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Il presente articolo è stato pubblicato sulla
rivista “Danno e responsabilità”, 2010, fasc. 1, pp.
93-104, e si riproduce per gentile concessione
dell’autore Valerio Sangiovanni e della casa
editrice Ipsoa (Gruppo Wolters Kluwer).
Mentre è voluminosa la giurisprudenza ed è ampio il
dibattito dottrinale in materia di norme di
comportamento degli intermediari finanziari, è molto
meno studiata la distinta - ma simile - tematica
delle regole di condotta di imprese e intermediari
assicurativi. In questo articolo si vuole affrontare
questa materia, tenendo conto sia di quanto
stabilisce il codice delle assicurazioni sia di
quanto prevede il regolamento ISVAP di attuazione.
Introduzione
La
materia dell’intermediazione finanziaria ha
conosciuto negli ultimi anni un’improvvisa
popolarità. Da settore di nicchia, riservato a pochi
esperti, si è trasformata in una materia con la
quale diversi avvocati e giudici si trovano ad avere
a che fare frequentemente. La ragione di questo
mutamento risiede essenzialmente nelle numerose
controversie che gli investitori hanno avviato nei
confronti degli intermediari finanziari.
A sua volta questo flusso di cause è stato
determinato da alcune vicende (essenzialmente
l’insolvenza di alcuni grandi emittenti) che hanno
colpito duramente i risparmiatori, spingendoli a
cercare rimedio nei confronti di chi aveva
intermediato gli strumenti finanziari. Così,
affidandosi in parte ad associazioni dei
consumatori, numerosi investitori si sono rivolti
all’autorità giudiziaria.
Al
contrario risulta tutto sommato ancora poco studiata
la distinta materia delle norme di comportamento
delle imprese e degli intermediari assicurativi,
tematica di cui ci si occupa in questo articolo.
La
materia è disciplinata nel codice delle
assicurazioni e la disposizione di riferimento è
l’art. 183 cod. ass. Le norme di comportamento di
imprese e intermediari assicurativi sono però
disciplinate su due distinti livelli di fonti. La
disposizione di rango primario (art. 183, comma 2,
cod. ass.) prevede difatti che “l’ISVAP adotta, con
regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da
osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che
l’attività si svolga con correttezza e con
adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei
singoli”. Il livello regolamentare di attuazione è
costituito dal regolamento ISVAP n. 5/2006.
L’art. 183 cod. ass. prevede che “nell’offerta e
nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli
intermediari devono: a) comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti
dei contraenti e degli assicurati; b)
acquisire dai contraenti le informazioni necessarie
a valutare le esigenze assicurative o previdenziali
ed operare in modo che siano sempre adeguatamente
informati; c) organizzarsi in modo tale da
identificare ed evitare conflitti di interessi ove
ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni
di conflitto, agire in modo da consentire agli
assicurati la necessaria trasparenza sui possibili
effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti
di interesse in modo da escludere che rechino loro
pregiudizio; d) realizzare una gestione
finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei
contraenti e degli assicurati” (art. 183, comma 1,
d.lgs. n. 209/2005).
Non
volendoci occupare in questo articolo di analisi
economica del diritto, sarà sufficiente accennare a
quelle che sono le finalità delle norme di
comportamento di imprese e intermediari
assicurativi. Al riguardo si può distinguere fra una
funzione microeconomica e una funzione
macroeconomica.
Dal punto di vista del singolo contratto di
assicurazione, si tratta di garantire all’assicurato
la tutela a esso più adeguata, affinché i suoi
bisogni reali vengano soddisfatti. Ciò potrebbe non
succedere in assenza di norme di comportamento, se
le imprese e gli intermediari - forti della loro
superiorità informativa e tecnica - inducessero i
contraenti a concludere contratti che non soddisfano
reali esigenze di questi ultimi. Dal punto di vista
del buon funzionamento dell’economia, si tratta di
realizzare una corretta allocazione delle risorse,
che devono essere indirizzate verso la realizzazione
di fini che - facendo funzionare ottimamente il
sistema - garantiscano e accrescano il benessere
della collettività.
Dunque nel settore assicurativo, come – del resto –
in quello bancario e finanziario, vi è una
coesistenza di finalità privatistiche e di finalità
pubblicistiche. L’esigenza di tutela pubblicistica
trova espressione nella presenza di autorità
preposte a una pregnante vigilanza sugli operatori
di settore. Ai fini che qui interessano è
sufficiente rilevare che anche le norme di
comportamento di imprese e intermediari assicurativi
sono finalizzate al conseguimento di tale doppio
obiettivo (privatistico e pubblicistico).
Intermediari assicurativi e intermediari finanziari
Chi, fra
i cortesi lettori, si occupa d’intermediazione
finanziaria, avrà riconosciuto immediatamente che
l’impostazione dell’art. 183 cod. ass. è
particolarmente simile a quella dell’art. 21 TUF.
Nonostante la forte similitudine fra le due
disposizioni, esse vanno tenute distinte.
L’interprete deve difatti porsi il problema di
quando trovi applicazione una norma e di quando,
invece, trovi applicazione l’altra. La questione non
è di così immediata risposta, in quanto sia gli
intermediari assicurativi sia quelli finanziari
possono collocare prodotti a contenuto finanziario.
La risposta alla domanda esige pertanto un’analitica
ricognizione delle fonti.
La regola di base è che l’art. 183 cod. ass. si
applica agli intermediari assicurativi, mentre
l’art. 21 TUF si applica agli intermediari
finanziari. Vi sono però delle eccezioni.
Il combinato disposto delle varie disposizioni cui
si è fatto riferimento indica che solo in alcuni
casi trovano applicazione le norme di comportamento
previste dal TUF: si tratta delle ipotesi di cui ai
rami vita III (“le assicurazioni, di cui ai rami I e
II, le cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di fondi
interni ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento”) e V (“le operazioni di
capitalizzazione”). Nelle altre ipotesi trovano
invece applicazione le regole di condotta degli
intermediari assicurativi, ossia l’art. 183 cod. ass.
(e non l’art. 21 TUF).
Vi è poi
la fattispecie dei prodotti c.d. “multiramo”. Con
riferimento alle imprese assicurative il
collocamento di prodotti multiramo rappresenta un
caso particolare, in cui trovano applicazione sia le
norme di comportamento previste dal codice delle
assicurazioni sia quelle previste dal TUF. In questo
senso si esprime la comunicazione congiunta
CONSOB-ISVAP del 28 dicembre 2007.
Secondo questa comunicazione, nella individuazione
delle norme di comportamento da osservare nella
distribuzione delle polizze multiramo, è necessario
che sia garantito il contemporaneo rispetto, da un
lato, delle regole derivanti dal codice delle
assicurazioni e dalla disciplina ISVAP riferibili
alla componente di ramo I, dall’altro, delle regole
derivanti dal TUF (artt. 21 e 23)
e dalla normativa CONSOB (reg. n. 16190/2007)
riferibili alla componente di ramo III.
La stessa comunicazione congiunta CONSOB-ISVAP
osserva giustamente che il rispetto dei due gruppi
di regole è facilitato dal fatto che le stesse
risultano fra loro omogenee e ispirate a principi
corrispondenti, quali: fornire al cliente
un’informativa chiara, capace di porlo in condizione
di assumere scelte consapevoli; individuare,
evitare, gestire, contenere e se del caso rendere
trasparenti le situazioni di conflitto d’interessi;
conoscere il cliente al fine di valutarne, con
filtro professionale, le scelte, evidenziando quelle
eventualmente per il medesimo inadatte; comportarsi
con correttezza e diligenza nell’interesse del
contraente/investitore. Possono sussistere delle
divergenze di dettaglio fra le norme di condotta del
codice delle assicurazioni e quelle del TUF. La
regola è che si applicano entrambe. Se le norme sono
coincidenti, non sarà difficile seguire entrambe
(nel senso che, seguendone una, si adempie anche
all’altra). Se le regole non sono coincidenti, vanno
seguite entrambe (nel senso che bisognerà dare
seguito a quella più severa – se contiene anche
l’altra - oppure, se completamente diverse, a
entrambe in via cumulativa).
I
soggetti assicurativi tenuti all’osservanza delle
norme di comportamento
Le regole di comportamento contenute nell’art. 183
cod. ass. si applicano a due distinte categorie di
soggetti: non solo agli intermediari assicurativi,
ma anche alle imprese.
Nel
contesto dell’intermediazione finanziaria,
l’approccio è diverso. Le norme di comportamento
degli intermediari finanziari sono difatti imposte
ai soli “soggetti abilitati” (art. 21 TUF). Per
“soggetti abilitati” si intendono: le SIM, le
imprese di investimento comunitarie con succursale
in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SGR, le società di gestione
armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 107 del testo unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con
succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all’esercizio dei servizi o delle
attività di investimento” (art. 1, comma 1, lett.
r, TUF). Nel TUF le norme di comportamento
riguardano dunque gli intermediari veri e propri,
non gli emittenti. Nell’ambito della materia
assicurativa, le regole di condotta sono invece
indirizzate, oltre che agli intermediari, anche alle
imprese di assicurazione.
Questa particolarità (applicazione delle norme di
comportamento assicurative sia alle imprese sia agli
intermediari) ha importanti risvolti pratici, sia in
termini di prevenzione sia in termini di sanzione.
Dal punto di vista della prevenzione, chi conclude
un contratto di assicurazione è tutelato
doppiamente, in quanto sia l’intermediario che
colloca il prodotto sia l’impresa di assicurazione
parte contrattuale sono tenuti al rispetto delle
regole di condotta. Ma questo doppio profilo di
tutela rileva anche in termini di possibili sanzioni
civili in capo a chi ha violato le norme di
comportamento. Dal momento che l’art. 183 cod. ass.
si applica a entrambi i soggetti assicurativi, una
delle questioni centrali di questa materia (ossia
quali sono le conseguenze della violazione delle
regole di condotta) si pone non solo nei confronti
degli intermediari, ma anche nei confronti delle
imprese. In altre parole aumenta il numero di
soggetti nei cui confronti si può agire in giudizio
per asserita violazione delle regole di condotta e
si accresce dunque la tutela dei contraenti deboli.
Le norme
di comportamento si applicano cumulativamente: sia
alle imprese sia agli intermediari[12].
Il contraente normalmente entra prima in contatto
con un intermediario assicurativo e, grazie a
questi, conclude poi il contratto di assicurazione
con l’impresa. Se l’intermediario ha osservato le
norme di comportamento, ciò non giustifica
certamente una loro inosservanza da parte
dell’impresa. Ma anche nell’ipotesi peggiore (in cui
l’intermediario avesse violato le regole di
condotta), ciò non legittimerebbe certo l’impresa -
a sua volta – a violarle. La duplicità dei doveri
comportamentali costituisce dunque una garanzia
maggiore per il contraente.
Passiamo ora a un esame analitico dei soggetti
destinatari delle norme di comportamento in materia
assicurativa. Come detto, si tratta di: 1) imprese e
2) intermediari.
L’impresa è definita dalla legge come “la società di
assicurazione o di riassicurazione autorizzata”
(art. 1, comma 1, lett. s, cod. ass.)[13].
È dunque anche chi emette il prodotto assicurativo
(società di assicurazione oppure società di
riassicurazione) a poter essere chiamato nei
confronti dei contraenti a rispondere per la
violazione di norme di comportamento. Si tratta,
come già evidenziato, di una significativa
differenza rispetto a quanto avviene nel contesto
della intermediazione finanziaria.
Vi sono
poi gli “intermediari assicurativi”, che vanno
distinti in due categorie, previste rispettivamente
dall’art. 109 e dall’art. 116 cod. ass..
L’art.
109 cod. ass. disciplina il “registro degli
intermediari assicurativi e riassicurativi”.
In tale registro vanno iscritti diversi soggetti,
fra cui “a) gli agenti di assicurazione, in
qualità di intermediari che agiscono in nome o per
conto di una o più imprese di assicurazione o di
riassicurazione; b) i mediatori di
assicurazione o di riassicurazione, altresì
denominati broker, in qualità di intermediari
che agiscono su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione; c) i produttori diretti che,
anche in via sussidiaria rispetto all’attività
svolta a titolo principale, esercitano
l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilità di un’impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima”; d) le
banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del
testo unico bancario, gli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del testo unico bancario, le società di
intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi
dell’articolo 19 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, la società Poste
Italiane – Divisione servizi di bancoposta –
autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione,
quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e
gli altri incaricati degli intermediari iscritti
alle sezioni di cui alle lettere a), b)
e d) per l’attività di intermediazione svolta
al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”
(art. 109, comma 2, cod. ass.).
Non è questa la sede appropriata per esaminare in
dettaglio la distinzione fra le varie categorie
d’intermediari menzionati dalla disposizione. Basta
limitarsi a osservare che la distinzione più
importante operata dalla norma è quella fra gli
agenti di assicurazione che operano per una certa
impresa assicurativa (lett. a) e i mediatori
veri e propri che non sono legati a una determinata
impresa (lett. b).
La seconda importante categoria d’intermediari
assicurativi è individuata nell’art. 116 cod. ass.
(rubricata “attività in regime di stabilimento e di
prestazione di servizi”). Qui si prevede in
particolare che “gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio di un altro Stato membro possono
esercitare l’attività in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’apposita comunicazione che l’ISVAP
riceva dall’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine” (art. 116, comma 2, cod. ass.).
Come si può notare dalle disposizioni appena
riportate, l’attività d’intermediazione assicurativa
può essere svolta in Italia sia da soggetti italiani
sia da soggetti comunitari. Ne consegue, in termini
di ipotetica responsabilità degli intermediari
assicurativi, che – talvolta – dovrà essere
convenuto in giudizio un soggetto non avente
residenza o sede in Italia.
La persistenza nel tempo delle norme di
comportamento
Prima di passare all’esame analitico delle singole
norme di comportamento, è utile osservare che l’art.
183 cod. ass. impone doveri alle imprese e agli
intermediari “in via continuativa”. Ciò risulta in
modo inequivocabile dalla dizione “nell’offerta e
nell’esecuzione dei contratti”.
“Offerta” è tutta l’attività svolta da imprese e
intermediari assicurativi prima della conclusione
del contratto[16].
Sotto questo profilo il termine “offerta” deve
ritenersi avere significato più ampio di “proposta”[17].
La proposta concreta di un impresa o di un
intermediario giunge al termine di una più ampia
attività di offerta del prodotto assicurativo.
“Esecuzione” del contratto è invece tutto ciò che
segue la conclusione del contratto.
Dunque non basta che imprese e intermediari si
comportino in modo corretto prima della conclusione
del contratto, ma occorre che assistano il
contraente per tutta la durata del rapporto. La
circostanza ha rilievo pratico se si pensa che
l’esecuzione dei contratti, nel settore
assicurativo, può durare anche diversi anni. Ne
deriva, in capo a imprese e intermediari
assicurativi, un obbligo di “adeguamento” e di
“correzione” persistente nel corso del tempo. Si
pensi, ad esempio, al dovere d’informare i
contraenti: questo dovere non può dirsi cessato con
la conclusione del contratto, ma persiste per tutta
la durata del rapporto contrattuale. Una sua
violazione, anche collocata anni dopo la conclusione
del contratto, può dar luogo a responsabilità
civile.
Diligenza, correttezza e trasparenza
La prima delle norme di comportamento di imprese e
intermediari assicurativi ha natura di clausola
generale. L’art. 183, comma 1, lett. a, cod.
ass. prevede difatti che le imprese e gli
intermediari devono “comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati”.
Questa disposizione va esaminata sia sotto il
profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.
Si è già visto sopra chi siano i soggetti tenuti
all’osservanza delle norme di comportamento: imprese
e intermediari.
Sempre dal punto di vista dell’ambito soggettivo di
applicazione della disposizione, l’art. 183, comma
1, lett. a, cod. ass. individua i soggetti
nei cui confronti operano le norme di comportamento:
si tratta di “contraenti” e “assicurati”.
Il “contraente” è il soggetto che conclude il
contratto di assicurazione. L’”assicurato” è invece
il soggetto portatore del rischio. Per comprendere
la distinzione fra “contraente” e “assicurato” è
utile rifarsi a quanto stabilisce il codice civile
in merito alla nozione di assicurazione (art. 1882
c.c.): “l’assicurazione è il contratto col quale
l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita
al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana”.
Non è questa la sede per affrontare in dettaglio la
distinzione fra contraente e assicurato. Quello che
conta rilevare ai nostri fini è che le norme di
comportamento delle imprese e degli intermediari
assicurativi (quantomeno i canoni generali di
diligenza, correttezza e trasparenza) operano sia
nei confronti del contraente sia nei confronti
dell’assicurato. In altre parole così come vi è
ampiezza soggettiva dell’ambito attivo di
applicazione della disposizione (sia imprese sia
intermediari) così vi è ampiezza soggettiva
dell’ambito passivo di applicazione della
disposizione (sia contraenti sia assicurati).
Passando
all’esame dell’ambito oggettivo di applicazione
della disposizione, secondo la legge imprese e
intermediari devono “comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nei confronti dei
contraenti e degli assicurati” (art. 183, comma 1,
lett. a, cod. ass.).
La disposizione richiama “diligenza”, “correttezza”
e “trasparenza”, ossia principi del diritto civile,
al fine di determinare quale debba essere il buon
comportamento di imprese e intermediari. Queste
categorie hanno la funzione d’integrare i doveri
specifici che incombono sugli operatori. In altre
parole imprese e intermediari sono tenuti a
rispettare non solo tutto quanto loro
dettagliatamente prescritto da legge e regolamento,
ma – in funzione integrativa – anche tutto quanto
diligenza, correttezza e trasparenza (ossia canoni
generali di comportamento) impongono. La
concretizzazione di questi principi dipende dalla
circostanze del caso (l’applicazione varia, insomma,
da fattispecie a fattispecie) e, in ipotesi di
controversia, spetta al giudice attribuirvi un
significato specifico. Quello che si vuole qui,
però, rilevare è che un’impresa o un intermediario
non può andare esente da responsabilità per il solo
fatto di avere eseguito pedissequamente tutto quanto
prescritto da legge e regolamento. Diligenza,
correttezza e trasparenza impongono una tutela di
rango sostanziale degli interessi di contraenti e
assicurati. È pertanto sempre possibile, in ipotesi,
un’affermazione di responsabilità anche in contesti
in cui l’impresa o l’intermediario dimostri
un’esecuzione corretta di obblighi specifici imposti
da legge e regolamento.
A
voler limitarsi a fare alcuni esempi della
ricorrenza delle clausole generali di cui si avvale
il legislatore, il primo di tali criteri (la
“diligenza”) viene menzionato in materia di
adempimento, laddove si prevede che “nell’adempiere
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia” (art. 1176, comma 1,
c.c.). Lo stesso articolo specifica che
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti
all’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata” (art. 1176, comma 2,
c.c.). Le imprese di assicurazione e gli
intermediari svolgono senz’altro un’attività
professionale e, dunque, la diligenza che è loro
richiesta deve essere commisurata alla natura
dell’attività svolta. Agli operatori è richiesto un
livello di diligenza particolarmente alto,
considerata la complessità e la tecnicità della
materia.
Tenendo
presente ciò si comprende per quale ragione il
legislatore non abbia sentito l’esigenza di
richiamarsi, nelle norme di comportamento di imprese
e intermediari assicurativi, al requisito della
professionalità.
Il comportamento degli operatori non può che essere
professionale se vuole essere diligente, in quanto
diligenza significa anzitutto rispetto di tutte le
disposizioni che regolano a livello primario e
secondario la loro condotta. E le disposizioni di
settore sono talmente specifiche e dettagliate che
il loro adempimento è possibile solo mediante
l’utilizzo di un alto livello di professionalità.
Bisogna peraltro rilevare che, a livello
regolamentare, l’art. 47, comma 1, reg. n. 5/2006
prevede espressamente che gli intermediari devono
comportarsi con professionalità.
Il secondo dei parametri generali di cui si avvale
il legislatore nel contesto delle norme di
comportamento di imprese e intermediari assicurativi
è la “correttezza”. Correttezza è un termine che si
rinviene nell’art. 1175 c.c.: “il debitore e il
creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza”.
La “trasparenza” non è una nozione classica del
diritto civile. Si tratta invece di una clausola
generale di tutela che ricorre con frequenza nelle
leggi speciali preposte a disciplinare i mercati
assicurativo, bancario e finanziario. Ad esempio, in
materia bancaria, il titolo VI del d.lgs. n.
385/1993 è rubricato “trasparenza delle condizioni
contrattuali”. Che la clausola di trasparenza sia
ricorrente in queste aree del diritto è
comprensibile, se si riflette sul fatto che si
tratta di settori caratterizzati da complessità e
tecnicismo. Complessità e tecnicismo determinano una
significativa asimmetria informativa fra imprese e
intermediari, da un lato, e contraenti e assicurati,
dall’altro. Il modo migliore per cercare di ridurre
tali asimmetrie è l’imposizione di trasparenza.
Trasparenza significa, essenzialmente, “chiarezza” e
indica il complesso di comportamenti e di presidi
organizzativi che consente un appropriato
trasferimento di dati e informazioni a contraenti e
assicurati. “Trasparenza” (soprattutto se
considerata unitamente a “correttezza”) significa
anche “completezza” dell’informativa, dal momento
che trattenere informazioni può risultare fuorviante
per contraenti e assicurati e impedire loro di
prestare un consenso consapevole.
Più
specificamente, in una materia tecnica quale quella
assicurativa (come, del resto, quella finanziaria),
l’impresa e l’intermediario sono trasparenti se
pongono il contraente e l’assicurato nelle
condizioni di capire gli elementi essenziali del
rapporto contrattuale.
Con particolare riferimento alla figura
dell’intermediario, questi si trova a essere un
“veicolo” d’informazioni comprensibili.
L’intermediario ha il compito di “tradurre” la
terminologia tecnica del contratto in una
terminologia ragionevolmente facile da comprendere
per un contraente medio. Non rilevano tuttavia solo
i profili giuridici del testo contrattuale, ma anche
le condizioni economiche del contratto che sta per
essere concluso.
A
livello regolamentare l’art. 47, comma 1, reg. n.
5/2006 elenca le regole generali di comportamento e
riproduce abbastanza fedelmente l’art. 183, comma 1,
cod. ass..
Tale disposizione del regolamento contiene però un
comma 2, cui è utile accennare. Secondo questa
disposizione “gli intermediari sono tenuti a
garantire la riservatezza delle informazioni
acquisite dai contraenti o di cui comunque
dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo
che nei confronti del soggetto per il quale operano
o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui
all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso
in cui le vigenti disposizioni normative ne
impongano o consentano la rivelazione. È comunque
vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per
finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo
svolgimento dell’attività di intermediazione, salvo
espresso consenso prestato dall’interessato a
seguito di apposita informativa fornita ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
La regola prevista da questa disposizione è la
segretezza, da intendersi in senso ampio. Essa,
difatti, comprende non solo le informazioni
acquisite dai clienti, ma anche tutte le altre
informazioni di cui gli intermediari dispongano in
ragione dell’attività svolta. Fissata la regola, la
norma in commento stabilisce peraltro alcune
eccezioni.
Una prima eccezione viene fatta nei confronti del
soggetto per il quale gli intermediari operano o di
cui distribuiscono i contratti. Questa eccezione è
ben comprensibile, dal momento che l’intermediario è
un “tramite”, ossia un soggetto che mette in
contatto chi offre un certo prodotto assicurativo e
chi può essere interessato a comprarlo.
Conseguentemente è inevitabile che le informazioni
raccolte dal potenziale contraente vengano messe a
disposizione dell’impresa.
Una
seconda eccezione si ha nei casi previsti dall’art.
189 cod. ass. Questa disposizione disciplina i
poteri d’indagine dell’ISVAP, attribuendo
all’autorità di vigilanza ampi poteri nei confronti
di diversi soggetti.
Attese le funzioni anche di rango pubblicistico
svolte dall’ISVAP, si comprende come la tutela della
riservatezza del contraente passi in secondo piano.
Una terza eccezione viene fatta per i casi in cui le
vigenti disposizioni normative impongano o
consentano la rivelazione d’informazioni. L’art. 189
cod. ass. costituisce una di queste ipotesi. La
disposizione regolamentare è però formulata come
clausola di chiusura del sistema: tutte le volte che
norme impongono la rivelazione d’informazioni, gli
intermediari non possono opporre la riservatezza,
altrimenti loro garantita (anzi: imposta) dal
regolamento.
I
doveri informativi di imprese e intermediari
assicurativi
Una delle norme di comportamento più significative
riguarda i doveri informativi delle imprese e degli
intermediari assicurativi. Il codice delle
assicurazioni si occupa sia di acquisizione sia di
dazione d’informazioni, prevedendo che le imprese e
gli intermediari devono “acquisire dai contraenti le
informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali ed operare in modo che
siano sempre adeguatamente informati” (art. 183,
comma 1, lett. b, cod. ass.).
In via
di comparazione, si osservi che l’art. 183, comma 1,
lett. b, cod. ass. è quasi identico all’art.
21, comma 1, lett. b, TUF, secondo cui nella
prestazione dei servizi e delle attività di
investimento e accessori i soggetti abilitati devono
“acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati”.
Giova ripetere che la disposizione sulla raccolta e
sulla dazione d’informazione, così come – del resto
- tutte le norme di comportamento stabilite
dall’art. 183 cod. ass., si applica sia alle imprese
sia agli intermediari. I contratti di assicurazione
vengono predisposti dalle imprese assicurative, ma
poi collocati sul mercato grazie all’intervento
degli intermediari. Entrambi i soggetti che
partecipano a questo procedimento sono tenuti
all’osservanza dei doveri informativi. In questo
modo si garantisce una migliore informazione dei
destinatari.
In materia bisogna rilevare che fra le parti del
contratto di assicurazione non sussiste lo stesso
livello di conoscenza. Le imprese assicurative
svolgono professionalmente l’attività assicurativa e
strutturano contratti di vario genere, atti a
soddisfare diversi bisogni del pubblico. I
contraenti invece, generalmente, non dispongono di
conoscenze specifiche del settore delle
assicurazioni. Di qui la necessità di una riduzione
delle asimmetrie informative. Come si accennava
sopra, questa riduzione delle asimmetrie persegue
finalità di tutela del singolo contraente (profilo
privatistico) e, più in generale, di tutela
dell’intero mercato (profilo pubblicistico).
Una
particolare attenzione nella riduzione delle
asimmetrie informative si rende necessaria, in
ambito assicurativo (ma anche finanziario), per il
fatto che il prodotto collocato non ha natura
materiale, bensì solo virtuale.
Nei contratti di assicurazione viene prospettato un
beneficio futuro (e talvolta eventuale) rispetto al
quale il contraente assume immediatamente delle
obbligazioni. Il contraente ha normalmente
difficoltà ad accertare il valore reale del prodotto
assicurativo/finanziario che sta acquistando.
Rispetto all’acquisto di un bene materiale (si pensi
a un automobile), il contraente si trova in una
posizione di debolezza, in quanto è costretto a fare
forte affidamento sulla controparte.
Il legislatore italiano, in attuazione delle
indicazioni provenienti dall’ordinamento
comunitario, ritiene che le asimmetrie informative
fra le parti vadano ridotte. Il meccanismo per
raggiungere questo risultato è la prescrizione di un
flusso informativo proveniente da imprese e
intermediari e diretto al contraente. Tramite la
dazione d’informazioni il contraente viene messo in
grado di capire il significato dell’atto che compie
e di scegliere consapevolmente il prodotto che
soddisfa al meglio le sue esigenze.
In particolare, gli intermediari che mettono in
contatto imprese e contraenti hanno un dovere di
protezione nei confronti della parte debole del
rapporto contrattuale. Questi obblighi di tutela
sono affermati dal legislatore e sono
particolarmente forti in quanto la materia trattata
è particolarmente tecnica. In ambito assicurativo
(così come, del resto, in ambito finanziario), le
operazioni poste in essere possono essere complesse
e, talvolta, solo l’ausilio di un esperto del
settore consente al contraente di comprendere
appieno gli effetti che derivano dalla
contrattazione. Il fine dell’informativa è quello di
garantire la prestazione di un consenso informato da
parte del contraente.
Tanto premesso, è utile osservare che la legge
impone un flusso informativo bidirezionale, nel
senso che va non solo da imprese e intermediari al
contraente, ma anche in senso opposto. Anzi:
l’ordine temporale degli scambi di dati e notizie è,
di norma, il seguente: 1) prima raccolta
d’informazioni dal contraente; 2) poi dazione
d’informazioni al contraente.
Il primo passaggio logico è l’acquisizione
d’informazioni dal contraente. A questa norma di
comportamento ci si riferisce con l’espressione
inglese, largamente diffusa, di “know your
customer” (“conosci il tuo cliente”). Al fine
d’individuare la tutela adatta per il contraente, il
primo passo che devono compiere gli intermediari è
quello di accertarsi di quali siano le
caratteristiche del soggetto con cui stanno per
instaurare un rapporto professionale.
Nel contesto dei contratti di assicurazione, la
raccolta d’informazioni è precipuamente finalizzata
a individuare quale sia il reale rischio nei cui
confronti il contraente intende assicurarsi. In
questo senso dispongono gli artt. 1892 e 1893 c.c.,
che impongono al contraente di rivelare certe
informazioni e sanzionano le dichiarazioni inesatte
e reticenti. L’appropriata identificazione del
rischio è poi presupposto per la quantificazione del
premio, ossia della controprestazione cui è tenuta
l’impresa. In materia di contratti di assicurazione,
dunque, è l’interesse dell’impresa alla corretta
individuazione del rischio al centro dell’obbligo di
raccolta d’informazioni.
Nel
contesto dell’intermediazione assicurativa, invece,
è stato correttamente osservato
che la raccolta d’informazioni ha una finalità
diversa: mira prevalentemente a soddisfare
l’interesse del contraente, nel senso di porre
l’intermediario nelle condizioni di proporgli un
contratto adatto. Vi è dunque una sorte d’inversione
di prospettiva. I doveri informativi di cui
all’artt. 1892 e 1893 c.c. tutelano in primis
l’assicuratore, mentre gli obblighi informativi di
cui all’art. 183 cod. ass. tutelano i contraenti.
Una volta che sono state raccolte informazioni dal
contraente, scatta un flusso informativo in senso
contrario: spetta a imprese e intermediari informare
il cliente. Dall’utilizzo della parola “sempre” nel
testo normativo si desume che la dazione di dati e
notizie non può limitarsi al momento costitutivo del
rapporto. Poiché il rapporto professionale non si
esaurisce in un solo momento, ecco che il dovere di
dazione d’informazioni è continuo.
Stranamente il vocabolo “sempre” non è invece
utilizzato dal legislatore relativamente alla
raccolta d’informazioni dal contraente
(all’intermediario). Pur in assenza di un’espressa
previsione legislativa in tal senso, è ragionevole
ritenere che anche l’obbligo di raccolta sia
continuo. In altre parole: al fine di adottare un
comportamento realmente diligente, l’intermediario
deve - almeno nel caso di contratti di durata
particolarmente lunga - verificare di tanto in tanto
quali siano le esigenze assicurative e previdenziali
dei contraenti e, se del caso, suggerire variazioni
rispetto all’assetto contrattuale precedente.
Infine
si noti che il legislatore richiede che i contraenti
siano sempre “adeguatamente” informati.
Dall’utilizzo di questa parola nel testo legislativo
si può ricavare il principio che il flusso
informativo non può essere troppo ridotto (e questo
è ovvio), ma non può nemmeno essere troppo ampio.
Certo, la finalità principale del legislatore è
ridurre le asimmetrie informative e questo obiettivo
si realizza con la dazione d’informazioni. Il
risultato finale cui mira il legislatore è però la
creazione di una consapevolezza in capo al
contraente. E questa consapevolezza si realizza al
meglio con il giusto dosaggio d’informazioni. Può
cioè avvenire che il contraente (così come, nel
settore finanziario, l’investitore) si trovi dinanzi
una mole di dati e notizie che tendono a
disorientarlo. Imprese e intermediari devono invece
modulare il quantum d’informazioni avendo
riguardo alle reali necessità del pubblico. Come è
stato correttamente osservato, la dazione
d’informazioni non può divenire l’esercizio di una
prassi formale (una sorta di preparazione di una
scusante per andare esenti da responsabilità),
ma deve essere un comportamento virtuoso con cui
imprese e intermediari contribuiscono a realizzare
un mercato realmente efficiente.
I
conflitti d’interessi
La terza
regola di condotta sulla quale ci si intende
soffermare in questo articolo concerne il conflitto
d’interessi.
Al riguardo il testo legislativo prevede che le
imprese e gli intermediari devono “organizzarsi in
modo tale da identificare ed evitare conflitti di
interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e,
in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza
sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire
i conflitti di interesse in modo da escludere che
rechino loro pregiudizio” (art. 183, comma 1, lett.
c, cod. ass.).
Il presupposto della norma è l’esistenza di un
conflitto d’interessi. Rispetto al tenore letterale
della disposizione, che parla di “interesse” al
singolare, pare più corretto l’uso del plurale
“interessi”. Occorrono cioè più interessi
contrapposti: l’impresa o intermediario è portatore
di più interessi che sono in conflitto con gli
interessi dell’assicurato.
L’interesse principale che viene perseguito
dall’impresa e dall’intermediario è naturalmente il
guadagno che deriva dalla conclusione (nel caso
dell’impresa) e dalla intermediazione (nel caso
dell’intermediario) del contratto di assicurazione.
Questo interesse è legittimo e va perseguito in
quanto rappresenta semplicemente la
controprestazione che l’impresa e l’intermediario
ricevono per il lavoro svolto o da svolgersi. Vi
possono tuttavia essere situazioni in cui l’agire
dell’impresa e/o dell’intermediario è motivato dal
perseguimento di altri interessi che producono il
potenziale effetto di danneggiare la controparte. La
presenza di una situazione di conflitto d’interessi
è pericolosa, in quanto l’impresa o l’intermediario
può essere spinto a soddisfare un interesse che
confligge con quello dell’assicurato.
Il legislatore cerca di porre rimedio ai rischi
connessi ai conflitti d’interessi e lo fa, nell’art.
183, comma 1, lett. c, cod. ass., enunciando tre
regole.
La prima regola è di carattere organizzativo: le
imprese e gli intermediari devono organizzarsi per
un doppio fine: identificare ed evitare conflitti
d’interessi. L’identificazione è un passaggio
necessario. Evitare i conflitti è invece indicato
come obiettivo solo potenziale: il conflitto va
evitato solo laddove ciò sia ragionevolmente
possibile. La regola di organizzazione è una regola
di prevenzione: serve a individuare e, laddove
ragionevolmente possibile, a evitare i conflitti
prima che nascano. Il legislatore ritiene però che i
conflitti d’interessi non siano sempre evitabili e
detta ulteriori regole (non più per la
“prevenzione”, ma) per la “gestione” dei conflitti.
La seconda regola opera quando il conflitto di
interessi non può essere evitato e consiste nella
trasparenza: l’impresa e l’intermediario devono
avvertire che l’esistenza di un conflitto
d’interessi può produrre effetti sfavorevoli in capo
agli assicurati (e in merito a quali siano tali
effetti). L’avvertenza è un campanello di allarme
per gli assicurati. Questi vengono così a sapere che
l’agire dei soggetti professionali non è
necessariamente del tutto disinteressato, ma può
essere determinato da interessi propri, i quali
possono – in ipotesi – confliggere con quelli
dell’assicurato. L’assicurato, avvertito del
conflitto d’interessi potrebbe, in ipotesi, anche
decidere di rinunciare alla conclusione del
contratto e rivolgersi altrove.
La terza regola prevista dal legislatore in presenza
di un conflitto d’interessi consiste in un’ulteriore
salvaguardia per gli assicurati, nel senso che a
imprese e intermediari viene imposto di gestire i
conflitti in modo da evitare pregiudizio.
La materia del conflitto d’interessi è poi
affrontata in maggior dettaglio nell’art. 48 del
regolamento ISVAP (denominato “conflitti di
interesse”).
Il regolamento prevede che “nell’offerta e nella
gestione dei contratti di assicurazione gli
intermediari evitano, secondo quanto disposto
dall’articolo 183 del decreto, di effettuare
operazioni in cui hanno direttamente o
indirettamente un interesse in conflitto, anche
derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di
affari propri o di società del gruppo. Qualora il
conflitto non risulti evitabile, gli intermediari
operano comunque in modo da non recare pregiudizio
agli interessi dei contraenti” (art. 48, comma 1,
reg. n. 5/2006).
Come già in altri contesti, la disposizione
stabilisce la continuità dell’obbligo, operante
prima nella “offerta” e poi nella “gestione” dei
contratti di assicurazione.
Dal punto di vista soggettivo, questa disposizione
si riferisce ai soli intermediari.
Il regolamento specifica che il conflitto
d’interessi può essere sia diretto sia indiretto. A
titolo esemplificativo si indicano i rapporti di
gruppo quali fonti di possibili conflitti. Tuttavia
il conflitto può anche non avere rilievo societario,
ma essere dovuto a “rapporti di affari” ed avere
dunque origine più strettamente contrattuale.
Il meccanismo fissato dall’ISVAP si dipana su un
doppio binario, sulla falsariga di quanto già
dispone la legge. Si afferma la regola che gli
intermediari evitano operazioni in conflitto
d’interessi. Se non vengono compiute operazioni, è
impossibile che si verifichi un danno in capo a
contraenti e assicurati. Tuttavia l’ISVAP non vieta
in assoluto il compimento di operazioni in
conflitto. Esse possono essere compiute, a
condizione che i contraenti non subiscano alcun
pregiudizio.
La materia del conflitto d’interessi è approfondita
nel successivo comma 2 dell’art. 48 reg. n. 5/2006
mediante la previsione di alcune prescrizioni e di
alcuni divieti per gli intermediari: “in ogni caso
gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e
della tipologia dei contratti offerti: a)
propongono contratti e suggeriscono modifiche
contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei
contraenti alle migliori condizioni possibili con
riferimento al momento, alla dimensione e alla
natura dei contratti e delle operazioni stesse; b)
operano al fine di contenere i costi a carico dei
contraenti ed ottenere il miglior risultato
possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni
contrattuali e dal suggerire operazioni con
frequenza non necessaria alla realizzazione degli
obiettivi assicurati; d) si astengono da ogni
comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti
a danno di altri”.
La disposizione contiene numerose prescrizioni per
gli intermediari. Anzitutto la norma indica che
l’agire degli intermediari deve essere finalizzato
alla realizzazione dell’interesse dei clienti. In
particolare, quando esistono possibili alternative è
dovere dell’intermediario suggerire quella più
vantaggiosa per il contraente (art. 48, comma 2,
lett. a, reg. n. 5/2006). Gli intermediari,
dotati di una superiore competenza in materia,
possono scegliere fra diversi prodotti. Inoltre gli
intermediari possono (pre)determinare il contenuto
del contratto. Il regolamento impone che, nel
suggerire i prodotti e nel (pre)fissare le
condizioni contrattuali, si faccia l’interesse dei
contraenti.
Altro obbligo imposto dal regolamento agli
intermediari è quello di contenere i costi per i
contraenti (art. 48, comma 2, lett. b, reg.
n. 5/2006). In materia di costi il conflitto fra le
parti è evidente, in quanto maggiori sono i costi
per i contraenti maggiore è il guadagno per gli
intermediari. Gli intermediari hanno dunque un
incentivo ad accrescere i costi, contro cui il
regolatore cerca di combattere.
Un modo per aumentare i costi è quello di proporre
variazioni contrattuali e di compiere operazioni non
necessarie (art. 48, comma 2, lett. c, reg.
n. 5/2006). Entrambi questi comportamenti vengono
vietati dal regolamento. Ovviamente sia variazioni
contrattuali sia operazioni possono rendersi
necessarie dopo la conclusione del contratto, ma
devono - allora - essere finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi assicurativi.
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L’art. 2 cod. ass. disciplina la
“classificazione per ramo”. Qui si prevede
in particolare che “nei rami vita la
classificazione per ramo è la seguente: I.
le assicurazioni sulla durata della vita
umana; II. le assicurazioni di nuzialità e
di natalità; III. le assicurazioni, di cui
ai rami I e II, le cui prestazioni
principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di
riferimento; IV. l’assicurazione malattia e
l’assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza che siano garantite mediante
contratti di lunga durata, non rescindibili,
per il rischio di invalidità grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevità; V. le
operazioni di capitalizzazione; VI. le
operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l’erogazione di prestazioni
in caso di morte, in caso di vita o in caso
di cessazione o riduzione dell’attività
lavorativa” (art. 2, comma 1, cod. ass.).
Si noti che diligenza, correttezza e
trasparenza sono menzionate espressamente
anche nella disposizione-cardine in materia
di norme di comportamento degli intermediari
finanziari, ossia nell’art. 21 TUF, dove si
afferma che nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento e accessori,
i soggetti abilitati devono “comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, per
servire al meglio l’interesse dei clienti e
per l’integrità dei mercati” (art. 21, comma
1, lett. a, TUF).
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