalazione alla Centrale dei rischi,
introducendo il nominativo all’interno di una sorta
di lista nera, rappresenta infatti uno strumento per
valutare l’affidabilità del cliente.
L’obiettivo perseguito è quello di contribuire a
migliorare la qualità degli impieghi degli
intermediari partecipanti e, in ultima analisi,
accrescere la stabilità del sistema creditizio. Per
far questo gli intermediari partecipanti comunicano
alla Banca d'Italia informazioni sulla loro
clientela e, per finalità connesse con l’assunzione
e la gestione del rischio di credito, ricevono, con
la medesima periodicità con cui sono raccolte,
informazioni sulla posizione debitoria dei
nominativi segnalati e dei soggetti a questi
collegati. Considerato il carattere riservato dei
dati censiti dalla Centrale dei rischi, le
informazioni possono essere richieste solo nei casi
in cui siano utili a fornire elementi di
valutazione del merito di credito della clientela
effettiva o potenziale.
Va da sé che gli intermediari sono tenuti a una
puntuale osservanza delle norme che regolano il
servizio e al rispetto dei termini segnaletici.
A tal fine le Istruzioni della Banca d’Italia
sottolineano come particolare attenzione debba
essere riservata alla segnalazione delle
informazioni anagrafiche della clientela. La precisa
e completa comunicazione degli attributi anagrafici
consente, infatti, la corretta identificazione dei
soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei
rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei
rischi.
2.
LA NATURA DEL
PREGIUDIZIO
In prima battuta per il giudicante salentino la
condotta della banca convenuta che ha erroneamente
segnalato il nominativo dell’attore alla Centrale
dei rischi e che, avvedutasi dell’errore di persona,
non ha provveduto alla cancellazione, costituisce un
fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043
e 2050 c.c., la obbliga al risarcimento dei danni.
Trova applicazione – si legge nella parte motiva
della decisione – la disciplina della legge 31
dicembre 1996 successivamente confluita nel d.lgs. 3
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Nel caso specifico il trattamento dei dati personali
è avvenuto senza il consenso dell’interessato ed i
dati trattati si sono rivelati non esatti e non
prontamente aggiornati. In particolare, l’art. 18
della l. 675/1996, poi confluito nell’art. 15 del
d.lgs. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno
ad altri per effetto del trattamento di dati
personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si è
detto che si tratta di una ipotesi di responsabilità
oggettiva che proprio nell’ambito del trattamento
professionale dei dati personali, trova piena
rispondenza in considerazione del valore commerciale
che tali dati hanno per gli operatori professionali
in generale e finanziari in particolare.
In effetti l’art. 15 del d.lgs. 196/2003 dispone, in
maniera espressa, una particolare forma di
responsabilità extracontrattuale che si configura a
carico di chiunque cagioni un danno ad altri per
effetto del trattamento dei dati personali contenuti
in una banca dati. La peculiarità della disposizione
è da individuare nell’espresso rinvio all’art. 2050
c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti
nell’esercizio di attività pericolose. Dunque, il
legislatore annovera espressamente il trattamento
dei dati personali nell’esercizio di dette attività
. La banca ha la possibilità di liberarsi dalle sue
responsabilità solo ove riesca a dimostrare di avere
adottato le misure idonee ad evitare il danno. Non
si è mancato di evidenziare in dottrina che
nell’art. 15 del d.lgs. 196/2003 manca ogni
riferimento esplicito al concetto di “ingiustizia”
del danno:
il rinvio all’art. 2050 c.c. delinea una fattispecie
di responsabilità ex delicto. Sulla scorta
di questa osservazione è stato affermato che la
norma sembra ritagliata su un sostrato materiale
non del tutto collimante con il contesto da cui,
normalmente, trae origine la vicenda di una
segnalazione illegittima: ovvero quello dello
svolgimento di un rapporto contrattuale, posto che
la segnalazione riguarda – normalmente - un soggetto
che sia cliente della banca
Affrontando in generale la problematica della
segnalazione alla centrale rischi occorre
comprendere, sin d’ora, se la comunicazione – da
parte del segnalante - richieda o meno il consenso
del cliente. Sul punto deve condividersi l’opinione
di chi ritiene che il consenso non sia necessario ai
fini della trasmissione dei dati in centrale.
A sostegno di questa tesi va rimarcato – in
particolare – il ruolo della disciplina di settore
delle Centrali pubbliche idonea a giustificare
l’esimente contenuta all’art. 24 del d.lgs. 196/2003
che esclude testualmente il consenso tutte le volte
in cui, come nel caso della segnalazione alle
Centrale dei rischi della Banca d’Italia, si adempia
ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.
Nella vicenda esaminata dal giudice salentino,
tuttavia, il problema non sussiste posto che il
trattamento del dato, erroneamente comunicato alle
centrale dei rischi, riguardava un soggetto che non
aveva alcuna relazione negoziale con la banca
segnalante. L’aspetto più rilevante che la decisione
in commento pone attiene, piuttosto, al profilo
risarcitorio. Non c’è dubbio che la banca aveva
l’obbligo di prevedere e prevenire ogni possibile
danno in relazione alle caratteristiche della sua
attività. Si può discutere se vi sia dunque una
responsabilità da false o inesatte informazioni
a fondamento del relativo obbligo risarcitorio della
banca. In altri termini l’esattezza
dell’informazione è la conseguenza del rispetto da
parte della banca delle regole organizzative e
comportamentali tese ad evitare possibili
pregiudizi. Quello che non sembra azzardato rilevare
è che il profilo di responsabilità emergente
dall’erronea segnalazione alla centrale dei rischi
lascia intravedere un irrigidimento della
“presunzione di responsabilità” dell’impresa, per
effetto della “oggettivazione” per via legislativa
del contegno diligente della banca segnalante.
Per liberarsi dalla responsabilità prevista
dall'art. 2050, alla banca non è sufficiente la
prova negativa di non aver commesso alcuna
violazione delle norme di legge o di comune
prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver
impiegato ogni cura o misura atta ad impedire
l'evento dannoso
e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può
essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale.
Nella decisione del Tribunale di Lecce si legge che
l’attore, malgrado l’erroneità della segnalazione,
non è riuscito a dimostrare di avere subito un danno
patrimoniale. Al fine, osserva il giudice, non
risultano provate conseguenze pregiudizievoli sul
suo patrimonio legate all’asserito ritardo nella
concessione del mutuo da parte della Banca.
In altre parole, pur rilevando l’erroneità
nell’operato della Banca, non si individua ad avviso
del Tribunale di Lecce – perché non provato – un
danno patrimoniale.
L’argomentazione della decisione è senz’altro da
condividere. Come precisato dalla giurisprudenza di
merito il fatto lesivo in sé è senza dubbio inidoneo
a determinare un danno, non potendosi negare il
probabile insorgere di un pregiudizio economicamente
valutabile a carico del soggetto segnalato. E’
tuttavia necessario che il danneggiato sia in grado
di dimostrare il riflesso economico “negativo” (come
conseguenza della erronea segnalazione)
sul suo patrimonio onde accedere al conseguente
risarcimento.
Resta da affrontare la questione del risarcimento
del danno non patrimoniale. Come è stato affermato
di recente dai giudici di legittimità
- che hanno deciso la questione riferentesi ad una
erronea segnalazione alla Centrale dei rischi di una
società di capitali - anche nei confronti della
persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo
è configurabile la risarcibilità del danno non
patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su
una situazione giuridica della persona giuridica o
dell'ente che sia equivalente ai diritti
fondamentali della persona umana garantiti dalla
Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine
della persona giuridica o dell'ente, allorquando si
verifichi la lesione di tale immagine. Pertanto,
proseguono i giudici di legittimità, è risarcibile,
oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se
dimostrato, il danno non patrimoniale costituito
dalla diminuzione della considerazione della persona
giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua
immagine, sia sotto il profilo della incidenza
negativa che tale diminuzione comporta nell'agire
delle persone fisiche che ricoprano gli organi della
persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire
dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione
della considerazione da parte dei consociati in
genere o di settori o categorie di essi con le quali
la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Non c’è dubbio che tanto nel caso della persona
fisica, quanto nel caso della persona giuridica,
l’illegittima segnalazione è fonte di discredito per
il “segnalato” . E in ogni caso, a prescindere
dall'attività economica eventualmente esercitata dal
danneggiato, si riconosce come l'illegittima
segnalazione possa determinare, oltre ad un danno
patrimoniale, anche una lesione di fondamentali
diritti del debitore, quali quello all'immagine ed
alla reputazione.
Questa prospettiva è condivisa anche dalla Corte
d’Appello di Milano, secondo la quale - in caso di
segnalazione erronea alla Centrale dei Rischi (in
questo caso privata) - di un soggetto finanziato,
che non sia operatore economico, l’intermediario
finanziario è tenuto a risarcire il danno subìto
dalla persona segnalata, per la lesione alla
reputazione ed il conseguente patema d’animo, da
quantificare in via equitativa, tenuto conto del
fatto che l’archivio dei cattivi pagatori era
consultabile da una cerchia ristretta di persone.
In passato, la prevalente giurisprudenza era
concorde nel ritenere che in quest'ultimo genere di
lesione, in caso di segnalazione illegittima, il
danno fosse in re ipsa
e che, pertanto, a questo titolo, il risarcimento
dovesse essere accordato senza che il danneggiato
avesse l'onere di fornire la prova dell'esistenza
della lesione medesima.
La decisione dei giudici salentini sembrerebbe
distaccarsi dal riconoscimento di un danno in re
ipsa. Infatti, si evidenzia nella parte motiva,
che “non si vuol significare che oggetto del
risarcimento del danno sia in re ipsa” salvo poi
precisare che “comunque tale prova può costituire
fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova
presuntiva del danno”. In altre parole il giudice
riconosce, pur negando formalmente “la lesione in re
ipsa”, che l’inserimento erroneo nell’archivio
informatico accessibile da tutti gli operatori
finanziari rappresenta fatto noto per la presunzione
delle conseguenze dannose.
Ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti
compresa nella banca dati della Centrale per un
tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da
parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi
verificata la presunzione di un danno non
patrimoniale in capo al segnalato. Condividendo
l’opinione di autorevole dottrina,
il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad
assumere particolare rilievo con riguardo al danno
da “segnalazione illegittima” e potrà costituire
anche l'unica fonte per la formazione del
convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo
di prova di rango inferiore agli altri. E’ pero
necessario che il danneggiato alleghi tutti gli
elementi che, nella concreta fattispecie, siano
idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti
che consentano di risalire al fatto ignoto". In
altre parole il danno “puro” in re ipsa,
anche alla luce delle ultime decisioni delle Sezioni
Unite del 2008 (ma ancor prima con le sentenze
gemelle del 2003)
è categoria destinata alla scomparsa. Come
correttamente evidenziato in dottrina,
l'appiattimento nell'accertamento della sola lesione
procede verso l'idea di un danno punitivo che,
seppure non estraneo al nostro sistema, non
appartiene alla tradizione del danno alla persona.
Il giudice, quindi, deve essere posto nella
condizione di poter valutare quali siano le
conseguenze della lesione che la vittima indica come
pregiudizievoli, ancorché in un'area estranea al
reddito e, più in generale, al patrimonio.
Quindi, come il danno patrimoniale, anche il danno
non patrimoniale deve essere sottoposto ad un
duplice giudizio: quello che attiene alla
meritevolezza dell'interesse leso, sotto il profilo
della ingiustizia del danno, e quello che riguarda
la sussistenza delle conseguenze di quella lesione
anche attraverso l'uso della presunzione semplice
che si rivela , lo strumento probatorio più adeguato
per dar evidenza alle alterazioni negative della
personalità del danneggiato
.
In ordine alla quantificazione del danno,
nell'impossibilità di determinare il "preciso
ammontare" della lesione dell'interesse, il
Tribunale opta per una “soluzione” equitativa. Si
tratta di una scelta condivisibile stante la
difficoltà – sul piano concreto - di una misurazione
ecomonica.
E’ necessario, come precisato, che nella
liquidazione il giudice tenga conto della durata
della segnalazione. Opportunamente il Tribunale di
Lecce sottolinea la necessità di considerare il
lungo lasso di tempo durante il quale si sono
prodotte le conseguenze pregiudizievoli. Il dato
trova conferma anche nella più recente
giurisprudenza di merito,
secondo la quale nel danno non patrimoniale
costituito dalla diminuzione della considerazione
della persona da parte dei consociati in genere o di
specifiche categorie di essi con le quali il
soggetto opera, è da liquidarsi in via equitativa ai
sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. tenuto conto
della durata della segnalazione.
La necessità, per i giudicanti, di individuare
alcuni “indici” idonei a giustificare la
liquidazione evita lo scivolamento “verso forme
autistiche di commisurazione del pregiudizio”,
attenuando il rischio di uno scivolamento verso la
figura del danno in re ipsa.
Occorre tuttavia formulare alcune precisazioni.
Nella vicenda indagata il risarcimento del danno non
patrimoniale si giustifica in virtù di un’espressa
previsione normativa. Si tratta di una voce di
danno che aggrava la responsabilità di chi svolge
attività di trattamento di dati personali e che
trova il suo fondamento nel comma 2° dell’art. 15
del d.lgs. 196/2003. La presenza di un esplicito
richiamo normativo emancipa da una riflessione più
ampia che, inevitabilmente, le recenti decisioni
delle Sezioni Unite
introducono in tema di danno non patrimoniale
confermando il c.d. sistema bipolare e rafforzando
l’argomento costituzionale attraverso la costruzione
di un concetto di ingiustizia del danno
costituzionalmente qualificata.
Per dirla in altri termini la risarcibilità del
danno non patrimoniale, in assenza di una espressa
previsione normativa, è ammessa tutte le volte in
cui venga leso un diritto inviolabile della persona
(art. 2 Cost.). E’ necessaria, dunque, la ricorrenza
di un contra jus costituzionale, e non della
lesione di un interesse giuridicamente protetto.
L'art. 2059, come è stato sottolineato da attenta
dottrina,
non può essere interpretato come una copia dell'art.
2043 c.c.; “ne riproduce, sì, struttura e requisiti,
ma esige che il bene leso sia protetto da un diritto
inviolabile. Non tutti i disagi possono essere
risarciti: soltanto quelli conseguenti alla
violazione di un valore fondamentale”.
Può discutersi se la lesione alla reputazione
personale rientri a pieno titolo nel nuovo danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. Se così fosse le
conseguenze dell’illecito non devono essere
necessariamente stimate patrimonialmente posto che
la violazione di diritti costituzionalmente protetti
è di per sé idonea a comportare la nascita di
un’obbligazione risarcitoria,
ferma – naturalmente – la prova del danno.
3.
Illegittima
segnalazione e responsabilità contrattuale.
Va anche evidenziato come la natura della
responsabilità della banca – nell’ipotesi di erronea
segnalazione alla centrale dei rischi - possa
qualificarsi come contrattuale laddove sussista a
monte un rapporto banca-debitore. In tal caso la
giurisprudenza ha stabilito – mutuando parte delle
argomentazioni della dottrina – che della violazione
dei propri obblighi la banca potrà essere chiamata a
rispondere per inadempimento del rapporto
contrattuale esistente e delle istruzioni impartite
dalla Banca d'Italia. L'interpretazione
costituzionalmente orientata dall’art. 2059 c.c.
consente di affermare che anche nella materia della
responsabilità contrattuale è riconosciuto il
risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal
principio del necessario riconoscimento, per i
diritti inviolabili della persona, della minima
tutela costituita dal risarcimento, consegue che la
lesione dei diritti inviolabili della persona che
abbia determinato un danno non patrimoniale comporta
l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la
fonte della responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale. Se, quindi, l'inadempimento
dell'obbligazione determina, oltre alla violazione
degli obblighi di rilevanza economica assunti con il
contratto, anche la lesione di un diritto
inviolabile della persona del creditore, la tutela
risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere
versata nell'azione di responsabilità contrattuale,
senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
Sul piano normativo la giustificazione è nell’art.
1174 c.c., secondo cui la prestazione oggetto
dell'obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere ad un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Come è stato attentamente sottolineato in dottrina
con le sentenze del 2008 il diritto vivente
recepisce una serie di indicazioni che giungono da
diverse fonti. Infatti, nei Principi Unidroit
relativi ai contratti commerciali internazionali
2004, all'art. 7.4.2. rubricato "Risarcimento
integrale", è stabilito che "il creditore ha diritto
al risarcimento integrale del danno subito in
conseguenza dell'inadempimento. Il danno comprende
sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno,
tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore
ha ottenuto evitando spese e danni" (comma 1).
Ancora: "il danno può essere di natura non
patrimoniale e comprende, per esempio, la sofferenza
fisica e morale" (comma 2). Analoga indicazione si
riscontra nei Principi di diritto europeo dei
contratti (Codice Lando), che all'art. 9:501,
rubricato "Diritto al risarcimento", prevede che
l'inadempimento del debitore è causa di una perdita
che deve comprendere: "(a) il danno non
patrimoniale; e (b) la perdita futura che è
ragionevolmente prevedibile". Nella stessa direzione
si pongono i "Principi di diritto europeo della
responsabilità civile", i quali, dopo aver previsto
che "il danno postula una lesione materiale o
immateriale ad un interesse giuridicamente protetto"
(art. 2:101), definendo il danno non patrimoniale,
impiega una fattispecie a tal punto ampia da non
escludere che la sua fonte possa essere un
inadempimento.
4. Erronea segnalazione e procedimento d’urgenza.
Un’ultima notazione va dedicata alla possibilità per
“l’erroneo” segnalato di attivare un procedimento
d’urgenza, risultando l’illegittima segnalazione
potenzialmente idonea a pregiudicare in modo
irreparabile la sua posizione. In una recente
ordinanza del Tribunale di Lecce
il giudice evidenzia l’esistenza del periculum in
mora” come pericolo di danno causato
all’imprenditore dalla non corretta segnalazione
“che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento
per equivalente, in quanto – per effetto della
segnalazione – la situazione patrimoniale dei
soggetti potenzialmente censiti in sofferenza
potrebbe degenerare in senso negativo”. Per i
giudici salentini il provvedimento d’urgenza resta
l’unico strumento possibile ed idoneo a tutelare chi
sia rimasto vittima di una erronea segnalazione,
dall’aggravamento del tempo necessario ad ottenere
una decisione sul merito a cognizione piena.
L’orientamento richiamato, largamente condiviso
dalla giurisprudenza
prevalente, vuole scongiurare il rischio che il
soggetto segnalato non riesca più ad attingere al
finanziamento ed evita, al contempo, che si trovi ad
affrontare nuove situazioni debitorie, determinate
dal recesso di altre banche dai rapporti in corso.
Si limitano, in questo modo, gli effetti
pregiudizievoli di perdurante attualità e si argina
una progressiva accentuazione degli stessi, il che
costiuisce il periculum in mora che
giustifica la concessione di un provvedimento
d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla Banca
di eliminare la segnalazione del credito in
questione dal novero di quelli “sofferenti”.
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Così Centrale dei rischi. Istruzioni per gli
intermediari creditizi , Circolare n. 139
dell’ 11 febbraio 1991 con Aggiornamento
del 6 agosto 2008, sul sito della Banca
d’Italia.
C'è chi ritiene che l'art. 2050 c.c. sia
richiamato ai fini della distribuzione
dell'onere della prova e non per ritenere
oggettiva la responsabilità di chi tratta
dati personali.
Per un approfondimento della questione v.
Franzoni, Dati personali e responsabilità
civile, in Resp. civ. e prev.,
1998, 902;
Alpa,
La normativa sui dati personali. Modelli
di lettura e problemi esegetici, in
Dir. inf. e informatica, 1997, 723;
Pinori, Internet e
responsabilità civile per il trattamento dei
dati personali, in Contratto e
impresa, 2007, 1567 s. Per
Castronovo, Situazioni soggettive
e tutela nella legge sul trattamento dei
dati personali, in Europa dir. priv.,
1998, 675, la scelta del legislatore di
richiamare espressamente l’art. 2050 c.c.
«appare forzata e fonte di inutili
complicazioni».
F.
TOSCHI VESPASIANI,
La
responsabilità della banca da illegittima
segnalazione di “sofferenza” del debitore
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia,
in
Resp.
civ.,
2008, 11, 920.
Sul punto v.
Navarretta, Bilanciamento di
interessi costituzionali e regole
civilistiche, in Riv. crit. dir.
priv., 1998, 655 ss. In giurisprudenza
v. Trib. Mantova, 27 maggio 2008, in
www.ilcaso.it,
secondo cui occorre tener conto della lunga
durata della segnalazione (da novembre 2002
ad ottobre 2003), della circostanza che
l'esiguità della somma iscritta a sofferenza
ha avuto una maggiore efficacia lesiva della
reputazione, essendo indice di uno stato di
decozione pur di fronte ad un debito esiguo.
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