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Contratti derivati
CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 26 maggio 2009, n. 12138
- Pres. Vitrone – Rel. Schirò – A. s.p.a. (avv.ti
Gentile, Samorì) c. I.S. s.p.a. (avv.ti Geremia,
Scozia)
In mancanza di elementi contrari emergenti dalla
documentazione già in possesso dell’intermediario in
valori mobiliari, la semplice dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, che la
società disponga della competenza ed esperienza
richieste in materia di operazioni in valori
mobiliari – pur non costituendo dichiarazione
confessoria, in quanto volta alla formulazione di un
giudizio e non all’affermazione di scienza e verità
di un fatto obiettivo – esonera l’intermediario
stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto
e, in carenza di contrarie allegazioni
specificamente dedotte e dimostrate dalla parte
interessata, può costituire argomento di prova che
il giudice – nell’esercizio del suo discrezionale
potere di valutazione del materiale probatorio a
propria disposizione e apprezzando il complessivo
comportamento extraprocessuale e processuale delle
parti (art. 116 c.p.c.) – può porre a base della
propria decisione, anche come unica e sufficiente
fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri,
per quanto riguarda la sussistenza in capo al
soggetto che richieda di compiere operazioni nel
settore dei valori mobiliari dei presupposti per il
riconoscimento della sua natura di operatore
qualificato.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
App. Milano, 12 ottobre 2007, in Corr. giur.,
2008, 1747 ss., con nota di Sesta.
Difforme
App. Venezia, 16 luglio 2008, in Corr. mer.,
2008, 1261 ss., con nota di F. Bruno.
IL COMMENTO
di Valerio Sangiovanni
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La sentenza della Corte di cassazione in commento si
occupa di contratti derivati. Per la prima volta
viene presa posizione, da parte della giurisprudenza
di legittimità, sulla spinosa questione del valore
da attribuirsi all’autocertificazione di essere
operatore qualificato rilasciata dal rappresentante
legale di società.
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Il contesto legislativo e regolamentare
Per un’appropriata comprensione delle problematiche
oggetto della sentenza della Corte di cassazione in
commento bisogna dapprima individuare il relativo
contesto normativo. L’operazione non è facile, vuoi
perché le disposizioni sono distribuite su più
livelli di disciplina (direttiva comunitaria, legge
e regolamento) vuoi perché le norme sono cambiate
più volte nel corso del tempo.
Il punto
di riferimento comunitario della disciplina vigente
in materia di operatore qualificato (o, usando la
terminologia europea, di “cliente professionale”) è
la direttiva n. 39/2004.
Va subito detto che la Corte di cassazione nel caso
di specie ha dato applicazione alla normativa
previgente. Tuttavia, ai fini di una migliore
comprensione del dibattito sulla nozione di
operatore qualificato, appare interessante accennare
ai contenuti della disciplina comunitaria attuale.
La direttiva n. 39/2004 prevede che “qualunque
riduzione della protezione prevista dalle norme
standard di comportamento delle imprese è
considerata valida solo se dopo aver effettuato una
valutazione adeguata della competenza,
dell’esperienza e delle conoscenze del cliente
l’impresa di investimento possa ragionevolmente
ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni
o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di
adottare le proprie decisioni in materia di
investimenti e di comprendere i rischi che assume”
(sezione II.1 dell’allegato II alla direttiva n.
39/2004). Sempre in questa sede la direttiva
stabilisce inoltre che “nel corso della predetta
valutazione, dovrebbero essere soddisfatti almeno
due dei seguenti criteri: - il cliente ha effettuato
operazioni di dimensioni significati sul mercato in
questione con una frequenza media di 10 operazioni
al trimestre nei quattro trimestri precedenti; - il
valore del portafoglio di strumenti finanziari del
cliente, inclusi i depositi in contante e gli
strumenti finanziari, deve superare 500.000 EUR; -
il cliente lavora o ha lavorato nel settore
finanziario per almeno un anno in una posizione
professionale che presupponga la conoscenza delle
operazioni o dei servizi proposti”.
La direttiva n. 39/2004 fissa anche la procedura che
i clienti devono seguire per essere trattati come
professionali: “i clienti definiti in precedenza
possono rinunciare alle protezioni previste dalle
norme di comportamento solo una volta espletata la
procedura seguente: - i clienti devono comunicare
per iscritto all’impresa di investimento che
desiderano essere trattati come clienti
professionali, a titolo generale o rispetto ad un
particolare servizio o operazione di investimento o
tipo di operazione o prodotto; - l’impresa di
investimento deve avvertire i clienti, in una
comunicazione scritta e chiara, di quali sono le
protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero
perdere; - i clienti devono dichiarare per iscritto,
in un documento separato dal contratto, di essere a
conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita
di tali protezioni” (sezione II.2 dell’allegato II
alla direttiva n. 39/2004).
Passando dal livello comunitario a quello del
diritto nazionale, si deve osservare che l’art. 6,
comma 2, TUF, nella versione vigente, prevede che
“la Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli
investitori connesse con la qualità e l’esperienza
professionale dei medesimi, disciplina con
regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati”.
Questa disposizione di rango legislativo enuncia il
principio che gli investitori non possono essere
posti tutti sullo stesso piano dal punto di vista
della protezione che l’ordinamento deve loro
offrire. Vi sono difatti “differenti esigenze di
tutela” che dipendono dalla qualità e
dall’esperienza professionale dei risparmiatori. In
sostanza il legislatore primario ritiene che certi
operatori attivi sui mercati finanziari non abbiano
bisogno della stessa protezione di cui necessitano
invece i soggetti incompetenti e inesperti.
L’operatore qualificato conosce i rischi che gli
investimenti in strumenti finanziari comportano. Non
occorre dunque una particolare “investor
education” da parte dell’intermediario.
Un’attività informativa (e, più in generale,
un’attività di compliance) da parte delle
banche comporta dei costi. Se certi adempimenti sono
sostanzialmente inutili rispetto agli obiettivi da
perseguirsi (informazione della controparte a
livello microeconomico e buon funzionamento dei
mercati finanziari a livello macroeconomico), pare
conseguente – per ragioni di economia – non
obbligarvi gli intermediari. Il legislatore mira a
realizzare una doverosa tutela dei piccoli
investitori senza, con ciò, appesantire inutilmente
l’attività degli intermediari.
Dal
punto di vista regolamentare la disposizione di
riferimento vigente in questa materia è l’art. 58
reg. n. 16190/2007,
secondo cui “alla prestazione dei servizi di
investimento, e dei servizi accessori ad essi
connessi, a controparti qualificate, non si
applicano le regole di condotta di cui agli articoli
da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell’articolo
49. Resta fermo quanto previsto dall’art. 35” (art.
58, comma 3, reg. n. 16190/2007). Il regolamento
prevede inoltre che “sono controparti qualificate i
clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione
di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o
di ricezione e trasmissione ordini, definiti come
tali dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera
d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Testo Unico”
(art. 58, comma 1, reg. n. 16190/2007). La
disposizione di legge richiamata dal regolamento
stabilisce che la Consob individua con regolamento
“le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i
servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a),
b) ed e), e controparti qualificate,
intendendosi per tali: 1) le imprese di
investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di
gestione armonizzate, i fondi pensione, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo
unico bancario, le società di cui all’articolo 18
del testo unico bancario, gli istituti di moneta
elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi
nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi
gli organismi pubblici incaricati di gestire il
debito pubblico, le banche centrali e le
organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attività principale consiste
nel negoziare per conto proprio merci e strumenti
finanziari derivati su merci; 3) le imprese la cui
attività esclusiva consista nel negoziare per conto
proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati
e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti,
purché esse siano garantite da membri che aderiscono
all’organismo di compensazione di tali mercati,
quando la responsabilità del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che
aderiscono all’organismo di compensazione di tali
mercati; 4) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento della Consob, sentita
Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla
direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di
esecuzione; 5) le categorie corrispondenti a quelle
dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea” (art. 6, comma 2-quater,
lett. d) TUF).
Per
completezza di esposizione si è appena illustrato
l’assetto legislativo e regolamentare attualmente
vigente in materia di operatore qualificato. Nel
caso deciso dalla Corte di cassazione in commento le
disposizioni di riferimento sono però diverse, più
antiche e - nel frattempo - abrogate. In particolare
il regolamento n. 16190/2007 ha abrogato e
sostituito il precedente regolamento n. 11522/1998.
Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione, poi,
viene data applicazione a un regolamento ancora più
vecchio: si tratta del reg. n. 5387/1991. Bisogna
peraltro dire che i contenuti di questo regolamento
in relazione alla nozione di operatore qualificato
sono simili a quelli del reg. n. 11522/1998, più
recente regolamento su cui si basa il grosso del
contenzioso degli ultimi anni.
L’art. 13 del reg. n. 5387/1991 prevedeva che per
operatore qualificato si intendesse anche “ogni
società o persona giuridica in possesso di una
specifica competenza ed esperienza in materia di
operazioni in valori mobiliari espressamente
dichiarata per iscritto”. L’art. 31 del successivo
reg. n. 11522/1998 si riferiva a “ogni società o
persona giuridica in possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari espressamente dichiarata per
iscritto”. L’unica differenza consiste nella
sostituzione dell’espressione “valori mobiliari” con
quella di “strumenti finanziari”.
Per il resto la disciplina è uguale. È dunque lecito
assumere che la sentenza della Corte di cassazione
in commento, per quanto riferentesi al più antico
regolamento n. 5387/1991, “farà giurisprudenza”
anche in riferimento al più recente regolamento n.
11522/1998.
Il “problema” dei contratti derivati nella prassi
finanziaria
Identificato il contesto normativo che sta alla base
della decisione della Corte di cassazione in
commento, si deve anzitutto rilevare che – nella
sentenza – viene trattato un problema di grande
rilevanza pratica: il valore delle dichiarazioni
rilasciate dai rappresentanti legali delle società
agli intermediari finanziari nel contesto della
conclusione di contratti derivati. Si tratta, a
quanto risulta, della prima sentenza di legittimità
a occuparsi di questa materia.
Bisogna partire dall’osservazione che, negli ultimi
anni, numerose società hanno concluso contratti
derivati con intermediari finanziari. Quando tali
contratti producono eccessive perdite potenziali, le
imprese interessate cercano di correre ai ripari.
L’immediata conclusione del contratto impone di
pagare il differenziale dovuto e ciò significa, per
le società, trasformare la perdita da potenziale a
reale. Per evitare questo risultato insoddisfacente,
normalmente - in una prima fase - i contratti
vengono rinegoziati con l’assistenza dello stesso
intermediario. Spesso però la conclusione di un
nuovo contratto non fa venir meno le perdite.
Talvolta si assiste a un succedersi di contratti
derivati, ognuno dei quali va a sostituire il
precedente. Quando però l’onere finanziario diventa
intollerabile, capita con una certa frequenza che le
società – sfiduciate nei confronti
dell’intermediario - si rivolgano all’autorità
giudiziaria. L’obiettivo è quello di prospettare una
qualche manchevolezza da parte della banca, al fine
di far valere uno dei rimedi riconosciuti
dall’ordinamento e – così - di azzerare o quantomeno
ridurre le perdite.
In linea
di principio gli intermediari finanziari non hanno
interesse ad avere come controparti operatori non
qualificati. In questo caso, difatti, le banche sono
assoggettate ai dettagliati doveri (informativi, ma
non solo) previsti nei regolamenti Consob.
L’intermediario ha invece interesse a suggerire alla
società con cui contrae di sottoscrivere una
dichiarazione in cui autocertifica di essere “in
possesso di una specifica competenza ed esperienza
in materia di operazioni in strumenti finanziari”.
Il testo di tale certificazione viene di norma
predisposto dalla banca.
Gli amministratori delle società che si vedono
proposto il contratto derivato non sempre verificano
con attenzione il contenuto della dichiarazione di
essere operatore qualificato prima di procedere alla
sua sottoscrizione. Bisogna considerare che, nella
maggioranza dei casi, non si tratta di una
dichiarazione il cui contenuto è oggetto di una
negoziazione fra le parti, ma di un modello
predisposto dall’intermediario finanziario di cui il
legale rappresentante della società si limita a
prendere atto, firmandolo. Le ragioni di questa
superficialità degli amministratori sono molteplici.
La complessità dei contratti, di cui la
dichiarazione di essere operatore qualificato
costituisce solo una parte, disincentiva uno studio
analitico e attento degli stessi e dei suoi
allegati. Inoltre alle società interessa la finalità
essenziale del testo contrattuale che sottoscrivono
(che è, di norma, la riduzione di certi rischi e il
contenimento di determinati costi) e non è raro che
i loro rappresentanti non si concentrino sul
significato esatto di tutte le dichiarazioni che
firmano. Al riguardo, ovviamente, non si può
generalizzare e molto dipende dalle dimensioni
dell’impresa e dall’assistenza di eventuali
consulenti in occasione della conclusione dei
contratti. In ipotesi potrebbe essere configurata
una responsabilità degli amministratori per non
avere usato la necessaria diligenza nella verifica
delle dichiarazioni che rilasciano. In ogni caso è
altamente probabile che, nella prassi, almeno in
alcune occasioni l’autocertificazione venga
sottoscritta senza sapere esattamente quali siano i
suoi reali effetti giuridici.
Quando poi il contratto, al posto di ridurre,
incrementa le perdite, la società contesta
all’intermediario finanziario di non essere stata
adeguatamente informata (e, più in generale, che non
sono state osservate le norme di comportamento). A
quel punto le banche, dal canto loro, eccepiscono
che non erano obbligate a informare né a rispettare
altre regole di condotta poiché avevano a che fare
con operatori qualificati.
La nozione regolamentare di operatore qualificato
Giova iniziare esaminando gli elementi costitutivi
della nozione regolamentare di operatore
qualificato, che risultano essere due: 1) si deve
trattare di una società o di una persona giuridica
(elemento soggettivo); e 2) si deve trattare di
soggetti in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari (elemento oggettivo).
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo
di applicazione della disposizione in commento, il
regolamento n. 5387/1991 permetteva che si
riconoscesse come operatore qualificato solo una
società oppure una persona giuridica. Se Tizio è
invece una persona fisica e non è dunque né una
società né una persona giuridica, egli non può
essere considerato operatore qualificato, nemmeno
laddove sia in possesso di competenze ed esperienze
in materia di operazioni in strumenti finanziari. La
persona fisica viene presunta dal regolamento come
debole e destinataria forzata delle norme di
comportamento degli intermediari.
Un discorso diverso vale invece per le società e le
persone giuridiche. Le nozioni di “società” e
“persona giuridica” sono peraltro evidentemente
ampie. Esse sono atte a comprendere imprese che
svolgono attività estremamente varie e di dimensioni
niente affatto omogenee: dalla piccola società di
persone con pochi dipendenti alla grande società di
capitali con migliaia di dipendenti. Il regolamento
si riferisce a “ogni” società o persona giuridica in
possesso di competenza ed esperienza. Pare cioè che
qualsiasi società o persona giuridica che soddisfi
tali condizioni debba considerarsi operatore
qualificato e non possa dunque pretendere la maggior
tutela riservata ai soggetti non qualificati.
Un punto che merita di essere sottolineato è che il
regolamento Consob richiede la sussistenza di
competenza e di esperienza, ma non specifica in capo
a chi. Viene allora da chiedersi se debba essere la
società in sé a disporre di competenza ed esperienza
oppure se debbano esserlo le persone fisiche che
operano – a qualche titolo – in seno alla medesima.
L’esperienza può - forse - essere imputata
giuridicamente alla stessa società, quando è
direttamente la società ad avere posto in essere
operazioni in strumenti finanziari. Lo stesso mi
pare non possa dirsi del parametro della conoscenza.
È difficile affermare che una società è competente
in strumenti finanziari, poiché la conoscenza tende
a essere legata alle persone fisiche che la
possiedono (il signor Tizio piuttosto che Caio, che
svolge una certa funzione in seno alla società). Vi
sarebbe allora preliminarmente da stabilire quali
persone possono ritenersi competenti ed esperte
della materia ai fini della disposizione in
commento. Ad esempio: solo gli amministratori della
società oppure possono bastare anche i dipendenti
della stessa oppure, addirittura, si potrà riferire
alla società una competenza che fa capo a consulenti
esterni? Il regolamento purtroppo non offre elementi
per rispondere a questa domanda.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo
di applicazione della disposizione in esame, il
regolamento distingue fra “competenza” ed
“esperienza”.
“Competenza” significa una conoscenza teorica della
materia. Il regolamento non indica però quale
livello di conoscenza sia richiesto né come essa sia
documentabile (salvo ritenere che la dichiarazione
del rappresentante legale sia la modalità per
documentare il possesso di competenza).
“Esperienza” in materia di operazioni in strumenti
finanziari indica qualcosa di diverso dalla
conoscenza: l’espressione si riferisce al fatto di
avere già compiuto operazioni in strumenti
finanziari. Il problema (come per la competenza) è
che il regolamento non specifica in alcun modo quale
livello di esperienza sia necessario né come essa
possa essere documentata. Sotto questo profilo
sarebbe opportuno distinguere fra un’esperienza
occasionale (che non assegna la qualità di operatore
qualificato) e un’esperienza ragionevolmente
continuata e profonda (che attribuisce tale
status).
Al
riguardo bisogna però evidenziare che il regolamento
richiede una competenza e un’esperienza “specifiche”.
E questo requisito si potrebbe interpretare come
necessità che competenza ed esperienza mostrino un
certo livello di profondità. La legge - del resto -
richiede non un’esperienza qualsiasi, bensì
un’esperienza “professionale” (cfr. il testo
dell’art. 6, comma 2, TUF).
L’art. 13 reg. n. 5387/1998 richiede la sussistenza
sia di competenza sia di esperienza per essere
ritenuto operatore qualificato (conoscenza “ed”
esperienza sta scritto nel regolamento). Quando
anche una sola di queste due circostanze non è
riscontrabile nel caso di specie, non vi è operatore
qualificato, il soggetto viene considerato “debole”
dall’ordinamento e – dunque - si applicano tutte le
norme di comportamento previste dal regolamento
Consob.
La disposizione afferma che è operatore qualificato
ogni società “in possesso” di una specifica
competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari. Sulla base del tenore di
questa norma si deve ritenere che sia operatore
qualificato esclusivamente il soggetto in reale
possesso di competenza ed esperienza (viceversa chi
è privo di competenza ed esperienza non è operatore
qualificato).
La (poco riuscita) definizione di operatore
qualificato offerta dall’art. 13 reg. n. 5387/1998
si espone a critiche per il fatto che competenza ed
esperienza tendono a essere parametri variabili nel
tempo. Questa variabilità sussiste sotto due
profili. Da un lato essa dipende dalla presenza
nella società delle rilevanti persone fisiche
(amministratori, dipendenti o meri consulenti, a
seconda dell’interpretazione più o meno restrittiva
che si predilige). Se ad esempio il direttore
finanziario di una società si dimette, la società
potrebbe risultare priva dell’unica persona
competente ed esperta in materia (e,
conseguentemente, passare da operatore “qualificato”
a operatore “non qualificato”). Ma la variabilità
della qualità di operatore qualificato con il
passare del tempo rileva anche sotto un altro
profilo. La dichiarazione di essere operatore
qualificato viene rilasciata in occasione del primo
contatto fra le parti. Ma, con il decorso del tempo,
la situazione si può modificare. Si supponga, ad
esempio, che per quattro-cinque anni non venga
compiuta alcuna operazione finanziaria. In un caso
del genere è difficile ritenere che la società possa
ancora ritenersi esperta del settore. Il decorso di
un lungo lasso di tempo senza il compimento di
operazioni fa perdere conoscenza ed esperienza che
pure potevano essere originariamente possedute.
La dichiarazione scritta del legale rappresentante
Il nocciolo della sentenza in commento è la
trattazione del problema della valenza giuridica da
attribuirsi alla certificazione del rappresentante
legale di una società di essere operatore
qualificato. Il nucleo della questione può essere
così formulato: un operatore qualificato “è” tale in
quanto è in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di strumenti finanziari oppure
“diventa” tale per il semplice fatto di
sottoscrivere una corrispondente dichiarazione?
Per rispondere a questa domanda bisogna partire dal
dato letterale, rappresentato dall’art. 13 reg. n.
5387/1991. Dal momento che questa disposizione esige
il “possesso” di competenza ed esperienza, non pare
che si possa attribuire rilievo decisivo alla
sottoscrizione di una dichiarazione in merito (se
non corrispondente al vero). L’espressa
dichiarazione per iscritto del legale rappresentante
non è idonea in sé ad attribuire lo status di
operatore qualificato. Tale condizione sussiste
invece nel caso di reale possesso di competenza ed
esperienza ed è preesistente alla dichiarazione (e
da essa indipendente). La dichiarazione ha la sola
funzione di certificare qualcosa, un qualcosa che
può corrispondere o meno alla realtà delle cose (a
seconda che la dichiarazione sia vera o falsa).
La soluzione che qui si prospetta si ricava, oltre
che dal dato letterale, dalla ratio della
disposizione in commento. Il legislatore (cfr.
l’art. 6, comma 2, TUF) persegue l’obiettivo di
tutelare l’investitore debole, risultato che viene
conseguito imponendo all’intermediario finanziario
di fornire al cliente tutte le informazioni
necessarie per effettuare un investimento
consapevole nonché di adottare tutti gli altri
presidi comportamentali e organizzativi idonei a
tale scopo. Se Tizio non è esperto conoscitore dei
mercati finanziari, non può effettuare investimenti
ragionevoli. Il fatto che firmi una dichiarazione in
cui autocertifica competenze ed esperienze
inesistenti non può far venir meno la tutela di cui
egli deve godere. In altre parole non può essere
l’investitore che “auto”-determina il proprio
statuto e il livello di protezione di cui ha
bisogno, ma è l’ordinamento che garantisce agli
investitori che – oggettivamente – hanno
scarsa competenza ed esperienza un livello di tutela
più elevato. Una soluzione diversa finirebbe per
svuotare di contenuti buona parte della disciplina
(cogente!) dell’intermediazione finanziaria.
È
pertanto ragionevole assumere che l’intermediario
finanziario (e poi, se si giunge a una controversia,
il giudice) sia chiamato a condurre, di volta in
volta, un’indagine in merito alla reale competenza
ed esperienza della società con cui contratta. Se
risulta che tale soggetto possiede effettivamente
una specifica competenza ed esperienza, ci si trova
di fronte a un operatore qualificato. Laddove,
invece, risultasse l’assenza di competenza ed
esperienza, il soggetto non può essere ritenuto
operatore qualificato, qualunque contenuto abbiano
le dichiarazioni che rilascia.
La
dizione del regolamento secondo cui competenza ed
esperienza devono essere “espressamente dichiarata
per iscritto” non costituisce una circostanza
costitutiva della fattispecie. Si tratta, al
contrario, di un requisito formale che può anche
mancare senza che ciò alteri la natura di operatore
qualificato (oppure non qualificato)
dell’interessato, natura che dipende esclusivamente
dalla sussistenza (o meno) di competenza ed
esperienza. Anzi, mi pare che un’interpretazione del
regolamento teleologica (ossia orientata alla
realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla
legge) possa portare ad affermare che dell’esistenza
della dichiarazione scritta può beneficiare solo il
cliente e non l’intermediario finanziario. Secondo
questa interpretazione, in assenza di una
dichiarazione espressa il cliente deve considerarsi
come non qualificato, con automatica applicazione
delle norme di comportamento. In presenza invece di
una dichiarazione espressa, è sempre possibile la
prova contraria, è cioè possibile – come del resto
afferma la Corte di cassazione nella sentenza in
commento – provare il contrario.
La Consob esige che la dichiarazione venga resa “per
iscritto”. Il requisito della forma svolge le sue
funzioni tipiche. Il primo di tali obiettivi è
quello di far riflettere chi sottoscrive (la società
o persona giuridica) sul significato dell’atto che
compie. Nella materia dell’intermediazione
finanziaria gli atti compiuti possono incidere in
modo significativo sul patrimonio. La conseguenza
principale della dichiarazione di operatore
qualificato è quella di rendere inoperanti diverse
norme di comportamento che sono poste a tutela del
contraente debole. Con il requisito della forma
scritta la Consob vuole che chi si dichiara
operatore qualificato sia consapevole della gravità
degli effetti che derivano da tale dichiarazione.
Non mi pare invece che sia condivisibile
l’affermazione della Corte di cassazione nella
sentenza in commento secondo cui funzione ulteriore
della forma scritta è quella di “svincolare
l’intermediario dall’obbligo generalizzato di
compiere uno specifico accertamento di fatto sul
punto”. Diversamente da quanto afferma la Cassazione
deve esserci una corrispondenza fra quanto affermato
nella dichiarazione e la realtà delle cose. Si è già
evidenziato sopra come il regolamento richieda il
“possesso” di conoscenza ed esperienza, in assenza
delle quali non vi può essere operatore qualificato.
Esistono, inoltre, disposizioni varie – distribuite
fra il TUF e il codice civile - che impongono
all’intermediario finanziario di porre in essere
adeguati accertamenti. Semmai la questione centrale
è quella di capire fino a che punto si debba
spingere la diligenza della banca. Sempre con
riferimento a questa materia, l’ulteriore
affermazione della Corte di cassazione secondo cui
“nella disposizione in esame... non è previsto a
carico dell’intermediario alcun onere di riscontro
della veridicità della dichiarazione” è sì corretta,
ma omette di evidenziare come esistano altre norme
che possono essere interpretate nel senso della
sussistenza di un tale onere. Su tali disposizioni,
distribuite fra il TUF e il codice civile, ci si
soffermerà nella parte finale di questa nota.
La natura della dichiarazione del legale
rappresentante
Bisogna chiedersi quale sia la corretta
qualificazione giuridica da attribuire alla
dichiarazione espressa rilasciata dal rappresentante
legale della società. Si tratta di stabilire se essa
sia una dichiarazione di volontà oppure di scienza
(oppure, in ipotesi, qualcos’altro).
Anzitutto si deve escludere che la dichiarazione del
rappresentante legale costituisca una dichiarazione
“di volontà”. La dichiarazione di volontà è, nel
contesto di specie, qualcosa di diverso: è
l’espressione dell’intenzione di concludere un
contratto avente un certo contenuto.
La dichiarazione di possesso di conoscenze ed
esperienze, invece, è preliminare rispetto alla
conclusione del contratto; essa precede addirittura
le negoziazioni. La sua funzione è quella di
determinare, prima che si giunga a un contratto, il
quantum dei doveri dell’intermediario
finanziario nei confronti del cliente in relazione
alle maggiori o minori competenze ed esperienze
dell’investitore. La dichiarazione attesta uno stato
di fatto (possesso di competenze ed esperienze) e,
sotto questo profilo, deve qualificarsi come
dichiarazione “di scienza”. La “scienza” consiste
nel sapere (e nel certificare) che la società
dispone di competenze ed esperienze in materia di
operazioni in strumenti finanziari.
Una dichiarazione di scienza può corrispondere o
meno al vero. Per comprendere questo concetto si
prenda un qualsiasi, banale, esempio: si immagini
che Tizio affermi di essere laureato in economia.
Qui vi sono solo due possibilità: l’affermazione è
vera oppure essa è falsa. Nel caso dell’art. 13 reg.
n. 5387/1991 la dichiarazione corrisponde al vero
quando la società dispone di competenze ed
esperienze in materia di strumenti finanziari. Al
contrario: la dichiarazione non corrisponde al vero
quando la società non dispone di tali competenze ed
esperienze.
In realtà si può arrivare a dubitare perfino del
fatto che la dichiarazione di possesso di competenze
ed esperienze in materia di operazioni in strumenti
finanziari sia effettivamente una dichiarazione di
scienza. Cosa vuole difatti dire “conoscere la e
avere esperienza nella materia degli strumenti
finanziari”? Le nozioni di “conoscenza” ed
“esperienza” sono relative. Si immagini che la
società Alfa disponga di una direzione finanziaria
composta di numerose persone, fra cui soggetti che
hanno precedentemente lavorato per diversi anni
presso banche d’affari e sono specialisti in
contratti derivati. Qui è ben difficile negare
competenza in materia. Completamente diversa è la
situazione della piccola società Beta, nella cui
“direzione finanziaria” si supponga lavori solo un
giovane ragioniere alle prime armi.
Il vero
problema è che mancano, nell’art. 13 reg. n.
5387/1991, i parametri oggettivi cui commisurare le
conoscenze ed esperienze della società. Quando si
può dire che una persona conosce le ed è esperto
nelle operazioni in strumenti finanziari? Qual è il
livello minimo di conoscenze ed esperienze richiesto
per far assurgere un determinato soggetto a
operatore qualificato? Per dare maggiore certezza
del diritto sarebbe stato opportuno indicare, nella
disposizione del regolamento in esame, quali sono
gli elementi - oggettivamente riscontrabili - che
fanno affermare che la società è in possesso di
specifiche competenze ed esperienze. Alla luce del
tenore letterale dell’art. 13 reg. n. 5387/1991
bisogna però prendere atto che, attesa l’assenza di
precisi parametri di riferimento nella norma,
sussiste l’effettivo rischio che la dichiarazione
riguardante il possesso di competenze ed esperienze
cessi di certificare un “fatto” (accertabile e
provabile dalle parti) per scadere all’espressione
di un semplice “giudizio” (o, con altra
terminologia, “opinione”).
Si arriva pertanto alla amara conclusione che la
dichiarazione di essere operatore qualificato non
solo non è una “dichiarazione di volontà” (e questo
è fuori di dubbio), ma non è nemmeno una
“dichiarazione di scienza”. Si tratta della mera
esposizione di un giudizio (od opinione) personale,
di una valutazione delle proprie capacità del tutto
arbitraria e discrezionale.
La Corte di cassazione nella sentenza in commento
ritiene che la dichiarazione di essere operatore
qualificato non sia una dichiarazione di scienza, ma
la mera formulazione di un giudizio. Ne fa derivare,
correttamente, la conclusione che la dichiarazione
non può avere valore confessorio. Secondo il codice
civile “la confessione è la dichiarazione che una
parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli all’altra parte” (art. 2730, comma 1,
c.c.). La confessione può vertere solo su “fatti” e
non su “giudizi”. Dal momento che, come si è visto,
la dichiarazione di essere operatore qualificato non
certifica un fatto, ma esprime un giudizio, essa non
può essere oggetto di confessione.
La Corte di cassazione nella sentenza in commento
afferma inoltre che la dichiarazione rilasciata dal
legale rappresentante può rilevare ai sensi
dell’art. 116 c.p.c. Essa può costituire argomento
di prova che il giudice può porre a base della
propria decisione. La Cassazione chiarisce però che
è sempre possibile la prova contraria. In questo
modo la sentenza conferma l’impostazione per cui ciò
che conta è la realtà dei fatti (presenza, o meno,
di competenza ed esperienza) e non quanto dichiarato
dalla parte.
Secondo la disposizione generale “chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697,
comma 1, c.c.). La società che contesta
l’inosservanza di norme di comportamento deve dunque
provare di non essere operatore qualificato. Nel
caso in cui avesse firmato una dichiarazione che
afferma il contrario, il giudice può presumere che
tale soggetto sia operatore qualificato. Spetta alla
società fornire elementi in senso contrario.
Il fatto che l’art. 13 reg. n. 5387/1991 sia
alquanto vago nella sua formulazione (e, in
particolare, non indichi i criteri oggettivi cui
devono commisurarsi competenza ed esperienza) non
dovrebbe comunque portare alla conseguenza estrema
d’impedire la sua applicazione pratica. Teoricamente
si potrebbe arrivare a sostenere la tesi drastica
che, non dando la disposizione alcun parametro
oggettivo per misurare conoscenza ed esperienza, il
giudice non avrebbe gli elementi per darvi
applicazione. Appare però più ragionevole affermare
che all’art. 13 reg. n. 5387/1991 si possa comunque
attribuire un significato concreto e gli si possa
dunque dare applicazione. Spetta all’interprete
(primo fra tutti il giudice) cercare di attribuire
un significato a tale disposizione. Al fine di
superare lo scoglio rappresentato dalla
indeterminatezza della norma, si potrebbe in
particolare sostenere che una società può essere
considerata operatore qualificato quando dispone di
competenze ed esperienze tali per cui è in grado di
valutare autonomamente il significato di e i rischi
connessi a operazioni in strumenti finanziari. È
difatti a queste condizioni che l’apparato
regolamentare di tutela del contraente debole cessa
di essere necessario.
La tendenziale irrilevanza del dibattito
sull’operatore qualificato
L’errore in cui incorre parte della giurisprudenza è
di non tenere presente che, nel nostro ordinamento,
esiste una precisa gerarchia delle fonti. Il giudice
deve anzitutto orientarsi a quello che le
disposizioni di legge (e non le norme di
regolamento) prescrivono. In altre parole, anche
qualora dovesse operare l’art. 13 reg. n. 5387/1991
(e dunque non si applicasse parte del regolamento),
non verrebbe per ciò meno l’applicazione delle
disposizioni di legge e – conseguentemente - degli
obblighi degli intermediari finanziari che risultano
direttamente dal testo legislativo.
Ne consegue che al dibattito sul valore
dell’autocertificazione di essere operatore
qualificato è stato attribuito negli ultimi anni un
significato maggiore di quello che invece a ragione
gli spetterebbe. Per comprendere il senso del
concetto che vorrei trasmettere, si immagini che non
esista l’art. 13 reg. n. 5387/1991 (anzi, dico di
più: si immagini che non esista lo stesso
regolamento Consob nella sua interezza). Con ciò le
norme di comportamento degli intermediari finanziari
non verrebbero sradicate dall’ordinamento, poiché
esse risulterebbero direttamente dalla legge. Anche
solo per questa ragione le banche non possono
ignorare le regole di condotta, ma devono
applicarle. Si tratta di norme imperative risultanti
dalla legge, rispetto alle quali nulla può
l’autonomia privata (e nemmeno l’autonomia
regolamentare). Nella realtà dei fatti il
regolamento Consob ovviamente esiste, ma esso non
può essere contrario alla legge né può produrre
l’effetto di derogare alla legge. Anche a voler
ritenere, per qualsiasi ragione (ad esempio per il
ricorrere dello status di operatore
qualificato in capo al cliente), che non sia
applicabile una parte del regolamento Consob,
l’intermediario finanziario è comunque assoggettato
ex lege a certi obblighi nei confronti degli
investitori.
Proviamo allora a passare in rassegna alcune
disposizioni di rango normativo, dalle quali si può
desumere un dovere di protezione dell’intermediario
finanziario nei confronti del cliente debole.
A
tutti gli operatori (sia ai qualificati sia ai non
qualificati) si applica, ad esempio, l’art. 21,
comma 1, TUF.
Questa disposizione stabilisce, fra le altre cose,
che - nella prestazione dei servizi e delle attività
d’investimento e accessori - i soggetti abilitati
devono “acquisire le informazioni necessarie dai
clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati” (art. 21, comma 1, lett.
b, TUF). La legge esige dunque che
l’intermediario finanziario acquisisca le
informazioni necessarie dai clienti e poi fornisca a
essi informazioni. I doveri informativi
dell’intermediario risultanti direttamente dalla
legge investono: 1) anzitutto il significato e le
conseguenze della dichiarazione di essere operatore
qualificato; 2) e poi le caratteristiche (in
particolare i rischi) degli strumenti finanziari che
vengono venduti. Ci soffermeremo, qui di seguito,
solo sul primo aspetto, in quanto maggiormente
rilevante rispetto alla sentenza in commento.
Ad avviso di chi scrive l’obbligo informativo
dell’intermediario finanziario concerne, anzitutto,
la stessa nozione di operatore qualificato. Non è
corretto l’approccio giurisprudenziale che rigetta
le azioni in giudizio delle società per il solo
fatto che esse si sono autocertificate operatori
qualificati. Difatti la volontà di concludere un
contratto derivato, con tutti gli effetti che ne
derivano, può essere espressa correttamente solo
laddove l’interessata sia stata previamente
informata in modo appropriato. È ragionevole
assumere che l’intermediario che propone al cliente
di firmare una dichiarazione sulla competenza e
sull’esperienza della società in materia di
strumenti finanziari debba dapprima informarlo su
quali sono le conseguenze di tale dichiarazione.
A
questa conclusione conduce la necessità di dare
applicazione anche alle seguenti basi normative:
a) il dovere di comportarsi con diligenza (art.
21, comma 1, lett. a, TUF); b) il
dovere di comportarsi con correttezza (art. 21,
comma 1, lett. a, TUF); c) il dovere
di comportarsi con trasparenza (art. 21, comma 1,
lett. a, TUF); d) il dovere di servire
al meglio l’interesse dei clienti (art. 21, comma 1,
lett. a, TUF).
A ciò si
aggiunga che è ipotizzabile da parte
dell’intermediario finanziario anche una violazione
dell’art. 21, comma 1, lett. d, TUF, secondo
cui i soggetti abilitati devono “disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e
delle attività”. Al fine di garantire un efficiente
svolgimento dei servizi e delle attività non pare
consentito che gli intermediari si limitino a
raccogliere la dichiarazione di sedicenti operatori
qualificati. Bisogna invece, in ogni caso, informare
adeguatamente il cliente sul significato della
dichiarazione che sta per rendere. E qualora emerga
che l’interessato non ha effettiva competenza ed
esperienza in materia, l’intermediario può procedere
al compimento delle operazioni solo nel rispetto
della normativa regolamentare. La banca deve dotarsi
di procedure idonee a verificare la reale
sussistenza di competenza ed esperienza in capo
all’investitore.
Ma l’obbligo dell’intermediario finanziario di
esaminare insieme con il cliente il contenuto e le
conseguenze della certificazione di essere operatore
qualificato deriva da disposizioni di carattere
ancora più generale rispetto a quelle del TUF.
Bisogna anzitutto menzionare innanzitutto l’art.
1175 c.c., secondo cui “il debitore e il creditore
devono comportarsi secondo le regole della
correttezza”. È difficile definire corretto il
comportamento di un intermediario finanziario il
quale omette di segnalare al cliente che la
sottoscrizione della certificazione esenta la banca
da una serie di doveri.
È
necessario inoltre richiamare l’art. 1176, comma 2,
c.c., secondo cui “nell’adempimento delle
obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata”. È
indubbio che questa disposizione si applichi anche
all’intermediario finanziario. Vi è allora da
chiedersi se si possa qualificare come diligente il
comportamento di una banca che, senza spiegazione
alcuna, fa sottoscrivere al rappresentante legale di
una società una dichiarazione atta a farla assurgere
– in difformità dalla realtà delle cose - a
operatore qualificato. La risposta a questo quesito
deve essere negativa.
L’obbligo dell’intermediario finanziario d’informare
sul significato della certificazione può poi
desumersi dall’art. 1337 c.c., secondo cui “le
parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo
buona fede”. In sede di trattative e di formazione
di un contratto derivato la buona fede impone
d’informare in modo veritiero su significato e
effetti della certificazione.
Il combinato disposto delle diverse disposizioni che
si sono elencate, contenute in parte nel TUF e in
parte nel codice civile, impone all’intermediario
finanziario quantomeno di accertare - in via
preliminare - se il cliente sia o meno in possesso
di competenza ed esperienza in materia di operazioni
in strumenti finanziari. Si noti, fra l’altro, che
in alcuni casi l’assenza di tali competenze ed
esperienze è certamente nota alla banca: si tratta
dell’ipotesi in cui la società ha rapporti di lunga
durata con l’intermediario. Il caso tipico è quello
di una impresa piccola che si affida da anni alla
filiale locale di una banca per la gestione di tutte
(o quasi) le sue pratiche di natura finanziaria. Il
funzionario che conosce bene la situazione in cui
versa la società nonché le competenze ed esperienze
di chi vi lavora non può ignorare tali circostanze e
far sottoscrivere al rappresentante legale, a
propria autotutela, una certificazione di cui
conosce la sostanziale non corrispondenza a verità.
Se lo fa lo stesso, viola le disposizioni di legge
che si sono elencate.
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…Omissis...
Motivi della decisione
…Omissis...
3. Anche tale motivo è privo di fondamento,
ma la motivazione in diritto della sentenza
impugnata, sul punto concernente la
rilevanza e l’efficacia della dichiarazione
relativa al possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di
operazioni in valori mobiliari, deve essere
corretta nei termini qui di seguito
precisati.
L’art. 13 del regolamento Consob n.
5387/1991 ha definito come operatore
qualificato, tra gli altri soggetti e per
quel che rileva nel presente giudizio, anche
“ogni società o persona giuridica in
possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in
valori mobiliari espressamente dichiarata
per iscritto” nel contratto previsto dal
precedente art. 9 del medesimo regolamento.
Quindi, in base alla citata disposizione
regolamentare, la natura di operatore
qualificato discende dalla contemporanea
presenza di due requisiti: uno di natura
sostanziale, vale a dire l’esistenza della
specifica competenza ed esperienza in
materia di operazioni in valori mobiliari in
capo al soggetto (società o persona
giuridica) che intenda concludere un
contratto avente ad oggetto operazioni su
detti valori; l’altro, di carattere formale,
costituito dalla espressa dichiarazione di
possedere la competenza ed esperienze
richieste, sottoscritta dal soggetto
medesimo.
Appare al riguardo evidente la ratio
della norma in esame, volta a richiamare
l’attenzione del cliente circa l’importanza
della dichiarazione e a svincolare
l’intermediario dall’obbligo generalizzato
di compiere uno specifico accertamento di
fatto sul punto, tenuto anche conto che
nella disposizione in esame non si rinviene
alcun riferimento alla rispondenza tra il
contenuto della dichiarazione e la
situazione di fatto effettiva e non è
previsto a carico dell’intermediario alcun
onere di riscontro della veridicità della
dichiarazione, riconducendo invece alla
responsabilità di chi amministra e
rappresenta la società dichiarante gli
effetti di tale dichiarazione.
3.1. Tali considerazioni inducono a ritenere
che, in mancanza di elementi contrari
emergenti dalla documentazione già in
possesso dell’intermediario in valori
mobiliari, la semplice dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, che
la società disponga della competenza ed
esperienza richieste in materia di
operazioni in valori mobiliari – pur non
costituendo dichiarazione confessoria, in
quanto volta alla formulazione di un
giudizio e non all’affermazione di scienza e
verità di un fatto obiettivo (art. 2730
c.c.; Cass. 1662/1973; 5025/1981;
16127/2002; 13212/2006) – esoneri
l’intermediario stesso dall’obbligo di
ulteriori verifiche sul punto e, in carenza
di contrarie allegazioni specificamente
dedotte e dimostrate dalla parte
interessata, possa costituire argomento di
prova che il giudice – nell’esercizio del
suo discrezionale potere di valutazione del
materiale probatorio a propria disposizione
e apprezzando il complessivo comportamento
extraprocessuale e processuale delle parti
(art. 116 c.p.c.) – può porre a base della
propria decisione, anche come unica e
sufficiente fonte di prova in difetto di
ulteriori riscontri, per quanto riguarda la
sussistenza in capo al soggetto che richieda
di compiere operazioni nel settore dei
valori mobiliari dei presupposti per il
riconoscimento della sua natura di operatore
qualificato e anche ai fini
dell’accertamento della diligenza prestata
dall’intermediario con riferimento a tale
specifica questione, ai sensi dell’art. 13,
comma 10, della legge 1/1991 (cfr. Cass.
5784/1998; 4085/2000; 10268/2002;
15172/2003; 4651/2005).
Nel caso di asserita discordanza tra il
contenuto della dichiarazione e la
situazione reale da tale dichiarazione
rappresentata, graverà su chi detta
discordanza intenda dedurre, al fine di
escludere la sussistenza in concreto della
propria competenza ed esperienza in materia
di valori mobiliari, l’onere di provare
circostanze specifiche dalle quali desumere
la mancanza di detti requisiti e la
conoscenza da parte dell’intermediario
mobiliare della circostanze medesime, o
almeno la loro agevole conoscibilità in base
a elementi obiettivi di riscontro, già nella
disponibilità dell’intermediario stesso o a
lui risultanti dalla documentazione prodotta
dal cliente.
3.2. Nel caso di specie, dalla sentenza
impugnata si evince che la società attrice,
a fronte della propria dichiarazione di
essere un operatore qualificato ai sensi
dell’art. 13 del regolamento Consob n.
5387/1991, non ha fornito alcun idoneo
elemento di prova in ordine all’esistenza di
circostanze che consentissero di escludere
tale sua qualità, o comunque la propria
competenza ed esperienza nel campo delle
operazioni in valori mobiliari, e alla
conoscenza o conoscibilità di tali
circostanze da parte della banca
intermediaria. Al contrario, la Corte di
appello di Torino, con idonea e logica
motivazione che resiste alle censure
sollevate dalla ricorrente, ha accertato che
la società A. – per il peso
economico-commerciale rivestito sia sul
mercato nazionale che su quello
internazionale (in relazione al quale, per
il compimento di operazioni in valuta
straniera, era necessario adottare cautele
contro i rischi di cambio), per il volume di
affari registrato, per le persone e i mezzi
di cui disponeva – doveva ritenersi a
conoscenza delle regole che disciplinano il
mercato dei valori mobiliari e consapevole
dei rischi a cui operazioni come quella
conclusa potevano esporre, così da poter
essere considerata un operatore economico
qualificato, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento Consob n. 5387/1991 e ai fini da
tale disposizione perseguiti.
…Omissis…
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