Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza -
Classe LMG/01
Relatore: Chiar.mo Prof. Edoardo Andreoli
Anno Accademico 2008-2009
Ringraziamenti
La
redazione di questa tesi è stato un lavoro
gratificante, soprattutto per il fatto che mi ha
consentito di approfondire argomenti a cui ero
interessato e che mi hanno appassionato sempre più
durante la scrittura di tale elaborato.
Non sarei mai stato in grado di compiere questo
elaborato senza il prezioso aiuto di alcune persone
che terrei molto ringraziare.
In
primis i miei genitori e mia sorella i quali mi
hanno sempre incoraggiato a procedere negli studi
anche, e soprattutto nei momenti di difficoltà,
oltre al fatto che mi hanno supportato
economicamente durante questo periodo, sicuramente
senza il loro aiuto non sarei mai arrivato a questo
punto.
Inoltre gli amici i quali mi hanno dato
l'opportunità di concedermi momenti di svago, oltre
che essersi informati su come procedevano gli studi
e in questo ultimo periodo su come procedeva lo
svolgimento della tesi, dimostrandomi di starmi
vicino.
Un
pensiero speciale va soprattutto a Valentina per
avermi supportato moralmente nei momenti più
difficili, e per avermi aiutato ad utilizzare i
mezzi informatici con cui ho scritto tale lavoro.
Infine, ma non per questo meno importanti, vorrei
ringraziare il Professor Edoardo Andreoli e i suoi
collaboratori: l'Avvocato Emanuele Camandona e la
Dottoressa Sara Bizioli per la cortesia, la
disponibilità ed il prezioso supporto concessomi.
Indice
Introduzione
CAPITOLO 1
IL CONCORDATO PREVENTIVO
1.1
Introduzione
1.2 Condizioni
soggettive ed oggettive
1.3 Procedura
di concordato
1.4 Gli organi
del procedimento
1.5 Gli effetti
dell’ammissione al concordato
1.6
L’approvazione del concordato
1.7 Il giudizio
di omologazione
1.8
L’esecuzione del concordato
1.9 La
risoluzione e l’annullamento del concordato
CAPITOLO 2
LA RIORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA: PIANI/ACORDI
DI SALVATAGGIO PREVISTI DALLA LEGGE
2.1 Lo stato di
crisi dell’impresa
2.2 I piani di
risanamento (art. 67, terzo comma, lettera
d) l. fall.)
2.3 La nascita
degli accordi di ristrutturazione dei debiti
2.4 Gli accordi
di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis
l. fall.)
2.4.1
Natura degli accordi di ristrutturazione
2.4.2
Presupposti soggettivi ed oggettivi
2.4.3
Contenuti dell’accordo
2.4.4
Soglia minima dei crediti ammessi
nell’accordo di ristrutturazione dei debiti
2.4.5
Relazione e responsabilità dell’esperto
2.4.6
Deposito dell’accordo
2.4.7
Opposizioni all’accordo
2.4.8
Procedimento di omologazione
2.4.9
Efficacia dell’accordo omologato ed effetti
riflessi
2.4.10
Esecuzione dell’accordo
2.4.11
Rigetto della domanda e dichiarazione di
fallimento
2.4.12
Esenzione da revocatoria
2.4.13 Il
reclamo
CAPITOLO 3
IL CHAPTER 11
3.1
Introduzione, la storia ed i caratteri della
legislazione statunitense
3.2
Introduzione, confronto fra State Collection
Law e Federal Laws e Code
3.2 Aspetti
generali del Chapter 11
3.4 Soggetti a
cui viene applicato il Chapter 11
3.5 La
procedura di reorganization
Conclusione
Bibliografia
Introduzione
Il
fine ultimo di questa tesi è, attraverso un percorso
di tre capitoli dove verranno presi in esame gli
istituti del concordato preventivo, del piano di
risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei
debiti per quanto riguarda l'ordinamento giuridico
italiano e il Chapter 11 o reorganization per ciò
che concerne l'ordinamento statunitense, quello di
vedere come, con la riforma apportata dal d.l. 14
marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005 n. 80, e il decreto correttivo introdotto dal
d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169, nel nostro
ordinamento sono stati introdotti dei nuovi mezzi
per combattere la crisi dell'impresa senza dover
ricorrere al fallimento, prendendo spunto
soprattutto dalla reorganization americana prevista
nel Chapter 11 del Bankruptcy Code.
Come già menzionato vi saranno tre capitoli, il
primo dedicato interamente al concordato preventivo,
il secondo è suddiviso in più parti: nelle prime
pagine verrà trattata la crisi dell'impresa, per
passare in seguito al piano di risanamento; avremo
modo di analizzare anche come l'ordinamento
giuridico italiano è cambiato nel corso degli anni,
così da introdurre gli accordi di ristrutturazione
dei debiti, infine, sempre nel secondo capitolo
verranno analizzati gli accordi in questione. Nel
capitolo terzo si esaminerà quell'istituto
nordamericano che ha influenzato il nostro
legislatore della riforma, ovvero il Chapter 11.
Nella parte dedicata al diritto nostrano studieremo
come l'imprenditore in crisi accordandosi
direttamente con i propri creditori riesca a
risolvere quest'ultima. Ovviamente i tre istituti
italiani in esame non sono tutti uguali: il
concordato viene svolto integralmente sotto il
controllo del tribunale, mentre gli accordi e,
soprattutto, i piani hanno un carattere
prevalentemente privatistico.
Nel capitolo dedicato alla reorganization, si potrà
notare come il legislatore della riforma abbia preso
molti caratteri del Chapter 11, facendoli suoi e
introducendoli nel nostro ordinamento, oltre a ciò
all'inizio del capitolo cercherò di fare una breve
introduzione sia sulla storia della riorganizzazione
dell'impresa in crisi negli U.S.A. sia sulle
differenze che intercorrono tra state collection law
e federal law and code.
Per una completa analisi e descrizione di quello fin
qui accennato vi rimando alla lettura integrale di
questa tesi.
Capitolo I
Il
concordato preventivo
1.1 Introduzione
Il
concordato preventivo fu introdotto nella
legislazione italiana con la legge 24 maggio 1903 n.
107, fu poi emendato dalle leggi 17 aprile 1925 n.
473 e 10 luglio 1930 n. 995 ed oggi trova la sua
disciplina negli att. da 160 a 186 della legge
fallimentare del 1942. l'istituto è stato
profondamente modificato dal d.l. 14 marzo 2005 n.
35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80.
Ulteriori ed importati modifiche a tale disciplina
sono state introdotte dal d. lgs. 12 settembre 2007
n. 169, con cui l'istituto viene coordinato con le
novità introdotte nella procedura fallimentare,
cercando in particolar modo di conciliare la
disciplina del concordato preventivo con le nuove
previsioni del concordato fallimentare.
Il
legislatore ha voluto apportare all'ordinamento una
legge per la lotta alla crisi d'impresa, eliminando
la posizione centrale del fallimento ed accentuando
l'importanza della prevenzione dell'insolvenza e del
suo superamento mediante la ricerca di un accordo
con i creditori.
Il fatto che il
fallimento perda la sua posizione predominante
all'interno della legge, tramite la restrizione
soggettiva delle soglie d'accesso, è derivato dalla
convinzione che l'intervento dello stato nella
soluzione della crisi d'impresa si deve ridurre al
minimo possibile, ampliando al massimo l'operatività
degli assetti pattizi e delle soluzioni concordate
della crisi[1].
Gli istituti che hanno decentrato la figura del
fallimento, a favore di soluzioni concordate tra
l'impresa in crisi e i suoi creditori sono: il
concordato preventivo, che esamineremo in questo
capitolo; il piano di risanamento e gli accordi di
ristrutturazione, che verranno presi in esame nel
capitolo seguente. Il concordato preventivo viene
ritenuto più conveniente rispetto al piano e agli
accordi, in quanto il primo è molto meno oneroso
rispetto agli altri due, dato che si svolge
integralmente sotto il controllo del tribunale,
inoltre si ha la possibilità di offrire una
qualunque percentuale ai creditori chirografari e di
ridurre il pagamento dei creditori privilegiati.
Tale nuova impostazione ha portato dei vantaggi al
nuovo concordato preventivo, rispetto al vecchio.
Nonostante sia stato integralmente riformato, il
concordato si configura ancora come quello strumento
che, mediante un accordo tra il debitore proponente
e la maggioranza dei suoi creditori, ha come fine
quello di rimuovere lo stato di crisi e
salvaguardare l'unità aziendale.
Le finalità perseguite
da questa procedura non riflettono un interesse
meramente privato, patrimoniale e penale che
derivano da un suo assoggettamento a fallimento o
liquidazione coatta amministrativa, ma riflette un
interesse dei creditori realizzato mediante un
soddisfacimento percentuale più semplice
dell'ammontare dei propri crediti, nel pieno
rispetto della par condicio creditorum contro
eventuali differenze a vantaggio di pochi creditori,
e un interesse pubblico in quanto volto a evitare la
rovina dell'azienda, fonte produttiva della
ricchezza nazionale[2].
Rispetto al passato il
concordato ora è stato correlato alla sussistenza di
prospettive di conservazione dell'impresa e di
sistemazione della posizione debitoria,
indipendentemente dalla condotta soggettiva del
debitore; sono state soppresse le condizioni di
ammissibilità, di natura personale, legate alla
figura dell'imprenditore; sono stati eliminati il
giudizio di meritevolezza, il limite minimo di
soddisfacimento dei creditori chirografari, la
necessità di una maggioranza per numero di creditori
ed è stata prevista una maggioranza meno elevata per
l'approvazione della proposta concordataria da parte
del ceto creditorio[3].
Nel nuovo sistema, come
già riportato in precedenza, si tende a raggiungere
un accordo tra il debitore e i suoi creditori,
questa nuova visione del concordato fa pensare che
esso possa avere natura prevalentemente
contrattualistica. Bisogna però sottolineare il
fatto che il concordato venga equiparato tout court
ad un contratto, come testimonia l'effetto
esdebitativo dell'omologazione nei confronti della
generalità dei creditori, a prescindere dal tenore
della loro manifestazione di voto, a prescindere dal
tenore della loro manifestazione di voto, ciò che
costituisce una vistosa deroga ad un principio
cardine in materia negoziale quale quello della
relatività del contratto[4]
1.2 Condizioni soggettive ed oggettive
Per poter essere ammessi alla procedura di
concordato i debitori devono dimostrare che
ricorrono nei loro confronti delle condizioni
soggettive e oggettive.
Per quanto concerne le
condizioni soggettive, innanzitutto, è importante
essere a conoscenza che sono stati abrogati dal
vecchio art. 160 legge fallimentare i requisiti
soggettivi, quindi ora si devono applicare, in via
analogica, quelli previsti per il fallimento,
infatti, è il debitore-proponente che deve
dimostrare di essere un imprenditore commerciale,
individuale o collettivo, ai sensi del novellato
art. 1 legge fallimentare[5],
ovvero essere un imprenditore soggetto a fallimento.
Vi sono, inoltre, dei
casi in cui possono essere ammessi al concordato
preventivo anche quelle imprese che non hanno i
requisiti dimensionali previsti dall'articolo in
questione, salvo che queste siano soggette a dazione
coatta amministrativa[6]
Nonostante l'art. 1 sia
stato modificato con gli ultimi interventi del
legislatore nei confronti della legge fallimentare,
resta l'anacronistica esenzione al fallimento, di
conseguenza anche al concordato preventivo, a
beneficio dell'imprenditore agricolo, così come
rimane la reciproca interdipendenza tra il
fallimento ed il concordato stesso. Oltre
all'imprenditore agricolo, in conseguenza ai limiti
dimensionali previsti dall'art. 1 non è soggetto al
fallimento, perciò non può proporre domanda di
concordato preventivo l'imprenditore commerciale
piccolo[7].
Non sono solo questi gli unici soggetti che non
possono beneficiare di tale procedura, sono esclusi
anche gli enti pubblici, la società semplice, le
associazioni non riconosciute e i consorzi per il
coordinamento di produzione e degli scambi, salvo
che siano organizzati ad impresa e siano costituiti
con le forme della società commerciale[8].
Con l'introduzione del
nuovo art. 160[9],
il legislatore ha introdotto un nuovo concetto,
quello di impresa in crisi, il quale in precedenza
era estraneo alla legge fallimentare.
Il
primo problema sorto all'introduzione di questo
nuovo articolo, antecedente all'introduzione del
secondo comma ad opera della legge n. 6 del 2006,
attiene al rapporto che vi è tra i concetti di crisi
e insolvenza.
Per cercare di ovviare questa difficoltà di
interpretazione, vari autori hanno provato a
enunciare delle proprie teorie che riporterò in
seguito.
Innanzitutto, il
concordato preventivo sarebbe divenuto uno strumento
destinato all'imprenditore in crisi ma non ancora
tecnicamente insolvente[10],
con la conseguenza che se dovesse, nel corso della
procedura, materializzarsi una situazione di vera e
propria insolvenza , si dovrebbe fare luogo alla
dichiarazione di fallimento.
Questa teoria è stata
criticata a più ripresa da S. Ambrosini, in quanto
ritiene che nella riforma non vi sia nessuna traccia
di volontà del legislatore di precludere al debitore
insolvente l'accesso al concordato preventivo e che
il concordato stesso continua a rappresentare un
mezzo per evitare il fallimento, così che non
avrebbe senso impedirne il ricorso a quanti già
versino in stato di difficoltà[11].
In virtù del nuovo art. 160 il concordato
costituisce un rimedio a disposizione di quegli
imprenditori che si trovano in uno stato di crisi e
si attivano per prevenire l'insorgere di una
situazione di vera insolvenza, da ciò consegue che i
concetti di crisi e insolvenza si pongono fra loro
in rapporto di genere a specie, cioè che
l'insolvenza rappresenta una delle forme in cui si
può manifestare la crisi dell'impresa commerciale,
ciò comporta che l'imprenditore insolvente possa
chiedere l'ammissione al concordato[12].
Questo dibattito ha avuto vita breve, perchè con la
legge n. 51 del 2006 è stato introdotto il secondo
comma all'articolo 160, in base al quale «ai fini di
cui al comma primo per stato di crisi si intende
anche lo stato di insolvenza».
Dunque lo stato di
crisi è comprensivo sia dell'insolvenza vera e
propria sia di situazioni ad essa prodromiche o
finitime, ma che insolvenza ancora non sono e che
dovrebbero distingursene proprio sul piano di un
loro superamento, sia pure attraverso provvedimenti
straordinari di riorganizzazione e di
ristrutturazione del debito[13].
Non rientra nella
nozione di stato di crisi la perdita del capitale
reddituale che è superabile senza il ricorso alla
procedura di concordato, dato che il recupero della
redditività attraverso il sacrificio del ceto
creditorio è estraneo alla funzione di quest'ultima[14].
In
concreto, alla fine ci si ritrova sempre in una
situazione, tale per cui la linea di demarcazione
fra lo stato di crisi e l'insolvenza vera e propria
si presenti alquanto sottile.
In conclusione, in un
sistema normativo come il nostro che non prevede un
sistema di controlli sull'impresa tale da rendere
tempestivamente percepibile il sopraggiungere della
crisi, il ricorso al concordato sarebbe continuato
ad avvenire al manifestarsi di uno stato di
insolvenza in senso proprio[15].
1.3 Procedura di concordato
La procedura di
concordato inizia con la domanda di ammissione ex
art. 161 legge fallimentare[16],
deve essere proposta con ricorso sottoscritto dal
debitore, nel caso in cui non sia una persona
fisica, bensì una persona giuridica, il ricorso deve
essere sottoscritto da coloro che hanno la
rappresentanza dell'ente. Per le società di capitali
o per le cooperative la decisione di far ricorso
spetta agli amministratori, salvo diverse
disposizioni statutarie.
È preclusa qualsiasi
altra iniziativa, infatti, il legislatore non ha
esteso la legittimazione attiva né ai creditori,
tanto meno a terzi[17].
La
decisione di proporre una domanda di ammissione deve
risultare dal verbale risultante dal consiglio di
amministrazione, indipendentemente che questo sia
composto da uno o più amministratori, deve essere
redatto da un notaio e depositato e iscritto nel
registro delle imprese.
La
domanda di concordato deve essere presentata al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede
principale, deve essere comunicata anche al pubblico
ministero.
Il trasferimento della
sede intervenuto nell'anno precedente al deposito
del ricorso non rileva ai fini della individuazione
della competenza, tale principio ha lo scopo di
evitare che l'imprenditore si sottragga al proprio
giudice naturale, trasferendo la sede in un luogo in
cui il tribunale viene considerato meno rigoroso
nell'esaminare le domande di concordato[18].
È possibile formulare
una nuova proposta, però deve essere assoggettata a
un limite temporale che non deve andare oltre alla
data della convocazione dell'assemblea poiché,
dovendo disporsi un'altra convocazione dei
creditori, si rischierebbe di allungare oltremodo la
durata della procedura, ciò potrebbe andare in
contrasto con il termine di sei mesi stabilito dalla
legge[19].
Nel caso in cui il
debitore dovesse ritirare l'istanza di concordato,
questa non può determinare automaticamente la
dichiarazione di fallimento, ma impone che si esegua
un'indagine per accertare che il debitore sia
insolvente; se dovesse mancare questo presupposto,
la rinuncia alla proposta non dovrebbe produrre
alcun effetto e la conseguenza dovrebbe essere il
ripristino della situazione ante quo. La
giurisprudenza di merito[20]
ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui il
debitore abbia rinunciato alla proposta, il giudizio
deve essere dichiarato improcedibile, ma ciò non
vale a impedire l'apertura dell'istruttoria
prefallimentare per accertare lo stato di insolvenza
e dichiarare il fallimento.
Unitamente alla domanda
di ammissione al concordato, il debitore deve
fornire una documentazione che rispecchi la
situazione obiettiva dell'impresa[21].
Anzitutto deve fornire una relazione aggiornata
sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa, per informare i soggetti
destinatari della proposta, tribunale e creditori,
le reali dimensioni della crisi. È anche necessaria
l'allegazione di di uno stato analitico ed
estimativo delle attività, ciò consente ai creditori
di sapere quali sono i beni dell'imprenditore a cui
possono fare affidamento, per poter venir a
conoscenza di ciò il commissario giudiziale svolge
opportuni accertamenti, con l'assistenza di uno
stimatore, per la valutazione dei beni; inoltre la
domanda va corredata con l'elenco dei creditori, il
quale ha lo scopo di completare il quadro aziendale
che il debitore intende rappresentare a fondamento
dell'istanza di ammissione della procedura, recante
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione, con l'elenco dei titolari dei
diritti, sia reali che personali, sui beni che siano
di proprietà o anche semplicemente nel possesso del
debitore.
Il
comma primo dell'art. 161 richiede, che nell'ipotesi
in cui la domanda di concordato provenga da una
società di persone, sia indicato il valore dei beni
e i crediti particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Ai sensi del comma
terzo sempre dell'art. 161 la domanda di concordato
e l'allegata documentazione devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili e che
abbia i requisiti di cui all'art. 28 lettere a) e b)[22],
egli deve attestare la veridicità dei dati aziendali
e la fattibilità del piano prospettato dal debitore.
L'art. 161 richiede
all'esperto di formulare un giudizio tecnico in
merito alla gestione prospettica dell'impresa, che
impone all'estensore della relazione di valutare,
oltre ai valori dei beni da cedere, il cash-flow
della gestione corrente, il fabbisogno di capitale
circolante, la struttura dell'impresa e gli scenari
di mercato, tenendo presente la diversa natura del
piano[23].
L'esperto incorre in
una responsabilità ogni volta che attesti dati
aziendali in modo infedele, o affermi la fattibilità
del piano sulla base di considerazioni incongruenti
con le risultanze obbiettive accertate. Si tratta di
una responsabilità extracontrattuale ai sensi
dell'art. 2043 del codice civile[24]
nei confronti dei creditori e di qualsiasi
interessato che abbiano subito un danno diretto e
immediato. L'iniziativa dovrebbe essere riconosciuta
ai singoli soggetti coinvolti e dovrebbe escludersi
la configurabilità di un'azione di massa.
Il
comportamento del professionista può anche dar luogo
ad una responsabilità contrattuale nei confronti
dell'imprenditore che lo ha incaricato, allorchè
possa ravvisarsi l'inosservanza di un obbligo di
legge o di una negligenza, imprudenza o imperizia
nell'espletamento della prestazione secondo la
disciplina stabilita dal codice civile.
In
materia di competenza per l'ammissione al concordato
preventivo valgono le stesse regole dettate per la
dichiarazione di fallimento. L'istanza di ammissione
al concordato preventivo deve essere presentata al
tribunale del luogo dove si trova la sede principale
dell'impresa.
Secondo un orientamento
giurisprudenziale[25]
sussiste una presunzione tale per cui la sede
ufficiale dell'impresa corrisponde a quella
effettiva, a meno che non emergano delle prove tali
per cui la volontà direzionale ed organizzativa
dell'impresa si sia sempre manifestata di fatto in
un luogo diverso da quello in cui si trova la sede
legale. In conclusione dovrebbe assumere esclusivo
rilievo, ai fini della determinazione della
competenza, la sede effettiva dell'impresa.
I
successivi cambiamenti della sede, intervenuti
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non
possono produrre alcun effetto ai fini della
competenza, resta radicata presso il tribunale del
luogo dove si è svolta fino a quel momento la
prevalente attività direzionale dell'impresa.
Si deve precisare una
distinzione che intercorre tra l'attività direttiva
e amministrativa, con quella tecnica destinata alla
produzione, il tribunale competente non può mai
coincidere con quello del luogo in cui si trovano
gli stabilimenti o le fabbriche dell'imprenditore.
Oltre a questo non si può riconoscere alcun effetto
giuridico al luogo dove si trovano i creditori, dove
si riunisce l'assemblea dei soci della società
ricorrente o il consiglio di amministrazione della
stessa[26].
Per concludere con la competenza si deve ricordare
che per quanto riguarda una società in liquidazione,
si deve avere riguardo alla sede effettiva della sua
liquidazione, a meno che questa non coincida con la
sede legale.
Si ha regolamento di
competenza ogni qualvolta che il tribunale adito con
domanda di ammissione dichiara la propria
incompetenza territoriale. È legittimato a proporlo,
oltre al debitore, qualsiasi altro interessato. Il
termine per proporre tale impugnazione è quello
previsto dall'art. 47 del codice di procedura civile[27].
Il
regolamento di competenza può essere proposto
d'ufficio ogni qualvolta si verifichi un conflitto
di competenza positivo o negativo, virtuale o reale,
secondo un orientamento consolidato in materia
fallimentare.
Una volta dichiarata l'incompetenza, il procedimento
prosegue dinnanzi al tribunale dichiarato competente
al quale vengono trasmessi gli atti e, se non
ritiene di sollevare il conflitto, dispone la
prosecuzione della procedura.
Per quanto attiene
all'oggetto del controllo in sede di ammissione alla
procedura, il primo comma dell'art. 163[28]
stabilisce che il tribunale, se non ha provveduto ai
sensi dell'art. 162[29],
primo e secondo comma, dichiara aperta la procedura
di concordato preventivo con decreto non soggetto a
reclamo.
Come già detto in
precedenza, non spetta al tribunale verificare la
fattibilità del piano proposto dall'imprenditore,
dato che tale compito ex art. 161 è affidato al
professionista che deve predisporre l'apposita
relazione, con la quale deve fornire una valutazione
di attendibilità dei dati aziendali e una prognosi
motivata sulla fattibilità del piano stesso. È sulla
sussistenza di questi elementi che il tribunale è
chiamato ad effettuare il proprio controllo, senza
poter svolgere alcun sindacato di merito sulla
proposta di concordato[30].
Il
tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda
ogni qualvolta consideri la proposta concordataria
poco chiara, ovvero la ritiene lacunosa in uno o più
dei suoi aspetti essenziali, o quando giudica la
relazione del professionista non idonea a compiere
la funzione certificativa cui è diretta; in
quest'ottica si pone l'art. 162, secondo cui il
tribunale, dopo l'eventuale concessione al debitore
di un termine non superiore a quindici giorni per
apportare integrazioni al piano e per depositare
nuovi documenti, il tribunale, sentito
l'imprenditore dichiara l'inammissibilià della
domanda se non dovessero sussistere le condizioni ex
art. 160.
Con le modifiche
introdotte dal decreto correttivo del 2007, il
novellato secondo comma dell'art. 162 dispone che,
dichiarata l'inammissibilità della proposta, il
tribunale procede alla dichiarazione di fallimento
su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, solo se dovessero sussistere i
presupposti di cui gli artt. 1 e 5[31].
Il
controllo da parte del tribunale diventa di gran
lunga più penetrante quando il concordato prevede la
suddivisione del ceto creditorio in classi, si
richiede che il provvedimento di ammissione sia
preceduto dalla valutazione circa la correttezza dei
criteri adottati nella formazione delle diverse
classi.
La persistente
attenzione del legislatore per il principio della
par condicio creditorum si manifesta qui con
l'attribuzione al tribunale di un controllo che non
è di mera legittimità, essendo l'autorità
giudiziaria chiamata a verificare che l'imprenditore
abbia effettuato la divisione in classi seguendo
canoni di ragionevolezza[32].
Con il provvedimento di ammissione al concordato il
tribunale delega un giudice alla procedura, convoca
i creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento, stabilendo il termine per la
comunicazione di quest'ultimo ai creditori, nomina
il commissario giudiziale e fissa il termine, non
superiore a quindici giorni, entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del
tribunale la somma che si presume necessaria per
l'intera procedura. Il testo novellato dal decreto
legislativo del 2007 dispone il versamento di una
somma pari al cinquanta per cento delle spese che si
presumono necessarie per l'intera procedura, o la
diversa minor somma, non inferiore al venti per
cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice.
Quanto alla
pubblicazione del decreto, ex art. 166[33]
il provvedimento deve essere notificato al debitore,
personalmente o presso il domicilio eletto, e
comunicato per estratto al commissario giudiziale,
dovendo anche essere annotato presso l'ufficio del
registro delle imprese dove l'imprenditore ha la
sede legale, o presso quello del luogo in cui vi è
la sede effettiva, nel caso in cui questa dovesse
essere differente da quella legale.
Se
il debitore dovesse possedere beni immobili o altri
beni soggetti a pubblica registrazione, il
commissario giudiziale notifica agli uffici
competenti un estratto del provvedimento di
ammissione affinchè venga annotato nei registri
pubblici.
Il decreto di rigetto è
suscettibile di reclamo davanti alla corte di
appello secondo la regola generale di cui all'art.
739 del codice di procedura civile[34],
ma non anche il ricorso per cassazione, in quanto
proprio la riproponibilità della domanda esclude
l'idoneità del provvedimento reiettivo ad incidere
in via definitiva sui diritti del debitore.
1.4 Gli organi del procedimento
Gli organi del
procedimento sono il tribunale, il giudice delegato
e il commissario giudiziale; in questo paragrafo
esamineremo questi tre organi, analizzandoli uno a
uno. Vorrei riportare un interrogativo che permane
dal passato, ovvero se l'assemblea dei creditori
rivesta natura di organo, volendo individuare nella
sua formazione collegiale qualcosa di diverso
rispetto ai suoi singoli componenti[35],
oppure negando questa qualificazione solo per il
fatto che l'insieme delle persone destinatarie
passive del procedimento, essendo parti, non possono
dar vita contemporaneamente anche ad un organo[36].
Il tribunale deve
vigilare la procedura di concordato dell'impresa che
ha la propria sede principale nel circondario di
competenza dello stesso[37].
Ha il compito,
innanzitutto, di verificare la completezza e la
regolarità della documentazione depositata dal
debitore e decretarne l'ammissione al concordato, o
al contrario di statuire l'inammissibilità della
proposta, emettendo al tempo stesso gli
indispensabili provvedimenti ordinatori relativi
alla nomina del giudice delegato e del commissario
giudiziale, alla fissazione della data dell'adunanza
dei creditori, alla determinazione dell'importo che
il debitore deve versare entro quindici giorni ed
all'indicazione del termine per la comunicazione del
decreto al commissario e ai creditori[38].
L'altro momento
centrale dell'attività del tribunale è costituito
dall'omologazione[39],
mentre nella fase intermedia le sue attribuzioni
attengono essenzialmente all'eventuale sostituzione
del giudice delegato e del commissario giudiziale,
alla liquidazione del compenso del commissario e
alla decisione sui reclami proposti contro gli atti
del giudice delegato[40].
Il tribunale mantiene
anche un'importanza di primo piano nel corso di
tutto il procedimento, a patto che in qualsiasi
momento adotta i provvedimenti di cui l'art. 173[41],
emettendo una declaratoria di improseguibilità ogni
qual volta accerti che il debitore ha occultato o
dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso
di denunciare uno o più crediti, ha esposto
passività inesistenti o ha commesso atti di frode.
Nello stesso modo procede per il caso in cui
l'imprenditore abbia compiuto uno o più atti senza
aver prima ottenuto le autorizzazioni di cui
all'art. 167[42],
sempre in costanza di procedura, quando abbia posto
in essere comportamenti volti a frodare i creditori.
Il
giudice delegato viene delegato alla procedura con
il decreto di ammissione al concordato.
Le attività e i
provvedimenti del giudice delegato nel concordato
preventivo possono essere strumentali
all'espletamento di funzioni assai diverse tra loro,
in alcuni casi possono essere strumentali a funzioni
tutorie o di controllo della procedura[43]
e a volte possono aver contenuto decisorio e
incidere su diritti soggettivi[44].
Subito dopo il
provvedimento di ammissione alla procedura il
giudice delegato, ex art. 170[45],
deve annotarlo sotto l'ultima scrittura dei libri
presentati, i quali devono essere restituiti al
debitore, che li deve tenere a disposizione sia del
giudice delegato che del commissario giudiziale.
Il giudice delegato,
inoltre, deve raccordarsi con il commissario
giudiziale e deve anche vigilare il suo operato, nei
compiti che gli sono attribuiti dalla legge e in
sede di deliberazione del concordato[46].
Egli presiede
l'adunanza dei creditori, la quale deve verificare
che vengano osservate le formalità prescritte[47]
e modera la discussione tra il commissario, i
creditori e il debitore, richiedendo a quest'ultimo
gli opportuni chiarimenti. Spetta sempre al giudice
delegato il compito di ammissione al voto, in tutto
o in parte, dei crediti contestati, senza che ciò
sia vincolante ai fini dell'accertamento della loro
effettiva sussistenza, nonché l'esclusione dal voto
e dal computo della maggioranza del coniuge del
debitore, dei suoi parenti e affini fino al quarto
grado e dei cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta di
concordato.
Ai sensi dell'art. 178[48]
sottoscrive il verbale dell'adunanza assieme al
commissario e al cancelliere, rinvia ad una
successiva udienza, entro otto giorni dalla prima,
nel caso in cui non sia possibile esaurire nel
giorno stabilito tutte le operazioni necessarie che
si era prefissato.
Costituisce anche il
tratto d'unione tra la procedura e il tribunale, al
quale deve riferire ogni questione sulla quale debba
richiedere il relativo intervento o pronuncia,
promuovendo, nei casi stabiliti dalla legge, la
revoca e la cessazione della procedura[49].
Le novità più rilevanti
in tema di prerogative del giudice delegato
attengono alla conservazione dei beni del debitore e
all'esercizio dell'impresa in costanza di
concordato. Inoltre si richiede ad egli
l'autorizzazione scritta per tutti gli atti che
eccedono l'ordinaria amministrazione , ma nel
provvedimento di ammissione alla procedura o in un
successivo decreto, può stabilire un limite di
valore al di sotto del quale la predetta
autorizzazione non è dovuta. Il giudice delegato
deve anche limitarsi alla concessione o alla
negazione dell'autorizzazione, cui non dovrebbero
potersi accompagnare anche condizioni o prescrizioni
specifiche che non siano volute dal debitore, perchè
altrimenti la direzione del giudice delegato, uscita
dalla porta richiederebbe di entrare dalla finestra[50].
Il commissario
giudiziale, oggi, tenendo conto dei poteri più
limitati attribuiti sia al tribunale che al giudice
delegato e della previsione del parere del
professionista che deve pronunciarsi sulla
veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità
del piano, dovrebbe ritenersi notevolmente
ridimensionata[51].
I soggetti che possono
ricoprire la carica di commissario giudiziale, per
effetto del richiamo operato dall'art. 163 agli
artt. 28 e 29[52],
sono gli stessi che possono svolgere la funzione di
curatore[53].
Il commissario, quando
svolge l'esercizio delle sue funzioni, assume la
qualifica di pubblico ufficiale[54]
ex art. 165[55].
Ad esso si applicano le
le disposizioni previste per il curatore con
riguardo al reclamo degli atti di quest'ultimo[56],
alla revoca, alla responsabilità, nonché alla
determinazione del compenso. Nonostante non sia
espressamente richiamato, parrebbe applicabile anche
l'art. 36 bis[57],
secondo cui i termini previsti per il reclamo non
sono soggetti alla sospensione feriale, stante
l'irragionevolezza dell'altrimenti inevitabile
differenza tra il regime previsto in caos di
concordato e quello proprio del fallimento[58].
Per quanto concerne i compiti che il commissario
deve svolgere, ha l'obbligo di provvedere a
comunicare ai creditori, con lettera raccomandata o
con telegramma, un avviso contenete la data di
convocazione degli stessi e le proposte del
debitore. Nel caso dovesse risultare tale
comunicazione difficile, per colpa dell'elevato
numero di debitori o dalla difficoltà di
identificarli tutti quanti, il tribunale, una volta
sentito il commissario, può autorizzare il giudice
delegato a disporre che la proposta di concordato
sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed
eventualmente in altri giornali. Nel caso in cui ci
si dovesse ritrovare al cospetto di una società di
capitali che ha emesso obbligazioni, il termine per
la convocazione degli obbligazionisti è di sessanta
giorni ed il relativo avviso è comunicato al loro
rappresentante comune.
Al
commissario spetta anche verificare che il debitore
abbia versato, entro il termine indicato nel decreto
ex art. 163, la somma che si presume essere
necessaria per l'intera procedura e il cui mancato
deposito comporta l'improseguibilità del concordato.
La legge attribuisce,
sempre al commissario, il compito di procedere alla
verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori
con la scorta delle scritture contabili, apportando
a questo elenco le rettifiche necessarie. È anche
tenuto a redigere l'inventario del patrimonio del
debitore, nonché una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, sulla condotta del
debitore, sulle proposte di concordato e sulle
garanzie offerte ai creditori, che va depositata in
cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza
dei creditori[59].
Visto il frequente realizzarsi che l'impresa ammessa
al concordato possegga beni immobili, macchinari,
rimanenze di magazzino, ed altri beni, il
commissario può richiedere al giudice delegato la
nomina di uno o più stimatori che lo assistano nella
valutazione di tali beni. Se la domanda di
concordato dovesse essere corredata da una o più
perizie redatte su incarico del debitore, sembra
possibile, anche nell'ottica di contenere le spese
di procedura, che il commissario si limita
richiedere allo stimatore una verifica della
congruità dei valori esposti in queste perizie.
Il compito tipico del
commissario è quello di vigilanza: deve controllare
la gestione dei beni e l'esercizio dell'impresa, ove
continui, verificando, in particolare, che il
debitore provveda a richiedere l'autorizzazione per
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
senza avere la possibilità di entrare nel merito
delle scelte imprenditoriali[60].
Quanto poi alla fase successiva all'omologazione, il
commissario giudiziale è tenuto a sorvegliare
l'adempimento del concordato e a riferire al giudice
delegato ogni circostanza da cui possa derivare
pregiudizio ai creditori.
Le
valutazioni esposte dal commissario nella propria
relazione hanno un ruolo di grande importanza, dato
che è sulla base anche di queste che i creditori
decidono se aderire o no alla proposta di
concordato, inoltre, sono rilevanti ai fini delle
eventuali determinazioni del tribunale ai sensi
dell'art. 173, a patto che nell'analizzare la
condotta del debitore il commissario deve mettere in
luce gli atti di frode in ipotesi riscontrati.
Per quanto riguarda la
relazione ex art. 172[61],
già citata in precedenza, il commissario deve
verificare la fattibilità del piano. Non si deve
ritenere che tale relazione costituisca una sorta di
duplicato delle considerazioni depositate
dall'esperto assieme alla domanda di concordato.
Questa rappresenta il frutto delle indagini svolte
dal commissario e si traduce nel controllo delle
attestazioni relative alla fattibilità del piano
concordatario, costituendo uno snodo fondamentale
del processo di concordato preventivo, in essa
trasformandosi il risultato dell'attività d'indagine
e di vigilanza svolta dal commissario e ponendosi
essa stessa come necessaria premessa per la
successiva fase procedimentale e l'eventuale
conclusione favorevole del procedimento[62].
In
conclusione il commissario formula la propria
prognosi in base alla percentuale di soddisfacimento
dei creditori, dal che dipende, in ultima analisi,
il giudizio sulla fattibilità del piano.
Il
commissario giudiziale deve adempiere con diligenza
i doveri del proprio ufficio o imposti dal piano di
liquidazione, quindi, la sua responsabilità può
ricollegarsi ad un qualsiasi comportamento
commissivo od omissivo che si traduca in
un'inosservanza di questi doveri, inoltre deve
sussistere anche un suo stato psicologico
riconducibile al dolo o alla colpa e infine si deve
verificare un danno che sia la causa dell'iniziativa
assunta.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il
commissario non può addurre alcuna ignoranza
nell'esercizio delle sue attività, tanto meno
giustificarsi assumendo di aver agito conformemente
ai provvedimenti del giudice delegato o che sia
intervenuta l'approvazione dei creditori.
Deve essere anche fornita la prova di un nesso di
causalità che intercorre tra l'azione od omissione e
il pregiudizio determinato, in altri termini il
comportamento assunto dal commissario deve essere
direttamente ricollegabile all'evento.
Come già riportato in
precedenza l'aver eseguito un'iniziativa in
conformità all'autorizzazione del giudice delegato o
l'intervenuta approvazione dei creditori non
costituiscono cause esimenti alla responsabilità[63].
La
legittimazione ad esercitare l'azione di
responsabilità contro il commissario spetta al
debitore o ai singoli creditori e in caso di
fallimento al curatore.
Il fatto che nell'art.
165 il commissario venga definito come un pubblico
ufficiale, preposto all'ufficio giudiziario che
gestisce la procedura al quale il debitore si
sottometteva ed eseguiva le direttive, ma assume
anche funzioni notarili, registrando gli accordi
raggiunti da alcuni creditori con il debitore, senza
partecipazione attiva, né funzione di garanzia e di
tutela della massa; ciò limita la sfera di
responsabilità del commissario giudiziale che non è
destinatario di rapporti giuridici con il debitore o
con i creditori, ma la cui funzione di vigilanza e
controllo si è attenuata notevolmente[64].
In quanto alla revoca
del commissario giudiziale, in considerazione della
sua qualifica di pubblico ufficiale e del sistema
col quale viene operata la sua scelta, il
legislatore ha previsto il rinvio alla disciplina
del fallimento che dispone l'avvio del procedimento
di revoca su richiesta del giudice delegato o del
comitato dei creditori o d'ufficio[65].
La
revoca può essere disposta per decadenza, in
conseguenza al venir meno dei requisiti ex art. 28,
o perchè si accerta che queste condizioni non
sussistevano al momento della nomina del commissario
stesso, oppure per negligenza o per incapacità.
Una volta instaurato il procedimento d'ufficio, il
commissario giudiziale ha diritto alla formale
contestazione dei motivi di revoca e alla
comunicazione di tutti gli atti acquisiti al
procedimento. Il tribunale decide in merito con
decreto soggetto al reclamo dinnanzi alla corte
d'appello che non sospende l'efficacia del
provvedimento.
1.5 Gli effetti dell'ammissione al concordato
L'ammissione al concordato preventivo produce una
serie di effetti che verranno trattati
dettagliatamente nel proseguo di questo paragrafo.
I primi effetti che
prenderemo in esame sono quelli nei confronti del
debitore, innanzitutto, come si evince dal primo
comma dell'art. 167 egli durante la procedura di
concordato conserva l'amministrazione dei suoi beni
e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale[66].
Ai sensi del secondo comma sempre di tale articolo i
mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni,
i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le
concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni,
le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di
terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni
di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni
e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione
scritta del giudice delegato, sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al concordato[67].
Il compimento di uno di questi atti, senza
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, è
sanzionato, dato che comporta l'improseguibilità
della procedura.
Il tenore del secondo
comma dell'art. 167 ripropone la tradizionale
distinzione fra atti di ordinaria e atti di
straordinaria amministrazione[68].
Per l'amministrazione straordinaria è necessaria
l'autorizzazione scritta del giudice delegato che è
chiamato ad intervenire per il compimento di
specifici atti, invece, il debitore può compiere
autonomamente soltanto gli atti di ordinaria
amministrazione.
Il
comma secondo dell'art. 167 elenca una serie di atti
di straordinaria amministrazione che possono essere
compiuti dal debitore previa autorizzazione del
giudice delegato, pena l'inefficacia rispetto ai
creditori anteriori al concordato, ma anche di
quelli concorsuali come determinati in seguito alla
conseguente dichiarazione di fallimento. Si tratta
di atti tutti accomunati o dalla capacità di ridurre
il patrimonio del debitore, oppure dalla circostanza
di non rientrare nella normalità del ciclo gestorio,
rispetto all'attività economica svolta.
La valutazione del
carattere di ordinaria o straordinaria
amministrazione dell'atto posto in essere dal
debitore senza l'autorizzazione del giudice delegato
deve essere compiuta valutando l'idoneità o meno
dell'atto ad incidere negativamente sul patrimonio
del debitore, pregiudicandone la consistenza o
compromettendone la capacità di soddisfare le
ragioni dei creditori, in quanto ne determina la
riduzione, o impone vincoli e pesi cui non
corrisponde l'acquisizione di utilità reali
prevalenti su questi ultimi[69].
L'accertamento del carattere ordinario o
straordinario dell'atto di amministrazione deve
essere ad oggetto gli effetti concreti dello stesso
atto, avendo riguardo per l'interesse della massa
dei creditori, e non dell'imprenditore, dato che è
possibile che atti astrattamente qualificabili di
ordinaria amministrazione se compiuti nel normale
esercizio di un'impresa in bonis possano assumere un
diverso connotato se compiuti dell'ambito di una
procedura concordataria, dove gli stessi dovessero
investire interessi del ceto creditorio o incidere
negativamente sulla procedura concorsuale[70].
Sono considerati atti di amministrazione ordinaria
l'azione proposta dal debitore ammesso al concordato
preventivo per la dichiarazione di inefficacia di
un'ipoteca, l'azione rivolta ad ottenere la
riduzione delle ipoteche iscritte sugli immobili del
debitore ammesso al concordato preventivo.
La
distinzione degli atti di amministrazione, tra
ordinari e straordinari, deve avvenire attraverso
una ricerca sulla finalità dell'atto di gestione
stesso.
La disposizione
dell'art. 167 deve essere coordinata anche con gli
artt. 168[71],
terzo comma, e 173, secondo comma. In base al terzo
comma dell'art. 168 i creditori non possono
acquistare diritti di prelazione con efficacia
rispetto ai creditori concorrenti, salvo che ci sia
l'autorizzazione del giudice delegato nei casi
previsti dall'art. 167. Mentre, ex art. 173 secondo
comma, il compimento di un atto non autorizzato
obbliga il tribunale a dichiarare il fallimento,
senza nessun margine di discrezionalità in relazione
alla valutazione del grado di convenienza dell'atto
compiuto[72].
Una fattispecie
particolare di atto di amministrazione straordinaria
è data dalla vendita del complesso aziendale prima
dell'omologazione del concordato; questo è fattibile
solo se sussistano ragioni di convenienza e di
opportunità per favorire l'attuazione del piano[73].
Qualsiasi atto solutorio o iniziativa che tenda a
perseguire un determinato effetto utile per la
procedura può essere autorizzato dal giudice
delegato, anche quando si tratta del pagamento di un
credito sorto prima della procedura..
l'autorizzazione non è necessaria quando il
tribunale, con decreto di ammissione o con
provvedimento successivo, abbia stabilito il limite
al di sotto del quale l'atto può essere liberamene
compiuto da parte del debitore.
Anche un atto di straordinaria amministrazione può
essere compiuto senza l'autorizzazione del giudice
delegato, solo quando non ecceda i limiti
quantitativi individuati dalla stessa autorità
giudiziaria.
In
conclusione possiamo dire che gli atti di ordinaria
amministrazione sono quelli che tendono alla
conservazione o al miglioramento del patrimonio,
mentre quelli straordinari comportano una potenziale
diminuzione o dispersione del patrimonio.
L'ammissione al concordato non comporta che i
contratti pendenti al momento dell'apertura della
procedura si sciolgano in automatico, ciò è coerente
con il fatto che l'ammissione al concordato non
produce nessuno spossessamento del debitore che
conserva sia l'amministrazione dei suoi beni che
l'esercizio dell'impresa, nei limiti già visti in
precedenza ex art. 167.
Il
debitore concordatario rimane imbrigliato da tutti i
vincoli negoziali venuti ad esistenza prima della
procedura, con l'unico limite dell'applicazione
dell'art. 167 nei casi in cui la prosecuzione del
rapporto debba considerarsi atto di straordinaria
amministrazione. Il corollario di questo è dato dal
fatto che i pagamenti relativi ai rapporti
proseguiti durante il concordato sono efficaci a
prescindere dall'autorizzazione del giudice
delegato, che resta assorbita dall'approvazione
indiretta dell'ingresso nel contratto pendente.
Gli effetti della presentazione del ricorso per
ciascun creditore riguardano sia i rapporti con il
debitore sia con gli altri creditori.
Per quanto concerne i rapporti che intercorrono tra
il singolo creditore ed il debitore, il primo comma
dell'art. 168 sancisce la regola in base alla quale,
dalla presentazione del ricorso al momento in cui il
decreto di omologazione diventa definitivo, i
creditori per titolo o per causa anteriore al
decreto non possono, a pena di nullità, iniziare o
proseguire azioni esecutive sul patrimonio del
debitore. Al secondo comma la norma aggiunge che le
prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese e le decadenze non
si verificano. Invece, a riguardo dei rapporti tra
creditori, viene in evidenza il terzo comma sempre
dell'art. 168, ai sensi del quale i creditori non
possono acquistare diritti di prelazione con
efficacia rispetto ai creditori concorrenti; a meno
che vi sa l'autorizzazione del giudice ex art. 167.
L'improponibilità e l'improseguibilità delle
iniziative dirette a soddisfarsi coattivamente
rappresentano una delle conseguenze più importanti
del deposito della domanda di concordato, dal
momento che solo in questo modo, con una garanzia
patrimoniale cristallizzata, è possibile, per
l'esperto prima e gli organi della procedura poi,
verificare la fattibilità del piano e per i
creditori esercitare il voto in maniera consapevole.
Sono esperibili nei
confronti dell'imprenditore in concordato, a
differenza che nell'ipotesi di fallimento, le azioni
di accertamento e di condanna, quelle possessorie,
le domande di rivendicazione e quelle di esecuzione
dell'obbligo di concludere un contratto, nonché i
ricorsi per provvedimenti d'urgenza ed ogni altra
iniziativa che non incida coattivamente sul
patrimonio concordatario[74].
Spingono di contro nel
divieto ex art. 168 le azioni dirette ad ottenere un
sequestro conservativo, data la prospettiva che
questo venga convertito in pignoramento[75];
non così i ricorsi per sequestro giudiziario, posto
che il debitore rimane nella disponibilità del
proprio patrimonio[76].
Il divieto di azioni
esecutive risulta più rigido nella procedura di
concordato e meno severo in quella di fallimento.
Questo consente di insinuare il dubbio che, dove si
ravvisasse un'ingiustificata disparità di
trattamento, si potrebbe, attraverso
un'interpretazione conservativa della norma sul
piano costituzionale, applicare al concordato le
stesse deroghe previste per l'ipotesi di fallimento[77].
Bisogna anche precisare che la preclusione di cui
all'art. 168 non opera nei confronti dei creditori
particolari dei soci illimitatamente responsabili di
società di concordato, posto che gli effetti del
concordato sociale non si estendono ai soci, per cui
i loro patrimoni risultano liberamente aggredibili
dai loro creditori[78].
I restanti effetti del
concordato nei confronti dei creditori sono quelli
che derivano dal richiamo, ad opera dell'art. 169[79],
delle disposizioni degli articoli da 55 a 63 che si
applicano con riferimento alla data di presentazione
della domanda di concordato. Trovano applicazione
anche le situazioni inerenti alla scadenza dei
debiti pecuniari, al corso dei relativi interessi e
alla compensazione.
La riforma del 2006 ha
introdotto nell'art. 169 il richiamo anche all'art.
45[80],
così che sono prive di effetto nei confronti dei
creditori le formalità necessarie per rendere
opponibili gli atti ai terzi se compiute dopo la
presentazione della domanda di concordato, dove in
precedenza, a causa del mancato riferimento alla
disposizione in tema di fallimento si tendeva ad
affermare il contrario[81].
Infine resta da
osservare, sempre in tema di effetti nei confronti
dei creditori, come la questione del carattere
prededucibile o meno, nell'eventuale successivo
fallimento, dei crediti venuti ad esistenza durante
il concordato, risulti chiarita expressis verbis dal
disposto dell'art. 111[82],
secondo comma, ai sensi del quale sono considerati
debiti di massa quelli sorti in occasione o in
funzione delle procedure concorsuali di cui alla
presente legge con la conseguenza che essi andranno
soddisfatti secondo la procedura di cui all'art. 111
bis[83].
Se dovesse
sopraggiungere il fallimento a seguito di un
provvedimento di annullamento o di risoluzione del
contratto, i creditori che abbiano già trovato
soddisfazione non risentono del rischio di dover
restituire alla nuova procedura quanto eccepito
dalla precedente, dato che l'art. 67 terzo comma
lettera e)[84]
esclude espressamente l'assoggettabilità alla
revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle
garanzie posti in essere in esecuzione del piano
concordatario.
1.6 L'approvazione del concordato
Il concordato viene
approvato, secondo l'art.177[85],
se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti
e affini fino al quarto grado, i cessionari o
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno
prima della proposta di concordato.
I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per
i quali la proposta del concordato preveda il
pagamento integrale non hanno diritto al voto,
ancorchè la garanzia sia contestata, a meno che
rinuncino al diritto di prelazione. Questa rinuncia
può essere anche parziale ed ha effetto ai soli fini
del concordato, infatti, se questo non va a buon
fine la prelazione può essere fatta valere nel
fallimento.
Nel caso in cui i creditori privilegiati o con pegno
o ipoteca rinunciano in tutto o in parte alla
prelazione, per la parte del credito non coperta
dalla garanzia sono assimilabili ai creditori
chirografari. Sempre per i creditori muniti di
prelazione, se non dovessero essere soddisfatti
interamente dalla proposta di concordato, per la
parte residua del credito sono equiparati ai
chirografari.
Il
concordato, come dispone il comma secondo dell'art
177, è approvato se la maggioranza dei crediti
ammessi al voto si verifica anche nel maggior numero
di classi.
Va
infine ricordato, quanto alle modalità con cui ai
creditori è dato esprimere il loro consenso alla
proposta, che in base al disposto dell'art. 178 le
adesioni alla proposta possono pervenire, per
telegramma, lettera, telefax o posta elettronica,
entro i venti giorni successivi alla chiusura del
verbale e sono annotate dal cancelliere in calce al
medesimo; nella pratica è frequente che
l'approvazione del concordato intervenga non solo in
sede di adunanza, ma anche in questo ulteriore lasso
di tempo.
Nel caso non si dovessero raggiungere le maggioranze
prescritte, il giudice delegato deve riferirne
immediatamente al tribunale, che a sua volta
segnalerà la circostanza al pubblico ministero
affinchè questi promuova la dichiarazione di
fallimento.
1.7 Il giudizio di omologazione
Il
concordato approvato dalle maggioranze previste
dall'art. 177, commi primo e secondo, non produce
ancora effetti, per poter far si che accada si deve
passare attraverso la penultima fase, ovvero
l'omologazione da parte del tribunale che tende a
verificare la persistenza dei requisiti di validità
del concordato medesimo.
L'omologa da parte del
tribunale costituisce una indefettibile condicio
iuris d'efficacia rispetto alla autonoma
regolamentazione delle parti, chiaro segno, anche
questo, del permanere di un interesse pubblico
tutelato dal legislatore[86].
Con il decreto
correttivo del 2007 l'art. 180[87]
è stato in gran parte riscritto, la nuova
disposizione stabilisce che, una volta constatata
l'approvazione del concordato, il giudice delegato
riferisce al tribunale che deve fissare un'udienza
in camera di consiglio per la comparizione del
debitore, dei creditori opponenti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato ai sensi dell'art. 17[88]
e notificato, a cura del debitore, al commissario
giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti[89].
Il
debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti, qualsiasi altro interessato,
devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio
parere motivato.
Se
non sono state proposte opposizioni, il tribunale
accerta il raggiungimento delle maggioranze
prescritte dall'art. 177 ed omologa il concordato
con decreto non sottoposto a gravame ed
immediatamente esecutivo. Esso è comunicato al
debitore e al commissario giudiziale che provvedono
a notificarlo ai creditori, è pubblicato ai sensi
dell'art. 17.
Le
somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa anche le
condizioni e le modalità per lo svincolo.
Se
dovessero essere state proposte opposizioni, il
tribunale assume, anche d'ufficio ma nella maggior
parte dei casi in contraddittorio, tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per
espletare l'istruttoria.
Ove siano previste diverse classi di creditori, la
norma stabilisce che il tribunale possa omologare il
concordato nonostante sia stata presentata
opposizione da uno o più creditori appartenenti ad
una classe che non accetta il concordato stesso, a
condizione che ritenga che gli opponenti possono
risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative praticabili in
concreto.
Nel caso in cui venga negata l'omologazione, su
istanza di uno o più creditori o su richiesta del
pubblico ministero, il tribunale accerti lo stato di
insolvenza del debitore, questo viene dichiarato
fallito con una sentenza separata che è emessa
contestualmente al decreto.
Al
tribunale è preclusa ogni indagine per verificare la
fattibilità del piano, quando non viene interposta
un'opposizione.
A proposito degli
aspetti processuali del giudizio di omologazione,
innanzitutto, occorre sottolineare che il
legislatore ha voluto sostituire il giudizio
ordinario di cognizione con un procedimento in
camera di consiglio, che si apre con il
provvedimento del tribunale di convocazione del
debitore e del commissario giudiziale, più snello,
ma contraddistinto dalla previa indicazione
legislativa dei tempi e modalità di instaurazione
del contraddittorio, di espletamento
dell'istruttoria e dello svolgimento del
procedimento[90].
Le
memorie comuni a tutte le parti del giudizio devono
essere depositate in un termine perentorio di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, nel medesimo
termine il commissario giudiziale deve depositare il
proprio parere motivato.
In caso di mancata
comparizione del debitore il giudizio per
l'approvazione del concordato prosegue ugualmente,
nell'interesse dei creditori e della società[91].
L'art 180, nello
stabilire che il tribunale assume anche d'ufficio le
prove necessarie, rende palese la possibilità di
disporre una consulenza tecnica[92].
È
possibile delegare l'attività istruttoria ad uno dei
componenti del collegio. Con riguardo
all'eventualità che vi siano classi di creditori
dissenzienti, la norma prevede al quinto comma, il
meccanismo del cram down[93].
Nel verificare la
convenienza della soluzione concordataria il giudice
ha il compito di procedere alla valutazione
dell'attivo realizzabile e del passivo, ricostruendo
la vicenda dagli elenchi dei creditori, dalla
relazione del commissario, dalla documentazione
offerta dal debitore, nonché dalle risultanze
dell'istruttoria esperita, anche qui con l'aiuto di
un perito di propria fiducia[94].
L'ultimo comma dell'art. 180 chiarisce cosa accade
se la richiesta di omologazione viene rigettata, il
tribunale se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero,
accertati i presupposti di cui gli artt. 1 e 5,
dichiara il fallimento del debitore, con sentenza
separata, emessa contestualmente al decreto.
Con il provvedimento di omologazione, che ha la
forma del decreto, la procedura di concordato
preventivo si chiude. Ella deve intervenire nel
termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso
ai sensi dell'art. 161; il tribunale può prorogare
il termine una sola volta di sessanta giorni.
Il
provvedimento ha la forma del decreto anche quando
il tribunale nega l'omologazione, in questo caso, se
vi è il sospetto che il debitore versi in uno stato
di insolvenza, viene data notizia al pubblico
ministero ai fini dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Contro il decreto che omologa o respinge il
concordato sono legittimati a proporre impugnazione,
entro quindici giorni dall'affissione, gli opponenti
e il debitore, con atto che va notificato al
debitore, al commissario giudiziale e alle parti
costituite in giudizio.
L'impugnazione a cui sono legittimati proporre, chi
ne ha interesse, è il reclamo alla corte di appello,
la quale pronuncia in camera di consiglio. Il
decreto del tribunale, di contro, non può essere
oggetto direttamente di ricorso per Cassazione.
1.9 L'esecuzione del concordato
La fase di esecuzione
del piano concordatario ha inizio nel momento in cui
con la pubblicazione del decreto di omologazione, si
chiude la procedura concordataria[95].
Questa trova la propria
regolamentazione negli artt. 181[96],
182[97]
e 185[98].
Spetta al tribunale
stabilire i tempi e le forme per il deposito delle
somme dovute non solo ai creditori contestati, ma
anche a quelli condizionali o irreperibili. Di
contro è venuto definitivamente meno il potere del
tribunale di stabilire le modalità dei singoli
pagamenti, sicchè, al di fuori dei confini del
concordato con cessione, sembra essergli stata
sottratta ogni funzione di indirizzo sulla fase di
esecuzione, che pertanto dovrà conformarsi
esclusivamente al contenuto della proposta[99].
Sull'adempimento della
proposta vigila il commissario giudiziale secondo le
modalità stabilite nel decreto di omologazione. Al
commissario giudiziale è quindi attribuito un ruolo
di vigilanza e di controllo restando escluso che, in
questa fase, può compiere attività anche solo
gestoria, prendendo parte alle operazioni economiche
o finanziarie previste nel piano, incassando crediti
o procedendo al pagamento di creditori. Tali compiti
appaiono inconciliabili con le specifiche funzioni
demandate al commissario giudiziale, tra le quali
non rientra quella di adempiere materialmente
all'esecuzione del concordato, ma soprattutto perchè
si finirebbe con l'affidargli un compito che è
estraneo all'attività primaria della vigilanza che
deve essere esercitata sull'adempimento degli
obblighi assunti dal debitorie[100].
L'attività di
sorveglianza si modella sulle caratteristiche
concrete di quel piano specifico, esso è destinato a
rivelarsi particolarmente incisivo in quelle ipotesi
in cui la proposta contempli un pagamento
dilazionato attingendo esclusivamente alle risorse
liberate dalla ristrutturazione dell'impresa;
prospettiva, questa, resa particolarmente delicata
dal fatto che il prolungarsi di un'attività
d'impresa, se non risponde più alle finalità
concordatarie, deparpuera il patrimonio destinato ai
creditori in caso di risoluzione, sia sotto un
profilo quantitativo, sia qualitativo, posto che gli
atti, i pagamenti e la costituzione di garanzie sono
esenti da revocatoria. Tali circostanze depongono
per un rafforzamento del ruolo prospettico
dell'attività di sorveglianza: al commissario
giudiziale deve essere richiesto di compiere un
accertamento ex ante, per quanto possibile, di
eventi suscettibili di aggravare la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria
dell'imprenditore, idonei a riflettersi
negativamente sul ceto creditorio[101].
1.10 La risoluzione e l'annullamento del concordato
In tema di risoluzione
e annullamento del contratto, l'art. 187[102]
all'ultimo comma stabilisce che si applicano le
disposizioni degli artt. 137[103]
e 138[104]
che regolano la risoluzione e l'annullamento del
concordato fallimentare.
Per quanto attiene all'ipotesi di risoluzione,
l'art. 137 legittima a richiedere la risoluzione ai
soli creditori.
La conclamata non
fattibilità del piano da luogo alla risoluzione
concordato e che di tale stato di cose debba
prendersi atto senza attendere l'esito della
liquidazione dei beni[105].
Il
ricorso per la risoluzione va proposto entro un anno
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dal concordato, con la
precisazione che non può aversi pronuncia di
risoluzione quando gli obblighi derivanti dal
concordato sono stati assunti da un terzo con
liberazione immediata del debitore.
Quanto all'annullamento del concordato prevenivo,
presenta la medesima disciplina della procedura
svolta in sede fallimentare in virtù del richiamo
all'art. 138.
Il concordato può
essere annullato dal tribunale su istanza del
commissario giudiziale o di qualsiasi creditore
quando si accerti che stato dolosamente esagerato
il passivo o sia stata dissimulata o sottratta una
parte rilevante dell'attivo[106].
Nessuna conseguenza sul
piano della validità del concordato dipende
dall'occultamento del passivo, benchè tale condotta
possa prestarsi a conseguire risultati lesivi per i
creditori non ammessi al concorso, soprattutto nel
caso di concordato con cessione[107].
Elemento centrale della
valutazione del tribunale è l'elemento soggettivo,
infatti, non sono sufficienti a legittimare una
pronuncia di annullamento semplici errori di
valutazione contenuti nella domanda di concordato,
con la conseguenza che il giudizio di fraudolenta
dissimulazione deve essere confortato dalla
circostanza che la condotta del debitore sia stata
idonea a trarre in inganno gli organi della
procedura, anzi espressamente finalizzati
all'inganno[108].
La sentenza che risolve
o annulla il concordato riapre la procedura di
fallimento è provvisoriamente esecutiva ed è
reclamabile ai sensi dell'art. 18[109];
il tribunale non potrà mai dichiarare il fallimento
se non su istanza di un creditorie o su richiesta
del pubblico ministero e , in ogni caso, dopo aver
accertato l'effettiva sussistenza dello stato di
insolvenza, così che in caso contrario dovrà
limitarsi ad emettere un provvedimento di
risoluzione o di annullamento che non vi è ragione
di ritenere non debba rivestire la forma di
sentenza, impugnabile ai sensi dell'art. 18.
Capitolo II
La
riorganizzazione dell'impresa: Piani/Accordi di
salvataggio previsti dalla legge
2.1 Lo stato di crisi dell'impresa
Prima di iniziare a trattare nello specifico i piani
di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei
debiti vorrei fare una breve digressione economica
sulle cause che portano un'impresa in uno stato di
crisi costringe gli imprenditori a dover porre in
essere con i propri creditori uno di questi istituti
che verranno esaminati in seguito.
Solitamente si tende a distinguere le cause
all'origine della crisi in base che siano
riconducibili a fattori esterni, ambiente o mercato,
o a fattori interni, ricollocabili al profilo
organizzativo oppure a quello manageriale. Oltre a
questa classificazione, ne sono state create altre
partendo da quella appena citata. Merita particolare
attenzione la teoria secondo la quale le cause di
crisi si suddividono in primarie e secondarie, a
seconda del ruolo svolto nella generazione del
dissesto aziendale. Le cause primarie incidono
direttamente sull'equilibrio economico dell'impresa
che provoca delle alterazioni nei rapporti tra i
costi e i ricavi, più precisamente:
a)
le crisi di cultura d'impresa: vi è una carenza
all'interno dell'impresa di imprenditorialità,
ovvero una diminuzione di originalità e creatività
nella produzione di nuovi prodotti,
nell'aggiornamento di processi produttivi e
nell'accesso a nuovi mercati.
b)
le crisi per inadeguata creazione di qualità e
valore: in questo caso l'impresa creerà prodotti o
servizi di qualità inferiore rispetto ai suoi
concorrenti, quindi perderà delle quote di mercato,
i guadagni diminuiranno e vi sarà un deterioramento
dell'immagine aziendale.
c)
le crisi per mancanza di flessibilità: l'azienda ha
un'eccessiva rigidità a livillo di struttura
organizzativa, nell'assetto tecnico-produttivo e
nelle risorse umane; questa eccessiva rigidità può
far attingere, in periodi di recessione, alla cassa
d'integrazione così da utilizzare la capacità
produttiva in volumi minori rispetto quella che
sarebbe stata utilizzata se l'azienda non si fosse
trovata in questa situazione.
d)
le crisi per inefficienze, soprattutto quando
l'impresa opera in contesti altamente competitivi,
con progressiva erosione dei margini:
quest'inefficienza è causata dal fatto che i costi
sono maggiori ai ricavi a causa di un appesantimento
delle spese generali e delle spese di struttura.
Secondo sempre questa teoria, le cause secondarie di
crisi sono sia di natura soggettiva (imputabili ad
errori, inefficienze e trascuratezze degli organi
responsabili dell'azienda) sia di natura oggettiva
(ad esempio calamità naturali, provvedimenti
legislativi sfavorevoli, fallimenti di grandi
clienti); i guasti, i difetti e gli eventi negativi
costituiscono qust'altro genere di cause.
Le
cause finanziarie assumono il ruolo di case primarie
di crisi quando vi sono stati disequilibri nelle
operazioni di investimento ed errate strategie
finanziarie, mentre nella maggior parte dei casi
rivestono natura di cause secondarie.
Le cause patrimoniali
di crisi assumono natura primaria quando sono il
frutto di sottocapitalizzazioni dovute a mancanza di
mezzi propri dei fondatori o di una scelta non
particolarmente felice da parte della proprietà di
non destinare mezzi propri all'azienda; hanno
carattere secondario nel caso in cui sono vi sono
stati lunghi periodi di errata gestione economica e
finanziaria[110].
2.2 I
piani di risanamento (art 67, terzo comma, lettera
d) l. fall.[111])
La
lettera d), terzo comma, art 67 della legge
fallimentare è una norma con cui il legislatore
italiano ha voluto introdurre, con l'emanazione del
d.l. n. 35/2005 (convertito nella legge 14 maggio
2004, n. 80), nel nostro ordinamento un piano di
risanamento e di riequilibrio per le imprese che si
trovano in uno stato di crisi che attraverso questo
piano possono essere risanate, dando un futuro al
business aziendale.
Innanzitutto vorrei iniziare a vedere come l'azienda
ricerca le origini della crisi; occorre dire che,
secondo la dottrina aziendalistica, l'analisi di
bilancio è un mezzo di estrema importanza per poter
comprendere dove e come l'azienda sia entrata in
difficoltà, inoltre l'esame stesso richiede
un'attività preventiva di riclassificazione dei dati
contabili secondo delle forme e delle strutture più
idonee allo scopo.
In
ambito finanziario lo strumento principale per poter
rilevare lo stato di dissesto dell'impresa è il
rendiconto finanziario, nel quale sono riflessi i
flussi monetari in entrata e in uscita originati dai
circuiti operativi della gestione, ovvero:
·
flussi in entrata (apporti) e in uscita (dividendi e
rimborsi) generati dal circuito dei finanziamenti di
capitale proprio;
·
flussi in entrata (nuovi prestiti) ed in uscita
(rimborsi) generati dal circuito dei finanziamenti
del capitale di credito;
·
flussi in uscita (nuovi investimenti) e in entrata
(dismissioni) generati dal circuito della produzione
nel settore degli investimenti pluriennali;
·
flusso generato dalla gestione corrente (circuito
della produzione) come saldo netto delle entrate per
ricavi e delle uscite per costi monetari (cosiddetto
cash flow).
Quando ci si trova di fronte ad un saldo negativo
della gestione finanziaria dovremmo allertarci
poiché questo è da considerarsi come un sintomo
negativo, infatti, la solvibilità aziendale molto
probabilmente si ritrova in una condizione di
deterioramento.
Questa analisi trova un suo completamento con
l'impiego di una serie di indici:
·
ROE (Return On Equity): è il risultato tra il
reddito netto globale che risulta dall'accostamento
di due stati patrimoniali consecutivi, mostra il
tasso di reddività del capitale proprio;
·
ROI (Return On Investment): è dato dal rapporto tra
il reddito operativo ed il capitale investito,
indica il tasso di redditività del capitale
investito nella gestione caratteristica, segnala il
margine disponibile per remunerare il capitale di
credito;
·
l'indice di disponibilità: risulta dal rapporto tra
il capitale circolante, costituito da magazzino,
liquidità differite, liquidità immediate, e i debiti
a breve termine, nel caso in cui sia inferiore
all'unità indica un capitale circolante netto
negativo e, quindi, un indizio di mancanza di
liquidità;
·
l'indice di liquidità primaria (acid test): è dato
dal rapporto tra liquidità, sono compresi anche i
crediti, e debiti a breve termine, che quando assume
valori troppo inferiori all'unità costituisce un
pericoloso segnale di rischi di insolvenza;
·
l'indice generale di copertura delle
immobilizzazioni: è il risultato tra il capitale
permanente, che è formato dal capitale netto e dai
debiti a medio-lungo termine, e le immobilizzazioni
nette, che quando, questo rapporto, è inferiore
all'unità indicata indica un disequilibrio
strutturale, che segnala tensioni finanziarie per
l'inadeguata copertura degli investimenti
pluriennali;
·
l'indice di autonomia finanziaria: risulta dal
rapporto tra il capitale netto e le passività, il
cui basso valore segnala, non solo una scarsità di
mezzi propri, ma anche dipendenza dell'azienda da
condizionamenti esterni da arte dei finanziatori,
nonché un rischio di perdita definitiva del
controllo aziendale;
·
l'indice di solvibilità finale; è il risultato del
rapporto tra le attività e le passività, il cui
basso valore indica forti rischi di insolvenza.
Nonostante le analisi di bilancio siano un ottimo
mezzo per poter capire la situazione in cui versa
l'azienda in crisi, gli strumenti utilizzati per il
controllo della gestione sono più idonei a rilevare
lo stato dell'azienda che si trova in cattive acque,
più di preciso questi strumenti sono la contabilità
analitica (budgeting) e la programmazione operativa
(reporting).
Concludendo questa
breve digressione sui mezzi che un'azienda in stato
di crisi utilizza per poter comprendere meglio la
situazione in cui si trova, possiamo affermare che,
innanzitutto, gli strumenti che meglio consentono di
indagare le inefficienze nei processi produttivi,
ovvero gli sprechi, i cali, i danni, le rotture i
guasti, i difetti e gli sfridi[112],
e nelle funzioni aziendali sono le analisi dei costi
e i rendimenti. Inoltre le crisi della capacità
produttiva possono essere ricercate attraverso i
rendimenti di produttività che sono espressi dai
rapporti tra le grandezze fisico-tecniche che sono
riferite ai volumi di output produttivo e alle
grandezze che si riferiscono al fattore rigido
considerato[113].
Oltre a questi casi ve ne sono anche altri, come le
crisi da decadimento del prodotto o da incoerenze
del mix produttivo possono essere esplorate con
l'analisi di redditività che consente di individuare
i prodotti o business a margini positivi o a margini
negativi, evitando effetti compensativi. In aggiunta
la diagnosi delle cause di crisi da assetti
burocratici viene effettuata attraverso l'analisi
dei costi di struttura. Infine l'indagine sulle
sulle disfunzioni nella sfera della qualità può
essere svolta mediante la determinazione di
opportune grandezze quantitative.[114]
Ora che abbiamo finito
di esaminare i motivi della crisi e i mezzi con cui
riuscire a comprenderli, possiamo iniziare a
dedicarci interamente all'analisi dell'articolo 67
terzo comma, lettera d) della legge fallimentare.
Con questa norma il legislatore ha introdotto un
piano di risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa che assicura il riequilibrio della
situazione finanziaria dell'impresa stessa e la cui
ragionevolezza è attestata ai sensi dell'articolo
2501 bis, quarto comma, codice civile[115];
tale piano esclude l'azione revocatoria per gli
atti, pagamenti e le garanzie concesse sui beni del
debitore; in altre parole al debitore, in una
situazione di insolvenza, che ponga in essere un
piano di risanamento non può essere fatta valere nei
suoi confronti un'azione revocatoria, tutti i
pagamenti effettuati a favore di qualunque creditore
in esecuzione del piano sono esentati da
revocatoria; per di più la ragionevolezza del piano
deve essere certificata o da un revisore contabile o
da una società di revisione, però non è richiesta
alcuna forma di controllo giudiziale o di
omologazione. La prosecuzione dell'impresa è in re
ipsa; cioè la ristrutturazione deve assicurare il
riequilibrio della situazione finanziaria
dell'impresa stessa; questo costituisce il
presupposto per il soddisfacimento dei creditori[116],
anche se, soventemente capita che lo stesso piano di
risanamento frammenti il fronte dei creditori,
creando un disequilibrio tra essi, quindi si rischia
che la par condicio creditorum venga meno.
Questa norma pare di
portata generale, nonostante vi siano dei richiami a
degli istituti di società di capitali, si applica a
tutti quegli imprenditori commerciali che non siano
piccoli, suscettibili di essere dichiarati falliti o
insolventi[117];
e introduce per la prima volta nell'ordinamento
giuridico italiano il primo piano integralmente
stragiudiziale.
Per quanto riguarda la
sua natura, questo strumento è a matrice
integralmente privatistica, precisamente, non è un
vera procedura concorsuale, ma si tratta di un
dispositivo di soluzione negoziale della crisi che
viene applicato a qualsiasi tipo di imprenditore[118];
può avere un contenuto vario ed elastico; non per
forza deve coinvolgere tutti i creditori, può
riguardare solo quelli che sono indispensabili a
rendere fattibile il risanamento e il riequilibrio;
il piano non deve essere approvato dai creditori;
infine non per forza deve avere come base un accordo
contrattuale, ma può benissimo essere anche
un'iniziativa libera del debitore rivolta ai
creditori i quali, al limite, potrebbero solo
prestare acquiescenza limitandosi a non promuovere
azioni cautelari o esecutive[119].
Può accadere che una volta posto in essere il piano
le parti stipulano tra di loro negozio o/e
convenzioni con le quali si impegnano ad affrontare
dei sacrifici economici[120].
Ritengo sia importante sottolineare il fatto che
oggi la legge prevede che le disposizioni di questa
norma non si debbano applicare all'istituto di
emissione e alle operazioni di credito su pegno e di
credito fondiario, salvo le disposizioni delle leggi
speciali; siffatto principio viene riportato dal
nostro legislatore nell'ultimo comma dell'articolo
67.
Il
legislatore ha voluto creare una serie di rinvii ad
altre norme, tant'è vero che la norma di riferimento
rinvia al quarto comma dell'art. 2501 bis del codice
civile (gli esperti chiamati alla funzione di
certificare il piano devono confermare che le
risorse finanziarie previste per il soddisfacimento
delle obbligazioni della società, che risulta dalla
fusione, sono state indicate in
modo ragionevole); la
norma civilistica appena citata rinvia all'art. 2501
sexies, sempre del codice civile[121]
(vengono fissati i requisiti per la nomina degli
esperti) che a sua volta rinvia all'art. 64 del
codice di procedura civile[122]
(viene individuata una particolare responsabilità
per i danni che questi esperti possono provocare a
dei terzi).
La finalità di questo
articolo al comma terzo lettera d) è quella di
incentivare gli imprenditori nella stipulazione di
progetti di risanamento della crisi imprenditoriale
che vengono innestati in un percorso di ripresa
dell'equilibrio dei fattori produttivi, in modo da
ritrovare anche un assetto finanziario[123].
Nonostante non venga richiesta dal legislatore
nessuna forma sacramentale per la redazione del
piano risanamento, bisognerebbe redarlo in forma
scritta, in quanto il giudice potrebbe, in seguito,
decidere di prenderlo in esame e, non essendo
riportato in alcun luogo, non sarebbe in grado di
esaminarlo; la forma scritta è utile anche per
poterlo datare precisamente nel tempo, deve essere
dotato di data certa, per far ciò deve essere
depositato da un notaio con apposta la firma
autenticata dell'organo proponente, con lo scopo di
dotarlo inoppugnabilmente di data certa, oppure si
deve pubblicarlo inserendolo nel registro delle
imprese, oppure spedirlo per mezzo di posta. Sempre
con lo scopo di fargli produrre i suoi effetti
protettivi sarebbe bene redigerlo in modo analitico,
indicando gli atti, i pagamenti e le garanzie che
sono state concesse sui beni del debitore,
quest'ultime sono indispensabili per far si che il
piano possa riscontrare successo. Oltre a ciò
occorrerebbe inserire nel piano tutti gli interventi
che sono prevedibili a breve, a medio e a lungo
termine.
Vi è una grande
indecisione riguardo la veste formale che deve
assumere l'atto, col quale viene redatto il piano,
all'interno della gestione d'impresa, difatti
l'indecisione è sul fatto che sia o un bilancio
straordinario oppure si tratti di liquidazione, per
di più se deve essere redatto dall'assemblea e se è
nei poteri dell'organo di gestione[124].
Non essendo riportato
in nessuna norma giuridica quale possa essere il
contenuto del piano, si ritiene che esso possa
essere il più vario e il più atipico possibile,
l'unico motivo per cui debba avere più o meno un
contenuto definito è dato dal fatto che il piano,
come già affermato più volte in questo capitolo,
deve realizzare due fini differenti: uno è quello di
risanamento della posizione debitoria, mentre
l'altro è quello di riequilibrio della situazione
finanziaria. Per poter perseguire questi scopi si
attua una programmazione di carattere aziendale che
in seguito analizzerò dettagliatamente[125].
Possiamo considerare il piano di risanamento come un
documento in cui vengono sintetizzate tutte le
strategie di risanamento da attivare, il cambiamento
dell'assetto proprietario, la ricapitalizzazione
dell'impresa, il rinnovo del managment, il
ripristino di un clima di fiducia, il mantenimento
dell'ammissione alla quotazione di borsa, ed in esso
confluiscono, inoltre, tutte le scelte operative
utili per poter risanare l'impresa. Solitamente
viene redatto su un orizzonte temporale che varia
dai tre ai cinque anni e viene suddiviso in
differenti documenti, che messi assieme formano il
piano di risanamento:
·
piano industriale: sono descritti e analizzati tutti
gli obiettivi del piano e tutte quelle strategie di
intervento che servono per far tornare l'impresa
alla redditività;
·
conto economico previsionale;
·
stato patrimoniale previsionale;
·
rendiconto finanziario: prevede la dinamica
finanziaria dell'impresa che deriva dalle azioni di
risanamento che vengono intraprese.
La dottrina[126]
ha classificato le azioni di risanamento in base ad
un preciso ordine: innanzitutto vi è una
rigenerazione dei valori aziendali: si tratta della
ridefinizione dell'orientamento strategico di fondo
dell'impresa; in seguito possiamo trovare
un'innovazione di prodotto e di processo, ovvero si
cerca di coinvolgere tutto il personale dell'impresa
per poter raggiungere come scopo quello di
migliorare sensibilmente il processo e il prodotto,
così da perseguire condizioni di eccellenza che
vengono poi percepiti in maniera positiva dalla
clientela; per poi passare alla riconversione
produttiva che deriva dal fatto che sono stati
commessi da parte del managment degli errori
strategici, perciò l'azienda, per potersi salvare,
deve abbandonare il proprio business, quindi operare
una riconversione che porterà l'impresa ad agire in
un altro mercato, così creando un nuovo business;
inoltre vi è anche un riorientamento strategico,
anche in questo caso sono stati commessi degli
errori di strategia da parte del managment, ma in
questa circostanza gli errori concernono la
strategia di portafoglio, di conseguenza l'azienda
pone in essere azioni di natura straordinaria con lo
scopo di ricomporre la coerenza del portafoglio
aziendale intorno alle sue risorse distintive e al
suo business caratterizzante; oltre alle azioni di
risanamento appena citate ci si può trovare al
cospetto anche di un ridimensionamento che è dovuto
ad un'erronea strategia di crescita interna che
provoca all'interno dell'azienda diverse
disfunzioni. Per poter ovviare a questo problema
bisogna attuare delle operazioni di licenziamento
del personale in esubero, ricorso alla cassa
integrazione e chiusura di imprese e di
stabilimenti. Questa è una strategia che viene
adottata in quasi tutti i risanamenti.
Vi sono anche due
diversi modelli di ristrutturazione organizzativa,
per prima tratteremo quella interna: si verifica
quando vengono realizzati strategie di
diversificazione e di crescita per via interna,
comporta spesso un adeguamento delle macrostrutture
organizzative interne; l'adozione di queste
macrostrutture determina una dilatazione dei costi
organizzativi, giustificabile sono nei casi di
elevata redditività. Quindi questa strategia opera
in senso opposto a quello con cui si sono formate le
macrostrutture, per ciò si realizzano sfoltimenti
strutturali importanti e di grande impatto[127];
invece per quanto riguarda la ristrutturazione
organizzativa esterna possiamo affermare che viene
posta in essere ogni qualvolta l'azienda si trova in
un ambiente a lei ostile, non favorevole e
instabile. Si cerca di ridefinire l'architettura
organizzativa dell'impresa, rinunciando a definire
in modo rigido i propri confini, assumendo, di
contro, una forma di tipo reticolare così da avere
il controllo parziale sulle attività svolte
congiuntamente con altre imprese legate da rapporti
informali e da relazioni di partnership basate
sull'identità e sulla specificità di tecnologie e
sulla frequenza delle relazioni.
In
conclusione, l'ultima azione di risanamento che
andremo a esaminare è la ristrutturazione tecnico
produttiva: in base a dove sono state identificate
le cause della crisi e le inefficienze vengono
adottate una o più strategie di livello che possono
essere o area strategica di affari o area
funzionale. La ristrutturazione tecnico-operativa
comporta costi straordinari per le dimensioni di
impianti e macchinari con differenze di realizzo
spesso negative e per apportare interventi
incrementativi e migliorativi. Anche in questo caso
questa strategia ricorre nella maggior parte dei
risanamenti.
Dopo aver scelto quale
strategia adottare e redatto il piano, l'esecuzione
dello stesso deve essere continuamente monitorata ed
anche corretta, per poter tener conto di quei
cambiamenti interni e dell'ambiente circostante che
possono influire sulle ipotesi che si erano fatte
all'inizio. Infine, nel caso in cui ad entrare in
uno stato di crisi non sia una singola azienda,
bensì un gruppo di imprese. Il piano di salvataggio
deve essere preceduto da un'analisi sul profilo
societario per poter individuare meglio le aree di
affari risanabili e quelle che devono essere
abbandonate in funzione dei business nei quali si
intende operare[128].
Per vedere quali siano gli organi competenti per la
redazione del piano bisogna fare una distinzione,
dobbiamo distinguere le S.r.l, dalle società di
persone e dalle s.p.a., nelle società a
responsabilità limitata, nel caso in cui
l'amministrazione sia composta da almeno un socio,
il piano di risanamento deve essere redatto
dall'amministrazione stessa, mentre per le società
di persone il piano viene redatto dall'imprenditore
con l'ausilio di un professionista ordinistico,
questa teoria non è supportata da nessuna norma
giuridica, si tratta soltanto di una prassi, infine
nelle società per azioni il piano deve essere
approvato, nel caso in cui ci trovassimo al cospetto
di un sistema tradizionale o ad un sistema monistico
dal consiglio di amministrazione, invece se ci
troviamo al cospetto di un sistema dualistico spetta
al consiglio di sicurezza.
Per poterlo porre in
essere deve sussistere un requisito minimo di
certezza del piano e di informazione corretta nei
riguardi dei creditori, per poterla assicurare il
legislatore ha imposto all'impresa di far
visualizzare il piano a degli esperti, così possono
redarre un parere-attestazione, il quale certifichi
che il piano sia idoneo a conseguire i risultati
della sistemazione dell'esposizione debitoria, per
poter far ciò, anche se la legge non lo prevede
espressamente, egli non può prescindere da un
preventivo esame sulla veridicità dei dati aziendali
posti a fondamento del piano, deve verificare tutta
la documentazione utile sottostante con il
conseguente diritto di ottenere dal debitore tutte
le informazioni e i documenti utili e di procedere
ad ogni necessario riscontro, inoltre deve pure
valutare la legalità delle operazioni previste nel
piano[129];
l'esperto che si occupa di redarre questa relazione
deve essere un soggetto diverso rispetto a chi si
ritrova a redigere il piano stesso, questo iter
serve per soddisfare il principio della terzietà
nell'esame dell'elaborato e per dare maggiore
incisività alla relazione che predispone. L'esperto,
idoneo a redigere la relazione, deve essere un
soggetto che soddisfi i requisiti contenuti
nell'art. 28 sub a) e b) della legge fallimentare,
deve essere un professionista che possa essere
nominato curatore, quindi deve essere o un avvocato,
o un dottore commercialista o ragioniere, oppure uno
studio associato di questi stessi professionisti.
Per le società a responsabilità limitata è
sufficiente che l'esperto venga nominato
direttamente dall'impresa, mentre per le società per
azioni è necessario che l'esperto venga scelto dal
presidente del tribunale del luogo ove l'impresa ha
la sua sede, invece se si tratta di una società
quotata in mercati regolamentati la scelta deve
essere fatta fra società di revisione iscritte in
apposito albo.
Il giudizio degli
esperti deve operare secondo due direttrici distinte
tra di loro: si fa un puntuale riferimento al
repayment plan, ovvero la leva finanziaria con
l'indicazione dei debiti da pagare o consolidare e
dei mezzi con cui attuare il financial plan,
indicando il business plan, programma di
riequilibrio della finanza aziendale, a sua volta
gli obiettivi, i tempi e le operazioni di gestione
ritenuti necessarie[130].
La valutazione di ragionevolezza non può non essere
adesiva rispetto ai principi di corretta gestione
imprenditoriale: l'esperto non potrebbe esprimere
dubbi o ipotesi aperte, dovendo positivamente ed
inequivocabilmente affermare la congruità del piano,
per leva finanziaria ed operazioni, così apprezzando
la stessa fattibilità. Inoltre, pur conoscendo una
congettura, presuppone che l'esperto eserciti il
potere dovere di assumere dalla società tute le
informazioni utili[131].
Per quanto riguarda i
contenuti della relazione riporterò la teoria di
Stasi E.: l'esperto deve formulare un giudizio
critico sui contenuti del piano, verificando, per
prima cosa, la validità delle metodologie adottate
per l'individuazione dei fattori di crisi, la
correttezza delle diagnosi, la sussistenza delle
condizioni per risanare l'azienda. Tutto ciò deve
essere svolto mediante un riesame delle analisi
svolte sui sistemi competitivi, sistemi di prodotti,
sistemi di relazioni con gli interlocutori sociali,
strutture organizzative, strutture operative.
L'esperto dovrà anche verificare la congruità delle
terapie indicate nel piano e la verosimiglianza
delle ipotesi assunte per la formazione dei budgets,
anche dal punto di vista dei tassi di crescita del
fatturato, tenendo conto anche della prevedibile
evoluzione dei mercati, nonché dell'economia in
generale[132].
Riprendendo un concetto
già espresso in precedenza, voglio ricordare che la
norma in questione rinvia al quarto comma dell'art.
2501 bis del codice civile, il quale sostiene che
gli esperti chiamati a tale funzione certificatoria
devono confermare secondo scienza ed esperienza le
risorse finanziarie previste per il soddisfacimeto
delle obbligazioni della società risultante dalla
fusione. L'esperto deve confermare la razionalità e
la fattibilità del piano per poter conseguire gli
obiettivi del risanamento e del riequilibrio. Questa
norma civilistica, a sua volta, rinvia all'articolo
2501 sexies codice civile che fissa i requisiti per
la nomina degli esperti sia una speciale fonte di
responsabilità per i danni a terzi, si tratta di
responsabilità extracontrattuale, quindi ex art.
2043 codice civile, con la necessità di dover
provare il danno, il nesso causale e il criterio di
imputazione soggettiva (dolo o colpa), secondo i
principi enunciati dall'articolo 64 del codice di
procedura civile; sempre secondo tale norma
l'esperto risponderà anche per i danni che esso avrà
causato alla società, in questo caso si tratterà di
responsabilità contrattuale nei limiti dell'articolo
2236 (responsabilità del prestatore d'opera) del
codice civile[133],
ed ai suoi soci. Tutto ciò dovrebbe consentire al
curatore dell'eventuale e successivo fallimento di
promuovere un'azione risarcitoria nei confronti
dell'esperto che potrà difendersi dimostrando che
l'attestazione di ragionevolezza era stata da lui
rilasciata utilizzando strumenti tecnici e standards
qualitativi di assoluta affidabilità e di generale
accettazione nella prassi operativa. Nei confronti
dell'esperto sono anche applicabili le sanzioni del
codice penale per i periti e nel caso di società di
revisione la sanzione contenuta nell'art. 2624
(falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione) del codice civile[134].
L'esperto potrebbe anche rendersi responsabile, in
concorso con il debitore, di altri illeciti penali.
L'effetto principale
del piano di risanamento è l'esenzione da
revocatoria dei pagamenti, dei negozi e delle
garanzie ottenute sul patrimonio del debitore, che
derivino dalla conclusione del piano stesso che
vengono individuati dal momento in cui l'esperto
redige l'attestazione di ragionevolezza; vi sono
pagamenti che nonostante vengano eseguiti in seguito
all'attestazione del piano e in esecuzione del
tentativo di risanamento, vengono considerati dalla
legge non idonei per un'eventuale protezione nel
probabile e successivo fallimento. Vi sono alcuni
tipi di pagamenti che sono sottratti al regime di
esenzione poiché la loro ripetibilità legale, nel
caso in cui l'impresa dovesse fallire seppure è
stato fatto il piano di risanamento, non è
espressamente esclusa dall'art. 67 terzo comma
lettera c)[135],
né da altre norme della legge fallimentare. Sempre
nel caso in cui dovesse susseguire al piano di
risanamento il fallimento dell'azienda in stato di
crisi non sono esenti da revocatoria, di cui
all'art. 67 comma terzo lettera d), gli obblighi di
restituzione dei finanziamenti soci rimborsati
nell'ultimo anno e dei finanziamenti infragruppo
restituiti. Questo accade perchè tali atti sono
stati eseguiti in un periodo in cui l'impresa
versava in una situazione di eccessivo squilibrio
economico oppure quando sarebbe stato molto più
ragionevole eseguire un conferimento. Opera anche la
postegrazione rispetto al soddisfacimento degli
altri creditori, ciò opera solo in caso in cui il
successivo fallimento avvenga nell'anno del
pagamento; nel caso in cui questo lasso temporale,
tra l'atto ed il fallimento, è superiore non opera
più quindi potrebbe essere oggetto di una
revocatoria fallimentare[136].
Prima di concludere
questo paragrafo vorrei concentrarmi sulla
contestazione del piano stesso. Oltre alla
contestazione che potrebbe subire in via autonoma,
con rimedi reali, dove i creditori ed altri
interessati tendano a scongiurare in via preventiva
l'idoneità a funzionare da norma di protezione degli
atti che ne sono stati esecuzione, esso potrebbe
essere sottoposto a dei giudizi di revocatoria che
sono la sede naturale di controllo critico del
piano. L'oggetto di censura potrebbe essere la
relazione di congruità degli atti al piano, quindi
queste azioni saranno loro a scolpire i contorni
positivi, evolvendo la figura verso una
tipizzazione del rapporto e, soprattutto, una
stringente specificità dei suoi elementi. Solo
potendo ricavare dal piano un indice sommario
sufficientemente esplicativo degli atti esecutivi,
quest'ultimi potrebbero tendere al regime di
immunità dalla plausibile azione revocatoria,
dovendosene esigere ex ante sia i tratti essenziali
sia una adeguata temporizzazione, al fine di evitare
la nascita di un atto talmente generico da sfiorare
la ratio ideologica della sola giustificazione
soggettiva all'esonero, come tale abrogante
l'istituto e incostituzionale ex articoli 3[137]
e 41[138]
della Costituzione. L'apparenza non sembra assorbita
dall'asseverazione di ragionevolezza affidata
all'esperto, ma va riferita ai caratteri del piano
così come sono percepibili dai terzi; allora si
tratta di una materia di indagine giudiziale che
collocherà il giudizio ad un'epoca anteriore e
tenderà a verificare se anche il piano presentasse
tali tratti. Un conto è negare che l'esperto abbia
operato in virtù di una superficialità di analisi
nell'esprimere una prospettazione ottimistica, un
altro conto è accertare che era proprio la
ragionevolezza intrinseca a difettare. Questa
conclusione pare preferibile perchè anche la
ragionevolezza preesiste e deve sussistere in via
autonoma rispetto alla asseverazione dell'esperto
che è chiamato ad attestarla. Anche dal punto di
vista sistematico si deve respingere la tesi che
vuole l'apporto dell'esperto del tutto sostitutivo
al giudizio di merito del magistrato. Nessuna
garanzia patrimoniale o anche prospettiva
sanzionatoria instaurabile a carico dell'esperto
potrebbe giustificare una sottrazione sistematica da
un istituto coessenziale al concorso senza fornire
alla massa dei creditori la possibilità di far
rimeditare le condizioni esteriori dell'esonero
dalla revocatoria. Anche fuori dall'insolvenza
dell'impresa che se ne sia avvalsa, appare inoltre e
dunque possibile l'instaurazione di giudizi volti a
prevenire l'immunizzazione cui ha pensato il
legislatore. Ciò potrebbe accadere sia attraverso
azioni di accertamento dedotte mediante revocatorie
ordinarie sia con le cennate azioni di nullità se le
motivazioni patrimoniali e gli atti di gestione
dell'imprenditore riflettano condotte sovrapponibili
ad illeciti penali[139].
2.3 La nascita degli accordi di ristrutturazione dei
debiti
Prima di iniziare a trattare gli accordi di
ristrutturazione vorrei fare una breve introduzione
descrivendo come e perchè si è arrivati all'attuale
disciplina dell'istituto in questione.
Di notevole importanza
è il fatto che la nostra legge fallimentare ha un
doppio binario, infatti, per porre rimedio
all'insolvenza dell'impresa si può o eliminare
l'impresa dal mercato attraverso la liquidazione,
oppure si può colmare la discrepanza portando la
misura dei debiti dell'impresa in linea con la
misura dei debiti che l'impresa può sostenere,
ovviamente il diritto fallimentare deve offrire la
possibilità di scegliere fra l'uno e l'altro tipo di
rimedio all'insolvenza[140].
Possiamo definire come
l'antenato dell'accordo il concordato amichevole
previsto dall'art. 825 del codice del commercio, che
riconosceva al debitore la possibilità di concludere
un accordo amichevole alla duplice condizione della
adesione di una maggioranza qualificata dei
creditori, pari al 75 % del passivo, e
dell'assunzione da parte di costoro del contestuale
obbligo di risolvere insieme con il debitore le
conseguenze di ogni lite con i dissenzienti,
provvedendo, se necessario, anche al pagamento dei
crediti in titolarità di questi ultimi[141].
I
concordati stragiudiziali sono entrati a far parte
dell'ordinamento giuridico italiano con quella che è
stata definita la svolta legislativa attuata dal
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertita poi nella
legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha introdotto
l'art. 182 bis[142]
nella legge fallimentare e con il successivo decreto
correttivo e integrativo di cui il d.lgs. 12 ottobre
2007, n. 169. Con la prima riforma, quella del 2005,
si è voluto cercare di giungere ad una accelerazione
ed a una semplificazione delle procedure
preesistenti e al possibile recupero dell'impresa,
comunque all'eliminazione per il debitore della
valenza sanzionatoria del fallimento. Ciò nel solco
della tendenza alla privatizzazione dell'insolvenza,
consistente nall'ampliamento degli aspetti
negoziali, dei poteri, dei diritti dei soggetti
coinvolti, e nella limitazione dei pubblici poteri e
interessi sinora preponderanti in materia[143].
Questo processo
legislativo ha avuto come impulso la presentazione
nell'aprile del 2002, da parte della Commissione
europea, del «Libro verde relativo ai modi
alternativi di risoluzione delle controversie in
materia civile e commerciale», oppure la
presentazione, sempre nello stesso anno, e sempre
dalla medesima commissione, della proposta di
direttiva sull'assistenza giudiziari allo scopo di
rendere più agevole l'accesso alle A.D.R[144];
infatti le istituzioni comunitarie sono propense ai
metodi di risoluzione delle controversie alternative
al processo[145].
Con tale riforma si è
cercato di perseguire come obiettivo quello di
salvare l'impresa che si trova in uno stato di crisi
conservando la stessa impresa[146],
intesa come un'organizzazione portatrice di un
valore economico sociale da salvaguardare.
Con l'introduzione nel
nostro ordinamento di questo nuovo istituto si è
voluto inserire un'alternativa immediata e diretta
al modello tradizionale del concordato preventivo,
la cui classica sequenza tripartita, ammissione,
votazione, omologazione, era qui ridotta al terzo
segmento di essa, atteso che il perfezionamento
dell'accordo con i creditori, con la maggioranza
qualificata per i crediti di cui al comma 1 dell'art
182 bis, teneva luogo, rispetto alla procedura
tradizionale, della votazione di cui all'art. 177;
inoltre il deposito, unitamente al ricorso e
all'accordo, della documentazione di cui all'art.
161 e della relazione redatta da un esperto
sull'attuabilità dell'accordo stesso teneva luogo,
rispetto alla variante ordinaria, del
subprocedimento di cui all'art. 163[147].
Il legislatore della
riforma ha voluto introdurre nel nostro ordinamento
gli accordi di ristrutturazione dei debiti, perchè
prima di ora, nel silenzio delle leggi italiane, gli
imprenditori in crisi ponevano in essere con i loro
debitori degli accordi stragiudiziali per poter
aggirare il formalismo, le incognite e i costi delle
procedure concorsuali[148],
nella prassi, oltre a questi accordi stragiudiziali,
venivano utilizzati anche le cosiddette convenzioni
bancarie di salvataggio, esse riguardavano, a
differenza dei primi, imprese di rilevanti
dimensioni ed erano caratterizzati dal fatto che
avevano la supervisione della Banca d'Italia[149].
Gli accordi di
ristrutturazione sono stati introdotti per evitare
che questa prassi prendesse piede, ma soprattutto
per poter tutelare in modo più ampio il credito,
dato che gli accordi stragiudiziali non offrivano
quella garanzia di legalità che veniva e viene
richiesta al cospetto di situazioni di crisi che non
coinvolgono soltanto l'interesse dei creditori, ma
anche gli interessi dell'economia in generale; oltre
a ciò gli accordi stragiudiziali, nel caso in cui in
seguito si sarebbe verificato il fallimento della
società, correvano gravi rischi, sia sul piano
civile, azioni revocatorie e quelle di concessione
abusiva del credito[150],
sia sul piano penale, bancarotta preferenziale.
Soprattutto si è voluto riformare il fallimento ed
introdurre la nuova disciplina di cui l'art. 182
bis per il semplice motivo che dal 1942, anno in cui
è stata introdotta in Italia la legge fallimentare,
fino al 2005, anno della riforma con la quale gli
accordi di ristrutturazione dei debiti hanno
iniziato a fare parte del nostro ordinamento,
l'economia italiana era cambiata radicalmente e le
normative presenti non erano rispondenti delle
esigenze economiche[151].
Gli accordi che
venivano stipulati, prima dell'avvento della legge
14 maggio 2005 n. 80, erano definiti «naturalier»,
ovvero si posizionavano tra l'esito di risanamento e
il rischio di avere concorso ad aggravare il
dissesto, con sanzioni nei confronti dei creditori
aderenti[152].
Con tale riforma si passa dal piano della «Haftung»,
attuazione della responsabilità patrimoniale
attraverso l'esecuzione collettiva concorsuale, al
piano della «Shuld», modifica del rapporto
obbligatorio attraverso un atto di autonomia. Anche
soggetti terzi, ovvero i non creditori, possono
partecipare all'accordo, o con finanza aggiuntiva, o
con operazioni di acquisto inserite nell'accordo
stesso[153].
Gli accordi stragiudiziali, che venivano adoperati
dagli imprenditori che si trovano in una situazione
di crisi finanziaria, prima che il legislatore
introducesse nel nostro ordinamento la legge 80 del
2005 poi modificata con il decreto correttivo di
cui il d.lgs. 12 ottobre 2007, n. 169, erano dei
contratti atipici che venivano conclusi per evitare
che l'imprenditore insolvente fallisse e con la
partecipazione di tutti i creditori, o anche di solo
una parte di essi, purchè l'insolvenza venisse
rimossa mediante l'accollo da parte degli stessi del
debito residuo. Questi accordi avevano natura
privatistica ed erano attuati nei casi in cui vi
erano ragionevoli prospettive di riequilibrio
dell'impresa nel medio periodo. Tale sistema veniva
considerato come la via percorribile più idonea per
salvare l'integrità economica di complessi societari
importanti.
Per quanto riguarda la
modifica dell'art. 182 bis attuata con il d.lgs. 12
ottobre 2007, n. 169 vi è stato un intervento per
risolvere vari dubbi interpretativi dell'originario
dettato normativo, sia per introdurre novità
sostanziali che consentono di superare alcuni punti
critici[154],
dato che gli accordi così come formulati nella legge
80 del 2005 non avevano riscosso quel successo che
il legislatore si aspettava avessero.
L'intervento correttivo
sembra sciogliere alcuni dubbi interpretativi che la
precedente formulazione della norma aveva sollevato,
inoltre, introduce delle novità di natura
sostanziale che in qualche misura attenuano quel
carattere privatistico nella gestione
dell'insolvenza che era stato riscontrato quale
elemento più significativo della disposizione in
commento[155].
L'articolo in questione
è stato, innanzitutto, riscritto e sostituito
integralmente, oltre che ad essergli state apportate
delle modifiche significative; innanzitutto si
prevedeva che il debitore dovesse depositare assieme
alla dichiarazione e alla documentazione di cui
l'art. 161 un accordo di ristrutturazione, mentre
ora il novellato art. 182 bis, prevede che
l'imprenditore in stato di crisi può domandare al
giudice, depositando i documenti di cui l'art 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione,
oltre a ciò il primo comma riformato impone che la
reazione di attuabilità dell'accordo, dato che ha
contenuti prevalentemente economico-contabili, deve
essere fatta da un professionista qualificato che
sia in possesso dei requisiti per la nomina di
curatore e sia iscritto al registro dei revisori
contabili. Oltre il primo comma, la riforma ha anche
modificato sensibilmente il comma terzo che ora
prevede un'inibitoria, della durata di sessanta
giorni, per poter proteggere il patrimonio del
debitore da azioni pregiudizievoli, nel mentre le
prescrizioni restano sospese e le decadenze non si
verificano. Questa è una novità importantissima
perchè l'esperienza insegna che è proprio mentre sta
trattando con i creditori che il debitore è esposto
ai rischi più alti, a maggior ragione tenuto conto
della circostanza che l'accordo è pubblicato nel
registro delle imprese ed è dunque facilmente
conoscibile da chiunque. Questi rischi vengono
parzialmente scongiurati dal fatto che non solo la
pubblicazione dell'accordo protegge dalle iniziative
dei creditori, ma addirittura lo fa automaticamente;
ed è lecito pensare che fra le azioni esecutive
impedite dalla nuova norma possano rientrare anche
le istanze di fallimento. Sotto questo profilo, ci
si deve augurare che l'effetto automatico del blocco
delle azioni esecutive e cautelari non venga
opportunisticamente e spregiudicatamente sfruttato,
come forse sarebbe stato evitato se l'effetto fosse
stato rimesso invece alla deliberazione giudiziale
su domanda del debitore, come prevedevano i primi
schemi di decreto correttivo[156.
Un'ulteriore novità
introdotta dalla riforma è l'estensione
dell'istituto della transazione fiscale agli accordi
di ristrutturazione, l'imprenditore può effettuare
la proposta di transazione fiscale anche nell'ambito
delle trattative che precedono la stipula degli
accordi di ristrutturazione. Con le intese sui
debiti tributari fra il debitore e il fisco,
l'imprenditore potrà mettersi al riparo da future
azioni esecutive da parte del più importante dei
suoi creditori istituzionali[157].
La
riforma del 2007 ha apportato anche della modifiche
per quanto riguarda i presupposti oggettivi e i
presupposti soggettivi per poter porre in essere un
accordo di ristrutturazione.
Innanzitutto il
legislatore ante riforma non aveva fissato alcun
presupposto oggettivo per gli accordi in questione,
quindi il tribunale di Roma aveva ritenuto che di
questo istituto potessero giovarsi anche gli
imprenditori in bonis, quindi gli imprenditori
avrebbero potuto sfruttare l'accordo per
ristrutturazioni aziendali, per delocalizzare le
attività produttive riducendo il personale e a
cercare nuove impostazioni nella ricerca di mercati[158].
Con la modifica avvenuta dopo la riforma il
legislatore ha esplicitato che l'imprenditore per
poter ricorrere agli accordi deve trovarsi in uno
stato di crisi.
Per quanto riguarda il
presupposto soggettivo, in seguito alla modifiche
apportate dall'ultimo decreto correttivo, non ci si
riferisce più al debitore, bensì all'imprenditore;
così facendo è stato precluso al debitore civile di
avvalersi a questo istituto[159].
Come ultima novità che
introduce il blocco delle azioni esecutive e
cautelari risolve il problema che se la soglia del
60% dei creditori consenzienti deve essere raggiunta
prima della pubblicazione dell'accordo[160].
In conclusione possiamo
affermare che gli accordi di ristrutturazione
derivano dalla volontà del legislatore della riforma
di “legalizzare” quegli accordi stragiudiziali che,
come già scritto in questo paragrafo, non
tutelavano, ne privatamente, tanto meno penalmente
sia l'imprenditore insolvente che i suoi creditori[161].
2.4
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art 182
bis l. fall.)
2.4.1 Natura degli accordi di ristrutturazione
Con il piano di
risanamento di cui all'art. 67, comma terzo, lettera
d), gli accordi di ristrutturazione dei debiti
costituiscono il primo tentativo di tipizzazione
normativa del concordato stragiudiziale; già dalla
loro introduzione nel nostro ordinamento con il d.l.
14 marzo 2005, n. 35, poi convertito in legge 14
maggio 2005, n. 80 si è iniziato a discutere se
questa fattispecie fosse una particolare ipotesi di
concordato preventivo, oppure se fosse una
fattispecie autonoma, la maggior parte della
giurisprudenza[162]
si è orientata verso la seconda ipotesi, ovvero gli
accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis
legge fallimentare sono autonomi e non un «piccolo
concordato[163]»,
mentre a favore della prima ipotesi si è posto
principlamente il Tribunale di Milano il 21 dicembre
2005, dato che i giudici milanesi applicando in via
analogica l'art 184 legge fallimentare[164]
hanno ritenuto gli accordi di ristrutturazione una
sottospecie del concordato preventivo.
Oltre ai giudici
meneghini anche una sparuta parte della dottrina[165]
sostiene la teoria secondo la quale gli accordi di
ristrutturazione siano una species del più ampio
genus del concordato preventivo, basandosi sia sulla
sedes materiae, sia su argomenti di carattere
sostanziale.
Secondo questo
orientamento gli accordi sarebbero uno strumento
rafforzativo della domanda di ammissione alla
procedura di concordato[166].
A favore della tesi
autonomista militano alcuni dati testuali, come
l'art.1 legge fallimentare, prevede che le soglie
dimensionali si applicano ai fini del fallimento e
del concordato preventivo, non facendo menzione
degli accordi in questione; un altro ulteriore
elemento a favore di questa tesi si ricava dal fatto
che il legislatore ha operato alcuni specifici
rinvii alla disciplina del concordato, l'art. 161,
in tema di modalità per la presentazione della
dichiarazione e della documentazione, l'art. 168,
secondo comma riguarda gli effetti su prescrizioni e
decadenze del divieto di azioni esecutive e l'art.
183[167]
che disciplina il reclamo verso il decreto di
omologazione.
Il
richiamo alle norme citate sarebbe del tutto privo
di significato qualora l'accordo ex art 182 bis
fosse una semplice procedura prevista dall'art. 160,
posto che, in tale ipotesi, tutte le disposizioni in
tema di concordato si applicherebbero anche ai piani
di ristrutturazione.
Un altro elemento a
sostegno della tesi autonomistica sembra offerto,
nella nuova formulazione, dalla previsione di una
differente disciplina per quanto riguarda le azioni
esecutive individuali[168]
Gli accordi presentano
un duplice fase, una più propriamente
stragiudiziale, nella quale viene raggiunto
l'accordo, e l'altra che è caratterizzata dalla
sottoposizione dell'accordo al giudice[169.
Oltre che ad essere un
istituto giuridico autonomo, l'accordo ha natura
contrattuale, infatti, non vi è un controllo sulla
gestione del debitore in un momento successivo al
deposito dell'accordo o alla sua omologazione da
parte di un soggetto terzo, inoltre non è presente
una previsione di un trattamento predeterminato per
legge dei creditori che aderiscono all'accordo[170].
Questo è anche un contratto a causa unitaria,
rappresentata dal salvataggio dell'impresa[171].
Gli accordi si caratterizzano per avere una
struttura mobile che varia a secondo delle
molteplici finalità, se questa è solo liquidatoria,
allora gli accordi sono come fasci di negozi
bilaterali tra debitore e ciascun creditore, se
invece la finalità è di recupero di una situazione
di equilibrio, allora vengono qualificati come
contratti plurilaterali con comunione di scopo.
In
proposito si affermava già in passato che gli
accordi stragiudiziali, non avendo una forma
tipizzata, potevano dare origine sia ad un unico
atipico contratto plurilaterale con comunione di
scopo, sia ad una serie di negozi, tipici o atipici,
stipulati con i creditori, ognuno dei quali autonomo
e con una propria causa.
Veniva ritenuto[172]
che la ricostruzione dei concordati stragiudiziali
alla stregua dei contratti plurilaterali fosse più
adeguata alla stessa realtà di questi accordi, una
realtà di cooperazione tra più soggetti, in cui gli
interessi egoistici dei singoli sono mediati
dall'interesse comune alla realizzazione del
concordato stesso.
Le stesse riflessioni
si possono rivolgere in riferimento all'accordo di
ristrutturazione dei debiti, sebbene la
qualificazione del negozio in esame come contratto
plurilaterale sembri più conforme alle finalità
proprie dell'istituto[173],
la mancanza di uno schema tipico di piano di
ristrutturazione e l'estrema varietà dei contenuti
che il medesimo può assumere non consentono di
escludere che possa essere concluso, e depositato
per l'omologa, un accordo che sia costituito da una
serie di negozi stipulati separatamente tra
l'imprenditore e ognuno dei suoi creditori.
La configurazione degli
accordi di ristrutturazione in termini di contratto
plurilaterale, ne determini una maggiore esposizione
rispetto alle vicende che vanno a incidere sulla
validità o sullo scioglimento del vincolo tra il
debitore e uno dei creditori aderenti[174].
2.4.2 Presupposti soggettivi ed oggettivi
Prima della riforma del
2007, in riferimento al presupposto soggettivo, la
norma in questione non specificava alcunchè, invero
si parlava esclusivamente di debitore, anche se il
contesto in cui era posta la norma faceva pensare
che il presupposto soggettivo fosse lo stesso del
concordato preventivo, vale a dire essere un
imprenditore commerciale non piccolo. Con il decreto
correttivo 167/2007 il legislatore passa da un
concetto generico quale l'essere debitore, ad un
altro altrettanto generico, l'essere imprenditore in
crisi. Da questa interpretazione però nasce un
problema, gli imprenditori, per la legge
fallimentare, sono di due tipi diversi: quelli
fallibili e quelli non fallibili, così che a questo
punto bisogna capire se gli accordi di
ristrutturazione possono essere anche usufruiti da
quelli che vengono considerati come imprenditori non
soggetti a fallimento. La dottrina risolve questo
problema sostenendo che questo istituto si applichi
soltanto agli imprenditori commerciali non piccoli,
in considerazione del contesto normativo nel quale
la disposizione è collocata e della previsione
contenuta nell'art. 67, terzo comma lettera e), che
esclude dalla revocatoria gli atti compiuti in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione. Quindi
per poter accedere agli accordi di ristrutturazione
l'imprenditore deve avere le caratteristiche di
imprenditore fallibile che sono contenute nell'art.
1 legge fallimentare. Sono escluse dal campo di
applicazione della norma le società di fatto, in
virtù della previsione del secondo comma dell'art
182 bis, che prescrive la pubblicazione dell'accordo
nel registro delle imprese[175].
Anche per l'elemento oggettivo, così come per quello
soggettivo, l'originaria formulazione
dell'articolo non ne indicava alcuno.
Secondo una parte della
dottrina l'imprenditore per poter usufruire di
questo strumento si deve trovare in uno stato di
difficoltà economica assimilabile a quella che gli
avrebbe permesso di depositare il ricorso per
l'ammissione al concordato preventivo[176],
invece secondo una opinione diversa da questa, dato
che gli accordi hanno una natura prettamente
contrattuale e non concorsuale, ne giustifica il
ricorso anche a fronte di un generico interesse alla
ristrutturazione aziendale dell'imprenditore,
indipendentemente dalla sua situazione di difficoltà
economica[177].
A questo punto pare
superfluo interrogarsi se le condizioni di validità
o di efficacia dell'accordo di ristrutturazione sia
l'esistenza di una situazione di stato di
insolvenza, oppure un semplice stato di crisi in
quanto come già detto prima la legge fallimentare
non dice nulla a riguardo e la dottrina accetta
entrambi i casi[178].
2.4.3 Contenuti dell'accordo
Anche per i contenuti
dell'accordo la legge non menziona nulla a riguardo,
così che sia la giurisprudenza[179]
che la dottrina[180],
tramite l'espressione usata dalla norma in questione
«ristrutturazione dei debiti», fa coincidere ciò con
il cosiddetto pactum de non petendo che rappresenta
solo un possibile elemento dell'accordo, senza
costituirne una costante o un componente necessario[181].
Oltre al pactum de non
petendo la dottrina[182],
sempre riguardo ai contenuti degli accordi, espone
un'altra teoria, con essi si può decidere
l'estinzione totale o parziale dell'obbligazione
mediante novazione o remissione, la concessione di
dilatazioni di pagamento, il differimento della
scadenza, la rideterminazione o abbattimento degli
interessi maturati o la creazione di una nuova
obbligazione.
Dopo aver esposto i contenuti è bene definire
l'oggetto dell'accordo stesso che, come è facile
immaginare, si tratta dei debiti, però l'accordo non
deve prevedere soltanto un piano finanziario, ma
deve essere completato anche con un piano
industriale, in considerazione della condizione base
dello stesso accordo che è la soluzione della crisi
ed il ritorno in bonis dell'azienda, in linea con i
principi ispiratori della riforma. La scelta del
legislatore di voler preservare l'impresa e fornire
all'imprenditore in stato di crisi una via di uscita
flessibile è confermata dall'assenza di indicazioni
sui contenuti minimi dell'accordo.
2.4.4 Soglia minima dei crediti ammessi nell'accordo
di ristrutturazione dei debiti
Un
punto focale dell'istituto degli accordi concerne il
conseguimento dell'assenso di almeno il 60% del ceto
creditorio.
In
principio, ovvero prima della riforma, per un
concordato stragiudiziale, formato da un libero
accordo tra debitore e creditori, appariva
inevitabile che si raggiungesse il consenso unanime
dei debitori, in applicazione dei principi generali
sui contratti, ora ,invece, un concordato
stragiudiziale può essere deliberato a maggioranza.
L'art. 182 bis, introdotto con la riforma riportata
in precedenza, ha regolato gli accordi, intervenuti
fra il debitore e i creditori rappresentanti il 60%
dei crediti, vincolanti anche per quei creditori che
non fanno parte dell'accordo, quindi estranei ad
esso, a condizione che lo sesso sia idoneo ad
assicurare il regolare pagamento dei loro crediti, e
salvo che loro non si siano opposti e che il
tribunale non abbia accolto la loro opposizione. Ciò
significa che un concordato stragiudiziale può
essere consentito ai creditori a maggioranza, in
particolare con la qualificata maggioranza del 60%
dei crediti.
Sotto il profilo interpretativo, non sembrano
sussistere incertezze in ordine al fatto che la
soglia del 60% si riferisca all'ammontare dei
crediti e non al loro numero.
Questo trova una
conferma dal fatto che i creditori non sono
considerati dalle legge come una collettività, e
nemmeno prendono parte ad alcuna votazione, come
invece accade nel concordato preventivo, ragion per
cui non è possibile vincolare i creditori assenti o
dissenzienti dalla volontà manifestata da coloro che
aderiscono all'accordo[183].
L'aliquota del 60% non
è una maggioranza richiesta per far si che gli
accordi di ristrutturazione esistano giuridicamente,
ma è un requisito affinchè l'accordo possa essere
omologato e beneficiare del trattamento che consiste
nell'esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67,
comma terzo, lettera e), legge fallimentare; un
accordo, o un fascio di accordi collegati, con
creditori rappresentanti meno del 60% a priori viene
ritenuto non attuabile. Ne consegue che il
raggiungimento della soglia deve essere verificato
in relazione all'intera esposizione del debiore,
senza escludere i creditori privilegiati[184].
Gli accordi
stragiudiziali permettono, proprio per il fatto di
essere retti dal principio del consenso individuale
di ciascun creditore aderente, trattamenti
diversificati per il singolo a prescindere dalla
divisione in classi: ogni creditore accetta
individualmente e liberamente la miscela di
sacrifici e cautele che reputa più appropriata alla
propria situazione e a quella del debitore comune[185].
In
conclusione, una lettura diversa della norma che
comportasse un qualche sacrificio per i creditori
estranei sarebbe incompatibile con i principi
generali dell'ordinamento, dato che comporterebbe
una vera e propria espropriazione del credito agli
estranei all'accordo.
2.4.5 Relazione e responsabilità dell'esperto
L'accordo di ristrutturazione dei debiti e tutta la
documentazione che ad esso viene allegata, devono
essere accompagnati dalla relazione predisposta da
un esperto, la quale deve evidenziare in quali
termini l'accordo debba assicurare il regolare
pagamento dei creditori e quali passi devono essere
seguiti al fine di assicurare l'attuabilità
dell'accordo stesso.
Con il decreto
correttivo 169 del 2007 il legislatore ha deciso di
uniformare i requisiti previsti dall'art. 182 bis,
dall'art. 67, comma terzo, lettera d) e dall'art.
161, prevedendo, dato che si tratta di una attività
avente un contenuto marcatamente tecnico-contabile[186],
che il professionista incaricato debba possedere,
anche in questo caso, oltre le caratteristiche
contemplate dall'art. 28, lettere a) e b), anche
l'iscrizione nel registro dei Revisori contabili.
Quindi può essere anche
incaricato uno studio professionale associato o da
una società tra professionisti, purchè sia indicata
quale sia la persona fisica appartenente allo studio
o alla società da ritenersi responsabile della
relazione sull'attualità dell'accordo[187],
inoltre si deve accertare che il soggetto non si
trovi in conflitto di interessi; per questa ragione
il professionista deve attestare l'assenza di
conflitto con una specifica dichiarazione allegata
alla relazione[188].
La mancanza del
requisito professionale richiesto al professionista
chiamato a verificare l'attuabilità dell'accordo
determinerà il rigetto della domanda[189].
Il professionista deve
attestare “l'attuabilità dell'accordo con
particolare riferimento alla sua idoneità ad
assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei”, però nella norma non compaiono dei
criteri particolari a cui si debba attenere per la
sua valutazione; a riguardo si può condividere la
tesi secondo la quale questo parere consista in un
“motivato giudizio professionale di alta
probabilità”[190],
questo comporta che si debba esaminare, oltre che
all'attendibilità dei dati forniti dal debitore
nell'accordo, anche la situazione
patrimoniale-finanziaria ed economica dello stesso.
Tale verifica si deve reputare implicita nel
controllo sull'attuabilità dell'accordo, in quanto
questa presuppone necessariamente il possesso di
informazioni vere e complete sulla situazione
dell'impresa[191].
Questo si verifica
perchè l'accordo venga considerato nella sua
funzione autonoma rispetto al concordato, ovvero al
di fuori della domanda di ammissione del concordato,
quindi l'esperto deve verificare i dati aziendali,
almeno per poter stabilire le risorse necessarie al
pagamento regolare dei creditori estranei e se
coloro che hanno aderito corrispondono al 60% dei
crediti[192].
Non rientra tra i compiti dell'esperto quello di
valutare la veridicità delle sottoscrizioni degli
aderenti all'accordo, però come già accennato prima,
è suo compito quello di accertare che sussista il
consenso dei creditori che rappresentino almeno il
60% dei crediti.
In
conclusione, la valutazione dell'esperto si
concretizza in un esame prognostico dal quale si
deduce che lo scenario futuro ipotizzato
nell'accordo sia realistico, non solo quando sia
prevista solamente la ristrutturazione del passivo,
ma anche nel caso in cui nel medesimo si prevedano
operazioni di risanamento per così poter far
proseguire l'impresa.
Per quanto concerne la responsabilità del
professionista si può dire innanzitutto che questa è
di natura diversa nei confronti delle varie
categorie di soggetti che hanno sofferto il danno
ingiusto, nei confronti della società o
dell'imprenditore si avrà una responsabilità di
natura contrattuale, mentre nei riguardi dei
creditori, sia estranei, che aderenti all'accordo,
si avrà una responsabilità di natura
extracontrattuale e la legittimazione per l'azione
dell'azione risarcitoria spetta a ciascun creditore.
Per quanto riguarda la
responsabilità extracontrattuale va considerata la
diffusione di informazioni inesatte da parte di
soggetti qualificati in quanto lesiva della
posizione meritevole di tutela del privato. Ciò è
stato teorizzato e poi affermato per l'utente che si
pone in contatto con la pubblica amministrazione, la
quale deve ispirare il proprio comportamento
costituzionalmente a regole di correttezza e
imparzialità oltre che al buon andamento
dell'amministrazione[193].
Per quanto riguarda la
responsabilità contrattuale, questa può essere fatta
valere solo nei casi di dolo o di colpa grave,
dovendosi riconoscere che la relazione sugli accordi
di ristrutturazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà[194].
Non è ravvisabile una
responsabilità penale ex art. 64 c.p.c. , in quanto
non si tratta di consulente tecnico nominato dal
giudice, però vi può essere una responsabilità
penale per il concorso che, con la redazione di una
relazione compiacente, l'esperto realizza nel reato
di truffa del debitore o di bancarotta fraudolenta
ai danni dei creditori del medesimo. Inoltre, si
sostiene la possibilità di configurare in capo
all'esperto anche i reati di bancarotta ex art. 223
della legge fallimentare[195]
o di bancarotta semplice nel caso in cui
all'insuccesso dell'operazione di risanamento
dovesse seguire la dichiarazione di insolvenza della
società.
2.4.6 Deposito dell'accordo
L'accordo deve essere pubblicato nel registro delle
imprese e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione; si perfeziona, invece, nel momento in
cui l'ultima accettazione giunge a conoscenza di
tutte le parti, attraverso l'espletamento delle
formalità della pubblicità legale per mezzo del
deposito ed iscrizione presso il registro delle
imprese. Da questo momento non sarà più possibile
alcuna modifica o revoca della proposta o
accettazione. L'accordo deve essere anche depositato
in tribunale con la richiesta di omologa.
L'accordo, come già riportato in precedenza, deve
esser pubblicato in quanto dalla pubblicazione dello
stesso decorre il termine di trenta giorni per i
creditori e gli altri interessati che vogliono
opporsi all'omologazione dell'accordo medesimo; il
diritto di impugnazione verrebbe leso se non si
consentisse ai terzi interessati di avere adeguata
ed immediata conoscenza dell'attuabilità
dell'accordo.
2.4.7 Opposizioni all'accordo
I
creditori e ogni altro interessato, entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel registro
delle imprese, possono sollevare opposizione. Se non
dovessero essere proposte opposizioni entro i trenta
giorni, e queste vengono proposte scaduto tale
termine, scatta la sanzione dell'inammissibilità per
decadenza del potere di gravame.
La legge non indica né
la forma che deve assumere l'opposizione, si presume
che sia quella del ricorso, tanto meno indica i
possibili motivi per la stessa, per cui si reputa
che possano riguardare sia gli aspetti formali, sia
il merito dell'accordo[196].
Il
ricorso in opposizione all'omologa dovrà essere
presentato in via principale o incidentale, a
seconda che venga proposto prima o dopo il deposito
del debitore.
Deve, inoltre,
sussistere un interesse che legittimi l'opposizione,
questo interesse può avere una una rilevanza
economica anche solo indiretta[197].
Di
notevole importanza è cercare di capire cosa
intendesse il legislatore con l'espressione «i
creditori e ogni altro interessato», ovvero chi sono
quei soggetti che rientrano in questa categoria.
Sicuramente legittimati all'opposizione sono i
creditori dissenzienti estranei dall'accordo che
temono di non venir soddisfatti regolarmente per
l'inattuabilità dell'accordo stesso e ciò in quanto
in caso di successivo fallimento si vedrebbero
pregiudicati dalla diminuzione del patrimonio del
debitore conseguente ai pagamenti eventualmente già
effettuati e non revocabili ex art 67, comma terzo,
lettera e).
Oltre a questi si
considerano legittimati all'opposizione anche i
creditori aderenti, i quali si siano accorti, una
volta concluso l'accordo che questo presenta
elementi non convincenti a riguardo della sua
attuabilità[198].
La legittimazione degli aderenti sussiste anche
quando non è stata raggiunta la soglia del 60%
perchè si reputa che l'accordo si possa intervenire
attraverso una serie di adesioni non contestuali.
Nel caso in cui questo si componga di più atti che
prevedono condizioni differenti nei confronti dei
singoli aderenti, quest'ultimi sarebbero sicuramente
legittimati all'impugnazione se non siano stati
informati delle migliori condizioni riservate ad
altri creditori.
Per quanto riguarda «ogni altro interessato» bisogna
in primis verificare preventivamente, caso per caso,
l'interesse giuridico prospettato dall'opponente.
Tra i vari soggetti interessati all'opposizione, non
creditori, possono rientrare i soci illimitatamente
responsabili della società proponente, gli stessi
dipendenti dell'impresa, i quali potrebbero vedersi
lesi i loro diritti dall'accordo, oltre a questi
sono legittimati anche i vari coobbligati, i
fideiussori e gli obbligati di regresso.
Come già detto all'inizio di questo paragrafo il
termine per presentare opposizione è di 30 giorni
dalla pubblicazione nel registro delle imprese e
questo termine si ritene essere perentorio.
Questo termine si
ritiene che sia troppo breve per garantire
efficacemente l'esercizio del diritto alla difesa[199].
Anche qui, come già
scritto in precedenza, la forma dell'atto deve
essere quella del ricorso che in base se intervenga
prima o dopo il deposito del debitore questo può
essere presentato in via principale o in via
incidentale[200].
A tal fine, sarebbe non rilevante l'introduzione
dell'opposizione con atto di citazione o con
reclamo.
2.4.8 Procedimento di omologazione
L'accordo deve essere
sottoposto all'omologazione da parte del tribunale
che ne dispone l'efficacia con retrodatazione
all'iscrizione nel registro delle imprese, quindi
con l'omologazione si producono gli effetti nei
confronti del debitore e dei creditori che hanno
aderito all'accordo. L'art. 182 bis non menziona
come deve essere svolto il giudizio di omologazione,
tuttavia il carattere concorsuale degli accordi, fa
ritenere che possono essere applicati in via
analogica le norme che disciplinano l'omologazione
del concordato preventivo[201].
Quindi si può affermare che, ogni qualvolta vengano
proposte delle opposizioni da parte dei creditori o
di qualunque altro interessato, il contraddittorio
si instauri nelle forme di cui l'art. 180 legge
fallimentare. In tal caso è pensabile, quindi, che
si debba ricorrere alle formalità indicate in detta
norma circa i depositi di memorie e la fissazione di
un'udienza di comparizione.
Data l'assenza di ogni
specifica disciplina del giudizio di omologazione si
è anche affermato che, considerata la natura
autonoma degli accordi di ristrutturazione , non
sarebbe applicabile l'art. 180, ma si dovrebbe far
riferimento alle disposizioni di cui gli artt. 737 e
seguenti del codice di procedura civile, che
regolano i procedimenti in camera di consiglio. Va
ribadito però che, nonostante si sia affermata in
più occasioni l'autonomia degli accordi di
ristrutturazione rispetto al concordato preventivo,
non essendo gli stessi riconducibili ad una
tipologia di proposta di concordato preventivo, si è
potuto ritenere che anche gli accordi rientrino
nell'ambito delle procedure concorsuali[202],
in definitiva si può tranquillamente affermare, che
per quanto riguarda il procedimento di omologazione,
si deve fare riferimento all'articolo 180,
nonostante questo si riferisca al concordato
preventivo.
Il
richiamo all'art 180 risulta coerente anche con il
rinvio operato dall'art. 182 bis all'art 161 per la
presentazione della domanda e all'art 183 per la
reclamabilità dinanzi alla corte d'appello del
decreto di omologazione o di rigetto emesso dal
tribunale e all'art 168, secondo comma, per quanto
concerne gli effetti.
Per via del fatto che l'accordo deve essere
depositato nel registro delle imprese del luogo dove
la società ha la propria sede legale, di conseguenza
il tribunale competente sarà quello del luogo dove a
questa ha la sua sede legale.
La
domanda ha la forma del ricorso che deve essere
depositata presso la cancelleria del tribunale
competente.
Il tribunale dovrà
provocare una corretta instaurazione del
contraddittorio tra le parti, pronunciando un
decreto, e disponendo che lo stesso, unitamente al
ricorso dell'opponente, sia notificato al debitore,
lasciando un debito lasso di tempo tra la notifica e
l'udienza, onde consentire un adeguato esercizio del
diritto di difesa dello stesso debitore[203].
Nel decreto di fissazione dell'udienza il tribunale
dovrà fissare anche i termini alle parti per il
deposito di memorie difensive contenenti eventuali
eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché per
indicare mezzi istruttori e documenti prodotti.
Inoltre, il tribunale dovrà verificare i profili di
legittimità della domanda.
Il controllo del
tribunale non si può limitare alla semplice verifica
dell'avvenuta approvazione del piano secondo la
maggioranza richiesta dalla legge, dalla regolarità
del ricorso e della documentazione allegata, della
sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi
e del rispetto delle regole processuali, ma deve
estendersi anche al merito del ricorso, con
particolare riferimento alla concreta attuabilità
del piano[204].
Nel caso in cui non
siano state proposte opposizioni il tribunale si
limiterà a fissare un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione del debitore che ha proposto la
domanda di omologazione dell'accordo. In ogni caso
il controllo formale di regolarità della procedura
deve riguardare anche il consenso espresso dai
creditori e la sua validità formale e sostanziale.
Il tribunale deve esaminare il metodo utilizzato per
redigere la relazione e giungere alla conclusione
formulata e rappresentata dai creditori, cioè deve
raggiungere il suo convincimento in ordine alla
fattibilità del piano ed in casi eccezionali di
fronte alla palese insufficienza o inidoneità della
relazione può richiedere integrazioni e chiarimenti.
Il giudizio di omologazione, sia in presenza che in
assenza di opposizioni, non deve consistere il una
semplice presa d'atto del deposito dell'accordo, ma
in una verifica di legalità sostanziale, limitata ad
una valutazione sulla completezza, coerenza e
ragionevolezza della relazione dell'esperto
sull'attuabilità dell'accordo e sulla sua idoneità a
garantire il pagamento dei creditori estranei[205]
Contro il decreto del tribunale che accoglie o
rigetta l'istanza di omologazione, il quinto comma,
dell'art. 182 bis, prevede che sia ammesso reclamo
alla corte d'appello promosso, entro quindici
giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel
registro delle imprese, da debitore o dagli
opponenti.
In
caso di mancata omologa si può procedere
all'istruttoria fallimentare, se qualche creditore,
o il pubblico ministero allertato dal medesimo
tribunale fallimentare, presenta l'istanza. In
assenza non vi è altro provvedimento che
l'archiviazione della procedura.
2.4.9 Efficacia dell'accordo omologato ed effetti
riflessi
Il
tema dell'efficacia degli accordi di
ristrutturazione impone che si tengano distinte le
problematiche relative agli effetti che l'accordo
produce prima della sua omologazione da quelli che
sono collegati all'accordo già omologato.
Per quanto concerne il primo profilo, l'accordo
acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione; da questo momento iniziano a
decorrere anche gli effetti previsti dal terzo comma
dell'art. 182 bis, ovvero la sospensione per
sessanta giorni dell'esercizio da parte dei
creditori che abbiano titolo e causa anteriore a
tale data, delle azioni cautelari o esecutive sul
patrimonio del debitore.
In
riguardo al secondo profilo si deve riferire all'art
67, comma terzo, lettera e), che inserisce tra le
esenzioni dell'azione revocatoria anche gli atti, i
pagamenti e le garanzie poste in essere in
esecuzione dell'accordo di cui all'art. 182 bis.
Vi sono poi un'altra
categoria di effetti che potrebbero definirsi
“riflessi” e che riguardano sia il debitore, sia i
creditori, sia i terzi[206].
Gli effetti sul
patrimonio del debitore, quello che viene messo a
disposizione ai creditori per il realizzarsi
dell'accordo, iniziano a decorrere dalla data di
pubblicazione nel registro delle imprese. Effetti
che si devono produrre anche nei confronti dei
creditori estranei che non possono iniziare a
proseguire azioni esecutive, quindi non possono
nemmeno presentare istanza di fallimento[207].
Si
possono considerare effetti nei confronti del
debitore quelli che si producono a norma dell'art.
182 ter, ultimo comma; in questa norma si ricava che
il debitore può presentare una proposta di
transazione fiscale nell'ambito delle trattative che
precedono la stipula dell'accordo di
ristrutturazione. Devono essere rispettate le forme
di pubblicità sia dell'art. 183 ter, sia dell'art
182 bis.
Gli effetti riflessi
riguardano anche i creditori estranei all'accordo
che non possono, prima dei sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'accordo, porre in essere azioni
cautelari ed esecutive; gli effetti nei loro
confronti si producono soltanto nel caso in cui ci
dovesse essere un insuccesso dell'accordo, infatti,
si trovano nella posizione di non essere
regolarmente pagati e di subire nel mentre la
falcidia del concorso, in funzione della diminuzione
patrimoniale collegata anche all'esenzione della
revocatoria operante nei confronti degli eventuali
atti compiuti in esecuzione dell'accordo omologato[208].
Per quanto riguarda le
azioni cautelari sembra estendere l'effetto
sospensivo del provvedimento cautelare previsto
dell'art. 182 bis al di là dei confini previsti
dall'art. 168, a quelle azioni cautelari dirette a
tutelare diritti diversi dai creditori concorsuali[209].
Il divieto non riguarda i beni di terzi che hanno
fornito garanzie reali o personali a garanzia del
credito. Poiché il provvedimento cautelare è
funzionale all'attuazione dell'accordo, il divieto
non potrà estendersi ai beni del debitore che non vi
siano ricompresi, ovvero che non facciano parte del
patrimonio messo a disposizione dei creditori per
l'attuazione dell'accordo.
L'art. 182 bis contiene
un esplicito richiamo al secondo comma dell'articolo
168, tale per cui le prescrizioni che sarebbero
state interrotte dagli atti predetti rimangono
sospese e le decadenze non si verificano. Effetti
sulla prescrizione che vanno limitati alla portata
della disposizione e che si riferiscono ai termini
suscettibili di interruzione mediante atti
esecutivi, che vanno riferiti ai soli creditori
muniti già di titolo esecutivo; il richiamo consente
di applicare agli accordi il principio per il quale,
nel periodo di vigenza del provvedimento cautelare,
sono sospese le prescrizioni che sarebbero state
interrotte dagli atti esecutivi inibiti[210].
2.4.10 Esecuzione dell'accordo
L'esecuzione dell'accordo non è disciplinata, quindi
non è prevista alcuna sorveglianza sulle modalità di
esecuzione. Il mancato adempimento dell'accordo non
per forza comporta l'apertura del fallimento,
infatti si deve accertare l'esistenza del
presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.
È
rilevante distinguere i creditori che hanno deciso
di far parte dell'accordo e quelli che ne sono
estranei, in relazione ai primi è prevedibile che
abbiano partecipato all'accordo con la clausola
risolutiva espressa che in caso di inadempimento e
di dichiarazione di fallimento il loro vincolo
all'accordo remissorio o dilatatorio venga meno e
che il credito riviva nella sua interezza, per
quanto riguarda i creditori estranei occorre per
prima cosa chiarire i limiti in cui va individuato
l'inadempimento.
Ebbene, come già citato
altre volte in precedenza, si pensa che si possa
desumere dalla norma che il pagamento debba essere
regolare e che debba essere integrale e effettuato
entro i termini previsti. Nel caso questo non
avvenga si può aprire la via per la dichiarazione di
fallimento[211].
La
mancata esecuzione dell'accordo omologato può
riguardare una molteplicità di fattori, innanzitutto
occorre tenere conto degli effetti che in
conseguenza del provvedimento di omologazione si
siano prodotti per le parti aderenti all'accordo,
occorre anche considerare gli effetti riflessi che
si sono prodotti a carico dei creditori estranei e
dei terzi in generale.
Questi effetti non possono essere rimossi a seguito
dell'esperimento di azioni contrattuali, essendo,
questi, contemplati quali effetti del provvedimento
giudiziale emesso dal tribunale a seguito
dell'accertamento della rispondenza dell'accordo
alla fattispecie astratta di cui all'art. 182 bis.
In
conclusione, sul piano applicativo sembra che la
soluzione percorribile sia quella dell'istanza di
fallimento, salva la possibilità per il debitore di
presentare domanda di concordato preventivo.
In
queste ipotesi, in riferimento all'accordo
omologato, ma rimasto inadempiuto, si dovrebbero far
salvi nei rispettivi procedimenti, aperti
successivamente, gli effetti che l'accordo ha
prodotto a seguito dell'omologazione.
2.4.11 Rigetto della domanda e dichiarazione di
fallimento
Nel caso in cui l'omologazione venisse rigettata,
per carenza delle condizioni procedurali d'accesso o
per motivi non attinenti alla non attuabilità
dell'accordo, il tribunale non può dichiarare anche
il fallimento, per via della non necessaria
coincidenza del presupposto oggettivo tra le due
procedure, infatti, per poter dichiarare il
fallimento sarà necessario che venga effettuato un
nuovo accertamento per verificare se lo stato di
insolvenza sia reale oppure no, nel caso in cui
questo dovesse sussistere si dovrà trasmettere gli
atti all'ufficio del pubblico ministero, al quale è
affidata l'iniziativa quando lo stato di insolvenza
è stato segnalato da un giudice che l'abbia rilevato
nel corso di un procedimento civile.
Se
la società ha trasferito la propria sede nell'anno
precedente all'esercizio per l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento, il pubblico ministero
potrebbe richiedere che il tribunale competente sia
diverso da quello che ha rigettato l'omologa
dell'accordo.
Nel caso
dell'interpretazione per cui gli accordi sono un
istituto autonomo di natura contrattuale, il
fallimento potrà essere dichiarato soltanto in esito
ad un autonomo procedimento che si svolge nelle
forme di cui l'art. 15[212],
legge fallimentare, promosso da un creditore o dal
pubblico ministero; mentre se si ritiene ancora che
gli accordi di ristrutturazione siano un piccolo
concordato, o una procedura concorsuale a tutti gli
effetti, a cui si applicano le norme dettate per il
concordato preventivo, il fallimento potrà essere
dichiarato con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto di rigetto all'esito del
giudizio di omologazione[213].
La
prededuzione, se poi dovesse intervenire un
successivo fallimento, non è espressamente sancita,
e ricostruirla in sede interpretativa risulta essere
un procedimento molto complicato; difatti, sempre
nel caso in cui vi sarà un successivo fallimento,
qualora la natura contrattuale dell'istituto in
questione venga privilegiata, non è possibile
riconoscere un collocamento in prededuzione alle
obbligazioni assunte durane gli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
Per prima cosa nell'accordo di cui l'art. 182 bis
non è presente un'espressa finalizzazione della
procedura alla prosecuzione dell'attività; tale
riconoscimento va negato, anche, perchè il
procedimento non prevede l'esistenza di alcuna forma
di sorveglianza di un organo terzo sull'attività
d'impresa, quindi anche sull'assunzione di
obbligazioni in un periodo di tempo successivo
all'omologazione dell'accordo.
Il
differente presupposto oggettivo tra l'accordo e il
fallimento nono rende più possibile la
retrodatazione automatica al deposito o all'omologa
dell'accordo del periodo sospetto ai fini della
revocatoria in caso di successivo fallimento.
2.4.12 Esenzione da revocatoria
Ai
sensi del già citato articolo 67, comma terzo,
lettera e) , gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse, quindi i negozi posti in essere in
esecuzione dell'accordo omologato, non sono soggetti
alla revocatoria fallimentare.
È
ovvio che lo scenario previsto dal legislatore è
caratterizzato dallo stato di insolvenza del
debitore, infatti, senza di questo non sarebbe
necessario prendere in esame la revocatoria
fallimentare, poiché il presupposto oggettivo non è
presente.
Per quanto è previsto nei primi due commi di tale
articolo, l'accordo impedisce l'esercizio della
revocatoria con riferimento agli atti anormali e a
quelli normali, quindi l'anormalità dell'accordo o
dell'atto compiuto in sua esecuzione è irrilevante.
Inoltre non sono revocabili nemmeno quei negozi che
non sono stati previsti esplicitamente dall'accordo,
ma che sono estremamente necessari per la sua
esecuzione, deve, quindi, occorrere un nesso di
causalità tra l'accordo e l'atto posto in essere per
la sua esecuzione, il nesso deve essere inserito dal
professionista nella sua relazione o nel suo piano.
È impensabile che che il piano di ristrutturazione
conferisca in bianco l'immunità dalla revocatoria
fallimentare a tutti gli atti posti in essere
dall'imprenditore dopo l'omologa, con i creditori
aderenti.
Lo scopo ultimo delle
esenzioni da revocatoria è quello di consentire il
risanamento, e dato che non tutti i tentativi
possano andare a buon fine l'esenzione deve far si
che le regole vengano rispettate[214].
Subito dopo l'omologa, può capitare che l'accordo
non sia più attuabile, quindi bisognerebbe capire
quale sia la sorte degli atti esecutivi posti in
essere dopo tale momento; in effetti l'esistenza di
un giudizio di omologa deve far ritenere che ai
terzi non spetta l'onere di verificare la
persistenza dei requisiti di attuabilità
dell'accordo. Ne deriva da ciò che, nel seguente
giudizio revocatorio, il convenuto potrà paralizzare
la pretesa dell'attore eccependo che il pagamento
ricevuto costituisce un atto esecutivo dell'accordo
omologato.
La previsione di
preclusione all'esercizio dell'azione revocatoria fa
sì che la preclusione stessa non si estenda anche
alla revocatoria ordinaria, a meno che il curatore o
il creditore procedente dimostrino la machinatio,
ovvero l'esistenza di un piano ordito dal debitore o
dal terzo di porre in atto il negozio revocando con
l'intento di eludere i controlli del professionista
e di frodare i creditori[215]
2.4.13 Il reclamo
Il novellato articolo
183[216],
legge fallimentare afferma che contro il decreto del
tribunale si può proporre reclamo contro la corte
d'appello che si pronuncia in camera di consiglio.
Il
reclamo è quindi lo strumento di impugnazione che il
legislatore ha previsto per l'istituto de quo.
Di
conseguenza vi è la possibilità di revoca o di
modifica del decreto, quindi l'insuscettibilità del
decreto a passare in giudicato.
L'art. 182 fissa il termine per il reclamo in
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nel
registro delle imprese.
Il
provvedimento in cassazione non è più reclamabile
con il ricorso straordinario in cassazione, se non
per la regolamentazione delle spese del giudizio,
non trattandosi di un provvedimento decisorio e
definitivo, essendo ammissibile una successiva
revoca.
Capitolo III
Il
Chapter 11
3.1 Introduzione, la storia ed i caratteri della
legislazione statunitense
Prima di iniziare ad addentrarci e analizzare da
vicino le norme riguardanti il Chapter 11, vorrei
fare un'introduzione sulla storia del bankruptcy
code americano e della legislazione riguardante il
fallimento negli Stati Uniti d'America.
Agli inizi, prima ancora dell'indipendenza
statunitense dal Regno Unito, nella maggior parte
delle colonie d'oltre Oceano, i primi sistemi di
esecuzione furono, con qualche modifica, quelli
della common law inglese. Il debitore veniva
spogliato dei suoi beni che in seguito venivano
trasferiti ai creditori. Nessuna forma di discharge[217]
era conosciuta e spesso capitava che il debitore
veniva imprigionato[218].
La mancanza di un
sistema d'esecuzione concorsuale provocò, durante
gli anni seguenti la rivoluzione e la dichiarazione
di indipendenza del 1776, gravi inconvenienti,
infatti, gli ingenti debiti che erano stati
contratti, per causa della guerra, dal governo, i
debiti dei privati e l'impossibilità di riscuotere
gli stessi minacciarono sin da subito l'esistenza
del nuovo Stato neonato[219].
Per cercar di risolvere lo stato delle cose provvide
la Convenzione Costituzionale del 1787 che in una
clausola della Costituzione stessa conferì al
Congresso il potere di emanare leggi fallimentari
uniformi per tutti gli stati, quindi tale clausola
creò una legge federale che regolava in modo eguale
in tutti gli stati della federazione i rapporti tra
i debitori e i creditori nell'esecuzione collettiva.
I motivi che avevano
spinto a stendere questa clausola costituzionale
erano di natura economica, si voleva regolamentare
la vita commerciale e del credito[220],
ciò è stato solo l'inizio di quella che poi fu una
peculiarità della legge americana in materia
fallimentare, ovvero la legislazione riguardante
tale materia è imposta e provocata dalle crisi
economiche[221];
di contro le altre legislazioni di common law, come
quella inglese, scozzese e canadese non furono
continuamente modificate dalle vari crisi economiche
che colpirono gli stati in questione.
La
necessità di modificare la legge fallimentare alla
fine di ogni crisi, di fronte alle quali l'istituto
dimostrava di volta in volta la sua inadeguatezza a
risolvere i problemi dell'economia dei crediti,
queste modifiche si trovavano sempre in contrasto
con l'interpretazione della clausola costituzionale
e i limiti che poneva allo sviluppo dell'istituto.
Dal conflitto di questi due elementi, da una parte
le crisi che tendevano a modificare e a rendere più
idonea la legge fallimentare a risolvere i problemi
moderni, dall'altra la Costituzione che tendeva a
frenare e a conservare i caratteri essenziali della
legge dentro ai limiti vecchi, è nato il moderno
diritto fallimentare americano.
Il primo Bankruptcy Act
che vide la luce negli Stati Uniti fu redatto nel
1800, era, per forza di cose, di forte derivazione
inglese, durò solamente tre anni e venne abrogato
nel 1803, quando il Presidente Jefferson salì al
potere assieme ai Repubblicani[222].
L'ultima legge
fallimentare, la Public Law No. 95-598, è stata
promulgata dal Presidente Carter il 6 novembre del
1978. Dato che questa legge è priva di un proprio
nome ufficiale viene chiamata Bankruptcy Reform Act
o Bankruprtcy Code o più raramente come Edwards Act[223].
Dopo aver trattato la storiografia e le riforme
della legge fallimentare americana, ora ci
occuperemo più in dettaglio di quelle riforme che
hanno interessato il Chapter 11, oggetto del
capitolo in questione.
Nel 1994 il Congresso degli Stati Uniti ha, come
citato in precedenza, riformato il Chapter 11 del
Bankruptcy Code, inserendo una nuova categoria di
debitori: la piccola impresa. Questa modifica è
motivata dal fatto che le procedure di
reorganization non funzionavano in modo efficiente
nei casi che riguardavano le società di dimensioni
ridotte. Le modifiche si basano inoltre sulla
presunzione secondo la quale le società debitrici di
ampie dimensioni hanno obiettivi completamente
differenti rispetto a quelle dalle dimensioni più
contenute che vengono gestite direttamente dai loro
proprietari, con attività molto meno complesse e con
un numero relativamente piccolo di creditori. Dato
che le imprese di dimensioni modeste costituiscono
un'importante componente della vita economica
statunitense, inoltre rappresentano la maggioranza
dei casi di Bankruptcy societario, il Congresso
degli Stati Uniti ritenne opportuno rendere
maggiormente efficienti le disposizioni in materia
di Bankruptcy delle piccole imprese.
La
piccola impresa viene definita come una società
coinvolta in attività commerciali con un ammontare
di debiti chirografari e riconosciuti entro i limiti
di un massimo di due milioni di dollari, sono
escluse le società che hanno come attività
principale la detenzione o la gestione di proprietà
immobiliari. Il debitore che dimostra questi
requisiti può richiedere di venire trattato come
piccola impresa.
Le principali clausole
di riforma del Chapter 11, contenute nel Bankruptcy
Code, per le piccole imprese sono: la parte
interessata in un caso di Bankruptcy può chiedere
l'esclusione dalla nomina del comitato dei creditori
con conseguente decisione della questione da parte
del tribunale, inoltre si prevede che ogni qualvolta
il debitore scelga di venir trattato come un'impresa
piccola, il periodo di esclusività[224]
che gli vine concesso passa da 120 a 100 giorni.
Tutte le altre parti che vi hanno interesse possono
depositare il loro piano solo dopo al periodo di
esclusività, e comunque non oltre 160 giorni dalla
data di deposito della domanda. Infine la piccola
impresa può sollecitare il voto sul piano di riparto
prima che venga approvato il disclosure statement[225]
dal tribunale. Il tribunale quindi deciderà in
un'unica udienza sia sul disclosure statement che
sul piano di riparto. Queste innovazioni sono state
poste in essere per cercare di rendere più veloce e
meno costoso il procedimento concorsuale per le
piccole imprese.
Tale riforma, però non ha ottenuto i risultati
sperati, infatti la maggioranza dei debitori
continua a utilizzare il trattamento convenzionale
previsto dal Chapter 11. Inoltre, le norme previste
per le imprese piccole sono state fortemente
criticate perchè non offrono alcun incentivo che
giustificherebbe il loro uso.
Nel 1997 la Commissione
per la Riforma del Bankruptcy Code tentò di mettere
in atto ulteriori modifiche per superare i problemi
derivanti dalle clausole relative alla piccola
impresa; innanzitutto richiedevano l'abolizione del
comitato dei creditori e che l'United States Trustee
avrebbe tenuto sotto controllo gli affari del
debitore. Si voleva accrescere il limite dei debiti
chirografari da due milioni di dollari a cinque
milioni di dollari, infine, si sarebbe richiesto al
debitore, per essere trattato come una piccola
impresa, di soddisfare determinati standard[226].
3.2 Introduzione: confronto fra State Collection
Laws e Federal Laws e Code
Per uno stato federale come gli Stati Uniti è
importante cercare di capire dove, ovvero in quali
stati, ha efficacia la legge che stiamo prendendo in
considerazione in questo capitolo. Il Bankruptcy
Code, come già ribadito in precedenza, è una legge
federale, quindi è esecutiva in tutti gli Stati
dell'Unione, infatti è collocata nel Titolo 11 dell'United
States Code.
Tale legge avendo
questa natura, in sede di applicazione ha fatto
sorgere dei problemi sia su quale sia la legge
applicabile sull'an che sul quantum, dato che
esistono dei procedimenti di insolvenza, o comunque
aspetti di disciplina applicabile prescritti dalla
legge dei singoli Stati, su profili di politica del
diritto, infatti, la competenza nel dettare la
disciplina in ambito societario spetta ai singoli
Stati e non all'ordinamento federale[227].
Dopo questa breve introduzione analizzeremo nello
specifico le leggi che danno titolo a questo
paragrafo; innanzitutto le differenze che
intercorrono tra bankruptcy[228]
e state collection law, si incentrano sull'azione
individuale di un solo creditore nell'aggressione
dei beni del proprio debitore, questo accade per le
state collection law, invece le regole che
disciplinano la bankruptcy considerano il singolo
creditore quando appartiene alla propria
corrispettiva classe di creditori, così da
assicurare la parità di trattamento non tra i
creditori “corridori” uti singuli, ma in funzione
dell'inserimento in una classe. In definitiva la
procedura è confermata come un'azione collettiva di
tutti i creditori nei confronti di un problema
comune in un'ipotesi di disastro comune[229].
Le
state collection law si concentrano sul diritto del
singolo creditore contro il debitore che sia
disposto a fare qualcosa e non sui diritti
dell'intero universo dei creditori, sotto questo
profilo risulta determinante sia la possibilità del
forum shopping, la ricerca da parte dei creditori o
dei debitori della legge a loro più favorevole, sia
la corsa ad ottenere una richiesta esecutiva o dei
diritti nei confronti dei beni del debitore, questo
viene tecnicamente chiamato lien[230].
Di contro l'obiettivo della procedura di bankruptcy
si sostanzia nella ricerca di migliorare il
benessere collettivo del gruppo dei creditori,
utilizzando una presunzione di uguaglianza come
punto di partenza. Possiamo concludere dicendo che
si tratta di un problema di efficienza, la procedura
individuale può essere efficiente al massimo quando
il debitore è solvente, oppure quando vi è soltanto
un creditore; in queste due ipotesi la corsa è in
concreto marginale. Nel caso in cui il debitore
dovesse essere insolvente e, inoltre, siamo al
cospetto di una moltitudine di creditori, le state
collection laws sono inefficienti nei confronti dei
creditori che vengono considerati come un gruppo
unico, infatti, i creditori che non arrivano per
primi rischiano di non prendere nulla. La teoria
dell'all-or-nothing contrasta con un principio di
giustizia ed efficienza distributiva alla luce del
quale si presuppone molto più efficiente che la
parziale insoddisfazione si ripartisca pro-quota su
ogni creditore.
In
conclusione la procedura di bankruptcy si atteggia
come la ripartizione collettiva obbligatoria
pro-quota dei beni del debitore e the trustee acts
come rappresentativo dei creditori che raccolgono i
beni del debitore, liquidandolo, e distribuendo il
netto della procedura ai creditori sulla base di un
pro rata.
Prima, però, di concludere in definitiva questo
paragrafo vorrei elencare i Chapters in cui si
articola il Code:
◦ Chapter 1,
General provisions, Definitions and Rules of
Constructions;
◦ Chapter 3,
Case Administration;
◦ Chapter 5,
Creditors, the Debtor, and the Estate;
◦ Chapter 7,
Liquidation;
◦ Chapter 9,
Adjustment of the Debts of a Municipality;
◦ Chapter
11, Reorganization;
◦ Chapter
12, Adjusment of the Debts of a Family Farmer With
Regular Annual Income;
◦ Chapter
13, Adjustment of the Debts of an Individual With
Regular Income.
Da un'analisi iniziale,
in via preliminare e generale bisogna evidenziare
che le norme contenute nei Chapters 1, 3 e 5 si
applicano a tutti i casi di bankruptcy, salvo che
sia diversamente specificato[231],
la disciplina delle procedure concorsuali si
completa con le Bankruptcy Rules, promulgate dalla
United States Supreme Court e suddivise in nove
parti in relazione alla diverse fasi delle procedure
regolate, sostituendosi alle Federal Rules of Civil
Procedure.
3.3 Aspetti generali del Chapter 11
Prima di iniziare una descrizione dettagliata degli
aspetti generali del Chapter 11 è d'obbligo definire
alcuni profili sulla funzione e sulla struttura del
diritto fallimentare statunitense, innanzitutto,
come già ribadito più e più volte, è una procedura
disposta in una legge, nella fattispecie di natura
federale, la procedura è governata da un'autorità
giudiziaria e i suoi destinatari sono «persons»,
questa procedura viene attivata se l'impresa si
trova in uno stato di insolvenza, ovvero si trova in
una situazione di impossibilità finanziaria ad
adempiere un'obbligazione pecuniaria o di altro
tipo, e ha lo scopo di soddisfare i creditori a
mezzo della liquidazione del patrimonio del debitore
o della reorganization[232]
dello stesso; alla soddisfazione dei creditori,
considerati come un unico soggetto articolato in
classi, si presenta speculare la liberazione del
debitore perseguendo perseguendo obiettivi di
efficacia e distributiva[233].
Di notevole importanza
riveste nella proceduta di bankruptcy il relief del
debitore, che, soddisfacendo al massimo i propri
creditori, si realizza attraverso due strumenti
distinti e a carattere generale, la liquidation e la
reorganization. Quest'ultima si tratta di una
variante della procedura, una sottoclasse della
rehabilitation, che consiste in un procedimento di
riorganizzazione degli affari finanziari così che il
debitore possa
[234]continuare la
sua esistenza come un'entità finanziaria, con il
soddisfacimento dei suoi creditori attraverso la
richiesta dei guadagni futuri del debitore, che si
concreta con l'approvazione, l'omologazione e
l'esecuzione di un piano di pagamento dei creditori.
La giustificazione alla scelta del legislatore per
le due forme alternative di relief sta sul piano
dell'efficienza.
La
procedura di liquidazione si applica ai beni che si
trovano nel patrimonio del debitore. Si ha una
perdita di efficienza nei casi in cui il debitore,
individuale o entità economica, sia il destinatario
di una valutazione positiva della capacità
produttiva, sui cui proventi i creditori potrebbero
far valere le proprie ragioni, nel caso in cui il
valore dei proventi futuri dovesse superare l'attivo
distribuibile, a mezzo della liquidazione, la
massimizzazione della soddisfazione dei creditori
orienta verso una riorganizzazione dell'attività del
debitore al posto della sua liquidazione. La
rehabilitation produce effetti positivi anche nei
confronti del debitore sia individuale che visto
come un'entità economica, continuando l'attività e
preservandone il valore.
Prendendo di nuovo in
considerazione la struttura del Code possiamo
trovare la rehabilitation, come mezzo o forma
generale di relief, in quattro tipi differenti di
procedure disciplinate in ciascun Chapter: Chapter
9, Chapter 11, Chapter 12 e Chapter 13[235].
I Chapters 9, 11 e 13
perseguono un finalità di tipo riorganizzativo o
meglio di rehabilitation, mentre il Chapter 7
costituisce una procedura di liquidazione[236].
La discussione nata
attorno alla rehabilitation ha coinvolto soprattutto
il Chapter 11, infatti un business ha molto più
valore da vivo, piuttosto che da morto, ovvero, ha
più valore se considerato come un'attività avviata
piuttosto che in una vendita forzata liquidatoria[237].
Tra le argomentazioni favorevoli alla reorganization
si dovrebbe prestare attenzione anche al
coinvolgimento di una moltitudine di soggetti che
sono interessati al successo della riorganizzazione
del debitore. Questa tesi è stata notevolmente
criticata a proposito la meritevolezza della
reorganization stessa, sia dal punto degli
interessi, sia da quello dei valori. Tra l'altro
viene anche sottolineato il fatto che questa
procedura ha lo scopo, nel concreto, di abbattere i
costi, infatti, lo stesso risultato può essere
raggiunto anche tramite la liquidation, inoltre
considerare altri obiettivi oltre che alla
massimizzazione dei beni del debitore e di un loro
sviluppo produttivo ottimale, costituisce una
distorsione della politica della bankruptcy. Infine,
la reorganization costituisce un compromesso di
seconda battuta rispetto ad una struttura che si
snodi attraverso la libera contrattazione del
mercato.
Nella pratica dei
dissesti finanziari piuttosto che la liquidazione si
preferisce una ristrutturazione dell'attività
concentrata in via extragiudiziaria a mezzo dei
workout agreements[238].
In
questa situazione bisognerebbe domandarsi se è
necessaria una procedura di riorganizzazione
amministrata giudiziariamente, partendo dal
presupposto che i workout agreements[239]
sono deboli nei confronti dei creditori ad essi
dissenzienti, essi, non partecipando all'accordo,
non sono in alcun modo obbligati e rimangono
abilitati ad esercitare in modo individuale le loro
pretese nei confronti del debitore in base alle
state collection law, minando la riuscita
dell'intero piano di riorganizzazione. In tale
situazione il Chapter 11 riveste un duplice ruolo,
da una parte elimina l'holdout problem, impedendo ai
creditori dissenzienti al plan[240]
di procedere ad azioni esecutive individuali ed
obbligandoli a rispettare le clausole in esso
contenute, dall'altro canto facilita la conclusione
di workout agreement extragiudiziali, dato che la
capacità del debitore di procedere al Chapter 11
ammorbidisce la posizione dei creditori
potenzialmente dissenzienti nella misura nella quale
questi sono consapevoli dell'obbligatorietà ex lege
nei loro confronti del plan approvato nel corso
dell'eventuale procedura[241].
È importante per la
continuazione della nostra analisi sul Chapter 11
aprire una piccola parentesi sull'esdebitazione che
rende ipso iure inefficaci delle sentenze emesse in
un un qualsiasi momento ottenute dai creditori
relativamente ai debiti oggetto del beneficio,
inoltre impedisce ai creditori di proporre azioni
nei confronti del debitore per ottenere
l'adempimento degli obblighi di discharged. Si deve
anche chiarire che discharged produce effetti
soltanto in relazione alla responsabilità personale
del debitore, così il condebitore solidale o il
fidejussore possono essere efficacemente esclusi. Il
debitore rimane sempre titolare del diritto di
adempiere l'obbligazione di dischrged, costituendo
moral obligation e l'adempimento volontario del
debitore stesso essendo da lui non contestabile.
Oltre all'ipotesi di rinuncia del debitore,
discharge può essere revocata su istanza di un
creditore, del trustee e del United States Trustee[242]
sulla base di motivazioni indicate dal Code che si
fondano sull'accertamento di una condotta
fraudolenta del debitore[243].
Quest'ultimo può negoziare con uno o più creditori
un contratto di reaffermation attraverso cui si
impegna ad adempiere a specifiche obbligazioni
nonostante l'esdebitazione. Il Code prevede una
serie di requisiti[244]
per conferire efficacia al patto medesimo che
consiste, innanzitutto, nella legittimazione del
creditore che partecipa all'agreement ad agire
esecutivamente, secondo le state collection law
applicabili per il proprio credito. È preclusivo
all'efficacia di discharge l'aver ottenuto il
beneficio de quo in un procedimento di
reorganization iniziato nei sei anni precedenti la
richiesta di un procedimento di liquidazione secondo
il Chapter 11, salvo reorganization secondo i
Chapters 11 o 13.
Nella procedura di
reorganization l'esdebitazione della società è un
elemento coessenziale alla procedura stessa che mira
alla riorganizzazione dell'attività tramite
l'omologazione del tribunale di un piano di
ristrutturazione per poter pagare i creditori.
Discharge nel Chapter 11 si colloca sulle
obbligazioni contenute nel plan che sostituiscono
quelle precedentemente assunte dal debitore[245].
Funzionale al
perseguimento della new chance in life vi è anche il
regime delle exempion, beni appartenenti al debitore
individuale che non sono soggetti all'esecuzione
fallimentare[246].
Il debitore ha il privilegio di custodia della
proprietà dai suoi creditori se questi non dovessero
esser pagati, così che i creditori hanno il diritto
di raccogliere i loro debiti fuori dalla proprietà
esente del debitore[247].
L'importanza di questa disciplina giustifica la
constatazione che l'esigenza di consentire al
debitore di continuare a condurre la propria vita,
assicurando l'immunità di alcuni beni
dell'esecuzione del fallimento, quale imperativo non
di tipo morale, ma di tipo efficientistico: il
debitore escusso deve poter riprendere a consumare e
a produrre. Detto ciò la sottrazione alla
liquidazione che il Code garantisce ai beni oggetto
di exemption, si protrae oltre la chiusura della
procedura di bankruptcy, impedendone l'aggressione
da parte dei creditori rimasti insoddisfatti,
compresi quelli titolari di crediti inadempibili. Il
debitore non è libero di rinunciare al diritto alle
exemptions sulla base della necessità di una
protezione paternalistica forte, così che sia
tutelato dalle pressioni dei creditori per evitare
che vengano prodotte delle esternalità.
La
presenza o meno di beni nel patrimonio del debitore
oggetto o meno di exemption condiziona la scelta di
una o di altra procedura.
Nelle ipotesi in cui non si proceda alla
liquidazione del patrimonio del debitore, questo
usufruisce in ogni caso delle exemption, nel senso
che l'ammontare minimo richiesto per il pagamento
dei crediti chirografari ed esposto nel plan è
commisurato all'ipotetico attivo distribuibile a
seguito di liquidation che si calcola al netto dei
beni oggetto di exempions.
3.4 Soggetti a cui viene applicato il Chapter 11
I soggetti passivi
delle regole, ovvero i destinatari della procedura
in questione[248]
sono persons, cioè in generale un ente riconosciuto
dalla legge come titolare di diritti e doveri
appartenenti ad un essere umano[249],
sono esclusi dalla procedura gli enti governativi,
ma inclusi gli enti locali come i comuni.
Quindi ammessi al Chapter 11 possiamo
tranquillamente affermare che sono ammessi sia le
persone fisiche che quelle giuridiche. Tecnicamente
nel Code è riportato che sono ammessi gli individual,
partnership and corporation, mentre i trust sono
esclusi.
Nel Code non si trova
nessuna definizione per il termine partnership, le
corti, per poter individuare il significato di tale
parola, si riferiscono alle definizioni che vengono
date dalle state law applicabili per quel
determinato caso, indipendentemente da quanto appena
scritto la partnership è destinataria della
disciplina di bankruptcy indipendentemente dai suoi
partners. Per quel che riguarda il termine
corporation, questo viene definito dal Code con
un'interpretazione molto estensiva, vengono comprese
ogni tipo di organizzazione a responsabilità
limitata con corporate-like powers ad esclusione
delle limited partnership, includendo così business
trust, joint stock companies, labor unions e
coperatives, nonché trust che, sebbene non svolgono
attività commerciale, si avvalgono di mezzi di
investimento o finanziamento[250].
La
Suprema Corte, soltanto dopo il 1991, con il caso
Toib vs. Radloff, ha stabilito che, in contrasto con
la prassi seguita dalla maggior parte delle corti, i
debitori individuali non commerciali possono essere
ammessi alla procedura del Chapter 11.
Nel 1984 fu introdotta
una modifica tale per cui, le persone fisiche che
erano già state sottoposte a una procedura
fallimentare e questa non sia andata a termine per
la loro volontà, nei centottanta giorni successivi
questi non possono più richiedere il loro fallimento[251].
Come già riportato agli inizi di questo capitolo,
con la modifica del 1994, sono state introdotte
delle norme dirette alla semplificazione della
disciplina in caso di piccole imprese, inoltre le
società ferroviarie sono destinatarie esclusivamente
della disciplina del Chapter 11.
Tale procedura, sotto il profilo spaziale, richiede
che il debitore abbia, nel territorio degli Stati
Uniti d'America, uno tra questi requisiti:
residenza, domicilio, sede d'affari o una o più
proprietà.
Nel regime pre-vigente,
il Bancruptcy Act del 1898, la rilevazione dello
stato di decozione, legittimante la petition dei
creditori per l'apertura della procedura di
fallimento, era determinata in relazione alla prova
del compimento, nei quattro mesi precedenti la
petition, di uno o più acts of bankruptcy
classificati dalla legge in sei categorie, nonché,
in alcune ipotesi, alla prova dello stato di
insolvenza, inteso come insufficienza del
patrimonio, ad una giusta valutazione, per il
pagamento dei debiti[252].
In
seguito, la novella del Code, semplificando la
condizione oggettiva dei creditori alla involutary
petition[253],ha
collegato l'insolvenza alla condizione di mancato
pagamento dei propri debiti alla scadenza; in questo
caso le condizioni d'uso del temine insolvency sono
due: la condizione di essere in grado di pagare i
propri debiti alla loro scadenza o durante la vita
dell'impresa stessa, l'incapacità di pagare i debiti
man mano che questi maturano[254].
Infine, il Code prescrive anche un secondo
presupposto oggettivo nell'involuntary petition,
costituito dal sequestro totale o parziale del
patrimonio del debitore nei centoventi giorni
precedenti l'istanza.
3.5 La procedura di reorganization
L'attivazione della procedura di reorganization
spetta al debitore quando ci si trova di fronte ai
voluntary case, mentre se si è al cospetto di
involuntary case sono i creditori a dare il via alla
procedura.
Nel primo caso il debitore ha l'onere di depositare
un'istanza, petition, redatta secondo i dettami
dell'Official Form[255],
nella cancelleria della Corte fallimentare
competente, allegando dei documenti, come la lista
dei propri creditori, di conseguenza possiamo
osservare che gli organi fallimentari rimangono
estranei all'attivazione della procedura. Al
deposito della petition, segue di diritto la
concessione dell'order of relief.
Per l'involunary case, per poter ottenere la
concessione dell'order of relief non è sufficiente
il solo deposito della petition, dato che è
necessaria anche la prova dell'insolvenza del
debitore stesso.
In
entrambi i casi il deposito della petition determina
alcuni effetti giuridici essenziali, costituiti,
innanzitutto, dall'efficacia dell'automatic stay[256]
e della formazione della massa fallimentare, che si
risolve in un vincolo di destinazione dei beni del
debitore alla soddisfazione dei creditori.
Per poter attivare un
ivoluntary case sotto il profilo soggettivo bisogna
essere creditore o un suo rappresentante se il
debitore dovesse avere meno di dodici creditori,
però la petition deve provenire da almeno tre
creditori[257].
Sotto il profilo oggettivo è necessaria
un'esposizione complessiva pari, in seguito alle
modifiche del 1994, a dieci mila dollari e deve
trattarsi di crediti non soggetti ad un evento
futuro estrinsic previsto dalle parti al momento del
sorgere del credito. Questo, inoltre, non deve
essere contestato, infatti, dopo le modifiche
apportate nel 1984, non deve essere subject of a
bona fide dispute[258].
In
conclusione non è ammesso attivare un involuntary
case per procedure differenti dal Chapter 11 contro
agricoltori, famiglie di agricoltori, o corporation
che non hanno scopi di lucro, business, o
corporation commerciali.
Da
quanto riportato in precedenza si evince che per gli
involuntary case, il relief viene concesso in un
momento successivo rispetto al deposito della
petition, sulla base della prova, somministrata dai
creditori istanti, delle substantive grounds ovvero
in caso di mancata opposizione tempestiva del
debitore. In questo arco temporale, detto anche gap
period, il debitore è legittimato a continuare la
propria attività come se un involuntary case
riguardante il debitore non fosse stato avviato,
salvo eventuali limitazioni imposte dalla Corte.
Sempre nel caso in cui ci trovassimo all'interno di
un involuntary case, a seguito del deposito della
petition da parte dei creditori che hanno proposto
istanza presso la cancelleria del tribunale adito,
il cancelliere provvede a notificare l'istanza al
debitore, con la relativa vocatio in jus, il quale
può opporsi, entro i successivi venti giorni,
eccependo la carenza dei presupposti e delle
condizioni richieste dal Code stesso. Una volta
depositata la petition la Corte può o emettere l'order
for relief o rigetta la richiesta stessa. Nel primo
caso la procedura continua, mentre in caso di
rigetto questa si estingue. La petition può essere
rigettata o perchè hanno accertato l'assenza delle
condizioni previste dal Code, oppure per via
dell'accordo tra tutte le parti in giudizio se è
stato approvato dalla Corte.
L'efficacia dell'estinzione della procedura non è
automatica, dato che è prevista la notificazione per
la comparizione all'udienza venti giorni prima della
stessa a tutti i creditori ed al United State
Trustee.
La
distinzione tra voluntary e involuntary case si
trova anche in materia di conversione di una
procedura in un'altra. Per quanto riguarda le
voluntary conversions il debitore ha il diritto di
convertire, a patto che ricorrano le condizioni di
applicazione della procedura in arrivo, la
liquidation in reorganization, a meno che la
liquidation non sia già la procedura oggetto di una
precedente conversione. Di contro il debitore potrà
convertire la procedura sub Chapter 11 in
liquidation se la reorganization è iniziata come
voluntary case, il debitore è un debtor in
possession[259]
e purchè la reorganization non sia stata frutto di
una precedente involuntary conversion, si impedisce
al debitore di frustrare l'interesse dei creditori
alla riorganizzazione dell'attività del debitore. La
conversione della procedura può anche essere
richiesta da un qualsiasi altro soggetto interessato
ed anche dal United State Trustee pure contro la
volontà del debitore medesimo.
La
differenza principale che passa rispetto alla
voluntary conversion è data dalla necessità
dell'approvazione della Corte, nonché per la
conversione del Chapter 11 in liquidation, dalla
prova del ricorso di alcune cause indicate in modo
non tassativo dal Code alla session 1112(b),
elemento peculiare delle quali è dato
dall'insuccesso della riorganizzazione, mentre per
il reciproco, ovvero dalla liquidation alla
reorganization, il Code precisa soltanto l'obbligo
di un'udienza con relativo avviso.
L'estinzione della reorganization che avviene in
alternativa alla conversione in liquidation, deve
avvenire per cause su istanza del United States
Trustee quando il debitore non produca in tempo gli
allegati alla petition che sono richiesti dal Code[260].
Con le modifiche introdotte nel 1984, la Corte è
legittimata ad estinguere la procedura d'ufficio o
su richiesta dello United States Trustee nei casi in
cui il debitore è individuale, siamo al cospetto di
voluntary case e, infine, quando i debiti del
debitore sono primarily consumer debts[261].
L'inizio della reorganization, come già esaminato in
precedenza in questo capitolo, è ispirato dalla
volontà dei soggetti che sono coinvolti nel
dissesto.
Prima di iniziare ad analizzare dettagliatamente le
norme sulla procedura del Chapter 11,
soprattutto quelle che
riguardano il cosiddetto plan,vorrei riportare
quelli che sono considerati[262]
i pro e i contro della scelta per una petition, sia
da parte del debitore che da parte dei creditori
spiegando in poche parole le possibili alternative
percorribili.
Innanzitutto il doing nothing risulta essere la
soluzione perseguibile ogni qualvolta il debitore
convinca i creditori della effettiva possibilità di
adempiere alle proprie obbligazioni risparmiando i
costi della procedura; per quanto riguarda la
conclusione di un out of court workout è considerato
uno strumento debole, consiste nel non obbligare chi
non sottoscrive l'accordo. A questo si deve
aggiungere la non operatività dell'automatic stay
che inficia la riorganizzazione della produzione
dell'attività del debitore. Tale strumento, in
confronto con la procedura di reorganization, è più
veloce e meno costoso.
Infine abbiamo la petition per la liquidation,
questa procedura è affidata al Bankruptcy Trustee[263]
che rappresenta la propetry of the estate[264],
che procederà alla collection della stessa, alla
vendita ed alla distribuzione del ricavato tra i
creditori.
Nella reorganization il debitore rimane nella
disponibilità della property of the estate,
diventando debtor in possession (DIP), è lo stesso
debitore ad assumere gli obblighi ed a svolgere gli
uffici del Bankruptcy Trustee. Tale soggetto viene
nominato dalla Corte soltanto nel casi di frode,
disonestà, incompetenza o di cattiva gestione del
debitore da parte della gestione attuale, prima o
dopo l'inizio della causa o di cause simili, fermo
restando che deve essere negli interessi dei
creditori, dei soci e di tutti i soggetti coinvolti.
Il DIP continua lo
svolgimento dell'attività produttiva senza che la
Corte lo autorizzi, in coerenza con la finalità
della reorganization per la quale la premessa
centrale del Chapter 11 è quella di permettere alle
parti finanziarie interessate di incrementare valore
della continuità aziendale delle attività del
debitore: tale valore deve essere preservato prima
che possa sparire[265].
Se
un soggetto coinvolto tende a limitare l'attività
del DIP deve specificatamente adire la Corte; per
gli atti che eccedono all'amministrazione ordinaria,
il Code prevede una notificazione alle parti
interessate e, in caso di opposizione di esse,
un'udienza apposita: in assenza di una tempestiva
opposizione, la Corte autorizza l'atto senza tenere
udienza. Il debitore, quale DIP, svolge, inoltre, i
compiti propri del Trustee, rappresentando il
patrimonio, ma soprattutto deve procedere alla
ristrutturazione finanziaria dell'attività
negoziando con i creditori ed i soci il plan; non
potrebbe non essere legittimato a chiedere o
concedere prestiti ad a usare, vendere o affittare i
beni del patrimonio.
Contro questi atti sono esperibili due tutele: una
individuale al soggetto titolare di una pretesa sul
patrimonio che risulta pregiudicato, per cui si
dispone un intervento della Corte per proibire o
modulare l'atto de quo affinchè sia garantita una
protezione adeguata; una generale volta ad impedire
al DIP di vendere tutti i beni del suo patrimonio
prima della confirmation del plan se non provi una
buona ragione economica, da valutare relativamente
all'interesse dei creditori.
Quest'ultima regola è in linea alla reorganization,
l'obbiettivo della quale è la soddisfazione dei
creditori e dei soci con i proventi dell'attività
con qualunque modalità prodotti.
Un
ruolo molto importante nella dialettica negoziale
della reorganization è assegnato al comitato dei
creditori chirografari che può essere coadiuvato da
altri comitati e da un comitato dei soci, alla cui
nomina è, nel sistema vigente, competente loUnited
States Trustee. La funzione di negoziazione dei
comitati dei creditori e dei soci si esplica
principalmente nella partecipazione alla
formulazione del plan, fornendo indicazioni ai
propri rappresentanti sulla votazione, in molti casi
concernenti il Chapter 11 in cui il plan è stato
omologato, l'accordo sul plan era stato raggiunto
prima con i comitati, i quali avevano inviato i
propri rappresentanti ad approvarlo.
Altro soggetto
coinvolto nella procedura è la Securities and
Exchange Commission (SEC)[266]
essendo destinataria del disclosure statement prima
dell'udienza di approvazione e titolare del potere
di sollevare ogni problema e di apparire ed essere
ascoltati su un qualsiasi argomento riguardante un
caso del Chapter 11 ma non di partecipare al
giudizio di appello.
Ora possiamo
concentrarci sull'analizzare quello che viene
definito l'elemento centrale della procedura di
reorganization, ovvero il plan. E attraverso questo
che si realizza lo scopo della procedura cioè di
ristrutturare le finanze di un business, così che il
debitore possa continuare a operare fornendo lavoro
ai propri dipendenti, pagare i propri creditori e
fornire un ritorno agli azionisti. La premessa di
una riorganizzazione aziendale è che le attività che
utilizza per la produzione nel settore per il quale
sono destinati hanno più valore piuttosto che queste
vengano vendute per poi essere smantellate[267].
La
ragione economica che sta alla base della
reorganization è che ogni soggetto coinvolto
nell'impresa in crisi beneficia della
ristrutturazione private dell'attività produttiva, a
patto che sia fatta ad un costo accettabile.
Il
plan strutturalmente può ricordare un contratto
stipulato tra debitore, creditori e soci, mentre a
livello funzionale, rappresenta per i creditori ed i
soci un investimento. Per quel che riguarda la
natura contrattuale i creditori e i soci approvano
il plan accettando la costituzione finanziaria
determinata a mezzo di rinegoziazione. Si
differenzia da un contratto perchè lo si ripete,
vincola anche chi non lo approva ed è prescritto un
intervento eteronomo della orte, formalizzato
nell'omologazione.
Con certezza possiamo affermare che la natura del
plan è consensuale, infatti, il procedimento di
formazione è affidato nella sua interezza alle varie
classi di creditori di soci. Per questo motivo,
pena la mancata confirmation[268],
suddividere i creditori e i soci in classi.
Quanto alla funzione di investimento i creditori ed
i soci decidono di investire nella riorganizzazione
del debitore o il suo successore commerciando i loro
crediti o interessi pre-fallimento per dei crediti o
interessi offerti dal plan, dopo aver ricevuto un
adeguato disclosure a proposito del plan[269].
Lo
snodo primario della reorganization è la
legittimazione alla proposizione del plan, infatti,
chi non è legittimato può soltanto intervenire in
sede di formazione e di votazione del plan.
Il
Code riformato prevede una limeted exlusivity per il
debitore, quindi decorsi centoventi giorni
dall'inizio della procedura ciascun soggetto
interessato può proporre un plan. Il Codice,
inoltre, rende la disposizione flessibile,
contestando la proroga in caso di valide
motivazioni, del termine a mezzo provvedimento della
Corte.
Come già scritto in questo capitolo nel 1994 vi fu
una modifica di questa norma relativa ai debitori
con attività rilevanti come small business,
riducendo il periodo di esclusiva a cento giorni e a
centosessanta quello di approvazione del plan.
Inoltre, secondo la nuova disciplina per gli
esercizi commerciali di dimensioni ridotte, l'exlusive
period può essere prorogato solo quando il debitore
dimostri che la necessità dell'extention è causata
da circostanze per le quali il debitore non dovrebbe
essere ritenuto responsabile.
Il
Code distingue prevede due tipi differenti di
contenuto del plan: uno obbligatorio e uno
facoltativo.
Il
plan, visto lo scopo della reorganization, deve dare
origine ad una nuova costituzione finanziaria
dell'impresa, riordinando i creditori ed i soci
attraverso una classificazione di soggetti portatori
di interessi omogenei. Essendo tendenzialmente
fisiologico la penalizzazione di alcuni creditori o
soci si deve indicare la classe o le classi che
subiscono un peggioramento delle proprie pretese,
pregiudizio definito con il termine impairment.
Formare classi vuol dire applicare a chi vi
appartiene un trattamento omogeneo, salvo diversa
volontà del singolo. Di conseguenza nella redazione
del plan, da sottoporre poi ad approvazione e
omologazione, si devono ridurre i creditori e i soci
in classi, nel farlo non si è liberi ma si devono
accoppiare in una classe i crediti e gli interessi
che siano sostanzialmente simili, si devono indicare
espressamente quali siano le classi compromesse e
quelle non, a ciascun soggetto della stessa classe
deve essere assicurata parità di trattamento,
essendo vietate discriminazioni non consensuali.
Nel contenuto obbligatorio del plan vi è anche
l'indicazione dei mezzi per attuare la
riorganizzazione finanziaria dell'attività, nonché,
come regola di chiusura, solo le disposizioni che
sono coerenti con gli interessi dei creditori e
l'equità garantita ai titolari e con una politica
pubblica con il rispetto alle selezioni di
ufficiali, direttori e trustees sotto al piano e i
loro successori.
Passando al contenuto facoltativo la legittimità,
nella composizione delle classi, ne penalizza alcune
a discapito di altre, predispone transazioni, ma
soprattutto conforma il plan come liquidation plan,
disponendo la vendita di tutti o sostanzialmente di
tutti i beni del patrimonio, così come la
distribuzione dei proventi di tale vendita tra i
titolari dei crediti o interessi. In questa
situazione la liquidazione è regolamentata dalle
norme del Chapter 11 e non da quelle del Chapter 7,
così che toccherà al debtor's management a
controllare la liquidazione in maniera più
efficiente e meno costosa rispetto a quella
derivante dalla liquidazione condotta da un Trustee
indipendente.
Anche in questa occasione il Code enuncia una regola
di chiusura per cui il plan può contenere qualunque
altra clausola, basta che questa non sia in
contrasto con la disciplina del Chapter 11.
Lo
stesso contenuto del plan può essere modificato. Si
applicano norme differenti in base alla fase della
procedura nella quale la modificazione viene
proposta, fino al momento del disclosure statement e
della sollecitazione del voto, poiché le
modificazioni del plan diventano successivamente il
plan stesso, non vi sono limitazioni se non quelle
di carattere generale, dato che sia il disclosure
statement che la sollecitazione al voto hanno per
oggetto il plan modificato.
Dopo questa fase della
procedura eventuali modificazioni legittimano i
creditori ed i soci a cambiare il proprio voto entro
un termine fissato dalla Corte, che deve essere
notificato entro venti giorni prima della scadenza,
decorso il quale, in mancanza di volontà differente,
il voto espresso per il piano pre-modificazione si
considera confermato[270].
Se
le modificazioni dovessero essere fatte dopo la
confirmation, stante l'efficacia legale
dell'omologazione, per un verso non è modificabile
se vi è stata substantial consummation[271]
del plan, per altro la proposta di modificazione può
essere avanzata soltanto dal proponente il piano o
dal debitore.
Nella formazioni delle classi vi è una libertà da
parte del proponente limitata, egli deve rispettare
la regola che obbliga ad inserire nella medesima
classe crediti e interessi che sono sostanzialmente
simili.
L'obbligo di omogeneità delle pretese si giustifica
considerando che nella votazione, la decisione della
classe vincola il singolo ad essa appartenente che
abbia votato in maniera diversa, e sussiste un
obbligo di trattamento paritario per ogni membro
della classe. Il posizionamento in classi delle
pretese si avvale di alcune regole elementari, come
la priorità di pagamento, impedendo di concepire in
modo omogeneo crediti assistiti e non dalle
garanzie reali e pretese di equity.
Tra i crediti che sono assistiti da garanzie reali,
non vi è omogeneità se il diritto reale di garanzia
insiste su beni diversi o insistendo sullo stesso
bene, ha un grado di priorità differente.
Per ciò che riguarda i crediti non assistiti da
garanzie reali il proponente può considerarli
omogenei.
È
possibile allocare pretese omogenee in classi
differenti, soprattutto per quanto riguarda i
crediti unsecured[272].
La convenienza della sistemazione di pretese
omogenee in classi diverse deriva dal tentativo di
isolare, per il proponente, il titolare di un
ingente credito unsecured dissenziente in una classe
distinta, sperando che gli altri creditori che sono
titolari di un unsecured claim votino a favore del
piano, per avvalersi della regola secondo la quale
per l'approvazione del plan almeno una classe
pregiudicata deve votare a favore[273].
Il
pregiudizio per le ragioni di una classe comporta
delle conseguenze applicative molto rilevanti,
infatti, per la confirmation del plan occorre che
ogni classe non sia pregidicata, o nel caso in cui
questa lo sia accetti il piano. Specularmente, le
classi non pregiudicate non devono accettare il plan,
dato che il loro consenso si da per accettato.
Con la riforma del 1984 si è chiarito che i membri
di classi unimpaired sono privi del diritto di voto,
nonostante provino che avrebbero votato contro lo
stesso piano.
Il pregiudizio viene
individuato qualora venga meno una tra queste
condizioni: il plan non dispone nessuna
modificazione dei diritti dei membri della classe,
in caso di inadempimento, decaduto il debitore dal
beneficio del termine, il plan prevede il pagamento
delle somme dovute alla data del piano compensando
il creditore dei danni subiti a causa
dell'inadempimento senza ulteriori modificazioni[274].
Nel caso in cui una classe sia pregiudicata e non
accetti il piano, l'unico modo per ottenere la
confirmation è costituita dall'accertamento del
rispetto dei cram down standards[275]
per il pregiudizio programmato per la classe.
Il
proponente, sotto suo impulso, può ottenere la
confirmation nonostante il voto contrario della
classe pregiudicata nonché l'impossibilità della
Corte di modificare il piano per adeguarlo gli
standards del cram down, dovendo accertare se gli
standards sono rispettati o meno. Essi sono
esplicati dal Code con due locuzioni: il plan, per
l'operatività del cram down, non deve essere
discriminato ingiustamente; per l'altro deve essere
giusto ed equo in relazione a ciascuna classe
compromessa e dissenziente.
Altra regola rilevante a proposito delle classi di
creditori è l'absolute priority rule[276],
che non si applica a tutte le classi, ma solo dalla
classe dissenziente in giù, così che le classi
senior rispetto a quella dissenziente non sono
destinatarie di tale norma.
Per quanto riguarda i soci il piano è giusto ed equo
se dispone alternativamente che la classe
dissenziente riceva il massimo del suo valore, o
l'ammontare fissato delle liquidazione o il prezzo
di riscatto fissato anch'esso, oppure le classi
inferiori no ricevono nulla.
Per i creditori che hanno priority[277]
il plan deve prevedere il pagamento integrale in
contanti, a meno che non si applichi la regola
generale con la rinuncia di un singolo creditore.
Quanto alla votazione
il proponente è obbligato a fare una relazione
illustrativa del plan che deve essere approvata
dalla Corte in udienza e che può partecipare anche
qualsiasi soggetto interessato, l'approvazione deve
avvenire sulla base dell'adeguatezza o meno delle
informazioni[278]
in essa contenute.
La
corte approva il disclosure statement, unitamente ad
una serie di documenti informativi, tra i quali il
plan o un suo estratto approvato dalla Corte, che
sono notificati a tutti i creditori ed ai soci
legittimati al voto, salvo, su decisione della
Corte, ai membri delle classi unimpaired.
Ora si devono esaminare attentamente le basi di
calcolo, premettendo che il voto è della classe e se
ciascun membro di questa è pregiudicato all'ora il
piano non viene considerato accettato dalla classe.
Al numeratore, per far sì che il voto di una classe
di creditori e di soci sia affermativo devono votare
a favore, per questi, i due terzi dell'ammontare
delle pretese dei votanti e, per quelli, la
maggioranza per teste dei votanti le cui pretese
rappresentino i due terzi dell'ammontare dei crediti
dei votanti. Il singolo voto non si può conteggiare,
previa decisione della Corte.
In
conclusione, per quanto riguarda il tema sulla
sollecitazione al voto e della votazione, capita di
frequente che il debitore e i suoi creditori
concordino prima della petition il plan, in sede di
negoziazione di un lavoro fuori dalla corte, il
prepackage plan. Quindi, la sollecitazione al voto
ed il voto sono di fatto precedenti al Chapter 11,
procedendosi alla reorganization solo per vincolare
i creditori dissenzienti al lavoro fuori dalla
Corte, il pericolo allora è l'elusione delle norme
sul disclosure statement approvato dalla Corte.
Il
Code stabilisce una serie di condizione al ricorrere
delle quali la Corte deve procedere alla
confirmation del plan, alla quale in udienza ciascun
soggetto interessato si può opporre, non essendo
sotto altra angolatura, sufficiente l'approvazione,
espressa o presunta, di tutte e ciascuna classe.
Alcune di queste condizioni hanno il compito di
provvedere ad una soglia di tutela minima degli
interessi dei soggetti coinvolti che opera in due
direzioni: nei confronti delle classi e verso i
singoli membri di queste. Nel primo caso soddisfa la
tutela legale la classe che ha votato a favore del
piano nel rispetto delle condizioni previste dal
Codice; la soddisfazione della tutela è, poi,
raggiunta per se in caso di classe unpaired mentre
per le classi pregiudicate e dissenzienti è affidata
al cram down. Infine la confirmation può essere
concessa solo se almeno una classe pregiudicata
abbia approvato il plan, regola che si aggiunge al
cram down e che deve essere sempre rispettata.
Riguardo la seconda
direzione, il presidio per la tutela minima per il
membro dissenziente di una classe impaired è dato
dal best interest test, secondo il quale la Corte
deve verificare se in un'ipotetica liquidation il
ricavato della distribuzione sarebbe stato maggiore
rispetto a quello programmato nel piano. In altre
parole deve comparare i due risultati e in caso di
accertamento di eccedenza positiva non deve
omologare il plan. È necessario che questo sia
fattibile, la Corte deve ritenere che la
confirmation del piano non sarà probabilmente
seguita dalla liquidation, o la necessità di
un'ulteriore riorganizzazione finanziaria del
debitore o di qualsiasi suo successore in base al
piano, a meno che simili liquidation o
reorganization sono proposte nel piano[279],
salvo il caso di liquidation plan.
Con la confirmation, l'assetto della struttura
finanziaria dell'impresa non solo diventa vincolante
per il debitore, per tutti i creditori, per i soci
nonché per ciascun altro soggetto che abbia
acquistato diritti o pretese nel corso della
procedura, ma ioltre si producono gli effetti della
discharge per tutti i debiti sorti prima della
conforation[280].
I beni del debitore
cessando di essere proprietà del patrimonio, non
sono più tutelati dall'automatic stay e sottoposti
alla giurisdizione esclusiva della Corte
fallimentare, salvo diversa disposizione del plan o
del confirmation order e i beni del debitore sono
liberi e chiari[281].
Il
Code, vista l'importanza degli effetti che derivano
dalla confirmation e soprattutto stante la natura
contrattuale del plan, consente la revoca di quella,
su istanza di ciascun soggetto interessato, da
proporre entro centottanta giorni dalla pronuncia
del confirmation order, solo in caso di prova che
quest'ultimo sia stato ottenuto con frode.
La corte revocando la
confirmation, revoca anche la discharge e potrà
alternativamente estinguere la procedura,
convertirla in liquidation, continuare la
reorganization nominando un Trustee, modificare il
plan per una nuova votazione, qualora non sia stata
iniziata l'esecuzione del plan originario e lo
richieda l'originario proponente o il debitore. Tale
potere discrezionale deve essere esercitato
funzionalmente nell'interessi dei creditori e del
patrimonio[282].
Alla stessa ratio soggiacciono le limitazioni,
temporali e sostanziali, che regolano la possibilità
di appellare il confirmation order.
Per la conclusione
della procedura, la Corte deve pronunciare uno
specifico provvedimento quando un patrimonio è
pienamente amministrato[283],
quindi nel Chapter 11, si dovrà attendere
l'esecuzione del piano, la distribution, per la
quale la Corte potrà discrezionalmente intervenire
licenziando provvedimenti vincolanti[284]
per le parte interessate.
Conclusione
Come avevo già riportato nell'introduzione di questa
tesi sono stati presi in esame degli istituti di
diritto fallimentare, tre per quanto riguarda il
diritto italiano e uno dell'ordinamento giuridico
statunitense, che hanno come scopo quello di
scongiurare il fallimento dell'impresa in crisi,
attraverso accordi o piani di risanamento dei
debiti.
Per quel che concerne il diritto italiano, ovvero il
concordato preventivo, il piano di risanamento e gli
accordi di ristrutturazione, questi istituti sono
così come ora dopo svariati interventi del
legislatore, i più importanti sono ovviamente gli
ultimi due, ovvero la legge 14 maggio 2005 n. 80 che
ha modificato sensibilmente il concordato preventivo
ed ha introdotto il piano di risanamento e gli
accordi di ristrutturazione e il decreto correttivo
introdotto dal d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169 che
ha modificato sensibilmente la legge n. 80 del 2005,
visto che, soprattutto, gli accordi di
ristrutturazione non avevano goduto di un grande
successo nei loro primi due anni di vita.
Ora vorrei soffermarmi sulle principali differenze
che intercorrono tra gli istituti in esame. Dopo
un'attenta analisi svolta nei primi due capitoli di
questo elaborato posso affermare che il primo, il
concordato preventivo, ha una natura giudiziale,
l'accordo che si forma tra il debitore e i suoi
creditori deve essere fatto sotto la supervisione
del giudice.
Il
piano di risanamento e gli accordi di
ristrutturazione hanno invece una natura più
contrattuale, nel primo caso l'impresa che versa in
uno stato di crisi può chiedere ad un esperto, il
quale redige un piano attestato di risanamento.
Questo piano deve certificare l'idoneità delle
misure concordate dall'impresa con alcuni o con
tutti i suoi creditori; mentre nel secondo caso
l'accordo stipulato con almeno il 60% dei creditori
deve essere pubblicato nel registro delle imprese
per essere in seguito omologato dal tribunale. Come
si può osservare da questo paragone il piano di
risanamento ha natura maggiormente contrattualistica
rispetto agli accordi di risanamento, per il
semplice motivo che quest'ultimi richiedano
l'omologazione da parte del tribunale, mentre nel
primo caso il piano deve essere soltanto approvato
da un esperto.
La
teoria secondo la quale il concordato abbia natura
giudiziale, mentre gli altri due istituti hanno
natura contrattuale è avvalorata dal fatto che nel
primo caso la procedura è tripartita: vi è
un'ammissione, una votazione e infine
un'omologazione, mentre negli accordi bipartita,
all'inizio si ha una fase stragiudiziale così da
arrivare alla fase nella quale viene sottoposto al
giudice l'omologazione dell'accordo stesso, per
concludere il piano è composto da un'unica fase che
è stragiudiziale.
Un
altra differenza che intercorre tra il piano, gli
accordi e il concordato è che il contenuto del primo
può essere più ampio e prevedere sia un riequilibrio
finanziario che economico dell'impresa, riservando
al debitore maggiori possibilità di raggiungere il
risultato auspicato.
Oltre al fatto che tali procedure abbiano la
finalità ultima di salvare l'impresa in crisi,
quindi farle continuare la sua regolare vita,
attraverso la stipulazione di un accordo o un piano
tra il debitore e i suoi creditori, esse sono esenti
dalla revocatoria fallimentare ex art. 67, comma
terzo, lettera d) per quanto riguarda il piano,
mentre gli accordi e il concordato sono esenti
sempre ex art. 67 però loro comma terzo, lettera e).
In
ultima analisi, ma non in ordine di importanza, sia
per il concordato che per gli accordi il presupposto
soggettivo non è specificato dalla legge
fallimentare, quindi in via analogica si applica
quello per il fallimento, ove possono proporre
accordi gli imprenditori commerciali sia collettivi
che individuali ai sensi dell'art. 1 legge
fallimentare. A proposito dell'elemento oggettivo
per il concordato si applica l'art. 160, quindi
l'impresa si deve trovare in uno stato di crisi,
mentre per gli accordi la legge non riporta nulla in
merito, così che si tende, anche in questo caso, ad
applicare l'art. 160, dunque l'impresa deve versare
in uno stato di crisi.
Negli Stati Uniti la disciplina della reorganization
contenuta nel Chapter 11 del Bancruptcy Code,
rispetto alle tre discipline italiane si può
considerare molto più datata, visto che è stata
introdotta con la Public Law No. 95-598, promulgata
dal Presidente Carter il 6 novembre del 1978 e
riformata definitivamente nel 1994. Per questo
motivo e per il fatto soprattutto che con tale
disciplina negli Stati Uniti è stata utile per
salvare imprese che si trovavano in crisi e senza
reorganization sarebbero fallite, il legislatore
italiano ha tratto spunto dal Chapter 11 per
apportare al nostro ordinamento gli accordi, il
piano e per modificare il concordato preventivo.
Innanzitutto anch'essa, come gli accordi e il piano,
ha natura negoziale. La medesima procedura la
possiamo osservare anche nei nostri accordi di
ristrutturazione, anche la reorganization è composta
da due fasi, una stragiudiziale dove il debitore si
accorda con i suoi creditori, divisi anche in
classi, come per il concordato preventivo, e l'altra
fase si ha con la sottoposizione del plan alla
Corte.
L'elemento di contatto più importante che vi è tra i
due ordinamenti è lo scopo di queste procedure,
tutte e quattro sono messe a disposizione
dell'impresa che si trova in difficoltà, per
scongiurare il pericolo del fallimento, così che
esse possono continuare il loro corso.
Noterete che non ho scritto la parola «crisi», come
avevo fatto quando avevo riportato l'elemento
oggettivo del concordato e degli accordi, difatti, è
lo stato d'insolvenza l'elemento oggettivo previsto
nel Chapter 11.
Infine il legislatore italiano, con la riforma del
concordato preventivo ha introdotto il cram down,
istituto di chiara derivazione statunitense, solo
con alcune differenze rispetto a quello previsto nel
Chapter 11, per quanto previsto nel nostro
ordinamento il tribunale può approvare, nel caso in
cui vi sia una pluralità di classi di creditori, il
concordato nonostante il dissenso di una o più
classi, a patto che vi sia l'approvazione della
maggioranza dei crediti ammessi al voto, qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi di
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili, invece,
nell'ordinamento degli Stati Uniti è previsto se
almeno una delle classi abbia votato a favore e se
la classe o classi dissenzienti non ricevano un
trattamento non equo.
Bibliografia
G.
ALESSI, Il nuovo concordato preventivo, in: Diritto
fallimentare, Vol. 1, 2005, p. 1147
S.
AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti: prime riflessioni, in: Il fallimento, Vol.
8, 2005, p 949
S.
AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, CEDAM, 2008
S.
AMBROSINI, La riforma della legge fallimentare.
Profili della nuova disciplina, Zanichelli, 2006
S.
AMBROSINI e P. DEMARCHI, Il nuovo concordato
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, Giuffrè, 2005
C.
ANGELICI, Diritto commerciale, quarta edizione,
Laterza, 2003
C.
ANGELICI, La riforma delle società di capitali,
CEDAM, 2006
M.
ARATO, Gli accordi di salvataggio o di liquidazione
dell'impresa in crisi, in: Il fallimento. Vol 11,
2008, p.1237
U.
AZZOLINA, Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, UTET, 1961
P.
BASTIA, Sistemi di pianificazione e controllo, 2
edizione, Il Mulino, 2008
V.
BELLUCCI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
(prima e dopo il decreto correttivo n. 169 del 12
settembre 2007), in: Rivista del diritto
commerciale, Vol. 4,5,6, 2008, p. 483
A.
BONECHI, Gli accordi di ristrutturazione ex art.
182-bis, in: Italia oggi, serie speciale numero 17,
27 settembre 2007, p. 157
F.
BONELLI, Nuove esperienze nella soluzione
stragiudiziale della crisi delle imprese, in:
Giurisprudenza commerciale, Vol. 1, 2002, p. 488
G.
BONELLI, Del fallimento, Vallardi, 1938
S.
BONFATTI e L. ANZANI, La riforma organica delle
procedure concorsuali, IPSOA, 2008
S.
BONFATTI e P. CENSONI, La riforma della disciplina
dell'azione revocatoria fallimentare del concordato
preventivo e degli accordi di ristrutturazione,
CEDAM, 2006
A.
BONSIGNORI, Concordato preventivo, Zanichelli, 1979
G.
BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive del
nuovo concordato, in: Il fallimento, Vol. 8, 2005,
p. 952
M.
CAFFI, Considerazioni sul nuovo art 182-bis della
legge fallimentare, in: Diritto fallimentare, Vol.
1, 2005, p. 876
A.
CASTAGNOLA, La nuova disciplina del fallimento negli
Stati Uniti, in: Giurisprudenza commerciale, Vol. 1,
1987, p. 319
A.
CASTIELLO D'ANTONIO, Riflessi disciplinari degli
accordi di ristrutturazione e dei piani attestati,
in: Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, Vol. 5, 2008, p. 605
P.
CENSONI, Il «nuovo» concordato preventivo, in:
Giurisprudenza commerciale, Vol. 1 2005, p. 723
E.
CHANNING, History of the United States, Vol. 3,
University Press of America, 1925
F.
CORSI, Il concetto di amministrazione nel diritto
privato, Giuffrè, 1975
U.
DE CRESCENZO e L. PANZANI, Il nuovo diritto
fallimentare, IPSOA, 2005
G.
DEVOTO e G.C. OLI , Il dizionario della lingua
italiana. 1 ed. Firenze: Le Monnier S.p.a., 1990
F.
DIAMUNDO, Accordi di ristrutturazione dei debiti: la
meno incerta via italiana alla reorganization, in:
Il fallimento, Vol. 6, 2007, p. 703
D.
G. EPSTEIN, Bankruptcy and other Debtors-Creditors
Law, seventh edition, West, 2005
M.
FABIANI, Accordi di ristrutturazione dei debiti:
l'incerta via italiana alla «reoarganization», in:
Il Foro italiano, Vol. 1, 2006, p. 263
M.
FABIANI, L'alfabeto della nuova revocatoria
fallimentare, in: Il fallimento, Vol. 5, 2005, p.
575
M.
FABIANI, Le trasformazioni della legge fallimentare,
in: Il Foro italiano, Vol. 4, 2005, p. 161
M.
FABIANI, Ristrutturazione dei debiti con
omologazione obbligatoria, in: Il sole 24 ore, 6
gennaio 2006
G.
FAUCEGLIA, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti nella legge n. 80/2005, in: Il fallimento,
Vol. 12, 2005, p.1445
G.
FAUCEGLIA, La risoluzione e l'annullamento del
concordato preventivo, in: Il fallimento, Vol. 9,
2006, p. 1107
G.
FAUCEGLIA e L. PANZANI, Fallimento e altre procedure
concorsuali, tomo 3, UTET, 2009
M.
FERRO, I nuovi strumenti di regolazione negoziale
dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese
fra debitore e creditori: storia italiana della
timidezza competitiva, in: Il fallimento, Vol. 5,
2005, p. 587
M.
FERRO: Il piano attestato di risanamento, in: Il
fallimento. Vol 12, 2005, p. 1353
M.
FERRO, La legge fallimentare. Commentario
teorico-pratico, CEDAM, 2007
A.
FLESSNER, La conservazione delle imprese attraverso
il diritto fallimentare. Uno sguardo di diritto
comparato, in: Il diritto fallimentare e delle
società commerciali, Vol. 1, 2009, p. 1
E.
FRASCOLI SANTI, Glia accordi di ristrutturazione dei
debiti, CEDAM, 2009
F.
GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di
diritto pubblico dell'economia, CEDAM, 1997
D.
GALLETTI, I piani di risanamento e di
ristrutturazione, in: Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, Vol. 4, 2006, p. 1212
B.
A. GARNER, Blak's Law Dictionary, ninenth edition,
West, 2009
G.
GIANNELLI, Concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento
dell'impresa nella riforma delle procedure
concorsuali: prime riflessioni, in: Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, Vol. 6,
2005, p. 1156
M.
GUERNELLI, La riforma delle procedure concorsuali in
Francia e in Italia, in: Il diritto fallimentare e
delle società commerciali, Vol. 2, 2008, p. 256
L.
GUGLIELMUCCI, La riforma in via d'urgenza della
legge fallimentare, Linea Professionale, 2005
F.
INNOCENTI, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti nel quadro dell'intervento correttivo del
2007: una possibile soluzione alla crisi
dell'impresa, in: Il diritto fallimentare e delle
società commerciali, Vol. 6, 2007, p. 917
L.
JEANTET, L'accordo di ristrutturazione dei debiti e
la privatizzazione dell'insolvenza, in:
Giurisprudenza commerciale, Vol. 34.1, 2007, p. 210
A.
JORIO, Il nuovo diritto fallimentare, Zanichelli,
2006
A.
JORIO, Le soluzioni concordate della crisi
dell'impresa tra «privatizzazione» e tutela
giudiziaria, in: Il fallimento, Vol. 12, 2005, p.
1453
A.
JORIO e M. FABIANI, Il nuovo diritto fallimentare,
Zanichelli, 2007
F.
R. KENNEDY, Foreword: a brief history of the
Bankruptcy Reform Act, in: North Carolina Law Review,
Vol. 58, 1979-1980, p. 667
E.
H. LEVI e J. W. MOORE, Bankruptcy and Reorganization:
A Survey of Changes, in: University of Chicago Law
Review, Vol. 5, 1937, p.1
G.
LO CASCIO, Concordato preventivo e soci
illimitatamente responsabili, in Giustizia civile,
Vol. 1, 1988, p. 752
G.
LO CASCIO, Il concordato preventivo, sesta edizione,
Giuffrè, 2007
G.
LO CASCIO, Il concordato preventivo, settima
edizione, Giuffrè, 2008
D.
MANENTE, Non omologabilità degli accordi ex art.
182-bis l. f. e procedimento per la dichiarazione di
fallimento del debitore, in: Diritto fallimentare,
Vol. 2, 2008, p. 297
P.
MARANO, Le ristrutturazioni dei debiti e la
continuazione dell'impresa, in: Il fallimento. Vol.
1, 2006, p. 101
F.
MARELLI, La procedura di riorganizzazione prevista
nel capitolo 11 del Bankruptcy Code degli Stati
Uniti, in: Rivista di diritto processuale, 1995, p.
809
R.
MASSA, Il diritto concorsuale statunitense fra
risanamento e liquidazione, in: Il fallimento, Vol.
9, 2003, p. 954
S.
MICHELOTTI,Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti ex art. 182-bis, in Nuovo diritto delle
società, Vol. 1 2005, p. 18
G.
B. NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, in: Il fallimento, Vol. 6, 2006, p. 673
G.B. NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti ed il procedimento per la dichiarazione di
fallimento, in Il fallimento, Vol. 6, 2008, p. 703
P.
L. NELA, Sulla reorganization nel nuovo diritto
fallimentare statunitense, in: Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, 1985, p. 1024
A.
NIGRO e M. SANDULLI, La riforma della legge
fallimentare, tomo secondo, Giappichelli, 2006
N.
NISIVOCCIA, Le procedure diverse dal fallimento nel
decreto correttivo, in: Giurisprudenza commerciale,
Vol. 1, 2009, p. 101
J.
M. OLMSTEAD, Bankruptcy a Common Regulation, in:
Harward Law Rewview, Vol. 15, 1902, p. 829
M.
ORLANDI e P. BAGAGLIO, Gli accordi di
ristrutturazione dei debti (art. 182-bis l. f.):
effetti di natura civilistica, fiscale e contabile,
in: Fisco, Vol. 10, p. 3771
S.
PACCHI, Il nuovo concordato preventivo. Dallo stato
di crisi agli accordi di ristrutturazione, IPSOA,
2005
I.
PAGNI, Il procedimento di omologa (profili
processuali), in: Il fallimento, Vol. 9, 2006, p.
1077
P.
PAJARDI, Codice del fallimento, 6 edizione, Giuffrè,
2009
L.
PANZANI, Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, UTET, 2000
P.
S. PARTEE e S. H. BERNSTEIN, Confirmed Chapter 11
Plan, But in Distress Again. The avaible option
under the Bankruptcy Code, in
www.hunton.com
A.
PEZZANO: Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182-bis l.f.: una occasione da non perdere,
in: Diritto fallimentare, 2006, p. 687
R.
PROIETTI, I nuovi accordi di ristrutturazione dei
debiti, in: Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, Vol. 2, 2008, p. 136
C.
PROTO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
in: Il fallimento, Vol. 2, 2006, p. 129
R.
PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare,
quarta edizione, Giuffrè, 1974
C.
PUNZI e E.F. RICCI, Le nuove norme processuali e
fallimentari, CEDAM, 2005
G.
RAGO, Il concordato preventivo dalla domanda
all'omologazione, CEDAM, 1998
V.
ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei
contratti di salvataggio (o di ristrutturazione dei
debiti d'impresa), in: Diritto fallimentare, Vol. 1,
2008, p. 364
G.
SCHIANO DI PEPE, Il diritto fallimentare riformato.
Commento sistematico, CEDAM, 2007
F. SILLA, Con gli accordi stragiudiziali di
ristrutturazione sta al debitore trovare una
soluzione alla crisi, in: Guida normativa del Sole
24 Ore, Vol. 58, 4 aprile 2005, p. 21
E.
STASI, I piani di risanamento e di ristrutturazione
nella legge fallimentare. In: Il fallimento, Vol 7,
2006, p. 861
C.
J. TABB, The Law of Bankruptcy, second edition,
Foundation Press, 2009
G.
VERNA, Sugli accordi di ristrutturazione ex
art.182-bis legge fallimentare, in: Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, Vol. 5,
2005, p. 872
A.
VICARI, I finanziamenti delle banche a fini
ristrutturativi, in Giurisprudenza commerciale, Vol.
3, 2008, p. 478
C.
WARREN, Bankruptcy in United States History,
BeardBooks, 1935
V.
ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e
delle altre procedure concorsuali, UTET, 2006
Giurisprudenza
Corte di Cassazione 20 ottobre 2005 n. 20291 in Il
fallimento, Vol. 6, 2006, p. 723
Tribunale di Brescia 22 febbraio 2006 in: Foro
italiano, Vol. 1, 2006, p. 2653
Tribunale di Ferrara 26 giugno 1980, commentato da
C. B. MENGHI, Il concordato stragiudiziale:
variazioni minime ad una voce per una grande fuga
sul tema in: Giurisprudenza commerciale, Vol. 2,
1981, p. 306
Tribunale di Roma 7 luglio 2005 in: Il nuovo diritto
societario, Vol. 23, p. 47
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 26 luglio 2005
commentato da P. FILIPPI, La revocabilità della
proposta nel nuovo concordato preventivo, in: Il
fallimento, Vol. 5, 2006, p. 587
[4]
S. AMBROSINI, Il concordato preventivo e
gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
CEDAM, 2008
[5]
Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano un'attività
commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non
sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali
dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a)
aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito della istanza di fallimento
o dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad
euro trecentomila;
b)
aver realizzato, in qualunque modo risulti,
nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c)
avere un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila.
I
limiti di cui alle lettere a)b e c) del
secondo comma possono essere aggiornati ogni
tre anni con decreto del Ministero della
Giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT del prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.
[9]
L'imprenditore che si trova in uno stato di
crisi può proporre ai creditori un
concordato preventivo sulla base di un piano
che può prevedere:
a)
la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione di
beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie ivi compresa l'attribuzione ai
creditori, nonché a società da questi
partecipate, di azioni, quote, ovvero
obbligazioni, anche convertibili in azioni,
o altri strumenti finanziari e titoli di
debito;
b)
l'attribuzione delle attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato a
un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o società da
questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano
destinate a essere attribuite ai creditori
per effetto del concordato;
c)
la suddivisione dei creditori in classi
secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei;
d)
trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse.
La
proposta può prevedere che i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non
vengano soddisfatti integralmente, purchè il
piano ne preveda la soddisfazione in misura
non inferiore a quella realizzabile, in
ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile
ai beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione indicato nella relazione
giurata di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,
lettera d). Il trattamento stabilito per
ciascuna classe di non può avere l'effetto
di alterare l'ordine delle cause legittime
di prelazione.
Ai
fini di cui al primo comma per stato di
crisi si intende anche lo stato di
insolvenza
[10]
G. BOZZA, Le condizioni soggettive ed
oggettive del nuovo concordato, in:
Il fallimento, Vol. 8, 2005, p. 952
[11]
S. AMBROSINI e P. DEMARCHI, Il nuovo
concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, Giuffrè,
2005
[12]
S. AMBROSINI, Gli accordi di
ristrutturazione dei debiti: prime
riflessioni, in: Il fallimento,
Vol. 8, 2005, p 949
[13]
A. NIGRO e M. SANDULLI, La riforma della
legge fallimentare, tomo secondo,
Giappichelli, 2006
[14]
L. GUGLIELMUCCI, La riforma in via
d'urgenza della legge fallimentare,
Linea Professionale, 2005
[16]
La domanda per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo è proposta con
ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento
della stessa intervenuto nell'anno
antecedente al deposito del ricorso, non
rileva ai fini della individuazione della
competenza.
Il
debitore deve presentare con il ricorso:
a)
una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa;
b)
uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rspettivi
crediti e delle cause di prelazione;
c)
l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprietà o in possesso
del debitore;
d)
il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente
responsabili.
Il
piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati dalla
relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo
comma, lettera d), che attesti la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità del
piano medesimo.
Per
la società la domanda deve essere approvata
e sottoscritta a norma dell'articolo 152.
La
domanda di concordato è comunicata al
pubblico ministero.
[17]
G. LO CASCIO, Il concordato preventivo,
settima edizione, Giuffrè, 2008
[18]
A. JORIO e M. FABIANI, Il nuovo diritto
fallimentare, Zanichelli, 2007
[20]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 26
luglio 2005 commentato da P. FILIPPI, La
revocabilità della proposta nel nuovo
concordato preventivo, in: Il
fallimento, Vol. 5, 2006, p. 587
[21]
U. DE CRESCENZO e L. PANZANI, Il nuovo
diritto fallimentare, IPSOA, 2005
[22]
a) avvocati, dottori commercialisti,
ragionieri e ragionieri commercialisti;
b)
studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle
stesse abbiano i requisiti professionali di
cui alla lettera a). In tal caso, all'atto
dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile
della procedura.
[23]
M. FERRO, La legge fallimentare.
Commentario teorico-pratico, CEDAM, 2007
[24]
Qualunque fatto doloso, o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno.
[25]
Corte di Cassazione 16 giugno 2000 n. 8237;
Corte di Cassazione 10 febbraio 1999 n. 1116
in G. LO CASCIO: Op. Cit.
[27]
L'istanza di regolamento di competenza si
propone alla Corte di cassazione con ricorso
sottoscritto dal procuratore o dalla parte,
se questa si è costituita personalmente.
Il
ricorso deve essere notificato alle parti
che non vi hanno aderito entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione della sentenza che abbia
pronunciato sulla competenza o dalla
notificazione dell'impugnazione ordinaria
nel caso previsto nell'articolo 43 secondo
comma. L'adesione delle parti può risultare
anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La
parte che propone l'istanza, nei cinque
giorni successivi all'ultima notificazione
del ricorso alle parti, deve chiedere ai
cancellieri degli uffici davanti ai quali
pendono i processi che i relativi fascicoli
siano rimessi alla cancelleria della Corte
di cassazione.
Nel
termine perentorio di venti giorni dalla
stessa notificazione deve depositare nella
cancelleria il ricorso con i documenti
necessari.
Il
regolamento d'ufficio è richiesto con
ordinanza dal giudice, il quale dispone la
rimessione del fascicolo d'ufficio alla
cancelleria della Corte di cassazione.
Le
parti, alle quali è notificato il ricorso o
comunicata l'ordinanza del giudice, possono,
nei venti giorni successivi, depositare
nella cancelleria della Corte di cassazione
scritture difensive e documenti.
[28]
Il tribunale, ove non abbia provveduto a
norma dell'articolo 162, commi primo e
secondo, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse
classi di creditori, il tribunale provvede
analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.
Con
il provvedimento di cui al primo comma:
1)
delega un giudice alla procedura di
concordato;
2)
ordina la convocazione dei creditori non
oltre 30 giorni dalla data del provvedimento
e stabilisce il termine per la comunicazione
di questo ai creditori;
3)
nomina il commissario giudiziale osservate
le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4)
stabilisce il termine non superiore a 15
giorni entro il quale il ricorrente deve
depositare nella cancelleria del tribunale
la somma pari al 50 per cento delle spese
che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma,
non inferiore al 20 per cento di tali spese,
che sia determinata dal giudice. Su proposta
del commissario giudiziale, il giudice
delegato può disporre che le somme riscosse
vengano investite secondo quanto previsto
dall'articolo 34, primo comma.
Qualora non sia eseguito il deposito
prescritto, il commissario giudiziale
provvede a norma dell'articolo 173, primo
comma.
[29]
Il tribunale può concedere al debitore un
termine non superiore a quindici giorni per
apportare integrazioni al piano e produrre
nuovi documenti.
Il
tribunale, se all'esito del procedimento
verifica che non ricorrano i presupposti di
cui agli articoli 160, commi primo e
secondo, e 161, sentito il debitore in
camera di consiglio, con decreto non
soggetto a reclamo dichiara inammissibile la
proposta di concordato. In tali casi il
tribunale, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui agli articoli 1 e 5
dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il
fallimento è proponibile reclamo a norma
dell'articolo 18. Con il reclamo possono
farsi valere anche motivi attinenti
all'ammissibilità della proposta di
concordato.
[30]
L. GUGLIELMUCCI: Op. Cit.; U. DE
CRESCIENZO e L. PANZANI: Op. Cit.; S.
AMBROSINI e P. DEMARCHI: Op. Cit.; P.
CENSONI, Il «nuovo» concordato
preventivo, in: Giurisprudenza
commerciale, Vol. 1 2005, p. 723; G.
ALESSI, Il nuovo concordato preventivo,
in: Diritto fallimentare, Vol. 1,
2005, p. 1147
[31]
L'imprenditore che si trova in stato
d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo
stato di insolvenza si manifestata con
inadempimenti o altri fattori esteriori, i
quali dimostrano che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.
[33]
Il decreto è pubblicato, a cura del
cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il
tribunale può, inoltre, disporne la
pubblicazione in uno o più giornali, da esso
indicati.
Se
il debitore possiede beni immobili o altri
beni soggetti a pubblica registrazione, si
applica la disposizione dell'articolo 88,
secondo comma.
[34]
Contro i decreti del giudice tutelare si può
proporre reclamo con ricorso al tribunale,
che pronuncia in camera di consiglio. Contro
i decreti pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio in primo grado si può
proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronunci anch'essa in camera
di consiglio.
Il
reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se è dato in
confronto di una sola parte, o dalla
notificazione se è dato in confronto di più
parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non
è ammesso reclamo contro i decreti della
corte d'appello e contro quelli del
tribunale pronunciati in sede di reclamo.
[35]
R. PROVINCIALI, Trattato di diritto
fallimentare, quarta edizione, Giuffrè,
1974; G. BONELLI, Del fallimento,
Vallardi, 1938
[36]
U. AZZOLINA, Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, UTET, 1961
[37]
S. PACCHI, Il nuovo concordato
preventivo. Dallo stato di crisi agli
accordi di ristrutturazione, IPSOA, 2005
[38]
G. LO CASCIO, Il concordato preventivo,
sesta edizione, Giuffrè, 2007
[40]
G. SCHIANO DI PEPE, Il diritto
fallimentare riformato. Commento
sistematico, CEDAM, 2007
[41]
Il commissario giudiziale se accerta che il
debitore ha occultato o dissimulato parte
dell'attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o più crediti, esposto
passività insussistenti o commesso altri
atti di frode, deve riferirne immediatamente
al tribunale, il quale apre d'ufficio il
procedimento per la revoca dell'ammissione
al concordato, dandone comunicazione al
pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge
nelle forme di cui all'articolo 15, il
tribunale provvede con decreto e, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui
agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento
del debitore con contestuale sentenza,
reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo
comma si applicano anche se il debitore
durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma
dell'articolo 167 o comunque diretti a
frodare le ragioni dei creditori, o se in
qualunque momento risulta che mancano
le condizioni prescritte per l'ammissibilità
del concordato.
[42]
Durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l'amministrazione dei suoi
beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la
vigilanza del commissario giudiziale.