* Il
presente saggio è stato redatto per la rivista
Le Società ed ivi è pubblicato, 2009
La categoria delle obbligazioni strutturate
comprende al proprio interno tipologie di
strumenti finanziari di debito diverse tra loro
per nomenclature e caratteristiche finanziarie.
Con il presente lavoro, gli Autori tentano
un’analisi sistematica di tale categoria volta a
superare l'apparente eterogeneità e
sottolinearne la relativa unitarietà
strutturale.
Introduzione
Le
obbligazioni societarie sono titoli di credito
(al portatore o nominativi) rappresentativi di
frazioni di eguale valore nominale ed aventi
uguali diritti di un’unica operazione di
finanziamento a titolo di mutuo
(o, più in generale, avente causa di
finanziamento), di ammontare predeterminato ed
assoggettata a regolamentazione convenzionale
uniforme. La tipologia «normale» di
obbligazione, prevista dal legislatore del ‘42,
è quella che attribuisce all’obbligazionista il
diritto di credito nella stessa incorporato che
è diritto alla percezione periodica
dell’interesse, ove previsto ed alla
restituzione del capitale a scadenza.
In
particolare si tratta di (i) titoli a
letteralità incompleta o di rinvio, in quanto la
letteralità del titolo non viene meno quando lo
stesso faccia riferimento ad altre fonti
regolamentari; (ii) titoli a causalità apparente
o in senso debole, in quanto essa non impedisce
che l’emissione dei singoli titoli possa trovare
giustificazione in rapporti causali di diversa
natura né comporta che il portatore resti
esposto alle eccezioni che derivano dal rapporto
extracartolare posto in essere tra emittente e
primo prenditore. Dovrà infatti ritenersi che la
causalità dei titoli obbligazionari è
riconducibile unicamente all’assoggettamento
ex lege del credito cartolare alla
disciplina del mutuo, a prescindere dalla
circostanza che esista o meno nello specifico
una causa di mutuo.
Rispetto a tale originaria nozione, le
obbligazioni hanno subito nel corso degli anni
una progressiva evoluzione nel segno di quello
che è stato definito un progressivo processo di
«scoloritura» delle stesse verso un
avvicinamento, anche sotto l’aspetto
strutturale, ai titoli di capitale
e, più in generale, a favore di una maggiore
flessibilità della categoria. Tale processo,
come sottolineato da più autori, è stato in
larga parte il risultato di una continua
evoluzione della prassi commerciale e il frutto
del recepimento delle istanze del mercato e dei
risparmiatori.
La prima tappa di tale evoluzione e
dell’avvicinamento della categoria dei titoli di
debito a quelli di capitale è stata segnata
dalla mini riforma del ‘74 e dall’introduzione
delle obbligazioni convertibili in azioni (che
attribuiscono all’obbligazionista la posizione
di attuale creditore della società e suo
potenziale futuro azionista), unitamente alle
azioni di risparmio (prive del diritto di voto
ma dotate di privilegi patrimoniali finalizzati
a compensare tale menomazione).
Il
passo successivo compiuto dalla riforma del 2003
è stato quello del riconoscimento della
legittimità di alcuni tipi speciali di
obbligazioni.
La riforma ha inteso infatti conferire piena
legittimità ad alcune tipologie di obbligazioni
le cui caratteristiche mirano nella maggior
parte dei casi ad incrementare l’appetibilità di
tali titoli agli occhi dei risparmiatori. Se,
infatti, come s’è visto, le uniche ad essere
previste e disciplinate dall’ordinamento erano
le obbligazioni convertibili in azioni con
procedimento diretto, il Legislatore ha colto
l’occasione della summenzionata riforma per
estendere l’area dei tipi disciplinati (o,
meglio, esplicitamente ammessi, considerando che
non vengono dettate specifiche regole), così
ulteriormente confermando e in certi casi
estendendo l’elasticità della fattispecie
obbligazionaria.
La
pratica, infatti, al fine di incentivare la
propensione dei risparmiatori verso tali
strumenti, ha creato e crea continuamente tipi
speciali di obbligazioni che sono caratterizzati
dalla «diversità» dei diritti ad essi
attribuiti. Le combinazioni sono molteplici,
così come le finalità perseguite. Secondo
un’autorevole dottrina
sono identificabili le seguenti tipologie di
obbligazioni «speciali»: le obbligazioni a
premio (che prevedono, oltre che interessi
prestabiliti, anche utilità aleatorie che
vengono attribuite con sorteggio o altro
sistema),
le obbligazioni partecipanti, le obbligazioni
convertibili in azioni,
le obbligazioni con warrant (o con
diritto di opzione, le quali attribuiscono al
titolare il diritto di sottoscrivere o di
acquistare azioni della società emittente o di
altra da essa controllata), le obbligazioni in
valuta estera, le obbligazioni subordinate,
nonché le obbligazioni indicizzate o con
clausola parametrica, nate con lo scopo di
ancorare il rendimento dei titoli (e quindi il
rimborso o l’interesse) all’andamento di indici
interni alla società o, più spesso (come nel
caso delle obbligazioni strutturate) esterni, di
varia natura (andamento dei prezzi di azioni,
indici azionari, valute estere, ecc.).
La finalità è in questo caso quella di
elidere l’alea inflazionistica e di offrire agli
investitori strumenti con un profilo di
investimento più appetibile. Sono le cosiddette
obligations indexèes già diffuse in
Francia dagli anni ‘40.
Il
nuovo art. 2411 del codice civile ha pertanto
recepito le istanze del mercato dei capitali
consentendo di: (i) prevedere un tasso di
interesse variabile «in dipendenza di parametri
oggettivi anche relativi all’andamento economico
della società»; (ii) subordinare in tutto o in
parte il diritto alla restituzione del capitale
e degli interessi alla «soddisfazione dei
diritti di altri creditori della società»,
consentendo l’emissione di obbligazioni
subordinate. Rimangono ancora fuori
dall’espresso riconoscimento normativo, e
pertanto non regolamentate, le obbligazioni con
warrant e le obbligazioni convertibili
con cosiddetto «procedimento indiretto»,
attraverso il quale vengono offerte in
conversione azioni di società diversa
dall’emittente il titolo obbligazionario.
Parimenti sono state escluse dalla riforma e non
disciplinate, nonostante la loro diffusione, le
obbligazioni reverse convertible, le
obbligazioni a premio, le obbligazioni in valuta
estera, le obbligazioni irredimibili o
perpetual notes.
Proprio la norma in esame, tuttavia, impone più
che mai l'esigenza di una delimitazione della
fattispecie. In particolare la previsione,
accanto alle obbligazioni e alle azioni, della
figura degli «strumenti finanziari» comporta
l'esigenza di fissare i confini tra le diverse
categorie e di connotare con esattezza quella
delle obbligazioni. In questo senso risulta di
palmare importanza la verifica se l'impostazione
che vede nell'insopprimibilità del diritto al
rimborso - propria del contratto di mutuo- la
caratteristica essenziale delle obbligazioni sia
ancora valida alla luce dell'esame dei tre commi
dell'art. 2411 c.c..
Il
primo comma dell'art. 2411 c.c. riconosce
espressamente la legittimità delle obbligazioni
postergate o subordinate, in cui il diritto
degli obbligazionisti alla restituzione del
capitale ed agli interessi può essere
subordinato –parzialmente o integralmente– alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori
della società.
Il
secondo comma consente che i tempi e l'entità
del pagamento degli interessi possano variare in
dipendenza di parametri oggettivi anche relativi
all'andamento economico della società.
Il
terzo comma estende l'ambito di applicazione
delle norme in tema di obbligazioni anche agli
strumenti finanziari che condizionano i tempi e
l'entità del rimborso all'andamento economico
della società.
La
lettura coordinata dei tre commi dell’art. 2411
c.c. porterebbe pertanto ad escludere dalla
fattispecie obbligazionaria quegli strumenti che
prevedono anche la perdita del capitale, posto
che il secondo comma di tale articolo
sembrerebbe chiarire che il massimo rischio
dell’obbligazionista sia quello della perdita
della remunerazione.
Può darsi che il diritto al rimborso del
capitale sia esigibile dopo che siano stati
soddisfatti gli altri creditori sociali o alcune
categorie di essi o che sia condizionato allo
scioglimento della società emittente ma non può
mai mancare né può essere reso aleatorio
attraverso il condizionamento all'andamento
economico della società, dovendosi in tal caso
ricondurre la fattispecie a quella non già delle
obbligazioni ma degli strumenti finanziari di
cui al terzo comma.
Diverso invece il diritto alla remunerazione,
che non costituirebbe una componente
irrinunciabile dell'obbligazione. Esso infatti
non solo potrà essere presente in quella forma
peculiare rappresentata dai c.d. interessi
impliciti (o phantom interests,
letteralmente «interessi fantasma»), ove il
prezzo di emissione è fissato in misura
inferiore rispetto al prezzo di rimborso, come
avviene nelle obbligazioni zero coupon o
senza cedola ma, in particolare, quando il
diritto alla remunerazione sia ancorato a
parametri oggettivi e, quindi, eventuale ed
aleatorio (è il caso appunto delle obbligazioni
strutturate).
E'
proprio l'esistenza del diritto al rimborso del
capitale che segna il discrimen tra
obbligazioni ed azioni (gli obbligazionisti, che
potranno essere eventualmente postergati,
vanteranno comunque, a differenza degli
azionisti, una pretesa creditoria che, in sede
di liquidazione, deve essere soddisfatta con
preferenza rispetto alla restituzione ai soci
dei conferimenti e la ripartizione del
patrimonio residuo di liquidazione) e tra
obbligazioni e strumenti finanziari (i cui
titolari, a differenza degli obbligazionisti,
vantano un diritto alla restituzione del
patrimonio iniziale eventuale, che può essere
anche connotato dall'aleatorietà).
E'
tuttavia sotto un ulteriore profilo che va
analizzata la questione centrale della
delimitazione della fattispecie, profilo che
maggiormente evidenzia quel processo di
«scoloritura» della differenza tra capitale di
rischio (azioni) e capitale di credito
(obbligazioni) di cui s'è detto. Centrale in
questa analisi il ruolo degli strumenti
finanziari di cui al 2346 c.c. ultimo comma.
La
dottrina ha infatti rilevato come, da un lato,
detti strumenti finanziari coprano una «zona
grigia» intermedia tra azioni e obbligazioni,
partecipando delle caratteristiche delle une e
delle altre. Essi in particolare potranno
attribuire taluni diritti amministrativi
paragonabili a quelli dell'azionista, quali il
diritto al voto, in sede di assemblea speciale.
Con riguardo alle obbligazioni è dal punto di
vista dell'apporto che si colgono le analogie,
ove si consideri la possibilità di apporti in
denaro e con diritto di rimborso.
In
tal caso tali strumenti condividerebbero con le
obbligazioni non solo la disciplina applicabile,
come in generale consentito dall'art. 2411 c.c.,
comma 3, ma anche proprio quella caratteristica
tipologica indefettibile sopra analizzata,
ossia l'obbligo di rimborso del capitale. V'è
allora da chiedersi quali ulteriori differenze
permangano, in tali casi, tra le due
fattispecie, oltre a quella del mero nomen
iuris.
A
minare ulteriormente i confini sempre più
incerti tra gli strumenti finanziari
partecipativi e le obbligazioni è il rilievo che
la previsione legislativa non tien conto del
fatto che, almeno astrattamente, la
postergazione della restituzione del capitale
potrebbe estendersi sino alla perdita, totale o
parziale del capitale. Secondo tale
impostazione, sotto il profilo della
delimitazione della fattispecie, più opportuna
sarebbe stata la collocazione della disciplina
del prestito postergato nel terzo comma della
citata norma.
Ci
concentreremo in questa sede sulle obbligazioni
previste al secondo comma della citata
disposizione normativa, ossia sulle obbligazioni
indicizzate e, tra queste, sulle obbligazioni
cosiddette «strutturate» Per tali tipologie di
strumenti il contributo della riforma è stato
non già nel senso di introdurre nel sistema una
nuova fattispecie ma più esattamente, nell’aver
tipizzato obbligazioni preesistenti e già
desumibili in precedenza dall’ordinamento.
Le
obbligazioni strutturate: il problema della
causa del contratto sottostante
Il
primo aspetto caratterizzante le obbligazioni
strutturate ci riporta a quanto sopra riferito
sulla natura causale delle obbligazioni ed, in
particolare, alla causa di mutuo o, più in
generale, di finanziamento. A tal riguardo
occorre, in primo luogo, osservare che le
obbligazioni strutturate comprendono titoli
variamente articolati e scindibili in almeno due
componenti. La prima, riconducibile ad un titolo
obbligazionario di tipo classico (c.d.
componente obbligazionaria) e che identifica la
causa di finanziamento, corrisponde all’obbligo
di restituzione del capitale e di corresponsione
di eventuali interessi a tasso fisso. La seconda
(c.d. componente derivativa) è costituita da un
contratto che incide sul rendimento del titolo
obbligazionario. Le classificazioni esistenti in
dottrina dei titoli in questione sono in genere
proprio in ragione del meccanismo di
indicizzazione delle cedole e/o del capitale
rimborsato a scadenza (come ad esempio per le
obbligazioni linked).
I parametri di indicizzazione si basano,
inter alia, sull’andamento di singoli o
molteplici titoli azionari o di indici di borsa
(equity linked); di valute, merci
o metalli preziosi (commodity linked), di
tassi di interesse calcolati secondo variabili
più o meno complesse (e.g. obbligazioni
trasformabili; fixed reverse floater).
La componente derivativa equivale pertanto per
l’investitore a scommettere sull’andamento di
tali parametri; in tali casi si parla di opzioni
implicite acquistate o vendute dall’investitore.
Tale componente, diversa rispetto alla causa di
mutuo, (e, quindi, dalla componente
obbligazionaria pura) introduce un elemento di
alea che, secondo alcuni autori, sarebbe proprio
dei contratti di borsa ma non del contratto di
finanziamento. Tale considerazione potrebbe
dunque condurci a porre in dubbio la
riconducibilità dei titoli de qua alla
fattispecie delle obbligazioni, proprio sotto il
profilo del rapporto causale sottostante.
A
tal riguardo, al contrario, occorre osservare
che la qualificazione - e conseguentemente il
tema dell’ammissibilità - di titoli con
indicizzazione del rendimento nel genus
delle obbligazioni non deve essere messa in
discussione, mentre invece, come vedremo, sono
specifiche tipologie di obbligazioni strutturate
ad essere, di volta in volta, valutate
criticamente dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (e.g. titoli reverse
convertible, titoli bull e bear).
Sotto tale profilo si osserva che
l’ammissibilità dell’indicizzazione dei
rendimenti trova fondamento, inter alia,
nella considerazione che lo stesso contratto di
mutuo può essere a titolo gratuito e che la
fissità dell’interesse non è una caratteristica
essenziale del mutuo, ben potendo la misura
della remunerazione essere rapportata ad indici
e valori di vario genere, sia pure di matrice
oggettiva.
Il mutuo insomma può essere completamente privo
della corresponsione periodica degli interessi
(come avviene per le obbligazioni zero
coupon), può essere a titolo oneroso o anche
gratuito. Caratteristica essenziale è che sia
certo l’an della remunerazione.
Nel
caso delle obbligazioni equity linked
l’obbligazione è di tipo classico con una cedola
fissa, solitamente più bassa di quella di
mercato, e con rimborso almeno alla pari del
capitale investito. L’investitore ha, in
aggiunta, diritto ad un eventuale premio
calcolato sul valore dei titoli di riferimento,
del rialzo dei quali potrà pertanto solo
giovarsi. Nel caso dei fixed reverse floater,
il rischio assunto dall’investitore consiste
nell’indicizzazione della cedola che può essere
trasformata da un certo punto in poi da un tasso
fisso in un tasso variabile.
Richiamando quanto sopra esposto si osserva,
inoltre, che l’espresso riconoscimento della
fattispecie in questione da parte del secondo
comma dell'art. 2411 c.c. servirà a fugare ogni
dubbio di legittimità anche per quelle strutture
obbligazionarie frutto della più sofisticata
ingegneria finanziaria per la determinazione dei
rendimenti. Con la riforma del 2003 il
legislatore ha riconosciuto espressamente
l'orientamento - già presente in dottrina ed in
giurisprudenza - che riconosceva la legittimità
delle accennate forme di indicizzazione del
rendimento delle obbligazioni ed ha indicato il
perimetro entro cui può venire esercitata
l'autonomia privata sotto il profilo
dell'oggetto dell'indicizzazione e dei criteri
che possono essere utilizzati quale base per
l'indicizzazione stessa.
Mentre dunque già prima della riforma non si
dubitava della possibilità di ancorare gli
interessi a parametri variabili esterni al
rapporto, con riguardo, invece al tema
dell'indicizzazione del capitale, era assai
dubbio che anche la restituzione del capitale
potesse esser fatta dipendere in tutto o in
parte da analoghe variabili, senza per ciò
stesso snaturare il concetto di obbligazione
societaria[24].
Da questo punto di vista viene dai più rilevata
l'impossibilità di ricondurre tali fattispecie
al genus di obbligazioni posto che, data
la natura del contratto di mutuo ad esse
sottostante, sarebbe necessaria la presenza
dell'obbligo di restituzione del capitale.
La
dottrina, nel valutare la compatibilità della
causa mutuataria con i prestiti irredimibili e
con quelli subordinati si è divisa, tra quanti
escludono la causa mutuataria di tali presiti e
quanti ne confermano tale natura, pertanto,
compatibile con la fattispecie obbligazionaria
Secondo un'ulteriore impostazione occorrerebbe
ormai ritenersi infranta l'«equazione
mutuo-obbligazione», con la conseguenza che
quest'ultima diventerebbe forma giuridica per la
cartolarizzazione di prestiti collettivi con
l'obbligo di restituzione, del tutto neutra
rispetto alla qualificazione del rapporto
sottostante".
Secondo altro orientamento viene confermata la
corrispondenza tra obbligazioni e obbligo di
rimborso, con la sola precisazione che
esisterebbe unaobbligazione di restituzione
anche quando questa abbia ad oggetto un valore
inferiore a quello nominale.
Alla
luce delle considerazioni svolte nel primo
paragrafo sui problemi di delimitazione della
fattispecie sollevati dai tre commi dell'art.
2411 c.c. e, in particolare, sull'ultimo comma
dell'art. 2411 c.c., occorrerà verificare la
perdurante valenza dell'equazione
obbligazione-obbligo di rimborso del valore
nominale, nel sistema post-riforme. Infatti, da
un lato s'è osservata la possibilità che gli
strumenti finanziari di cui al terzo comma – in
presenza di conferimenti in denaro e diritto del
rimborso - si sovrappongano alla fattispecie
delle obbligazioni e, dall'altro, la teorica
possibilità che la postergazione delle
obbligazioni venga estesa fino alla perdita,
totale o parziale, del capitale.
Il
legislatore, pur ponendo una linea di confine
–seppur, come s'è detto, poco marcata - tra
obbligazioni e strumenti finanziari, non ha
ritenuto di vietare di utilizzare il termine
«obbligazioni» per quegli strumenti che
espongano l'investitore al rischio di perdere il
capitale per l'andamento negativo dei parametri
cui il diritto al rimborso è agganciato. La
tutela degli investitori, allora, andrà spostata
sul piano informativo, rendendolo edotto di quei
rischi cui essi, a fronte della possibilità
teorica di beneficiare di maggiori rendimenti,
sono sottoposti nell'investimento nelle
obbligazioni strutturate.
Natura delle obbligazioni strutturate
Rispetto alle altre tipologie speciali di
obbligazioni, quelle strutturate sono tra le più
recenti e dal contenuto più innovativo.
Occorre in primo luogo evidenziare come una
definizione di obbligazioni strutturate sia
espressamente prevista sia dal Regolamento
adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche, (il
Regolamento Emittenti), sia dal Regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.
Il Regolamento Emittenti definisce all’art. 51,
comma 1, lettera b), le «obbligazioni
strutturate» come: i) i titoli obbligazionari il
cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono,
in tutto o in parte, secondo meccanismi che
equivalgono all'assunzione di posizioni in
strumenti finanziari derivati, dal valore o
dall’andamento del valore di prodotti
finanziari, tassi di interesse, valute, merci e
relativi indici; ii) i titoli obbligazionari il
cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono,
in tutto o in parte, dal verificarsi di
determinati eventi o condizioni.
Occorre subito osservare che la stessa
definizione ad opera della CONSOB sembra
scontare la possibilità che non soltanto la
remunerazione ma lo stesso rimborso del capitale
possa dipendere da fattori esterni legati alla
componete strutturata del titolo, con ciò
lasciando aperta la possibilità di avere
obbligazioni con indicizzazione del capitale.
Tali considerazioni sembrerebbero fornire
argomenti a sostegno della tesi della
riconducibilità nell'ambito delle obbligazioni –
e quindi delle obbligazioni strutturate – di
quegli strumenti che prevedono forme di
indicizzazione del rimborso o che lo subordinano
ad eventi oggettivi. Tesi che, come s'è visto
nel paragrafo precedente, trae argomenti a
proprio sostegno dalla portata innovativa del
terzo comma dell'articolo 2411 c.c. e che non
ritiene elemento necessario per la
riconducibilità al genere delle obbligazioni la
presenza dell'obbligo di rimborso de capitale.
Sotto altro profilo vedremo che proprio la
CONSOB pare escludere categoricamente i titoli
reverse convertible dal genus
delle obbligazioni.
Interessante per i profili appena trattati il
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana che invece prevede
esplicitamente, ai fini dell'ammissibilità alla
quotazione delle obbligazioni strutturate,
l'obbligo di rimborso del valore nominale.
Dopo
alcuni primi esempi negli anni sessanta
le obbligazioni strutturate sono apparse in
maniera consistente sul mercato italiano negli
anni novanta in seguito al calo dei rendimenti
dei titoli di stato e all’aumento della
propensione al rischio dei risparmiatori. Tali
obbligazioni sono scomponibili in un
investimento obbligazionario puro, che consente
il rimborso del capitale e - ove prevista - la
percezione di una cedola a tasso fisso o un
rendimento minimo garantito (o floor)
(c.d. componente obbligazionaria) e un
investimento più rischioso, assimilabile ad uno
strumento derivato, che rappresenta una
scommessa (qualificabile, o come opzione
implicita, ovvero legata ad un derivato di
tasso) sull’andamento di un’attività sottostante
(c.d. componente derivativa implicita).
Il Regolamento Europeo 809/2004/CE, al
considerando 11, prevede esplicitamente il caso
relativo ad obbligazioni di tipo strutturato
chiarendo come «alcuni titoli di debito, quali
ad esempio le obbligazioni strutturate,
incorporano taluni elementi degli strumenti
derivati». Pertanto dalle obbligazioni plain
vanilla tali obbligazioni ereditano la
garanzia di restituzione del capitale nominale e
l’eventuale corresponsione di cedole periodiche,
mentre hanno in comune con gli strumenti
derivati la facoltà di scommettere
sull’andamento di un sottostante senza doverlo
possedere. La definizione di prodotto
strutturato implica, pertanto – ed in ciò può
essere individuato, pur in presenza di numerose
diverse categorie di obbligazioni strutturate,
un nocciolo comune di definizione per la
categoria in questione – un valore mobiliare con
un cash flow che «può essere replicato
sinteticamente attraverso la somma (algebrica)
di due o più strumenti elementari».
Occorre a tal riguardo precisare che la presenza
di tale doppia componente intrinseca
(obbligazionaria e derivativa) può, di volta in
volta, ricevere specifica valorizzazione nella
scomposizione del prezzo di emissione delle
obbligazioni. In altri termini l'investitore,
all’atto di sottoscrivere le obbligazioni,
pagherà un prezzo che, dal punto di vista
teorico, può essere scomposto (c.d.
unbundling) da un lato nella componente
obbligazionaria - pagata per acquistare un
titolo che dà diritto al rimborso del capitale a
scadenza e all'eventuale rendimento minimo
garantito (e.g. l'85% del prezzo di emissione) –
e, dall'altro lato, nella componente -
derivativa - pagata per acquistare uno strumento
derivato implicito (ad esempio un'opzione
europea di tipo call sulle azioni XY) sul
sottostante (e.g. il 10% del prezzo di
emissione). Conseguentemente nell'esempio appena
proposto, su una somma ipotetica di 100 euro
corrisposta dall'investitore, 10 euro
rappresentano il prezzo dell'opzione implicita
corrispondente ad una call europea
sull'azione XY ed i restanti 90 rappresentano la
valorizzazione dell'obbligazione vera e
propria..
Classificazione delle obbligazioni strutturate
In
presenza di una molteplicità di differenze
morfologiche che caratterizzano il panorama
delle obbligazioni strutturate risulta quanto
mai arduo proporre una rigorosa classificazione
delle stesse, che rimangono strumenti
difficilmente suscettibili di standardizzazione.
In dottrina sono presenti varie classificazioni
e, tra le più diffuse, alcune macro categorie di
obbligazioni con caratteristiche simili che
ricorrono con maggior frequenza. Accanto alle
obbligazioni reverse convertible, bull
e bear e hell and heaven, che
approfondiremo per alcuni aspetti di criticità
che esse presentano sotto il profilo
dell'inquadramento istituzionale, è possibile in
particolare distinguere le obbligazioni: (i) in
base al tipo di sottostante cui sono parametrate
(tassi di interesse, attività, merito
creditizio, eventi economico finanziari, indici
inflazione o qualsiasi altra attività il cui
valore possa essere osservato direttamente dal
possessore dello strumento attraverso i mezzi di
informazione finanziaria); (ii) in base alla
struttura di indicizzazione-meccanismo che
regola il pagamento della cedola premio (pagata
a scadenza) o delle cedole periodiche che
l’investitore riceve a titolo di interesse,
distinguendosi tra (i) obbligazioni che
prevedono solo una cedola premio a scadenza
(c.d. titoli one coupon), (ii) cedole
periodiche o (iii) entrambe le tipologie di
cedole.
Un’ultima distinzione, questa volta fondata sul
meccanismo di indicizzazione, prevede due
tipologie di obbligazioni strutturate: (i)
floater bond, ossia un’obbligazione
direttamente indicizzata ad un tasso, nelle
varianti reverse floater
e CMS; (ii) linked bond, ossia
un’obbligazione legata alla performance
di sottostanti, la cui remunerazione (payout)
è determinata mediante l’utilizzo di opzioni
implicite.
In
questa sede si prediligerà questa terza
classificazione, che, a prescindere dal
sottostante di volta in volta utilizzato per la
parametrizzazione delle cedole o dalla
periodicità di corresponsione delle stesse,
ritiene elemento distintivo, e pertanto si basa,
sul derivato implicito nell’obbligazione, nel
primo caso (floater bond) rappresentato
da un derivato di tasso (IRS o CMS),
nel secondo (linked bond) da un’opzione
acquistata sul sottostante (opzioni plain
vanilla, con barriera o esotiche, e di tipo
call e/o put).
Tenendo conto di tali criteri distintivi si
passerà ora ad esaminare le diverse categorie di
obbligazioni strutturate summenzionate, ossia i
titoli floater e linked, premessi
alcuni cenni a possibili caratteristiche comuni
a tali titoli e concludendo con una breve
analisi di quelle obbligazioni strutturate che
presentano le maggiori problematiche di
inquadramento istituzionale avendo riguardo, in
particolare, al problema del rapporto causale
sottostante.
Possibili caratteristiche comuni alle
obbligazioni linked e floater
Prima di analizzare le specifiche
caratteristiche delle obbligazioni strutturate
riconducibili alle categorie sopra descritte (floater
e linked) giova in questa sede analizzare
alcune caratteristiche che possono essere
presenti in entrambe le categorie, ovvero le
clausole di cap/floor e di rimborso
anticipato. Occorre inoltre fin da subito
precisare come il cap e il floor e
il rimborso anticipato costituiscano esse stesse
componenti derivative dei titoli di debito la
cui presenza comporta di per sé la
riconducibilità delle obbligazioni che le
prevedano nell’alveo delle obbligazioni
strutturate.
Si
tratta infatti di opzioni di volta in volta
acquistate o vendute dall’investitore.
Cap e floor: essi rappresentano,
rispettivamente un valore massimo/minimo al
valore finale della cedola (che pertanto non può
mai essere superiore/inferiore al valore del
Cap/Floor). In altri termini si pone
un limite massimo/minimo che può assumere la
cedola stessa e, più in generale, del
rendimento. Tale limite o tetto massimo o
minimo, inoltre, può essere anche posto con
riferimento a tutte le cedole corrisposte nella
vita del prestito, e si parlerà in tal caso di
global cap/floor.
Un’applicazione del global cap si può
apprezzare nelle cosiddette obbligazioni Tarn,
in cui il raggiungimento del limite massimo
delle cedole che possono essere corrisposte
nella vita del prestito determina un’ipotesi di
rimborso anticipato delle obbligazioni.
In altri termini tali strutture creano
un collegamento tra il raggiungimento del tetto
massimo (il cap per l’appunto) e il
meccanismo che prevede un rimborso automatico
del prestito.
Come
s’è avuto modo di sottolineare gli stessi cap
e floor sono qualificabili come opzioni
ed hanno pertanto natura derivativa. Si veda a
titolo di esempio l’applicazione di un cap
ad un titolo floater di tipo plain
vanilla: il venditore del cap
(l’obbligazionista), si impegna a corrispondere
all’acquirente, dietro incasso di un premio, la
differenza fra il tasso variabile di riferimento
ed il tasso cap (tasso massimo), qualora
il primo superi il secondo.
Rimborso anticipato: sono generalmente
individuabili tre tipologie di rimborso
anticipato: ad opzione dell’emittente (c.d.
callability),
ad opzione dell’obbligazionista (c.d.
putability) e automatico (c.d
autocallabiliy). Nei primi due
casi, la scelta è a discrezione di una delle
parti, il terzo caso dipende da eventi oggettivi
predeterminati (normalmente l’andamento di un
sottostante che non deve superare un certo
valore o, come nel caso già accennato delle
obbligazioni Tarn, il superamento di un
rendimento massimo prestabilito). Come s'è detto
la presenza di tale opzione di rimborso
anticipato conduce di per sé le obbligazioni ad
essere qualificabili come titoli strutturati.
Infatti i titoli con opzione di rimborso
anticipato presentano una componente derivativa
in quanto la facoltà di rimborso anticipato
altro non è che un’opzione call (o put)
sull’obbligazione che l’obbligazionista ha
implicitamente venduto (o, in caso di
putability, acquistato) dall’emittente. Il
valore dell’opzione si traduce di norma nel
riconoscere un tasso cedolare più elevato,
ovvero nel prezzo di offerta più ridotto, ovvero
in un ammontare di rimborso superiore alla pari.
Particolare evidenza occorre dare al profilo di
rischio di un investimento in obbligazioni che
prevedano tale facoltà a favore dell’emittente.
Infatti, a fronte di una valorizzazione
dell’opzione implicita generalmente riconosciuta
all’obbligazionista nelle forme sopra indicate,
quest’ultimo, soprattutto nel caso di opzioni
linked, corre il rischio di veder
completamente disattese le proprie aspettative
di rendimento ove il prestito venga richiamato
prima che sia maturata la cedola a scadenza o le
cedole periodiche non ancora maturate al momento
del rimborso.
Floater bond: reverse floater
e CMS
Un’obbligazione floater è un’obbligazione
direttamente legata all’andamento di un tasso (e.g.
euribor, libor) che prevede la
corresponsione di una cedola periodica (annuale,
semestrale, trimestrale) il cui periodo cedolare
– generalmente, anche se non sempre -
corrisponde a quello di indicizzazione del tasso
sottostante.
Tali cedole sono determinate sulla base del
valore che il tasso assume il giorno dello
stacco della cedola precedente.
Di
per sé tale tipo di obbligazione, sulla scorta
delle considerazioni sopra svolte, non sarebbe
riconducibile alla categoria delle obbligazioni
strutturate, atteso che il meccanismo di
indicizzazione non implica l’utilizzo di
derivati per il calcolo della cedola variabile.
Tuttavia nell’ambito di questa categoria sono
individuabili alcune species di
obbligazioni floater le cui
caratteristiche li riconducono al genus
obbligazioni strutturate: si tratta dei titoli
reverse floater e dei titoli CMS.
Reverse Floater: il reverse
floater
è un’obbligazione strutturata che prevede per i
primi anni la corresponsione di alcune cedole a
tasso fisso e successivamente la sottrazione, da
un tasso fisso prestabilito al momento
dell’emissione, del tasso variabile di
riferimento. In questo senso l’investitore
scommette su una prospettiva ribassista in
quanto si attende che il tasso di riferimento
decresca nel corso della durata
dell’investimento. Come tale il reverse
floater è il risultato della combinazione
della componente obbligazionaria - rappresentata
da un bond a tasso fisso - con un
interest rate swap (IRS) implicitamente
acquistato, per il quale l’investitore, come in
un normale IRS, incassa la differenza tra il
tasso fisso e il tasso variabile di riferimento.
Tali obbligazioni sono caratterizzate da una
durata elevata e da cedole iniziali (quasi
sempre con frequenza annuale) fisse, talvolta di
tipo step up/down (ossia a tasso
prefissato crescente/decrescente), di gran lunga
superiori alle condizioni del mercato registrate
al momento dell’emissione. Queste, dopo un certo
numero di anni, vengono trasformate in flussi
cedolari inversamente legati ai tassi di
interesse a breve termine, soggetti al vincolo
di non negatività (in altri termini, la cedola,
che non potrà essere negativa, risulterà pari ad
un valore fisso k meno n volte un tasso a breve
termine).
In taluni casi di obbligazioni reverse
floater viene inoltre introdotta la
possibilità di moltiplicare il tasso per un
leverage superiore al 100% (ossia una
percentuale prefissata superiore al 100% e
quindi all’unità) con la conseguenza di avere
come derivato implicito un non par swap,
in cui il tasso variabile sottratto al fisso
viene moltiplicato per un coefficiente di
partecipazione superiore a uno. In tal caso
anche una minima oscillazione del tasso
variabile impatta sensibilmente sulla curva del
rendimento. In caso di rialzo dei tassi le
cedole diminuiscono e viceversa, con ciò
confermando la natura ribassista della scommessa
di investimento.
Il Constant Maturity Swap o CMS:
la denominazione deriva dal nome dello strumento
derivato (il constant maturity swap
appunto) incorporato nel titolo. In tal caso si
tratta di uno swap (il CMS appunto) in
cui il tasso variabile è rappresentato dal tasso
swap di una certa durata. Ad esempio, i
pagamenti variabili di un CMS potrebbero essere
effettuati ogni 6 mesi ad un tasso pari al tasso
swap a 5 anni, ove per tasso swap
deve intendersi la media tra il bid rate
(ossia il tasso fisso che un market maker
è disposto a pagare in cambio di Libor) e
l’offer rate (il tasso fisso che un
market maker è disposto a ricevere in cambio
di Libor). Il meccanismo di
indicizzazione delle cedole è in questo caso
diretto, seppur caratterizzato dal fatto che
l’indicizzazione del tasso di riferimento è più
lunga rispetto alla periodicità delle cedole. In
considerazione del fatto che i tassi a lungo
termine sono solitamente più elevati rispetto a
quelli a breve termine (CMS a dieci anni o a due
anni rispetto ad una cedola corrisposta magari
semestralmente) il titolo dovrebbe essere emesso
sopra la pari. Per compensare ciò viene
solitamente previsto che il tasso swap di
riferimento venga moltiplicato per un fattore di
partecipazione inferiore al 100%. Tale fattore
di partecipazione, in quanto inferiore
all’unità, ha dunque l’effetto (opposta
al caso sopra evidenziato del reverse floater)
di ridurre la partecipazione all’andamento
positivo del tasso di riferimento. In tal caso
la strategia di investimento è riconducibile ad
una scommessa sul fatto che la forbice tra i
tassi a lungo e quelli a breve cambi a vantaggio
dei primi e a svantaggio dei secondi. È
opportuno rilevare come nel mercato dei capitali
le obbligazioni CMS si presentino in un’ampia
casistica. Senza pretesa di esaustività, oltre
alla semplice partecipazione (inferiore al 100%)
al tasso CMS, si ricordano le obbligazioni con
indicizzazione legata: (i) alla partecipazione
(generalmente superiore al 100%) ad un
differenziale tra due tassi CMS (e.g. il tasso
swap a 10 anni meno il tasso swap
- a 2 anni); (ii) al migliore tra due tassi CMS
(c.d. best of CMS), in cui viene scelto
di volta in volta per il calcolo della cedola il
tasso più elevato; (iii) alla differenza tra il
tasso inflazione e il tasso CMS; (iv) alla somma
tra il tasso CMS e la cedola (anch'essa
generalmente indicizzata al tasso CMS)
corrisposta nel periodo cedolare precedente
(c.d. formula ratchet); (v) alla
differenza tra un tasso prefissato (e.g.
il 2%) e il CMS (secondo lo schema già
analizzato del reverse floater). Ad
arricchire ulteriormente la casistica si
osservano prestiti che prevedono la somma di uno
spread - ossia di un importo percentuale
predeterminato al momento dell'emissione -
alla cedola variabile, oltre alla previsione che
la cedola non possa superare o essere inferiore
ad un predeterminato tasso (c.d. cap e/o
floor), o, sempre nell’ambito dello
stesso prestito, la compresenza di una o più
cedole a tasso fisso oltre alle cedole variabili
indicizzate al tasso CMS. Cap e floor,
a loro volta, possono essere determinati sulla
base dell'andamento di un ulteriore parametro (e.g.
l'inflazione, tasso Euribor) dando luogo ad un
meccanismo di indicizzazione dello stesso cap
e floor secondo meccanismi di ingegneria
finanziaria a volte molto complessi, ma pur
sempre spiegabili sulla base della scomposizione
delle componenti derivative implicite ad essi
sottostanti.
I
Linked Bond
Il
linked bond è un obbligazione strutturata
che, oltre a garantire il pagamento del
capitale, prevede la corresponsione di cedole
variabili legate alla performance di una
(parametro singolo) o più attività sottostanti (basket,
o paniere di parametri). La scelta di
costituire un paniere a cui agganciare il
rendimento dei titoli nasce da due esigenze
principali: possibilità per l’investitore di
partecipare a più attività; diversificazione
dell’investimento. Il basket può essere
statico (le attività mantengono gli stessi pesi
durante la vita del prestito) o dinamico (i pesi
associati alle componenti del basket
possono variare in base ad una serie di regole
prestabilite dall’emittente).
Tra
gli elementi morfologici che caratterizzano
queste obbligazioni sono individuabili: (i)
coefficiente di partecipazione, ossia la
percentuale di rendimento del sottostante
riconosciuta al possessore del titolo. La
partecipazione o fattore di partecipazione, come
abbiamo visto per i titoli floater, è
rappresentato da un valore percentuale,
inferiore, pari o superiore al 100%, che può
essere applicato al valore o alla performance
del sottostante ovvero al risultato finale
dell'opzione scelta per la determinazione
payout. In presenza di una partecipazione al
sottostante inferiore al 100% il valore della
cedola subisce una riduzione e influisce in tale
misura (ridotta) sul rendimento delle
obbligazioni. Conseguentemente in tal caso non
viene interamente riconosciuto l'eventuale
andamento favorevole del sottostante. Viceversa
un fattore di partecipazione superiore al 100%
ha l’effetto di enfatizzare la performance
del sottostante; (ii) Modalità di
osservazione del sottostante, ossia la
periodicità di osservazioni del sottostante. Il
prezzo del sottostante può essere rilevato
tramite un’osservazione puntuale unica o tramite
una pluralità di osservazioni. In tal caso la
presenza di numerose osservazioni sulle quali
viene operata una media aritmetica riduce la
variabilità del rendimento, riducendo l'impatto
di rilevazioni anomale, riducendo il livello di
rischio sopportato dall’investitore;
(iii) Regola di calcolo della performance,
che definisce dal punto di vista algebrico il
meccanismo di indicizzazione in base al quale
vengono valorizzate le cedole (o la cedola)
variabili. Tale meccanismo è spiegabile mediante
la descrizione delle opzioni implicite nel
bond strutturato e che ne costituiscono la
componente derivativa. Essi infatti come abbiamo
visto rappresentano la combinazione fra
un’obbligazione pura e una componente
derivativa. Nella versione più semplice il
sottoscrittore acquista, di fatto, un
portafoglio costituito da un titolo
obbligazionario zero coupon, con un
valore nominale pari al valore del rimborso
minimo, (comprensivo dell’eventuale cedola
minima garantita o floor) e opzioni di
acquisto (call o put, ovvero una
combinazione delle due) sul sottostante, vale a
dire la facoltà di acquistare il sottostante al
prezzo iniziale o strike, lucrando
dell’incremento del prezzo che dovesse
verificarsi tra l’emissione e la scadenza
dell’obbligazione. E’ questo lo schema tipico di
un’opzione plain vanilla europea. Se
l’incremento non si realizza l’opzione non viene
esercitata e l’investitore incassa il valore
nominale dell’obbligazione pura; se l’incremento
si realizza l’investitore incassa sia
l’obbligazione pura che l’incremento di valore
del sottostante grazie all’esercizio della
call (i.e. compra il parametro al
prezzo iniziale e lo vende al maggior prezzo
finale). Il valore delle opzioni implicite
dipende da alcuni fattori come il prezzo
iniziale, la durata, il livello dei tassi di
interesse, la rischiosità del sottostante. Le
obbligazioni con opzioni sono pertanto titoli
scomponibili in una componente obbligazionaria
pura (rappresentata dall'obbligazione di
restituzione del capitale investito e di
corresponsione, ove previsto, di interessi a
tasso fisso o di un'eventuale Floor) e in
una componente derivativa, rappresentata da
unaopzione implicita sull'attività sottostante
(e.g. indici, azioni, commodities),
utilizzata per la determinazione del payout
della cedola variabile.
Altrettanto rilevante la modalità di rilevazione
del sottostante, a scadenza (opzione europea) o
sulla base della media di rilevazioni (opzione
asiatica)
ovvero mediante il consolidamento dei rendimenti
periodici dell’attività sottostante senza il
meccanismo della media (opzione cliquet).
Si osserva come questi tre elementi siano di
volta in volta una costante nella rilevazione
anche di opzioni più complesse quali le opzioni
esotiche, quasi a costituire le fondamenta su
cui il meccanismo di valutazione della
performance del sottostante si può fondare
nella maggior parte delle obbligazioni con
opzioni. Pertanto, per tali motivi esse sono
comunemente definite opzioni plain vanilla.
Da un punto di vista sistematico è possibile
individuare due macrotipologie di meccanismi per
la determinazione della performance del
sottostante: (i) opzioni di tipo call: è
un’opzione che dà all’investitore la possibilità
di beneficiare di una performance
positiva del sottostante (parametro o paniere)
rispetto ad un determinato valore iniziale dello
stesso (strike). Ricorrendo alla
definizione di Hull,
per opzione call si intende l’opzione
«che dà al portatore il diritto di comprare
un’attività entro una certa data, per un certo
prezzo». In questo caso si parla anche di
indicizzazione diretta, in quanto la
performance è positiva ove il valore del
sottostante aumenta nel tempo; (ii) opzioni di
tipo put: è un opzione che dà
all’investitore la possibilità di beneficiare di
una performance negativa del sottostante
rispetto ad un determinato valore iniziale dello
stesso (strike). Nella definizione di
Hull
è quell’opzione «che dà al portatore il diritto
di vendere un’attività entro una certa data, per
un certo prezzo». In questo caso si parla anche
di indicizzazione indiretta in quanto la
performance è positiva ove il valore del
sottostante diminuisce nel tempo; iii)
combinazione di opzione call e opzione
put (o performance in valore
assoluto, in quanto è irrilevante il segno
positivo o negativo assunto dalla performance).
Si noti che, in tale ultimo caso, per il calcolo
della performance è pertanto possibile
procedere ad una combinazione delle opzioni
call e put così da poter beneficiare
dell’andamento positivo congiuntamente
all’andamento negativo del sottostante. Si
osserva che la possibilità di operare una
combinazione tra le opzioni implicite
sottostanti sia una caratteristica attribuibile
non solo alle due macrotipologie sopra descritte
(call e put) ma anche alle
specifiche opzioni di volta in volta utilizzate,
dando vita alle cosiddette opzioni esotiche.
Oltre alle due macrotipologie di opzioni è
possibile nel dettaglio operare un’ulteriore
distinzione sistematica nell’ambito di tre
gruppi di opzioni implicite: (i) le opzioni
cosiddette plain vanilla: sono quelle di
tipo più semplice, quasi definibili alla stregua
di fondamenta su cui costruire opzioni più
complesse, a volte descritte come modalità di
determinazione dell’andamento del sottostante
per la descrizioni di altre opzioni), (ii) le
opzioni digitali: sono opzioni in cui la
performance non è direttamente determinata
dall’andamento (positivo o negativo) del
sottostante, ma sulla base di tale andamento
viene riconosciuto un rendimento predeterminato,
a volte definito importo digitale, al
superamento di una determinata barriera (e.g.
il 2%, il 3% del valore nominale); (iii) le
opzioni c.d. esotiche. Queste ultime possono
essere individuate o come una categoria residua
o come opzioni che risultano dalla combinazioni
delle opzioni sopra descritte (ad esempio la
combinazione di due opzioni digitali, o di una
digitale e di una plain vanilla), o come
nella definizione di Hull, «opzioni fuori
standard».
Un
cenno a parte merita una tipologia particolare
di obbligazioni strutturate, le cosiddette
obbligazioni Constant Proportion Portfolio
o CPPI. Il rendimento è anche in questo caso
parametrato alla performance di
sottostanti (generalmente un basket di
fondi) secondo il meccanismo delle obbligazioni
con clausole parametriche ma con la
caratteristica, tuttavia, di consentire un
ribilanciamento del basket sulla base
dell’andamento delle componenti dello stesso
mediante il ricorso ad una gestione dinamica del
portafoglio, seppur predeterminata tramite
l’utilizzo di un algoritmo matematico, e quindi
di criteri non discrezionali.
S’è
detto che i linked bond sono
caratterizzati dall’opzione di volta in volta
utilizzata per calcolare la performance
del sottostante (parametro o paniere di
parametri) che, a sua volta, determina il
payout delle cedole. Si indicano di seguito,
a mero scopo esemplificativo, alcune delle
opzioni più comunemente utilizzate nel mercato
dei capitali.
Linked bond
con opzioni digitali e con
barriera: opzione digitale, best of digital,
worst of digital, knock in e knock
out.
Le
opzioni con barriera sono definibili come quelle
opzioni il cui valore finale dipende dal fatto
che il prezzo dell’attività sottostante
raggiunga o meno, entro un periodo di tempo, un
determinato livello definito appunto barriera.
L’opzione digitale rappresenta un metodo di
calcolo che prevede il pagamento di un
ammontare prefissato se il valore puntuale del
sottostante rilevato ad una data di osservazione
ovvero la media aritmetica dei valori del
sottostante rilevati a più date di osservazione
è (i) pari o maggiore (opzione digitale di tipo
call) ovvero (ii) è pari o inferiore
(opzione digitale di tipo put) ad un
determinato valore, anche esso prefissato
(barriera) ad una data di osservazione, o
durante un periodo di osservazione; ed in caso
contrario il pagamento di un altro ammontare
prefissato, inferiore a quello di cui sopra,
compreso tra 0% e 100%.
L’opzione worst of digital rappresenta un
metodo di
calcolo che prevede: (a-i) il pagamento di un
ammontare fisso a condizione che la
performance peggiore registrata dal
sottostante rispetto ad un altro sottostante
ovvero dallo stesso sottostante calcolato in un
periodo di osservazione diverso non sia mai
scesa al di sotto di un valore prefissato (call);
ovvero (a-ii) il pagamento di un ammontare fisso
a condizione che la performance
peggiore registrata dal sottostante rispetto ad
un altro sottostante ovvero dallo stesso
sottostante calcolato in un periodo di
osservazione diverso non sia mai salita al di
sopra di un valore prefissato (put);
altrimenti (b) il pagamento di un ammontare
fisso inferiore a quello di cui sopra e compreso
tra 0% e 100% qualora le condizioni sub (a-i) o
(a-ii) non siano soddisfatte. La
performance del sottostante è generalmente
calcolata sulla base del
confronto
tra lo strike e il valore puntuale del
sottostante ovvero tra lo strike e la
media aritmetica dei valori del sottostante
rilevati a più date di osservazione.
L’opzione best of digital rappresenta un
metodo di
calcolo che prevede: a-i) il pagamento di un
ammontare fisso a condizione che la
performance migliore registrata dal
sottostante rispetto ad un altro sottostante,
ovvero dallo stesso sottostante calcolato in un
periodo di osservazione diverso non sia mai
scesa al di sotto (call) di un valore
prefissato; ovvero (a-ii) il pagamento di un
ammontare fisso a condizione che la
performance migliore registrata dal
sottostante rispetto ad un altro sottostante,
ovvero dallo stesso sottostante calcolato in un
periodo di osservazione diverso non sia mai
salita al di sopra (put) di un valore
prefissato; altrimenti (b) il pagamento di un
ammontare fisso inferiore a quello di cui sopra
e compreso tra 0% e 100% qualora le condizioni
sub (a-i) o (a-ii) non siano soddisfatte.
La performance del sottostante è
generalmente calcolata sulla base del
confronto
tra lo strike e il valore puntuale del
sottostante ovvero tra lo strike e la
media aritmetica dei valori del sottostante
rilevati a più date di osservazione.
L’opzione knock-in e knock out
rappresentano una
condizione
di attivazione/disattivazione di un'opzione ove
il valore puntuale del sottostante rilevato ad
una data di osservazione ovvero la media
aritmetica dei valori del sottostante rilevati a
più date di osservazione raggiunga un
determinato livello prefissato
(barriera).
Linked bond con opzioni esotiche: alcuni
esempi (opzioni lookback, rainbow, himalaya,
best of)
L’opzione lookback è un’opzione il cui
valore finale dipende dal prezzo minimo o
massimo raggiunto dal sottostante durante un
certo periodo.
Essa, in altri termini, rappresenta un
metodo di
calcolo della performance del sottostante
basato: (i) nel caso di opzione lookback
come valore di osservazione finale viene
utilizzato il valore massimo registrato dal
sottostante in date di osservazione
predeterminate. Pertanto l'investitore può
beneficiare dell'incremento eventuale del valore
del sottostante durante la vita dell'opzione,
che potrebbe essere maggiore dell'incremento
eventuale registrato alla scadenza della stessa.
Questa struttura è finalizzata a trarre
beneficio dalla crescita del sottostante nel
tempo, in particolare in caso di incertezza
sulla tempistica di tale crescita, bloccando la
performance maggiore registrata alle date
di osservazione. Nel caso di opzione fissa
put tale descrizione si intende come
speculare nell'ottica di trarre beneficio
dei ribassi del sottostante; (ii) nel caso di
opzione lookback variabile come strike
viene utilizzato il valore minimo registrato dal
sottostante nelle varie date di osservazione
iniziali. Pertanto l'investitore può beneficiare
della possibilità di ottenere uno strike
inferiore rispetto a quello che sarebbe
registrabile alla sola data di osservazione
iniziale così da ottenere un eventuale maggiore
incremento del valore del sottostante alla
scadenza dell'opzione. Questa struttura ha lo
scopo di trarre beneficio da eventuali futuri
movimenti al ribasso del sottostante nel periodo
iniziale di fissazione dello strike
ipotizzando alla data di osservazione finale un
performance positiva rispetto allo strike
stesso. Nell’opzione himalaya
viene registrata la performance del
miglior parametro all'interno di un paniere
nelle varie date di osservazione. Il parametro
in questione viene quindi eliminato dal paniere
per la data di osservazione successiva. Tale
procedura viene ripetuta fino a che all'interno
del paniere rimane un solo parametro. A scadenza
l'opzione riconosce la media delle performance
così registrate. L'investitore pertanto può
beneficiare dell'eventuale incremento
«progressivo» registrato dai diversi parametri
del paniere durante la vita dell'opzione, che
potrebbe essere maggiore dell'incremento
registrato alla scadenza dagli stessi parametri.
In caso di
opzione rainbow
viene
osservata la performance dei diversi
parametri all'interno di un paniere nelle varie
date di osservazione. Si assegnano pesi maggiori
ai parametri che abbiano registrato le
performance migliori e pesi inferiori, fino
a zero, ai parametri che abbiano registrato le
performance peggiori. A scadenza
l'opzione riconosce la media delle
performance ponderata per i pesi assegnati.
L'investitore pertanto può beneficiare
dall'assegnazione di un peso maggiore attribuito
alla performance dei migliori parametri,
riducendo, allo stesso tempo, il peso della
performance dei parametri peggiori.
Nell’opzione best of
viene selezionato
ex post il sottostante che abbia registrato
la migliore performance, ed è finalizzata
a trarre beneficio dalla crescita del
sottostante nel tempo, in particolare in caso di
incertezza su quale sottostante possa registrare
la migliore performance (o in quale
periodo di osservazione il sottostante possa
registrare la migliore performance).
I
problemi aperti. L’ibridicità obbligazioni
reverse convertible e le obbligazioni
bull e bear
I
reverse convertible.
Sono titoli composti da un’obbligazione a
tasso di interesse fisso, e da un’opzione di
tipo put su un titolo o su un paniere di
titoli sottostanti. Ferma la percezione della
remunerazione del capitale, il rimborso del
capitale non è sempre garantito. In particolare,
se alla scadenza il valore del sottostante è
superiore ad un prezzo-soglia (strike),
il sottoscrittore ha diritto al rimborso del
valore nominale; diversamente ha diritto alla
consegna di una quantità prefissata di titoli
sottostanti, ovvero del loro controvalore in
denaro. Lo schema di questi titoli prevede il
pagamento di un’unica cedola generalmente molto
superiore alle condizioni di mercato, compensata
dalla particolare struttura di rimborso del
capitale. Infatti alla scadenza l’emittente ha
l’opzione di rimborsare alla pari se il prezzo
del titolo sottostante è maggiore o uguale allo
strike price prefissato (E) di una certa
azione (X); viceversa consegnerà al
sottoscrittore un certo numero di azioni (N)
determinato in base allo strike fissato
al momento dell’emissione. Tale tipologia di
titoli è facilmente replicabile con la
combinazione di uno zero coupon con
rimborso pari al nominale maggiorato della
cedola e di n opzioni put con strike
E. L'obbligazione è equiparabile all’acquisto di
uno zero coupon e dalla vendita delle N
opzioni di tipo put. Il profilo di
rischio cui è esposto l'obbligazionista è
duplice (sebbene non nettamente distinguibile):
da una parte, infatti, vi è il rischio di tasso
di interesse – a tasso fisso - che agisce
prevalentemente nella struttura zero coupon;
dall’altro vi è la rischiosità tipica cui è
esposto un venditore di opzioni put.
Sotto tale ultimo profilo, teoricamente,
l'investitore in un reverse convertible è
esposto al rischio di perdere tutto il capitale
investito, se alla scadenza del contratto il
prezzo dell’azione X risultasse pari a zero. In
questo caso il sottoscrittore incasserebbe solo
gli interessi calcolati sul valore nominale..
Ciò
che rende difficile ricondurre tali titoli
nell’alveo delle obbligazioni è il carattere
condizionato del rimborso del capitale.
Richiamando quanto ricordato sopra sul rapporto
tra causa sottostante (mutuo/finanziamento) e
obbligazioni si osserva come nel caso di specie
l'assenza di un obbligo di rimborso - essendo
tale rimborso condizionato ad un evento futuro
ed incerto -, (quale il superamento di un valore
predeterminato da parte di un indice
finanziario) rende assai problematica la
riconducibilità delle reverse convertible
nella fattispecie delle obbligazioni,
riconducibilità che è stata esclusa da alcuni
autori
e dalla CONSOB. Quest’ultima, in particolare, ha
affermato che tale strumento «non può essere
definito come obbligazione» ma «può essere
identificato come titolo atipico di tipo
reverse convertible con liquidazione
monetaria». Tale è l'impostazione che
circoscrive il termine obbligazione a quei soli
prestiti in cui, se può mancare la
corresponsione dell'interesse, resta fermo
l'obbligo di rimborso del capitale.
Una
diversa interpretazione consentirebbe, come s'è
visto, di superare il binomio mutuo-obbligazione
sulla scorta di un'interpretazione dei tre commi
dell'art. 2411 c.c. che metterebbe in
discussione i rigidi confini della categoria
delle obbligazioni. In tale prospettiva, s'è
detto, l'obbligo di rimborso del valore nominale
non costituirebbe più una condizione
imprescindibile per le obbligazioni.
Facendo un passo in avanti lungo tale
impostazione l'articolo 2411 c.c. alluderebbe a
possibili varianti di titoli obbligazionari o
comunque di titoli soggetti alla disciplina di
questi ultimi, senza esaurirle tutte. In tale
ottica vi sarebbe uno spazio anche per titoli
diversi da quelli elencati dalla norma e,
tuttavia, a questi assimilabili sul piano della
disciplina, tra i quali, appunto, i titoli
reverse convertible.
Giova infatti osservare come i titoli in
questione non sarebbero in senso stretto
riconducibili nella lettera del terzo comma del
2411 c.c., atteso che questa si riferirebbe ai
soli titoli il cui rimborso dipende
dall'andamento economico della società e, come
tali, aventi natura partecipativa, dovendo
l'articolo 2411, comma 3 e il 2346, comma 6 c.c.
essere letti in stretta connessione. Nel caso
dei titoli reverse convertible, invece,
il rimborso del capitale è condizionato da un
parametro oggettivo relativo ad altri emittenti,
e, pertanto, essi non avrebbero natura
partecipativa. Essi, quindi, non sarebbero
riconducibili né al terzo comma del 2411 né al
sesto comma del 2346 c.c.
Pertanto solo un'interpretazione della
disciplina dell'art. 2411 che va oltre le specie
dei tre commi della norma in questione
(obbligazioni subordinate, obbligazioni
indicizzate nel rendimento e strumenti
finanziari del terzo comma dell'art. 2411 c.c.)
individuando in tale norma un'elencazione non
esaustiva ma aperta, consentirebbe la soggezione
delle obbligazioni reverse convertible
alla disciplina delle obbligazioni.
In
via incidentale non possiamo non evidenziare
come le obbligazioni qui esaminate siano una
categoria degli strumenti finanziari ibridi.
Come abbiamo avuto già occasione di rilevare,
la comprensione e l’analisi di una fattispecie
ibrida non può quindi prescindere
dall’individuazione della necessaria ed
immancabile fattispecie di riferimento, cioè
della matrice da cui lo strumento ibrido si
discosta sostanzialmente, appropriandosi però di
una o più caratteristiche precipue (ed in ciò
risiede la c.d. ibridicità). Va all’uopo
evidenziato come un ibrido può avere come
riferimento una sola matrice (ed in questo caso
potremmo definire tale fattispecie come «ibrido
a matrice unica» ovvero, nel caso di strumento
finanziario, di «strumento finanziario ibrido a
matrice unica») o due o più matrici (fattispecie
che potremmo denominare «ibrido in senso
stretto» ovvero, nel caso di strumento
finanziario, di «strumento finanziario ibrido in
senso stretto»): nel caso di ibrido a matrice
unica, l’ibridicità dell’ibrido de quo
risiederà nella presenza di parte delle
caratteristiche qualificanti tale matrice. Nel
caso di ibrido in senso stretto l’ibridicità
dell’ibrido de quo risiederà invece nella
presenza di caratteristiche appartenenti ad due
o più fattispecie, che assurgeranno al ruolo di
poli tra cui l’ibrido medesimo si inserisce,
ciascuna rappresentando la matrice di almeno una
caratteristica dell’ibrido de quo.
L’assenza di una connessione con alcuna matrice
comporterà invece l’inesistenza dell’essenza
dell’«ibridicità» (e quindi non potremmo
ritenere di essere in presenza di uno strumento
finanziari ibrido), costituendo la fattispecie
esaminata una fattispecie autonoma, sicuramente
già qualificata o qualificabile, ovvero una
nuova «creatura» da qualificare.
Le principali categorie di
hybrid instruments sono, quindi: (i)
equity-linked bonds (anche equity linked
debt securities); (ii) preferred stock
(o preference shares). Le
equity linked debt securities danno al
titolare nel corso della vita del titolo il
diritto di sottoscrivere azioni.
Esse comprendono: (i)
convertible bonds, (ii) exchangeable
bonds,
(iii) equity warrant bonds. I
convertible bonds danno al titolare il
diritto, ad una data futura, di convertire il
proprio bond in azioni di nuova emissione
da parte dell’emittente dei bond, ad uno
specifico rapporto di conversione; gli
exchangeable bonds danno al titolare il
diritto, ad una data futura, di convertire il
proprio bond in azioni esistenti di una
società diversa dall’emittente dei bond,
ad uno specifico rapporto di conversione; gli
equity warrant bonds sono strumenti che
possono essere usati nel futuro per
sottoscrivere nuove azioni della società
emittente ad uno specifico prezzo.
I
titoli bull e bear. Il tema
del rapporto tra causa contrattuale e
qualificazione dello strumento finanziario è
stato affrontato anche in riferimento al
problema dei titoli bull e bear
per i quali il prestito obbligazionario viene
scomposto in due tranches di titoli a
tasso fisso di pari valore facciale.
L’obbligazione di rimborso del capitale, per
entrambe le categorie di titoli, è rapportata ad
un predeterminato indice di borsa in modo che il
rendimento dell’obbligazione varia rispetto al
valore nominale del titolo in considerazione del
mutamento dell’indice. Tuttavia le variazioni
dell’indice incidono in maniera opposta per le
due tranche: per i titoli bull,
pari alla metà del finanziamento, il rialzo
dell’indice procura un proporzionale aumento del
capitale e viceversa per i bear.
La compresenza delle due tranche opposte
che si compensano rendono la società emittente
indifferente alle variazioni del sottostante,
variazioni che, viceversa, influiscono sul
rendimento delle obbligazioni in maniera
diametralmente opposta per le due categorie di
investitori. Il primo elemento di criticità
evidenziato dalla dottrina è se, attese le
peculiarità degli strumenti in questione, essi
siano assimilabili ad operazioni di borsa. In
questo senso tali strumenti potrebbero
riportarsi ad un’operazione di borsa ove-
secondo il concetto di causalità propria dei
titoli di credito sopra descritto- la volontà di
speculare sulle oscillazioni si possa
riscontrare in capo a tutte le parti
dell’emissione: investitori ed emittente. Solo
in questo senso, sostiene Chiomenti, «si
dovrebbe riconoscere all’emissione di questi
titoli causa di borsa anziché causa di mutuo e
disciplinare il rapporto conformemente alla
normativa dei contratti di borsa anziché a
quella dei contratti di mutuo».
Al contrario sotto tale profilo si è
affermato che l’indifferenza da parte
dell’emittente alle variazioni del sottostante -
compensate dalla circostanza che le due
tranche scommettono in maniera
diametralmente opposta - permettono di cogliere
la struttura dell’operazione come quella di una
raccolta di un prestito e non di un’operazione
di borsa. Si esclude in altri termini
l’interesse di una delle parti, con ciò
escludendo la possibilità di individuare una
causa diversa da quella di mutuo. Pertanto
l’elemento speculativo non assurge a funzione
economica-sociale dell’operazione.
L’indicizzazione di queste operazioni
obbligazionarie rappresenta dunque un incentivo
o, in termini giuridici, il motivo della
sottoscrizione - e non la causa - dell’acquisto
dei titoli da parte di operatori di borsa.
Pertanto, anche secondo quell'interpretazione
che si fonda sul binomio mutuo-obbligazione-
tesi che, come s'è visto, è stata oggetto anche
in questa sede di esame critico -tali titoli non
costituirebbero un’operazione di borsa e non
verrebbe in tal senso alterata la natura
prettamente obbligazionaria degli stessi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Secondo la nota definizione di Campobasso,
Diritto Commerciale, 6° edizione,
vol. II, 518.
Campobasso, Le Obbligazioni, in
Trattato delle Società per Azioni
diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale,
vol. 5, Torino, 386.
Così Signorelli, Azioni, obbligazioni e
strumenti finanziari partecipativi,
Milano, 2006, 59. Ferri, in questa
Rivista, 501; Galgano, Diritto civile e
commerciale, III, 2, 433 ss.
[4]
Galletti, "Elasticità" della fattispecie
obbligazionaria: profili tipologici delle
nuove obbligazioni bancarie, in Banca
Borsa titoli di Credito, 1997, 2, in cui
tra l’altro viene posto in rilievo il
carattere «ricognitivo» della riforma;
Signorelli, Azioni, obbligazioni e
strumenti finanziari partecipativi,
Milano, 2006.
Pisani, Le obbligazioni, in Il
nuovo diritto delle società – Liber
amicorum Gianfranco Campobasso,
diretto da Abbadessa e Portale, vol. I,
Torino 2007
Tra tutti Campobasso, Trattato delle
Società per Azioni, cit.
Valsecchi, In tema di obbligazioni a
premio, in Riv. Soc., 1956, 112
ss.; Cavallo Borgia, Società per azioni,
in commentario Scialoja-Branca, a cura di
Galgano F., Libro V: Del lavoro (artt.
2410-2420 ter), tomo IV: Delle
obbligazioni, Zanichelli-Foro italiano,
Bologna-Roma, 2005, 11 ss.
Sergio Patriarca, Riforma del diritto
societario e obbligazioni convertibili,
in Rivista di diritto privato, 2005,
n. 1, 53.
Campobasso, Diritto Commerciale,
op. cit.; Campobasso, L'emissioni di
obbligazioni bancarie, in Banca borsa
titoli di credito, anno LVII, 1994, 1479
ss.
Di particolare interesse in tal senso il
primo prestito obbligazionario indicizzato
emesso nel 1974 dall’Enel, «Enel 1974-1981
di lire 400 miliardi» (Buonocore,
Giurisprudenza Commerciale, 1974, I, 512
ss.).
Sul punto Cavallo Borgia, op. cit.,
Introduzione, in particolare
l’autrice evidenza come nella Relazione la
riforma è tutt’altro che neutrale rispetto
alle esigenze delle imprese nel reperimento
delle risorse finanziarie individuando un
sistema normativo accentrato, non sullo
svolgimento dell’attività di impresa, ma sul
suo finanziamento, in questi termini
Weigmann, Luci e ombre del nuovo diritto
azionario,in questa Rivista,
2003, 276.
Salvo ricomprenderle nel terzo comma del
2411, si veda sul punto Cavallo Borgia.,
op. cit., 78 ss.
[13]
Signorelli, Azioni, obbligazioni e
strumenti finanziari partecipativi,
Milano, 2006, 62.
Bartalena, Le nuove obbligazioni, in
Banca Borsa e Titoli di Credito,
2005, 548.
Nella definizione data dall'autorità
statunitense SEC, Securities and Exchange
Commission, sul proprio sito internet:
http://www.sec.gov/answers/zero.htm.
Bartalena, op. cit., 550.
Signorelli, op. cit., 63.
«Sono obbligazioni il cui rendimento è
collegato all'andamento di determinati
prodotti finanziari o reali, quali azioni o
panieri di azioni (equity linked),
indici (index linked), tassi di
cambio (forex linked), merci (commodities
linked), fondi comuni di investimento (funds
linked) o altro. Il tasso di interesse
corrisposto é generalmente inferiore a
quello di mercato, mentre alla scadenza
viene garantito il rimborso alla pari del
prestito. Il risparmiatore ha però il
vantaggio di poter ottenere alla scadenza un
premio commisurato all'andamento del
prodotto finanziario sottostante. Per
esempio, sottoscrivendo una obbligazione
index linked, il risparmiatore di fatto
compra sia una obbligazione che una opzione
call sull'indice sottostante. In
realtà tale opzione non è gratuita, e
l'emittente ne recupera il costo
corrispondendo un tasso di interesse
inferiore a quello di mercato. L'investitore
sopporta il rischio tipico dell'acquirente
di un'opzione: con il passare del tempo
l'opzione perde valore e solo se l'andamento
del titolo sottostante supera il prezzo di
esercizio fissato al momento dell'emissione
percepirà un qualche flusso cedolare. Una
versione più semplice di obbligazione di
tipo linked, prevede la
corresponsione del solo premio a scadenza,
senza il pagamento di cedole di interesse.
In questo caso il premio incorpora anche il
flusso di cedole non corrisposte nel corso
della vita del prestito», in
www.consob.it.
Per le varie tecniche di indicizzazione nei
prestiti obbligazionari si veda anche
Carbonetti, Clausole di indicizzazione,
in Dizionario del diritto privato, a
cura di Irti; Irti, Diritto civile,
Milano, 1980, 125 ss.
Commentario alla riforma delle società,
Obbligazioni, Milano, 2006, 48 ss.
[24]
Ad esempio, Campobasso, Emissione di
prestito obbligazionario indicizzato in
linea di capitale da parte di s.p.a., in
Giur. Comm., 1983, II, 750 ss.
Campobasso, Obbligazioni di società,
in Dig. disc. priv. sez. com., x,
1994, 286.
[26]
Galletti, "Elasticità" della fattispecie
obbligazionaria: profili tipologici delle
nuove obbligazioni bancarie, in Banca
Borsa titoli di Credito, 1997.
Desiderio, L'attività bancaria,
(fattispecie ed evoluzione), Milano,
2004, 266.
Dozio, Obbligazioni indicizzate
all'indice di borsa: il titolo IMI,
pubblicazione della Banca Commerciale
Italiana nella collana Capital Market
Notes, marzo 1997; Esposito, Dozio,
Equity Linked Bonds, pubblicazione della
Banca Commerciale Italiana nella collana
Capital Market Notes, novembre 1997.
.
Da una prima analisi di tale definizione
emergono due tipologie di obbligazioni
strutturate, a seconda che il
rimborso/remunerazione siano connessi
all’andamento di sottostanti, ovvero
rimborso e/o remunerazione siano connessi ad
eventi/condizioni. In questa sede, sulla
base della prassi di mercato, si può solo
tentare di proporre una descrizione
fenomenologica delle due ipotesi. In
particolare si può ritenere che nel primo
caso vadano ricondotte tutte le obbligazioni
con clausole parametriche, e quindi connesse
all’andamento di sottostanti, sulla base di
opzioni implicite che rappresentano la c.d.
componente derivativa del prestito. Alla
seconda categoria, viceversa, verrebbero
ricondotte tutte quelle obbligazioni con
clausole che connettono rimborso/rendimento
ad eventi o condizioni. Si potrà far
riferimento a quelle obbligazioni, ad
esempio, in cui il rimborso del capitale a
scadenza è legato al rischio di credito di
un determinato emittente ovvero le c.d.
obbligazioni catastrofiche (legate ad eventi
eccezionali). L’ulteriore definizione di
obbligazioni strutturate è fornita dal
Regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana (il Regolamento di
Borsa) . In particolare l’art. 2.2.27
qualifica come obbligazioni strutturate
«quei titoli obbligazionari che si
differenziano da quelli di cui al precedente
Capo 3 (obbligazioni non strutturate) in
quanto il loro rimborso e/o la loro
remunerazione viene indicizzata
all’andamento dei prezzi di una delle
seguenti attività: a)azioni negoziate in
mercati regolamentati in Italia o in un
altro Stato, che presentino requisiti di
elevata liquidità; b) titoli di Stato
negoziati su mercati regolamentati, che
presentino requisiti di elevata liquidità;
c) tassi di interesse ufficiali o
generalmente utilizzati sul mercato dei
capitali, non manipolabili e caratterizzati
da trasparenza nei metodi di rilevazione e
diffusione; d) valute, la cui parità di
cambio sia rilevata con continuità dalle
autorità o dagli organismi competenti e
comunque convertibili; e) merci per le quali
esista un mercato di riferimento
caratterizzato dalla disponibilità di
informazioni continue e aggiornate sui
prezzi delle attività negoziate; f) quote o
azioni di OICR; g) indici o panieri relativi
alle attività di cui alle lettere del
presente comma, nonché panieri di indici
riferiti alle medesime attività, a
condizione che tali panieri o indici siano
notori e caratterizzati da trasparenza nei
metodi di calcolo e diffusione; h)contratti
derivati relativi alle attività di cui alle
lettere precedenti per i quali esista un
mercato liquido e caratterizzato dalla
disponibilità di informazioni continue e
aggiornate sui prezzi dei contratti stessi».
Come si può notare la definizione fornita
dal Regolamento di Borsa sembra non
sovrapporsi completamente con quella di cui
al Regolamento Emittenti lasciando così
aperta la possibilità che obbligazioni pur
riconducibili al genus delle
strutturate di cui alla normativa CONSOB,
possano non avere quelle caratteristiche
previste da Borsa Italiana ai fini
dell'ammissione a quotazione (ove, ad
esempio, i sottostanti cui fanno riferimento
le clausole di parametrizzazione non
rientrino nell’elenco sopra riportato o non
rispettino i requisiti di volta in volta
richiesti da Borsa Italiana, ai fini
dell'ammissione a quotazione. In particolare
tali sottostanti potrebbero non rispettare i
requisiti di elevata liquidità,
disponibilità di informazioni continue e
aggiornate sui prezzi, notorietà e
trasparenza nei metodi di calcolo e
diffusione).
Comunicazione n. DEM/81249, 31 ottobre 2000.
Si veda quanto detto alla nota 14.
Si veda anche Angelici, I mercati e gli
strumenti finanziari di borsa, Torino,
100 ss.
Pampurini, I mercati e gli strumenti
finanziari, a cura di Alberto Banfi,
Torino, 2004, 299 ss.
Propongono alcune classificazioni di
obbligazioni strutturate Longo-Siciliano,
La quotazione e l'offerta al pubblico di
obbligazioni strutturate, in Quaderni
di Finanza, CONSOB, n. 35, agosto 1999;
D'Agostino-Minenna, Il mercato primario
delle obbligazioni bancarie strutturate.
Alcune considerazioni sui profili di
correttezza del comportamento degli
intermediari, in Quaderni di Finanza,
CONSOB, n. 39, giugno 2000.
Sono obbligazioni a tasso fisso che
incorporano però un contratto che, a partire
da una certa data, ha l'effetto di mutare il
tasso fisso in tasso variabile (ovvero un
Interest Rate Swap). In forza del
contratto, infatti, dalla data prefissata il
sottoscrittore ha l'obbligo di corrispondere
all'emittente un tasso variabile che,
normalmente, coincide, o è comunque
collegato, ad un tasso di mercato (ad
esempio il tasso Libor, cioè il tasso
interbancario sul mercato di Londra). Da
questo momento, la cedola effettivamente
percepita consiste nella differenza fra il
tasso fisso proprio del titolo ed il tasso
variabile che il sottoscrittore deve
corrispondere all'emittente e varia, dunque,
al variare di quest'ultima componente che, a
sua volta, è connessa all'andamento dei
tassi di mercato. In
www.consob.it.
Sul punto anche F. Pampurini, cit.
Cenni-Ferretti,
Economia dei mercati e degli strumenti
finanziari, Torino, 2004, 41 ss.
Si tratta di
obbligazioni a tasso fisso munite di una
clausola che attribuisce all'emittente la
facoltà di rimborsare anticipatamente il
prestito. Ovviamente l'emittente avrà
interesse a rimborsare il prestito quando il
tasso di mercato risulterà inferiore a
quello fisso. Questo prodotto consente
all'emittente una più facile gestione del
rischio connesso ad una evoluzione a lui
sfavorevole dei tassi di interesse.
L'opzione che l'emittente si riserva deve
evidentemente avere un valore per
l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere
un tasso superiore a quelli correnti di
mercato. Esempio di Obbligazione Callable
durata: 7 anni Struttura cedolare: 1° anno:
7% (fisso) 2° anno: 7% (fisso) 3° anno: 7%
(fisso) possibilità di rimborso anticipato
4° anno: 7% (fisso) possibilità di rimborso
anticipato 5° anno: 7% (fisso) possibilità
di rimborso anticipato 6° anno: 7% (fisso)
possibilità di rimborso anticipato 7° anno:
7% (fisso) possibilità di rimborso
anticipato. In www.consob.it.
Così Ciocca, Rimborso anticipato di
obbligazioni, "obbligazioni strutturate" e
obblighi di trasparenza nella negoziazione,
in Banca borsa titoli di credito,
vol. 5, 2005, 557.
Esempio
di Obbligazione Reverse Floater
durata: 10 anni Struttura cedolare: 1°
anno: 13% (fisso); 2° anno: 13% (fisso) 3°
anno: 13% - 2*Libor (variabile) 4° anno: 13%
- 2*Libor (variabile) 5° anno: 13% - 2*Libor
(variabile) 6° anno: 13% - 2*Libor
(variabile) 7° anno: 13% - 2*Libor
(variabile) 8° anno: 13% - 2*Libor
(variabile)9° anno: 13% - 2*Libor
(variabile) 10° anno: 13% - 2*Libor
(variabile). In
www.consob.it.
Giudice, Reverse floater: modalità di
pricing e di valutazione, in Rivista
Bancaria, 2001, n. 3, 75; Caparrelli, D’Arcangelis,
I «reverse floater» e i «fixed
reverse», in Amministrazione & Finanza,
1999, n. 2, 52; Id, I reverse floater:
opportunità e rischi di un titolo innovativo,
in Bancaria, febbraio 1999; Esposito,
Dozio, Reverse floater: due applicazioni,
pubblicazione della Banca Commerciale
Italiana nella collana Studi e Ricerche,
febbraio 1998.
Le obbligazioni di questo tipo vengono rese
appetibili attraverso la corresponsione di
un tasso fisso maggiore rispetto ai tassi di
mercato. Questo vantaggio, però, non è altro
che il pagamento di un premio per
l'assunzione di un rischio da parte del
sottoscrittore. Ed il rischio è
rappresentato dall'andamento futuro dei
tassi di mercato, ed in particolare di un
loro innalzamento che, in virtù del
meccanismo della differenza fra tasso fisso
e variabile, porterebbe il sottoscrittore a
percepire una cedola effettiva inferiore a
quella di mercato e, al limite, a non
ricevere alcuna cedola nel caso il tasso
variabile sia uguale o superiore a quello
fisso inizialmente stabilito. La riduzione
della cedola comporta, inoltre, una
diminuzione del valore in conto capitale
dell'obbligazione. Pertanto, qualora il
sottoscrittore dovesse vendere il titolo
prima della scadenza, oltre ai problemi
connessi con la possibile scarsa liquidità o
con l'assenza di un mercato secondario,
riceverebbe un prezzo inferiore a quello
pagato per l'acquisto dell'obbligazione e,
quindi, subirebbe una perdita, talvolta
notevole. Il rischio di una perdita in conto
capitale a seguito di un andamento
sfavorevole dei tassi di interesse,
comunque, non è esclusivamente proprio delle
reverse floater ma di tutte le
obbligazioni a tasso fisso ed è
particolarmente rilevante per le
obbligazioni a più lunga durata. In
www.consob.it. Si veda anche A.
Giannelli, Commentario alla riforma delle
società, Obbligazioni e bilancio,
diretto da Marchetti, Bianchi, Grezzi,
Notari, Milano, 2006, 3.
Così Filagrana, Le obbligazioni
strutturate nel mercato italiano: principali
tipologie e problematiche di valutazione e
di rischio, in Alea Tech Report,
n. 9, 2000, 5 ss.
Pampurini, op. cit., 253 ss.
John C. Hull, Fondamenti dei mercati di
futures e opzioni, 171.
Si ritiene che a questa seconda categoria
possano essere ricondotte, nelle loro
molteplici manifestazioni, le obbligazioni
c.d. CPPI (Constant Proportion Portfolio)
in merito alle quali saranno svolti in
questa solo brevi cenni, sebbene la
trattazione delle stesse meriterebbe
ulteriori approfondimenti.
Si osserva incidentalmente come la media
ravvicinata delle rilevazioni debba
considerarsi una circostanza diversa
dall'utilizzo di un'opzione di tipo asiatico
che, come vedremo, determina la
performance del sottostante sulla base
della media delle performance
realizzate in più sottoperiodi. Nel primo
caso, infatti, ci collocheremmo nell'ambito
delle modalità di osservazione del valore
del sottostante e non già nella
determinazione della performance
dallo stesso realizzata, essendo le prime
solo funzionali alla seconda; nel secondo,
viceversa, saremmo nell'ambito della
determinazione della performance del
sottostante, ossia afferisce al
funzionamento dell'opzione implicita (la
componente derivativa). Analoghe
considerazioni possono essere svolte per
altre modalità di osservazione del
parametro, quale, ad esempio, il considerare
tra più osservazioni del sottostante, non
già la media, bensì la migliore o la
peggiore, circostanza questa che si colloca
nel medesimo rapporto - appena descritto -
rispetto all'opzione di tipo lookback,
che, diversamente, «memorizza» e riconosce
le migliori o le peggiori performance.
L'opzione (option) è un «contratto a
premio che conferisce il diritto, ma non
l'obbligo, per l'acquirente di acquistare
(opzione call) ovvero vendere
(opzione put), alla o entro la data
di scadenza, una determinata attività
finanziaria o reale ad un prezzo stabilito (strike
price). Il diritto è rilasciato dal
venditore (writer) all'acquirente (holder)
contro pagamento di un premio che
costituisce il prezzo dell'opzione»
(De
Bruno –Gabrielli,
Dizionario di finanza,
Il sole 24 ore Pirola, 2000)).
In particolare, l'opzione asiatica è una
«forma di opzione il cui regolamento è solo
per differenziale. Si distinguono: le
average strike, in cui il prezzo
strikeè calcolato alla scadenza ed è
pari alla media dei valori fatti registrare
dal bene opzionato durante la vita
contrattuale; e le average price, in
cui lo strike è determinato alla
stipula del contratto, ma il prezzo del bene
è definito alla scadenza, ed è pari alla
media dei fatti registrare dal bene
opzionato durante la vita contrattuale»
(AA.VV., Enciclopedia della Finanza, Milano,
1998).
John C. Hull, Fondamenti dei mercati di
futures e opzioni, cit., p. 551
Le opzioni esotiche sono anche definite come
«opzioni fuori standard», cfr. John C. Hull,
Fondamenti dei mercati di futures e
opzioni, cit., 552.
John C. Hull, Fondamenti dei mercati di
futures e opzioni, cit,p. 552
John C. Hull, Fondamenti dei mercati di
futures e opzioni, p. 553
Carlo Geronomi Cardia, Reverse
Convertible Bond: profili civilistici e
fiscali, in Tributi, 2001, n. 3,
149; Emilio Girino, Il reverse
convertible: uno strumento finanziario ad
«alto rendimento», in Amministrazione
& Finanza, 2000, n. 17, 34; Piero Pisoni,
Nuovi strumenti finanziari: 1 - Le
obbligazioni reverse convertible; 2 – I
credit derivatives e la cartolarizzazione
sintetica dei crediti, in Impresa
Commerciale Industriale, 2000, n. 4,
581.
Così Filagrana, Le obbligazioni
strutturate nel mercato italiano: principali
tipologie e problematiche di valutazione e
di rischio, in Alea Tech Report,
9, 2000, 12 ss.
Comunicazione n. DEM/81249, 31 ottobre 2000.
N. Ciocca, op. cit.; Canestri-Amadei,
Reverse convertible: costruzione ed
analisi degli effetti sul mercato dei titoli
sottostanti, Quaderni di finanza CONSOB,
n. 48, maggio 2001, 13 ss., secondo cui si
tratterebbe di strumenti innovativi di
finanziamento dotati per più aspetti di
carattere ibrido.
Salanitro, Strumenti di investimento
finanziario e sistemi di tutela dei
risparmiatori, in Banca borsa titoli
di credito, 2004, I, 290. Sul punto
anche N. Ciocca, op. cit. Di
particolare interesse il rilievo di come la
riforma del diritto societario non consenta
un'agevole soluzione del problema. In
particolare l'autrice osserva come la
qualificazione dei titoli in questione
derivi dal tipo di lettura che si intende
dare all'art. 2411 c.c. ove infatti si
ritenga che l'art. 2411 c.c. non esaurisca
tutte varianti di titoli obbligazionari,
potrà concludersi che vi sia spazio anche
per titoli diversi da quelli elencati dalla
norma in questione (segnatamente le
obbligazioni subordinate, le obbligazioni
indicizzate nel rendimento; gli strumenti
finanziari del terzo comma del 2411 c.c.) ,
tra cui quindi anche i reverse
convertible, in caso contrario i titoli
in questione non potranno essere ricondotti
nell'alveo delle obbligazioni. Si veda anche
Fabio Signorelli, Azioni, obbligazioni e
strumenti finanziari partecipativi,
Milano, 2006 che qualifica le obbligazioni
reverse convertible come titoli
atipici.
N. Ciocca, op. cit., 563.
F. Bruno, A. Rozzi, Dall’azione di
risparmio all’Azione Sviluppo: il primo
strumento finanziario ibrido “qualificato”
figlio della riforma del diritto societario,
in questa Rivista, 5, 2008; F. Bruno,
La tassazione degli strumenti finanziari
ibridi nell’ordinamento italiano, in
Rivista ticinese di diritto (RtiD), I,
2008.
F. Bruno, A. Rozzi, Dall’azione di
risparmio all’Azione Sviluppo: il primo
strumento finanziario ibrido “qualificato”
figlio della riforma del diritto societario,
in questa Rivista, 5, 2008; F. Bruno,
La tassazione degli strumenti finanziari
ibridi nell’ordinamento italiano, in
Rivista ticinese di diritto (RtiD), I,
2008.
«Historically, hybrids where associated
with a product that had both debt and equity
characteristics (say preferred shares)
and/or was the former, but under certain
conditions “converted” into the latter (say
convertible or exchangeable bonds)»,
Alexander Batchvarov, Hybrid Products
(Instruments, Applications and Modelling),
Risk Books, 2004, xix.
Così Brian Coyle, Hybrid Financial
Instruments, The Chartered Institute
of Bankers, 2002, 5 - 6, che specifica
come: It is generally expected that
between the date of issuing equity-linked
securities and the time that the security
holders are allowed to take up equity
shares, the share price will have risen.
This assumption is built into the rate for
the conversion of debt into equity or the
subscription price for warrants.
Girino E., Le obbligazioni bull
and bear, in Amministrazione &
Finanza, n. 13, 1989, 801-802; G. De
Marchi, Le bull and bear nel mercato
italiano, in Amministrazione &
Finanza, n. 18, 1987, 1057-1060.
Ambrosini, Titoli obbligazionari di tipo
speciale, in questa Rivista,
1991, 335 ss.; Chiomenti, Titoli
obbligazionari "bull and bear": obbligazioni
o titoli per operazioni di borsa?, in
Riv. Dir. Comm., 1987, I, 144 ss.
G, Ferri, La legittimità dell'emissioni
di obbligazioni indicizzate, in Riv.
Dir. Comm., 1985, II, 493; G. F.
Campobasso, Le Obbligazioni, cit.,
756; R. Ambrosini, cit., 337; D. Galletti,
cit., Buonocore, cit., 512 ss.; Campobasso,
Emissione di prestito obbligazionario
indicizzato in linea di capitale da parte di
s.p.a., in Giur. Comm., 1983, II,
750 ss.; Chiomenti, Titoli obbligazionari
"bull e bear": obbligazioni o titoli per
operazioni di borsa?, in Riv. Dir.
Comm., 1987, I, 144 ss.; in
giurisprudenza v. Trib. Milano 17 luglio
1982, in Giur. Comm.,
1983, II, 750; App. Milano 11
novembre 1982, ivi; Trib. Torino 22
marzo 1985, in Riv. Dir. Comm., 1985,
II, 487; Paolo Casella, Le obbligazioni
indicizzate all'indice?, in Giur.
Comm., 1983, II, 757 ss.; M. Barbuto,
Il prestito obbligazionario indicizzato è
illegittimo?, in
Impresa, 1986, 271.
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