|
La
originaria nullità di clausole contrattuali non è
sanata dai pagamenti ai quali il cliente sia
costretto al fine di evitare azioni esecutive, nel
diritto dell’utente bancario di eccepire comunque,
anche in epoca successiva al pagamento, la nullità
di clausole che siano a fondamento del contratto
stesso.
La
giurisprudenza ha così affermato sul punto:
“E'
improduttiva di effetti la promessa di pagamento o
la ricognizione di debito la cui fonte sia un
negozio nullo, quale appunto deve ritenersi il
contratto di conto corrente nella parte prevedente
un mero rinvio agli usi, ai fini della
determinazione del tasso di interesse ultralegale,
con conseguente necessità di rideterminare gli
interessi medesimi secondo le norme generali
codicistiche e, quindi, applicando il tasso di
interesse nella misura legale (art. 1284 ultimo
comma c.c.)” (Tribunale di Cassino, sent. del
29-10-2004).
E
ancora:
“La
ricognizione di debito, invocata da una banca in un
rapporto di conto corrente in cui il correntista ha
agito per la nullità degli interessi anatocistici,
determina solo un'inversione dell'onere della prova,
e si rinviene la dimostrazione dell'inesistenza del
debito a titolo di anatocismo proprio in forza dell'acclarata
nullità della pattuizione inerente agli interessi
(vedi l'indirizzo ormai fermo e imperante espresso
dalle Cass. nn. 2374, 3096 e 12507/99, nn. 4490,
8442/02 e nn. 2593, 1222 e 13739/03 e infine da
Cass., S.U., 21095/04: quest'ultima anche in
riferimento alle clausole stipulate prime del
revirment giurisprudenziale del '99; conf. Cass. nn.
10127 e 3589/05)” (Tribunale di Bari, sentenza del
24-03-2007, Giudice Salvatore Casciaro).
L’aver
agito in giudizio dopo un pagamento – anche parziale
– del saldo passivo di un conto corrente non
impedisce quindi di agire per contestare la validità
del contratto alla base degli eventuali pagamenti
avvenuti, in quanto, se così non fosse, si dovrebbe
presumere tale impedimento anche nell’ipotesi in cui
il cliente, dopo aver estinto la posizione
debitoria, agisca contro la Banca per ottenere la
ripetizione delle somme accertate quali corrisposte
in eccedenza al dovuto perché frutto di
capitalizzazione degli interessi passivi, di
indeterminatezza degli stessi e di spese e
commissioni accessorie.
Circostanza quest’ultima non corrispondente alla
realtà, trovando il cliente quale unica preclusione
al diritto di ottenere la ripetizione delle somme la
prescrizione decennale, decorrente comunque dalla
chiusura del rapporto.
Né
ancora possono identificarsi quali adempimenti di
obbligazioni naturali i pagamenti eseguiti.
Difatti
l’obbligazione naturale implica l’adempimento di un
dovere sociale o morale (ma non giuridico), in forza
del quale un soggetto esegue spontaneamente – senza
alcun obbligo – una attribuzione patrimoniale in
favore di altro soggetto.
Si
tratta di rapporti caratterizzati oltre che dalla
spontaneità dell’adempimento, anche dalla
circostanza che non si attribuisce al creditore
azione giudiziaria per ottenere coattivamente
l’esecuzione della prestazione.
Così sul
punto la giurisprudenza:
”Non
sussiste l'adempimento ad obbligazione naturale ex
art. 2034 c.c., per la corresponsione da parte del
correntista, di interessi ultralegali in assenza di
trattativa tra le parti, in quanto perché si abbia
obbligazione naturale occorre che il debitore abbia
spontaneamente adempiuto in esecuzione di doveri
morali o sociali ed il pagamento di interessi
anatocistici non può essere ritenuto un dovere
sociale o morale” (Tribunale di Monza, sent. del
12-12-2005).
E
ancora:
“La
banca ha eccepito la irripetibilità delle somme
pagate dal correntista per interessi in misura
ultralegale asseritamente non dovuti, richiamando il
noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale
"il pagamento spontaneo di interessi in misura
ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce
adempimento di obbligazione naturale e determina
l'irripetibilità della somma cosi' pagata" (Cass.
84/2262). Orbene, se ciò è vero, è però anche vero
che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha
precisato che l'indicato presupposto non ricorre
"nel caso di una banca che abbia proceduto
all'addebito degli interessi ultralegali sul conto
corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e
senza autorizzazione alcuna del cliente medesimo"
(Cass. 84/2262, già citata). Con riferimento al caso
di specie, deve appunto ritenersi, in considerazione
di tutto quanto già esposto con riguardo alla
clausola "uso piazza", che gli interessi ultralegali
siano stati effettivamente addebitati sul conto del
cliente senza alcuna autorizzazione di questi, ma
per determinazione unilaterale della banca, non
consentendo detta clausola, per la sua genericità,
di stabilire a quale tasso le parti abbiano inteso
in concreto riferirsi, con conseguente attribuzione
alla banca, in un momento successivo alla stessa
stipula del contratto, di ampi poteri discrezionali,
in difetto di previo consenso del correntista, a
nulla rilevando la conoscenza successivamente
acquisita del tasso applicato, o eventuali
comportamenti concludenti, e neppure manifestazioni
espresse di riconoscimento di debito, in quanto atti
o fatti inidonei a sanare il vizio originario di
nullità della pattuizione per carenza del requisito
della determinabilità dell'oggetto che deve esistere
al momento della stipula del contratto e non essere
determinato o determinabile soltanto ex post. In
altri termini, le condizioni praticate usualmente
dalla banca sulla piazza si risolvono in clausole
unilateralmente predisposte da un solo contraente
(più forte), ed imposte all'altro (più debole) in
mancanza di consenso e di pattuizione concordata con
quest'ultimo. E' quindi da escludere la spontaneità
del pagamento degli interessi ultralegali da parte
del correntista, con conseguente inapplicabilità
della disciplina dettata dall'art. 2034 c.c.”
(Tribunale di Cassino, sent. del 29-10-2004; conf.:
Tribunale di Mantova, sez. II, sent. del 21/01/2005;
Tribunale di Milano, sent. n. 2521 del 09/02/2004;
Corte d’Appello di Lecce, sent. 598/2001).
La
giurisprudenza sostiene in ultimo che l’utente
bancario, quale parte contrattuale ritenuta debole,
sia costretto a subire condizioni generali di
contratto impostegli dalla Banca, soggetto in
posizione dominate, ed unilateralmente stabilite,
con possibile lesione del principio di correttezza e
buona fede nella esecuzione del contratto. |
|