Sommario.
1. La Sentenza della Cassazione, II Penale,
N, 262 del 19/2/10: 1.1 Il contenuto della
Sentenza; 1.2 Svolgimento del processo e
Sentenza del Gup presso il Tribunale di Ascoli
Piceno; 1.3 Motivi del ricorso e decisioni della
Cassazione. 2. Le Commissioni di Massimo
Scoperto, i tassi soglia e le nuove Istruzioni
della Banca d’Italia: i riflessi della Sentenza.
2.1 Le Commissioni di Massimo Scoperto:
evoluzione; 2.2 I riflessi della Sentenza della
Cassazione: aspetti giuridici, economici e
metodologici; 2.3 Le nuove Istruzioni della
Banca d’Italia. 3. Considerazioni finali.
1. La
Sentenza della Cassazione, II penale, n. 262 del
19/2/2010.
1.1
Il contenuto della Sentenza.
“Le
Commissioni di Massimo Scoperto sono un onere
che l’utente bancario sopporta in connessione
con l’uso del credito e rappresenta un costo
collegato indiscutibilmente all’erogazione del
credito stesso, giacché ricorre tutte le volte
in cui il cliente utilizza concretamente lo
scoperto di conto corrente e funge da
corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario
finanziario si sottopone, di procurarsi la
necessaria provvista di liquidità e tenerla a
disposizione del cliente.
Ciò comporta
che, nella determinazione del Tasso Effettivo
Globale praticato da un intermediario
finanziario nei confronti del soggetto fruitore
del credito, deve tenersi conto anche delle
Commissioni di Massimo Scoperto, ove
praticate.”.
1.2
Svolgimento del processo e Sentenza del
Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Per
la prima volta la Cassazione penale affronta
l’esame delle Commissioni di Massimo Scoperto,
vagliando la procedura amministrativa di
rilevazione del Tasso Effettivo globale Medio (TEGM),
curato dalla Banca d’Italia, e della sua
conformità al precetto penale disposto dall’art.
644 c.p.
Lo
spunto è offerto da un procedimento riguardante
due rapporti di c/c bancari sui quali si
contestava l’applicazione, nel periodo compreso
fra il ’98 e il ’03, di tassi di interesse
superiori al tasso soglia, disposto dalla legge
sull’usura 108/96: in particolare, le parti
civili rilevavano che il superamento del tasso
soglia era avvenuto applicando in maniera
abnorme la Commissione di Massimo Scoperto (CMS),
attraverso un’interpretazione strumentale della
circolare della Banca d’Italia.
Nel corso del procedimento veniva
disposta una CTU, con il compito di verificare
l’eventuale superamento del tasso soglia,
secondo quattro diverse metodologie di calcolo:
▪
con la prima metodologia – che
includeva le CMS nel calcolo del tasso ai fini
dell’usura,
praticato dalla banca – emergeva il superamento
delle soglie d’usura in alcuni trimestri per
entrambi i c/c;
▪
con la seconda metodologia – che adottava
una formula di calcolo diversa da quella
indicata dalla Banca d’Italia ma non includeva
le CMS – risultavano alcuni moderati esuberi in
un solo c/c;
▪
con la terza metodologia – che adottava
la formula indicata dalla Banca d’Italia ma non
includeva le CMS – non risultava alcun esubero;
▪
con la quarta metodologia – che
adottava la formula indicata dalla Banca
d’Italia e includeva le CMS secondo le
indicazioni fornite dalla stessa (Bollettino di
Vigilanza del 2 dicembre ’05) – non risultava
alcun esubero.
Nella Sentenza emessa dal Gup del
Tribunale di Ascoli Piceno si sosteneva che le
CMS dovevano essere incluse nel procedimento di
calcolo del Tasso Effettivo Medio Globale (TEGM),
in quanto il legislatore, ai fini della
determinazione del tasso di interesse usurario,
aveva chiaramente indicato che doveva tenersi
conto di tutti quei costi che il contraente era
chiamato a sopportare in relazione al credito
accordatogli. Di conseguenza la scelta della
Banca d’Italia di non includere le CMS nella
procedura di calcolo del TEGM non poteva
ritenersi vincolante per l’interprete.
Pertanto la Sentenza, trascurando il quarto
conteggio e le indicazioni della Banca d’Italia
per l’inclusione delle CMS, condivideva il
primo conteggio del CTU, che includeva le
CMS nell’ordinaria formula del tasso di
interesse, e riteneva integrato il fatto,
l’elemento oggettivo del reato di usura (per i
trimestri nei quali era stato accertato
l’esubero).
Per contro il Gup, pur respingendo
la tesi difensiva dell’errore determinato da
ignoranza scusabile della legge penale, con
riferimento all’oscurità dei criteri per il
calcolo del tasso soglia, riscontrava, in capo
ai funzionari della banca, la carenza
dell’elemento soggettivo: “la minima entità
del superamento del tasso soglia rispetto alle
cifre movimentate nei conti, la episodicità dei
superamenti stessi nel corso dei rapporti
bancari analizzati per un lungo lasso di tempo
(ben sei anni), la presenza di normativa
secondaria di settore, solo successivamente
rivisitata dalla Banca d’Italia, la certezza
rappresentata dalla controprova che, in
applicazione della contraddittoria normativa
secondaria di settore, non vi sono stati
superamenti, costituiscono granitici indici
fattuali che depongono per la certa
insussistenza dell’elemento psicologico, non
potendosi, in loro presenza, ragionevolmente
ritenere la sussistenza della consapevolezza e
volontà di porre in essere una condotta
usuraria”.
La
Sentenza dichiarava di conseguenza il non luogo
a procedere, con la formula “perché il fatto
non costituisce reato” per alcuni episodi,
e, con la formula “perché il fatto non
sussiste”, per altri.
1.3 Motivi del ricorso e decisioni della
Cassazione.
Alla
Sentenza entrambe le parti hanno proposto
ricorso in Cassazione, con distinte
argomentazioni che sono risultate tutte
respinte.
Più
che le argomentazioni riferite alle parti
civili, di interesse diverso dagli aspetti che
ci occupano,
di pregnante rilievo risultano invece le
valutazioni espresse dalla Cassazione sulle
osservazioni avanzate dai soggetti prosciolti
dall’imputazione con la formula diversa da
quella “perché il fatto non sussiste”.
Questi ultimi lamentavano infatti, da un lato la
mancanza e manifesta illogicità della
motivazione della Sentenza, dall’altro
l’inosservanza e/o erronea applicazione della
legge penale e/o di altre norme giuridiche.
La manifesta illogicità della
Sentenza veniva ricondotta alla circostanza che
il giudice aveva messo a confronto il tasso
soglia (TEGM), indicato nel D.M. del Ministro
dell’Economia, sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Banca d’Italia, alla cui
formazione non concorrono le CMS, con il TEG
praticato dalla banca, per il calcolo del quale
il CTU aveva tenuto conto anche delle CMS.
L’inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale veniva
ricondotta dai ricorrenti alla circostanza che
l’art. 644 c.p. è una norma parzialmente in
bianco, nella quale la determinazione concreta
del tasso usurario viene demandata agli organi
amministrativi, all’esito di una procedura
attraverso la quale viene determinato il TEGM
per ogni categoria di operazioni omogenee. Di
conseguenza la determinazione del tasso usurario
non può essere rimessa all’interprete, che non
può forzare i metodi di calcolo demandati per
legge alle autorità amministrative.
Al riguardo la Cassazione osserva
che la legge 108/96 stabilisce dettagliatamente
la procedura amministrativa volta ad accertare
il tasso soglia. Già in precedenza la Cassazione
(Sentenza n. 200148/03)
aveva stabilito che nella circostanza rimettere
ad organi amministrativi il contenuto concreto
del precetto penale non viola il principio della
riserva di legge in materia penale, risultando
in quest’ultima analiticamente indicati gli
elementi di determinazione del tasso soglia:
risulta rimesso al Ministro dell’Economia e alla
Banca d’Italia il solo compito residuale, non di
“determinare” le soglie d’usura, bensì di
“rilevare”, nel senso di fotografare,
l’andamento dei tassi di mercato.
La
Sentenza riconosce, per contro, che, nella
circostanza, l’intervento tecnico comporta delle
scelte interpretative attinenti la
classificazione nonché gli oneri e spese da
ricomprendere nella rilevazione dei tassi medi
effettivamente praticati nel trimestre. Su tali
scelte interpretative, in particolare sulla
Commissione di Massimo Scoperto, si sofferma la
Sentenza della Cassazione, esaminando la
definizione che ne viene fornita dalla Banca
d’Italia e i conseguenti riflessi sulle
metodologie impiegate per la rilevazione del
TEGM.
La menzionata
definizione presenta un’evidente discrasia fra
il significato concettuale dato alle CMS:
“corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l’intermediario dell’onere di essere sempre in
grado di fronteggiare una rapida espansione
nell’utilizzo dello scoperto di conto”, ed
il portato operativo:
“viene calcolata in
misura percentuale sullo scoperto massimo
verificatosi nel periodo di riferimento.”.
Di
fatto nella pratica applicazione invalsa nelle
banche, in contraddizione con il significato
concettuale, una linea di credito concessa e non
utilizzata non da luogo ad alcuna Commissione,
mentre, per una linea di credito utilizzata solo
in parte, la Commissione non è riferita alla
parte ancora disponibile, bensì a quella
utilizzata.
Concettualmente le CMS sono connesse alla
concessione del credito, che ha una sua valenza
autonoma e distinta dall’erogazione.
Disporre di una linea di credito, anche se non
utilizzata, presenta un proprio valore
economico, nella misura in cui consente
all’operatore maggiori gradi di libertà nella
gestione della propria liquidità. Se intesa ed
applicata correttamente in questo senso – per
altro già espresso nella precedente Sentenza
della Cassazione n. 870/06
– si poteva anche giustificare una sua
esclusione dal calcolo dell’usura, che viene
dalla legge 108/96 riferita all’erogazione del
credito.
La
Sentenza della Cassazione, da un lato, basandosi
sul valore concettuale delle CMS ne esclude
l’assimilazione all’interesse, dall’altro, con
riferimento all’uso improprio invalso nella
pratica operativa, la ricollega direttamente
all’erogazione del credito, “giacché ricorre
tutte le volte in cui il cliente utilizza
concretamente lo scoperto di conto corrente”.
Ritenendo legittime le perplessità
da più parti sollevate – anche dalla
giurisprudenza di merito – in ordine alla
conformità al dettato legislativo del metodo di
rilevazione adottato dalla Banca d’Italia (e
fatto proprio dal Ministro competente), nella
parte in cui escludeva le CMS dal calcolo del
TEG, la Sentenza perviene alla conclusione che
“il chiaro tenore letterale del comma IV
dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la
determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate all’erogazione
del credito) impone di considerare rilevanti, ai
fini della determinazione della fattispecie di
usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in
connessione con il suo uso del credito. Tra essi
rientra indubbiamente la Commissione di massimo
scoperto, trattandosi di un costo
indiscutibilmente legato all’erogazione del
credito, giacché ricorre tutte le volte in cui
il cliente utilizza concretamente lo scoperto di
conto corrente, e funge da corrispettivo per
l’onere, a cui l’intermediario finanziario si
sottopone, di procurarsi la necessaria provvista
di liquidità e tenerla a disposizione del
cliente”.
Tale
interpretazione, aggiunge la Cassazione, risulta
avvalorata dalla normativa successiva,
introdotta dal D.L. 185/08, convertito nella
legge 28/1/09 n. 2 che, all’art. 2 bis, 2°
comma, precisa che “gli interessi, le
commissioni, le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono un
remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei
fondi da parte del cliente (…) sono comunque
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art.
1815 del codice civile, dell’art. 644 del codice
penale e degli art. 2 e 3 della legge 7/3/96, n.
108”.
La
disposizione in parola, stabilisce poi la
Cassazione, “può essere considerata norma di
interpretazione autentica del 4° comma dell’art.
644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel
calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo
una prassi amministrativa difforme”.
Non
trascurabile è la circostanza che sia stata
negletta la Circolare di Vigilanza del 2
dicembre ’05. La Sentenza della Casssazione,
dopo aver stabilito che: “nella
determinazione del tasso effettivo globale
praticato da un intermediario finanziario nei
confronti del soggetto fruitore del credito deve
tenersi conto anche della commissione di massimo
scoperto, ove praticata”, ha ritenuto esente
da vizi logici e giuridici la decisione assunta
dal Gup, nulla osservando sulla scelta del primo
conteggio del CTU.
Dei
quattro conteggi curati dal CTU, sia il primo
che il quarto conteggio, adottavano formule di
calcolo che ricomprendevano le CMS: il primo
conteggio impiegava l’ordinaria formula
dell’interesse (TAEG) – aggregando insieme
interessi, commissioni e spese, e rapportandoli
al credito erogato – mentre il quarto conteggio
impiegava la formula di calcolo riportata nelle
Istruzioni della Banca d’Italia (TEG), integrata
dalla indicazioni fornite nella menzionata
Circolare di Vigilanza,
per tener conto anche delle CMS.
La
Sentenza, che pur in più punti si sofferma sulla
procedura amministrativa e sulle Istruzioni
della Banca d’Italia, non riporta alcuna
menzione alla Circolare.
Occorre osservare che il ricorso dei funzionari
bancari imputati non sollevava precipuamente
tale aspetto, rilevando semplicemente la
discrasia fra la rilevazione del TEGM, che non
ricomprendeva le CMS e il conteggio del CTU
fatto proprio dal Gup, che invece le
ricomprendeva; d’altra parte, la menzionata
Circolare di Vigilanza, si colloca al di fuori
della procedura amministrativa dettata dalla
legge 108/96 e, sotto più aspetti, esprime, più
che un chiarimento, un’”intrusione” in campi non
di precipua pertinenza dell’Istituto Centrale.
Pur
tuttavia sul tale Circolare si poggia la
insussistenza, da parte degli esponenti bancari,
della consapevolezza e volontà di porre in
essere una condotta usuraria.
2. Le
Commissioni di Massimo Scoperto, i tassi soglia
e le nuove Istruzioni della Banca d’Italia: i
riflessi della Sentenza.
2.1 Le Commissioni di Massimo Scoperto:
evoluzione.
Per
oltre tredici anni una prassi amministrativa
difforme dal dettato legislativo ha consentito
al sistema bancario di estendere i costi del
credito oltre limiti che la legge aveva dettato
in termini oltremodo chiari ed
incontrovertibili. Se non fosse intervenuta la
legge 108/96 a porre rigide limitazioni ai tassi
di interesse, la Commissione di Massimo Scoperto
sarebbe rimasta presumibilmente relegata a
parte, congiuntamente agli oneri minori.
Le CMS, escluse dal calcolo dell’usura, dallo
storico ottavino (0,125%) applicato ai conti
affidati nei primi anni novanta, sono lievitate
sino a decuplicarsi, estendendosi all’84% dei
rapporti di conto ed ad ogni forma di scoperto,
sin’anche di valuta.
In
presenza di tassi di mercato tendenzialmente in
flessione, si è determinata una marcata
incidenza delle CMS sul costo complessivo del
credito: nei valori medi rilevati nelle aperture
di credito, il rapporto CMS/Interessi è passato
da valori inferiori al 5% dell’inizio degli anni
’90, al 16% nel ’97 e al 30% nel ’09.
Si è
venuto perdendo ogni elemento di rispondenza del
prezzo del servizio al costo sopportato dalla
banca.
L’intermediario gestisce la liquidità necessaria
sulla base di previsioni riferite all’intero
aggregato della clientela, compensando le
posizioni a debito con le posizioni a credito e
reperendo/impiegando il saldo risultante:
l’esigenza di pronta liquidità per il “sistema
banca” è ristretta a tale saldo, non
all’universo dei fidi in essere. Se in passato
la pronta liquidità aveva costi apprezzabili
connessi alla necessità di moneta fisica e agli
obblighi di riserva, l’evoluzione subita dalla
normativa e dall’organizzazione del mercato
monetario, congiunta alla notevole flessione dei
tassi, rende per le banche l’onere in parola
assai modesto: alla disponibilità non
corrisponde più la fisicità e il canale
telematico, di regola, rende il
reperimento/impiego dei fondi ai tassi di
mercato pressoché immediato. D’altra parte la
disponibilità a erogare prontamente il fido
concesso è frequentemente unita alla prerogativa
che la banca si riserva di revocare, in tutto o
in parte, il fido stesso unilateralmente e
immediatamente:
tale circostanza, congiuntamente allo jus
variandi, ridimensiona apprezzabilmente il
servizio di pronta disponibilità dei fondi,
tutelando la banca da eventualità che possono
rendere inesigibile il credito e/o che possono
far lievitare i costi del servizio.
A
rigore tale onere potrebbe al più trovare
giustificazione per fidi molto elevati, per i
quali il reperimento immediato dei fondi
potrebbe presentare per la banca qualche
problema, richiedendo parallele forme di “stand
by” o “ever green” presso altri
intermediari finanziari. Per la generalità delle
esposizioni correnti, l’incidenza del costo è
trascurabile e può correttamente essere
ricompreso nell’insieme di oneri che
accompagnano l’istruttoria, l’aggiornamento
della pratica di fido e la contabilizzazione e
gestione della posizione.
Il
fronte di opposizione alla prassi bancaria di
generalizzato impiego delle CMS, per aliquote
abnormi, su ogni conto risultante a debito anche
per un solo giorno, si è venuto notevolmente
accrescendo. La Magistratura è venuta assumendo
nel tempo orientamenti giurisprudenziali sempre
più attenti alle circostanze di nullità delle
CMS, risultando, per altro, commisurate al
credito utilizzato, in luogo dell’affidato.
Il
legislatore è intervenuto recentemente con il
menzionato D.L. 185/08, convertito nella legge
n. 2/09, successivamente integrato dal D.L.
78/09, convertito nella legge n. 102/09.
Tuttavia il provvedimento, pur enucleando le
forme estreme di iniquità della Commissione, ne
viene a radicalizzare, anziché rimuovere, l’uso
diffuso. Lungi dal portare chiarezza e
trasparenza, il provvedimento ha introdotto un
nuovo assetto regolamentare nel quale la
Commissione commisurata all’utilizzo massimo
dello scoperto viene esplicitamente legittimata,
seppur edulcorata e irregimentata; viene altresì
integrata da una seconda commissione commisurata
al fido, indipendente dall’utilizzo che di
questo ne fa il cliente.
Incertezze, esigenze ed equilibri del precario
quadro congiunturale sembrano aver esercitato
interferenze e pressioni nella stesura del testo
di legge. Il provvedimento appare la risultanza
di un confronto fra sistema bancario e
legislatore nel tentativo di ritrovare un
equilibrio – nel più generale contesto di crisi
sistemica che ha interessato il mondo
finanziario in questi ultimi anni – fra
l’esigenza di non pregiudicare la delicata
funzione di intermediazione del credito,
l’impellente necessità di sostenere le imprese e
la tutela e protezione dell’utente bancario.
Così
la prassi delle Commissioni sul Massimo Scoperto
è stata consentita e, con un passaggio di legge,
è divenuta legittima, non più censurabile dalla
Magistratura. La circostanza ricorda d’appresso
le vicende che hanno portato alla restaurazione
dell’anatocismo trimestrale.
Più
specificatamente, attraverso una formulazione
contorta, sotto le spoglie di una dichiarata
nullità delle CMS, il menzionato articolo
prevede deroghe che, di fatto, introducono ex
lege:
▪ la
Commissione di Massimo Scoperto, commisurata al
saldo risultante a debito per periodi pari o
superiori a trenta giorni e in presenza di fidi;
▪
una seconda Commissione, indicata dalla legge
come “Corrispettivo per il servizio di messa a
disposizione delle somme”, indipendente
dall’effettivo utilizzo, predeterminata e
commisurata all’importo e alla durata del fido
accordato.
La
diatriba se commisurare la commissione al fido
concesso o all’ammontare massimo utilizzato,
viene dalla legge superata prevedendole
entrambe. O meglio, la norma sembra prospettare
il contrario, prevedendo varie circostanze di
nullità, ma alla fine, con l’usuale patto tra le
parti – all’occorrenza prontamente recepito nel
contratto di adesione sottoposto alla clientela
– risulta legittimamente applicabile sia la
Commissione sul massimo importo utilizzato, sia
il corrispettivo sul fido accordato.
Nel
2° comma dell’art. 2 bis della legge n. 2/09 si
prevede l’inclusione delle CMS nella verifica
della soglia d’usura. Il comma in parola si
limita a stabilire che le CMS commisurate
all’utilizzo assumono rilievo ai fini
dell’usura, senza fare menzione al corrispettivo
commisurato al fido, che invece non dipende
dall’effettivo utilizzo. Il richiamo all’art.
1815 c.c. sembra chiarire che, ancorché tale
articolo sia collocato nel Capo dedicato al
mutuo, trovi applicazione anche ai finanziamenti
in conto corrente.
Quanto accaduto alle CMS dopo la
legge 108/96 non può non collegarsi alle
perplessità e contrarietà a norme amministrative
di controllo dei costi del credito, espresse più
volte dall’Istituto Centrale, sia in sede di
stesura della legge antiusura che
successivamente.
Per evitare che una limitazione troppo
stringente del costo del credito, ne privasse
l’accesso agli imprenditori marginali,
alimentando in tal modo l’usura criminale, sono
stati diffusamente impiegati margini di
flessibilità, che risultano talora eccedere gli
stessi limiti disposti dalla legge.
L’esclusione, per lungo tempo, delle CMS dal
computo del tasso d’usura non è il solo aspetto
che ha destato perplessità: la distinzione fra
credito erogato da intermediari bancari e
intermediari non bancari – attenuata solo nella
più recente riclassificazione – non sembra
rispondere alle prescrizioni della legge 108/96,
che informa i principi di omogeneità delle
categorie alla natura, all’oggetto, all’importo,
alla durata, ai rischi e alle garanzie. Ancor
più sembra stridere con il dettato dell’art. 3
della Carta Costituzionale. Un determinato
tasso, se applicato dalla banca può costituire
reato, se applicato da un altro intermediario
può non costituire reato: non è certo questo lo
spirito della legge, che vuole proteggere
l’utente del credito dall’usura,
indipendentemente dal soggetto che la pratica.
Il
marcato divario, che si è venuto a determinare
fra le soglie d’usura degli intermediari bancari
e degli altri intermediari, ha per altro
favorito lo sviluppo di finanziarie di
estrazione bancaria, verso le quali è stata
indirizzata la clientela più marginale.
Le soglie d’usura, rilevate sulla base delle
nuove Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia lo
scorso agosto, ricomprendono le CMS, la
remunerazione del fido e ogni altra spesa e sono
divenute operative a partire dal 1 gennaio 2010.
I valori delle soglie – a seguito delle
modifiche intervenute nella metodologia – hanno
subito un apprezzabile incremento, riflettendo
nel valore limite, il marcato divario fra tassi
attivi e tassi passivi, oltre che l’eccessivo
gravame di oneri e spese connesse all’erogazione
del credito (Cfr. Allegato 1). Pur tenendo conto
dei crescenti oneri di vigilanza imposti alle
banche, i tassi medi praticati appaiono
apprezzabilmente discosti da quelli relativi
alla raccolta: nei confronti europei l’Italia si
caratterizza per l’elevata onerosità dei servizi
bancari, per la scarsa rispondenza, sia della
qualità al compenso richiesto, sia di
quest’ultimo al costo sopportato
dall’intermediario.
L’incidenza dei tassi di interesse e degli altri
oneri e spese, risulta apprezzabilmente più
significativa per le piccole imprese e le
persone fisiche, che più dipendono per i
finanziamenti dal sistema bancario, patiscono
una maggiore asimmetria informativa e scarsi
margini negoziali. I presidi posti dalle soglie
d’usura, se da un lato proteggono questa fascia
di operatori da un’eccessiva onerosità del costo
del credito, dall’altro possono precludere, agli
operatori marginali, l’accesso al credito. La
soglia d’usura pone pertanto un delicato
equilibrio, dove gli effetti virtuosi e perversi
sono connessi in un particolare rapporto di
trade-off, reso complesso e multi-variegato in
funzione della diversificazione geografica e di
settore economico, oltre che dimensionale.
La
Banca d’Italia, oltre ai tassi rilevati ai sensi
della legge dell’usura, effettua altre
rilevazioni, per fini diversi e con modalità
differenti: tra queste vi è anche un’apposita
rilevazione trimestrale dei tassi attivi e
passivi praticati dalle banche.
Quest’ultima
risulta assai dissimile dalla rilevazione ai
fini di usura: censisce solo le operazioni
riferite a clienti con esposizione superiore a €
75.000 e rileva sia i tassi in essere, sia
quelli del periodo di rilevazione. La
rilevazione dei tassi attivi comprende la mora,
le CMS e le altre spese connesse al
finanziamento, escludendo quelle relative a
servizi diversi e impiega la formula: t(%) =
(competenze x 365)/Numeri computistici. Tali
aspetti rispondono compiutamente al dettato del
4° comma dell’art. 644 c.p. Pertanto indicazioni
di particolare interesse possono ricavarsi dal
loro confronto con le soglie d’usura rivenienti
dai decreti ministeriali.
Un
primo aspetto che emerge dalla rilevazione dei
tassi attivi è la graduale riduzione del tasso
medio al crescere della classe di fido.

La
tendenza flettente del tasso medio - che si
riscontra passando dalla classe dimensionale “<
€ 125.000” alla classe dimensionale “> di 25
mil.ni”, fa inferire, per classi dimensionali
inferiori a € 125.000 tassi medi più elevati.
Dal
confronto dei tassi soglia con i tassi attivi si
può inferire il delicato equilibrio che viene a
svolgere il tasso soglia.
Nella Tavola della pagina seguente sono
riportati i tassi attivi rilevati per tali
crediti, per fido globale accordato,
rispettivamente inferiore a € 125.000 per i
crediti a revoca e inferiore a € 250.000 per
crediti autoliquidanti: nei primi si è colta la
punta della regione con il massimo tasso, nei
secondi quella dell’Italia Meridionale.

Mentre per importi di fido elevato, il valore
medio dei tassi attivi è assai discosto dal
valore soglia, per i fidi inferiori a € 125.000,
le criticità della soglia divengono
significative per il Meridione e in particolare
per talune regioni. Un’eccessiva compressione
della soglia rischia di sottrarre flussi
finanziari a tali zone, dove l’indice di
sofferenze è maggiore, sospingendo gli operatori
marginali verso forme di usura criminale.
2.2
I riflessi della Sentenza: aspetti giuridici,
economici e metodologici
Dopo la legge n. 2/09, la Sentenza in esame,
seppur tardivamente, interviene a ripristinare
un regime di legalità rimasto per lungo tempo
disatteso. Le ripercussioni, per i rapporti
passati, non saranno trascurabili: meno incisive
sul piano penale, risulteranno apprezzabili sul
piano civile.
Sul piano penale i numerosi
procedimenti avviati nei confronti di esponenti
bancari, con l’introduzione delle CMS nel
calcolo del TEG, troveranno, in più casi,
sciolto il consistente nodo dibattimentale
connesso con l’elemento oggettivo, con
l’accertamento del tasso d’usura.
Per
contro, sotto l’aspetto soggettivo, le
motivazioni avanzate dal Gup del Tribunale di
Ascoli Piceno, prospettano circostanze,
ricorrenze ed elementi quantitativi di esubero
dai tassi soglia che – anche in una stretta
applicazione del portato letterale dell’art. 644
c.p. – si riscontrano frequentemente nelle
condizioni di conto applicate dalle banche
nell’ultimo decennio.
A parte sporadici casi di
intermediari bancari, le cui condizioni
praticate nel corso degli anni risultano assai
discoste dai limiti dell’art. 644 c.p., la parte
prevalente delle banche si è attenuta alle
indicazioni riportate nella Circolare della
Banca d’Italia, rispettando il dettato del 2°
comma dell’art. 3 dei Decreti Ministeriali:
“Le banche e gli intermediari finanziari, al
fine di verificare il rispetto del limite di cui
all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
“istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge
sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia”.
Per tali intermediari, il ricorrere
di circostanze analoghe a quelle considerate
nella Sentenza del Gup di Ascoli Piceno –
riconosciuta dalla Cassazione correttamente
impostata e congruentemente motivata – li
preserverà significativamente da possibili
ripercussioni penali. Degli elementi presi in
considerazione nella menzionata Sentenza, la
“minima entità” e “l’episodicità” del
superamento del tasso soglia possono al più
costituire elementi attenuanti, mentre dirimenti
appaiono proprio la presenza delle indicazioni
della Banca d’Italia e la menzionata
prescrizione del 2° comma dell’art. 3 dei
Decreti Ministeriali, che vengono a costituire
“granitici” elementi, che avvalorano
l’insussistenza della consapevolezza e volontà
di porre in essere una condotta usuraria.
Se gli esponenti bancari potranno
essere preservati, per i rapporti passati, da
responsabilità penali, per carenza dell’elemento
soggettivo del reato, per i rapporti futuri
dovranno farsi carico di una più attenta
responsabilità. La chiarificazione apportata
dalla Cassazione esaurisce, in buona parte, ogni
margine soggettivo di errore e scusabilità.
“L’attività bancaria nel suo complesso, quale
comprensiva dell’esercizio del credito e della
raccolta del risparmio(si veda in particolare il
D.L.vo n. 385/93) risulta disciplinata in modo
tale da configurare non solo una delle tante
forme di esercizio di impresa, già di per sé
sottoposto a particolari forme di controllo, ma
soprattutto, proprio in quanto riservata in via
esclusiva agli istituti di credito ed in
conformità al dato (spesso trascurato) della
tutela costituzionale del risparmio di cui
all’art. 47 Cost. predisposta a favore della
collettività, un ‘servizio’ per il pubblico con
tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e
di ‘trasparenza’; ne deriva che i profili di
responsabilità nell’espletamento di tale
attività vanno individuati e, ove sussistenti,
sanzionati in conformità all’elevato grado di
professionalità richiesto.”. (Cassazione,
Sez. I Civile, Sentenza m. 2058 del 23/2/00)
Sul
piano civile la Sentenza in parola è
suscettibile di generare un’ulteriore ondata di
ricorsi alla Magistratura, già ricolma
dell’ampia messe di vertenze anatocistiche che –
a distanza di oltre un decennio dalle note
Sentenze della Cassazione del ‘99 – ancora
occupano ed impegnano i Tribunali.
Nel corso di oltre un decennio, ad
un insieme non trascurabile di rapporti bancari
sono state praticate condizioni di conto
prossime ai limiti di soglia, stabilito per gli
interessi dai decreti ministeriali e indicato
per le CMS dalla Circolare della Vigilanza del
dicembre ’05. Per questi rapporti, a seguito
dell’orientamento espresso dalla Cassazione, le
condizioni praticate risulteranno usurarie,
suscettibili di rimborsi significativi, in
funzione della durata, dell’entità, dello
scoperto e delle aliquote di CMS praticate.
Nella determinazione dell’importo dei rimborsi,
una rilevanza non trascurabile assumerà il tasso
di sostituzione che verrà impiegato nei
trimestri nei quali si riscontra l’usura.
Successivamente alla legge 106/96,
l’interpretazione autentica fornita dalla legge
24/01, aveva precisato: “Ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 del codice
penale e dell’art. 1815, secondo comma, del
codice civile, si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui essi sono promessi o
comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro
pagamento.”.
Conseguentemente, se l’accertamento di
condizioni debordanti la soglia d’usura è
riscontrabile all’atto del contratto, posto in
essere dopo l’entrata in vigore della legge
108/96, si ritiene conseguente l’applicazione
dell’art. 1815 c.c. e l’annullamento degli
interessi.
Se, al contrario il superamento
della soglia interviene successivamente al
momento del contratto, sia perché il contratto è
precedente all’entrata in vigore della legge
108/96, sia in conseguenza di successive
riduzione dei valori soglia, si ritiene
applicabile la riduzione del tasso di interesse
al valore corrispondente al tasso soglia di
volta in volta rilevato.
Dottrina e giurisprudenza hanno
ritenuto applicabile detti principi non soltanto
al contratto di mutuo, ma a tutti i contratti di
credito.
Un
problema interpretativo si pone quando il
superamento della soglia interviene, non a
seguito della riduzione della stessa, bensì a
seguito della variazione delle condizioni
praticate dalla banca. Per i contratti bancari,
che a norma dell’art. 118 del T.U.B. D. L.
385/93 prevedono la facoltà della banca di
variare unilateralmente, previa comunicazione,
il tasso di interesse e le altre condizioni, una
parte della giurisprudenza ritiene che la
valutazione dell’usurarietà vada effettuata, non
con riferimento alla pattuizione originaria, ma
al momento di ogni singola variazione
intervenuta nel corso del rapporto.
Anche nella circostanza che la riduzione sia
limitata al valore della soglia, i recuperi
possono assumere valori apprezzabili, sino ad un
massimo di oltre il 30% delle competenze
addebitate.
Nella Tavola qui di seguito
riportata, sono indicati, distintamente per
ciascun trimestre, sino a tutto il ’09, la
percentuale di recupero massimo delle competenze
addebitate, che si consegue nel caso in cui le
condizioni praticate dall’intermediario siano
state poste al limite, pari a 1,5 volte il TEGM
e le CMS rilevati dalla Banca d’Italia.

L’effettivo recupero dipenderà
altresì dalla formula di calcolo impiegata nella
verifica del rispetto delle soglie d’usura,
risultando di fatto disconosciuta la metodologia
indicata dalla Banca d’Italia nella menzionata
Circolare del ’05, che attraverso l’introduzione
di un’ulteriore soglia per le CMS, mirava a
temperare un impiego sconsiderato di tale
commissione.
Nella perizia richiamata in Sentenza
– nel primo conteggio, fatto proprio dal Gup –
in un stretta applicazione letterale dell’art.
644 c.p., il CTU ha rapportato semplicemente
l’intero aggregato di interessi, commissioni e
spese al credito medio concesso nel trimestre,
impiegando l’usuale formula finanziaria (TAEG).

Non esistevano, al momento della
perizia, algoritmi diversi e riconosciuti, né
poteva il CTU arbitrariamente integrare o
modificare quello impiegato nelle Istruzioni
della Banca d’Italia.
Nell’agosto ’09, con le nuove Istruzioni, la
Banca d’Italia ha introdotto nell’algoritmo di
calcolo sia le CMS che la remunerazione per la
messa a disposizione dei fondi.
In tale algoritmo, tuttavia, si viene a
stabilire una diversa aggregazione di interessi
e CMS, i primi rapportati al credito, le
seconde, congiuntamente alle altre spese e
remunerazioni, rapportate all’accordato. Nella
differenziazione dei rapporti, l’Organo di
vigilanza ha ritenuto di dare rilievo distinto e
separato alle due classi di costo.

Appare pertanto corretto e
congruente con l’evoluzione intercorsa nella
normativa secondaria che, nella verifica del
rispetto delle soglie d’usura, anche per i
periodi precedenti, si impieghi l’algoritmo
della Banca d’Italia, ricomprendendo le CMS nel
secondo termine del rapporto, come integrato
nelle nuove Istruzioni dell’agosto ’09.
L’impiego del TAEG o di un diverso algoritmo di
calcolo risulterebbe arbitrario, difforme dalla
scelta operata dal competente organo
tecnico–amministrativo.
La
Sentenza della Cassazione si è soffermata
diffusamente sulla procedura amministrativa a
cui fa rimando il precetto penale, considerando
anche le nuove Istruzioni di calcolo dei tassi
per la determinazione delle soglie d’usura. La
censura operata dalla Cassazione ha riguardato
la sola esclusione delle CMS, non l’algoritmo di
calcolo impiegato dalla Banca d’Italia nelle
“Istruzioni”, che risulta rientrare nella
discrezionalità attribuitale dalla norma penale
parzialmente in bianco.
Certamente, anche impiegando la formula
impiegata dalla Banca d’Italia nelle nuove
Istruzioni di Vigilanza, non si potrà pervenire
a confronti omogenei: permarrà la discrasia che,
mentre la formula del TEG calcolata per la
verifica d’usura dovrà ricomprendere le CMS, il
TAEG di riferimento, che è stato pubblicato,
volta per volta, dal Ministero dell’Economia,
non include dette Commissioni. L’apprezzabile
divario imputabile alla disomogeneità è
suscettibile di creare nuove iniquità, questa
volta in direzione opposta, con incrementi del
contenzioso ed ulteriore deterioramento
dell’immagine dell’operatore bancario.
Tali circostanze e valutazioni
suggeriscono un’attenta riflessione sulla
possibilità che, alla luce dell’orientamento
assunto dalla Cassazione, la Banca d’Italia
possa procedere a ricostruire le serie storiche
dei TEGM, ricomprendendo nella formula di
calcolo le CMS, riportate in calce alla tabella
pubblicata trimestralmente dai Decreti
ministeriali. I dati trasmessi dalle banche nel
corso del tempo potrebbero consentire di
ricostruire, seppur con algoritmi di stima ed
apprezzamento, i valori storici dei TEGM,
comprensivi nella seconda frazione della formula
dei valori delle CMS. La ricostruzione
porterebbe ad una lievitazione dei TEGM storici,
tali da ridimensionare apprezzabilmente il
potenziale contenzioso insito nella menzionata
Sentenza della Cassazione. Rientrando
l’algoritmo di calcolo nella valutazione
tecnica, rimessa dalla legge 108/96 all’organo
amministrativo, una sua revisione, nel rispetto
delle indicazioni prospettate dalla Sentenza,
potrebbe essere realizzata attraverso un
apposito intervento del Ministero dell’Economia.
2.3 Le nuove istruzioni della Banca d’Italia.
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione delle
soglie d’usura, la Banca d’Italia ha preferito
mantenere ed integrare la formula del TEG già
utilizzata in precedenza, in luogo di impiegare
la formula del TAEG prevista da Direttive
europee, decreti ministeriali e norme bancarie.
Si
viene a determinare un divario fra il costo del
credito calcolato sulla base degli ordinari
principi finanziari (TAEG) e il costo del
credito misurato con la formula del TEG, nella
misura in cui il credito utilizzato si discosta
dal fido.
Sia
per il cliente che per la banca, più che il TEG,
assume un rilievo assorbente il valore del TAEG,
che costituisce specularmente per l’uno il costo
per l’altra il ricavo.
Il mantenimento della formula del
TEG nelle Istruzioni per la rilevazione delle
soglie d’usura è stato dettato dalla necessità
di non generare tassi soglia molto elevati,
derivanti da conti di “liquidità” con utilizzo
medio molto ridotto rispetto all’affidamento.
Con il correttivo posto
nell’algoritmo, si è introdotta per i conti
affidati una sorta di franchigia: gli oneri
connessi al credito non sono suscettibili, da
soli, di determinare forme d’usura. Al
contrario, con l’ordinaria formula del TAEG, un
modesto utilizzo del fido, appesantito da tali
oneri, condurrebbe facilmente a tassi superiori
a qualsiasi soglia.
Per
un fido interamente utilizzato, il TAEG coincide
con il TEG: al decrescere del credito utilizzato
rispetto al fido concesso, il TAEG tende a
sopravanzare il TEG, raggiungendo multipli dello
stesso quando il credito utilizzato scende su
valori molto bassi rispetto al credito
accordato.
Certamente nei casi di modesto e modestissimo
utilizzo del fido, risulterà assai stridente il
divario tra il valore del TAEG e del TEG. Con le
modifiche introdotte viene, in qualche modo,
ridimensionato il servizio di gestione della
liquidità, rimesso implicitamente alla banca con
l’apertura di credito: ora l’operatore
economico, per non incorrere in onerose
penalizzazioni di costo, dovrà prestare una
maggiore attenzione alle proprie esigenze di
liquidità, ragguagliando continuamente alle
stesse il fido richiesto alla banca.
Nel
nuovo assetto che si è venuto determinando, dopo
l’intervento legislativo del gennaio ’09,
integrato dal provvedimento dell’agosto dello
stesso anno, per la banca risulta conveniente
applicare la remunerazione commisurata al fido,
in luogo delle CMS commisurate al massimo
utilizzo nel trimestre.
Ad
esempio, con una soglia d’usura del 12,77%,
anche con una Commissione sul Massimo Scoperto
dell’1,25% trimestrale, la riduzione del tasso
di interesse indotta dal rispetto della soglia,
porterebbe – rispetto alla remunerazione pari
allo 0,50% del fido – a tassi effettivi annui
significativamente inferiori con il ridursi del
margine di utilizzo: il divario comincia a
divenire apprezzabile al di sotto del 50% di
utilizzo del fido.

Come
emerge dalla tabella sopra riportata, una
remunerazione pari allo 0,50% del fido comporta
un beneficio generalmente maggiore di quanto la
banca percepirebbe con la Commissione di Massimo
Scoperto. Occorre tuttavia considerare che
l’attuale remunerazione dello 0,50% commisurato
al fido, è onnicomprensiva di ogni costo
collegato al credito concesso: diversamente con
la Commissione sul massimo scoperto, il testo
della legge n. 2/09 lascerebbe margini per altre
spese collegate al fido.
Non
molte banche si sono orientate – per i conti
affidati – verso la tradizionale Commissione di
Massimo Scoperto, con il dovuto correttivo
introdotto dalla legge n. 2/09. La generalità
degli istituti bancari ha fatto ricorso, con le
più singolari terminologie, a forme di
remunerazione per la messa a disposizione dei
fondi, per lo più posizionate su valori assai
prossimi al massimo consentito dello 0,50%
trimestrale.
Appare alquanto anacronistico, con l’Euribor al
di sotto dell’1%, un prelievo annuo del 2,16%
(tasso equivalente allo 0,50% trimestrale),
ancor prima dell’erogazione del credito, per un
servizio di pronta liquidità che, con
l’informatizzazione dei mercati, presenta per la
banca un costo assai modesto. Né ci si può
attendere, con gli attuali condizionamenti al
trasferimento dei conti, forme di concorrenza
che possano calmierare tale costo.
La
rilevazione sull’applicazione delle CMS, curata
dalla Banca d’Italia lo scorso settembre, ha
posto in luce criticità, incertezze
interpretative, carenza di trasparenza e scarsa
comparabilità: un ulteriore provvedimento
legislativo è stato auspicato e proposto al
Ministero dell’Economia.
3.
Considerazioni finali.
Nel
modello di conduzione bancaria, varato negli
anni ’90, incentrato sulla crescita dimensionale
e rivolto esclusivamente all’efficienza
organizzativa, produttiva ed economica, gli
obiettivi di budget hanno fatto spesso premio
sulle esigenze ed interessi della clientela. La
fidelizzazione della clientela è stata
perseguita e conseguita surrettiziamente con
lacci e laccioli che solo recentemente, con
mirati provvedimenti legislativi, si viene
tentando di sciogliere.
Nel
passaggio dalla concezione pubblicistica
dell’attività bancaria alla concezione
privatistica, sono stati acquisiti apprezzabili
margini di efficienza economica e di confronto
con gli operatori internazionali, ma si sono
sacrificati a tali obiettivi aspetti di rilievo
che hanno seriamente pregiudicato gli stessi
interessi pubblici protetti. La peculiare
funzione di collegamento fra risparmio e
sviluppo, giustifica la speciale disciplina
posta a protezione e tutela dell’attività
bancaria, ma, nel contempo, rende più aberranti
comportamenti che ostacolano e travisano la
stessa funzione a cui è preposto l’intermediario
bancario e finanziario.
L’Organo di Vigilanza, proteso a presidiare la
stabilità dell’intermediario, ha esplicato
sostanziali interventi volti a rafforzare la
patrimonializzazione degli intermediari bancari,
ma ha rivolto deboli misure ed inefficaci
richiami ad un più corretto e trasparente
rapporto con il cliente: nel corso degli anni,
nel trade–off efficienza/trasparenza, anche i
rapporti con la clientela sono stati asserviti
alla stabilità dell’intermediario, perseguita
sotto il profilo economico, trascurando e
logorando oltre misura il rapporto fiduciario
banca–cliente, costruito nei decenni precedenti.
Si è
venuti assistendo ad un diffuso e preordinato
abuso del diritto: nel rispetto più o meno
formale dei limiti di legge, si sono venuti a
perseguire obiettivi del tutto difformi da
quelli per i quali la legge ha riconosciuto
speciali diritti all’intermediario bancario.
Quando poi il legislatore del ’96 ha posto
limiti operativi e presidi penali ai tassi
bancari di remunerazione del credito, grazie a
provvedimenti amministrativi di dubbia
chiarezza, si è potuto liberamente operare con
forme surrogatorie di remunerazione, per lo più
riconducibili alle Commissioni di Massimo
Scoperto, oltre ad una proliferazione di spese
di scarso contenuto funzionale.
La
chiara ed inequivocabile formulazione dei limiti
dell’usura, introdotta dalla legge 108/96, è
risultata completamente stravolta nella pratica
operativa, sino a prevedere una Commissione
soglia, distinta e separata dalla soglia
d’interesse, come se i due oneri non attenessero
congiuntamente allo stesso credito.
L’art. 2 bis della legge n. 2/09,
nell’articolato quanto contorto testo approvato,
più che una ponderata mediazione fra stabilità
dell’intermediario e tutela del cliente, sembra
esprimere un sofferto confronto fra rapporti di
forza: negli aspetti sostanziali non risulta
scalfita la posizione dominante dell’operatore
bancario nel rapporto negoziale con il cliente:
al contrario si consolida, con l’introduzione
della liceità di forme surrettizie di
remunerazione, la cui dimensione rimane avulsa
da concrete giustificazioni di servizio.
Assai debole appare l’intervento calmieratore
operato con il D.L. “anticrisi” (185/08) che ha
ricondotto al 2% la percentuale annua massima di
commissione. In Francia, dove viene impiegata
un’analoga commissione sul massimo scoperto, la
misura media comunicata dalla Banca di Francia
lo scorso 30 giugno ’09, è risultata dello 0,06%
mensile, corrispondente allo 0,7% annuale,
contro un valore dello 0,65% trimestrale,
corrispondente al 2,6% annuale, comunicato negli
stessi giorni dalla Banca d’Italia.
Come
in altre recenti vicende che hanno interessato i
rapporti fra Banca e clientela, l’impiego
distorto delle prerogative speciali riservate
all’intermediario bancario non ha riguardato
casi singoli e sporadici, bensì ha assunto –
come nel caso dei titoli Argentina, Cirio,
Parmalat e, da ultimo, gli swap – le
connotazioni generali di una “mattanza”.
I
tribunali sono, da lungo tempo, ricolmi di
vertenze, avanzate da operatori economici e
privati cittadini, che richiedono, nei rapporti
bancari, un puntuale rispetto dei principi
normativi, bancari e finanziari. Troppo spesso i
comportamenti dell’operatore bancario occupano
ed impegnano la Magistratura, chiamata – non per
singoli accadimenti ma per circostanze
generalizzate – a surrogare e colmare carenze
istituzionali.
Nel
corso dell’ultimo decennio rilevante è risultato
l’intervento surrogatorio della Magistratura: la
cura e l’attenzione mostrata dalla
giurisprudenza all’equilibrio e correttezza dei
rapporti fra banca e cliente si è
apprezzabilmente accresciuta.
Più
volte il legislatore è intervenuto a correggere
e modificare assetti contrattuali e posizioni
giurisprudenziali. Tuttavia tali interventi, nel
confronto e tensione fra opposte esigenze, hanno
determinato talora confusioni e spunti di
conflittualità ulteriore: il ripristino
dell’anatocismo trimestrale, ad opera del D. Lgs.
n. 342/99 e della successiva Dilibera CICR
9/2/00, nonché l’articolata struttura di
determinazione delle soglie d’usura, introdotte
con la legge 108/96 e l’intervento integrativo
operato dalla legge n. 24/01, come anche il
menzionato intervento operato sulle C.M.S. con
il recente art. 2 bis della legge n. 2/09 e il
successivo provvedimento legislativo n. 102/09,
non sembrano aver apportato concreti elementi di
riequilibrio.
L’opera surrogatoria della Cassazione
inevitabilmente interviene tardi, spesso a
distanza di molti anni, quando prassi scorrette
e comportamenti impropri risultano radicati e
diffusi all’intero sistema, con rimarchevoli
ripercussioni sul corpo sociale e lo sviluppo
economico del paese.
Solo
più recentemente la Banca d’Italia ha avviato un
deciso indirizzo di vigilanza volto a
ristabilire comportamenti informati all’etica,
rispetto e trasparenza nei rapporti con la
clientela: iniziative ed interventi vengono
gradualmente incidendo nell’assetto
organizzativo e normativo degli intermediari
bancari.
Si
avverte l’esigenza di principi e valori che
devono essere acquisiti nella cultura bancaria:
più che intrusivi interventi di
regolamentazione, si avverte l’esigenza di
un’emancipazione dell’intermediario bancario
verso forme di compliance che pervadano
ed informino le scelte aziendali, in una
responsabile consapevolezza della funzione
pubblica assolta.
