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[Il presente lavoro è stato pubblicato nella rivista
I contratti, 2010, fasc. 2, pp. 175-189, e si
riproduce per gentile concessione di Ipsoa Gruppo
Wolters Kluwer]
IL COMMENTO
di Valerio Sangiovanni
Con il D.lgs. n. 101 del 2009 [testo integrale
in calce al presente commento], la disciplina
della neo-istituita figura del consulente
finanziario (prevista dall’art. 18-bis
T.u.f.) è stata riformata. Il consulente finanziario
è un professionista che agisce instaurando con i
propri clienti un rapporto di tipo contrattuale.
Tale relazione, fra le altre cose, deve
caratterizzarsi per l’osservanza di norme di
comportamento. In questo articolo si intende
esaminare la nuova disciplina della consulenza
finanziaria, quale risultante dalla legge e dalla
bozza di regolamento Consob, ponendo l’accento sugli
aspetti di rilievo contrattuale, sia nella
formazione sia nell’esecuzione del contratto.
Introduzione
Il nuovo
art. 18-bis T.u.f. disciplina la
neo-istituita figura dei consulenti finanziari.
In particolare la legge prevede che “la riserva di
attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la
possibilità per le persone fisiche, in possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità,
indipendenza e patrimoniali stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la
Consob, ed iscritte nell’albo di cui al comma 2, di
prestare la consulenza in materia d’investimenti,
senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti” (art. 18-bis
comma 1 T.u.f.). Inoltre il testo legislativo
stabilisce che la Consob determina, con regolamento,
i principi e i criteri relativi a una serie di
circostanze, fra cui le “regole di condotta che gli
iscritti nell’albo devono rispettare nel rapporto
con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui
sono sottoposti i soggetti abilitati” (art. 18-bis
comma 7 T.u.f.).
L’art.
18-bis T.u.f. omette di occuparsi
direttamente delle norme di condotta dei consulenti
finanziari e rinvia a un apposito regolamento
attuativo. La Consob si è messa all’opera e ha
predisposto una bozza di regolamento di attuazione.
Al momento il regolamento non risulta essere stato
adottato, anche se la Consob ha già fatto circolare
due documenti di consultazione, uno del giugno 2008
e uno del novembre 2009.
L’approvazione del regolamento non dovrebbe dunque
tardare molto. Il taglio di questo articolo non
consente di occuparsi di tutta la bozza di
regolamento Consob. Si tenga del resto presente che
si tratta di un articolato piuttosto complesso, che
si compone di 35 articoli. In questo lavoro, in
conformità alle caratteristiche di questa Rivista,
ci si vuole invece soffermare su di un aspetto
specifico: il rapporto contrattuale che si instaura
fra il consulente finanziario e il cliente. Al fine
di sottolineare il rilievo pratico di questa
materia, va ricordato che buona parte del
contenzioso sorto fra investitori e banche negli
ultimi anni si fonda sull’asserita violazione di
norme di comportamento che si sarebbero invece
dovute osservare nella formazione e nell’esecuzione
del contratto.
Non si può escludere che, in futuro, anche la
categoria dei consulenti finanziari venga chiamata a
fronteggiare contestazioni di vario genere da parte
dei risparmiatori. Il modo migliore per prevenire
tali reclami e possibili azioni in giudizio è
l’instaurazione di un corretto rapporto
contrattuale, rispettoso – sia nella sua fase
formativa sia in quella esecutiva - delle diverse
norme di comportamento prescritte dall’ordinamento.
In questo articolo si procederà pertanto a esaminare
il contenuto minimo del contratto di consulenza
finanziaria, i requisiti formali previsti per lo
stesso nonché le norme di comportamento che devono
caratterizzare l’operato dei consulenti.
Il servizio “consulenza in materia di investimenti”
e il contenuto del contratto
Anzitutto si deve osservare che i consulenti
finanziari sono soggetti chiamati a prestare uno dei
possibili servizi d’investimento:
il “servizio di consulenza in materia di
investimenti”. Di questo servizio si rinviene una
definizione legislativa: per consulenza in materia
d’investimenti si intende “la prestazione di
raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro
sua richiesta o per iniziativa del prestatore del
servizio, riguardo a una o più operazioni relative a
un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione è personalizzata quando è presentata
come adatta al cliente o è basata sulla
considerazione delle caratteristiche del cliente.
Una raccomandazione non è personalizzata se viene
diffusa al pubblico mediante canali di
distribuzione” (art. 1 comma 5 septies T.u.f.).
Dal punto di vista del contenuto del contratto, la
disposizione di riferimento è l’art. 16 bozza reg.
(successivamente ci occuperemo di forma del
contratto, non senza però evidenziare - già qui -
che, mentre la legge non prevede la forma scritta
per il contratto di consulenza, la bozza di
regolamento determina quale debba essere il suo
contenuto minimo).
In
particolare il contratto di consulenza, fra le altre
cose, deve determinare almeno “il contenuto delle
prestazioni dovute dal consulente e le modalità di
prestazione del servizio” (art. 16 comma 1 lett.
a bozza reg.). Il contenuto delle prestazioni
consiste evidentemente nella stessa attività di
consulenza. Le modalità di prestazione del servizio
possono ovviamente variare da caso a caso e si
tratterà, fra le altre cose, di stabilire se il
consulente è tenuto a rendere un parere scritto. La
bozza di regolamento continua prevedendo che il
contratto deve altresì determinare “le tipologie di
strumenti finanziari trattate” (art. 16 comma 1
lett. b bozza reg.). In linea di principio il
consulente finanziario può trattare qualsiasi tipo
di strumento finanziario. Semmai una limitazione
alla sua operatività deriva dalle caratteristiche
del cliente per cui opera. Il profilo di rischio
determina quali siano gli strumenti finanziari
adatti a un certo soggetto; il compito del
consulente è d’indirizzare il cliente verso tali
tipologie di strumenti finanziari. La bozza di
regolamento prevede inoltre che il contratto
determina “se è prevista anche la prestazione di
raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto
prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Testo
unico od aventi ad oggetto alcuno dei servizi di
investimento o dei servizi accessori di cui
all’articolo 1, commi 5 e 6, del Testo unico” (art.
16 comma 1 lett. c bozza reg.).
Il contratto deve poi determinare “se è prevista
anche la prestazione di raccomandazioni non
personalizzate e le modalità con le quali il
consulente deve segnalare al cliente che la
raccomandazione non è basata su una valutazione di
adeguatezza o delle sue caratteristiche” (art. 16
comma 1 lett. d bozza reg.). La definizione
di “consulenza in materia di investimenti” prevede
che la raccomandazione sia personalizzata. Non è
però vietato al consulente rendere pubbliche
raccomandazioni che non sono indirizzate a una
persona specifica. In questo caso la bozza di
regolamento esige che il cliente venga reso edotto
che la raccomandazione non è personalizzata e non è
dunque basata su una valutazione di adeguatezza
riferita allo specifico cliente. In altre parole
l’investimento potrebbe non essere adeguato al
singolo investitore.
Una parte delle prescrizioni relative al contenuto
minimo del contratto attiene alla fase esecutiva del
rapporto contrattuale. In particolare il contratto
determina “se è previsto l’obbligo del consulente di
comunicare al cliente le perdite subite dagli
strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la
soglia delle perdite oltre le quali è prevista la
comunicazione ed il termine per l’adempimento del
relativo obbligo” (art. 16 comma 1 lett. e
bozza reg.). Per capire il significato di questa
disposizione bisogna riflettere sul fatto che
l’attività di consulenza può avere carattere
occasionale oppure duraturo nel tempo. Nel caso in
cui l’attività sia occasionale, si pone il problema
di comprendere quali doveri facciano capo al
consulente finanziario una volta che il rapporto è
terminato. Affinché il cliente non faccia
inutilmente affidamento sulla possibile continuità
della consulenza, la bozza di regolamento specifica
che deve essere inserito in contratto l’obbligo del
consulente di comunicare le perdite subite. Altra
prescrizione di contenuto minimo del contratto è
“l’obbligo del consulente di aggiornare e con quale
frequenza le raccomandazioni prestate al cliente”
(art. 16 comma 1 lett. f bozza reg.). I
mercati finanziari sono in continuo movimento, con
l’effetto che un certo investimento - che appariva
sensato in un certo momento - anche a distanza di
pochi mesi potrebbe aver cessato di essere
attraente. Dal punto di vista di una tutela
effettiva dell’investitore è importante che le
raccomandazioni vengano periodicamente aggiornate.
In linea di principio un dovere del genere non fa
capo al consulente (almeno nei casi in cui la
consulenza ha carattere occasionale). Tuttavia
potrebbe essere pattuito diversamente e, in questa
ipotesi, il contratto deve specificare anche la
frequenza con il quale l’aggiornamento deve essere
reso.
In materia d’intermediazione finanziaria il flusso
informativo è bidirezionale: esso va non solo
dall’intermediario al cliente, ma anche in senso
inverso. Questa regola vale anche nel particolare
contesto della consulenza finanziaria. Non è dunque
un caso che il contratto debba determinare “se è
previsto l’obbligo per il cliente di comunicare al
consulente le operazioni su strumenti finanziari che
ha effettivamente eseguito tra quelle che il
consulente ha raccomandato” (art. 16 comma 1 lett.
g bozza reg.). La diposizione sottintende
anche che il consulente può fare una pluralità di
raccomandazioni, all’interno delle quali il cliente
esegue – poi - quella (o quelle) che ritiene
preferibile. Questo flusso informativo avente a
oggetto le operazioni concretamente poste in essere
è di centrale rilevanza quando la consulenza
finanziaria è protratta nel tempo: solo sapendo
quali atti di disposizione sono stati posti in
essere dal cliente il consulente può continuare a
rendere un servizio di buona qualità.
In aggiunta la bozza di regolamento prevede che il
contratto determina almeno “la remunerazione del
servizio di consulenza in materia di investimenti
ovvero, se tale elemento non può essere determinato
in misura esatta, i criteri oggettivi per
determinarlo, nonché le relative modalità di
pagamento” (art. 16 comma 1 lett. h bozza
reg.). Il consulente viene pagato sulla base del
lavoro svolto. La bozza di regolamento richiede che
il contratto determini la sua remunerazione o,
almeno, i criteri per determinarlo. La previsione è
importante dal punto di vista pratico, in quanto –
altrimenti – potrebbero sorgere contestazioni
relativamente all’ammontare della remunerazione.
Bisogna tenere presente che, diversamente da quanto
avviene per altre professioni (ad esempio per gli
avvocati), non esistono tabelle in base alle quali
si può determinare ex post il valore della
prestazione effettuata e del corrispondente compenso
spettante.
Di una certa rilevanza pratica è la previsione
secondo cui il contratto determina “la durata, se
prevista, e le modalità di rinnovo del contratto,
nonché le modalità da adottare per le modificazioni
del contratto stesso” (art. 16 comma 1 lett. i
bozza reg.). È importante, in particolare,
determinare se la consulenza abbia carattere
occasionale o continuativo. Nel primo caso è più
difficile, rispetto al secondo, affermare la
responsabilità del consulente che ometta di
aggiornare il cliente sugli andamenti dei mercati
che imporrebbero una variazione del portafoglio
degli strumenti finanziari. Se la consulenza ha
natura meramente occasionale, una volta prestata
essa – in linea di principio – non obbliga il
consulente a continui aggiornamenti.
Sotto il profilo della organizzazione del lavoro del
consulente finanziario, il contratto deve
determinare “i metodi di comunicazione che devono
essere utilizzati tra il consulente finanziario e il
cliente per la prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti, compresa
l’indicazione se sia consentito l’utilizzo di
comunicazioni elettroniche” (art. 16 comma 1 lett.
j bozza reg.). La previa determinazione di
una certa modalità di comunicazione può risultare
utile al consulente finanziario per evitare che,
ex post, gli venga eccepita la mancata
comunicazione di determinate informazioni. In merito
è dunque certamente preferibile la scelta di una
modalità di comunicazione che consenta la prova
dell’avvenuta comunicazione e del contenuto della
stessa. Infine la bozza di regolamento prevede che
il contratto determina “la frequenza e i contenuti
della documentazione da fornire al cliente a
rendiconto dell’attività svolta” (art. 16 comma 1
lett. l bozza reg.).
La forma del contratto di consulenza
Dal punto di vista formale, per il contratto di
consulenza non è richiesta la forma scritta. La
legge prevede difatti che “i contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento, escluso il
servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
f), e, se previsto, i contratti relativi alla
prestazione dei servizi accessori sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti …
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il
contratto è nullo” (art. 23 comma 1 T.u.f.). Mentre
dunque per gli altri servizi di investimento il
contratto deve essere predisposto in forma scritta a
pena di nullità, nel contesto della consulenza
(prevista come servizio d’investimento appunto
dall’art. 1 comma 5 lett. f T.u.f.) non c’è
bisogno di un contratto scritto.
Una
parte del contenzioso degli ultimi anni fra
investitori e intermediari finanziari è stato basato
proprio sulla contestazione, da parte dei
risparmiatori, della mancata osservanza della forma
scritta del contratto quale presupposto necessario
per la prestazione dei servizi d’investimento.
È cioè capitato in diverse occasioni che i servizi
d’investimento venissero prestati in assenza di
contratto scritto oppure con un contratto scritto ma
non sottoscritto oppure prima della conclusione del
contratto scritto. Questo genere di problematiche
non si dovrebbe ora porre per la consulenza
finanziaria, contesto nel quale l’assenza di forma
scritta non porta alla nullità del contratto.
In assenza di un obbligo legislativo di forma
scritta, cliente e consulente finanziario possono
limitarsi a una relazione contrattuale fondata
oralmente. Vi sono tuttavia diverse ragioni per cui
è sensato addivenire alla conclusione di un
contratto scritto: si tratta in particolare di
garantire – a beneficio di entrambe le parti - la
realizzazione dei fini che il requisito di forma
persegue.
Anzitutto è utile osservare che la forma scritta
assicura la trasmissione di certe informazioni. Le
circostanze di cui si dà atto nel testo scritto del
contratto sono a conoscenza di entrambi i
contraenti. Tanto più esteso è il contratto, tanto
maggiore è la quantità di dati che viene comunicata.
Sotto questo profilo la forma scritta svolge una
funzione di protezione informativa dell’investitore
che, di regola, è il soggetto meno informato e più
debole del rapporto.
La forma scritta serve altresì a far riflettere
l’investitore sul significato dell’atto che sta per
compiere. Non è detto che il risparmiatore legga
sempre attentamente tutto il contratto (anzi: nella
prassi ciò tende a non avvenire in quanto la
lunghezza del testo contrattuale e il suo tecnicismo
disincentivano la lettura dello stesso). Tuttavia,
anche il lettore più distratto ai fini della
conclusione del contratto deve quantomeno apporre
una sottoscrizione. Il fatto stesso di sottoscrivere
il contratto impone al contraente un minimo di
attenzione. La riflessione preventiva sul
significato dell’atto è tanto più importante quanto
più il contratto è idoneo a incidere sul patrimonio
dell’interessato. Nell’area dell’intermediazione
finanziaria il contratto può avere a oggetto importi
ingenti, talvolta la totalità dei risparmi di un
determinato soggetto. Ne deriva la necessità di
un’appropriata riflessione preventiva sugli effetti
dell’atto che si sta per compiere, risultato che la
prescrizione di forma scritta cerca di raggiungere.
Il requisito della forma scritta serve anche a
diminuire il pericolo di controversie fra i
contraenti. Se l’assetto contrattuale è
pre-determinato per iscritto, si riduce il rischio
di successive divergenze fra le parti. Si può così,
almeno in alcuni casi, evitare di dare corso a
controversie giudiziarie, con tutti gli effetti
negativi che esse comportano. Al riguardo si deve
notare che le condizioni del contratto
d’intermediazione finanziaria possono, teoricamente,
essere negoziate con l’intermediario. Nella realtà
dei fatti il testo contrattuale viene molto spesso
predisposto unilateralmente dalla banca. Nella
prassi è frequente che gli investitori si facciano
spiegare velocemente le condizioni essenziali del
contratto, senza leggerlo attentamente in via
preventiva, per poi firmare un lungo testo, di cui
non hanno realmente compreso tutti i termini. In
realtà, dunque, non vi è una vera e propria
trattativa fra le parti e nemmeno una lettura
attenta dello stesso. Ciò nonostante, la presenza di
un contratto scritto può evitare il sorgere di
controversie. Si pensi solo al tema, cui si
accennava sopra, della remunerazione del consulente
finanziario. Indicando in contratto l’ammontare
della stessa (oppure i meccanismi esatti per
calcolarla) si evitano malintesi e spiacevoli
discussioni successive.
Attesa l’assenza di un dovere risultante dalla legge
di forma scritta del contratto di consulenza
finanziaria, ne consegue che il contenuto minimo del
contratto di consulenza, come elencato nell’art. 16
comma 1 bozza reg. esaminato sopra, indica solo
l’ampiezza dell’accordo che deve intercorrere fra le
parti, ma non deve essere necessariamente espresso
per iscritto. Al riguardo non si può non rilevare
una certa contraddizione fra l’impostazione della
legge e quella della bozza di regolamento: la prima
non impone la forma scritta, mentre la seconda si
premura di precisare il contenuto minimo del
contratto. Dal punto di vista pratico, per le
diverse ragioni esposte, l’uso della forma scritta è
preferibile.
Operativamente si potrebbe pensare di creare un
unico documento in cui il consulente finanziario
inserisce le informazioni dovute ai sensi dell’art.
15 bozza reg. e il contenuto minimo del contratto di
consulenza previsto dall’art. 16 bozza reg.
Diligenza, correttezza e trasparenza quali
principi-cardine dell’agire degli intermediari
finanziari
Dopo esserci occupati dei requisiti di contenuto e
di forma del contratto, bisogna passare a trattare
del comportamento che il consulente finanziario deve
tenere nell’esecuzione del contratto.
Le norme di comportamento dei consulenti finanziari
sono contenute nell’art. 12 della bozza di
regolamento, rubricato “regole generali di
comportamento”. Le regole di condotta degli
intermediari finanziari vengono disciplinate in un
apposito regolamento della Consob, in quanto l’art.
21 T.u.f. non è loro applicabile. L’art. 21 T.u.f.
fissa le regole di condotta dei “soggetti
abilitati”. Lo stesso testo normativo determina,
all’art. 1 comma 1 lett. r, cosa si debba
intendere per “soggetti abilitati”: “le SIM, le
imprese di investimento comunitarie con succursale
in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SGR, le società di gestione
armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 107 del testo unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con
succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all’esercizio dei servizi o delle
attività di investimento”. In questo elenco non
rientrano i consulenti finanziari, il cui
comportamento non è pertanto assoggettato a
specifiche norme di comportamento in forza di tale
disposizione di legge.
La legge demanda invece alla Consob di determinare,
con regolamento, fra le altre cose le “regole di
condotta che gli iscritti nell’albo devono
rispettare nel rapporto con i clienti, avuto
riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i
soggetti abilitati” (art. 18-bis comma 7
lett. d T.u.f.). In altre parole, secondo la
legge, l’art. 21 T.u.f. deve servire da punto di
riferimento per il lavoro di attuazione della
Consob. Come si avrà modo di verificare, le norme di
comportamento dei consulenti finanziari fissate
dalla bozza di regolamento si avvicinano molto alle
regole di condotta stabilite per i soggetti
abilitati dalla legge.
La bozza di regolamento contiene anzitutto il
principio secondo cui “nella prestazione del
servizio di consulenza in materia di investimenti, i
consulenti finanziari si comportano con diligenza,
correttezza e trasparenza” (art. 12 comma 1 bozza
reg.). Questa disposizione si riferisce alla
“prestazione” del servizio di consulenza. Con tale
termine la Consob vuole fare riferimento alla intera
durata del rapporto fra i contraenti, dal momento
dei primi contatti fra il cliente (che è ancora
“potenziale”) e il consulente finanziario fino alla
cessazione della relazione. Si tratta di una scelta
dei regolatori mirante a tutelare il più possibile,
anche dal punto di vista dell’estensione temporale,
il fruitore di servizi finanziari. Se si pone
attenzione all’art. 21 T.u.f. (sulle norme di
comportamento dei soggetti abilitati), non si trova
nulla di diverso, specificandosi in tale sede che le
norme di comportamento vanno rispettate “nella
prestazione” dei servizi e delle attività
d’investimento. L’ambito temporale di applicazione
delle regole di condotta, vuoi per i consulenti
finanziari vuoi per i soggetti abilitati, è dunque
molto ampio.
L’art. 12 comma 1 della bozza di regolamento
richiama “diligenza”, “correttezza” e “trasparenza”,
al fine di determinare quale debba essere il buon
comportamento dei consulenti finanziari. Nel diritto
civile la “diligenza” viene menzionata in materia di
adempimento, laddove si prevede che “nell’adempiere
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia” (art. 1176 comma 1
c.c.). Lo stesso articolo specifica che
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti
all’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata” (art. 1176 comma 2 c.c.).
Il consulente finanziario svolge un’attività
professionale e, dunque, la diligenza che gli è
richiesta dovrà essere parametrata alla natura
dell’attività svolta. La “correttezza” è un termine
usato nell’art. 1175 c.c.: “il debitore e il
creditore devono comportarsi secondo le regole della
correttezza”. La “trasparenza” è invece una nozione
meno classica del diritto civile e ricorre nelle
leggi speciali preposte a disciplinare i mercati
assicurativo, bancario e finanziario.
Diligenza, correttezza e trasparenza sono menzionate
espressamente nella disposizione-cardine in materia
di norme di comportamento dei soggetti abilitati,
ossia nell’art. 21 T.u.f., dove si afferma che nella
prestazione dei servizi e delle attività di
investimento e accessori, i soggetti abilitati
devono “comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati” (art. 21
comma 1 lett. a T.u.f.).
Il regolatore primario e quello secondario (la
Consob) sono peraltro dell’idea che in una materia
così tecnica come l’intermediazione finanziaria non
sia possibile lasciare a mere clausole generali la
funzione di determinare quali siano i “giusti”
comportamenti degli operatori del settore. Ecco
allora che intervengono normative, di rango sia
legislativo sia regolamentare, a disciplinare in
maggior dettaglio il settore.
L’acquisizione e la dazione d’informazioni
La bozza
di regolamento si occupa di dazione d’informazioni
agli investitori, prevedendo che i consulenti
finanziari “forniscono al cliente o potenziale
cliente informazioni corrette, chiare, non
fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinché
il cliente o potenziale cliente possa
ragionevolmente comprendere la natura e le
caratteristiche del servizio di consulenza in
materia di investimenti e dello specifico strumento
finanziario raccomandato e possa adottare decisioni
di investimento informate” (art. 12 comma 1 lett.
a bozza reg.).
Il flusso informativo non va però solo dal
consulente finanziario al cliente, ma anche in senso
opposto, ossia dal cliente al consulente. In questo
senso dispone la previsione secondo cui i consulenti
finanziari “acquisiscono dai clienti o potenziali
clienti le informazioni necessarie al fine della
loro classificazione come clienti o potenziali
clienti al dettaglio o professionali ed al fine di
raccomandare gli strumenti finanziari adatti al
cliente o potenziale cliente” (art. 12 comma 1 lett.
b bozza reg.). L’ordine temporale del flusso
informativo è dunque: 1) prima informazioni dal
cliente al consulente finanziario (quantomeno al
fine della classificazione); 2) poi informazioni dal
consulente al cliente. Pertanto sarebbe meglio
cambiare l’ordine in cui le norme di comportamento
vengono presentate nella bozza di regolamento,
collocando la lett. a al posto della lett.
b e viceversa. Si tratta però, ovviamente, di
una questione formale senza rilevanza sostanziale.
Ritenuto tuttavia che il primo passaggio logico
debba essere l’acquisizione d’informazioni dal
cliente, iniziamo l’analisi della bozza di
regolamento con la disposizione che impone al
consulente finanziario tale raccolta. A questa norma
di comportamento ci si riferisce con l’espressione
inglese, largamente diffusa, di “know your
customer” (“conosci il tuo cliente”).
Al riguardo la disposizione in esame distingue fra
“clienti” e “potenziali clienti”. Il cliente può
essere già stato acquisito, e allora si parla
semplicemente di “cliente”, oppure può essere ancora
in fase di acquisizione, e allora si parla di
“potenziale cliente”. La differenza è che nei
confronti del “cliente” sussiste già un rapporto
contrattuale, mentre nei confronti del “potenziale
cliente” non sussiste ancora un rapporto
contrattuale. Esiste un mero “contatto”, che può poi
divenire (o meno) “contratto”.
L’acquisizione d’informazioni da parte del
consulente finanziario è finalizzata, in un primo
momento, alla classificazione del cliente e, in un
secondo momento, alla raccomandazione di strumenti
finanziari adatti allo stesso.
In
merito alla classificazione dei clienti giova
osservare che il nostro ordinamento ha ora
introdotto la distinzione fra “cliente al dettaglio”
e “cliente professionale”. La definizione di cliente
professionale è contenuta nel regolamento Consob n.
16190 del 2007
e, in particolare, nel suo allegato n. 3 (rubricato
“clienti professionali privati”). La nozione è
alquanto complessa e non pare opportuno riprodurla o
descriverla in dettaglio in questa sede. Ai fini che
qui interessano basta rilevare che, secondo detto
allegato, “un cliente professionale è un cliente che
possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza
necessarie per prendere consapevolmente le proprie
decisioni in materia di investimenti e per valutare
correttamente i rischi che assume”. Tali clienti
vengono poi distinti in “clienti professionali di
diritto” e “clienti professionali su richiesta”.
Il regolatore ritiene non opportuno che i clienti al
dettaglio e quelli professionali vengano trattati
allo stesso modo, dal momento che i primi hanno
bisogno di un livello di protezione maggiore di
quello di cui necessitano i secondi. Al fine di
garantire a ciascuno la tutela adatta, il primo
passo che deve compiere il consulente finanziario è
quello di accertarsi di quali siano le
caratteristiche del soggetto con cui sta per
instaurare un rapporto professionale. Tramite la
raccolta d’informazioni, il consulente ricostruisce
la natura del cliente con cui ha a che fare; a
seconda degli esiti dell’indagine, il cliente viene
classificato come al dettaglio piuttosto che
professionale e riceve il corrispondente trattamento
adatto.
Una
volta raccolte informazioni dal cliente, il
consulente finanziario deve – a sua volta -
informare il cliente. La bozza di regolamento
stabilisce al riguardo che le informazioni devono
essere “corrette”, “chiare”, “non fuorvianti” e
“sufficientemente dettagliate”. “Correttezza”
dell’informazione significa che l’informazione non
può essere contraria a verità (anche se bisogna
rilevare che l’aggettivo più appropriato per
esprimere questa nozione sarebbe: “vera”). La
chiarezza è il secondo requisito dell’informazione
prescritto dalla bozza di regolamento. Una delle
funzioni della dazione d’informazioni è trasmettere
conoscenza, risultato che si può realizzare solo
quando i dati e le notizie sono trasparenti. Secondo
la bozza di regolamento, inoltre, l’informazione non
può essere fuorviante. Un dato è fuorviante quando è
in grado di determinare un errore in capo al
cliente. Si tratta di un’informazione che in sé può
anche corrispondere alla realtà delle cose, ma che –
ciò nonostante – può indurre in errore. Questo
risultato può realizzarsi in particolare nel caso si
combini una serie di dati. Si deve difatti
riflettere sulla circostanza che non tutte le
informazioni hanno la stessa rilevanza. La
sopravalutazione di dati di poca importanza unita a
una sottovalutazione d’informazioni importanti può
creare una rappresentazione in capo al cliente
fuorviante rispetto alla realtà delle cose.
L’informazione deve infine, dice la bozza di
regolamento, essere sufficientemente dettagliata.
Non basta dunque una descrizione sommaria, ma
occorre un certo livello di specificità. Non sarebbe
tuttavia nemmeno consentito eccedere nella dazione
d’informazioni. A ciò osta il requisito del
“sufficiente” dettaglio. Nelle materie tecniche
capita non di rado che l’interlocutore del
professionista debba confrontarsi con informazioni
particolarmente analitiche, rispetto alle quali è
talvolta difficile operare una sintesi.
Complessivamente si deve ritenere che il consulente
finanziario che informa “in modo perfetto” è quello
che fornisce relativamente poche informazioni al
cliente: quelle che sono effettivamente rilevanti
per la decisione d’investimento, omettendo di
soffermarsi su dettagli.
La bozza di regolamento esige che le informazioni
fornite dal consulente siano atte a far sì che il
cliente “possa ragionevolmente comprendere” la
natura e le caratteristiche del servizio di
consulenza e dello specifico strumento finanziario
raccomandato. Il livello di comprensione dipende sì,
da un lato, dalle caratteristiche sopra indicate
delle informazioni (corrette, chiare, non fuorvianti
e sufficientemente dettagliate), ma dipende anche –
inevitabilmente – dalla capacità di comprensione del
singolo destinatario. Con il termine “ragionevole”
il regolatore vuole impedire che, a fronte
d’informazioni che soddisfano nella sostanza i
requisiti sopra esaminati, il cliente possa
richiamarsi a una propria incapacità di
comprensione.
L’oggetto dell’informazione che il consulente deve
rendere è duplice: la natura e le caratteristiche 1)
del servizio di consulenza in materia di
investimenti e 2) dello specifico strumento
finanziario raccomandato. Il consulente deve dunque,
in un primo momento, spiegare in cosa consiste il
suo lavoro. In un secondo momento occorre
tratteggiare la natura e le caratteristiche dello
strumento finanziario che intende proporre al
cliente. Se vengono raccomandati più strumenti
finanziari in un unico contesto, la disposizione in
esame va interpretata nel senso che il consulente
deve illustrare la natura e le caratteristiche di
ogni singolo strumento.
La valutazione di adeguatezza
Uno dei
principali doveri che fanno capo ai consulenti
finanziari è la c.d. “valutazione di adeguatezza”.
Il regolamento dispone difatti che i consulenti
finanziari “valutano, sulla base delle informazioni
acquisite dai clienti, la adeguatezza delle
operazioni raccomandate” (art. 12 comma 1 lett. c
bozza reg.).
Cosa si intende con l’espressione di “adeguatezza”,
un termine – a dire il vero - non particolarmente
ricorrente nella terminologia giuridica? Il vocabolo
“adeguatezza” richiama un giudizio di
proporzionalità. Adeguato è qualcosa rispetto a
qualcosa d’altro. Nel caso di specie si tratta,
nella sostanza, di rapportare l’operazione proposta
alle caratteristiche del cliente cui viene
raccomandata. La corrispondente espressione inglese,
di ampia diffusione, è “suitability rule”
(appunto: regola dell’adeguatezza).
Il regolamento dice che l’adeguatezza delle
operazioni raccomandate va valutata “sulla base
delle informazioni acquisite dai clienti”. Questa
disposizione pare quasi offrire una scappatoia ai
consulenti finanziari rispetto a ipotesi di loro
possibile responsabilità civile. A leggere questa
norma al di fuori del contesto in cui essa si
colloca, sembrerebbe che l’unico parametro di
riferimento per i consulenti debbano essere le
informazioni fornite dal cliente. Questa soluzione
non pare invero accettabile e non trova conforto
nella giurisprudenza che, seppure in vigore della
normativa previgente e in relazione ai soggetti
abilitati, è giunta a esiti diversi. Finora
l’orientamento giurisprudenziale è nel senso che
l’intermediario finanziario non può determinare la
sua proposta d’investimento esclusivamente sulla
base delle informazioni ricevute dal cliente. Sulla
banca incombe invece un obbligo d’indagare che va al
di là del flusso informativo proveniente
dall’investitore. In altre parole l’intermediario
non può andare esente da responsabilità limitandosi
ad affermare di avere investito “fidandosi” di
quanto rappresentato dal cliente. La dovuta
diligenza professionale impone al consulente
finanziario (e non solo al soggetto abilitato) di
accertare, almeno sommariamente, se le affermazioni
dell’investitore corrispondono a verità.
Scendendo in maggior dettaglio, si deve osservare
che la valutazione di adeguatezza è oggetto di
un’altra disposizione della bozza di regolamento.
Qui si prevede difatti che “sulla base delle
informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto
della natura e delle caratteristiche del servizio di
consulenza in materia di investimenti, i consulenti
finanziari valutano che la specifica operazione
consigliata soddisfi i seguenti requisiti: a)
corrisponda agli obiettivi di investimento del
cliente; b) sia di natura tale che il cliente
sia finanziariamente in grado di sopportare
qualsiasi rischio connesso all’investimento
compatibilmente con i suoi obiettivi di
investimento; c) sia di natura tale per cui
il cliente possieda la necessaria esperienza e
conoscenza per comprendere i rischi inerenti
all’operazione” (art. 19 comma 1 bozza reg.).
Il
consulente finanziario opera in più fasi. In un
primo momento il consulente deve accertare che la
specifica operazione corrisponda agli obiettivi
d’investimento del cliente. Il consulente deve avere
pertanto prima accertato quali siano tali obiettivi:
se l’operazione si colloca all’interno degli
obiettivi, essa è adeguata; se invece l’operazione
non rispetta tali obiettivi, essa è inadeguata. In
secondo luogo il consulente deve verificare che il
cliente sia in grado di sopportare qualsiasi rischio
connesso all’investimento. Se, ad esempio, la somma
da investirsi è eccessivamente elevata per il
cliente, non potrà essere consigliata l’operazione.
In terzo luogo occorre che il cliente sia in grado,
per esperienza e conoscenza, di comprendere i rischi
inerenti all’operazione. Il consulente finanziario
deve accertare che le esperienze e le conoscenze
dell’investitore siano tali da consentirgli di
comprendere i rischi dell’operazione. Nel caso di
prodotti finanziari complessi, ciò tende a succedere
raramente.
L’ingegneria finanziaria degli ultimi anni ha creato
prodotti di una tale complessità da essere
comprensibili solo agli addetti ai lavori. Rispetto
a tali strumenti è lecito assumere che siano poche
le persone in grado di apprezzarne tutti i rischi.
Non è un caso che in diversi processi il giudice e
le parti debbano ricorrere all’aiuto di consulenti
tecnici per comprendere le reali caratteristiche
delle operazioni effettuate. Un’interpretazione
stringente della disposizione in esame depone dunque
nel senso che i consulenti finanziari non possano
consigliare prodotti complessi, salvo nei rari casi
in cui abbiano a che fare con persone con reale
“esperienza” e “conoscenza”. Probabilmente, però,
questi soggetti non hanno bisogno di un consulente e
sono in grado di gestire autonomamente il proprio
portafoglio.
Infine si noti che la valutazione di adeguatezza
opera in riferimento a ogni singolo d’investimento
raccomandato. Non si tratta di un’attività che può
essere svolta una tantum all’inizio del
rapporto fra il consulente finanziario e il cliente,
bensì di un adempimento che deve essere ripetuto
ogni volta che viene consigliata un’operazione.
Le procedure interne
Sui consulenti finanziari incombono anche obblighi
che si potrebbero definire di natura
“organizzativa”. La bozza di regolamento prevede
difatti che essi “istituiscono e mantengono
procedure interne e registrazioni idonee” (art. 12
comma 1 lett. d bozza reg.).
Al fine di svolgere “diligentemente” una determinata
attività professionale è necessaria non solo una
certa competenza in materia, ma anche l’adozione di
strutture organizzative idonee. La disposizione in
commento deve essere letta congiuntamente all’art.
24 reg., secondo cui “i consulenti finanziari
adottano, applicano e mantengono: a)
procedure adeguate alla natura, alla dimensione e
alla complessità dell’attività svolta che siano
idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di
diligenza, correttezza e trasparenza nella
prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti; b) procedure che consentono di
ricostruire i comportamenti posti in essere nella
prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti” (art. 24 comma 1 bozza reg.).
La
disposizione in commento impone inoltre
l’istituzione e il mantenimento di “registrazioni
idonee”, materia disciplinata analiticamente
nell’art. 26 bozza reg..
Il conflitto d’interessi
In
materia di conflitto d’interessi, la bozza di
regolamento prevede che i consulenti finanziari
“agiscono nell’interesse dei clienti e, ogni volta
in cui le misure organizzative adottate per la
gestione dei conflitti di interesse non siano
sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere
agli interessi dei clienti stessi sia evitato, li
informano chiaramente, prima di agire per loro
conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti
affinché essi possano assumere una decisione
informata sul servizio prestato, tenuto conto del
contesto in cui le situazioni di conflitto si
manifestano” (art. 12 comma 1 lett. e bozza
reg.).
La disposizione statuisce anzitutto una
“etero-determinazione” dei fini dell’agire dei
consulenti finanziari: questi agiscono
nell’interesse dei clienti, non nel proprio
interesse (o nell’interesse di terzi estranei al
rapporto professionale).
Il presupposto della norma è l’esistenza di più
interessi. Rispetto al tenore letterale della
disposizione, che parla di “interesse” al singolare,
parrebbe pertanto più corretto l’uso del plurale
“interessi”. Occorrono cioè due o più interessi
contrapposti, che possono spingere il consulente
finanziario a operare a danno del cliente. Il
regolatore crea allora un meccanismo di
bilanciamento.
Nell’area dell’intermediazione finanziaria il
problema del conflitto d’interessi ricorre, in
particolare, quando le banche che svolgono attività
d’intermediazione sono - allo stesso tempo -
finanziatrici (e dunque creditrici) del soggetto
emittente. Alcune vicende finanziarie degli ultimi
anni hanno evidenziato la rilevanza di questa
problematica (paradigmatico al riguardo è il caso
delle società emittenti facenti parte del gruppo
Cirio). La banca esposta con un emittente, al fine
di rientrare dalla propria esposizione debitoria,
può spingere l’emittente a emettere obbligazioni che
vengono poi collocate presso il pubblico.
La banca collocatrice si trova in una situazione di
conflitto rispetto ai compratori finali delle
obbligazioni. Il contrasto sussiste in quanto la
banca, mediante il collocamento delle obbligazioni,
consente all’emittente di ottenere quelle risorse
che gli permettono di ripianare i debiti esistenti
nei confronti della medesima banca. Questo
meccanismo è stato ben descritto in una sentenza del
Tribunale di Milano del 2006.
Il conflitto d’interessi, lampante nel caso appena
esposto oggetto di decisioni giurisprudenziali, è
certamente più sfumato nell’ipotesi dei consulenti
finanziari. La legge dice difatti espressamente che
i consulenti finanziari operano “senza detenere
somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza
dei clienti” (art. 18-bis comma 1 T.u.f.). I
consulenti inoltre non agiscono come finanziatori
dei propri clienti. Ciò nonostante la Consob vuole
evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto
e statuisce la disposizione che si sta esaminando.
In materia di conflitto d’interessi, le regole che
fanno capo ai consulenti finanziari sono di
carattere organizzativo e informativo: in primo
luogo i consulenti devono dotarsi di misure
organizzative per la gestione dei conflitti; se ciò
non basta, in secondo luogo devono informare
chiaramente su natura e fonti dei conflitti. L’art.
12 comma 1 lett. e bozza reg. non arriva
invece a fissare un dovere di astenersi dal prestare
il servizio di consulenza in materia d’investimenti
in presenza di un conflitto d’interessi non risolto.
La scelta che è stata dunque effettuata dal
regolatore non arriva a tutelare il cliente ad ogni
costo, impedendo il compimento dell’operazione in
presenza di un conflitto d’interessi non risolto.
Bisogna
poi chiedersi quali siano le conseguenze di un
comportamento dei consulenti finanziari in
violazione delle norme di comportamento
(organizzative e informative) in merito al conflitto
d’interessi. Il rimedio più appropriato appare
essere il risarcimento del danno (e non la richiesta
di nullità dell’operazione). Anche in questo
contesto dovrebbe risultare applicabile quanto
statuito dalle sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007
della Corte di cassazione.
Tali pronunce hanno affermato il principio di
diritto secondo cui la violazione dei doveri
d’informazione del cliente può dar luogo a
responsabilità precontrattuale,
con conseguente obbligo di risarcimento dei danni,
ove tale violazione avvenga nella fase precedente o
coincidente con la stipulazione del contratto
d’intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti fra le parti; può invece dar luogo a
responsabilità contrattuale, ed eventualmente
condurre alla risoluzione del predetto contratto,
ove si tratti di violazione riguardante le
operazioni d’investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del contratto d’intermediazione
finanziaria. In nessun caso, in difetto di
previsione normativa in tal senso, la violazione dei
doveri di comportamento può determinare la nullità
del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti
negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418 comma
1 c.c.
L’osservanza di leggi, regolamenti e codici di
autodisciplina
Merita di essere menzionata anche la clausola di
chiusura dell’elencazione delle norme generali di
comportamento dei consulenti finanziari. Ci si
riferisce alla regola per cui i consulenti
“osservano le disposizioni legislative,
regolamentari e i codici di autodisciplina relativi
alla loro attività” (art. 12 comma 1 lett. f
bozza reg.).
In primo luogo, secondo l’art. 12 comma 1 lett. f
bozza reg., i consulenti finanziari devono
rispettare tutte le leggi che li riguardano. In
parte questa disposizione è inutile. Non si capisce
difatti come possa un regolamento “ordinare” a certi
soggetti di rispettare la legge. Attesa una precisa
gerarchia delle fonti - nel nostro ordinamento - che
fa prevalere le leggi rispetto ai regolamenti
(l’art. 4 comma 1 delle preleggi recita: “i
regolamenti non possono contenere norme contrarie
alle disposizioni delle leggi”), il regolamento non
può derogare alla legge ed è dunque inutile
affermare in un regolamento che un certo soggetto
deve rispettare la legge. Tuttavia la disposizione,
per quanto forse non particolarmente riuscita dal
punto di vista formale, non nuoce e ha una duplice
funzione: la prima è quella di “memoria”, di
ricordare che è necessario osservare la legge; la
seconda è “pedagogica”, ossia di sollecitare il
rispetto della legge. Nulla cambierebbe
nell’ordinamento se non vi fosse il richiamo
all’osservanza delle leggi; tuttavia nulla nemmeno
cambia se si ripete ad abundantiam che non si
possono violare le leggi.
In secondo luogo la norma in commento rinvia al
rispetto di disposizioni regolamentari. La regola si
riferisce ad altri regolamenti che dovessero
risultare applicabili ai consulenti finanziari.
In terzo
luogo la disposizione della bozza di regolamento
opera un rinvio ai “codici di autodisciplina”. In
sede di prima consultazione sulla bozza di
regolamento è stato proposto che si specifichi che
il consulente finanziario abbia l’obbligo di
consegnare al cliente una copia di tali codici.
La proposta rischiava tuttavia di aggravare
eccessivamente gli adempimenti cui è soggetto il
consulente e non è stata accolta. Ciò non significa
ovviamente che il consulente non possa aderire a
codici di autodisciplina. Nel caso in cui lo faccia
e segnali questa circostanza al cliente, il
consulente è tenuto (indipendentemente dalla
consegna di copia del codice) a osservare quanto
previsto nel codice. L’inosservanza delle
disposizioni del codice di autodisciplina può
conseguentemente determinare responsabilità civile.
La materia del conflitto d’interessi è
disciplinata più in dettaglio nell’art. 25
del regolamento. Qui viene statuito, fra
l’altro, che “i consulenti finanziari
adottano ogni misura ragionevole, adeguata
alla natura, alla dimensione ed alla
complessità dell’attività svolta, per
identificare i conflitti di interesse che
potrebbero sorgere con il cliente o tra i
clienti, al momento della prestazione del
servizio di consulenza in materia di
investimenti” (art. 25 comma 1 bozza reg.).
Inoltre si prevede che “i consulenti
finanziari gestiscono i conflitti di
interesse anche adottando idonee misure
organizzative, adeguate alla natura, alla
dimensione ed alla complessità dell’attività
svolta, e assicurando che l’affidamento di
una pluralità di funzioni ai soggetti
rilevanti impegnati in attività che
implicano un conflitto di interesse non
impedisca loro di agire in modo
indipendente, così da evitare che tali
conflitti incidano negativamente sugli
interessi dei clienti” (art. 25 comma 2
bozza reg.). Infine si stabilisce che
“quando le misure adottate ai sensi del
comma 2 non sono sufficienti per assicurare,
con ragionevole certezza, che il rischio di
nuocere agli interessi dei clienti sia
evitato, i consulenti finanziari li
informano chiaramente, prima di agire per
loro conto, della natura e/o delle fonti dei
conflitti affinché essi possano assumere una
decisione informata sul servizio prestato,
tenuto conto del contesto in cui le
situazioni di conflitto si manifestano”
(art. 25 comma 4 bozza reg.).
DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2009 N. 101
Modifiche ed integrazioni ai decreti
legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17
settembre 2007, n. 164, in materia di
intermediazione finanziaria e di mercati
degli strumenti finanziari.
(G.U. n. 178, 3 agosto 2009, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, recante testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004;
Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, recante attuazione della
direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
relativa al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2001/34/CE;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007,
n. 51, recante attuazione della direttiva
2003/71/CE relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o
l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari, che modifica la direttiva
2001/34/CE;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77,
recante delega legislativa per il
recepimento delle direttive 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per
l'adozione delle disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE;
Visto il decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, recante attuazione della
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE
e abroga la direttiva 93/22/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 26
giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello
sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal
seguente:
"Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1.
La riserva di attività di cui all'articolo
18 non pregiudica la possibilità per le
persone fisiche, in possesso dei requisiti
di professionalità, onorabilità,
indipendenza e patrimoniali stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte
nell'albo di cui al comma 2, di prestare la
consulenza in materia di investimenti, senza
detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti. I
requisiti di professionalità per
l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla
base di rigorosi criteri valutativi che
tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente documentata,
ovvero sulla base di prove valutative.
2. È istituito l'albo delle persone fisiche,
consulenti finanziari, alla cui tenuta, in
conformità alle disposizioni emanate ai
sensi del comma 7, provvede un organismo
composto da un presidente e quattro membri,
di cui due in rappresentanza degli iscritti
che li designano secondo le modalità fissate
nello statuto dell'organismo, nominati tutti
con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. I membri dell'organismo sono
individuati tra persone di comprovate
professionalità e competenza in materie
finanziarie, giuridiche ed economiche.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha
personalità giuridica ed è dotato di
autonomia organizzativa e finanziaria.
4. L'organismo cura la redazione del proprio
statuto che contiene le regole sul
funzionamento e sull'assetto organizzativo
interno, nel rispetto dei principi e criteri
determinati dalla Consob con il regolamento
adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro
dell'economia e delle finanze con il
regolamento adottato ai sensi del comma 1.
Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro
dell'economia e delle finanze per la
successiva approvazione, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, e pubblicazione.
5. Nell'ambito della propria autonomia
finanziaria, l'organismo determina e
riscuote i contributi e le altre somme
dovute dagli iscritti, dai richiedenti
l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i
quali presentano domanda di partecipazione
alle prove valutative volte all'accertamento
del possesso dei requisiti di
professionalità per l'iscrizione nell'albo,
nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attività. Il
provvedimento con cui l'organismo ingiunge
il pagamento dei contributi dovuti ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso
inutilmente il termine fissato per il
pagamento, l'organismo procede alla esazione
delle somme dovute in base alle norme
previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Nel caso di mancato
versamento dei contributi dovuti,
l'organismo dispone la cancellazione
dall'albo del soggetto inadempiente.
6. L'organismo di cui al comma 2:
a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa
verifica dei necessari requisiti, delle
persone fisiche che ne facciano richiesta al
fine di prestare l'attività di cui al comma
1, e ne dispone la cancellazione qualora
vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di
cui alle lettere c), d), e) e g) del comma
7;
c) per i casi di violazione delle regole di
condotta, di cui al comma 7, lettera d),
delibera, dopo aver sentito il soggetto
interessato, in relazione alla gravità
dell'infrazione e in conformità alle
disposizioni di cui al comma 7, lettera b),
il richiamo scritto, il pagamento di un
importo da euro cinquecento a euro
venticinquemila, la sospensione dall'albo da
uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal
medesimo;
d) svolge ogni altra attività necessaria per
la tenuta dell'albo;
e) può richiedere agli iscritti nell'albo la
comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, secondo le
modalità e nei termini dallo stesso
determinati;
f) può effettuare nei confronti degli
iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione
dei documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari, nonché procedere ad
audizione personale.
7. La Consob determina, con regolamento, i
principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative
forme di pubblicità;
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di
sospensione, radiazione e riammissione e
alle misure applicabili nei confronti degli
iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che gli iscritti
nell'albo devono rispettare nel rapporto con
i clienti, avuto riguardo alla disciplina
cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della
documentazione concernente l'attività svolta
dagli iscritti nell'albo;
f) all'attività dell'organismo, con
specifico riferimento ai compiti di cui al
comma 6;
g) all'aggiornamento professionale degli
iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6,
lettera c), è ammesso ricorso, da parte
dell'interessato, alla Consob, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento. La presentazione del ricorso
e la decisione sul medesimo avvengono
secondo le procedure determinate dalla
Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla
Consob ai sensi del comma 8 è ammessa
opposizione da parte dell'interessato
dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano
i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
10. La Consob può richiedere all'organismo
la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le
modalità e nei termini dalla stessa
stabiliti. La Consob può effettuare
ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari presso l'organismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento
dell'organismo la Consob propone
motivatamente al Ministro dell'economia e
delle finanze l'adozione dei provvedimenti
più opportuni, e, per i casi più gravi, lo
scioglimento dell'organismo e la nomina di
un commissario.".
2. All'articolo 31 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. È istituito l'albo unico dei promotori
finanziari, articolato in sezioni
territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede
un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori
e dei soggetti abilitati. L'organismo ha
personalità giuridica ed è ordinato in forma
di associazione, con autonomia organizzativa
e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie
strutture e attività. Nell'ambito della
propria autonomia finanziaria l'organismo
determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti
l'iscrizione e da coloro che intendono
sostenere la prova valutativa di cui al
comma 5, nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento delle proprie
attività. Il provvedimento con cui
l'organismo ingiunge il pagamento dei
contributi dovuti ha efficacia di titolo
esecutivo. Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, l'organismo
procede alla esazione delle somme dovute in
base alle norme previste per la riscossione,
mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici
e previdenziali. Esso provvede
all'iscrizione all'albo, previa verifica dei
necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla
Consob con il regolamento di cui al comma 6,
lettera a), e svolge ogni altra attività
necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi
e dei criteri stabiliti con regolamento
della Consob, e sotto la vigilanza della
medesima.".
3. Al comma 1 dell'articolo 94-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
la parola: "nonché" è sostituita dalle
seguenti: "ivi incluse".
4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo
97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dopo la parola: "svolgano" sono
inserite le seguenti: ", o abbiano svolto,".
5. All'articolo 100-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. La Consob può dettare disposizioni
di attuazione del presente articolo.".
6. Al comma 2, lettera a), dell'articolo
113-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo le parole: "e le relative
modalità di pubblicazione" sono inserite le
seguenti: "ferma restando la necessità di
pubblicazione tramite mezzi di informazione
su giornali quotidiani nazionali,".
7. Al comma 3 dell'articolo 113-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo le parole: "stabilisce modalità e
termini di diffusione al pubblico delle
informazioni regolamentate," sono inserite
le seguenti: "ferma restando la necessità di
pubblicazione tramite mezzi di informazione
su giornali quotidiani nazionali,".
8. Al comma 1 dell'articolo 114 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le
parole: "e i termini di comunicazione delle
informazioni," sono inserite le seguenti: ",
ferma restando la necessità di pubblicazione
tramite mezzi di informazione su giornali
quotidiani nazionali,".
9. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le
parole: "i soggetti indicati nel comma 1",
sono inserite le seguenti: "e gli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine".
10. All'articolo 116 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del
comma 7, e 115, si applicano anche agli
emittenti strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni nei sistemi multilaterali di
negoziazione che presentano le
caratteristiche stabilite dalla Consob con
regolamento e a condizione che l'ammissione
sia stata richiesta o autorizzata
dall'emittente.".
11. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le
parole: "L'articolo 116 non si applica" sono
sostituite dalle seguenti: "I commi 1 e 2
dell'articolo 116 non si applicano".
12. Al comma 1 dell'articolo 118-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo le parole: "dagli emittenti quotati",
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e
dagli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine".
13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo
180 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:
"a) "strumenti finanziari":
1) gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla
negoziazione o per i quali è stata
presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, nonché qualsiasi altro strumento
ammesso o per il quale è stata presentata
una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato di
un Paese dell'Unione europea;
2) gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla
negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano, per i quali
l'ammissione è stata richiesta o autorizzata
dall'emittente;".
14. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le
parole: "in un mercato regolamentato
italiano" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "o in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano".
15. All'articolo 182 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1,
le disposizioni degli articoli 184, 185,
187-bis e 187-ter si applicano ai fatti
concernenti gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2).".
16. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) alle negoziazioni di azioni proprie di
cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
effettuate nell'ambito di programmi di
riacquisto da parte dell'emittente o di
società controllate o collegate, ed alle
operazioni di stabilizzazione di strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a), che rispettino le condizioni
stabilite dalla Consob con regolamento;".
17. All'articolo 184 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso di operazioni relative agli
strumenti finanziari di cui all'articolo
180, comma 1, lettera a), numero 2), la
sanzione penale è quella dell'ammenda fino a
euro centotremila e duecentonovantuno e
dell'arresto fino a tre anni.".
18. All'articolo 185 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di operazioni relative agli
strumenti finanziari di cui all'articolo
180, comma 1, lettera a), numero 2), la
sanzione penale è quella dell'ammenda fino a
euro centotremila e duecentonovantuno e
dell'arresto fino a tre anni.".
19. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo le parole: "previa contestazione degli
addebiti agli interessati", sono inserite le
seguenti: ", da effettuarsi entro
centottanta giorni dall'accertamento ovvero
entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede
all'estero,".
20. Al comma 4 dell'articolo 187-octies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) avvalersi, ove necessario, anche
mediante connessione telematica, dei dati
contenuti nell'apposita sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.".
21. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il
numero: "65;" è inserito il seguente:
"79-bis;".
22. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero
in caso di esercizio dell'attività di
consulente finanziario o di promotore
finanziario in assenza dell'iscrizione negli
albi di cui, rispettivamente, agli articoli
18-bis e 31.".
23. Al comma 2, lettera c), dell'articolo
190 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: "capi II e III" sono
sostituite dalle seguenti: "capi II e II-bis".
24. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la
lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:
"d-quater) ai membri dell'organismo dei
consulenti finanziari in caso di
inosservanza delle disposizioni previste
dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in
base ad esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei
promotori finanziari in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 31
e di quelle emanate in base ad esso.".
25. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le
parole: "la sede o, nel caso di persone
fisiche, il domicilio" sono sostituite dalle
seguenti: "sede la società o l'ente cui
appartiene".
26. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le
parole: "previa contestazione degli addebiti
agli interessati", sono inserite le
seguenti: ", da effettuarsi entro
centottanta giorni dall'accertamento ovvero
entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede
all'estero,".
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164
1. Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n.
164, è aggiunto, in fine, il seguente:
"14-bis. Il Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto, adottato
sentite la Banca d'Italia e la Consob,
nomina, in sede di prima applicazione, i
membri dell'organismo di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, fissando la durata in carica, i
compensi e le attribuzioni. Alle relative
spese provvede l'organismo mediante le
risorse derivanti dai contributi e dalle
altre somme versati dagli iscritti.".Il
presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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