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Nota a sentenza del Tribunale di Venezia del 5
novembre 2009
Pres. Marina Caparelli - Est. Fidanzia
La motivazione di rigetto
da parte del Tribunale veneziano della domanda di
una risparmiatrice acquirente di obbligazioni Lehman
Brothers, per eventuali vizi di informazione posti a
carico dell’intermediario al verificarsi di fatti
nuovi che modificano la rischiosità degli strumenti
finanziari, lascia spazio alla discussione circa la
sussistenza di tali obblighi di condotta.
Il tribunale veneziano rigetta infatti la domanda
non già per carenza di tali obblighi, ma perché
l’imputabilità della banca diviene insussistente,
posto l’imprevedibilità del default della Lehman
Brothers, elemento nuovo ed interveniente che spezza
la liaison tra condotta (omissione di informazione)
ed evento dannoso.
Premessa; 1. Il concetto di rischio di uno strumento
finanziario; 2 Il mercato e la valutazione di
rischio delle obbligazioni Lehman Brothers; 3
L’evento improvviso ed
imprevedibile; 3.1 Le banche e l’osservatorio
privilegiato; 3.2 Dal
presunto evento imprevedibile alla responsabilità da
inadempimento della banca : il risarcimento danni e
la causalità in ambito civilistico; 3.3 Il
dovere di informare sempre adeguatamente i clienti;
4 Conclusioni
Commento
Premessa
Con la presente
sentenza si affaccia sul panorama giurisprudenziale
uno dei più grandi “fallimenti societari”[1]
della storia del mercato finanziario mondiale, le
cui responsabilità travalicano le usuali logiche e
regole
che disciplinano la crisi di una azienda con
conseguenze nefaste per il financial & capital
market lungi da essere ben definite.
La decisione del tribunale veneziano in realtà
sembra lasciare l’amaro in bocca ai molti
obbligazionisti che han visto compromettere il
valore dei propri investimenti nei titoli
obbligazionari della banca americana a seguito del
default società, lasciando prefigurare vita dura per
coloro che volessero intraprendere una strada
giudiziale per il ristoro di eventuali violazioni a
carico dell’intermediario.
Il Collegio giudicante rigetta tutte le domande
dell’attrice confutando le ragioni di fatto e di
diritto addotte dall’investitrice.
L’attenzione esegetica tuttavia del presente lavoro
si focalizzerà sui motivi del tribunale posti a
sostegno del rigetto della domanda attorea circa gli
obblighi informativi posti a carico
dell’intermediario bancario in quanto le
considerazioni del collegio appaiono degne di un
approfondimento.
Siamo in presenza di strumenti finanziari emessi da
una banca, già sotto i riflettori dei mass media da
circa un anno[2],
sia perché facente parte del sistema bancario
focolaio della crisi iniziata sin dall’estate 2007,
sia per problemi di carattere endogeno e che
inspiegabilmente gode di buona valutazione da parte
di agenzie di rating (A- ) sino al giorno di
default.
Si cercherà di dimostrare in questa sede: a) la
valutazione di rischio (credito) offerta dalle “tre
sorelle”, la cui attendibilità nel suo recente
passato ha subito diversi smacchi, non esaurisce
l’intera gamma di rischi impliciti in uno strumento
finanziario; le agenzie di rating a dispetto
dell’asserzione del collegio veneziano, non sono il
benchmark del mercato finanziario; b) il mercato
valutava, a dispetto della motivazione del
tribunale, adeguatamente il rischio delle
obbligazioni Lehman Brothers attraverso
l’aggiustamento del prezzo per il rischio
implicito; c) gli operatori professionali
nell’ambito del risk management hanno ulteriori
strumenti per valutare il credit risk tali che li
pongono “in una sorta di osservatorio privilegiato”.
In conseguenza di ciò, posto che il fallimento
Lehman Brothers non era affatto evento del tutto
imprevedibile, decade il novus actus
interveniens (“salvacondotto”a parere dei
giudici veneziani) e la banca diviene soggetto
obbligato ad informare i suoi clienti non già sul
possibile fallimento, ma sul mutato livello di
rischio di un investimento trasformatosi da “basso
rischio” ad alto .
1. Il concetto di rischio di uno strumento
finanziario
L’evento “default Lehman Brothers” presenta spunti
di novità rispetto a celebri casi di “risparmio
tradito” (obbligazioni Parlmalat, Cirio, titoli
dello Stato argentino …).
Effettivamente quanto affermato dal collegio
veneziano circa la rischiosità dell’obbligazione
Lehman Brothers (giorno del’acquisto 02 febbraio
2008), nonché la permanenza del rating pressoché
stabile durante la vita residua del titolo sino al
giorno 15 settembre 2008, risulta esser vero; a
fortiori rimarca il tribunale, la stessa attrice ha
confermato in sede processuale come i rendimenti
delle obbligazioni Lehman Brothers (non è dato
sapere quali obbligazioni abbia sottoscritto, la
durata, il tasso nonché la struttura) fossero in
linea con i rendimenti dei titoli di stato.
E’ bene allora, porre qualche opportuna
precisazione in merito al concetto di rischio di uno
strumento finanziario dato che l’esito di eventuali
contenziosi tra risparmiatori ed intermediari per il
caso delle obbligazioni Lehman Brothers dovrà essere
frutto non solo di una corretta qualificazione
giuridica delle eventuali violazioni comportamentali
(in questo caso) della banca ma anche della chiara
ed esaustiva declinazione di concetti afferenti al
mondo della finanza.
Premesso che qualunque strumento finanziario non è
scevro da un certo grado di rischio sia pur minimo e
posto che è arduo analizzare la rischiosità di un
titolo non conoscendone i dati fondamentali, ha
poco senso paragonare il suo rendimento ad un titolo
di stato per porlo al riparo dall’eventuale
“minaccia” di investimento alto rischio dato che
anche taluni titoli di stato possono tranquillamente
rientrarvi finanche gli stessi titoli dello stato
italiano.
Il ragionamento del tribunale veneziano ruota
infatti intorno al concetto di rischio legato al
grado di affidabilità dell’emittente (a tale scopo
infatti cita più volte il giudizio rilasciato dalle
agenzie internazionali di rating), che sottintende
la domanda: avrò i miei soldi a scadenza del
prestito obbligazionario o l’emittente sarà
insolvente?[3]
Tale interpretazione in realtà è alquanto lacunosa
poiché il concetto di rischio di uno strumento
finanziario non si esaurisce nel solo rischio di
credito ma comprende almeno altri due parametri,
così come definiti dai Nuovi Accordi sul Capitale
di Basilea del 2004 (Basilea II), il rischio di
mercato (il rischio derivanti da tasso di interesse,
rischio su posizioni in merci, rischio prezzo in
posizione titoli di capitale, rischio cambio,
volatilità) ed il rischio operativo (il rischio di
perdite derivante da inadeguatezza o disfunzioni
procedurali, risorse umane o eventi esogeni nonché
il rischio legale ma non quello strategico o
reputazionale)
[4].
Qualunque analisi (anche quella svolta da un
tribunale) non può quindi prescindere, nel valutare
l’evoluzione della rischiosità delle obbligazioni
Lehman Brothers, da almeno due sue componenti , il
rischio di credito e di mercato.
D’altra parte lo stesso circuito bancario[5]
esponeva le obbligazioni della banca americana
all’interno di un elenco di obbligazioni basso
rischio-rendimento le cui caratteristiche principali
erano un rischio di credito non inferiore ad un
rating A- ed un rischio di mercato molto contenuto
pari ad una variazione di prezzo su base settimanale
non superiore all’1%.
Ciò detto, è anche doveroso stigmatizzare l’assunto
che vuole le agenzie di credito unico ed affidabile
benchmark per gli operatori professionali ed il
mercato finanziario tutto.
I
vari casi di market failures ed il ruolo “giocato
dalle tre sorelle” (le americane Standard&Poor’s,
Moody’ s e la francese Fitch), in realtà non sembra
avvalorare tale tesi .
Ricordiamo che le agenzie di rating, esprimono
pareri sul merito di credito di un emittente o di
suoi strumenti finanziari; sinteticamente si può
affermare che il rating diviene una previsione circa
la probabilità di solvibilità di un debitore sia
pubblico che privato ad una certa data[6],
più specificatamente una valutazione afferente alla
probabilità che si verifichi una riduzione del
valore di una posizione creditizia a seguito di un
peggioramento del merito di credito della
controparte debitrice.
Il collegio veneziano ricorda, a corroborare la sua
affermazione, il caso dei tristemente famosi bond
argentini. Ebbene è fuor di dubbio che i titoli
argentini rappresentativi del debito pubblico di un
paese ad economia emergente, incorporassero sin
dalla fine degli anni novanta un rischio elevato
(prova empirica ne era il suo rendimento rispetto ad
un pari titolo governativo tedesco o statunitense)
tanto che le stesse agenzie di rating non potevano
non assegnare un giudizio corrispondente allo
“speculative grade da sempre”[7];
malgrado ciò, risulta notorio anche che le stesse
agenzie internazionali ponessero sensibili downgrade
solo alcuni mesi antecedenti la dichiarazione di
moratoria sul debito pubblico avvenuta il 23
dicembre 2001[8].
I
bond argentini in altre parole sono un caso quasi a
sé, visto che vengono catalogati sin dal principio
come bond speculativi e tale rimarranno sino a buona
parte del 2001 ( rating Moody’s 13 /07/2001 B3,
probabilità di default pari al 7,5 %) per poi negli
ultimi mesi subire ulteriori downgrade.
Se per il caso argentino, pertanto le agenzie di
rating “ebbero vita facile”, del tutto diverso fu il
loro comportamento per altri celebri casi, dove alla
dinamica di un crisi societaria non è corrisposta
un altrettanto pari e altrettanto veloce equa
valutazione delle agenzie di rating.
A
tal fine è sufficiente ricordare in questa sede due
tra i casi più eclatanti di fallimenti societari
degli ultimi dieci anni, mi riferisco ai casi
Parmalat, ed Enron
Come non ricordare che le obbligazioni della
società italiana godevano sino al precipitare degli
eventi ancora un giudizio investment grade
[9] (BBB- Standard & Poor’s); così come, il caso
Enron ha posto ben in evidenza le defaillance dei
“presidi posti a tutela degli investitori”[10]
; basti ricordare solo che cinque giorni prima della
dichiarazione di fallimento, avvenuto il
02/12/2001, Standard &Poor’s e Moody’s “aveva
classificato Enron come creditore relativamente
solido”.
Accertato dunque che il solo giudizio reso dalle
“tre sorelle” è giudizio non attendibile per quanto
concerne la valutazione del rischio di credito, come
già ricordato è necessario sottolineare che lo
stesso concetto di rischio contempla una più ampia
gamma di tipologie di rischio, tra cui la più
importante è il rischio di mercato, il rischio che
il valore di mercato degli strumenti finanziari, si
riducano a causa di variazione di mercato
(variazione prezzo,, tassi di interessi, tasso di
cambio, la rispettiva volatilità).
2. Il mercato e la valutazione di rischio
delle obbligazioni Lehman Brothers
Soffermiamoci ora su un fondamentale passaggio della
sentenza veneziana che servirà per affrontare il
prosieguo dell’analisi: “Al momento dell'acquisto
del 8.2.2008, il soggetto emittente godeva di una
rating di tutto rispetto e in particolare un rating
di categoria A1 per l'agenzia specializzata Moody's
e A per l'agenzia Standard Poor (agenzie la cui
peculiare attività consiste proprio nel valutare il
merito di credito, in termini di solvibilità, delle
società pubbliche e private e degli Stati,… La
società Lehman Brothers ha conservato il proprio
rating in categoria A fino al 15 settembre 2009,
giorno in cui è stata dichiarata fallita…. Proprio
tale circostanza rende palese che il mercato
finanziario non ha mai avvertito, prima
dell'irreparabile, i sintomi del default;
diversamente il rating delle Lehman sarebbe
precipitato ben prima, come avvenne per i bond
argentini dal marzo 2001 in poi. … Non può
rimproverarsi alla Banca di non aver previsto il
default della Lehman Brothers se neppure le agenzie
di rating lo hanno previsto…”.
Affermazioni che in un sol colpo azzerano un
decennio di analisi, e contenzioso intorno ai
market failures,
la cui interpretazione a voler analizzarla
attraverso una dimensione diacronica ben potrebbe
inquadrarsi a cavallo dello scorso decennio, prima
dei vari scandali finanziari di inizio millennio.
Il collegio veneziano infatti potremmo dire con un
“ragionamento circolare”, una petizione di
principio solleva da qualsivoglia responsabilità
l’intermediario bancario in quanto l’agenzia di
rating diviene stella polare del mercato
finanziario, divenendo unico catalizzatore di
eventuali responsabilità. D’altra parte
con un ragionamento a contrario, si può
affermare che il tribunale non nega l’accesso ad un
eventuale inadempimento da parte della banca se solo
si dimostrasse che tale mutamento del livello di
rischio (non a caso non cito “la prevedibilità”
concetto non contemplato tra i doveri di una banca
ma attinente ad un profilo soggettivo), in realtà,
vi è stato e l’istituto di credito era in grado di
rilevarlo.
Prendiamo dunque spunto proprio dalla considerazione
che il tribunale veneziano fa circa il rendimento
dell’obbligazione bancaria americana ed il suo
accostamento sia pure de relato ad un titolo
di stato “…ella stessa ammette (ndr la
risparmiatrice) che il tasso delle Lehman non si
discostava in modo significativo dal rendimento
offerto dai titoli di Stato…”
Ebbene l’obbligazione americana dell’attrice pur
avendo lo stesso rendimento iniziale rispetto ad un
ipotetico titolo di stato e lo stesso rischio di
credito, evidentemente già alla data dell’acquisto
incorporava un rischio di mercato ben differente
(come qualunque altra obbligazione) e
successivamente accadrà per il rischio di credito
ancorché non segnalato dalle agenzie di rating .
Basterebbe osservare empiricamente le oscillazioni
di una qualunque obbligazione Lehman Brothers ed un
titolo di stato italiano con pari durata ( o quasi).
Se ipotizzassimo che verso la fine di febbraio un
risparmiatore avesse acquistato due titoli
obbligazionari, uno della banca americana L.
Brothers 10/05/2001-2001 6,375%) ed un titolo di
stato italiano con durata simile (Btp 15/03/2011
cedola 3,5% durata residua 37 mesi anziché i circa
39 della Lehman B.), quest’ultimo poteva essere
acquistato ad prezzo oscillante tra 99,5 e 100 con
rendimento annuale di circa 3,10% circa 160 punti
base di differenza con il rendimento del titolo
obbligazionario della banca americana (cfr Borsa
italiana S.p.a; Deutsche Boerse Group ).
Ebbene giorno 1 aprile il titolo americano scende
ad un prezzo di 95,5 centesimi (quotazione Borsa di
Francoforte), con una sensibile oscillazione
negativa di prezzo (circa il 6,94 %) e quel titolo
incorporava già un rendimento di circa il 7, 1 %
circa su base annua; il nostro ipotetico Btp alla
stessa data cala invece ad una quotazione di 99,01
una oscillazione negativa dello 0,99% corrispondente
ad un rendimento annuo del 3,4% : è evidente
l’allargamento dello spread della nostra
obbligazione bancaria pari a 370 basis points.
L’obbligazione Lehman pur avendo un rating pari alla
classe A, così come quello assegnato da Standard&
poor’ s allo stato italiano pari a
A+, (cfr La Repubblica 24/04/2008, pag.28)
ormai manifesta, con la sua volatilità il rischio
di mercato, ed è già divenuta una obbligazione high
yield cioè ad alto rendimento altro che basso
rendimento!
Evidentemente pur rimanendo immutato il rischio di
credito (ma quest’ultima considerazione meriterebbe
ulteriore ed autonomo approfondimento), il rischio
di mercato è ormai ben percepito dagli operatori .
Durante la primavera - estate 2008 lo stesso titolo
obbligazionario continuava una inesorabile discesa
del suo prezzo, segnale inconfutabile fornito dal
mercato finanziario circa il deteriorarsi della
crisi della banca d’affari americana già in corso
da diversi mesi. Infatti nel mese di agosto solo a
titolo di esempio le obbligazioni degli attori
subirono oscillazioni negative pari ad un 4,5% -5%:
da un prezzo di circa 94,70 del 18 agosto 2008 ad un
prezzo di 90,40 dell’01/09/2008 (cfr Borsa di
Francoforte). A tali valori di quotazione del 01
settembre, il rendimento annuale lordo dell’
obbligazione incorporava un rendimento del 9,65%;
l’ipotetico Btp è solo sceso ad una quotazione di
98,06 pari ad un rendimento del 3,82%: la banca
americana ormai viaggia con uno spread di 580 punti
base rispetto al titolo di stato in considerazione.
Ed infine il titolo in argomento accusa un ulteriore
decremento di circa il 6%, giungendo a quota 85
giorno 11 settembre
Quali considerazioni allora possiamo svolgere?
Evidentemente il mercato finanziario, composto non
solo dal mercato retail con il suo “quasi
naturale” gap informativo ma soprattutto dagli
operatori professionali, prezzava continuamente
l’obbligazione Lehman Brotohers univocamente con
quotazioni sempre minori posto che era necessario
aggiustare il premio per il rischio ormai
incorporato.
Siamo in presenza di un rischio di mercato divenuto
macroscopicamente differente ma altrettanto lo è in
realtà il rischio di credito (soprattutto
dall’estate 2008) a dispetto dell’immutabilità del
rating delle agenzie internazionali a cui “ancora
una volta” parrebbe imputarsi una scarsa attenzione
al divenire di una crisi societaria.
Ebbene appare alquanto apodittica l’affermazione del
collegio veneziano :“il mercato finanziario non ha
mai avvertito, prima dell'irreparabile, i sintomi
del default”, posto che da una semplice analisi
fattuale delle oscillazioni di prezzo dei vari
strumenti finanziari emessi dalla banca americana
si può ben rilevare (anche senza l’ausilio di un
consulente tecnico) che il mercato continuamente
dalla primavera-estate 2008 prezzava al ribasso
anche in modo molto violento le quotazioni dei
rispettivi strumenti finanziari[11],
indice evidentemente di una ricerca di fair value e
conseguenza del sempre più crescente rischio di
credito (a dispetto dell’immutabilità del rating
delle agenzie) e del rischio di mercato.
3. L’evento improvviso ed imprevedibile:
3.1 Le banche e l’osservatorio privilegiato
Occorre ora valutare la
chiara conclusione del tribunale veneziano : “…
Né la banca convenuta si trovava in una
sorta di osservatorio privilegiato al cospetto
dell'emittente … In
conclusione, essendosi il default dell'emittente
Lehman palesato del tutto improvviso ed
imprevedibile…
Orbene è necessaria una premessa.
Nessuno potrà mai affermare che vi sia un soggetto
che abbia capacità divinatorie e sappia prevedere
un evento futuro: questo non è il compito degli
economisti, degli analisti finanziari, né tantomeno
di una banca ergo, la”mancata previsione” non può
essere oggetto di un possibile inadempimento della
banca.
In realtà come esaminerò nell’ultimo paragrafo,
dovere di un intermediario è la corretta, continua
informazione concernente evidentemente le
caratteristiche di un investimento posto in essere
da un risparmiatore ed è lì che si annida l’
eventuale inadempimento posto in essere
dall’istituto di credito, riconoscendo ad un
“evento imprevedibile” l’interruzione di quel file
rouge (nesso di causalità) che unisce il
comportamento dell’intermediario (omessa
informazione) con l’evento dannoso (aumento del
livello di rischio).
Tuttavia, prima di addentrarci in tale contesto, è
bene terminare l’analisi “degli strumenti”
necessari all’interprete per una corretta
qualificazione giuridica dei fatti; è questa
un’analisi fattuale che non prescinde dall’inferenza
probatoria, un corretto costruirsi di argomentazioni
che muovono dalla concatenazioni logiche e non
solo scientifiche tesi a corroborare un’ipotesi[12]
che come vedremo assume in ambito civile la regola
del “più probabile che non” anziché la formula
penalistica “ oltre ogni ragionevole dubbio” .
Ciò detto, tornando ad analizzare l’affermazione del
collegio posta ad inizio paragrafo, è’ fatto ormai
notorio che una banca è in possesso di strumenti di
risk management che le permettono di valutare e
gestire l’evoluzione del rischio incorporato dai
diversi strumenti finanziari. Il VaR ( Value at
risk), ne è uno di questi ed esprime la perdita
massima potenziale che un proprio portafoglio di
investimento può subire in un determinato orizzonte
temporale con un predefinito livello di confidenza)[13];
i contratti derivati CDS, credit derivative swap
contratti derivati sul credito tecnicamente uno
swap, una forma di assicurazione tra un acquirente
compratore di protezione e un venditore di
protezione per uno specifico evento chiamato credit
event, che tipicamente è il default del debitore
terzo. Il costo di questa protezione contro la
probabilità del default di Lehman Brothers era
enormemente aumentato nei sei mesi antecedenti il
fallimento come necessariamente doveva sapere la
banca, indice evidentemente di un deterioramento
progressivo della crisi societaria della banca
americana[14]
.
A
tal proposito può esser utile ricordare che le
stesse banche (tra cui quelle italiane),
parteciparono giorno 21 ottobre 2008 al cash
settlement, maxi regolamento, sui credit derivatives
swap di Lehman Brothers: in sostanza fu il giorno
finale ( a più di un mese dal “fallimento”) tra gli
intermediari che si erano assicurati contro il
fallimento e chi aveva venduto tale “assicurazione[15].
A
tal proposito due considerazioni: anche le banche
nostrane facevano uso dei CDS come strumenti di
valutazione del rischio ed inoltre il fallimento
della banca americana era oggetto di “scommesse”
ormai da diverso tempo.
3.2 Dal presunto evento imprevedibile alla
responsabilità da inadempimento della banca : il
risarcimento danni e la causalità in ambito
civilistico
Non si può terminare la disanima del passaggio
motivazionale del collegio veneziano senza
considerare l’ultima asserzione: “…In
conclusione, essendosi il default dell'emittente
Lehman palesato del tutto improvviso ed
imprevedibile - come altrettanto imprevedibile era
la crisi finanziaria della Morgan Stanley risolta
solo per interventi esterni - la condotta della
banca deve ritenersi immune da censure”.
In altre parole, tale affermazione risulta essere un
vero e proprio “salvacondotto” per la banca
convenuta posto che, a parere del tribunale, siamo
di fronte ad un evento, il default”, lungi
dall’esser percepito come probabile, ha squarciato
l’azzurro cielo dei mercati finanziari dell’estate
2008 come un lampo tipico di stagione cogliendo
tutti gli operatori di sorpresa.
L’analisi sin qui condotta in realtà tende a
confutare tale tesi ed inoltre a verificare ,
attraverso la qualificazione giuridica della
fattispecie concreta, se la condotta della banca
possa essere meritoria di una qualche censura.
A
dire il vero con un ragionamento a contrario, il
tribunale veneziano sembra lasciare aperta la
possibilità di riscontare nella condotta della banca
una qualche forma di rimprovero salvo inibire
l’operatività della responsabilità ex art 1218 c.c.
attraverso l’evento imprevedibile ed improvviso
quale è stato, a parere dei giudici, il fallimento
.
In altri termini il collegio veneziano non rigetta
la domanda dell’attrice sin qui presa in esame,
perché non riscontra alcun obbligo a carico
dell’istituto di credito successivamente
all’operazione di investimento, ma esclude una
possibile rimprovero per la imprevedibilità di un
nuovo e successivo accadimento .
E’ bene stigmatizzare, a parere dello scrivente, che
se inadempimento vi è stato ( la domanda attorea
infatti postula l’accertamento di eventuali vizi
informativi), non si configura nella mancata
previsione del default quale evento- danno, giacché
verrebbe da chiedersi quale norma di condotta
legale o negoziale pone a carico della banca un tale
onere, ma nell’omissione informativa dell’aumentato
livello di rischio che il cliente ha dovuto subire
sino all’estremizzazione di tale effetto : il
fallimento .
A
ben guardare , il confronto allora che il collegio
veneziano lascia aperto sembra essere focalizzato
sulla causalità quale elemento teleologico sia di
imputazione del fatto illecito, attraverso il nesso
condotta/evento sia come mezzo per stabilire
l’entità delle conseguenze pregiudizievoli del
fatto, in sostanza il danno risarcibile, attraverso
il nesso evento/danno[16]
E’ il caso probabilmente di inquadrare brevemente la
disciplina da cui prendere le mosse per individuare
quale siano invece gli obblighi imputabili ad un
intermediario.
Orbene, posto che siamo evidentemente in “regime di
responsabilità contrattuale”, la norma cardine in
tema di inadempimento[17]
da richiamare è l’art. 1218 c.c. “ Il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta, è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile.
La norma, unitamente all’art. 1223 c.c. e 1225 c.c.,
.richiama all’attenzione dell’interprete il tema
della serie causale dell’imputazione, del contenuto
del risarcimento del danno (perdita subita e mancato
guadagno) e della limitazione della responsabilità
del debitore afferente alla serie causale originata
dall’inadempimento: si badi che il tema della
causalità, motivo quest’ultimo di discussione
dottrinale e giurisprudenziale non del tutto sopita
e che si contraddistingue in ambito di
responsabilità contrattuale o da inadempimento per
le soluzioni atipiche proposte dalla
giurisprudenza[18],
si snoda su due piani differenti anche in merito
all’ambito sul quale incidono: quello della
imputabilità, incide sulla valutazione di ottenere
una generica possibilità di risarcimento, quello
di prevedibilità su di una valutazione di
proporzionalità della sanzione risarcitoria alla
lesione subita[19].
Un recente arresto della Suprema Corte[20],
operando un notevole revirement in tema di
accertamento del nesso causale in ambito civile, e
con l’intento pregevole di razionalizzare le varie
sfaccettature inerente al tema della casualità,
afferma che il nesso di causalità materiale dettate
dalla celebre sentenza Franzese (Cass pen., sez.
un., 10 luglio 2002, n. 30328), secondo cui tale
nesso sussiste in presenza di un “elevato grado di
credibilità razionale”, è da applicarsi nel giudizio
penale ma non nel giudizio civile: in luogo della
regola “dell’elevato grado di credibilità
razionale”», in ambito civile il criterio da
applicare è il “più probabile che non”. Gli
“ermellini” della terza sezione, riconoscono
tuttavia “ preservato in capo al giudice, quel
margine irrinunciabile quanto inevitabile di
verifica logica del rapporto di causalità al di
fuori dei coefficienti meramente statistici e di
altre valutazioni provenienti da accertamenti
tecno-scientifici” .
Le regole operative in tema di causalità, convergono
in buona sostanza con la sentenza del 15 settembre
2007 n. 21619, verso un modello di spiegazione di
tipo logico ( in realtà già da alcuni anni prima vi
era stato una presa di distanza dalla famosa
sentenza Franzese dai suoi dettami rigorosi
in ambito di nesso di causalità)
[21] affermando la diversità in ambito civile da
quello penale, pur se con alcune pronunce delle
Sezioni Unite, in tema di risarcimento danni per
emotrasfusione da sangue infetto (dieci decisioni
coeve dell’11 gennaio 2008 dal n. 576 al n. 585)
almeno sul piano ricostruttivo, tale
differenziazione viene ridimensionata, collocandola
“in una dimensione squisitamente processuale”[22].
Da una ricostruzione sistematica delle norme
afferenti il tema del risarcimento danni in ambito
civile emerge un quadro in cui il nesso di
causalità deve sussistere tra condotta ed evento
(il giudizio sull’illecito), perché possa
configurarsi, a monte, una responsabilità
strutturale (Haftungsbegrundende Kausalitat)
distinto dal «nesso che, collegando l’evento al
danno (giudizio sul danno), consente
l’individuazione delle singole conseguenze dannose,
con la precipua funzione di delimitare, a valle, i
confini di una (già accertata) responsabilità
risarcitoria, (Haftungsausfullende Kausalitat)[23].
Il danno rileva sotto due profili diversi: “come
evento lesivo e come conseguenze risarcibili, retto
il primo dalla causalità materiale, ed il secondo da
quella giuridica”[24];
a questo secondo profilo è opinione prevalente,
anche da parte della dottrina, corrisponde la regola
dell’art 1223 c.c. a norma del quale il risarcimento
deve comprendere le perdite che siano conseguenza
immediata e diretta del fatto lesivo .
Orbene, il “principio guida” per una corretta
individuazione della causalità civile al fine di
individuare i termini dell'astratta riconducibilità
delle conseguenze dannose delle proprie azioni in
capo all'agente, va configurato in termini di
rispondenza, da parte dell’autore del fatto
illecito, delle conseguenze che ‘normalmente’
discendono dal suo atto, a meno che non sia
intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli
non ha il dovere o la possibilità di agire (la c.d.
teoria della regolarità causale e del novus actus
interveniens): “il nesso causale diviene così “la
misura della relazione probabilistica concreta (e
svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra
comportamento e fatto dannoso”[25].
La
regolarità causale, teoria utilizzata anche in
ambito common law, detta i confini entro cui
ricade la responsabilità di ciascuno che si configura
come conseguenza della sua condotta attiva o
omissiva e che appare sufficientemente prevedibile
al momento in cui ha agito, escludendo in tal modo
la responsabilità per tutte le conseguenze
imprevedibili.[26]
In concreto il giudice deve accertare separatamente
dapprima la sussistenza del nesso di casualità tra
condotta illecita e l’evento di danno e solo in
secondo momento considerare e valutare se quel
comportamento abbia avuto o meno natura colposa o
dolosa[27]
La disciplina codicistica concernente la
responsabilità contrattuale o di inadempimento in
realtà differenziandosi in questo dall’illecito
aquiliano, non prevede una disposizione “sul danno
ingiusto” ma piuttosto sul danno da risarcire[28],
posto che il soggetto responsabile, ordinariamente,
è il contraente od il debitore divenuto
inadempiente. Si ritiene insomma che in tema di
risarcimento del danno in ambito di responsabilità
da inadempimento, ancorché il complesso normativo
operato dal legislatore, operi una consequenzialità
di fasi da identificare in un primo accertamento di
responsabilità e poi quella concernente il contenuto
della stessa, la norma cardine sia finalizzata solo
a sanzionare la condotta del debitore inadempiente o
in ritardo, posto che l’identificazione costituisce
un prius logico già esistente (che si compie proprio
attraverso il collegamento necessario con
l'obbligazione rimasta inadempiuta)”[29]e
pertanto il problema dell’imputazione del fatto non
si pone.
Diviene a questo punto chiaro la distinzione
rispetto all’illecito aquiliano ed alla sua relativa
disciplina, dato che l’inesistenza di un precedente
rapporto, richiede in primo luogo l’accertamento
del soggetto responsabile; nell’area della
responsabilità aquiliana non “è programmata alcuna
obbligazione”, non essendoci alcun vincolo giuridico
tra i soggetti della fattispecie di danno, “vincolo
che sorge proprio a causa dell’illecito , ed assume
la forma dell’obbligazione primaria”[30].
Un recente arresto giurisprudenziale evidenziando
regole e principi ispiratori già delineati dai
giudici di legittimità affermano per un caso di
responsabilità contrattuale, che “ è viziata la
decisione la quale escluda il nesso con certezza
ascritto ad un errore del sanitario, posto che il
suddetto nesso deve sussistere non già tra l’errore
ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre
la sussistenza dell’eventuale errore rileverà sul
diverso piano della imputabilità del danno a titolo
di colpa causale”( Corte di Cass. Sez. III 16
gennaio 2009, n. 975).
Ancora un volta quindi è stabilito il principio che
nel sistema civilistico vi sono due momenti: il
primo è l’accertamento del nesso di causalità
(materiale) diverso dall’accertamento in sede
penalistico ( dove vige la regola dell’elevato grado
di credibilità razionale prossimo alla certezza ) e
consiste in quella relazione probabilistica concreta
tra condotta ed evento dannoso secondo il criterio
(sia pure ispirato dalla regolarità causale) del
“più probabile che non”.
In questa prima fase si prescinde da una
qualsivoglia valutazione di previsione/prevedibilità
del soggetto (in questo caso inadempiente) che va
compiuto nella fase successiva allo scopo
dell’individuazione dell’elemento soggettivo
(colpevolezza), in quell’opera tesa ad individuare
“ a valle” le singole conseguenze dannose.
Ad una individuazione di una relazione primaria
(causalità materiale) tra condotta (autore del
fatto) ed evento, depurata da qualsivoglia elemento
di soggettività, segue una valutazione della
causalità giuridica, sia sotto il profilo della
dipendenza degli antecedenti fattuali, sia per
quanto concerne l’individuazione del “fatto nuovo”
che recide il nesso casuale primario, dovendo
nell’illecito omissivo, accertare la condotta in
termini probabilistici inversi per “inferire
l’incidenza del comportamento omesso è in relazione
non/probabilistica con l’evento stesso (che si
sarebbe probabilmente avverato anche se il
comportamento fosse stato attuato), a prescindere,
ancora una volta, da ogni profilo di colpa intesa
nel senso di mancata previsione dell’evento e di
inosservanza di precauzioni doverose da parte
dell’agente (Corte di Cassazione del
18 aprile 2005, n. 7997)”.
Il
giudice, è bene ribadirlo, nella sua valutazione del
rapporto eziologico, avrà a disposizioni dati
fattuali, scientifici, di comune esperienza, ma il
giudizio peritale si affiancherà a quel suo
irrinunciabile giudizio di verifica logica che
renderà il magistrato
iudex peritus peritorum, nella sua dimensione
più alta e dignitaria, senza che perda in pratica la
funzione di operare scelte opportune in un dato
momento storico[31]
.
Dunque è bene ricapitolare tenendo ben ferma sempre
l’affermazione con cui termina il collegio veneziano
e cioè la condotta della banca non è censurabile per
il verificarsi di un evento imprevedibile ed
improvviso: evidentemente il fatto che il tribunale
menzioni come “salvacondotto” per l’intermediario,
l’imprevedibilità dell’evento, lascia spazio, a
parere dello scrivente e per quanto sin qui detto,
che vi è a monte una responsabilità strutturale
della banca tra la condotta astrattamente
considerata e non ancora qualificabile come damnun
iniura datum ed evento dannoso.
Questo primo positivo accertamento del nesso casuale
(materiale) esclude che venga preso in
considerazione qualsiasi elemento soggettivo quale è
una valutazione di prevedibilità sia “oggettivata”
che soggettiva e che costituirà elemento di
valutazione successiva alla relazione primaria della
fattispecie, posto che prevedibilità/previsione sono
concetti come detto insiti nella fattispecie di
colpa momento successivo di valutazione che non ha
alcun collegamento con il positivo accertamento del
nesso casuale.
Pertanto ben potrebbe accadere di trovarsi di fonte
ad una gravissima negligenza da parte dell’agente e
malgrado l’antigiuridicità astrattamente considerata
della sua condotta rispetto all’evento dannoso
verificatosi, si possa escludere l’esistenza
dell’illecito poiché interviene un successivo fatto
causale totalmente (o probabilmente ) indipendente
dalla condotta dell’agente ed interrompe il
precedente nesso eziologico (condotta agente –
evento dannoso), rendendo inutile anche
l’accertamento della presunta colpevolezza ( la
negligenza) del soggetto inadempiente (teoria della
regolarità causale e del novus actus interveniens).
Orbene, posto che il collegio veneziano rigetta la
domanda degli attori sui presunti vizi di
informazioni della banca, non per carenza di
obblighi in tal senso dell’intermediario, ma per il
sopraggiungere di un terzo accadimento estraneo ed
indipendente rispetto al vincolo banca-cliente,
quale allora il possibile inadempimento e quali
sono i possibile danni risarcibili?
Ricordiamo che ai sensi dell’art 1223 c.c. sono
risarcibili i danni quali conseguenze dirette ed
immediate dell’inadempimento: la valutazione del
nesso di causalità giuridica[32]
tra evento (inadempimento) ed il danno va fatta
sotto la luce della relazione probabilistica
concreta.
In altri termini, sulla base del vincolo negoziale
e delle norme primarie e secondarie inderogabili ed
integrative dello stesso regolamento contrattuale
(contratto quadro sui servizi di investimento) quali
sono i possibili obblighi di condotta a carico della
banca nel caso che interessa agli attori?
3.3. Il dovere di informare sempre
adeguatamente i clienti
Il ruolo dell’intermediario nel processo formativo
della volontà dell’investitore nelle duplici fasi di
investimento e/o disinvestimento assume un ruolo
attivo.
L’obbligo che ricade sull’intermediario è duplice,
in quanto, a fronte di un dovere di informarsi, cioè
di raccogliere dal cliente tutte quelle notizie
necessarie a tracciarne il profilo finanziario, vi è
un correlativo dovere di informare che, per essere
correttamente adempiuto, richiede anche un costante
obbligo di aggiornamento professionale. L’attenzione
va focalizzato in particolare, sull’art. 21, comma 1
del TUF, che stabilisce che nella prestazione dei
servizi e delle attività di investimento e accessori
i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al
meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità'
dei mercati; b) acquisire le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati; c)
utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d)
disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi e delle attività'.
Si tratta di una disposizione, come correttamente
osservato dalla Prima Sezione della Cassazione nella
sentenza 25 giugno 2008, n. 17340, che assoggetta
“la prestazione dei servizi di investimento ad una
disciplina diversa e più intensa rispetto a quella
discendente dall’applicazione delle regole di
correttezza previste dal codice civile”.
Tale obblighi comportamentali d’altra parte già ben
delineati dalla normativa previgente l’introduzione
della direttiva europea Mifid (Reg..to Intermediari
11522/98, art. 26 lett. e ed art. 28, 1°co.lett.a),
oggi sono più dettagliatamente delineati dall’art.
27 e ss. del nuovo Reg.to Intermediari n.16190/07):
l’obbligo che ricade sull’intermediario in sostanza
è duplice, a fronte di un dovere di informarsi circa
il profilo finanziario del cliente, (know your
customer), acquisire informazioni sui
prodotti/strumenti finanziari (know your merchandise
rule), vi è un corrispondente dovere di informare il
cliente, sempre ed adeguatamente; due tipi di flussi
informativi che segnano i rapporti negoziali tra le
parti.
La stessa Consob osserva[33],
gli intermediari devono agire in modo onesto, equo e
professionale e servire al meglio gli interessi dei
loro clienti), pone esplicitamente “quale obiettivo
dell’agire trasparente, diligente e corretto degli
operatori e quale criterio guida delle loro
condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo
possibile, degli interessi dei propri clienti” ex
art. 21 Tuif (Consob, Doc.to di consultazione
Livello 3 Regolamento Intermediari, 26 maggio 2008 )
Sempre l‘Authority, già prima che fosse introdotto
il servizio di consulenza tra le categorie previste
dal TUF come servizi ed attività di investimento
(Direttiva europea sul mercato degli strumenti
finanziari MIFID 2004/30/CE recepita dal d.lgs.
164/2007), ha avuto modo di ricordare che le
prestazioni consulenziali sono (potenzialmente)
insite in ogni attività di intermediazione
mobiliare (Comunicazione Consob BOR/RM/94005134
del 23 maggio 1994); “solo
in via astratta i servizi di collocamento o di
ricezione e trasmissione (o di esecuzione di ordini
o negoziazione per conto proprio) sono posti in
essere senza essere accompagnati da consulenza
(Prime linee di indirizzo in tema di consulenza in
materia di investimenti – Esito delle consultazioni
– 30 ottobre 2007).
Ragionando a contrario, ciò si traduce che in
concreto, tutti i suddetti servizi di investimento
(collocamento, ricezione e trasmissione,
negoziazione ed esecuzione) si accompagnano ad una
consulenza in materia di investimenti, con
l’attivazione di quei doveri di assistenza continua,
insiti nel concetto stesso di attività di
consulenza, in cui si traduce la disciplina della
adeguatezza applicabile al servizio in questione[34];
a fortiori se il servizio di investimento erogato è
proprio quello di consulenza, assurto a rango
autonomo di servizio di investimento con
l’introduzione del d.lgs 164/07 (nel previgente
quadro normativo rientrava tra i servizi accessori).
In altre parole vi è un dovere di assistenza
informativa a carico della banca ed a favore dei
clienti per tutta la durata della vita contrattuale
dell’investimento (Tribunale di Forlì, 18/11/2008,
in IL Caso.It I,1632/2009. “Gli obblighi informativi
dell’intermediario, sia che abbiano natura generale
o specifica, sia che riguardino profili soggettivi
od oggettivi, non possono ritenersi esauriti con il
compimento di attività preventive o contestuali alla
stipulazione del contratto quadro e alle singole
prestazioni dei servizi di investimento.
Tali obblighi, ove tra le parti esista un vincolo
contrattuale destinato a regolare nel tempo
l’attività di investimento, devono, infatti,
ritenersi estesi all’intero periodo di vigenza del
contratto, posto che l’esigenza di una informazione
il più possibile corretta ed adeguata nei confronti
dell’investitore – che è la ragione fondamentale che
permea l’intera normativa in materia – raccordandosi
anche al principio di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto, sussiste in presenza
di ogni atto o circostanza sopravvenuta idonea ad
incidere negativamente sul livello informativo
raggiunto in occasione ed in relazione ai singoli
contratti di acquisto”
(Corte di App. di Milano, 16/02/2009, n.452/09).
Un orientamento ormai divenuto ben presente
nella giurisprudenza giungendo ad affermare che in
occasioni di forti ribassi spetta all’impresa di
investimento informare tempestivamente gli
investitori per metterli nelle condizioni di
prendere le misure più opportune (Corte di App. di
Brescia 20 giugno 2007, in IL CASO.it, I,
1074/2007; sullo stesso orientamento ex plurimis
Tribunale di Roma 25 maggio 2005, IL CASO.it, I,
82/2005). Viene in tal modo realizzato una reale
assistenza, ponendo in essere una tutela informativa
effettiva al cliente.
Infine, a completamento di tale argomentazione, pur
non strettamente attinente al caso qui in esame, è
necessario sottolineare cha a
tali obblighi la banca difficilmente potrebbe
sfuggire qualora operi nella prestazione dei servizi
di investimento in “regime di consulenza” previsto
dall’art 39 Reg.to Intermediari n.16190/07
“Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza
in materia di investimenti e di gestione portafogli”
norma che pone a monte di tale servizio, la
necessaria adeguatezza degli strumenti finanziari
consigliati rispetto alle informazioni ricevute dal
cliente e che impone alla banca, perché di attività
consulenziale si possa parlare, “un’incursione nel
dogma dell’intangibilità della volontà contrattuale”[35]
(solo per inciso, si condivide l’opinione di quella
parte della dottrina che ritiene, come nel nuovo
regime, si sia accolto un’interpretazione della
nozione di consulenza tale da indurre la Consob ad
estendere tale attività anche ad altri servizi di
investimento, quali il servizio di negoziazione,
esecuzione o di collocamento).
L’inadempimento della banca insomma si manifesta nel
momento in cui si concretizza il gap informativo tra
il cliente e l’istituto di credito con il
conseguente aumento del livello di rischio;
un’asimmetria informativa che si materializza, a
causa dell’omessa condotta dell’intermediario, nel
momento in cui il risparmiatore è in possesso
<<ancora>> delle informazioni inizialmente ricevute
e corrispondenti ad un dato livello di rischio: vi è
un obbligo a carico dell’intermediario di tenere
sempre adeguatamente informato il cliente sugli
investimenti da lui posti in essere che si traduce
in termini sostanziali ed effettivi, nell’informare
il risparmiatore quando la natura degli investimenti
da lui posti in essere sulla base delle informazioni
ricevute ed in funzione dei suoi obiettivi e profilo
di rischio, mutano sensibilmente.
Ecco
allora la discussa manleva a favore della banca: nel
rapporto obbligatorio il debitore è tenuto ad
adempiere sino a quando non intervenga un fatto
nuovo che lo possa liberare; tuttavia la colpa
diviene un criterio di controllo degli accadimenti
sopravvenuti.
In primo
luogo, non si deve dimenticare che l’art 1218 c.c.,
regola generale sulla responsabilità del debitore va
inquadrata anche con riferimento con l’art. 1176, 2°
co. c.c. che” non limita di certo l’obbligazione del
professionista, ma al contrario correla la
cosiddetta diligenza tecnica, cioè la perizia dovuta
all’affidamento generato dalla qualità professionale
dell’attività esercitata”[36].
Ebbene
va sottolineato come nell’adempimento
dell’obbligazione professionale il grado di
diligenza richiesto è elevato al rango di diligenza
qualificata, (ex art. 1176 2° co. c.c.); un modello
comportamentale richiesto al professionista o
imprenditore attraverso uno sforzo adeguato di
impiego di energia e mezzi “normalmente ed
obiettivamente necessari od utili, in relazione‑
alla natura dell’attività esercitata, volto
all’adempimento della prestazione dovuta ed al
soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad
evitare possibili eventi dannosi”[37].
A
completamento di tale argomentazione, va ricordato
che l’impossibilità della prestazione, ragione di
esonero della responsabilità del debitore,
va riferita ad un elemento oggettivo posto che
l’impossibilità soggettiva non è concepibile[38].
Conformemente a tale giudizio si è espressa più
volte la Corte di Cassazione, ritenendo infatti che
“ lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo di
per se solo, ad escludere l’imputabilità
dell’inadempimento, essendo a tal fine necessario,
per converso la prova, da parte del debitore, che
l’inadempimento stesso … siano stati determinati da
impossibilità della prestazione derivata da causa
oggettivamente non imputabile all’obbligato”[39].
A
fortiori la prova dell’incolpevolezza
dell’inadempimento compete al debitore qualora
l’esecuzione della prestazione consista
nell’applicazione di “regole tecniche, sconosciute
al creditore in quanto estranee al bagaglio della
comune esperienza e specificatamente proprie di
quelle del debitore, nella specie appartenente ad
una professione protetta”[40].
In
definitiva, non può esserci alcun dubbio che spetta
al professionista superare la presunzione che le
complicanze sono state determinate da omessa o
insufficiente diligenza professionale, o da
imperizia, o da inesperienza o inabilità dimostrando
che invece sono sorte a causa di un evento
imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza
qualificata in base alle conoscenze tecnico -
scientifiche del momento (Ex multis: Cass.
2042/2005, 24791/2008, 975/2009, 20806/2009).
Risulta quindi davvero singolare ritenere l’impresa
bancaria, che fa del risk management un caposaldo
indispensabile per la corretta e buona gestione
della sua attività finanziaria e societaria tout
court, non essere in grado di valutare la
rischiosità di uno strumento finanziario e la sua
naturale dinamica; in conseguenza di ciò, affermare
la sussistenza di una scriminante quale un evento
imprevedibile, che in realtà è solo la punta di un
iceberg rovesciato, la
massimizzazione di un danno che si manifesta
progressivamente su di un arco temporale di diversi
mesi è affermazione alquanto, sia pure detto
rispettosamente, apodittica. La nota positiva, come
ho avuto modo di spiegare, è che tale motivazione
lascia parta la discussione sulla sussistenza
dell’inadempimento della banca per violazione delle
norme di condotta (obbligo di informare il
risparmiatore sempre ed adeguatamente)
successivamente alle operazioni di investimento
posto che richiesto il tribunale rigetta la domanda
ritenendo per un presento evento imprevedibile ed
improvviso che interrompe in nesso causale tra
condotta ed evento.
Non mi soffermerò invece molto sulla
ripartizione dell’’onus probandi tra investitore ed
intermediario.
Sulla
base della favorevole normativa di settore , l’art
.23 co. 6 del TUF stabilisce che “nei giudizi di
risarcimento danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere
della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta”. Si ritiene infatti
che spetti al
risparmiatore provare : a) l’inadempimento da parte
della banca di talune disposizioni normative
primarie o secondarie, b) il danno patito, c) il
nesso di casualità tra la condotta scorretta
dell’intermediario ed il danno subito.[41]
Quest’ultimo aspetto sarà costituito dalla
sussistenza del nesso tra evento inadempimento ed i
danni immediati e diretti; un collegamento che potrà
essere provato anche attraverso presunzioni: gli
stessi giudici di legittimità affermano che la
prova del nesso eziologico potrà essere offerta
attraverso presunzioni probabilistiche “che si
fondino sul rapporto di sequenza costante fra
antecedente e dato consequenziale”[42].
4. Conclusioni
In conclusione questa prima sentenza sull’ennesimo
caso di “risparmio tradito” lascia molto dubbi e
francamente riporta le lancette dell’orologio
indietro di un decennio, posto che rischia di render
inutile anni di contenzioso banca-risparmiatore e
lo sviluppo giurisprudenziale e dottrinale volto
alla tutela del risparmiatore e dell’integrità del
mercato finanziario.
Se infatti non è assolutamente univoca (anzi) la
tesi della continuità di assistenza del cliente da
parte della banca, un flusso informativo che, in
nome di una tutela effettiva ed efficace del
cliente dovrebbe accompagnare il rapporto per tutta
la sua durata ( pur se il collegio veneziano, come
ho cercato di dimostrare, presta il fianco a tale
positiva interpretazione), non possono esserci
dubbi circa il doveroso grado di diligenza che un
operatore qualificato è tenuto a rispettare
nell’erogazione delle attività e servizi di
investimento.
A
rigor di logica ciò solo basterebbe a render
assolutamente incontrovertibile che un’impresa
bancaria è in grado di controllare e gestire il
rischio degli strumenti finanziari (mi vien da
chiedere come farebbe altrimenti per le proprie e
tanto discusse attività di trading), e che
certamente non aspetta il fallimento di una società
per rendersi conto delle oscillazioni di rischio
degli strumenti finanziari da essa emessi.
Con un ragionamento inferenziale lasciare solamente
il dubbio della non correttezza di tale mia tesi
verrebbe da constatare in ultima analisi, come
l’attività bancaria ne verrebbe inficiata non solo
sotto il profilo della raccolta e della capacità di
prestare i servizi e attività di investimento nei
confronti dei propri clienti, ma la sana e
prudente gestione dell’impresa bancaria stessa
Il 15 settenbre 2008 la Lehman Brothers
Holdings Inc. presenta domanda di ammissione
al Chapter 11 del Bankruptcy Code.
“Il
rischio di credito può essere definito come
l'eventualità che una delle parti di un
contratto non onori gli obblighi di natura
finanziaria assunti, causando una perdita
per la controparte creditrice .Tale
definizione contempla solamente il caso
estremo in cui il debitore si rende
insolvente. Ma una perdita di valore della
posizione creditoria può derivare anche da
un deterioramento delle condizioni economico
finanziarie del debitore da cui dipende la
capacità (o la volontà) di far fronte agli
impegni finanziari, pur non divenendo
insolvente. In un'accezione meno
semplificata, per rischio di credito si
intende allora la possibilità che da una
variazione inattesa del merito creditizio di
un debitore derivi una variazione inattesa
del valore del credito”, Martin NARDON
Un’introduzione al rischio di credito,
Università Ca’ Foscari di Venezia,
Dipartimento di Matematica Applicata, 2004
.
I
requisiti minimi patrimoniali delle banche
previsti devono coprire le perdite inattese
di tre tipologie di rischi: di credito, di
mercato ed operativo, Comitato di Basilea
per la Vigilanza bancaria – Convergenza
Internazionale della misurazione del
capitale e dei coefficienti patrimoniali,
Nuovo Schema di Regolamentazione (Giugno
2004)
Sartor,
Possesso e accettazione di concetti
giuridici
in I fondamenti cognitivi del
diritto ( a cura di) , Raffaele Caterina, B.
Mondadori, 2008 “Un modo semplice ed
intuitivo di rappresentare la conoscenza –
diffuso nelle
discipline scientifiche, nelle realizzazioni
informatiche, ma anche nel sapere del c.d.
senso comune – consiste nell’uso di
condizionali,
cioè di strutture informative che connettono
una condizione e una conclusione secondo lo
schema seguente:
SE
condizione
ALLORA
conclusione…
Una prospettiva più generale – che evidenzia
l’aspetto comune ai diversi condizionali,
cioè la possibilità di trarne la conclusione
una volta datene le precondizioni – consiste
nell’interpretare i condizionali come
nessi inferenziali,
intesi a governare il ragionamento
J.P. Morgan è la banca accreditata che ha
reso il VaR sin dal 1990 uno strumento
ampiamente diffuso.. Nel 1996 Bank for
International Settlment –BIS- Amendment,
adottò ufficialmente il VaR per calcolare il
capitale che le istituzioni finanziarie
devono detenere per coprire le loro
esposizioni dai rischi di credito e di
mercato..Successivi studi hanno anche
esplorato “vuoti “ che uno strumento come il
VaR non contemplava; mi riferisco alla
misurazione della perdita attesa data una
maggiore perdita del Var in valore assoluto,
strumento conosciuto come Expected Shortfall
o CVaR (Conditional value at risk) o Tail
Loss: mentre il VaR si chiede quanto possono
andar male gli investimenti finanziari, la
Expected Shortfall si chiede, ,se gli
investimenti vanno male, qual è la perdita
attesa, Prof. Stefanini, Università degli
Studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria,
http://www.unibg.it/dati/corsi/60012/31499-2009%2003.%20Value%20at%20Risk.pdf
Bigelli,
Mengoli
“ll
costo per coprirsi dal rischio di insolvenza
misurato dai Cds era aumentato da appena una
ventina di punti base (0,20 per cento) di
fine dicembre 2006 a circa 150 punti base
(1,5 per cento) all’inizio del 2008 per
arrivare a circa 800 punti base (8 per
cento) prima della dichiarazione del
default. Questi valori suggeriscono che
difficilmente i bond Lehman
sarebbero stati classificati -a basso
rischio”, Patti chiari.Ma non tanto
16/12/2008,
www.lavoce.info
Il Sole 24 ore 24
ottobre 2008. Aggiungo solo che il
regolamento si chiuse con un netto ricavo a
favore dei compratori di protezione di circa
5, 2 billion di dollari (fonte
DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORPORATION);
conclusione: qualche intermediario ha anche
guadagnato dal fallimento della Lehman
Brothers .
Cfr.
Corte di cassazione III Sez.sentenza 16
ottobre 2007 n. 21619; Simone Equivoci
della causalità adeguata e contaminazione
dei modelli di spiegazione causali,
Danno e Responsabilità ,10/2008, 1022 e ss
: “ Si è affermato che «la causalità
civile ordinaria si attesta sul versante
della probabilità relativa (o variabile),
caratterizzata dall’accedere ad una soglia
meno elevata di probabilità rispetto a
quella penale, secondo modalità semantiche
che, specie in sede di perizia
medico-legale, possono assumere molteplici
forme espressive (“serie ed apprezzabili
possibilità”, “ragionevole probabilità”),
senza che questo debba, peraltro, vincolare
il giudice ad una formula peritale e senza
che egli perda la sua funzione di operare
scelte giuridicamente opportune in un dato
momento storico … la causalità civile, in
definitiva, obbedisce alla logica del “più
probabile che non”». Appena un passo prima,
nella stessa sentenza si precisava che «il
nesso causale rappresenta, in sede civile,
la misura della relazione probabilistica
concreta, svincolata da ogni iferimento
soggettivo, tra comportamento e fatto
dannoso esso consente di individuare i
termini dell’astratta riconducibilità delle
conseguenze dannose delle proprie azioni in
capo all’agente, secondo un principio
formulato in termini di rispondenza, da
parte dell’autore del fatto illecito, delle
conseguenze che “normalmente” discendono dal
suo atto, a meno che non sia intervenuto un
nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il
dovere o la possibilità di agire».
Concettualmente tale pronuncia, pur basata
su una netta distinzione tra causalità
naturale (fatto-evento) e causalità
giuridica (evento-pregiudizio) , s’informa
ad un modello di spiegazione improntato al
principio della regolarità causale, da tempo
osservato dalla giurisprudenza anche
nell’ambito del secondo segmento.
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400, Foro it.,
2004, I, 1403 ; L’autonomia della casualità
in ambito civile è stato poi oggetto di un
vero e proprio statuto come nella sentenza
della Corte di Cassazione del
18 aprile 2005, n. 7997, Foro it.,
Rep. 2005, voce Professioni
intellettuali, n. 212; per esteso in
Guida al dir., 2005, fasc. 5, 60,
annotata da Micali; in Dir. e giustizia,
2005, fasc. 27, 25, con nota di Puliatti,
dove oltre alla presa di distanza
dall’orientamento penale si è affermato che
“In tema di responsabilità professionale del
medico chirurgo, una accurata ricognizione
del complesso rapporto intercorrente tra la
fattispecie del nesso causale e quella della
colpa, con specifico riferimento ai
rispettivi, peculiari profili probatori,
consente la enunciazione dei seguenti
principi: 1) il nesso di causalità è
elemento strutturale dell’illecito, che
corre - su di un piano strettamente
oggettivo e secondo una ricostruzione logica
di tipo sillogistico - tra un comportamento
(dell’autore del fatto) astrattamente
considerato (e non ancora utilmente
qualificabile in termini di damnum
iniuria datum) e l’evento; 2)
nell’individuazione di tale relazione
primaria tra condotta ed evento, si
prescinde, in prima istanza, da ogni
valutazione di prevedibilità tanto
soggettiva quanto «oggettivata», da parte
dell’autore del fatto, essendo il concetto
logico di «previsione» insito nella
categoria giuridica della colpa (elemento
qualificativo dell’aspetto soggettivo del
torto, la cui analisi si colloca in una
dimensione temporale successiva in seno alla
ricostruzione della complessa fattispecie
dell’illecito); 3) il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento è quello
per cui ogni comportamento antecedente
(prossimo, intermedio, remoto) che abbia
generato, o anche solo contribuito a
generare, tale obbiettiva relazione col
fatto deve considerarsi «causa» dell’evento
stesso; 4) il nesso di causalità giuridica
è, per converso, relazione eziologica per
cui i fatti sopravvenuti, di per sé soli
idonei a determinare l’evento, interrompono
il nesso con il fatto di tutti gli
antecedenti causali precedenti; 5) la
valutazione del nesso di causalità
giuridica, tanto sotto il profilo della
dipendenza dell’evento dai suoi antecedenti
fattuali, quanto sotto l’aspetto della
individuazione del novus actus
interveniens, va compiuta secondo
criteri a) di probabilità scientifica, ove
questi risultino esaustivi; b) di logica
aristotelica, se appare non praticabile (o
insufficientemente praticabile) il ricorso a
leggi scientifiche di copertura; con
l’ulteriore precisazione che, nell’illecito
omissivo, l’analisi morfologica della
fattispecie segue un percorso affatto
speculare - quanto al profilo probabilistico
- rispetto a quello commissivo, dovendosi,
in altri termini, accertare il collegamento
evento/comportamento omissivo in termini di
probabilità inversa, onde inferire che
l’incidenza del comportamento omesso si pone
in relazione non probabilistica con l’evento
(che, dunque, si sarebbe probabilmente
avverato anche se il comportamento fosse
stato posto in essere), a prescindere,
ancora, dall’esame di ogni profilo di colpa
intesa nel senso di mancata previsione
dell’evento e di inosservanza di precauzioni
doverose da parte dell’agente…”
Cass., sez. un.,11 gennaio 2008, n. 581, in
Foro It., 2008, 2, 1, 453, in
Nuova giur. civ., 2008, 5, 1, 623.
In realtà , nell’iter motivazionale
proposto dalle sentenze nn. 576, 581, 582 e
584 si legge che «i principi generali che
regolano la causalità di fatto sono anche in
materia civile quelli delineati dagli artt.
40 e 41 c.p. della “regolarità causale”, in
assenza di altre norme dell’ordinamento ed
integrando essi principi di tipo logico e
conformi a massime di esperienza»,
precisando poi che non può «costituire
valida obbiezione la pur esatta
considerazione delle profonde differenze
morfologiche e funzionali tra accertamento
dell’illecito civile ed accertamento
dell’illecito penale », concludendo infine
che «ciò che muta sostanzialmente tra il
processo penale e quello civile è la regola
probatoria, in quanto nel primo vige la
regola della prova “oltre il ragionevole
dubbio” […] mentre nel secondo vige la
regola del “più probabile che non”
Travaglino,
La causalità nei percorsi della
giurisprudenza – civile,
4//01/2007, Roma a cura del CSM –
Incontri di studio “Secondo
una concezione detta binaria, e a seconda
che esso riguardi: 1) la relazione tra
condotta ed evento dannoso, inteso come
lesione della posizione giuridica tutelata,
onde identificare il responsabile del danno
secondo il modello normativo di cui agli
artt. 40 e 41 c.p. strutturato secondo i
parametri della condicio sine qua non e
della equivalenza e sopravvenienza causale
(la cui combinazione è genesi e fondamento
della teoria della causalità adeguata): è
questa la causalità materiale; 2) la
relazione tra l’evento e le conseguenze
dannose risarcibili, secondo i parametri di
cui all’art. 1223 c.c.: la causalità
giuridica. Si contrappone a tale,
dominante orientamento la concezione cd.
unitaria del nesso, secondo la quale la
causalità materiale sarebbe null’altro se
non il presupposto fenomenologico di una
valutazione da compiersi, poi, pur sempre su
basi giuridiche. La concatenazione degli
eventi, dunque, è sussunta nella sfera del
rilevante giuridico” . Franzoni,
L’illecito, Milano, 2004, I, 58.
Secondo la celeberrima Cass., sez. un., 26
gennaio 1971, n. 174 (il cd. “caso Meroni”),
il nesso causale tra condotta ed evento va
ricercato e risolto alla stregua degli artt.
40 e 41 c.p., mentre il profilo di
derivazione causale del danno è considerato
e regolamentato dall’art. 1223 c.c..
L’autore testé citato condivide tale
impostazione, discorrendo, nel primo caso,
di causalità di fatto, che riflette la
logica soggettiva dell’imputazione, e di
causalità giuridica, volta ad identificare
le conseguenze dannose “immediate e dirette”
dell’illecito.
Corte di Cass. Sez. III 16 gennaio 2009, n.
975, Bona , “Più probabile che non” e
“concause naturali se, quando
ed in quale misura possono rilevare gli
stati patologici pregressi della vittima,
Corriere Giuridico, 12/2009, 1657 e ss.
Per cui accanto al criterio dell’alto grado
di credibilità razionale – quasi certezza
(ambito penalistico), si profilano i
criteri della probabilità relativa -
causalità civile ordinaria e possibilità -
causalità da perdita di chance (nel caso per
es. del danno da perdita di chance: mera
possibilità di conseguire un diverso
risultato terapeutico): per la Cassazione
queste sono attualmente le tre categorie
concettuali che presiedono all’indagine sul
nesso causale nei vari rami dell’ordinamento
– Corte di Cassazione 15settembre 2009, n.
21619
Cassazione Civile , Sez. I, 17 febbraio
2009, n. 3773, La Cassazione interviene
di nuovo sulle norme di condotta degli
intermediari finanziari commento
Sangiovanni, in Danno e Responsabilità
5/2009, 503 e ss .
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Tribunale di Venezia 05-11-2009
Pres. Marina Caparelli – Est. Fidanzia.
OMISSIS
FATTO E DIRITTO
Va
premesso che la presente sentenza viene redatta in
forma abbreviata a norma dell'art. 16 comma 5°
D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la
parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto
dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
La
sig.ra S. P. chiede accertarsi la nullità
dell'ordine di acquisto di obbligazioni Lehman
Brothers, impartito in data 8.2.2009, per un
controvalore nominale di € 30.000,00 e per l'effetto
chiede la condanna della banca convenuta alla
restituzione della somma di € 30.000,00 oltre agli
interessi ai tassi dei BOT sino al soddisfo.
In
via subordinata, l'attrice chiede dichiararsi
risolta, per grave inadempimento della banca,
l'operazione di acquisto di cui è causa ed il
relativo contratto quadro, ed in ulteriore
subordine, l'annullamento ex art. 1429 o 1439 c.c.
della stessa operazione, con condanna della banca
alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre
agli interessi ai tassi dei BOT sino al soddisfo.
L'attrice lamenta, in primo luogo, che la predetta
operazione è nulla essendo stata posta in essere in
assenza di un valido contratto quadro e ciò perché
la banca, al momento dell'ordine, non aveva ancora
adeguato il contenuto del contratto quadro alle
prescrizioni dell'art. 37 regolamento Consob
16190/2007.
Ad
avviso di questo Collegio, a prescindere dal fatto
che l'attrice non ha precisato quali prescrizioni
rilevanti nel caso di specie, imposte dall'art. 37
reg. Consob 16190/07, sarebbero state violate, il
contratto quadro che non recepisca integralmente il
contenuto del contratto quadro prescritto dall'art.
37 nuovo reg. Consob soddisfa comunque il requisito
della forma scritta.
In
primo luogo, le divergenze tra il testo del
contratto di cui è causa e quanto richiesto
dall'art. 37 reg. Consob concernono eventualmente
profili che attengono alla disciplina dei
comportamenti degli intermediari, e come tali non
incidono sul momento genetico di formazione del
contratto ma solo sull'esecuzione dello stesso.
E'
comunque assorbente l'osservazione che il principio
di conservazione del contratto di cui all'art. 1419
cod. civ. imponga che la eventuale nullità di quelle
clausole incompatibili con la nuova disciplina non
si riverberi sull'intero contratto — ma comporti
solo la sostituzione di diritto delle clausole
ritenute nulle con le prescrizioni imperative
stabilite dalla più recente normativa.
L'attrice lamenta inoltre la violazione dell'art. 94
del reg. Consob n. 58/1998 per aver sollecitato
l'investimento senza preventiva consegna del
prospetto informativo.
Anche tale censura non coglie nel segno.
La
sollecitazione all'investimento - che è definita
dall'art. lett t) T.U.F. come ogni offerta, invito
ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi
forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita
o alla sottoscrizione di prodotti finanziari, ha
come destinatario un pubblico indiscriminato di
soggetti cui la banca offre il prodotto finanziario
del quale è collocatore.
Nel caso di specie, la banca convenuta non è
collocatrice delle obbligazioni Lehman Brothers
essendosi limitata ad acquistarle presso terzi su
incarico della propria cliente.
La
sig.ra S. P. ha lamentato altresì che la banca non
ha segnalato il proprio conflitto di interessi nella
operazione di cui è causa, che ha posto in essere
un'operazione inadeguata per tipologia in mancanza
di apposita autorizzazione scritta dell'investitrice
e che in generale non si è comportata con diligenza,
correttezza e trasparenza nell'interesse della
cliente.
La
doglianza secondo cui la banca avrebbe agito in
conflitto di Interesse è infondata.
A
prescindere dal rilievo che anche qualora una
operazione di investimento venga posta in essere
dalla banca in c.d. contropartita diretta” non può
essere presunto il conflitto di interessi, dovendo
il cliente dimostrare che la banca ha inteso
soddisfare un interesse diverso ed ulteriore da
quello dell'investitore, nel caso di specie, è
documentale che la banca ha acquistato le
obbligazioni Lehman sul mercato borsistico. Non a
caso per tale operazione ha ricevuto una commissione
pari allo 0,5%.
Non si vede quindi come sia ravvisabile un conflitto
di interesse in relazione a titoli che non sono mai
stati nel portafoglio della banca.
In
ordine all'asserito compimento di operazione
inadeguata per tipologia, ad avviso di questo
Collegio la predetta operazione è pienamente
adeguata al profilo di rischio dell'investitrice.
Anche a voler ritenere che la dichiarazione resa
all'attrice all'atto della stipula del contratto
quadro di cui è causa con riferimento al suo profilo
di rischio (alto) sia stata effettivamente il frutto
di un errore e che quindi l'attrice sia
un'investitrice prudente, in ogni caso, da un esame
dei titoli presenti nel suo portafoglio prima
dell'operazione del 8.2.2008 emerge che tali titoli
erano della stessa ed identica tipologia di quelli
di cui è causa (obbligazioni di banca estera).
In
particolare, dall'esame del doc. 2 di parte
convenuta, risulta che l'attrice ha disinvestito
obbligazioni Rabobank per l'importo di circa
50.000,00 € ed ha acquistato obbligazioni Lehman
Brothers per € 30,000,00 e obbligazioni Morgan
Stanley per € 20.000,00 e già deteneva nel suo
dossier obbligazioni Morgan Stanley per circa €
30.000,00.
Non può quindi ritenersi che tale operazione sia
stata posta in controtendenza con le scelte di
investimento dell'attrice - ella stessa ammette che
il tasso delle Lehman non si discostava in modo
significativo dal rendimento offerto dai titoli di
Stato - con la conseguenza che, da un lato, non
occorreva la segnalazione di inadeguatezza per
oggetto e tipologia, mentre, dall'altro,
correttamente la banca ha segnalato l'inadeguatezza
per dimensioni avendo l'attrice concentrato in
obbligazioni oltre il 35% del proprio portafoglio
titoli.
Al
momento dell'acquisto del 8.2.2008, il soggetto
emittente godeva di una rating di tutto rispetto e
in particolare un rating di categoria A1 per
l'agenzia specializzata Moody's e A per l'agenzia
Standard Poor (agenzie la cui peculiare attività
consiste
proprio nel valutare il merito di credito, in
termini di solvibilità, delle società pubbliche e
private e degli Stati).
Come si evince dai documenti prodotti in giudizio
dalla banca, e non contestati dall'attrice, la
società Lehman Brothers ha conservato il proprio
rating in categoria A fino al 15 settembre 2009,
giorno in cui è stata dichiarata fallita (dal 16
settembre è stata sospesa a tempo indeterminato la
negoziazione di tali titoli, vedi doc. 7 convenuta).
Proprio tale circostanza rende palese che il mercato
finanziario non ha mai avvertito, prima
dell'irreparabile, i sintomi del default;
diversamente il rating delle Lehman sarebbe
precipitato ben prima, come avvenne per i bond
argentini dal marzo 2001 in poi.
L'attrice assume che la banca avrebbe violato gli
obblighi informativi su di essa incombenti e che non
può liberarsi dalla responsabilità invocando il
rating ampiamente positivo delle obbligazioni Lehman.
Questo Collegio non condivide questa impostazione.
Non può rimproverarsi alla Banca di non aver
previsto il default della Lehman Brothers se neppure
le agenzie di rating lo hanno previsto. Né la banca
convenuta si trovava in una sorta di osservatorio
privilegiato al cospetto dell'emittente: a
prescindere dal diverso ambito di operatività dei
due istituti bancari, la banca convenuta non vantava
neppure una posizione creditoria nei confronti del
soggetto emittente che la legittimasse eventualmente
ad avere accesso alla sua contabilità.
L'attrice contrappone la rischiosità del titolo
Lehman a quello emesso da emittenti "di massima
solidità” come le banche estere Morgan Stanley e
Rabobank. In realtà, circostanza pacifica in quanto
non specificamente contestata dall'attrice a norma
dell'art. 10 comma 2 bis d. Lgs. n. 5/03 è che anche
colossi bancari come City Group e Morgan Stanley non
sono falliti solo per l'intervento determinante del
Governo americano a loro ausilio.
In
conclusione, essendosi il default dell'emittente
Lehman palesato del tutto improvviso ed
imprevedibile - come altrettanto imprevedibile era
la crisi finanziaria della Morgan Stanley risolta
solo per interventi esterni - la condotta della
banca deve ritenersi immune da censure.
Le
domande dell'attrice vanno dunque rigettate.
Data la novità della questione trattata, sussistono
giusti motivi per compensare integralmente le spese
dì lite.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando
tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa,
rigetta le domande della sig.ra S. P.; compensa tra
le parti le spese di lite.
Venezia, così deciso il 5.11.09 |
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